Gazzetta n. 64 del 18 marzo 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 31 gennaio 2025
Disposizioni modificative del Testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022. (Ordinanza n. 224).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016.

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», e, in particolare, l'art. 1, comma 673, con il quale e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2025;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;
Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con cui e' stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonche' tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto correzioni, modifiche e integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 47 del TURP (rubricato «Coordinamento tra le istanze per la ricostruzione privata e le agevolazioni fiscali sugli edifici») che recita:
«1. Gli incentivi fiscali previsti dal precedente art. 46 sono fruibili, per l'importo eccedente il contributo concesso per la ricostruzione, per tutti gli interventi edilizi di riparazione o di ricostruzione in sito disciplinati dal presente Testo unico, nonche' per gli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati per i quali si sia resa obbligatoria, a seguito di provvedimenti della pubblica autorita', la ricostruzione in altro sito.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi per i quali sia gia' stato emanato il decreto di concessione del contributo anche, ove occorra, previa presentazione di varianti in corso d'opera nel rispetto della normativa sulla ricostruzione»;
Considerata la necessita' di precisare che gli incentivi di cui all'art. 46 siano fruibili per le delocalizzazioni, anche volontarie, non riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e che non comportino trasformazione urbanistica del territorio;
Ritenuto, dunque, di integrare in tal senso il comma 1 dell'art. 47 del TURP;
Visto, altresi', l'art. 92, comma 4, del TURP alla stregua del quale:
«Per gli edifici di cui all'art. 89, comma 1, lettera a) e b), qualora sia stato necessario trasferire temporaneamente in depositi idonei gli arredi e le suppellettili di interesse culturale, e' riconosciuto a copertura dei costi del trasloco e della successiva riallocazione nell'edificio un contributo pari all'80% dei costi sostenuti comprovati con fattura o con altra idonea documentazione, e comunque entro un importo non superiore a 5.000 euro»;
Ritenuto equo - anche in considerazione del non elevato limite economico assoluto - di prevedere la possibilita' di coprire l'integralita' dei costi di trasloco, purche' inferiore al suddetto limite di 5.000 euro;
Ritenuto di operare le modifiche di cui alla presente ordinanza anche nell'esercizio dei poteri di deroga alla normativa vigente secondo quanto stabilito dal richiamato art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Dato atto dell'intesa acquisita con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella cabina di coordinamento del 29 gennaio 2025;

Dispone:

Art. 1

Modifiche all'art. 47 del Testo unico della ricostruzione privata

1. All'art. 47, comma 1, del Testo unico della ricostruzione privata, dopo le parole «a ricostruzione in altro sito» sono inserite le seguenti:
«e per le delocalizzazioni, anche volontarie, non riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e che non comportino trasformazione urbanistica del territorio».
 
Art. 2

Modifiche all'art. 92 del Testo unico della ricostruzione privata

1. All'art. 92, comma 4, del Testo unico della ricostruzione privata, le parole da «pari all'80% dei costi sostenuti» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«non superiore a 5.000 euro a copertura dei costi sostenuti comprovati con fattura o con altra idonea documentazione».
 
Art. 3

Modifiche e integrazioni per
del Testo unico della ricostruzione privata

1. Il Commissario straordinario e' delegato a disporre le modifiche e le integrazioni di cui agli articoli precedenti nel Testo unico della ricostruzione privata approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, secondo la tecnica della novellazione.
 
Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente ordinanza e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimita' della Corte dei conti. E' pubblicata sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2025

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 448