Gazzetta n. 75 del 31 marzo 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 11 febbraio 2025 |
Criteri e modalita' di attuazione della misura inerente il sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio della Xylella fastidiosa. |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», come modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115; Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE; Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115 concernente il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali ed in particolare, l'art. 6, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricoltura continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.); Visto in particolare l'art. 18 del regolamento (UE) 2020/1201 che prevede, tra l'altro, che l'impianto di piante specificate in zona infetta puo' essere autorizzato se le piante in questione appartengono a specie o varieta' che si sono dimostrate resistenti o tolleranti all'organismo nocivo specificato e sono piantate nelle zone infette elencate nell'allegato III, ma al di fuori dell'area di cui all'art. 15, paragrafo 2, lettera a) del regolamento medesimo; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 19/2021, nella seduta del 3 e 4 maggio 2021, in merito all'elenco di specie per la riconversione produttiva, incluse le specie resistenti/tolleranti alla Xylella fastidiosa subsp. pauca ST53, ed in particolare al riconoscimento di albicocco, pesco, susino, mandorlo, ciliegio e le specie del genere Citrus resistenti/tolleranti a Xylella fastidiosa subsp. pauca ST53, sulla base delle evidenze scientifiche prodotte dal CNR-IPSP; Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali; Visti in particolare l'art. 3 del regolamento (UE) 2022/2472 concernente le «Condizioni per l'esenzione» e l'art. 14, paragrafo 3, lettera d) che definisce le condizioni per gli aiuti destinati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonche' la prevenzione dei danni da essi arrecati; Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente il «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2023; Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per le imprese di interesse strategico nazionale» convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101; Visto, in particolare l'art. 3, comma 8-bis, del citato decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, rubricato «Misure urgenti per le produzioni di kiwi - Actinidia spp, per contrastare i danni derivanti dalla peronospora, dalla flavescenza dorata e dalla Xylella fastidiosa e per garantire il funzionamento della societa' AGRI-CAT s.r.l. e delle Commissioni uniche nazionali» che dispone che al fine di sostenere le imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio della Xylella fastidiosa, e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024 per l'attuazione di misure di investimento per i reimpianti e le riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti, nonche' per le riconversioni verso altre colture e che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione di tale misura; Ritenuto necessario procedere alla definizione dei criteri e delle modalita' di concessione dei contributi, in attuazione all'art. 3, comma 8-bis, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Al fine di contenere i danni prodotti dall'insediamento e dalla diffusione del batterio Xylella fastidiosa nella regione Puglia e al fine di ripristinare le condizioni paesaggistiche e produttive e' concesso, ai sensi dell'art. 3, comma 8-bis, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, un contributo per l'attuazione di misure di investimento per i reimpianti e le riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti, nonche' per le riconversioni verso altre colture. |
| Allegato I
Elenco delle specie ammesse per le aree affette da Xylella fastidiosa subsp. pauca.
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Ambito di applicazione e autorita' responsabile
1. La presente misura si applica nelle «zone infette» relativamente a Xylella fastidiosa con esclusione della zona soggetta a misure di contenimento di cui all'art. 15, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 e successive modifiche, cosi' come individuate dalle autorita' competenti al momento dell'avvio dell'intervento. 2. Responsabile della misura e' la Regione Puglia che si avvale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in qualita' di organismo pagatore, per la concessione dei sostegni previsti ai vari beneficiari. |
| Art. 3
Entita' del sostegno
1. All'attuazione della presente misura sono destinati 30 milioni di euro. 2. Alla copertura finanziaria degli oneri previsti dal provvedimento in oggetto si fa fronte mediante l'utilizzo di risorse finanziarie a valere sul capitolo di spesa 7825, p.g. 2, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste per l'anno 2024. 3. Sono esclusi dal finanziamento gli aiuti individuali il cui equivalente sovvenzione lordo superi la soglia di 600.000 euro per impresa e per progetto di investimento di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2022/2472. |
| Art. 4
Interventi finanziabili
1. Sono oggetto di finanziamento gli interventi finalizzati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato dall'organismo nocivo Xylella fastidiosa e comprendono il ripristino della capacita' produttiva delle imprese, sia con la ricostituzione degli oliveti con varieta' dichiarate resistenti o tolleranti all'organismo specificato dal Comitato fitosanitario nazionale, sia sostituendo i vecchi oliveti con impianti di altre colture scelte fra quelle indicate in allegato I, parte integrante del presente decreto. 2. Sono ammissibili gli investimenti conformi alla legislazione europea, nazionale e regionale in materia di tutela ambientale, paesaggistica ed idrogeologica. Il contributo e' concesso a condizione che il progetto di investimento abbia ricevuto le autorizzazioni eventualmente necessarie prima della data di presentazione della domanda di aiuto. 3. E' escluso il riconoscimento dei mancati redditi per la perdita di produzione e di qualsiasi altra forma di aiuto al funzionamento dell'azienda. 4. I contributi di cui al presente decreto sono concessi nel rispetto dell'effetto di incentivazione in conformita' all'art. 6 del regolamento (UE) 2022/2472. |
| Art. 5
Costi ammissibili e intensita' dell'aiuto
1. Nell'ambito degli interventi di cui all'art. 3 del presente decreto, sono ammessi a finanziamento i costi sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato fino al livello preesistente al verificarsi dell'evento in conformita' all'art. 14, paragrafo 6, lettere h) e i) del regolamento (UE) 2022/2472. 2. Il contributo e' calcolato in termini di tabelle standard di costi unitari per il reimpianto degli alberi danneggiati secondo i criteri determinati dalla Regione Puglia ai fini dell'accesso alla misura 5.2 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020. 3. Il sostegno ai beneficiari ha come parametro la pianta ed e' misurato sulla base del valore di ripristino omnicomprensivo calibrato in funzione della densita' di impianto. Nel dettaglio, si prefigura un sostegno per pianta accertata danneggiata/distrutta secondo quanto dettagliato nella tabella seguente: ===================================================================== | Densita' di | | | | | impianto | | Valore | Valore | | Piante/ettaro | Euro/pianta | minimo (€) | massimo (€) | +===================+=================+=============+===============+ |1-100 | 75 | 7.500 (1)| 7.500| +-------------------+-----------------+-------------+---------------+ |101-150 | 60 | 7.500 (2)| 9.000| +-------------------+-----------------+-------------+---------------+ |151-200 | 50 | 9.000 (3)| 10.000| +-------------------+-----------------+-------------+---------------+ | >201 | 40 | 10.000 (4)| 15.000| +-------------------+-----------------+-------------+---------------+ (1) La domanda di aiuto deve essere presentata per almeno 100 piante di olivo pari all'importo minimo previsto di euro 7.500,00. (2) Valore minimo del sostegno applicabile a oliveti con densita' di impianto compresa tra 101-150. (3) Valore minimo del sostegno applicabile a oliveti con densita' di impianto compresa tra 151-200. (4) Valore minimo del sostegno applicabile a oliveti con densita' di impianto maggiore di 201. 4. Nel caso di oliveti con densita' di impianto superiori alle 201 piante per ettaro, il sostegno, pur determinato per singola pianta, non potra' comunque superare il valore di 15.000 euro per ettaro. 5. L'intensita' massima di aiuto e' pari al 100% dei costi ammissibili, in conformita' all'art. 14, paragrafo 14, lettera b) del regolamento (UE) 2022/2472. 6. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e' ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale vigente in materia. 7. Gli aiuti di cui al presente decreto non possono essere concessi nei casi di cui all'art. 14, paragrafo 9 del regolamento (UE) 2022/2472. 8. Gli aiuti di cui al presente decreto non possono inoltre essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013 anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento. |
| Art. 6
Beneficiari
1. Gli aiuti di cui al presente provvedimento sono concessi a proprietari, detentori o possessori di terreni olivetati che possono partecipare sia in forma singola che in forma associata. 2. Possono beneficiare degli aiuti concessi dal presente provvedimento agricoltori in attivita' ai sensi dell'art. 4 del decreto 23 dicembre 2022 del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste recante le disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti, le piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, in conformita' all'art. 14, paragrafo 6, lettere h) e i) del regolamento (UE) 2022/2472. 3. Nel caso di partecipazione in forma associata, deve essere presentato un progetto collettivo da parte di associazioni di produttori costituite in forma di cooperative agricole olearie e/o organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola riconosciute ai sensi del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, e successive modificazioni. 4. Possono beneficiare del sostegno i soggetti che soddisfano le seguenti condizioni: a. rientrano nel territorio di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto; b. dimostrano di aver subito un livello di distruzione/danneggiamento del valore economico del patrimonio olivicolo aziendale non inferiore al 30%; c. dimostrano di possedere la legittima conduzione delle superfici agricole oggetto di intervento e, nel caso di forme di conduzione non in proprieta', il titolo di conduzione dovra' garantire una validita' residua di almeno 5 anni a partire dalla data di erogazione del saldo del contributo; d. richiedono la sostituzione di almeno 100 piante di olivo. 5. In caso di progetti collettivi, i suddetti requisiti devono essere posseduti da ciascun associato aderente al progetto, con l'eccezione di quello previsto alla lettera d), che deve essere posseduto dall'associazione di produttori nel suo complesso. 6. L'aiuto non sara' concesso: a. alle imprese in difficolta'; b. alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione; c. alle grandi imprese; d. alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. |
| Art. 7
Procedura di accesso e criteri di selezione
1. La Regione Puglia con proprio atto definisce i termini e le modalita' di presentazione delle domande e definisce, altresi', le modalita' di selezione, assegnando la priorita' ai progetti collettivi presentati in forma associata. 2. Ulteriori criteri di selezione prevedono di privilegiare, in ordine di priorita' decrescente, le candidature di soggetti che: a. hanno una maggiore specializzazione olivicola; b. hanno dimensioni inferiori; c. hanno subito da maggior tempo il danneggiamento del potenziale produttivo; d. sono in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) o coltivatore diretto (CD); e. si impegnano ad utilizzare piante di categoria «certificato» ai sensi della certificazione europea o del «Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale» di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18. 3. A parita' di punteggio e' data priorita' alle domande presentate da soggetti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) o coltivatore diretto (CD). |
| Art. 8
Cumulabilita' e limiti degli aiuti
1. Gli aiuti di cui al presente provvedimento possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi gli aiuti «de minimis», e con i pagamenti ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, qualora: a) riguardanti diversi costi ammissibili individuabili; b) in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensita' di aiuto indicato all'art. 4 del presente provvedimento. 2. Gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo ai sensi dell'art. 14, paragrafo 3, lettera d) di cui al presente decreto, non sono cumulabili con gli aiuti intesi a compensare i danni materiali di cui agli articoli 25, 26, 28 e 37, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 8 del regolamento (UE) 2022/2472. |
| Art. 9
Trasmissione alla Commissione europea e accessibilita' informazioni
1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del regolamento (UE) 2022/2472, la sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuto e' trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica entro venti giorni lavorativi dall'entrata in vigore. 2. Ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3, del regolamento (UE) 2022/2472 e' trasmessa alla Commissione in formato elettronico una relazione annuale, di cui al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004, contenente inoltre informazioni relative all'organismo nocivo ai vegetali di cui al presente decreto. 3. Le informazioni sono organizzate ed accessibili al pubblico senza restrizione e rimangono disponibili nella consultazione della trasparenza del SIAN per almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto e' stato concesso. |
| Art. 10
Entrata in vigore e pubblicazione
1. Il presente decreto ministeriale e' inviato agli organi di controllo per la registrazione e' oggetto di pubblicazione, anche conformemente a quanto disposto dall'art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2022/2472, nel portale del Ministero dell'agricoltura e della sovranita' alimentare e delle foreste e nel sito web Protezione delle piante. 2. Il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 febbraio 2025
Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste LOLLOBRIGIDA Il Ministro dell'economia e delle finanze GIORGETTI
Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 231 |
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