Gazzetta n. 64 del 18 marzo 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 3 febbraio 2025
Finanziamento ed integrazione degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilita' delle infrastrutture stradali provinciali e comunali, gia' ricompresi nel programma ex articolo 4, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408/2016. (Ordinanza n. 98).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», e, in particolare, l'art. 1, comma 673, con il quale e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2025;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare l'art. 11, comma 2, secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi ratione temporis secondo la disciplina transitoria stabilita dal richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023;
Viste le ordinanze:
a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;
b) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; e
c) n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;
d) n. 214 del 23 dicembre 2024 recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling - BIM»;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive modifiche e integrazioni;
Vista l'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti», e tutte le successive modifiche e integrazioni avvenute ad opera di altre ordinanze;
Visto l'art. 15-ter del decreto-legge n. 189 del 2016 che prevede misure urgenti per le infrastrutture viarie in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, e, in particolare:
il comma 1, concernente la disposizione che, per gli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della viabilita' delle infrastrutture stradali interessate dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016, rientranti nella competenza di Anas S.p.a., nonche' delle regioni e degli enti locali, Anas S.p.a. provvede in qualita' di soggetto attuatore della protezione civile, operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi dei commi da 873 a 875 del medesimo articolo, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016.
il comma 2-bis, concernente la disposizione che, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al comma 1, per il supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione delle opere, al soggetto attuatore si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, commi 3 e 5, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, il 24 agosto 2016», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 222 del 22 settembre 2016;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguente agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 270 del 18 novembre 2016;
Visto, in particolare, l'art. 4 della menzionata OCDPC n. 408 del 15 novembre 2016 e ancora piu' in dettaglio:
il comma 1, che, in attuazione dell'art. 15-ter del decreto-legge n. 189 del 2016, nomina Anas S.p.a. soggetto attuatore per il coordinamento degli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilita' delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza di Anas S.p.a. e, ove necessario, delle regioni e degli enti gestori locali, interessati dagli eventi sismici di cui in premessa;
il comma 2, che ha assegnato al soggetto attuatore il compito di provvedere: (a) all'aggiornamento della ricognizione delle criticita' inerenti alla rete viabilistica interessata dagli eventi sismici, sulla base delle segnalazioni effettuate dai gestori locali e dagli esiti dei sopralluoghi a tal fine programmati ed eseguiti; (b) all'individuazione degli interventi minimi essenziali a garantire la messa in sicurezza e il ripristino della viabilita' interessata dai predetti eventi sismici; (c) alla redazione di un programma di ripristino e messa in sicurezza della rete stradale, da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile;
il comma 3, concernente la disposizione che il programma di cui al comma 2, lettera c) e' trasmesso, dopo l'approvazione, alla direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza sulla sicurezza delle infrastrutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
il comma 4, che ha assegnato al soggetto attuatore il coordinamento operativo e il monitoraggio dell'esecuzione degli interventi contenuti nel predetto programma nonche' la diretta realizzazione degli interventi di propria competenza e, ove necessario, di quelli dei gestori locali;
il comma 6, concernete la facolta' del soggetto attuatore di operare, anche avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, con i poteri di cui all'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario;
il comma 7 concernente la disposizione per cui Anas S.p.a. assicura al soggetto attuatore il supporto tecnico necessario a garantire l'espletamento delle attivita' assegnate mediante le proprie articolazioni organizzative territoriali e centrali oltre che attraverso la costituzione di una struttura composta da qualificato personale tecnico ed amministrativo;
Visto l'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione civile n. 475 del 18 agosto 2017, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguente agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 201 del 29 agosto 2017, e in particolare:
il comma 1 che ha assegnato al soggetto attuatore, ing. Fulvio M. Soccodato di Anas S.p.a., il coordinamento operativo e il monitoraggio dell'esecuzione degli interventi contenuti negli stralci successivi al secondo del programma di cui all'art. 4, comma 1 dell'OCDPC n. 408 del 15 novembre 2016 nonche' la diretta realizzazione degli interventi di propria competenza e, ove necessario, di quelli dei gestori locali;
Visto l'art. 3, comma 5, della menzionata ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione civile n. 394 del 2016, concernente la facolta' del soggetto attuatore di procedere, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in deroga alle disposizioni normative di cui all'art. 3, comma 5 e all'art. 5 della medesima ordinanza, agli articoli 5 e 6 dell'ordinanza n. 388/2016, all'art. 3 dell'ordinanza n. 389/2016, all'art. 1, dell'ordinanza n. 391/2016 e all'art. 6 dell'ordinanza n. 392/2016;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dall'art. 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede misure per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali e, in particolare,
il comma 3 concernente facolta' del soggetto attuatore, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ad operare, per le attivita' connesse alla realizzazione delle opere, in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto;
il comma 5, terzo periodo, concernete la facolta' del soggetto attuatore, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15-ter del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di avvalersi, per il supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione dell'opera, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonche' di societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto il Programma di messa in sicurezza e ripristino della viabilita' delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, ex art. 4, comma 2, dell'OCDPC n. 408/2016, e in particolare:
il primo e il secondo stralcio del programma, approvato dal Capo del Dipartimento della protezione civile con note prot. n. 11085 del 13 febbraio 2017 e prot. n. 24065 del 4 aprile 2017, sentito il Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo stralcio del programma approvati Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con note prot. n. 11812 del 20 dicembre 2017, prot. n. 8525 dell'8 agosto 2018, prot. n. 3663 del 21 marzo 2019, prot. n. 11546 del 24 ottobre 2019 e prot. n. 10831 del 2 novembre 2020, sentito il Dipartimento della protezione civile e d'intesa con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Viste le note prot. n. 5912 del 7 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile e prot. n. 12406 del 4 dicembre 2020 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con cui viene disposta un'ulteriore rimodulazione degli stralci gia' approvati prevedendo l'attuazione ed il parziale finanziamento delle criticita' e dei relativi interventi gia' censiti e classificati con priorita' di ordine 4 negli stralci da 1 a 7 approvati, ossia relativi al completamento del ripristino funzionale della viabilita' delle reti stradali provinciali e soprattutto comunali;
Vista la nota prot. n. 11832 del 28 dicembre 2021 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento della protezione civile e sulla base delle intese gia' assunte con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ha definitivamente autorizzato la rimodulazione degli stralci da 1 a 7 del programma, conferendo piena operativita' per la messa in opera degli interventi in esso contenuti, ivi compresi gli interventi gia' censiti e classificati con priorita' di ordine 4 negli stralci da 1 a 7 approvati, secondo quanto richiesto dal soggetto attuatore ex art. 4, comma 1, dell'OCDPC n. 408/2016 con la nota prot. n. 811396 del 20 dicembre 2021;
Considerato che il programma sopra citato, contiene complessivamente 1.582 interventi per un importo di investimento di euro 1.195.858.752,00, individuati sulla base del censimento dei danni prodotti direttamente dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, condotto congiuntamente agli enti gestori delle viabilita', ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'OCDPC n. 408/2016;
Considerato che gli eventi sismici del 2016 hanno apportato ingenti danni alla rete stradale, che necessita di essere integralmente ripristinata attraverso interventi concernenti la ricostruzione, l'adeguamento e la messa in sicurezza di infrastrutture stradali anche provinciali e comunali, che risultano fondamentali per garantire la mobilita' all'interno del cratere sismico, nonche' la ripresa sociale ed economica dei territori interessati, e che sono considerati prioritari e necessari dalle regioni e dalle amministrazioni locali al fine di risolvere le problematiche relative all'accessibilita' ed allo sviluppo del territorio;
Considerato che alcuni interventi, gia' programmati, approvati e inseriti nel programma ex art. 4, comma 2, dell'OCDPC n. 408/2016 a seguito dell'approfondimento conoscitivo della criticita' e dello sviluppo di dettaglio della progettazione esecutiva presentano la necessita' di un integrazione del finanziamento agli stessi gia' assentito, non rinvenibile nelle economie del programma stesso, come specificatamente individuati nella tabella «allegato A», di cui all'allegato sub 1) alla presente ordinanza, acquisito al protocollo della struttura commissariale al n. CGRTS-0003017-A-29/01/2025;
Considerato, altresi', che si rende necessario provvedere al finanziamento di parte degli interventi gia' censiti e classificati con priorita' di ordine 4 negli stralci da 1 a 7 approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la nota prot. n. 11832 del 28 dicembre 2021 sopra richiamata, allo stato non attuabili in quanto privi di copertura finanziaria, come specificatamente individuati nella tabella «allegato B», di cui all'allegato sub 1) alla presente ordinanza, acquisito al protocollo della struttura commissariale al n. CGRTS-0003017-A-29/01/2025;
Ritenuto, infine, opportuno provvedere all'attuazione di alcuni interventi di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali e comunali, stralciati dal programma di ex art. 4, comma 2, dell'OCDPC n. 408/2016 in quanto, per tipologia di intervento e rilevanza finanziaria, non pienamente realizzabili mediante tempistiche e finalita' coerenti con la gestione emergenziale, come specificatamente individuati nella tabella «allegato C», di cui all'allegato sub 1) alla presente ordinanza, acquisito al protocollo della struttura commissariale al n. CGRTS-0003017-A-29/01/2025;
Considerato, infatti, che per i retroestesi motivi, nonche' per gli effetti indotti sulle ulteriori attivita' di ricostruzione in termini di accessibilita' in sicurezza del territorio, gli interventi sulle infrastrutture stradali provinciali e comunali di cui sopra sono da considerarsi quali misure integrative nell'ambito delle attivita' in corso in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016 di cui all'art. 4, comma dell'OCDPC n. 408/2016.
Visto e considerato che il sub commissario ing. Fulvio Maria Soccodato, con nota acquisita al protocollo n. CGRTS-0003098-A-29/01/2025, allegato sub 2) alla presente ordinanza, ha ritenute congrue e ammissibili le voci dei costi di cui agli allegati A), B) e C), di cui all'allegato sub 1), e ha proposto di disporre l'assegnazione dell'importo di euro 146.704.196,05 a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, a copertura della maggiore somma necessaria rispetto all'importo dello stanziamento disponibile per gli interventi in oggetto;
Ritenuta la sussistenza di un rilevante interesse pubblico alla realizzazione degli interventi in questione, nonche' la loro criticita' e urgenza per il pieno ripristino della mobilita' nelle aree colpite dal sisma 2016 e l'effettiva ripresa socio-economica dei territori interessati, con la conseguente necessita' di disporre l'integrazione dei relativi importi in accoglimento delle richieste pervenute;
Verificata la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del 27 gennaio 2025 e' pari a euro 1.301.636.152,10 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima data, e' pari a euro 1.322.750.112,76;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza di provvedere al fine di consentire il piu' rapido avvio e completamento dei lavori di realizzazione degli interventi meglio individuati nelle premesse al fine di accelerare le correlate attivita' di ricostruzione, nell'ottica dell'immanente principio del risultato codificato all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023;
Dato atto dell'intesa acquisita con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella Cabina di coordinamento del 29 gennaio 2025;

Dispone:

Art. 1

Approvazione del finanziamento di interventi sulle viabilita'

1. Con la presente ordinanza e' approvato il finanziamento degli interventi del Programma di messa in sicurezza e ripristino della viabilita' delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a far data dal 24 agosto 2016, ex art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, di cui agli allegati sub A) e sub B) dell'allegato sub 1), con indicazione del finanziamento concesso a copertura parziale o integrale della realizzazione delle relative opere.
2. Con la presente ordinanza e' approvato l'elenco degli interventi di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, di cui all'allegato sub C) dell'allegato sub 1), gia' inseriti nel programma ex art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, che costituiscono misure integrative nell'ambito delle attivita' in corso in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016 di cui all'art. 4 dell'OCDPC n. 408 del 2016. Nell'allegato sub C) e' altresi' riportato il finanziamento concesso a copertura della realizzazione delle relative opere.
3. L'attuazione degli interventi di cui al comma 2 e' affidata al soggetto attuatore individuato ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza del Capo della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, in considerazione della loro natura integrativa alle attivita' in corso ai sensi dello stesso articolo.
4. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 2, si applicano le modalita' attuative gia' previste dall'OCDPC n. 408 del 2016 e dall'art. 15-ter del decreto-legge n. 189 del 2016. La concessione del contributo di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016 e' disposta dal Commissario straordinario sulla base della verifica di congruita' e del progetto approvato dal soggetto di cui all'art. 4, comma 1, dell'OCDPC n. 408 del 2016.
 
Art. 2

Modalita' di erogazione del contributo

1. Su richiesta del soggetto attuatore, il Commissario straordinario dispone il trasferimento dalla contabilita' speciale a lui intestata, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, in favore del soggetto attuatore medesimo:
(a) di una somma pari al 20% dell'importo programmato dell'intervento al fine di consentire l'avvio dell'attivita' di progettazione, lo svolgimento delle procedure per l'affidamento per la fase iniziale dei lavori;
(b) di una somma pari a un ulteriore 30% dell'importo programmato dell'intervento a seguito dell'affidamento dei lavori e del relativo avvio, fatta salva la verifica sulla congruita' economica e sulla regolarita' e completezza documentale eseguita dal soggetto di cui all'art. 4, comma 1, dell'OCDPC n. 408 del 2016 e verificata dal sub commissario;
(c) di una somma pari a un ulteriore 30% dell'importo programmato dell'intervento, a seguito della verifica eseguita dal soggetto di cui all'art. 4, comma 1, dell'OCDPC n. 408 del 2016 e verificata dal sub commissario, circa la regolarita' e completezza della documentazione presentata dal soggetto attuatore sullo stato avanzamento lavori da cui risulti un avanzamento almeno pari all'ottanta percento delle somme gia' trasferite ai sensi delle lettere precedenti;
(d) di una somma a saldo dell'importo dell'intervento, entro trenta giorni dal ricevimento del certificato di collaudo e del certificato di regolare esecuzione, a seguito delle risultanze dell'istruttoria presentata dal soggetto attuatore e della verifica sulla congruita' economica e sulla regolarita' e completezza documentale eseguita dal soggetto di cui all'art. 4, comma 1, dell'OCDPC n. 408 del 2016 e verificata, per gli aspetti finanziari e amministrativi, dal sub commissario.
2. Ad esclusione dell'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, per cui e' sufficiente la richiesta motivata del sub commissario, al fine di consentire al Commissario straordinario di procedere al trasferimento delle risorse, i soggetti attuatori corredano la richiesta di trasferimento con la documentazione attestante l'esito del monitoraggio come risultante dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) istituita ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da cui si evinca l'avanzamento finanziario della spesa, verificata dal soggetto di cui all'art. 4, comma 1, dell'OCDPC n. 408 del 2016.
3. Prima dell'erogazione del saldo e del relativo trasferimento delle risorse al soggetto attuatore, il soggetto di cui all'art. 4, comma 1, dell'OCDPC n. 408 del 2016, determina l'importo definitivo del contributo per ciascun intervento. Le eventuali economie tornano nella disponibilita' della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.
 
Art. 3

Designazione e compiti del sub commissario

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza e' individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Fulvio Soccodato quale sub commissario.
2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub commissario coordina gli interventi in oggetto.
3. Il sub commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 110 del 2020:
a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonche' le relazioni con le autorita' istituzionali;
b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;
c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza;
d) provvede all'espletamento di ogni attivita' amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.
 
Art. 4

Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di complessivi euro 146.704.196,05 integralmente a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta una disponibilita' pari a euro 1.301.636.152,10, e pari ad euro 1.322.750.112,76 per la nuova programmazione, come da importi dettagliati nelle tabelle allegate rispettivamente sub A), sub B) e sub C) dell'allegato sub 1) alla presente ordinanza.
2. L'importo da finanziare per singolo intervento e' determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.
3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilita' finanziarie possono essere utilizzate:
a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, il soggetto attuatore all'utilizzo delle predette disponibilita' finanziarie;
b) per il completamento di altri interventi tra quelli di cui all'art. 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilita' finanziarie su proposta del soggetto attuatore.
4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:
a) le disponibilita' finanziarie su interventi relativi a singoli interventi derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;
b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilita' finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.
5. Eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1, tornano nella disponibilita' del Commissario straordinario.
 
Art. 5

Efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 3 febbraio 2025

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 453

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Avvertenza:
Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali