Gazzetta n. 69 del 24 marzo 2025 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2025, n. 3
Testo del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2025), coordinato con la legge di conversione 20 marzo 2025, n. 31 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per assicurare la continuita' produttiva ed occupazionale degli impianti dell'ex ILVA S.p.A., nonche' per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico nazionale.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Misure finanziarie

1. All'articolo 39, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: «fino a 150 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 400 milioni».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 39 del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante: «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR)», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024 convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile
2024, come modificato dalla presente legge:
«Art. 39 (Misure urgenti per assicurare la continuita'
operativa degli impianti ex Ilva). - 1. Al fine di
assicurare la continuita' operativa degli stabilimenti
industriali di interesse strategico nazionale e la tutela
dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei
lavoratori addetti ai predetti stabilimenti,
l'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. trasferisce
all'amministrazione straordinaria della societa' Acciaierie
d'Italia S.p.A., su richiesta del Commissario, somme fino a
un massimo di euro 150.000.000, a valere sulle risorse di
cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20. Le risorse
di cui al primo periodo possono essere incrementate fino a
400 milioni di euro a valere sulle risorse di cui
all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge
5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 marzo 2015, n. 20.»
 
((Art. 1-bis

Rapporto di valutazione del danno sanitario -
VDS per gli impianti di interesse strategico nazionale

1. Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, afferenti, in particolare, al rapporto tra valutazioni sanitarie e riesame del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA) secondo l'interpretazione datane dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 giugno 2024, resa nella causa C-626/22, all'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il decreto adottato ai sensi del comma 2 e' aggiornato, almeno ogni sette anni, includendo criteri predittivi in ragione degli sviluppi delle conoscenze scientifiche relative al rischio per la salute associato all'esposizione ad emissioni industriali. In sede di prima applicazione, il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2013, e' aggiornato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2-ter. Il rapporto di VDS, in quanto elaborato alla luce delle risultanze correlate a un'installazione esistente e operante, ha l'obiettivo, in coerenza con la normativa dell'Unione europea in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di fornire elementi di valutazione di carattere sanitario, rilevanti anche ai fini del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale.
2-quater. Resta fermo, in ordine ai rapporti tra VDS e autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89».))


Riferimenti normativi

- La direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni
industriali (prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento) (rifusione), e' pubblicata nella
G.U.U.E. del 17 dicembre 2010, n. L 334.
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 recante:
«Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente
e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di
stabilimenti industriali di interesse strategico
nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del
3 dicembre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 dicembre 2012, n. 231, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2013, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1-bis (Valutazione del danno sanitario). - 1.
In tutte le aree interessate dagli stabilimenti di cui al
comma 1 dell'articolo 1 e al comma 1 dell'articolo 3,
l'azienda sanitaria locale e l'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente competenti per territorio redigono
congiuntamente, con aggiornamento almeno annuale, un
rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) anche
sulla base del registro tumori regionale e delle mappe
epidemiologiche sulle principali malattie di carattere
ambientale.
2. Con decreto del Ministro della salute, adottato di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono stabiliti i criteri metodologici
utili per la redazione del rapporto di VDS.
2-bis. Il decreto adottato ai sensi del comma 2 e'
aggiornato, almeno ogni sette anni, includendo criteri
predittivi in ragione degli sviluppi delle conoscenze
scientifiche relative al rischio per la salute associato
all'esposizione ad emissioni industriali. In sede di prima
applicazione, il decreto del Ministro della salute 24
aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del
23 agosto 2013, e' aggiornato entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione.
2-ter. Il rapporto di VDS, in quanto elaborato alla
luce delle risultanze correlate a un'installazione
esistente e operante, ha l'obiettivo, in coerenza con la
normativa dell'Unione europea in materia di prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento, di fornire elementi
di valutazione di carattere sanitario, rilevanti anche ai
fini del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale.
2-quater. Resta fermo, in ordine ai rapporti tra VDS
e autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto
dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 89.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle
attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.»
 
((Art. 1-ter

Procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale
per gli impianti di interesse strategico nazionale

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 29-octies, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i gestori degli impianti di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, forniscono, oltre alle informazioni necessarie ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 29-octies, il rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e produttivo oggetto dell'istanza di riesame. Nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 1-bis, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 207 del 2012, introdotto dall'articolo 1-bis del presente decreto, i gestori degli impianti di interesse strategico nazionale di cui al primo periodo predispongono lo studio di valutazione di impatto sanitario (VIS).
2. Lo studio di VIS a corredo dell'istanza di riesame dell'AIA, relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e produttivo interessato oggetto di riesame, e' predisposto e valutato sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute 27 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2019, utilizzando, per la valutazione dell'impatto sulla qualita' dell'aria, i valori limite di riferimento di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, e, per la valutazione del rischio sanitario, i valori di riferimento stabiliti dalla norma tecnica dell'Environmental Protection Agency degli Stati Uniti d'America (US-EPA), vigente alla data del 31 gennaio 2025.
3. Per le attivita' di valutazione, controllo e monitoraggio, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce il parere dell'Istituto superiore di sanita' (ISS) che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'ISS trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il parere sulla base della documentazione in suo possesso, entro trenta giorni dalla ricezione dello studio di VIS. Ove siano necessarie integrazioni dello studio, esse sono richieste direttamente, e senza possibilita' di reiterazione, dall'ISS al gestore entro quindici giorni. Il termine di cui al terzo periodo e' sospeso sino alla produzione delle integrazioni da parte del gestore.
4. La Commissione di cui all'articolo 8-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 rilascia il proprio parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle valutazioni rese ai sensi del comma 3. Entro dieci giorni dalla data di ricezione del parere della Commissione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di acquisire le determinazioni finali a chiusura del procedimento di riesame dell'AIA. La determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi e' rilasciata entro sessanta giorni dalla data della prima riunione della conferenza medesima.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 8-bis, 29-quater e
29-octies, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 recante: «Norme in materia ambientale», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006:
«Art. 8-bis (Commissione istruttoria per
l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC). - 1. La
Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 28,
commi 7, 8 e 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, svolge l'attivita' di supporto scientifico per il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare con specifico riguardo alle norme di cui al titolo
III-bis del presente decreto. La Commissione svolge i
compiti di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.
2. I componenti della Commissione sono nominati nel
rispetto dell'articolo 28, commi 7, 8 e 9, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si applicano
i commi 2 e 3 dell'articolo 8 del presente decreto.».
«Art. 29-quater (Procedura per il rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale). - 1. Per le
installazioni di competenza statale la domanda e'
presentata all'autorita' competente per mezzo di procedure
telematiche, con il formato e le modalita' stabiliti con il
decreto di cui all'articolo 29-duodecies, comma 2.
2. L'autorita' competente individua gli uffici presso
i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il
procedimento, al fine della consultazione del pubblico.
Tale consultazione e' garantita anche mediante
pubblicazione sul sito internet dell'autorita' competente,
non appena sia ragionevolmente possibile, del progetto di
decisione, compreso il verbale conclusivo della conferenza
di servizi di cui al comma 5, del contenuto della decisione
, compresa una copia dell'autorizzazione e degli eventuali
successivi aggiornamenti, e con particolare riferimento
agli elementi di cui alle lettere b), e), f) e g) del comma
13, nonche' delle proposte di riesame pervenute dalle
autorita' competenti in materia ambientale ai sensi
dell'articolo 29-octies, comma 4, ovvero dal sindaco ai
sensi del comma 7, del presente articolo.
3. L'autorita' competente, entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai
sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, contestualmente
all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la
data di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui
al comma 2. Entro il termine di quindici giorni dalla data
di avvio del procedimento, l'autorita' competente pubblica
nel proprio sito web l'indicazione della localizzazione
dell'installazione e il nominativo del gestore, nonche' gli
uffici individuati ai sensi del comma 2 ove e' possibile
prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni.
Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle comunicazioni
di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le informazioni
pubblicate dal gestore ai sensi del presente comma sono
altresi' pubblicate dall'autorita' competente nel proprio
sito web. E' in ogni caso garantita l'unicita' della
pubblicazione per gli impianti di cui al titolo III della
parte seconda del presente decreto.
4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
dell'annuncio di cui al comma 3, i soggetti interessati
possono presentare in forma scritta, all'autorita'
competente, osservazioni sulla domanda.
5. La convocazione da parte dell'autorita'
competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale, di apposita Conferenza di servizi,
alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in
materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di
competenza statale, i Ministeri dell'interno, del lavoro e
delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo
economico, oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione,
nonche', per le installazioni di competenza regionale, le
altre amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli
abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell'AIA,
ha luogo ai sensi degli articoli 14 e 14-ter della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Per le
installazioni soggette alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ferme restando le
relative disposizioni, al fine di acquisire gli elementi di
valutazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 8, e di
concordare preliminarmente le condizioni di funzionamento
dell'installazione, alla conferenza e' invitato un
rappresentante della rispettiva autorita' competente.
6. Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al
comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di
cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, nonche' la proposta dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale, per le
installazioni di competenza statale, o il parere delle
Agenzie regionali e provinciali per la protezione
dell'ambiente, per le altre installazioni, per quanto
riguarda le modalita' di monitoraggio e controllo degli
impianti e delle emissioni nell'ambiente.
7. In presenza di circostanze intervenute
successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al
presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario
nell'interesse della salute pubblica, puo', con proprio
motivato provvedimento, corredato dalla relativa
documentazione istruttoria e da puntuali proposte di
modifica dell'autorizzazione, chiedere all'autorita'
competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai
sensi dell'articolo 29-octies.
8. Nell'ambito della Conferenza dei servizi,
l'autorita' competente puo' richiedere integrazioni alla
documentazione, anche al fine di valutare la applicabilita'
di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il
termine massimo non superiore a novanta giorni per la
presentazione della documentazione integrativa. In tal
caso, il termine di cui al comma 10 resta sospeso fino alla
presentazione della documentazione integrativa.
9.
10. L'autorita' competente esprime le proprie
determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata
ambientale entro centocinquanta giorni dalla presentazione
della domanda.
11. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate
ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni
effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco
dell'Allegato IX alla Parte Seconda del presente decreto. A
tal fine il provvedimento di autorizzazione integrata
ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni,
gia' definite nelle autorizzazioni sostituite, la cui
necessita' permane. Inoltre le autorizzazioni integrate
ambientali sostituiscono la comunicazione di cui
all'articolo 216.
12. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve
includere le modalita' previste dal presente decreto per la
protezione dell'ambiente, nonche', la data entro la quale
le prescrizioni debbono essere attuate.
13. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e
di qualsiasi suo successivo aggiornamento, e' messa
tempestivamente a disposizione del pubblico, presso
l'ufficio di cui al comma 2. Presso il medesimo ufficio
sono inoltre rese disponibili:
a) informazioni relative alla partecipazione del
pubblico al procedimento;
b) i motivi su cui e' basata la decisione;
c) i risultati delle consultazioni condotte, anche
coinvolgendo altri Stati ai sensi dell'articolo 32-bis,
prima dell'adozione della decisione e una spiegazione della
modalita' con cui se ne e' tenuto conto nella decisione;
d) il titolo dei documenti di riferimento sulle BAT
pertinenti per l'installazione o l'attivita' interessati;
e) il metodo utilizzato per determinare le
condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 29-sexies,
ivi compresi i valori limite di emissione, in relazione
alle migliori tecniche disponibili e ai livelli di
emissione ivi associati;
f) se e' concessa una deroga ai sensi dell'articolo
29-sexies, comma 10, i motivi specifici della deroga sulla
base dei criteri indicati in detto comma e le condizioni
imposte;
g) le informazioni pertinenti sulle misure adottate
dal gestore, in applicazione dell'articolo 29-sexies, comma
13, al momento della cessazione definitiva delle attivita';
h) i risultati del controllo delle emissioni,
richiesti dalle condizioni di autorizzazione e in possesso
dell'autorita' competente.
14. L'autorita' competente puo' sottrarre all'accesso
le informazioni, in particolare quelle relative agli
impianti militari di produzione di esplosivi di cui al
punto 4.6 dell'allegato VIII, qualora cio' si renda
necessario per l'esigenza di salvaguardare ai sensi
dell'articolo 24, comma 6, lettera a), della legge 7 agosto
1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza
pubblica o la difesa nazionale. L'autorita' competente puo'
inoltre sottrarre all'accesso informazioni non riguardanti
le emissioni dell'impianto nell'ambiente, per ragioni di
tutela della proprieta' intellettuale o di riservatezza
industriale, commerciale o personale.
15. In considerazione del particolare e rilevante
impatto ambientale, della complessita' e del preminente
interesse nazionale dell'impianto, nel rispetto delle
disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi,
d'intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni
territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi,
al fine di garantire, in conformita' con gli interessi
fondamentali della collettivita', l'armonizzazione tra lo
sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del
territorio e le strategie aziendali. In tali casi
l'autorita' competente, fatto comunque salvo quanto
previsto al comma 12, assicura il necessario coordinamento
tra l'attuazione dell'accordo e la procedura di rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale. Nei casi
disciplinati dal presente comma i termini di cui al comma
10 sono raddoppiati.».
«Art. 29-octies (Rinnovo e riesame). - 1. L'autorita'
competente riesamina periodicamente l'autorizzazione
integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative
condizioni.
2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni
sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili
all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione e'
stata concessa o da ultimo riesaminata, nonche' di
eventuali nuovi elementi che possano condizionare
l'esercizio dell'installazione. Nel caso di installazioni
complesse, in cui siano applicabili piu' conclusioni sulle
BAT, il riferimento va fatto, per ciascuna attivita',
prevalentemente alle conclusioni sulle BAT pertinenti al
relativo settore industriale.
3. Il riesame con valenza, anche in termini
tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione e' disposto
sull'installazione nel suo complesso:
a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle
decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite
all'attivita' principale di un'installazione;
b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo
riesame effettuato sull'intera installazione.
4. Il riesame e' inoltre disposto, sull'intera
installazione o su parti di essa, dall'autorita'
competente, anche su proposta delle amministrazioni
competenti in materia ambientale, comunque quando:
a) a giudizio dell'autorita' competente ovvero, in
caso di installazioni di competenza statale, a giudizio
dell'amministrazione competente in materia di qualita'
della specifica matrice ambientale interessata,
l'inquinamento provocato dall'installazione e' tale da
rendere necessaria la revisione dei valori limite di
emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in
quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando
e' accertato che le prescrizioni stabilite
nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli
obiettivi di qualita' ambientale stabiliti dagli strumenti
di pianificazione e programmazione di settore;
b) le migliori tecniche disponibili hanno subito
modifiche sostanziali, che consentono una notevole
riduzione delle emissioni;
c) a giudizio di una amministrazione competente in
materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia
di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente
rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o
dell'attivita' richiede l'impiego di altre tecniche;
d) sviluppi delle norme di qualita' ambientali o
nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o
regionali lo esigono;
e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies,
comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza
evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative,
indicando conseguentemente la necessita' di aggiornare
l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di
esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli
di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.
5. A seguito della comunicazione di avvio del riesame
da parte dell'autorita' competente, il gestore presenta,
entro il termine determinato dall'autorita' competente in
base alla prevista complessita' della documentazione, e
compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso in cui la
necessita' di avviare il riesame interessi numerose
autorizzazioni, in base ad un apposito calendario annuale,
tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle
condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare,
i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che
consentano un confronto tra il funzionamento
dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni
sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati
alle migliori tecniche disponibili nonche', nel caso di
riesami relativi all'intera installazione, l'aggiornamento
di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma
1. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), la domanda di
riesame e' comunque presentata entro il termine ivi
indicato. Nel caso di inosservanza del predetto termine
l'autorizzazione si intende scaduta. La mancata
presentazione nei tempi indicati di tale documentazione,
completa dell'attestazione del pagamento della tariffa,
comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000
euro, con l'obbligo di provvedere entro i successivi 90
giorni. Al permanere dell'inadempimento la validita'
dell'autorizzazione, previa diffida, e' sospesa. In
occasione del riesame l'autorita' competente utilizza anche
tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle
ispezioni.
6. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle
decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite
all'attivita' principale di un'installazione, l'autorita'
competente verifica che:
a) tutte le condizioni di autorizzazione per
l'installazione interessata siano riesaminate e, se
necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del
presente decreto in particolare, se applicabile,
dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis;
b) l'installazione sia conforme a tali condizioni
di autorizzazione.
7. Il ritardo nella presentazione della istanza di
riesame, nel caso disciplinato al comma 3, lettera a), non
puo' in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i
tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio delle
installazioni alle condizioni dell'autorizzazione.
8. Nel caso di un'installazione che, all'atto del
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater,
risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), e'
esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del
predetto regolamento e' successiva all'autorizzazione di
cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta
autorizzazione e' effettuato almeno ogni sedici anni, a
partire dal primo successivo riesame.
9. Nel caso di un'installazione che, all'atto del
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater,
risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il
termine di cui al comma 3, lettera b), e' esteso a dodici
anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma e'
successiva all'autorizzazione di cui all'articolo
29-quater, il riesame di detta autorizzazione e' effettuato
almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo
riesame.
10. Il procedimento di riesame e' condotto con le
modalita' di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e
29-quater. In alternativa alle modalita' di cui
all'articolo 29-quater, comma 3, la partecipazione del
pubblico alle decisioni puo' essere assicurata attraverso
la pubblicazione nel sito web istituzionale dell'autorita'
competente.
11. Fino alla pronuncia dell'autorita' competente in
merito al riesame, il gestore continua l'attivita' sulla
base dell'autorizzazione in suo possesso.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207:
«Art. 1 (Efficacia dell'autorizzazione integrata
ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di
interesse strategico nazionale). - 1. In caso di
stabilimento di interesse strategico nazionale, individuato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
quando presso di esso sono occupati un numero di lavoratori
subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di
integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da
almeno un anno, qualora vi sia una assoluta necessita' di
salvaguardia dell'occupazione e della produzione, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare puo' autorizzare, in sede di riesame
dell'autorizzazione integrata ambientale, la prosecuzione
dell'attivita' produttiva per un periodo di tempo
determinato non superiore a 36 mesi ed a condizione che
vengano adempiute le prescrizioni contenute nel
provvedimento di riesame della medesima autorizzazione,
secondo le procedure ed i termini ivi indicati, al fine di
assicurare la piu' adeguata tutela dell'ambiente e della
salute secondo le migliori tecniche disponibili.
2. Nei casi di cui al comma 1, le misure volte ad
assicurare la prosecuzione dell'attivita' produttiva sono
esclusivamente e ad ogni effetto quelle contenute nel
provvedimento di autorizzazione integrata ambientale,
nonche' le prescrizioni contenute nel provvedimento di
riesame. E' fatta comunque salva l'applicazione degli
articoli 29-octies, comma 4, e 29-nonies e 29-decies del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli
29-decies e 29-quattuordecies del decreto legislativo n.
152 del 2006 e dalle altre disposizioni di carattere
sanzionatorio penali e amministrative contenute nelle
normative di settore, la mancata osservanza delle
prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1
e' punita con sanzione amministrativa pecuniaria, escluso
il pagamento in misura ridotta, da euro 50.000 fino al 10
per cento del fatturato della societa' risultante
dall'ultimo bilancio approvato. La sanzione e' irrogata, ai
sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal prefetto
competente per territorio. Le attivita' di accertamento,
contestazione e notificazione delle violazioni sono svolte
dall'IS.P.R.A. Agli ispettori dell'ISPRA, nello svolgimento
di tali attivita', e' attribuita la qualifica di ufficiale
di polizia giudiziaria. I proventi delle sanzioni irrogate
sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati al pertinente capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare per il finanziamento
degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e
risanamento ambientale del territorio interessato.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano
applicazione anche quando l'autorita' giudiziaria abbia
adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa
titolare dello stabilimento. In tale caso i provvedimenti
di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di
tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio
dell'attivita' d'impresa a norma del comma 1.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare riferisce semestralmente al
Parlamento circa l'ottemperanza delle prescrizioni
contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione
integrata ambientale nei casi di cui al presente articolo.
5-bis. Il Ministro della salute riferisce annualmente
alle competenti Commissioni parlamentari sul documento di
valutazione del danno sanitario, sullo stato di salute
della popolazione coinvolta, sulle misure di cura e
prevenzione messe in atto e sui loro benefici.».
- Per i riferimenti all'articolo 1-bis del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, si vedano i
riferimenti normativi all'articolo 1-bis.
- Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155,
recante: «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa
alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita
in Europa» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216
del 15 settembre 2010.
 
((Art. 1-quater

Disposizioni transitorie

1. Nel caso di procedimenti di riesame di cui all'articolo 29-octies del decreto legislativo n. 152 del 2006, in corso alla data del 31 gennaio 2025 e aventi a oggetto impianti di interesse strategico nazionale, gli atti gia' prodotti dal gestore rimangono validi se conformi a quanto previsto dall'articolo 1-ter del presente decreto, il parere dell'ISS e' reso entro il 15 febbraio 2025, la Commissione di cui all'articolo 8-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, integrata con un esperto in materia sanitaria designato dal Ministero della salute, rilascia il proprio parere nei successivi trenta giorni e la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi e' rilasciata nei successivi trenta giorni.))


Riferimenti normativi

- Per i riferimenti all'articolo 29-octies del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 1-ter.
- Per i riferimenti all'articolo 8-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 1-ter.
 
((Art. 1-quinquies

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1-bis a 1-quater del presente decreto le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))

 
((Art. 1-sexies

Stanziamento di ulteriori risorse per finalita' ambientali
nelle aree dell'ex ILVA S.p.A.

1. Per interventi di ripristino e di bonifica ambientale di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, da realizzare a cura dell'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. su aree di proprieta' di quest'ultima ricomprese nel sito di interesse nazionale (SIN) di Taranto e diverse da quelle occupate dal gestore ovvero oggetto di trasferimento a terzi, che non trovano copertura finanziaria nelle residue disponibilita' del patrimonio destinato di cui all'articolo 3, comma 1, del predetto decreto-legge n. 1 del 2015, e' istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo con una dotazione di 68 milioni di euro per l'anno 2027 e 12 milioni di euro per l'anno 2028.
2. L'organo ((commissariale di ILVA S.p.A.)) elabora un cronoprogramma degli interventi a valere sul fondo di cui al comma 1, aggiornato trimestralmente, approvato con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel limite delle risorse di cui al comma 3. Le somme necessarie sono erogate per stati di avanzamento su richiesta dell'organo commissariale e rendicontate con periodicita' mensile.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 68 milioni di euro per l'anno 2027 e 12 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
5 gennaio 2015, n. 1 recante: «Disposizioni urgenti per
l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in
crisi e per lo sviluppo della citta' e dell'area di
Taranto», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5
gennaio 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
marzo 2015, n. 20 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53
del 5 marzo 2015:
«Art. 3 (Disposizioni finanziarie). - 1. Nell'ambito
della procedura di amministrazione straordinaria di cui al
decreto-legge n. 347, l'organo commissariale di ILVA S.p.A.
e' autorizzato a richiedere il trasferimento delle somme
sequestrate, subentrando nel procedimento gia' promosso ai
sensi dell'articolo 1, comma 11-quinquies, del
decreto-legge n. 61, nel testo vigente prima della data di
entrata in vigore del presente decreto. A seguito
dell'apertura della procedura di amministrazione
straordinaria, l'organo commissariale e' autorizzato a
richiedere che l'autorita' giudiziaria procedente disponga
l'impiego delle somme sequestrate, in luogo dell'aumento di
capitale, per la sottoscrizione di obbligazioni emesse
dalla societa' in amministrazione straordinaria. Il credito
derivante dalla sottoscrizione delle obbligazioni e'
prededucibile ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ma
subordinato alla soddisfazione, nell'ordine, dei crediti
prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura
di amministrazione straordinaria nonche' dei creditori
privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-bis, numero 1),
del codice civile. L'emissione e' autorizzata ai sensi
dell'articolo 2412, sesto comma, del codice civile. Le
obbligazioni sono emesse a un tasso di rendimento
parametrato a quello mediamente praticato sui rapporti
intestati al Fondo unico giustizia ai sensi dell'articolo 2
del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. Il
sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle
obbligazioni. Le obbligazioni di nuova emissione sono
nominative e devono essere intestate al Fondo unico
giustizia e, per esso, ad Equitalia Giustizia S.p.A. quale
gestore ex lege del predetto Fondo. Il versamento delle
somme sequestrate avviene al momento della sottoscrizione
delle obbligazioni, in misura pari all'ammontare di queste
ultime. Le attivita' poste in essere da Equitalia Giustizia
S.p.A. devono svolgersi, ai sensi dell'articolo 1, comma
11-quinquies, del decreto-legge n. 61, sulla base delle
indicazioni fornite dall'autorita' giudiziaria procedente.
Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni
sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato
all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure
e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria
dell'impresa in amministrazione straordinaria, previa
restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo
1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio
2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata, e, nei
limiti delle disponibilita' residue, a interventi volti
alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e
di bonifica ambientale secondo le modalita' previste
dall'ordinamento vigente. Ove le bonifiche ambientali siano
completate, le ulteriori disponibilita' che eventualmente
residuano possono essere destinate per un ammontare
determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica di concerto con i Ministri delle imprese e del
made in Italy e dell'economia e delle finanze e con
l'Autorita' politica delegata in materia di Sud e di
politiche di coesione, sentito il Presidente della regione
Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo
produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico
di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento
stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A.,
che puo' a tal fine avvalersi del gestore dello
stabilimento ovvero di organismi in house dello Stato.
Restano comunque impregiudicate le intese gia' sottoscritte
fra il gestore e l'organo commissariale di ILVA S.p.A alla
data di entrata in vigore della presente disposizione. I
criteri e le modalita' di valutazione, approvazione e
attuazione dei progetti di decarbonizzazione da parte
dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. sono individuati
con il decreto di cui al decimo periodo, che contiene
altresi' l'indicazione del termine massimo di realizzazione
dei predetti progetti. E' fatta salva la facolta' per il
gestore dello stabilimento di presentare progetti di
decarbonizzazione ad integrazione di quelli previsti dal
decimo periodo, da attuare con oneri a proprio carico,
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, e sottoposti alla valutazione e approvazione da
parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. secondo i
criteri e le modalita' indicati nel decreto di cui al
medesimo decimo periodo.
1-bis. All'articolo 1, comma 11-quinquies, del
decreto-legge n. 61, al primo periodo, le parole: ", non
oltre l'anno 2014" sono soppresse e le parole: "il giudice"
sono sostituite dalle seguenti: "l'autorita' giudiziaria"
e, all'ultimo periodo, la parola: "giurisdizionale" e'
sostituita dalla seguente: "giudiziaria".
1-ter. L'organo commissariale di ILVA S.p.A, al fine
della realizzazione degli investimenti necessari al
risanamento ambientale, nonche' di quelli destinati ad
interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione,
formazione e occupazione, nel rispetto della normativa
dell'Unione europea in materia, e' autorizzato a contrarre
finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 400
milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato. Il
predetto finanziamento e' rimborsato dall'organo
commissariale in prededuzione rispetto agli altri debiti,
ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni. La garanzia dello Stato e' a prima
richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. E'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle
garanzie dello Stato concesse ai sensi della presente
disposizione, con una dotazione iniziale di 150 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per l'anno
2016. E' autorizzata, allo scopo, l'istituzione di
un'apposita contabilita' speciale su cui confluiscono le
predette risorse. Al relativo onere, pari a 150 milioni di
euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro per l'anno
2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
disponibilita' in conto residui, iscritte in bilancio
rispettivamente negli anni 2015 e 2016, relative
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma
6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e
successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
anche in conto residui, le occorrenti variazioni di
bilancio.
2. Ai fini dell'attuazione delle prescrizioni di cui
al D.P.C.M. 14 marzo 2014, il Commissario straordinario
dell'amministrazione straordinaria e' titolare di
contabilita' speciali, aperte presso la tesoreria statale,
in cui confluiscono:
a) le risorse assegnate dal CIPE con propria
delibera, previa presentazione di un progetto di lavori, a
valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse
annualmente disponibili e garantendo comunque la
neutralita' dei saldi di finanza pubblica;
b) altre eventuali risorse a qualsiasi titolo
destinate o da destinare agli interventi di risanamento
ambientale.
3. Il Commissario straordinario rendiconta, secondo
la normativa vigente, l'utilizzo delle risorse di tutte le
contabilita' speciali aperte e ne fornisce periodica
informativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo
economico e alle autorita' giudiziarie interessate nonche',
con una relazione semestrale, alle Camere.
4. Resta fermo il diritto di rivalsa da parte dello
Stato nei confronti dei responsabili del danno ambientale.
5. Allo scopo di definire tempestivamente le pendenze
tuttora aperte, il commissario straordinario, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, e' autorizzato a sottoscrivere con FINTECNA
S.p.A., in qualita' di avente causa dell'IRI, un atto
convenzionale di liquidazione dell'obbligazione contenuta
nell'articolo 17.7 del contratto di cessione dell'ILVA
Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.). La liquidazione e'
determinata nell'importo di 156.000.000 di euro, ha
carattere definitivo, non e' soggetta ad azione revocatoria
e preclude ogni azione concernente il danno ambientale
generatosi, relativamente agli stabilimenti produttivi
ceduti dall'IRI in sede di privatizzazione della ILVA
Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.), antecedentemente al 16
marzo 1995. Le somme rinvenienti da detta operazione
affluiscono nella contabilita' ordinaria del Commissario
straordinario.
5-bis. Ai fini della messa in sicurezza e gestione
dei rifiuti radioattivi in deposito nell'area ex Cemerad
ricadente nel comune di Statte, in provincia di Taranto,
sono destinati fino a dieci milioni di euro a valere sulle
risorse disponibili sulla contabilita' speciale aperta ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 agosto
2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n.
171.
5-ter. Qualora, per effetto dell'attuazione del comma
1, si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, ai medesimi si fa fronte mediante una riduzione
di pari importo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e
la coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020,
indicate all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre
2013, n. 147. A tal fine, il CIPE, con propria delibera,
individua le risorse disponibili sulla programmazione
2014-2020, eventualmente riprogrammando le assegnazioni che
non abbiano dato luogo a obblighi giuridicamente
vincolanti.».
- Si riporta il testo del comma 177, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020:
«177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di
economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III -
Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima
assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.».
 
Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.