Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2025 (vai al sommario) |
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LEGGE 11 marzo 2025, n. 28 |
Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonche' ulteriori disposizioni in materia finanziaria. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, e al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
1. Alla legge 5 marzo 2024, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 19: 1) al comma 1, la parola: «dodici» e' sostituita dalla seguente: «ventiquattro», le parole: «, ove necessario,» sono soppresse e le parole: «applicabili anche agli emittenti» sono sostituite dalle seguenti: «, per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario nonche' per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento e la coerenza con le disposizioni previste dalla presente legge e con le disposizioni adottate in attuazione della delega di cui al presente articolo»; 2) al comma 2, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) implementare le misure volte ad assicurare l'effettivo conseguimento della trasparenza del mercato»; 3) al comma 2, lettera b), le parole: «ivi inclusi il relativo sistema sanzionatorio,» sono sostituite dalle seguenti: «ivi inclusi la partecipazione assembleare,»; 4) al comma 2, lettera c), dopo la parola: «facilitare» sono inserite le seguenti: «il finanziamento dell'impresa in tutte le sue fasi di crescita, ivi incluso»; 5) al comma 2, lettera d), dopo le parole: «massima diffusione,» sono inserite le seguenti: «anche ampliando il novero delle forme societarie ammissibili ai fini del servizio di gestione collettiva del risparmio,»; 6) al comma 2, lettera f), dopo le parole: «prevedere il riordino» sono inserite le seguenti: «, il coordinamento» e dopo le parole: «materia di» sono inserite le seguenti: «servizi e attivita' di investimento, ivi inclusi gli obblighi informativi e la disciplina dei contratti, e in materia di»; 7) al comma 2, lettera i), dopo la parola: «aggiornare» sono inserite le seguenti: «e revisionare anche sotto il profilo della tutela giurisdizionale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo anche disposizioni in materia di prescrizione dell'azione risarcitoria»; 8) al comma 2, dopo la lettera i) e' inserita la seguente: «i-bis) coordinare le disposizioni legislative correlate alle modifiche apportate al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di assicurare in ogni caso il rispetto della disciplina antiriciclaggio»; 9) al comma 2, lettera l), dopo le parole: «e del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,» sono inserite le seguenti: «nonche' delle altre disposizioni applicabili nei medesimi ambiti,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per eliminare o razionalizzare obblighi o divieti non previsti dall'ordinamento dell'Unione europea e non giustificati sulla base di interessi meritevoli di tutela, provvedendo altresi' a correggere eventuali disfunzioni riscontrate»; 10) al comma 2, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti: «l-bis) razionalizzare la disciplina sulla tutela della concorrenza e sulle partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari, prevista dall'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine della riduzione e del contenimento degli oneri conseguenti in capo agli operatori, anche valutandone la soppressione; l-ter) apportare le opportune modifiche e integrazioni alla normativa vigente in materia di crisi degli intermediari disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al fine di assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi, tenuto conto delle esigenze di proporzionalita' della disciplina e di celerita' delle relative procedure»; 11) al comma 4, la parola: «diciotto» e' sostituita dalla seguente: «ventiquattro»; 12) alla rubrica, le parole: «applicabili anche agli emittenti» sono sostituite dalle seguenti: «, per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario, nonche' per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento»; b) nel capo I, dopo l'articolo 19 e' aggiunto il seguente: «Art. 19-bis (Delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 19, comma 1, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto, per i profili di competenza, con il Ministro della giustizia, uno o piu' decreti legislativi per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) individuazione, selezione, determinazione e coordinamento delle condotte illecite e dei trattamenti sanzionatori, anche in ragione della rilevanza delle condotte e della loro continuazione, nonche' distinguendo l'ambito delle sanzioni amministrative e penali sulla base del criterio di offensivita'; b) individuazione dei casi di applicazione del principio del ne bis in idem ai fini della piu' adeguata valorizzazione di tale principio e, ove opportuno, individuazione delle ipotesi di retroattivita' della lex mitior in materia di sanzioni amministrative; c) revisione delle disposizioni sulle procedure sanzionatorie, nel rispetto dei principi del contraddittorio, della piena conoscenza degli atti istruttori, della pubblicita', della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie e di celerita' e certezza dei termini; d) facilitazione del ricorso a strumenti di definizione preventiva o alternativa dei procedimenti sanzionatori amministrativi in funzione deflativa del contenzioso, anche mediante la previsione di meccanismi di applicazione concordata della sanzione; e) revisione delle competenze giurisdizionali e del rito applicabile in materia di ricorsi avverso le sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per qualsiasi domanda conseguente all'emanazione della sanzione e la competenza funzionale del tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano; f) revisione dei poteri delle autorita' di vigilanza finalizzati all'accertamento delle violazioni in materia di abusi di mercato, anche prevedendo l'adeguamento alle garanzie indicate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in favore dei destinatari degli accertamenti; g) introduzione di sanzioni alternative alle sanzioni pecuniarie, anche di carattere ripristinatorio, revisione degli istituti della confisca e del sequestro del profitto dell'illecito, ivi inclusa la loro eventuale soppressione, e revisione della disciplina in materia di sanzioni interdittive; h) revisione della disciplina relativa all'irregolare acquisto di azioni di cui all'articolo 172 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; i) coordinamento tra le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari esprimono il parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare di cui al secondo periodo scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di novanta giorni. 3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti di cui al comma 1, il Governo, ove necessario, puo' adottare uno o piu' decreti correttivi e integrativi degli stessi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1»; c) nel titolo, le parole: «applicabili anche agli emittenti» sono sostituite dalle seguenti: «, per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario, nonche' per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento, nonche' delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998». 2. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: «2-ter. I gestori esterni di Sicav e Sicaf in gestione esterna di cui all'articolo 1, comma 1, lettere i.1) e i-bis.1), del TUF provvedono all'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto anche con riferimento ai sottoscrittori delle azioni delle Sicav e Sicaf che gestiscono e dei soggetti da queste finanziati». 3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono corredati di una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino copertura al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21 recante: «Interventi a sostegno della competitivita' dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di societa' di capitali contenute nel codice civile, per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario, nonche' per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento, nonche' delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2024, come modificato dalla presente legge: «Art. 19 (Delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di societa' di capitali contenute nel codice civile, per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario, nonche' per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto, per i profili di competenza, con il Ministro della giustizia, uno o piu' decreti legislativi per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di societa' di capitali contenute nel codice civile, per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario nonche' per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento e la coerenza con le disposizioni previste dalla presente legge e con le disposizioni adottate in attuazione della delega di cui al presente articolo. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali e in particolare della tutela del risparmio, dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale nonche' sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi: a) sostenere la crescita del Paese, favorire l'accesso delle imprese al capitale di rischio con particolare riguardo ai mercati regolamentati, favorire l'accesso delle piccole e medie imprese a forme alternative di finanziamento e la canalizzazione degli investimenti verso le imprese e rendere le imprese maggiormente attrattive per gli investitori internazionali; a-bis) implementare le misure volte ad assicurare l'effettivo conseguimento della trasparenza del mercato; b) aumentare la competitivita' del mercato nazionale e semplificare e razionalizzare la disciplina degli emittenti, ivi inclusi la partecipazione assembleare, la disciplina in tema di operazioni con parti correlate, anche con riferimento alle soglie di partecipazione, in linea con gli standard internazionali, e la possibilita' di prevedere sistemi di moltiplicazione del diritto di voto, riducendo gli obblighi e gli oneri previsti a legislazione vigente; c) facilitare il finanziamento dell'impresa in tutte le sue fasi di crescita, ivi incluso il passaggio dalla quotazione nei mercati non regolamentati a quella nei mercati regolamentati; d) rivedere le regole in materia di attivita' di investimento privato per favorirne la massima diffusione, anche ampliando il novero delle forme societarie ammissibili ai fini del servizio di gestione collettiva del risparmio, garantendo la correttezza e l'adempimento degli obblighi informativi a tutela degli investitori; e) semplificare le regole del governo societario anche tenendo conto delle regole previste dai codici di autodisciplina; f) prevedere il riordino, il coordinamento e l'aggiornamento della disciplina in materia di servizi e attivita' di investimento, ivi inclusi gli obblighi informativi e la disciplina dei contratti, e in materia di appello al pubblico risparmio, con particolare riguardo alle offerte al pubblico di titoli e alle offerte pubbliche di acquisto e scambio; g) contemperare il livello degli oneri amministrativi imposti alle imprese con l'esigenza di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la rilevanza dei controlli; h) assicurare un sistema coerente e integrato dei controlli interni, eliminando sovrapposizioni o duplicazioni nelle funzioni e strutture di controllo e individuando altresi' adeguate forme di coordinamento e di scambio di informazioni per un piu' efficace contrasto delle irregolarita' rilevate; i) aggiornare e revisionare anche sotto il profilo della tutela giurisdizionale il regime di responsabilita' di cui all'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, tenuto conto della disciplina applicabile al sistema di vigilanza italiano nonche' delle raccomandazioni e degli standard internazionali, prevedendo anche disposizioni in materia di prescrizione dell'azione risarcitoria; i-bis) coordinare le disposizioni legislative correlate alle modifiche apportate al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di assicurare in ogni caso il rispetto della disciplina antiriciclaggio; l) procedere a una complessiva razionalizzazione e al coordinamento del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonche' delle altre disposizioni applicabili nei medesimi ambiti, per assicurare una maggiore coerenza e semplificazione delle fonti normative e per eliminare o razionalizzare obblighi o divieti non previsti dall'ordinamento dell'Unione europea e non giustificati sulla base di interessi meritevoli di tutela, provvedendo altresi' a correggere eventuali disfunzioni riscontrate; l-bis) razionalizzare la disciplina sulla tutela della concorrenza e sulle partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari, prevista dall'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine della riduzione e del contenimento degli oneri conseguenti in capo agli operatori, anche valutandone la soppressione; l-ter) apportare le opportune modifiche e integrazioni alla normativa vigente in materia di crisi degli intermediari disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al fine di assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi, tenuto conto delle esigenze di proporzionalita' della disciplina e di celerita' delle relative procedure. 3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere affinche' su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data della trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di novanta giorni. 4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, il Governo, ove necessario, puo' emanare decreti correttivi e integrativi degli stessi nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2.». - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Soggetti obbligati). - 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle categorie di soggetti individuati nel presente articolo, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche. 2. Rientrano nella categoria degli intermediari bancari e finanziari: a) le banche; b) Poste italiane S.p.a.; c) gli istituti di moneta elettronica come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL); d) gli istituti di pagamento come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-sexies), TUB (IP); e) le societa' di intermediazione mobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera e), TUF (SIM); f) le societa' di gestione del risparmio, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), TUF (SGR); g) le societa' di investimento a capitale variabile, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i), TUF (SICAV); h) le societa' di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i-bis), TUF (SICAF); i) gli agenti di cambio di cui all'articolo 201 TUF; l) gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB; m) Cassa depositi e prestiti S.p.a.; n) le imprese di assicurazione, che operano nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP; o) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, CAP; p) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 TUB; q) i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB; r); s) le societa' fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB; t) le succursali insediate di intermediari bancari e finanziari di cui al presente comma, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo; u) gli intermediari bancari e finanziari di cui al presente comma aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana; v) i consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis TUF e le societa' di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter TUF; v-bis) i prestatori di servizi per le cripto-attivita' come definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114, autorizzati in Italia alla prestazione di tali servizi, ad eccezione del servizio di consulenza sulle cripto-attivita'. 2-bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti, gli intermediari bancari e finanziari di cui al comma 2, incaricati della riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e di pagamento e delle verifiche di conformita' provvedono all'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto anche nei confronti dei debitori ceduti alle societa' per la cartolarizzazione dei crediti nonche' dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime societa'. 2-ter. I gestori esterni di Sicav e Sicaf in gestione esterna di cui all'articolo 1, comma 1, lettere i.1) e i-bis.1), del TUF provvedono all'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto anche con riferimento ai sottoscrittori delle azioni delle Sicav e Sicaf che gestiscono e dei soggetti da queste finanziati. 3. Rientrano nella categoria di altri operatori finanziari: a) le societa' fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966; b) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies TUB; c) gli agenti in attivita' finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, commi 2 e 6, TUB; d) i soggetti che esercitano professionalmente l'attivita' di cambio valuta, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies TUB. 4. Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria: a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro; b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attivita' in materia di contabilita' e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati; c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attivita' economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di societa'; 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di societa', enti, trust o soggetti giuridici analoghi; d) i revisori legali e le societa' di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio; e) i revisori legali e le societa' di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio. 5. Rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari: a); b) i soggetti che esercitano attivita' di commercio di cose antiche, i soggetti che esercitano il commercio di opere d'arte o che agiscono in qualita' di intermediari nel commercio delle medesime opere, anche quando tale attivita' e' effettuata da gallerie d'arte o case d'asta di cui all'articolo 115 TULPS qualora il valore dell'operazione, anche se frazionata o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro; c) i soggetti che conservano o commerciano opere d'arte ovvero che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale attivita' e' effettuata all'interno di porti franchi e il valore dell'operazione, anche se frazionata, o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro; d) gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7; e) gli agenti in affari che svolgono attivita' in mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione al Registro delle imprese, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, anche quando agiscono in qualita' di intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il canone mensile e' pari o superiore a 10.000 euro; f) i soggetti che esercitano l'attivita' di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS; g) i soggetti che esercitano attivita' di mediazione civile, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69; h) i soggetti che svolgono attivita' di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, in presenza della licenza di cui all'articolo 115 TULPS, fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 128-quaterdecies TUB; i); i-bis). 6. Rientrano nella categoria di prestatori di servizi di gioco: a) gli operatori di gioco on line che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; b) gli operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; c) i soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. 6-bis. Rientrano tra i soggetti obbligati i prestatori di servizi relativi a societa' e trust di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ee), del presente decreto, la cui attivita' e' riservata ad operatori soggetti a regimi di licenza o registrazione nazionale. 7. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche alle succursali insediate nel territorio della Repubblica italiana dei soggetti obbligati di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato estero. 8. Alle societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari, alle societa' di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, alle societa' di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e alle societa' di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari si applicano le disposizioni del presente decreto in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazioni oggettive. 9. I soggetti obbligati assicurano che il trattamento dei dati acquisiti nell'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto avvenga, per i soli scopi e per le attivita' da esso previsti e nel rispetto delle prescrizioni e delle garanzie stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 9-bis. I soggetti obbligati assicurano che le proprie succursali stabilite in altro Stato membro rispettino le disposizioni nazionali di recepimento della normativa europea in materia di prevenzione del sistema finanziario per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in vigore nel medesimo Stato membro.». - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante: «Legge di contabilita' e finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009: «Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - (Omissis). 2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessita' della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi e' effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita' finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e' allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed eventuali successivi aggiornamenti. (Omissis).». |
| Art. 2 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 e le direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) "ente": uno dei seguenti organismi che partecipi ad un sistema assumendo gli obblighi derivanti da ordini di trasferimento nell'ambito del sistema: 1) una banca italiana o una banca dell'Unione europea, come definite all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del testo unico bancario, inclusi gli enti elencati all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013; 2) una SIM o un'impresa d'investimento dell'Unione europea, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettere e) e f), del testo unico finanza, con esclusione degli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014; 3) le autorita' pubbliche e le imprese assistite da garanzia pubblica; 4) qualsiasi impresa la cui sede legale sia situata al di fuori dell'Unione europea e che eserciti attivita' analoghe a quelle degli enti di cui ai numeri 1) e 2); 5) qualsiasi altro organismo, individuato in conformita' alle disposizioni dell'Unione europea, che partecipi a un sistema italiano o di altro Stato dell'Unione europea, qualora la sua attivita' rilevi sotto il profilo del rischio sistemico; 6) nel caso dei sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui alla lettera m), numero 1), del presente comma, un istituto di pagamento o un istituto di pagamento dell'Unione europea, come definiti all'articolo 1, comma 2, lettere h-sexies) e h-septies), del testo unico bancario, esclusi i soggetti di cui agli articoli 114-sexiesdecies e 114-septiesdecies del medesimo testo unico, o un istituto di moneta elettronica o un istituto di moneta elettronica dell'Unione europea, come definiti all'articolo 1, comma 2, lettere h-bis) e h-bis.1), del testo unico bancario, esclusi i soggetti di cui all'articolo 114-quinquies.4 del medesimo testo unico»; b) alla lettera m), numero 1), la parola: «comunitaria» e' sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»; c) alla lettera n) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Secondo le regole del sistema, lo stesso partecipante puo' fungere da controparte centrale, agente di regolamento o stanza di compensazione o assolvere tutti o alcuni di questi compiti». 2. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-quater. Resta fermo quanto stabilito dal regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024»; b) all'articolo 30: 1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. I commi 1 e 2 non si applicano ai sistemi di pagamento costituiti esclusivamente da prestatori di servizi di pagamento appartenenti a un medesimo gruppo»; 2) al comma 3-bis, le parole: «Ai fini del comma 3, lettera a),» sono soppresse; c) nel capo V del titolo II, dopo l'articolo 30 e' aggiunto il seguente: «Art. 30-bis (Condizioni per richiedere la partecipazione a sistemi di pagamento designati). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, ai fini della partecipazione a un sistema di pagamento designato ai sensi del presente decreto gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica predispongono: a) una descrizione delle misure adottate per tutelare i fondi degli utenti di servizi di pagamento; b) una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno per i servizi di pagamento o i servizi di moneta elettronica prestati, ivi comprese le procedure amministrative, di gestione del rischio e contabili, dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica nonche' una descrizione delle modalita' per l'uso dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica relativi agli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022; c) un piano di liquidazione in caso di dissesto. 2. Ai fini del comma 1, lettera a), la descrizione delle misure adottate comprende, a seconda dei casi: a) se l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica tutela i fondi degli utenti di servizi di pagamento depositando fondi su un conto distinto di un ente creditizio o investendo in attivita' sicure, liquide e a basso rischio quali definite dalle competenti autorita' dello Stato membro di origine: 1) una descrizione della politica di investimento per garantire che le attivita' scelte siano liquide, sicure e a basso rischio; 2) il numero dei soggetti che hanno accesso al conto di tutela e le rispettive funzioni; 3) una descrizione della gestione e del processo di riconciliazione per assicurare che i fondi degli utenti di servizi di pagamento siano isolati, nell'interesse dei medesimi, dalle richieste di pagamento di altri creditori dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica, in particolare in caso di insolvenza; 4) una copia del progetto di contratto con la banca italiana o la banca dell'Unione europea; 5) una dichiarazione esplicita della conformita' all'articolo 10 della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, da parte dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica; b) se l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica tutela i fondi dell'utente di servizi di pagamento mediante una polizza assicurativa o garanzia comparabile ottenuta da un'impresa di assicurazione o da un ente creditizio: 1) la conferma che la polizza assicurativa o la garanzia comparabile ottenuta da un'impresa di assicurazione o da una banca italiana o dell'Unione europea proviene da un'entita' non appartenente allo stesso gruppo di imprese cui appartiene l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica; 2) informazioni dettagliate sul processo di riconciliazione previsto per garantire che la polizza assicurativa o la garanzia comparabile sia sufficiente a soddisfare in qualsiasi momento gli obblighi di tutela dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica; 3) la durata e le modalita' di rinnovo della copertura; 4) una copia del contratto di assicurazione o della garanzia comparabile o dei relativi progetti. 3. Ai fini del comma 1, lettera b), la descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno dimostra che i dispositivi di governo societario, i meccanismi di controllo interno e le modalita' per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla medesima lettera b) sono proporzionati, appropriati, validi e adeguati. I dispositivi di governo societario e i meccanismi di controllo interno comprendono inoltre: a) una mappatura dei rischi individuati dall'istituto di pagamento o dall'istituto di moneta elettronica, compresi il tipo di rischi e le procedure che l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica ha messo o mettera' in atto per valutare e prevenire tali rischi; b) le diverse procedure per svolgere controlli periodici e permanenti, comprese la frequenza e le risorse umane assegnate; c) le procedure contabili mediante le quali l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica registra e comunica le proprie informazioni finanziarie; d) l'identita' della persona o delle persone responsabili delle funzioni di controllo interno, compresi i controlli periodici, permanenti e di conformita', nonche' un curriculum vitae aggiornato di tale persona o di tali persone; e) l'identita' di tutti i revisori che non siano revisori legali ai sensi dell'articolo 2, punto 2), della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006; f) la composizione dell'organo di amministrazione e, se applicabile, di ogni altro organo o comitato di vigilanza; g) una descrizione delle modalita' di monitoraggio e controllo delle funzioni esternalizzate onde evitare di mettere a repentaglio la qualita' del controllo interno dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica; h) una descrizione delle modalita' di monitoraggio e controllo degli agenti e delle succursali nel quadro dei controlli interni dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica; i) se l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica e' una filiazione di un'entita' regolamentata in un altro Stato membro, una descrizione della governance del gruppo. 4. Ai fini del comma 1, lettera c), il piano di liquidazione e' adattato alle dimensioni e al modello commerciale previsti dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica e comprende una descrizione delle misure di mitigazione che l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica deve adottare in caso di cessazione dei suoi servizi di pagamento, che garantirebbero l'esecuzione delle operazioni di pagamento pendenti e la risoluzione dei contratti esistenti. 5. Gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica trasmettono all'operatore del sistema italiano una dichiarazione firmata dal legale rappresentante, previa approvazione dell'organo di gestione competente, che confermi la sussistenza dei requisiti indicati nei commi da 1 a 4. Gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica informano contestualmente la Banca d'Italia di aver richiesto la partecipazione a sistemi di pagamento designati. 6. L'operatore del sistema italiano puo' chiedere ai soggetti di cui al comma 1 specifiche informazioni o ulteriori attestazioni, anche in forma di un parere legale, al fine di valutare la sussistenza dei requisiti del presente articolo»; d) all'articolo 32, comma 1, lettera a), le parole: «e dell'articolo 25-bis, commi 1 e 3 o delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'articolo 25-bis, commi 1 e 2, o delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e dell'articolo 30-bis». 3. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come modificato dal regolamento (UE) n. 248/2014 e dal regolamento (UE) 2024/ 886»; b) all'articolo 3: 1) al comma 1, alle parole: «articolo 8» sono premesse le seguenti: «articolo 5 bis, articolo 5 ter, articolo 5 quater e»; 2) al comma 1, le parole: «dell'articolo 4, commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 260/2012»; 3) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione pecuniaria di cui al comma 1 per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime dell'articolo 5 quinquies del regolamento (UE) n. 260/2012. 1-ter. Fermo quanto disposto dal comma 1-bis, per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime dell'articolo 5 quinquies del regolamento (UE) n. 260/ 2012 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 5 milioni di euro ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo del prestatore di servizi di pagamento che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni di tale articolo. 1-quater. Le sanzioni previste al comma 1 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio»; 4) al comma 2, alle parole: «e dall'articolo 8» sono premesse le seguenti: «, dall'articolo 5 bis, dall'articolo 5 ter, dall'articolo 5 quater, dall'articolo 5 quinquies». 4. All'articolo 126-bis, comma 3, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «Resta fermo in ogni caso quanto stabilito dal regolamento (UE) 2015/751 e dal regolamento (UE) 2021/1230» sono sostituite dalle seguenti: «Resta fermo in ogni caso quanto stabilito dal regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, dal regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, e dal regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 recante: «Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 07 giugno 2001, come modificato dalla presente legge: «Art 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "Testo unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; b) "Testo unico finanza" (T.U. finanza): il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; c) "Consob": la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; c-bis) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; c-ter) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010; d) "agente di regolamento": il soggetto che mette a disposizione dei partecipanti conti per il regolamento di ordini di trasferimento all'interno del sistema e che puo' concedere credito a tale scopo ai medesimi partecipanti; e) "banche centrali": la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione europea; f) "compensazione": la conversione, secondo le regole del sistema, in un'unica posizione a credito o a debito dei crediti e dei debiti di uno o piu' partecipanti nei confronti di uno o piu' partecipanti e risultanti da ordini di trasferimento; g) "controparte centrale": il soggetto di cui all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012; h) "ente": uno dei seguenti organismi che partecipi ad un sistema assumendo gli obblighi derivanti da ordini di trasferimento nell'ambito del sistema: 1) una banca italiana o una banca dell'Unione europea, come definite all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del testo unico bancario, inclusi gli enti elencati all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013; 2) una SIM o un'impresa d'investimento dell'Unione europea, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettere e) e f), del testo unico finanza, con esclusione degli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014; 3) le autorita' pubbliche e le imprese assistite da garanzia pubblica; 4) qualsiasi impresa la cui sede legale sia situata al di fuori dell'Unione europea e che eserciti attivita' analoghe a quelle degli enti di cui ai numeri 1) e 2); 5) qualsiasi altro organismo, individuato in conformita' alle disposizioni dell'Unione europea, che partecipi a un sistema italiano o di altro Stato dell'Unione europea, qualora la sua attivita' rilevi sotto il profilo del rischio sistemico; 6) nel caso dei sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui alla lettera m), numero 1), del presente comma, un istituto di pagamento o un istituto di pagamento dell'Unione europea, come definiti all'articolo 1, comma 2, lettere hsexies) e h-septies), del testo unico bancario, esclusi i soggetti di cui agli articoli 114-sexiesdecies e 114-septiesdecies del medesimo testo unico, o un istituto di moneta elettronica o un istituto di moneta elettronica dell'Unione europea, come definiti all'articolo 1, comma 2, lettere h-bis) e hbis.1), del testo unico bancario, esclusi i soggetti di cui all'articolo 114-quinquies.4 del medesimo testo unico; i) "garanzia": qualsiasi diritto avente ad oggetto o relativo a valute, strumenti finanziari o altre attivita', compresa senza limitazioni la garanzia finanziaria di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2002/47/CE, prontamente realizzabili da chiunque e in qualunque modo e forma, costituito al fine di assicurare l'adempimento di obblighi presenti o futuri derivanti da ordini di trasferimento attraverso un sistema o da operazioni effettuate con banche centrali; l) "intermediario": uno degli organismi indicati nella lettera h), numeri 1), 2) e 4), che non partecipi al sistema; m) "ordine di trasferimento": ogni istruzione nell'ambito di un sistema da parte di un partecipante di: 1) mettere a disposizione di un beneficiario un importo in valuta attraverso una scrittura sui conti di una banca (italiana o dell'Unione europea), di una banca centrale, di una controparte centrale o di un agente di regolamento ovvero che determini l'assunzione o l'adempimento di un obbligo di pagamento in base alle regole del sistema, ovvero 2) trasferire la titolarita' o altri diritti su uno o piu' strumenti finanziari, attraverso una scrittura in un libro contabile o in altro modo; n) "partecipante": un ente, una controparte centrale, un agente di regolamento, una stanza di compensazione, un operatore del sistema o un partecipante diretto di una controparte centrale autorizzata ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 648/2012. Secondo le regole del sistema, lo stesso partecipante puo' fungere da controparte centrale, agente di regolamento o stanza di compensazione o assolvere tutti o alcuni di questi compiti; o) "partecipante indiretto": un ente, una controparte centrale, un agente di regolamento, una stanza di compensazione o un operatore del sistema conosciuto dall'operatore del sistema, secondo le regole dello stesso, i cui ordini di trasferimento sono eseguiti attraverso il sistema da un partecipante in nome proprio in base a un vincolo contrattuale; p) "procedura d'insolvenza": la liquidazione coatta amministrativa, il fallimento, il provvedimento di sospensione dei pagamenti delle passivita' e delle restituzioni dei beni ai terzi ai sensi degli articoli 74, 77, comma 2, del testo unico bancario, e dell'articolo 56, comma 3, del testo unico finanza, nonche' ogni altra misura prevista da una legge italiana, o, se applicabile, di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato extracomunitario, che ha come effetto la sospensione o la cessazione dei pagamenti delle passivita' e delle restituzioni dei beni ai terzi; q) "regolamento lordo": il regolamento operazione per operazione di ordini di trasferimento, al di fuori di una compensazione; r) "sistema": un insieme di disposizioni di natura contrattuale o autoritativa, in forza del quale vengono eseguiti con regole comuni e accordi standardizzati la compensazione, attraverso una controparte centrale o meno, o ordini di trasferimento fra i partecipanti, che sia contestualmente: 1) applicabile a tre o piu' partecipanti, senza contare l'operatore del sistema ne' un eventuale agente di regolamento, una eventuale controparte centrale, una eventuale stanza di compensazione o un eventuale partecipante indiretto; ovvero applicabile a due partecipanti, qualora cio' sia giustificato sotto il profilo del contenimento del rischio sistemico per quanto attiene ai sistemi italiani, o nel caso in cui altri Stati membri dell'Unione europea abbiano esercitato la facolta' di limitare a due il numero dei partecipanti; 2) assoggettato alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea, scelta dai partecipanti o prevista dalle regole che lo disciplinano, in cui almeno uno dei partecipanti medesimi abbia la sede legale; 3) designato come sistema e notificato all'AESFEM dallo Stato membro dell'Unione europea di cui si applica la legge. Un accordo concluso tra sistemi interoperabili non costituisce un sistema; s) "sistema italiano": uno dei sistemi indicati nell'allegato al presente decreto legislativo, nonche' uno dei sistemi designati ai sensi dell'articolo 10; t); u) "stanza di compensazione": il centro responsabile del calcolo delle posizioni nette dei partecipanti al sistema; v) "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico finanza; w) "sistema extracomunitario": un sistema di pagamento o di regolamento titoli di uno Stato non appartenente all'Unione europea; w-bis) "giorno lavorativo": comprende sia i regolamenti diurni sia i regolamenti notturni e include tutti gli eventi che occorrono durante il ciclo lavorativo del sistema; w-ter) "sistemi interoperabili": due o piu' sistemi i cui operatori hanno concluso un accordo per l'esecuzione di ordini di trasferimento tra sistemi; w-quater) "operatore del sistema": il soggetto o i soggetti giuridicamente responsabili della gestione del sistema. L'operatore del sistema puo' anche agire come agente di regolamento, controparte centrale o stanza di compensazione.». - Si riporta il testo degli articoli 2, 30 e 32 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 recante: «Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2010, come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente decreto si applica ai servizi di pagamento prestati nel territorio della Repubblica. 2. Il presente decreto non si applica nel caso di: a) operazioni di pagamento effettuate esclusivamente in contante direttamente dal pagatore al beneficiario, senza alcuna intermediazione; b) operazioni di pagamento dal pagatore al beneficiario effettuate tramite un agente commerciale autorizzato in base a un accordo a negoziare o a concludere la vendita o l'acquisto di beni o servizi a condizione che agisca per conto del solo pagatore o del solo beneficiario oppure qualora l'agente stesso non entri mai in possesso dei fondi dei clienti; c) trasporto materiale, a titolo professionale, di banconote e monete, ivi compresa la raccolta, il trattamento e la consegna; d) operazioni di pagamento consistenti nella raccolta e nella consegna di contante, a titolo non professionale, nel quadro di un'attivita' senza scopo di lucro o a fini di beneficenza; e) servizi in cui il beneficiario fornisce contante al pagatore nel contesto di un'operazione di pagamento, a seguito di una richiesta esplicita dell'utente immediatamente precedente l'esecuzione dell'operazione di pagamento destinata all'acquisto di beni o servizi, nei limiti eventualmente stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi, sentita la Banca d'Italia; f) operazioni di cambio di valuta contante contro contante nell'ambito delle quali i fondi non sono detenuti su un conto di pagamento; g) operazioni di pagamento basate su uno dei seguenti tipi di documenti cartacei, con i quali viene ordinato al prestatore di servizi di pagamento di mettere dei fondi a disposizione del beneficiario: assegni, titoli cambiari, voucher, traveller's cheque, vaglia postali; h) operazioni di pagamento realizzate all'interno di un sistema di pagamento o di un sistema di regolamento dei titoli tra agenti di regolamento, controparti centrali, stanze di compensazione e/o banche centrali e altri partecipanti al sistema e prestatori di servizi di pagamento, fatta salva l'applicazione dell'articolo 30; i) operazioni di pagamento collegate all'amministrazione degli strumenti finanziari, compresi i dividendi, le entrate o altre distribuzioni, o ai rimborsi o proventi di cessioni, effettuate dalle persone di cui alla lettera h), ovvero da imprese di investimento, enti creditizi, organismi di investimento collettivo o societa' di gestione patrimoniale che prestano servizi di investimento ed ogni altra entita' autorizzata ad avere la custodia di strumenti finanziari; l) servizi forniti dai prestatori di servizi tecnici, che supportano la prestazione dei servizi di pagamento, senza mai entrare in possesso dei fondi da trasferire, compresi l'elaborazione e la registrazione di dati, i servizi fiduciari e di protezione dei dati personali, l'autenticazione dei dati e delle entita', la fornitura di reti informatiche e di comunicazione, la fornitura e la manutenzione di terminali e dispositivi utilizzati per i servizi di pagamento; m) servizi basati su specifici strumenti di pagamento utilizzabili solo in modo limitato, che soddisfino una delle seguenti condizioni: 1) strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nei locali dell'emittente o all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi vincolati da un accordo commerciale con l'emittente; 2) strumenti che possono essere utilizzati unicamente per l'acquisto di una gamma molto limitata di beni o servizi; 3) strumenti che sono regolamentati da un'autorita' pubblica nazionale o regionale per specifici scopi sociali o fiscali, per l'acquisto di beni o servizi specifici da fornitori aventi un accordo commerciale con l'emittente e che hanno validita' solamente in un unico Stato membro; n) operazioni di pagamento effettuate da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica che, in aggiunta a detti servizi di comunicazione elettronica, consentono a un utente della rete o del servizio di effettuare operazioni di pagamento addebitandole alla relativa fattura o al conto prealimentato dell'utente stesso in essere presso il medesimo fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, a condizione che il valore di ciascuna operazione di pagamento non superi euro 50 e il valore complessivo delle operazioni stesse non superi euro 300 mensili e che l'operazione di pagamento: 1) sia diretta all'acquisto di contenuti digitali e servizi a tecnologia vocale; 2) sia effettuata da o tramite un dispositivo elettronico nel quadro di un'attivita' di beneficenza, per effettuare erogazioni liberali destinate agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che esercitano in via esclusiva o prevalente una o piu' attivita' caritatevoli tra quelle di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; 3) sia effettuata da o tramite un dispositivo elettronico per l'acquisto di biglietti relativi esclusivamente alla prestazione di servizi; o) operazioni di pagamento realizzate tra prestatori di servizi di pagamento, relativi agenti o succursali per proprio conto; p) operazioni di pagamento tra un'impresa madre e la relativa filiazione, o tra filiazioni della stessa impresa madre, senza alcuna intermediazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento diverso da una delle imprese appartenenti al medesimo gruppo; q) servizi di prelievo di contante forniti da prestatori, tramite sportelli automatici per conto di uno o piu' emittenti della carta, che non sono parti del contratto quadro con il cliente che preleva denaro da un conto di pagamento, a condizione che detti prestatori non forniscano altri servizi di pagamento. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 32-quater. 3. Il titolo II del presente decreto legislativo, l'articolo 115 e il capo II-bis del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano ai servizi di pagamento nella valuta di uno Stato membro prestati nell'Unione europea, a condizione che i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario siano insediati nell'Unione europea ovvero l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia insediato nell'Unione europea. 3-bis. Il titolo II del presente decreto legislativo, salvo gli articoli da 18 a 22, e l'articolo 115 e il capo II-bis del titolo VI, salvo l'articolo 126-quater, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano, secondo le modalita' stabilite dalla Banca d'Italia in conformita' alla direttiva (UE) 2015/2366, ai servizi di pagamento in una valuta che non e' quella di uno Stato membro, a condizione che i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario siano insediati nell'Unione europea ovvero l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia insediato nell'Unione europea, per le parti dell'operazione di pagamento ivi effettuate. 3-ter. Il titolo II, salvo l'articolo 3, commi 2 e 4, gli articoli 13, 14 e 18, l'articolo 20, comma 1, e gli articoli 25 e 27, del presente decreto legislativo e l'articolo 115 e il capo II-bis del titolo VI, salvo l'articolo 126-quater, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano, secondo le modalita' stabilite dalla Banca d'Italia in conformita' alla direttiva (UE) 2015/2366, ai servizi di pagamento in tutte le valute laddove soltanto uno dei prestatori di servizi di pagamento sia insediato nell'Unione europea, per le parti dell'operazione di pagamento ivi effettuate. 4. Ai fini dell'applicazione del titolo II: a) per servizi di pagamento si intende anche l'emissione di moneta elettronica; b) se l'utente dei servizi di pagamento non e' un consumatore, le parti possono convenire che gli articoli 3, comma 1, 5, comma 4, 10, commi 1 e 2, 12, 12-bis, 13, 14, 17 e 25 non siano in tutto o in parte applicati. Le parti possono altresi' concordare un periodo di tempo diverso per effettuare la comunicazione di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto di cui all'articolo 9; c) le microimprese sono equiparate ai consumatori; tuttavia, le parti possono convenire che gli articoli 13, 14 e 17, comma 3 non siano in tutto o in parte applicati. 4-bis. La Banca d'Italia definisce modalita' e termini per l'invio delle informazioni che i prestatori dei servizi di cui al comma 2, lettere m), punti 1) e 2), e n), sono tenuti a notificare in conformita' all'articolo 37, della direttiva (UE) 2015/2366. 4-ter. La Banca d'Italia comunica all'ABE i servizi ad essa notificati ai sensi del comma 4-bis. 4-quater. Resta fermo quanto stabilito dal regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024.». «Art. 30 (Accesso ai sistemi di pagamento). - 1. Nell'esercizio del potere di cui all'articolo 146, comma 2, lettera b), numero 2), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, la Banca d'Italia verifica che le norme emanate dai gestori di sistemi di pagamento, al fine di disciplinare l'accesso delle persone giuridiche autorizzate a svolgere servizi di pagamento, siano obiettive, non discriminatorie, proporzionate e non limitino l'accesso se non nella misura necessaria a proteggere il sistema da rischi specifici quali il rischio di regolamento, il rischio operativo e il rischio d'impresa, e a tutelarne la stabilita' finanziaria e operativa. 2. Ai fini di cui al comma 1, le norme che disciplinano l'accesso ai sistemi di pagamento non possono imporre nessuno dei seguenti requisiti ai prestatori di servizi di pagamento, agli utenti di servizi di pagamento o ad altri sistemi di pagamento: a) restrizioni all'effettiva partecipazione ad altri sistemi di pagamento; b) discriminazioni tra prestatori di servizi di pagamento autorizzati o registrati in relazione ai diritti, agli obblighi e alle prerogative dei partecipanti; c) restrizioni in base allo status istituzionale. 3. I commi 1 e 2 non si applicano ai sistemi di pagamento costituiti esclusivamente da prestatori di servizi di pagamento appartenenti a un medesimo gruppo. 3-bis. Qualora il partecipante a un sistema designato consenta a un prestatore di servizi di pagamento autorizzato o registrato che non e' un partecipante al sistema di trasmettere ordini di trasferimento mediante il sistema stesso, tale partecipante fornisce, su richiesta, la stessa opportunita' in maniera obiettiva, proporzionata e non discriminatoria, ad altri prestatori di servizi di pagamento autorizzati o registrati, conformemente ai commi 1 e 2. In caso di rifiuto, il partecipante fornisce al prestatore di servizi di pagamento motivazioni circostanziate.». «Art. 32 (Sanzioni). - 1. Nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento e dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonche' di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 5 milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni: a) inosservanza dell'articolo 3, commi 1 e 2, dell'articolo 5-bis, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 5-ter, dell'articolo 5-quater, dell'articolo 8, comma 1, dell'articolo 9, commi 1 e 2-bis, dell'articolo 10-bis, dell'articolo 11, commi 1, 2 e 2-bis, dell'articolo 12-bis, dell'articolo 16, commi 2, 3, 4 e 4-bis, dell'articolo 18, dell'articolo 20, dell'articolo 21, dell'articolo 22, dell'articolo 23, dell'articolo 25, commi 2, 4, 5, 5-bis, 6, 6-bis, 7, dell'articolo 25-bis, commi 1 e 2, o delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e dell'articolo 30-bis; b) inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento. 1-bis. Nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento mandante rilevi nel comportamento dell'agente in servizi di pagamento le violazioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, dall'articolo 8, comma 1, dall'articolo 9, commi 1 e 2-bis, dall'articolo 11, commi 1, 2 e 2-bis, dall'articolo 16, commi 2, 3, 4 e 4-bis, dall'articolo 18, dall'articolo 21, dall'articolo 25, commi 2, 4, 5, 5-bis, 6, 6-bis e 7 adotta immediatamente misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. 1-ter. Le sanzioni previste al comma 1, si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio. 1-quater. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile. 2. Per la grave inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 8, 16, 20, 21 e 22 e dalle relative misure di attuazione, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro. 3. 4. 5. 6. Nel caso di servizi offerti da prestatori di servizi di pagamento insediati in Italia e filiali di prestatori di servizi di pagamento comunitari che operano in regime di libero stabilimento in Italia, le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla Banca d'Italia.». - Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 recante: «Attuazione dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 31 agosto 2015, come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui: a) all'articolo 2, paragrafo 1, n. 8), del regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (prestatore di servizi di pagamento o PSP); b) all'articolo 2, paragrafo 1, n. 18), del citato regolamento (UE) n. 260/2012 (sistema di pagamento di importo rilevante); c) all'articolo 2, paragrafo 1, n. 22), del citato regolamento (UE) n. 260/2012 (sistema di pagamento al dettaglio). 2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: a) regolamento (UE) 2021/1230: regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri dell'Unione, di codificazione, ai fini di chiarezza e razionalizzazione, e abrogazione del regolamento (CE) n. 924/2009, come modificato dal regolamento (UE) n. 260/2012 e dal regolamento (UE)2019/518; b) regolamento (UE) n. 260/2012: regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009, come modificato dal regolamento (UE) n. 248/2014 e dal regolamento (UE) 2024/886; c) servizi di pagamento: le attivita' commerciali elencate nell'allegato alla direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE; d) gestore o gestore ufficiale: societa' o ente che gestisce sistemi di pagamento al dettaglio o singole fasi di questi; e) partecipante a un sistema di pagamento: societa' o ente che partecipa a un sistema di pagamento al dettaglio assumendo gli obblighi derivanti dalla disciplina contrattuale che regola la partecipazione al sistema. Art. 3 (Sanzioni ai sensi del regolamento (UE) n. 260/2012). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 5 milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni del regolamento (UE) n. 260/2012: articolo 3, articolo 5, paragrafi 1, 2, 3, 6, 7 e 8; articolo 5 bis, articolo 5 ter, articolo 5 quater e articolo 8. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica nei confronti dei gestori di sistemi di pagamento al dettaglio, per la violazione dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 260/2012. 1-bis. Nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione pecuniaria di cui al comma 1 per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime dell'articolo 5 quinquies del regolamento (UE) n. 260/2012. 1-ter. Fermo quanto disposto dal comma 1-bis, per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime dell'articolo 5 quinquies del regolamento (UE) n. 260/2012 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 5 milioni di euro ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo del prestatore di servizi di pagamento che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni di tale articolo. 1-quater. Le sanzioni previste al comma 1 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio. 2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento mandante rilevi nel comportamento dell'agente in servizi di pagamento le violazioni previste dall'articolo 3, dall'articolo 5, paragrafi, 1, 2, 3, 6, 7 e 8, dall'articolo 5 bis, dall'articolo 5 ter, dall'articolo 5 quater, dall'articolo 5 quinquies e dall'articolo 8, del regolamento (UE) n. 260/2012, adotta immediatamente misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla violazione di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 260/2012 si applica, nei confronti dei soggetti di cui al medesimo articolo 9, l'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 4. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.». - Si riporta il testo dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre 1993, come modificato dalla presente legge: «Art. 126-bis (Disposizioni di carattere generale). - 1. Il presente capo si applica ai contratti quadro relativi a servizi di pagamento e alle operazioni di pagamento, anche se queste non rientrano in un contratto quadro, quando i servizi sono offerti sul territorio della Repubblica. 2. Ai fini del presente capo, per servizi di pagamento si intende anche l'emissione di moneta elettronica. Allo Stato italiano, agli altri Stati comunitari, alle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, che, agendo in veste di pubblica autorita', emettono moneta elettronica, si applica soltanto l'articolo 126-novies. 3. In deroga all'articolo 127, comma 1, le parti possono accordarsi nel senso che le previsioni del presente capo non si applicano, interamente o parzialmente, se l'utilizzatore di servizi di pagamento non e' un consumatore, ne' una micro-impresa. Resta fermo in ogni caso quanto stabilito dal regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, dal regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, e dal regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024. 4. Spetta al prestatore dei servizi di pagamento l'onere della prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo. 5. La Banca d'Italia adotta i provvedimenti previsti dal presente capo avendo riguardo, per i servizi di pagamento regolati in conto corrente o commercializzati unitamente a un conto corrente, alle disposizioni previste ai sensi del capo I. 6. Nell'esercizio dei poteri regolamentari previsti dal presente capo, la Banca d'Italia tiene conto anche della finalita' di garantire un adeguato livello di affidabilita' ed efficienza dei servizi di pagamento.». |
| Art. 3 Modifiche agli articoli 31 e 31-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, in materia di attivita' dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari
1. All'articolo 31 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'attivita' dell'Organismo diversa dalla funzione di vigilanza e di tenuta dell'albo, anche nei rapporti con i terzi, e' disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato. E' in ogni caso esclusa l'applicazione all'Organismo delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego. Ai fini della notificazione dei propri atti l'Organismo puo' avvalersi delle forme di notificazione previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890»; b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Organismo puo' chiedere ai richiedenti l'iscrizione all'albo, ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede o ai soggetti che si avvalgono dei medesimi, ai consulenti finanziari autonomi e alle societa' di consulenza finanziaria, ai soggetti abilitati, alle banche, agli intermediari finanziari, alle societa' fiduciarie, alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi, ai clienti e ai potenziali clienti dei soggetti che sono o siano stati iscritti all'albo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini. L'Organismo, per lo svolgimento dei propri compiti, nei confronti dei soggetti che sono o siano stati iscritti all'albo, puo' inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nonche' procedere ad audizione personale. Nell'esercizio dell'attivita' ispettiva, l'Organismo puo' avvalersi, previa comunicazione alla Consob, della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. I contenuti e le modalita' di collaborazione tra l'Organismo e la Guardia di finanza sono definiti in apposito protocollo d'intesa». 2. All'articolo 31-bis, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La trasmissione di informazioni all'Organismo per le predette finalita' non costituisce, anche ai sensi delle altre leggi speciali di settore, violazione del segreto d'ufficio da parte delle predette autorita'. Le informazioni ricevute dalla Consob ai sensi del presente comma non possono essere trasmesse a terzi ne' ad altre autorita' italiane, ivi incluso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza il consenso dell'autorita' che le ha fornite».
Note all'art. 3: - Si riporta il testo degli articoli 31 e 31-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998, come modificato dalla presente legge: «Art. 31 (Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari). - 1. Per l'offerta fuori sede le Sim, le banche italiane, le imprese di investimento e le banche UE, le imprese di paesi terzi, le Sgr, le societa' di gestione UE, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE e non UE, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 27, comma 2, e 29-bis, comma 2. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede stabiliti sul territorio della Repubblica di cui si avvalgono le imprese di investimento UE, le banche UE, le imprese di paesi terzi, le societa' di gestione UE, i GEFIA UE e non UE sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica. 2. L'attivita' di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede e' svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede promuove e colloca i servizi d'investimento e/o i servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi d'investimento o prodotti finanziari, promuove e colloca prodotti finanziari, presta consulenza in materia di investimenti ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti prodotti o servizi finanziari. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede puo' promuovere e collocare contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento per conto del soggetto nell'interesse del quale esercita l'attivita' di offerta fuori sede. 2-bis. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede non possono detenere denaro e/o strumenti finanziari dei clienti o potenziali clienti del soggetto per cui operano. 3. Il soggetto che conferisce l'incarico e' responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale. 3-bis. I soggetti di cui al comma 1 garantiscono che i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede comunichino immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale cliente in che veste operano e quale soggetto rappresentano. I soggetti di cui al comma 1 adottano tutti i necessari controlli sulle attivita' esercitate dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede in modo che essi stessi continuino a rispettare le disposizioni del presente decreto e delle relative norme di attuazione. I soggetti che si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede verificano che i medesimi possiedano le conoscenze e la competenza adeguate per essere in grado di prestare i servizi d'investimento o i servizi accessori e di comunicare accuratamente tutte le informazioni riguardanti i servizi proposti al cliente o potenziale cliente. I soggetti che nominano consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede adottano misure adeguate per evitare qualsiasi eventuale impatto negativo delle attivita' di questi ultimi che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE sulle attivita' esercitate dagli stessi per loro conto. 4. E' istituito l'albo unico dei consulenti finanziari, nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria. Alla tenuta dell'albo provvede l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari che e' costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi, delle societa' di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati. Alle riunioni dell'assemblea dell'Organismo puo' assistere un rappresentante della Consob. L'Organismo ha personalita' giuridica ed e' ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attivita'. L'Organismo esercita i poteri cautelari di cui all'articolo 7-septies e i poteri sanzionatori di cui all'articolo 196. I provvedimenti dell'Organismo sono pubblicati sul proprio sito internet. Lo statuto e il regolamento interno dell'Organismo, e le loro successive modifiche, sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione, sentita la Consob. Il Ministero dell'economia e delle finanze nomina il Presidente del collegio sindacale dell'Organismo. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'Organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione e da coloro che intendono sostenere la prova valutativa di cui al comma 5, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attivita'. Il provvedimento con cui l'Organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'Organismo procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali. Esso provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, alla cancellazione dall'albo nelle ipotesi stabilite dalla Consob con il regolamento di cui al comma 6, e svolge ogni altra attivita' necessaria per la tenuta dell'albo. L'Organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento della Consob, e sotto la vigilanza della medesima. All'Organismo, nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza sui soggetti iscritti all'albo, si applica il regime di responsabilita' previsto per l'esercizio delle funzioni di controllo da parte della Consob ai sensi dell'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. L'attivita' dell'Organismo diversa dalla funzione di vigilanza e di tenuta dell'albo, anche nei rapporti con i terzi, e' disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato. E' in ogni caso esclusa l'applicazione all'Organismo delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego. Ai fini della notificazione dei propri atti l'Organismo puo' avvalersi delle forme di notificazione previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentita la CONSOB, determina i requisiti di onorabilita' e di professionalita' per l'iscrizione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalita' per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative. 6. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi: a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e alle relative forme di pubblicita'; b) ai requisiti di rappresentativita' delle associazioni professionali dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi, delle societa' di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati; c) all'iscrizione, alla cancellazione e alle cause di riammissione all'albo previsto dal comma 4; d) alle cause di incompatibilita'; d-bis) all'attivita' di vigilanza svolta dall'Organismo; e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 7-septies e 196 e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo stesso articolo 196, comma 1; f) all'esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami contro le delibere dell'Organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c); g) alle regole di presentazione e di comportamento che i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria devono osservare nei rapporti con la clientela; h) alle modalita' di tenuta della documentazione concernente l'attivita' svolta dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dai consulenti finanziari autonomi e dalle societa' di consulenza finanziaria; i) all'attivita' dell'Organismo di cui al comma 4; l) alle modalita' di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi e dei soggetti che svolgono, per conto delle societa' di cui all'articolo 18-ter, attivita' di consulenza in materia di investimenti nei confronti della clientela. 6-bis. Per le societa' di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter, la Consob adotta le disposizioni attuative dell'articolo 4-undecies. 7. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Organismo puo' chiedere ai richiedenti l'iscrizione all'albo, ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede o ai soggetti che si avvalgono dei medesimi, ai consulenti finanziari autonomi e alle societa' di consulenza finanziaria, ai soggetti abilitati, alle banche, agli intermediari finanziari, alle societa' fiduciarie, alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi, ai clienti e ai potenziali clienti dei soggetti che sono o siano stati iscritti all'albo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini. L'Organismo, per lo svolgimento dei propri compiti, nei confronti dei soggetti che sono o siano stati iscritti all'albo, puo' inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nonche' procedere ad audizione personale. Nell'esercizio dell'attivita' ispettiva, l'Organismo puo' avvalersi, previa comunicazione alla Consob, della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. I contenuti e le modalita' di collaborazione tra l'Organismo e la Guardia di finanza sono definiti in apposito protocollo d'intesa. Art. 31-bis (Vigilanza della Consob sull'Organismo). - 1. La Consob vigila sull'Organismo secondo modalita', dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalita' ed economicita' dell'azione di controllo e con la finalita' di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati. 2. Per le finalita' indicate al comma 1, la Consob puo' accedere al sistema informativo che gestisce l'albo, richiedere all'Organismo la comunicazione periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti, effettuare ispezioni, richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, nonche' convocare i componenti dell'Organismo. 3. L'Organismo informa tempestivamente la Consob degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sul piano delle attivita' predisposto per l'anno in corso. 4. La Consob, le altre autorita' di cui all'articolo 4, comma 1 e l'Organismo collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare lo svolgimento delle rispettive funzioni. La trasmissione di informazioni all'Organismo per le predette finalita' non costituisce, anche ai sensi delle altre leggi speciali di settore, violazione del segreto d'ufficio da parte delle predette autorita'. Le informazioni ricevute dalla Consob ai sensi del presente comma non possono essere trasmesse a terzi ne' ad altre autorita' italiane, ivi incluso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza il consenso dell'autorita' che le ha fornite. 5. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'Organismo in ragione della sua attivita' di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente. L'Organismo non puo' opporre il segreto d'ufficio alla Banca d'Italia, all'IVASS, alla Covip e al Ministro dell'economia e delle finanze. 6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Consob, puo' disporre con decreto lo scioglimento degli organi di gestione e di controllo dell'organismo di cui all'articolo 31 qualora risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' dello stesso. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'organismo, assicurandone la continuita' operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Consob puo' disporre la rimozione di uno o piu' componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonche' dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Consob, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Consob, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.». |
| Art. 4
Disposizioni in materia di accesso ai servizi bancari e finanziari
1. Gli articoli 21, 23 e 24-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e la relativa disciplina attuativa non si applicano alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento aventi ad oggetto le azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quando la sottoscrizione o l'acquisto sia di importo non superiore a 3.000 euro ovvero, se superiore a tale importo, quando rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio purche' la stessa non ecceda l'importo di 4.000 euro. Ai fini del rispetto dei limiti suddetti si tiene conto degli acquisti e delle sottoscrizioni effettuati nei dodici mesi precedenti. 2. Gli articoli 21, 23 e 24-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e la relativa disciplina attuativa non si applicano all'offerta e alla consulenza aventi ad oggetto azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 33, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quando la sottoscrizione o l'acquisto sia di valore nominale non superiore a 2.000 euro ovvero, se superiore a tale importo, quando rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio purche' la stessa non ecceda il valore nominale di 3.000 euro. Ai fini del rispetto dei limiti suddetti si tiene conto degli acquisti e delle sottoscrizioni effettuati nei dodici mesi precedenti. 3. All'articolo 20, comma 2-ter, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «agli articoli 33 e» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo».
Note all'art. 4: - Si riporta il testo degli articoli 21, 23 e 24-bis del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: «Art. 21 (Criteri generali). - 1. Nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrita' dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti; d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attivita'. 1-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario e le banche italiane: a) adottano ogni misura idonea ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali soggetti, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi; b) mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti; c) quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate a norma della lettera b) non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonche' delle misure adottate per mitigare i rischi connessi; d) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati. 1-ter. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1-bis si applicano anche ai conflitti di interesse determinati dalla percezione da parte di Sim, imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, Sgr, GEFIA non UE autorizzati in Italia, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario e banche italiane di incentivi corrisposti da soggetti terzi o determinati dalle politiche di remunerazione e dalle strutture di incentivazione da loro adottate. 1-quater. I soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento forniscono ai clienti o potenziali clienti tutte le informazioni richieste ai sensi della presente Parte e delle relative disposizioni di attuazione in formato elettronico, tranne nel caso in cui il cliente o potenziale cliente sia un investitore al dettaglio che ha chiesto di ricevere le informazioni su supporto cartaceo. In tale ultimo caso, le informazioni sono fornite su carta a titolo gratuito. I soggetti abilitati informano i clienti o potenziali clienti al dettaglio che questi ultimi hanno la possibilita' di ricevere le informazioni su supporto cartaceo. 2. Nello svolgimento dei servizi e delle attivita' di investimento e' possibile agire in nome proprio e per conto del cliente previo consenso scritto di quest'ultimo. 2-bis. Quando realizzano strumenti finanziari per la vendita alla clientela, i soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento fanno si' che tali prodotti siano concepiti per soddisfare le esigenze di un determinato mercato di riferimento di clienti finali individuato all'interno della pertinente categoria di clienti e che la strategia di distribuzione degli strumenti finanziari sia compatibile con i clienti target. I soggetti di cui al presente comma adottano inoltre misure ragionevoli per assicurare che lo strumento finanziario sia distribuito ai clienti all'interno del mercato target. 2-ter. Il soggetto abilitato deve conoscere gli strumenti finanziari offerti o raccomandati, valutarne la compatibilita' con le esigenze della clientela cui fornisce servizi di investimento tenendo conto del mercato di riferimento di clienti finali di cui al comma 2-bis, e fare in modo che gli strumenti finanziari siano offerti o raccomandati solo quando cio' sia nell'interesse del cliente. 2-quater. I commi 2-bis e 2-ter e le disposizioni di attuazione dell'articolo 6, comma 2, lettera b-bis), numero 1), lettera a), non si applicano quando il servizio di investimento prestato riguarda obbligazioni con clausola make-whole che non hanno altri derivati incorporati o quando gli strumenti finanziari sono commercializzati o distribuiti esclusivamente a controparti qualificate. 2-quinquies. La fornitura di servizi di ricerca da parte di terzi in favore dei soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli o di altri servizi di investimento o accessori soddisfa gli obblighi di cui al comma 1 qualora: a) prima della fornitura dei servizi di esecuzione degli ordini o di ricerca, i soggetti abilitati e il prestatore dei servizi di ricerca hanno concluso un accordo che identifica, all'interno degli oneri combinati o dei pagamenti congiunti per servizi di esecuzione e di ricerca, la quota che e' imputabile alla ricerca; b) i soggetti abilitati informano i propri clienti dei pagamenti congiunti per i servizi di esecuzione e i servizi di ricerca versati al soggetto terzo prestatore dei servizi di ricerca; c) i servizi di ricerca per i quali sono effettuati gli oneri combinati o i pagamenti congiunti riguardano emittenti la cui capitalizzazione di mercato non abbia superato la soglia di 1 miliardo di euro come espressa dalle quotazioni di fine anno per i trentasei mesi precedenti la fornitura dei servizi di ricerca o dal capitale proprio per gli esercizi in cui tali emittenti non sono o non erano quotati. 2-sexies. Ai fini del comma 2-quinquies, la ricerca e' intesa come i servizi o i materiali di ricerca riguardanti uno o piu' strumenti finanziari o altri attivi, oppure gli emittenti o i potenziali emittenti di strumenti finanziari, o come i servizi o i materiali di ricerca strettamente correlati a un settore o a un mercato specifico in modo tale da delineare una base di valutazione degli strumenti, degli attivi o degli emittenti finanziari all'interno del settore o del mercato in questione. La ricerca comprende altresi' i materiali o i servizi che raccomandano o propongono, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento e formulano un parere motivato sul valore attuale o futuro o sul prezzo di attivi o strumenti finanziari, o altrimenti contengono analisi e informazioni originali e traggono conclusioni sulla base di informazioni nuove o esistenti che potrebbero essere impiegate per elaborare una strategia di investimento ed essere pertinenti e in grado di apportare valore aggiunto alle decisioni assunte dai soggetti abilitati per conto dei clienti a cui tale ricerca e' addebitata.». «Art. 23 (Contratti). - 1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformita' a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare e' consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d'Italia, puo' prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma, assicurando nei confronti dei clienti al dettaglio appropriato livello di garanzia. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto e' nullo. 2. E' nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tali casi nulla e' dovuto. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullita' puo' essere fatta valere solo dal cliente. 4. Le disposizioni del titolo VI, del T.U. bancario non si applicano: a) ai servizi e attivita' di investimento; b) al collocamento di prodotti finanziari; c) alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina degli articoli 25-bis e 25-ter ovvero della parte IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito nonche' ai servizi e conti di pagamento disciplinati dai capi I-bis, II, II-bis e II-ter del T.U. bancario si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario. 4-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento e dei servizi accessori non vengono conclusi contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprieta' con clienti al dettaglio al fine di assicurare o coprire obbligazioni presenti o future, effettive o condizionate o potenziali dei clienti. Sono nulli i contratti conclusi in violazione della presente disposizione. La Consob disciplina le modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui al presente comma in caso di clienti professionali e di controparti qualificate. 5. Nell'ambito della prestazione dei servizi e attivita' di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonche' a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica l'articolo 1933 del codice civile. 6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.». «Art. 24-bis (Consulenza in materia di investimenti). - 1. In caso di esercizio della consulenza in materia di investimenti, il cliente e' informato, in tempo utile prima della prestazione del servizio, anche di quanto segue: a) se la consulenza e' fornita su base indipendente o meno; b) se la consulenza e' basata su un'analisi del mercato ampia o piu' ristretta delle varie tipologie di strumenti finanziari, e in particolare se la gamma e' limitata agli strumenti finanziari emessi o forniti da entita' che hanno con il prestatore del servizio stretti legami o altro stretto rapporto legale o economico, come un rapporto contrattuale talmente stretto da comportare il rischio di compromettere l'indipendenza della consulenza prestata; c) se verra' fornita ai clienti la valutazione periodica dell'adeguatezza degli strumenti finanziari raccomandati. 2. Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti su base indipendente, si applicano le seguenti regole: a) e' valutata una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, che siano sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti in modo da garantire che gli obiettivi di investimento del cliente siano opportunamente soddisfatti e non siano limitati agli strumenti finanziari emessi o forniti: i) dal prestatore del servizio o da entita' che hanno con esso stretti legami, o ii) da altre entita' che hanno con il prestatore del servizio stretti legami o rapporti legali o economici, come un rapporto contrattuale talmente stretto da comportare il rischio di compromettere l'indipendenza della consulenza prestata; b) non sono accettati e trattenuti onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di entita' minima che possono migliorare la qualita' del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. Tali benefici non monetari di entita' minima sono chiaramente comunicati ai clienti.». - Si riporta il testo degli articoli 29 e 33 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: «Art. 29 (Norme generali). - 1. Le banche popolari sono costituite in forma di societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata. 2. Il valore nominale delle azioni non puo' essere inferiore a due euro. 2-bis. L'attivo della banca popolare non puo' superare 16 miliardi di euro. Se la banca e' capogruppo di un gruppo bancario, il limite e' determinato a livello consolidato. 2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non e' stato ridotto al di sotto della soglia ne' e' stata deliberata la trasformazione in societa' per azioni ai sensi dell'articolo 31 o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entita' del superamento, puo' adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attivita' bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo. 2-quater. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo. 3. 4. Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.». «Art. 33 (Norme generali). - 1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata. 1-bis. L'adesione a un gruppo bancario cooperativo e' condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' bancaria in forma di banca di credito cooperativo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 1-bis. 1-ter. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nell'albo delle societa' cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile se non consti l'autorizzazione prevista dal comma 1-bis. 2. La denominazione deve contenere l'espressione "credito cooperativo". 3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta ai competenti organi sociali fatte salve le previsioni degli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3. 4. Il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere inferiore a venticinque euro ne' superiore a cinquecento euro.». - Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dalla presente legge: «Art. 20 (Estensione dell'istituto del gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi). - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 70-ter, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Il vincolo finanziario si considera altresi' sussistente tra i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385."; b) all'articolo 70-septies, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i Gruppi IVA costituiti tra i soggetti di cui al comma 1-bis dell'articolo 70-ter, il rappresentante di gruppo e' la societa' capogruppo di cui alla lettera a), del comma 1 dell'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385."; b-bis) all'articolo 70-duodecies, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis. In caso di adesione al regime di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 70-quater, il predetto regime si estende obbligatoriamente a tutte le societa' partecipanti al gruppo IVA. Tale estensione si verifica anche nel caso in cui l'opzione per il gruppo IVA venga esercitata da un soggetto che abbia gia' aderito al regime. Nelle more del perfezionamento del procedimento di adesione al regime da parte di tutti i partecipanti al gruppo IVA, l'esclusione del regime di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2015 non puo' essere dichiarata per cause connesse all'estensione di cui al presente comma". 2. Per l'anno 2019, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA da parte dei partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ha effetto se presentata entro il 31 dicembre 2018 e se a tale data sussistono i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 70-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il vincolo finanziario si considera sussistere se a tale data e' stato sottoscritto il contratto di coesione di cui al comma 3 dell'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La dichiarazione per la costituzione del gruppo IVA ha effetto dal 1° luglio 2019 se presentata dai partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previa sottoscrizione del contratto di coesione di cui al medesimo articolo 37-bis, successivamente al 31 dicembre 2018 ed entro il 30 aprile 2019. 2-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la parola: "2018" e' sostituita dalla seguente: "2019". 2-ter. Gli articoli 21, 23 e 24-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non si applicano all'offerta ed alla consulenza aventi ad oggetto azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 111-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quando la sottoscrizione o l'acquisto sia di valore nominale non superiore a 1.000 euro ovvero, se superiore a tale importo, rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio purche' la stessa non ecceda il valore nominale di 2.500 euro. Ai fini del rispetto dei limiti suddetti si tiene conto degli acquisti e delle sottoscrizioni effettuati nei ventiquattro mesi precedenti.». |
| Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 marzo 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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