Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 7 febbraio 2025 |
Piano strategico nazionale per la PAC 2023-2027, intervento SRF.01. Approvazione dell'avviso pubblico a presentare proposte. Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2024. |
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IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale
Visto regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013; Visto il Piano strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022, cosi' come modificato da ultimo con decisione C(2024) 8662 dell'11 dicembre 2024, che ricomprende gli interventi di cui all'art. 76 del regolamento (UE) 2115/2021 inerenti alla gestione del rischio; Visto il finanziamento previsto dal PSP 2023-2027 per l'intervento SFR.01 per un contributo pubblico di euro 1.486.391.839,54, individuando, altresi', il 31 dicembre 2029 come data ultima per l'esecuzione delle spese; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 14 e 16; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Visti gli articoli 83, comma 3-bis e 91 comma 1-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Visto l'art. 1, comma 1142 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha dettato norme riguardanti l'applicazione degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis del decreto legislativo n. 159/2011, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia per i terreni agricoli; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che modifica il decreto legislativo n. 196/2003, «Codice in materia di protezione dei dati personali» recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178, recante il regolamento inerente alla riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2023; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288; Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 29 gennaio 2025, n. 38839, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025, in corso di registrazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2024 al n. 320, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini; Vista la direttiva del capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale 9 febbraio 2024, n. 64727, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 7 marzo 2024 al n. 168; Viste le direttive integrative del capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale del 7 maggio 2024, n. 202472, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 9 maggio 2024 al n. 314 e del 30 ottobre 2024, n. 573522, registrata in data 6 novembre 2024 al n. 1048; Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale 5 marzo 2024, n. 108781, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2024, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 12 aprile 2024 al n. 260; Considerato che il PSP 2023-2027 individua il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, quale autorita' di gestione nazionale del piano; Considerato, inoltre, che il PSP 2023-2027, nel definire la struttura e l'organizzazione dell'Autorita' di gestione ha stabilito che gli organismi intermedi, ai sensi dell'art. 123.4 del regolamento (UE) 2021/2215, sono organismi delegati dall'autorita' di gestione nazionale, per l'esecuzione di determinate funzioni di gestione e attuazione del piano, mediante appositi provvedimenti formali che stabiliscono l'oggetto della delega, le modalita' di esecuzione della stessa e le modalita' di verifica sulla esecuzione delle funzioni del delegato; Visto l'art. 7 della direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale 9 febbraio 2024, n. 64727, ai sensi del quale la Direzione generale dello sviluppo rurale e' individuata come organismo intermedio e ad essa sono delegate tutte le funzioni di gestione e attuazione del PSP 2023-2027 inerenti agli ambiti di competenza attribuiti alla medesima direzione, tra i quali rientra la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea in materia di gestione del rischio; Vista la convenzione di delega sottoscritta tra l'autorita' di gestione nazionale del PSP 2023-2027, la Direzione generale dello sviluppo rurale - O.I. delegato - e l'AGEA che disciplina i rapporti relativi all'affidamento ad AGEA delle attivita' delegate afferenti, tra l'altro, all'intervento SRF.01 del PSP 2023-2027, approvata con decreto 20 febbraio 2024, n. 80921, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2024 al n. 123404; Considerato che AGEA, ai sensi dei decreti legislativi n. 165/1999 e n. 118/2000, e' individuata quale organismo pagatore ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea a carico del FEAGA e del FEASR; Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, recante «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune»; Visto il decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola»; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e, in particolare, il Capo III che istituisce il Sistema di gestione del rischio nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015; Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti» e, in particolare, l'art. 4 «Agricoltore in attivita'», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del 24 febbraio 2023; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2023, n. 410727, recante «Modalita' di accertamento della legittimita' e regolarita' delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema integrato di gestione e controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 226 del 27 settembre 2023; Visto il decreto ministeriale 22 marzo 2024, n. 138401, recante approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2024 (PGRA 2024) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 del 15 maggio 2024; Visto il decreto direttoriale 30 maggio 2024, n. 242149, di modifica al PGRA 2024 per il differimento dei termini di sottoscrizione delle polizze assicurative e coperture mutualistiche a copertura dei rischi sulle colture permanenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 6 luglio 2024; Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2024, n. 287214, che individua, tra l'altro, gli Standard Value per le produzioni vegetali, esclusa l'uva da vino, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione. Annualita' 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 del 7 agosto 2024; Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2024, n. 299063, di modifica e integrazione del PGRA 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 2024; Visto, in particolare, l'art. 6, comma 4, del PGRA 2024 che prevede che le polizze devono essere trasmesse al Sistema di gestione del rischio in ambito SIAN entro i termini stabiliti con successivo provvedimento del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2024, n. 360972, di individuazione degli Standard Value per le produzioni vegetali, inclusa l'uva da vino applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione - annualita' 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 20 settembre 2024; Visto l'avviso pubblico 20 febbraio 2024, n. 82700, attraverso cui la Direzione generale dello sviluppo rurale in qualita' di OI delegato dall'autorita' di gestione del PSP 2023-2027 ha definito le modalita' per la presentazione, da parte degli agricoltori, delle manifestazioni di interesse per l'accesso ai benefici dell'intervento SRF.01 per la campagna assicurativa 2024, pubblicato sul sito internet del Ministero; Ritenuto opportuno procedere all'attuazione dell'intervento SRF.01 del PSP 2023-2027, con particolar riferimento alla campagna assicurativa 2024 - produzioni vegetali; Ritenuto, altresi', opportuno stabilire il termine per la trasmissione al Sistema di gestione del rischio in ambito SIAN delle polizze agevolate per la campagna 2024 in funzione della tipologia di coltura e dei relativi termini di sottoscrizione di cui all'art. 8, comma 1 del PGRA 2024;
Decreta:
Art. 1 Approvazione dell'avviso pubblico - invito a presentare proposte - Campagna assicurativa 2024 - produzioni vegetali
1. E' approvato l'allegato avviso pubblico - invito a presentare proposte ai sensi dell'intervento SRF.01 - Assicurazioni agevolate di cui al PSP 2023-2027 - Campagna assicurativa 2024 - Produzioni vegetali. L'avviso ed i suoi allegati formano parte integrante del presente decreto. |
| Allegato
AVVISO PUBBLICO INVITO A PRESENTARE PROPOSTE - ANNUALITA' 2024 Oggetto: Regolamento (UE) n. 2021/2115 - Piano strategico nazionale per la PAC 2023-2027 - Intervento SRF.01 - Assicurazioni agevolate. Avviso pubblico a presentare proposte - Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2024.
Art. 1. Finalita' ed obiettivi
L'intervento SRF.01 «Assicurazioni agevolate» del Piano strategico nazionale per la PAC (PSP) 2023-2027 e' finalizzato, secondo le disposizioni dell'art. 76 del regolamento (UE) n. 2021/2115, a fornire sostegno alle imprese del settore della produzione primaria, nonche' a favorire un approccio integrato alla gestione del rischio ampliando, attraverso il sostegno sui premi delle polizze assicurative, il ventaglio di strumenti a disposizione delle imprese agricole per la tutela delle produzioni agricole e zootecniche contro i rischi meteoclimatici e contro i rischi sanitari, fitosanitari, da infestazioni parassitarie. Il sostegno alle assicurazioni agricole agevolate e' finalizzato, inoltre, a garantire la continuita', il perfezionamento e l'ampliamento di un sistema esistente, in grado di incrementare la resilienza delle aziende a fronte dei sempre piu' frequenti cambiamenti climatici. L'intervento e' cofinanziato con risorse dell'Unione europea attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e con risorse nazionali attraverso il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche unionali di cui alla legge n. 183/1997. Il presente avviso, a perfezionamento dell'iter procedurale avviato con l'avviso pubblico del 20 febbraio 2024, n. 82700, reca una serie di disposizioni per l'individuazione dei beneficiari delle operazioni cofinanziate nonche' per la concessione ed erogazione di un contributo pubblico, sotto forma di sovvenzione, finalizzato al rimborso dei costi finanziari sostenuti dagli imprenditori agricoli per il pagamento dei premi relativi a polizze di assicurazione del raccolto e delle piante, stipulate per la campagna assicurativa 2024, a fronte del rischio di perdite economiche dovute a eventi climatici avversi assimilabili a calamita' naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie, in conformita' alle disposizioni del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2024. L'entita' delle risorse attribuite al presente avviso e' definita in ragione delle risorse finanziarie indicate nel PSP 2023-2027 per l'intervento SRF.01. |
| Allegato 1
Rischi assicurabili
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 2
Combinazioni di rischi assicurabili
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 3
Tabella di corrispondenza tra cicli colturali ed elenco colture
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 4
Modello domanda di sostegno
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 5
Metodologia per il calcolo delle riduzioni/esclusioni
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Dotazione finanziaria
1. La dotazione finanziaria prevista per l'avviso pubblico di cui all'art. 1 e' pari ad euro 330.300.000,00. 2. Con successivo provvedimento la dotazione di cui al comma 1 potra' essere incrementata qualora dovesse realizzarsi una disponibilita' di risorse aggiuntive. |
| Art. 2. Definizioni e disposizioni specifiche
Ai fini del presente avviso si applicano le seguenti definizioni: «Agricoltore»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalita' giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda e' situata nel territorio italiano e che esercita un'attivita' agricola quale individuata nel decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087; «Agricoltore in attivita'»: un agricoltore che svolge un livello minimo di attivita' agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o un'attivita' per il conseguimento della produzione agricola, e che, al momento della presentazione della domanda e fino al termine dell'anno o, se successiva, fino alla scadenza degli impegni assunti in relazione all'intervento richiesto, e' in possesso di uno dei requisiti indicati nell'art. 4 del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087; «Avversita' atmosferica»: un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccita' prolungata, assimilabile a una calamita' naturale; «CAA»: Centro di assistenza agricola; «Calamita' naturale»: un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo; «Codice OTP»: codice che consente la sottoscrizione della domanda con firma elettronica da parte di un utente qualificato, abilitato all'utilizzo della firma elettronica, inviato tramite SMS sul cellulare del medesimo utente; «CUP»: codice unico di progetto che identifica univocamente il progetto di investimento pubblico, obbligatorio per tutte le operazioni cofinanziate con fondi unionali; «Data di presentazione della domanda»: data di presentazione attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN e riportata nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata al richiedente; «Domanda di sostegno-pagamento» di seguito per brevita' «domanda»: domanda di partecipazione al presente avviso presentata da un richiedente che perfeziona l'iter avviato con la presentazione della manifestazione di interesse per ottenere la concessione ed il pagamento del contributo richiesto; «Durata dell'operazione»: periodo di tempo che intercorre fra la minore tra le date di sottoscrizione delle polizze di assicurazione agevolata del raccolto e delle piante collegate ad un PGIR e la maggiore tra le date di fine copertura di tali polizze; «Fascicolo aziendale»: e' l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'anagrafe, controllate e certificate dagli organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della pubblica amministrazione e in particolare del SIAN, ivi comprese quelle del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). Il fascicolo contiene le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) composizione strutturale; b) piano di coltivazione; c) composizione zootecnica; d) composizione dei beni immateriali; e) adesioni ad organismi associativi; f) iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni; «Manifestazione di interesse»: documento presentato ai sensi dell'avviso pubblico del 20 febbraio 2024, n. 82700, per l'accesso ai benefici dell'intervento SRF.01 «Assicurazione agevolate», di cui all'art. 76 del regolamento (UE) n. 2021/2115; «Operazione»: azione, relativa alla sottoscrizione di una o piu' polizze di assicurazione agevolata del raccolto e delle piante collegate ad un PGIR, selezionata nell'ambito del PSP 2023-2027, che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell'intervento SRF.01; «Operazione completata»: operazione pienamente realizzata e per la quale il relativo premio complessivo e' stato pagato alla compagnia di assicurazione ed il contributo pubblico corrispondente e' stato corrisposto al beneficiario; «Operazione pienamente realizzata»: operazione per la quale e' scaduto il termine ultimo di fine copertura assicurativa, a prescindere dal fatto che il pagamento del premio complessivo sia stato effettuato dal beneficiario; «Organismo collettivo di difesa»: organismo che soddisfa i requisiti di cui al Capo III del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32; «Organismo intermedio dell'autorita' di gestione», di seguito per brevita' «AdG»: la Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste con sede in via Venti Settembre n. 20 - 00187 Roma, delegata dal Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale - Autorita' di gestione del Piano strategico nazionale per la PAC 2023-2027 - allo svolgimento di funzioni di gestione e attuazione del PSP 2023-2027 inerenti agli interventi di gestione del rischio a carattere nazionale; «Piano di gestione individuale del rischio (PGIR)»: componente del fascicolo aziendale, elaborato nel SIAN-SGR e collegato all'azienda e ai suoi elementi strutturali, che puo' essere aggiornato nel corso della campagna in funzione delle modifiche eventualmente apportate al piano di coltivazione; «Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA)»: strumento attuativo annuale del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che stabilisce l'entita' del contributo pubblico sui premi assicurativi tenendo conto delle disponibilita' di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati. Nel PGRA sono individuate le produzioni, gli allevamenti, le strutture, i rischi e le garanzie assicurabili; i contenuti del contratto assicurativo; i termini massimi di sottoscrizione delle polizze; la metodologia di calcolo dei parametri contributivi e le aliquote massime concedibili. Nel PGRA puo' essere disposto qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche; «Polizza»: ove non espressamente indicato, si intende sia la polizza assicurativa sottoscritta individualmente dall'agricoltore sia il certificato di polizza sottoscritto da un agricoltore in caso di polizze collettive stipulate dall'organismo collettivo di difesa, nonche' dalle cooperative agricole e loro consorzi o da altri soggetti giuridici riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004, con la compagnia di assicurazione; «Polizza index based»: ai sensi del PGRA 2024 si intendono i contratti assicurativi che coprono la perdita di produzione assicurata per danno di quantita' e qualita' a seguito di un andamento climatico avverso, identificato tramite uno scostamento positivo o negativo rispetto ad un indice biologico e/o meteorologico; «Sistema gestione del rischio» di seguito per brevita' «SGR»: Sistema informativo integrato istituito ai sensi del Capo III del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), che garantisce l'armonizzazione e l'integrazione dell'informazione relativa alla misura di gestione del rischio, nell'ottica di garantire una sana gestione finanziaria evitando sovra-compensazioni; «Standard Value»: valore standard di riferimento per la verifica del valore della produzione storica dell'agricoltore e dei valori massimi assicurabili ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno; «Utente qualificato»: richiedente che ha registrato la propria anagrafica sul portale AGEA. |
| Art. 3 Termine per la trasmissione delle polizze a sistema SGR in ambito SIAN
1. Le polizze assicurative agevolate per le produzioni vegetali devono essere trasmesse al Sistema di gestione del rischio in ambito SIAN entro le seguenti scadenze: 30 aprile 2025 se riferite alle colture di cui all'art. 8, comma 1, lettere da a) a d) del PGRA 2024; 31 luglio 2025 se riferite alle colture di cui all'art. 8, comma 1, lettere e) e f) del PGRA 2024. Il presente provvedimento e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero. Roma, 7 febbraio 2025
Il direttore generale: Angelini
Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 230 |
| Art. 3. Soggetti ammissibili
Sono ammissibili esclusivamente gli agricoltori che soddisfano quanto previsto dal successivo art. 4. |
| Art. 4. Criteri di ammissibilita' soggettivi
Ai fini dell'ammissibilita', ai sensi del presente avviso, i richiedenti devono soddisfare tutti i seguenti requisiti soggettivi di ammissibilita': a) essere imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano; b) essere agricoltori in attivita'; c) essere titolari di fascicolo aziendale in cui in particolare deve essere dettagliato il piano di coltivazione che va mantenuto costantemente aggiornato nel corso del tempo e che individui le superfici utilizzate per ottenere la coltura vegetale oggetto di assicurazione, nonche' i relativi titoli di conduzione validi per l'intera durata dell'operazione per la quale si richiede il contributo. I suddetti requisiti soggettivi di ammissibilita' devono essere posseduti, pena l'inammissibilita' della domanda, al momento della presentazione della manifestazione di interesse, ai sensi del punto 2.1 dell'avviso pubblico del 20 febbraio 2024, n. 82700, e mantenuti nel corso dell'intera durata dell'operazione, salvo quanto previsto dal successivo art. 16. |
| Art. 5. Operazioni ammissibili
Le operazioni ammissibili a sostegno per la campagna assicurativa 2024 sono esclusivamente quelle relative alla stipula di una o piu' polizze agevolate del raccolto e delle piante. La sottoscrizione delle polizze agevolate e' volontaria e puo' avvenire in forma collettiva o individuale. Le polizze collettive sono stipulate tra compagnie di assicurazione e organismi collettivi di difesa nonche' cooperative agricole e loro consorzi, o altri soggetti giuridici riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004, che le sottoscrivono per conto degli agricoltori associati, abilitati ad operare nell'ambito del sistema di gestione del rischio - SGR a seguito di sottoscrizione di appositi accordi con AGEA e Masaf secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 del PGRA 2024. Per la campagna 2024, ferme restando tutte le altre condizioni, si considerano agevolabili anche le polizze o i certificati di polizza emessi prima della sottoscrizione degli accordi. Gli agricoltori che aderiscono ad una polizza collettiva possono sottoscrivere uno o piu' certificati assicurativi a copertura dei rischi sulle proprie produzioni e devono essere i destinatari degli eventuali risarcimenti. Le operazioni oggetto di sostegno devono soddisfare le condizioni di cui ai successivi articoli 6 e 7. |
| Art. 6. Criteri di ammissibilita' delle operazioni
Sono ammissibili esclusivamente le operazioni non pienamente realizzate alla data di presentazione della manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 86.4 del regolamento (UE) 2115/2021. La polizza deve trovare corrispondenza con il PGIR presentato dall'agricoltore nell'ambito del SGR. Nella polizza devono essere riportati i seguenti dati: intestazione della compagnia di assicurazione; codice identificativo della compagnia di assicurazione/agenzia/intermediario; intestazione dell'assicurato; CUAA; campagna assicurativa di riferimento; tipologia di polizza; numero della polizza/certificato di polizza; prodotto con codice da decreto Standard Value; varieta' con Id da decreto Standard Value; superficie assicurata; tipologia di rischio e garanzia assicurati; valore assicurato; quantita' assicurata; tariffa applicata; importo del premio; soglia di danno e/o la franchigia; data di entrata in copertura; data di fine copertura (per le sole polizze collettive in caso di assenza del dato nel certificato di polizza si fa riferimento a quanto riportato nella convenzione stipulata tra l'organismo collettivo di difesa e la compagnia di assicurazione); nome dell'organismo collettivo contraente (in caso di adesione a polizza collettiva); presenza di polizze integrative non agevolate. La copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura, che puo' concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula della polizza. La polizza non deve comportare obblighi ne' indicazioni circa il tipo o la quantita' della produzione futura e la localizzazione delle colture deve trovare rispondenza con l'individuazione delle superfici presenti nel fascicolo aziendale. La stipula della polizza deve essere effettuata entro le scadenze per tipologia di coltura riportate al successivo art. 8 e, comunque, successivamente al 1° novembre 2023 e non oltre il 31 ottobre 2024. Non sono ammissibili al sostegno pubblico i contratti assicurativi per assunzioni di rischi non conformi alle norme previste dal codice delle assicurazioni. La finanziabilita' a carico del PSP 2023-2027 delle polizze index based e' subordinata al parere preventivo del Ministero, ai sensi dell'allegato 3 al PGRA 2024. 6.1. Rischi assicurabili e loro combinazioni. Le polizze devono coprire esclusivamente i rischi classificati nell'allegato 1 al presente avviso, come avversita' atmosferiche assimilabili alle calamita' naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie. Le polizze possono coprire una pluralita' di rischi oppure esclusivamente l'avversita' grandine in base a quanto previsto dall'allegato 2 al presente avviso. Le polizze non possono garantire rischi inesistenti (art. 1895 del codice civile) o entrare in copertura dopo l'insorgenza dei rischi o dopo che questi siano cessati. I rischi sottoscritti devono essere comunque compatibili con il ciclo colturale della specie assicurata. 6.2. Produzioni assicurabili. Le colture vegetali assicurabili sono indicate nell'allegato 1, ovvero per le polizze index based all'allegato 3, al PGRA 2024. 6.3. Soglia e rimborso del danno. Sono ammissibili le polizze che prevedono il risarcimento in caso di perdite superiori al 20% del valore della produzione media annua dell'agricoltore ovvero al valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua. Il valore della produzione media annua dell'agricoltore e' dichiarato dall'agricoltore nel PGIR e verificato come descritto al successivo art. 13. Sono altresi' ammissibili soltanto le polizze che prevedono il rimborso dei danni esclusivamente al verificarsi di un'avversita' atmosferica assimilabile alle calamita' naturali o di una fitopatia o di un'infestazione parassitaria di cui all'allegato 2. Il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si considera emesso quando la compagnia di assicurazione accerta che il danno abbia superato la sopracitata soglia del 20%, sulla base delle risultanze dell'attivita' del perito incaricato di stimare il danno sulla coltura vegetale, il quale verifica la produzione realmente ottenibile, i dati meteo, riscontra il danno sulla coltura e l'esistenza del nesso di causalita' tra evento/i e danno/i, ove possibile anche su appezzamenti limitrofi e procede quindi alla stima del valore della produzione commercializzabile; se tale valore risulta inferiore all'80% rispetto al valore della produzione media annua, ovvero al valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua, la compagnia procede al calcolo dell'indennizzo che potra' avere un valore massimo pari al valore della mancata produzione. La quantificazione del danno dovra' essere valutata con riferimento al momento della raccolta, tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualita'. Per le polizze index based la misurazione della perdita registrata avviene mediante l'utilizzo di indici biologici e/o metereologici. Le polizze agevolate devono prevedere che il rimborso dei danni non compensi piu' del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai sinistri assicurati. |
| Art. 7. Impegni e altri obblighi
Il contratto assicurativo per la polizza agevolata deve prevedere l'obbligo per l'imprenditore agricolo di assicurare l'intera superficie coltivata con una determinata coltura in fase produttiva, in un determinato territorio comunale dove l'azienda ha condotto superfici agricole nel corso della campagna assicurativa 2024. L'obbligo si applica secondo quanto stabilito dall'art. 3, commi 6 e 6-bis del PGRA 2024. I valori assicurabili devono essere realmente ottenibili dagli appezzamenti assicurati. Il beneficiario si impegna a conservare per cinque anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso la sede dell'organismo collettivo per le polizze collettive, oppure per le polizze individuali presso il CAA di appartenenza, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione della polizza nonche' il pagamento del premio. La suddetta documentazione potra' essere oggetto di controllo da parte dell'organismo pagatore AGEA. Il valore della produzione media annua dichiarato nel PGIR dall'imprenditore agricolo, se inferiore allo Standard Value di riferimento, costituisce il valore massimo assicurabile ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno. In caso di valore della produzione media annua dichiarato superiore allo Standard Value di riferimento, il valore massimo assicurabile ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno sara' il valore dello Standard Value. In aggiunta, esclusivamente per l'uva da vino DOP e IGP, il valore unitario assicurato per menzione e' ammissibile solo previa verifica attraverso lo «Standard Value» (SV) del gruppo di riferimento; qualora il valore assicurato per una o piu' menzioni risulti superiore allo Standard Value del gruppo di riferimento, l'importo corrispondente sara' ricondotto a quello dello Standard Value. |
| Art. 8. Termini per la sottoscrizione delle polizze
Ai fini dell'ammissibilita' a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le seguenti date, definite dal PGRA 2024: a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio 2024; b) per le colture permanenti entro il 31 maggio 2024; c) per le colture a ciclo primaverile, e olivicoltura, entro il 30 giugno 2024; d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle entro il 15 luglio 2024; e) per le colture a ciclo autunno invernale e le colture vivaistiche (ad eccezione di quelle gia' indicate alla lettera d) del presente articolo) entro il 31 ottobre 2024. Per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, le polizze devono essere state sottoscritte entro la scadenza successiva. L'allegato 3 riporta la tabella di corrispondenza tra i cicli colturali di cui ai punti precedenti e le colture assicurabili di cui all'art. 6.2. |
| Art. 9. Dichiarazioni
I richiedenti, ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la sottoscrizione della domanda assumono, quali proprie, tutte le pertinenti dichiarazioni di seguito riportate: di soddisfare tutti i requisiti richiesti dal PSP e dal presente avviso con particolare, ma non esclusivo, riferimento: ai criteri di ammissibilita' soggettivi di cui all'art. 4; ai criteri di ammissibilita' delle operazioni di cui all'art. 6; agli impegni ed altri obblighi di cui all'art. 7; di essere a conoscenza che la verifica dello status di agricoltore in attivita' avverra' secondo le disposizioni di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 2115/2021; che per la realizzazione degli interventi di cui al presente avviso non ha richiesto ne' ottenuto, anche tramite gli organismi collettivi di appartenenza, contributi da altri enti pubblici a valere su altre misure/interventi del PSP 2023-2027 (cofinanziati dal fondo FEASR o FEAGA) o da altri fondi SIE o nazionali; che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67, comma 1, lettere da a) a g), e commi da 2 a 7, e all'art. 76, comma 8 del decreto legislativo n. 159/2011; di non essere detenuto o destinatario di misure cautelari in relazione a reati che comportano l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione legale (art. 32 cp), dell'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32 cp ter e quater) e dell'interdizione dai pubblici uffici (art. 28 cp); di essere a conoscenza delle disposizioni e norme, unionali e nazionali, che disciplinano la corresponsione del contributo richiesto con la domanda e che disciplinano il settore dell'assicurazione agricola agevolata; di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 7 del PGRA 2024, in materia di determinazione della spesa ammissibile a contributo in base all'applicazione dei parametri contributivi per ogni combinazione comune/coltura vegetale/tipologia di polizza relativamente alle produzioni vegetali, campagna assicurativa 2024; di essere pienamente a conoscenza del contenuto del PSP e del presente avviso e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la domanda; di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel PSP 2023-2027 e nel presente avviso; di essere a conoscenza, in particolare, delle disposizioni previste dall'art. 17 del presente avviso in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni; di non avere creato artificiosamente le condizioni richieste per l'ottenimento dei benefici previsti dalla legislazione agricola, ai sensi dell'art. 62 del regolamento (UE) n. 2116/2021; di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del decreto legislativo n. 228/2001 in materia di sospensione dei procedimenti di erogazione in caso di notizie circostanziate circa indebite percezioni di erogazioni; di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge n. 898/1986 riguardanti, tra l'altro, sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo; di essere a conoscenza che, in caso di valore della produzione media annua dichiarato nel PGIR superiore allo Standard Value di riferimento, il valore massimo ammissibile sara' ricondotto a quello dello Standard Value; di essere a conoscenza che, esclusivamente per l'uva da vino DOP e IGP, qualora il valore assicurato per una o piu' menzioni risulti superiore allo Standard Value del gruppo di riferimento, l'importo corrispondente sara' ricondotto a quello dello Standard Value; di disporre e poter esibire se richiesto in sede di controllo: la documentazione per ciascuna delle 3 o 5 annualita' antecedenti la campagna di riferimento comprovante il valore della produzione dichiarato nel PGIR; le polizze/certificati di polizza sottoscritti in originale, oltre che, in caso di polizza individuale la documentazione attestante il pagamento del premio alla compagnia di assicurazione o in caso di polizza collettiva la documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza all'organismo collettivo di difesa; di impegnarsi, fatto salvo quanto disposto dalla normativa nazionale, a conservare tutta la documentazione citata ai precedenti punti per i cinque anni successivi alla data di pagamento del contributo pubblico da parte dell'organismo pagatore e ad esibirla se richiesto in sede di controllo; di essere consapevole che, ove previsto, in caso di richiesta di riesame della domanda, la mancata trasmissione della documentazione necessaria alla positiva chiusura del riesame medesimo comporta la chiusura del procedimento amministrativo sulla base di quanto in possesso dell'amministrazione; di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, agli organi ispettivi pubblici, unionali, nazionali e regionali nonche' pubblicati in ottemperanza agli obblighi di trasparenza stabiliti dalla vigente normativa; di essere consapevole che l'autorita' competente avra' accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attivita' di ispezione previste, nonche' a tutta la documentazione che riterra' necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca del sostegno richiesto; che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici e' regolarmente registrata e l'autorita' competente vi avra' accesso, in ogni momento e senza restrizioni, per le attivita' di ispezione previste; di esonerare l'amministrazione nazionale e/o eventuali enti o soggetti delegati da ogni responsabilita' derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo; di essere consapevole che l'AdG, anche per il tramite di un suo delegato, in ottemperanza alla normativa unionale e nazionale in materia, effettuera' i controlli e determinera' l'importo della spesa ammissibile e del contributo concedibile relativo alle polizze associate alla domanda; di essere consapevole che ai sensi dell'art. 3-bis (uso della telematica) della legge n. 241/1990, per conseguire maggiore efficienza nell'attivita' amministrativa, e' incentivato l'uso della telematica per la consultazione del procedimento amministrativo e l'accesso agli atti da parte degli interessati; di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, le richieste di informazioni relative al procedimento amministrativo e l'accesso agli atti, possono essere indirizzate esclusivamente attraverso la consultazione del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN); di essere consapevole che l'organismo pagatore AGEA non da' corso alle richieste presentate in modalita' diverse dalle seguenti: per i beneficiari in qualita' di utenti qualificati del portale SIAN, e' possibile l'accesso diretto alla consultazione (le modalita' di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it); per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza agricola (CAA), la consultazione e' possibile attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN; di essere a conoscenza che l'AdG, o suo delegato, e l'organismo pagatore AGEA, responsabili del procedimento amministrativo sulle domande, comunicano tramite il sito www.sian.it - nel registro rivolto al pubblico dei processi automatizzati - sezione servizi-online, lo stato della pratica, adottando le misure idonee a consentirne la consultazione a distanza ai sensi dell'art. 3-bis (uso della telematica) della legge n. 241/1990 e dell'art. 34 (servizi informatici per le relazioni fra pubbliche amministrazioni e utenti) della legge n. 69/2009; di essere a conoscenza che ogni comunicazione in merito a quanto previsto dal presente avviso sara' effettuata tramite la PEC indicata sulla domanda, ovvero sul sito internet del Ministero, sul sito AGEA o attraverso il portale SIAN con modalita' che sara' opportunamente pubblicizzata e di essere consapevole che, ai sensi della legge n. 221/2012 la disponibilita' di una PEC costituisce un obbligo nelle comunicazioni, richieste e trasmissioni di documenti con la pubblica amministrazione e/o con i gestori o esercenti di pubblici servizi e che in mancanza del proprio domicilio digitale sara' suo onere prendere visione delle comunicazioni ad egli indirizzate tramite consultazione del portale SIAN; di essere a conoscenza che l'approvazione delle domande ed il pagamento del contributo spettante sono condizionati alla registrazione del provvedimento di approvazione dell'avviso pubblico da parte degli organi di controllo; di essere consapevole che l'omessa indicazione dei codici IBAN (e, in caso di transazioni internazionali, del codice BIC) determina l'impossibilita' per l'organismo pagatore AGEA di adempiere all'obbligazione di pagamento oltre i termini fissati dalla normativa comunitaria; che il codice IBAN indicato in domanda identifica il rapporto corrispondente con il proprio istituto di credito e di essere consapevole che l'ordine di pagamento da parte dell'organismo pagatore AGEA si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario corrispondente al codice IBAN; di essere a conoscenza che le informazioni relative ai pagamenti della presente domanda verranno pubblicati per due anni nei registri dei beneficiari di fondi comunitari ai sensi dell'art. 98 del regolamento (UE) n. 2021/2116 e secondo le modalita' previste dal PSP; di essere a conoscenza che la misura del contributo pubblico e' determinata applicando la percentuale di aiuto prevista dall'avviso pubblico all'importo di spesa ritenuto pagabile al termine dell'istruttoria della domanda; di impegnarsi a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni; di impegnarsi a riprodurre o integrare la domanda nonche' a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto disposto dalla normativa unionale e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e secondo quanto previsto dal PSP; di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda, anche con riferimento al codice IBAN e all'indirizzo di posta elettronica certificata; di impegnarsi ad allegare nel proprio fascicolo aziendale la documentazione per richiedere le informazioni antimafia: dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla camera di commercio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; di essere a conoscenza che in assenza di validita' della certificazione antimafia ove previsto non e' possibile percepire il pagamento del contributo; di essere consapevole che, qualora il richiedente sia una societa', a norma dell'art. 86, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85; e', inoltre, consapevole che la violazione di tale obbligo e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro. Per il procedimento di accertamento e di contestazione dell'infrazione, nonche' per quello di applicazione della relativa sanzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione e' irrogata dal prefetto; di essere consapevole che nel caso di pagamento sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, l'organismo pagatore AGEA procede al recupero delle somme erogate, qualora non sia stata presentata, nel proprio fascicolo aziendale, la documentazione necessaria per la richiesta della certificazione antimafia da parte dell'amministrazione; di essere consapevole che, l'organismo pagatore AGEA, ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/2116, ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari; in particolare, di quanto e' previsto dall'art. 30 del regolamento (UE) n. 2022/128 e dall'art. 1-bis del decreto legislativo n. 42/2023 in materia di recupero di importi indebitamente erogati; di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 31 del regolamento (UE) n. 2022/128, l'organismo pagatore AGEA deduce gli importi dei debiti in essere di un beneficiario iscritti nel Registro nazionale dei debiti, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario; di impegnarsi a restituire le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, cosi' come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie; a tale scopo autorizza sin d'ora l'organismo pagatore AGEA ad effettuare il recupero delle somme percepite in eccesso mediante compensazione a valere su altri pagamenti spettanti; di consentire il trattamento dei dati conferiti per le finalita' e gli obblighi previsti dalla normativa di settore; di impegnarsi a fornire, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attivita' relative al PSP; di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 (GDPR) resa disponibile dall'AGEA sulla Privacy Policy pubblicata sul proprio sito web - www.agea.gov.it di autorizzare: il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalita' istituzionali contenute nell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; la comunicazione dei dati conferiti ai soggetti elencati nella informativa ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento; di autorizzare la comunicazione all'organismo collettivo di difesa associato della avvenuta liquidazione da parte dell'organismo pagatore AGEA dell'importo relativo al contributo spettante a fronte del certificato di adesione alla polizza collettiva; di essere a conoscenza dell'obbligo di tenere sempre attivo ed aggiornato il proprio indirizzo PEC; di essere a conoscenza dell'obbligo di prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del fascicolo aziendale nel SIAN, nel caso in cui l'indirizzo PEC non venga indicato o risulti non valido e che tale consultazione ha valore di notifica. |
| Art. 10. Spese ammissibili
Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie. La data di quietanza del premio alla compagnia di assicurazione deve essere successiva alla data di presentazione della manifestazione di interesse ma antecedente alla data di presentazione della domanda. In caso di sottoscrizione di polizze collettive l'intero ammontare del supporto pubblico non deve essere in nessun modo destinato a coprire costi di gestione o altri costi connessi alle operazioni dell'organismo collettivo di difesa. Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico o ricadente in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa sugli appalti pubblici, lo stesso dovra' effettuare la spesa complessiva annua nel rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023 «Nuovo codice degli appalti». |
| Art. 11. Attivita' propedeutiche alla presentazione della domanda
Al fine della presentazione della domanda e' necessario che il richiedente abbia: presentato manifestazione di interesse; costituito o aggiornato il proprio fascicolo aziendale e il piano di coltivazione in base alla propria sede legale/residenza, con particolare riferimento all'inserimento di una PEC dell'azienda o altra PEC ad essa riferibile, alle informazioni costituenti il patrimonio produttivo e alla verifica della validita' del documento di identita'; elaborato il PGIR eventualmente aggiornato sulla base del piano di coltivazione di riferimento; provveduto all'informatizzazione delle polizze, o in caso di polizze collettive alla verifica dell'avvenuta informatizzazione da parte dell'organismo collettivo cui aderisce, secondo le modalita' e le tempistiche indicate al successivo art. 12; per i soggetti pubblici o ricadenti in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa sugli appalti pubblici, compilato le check list di autovalutazione utilizzate nell'ambito dello sviluppo rurale e scaricabili dal sito del Ministero www.politicheagricole.it - sezione: Politiche europee/Politica Agricola Comune/Assicurazioni agevolate - SRF.01/SRF.01 anno 2024. (link diretto: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP agina/21070 |
| Art. 12. Presentazione delle domande
L'AGEA e' responsabile della ricezione delle domande. Le domande, compilate conformemente al modello definito dall'AGEA, i cui contenuti sono descritti nell'allegato 4, devono essere presentate esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla suddetta agenzia, secondo una delle seguenti modalita': a) direttamente sul sito www.agea.gov.it - sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati); b) in modalita' assistita sul portale SIAN www.sian.it per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un Centro di assistenza agricola (CAA) accreditato dall'organismo pagatore AGEA. Per il punto b), oltre alla modalita' standard di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito AGEA www.agea.gov.it in qualita' di «utente qualificato», puo' sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica, mediante codice OTP. Attivando questa modalita', il sistema verifichera' che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verra' invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo e' positivo verra' inviato l'OTP con un SMS sul cellulare dell'utente; il codice restera' valido per un intervallo di tempo limitato e dovra' essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda. Il termine ultimo per l'informatizzazione delle polizze e' fissato al: 30 aprile 2025 per le colture di cui all'art. 8, comma 1, lettere da a) a d) del PGRA 2024, come individuate ai sensi dell'allegato 3 al presente avviso; 31 luglio 2025 per le colture di cui all'art. 8, comma 1, lettere e) e f) del PGRA 2024, come individuate ai sensi dell'allegato 3 al presente avviso. Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 31 ottobre 2025. Laddove tale termine cada in un giorno non lavorativo, la scadenza e' posticipata al primo giorno lavorativo successivo. Nel caso di impossibilita' di rilascio delle domande entro il termine di cui sopra, l'organismo pagatore AGEA, con proprie istruzioni operative, puo' consentire di completare le attivita' di compilazione e rilascio delle domande interessate oltre la citata scadenza e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di presentazione. La domanda e' corredata da: 1. la manifestazione di interesse, salvo quanto previsto al successivo art. 16, paragrafo 3; 2. il PGIR; 3. la/e polizza/e. Ciascuna polizza deve essere informatizzata prima della presentazione della domanda. Nel caso di polizze individuali il richiedente provvede al perfezionamento di tale procedura presentando le polizze stipulate al CAA che provvede alla relativa informatizzazione; e' onere del richiedente verificare che le informazioni di polizza siano correttamente informatizzate dal CAA. Se il richiedente e' un utente in proprio, deve utilizzare le funzionalita' on-line predisposte da AGEA. Nel caso di polizze collettive, il richiedente deve verificare con il CAA che l'organismo collettivo di difesa cui aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi ai propri certificati; 4. copia del documento di identita' in corso di validita'; 5. la documentazione attestante la spesa sostenuta. In caso di polizze individuali il pagamento del premio deve essere comprovato dal beneficiario che allega la quietanza rilasciata dalla compagnia di assicurazione. In caso di polizze collettive il pagamento e' dimostrato dalla quietanza del premio complessivo riferita alla polizza-convenzione rilasciata dalla compagnia di assicurazione all'organismo collettivo, unitamente ad una distinta con l'importo suddiviso per i singoli certificati di polizza. In quest'ultimo caso il beneficiario non puo' presentare la domanda prima che l'organismo collettivo cui aderisce abbia trasmesso a SGR la copia della quietanza sopra indicata e la documentazione attestante la tracciabilita' dei pagamenti alle compagnie di assicurazione di cui al punto successivo. A tal fine, il richiedente deve verificare con il CAA che l'organismo collettivo di difesa cui aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi alla quietanza del premio complessivo riferito alla polizza convenzione rilasciata dalla compagnia di assicurazione; 6. la documentazione attestante la tracciabilita' dei pagamenti alle compagnie di assicurazione, come di seguito indicato per ciascuna modalita' di pagamento ammessa: bonifico o ricevuta bancaria (Riba): deve essere prodotta la ricevuta del bonifico eseguito, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite «home banking», il beneficiario del contributo e' tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita; assegno: tale modalita' puo' essere accettata, purche' l'assegno sia sempre emesso con la dicitura «non trasferibile» e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale e' stato effettuato il pagamento; carta di credito e/o bancomat: tale modalita', puo' essere accettata, purche' il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale e' stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate; bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale: tale modalita' di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. La causale deve contenere il riferimento al numero di polizza; Il pagamento in contanti non e' consentito. I documenti sono associati o acquisiti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda. In sede di compilazione della domanda il proponente deve indicare un indirizzo PEC valido per le finalita' di cui all'art. 18 del presente avviso. L'importo della spesa premi sulla quale e' calcolato l'importo massimo richiedibile in domanda sulla base delle percentuali indicate all'art. 21, e' pari al minor valore risultante dal confronto tra il premio indicato nella polizza e l'importo ottenuto applicando i parametri contributivi nonche', in caso di difformita' rispetto alle superfici assicurate, sulla base del valore riscontrato nel fascicolo aziendale. La sottoscrizione della domanda comporta l'accettazione degli elementi ivi contenuti. Al richiedente sara' rilasciata una specifica ricevuta di avvenuta presentazione della domanda. Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA. |
| Art. 13. Istruttoria della domanda
L'istruttoria relativa alla domanda prevede: 1. controlli amministrativi; 2. controlli in loco, per le domande selezionate a campione. 1. Controlli amministrativi. Ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2023, n. 410727, tutte le domande presentate sono sottoposte a controlli amministrativi atti a verificare il possesso dei requisiti necessari per la concessione ed erogazione del contributo. Tali controlli coprono tutti gli elementi che e' possibile e appropriato verificare mediante controlli amministrativi. In particolare, vengono effettuate verifiche in ordine: a) alla ricevibilita' della domanda. La verifica di ricevibilita' ha ad oggetto la completezza formale e documentale della domanda ed in particolare la verifica del rispetto dei termini temporali di presentazione della domanda stessa. Il mancato soddisfacimento di tali requisiti comporta la non ricevibilita' della domanda di sostegno; b) all'ammissibilita' della domanda. La verifica di ammissibilita' ha ad oggetto l'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilita' sia soggettivi che oggettivi, di cui agli articoli da 3 a 6 del presente avviso, nonche' alla verifica del rispetto degli altri obblighi applicabili stabiliti dalla normativa unionale e/o nazionale. Il mancato soddisfacimento dei requisiti di ammissibilita' comporta l'inammissibilita' a contributo della domanda; c) alla determinazione dell'importo ammissibile a contributo. Nell'ambito dei controlli istruttori propedeutici alla determinazione della spesa ammissibile sono effettuate verifiche di congruenza sulle singole polizze: I. fra i dati del PGIR e i relativi Standard Value. In particolare, sara' verificato che il valore unitario della produzione media annua dichiarato nel PGIR non risulti superiore allo Standard Value di riferimento. Il valore della produzione media annua uguale o inferiore allo Standard Value sara' considerato ammissibile. In caso di valore della produzione media annua superiore allo Standard Value, il valore massimo ammissibile sara' ricondotto allo Standard Value; II. fra i dati della polizza e i dati del PGIR, gia' verificati secondo la procedura di cui al punto I. In particolare, sara' verificato che il valore assicurato non risulti superiore ai dati del PGIR, effettuando in caso di difformita' la rideterminazione dei valori assicurati nei limiti fissati nel PGIR. Per le sole uve da vino DOP e IGP si procedera', inoltre, alla verifica che i valori unitari assicurati per singola menzione non superino il relativo Standard Value del gruppo di riferimento. Qualora il valore assicurato per menzione risulti superiore allo Standard Value del gruppo di riferimento, l'importo massimo ammissibile sara' determinato nel limite dello Standard Value. Nell'ambito dei controlli amministrativi, inoltre, vengono effettuate verifiche su tutte le domande presentate, in ordine: ai costi sostenuti ed ai pagamenti effettuati; alla presenza di doppi finanziamenti irregolari ottenuti da altri regimi nazionali, unionali o regimi assicurativi non agevolati da contributo pubblico; al rispetto degli impegni assunti e al rispetto degli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale e/o nazionale e/o dal PSP, compresi quelli in materia di appalti pubblici e altre norme e requisiti obbligatori; alla presenza di eventuali somme percepite in eccesso a valere su altri finanziamenti ottenuti da altri regimi unionali; alla validita' della certificazione antimafia ove previsto; all'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 17 del presente avviso in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni. I controlli amministrativi prevedono anche la verifica delle condizioni artificiose di cui all'art. 62 del regolamento (UE) n. 2021/2116. L'istruttoria della domanda e' di competenza di AGEA, che esegue i controlli amministrativi, registrandone l'esito in apposita lista di controllo (check list). Qualora la domanda necessiti di chiarimenti/approfondimenti, AGEA comunica via PEC ai soggetti interessati le modalita' per visualizzarne l'esito in ambito SIAN. In caso di mancato recapito delle comunicazioni via PEC (ad es. PEC sconosciuta/errata), AGEA sul proprio sito e sul portale SIAN, pubblichera' l'elenco delle domande che presentano tale anomalia, con indicazione delle modalita' operative per la consultazione della comunicazione ai soggetti destinatari. Gli obblighi di comunicazione degli esiti istruttori si considerano, pertanto, adempiuti se la comunicazione ai soggetti destinatari e' avvenuta: a) tramite le procedure automatizzate implementate in ambito SIAN, qualora si tratti di controlli totalmente automatizzati che non richiedono ulteriori chiarimenti, ovvero attraverso la pubblicazione del provvedimento di approvazione; oppure b) a seguito dell'invio della PEC con le modalita' di visualizzazione dell'esito istruttorio; oppure c) in caso di assenza o invalidita' di un indirizzo PEC, mediante pubblicazione sul portale SIAN dell'elenco delle domande che presentano tale irregolarita', con indicazione delle modalita' operative per la consultazione della comunicazione. 2. Controlli in loco, per le domande selezionate a campione. I controlli in loco sono effettuati su un campione pari ad almeno il 5% della spesa che deve essere pagata dall'organismo pagatore AGEA nell'anno civile, determinata in seguito ai controlli amministrativi delle domande. La selezione del campione sara' effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti alle domande ed in base ad un fattore casuale. Attraverso i controlli in loco sara' verificata la conformita' delle operazioni realizzate dai beneficiari con la normativa applicabile inclusi i criteri di ammissibilita', gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno. Tali controlli, altresi', verificano l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi. I controlli in loco comprendono una visita presso l'azienda del beneficiario e sono effettuati alla presenza dello stesso o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta. Le modalita' di esecuzione delle «visite sul luogo in cui l'operazione e' realizzata» nell'ambito dei controlli in loco, saranno eseguite secondo le procedure adottate da AGEA. |
| Art. 14. Modalita' di presentazione istanza di riesame
Qualora all'esito dell'istruttoria la domanda risulti inammissibile, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, il richiedente puo' presentare istanza di riesame per l'importo non ammesso. Entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione degli esiti dell'istruttoria, comprensiva dei motivi ostativi all'ammissibilita' della domanda, il richiedente presenta istanza di riesame debitamente corredata della documentazione richiesta ai fini della positiva chiusura del riesame medesimo, esclusivamente, pena la non ricevibilita', tramite i servizi telematici messi a disposizione da AGEA, secondo le medesime modalita' indicate nell'art. 12. La mancata o parziale presentazione della documentazione richiesta, ovvero, in caso di convocazione da parte di AGEA la mancata presentazione dell'istante, comportano la chiusura del procedimento amministrativo sulla base di quanto in possesso dell'amministrazione. Non verranno prese in carico le istanze di riesame relativamente a importi non ammessi inferiori ai 100 euro. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza di riesame, AGEA comunica l'esito dell'istruttoria di riesame che assume carattere definitivo salvo le possibilita' di ricorso previste dalla vigente normativa. Se il richiedente non si avvale di tale possibilita', l'istruttoria assume carattere definitivo salvo le possibilita' di ricorso previste dalla vigente normativa. |
| Art. 15. Approvazione della domanda ed erogazione del contributo
Sulla base degli esiti istruttori amministrativi ed in loco delle domande, compresi gli esiti derivanti dalle attivita' di riesame e fatto salvo il rispetto delle ulteriori condizioni per il pagamento di contributi pubblici stabilite dalla normativa nazionale e unionale, AGEA provvede con proprio atto ad approvare le domande ammesse a finanziamento, con indicazione della spesa ammessa a contributo, del relativo contributo pubblico e dell'importo autorizzato al pagamento. Per le domande non ammesse a finanziamento, AGEA provvede ad emettere una declaratoria di non ammissibilita'. L'atto di approvazione delle domande ammesse a finanziamento, comprensivo della data di ammissione, della spesa ammessa e del contributo autorizzato al pagamento e la declaratoria di non ammissibilita' sono pubblicati sul SIAN e, successivamente, sul sito internet AGEA e trasmessi all'autorita' di gestione che provvede alla loro pubblicazione sul sito internet del Ministero. Alle domande ammesse viene assegnato un codice CUP. |
| Art. 16. Modifiche, integrazioni, ritiro e correzione degli errori palesi delle domande di sostegno e di pagamento 16.1. Ritiro delle domande. Ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2023, n. 410727, le domande possono essere ritirate, in tutto e in parte in qualsiasi momento. Tale ritiro e' registrato dall'AGEA tramite le apposite funzionalita' in ambito SIAN. Il ritiro, parziale o totale, non e' autorizzato qualora l'autorita' competente abbia gia' informato il beneficiario di aver riscontrato inadempienze nella domanda o, altresi', gli abbia comunicato l'intenzione di svolgere un controllo in loco o, infine, se da tale controllo emergono inadempienze. Il ritiro della domanda riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o parte di essi. Le modalita' operative per il ritiro delle domande e di altre dichiarazioni e documentazione sono definite dall'AGEA con proprio provvedimento. 16.2. Correzione degli errori palesi. Le domande e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati, in qualsiasi momento dopo essere stati presentati, in caso di errori palesi riconosciuti dall'organismo pagatore AGEA e sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare, purche' il beneficiario abbia agito in buona fede. L'errore puo' essere considerato palese solo se puo' essere individuato agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa. In caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, AGEA OP determina la ricevibilita' della comunicazione dell'errore palese commesso sulla domanda di sostegno e/o pagamento. Per le domande estratte per il controllo in loco, le correzioni possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attivita' di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco. Le modalita' operative per la comunicazione dell'errore palese, sono definite dall'organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento. 16.3. Cessione di aziende. Per cessione d'azienda si intende «la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unita' di produzione considerate». La cessione d'azienda nella sua totalita' puo' avvenire dopo la presentazione della manifestazione di interesse: A) prima del termine ultimo di durata dell'operazione; B) successivamente al termine ultimo di durata dell'operazione. In entrambi i casi, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno di cui al presente avviso, il sostegno sara' concesso ed erogato, in relazione all'azienda ceduta, al cessionario a condizione che lo stesso: 1) presenti richiesta di subentro alla manifestazione di interesse. A tale scopo il cessionario deve preventivamente aggiornare il fascicolo aziendale; 2) provveda, se del caso, a volturare l'intestazione del contratto di polizza ed al pagamento del premio; 3) presenti domanda allegando, oltre la documentazione probante l'avvenuta cessione, anche quella di cui al punto 1) e tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente avviso. Nel caso di cui alla lettera B, i controlli relativi agli atti amministrativi presentati dal cessionario sono svolti avendo riguardo ai requisiti del cedente. Successivamente alla comunicazione all'autorita' competente della cessione dell'azienda e della presentazione della domanda da parte del cessionario: i) tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorita' competente per effetto della manifestazione di interesse ovvero della domanda sono ceduti/conferiti al cessionario; ii) tutte le operazioni necessarie per la concessione e, se del caso, per il pagamento del sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione delle pertinenti norme dell'Unione europea e nazionali; iii) l'azienda ceduta e' considerata, nel caso in cui il cessionario percepisca altri contributi pubblici ai sensi del presente avviso, alla stregua di un'azienda distinta per quanto riguarda la campagna assicurativa 2024. Nei soli casi di cui alla lettera B e sempre che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno di cui al presente avviso, il sostegno puo' essere erogato al cedente e nessun aiuto sara' dovuto al cessionario, esclusivamente a condizione che il cedente presenti domanda e tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente avviso, informando l'autorita' competente dell'avvenuta cessione successivamente alla conclusione dell'operazione e che nulla e' dovuto al cessionario. Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi sopra elencati rimarranno in capo al cedente; C) a seguito di successione mortis causa. Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalita', a seguito di successione mortis causa, dopo la presentazione della manifestazione di interesse ma prima della presentazione della domanda, i legittimi eredi possono presentare la domanda purche' vengano adempiuti gli obblighi informativi previsti nel paragrafo precedente, punti da 1) a 3), ad eccezione, se del caso, del punto 2). Se il de cuius e' deceduto prima della fine operazione, i controlli amministrativi relativi alla verifica dell'ammissibilita' soggettiva saranno effettuati al fine di verificare l'esistenza dei requisiti in due date differenti e riferite a: «presentazione manifestazione interesse» - rilevando il riscontro positivo relativo alla soggettivita' del de cuius; «fine operazione» - rilevando il riscontro positivo relativo alla soggettivita' del de cuius in caso di decesso avvenuto successivamente alla data di fine copertura, ovvero in caso di decesso avvenuto entro la data di fine copertura con riscontro positivo relativo alla soggettivita' dell'erede. Se il de cuius e' deceduto dopo la fine operazione, i controlli relativi agli atti amministrativi presentati dall'erede sono svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda del de cuius; la verifica dei criteri di ammissibilita' soggettivi, di cui all'art. 4, lettere a) e b), e' svolta con riferimento al de cuius. Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi suelencati, rimangono in capo all'erede. In caso di pluralita' di eredi, questi devono delegare uno di loro alla presentazione degli atti amministrativi. Le modalita' attuative e operative per la comunicazione della cessione di aziende, nonche' eventuali ulteriori disposizioni operative, sono definite dall'organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento. |
| Art. 17. Riduzioni, esclusioni e sanzioni
Il mancato rispetto, imputabile ai beneficiari, dei criteri e dei requisiti di ammissibilita', degli impegni e degli altri obblighi richiamati nel presente avviso comporta l'applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni stabilite sulla base del regolamento (UE) 2021/2116, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come modificato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, nonche' del decreto ministeriale 26 febbraio 2024, n. 93348. L'organismo pagatore AGEA, qualora riscontri, nella sua attivita' di controllo (amministrativo e in loco), inadempienze e violazioni delle condizioni di ammissibilita' indicate nel presente avviso e degli impegni ed altri obblighi previsti dalla normativa dell'Unione europea o dalla legislazione nazionale, interviene comminando sanzioni amministrative che comportano la riduzione ed esclusione del contributo provvedendo altresi' al recupero dell'importo indebitamente percepito. L'applicazione di tali sanzioni amministrative non osta all'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative e penali, laddove previste dalla normativa nazionale applicabile. Non si applicano le sanzioni nei seguenti casi: a) inosservanza dovuta a un errore dell'organismo pagatore competente o di altra autorita', ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario; b) riduzione non superiore a 100 euro; c) inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116. 17.1. Sanzioni applicabili in relazione all'ammissibilita' delle spese. I beneficiari che richiedono nella domanda un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore, sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco o in occasione di successive verifiche. 17.2. Riduzione ed esclusione. Qualora non siano rispettati gli impegni previsti dal PSP 2023-2027 ovvero gli altri obblighi dell'operazione, stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal PSP 2023-2027, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati. L'entita' della riduzione del contributo (e la relativa percentuale) e' determinata in base alla gravita', entita' e durata di ciascuna violazione/inadempienza, nonche' della sua ripetizione, in connessione a ciascun impegno/obbligo, secondo le modalita' di cui all'allegato 5. La percentuale di riduzione e' fissata in ragione del 3 per cento, del 5 per cento, del 10 per cento e puo' giungere sino all'esclusione. Come previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, nel caso di violazione delle regole in materia di appalti pubblici, ai sensi dell'art. 61 del regolamento (UE) 2021/2116, la sanzione da applicare al trasgressore deve essere determinata sulla base delle percentuali di riduzione ed esclusione individuate con riferimento ai criteri fissati dal decreto ministeriale 22 ottobre 2018, n. 10255, recante criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'allegato della decisione C (2019) 3452 del 14 maggio 2019. 17.3. Recupero importi indebitamente erogati. Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati si applicano le disposizioni di cui all'art.1-bis del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42. 17.4. Ordine delle riduzioni. Nel corso dei controlli puo' determinarsi per un beneficiario sia una riduzione dovuta a violazione di impegni o altri obblighi sia una riduzione dovuta alla mancata ammissibilita' delle spese. In tal caso le riduzioni si sommano, nel seguente ordine: 1) inizialmente viene calcolato l'ammontare della spesa ammissibile; 2) all'importo risultante viene applicata la riduzione dovuta per la violazione degli impegni o altri obblighi. La riduzione di cui al punto 2) non si applica nel caso in cui la riduzione di cui al punto 1) sia pari al 100% dell'importo richiesto dal beneficiario. |
| Art. 18. Modalita' di gestione della comunicazione con il beneficiario
Gli indirizzi dei beneficiari sono tratti da quanto indicato dagli stessi nel proprio fascicolo aziendale, mentre l'indirizzo delle autorita' competenti alle quali i beneficiari sono tenuti a rivolgersi sono i seguenti: autorita' di gestione: via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, tel. 06-46651, sito internet: www.politicheagricole.it - PEC: aoo.disr@pec.masaf.gov.it organismo pagatore AGEA: via Palestro n. 81 - 00185 Roma, tel. 06-494991, sito internet: www.agea.gov.it - PEC: protocollo@pec.agea.gov.it Per i soggetti per i quali e' prevista l'obbligatorieta' dell'indirizzo PEC, ai sensi della legge n. 221/2012, le comunicazioni per la gestione ed il controllo delle domande di sostegno e pagamento avverranno mediante PEC. Per coloro che non rientrano tra i soggetti tenuti all'obbligatorieta' dell'indirizzo PEC, gli stessi dovranno prendere visione delle comunicazioni tramite consultazione del SIAN, secondo le modalita' sotto descritte: per i beneficiari in qualita' di utenti qualificati del portale SIAN, e' possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalita' di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it); per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza agricola (CAA), la consultazione e' possibile attraverso le informazioni messe a disposizione al CAA stesso da parte di AGEA OP sul SIAN. |
| Art. 19. Consultazione del procedimento amministrativo e accesso agli atti
Ai sensi dell'art. 3-bis della legge n. 241/1990 (uso della telematica) e successive modificazioni ed integrazioni, i seguenti documenti amministrativi, che fanno parte del procedimento della domanda, sono accessibili tramite consultazione sul SIAN: mandato di rappresentanza (per i beneficiari che aderiscono ad un CAA); scheda di validazione del fascicolo aziendale; domanda di sostegno/pagamento; dati di base in formato grafico (GIS), se pertinenti; check-list delle istruttorie eseguite; eventuali comunicazioni al beneficiario (quali PEC, istruzioni operative, lettere raccomandate, provvedimenti amministrativi diffusi attraverso i siti istituzionali, etc.); informazioni relative ai pagamenti effettuati. Gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e monitorare lo stato dell'iter amministrativo della domanda, attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalita': per i beneficiari in qualita' di utenti qualificati del portale SIAN, e' possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalita' di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it); per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un CAA, ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale sanita' del 14 gennaio 2001 e dell'art. 15 del decreto ministeriale Masaf del 27 marzo 2001, e' possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN. Non e' dato corso alle richieste di accesso agli atti riferite ai documenti amministrativi sopra indicati, presentate dagli interessati in modalita' diverse rispetto a quelle sopra descritte. |
| Art. 20. Disposizioni finanziarie
Per l'attuazione del presente avviso e' assegnato un importo complessivo di risorse in termini di spesa pubblica pari a euro 330.300.000,00. |
| Art. 21. Modalita' di calcolo ed erogazione del contributo
La misura del contributo pubblico e' pari al 55% della spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle domande, di cui all'art. 13 del presente avviso. Per le polizze che coprono meno di 3 avversita' di cui alle lettere c) e f) dell'allegato 2 al presente avviso, la misura del contributo pubblico e' pari al 51% della spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle domande di pagamento. Il contributo pubblico, sulla base del territorio in cui ricadono le aziende beneficiarie (se persona giuridica tramite la sede legale oppure, nel caso di persone giuridiche residenti all'estero, il domicilio fiscale; se persona fisica tramite il domicilio, ove presente, o la residenza anagrafica), e' cosi' suddiviso: regioni meno sviluppate: 50,50% a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e 49,50% a carico del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987; regioni in transizione: 42,50% a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e 57,50% a carico del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987; altre regioni: 40,70% a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e 59,30% a carico del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987. A fronte di eventuali riassegnazioni, la percentuale di contribuzione pubblica potra' essere integrata sino alla concorrenza del massimale previsto dal PGRA 2024. Il contributo viene erogato al beneficiario tramite bonifico sulle coordinate bancarie indicate dallo stesso all'atto di presentazione della domanda. |
| Art. 22. Norme di rinvio
Ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 8, comma 3 della legge n. 241/1990 con la pubblicazione delle presenti disposizioni s'intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 8 della medesima in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento. |
| Art. 23. Informativa sul trattamento dei dati personali
I dati forniti saranno trattati in conformita' al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 27 aprile 2016 n. 679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. Responsabile del trattamento e' l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in qualita' di delegato e nominato dal MASAF - Titolare per il trattamento delle domande ai fini dell'ammissione al sostegno e nel suo ruolo di organismo pagatore titolare del trattamento delle domande ai fini dell'autorizzazione al pagamento. La sede di AGEA e' in via Palestro n. 81 - 00187 Roma. Il sito internet istituzionale dell'agenzia e' il seguente: www.agea.gov.it
Allegati 1. Rischi assicurabili 2. Combinazioni rischi assicurabili 3. Tabella di corrispondenza tra cicli colturali e elenco colture 4. Modello domanda di sostegno 5. Sanzioni amministrative applicabili (riduzioni e sanzioni) |
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