Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2025 (vai al sommario)
LEGGE 11 marzo 2025, n. 28
Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonche' ulteriori disposizioni in materia finanziaria.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, e al decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231

1. Alla legge 5 marzo 2024, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19:
1) al comma 1, la parola: «dodici» e' sostituita dalla seguente: «ventiquattro», le parole: «, ove necessario,» sono soppresse e le parole: «applicabili anche agli emittenti» sono sostituite dalle seguenti: «, per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario nonche' per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento e la coerenza con le disposizioni previste dalla presente legge e con le disposizioni adottate in attuazione della delega di cui al presente articolo»;
2) al comma 2, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) implementare le misure volte ad assicurare l'effettivo conseguimento della trasparenza del mercato»;
3) al comma 2, lettera b), le parole: «ivi inclusi il relativo sistema sanzionatorio,» sono sostituite dalle seguenti: «ivi inclusi la partecipazione assembleare,»;
4) al comma 2, lettera c), dopo la parola: «facilitare» sono inserite le seguenti: «il finanziamento dell'impresa in tutte le sue fasi di crescita, ivi incluso»;
5) al comma 2, lettera d), dopo le parole: «massima diffusione,» sono inserite le seguenti: «anche ampliando il novero delle forme societarie ammissibili ai fini del servizio di gestione collettiva del risparmio,»;
6) al comma 2, lettera f), dopo le parole: «prevedere il riordino» sono inserite le seguenti: «, il coordinamento» e dopo le parole: «materia di» sono inserite le seguenti: «servizi e attivita' di investimento, ivi inclusi gli obblighi informativi e la disciplina dei contratti, e in materia di»;
7) al comma 2, lettera i), dopo la parola: «aggiornare» sono inserite le seguenti: «e revisionare anche sotto il profilo della tutela giurisdizionale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo anche disposizioni in materia di prescrizione dell'azione risarcitoria»;
8) al comma 2, dopo la lettera i) e' inserita la seguente:
«i-bis) coordinare le disposizioni legislative correlate alle modifiche apportate al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di assicurare in ogni caso il rispetto della disciplina antiriciclaggio»;
9) al comma 2, lettera l), dopo le parole: «e del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,» sono inserite le seguenti: «nonche' delle altre disposizioni applicabili nei medesimi ambiti,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per eliminare o razionalizzare obblighi o divieti non previsti dall'ordinamento dell'Unione europea e non giustificati sulla base di interessi meritevoli di tutela, provvedendo altresi' a correggere eventuali disfunzioni riscontrate»;
10) al comma 2, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:
«l-bis) razionalizzare la disciplina sulla tutela della concorrenza e sulle partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari, prevista dall'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine della riduzione e del contenimento degli oneri conseguenti in capo agli operatori, anche valutandone la soppressione;
l-ter) apportare le opportune modifiche e integrazioni alla normativa vigente in materia di crisi degli intermediari disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al fine di assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi, tenuto conto delle esigenze di proporzionalita' della disciplina e di celerita' delle relative procedure»;
11) al comma 4, la parola: «diciotto» e' sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;
12) alla rubrica, le parole: «applicabili anche agli emittenti» sono sostituite dalle seguenti: «, per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario, nonche' per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento»;
b) nel capo I, dopo l'articolo 19 e' aggiunto il seguente:
«Art. 19-bis (Delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 19, comma 1, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto, per i profili di competenza, con il Ministro della giustizia, uno o piu' decreti legislativi per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione, selezione, determinazione e coordinamento delle condotte illecite e dei trattamenti sanzionatori, anche in ragione della rilevanza delle condotte e della loro continuazione, nonche' distinguendo l'ambito delle sanzioni amministrative e penali sulla base del criterio di offensivita';
b) individuazione dei casi di applicazione del principio del ne bis in idem ai fini della piu' adeguata valorizzazione di tale principio e, ove opportuno, individuazione delle ipotesi di retroattivita' della lex mitior in materia di sanzioni amministrative;
c) revisione delle disposizioni sulle procedure sanzionatorie, nel rispetto dei principi del contraddittorio, della piena conoscenza degli atti istruttori, della pubblicita', della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie e di celerita' e certezza dei termini;
d) facilitazione del ricorso a strumenti di definizione preventiva o alternativa dei procedimenti sanzionatori amministrativi in funzione deflativa del contenzioso, anche mediante la previsione di meccanismi di applicazione concordata della sanzione;
e) revisione delle competenze giurisdizionali e del rito applicabile in materia di ricorsi avverso le sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per qualsiasi domanda conseguente all'emanazione della sanzione e la competenza funzionale del tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano;
f) revisione dei poteri delle autorita' di vigilanza finalizzati all'accertamento delle violazioni in materia di abusi di mercato, anche prevedendo l'adeguamento alle garanzie indicate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in favore dei destinatari degli accertamenti;
g) introduzione di sanzioni alternative alle sanzioni pecuniarie, anche di carattere ripristinatorio, revisione degli istituti della confisca e del sequestro del profitto dell'illecito, ivi inclusa la loro eventuale soppressione, e revisione della disciplina in materia di sanzioni interdittive;
h) revisione della disciplina relativa all'irregolare acquisto di azioni di cui all'articolo 172 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
i) coordinamento tra le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari esprimono il parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare di cui al secondo periodo scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di novanta giorni.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti di cui al comma 1, il Governo, ove necessario, puo' adottare uno o piu' decreti correttivi e integrativi degli stessi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1»;
c) nel titolo, le parole: «applicabili anche agli emittenti» sono sostituite dalle seguenti: «, per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario, nonche' per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento, nonche' delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998».
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. I gestori esterni di Sicav e Sicaf in gestione esterna di cui all'articolo 1, comma 1, lettere i.1) e i-bis.1), del TUF provvedono all'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto anche con riferimento ai sottoscrittori delle azioni delle Sicav e Sicaf che gestiscono e dei soggetti da queste finanziati».
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono corredati di una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino copertura al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 5 marzo
2024, n. 21 recante: «Interventi a sostegno della
competitivita' dei capitali e delega al Governo per la
riforma organica delle disposizioni in materia di mercati
dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni
in materia di societa' di capitali contenute nel codice
civile, per la modifica delle disposizioni del codice di
procedura civile in materia di arbitrato societario,
nonche' per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti
al fine di assicurarne il miglior coordinamento, nonche'
delega al Governo per la riforma organica e il riordino del
sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie
recati dal medesimo testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2024, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 19 (Delega al Governo per la riforma organica
delle disposizioni in materia di mercati dei capitali
recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di
societa' di capitali contenute nel codice civile, per la
modifica delle disposizioni del codice di procedura civile
in materia di arbitrato societario, nonche' per la modifica
di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il
miglior coordinamento). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto, per i profili
di competenza, con il Ministro della giustizia, uno o piu'
decreti legislativi per la riforma organica delle
disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e delle disposizioni in materia di societa' di
capitali contenute nel codice civile, per la modifica delle
disposizioni del codice di procedura civile in materia di
arbitrato societario nonche' per la modifica di ulteriori
disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior
coordinamento e la coerenza con le disposizioni previste
dalla presente legge e con le disposizioni adottate in
attuazione della delega di cui al presente articolo. I
decreti legislativi di cui al presente articolo sono
adottati, nel rispetto dei principi costituzionali e in
particolare della tutela del risparmio, dell'ordinamento
dell'Unione europea e del diritto internazionale nonche'
sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al
presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi:
a) sostenere la crescita del Paese, favorire
l'accesso delle imprese al capitale di rischio con
particolare riguardo ai mercati regolamentati, favorire
l'accesso delle piccole e medie imprese a forme alternative
di finanziamento e la canalizzazione degli investimenti
verso le imprese e rendere le imprese maggiormente
attrattive per gli investitori internazionali;
a-bis) implementare le misure volte ad assicurare
l'effettivo conseguimento della trasparenza del mercato;
b) aumentare la competitivita' del mercato
nazionale e semplificare e razionalizzare la disciplina
degli emittenti, ivi inclusi la partecipazione assembleare,
la disciplina in tema di operazioni con parti correlate,
anche con riferimento alle soglie di partecipazione, in
linea con gli standard internazionali, e la possibilita' di
prevedere sistemi di moltiplicazione del diritto di voto,
riducendo gli obblighi e gli oneri previsti a legislazione
vigente;
c) facilitare il finanziamento dell'impresa in
tutte le sue fasi di crescita, ivi incluso il passaggio
dalla quotazione nei mercati non regolamentati a quella nei
mercati regolamentati;
d) rivedere le regole in materia di attivita' di
investimento privato per favorirne la massima diffusione,
anche ampliando il novero delle forme societarie
ammissibili ai fini del servizio di gestione collettiva del
risparmio, garantendo la correttezza e l'adempimento degli
obblighi informativi a tutela degli investitori;
e) semplificare le regole del governo societario
anche tenendo conto delle regole previste dai codici di
autodisciplina;
f) prevedere il riordino, il coordinamento e
l'aggiornamento della disciplina in materia di servizi e
attivita' di investimento, ivi inclusi gli obblighi
informativi e la disciplina dei contratti, e in materia di
appello al pubblico risparmio, con particolare riguardo
alle offerte al pubblico di titoli e alle offerte pubbliche
di acquisto e scambio;
g) contemperare il livello degli oneri
amministrativi imposti alle imprese con l'esigenza di
assicurare l'efficienza, l'efficacia e la rilevanza dei
controlli;
h) assicurare un sistema coerente e integrato dei
controlli interni, eliminando sovrapposizioni o
duplicazioni nelle funzioni e strutture di controllo e
individuando altresi' adeguate forme di coordinamento e di
scambio di informazioni per un piu' efficace contrasto
delle irregolarita' rilevate;
i) aggiornare e revisionare anche sotto il profilo
della tutela giurisdizionale il regime di responsabilita'
di cui all'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28
dicembre 2005, n. 262, tenuto conto della disciplina
applicabile al sistema di vigilanza italiano nonche' delle
raccomandazioni e degli standard internazionali, prevedendo
anche disposizioni in materia di prescrizione dell'azione
risarcitoria;
i-bis) coordinare le disposizioni legislative
correlate alle modifiche apportate al testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di
assicurare in ogni caso il rispetto della disciplina
antiriciclaggio;
l) procedere a una complessiva razionalizzazione e
al coordinamento del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del testo unico di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonche' delle altre
disposizioni applicabili nei medesimi ambiti, per
assicurare una maggiore coerenza e semplificazione delle
fonti normative e per eliminare o razionalizzare obblighi o
divieti non previsti dall'ordinamento dell'Unione europea e
non giustificati sulla base di interessi meritevoli di
tutela, provvedendo altresi' a correggere eventuali
disfunzioni riscontrate;
l-bis) razionalizzare la disciplina sulla tutela
della concorrenza e sulle partecipazioni personali
incrociate nei mercati del credito e finanziari, prevista
dall'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, al fine della riduzione e del contenimento
degli oneri conseguenti in capo agli operatori, anche
valutandone la soppressione;
l-ter) apportare le opportune modifiche e
integrazioni alla normativa vigente in materia di crisi
degli intermediari disciplinati dal testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, al fine di assicurare maggiore efficacia ed efficienza
alla gestione delle crisi, tenuto conto delle esigenze di
proporzionalita' della disciplina e di celerita' delle
relative procedure.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1 sono trasmessi alle Camere affinche' su di essi sia
espresso il parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data della
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta
giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal
comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e'
prorogata di novanta giorni.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore dei decreti di cui al comma 1, il Governo, ove
necessario, puo' emanare decreti correttivi e integrativi
degli stessi nel rispetto dei principi e criteri direttivi
di cui al comma 2.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante: «Attuazione
della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Soggetti obbligati). - 1. Le disposizioni di
cui al presente decreto si applicano alle categorie di
soggetti individuati nel presente articolo, siano esse
persone fisiche ovvero persone giuridiche.
2. Rientrano nella categoria degli intermediari
bancari e finanziari:
a) le banche;
b) Poste italiane S.p.a.;
c) gli istituti di moneta elettronica come definiti
dall'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL);
d) gli istituti di pagamento come definiti
dall'articolo 1, comma 2, lettera h-sexies), TUB (IP);
e) le societa' di intermediazione mobiliare, come
definite dall'articolo 1, comma 1, lettera e), TUF (SIM);
f) le societa' di gestione del risparmio, come
definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), TUF (SGR);
g) le societa' di investimento a capitale
variabile, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera
i), TUF (SICAV);
h) le societa' di investimento a capitale fisso,
mobiliare e immobiliare, come definite dall'articolo 1,
comma 1, lettera i-bis), TUF (SICAF);
i) gli agenti di cambio di cui all'articolo 201
TUF;
l) gli intermediari iscritti nell'albo previsto
dall'articolo 106 TUB;
m) Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
n) le imprese di assicurazione, che operano nei
rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
o) gli intermediari assicurativi di cui
all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che
operano nei rami di attivita' di cui all'articolo 2, comma
1, CAP;
p) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi
dell'articolo 111 TUB;
q) i confidi e gli altri soggetti di cui
all'articolo 112 TUB;
r);
s) le societa' fiduciarie iscritte nell'albo
previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB;
t) le succursali insediate di intermediari bancari
e finanziari di cui al presente comma, aventi sede legale e
amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno
Stato terzo;
u) gli intermediari bancari e finanziari di cui al
presente comma aventi sede legale e amministrazione
centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza
succursale sul territorio della Repubblica italiana;
v) i consulenti finanziari di cui all'articolo
18-bis TUF e le societa' di consulenza finanziaria di cui
all'articolo 18-ter TUF;
v-bis) i prestatori di servizi per le
cripto-attivita' come definiti all'articolo 3, paragrafo 1,
punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114, autorizzati in
Italia alla prestazione di tali servizi, ad eccezione del
servizio di consulenza sulle cripto-attivita'.
2-bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione di
crediti, gli intermediari bancari e finanziari di cui al
comma 2, incaricati della riscossione dei crediti ceduti,
dei servizi di cassa e di pagamento e delle verifiche di
conformita' provvedono all'adempimento degli obblighi di
cui al presente decreto anche nei confronti dei debitori
ceduti alle societa' per la cartolarizzazione dei crediti
nonche' dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime
societa'.
2-ter. I gestori esterni di Sicav e Sicaf in gestione
esterna di cui all'articolo 1, comma 1, lettere i.1) e
i-bis.1), del TUF provvedono all'adempimento degli obblighi
di cui al presente decreto anche con riferimento ai
sottoscrittori delle azioni delle Sicav e Sicaf che
gestiscono e dei soggetti da queste finanziati.
3. Rientrano nella categoria di altri operatori
finanziari:
a) le societa' fiduciarie, diverse da quelle
iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB,
di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
b) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco
previsto dall'articolo 128-sexies TUB;
c) gli agenti in attivita' finanziaria iscritti
nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, commi 2 e 6,
TUB;
d) i soggetti che esercitano professionalmente
l'attivita' di cambio valuta, consistente nella
negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta,
iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo
previsto dall'articolo 128-undecies TUB.
4. Rientrano nella categoria dei professionisti,
nell'esercizio della professione in forma individuale,
associata o societaria:
a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei
consulenti del lavoro;
b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti
da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in
maniera professionale, anche nei confronti dei propri
associati o iscritti, attivita' in materia di contabilita'
e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di
imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per
conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di
natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i
propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione
di operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti
reali su beni immobili o attivita' economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o
altri beni;
3) l'apertura o la gestione di conti bancari,
libretti di deposito e conti di titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla
costituzione, alla gestione o all'amministrazione di
societa';
5) la costituzione, la gestione o
l'amministrazione di societa', enti, trust o soggetti
giuridici analoghi;
d) i revisori legali e le societa' di revisione
legale con incarichi di revisione legale su enti di
interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi
intermedio;
e) i revisori legali e le societa' di revisione
senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico
o su enti sottoposti a regimi intermedio.
5. Rientrano nella categoria di altri operatori non
finanziari:
a);
b) i soggetti che esercitano attivita' di commercio
di cose antiche, i soggetti che esercitano il commercio di
opere d'arte o che agiscono in qualita' di intermediari nel
commercio delle medesime opere, anche quando tale attivita'
e' effettuata da gallerie d'arte o case d'asta di cui
all'articolo 115 TULPS qualora il valore dell'operazione,
anche se frazionata o di operazioni collegate sia pari o
superiore a 10.000 euro;
c) i soggetti che conservano o commerciano opere
d'arte ovvero che agiscono da intermediari nel commercio
delle stesse, qualora tale attivita' e' effettuata
all'interno di porti franchi e il valore dell'operazione,
anche se frazionata, o di operazioni collegate sia pari o
superiore a 10.000 euro;
d) gli operatori professionali in oro di cui alla
legge 17 gennaio 2000, n. 7;
e) gli agenti in affari che svolgono attivita' in
mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione al
Registro delle imprese, ai sensi della legge 3 febbraio
1989, n. 39, anche quando agiscono in qualita' di
intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal
caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il
canone mensile e' pari o superiore a 10.000 euro;
f) i soggetti che esercitano l'attivita' di
custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o
valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza
della licenza di cui all'articolo 134 TULPS;
g) i soggetti che esercitano attivita' di
mediazione civile, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18
giugno 2009, n. 69;
h) i soggetti che svolgono attivita' di recupero
stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, in presenza
della licenza di cui all'articolo 115 TULPS, fuori
dall'ipotesi di cui all'articolo 128-quaterdecies TUB;
i);
i-bis).
6. Rientrano nella categoria di prestatori di servizi
di gioco:
a) gli operatori di gioco on line che offrono,
attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di
telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su
concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) gli operatori di gioco su rete fisica che
offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a
qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in
denaro, su concessione dall'Agenzia delle dogane e dei
monopoli;
c) i soggetti che gestiscono case da gioco, in
presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in
vigore e del requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
6-bis. Rientrano tra i soggetti obbligati i
prestatori di servizi relativi a societa' e trust di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera ee), del presente decreto,
la cui attivita' e' riservata ad operatori soggetti a
regimi di licenza o registrazione nazionale.
7. Le disposizioni di cui al presente decreto si
applicano anche alle succursali insediate nel territorio
della Repubblica italiana dei soggetti obbligati di cui ai
commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, aventi sede legale
e amministrazione centrale in uno Stato estero.
8. Alle societa' di gestione accentrata di strumenti
finanziari, alle societa' di gestione dei mercati
regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che
gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti
finanziari e di fondi interbancari, alle societa' di
gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su
strumenti finanziari e alle societa' di gestione dei
sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in
strumenti finanziari si applicano le disposizioni del
presente decreto in materia di segnalazione di operazioni
sospette e comunicazioni oggettive.
9. I soggetti obbligati assicurano che il trattamento
dei dati acquisiti nell'adempimento degli obblighi di cui
al presente decreto avvenga, per i soli scopi e per le
attivita' da esso previsti e nel rispetto delle
prescrizioni e delle garanzie stabilite dal Codice in
materia di protezione dei dati personali.
9-bis. I soggetti obbligati assicurano che le proprie
succursali stabilite in altro Stato membro rispettino le
disposizioni nazionali di recepimento della normativa
europea in materia di prevenzione del sistema finanziario
per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
in vigore nel medesimo Stato membro.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 2 e 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante: «Legge di
contabilita' e finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009:
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). -
(Omissis).
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i
mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi
decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della
delega, per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i
disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli
emendamenti di iniziativa governativa che comportino
conseguenze finanziarie devono essere corredati di una
relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri
recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative
coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e
per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla
completa attuazione delle norme e, per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione
agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e'
allegato un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto
del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati
per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le
norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il
raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello
Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed
eventuali successivi aggiornamenti.
(Omissis).».
 
Art. 2
Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al
regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 marzo 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e
(UE) 2021/1230 e le direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366 per quanto
riguarda i bonifici istantanei in euro

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) "ente": uno dei seguenti organismi che partecipi ad un sistema assumendo gli obblighi derivanti da ordini di trasferimento nell'ambito del sistema:
1) una banca italiana o una banca dell'Unione europea, come definite all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del testo unico bancario, inclusi gli enti elencati all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
2) una SIM o un'impresa d'investimento dell'Unione europea, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettere e) e f), del testo unico finanza, con esclusione degli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;
3) le autorita' pubbliche e le imprese assistite da garanzia pubblica;
4) qualsiasi impresa la cui sede legale sia situata al di fuori dell'Unione europea e che eserciti attivita' analoghe a quelle degli enti di cui ai numeri 1) e 2);
5) qualsiasi altro organismo, individuato in conformita' alle disposizioni dell'Unione europea, che partecipi a un sistema italiano o di altro Stato dell'Unione europea, qualora la sua attivita' rilevi sotto il profilo del rischio sistemico;
6) nel caso dei sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui alla lettera m), numero 1), del presente comma, un istituto di pagamento o un istituto di pagamento dell'Unione europea, come definiti all'articolo 1, comma 2, lettere h-sexies) e h-septies), del testo unico bancario, esclusi i soggetti di cui agli articoli 114-sexiesdecies e 114-septiesdecies del medesimo testo unico, o un istituto di moneta elettronica o un istituto di moneta elettronica dell'Unione europea, come definiti all'articolo 1, comma 2, lettere h-bis) e h-bis.1), del testo unico bancario, esclusi i soggetti di cui all'articolo 114-quinquies.4 del medesimo testo unico»;
b) alla lettera m), numero 1), la parola: «comunitaria» e' sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;
c) alla lettera n) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Secondo le regole del sistema, lo stesso partecipante puo' fungere da controparte centrale, agente di regolamento o stanza di compensazione o assolvere tutti o alcuni di questi compiti».
2. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-quater. Resta fermo quanto stabilito dal regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024»;
b) all'articolo 30:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I commi 1 e 2 non si applicano ai sistemi di pagamento costituiti esclusivamente da prestatori di servizi di pagamento appartenenti a un medesimo gruppo»;
2) al comma 3-bis, le parole: «Ai fini del comma 3, lettera a),» sono soppresse;
c) nel capo V del titolo II, dopo l'articolo 30 e' aggiunto il seguente:
«Art. 30-bis (Condizioni per richiedere la partecipazione a sistemi di pagamento designati). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, ai fini della partecipazione a un sistema di pagamento designato ai sensi del presente decreto gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica predispongono:
a) una descrizione delle misure adottate per tutelare i fondi degli utenti di servizi di pagamento;
b) una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno per i servizi di pagamento o i servizi di moneta elettronica prestati, ivi comprese le procedure amministrative, di gestione del rischio e contabili, dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica nonche' una descrizione delle modalita' per l'uso dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica relativi agli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022;
c) un piano di liquidazione in caso di dissesto.
2. Ai fini del comma 1, lettera a), la descrizione delle misure adottate comprende, a seconda dei casi:
a) se l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica tutela i fondi degli utenti di servizi di pagamento depositando fondi su un conto distinto di un ente creditizio o investendo in attivita' sicure, liquide e a basso rischio quali definite dalle competenti autorita' dello Stato membro di origine:
1) una descrizione della politica di investimento per garantire che le attivita' scelte siano liquide, sicure e a basso rischio;
2) il numero dei soggetti che hanno accesso al conto di tutela e le rispettive funzioni;
3) una descrizione della gestione e del processo di riconciliazione per assicurare che i fondi degli utenti di servizi di pagamento siano isolati, nell'interesse dei medesimi, dalle richieste di pagamento di altri creditori dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica, in particolare in caso di insolvenza;
4) una copia del progetto di contratto con la banca italiana o la banca dell'Unione europea;
5) una dichiarazione esplicita della conformita' all'articolo 10 della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, da parte dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;
b) se l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica tutela i fondi dell'utente di servizi di pagamento mediante una polizza assicurativa o garanzia comparabile ottenuta da un'impresa di assicurazione o da un ente creditizio:
1) la conferma che la polizza assicurativa o la garanzia comparabile ottenuta da un'impresa di assicurazione o da una banca italiana o dell'Unione europea proviene da un'entita' non appartenente allo stesso gruppo di imprese cui appartiene l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica;
2) informazioni dettagliate sul processo di riconciliazione previsto per garantire che la polizza assicurativa o la garanzia comparabile sia sufficiente a soddisfare in qualsiasi momento gli obblighi di tutela dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;
3) la durata e le modalita' di rinnovo della copertura;
4) una copia del contratto di assicurazione o della garanzia comparabile o dei relativi progetti.
3. Ai fini del comma 1, lettera b), la descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno dimostra che i dispositivi di governo societario, i meccanismi di controllo interno e le modalita' per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla medesima lettera b) sono proporzionati, appropriati, validi e adeguati. I dispositivi di governo societario e i meccanismi di controllo interno comprendono inoltre:
a) una mappatura dei rischi individuati dall'istituto di pagamento o dall'istituto di moneta elettronica, compresi il tipo di rischi e le procedure che l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica ha messo o mettera' in atto per valutare e prevenire tali rischi;
b) le diverse procedure per svolgere controlli periodici e permanenti, comprese la frequenza e le risorse umane assegnate;
c) le procedure contabili mediante le quali l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica registra e comunica le proprie informazioni finanziarie;
d) l'identita' della persona o delle persone responsabili delle funzioni di controllo interno, compresi i controlli periodici, permanenti e di conformita', nonche' un curriculum vitae aggiornato di tale persona o di tali persone;
e) l'identita' di tutti i revisori che non siano revisori legali ai sensi dell'articolo 2, punto 2), della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006;
f) la composizione dell'organo di amministrazione e, se applicabile, di ogni altro organo o comitato di vigilanza;
g) una descrizione delle modalita' di monitoraggio e controllo delle funzioni esternalizzate onde evitare di mettere a repentaglio la qualita' del controllo interno dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;
h) una descrizione delle modalita' di monitoraggio e controllo degli agenti e delle succursali nel quadro dei controlli interni dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;
i) se l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica e' una filiazione di un'entita' regolamentata in un altro Stato membro, una descrizione della governance del gruppo.
4. Ai fini del comma 1, lettera c), il piano di liquidazione e' adattato alle dimensioni e al modello commerciale previsti dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica e comprende una descrizione delle misure di mitigazione che l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica deve adottare in caso di cessazione dei suoi servizi di pagamento, che garantirebbero l'esecuzione delle operazioni di pagamento pendenti e la risoluzione dei contratti esistenti.
5. Gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica trasmettono all'operatore del sistema italiano una dichiarazione firmata dal legale rappresentante, previa approvazione dell'organo di gestione competente, che confermi la sussistenza dei requisiti indicati nei commi da 1 a 4. Gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica informano contestualmente la Banca d'Italia di aver richiesto la partecipazione a sistemi di pagamento designati.
6. L'operatore del sistema italiano puo' chiedere ai soggetti di cui al comma 1 specifiche informazioni o ulteriori attestazioni, anche in forma di un parere legale, al fine di valutare la sussistenza dei requisiti del presente articolo»;
d) all'articolo 32, comma 1, lettera a), le parole: «e dell'articolo 25-bis, commi 1 e 3 o delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'articolo 25-bis, commi 1 e 2, o delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e dell'articolo 30-bis».
3. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come modificato dal regolamento (UE) n. 248/2014 e dal regolamento (UE) 2024/ 886»;
b) all'articolo 3:
1) al comma 1, alle parole: «articolo 8» sono premesse le seguenti: «articolo 5 bis, articolo 5 ter, articolo 5 quater e»;
2) al comma 1, le parole: «dell'articolo 4, commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 260/2012»;
3) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione pecuniaria di cui al comma 1 per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime dell'articolo 5 quinquies del regolamento (UE) n. 260/2012.
1-ter. Fermo quanto disposto dal comma 1-bis, per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime dell'articolo 5 quinquies del regolamento (UE) n. 260/ 2012 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 5 milioni di euro ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo del prestatore di servizi di pagamento che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni di tale articolo.
1-quater. Le sanzioni previste al comma 1 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio»;
4) al comma 2, alle parole: «e dall'articolo 8» sono premesse le seguenti: «, dall'articolo 5 bis, dall'articolo 5 ter, dall'articolo 5 quater, dall'articolo 5 quinquies».
4. All'articolo 126-bis, comma 3, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «Resta fermo in ogni caso quanto stabilito dal regolamento (UE) 2015/751 e dal regolamento (UE) 2021/1230» sono sostituite dalle seguenti: «Resta fermo in ogni caso quanto stabilito dal regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, dal regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, e dal regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 12 aprile 2001, n. 210 recante: «Attuazione
della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini
immessi in un sistema di pagamento o di regolamento
titoli», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 07
giugno 2001, come modificato dalla presente legge:
«Art 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) "Testo unico bancario" (T.U. bancario): il
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
b) "Testo unico finanza" (T.U. finanza): il decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni;
c) "Consob": la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa;
c-bis) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
c-ter) "CERS": Comitato europeo per il rischio
sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010;
d) "agente di regolamento": il soggetto che mette a
disposizione dei partecipanti conti per il regolamento di
ordini di trasferimento all'interno del sistema e che puo'
concedere credito a tale scopo ai medesimi partecipanti;
e) "banche centrali": la Banca centrale europea e
le banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione
europea;
f) "compensazione": la conversione, secondo le
regole del sistema, in un'unica posizione a credito o a
debito dei crediti e dei debiti di uno o piu' partecipanti
nei confronti di uno o piu' partecipanti e risultanti da
ordini di trasferimento;
g) "controparte centrale": il soggetto di cui
all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;
h) "ente": uno dei seguenti organismi che partecipi
ad un sistema assumendo gli obblighi derivanti da ordini di
trasferimento nell'ambito del sistema:
1) una banca italiana o una banca dell'Unione
europea, come definite all'articolo 1, comma 2, lettere a)
e b), del testo unico bancario, inclusi gli enti elencati
all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
2) una SIM o un'impresa d'investimento
dell'Unione europea, come definite dall'articolo 1, comma
1, lettere e) e f), del testo unico finanza, con esclusione
degli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della
direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014;
3) le autorita' pubbliche e le imprese assistite
da garanzia pubblica;
4) qualsiasi impresa la cui sede legale sia
situata al di fuori dell'Unione europea e che eserciti
attivita' analoghe a quelle degli enti di cui ai numeri 1)
e 2);
5) qualsiasi altro organismo, individuato in
conformita' alle disposizioni dell'Unione europea, che
partecipi a un sistema italiano o di altro Stato
dell'Unione europea, qualora la sua attivita' rilevi sotto
il profilo del rischio sistemico;
6) nel caso dei sistemi per l'esecuzione di ordini di
trasferimento di cui alla lettera m), numero 1), del
presente comma, un istituto di pagamento o un istituto di
pagamento dell'Unione europea, come definiti all'articolo
1, comma 2, lettere hsexies) e h-septies), del testo unico
bancario, esclusi i soggetti di cui agli articoli
114-sexiesdecies e 114-septiesdecies del medesimo testo
unico, o un istituto di moneta elettronica o un istituto di
moneta elettronica dell'Unione europea, come definiti
all'articolo 1, comma 2, lettere h-bis) e hbis.1), del
testo unico bancario, esclusi i soggetti di cui
all'articolo 114-quinquies.4 del medesimo testo unico;
i) "garanzia": qualsiasi diritto avente ad oggetto
o relativo a valute, strumenti finanziari o altre
attivita', compresa senza limitazioni la garanzia
finanziaria di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a),
della direttiva 2002/47/CE, prontamente realizzabili da
chiunque e in qualunque modo e forma, costituito al fine di
assicurare l'adempimento di obblighi presenti o futuri
derivanti da ordini di trasferimento attraverso un sistema
o da operazioni effettuate con banche centrali;
l) "intermediario": uno degli organismi indicati
nella lettera h), numeri 1), 2) e 4), che non partecipi al
sistema;
m) "ordine di trasferimento": ogni istruzione
nell'ambito di un sistema da parte di un partecipante di:
1) mettere a disposizione di un beneficiario un
importo in valuta attraverso una scrittura sui conti di una
banca (italiana o dell'Unione europea), di una banca
centrale, di una controparte centrale o di un agente di
regolamento ovvero che determini l'assunzione o
l'adempimento di un obbligo di pagamento in base alle
regole del sistema, ovvero
2) trasferire la titolarita' o altri diritti su
uno o piu' strumenti finanziari, attraverso una scrittura
in un libro contabile o in altro modo;
n) "partecipante": un ente, una controparte
centrale, un agente di regolamento, una stanza di
compensazione, un operatore del sistema o un partecipante
diretto di una controparte centrale autorizzata ai sensi
dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 648/2012. Secondo
le regole del sistema, lo stesso partecipante puo' fungere
da controparte centrale, agente di regolamento o stanza di
compensazione o assolvere tutti o alcuni di questi compiti;
o) "partecipante indiretto": un ente, una
controparte centrale, un agente di regolamento, una stanza
di compensazione o un operatore del sistema conosciuto
dall'operatore del sistema, secondo le regole dello stesso,
i cui ordini di trasferimento sono eseguiti attraverso il
sistema da un partecipante in nome proprio in base a un
vincolo contrattuale;
p) "procedura d'insolvenza": la liquidazione coatta
amministrativa, il fallimento, il provvedimento di
sospensione dei pagamenti delle passivita' e delle
restituzioni dei beni ai terzi ai sensi degli articoli 74,
77, comma 2, del testo unico bancario, e dell'articolo 56,
comma 3, del testo unico finanza, nonche' ogni altra misura
prevista da una legge italiana, o, se applicabile, di uno
Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato
extracomunitario, che ha come effetto la sospensione o la
cessazione dei pagamenti delle passivita' e delle
restituzioni dei beni ai terzi;
q) "regolamento lordo": il regolamento operazione
per operazione di ordini di trasferimento, al di fuori di
una compensazione;
r) "sistema": un insieme di disposizioni di natura
contrattuale o autoritativa, in forza del quale vengono
eseguiti con regole comuni e accordi standardizzati la
compensazione, attraverso una controparte centrale o meno,
o ordini di trasferimento fra i partecipanti, che sia
contestualmente:
1) applicabile a tre o piu' partecipanti, senza
contare l'operatore del sistema ne' un eventuale agente di
regolamento, una eventuale controparte centrale, una
eventuale stanza di compensazione o un eventuale
partecipante indiretto; ovvero applicabile a due
partecipanti, qualora cio' sia giustificato sotto il
profilo del contenimento del rischio sistemico per quanto
attiene ai sistemi italiani, o nel caso in cui altri Stati
membri dell'Unione europea abbiano esercitato la facolta'
di limitare a due il numero dei partecipanti;
2) assoggettato alla legge di uno Stato membro
dell'Unione europea, scelta dai partecipanti o prevista
dalle regole che lo disciplinano, in cui almeno uno dei
partecipanti medesimi abbia la sede legale;
3) designato come sistema e notificato all'AESFEM
dallo Stato membro dell'Unione europea di cui si applica la
legge. Un accordo concluso tra sistemi interoperabili non
costituisce un sistema;
s) "sistema italiano": uno dei sistemi indicati
nell'allegato al presente decreto legislativo, nonche' uno
dei sistemi designati ai sensi dell'articolo 10;
t);
u) "stanza di compensazione": il centro
responsabile del calcolo delle posizioni nette dei
partecipanti al sistema;
v) "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari
di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico finanza;
w) "sistema extracomunitario": un sistema di
pagamento o di regolamento titoli di uno Stato non
appartenente all'Unione europea;
w-bis) "giorno lavorativo": comprende sia i
regolamenti diurni sia i regolamenti notturni e include
tutti gli eventi che occorrono durante il ciclo lavorativo
del sistema;
w-ter) "sistemi interoperabili": due o piu' sistemi
i cui operatori hanno concluso un accordo per l'esecuzione
di ordini di trasferimento tra sistemi;
w-quater) "operatore del sistema": il soggetto o i
soggetti giuridicamente responsabili della gestione del
sistema. L'operatore del sistema puo' anche agire come
agente di regolamento, controparte centrale o stanza di
compensazione.».
- Si riporta il testo degli articoli 2, 30 e 32 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 recante:
«Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi
di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle
direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e
che abroga la direttiva 97/5/CE», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2010, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
decreto si applica ai servizi di pagamento prestati nel
territorio della Repubblica.
2. Il presente decreto non si applica nel caso di:
a) operazioni di pagamento effettuate
esclusivamente in contante direttamente dal pagatore al
beneficiario, senza alcuna intermediazione;
b) operazioni di pagamento dal pagatore al
beneficiario effettuate tramite un agente commerciale
autorizzato in base a un accordo a negoziare o a concludere
la vendita o l'acquisto di beni o servizi a condizione che
agisca per conto del solo pagatore o del solo beneficiario
oppure qualora l'agente stesso non entri mai in possesso
dei fondi dei clienti;
c) trasporto materiale, a titolo professionale, di
banconote e monete, ivi compresa la raccolta, il
trattamento e la consegna;
d) operazioni di pagamento consistenti nella
raccolta e nella consegna di contante, a titolo non
professionale, nel quadro di un'attivita' senza scopo di
lucro o a fini di beneficenza;
e) servizi in cui il beneficiario fornisce contante
al pagatore nel contesto di un'operazione di pagamento, a
seguito di una richiesta esplicita dell'utente
immediatamente precedente l'esecuzione dell'operazione di
pagamento destinata all'acquisto di beni o servizi, nei
limiti eventualmente stabiliti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da adottarsi, sentita la
Banca d'Italia;
f) operazioni di cambio di valuta contante contro
contante nell'ambito delle quali i fondi non sono detenuti
su un conto di pagamento;
g) operazioni di pagamento basate su uno dei
seguenti tipi di documenti cartacei, con i quali viene
ordinato al prestatore di servizi di pagamento di mettere
dei fondi a disposizione del beneficiario: assegni, titoli
cambiari, voucher, traveller's cheque, vaglia postali;
h) operazioni di pagamento realizzate all'interno
di un sistema di pagamento o di un sistema di regolamento
dei titoli tra agenti di regolamento, controparti centrali,
stanze di compensazione e/o banche centrali e altri
partecipanti al sistema e prestatori di servizi di
pagamento, fatta salva l'applicazione dell'articolo 30;
i) operazioni di pagamento collegate
all'amministrazione degli strumenti finanziari, compresi i
dividendi, le entrate o altre distribuzioni, o ai rimborsi
o proventi di cessioni, effettuate dalle persone di cui
alla lettera h), ovvero da imprese di investimento, enti
creditizi, organismi di investimento collettivo o societa'
di gestione patrimoniale che prestano servizi di
investimento ed ogni altra entita' autorizzata ad avere la
custodia di strumenti finanziari;
l) servizi forniti dai prestatori di servizi
tecnici, che supportano la prestazione dei servizi di
pagamento, senza mai entrare in possesso dei fondi da
trasferire, compresi l'elaborazione e la registrazione di
dati, i servizi fiduciari e di protezione dei dati
personali, l'autenticazione dei dati e delle entita', la
fornitura di reti informatiche e di comunicazione, la
fornitura e la manutenzione di terminali e dispositivi
utilizzati per i servizi di pagamento;
m) servizi basati su specifici strumenti di
pagamento utilizzabili solo in modo limitato, che
soddisfino una delle seguenti condizioni: 1) strumenti che
possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi
solo nei locali dell'emittente o all'interno di una rete
limitata di prestatori di servizi vincolati da un accordo
commerciale con l'emittente; 2) strumenti che possono
essere utilizzati unicamente per l'acquisto di una gamma
molto limitata di beni o servizi; 3) strumenti che sono
regolamentati da un'autorita' pubblica nazionale o
regionale per specifici scopi sociali o fiscali, per
l'acquisto di beni o servizi specifici da fornitori aventi
un accordo commerciale con l'emittente e che hanno
validita' solamente in un unico Stato membro;
n) operazioni di pagamento effettuate da un
fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica
che, in aggiunta a detti servizi di comunicazione
elettronica, consentono a un utente della rete o del
servizio di effettuare operazioni di pagamento
addebitandole alla relativa fattura o al conto
prealimentato dell'utente stesso in essere presso il
medesimo fornitore di reti o servizi di comunicazione
elettronica, a condizione che il valore di ciascuna
operazione di pagamento non superi euro 50 e il valore
complessivo delle operazioni stesse non superi euro 300
mensili e che l'operazione di pagamento:
1) sia diretta all'acquisto di contenuti digitali
e servizi a tecnologia vocale;
2) sia effettuata da o tramite un dispositivo
elettronico nel quadro di un'attivita' di beneficenza, per
effettuare erogazioni liberali destinate agli enti del
terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 117, che esercitano in via esclusiva o
prevalente una o piu' attivita' caritatevoli tra quelle di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, individuate con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
3) sia effettuata da o tramite un dispositivo
elettronico per l'acquisto di biglietti relativi
esclusivamente alla prestazione di servizi;
o) operazioni di pagamento realizzate tra
prestatori di servizi di pagamento, relativi agenti o
succursali per proprio conto;
p) operazioni di pagamento tra un'impresa madre e
la relativa filiazione, o tra filiazioni della stessa
impresa madre, senza alcuna intermediazione da parte di un
prestatore di servizi di pagamento diverso da una delle
imprese appartenenti al medesimo gruppo;
q) servizi di prelievo di contante forniti da
prestatori, tramite sportelli automatici per conto di uno o
piu' emittenti della carta, che non sono parti del
contratto quadro con il cliente che preleva denaro da un
conto di pagamento, a condizione che detti prestatori non
forniscano altri servizi di pagamento. E' fatta salva
l'applicazione dell'articolo 32-quater.
3. Il titolo II del presente decreto legislativo,
l'articolo 115 e il capo II-bis del titolo VI del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano ai
servizi di pagamento nella valuta di uno Stato membro
prestati nell'Unione europea, a condizione che i prestatori
di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario
siano insediati nell'Unione europea ovvero l'unico
prestatore di servizi di pagamento coinvolto
nell'operazione di pagamento sia insediato nell'Unione
europea.
3-bis. Il titolo II del presente decreto legislativo,
salvo gli articoli da 18 a 22, e l'articolo 115 e il capo
II-bis del titolo VI, salvo l'articolo 126-quater, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si
applicano, secondo le modalita' stabilite dalla Banca
d'Italia in conformita' alla direttiva (UE) 2015/2366, ai
servizi di pagamento in una valuta che non e' quella di uno
Stato membro, a condizione che i prestatori di servizi di
pagamento del pagatore e del beneficiario siano insediati
nell'Unione europea ovvero l'unico prestatore di servizi di
pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia
insediato nell'Unione europea, per le parti dell'operazione
di pagamento ivi effettuate.
3-ter. Il titolo II, salvo l'articolo 3, commi 2 e 4,
gli articoli 13, 14 e 18, l'articolo 20, comma 1, e gli
articoli 25 e 27, del presente decreto legislativo e
l'articolo 115 e il capo II-bis del titolo VI, salvo
l'articolo 126-quater, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, si applicano, secondo le modalita' stabilite
dalla Banca d'Italia in conformita' alla direttiva (UE)
2015/2366, ai servizi di pagamento in tutte le valute
laddove soltanto uno dei prestatori di servizi di pagamento
sia insediato nell'Unione europea, per le parti
dell'operazione di pagamento ivi effettuate.
4. Ai fini dell'applicazione del titolo II:
a) per servizi di pagamento si intende anche
l'emissione di moneta elettronica;
b) se l'utente dei servizi di pagamento non e' un
consumatore, le parti possono convenire che gli articoli 3,
comma 1, 5, comma 4, 10, commi 1 e 2, 12, 12-bis, 13, 14,
17 e 25 non siano in tutto o in parte applicati. Le parti
possono altresi' concordare un periodo di tempo diverso per
effettuare la comunicazione di operazioni non autorizzate o
effettuate in modo inesatto di cui all'articolo 9;
c) le microimprese sono equiparate ai consumatori;
tuttavia, le parti possono convenire che gli articoli 13,
14 e 17, comma 3 non siano in tutto o in parte applicati.
4-bis. La Banca d'Italia definisce modalita' e
termini per l'invio delle informazioni che i prestatori dei
servizi di cui al comma 2, lettere m), punti 1) e 2), e n),
sono tenuti a notificare in conformita' all'articolo 37,
della direttiva (UE) 2015/2366.
4-ter. La Banca d'Italia comunica all'ABE i servizi
ad essa notificati ai sensi del comma 4-bis.
4-quater. Resta fermo quanto stabilito dal
regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 marzo 2024.».
«Art. 30 (Accesso ai sistemi di pagamento). - 1.
Nell'esercizio del potere di cui all'articolo 146, comma 2,
lettera b), numero 2), del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, la Banca d'Italia verifica che le norme
emanate dai gestori di sistemi di pagamento, al fine di
disciplinare l'accesso delle persone giuridiche autorizzate
a svolgere servizi di pagamento, siano obiettive, non
discriminatorie, proporzionate e non limitino l'accesso se
non nella misura necessaria a proteggere il sistema da
rischi specifici quali il rischio di regolamento, il
rischio operativo e il rischio d'impresa, e a tutelarne la
stabilita' finanziaria e operativa.
2. Ai fini di cui al comma 1, le norme che
disciplinano l'accesso ai sistemi di pagamento non possono
imporre nessuno dei seguenti requisiti ai prestatori di
servizi di pagamento, agli utenti di servizi di pagamento o
ad altri sistemi di pagamento:
a) restrizioni all'effettiva partecipazione ad
altri sistemi di pagamento;
b) discriminazioni tra prestatori di servizi di
pagamento autorizzati o registrati in relazione ai diritti,
agli obblighi e alle prerogative dei partecipanti;
c) restrizioni in base allo status istituzionale.
3. I commi 1 e 2 non si applicano ai sistemi di
pagamento costituiti esclusivamente da prestatori di
servizi di pagamento appartenenti a un medesimo gruppo.
3-bis. Qualora il partecipante a un sistema designato
consenta a un prestatore di servizi di pagamento
autorizzato o registrato che non e' un partecipante al
sistema di trasmettere ordini di trasferimento mediante il
sistema stesso, tale partecipante fornisce, su richiesta,
la stessa opportunita' in maniera obiettiva, proporzionata
e non discriminatoria, ad altri prestatori di servizi di
pagamento autorizzati o registrati, conformemente ai commi
1 e 2. In caso di rifiuto, il partecipante fornisce al
prestatore di servizi di pagamento motivazioni
circostanziate.».
«Art. 32 (Sanzioni). - 1. Nei confronti dei
prestatori di servizi di pagamento e dei soggetti ai quali
sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o
importanti, nonche' di quelli incaricati della revisione
legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino
al 10 per cento del fatturato, quando tale importo e'
superiore a euro 5 milioni e il fatturato e' disponibile e
determinabile, per le seguenti violazioni:
a) inosservanza dell'articolo 3, commi 1 e 2,
dell'articolo 5-bis, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 5-ter,
dell'articolo 5-quater, dell'articolo 8, comma 1,
dell'articolo 9, commi 1 e 2-bis, dell'articolo 10-bis,
dell'articolo 11, commi 1, 2 e 2-bis, dell'articolo 12-bis,
dell'articolo 16, commi 2, 3, 4 e 4-bis, dell'articolo 18,
dell'articolo 20, dell'articolo 21, dell'articolo 22,
dell'articolo 23, dell'articolo 25, commi 2, 4, 5, 5-bis,
6, 6-bis, 7, dell'articolo 25-bis, commi 1 e 2, o delle
relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione
emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli
10 e 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e dell'articolo
30-bis;
b) inosservanza degli atti dell'ABE direttamente
applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di
quest'ultimo regolamento.
1-bis. Nel caso in cui il prestatore di servizi di
pagamento mandante rilevi nel comportamento dell'agente in
servizi di pagamento le violazioni previste dall'articolo
3, commi 1 e 2, dall'articolo 8, comma 1, dall'articolo 9,
commi 1 e 2-bis, dall'articolo 11, commi 1, 2 e 2-bis,
dall'articolo 16, commi 2, 3, 4 e 4-bis, dall'articolo 18,
dall'articolo 21, dall'articolo 25, commi 2, 4, 5, 5-bis,
6, 6-bis e 7 adotta immediatamente misure correttive e
trasmette la documentazione relativa alle violazioni
riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo
128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.
1-ter. Le sanzioni previste al comma 1, si
applicano quando le infrazioni rivestono carattere
rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia,
con provvedimento di carattere generale, tenuto conto
dell'incidenza delle condotte sulla complessiva
organizzazione aziendale e sui profili di rischio.
1-quater. Se il vantaggio ottenuto dall'autore
della violazione come conseguenza della violazione stessa
e' superiore ai massimali indicati nel presente articolo,
le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente
articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del
vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia
determinabile.
2. Per la grave inosservanza degli obblighi previsti
dagli articoli 8, 16, 20, 21 e 22 e dalle relative misure
di attuazione, nei confronti dei soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione o di direzione, nonche' dei
dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000
euro a 100.000 euro.
3.
4.
5.
6. Nel caso di servizi offerti da prestatori di
servizi di pagamento insediati in Italia e filiali di
prestatori di servizi di pagamento comunitari che operano
in regime di libero stabilimento in Italia, le sanzioni di
cui al presente articolo sono irrogate dalla Banca
d'Italia.».
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 135 recante: «Attuazione
dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo
2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i
bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni
sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (UE)
2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri
nell'Unione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201
del 31 agosto 2015, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si applicano le definizioni di cui:
a) all'articolo 2, paragrafo 1, n. 8), del
regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio (prestatore di servizi
di pagamento o PSP);
b) all'articolo 2, paragrafo 1, n. 18), del citato
regolamento (UE) n. 260/2012 (sistema di pagamento di
importo rilevante);
c) all'articolo 2, paragrafo 1, n. 22), del citato
regolamento (UE) n. 260/2012 (sistema di pagamento al
dettaglio).
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) regolamento (UE) 2021/1230: regolamento (UE)
2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14
luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri
dell'Unione, di codificazione, ai fini di chiarezza e
razionalizzazione, e abrogazione del regolamento (CE) n.
924/2009, come modificato dal regolamento (UE) n. 260/2012
e dal regolamento (UE)2019/518;
b) regolamento (UE) n. 260/2012: regolamento (UE)
n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali
per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che
modifica il regolamento (CE) n. 924/2009, come modificato
dal regolamento (UE) n. 248/2014 e dal regolamento (UE)
2024/886;
c) servizi di pagamento: le attivita' commerciali
elencate nell'allegato alla direttiva (UE) 2015/2366 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015,
relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che
modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE
e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva
2007/64/CE;
d) gestore o gestore ufficiale: societa' o ente che
gestisce sistemi di pagamento al dettaglio o singole fasi
di questi;
e) partecipante a un sistema di pagamento: societa'
o ente che partecipa a un sistema di pagamento al dettaglio
assumendo gli obblighi derivanti dalla disciplina
contrattuale che regola la partecipazione al sistema.
Art. 3 (Sanzioni ai sensi del regolamento (UE) n.
260/2012). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, si
applica nei confronti dei prestatori di servizi di
pagamento la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento
del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 5
milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile, per
le seguenti violazioni del regolamento (UE) n. 260/2012:
articolo 3, articolo 5, paragrafi 1, 2, 3, 6, 7 e 8;
articolo 5 bis, articolo 5 ter, articolo 5 quater e
articolo 8. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria
si applica nei confronti dei gestori di sistemi di
pagamento al dettaglio, per la violazione dell'articolo 4,
paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 260/2012.
1-bis. Nei confronti dei prestatori di servizi di
pagamento si applica la sanzione pecuniaria di cui al comma
1 per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero
plurime dell'articolo 5 quinquies del regolamento (UE) n.
260/2012.
1-ter. Fermo quanto disposto dal comma 1-bis, per le
violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime
dell'articolo 5 quinquies del regolamento (UE) n. 260/2012
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000
euro a 5 milioni di euro ai soggetti che svolgono funzioni
di amministrazione, direzione o controllo del prestatore di
servizi di pagamento che, non assolvendo in tutto o in
parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati
alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o
comunque reso possibili le violazioni di tale articolo.
1-quater. Le sanzioni previste al comma 1 si
applicano quando le infrazioni rivestono carattere
rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia,
con provvedimento di carattere generale, tenuto conto
dell'incidenza delle condotte sulla complessiva
organizzazione aziendale e sui profili di rischio.
2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento
mandante rilevi nel comportamento dell'agente in servizi di
pagamento le violazioni previste dall'articolo 3,
dall'articolo 5, paragrafi, 1, 2, 3, 6, 7 e 8,
dall'articolo 5 bis, dall'articolo 5 ter, dall'articolo 5
quater, dall'articolo 5 quinquies e dall'articolo 8, del
regolamento (UE) n. 260/2012, adotta immediatamente misure
correttive e trasmette la documentazione relativa alle
violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione
dell'articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, all'Organismo di cui all'articolo
128-undecies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla
violazione di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n.
260/2012 si applica, nei confronti dei soggetti di cui al
medesimo articolo 9, l'articolo 27 del decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206.
4. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della
violazione come conseguenza della violazione stessa e'
superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le
sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente
articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del
vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia
determinabile.».
- Si riporta il testo dell'articolo 126-bis del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante: «Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre 1993, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 126-bis (Disposizioni di carattere generale). -
1. Il presente capo si applica ai contratti quadro relativi
a servizi di pagamento e alle operazioni di pagamento,
anche se queste non rientrano in un contratto quadro,
quando i servizi sono offerti sul territorio della
Repubblica.
2. Ai fini del presente capo, per servizi di
pagamento si intende anche l'emissione di moneta
elettronica. Allo Stato italiano, agli altri Stati
comunitari, alle pubbliche amministrazioni statali,
regionali e locali, che, agendo in veste di pubblica
autorita', emettono moneta elettronica, si applica soltanto
l'articolo 126-novies.
3. In deroga all'articolo 127, comma 1, le parti
possono accordarsi nel senso che le previsioni del presente
capo non si applicano, interamente o parzialmente, se
l'utilizzatore di servizi di pagamento non e' un
consumatore, ne' una micro-impresa. Resta fermo in ogni
caso quanto stabilito dal regolamento (UE) 2015/751 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, dal
regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 luglio 2021, e dal regolamento (UE)
2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
marzo 2024.
4. Spetta al prestatore dei servizi di pagamento
l'onere della prova di aver correttamente adempiuto agli
obblighi previsti dal presente capo.
5. La Banca d'Italia adotta i provvedimenti previsti
dal presente capo avendo riguardo, per i servizi di
pagamento regolati in conto corrente o commercializzati
unitamente a un conto corrente, alle disposizioni previste
ai sensi del capo I.
6. Nell'esercizio dei poteri regolamentari previsti
dal presente capo, la Banca d'Italia tiene conto anche
della finalita' di garantire un adeguato livello di
affidabilita' ed efficienza dei servizi di pagamento.».
 
Art. 3
Modifiche agli articoli 31 e 31-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998, in materia di attivita' dell'Organismo
di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari

1. All'articolo 31 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'attivita' dell'Organismo diversa dalla funzione di vigilanza e di tenuta dell'albo, anche nei rapporti con i terzi, e' disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato. E' in ogni caso esclusa l'applicazione all'Organismo delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego. Ai fini della notificazione dei propri atti l'Organismo puo' avvalersi delle forme di notificazione previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890»;
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Organismo puo' chiedere ai richiedenti l'iscrizione all'albo, ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede o ai soggetti che si avvalgono dei medesimi, ai consulenti finanziari autonomi e alle societa' di consulenza finanziaria, ai soggetti abilitati, alle banche, agli intermediari finanziari, alle societa' fiduciarie, alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi, ai clienti e ai potenziali clienti dei soggetti che sono o siano stati iscritti all'albo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini. L'Organismo, per lo svolgimento dei propri compiti, nei confronti dei soggetti che sono o siano stati iscritti all'albo, puo' inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nonche' procedere ad audizione personale. Nell'esercizio dell'attivita' ispettiva, l'Organismo puo' avvalersi, previa comunicazione alla Consob, della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. I contenuti e le modalita' di collaborazione tra l'Organismo e la Guardia di finanza sono definiti in apposito protocollo d'intesa».
2. All'articolo 31-bis, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La trasmissione di informazioni all'Organismo per le predette finalita' non costituisce, anche ai sensi delle altre leggi speciali di settore, violazione del segreto d'ufficio da parte delle predette autorita'. Le informazioni ricevute dalla Consob ai sensi del presente comma non possono essere trasmesse a terzi ne' ad altre autorita' italiane, ivi incluso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza il consenso dell'autorita' che le ha fornite».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 31-bis del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante: «Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 71 del 26 marzo 1998, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 31 (Consulenti finanziari abilitati all'offerta
fuori sede e Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo
unico dei consulenti finanziari). - 1. Per l'offerta fuori
sede le Sim, le banche italiane, le imprese di investimento
e le banche UE, le imprese di paesi terzi, le Sgr, le
societa' di gestione UE, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE e
non UE, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo
previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario si
avvalgono di consulenti finanziari abilitati all'offerta
fuori sede, fermo restando quanto previsto dagli articoli
27, comma 2, e 29-bis, comma 2. I consulenti finanziari
abilitati all'offerta fuori sede stabiliti sul territorio
della Repubblica di cui si avvalgono le imprese di
investimento UE, le banche UE, le imprese di paesi terzi,
le societa' di gestione UE, i GEFIA UE e non UE sono
equiparati, ai fini dell'applicazione delle regole di
condotta, a una succursale costituita nel territorio della
Repubblica.
2. L'attivita' di consulente finanziario abilitato
all'offerta fuori sede e' svolta esclusivamente
nell'interesse di un solo soggetto. Il consulente
finanziario abilitato all'offerta fuori sede promuove e
colloca i servizi d'investimento e/o i servizi accessori
presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le
istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi
d'investimento o prodotti finanziari, promuove e colloca
prodotti finanziari, presta consulenza in materia di
investimenti ai clienti o potenziali clienti rispetto a
detti prodotti o servizi finanziari. Il consulente
finanziario abilitato all'offerta fuori sede puo'
promuovere e collocare contratti relativi alla concessione
di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento
per conto del soggetto nell'interesse del quale esercita
l'attivita' di offerta fuori sede.
2-bis. I consulenti finanziari abilitati all'offerta
fuori sede non possono detenere denaro e/o strumenti
finanziari dei clienti o potenziali clienti del soggetto
per cui operano.
3. Il soggetto che conferisce l'incarico e'
responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal
consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede,
anche se tali danni siano conseguenti a responsabilita'
accertata in sede penale.
3-bis. I soggetti di cui al comma 1 garantiscono che
i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede
comunichino immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale
cliente in che veste operano e quale soggetto
rappresentano. I soggetti di cui al comma 1 adottano tutti
i necessari controlli sulle attivita' esercitate dai
consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede in
modo che essi stessi continuino a rispettare le
disposizioni del presente decreto e delle relative norme di
attuazione. I soggetti che si avvalgono di consulenti
finanziari abilitati all'offerta fuori sede verificano che
i medesimi possiedano le conoscenze e la competenza
adeguate per essere in grado di prestare i servizi
d'investimento o i servizi accessori e di comunicare
accuratamente tutte le informazioni riguardanti i servizi
proposti al cliente o potenziale cliente. I soggetti che
nominano consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori
sede adottano misure adeguate per evitare qualsiasi
eventuale impatto negativo delle attivita' di questi ultimi
che non rientrano nell'ambito di applicazione della
direttiva 2014/65/UE sulle attivita' esercitate dagli
stessi per loro conto.
4. E' istituito l'albo unico dei consulenti
finanziari, nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni
i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i
consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza
finanziaria. Alla tenuta dell'albo provvede l'Organismo di
vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti
finanziari che e' costituito dalle associazioni
professionali rappresentative dei consulenti finanziari
abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari
autonomi, delle societa' di consulenza finanziaria e dei
soggetti abilitati. Alle riunioni dell'assemblea
dell'Organismo puo' assistere un rappresentante della
Consob. L'Organismo ha personalita' giuridica ed e'
ordinato in forma di associazione, con autonomia
organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di
articolazione territoriale delle proprie strutture e
attivita'. L'Organismo esercita i poteri cautelari di cui
all'articolo 7-septies e i poteri sanzionatori di cui
all'articolo 196. I provvedimenti dell'Organismo sono
pubblicati sul proprio sito internet. Lo statuto e il
regolamento interno dell'Organismo, e le loro successive
modifiche, sono trasmessi al Ministero dell'economia e
delle finanze per l'approvazione, sentita la Consob. Il
Ministero dell'economia e delle finanze nomina il
Presidente del collegio sindacale dell'Organismo.
Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'Organismo
determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute
dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione e da coloro
che intendono sostenere la prova valutativa di cui al comma
5, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento
delle proprie attivita'. Il provvedimento con cui
l'Organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha
efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il
termine fissato per il pagamento, l'Organismo procede alla
esazione delle somme dovute in base alle norme previste per
la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato,
degli enti territoriali, degli enti pubblici e
previdenziali. Esso provvede all'iscrizione all'albo,
previa verifica dei necessari requisiti, alla cancellazione
dall'albo nelle ipotesi stabilite dalla Consob con il
regolamento di cui al comma 6, e svolge ogni altra
attivita' necessaria per la tenuta dell'albo. L'Organismo
opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con
regolamento della Consob, e sotto la vigilanza della
medesima. All'Organismo, nell'esercizio dell'attivita' di
vigilanza sui soggetti iscritti all'albo, si applica il
regime di responsabilita' previsto per l'esercizio delle
funzioni di controllo da parte della Consob ai sensi
dell'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre
2005, n. 262. L'attivita' dell'Organismo diversa dalla
funzione di vigilanza e di tenuta dell'albo, anche nei
rapporti con i terzi, e' disciplinata dal codice civile e
dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di
diritto privato. E' in ogni caso esclusa l'applicazione
all'Organismo delle norme vigenti in materia di contratti
pubblici e di pubblico impiego. Ai fini della notificazione
dei propri atti l'Organismo puo' avvalersi delle forme di
notificazione previste dalla legge 20 novembre 1982, n.
890.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento adottato sentita la CONSOB, determina i
requisiti di onorabilita' e di professionalita' per
l'iscrizione dei consulenti finanziari abilitati
all'offerta fuori sede all'albo previsto dal comma 4. I
requisiti di professionalita' per l'iscrizione all'albo
sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi
che tengano conto della pregressa esperienza professionale,
validamente documentata, ovvero sulla base di prove
valutative.
6. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e
i criteri relativi:
a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e
alle relative forme di pubblicita';
b) ai requisiti di rappresentativita' delle
associazioni professionali dei consulenti finanziari
abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari
autonomi, delle societa' di consulenza finanziaria e dei
soggetti abilitati;
c) all'iscrizione, alla cancellazione e alle cause
di riammissione all'albo previsto dal comma 4;
d) alle cause di incompatibilita';
d-bis) all'attivita' di vigilanza svolta
dall'Organismo;
e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni
disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 7-septies e
196 e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste
dallo stesso articolo 196, comma 1;
f) all'esame, da parte della stessa CONSOB, dei
reclami contro le delibere dell'Organismo di cui al comma
4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);
g) alle regole di presentazione e di comportamento
che i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori
sede, i consulenti finanziari autonomi e le societa' di
consulenza finanziaria devono osservare nei rapporti con la
clientela;
h) alle modalita' di tenuta della documentazione
concernente l'attivita' svolta dai consulenti finanziari
abilitati all'offerta fuori sede, dai consulenti finanziari
autonomi e dalle societa' di consulenza finanziaria;
i) all'attivita' dell'Organismo di cui al comma 4;
l) alle modalita' di aggiornamento professionale
dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede,
dei consulenti finanziari autonomi e dei soggetti che
svolgono, per conto delle societa' di cui all'articolo
18-ter, attivita' di consulenza in materia di investimenti
nei confronti della clientela.
6-bis. Per le societa' di consulenza finanziaria di
cui all'articolo 18-ter, la Consob adotta le disposizioni
attuative dell'articolo 4-undecies.
7. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Organismo
puo' chiedere ai richiedenti l'iscrizione all'albo, ai
consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede o ai
soggetti che si avvalgono dei medesimi, ai consulenti
finanziari autonomi e alle societa' di consulenza
finanziaria, ai soggetti abilitati, alle banche, agli
intermediari finanziari, alle societa' fiduciarie, alle
imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi,
ai clienti e ai potenziali clienti dei soggetti che sono o
siano stati iscritti all'albo la comunicazione di dati e
notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i
relativi termini. L'Organismo, per lo svolgimento dei
propri compiti, nei confronti dei soggetti che sono o siano
stati iscritti all'albo, puo' inoltre effettuare ispezioni
e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento
degli atti ritenuti necessari nonche' procedere ad
audizione personale. Nell'esercizio dell'attivita'
ispettiva, l'Organismo puo' avvalersi, previa comunicazione
alla Consob, della Guardia di finanza che agisce con i
poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta
sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi,
utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non
determinare oneri aggiuntivi. I contenuti e le modalita' di
collaborazione tra l'Organismo e la Guardia di finanza sono
definiti in apposito protocollo d'intesa.
Art. 31-bis (Vigilanza della Consob sull'Organismo).
- 1. La Consob vigila sull'Organismo secondo modalita',
dalla stessa stabilite, improntate a criteri di
proporzionalita' ed economicita' dell'azione di controllo e
con la finalita' di verificare l'adeguatezza delle
procedure interne adottate dall'Organismo per lo
svolgimento dei compiti a questo affidati.
2. Per le finalita' indicate al comma 1, la Consob
puo' accedere al sistema informativo che gestisce l'albo,
richiedere all'Organismo la comunicazione periodica di dati
e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le
modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti, effettuare
ispezioni, richiedere l'esibizione dei documenti e il
compimento degli atti ritenuti necessari, nonche' convocare
i componenti dell'Organismo.
3. L'Organismo informa tempestivamente la Consob
degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi
all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il
31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata
sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sul piano
delle attivita' predisposto per l'anno in corso.
4. La Consob, le altre autorita' di cui all'articolo
4, comma 1 e l'Organismo collaborano tra loro, anche
mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare lo
svolgimento delle rispettive funzioni. La trasmissione di
informazioni all'Organismo per le predette finalita' non
costituisce, anche ai sensi delle altre leggi speciali di
settore, violazione del segreto d'ufficio da parte delle
predette autorita'. Le informazioni ricevute dalla Consob
ai sensi del presente comma non possono essere trasmesse a
terzi ne' ad altre autorita' italiane, ivi incluso il
Ministero dell'economia e delle finanze, senza il consenso
dell'autorita' che le ha fornite.
5. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in
possesso dell'Organismo in ragione della sua attivita' di
vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio. Sono fatti
salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative
a violazioni sanzionate penalmente. L'Organismo non puo'
opporre il segreto d'ufficio alla Banca d'Italia,
all'IVASS, alla Covip e al Ministro dell'economia e delle
finanze.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, su
proposta della Consob, puo' disporre con decreto lo
scioglimento degli organi di gestione e di controllo
dell'organismo di cui all'articolo 31 qualora risultino
gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi
violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o
statutarie che regolano l'attivita' dello stesso. Il
Ministero dell'economia e delle finanze provvede agli
adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di
gestione e controllo dell'organismo, assicurandone la
continuita' operativa, se necessario anche attraverso la
nomina di un commissario. La Consob puo' disporre la
rimozione di uno o piu' componenti degli organi di gestione
e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad
essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle
disposizioni di vigilanza, nonche' dei provvedimenti
specifici e di altre istruzioni impartite dalla Consob,
ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla
Consob, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.».
 
Art. 4

Disposizioni in materia di accesso ai servizi bancari e finanziari

1. Gli articoli 21, 23 e 24-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e la relativa disciplina attuativa non si applicano alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento aventi ad oggetto le azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quando la sottoscrizione o l'acquisto sia di importo non superiore a 3.000 euro ovvero, se superiore a tale importo, quando rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio purche' la stessa non ecceda l'importo di 4.000 euro. Ai fini del rispetto dei limiti suddetti si tiene conto degli acquisti e delle sottoscrizioni effettuati nei dodici mesi precedenti.
2. Gli articoli 21, 23 e 24-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e la relativa disciplina attuativa non si applicano all'offerta e alla consulenza aventi ad oggetto azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 33, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quando la sottoscrizione o l'acquisto sia di valore nominale non superiore a 2.000 euro ovvero, se superiore a tale importo, quando rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio purche' la stessa non ecceda il valore nominale di 3.000 euro. Ai fini del rispetto dei limiti suddetti si tiene conto degli acquisti e delle sottoscrizioni effettuati nei dodici mesi precedenti.
3. All'articolo 20, comma 2-ter, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «agli articoli 33 e» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 21, 23 e 24-bis
del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
«Art. 21 (Criteri generali). - 1. Nella prestazione
dei servizi e delle attivita' di investimento e accessori i
soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e
trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti
e per l'integrita' dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti
e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente
informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e
promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di
controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente
svolgimento dei servizi e delle attivita'.
1-bis. Nella prestazione dei servizi e delle
attivita' di investimento e dei servizi accessori, le Sim,
le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, i
GEFIA non UE autorizzati in Italia, gli intermediari
finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106
del Testo Unico bancario e le banche italiane:
a) adottano ogni misura idonea ad identificare e
prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero
insorgere tra tali soggetti, inclusi i dirigenti, i
dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente
o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due
clienti al momento della prestazione di qualunque servizio
di investimento o servizio accessorio o di una combinazione
di tali servizi;
b) mantengono e applicano disposizioni
organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare
tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i
conflitti di interesse incidano negativamente sugli
interessi dei loro clienti;
c) quando le disposizioni organizzative e
amministrative adottate a norma della lettera b) non sono
sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il
rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato,
informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro
conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti
di interesse nonche' delle misure adottate per mitigare i
rischi connessi;
d) svolgono una gestione indipendente, sana e
prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti
dei clienti sui beni affidati.
1-ter. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e
c) del comma 1-bis si applicano anche ai conflitti di
interesse determinati dalla percezione da parte di Sim,
imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, Sgr, GEFIA
non UE autorizzati in Italia, intermediari finanziari
iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo
Unico bancario e banche italiane di incentivi corrisposti
da soggetti terzi o determinati dalle politiche di
remunerazione e dalle strutture di incentivazione da loro
adottate.
1-quater. I soggetti abilitati alla prestazione dei
servizi e delle attivita' di investimento forniscono ai
clienti o potenziali clienti tutte le informazioni
richieste ai sensi della presente Parte e delle relative
disposizioni di attuazione in formato elettronico, tranne
nel caso in cui il cliente o potenziale cliente sia un
investitore al dettaglio che ha chiesto di ricevere le
informazioni su supporto cartaceo. In tale ultimo caso, le
informazioni sono fornite su carta a titolo gratuito. I
soggetti abilitati informano i clienti o potenziali clienti
al dettaglio che questi ultimi hanno la possibilita' di
ricevere le informazioni su supporto cartaceo.
2. Nello svolgimento dei servizi e delle attivita' di
investimento e' possibile agire in nome proprio e per conto
del cliente previo consenso scritto di quest'ultimo.
2-bis. Quando realizzano strumenti finanziari per la
vendita alla clientela, i soggetti abilitati alla
prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento
fanno si' che tali prodotti siano concepiti per soddisfare
le esigenze di un determinato mercato di riferimento di
clienti finali individuato all'interno della pertinente
categoria di clienti e che la strategia di distribuzione
degli strumenti finanziari sia compatibile con i clienti
target. I soggetti di cui al presente comma adottano
inoltre misure ragionevoli per assicurare che lo strumento
finanziario sia distribuito ai clienti all'interno del
mercato target.
2-ter. Il soggetto abilitato deve conoscere gli
strumenti finanziari offerti o raccomandati, valutarne la
compatibilita' con le esigenze della clientela cui fornisce
servizi di investimento tenendo conto del mercato di
riferimento di clienti finali di cui al comma 2-bis, e fare
in modo che gli strumenti finanziari siano offerti o
raccomandati solo quando cio' sia nell'interesse del
cliente.
2-quater. I commi 2-bis e 2-ter e le disposizioni di
attuazione dell'articolo 6, comma 2, lettera b-bis), numero
1), lettera a), non si applicano quando il servizio di
investimento prestato riguarda obbligazioni con clausola
make-whole che non hanno altri derivati incorporati o
quando gli strumenti finanziari sono commercializzati o
distribuiti esclusivamente a controparti qualificate.
2-quinquies. La fornitura di servizi di ricerca da
parte di terzi in favore dei soggetti abilitati alla
prestazione del servizio di gestione di portafogli o di
altri servizi di investimento o accessori soddisfa gli
obblighi di cui al comma 1 qualora:
a) prima della fornitura dei servizi di esecuzione
degli ordini o di ricerca, i soggetti abilitati e il
prestatore dei servizi di ricerca hanno concluso un accordo
che identifica, all'interno degli oneri combinati o dei
pagamenti congiunti per servizi di esecuzione e di ricerca,
la quota che e' imputabile alla ricerca;
b) i soggetti abilitati informano i propri clienti
dei pagamenti congiunti per i servizi di esecuzione e i
servizi di ricerca versati al soggetto terzo prestatore dei
servizi di ricerca;
c) i servizi di ricerca per i quali sono effettuati
gli oneri combinati o i pagamenti congiunti riguardano
emittenti la cui capitalizzazione di mercato non abbia
superato la soglia di 1 miliardo di euro come espressa
dalle quotazioni di fine anno per i trentasei mesi
precedenti la fornitura dei servizi di ricerca o dal
capitale proprio per gli esercizi in cui tali emittenti non
sono o non erano quotati.
2-sexies. Ai fini del comma 2-quinquies, la ricerca
e' intesa come i servizi o i materiali di ricerca
riguardanti uno o piu' strumenti finanziari o altri attivi,
oppure gli emittenti o i potenziali emittenti di strumenti
finanziari, o come i servizi o i materiali di ricerca
strettamente correlati a un settore o a un mercato
specifico in modo tale da delineare una base di valutazione
degli strumenti, degli attivi o degli emittenti finanziari
all'interno del settore o del mercato in questione. La
ricerca comprende altresi' i materiali o i servizi che
raccomandano o propongono, esplicitamente o implicitamente,
una strategia di investimento e formulano un parere
motivato sul valore attuale o futuro o sul prezzo di attivi
o strumenti finanziari, o altrimenti contengono analisi e
informazioni originali e traggono conclusioni sulla base di
informazioni nuove o esistenti che potrebbero essere
impiegate per elaborare una strategia di investimento ed
essere pertinenti e in grado di apportare valore aggiunto
alle decisioni assunte dai soggetti abilitati per conto dei
clienti a cui tale ricerca e' addebitata.».
«Art. 23 (Contratti). - 1. I contratti relativi alla
prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i
contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori,
sono redatti per iscritto, in conformita' a quanto previsto
dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE, e un
esemplare e' consegnato ai clienti. La Consob, sentita la
Banca d'Italia, puo' prevedere con regolamento che, per
motivate ragioni o in relazione alla natura professionale
dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o
debbano essere stipulati in altra forma, assicurando nei
confronti dei clienti al dettaglio appropriato livello di
garanzia. Nei casi di inosservanza della forma prescritta,
il contratto e' nullo.
2. E' nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per
la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di
ogni altro onere a suo carico. In tali casi nulla e'
dovuto.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullita' puo'
essere fatta valere solo dal cliente.
4. Le disposizioni del titolo VI, del T.U. bancario
non si applicano:
a) ai servizi e attivita' di investimento;
b) al collocamento di prodotti finanziari;
c) alle operazioni e ai servizi che siano
componenti di prodotti finanziari assoggettati alla
disciplina degli articoli 25-bis e 25-ter ovvero della
parte IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni
di credito nonche' ai servizi e conti di pagamento
disciplinati dai capi I-bis, II, II-bis e II-ter del T.U.
bancario si applicano le pertinenti disposizioni del titolo
VI del T.U. bancario.
4-bis. Nella prestazione dei servizi e delle
attivita' di investimento e dei servizi accessori non
vengono conclusi contratti di garanzia finanziaria con
trasferimento del titolo di proprieta' con clienti al
dettaglio al fine di assicurare o coprire obbligazioni
presenti o future, effettive o condizionate o potenziali
dei clienti. Sono nulli i contratti conclusi in violazione
della presente disposizione. La Consob disciplina le
modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui al presente
comma in caso di clienti professionali e di controparti
qualificate.
5. Nell'ambito della prestazione dei servizi e
attivita' di investimento, agli strumenti finanziari
derivati nonche' a quelli analoghi individuati ai sensi
dell'articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica
l'articolo 1933 del codice civile.
6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al
cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di
quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere
della prova di aver agito con la specifica diligenza
richiesta.».
«Art. 24-bis (Consulenza in materia di investimenti).
- 1. In caso di esercizio della consulenza in materia di
investimenti, il cliente e' informato, in tempo utile prima
della prestazione del servizio, anche di quanto segue:
a) se la consulenza e' fornita su base indipendente
o meno;
b) se la consulenza e' basata su un'analisi del
mercato ampia o piu' ristretta delle varie tipologie di
strumenti finanziari, e in particolare se la gamma e'
limitata agli strumenti finanziari emessi o forniti da
entita' che hanno con il prestatore del servizio stretti
legami o altro stretto rapporto legale o economico, come un
rapporto contrattuale talmente stretto da comportare il
rischio di compromettere l'indipendenza della consulenza
prestata;
c) se verra' fornita ai clienti la valutazione
periodica dell'adeguatezza degli strumenti finanziari
raccomandati.
2. Nella prestazione del servizio di consulenza in
materia di investimenti su base indipendente, si applicano
le seguenti regole:
a) e' valutata una congrua gamma di strumenti
finanziari disponibili sul mercato, che siano
sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed
emittenti o fornitori di prodotti in modo da garantire che
gli obiettivi di investimento del cliente siano
opportunamente soddisfatti e non siano limitati agli
strumenti finanziari emessi o forniti:
i) dal prestatore del servizio o da entita' che
hanno con esso stretti legami, o
ii) da altre entita' che hanno con il prestatore
del servizio stretti legami o rapporti legali o economici,
come un rapporto contrattuale talmente stretto da
comportare il rischio di compromettere l'indipendenza della
consulenza prestata;
b) non sono accettati e trattenuti onorari,
commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati
o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di
terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di entita'
minima che possono migliorare la qualita' del servizio
offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non
possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto
del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti.
Tali benefici non monetari di entita' minima sono
chiaramente comunicati ai clienti.».
- Si riporta il testo degli articoli 29 e 33 del citato
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
«Art. 29 (Norme generali). - 1. Le banche popolari
sono costituite in forma di societa' cooperativa per azioni
a responsabilita' limitata.
2. Il valore nominale delle azioni non puo' essere
inferiore a due euro.
2-bis. L'attivo della banca popolare non puo'
superare 16 miliardi di euro. Se la banca e' capogruppo di
un gruppo bancario, il limite e' determinato a livello
consolidato.
2-ter. In caso di superamento del limite di cui al
comma 2-bis, l'organo di amministrazione convoca
l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un
anno dal superamento del limite l'attivo non e' stato
ridotto al di sotto della soglia ne' e' stata deliberata la
trasformazione in societa' per azioni ai sensi
dell'articolo 31 o la liquidazione, la Banca d'Italia,
tenuto conto delle circostanze e dell'entita' del
superamento, puo' adottare il divieto di intraprendere
nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i
provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o
proporre alla Banca centrale europea la revoca
dell'autorizzazione all'attivita' bancaria e al Ministro
dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta
amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e
sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente
decreto legislativo.
2-quater. La Banca d'Italia detta disposizioni di
attuazione del presente articolo.
3.
4. Alle banche popolari non si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n.
1577 e successive modificazioni.».
«Art. 33 (Norme generali). - 1. Le banche di credito
cooperativo sono costituite in forma di societa'
cooperativa per azioni a responsabilita' limitata.
1-bis. L'adesione a un gruppo bancario cooperativo e'
condizione per il rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' bancaria in forma di banca di
credito cooperativo, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 37-bis, comma 1-bis.
1-ter. Non si puo' dare corso al procedimento per
l'iscrizione nell'albo delle societa' cooperative di cui
all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile se non
consti l'autorizzazione prevista dal comma 1-bis.
2. La denominazione deve contenere l'espressione
"credito cooperativo".
3. La nomina dei membri degli organi di
amministrazione e controllo spetta ai competenti organi
sociali fatte salve le previsioni degli articoli 150-ter e
37-bis, comma 3.
4. Il valore nominale di ciascuna azione non puo'
essere inferiore a venticinque euro ne' superiore a
cinquecento euro.».
- Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119 recante: «Disposizioni urgenti in
materia fiscale e finanziaria», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 20 (Estensione dell'istituto del gruppo IVA ai
Gruppi Bancari Cooperativi). - 1. Al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 70-ter, dopo il comma 1, e'
inserito il seguente: "1-bis. Il vincolo finanziario si
considera altresi' sussistente tra i soggetti passivi,
stabiliti nel territorio dello Stato, partecipanti ad un
Gruppo Bancario di cui all'articolo 37-bis del testo unico
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.";
b) all'articolo 70-septies, comma 2, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Per i Gruppi IVA costituiti
tra i soggetti di cui al comma 1-bis dell'articolo 70-ter,
il rappresentante di gruppo e' la societa' capogruppo di
cui alla lettera a), del comma 1 dell'articolo 37-bis del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.";
b-bis) all'articolo 70-duodecies, dopo il comma 6
e' aggiunto il seguente:
"6-bis. In caso di adesione al regime di cui al
titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128,
da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato
l'opzione di cui all'articolo 70-quater, il predetto regime
si estende obbligatoriamente a tutte le societa'
partecipanti al gruppo IVA. Tale estensione si verifica
anche nel caso in cui l'opzione per il gruppo IVA venga
esercitata da un soggetto che abbia gia' aderito al regime.
Nelle more del perfezionamento del procedimento di adesione
al regime da parte di tutti i partecipanti al gruppo IVA,
l'esclusione del regime di cui all'articolo 7, comma 3, del
decreto legislativo n. 128 del 2015 non puo' essere
dichiarata per cause connesse all'estensione di cui al
presente comma".
2. Per l'anno 2019, la dichiarazione per la
costituzione del Gruppo IVA da parte dei partecipanti ad un
Gruppo Bancario di cui all'articolo 37-bis del testo unico
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ha
effetto se presentata entro il 31 dicembre 2018 e se a tale
data sussistono i vincoli finanziario, economico e
organizzativo di cui all'articolo 70-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il
vincolo finanziario si considera sussistere se a tale data
e' stato sottoscritto il contratto di coesione di cui al
comma 3 dell'articolo 37-bis del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La
dichiarazione per la costituzione del gruppo IVA ha effetto
dal 1° luglio 2019 se presentata dai partecipanti ad un
Gruppo Bancario di cui all'articolo 37-bis del testo unico
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
previa sottoscrizione del contratto di coesione di cui al
medesimo articolo 37-bis, successivamente al 31 dicembre
2018 ed entro il 30 aprile 2019.
2-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24
gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2015, n. 33, la parola: "2018" e' sostituita
dalla seguente: "2019".
2-ter. Gli articoli 21, 23 e 24-bis del testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non
si applicano all'offerta ed alla consulenza aventi ad
oggetto azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo
111-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, quando la sottoscrizione o
l'acquisto sia di valore nominale non superiore a 1.000
euro ovvero, se superiore a tale importo, rappresenti la
quota minima stabilita nello statuto della banca per
diventare socio purche' la stessa non ecceda il valore
nominale di 2.500 euro. Ai fini del rispetto dei limiti
suddetti si tiene conto degli acquisti e delle
sottoscrizioni effettuati nei ventiquattro mesi
precedenti.».
 
Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 marzo 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio