Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
COMUNICATO
Domanda di registrazione della indicazione geografica protetta «Purassa» e pubblicazione del disciplinare di produzione.



Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, esaminata la domanda intesa ad ottenere la registrazione del nome «Purassa» come indicazione geografica protetta, ai sensi del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio dell'11 aprile 2024, presentata dall'Associazione per il marchio IGP Purassa, e a seguito della riunione di pubblico accertamento tenutasi il giorno 18 marzo 2025 presso la sala riunioni della societa' New-Copromo s.r.l., sita a Fano (PU) in via Pilo Biancalana n. 8, provvede come previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del disciplinare di produzione affinche' ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione.
Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla domanda di registrazione, dovranno pervenire, a pena di irricevibilita', al Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare - Ufficio PQA1 - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo pec aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente disciplinare di produzione, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale.
Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei tempi sopra esposti e se con adeguata documentazione:
dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di cui all'art. 46 e all'art. 49, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 2024/1143;
dimostrano che la registrazione del nome proposto e' contraria all'art. 48, paragrafo 1 e 2, all'art. 29 paragrafo 1, 2 e 3, e all'art. 30 del regolamento (UE) n. 2024/1143;
dimostrano che la registrazione del nome proposto danneggia l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'art. 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2024/1143;
forniscono elementi sulla cui base si puo' concludere che il nome di cui si chiede la registrazione e' un termine generico di cui all'art. 28 del regolamento (UE) n. 2024/1143.
Il Ministero, ove le ritenesse ricevibili, seguira' la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 251 del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta domanda di registrazione alla Commissione europea.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la gia' menzionata domanda sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 10, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 2024/1143, alla Commissione europea.

Il dirigente: Gasparri
 
Allegato

Disciplinare della I.G.P. «Purassa»
Art. 1.
Denominazione del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Purassa» e' riservata ai molluschi bivalvi appartenenti alla specie Chamelea gallina (o Venus gallina) pescati nella zona di produzione di cui all'art. 3 che rispondono alle condizioni e ai requisiti definiti nel presente disciplinare di produzione.

 
Art. 2.
Descrizione delle caratteristiche del prodotto

La «Purassa» possiede una conchiglia di forma rotondeggiante, di colore variabile tra il grigio, il bianco-giallastro e il marrone chiaro, con raggi punteggiati, striati o composti da linee punteggiate con ornamenti scuri a profilo serpeggiante stretto e irregolare. La superficie interna e' liscia, di colore bianco-giallastro con macchie violacee in corrispondenza dei punti di inserzione dei muscoli adduttori che tengono chiuse le valve.
La taglia minima commerciale comune della «Purassa» e' pari a 23 mm. A seconda del diametro del guscio il prodotto commerciabile deve essere cosi' suddiviso:
taglia di 1ª scelta, con diametro ≥ 28 mm;
taglia di 2ª scelta, con diametro < 28 e ≥ 26 mm;
taglia di 3ª scelta, con diametro < 26 e ≥ 25 mm;
taglia mista, con diametro < 25 e ≥ 23 mm.
Il peso secco delle conchiglie non e' inferiore ai seguenti valori (in grammi):
taglia di 1ª scelta, con peso secco ≥ 3,14 g;
taglia di 2ª scelta, con peso secco < 3,14 g e ≥ 2,46 g;
taglia di 3ª scelta, con peso secco < 2,46 g e ≥ 2,30 g;
taglia mista, con peso secco < 2,30 g e ≥ 1,98 g.
Il prodotto insacchettato deve essere immesso nella filiera commerciale entro la giornata stessa di pesca, appartenere alla categoria di freschezza «extra», come definita dalla regolamentazione comunitaria e nazionale, presentare tutte le valve chiuse ed essere privo di cattivi odori.

 
Art. 3.
Zona di produzione

La zona di cattura della «Purassa» e' quella compresa tra la foce del torrente Tavollo, che delimita il confine fra Marche ed Emilia Romagna, e il traverso della localita' di Marzocca (AN), con una lunghezza di costa di circa 56 km, con coordinate marittime:
per il confine Sud:
A) Marzocca
Lat. 43° 40' 30'' N
Long. 013° 17' 24'' E
B) Punto a 3 miglia nautiche da Marzocca al traverso della costa
Lat. 43° 42' 54'' N
Long. 013° 20' 18'' E
per il confine Nord:
C) Porto Cattolica
Lat. 43° 58' 10'' N
Long. 012° 45' 10'' E
D) Punto a 3 miglia nautiche dal Porto di Cattolica seguendo il parallelo
Lat. 44° 00' 27'' N
Long. 012° 47' 40'' E
La «Purassa» deve essere pescata esclusivamente in acque di categoria «A», che rispettano i requisiti microbiologici, chimici, fisici e biologici relativi ai limiti stabiliti per le diverse sostanze nocive.

 
Art. 4.
Prova dell'origine

E' necessario monitorare ogni fase del processo produttivo documentando per ognuna gli input e gli output.
Per evitare che il prodotto venga a contatto con vongole provenienti da zone escluse dal presente disciplinare e mantenere sempre l'identificazione della partita d'origine, tutte le fasi vengono svolte in una linea di lavorazione a essa dedicata e confezionate in sacchetti di rete o altro tipo di confezione a basso contenuto in plastica, oppure biodegradabile e/o compostabile, di colore giallo. In alternativa, deve essere approntato un apposito registro con indicazione giornaliera degli orari entro i quali viene effettuata l'esclusiva lavorazione di molluschi bivalvi provenienti dalla zona definita dall'art. 3 del presente disciplinare.
La tracciabilita' del prodotto e' garantita attraverso l'iscrizione dei pescatori, dei gestori degli impianti di spedizione e dei confezionatori in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, nonche' mediante la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantita' prodotte.
Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di cui all'art. 7, secondo quanto stabilito dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

 
Art. 5.
Metodi di ottenimento del prodotto

Pesca
La pesca della «Purassa» viene realizzata con l'utilizzo di draghe idrauliche.
Il prodotto e' sottoposto a una prima lavorazione a bordo (lavaggio e selezione in base alle disposizioni normative) e non puo' essere sbarcato sfuso, ma confezionato in appositi sacchi a rete in plastica di colore giallo.
Il peso prestabilito delle confezioni ha un massimale di 10 kg.
I sacchi vengono raccolti su appositi bancali a poppa dell'imbarcazione, al massimo in tre strati, e conservati sotto alcuni teloni per evitare che il prodotto sia esposto al sole e alle polveri.
Ai fini di una maggiore sostenibilita' della pesca, le imbarcazioni utilizzate per la cattura della «Purassa» devono essere dotate di contenitori per la raccolta di oggetti in plastica o di altri materiali dragati durante la pesca, in modo che i rifiuti possano essere trasportati a terra e correttamente smaltiti in apposite isole ecologiche, ubicate nei porti dell'area identificata dall'art. 3 del presente disciplinare, contribuendo cosi' alla pulizia e alla tutela dei fondali marini.
Consegna e commercializzazione
Lo sbarco del prodotto raccolto e insacchettato a bordo deve essere eseguito presso i porti situati nella zona definita dall'art. 3 del presente disciplinare, per verificare il rispetto delle norme di riferimento.
Dopo lo sbarco il prodotto e' sottoposto ai controlli previsti dalla normativa comunitaria e nazionale e immediatamente caricato sugli automezzi.
Durante il trasporto, la «Purassa» deve essere conservata a una temperatura compresa tra 0° e 6° C e destinata al Centro spedizione molluschi (stabilimento per rifinitura, lavaggio, pulitura, calibratura, confezionamento e imballaggio dei molluschi), senza passare per l'impianto di stabulazione, in quanto proveniente da zone di mare classificate «A», secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
All'arrivo nel Centro spedizione molluschi, la «Purassa» deve essere lavata con acqua potabile, vagliata in base alla taglia e pesata. La «Purassa» deve essere riconfezionata in sacchetti di rete o altro tipo di confezione a basso contenuto di plastica, oppure biodegradabile e/o compostabile, di colore giallo, con relativa etichetta, per distinguerla da vongole provenienti da altri areali di pesca, ai sensi dell'art. 8 del presente disciplinare.
Nel Centro spedizione molluschi, i molluschi-bivalvi provenienti dall'areale IGP vengono stoccati/conservati in celle refrigerate o comparti di celle frigo esclusivamente dedicati al contenimento del prodotto certificato, con temperatura compresa tra 0 °C e 6 °C.

 
Art. 6.
Legame con la zona geografica

La richiesta di riconoscimento della «Purassa» IGP si basa sia sulla reputazione, legata a un insieme di elementi storici, umani e sociali che sulla qualita' distintiva del prodotto data dal grado di robustezza del guscio.
L'area considerata nel presente disciplinare e' particolarmente idonea per favorire la crescita della vongola e aumentare la robustezza del guscio (rilevabile dal peso della conchiglia in relazione alla sua dimensione), grazie alle sue condizioni ambientali (temperatura, salinita' e correnti) e climatiche.
Tale area costituisce una parte del prolungamento della pianura padana, con fondali caratterizzati da sedimenti di natura sabbiosa o sabbiosa-fangosa. In particolare, la presenza di falesie e di strette spiagge ciottolose riduce il livello di fanghi limosi nei fondali, agevolando l'insediamento e la sopravvivenza dei molluschi-bivalvi. Inoltre, i fiumi locali, in particolare il Metauro, arricchiscono le acque di sostanze nutritive, influenzando positivamente la robustezza del guscio della «Purassa».
La robustezza delle conchiglie influenza positivamente la qualita' della «Purassa» in termini di maggiore shelf-life e riduzione delle rotture del guscio rispetto a quelle di vongole provenienti da altre zone, migliorando le condizioni di commerciabilita' e determinando anche un minore spreco di risorsa durante la cattura e le fasi successive.
La reputazione della «Purassa» e' legata anche a fattori storici come testimoniato da un ampio ventaglio di pubblicazioni (statuti, mercuriali della pesca, ricettari) che documentano, almeno dal XIV secolo, la pesca delle vongole nel medio-alto Adriatico e la relativa denominazione «Purassa».
Documenti storici della fine del 1800 dimostrano come il prelievo manuale o con attrezzi, nei fondali sabbiosi costieri, a ridosso della battigia, abbia contribuito alla sopravvivenza delle popolazioni locali.
Dagli inizi del 1900, si e' avviato un prelievo con finalita' commerciali, grazie all'evoluzione delle tecniche di raccolta, trasporto e conservazione. A partire dalla fine degli anni '50, l'impiego di sistemi meccanici di pesca e selezione del prodotto ha determinato anche un netto miglioramento delle condizioni lavorative. Dagli anni '70, sono state introdotte le prime draghe idrauliche (con acqua a pressione), sostanzialmente simili a quelle utilizzate ancora oggi.
Piu' recentemente, una variegata documentazione (costituita da articoli su riviste specializzate, blog di ricette, programmi di sagre, ecc.) dimostra come il nome «Purassa» sia ancora largamente in uso e testimonia l'elevato interesse verso questo prodotto.
Il legame della «Purassa» con il territorio e' comprovato anche dal carattere associativo della pesca professionale. Per la gestione delle attivita' di cattura, infatti, vengono costituiti dei consorzi ai quali aderiscono le organizzazioni di produttori.
Attualmente, il passaggio generazionale e' agevolato dalle buone condizioni di lavoro, dalla minore durezza in confronto ad altri mestieri, dalle ottime prospettive reddituali e occupazionali, dalla rinnovabilita' delle licenze e dalla disponibilita' della risorsa, garantita dalla gestione sostenibile da parte degli operatori.
Le pesca della «Purassa» consente di sostenere un significativo indotto legato anche a mestieri che caratterizzano l'area di riferimento e la sua cultura, mentre il forte legame con gli elementi di attrazione turistica dei territori interessati, ai quali la tradizione culinaria legata alla vongola contribuisce, permette di rafforzare la coesione delle comunita' costiere.

 
Art. 7.
Controlli (Struttura di controllo)

Il controllo della conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto da una struttura di controllo, secondo la normativa vigente. Tale struttura e' Rina Agrifood S.p.a, con sede legale in viale Cesare Pavese n. 305 - 00144 Roma - tel. 06.54228675 - mail: agrifood@rina.org - pec: rinaagrifood@legalmail.it

 
Art. 8.
Confezionamento ed etichettatura

Le confezioni per la «Purassa», in sacchetti di rete o altro tipo di confezione a basso contenuto di plastica, oppure biodegradabile e/o compostabile come da art. 5, di colore giallo, dovranno essere sigillate in modo che l'apertura della confezione ne comporti la rottura del sigillo o della confezione stessa.
In etichetta devono essere indicate le diciture «Purassa» e l'«Indicazione Geografica Protetta», eventualmente sostituibile con l'acronimo «IGP».
Devono essere riprodotti, inoltre, il simbolo grafico comunitario della IGP e il logo distintivo della «Purassa».
Il logo evoca la forma e il colore della vongola grigio-giallastra-marrone chiaro caratteristica dell'area definita dal disciplinare e ne riporta il nome dialettale, ovvero «Purassa».
Il font della scritta e' DietDidot Title W03 Regular.


Parte di provvedimento in formato grafico

E' possibile utilizzare il logo della Indicazione in versione bianco e nero.
All'indicazione geografica protetta, di cui all'art. 1, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle stabilite dal presente disciplinare, che potrebbe trarre in inganno il consumatore.
Nella retrostante etichetta tecnica saranno riportate, oltre ai dati obbligatori richiesti dalla normativa vigente comunitaria e nazionale, le seguenti informazioni: nome del produttore, prodotto proveniente da banchi naturali sabbiosi in mare aperto, acque classificate «A», data di sbarco e di confezionamento, indicazione del tipo di scelta del prodotto.