Gazzetta n. 71 del 26 marzo 2025 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE |
DELIBERA 19 dicembre 2024 |
Approvazione del Piano annuale di attivita' e del sistema dei limiti di rischio (RAF) per l'anno 2025, ex articolo 6, comma 9-septies, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di limiti di ammissibilita' delle garanzie SACE. (Delibera n. 94/2024). |
|
|
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE nella seduta del 19 dicembre 2024
Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive disposizioni legislative relative al Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'art. 1-bis , inserito nella legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati» dall'Agenda ONU 2030, il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo» al CIPE «deve intendersi riferito al» CIPESS; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni, e in particolare, l'art. 5, comma 2; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94» ed in particolare l'art. 1, recante «Attribuzioni del CIPE», il quale dispone che «nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per materia, svolge funzioni di coordinamento in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonche' di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, provvedendo, in particolare, a definire le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, individuando gli specifici indirizzi e gli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale, delineando le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi prefissati, tenuto conto anche dell'esigenza di perseguire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale ed emanando le conseguenti direttive per la loro attuazione e per la verifica dei risultati»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE; Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»; Vista la direttiva 98/29/CE del 7 maggio 1998 del Consiglio dell'Unione europea relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e lungo termine; Visto il regolamento UE n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE; Vista la comunicazione della Commissione europea agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2012/C 392/01); Visto il regolamento delegato UE n. 727/2013 della Commissione europea del 14 marzo 2013 che modifica l'allegato II del regolamento UE n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante «Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ai sensi del quale la SACE S.p.a. «e' autorizzata a rilasciare garanzie, nonche' ad assumere in assicurazione i rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente secondo quanto stabilito ai sensi del comma 3, gli operatori nazionali e le loro controllate e collegate estere nella loro attivita' con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana; la societa' e' altresi' autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo strategico per l'economia italiana sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell' attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia»; Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 95, recante «Attuazione della direttiva 98/29/CE in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per le operazioni garantite a medio e lungo termine», che ribadisce che le operazioni e le categorie di rischi assicurabili dalla SACE S.p.a. sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (ora CIPESS) ai sensi dell'articolo. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 1998; Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; Visto, in particolare, il comma 9 dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, il quale prevede, al secondo e al quarto capoverso che «SACE S.p.a. favorisce l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese, nonche' gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia, [...] e che gli impegni assunti dalla SACE S.p.a., nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui al medesimo comma, sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi»; Visti, altresi' i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies e 9-octies del predetto art. 6 del decreto-legge n. 269 del 2003, i quali definiscono un nuovo modello di sostegno pubblico all'esportazione, operativo a decorrere dal 1° gennaio del 2021, e in tale quadro istituiscono, tra l'altro, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione; Visto, in particolare, il comma 9-bis del citato art. 6 del decreto-legge n. 269 del 2003, il quale prevede che «SACE S.p.a. assume gli impegni derivanti dall'attivita' assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione europea, di cui al comma 9, nella misura del dieci per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il novanta per cento dei medesimi impegni e' assunto dallo Stato, in conformita' al presente articolo, senza vincolo di solidarieta'.», e inoltre che «la legge di bilancio definisce i limiti cumulati di assunzione degli impegni da parte di SACE S.p.a. e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, sulla base del piano di attivita' deliberato dal Comitato per il sostegno finanziario pubblico e approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica»; Visto altresi' il comma 9-septies del citato art. 6 del decreto-legge n. 269 del 2003, ai sensi del quale «il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, su proposta della SACE S.p.a., delibera il piano annuale di attivita' di cui al comma 9-bis, che definisce l'ammontare progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori, evidenziando l'importo delle operazioni da sottoporre all'autorizzazione preventiva del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 9-ter, nonche' il sistema dei limiti di rischio (Risk Appetite Framework - «RAF», che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con particolare riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione, le politiche di Governo dei rischi nonche' i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il piano annuale di attivita' e il sistema dei limiti di rischio sono approvati, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)»; Vista la convenzione MEF-SACE, sottoscritta ai sensi del comma 9-quinquies del citato art. 6 del decreto-legge n. 269 del 2003, approvata da questo Comitato con la delibera del 26 novembre 2020 n. 67 ed, in particolare, l'art. 3.4, il quale prevede che «fermo restando lo Statutory Cover Limit Cumulato definito dalla legge di bilancio, entro il 15 luglio di ciascun anno, il Comitato, su proposta di SACE, puo' approvare la proposta di modifica del Piano annuale di attivita' vigente e/o del RAF, per adattarli a nuove priorita' per l'export italiano ovvero a mutamenti del quadro economico. La proposta del Comitato di modifica del Piano annuale di attivita' e/o del RAF e' inviata al CIPE per la delibera di approvazione.»; Vista la delibera CIPESS del 30 novembre 2023, n. 39, recante «Approvazione della modifica del Piano annuale di attivita' e del Sistema dei limiti di rischio (Risk Appetite Framework - RAF) per l'anno 2023 e del Piano annuale di attivita' e del Sistema dei limiti di rischio (RAF) per l'anno 2024, ex art. 6, comma 9-septies, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di limiti di ammissibilita' delle Garanzie SACE»; Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, che, per l'anno finanziario 2024, ha fissato: (i) all'art. 3, comma 3, i limiti di cui all'art. 6, comma 9, del decreto-legge n. 269 del 2003, concernenti gli impegni assumibili da SACE in corso d'anno, rispettivamente in 7 miliardi di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 53 miliardi di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi e (ii) all'art. 3, comma 5, il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte di SACE e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato («Statutory Cover Limit Cumulato»), di cui all'art. 6, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, in 175 miliardi di euro; Considerato che il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, nella riunione del 18 luglio 2024, ha esaminato e approvato, ai sensi dell'art. 3.4 della predetta Convenzione MEF-SACE, la proposta di aggiornamento del Piano annuale di attivita' e del RAF vigenti proposta da SACE in virtu' di nuove stime che determinano una diversa composizione della domanda assicurativa per adeguarla agli intervenuti mutamenti nel contesto economico, nei limiti di impegno assumibili da SACE e di Statutory Cover Limit Cumulato fissati dalla citata legge n. 213 del 2023; Vista la delibera CIPESS del 7 novembre 2024, n. 74, recante Approvazione della modifica del Piano annuale di attivita' e del sistema dei limiti di rischio (Risk Appetite Framework - RAF) per l'anno 2024, ex art. 6, comma 9-septies, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di limiti di ammissibilita' delle garanzie SACE»; Considerato che il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, nella riunione del 14 novembre 2024, ha, esaminato e approvato, su proposta di SACE, il Piano annuale di attivita' e il RAF per l'anno 2025, cosi' come previsto dall'art. 6, comma 9-septies del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; Considerato che sulla base del predetto Piano, nell'ambito dell'operativita' di rilievo strategico per l'economia italiana prevista per un valore di 15 miliardi di euro, ha acquisito una crescente rilevanza l'operativita' di c.d. Push strategy, e che in particolare per il 2025 e' riferibile ad operazioni con paesi di destinazione quali l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, la Cina, il Vietnam, l'Indonesia, il Brasile, il Messico, l'India e la Serbia; Vista la nota MEF- GAB n. 56597 del 17 dicembre 2024, con la quale e' stata trasmessa la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l'approvazione con delibera, da parte di questo Comitato, del Piano annuale di attivita' e del RAF per l'anno 2025; Vista la nota MEF- GAB n. 56861 del 18 dicembre 2024 con la quale e' stata richiesta la trattazione con urgenza ai sensi dell'art. 4, comma 3, della delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)» Acquisito il concerto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Vista la nota posta a base dell'odierna seduta predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli e' stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonche' quelli in regime di partenariato pubblico-privato; Considerato che ai sensi dell'art. 16, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualita' di vicepresidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu' anziano per eta'»; Considerato che, in assenza del Presidente e del Vicepresidente del Comitato, il Ministro piu' anziano tra i presenti risulta essere il Ministro dell'universita' e della ricerca Anna Maria Bernini; Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Delibera:
1. Sono approvati il Piano annuale di attivita' e il Risk Appetite Framework (RAF) per l'anno 2025 ai sensi del succitato art. 6, comma 9-septies, del decreto-legge n. 269 del 2003, i quali fissano rispettivamente, i limiti degli impegni assicurativi di SACE S.p.a. per l'anno 2025 in 74 miliardi di euro, suddivisi in 7 miliardi di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 67 miliardi di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi, e il limite massimo cumulato di assunzione degli impegni di SACE S.p.a. e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, in 235 miliardi di euro.
Il Presidente Ministro dell'universita' e della ricerca Bernini Il Segretario: Morelli
Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 331 |
|
|
|