Gazzetta n. 64 del 18 marzo 2025 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
ORDINANZA 31 gennaio 2025 |
Nuova disciplina delle modalita' e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, e di costituzione di un fondo a cui destinare esclusivamente le risorse di cui all'articolo 45, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Abrogazione dell'ordinanza n. 178 del 18 aprile 2024. (Ordinanza n. 223). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2025; Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, ivi incluse le disposizioni in materia di personale della struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e, in particolare l'art. 45 che nella formulazione originaria prevedeva testualmente: «1. Gli oneri relativi alle attivita' tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalita' indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui e' nominato il direttore dell'esecuzione. E' fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facolta' delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalita' diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. 3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, e' ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonche' tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonche' quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice. 4. L'incentivo di cui al comma 3 e' corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attivita' svolte per conto di altre amministrazioni, non puo' superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo e' aumentato del 15 per cento. Incrementa altresi' le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perche' affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perche' prive dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale. 5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, e' destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7. 6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare: a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacita' di spesa; c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. 7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 e' in ogni caso utilizzata: a) per attivita' di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi; b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche; c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale. 8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme cosi' destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2»; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36» (c.d. decreto correttivo al codice dei contratti pubblici), che all'art. 16 prevede alcune modifiche in tema di incentivi tecnici e, in particolare, ai commi 2 e 4 del richiamato art. 45 del decreto legislativo n. 36 del 2023; Visto l'art. 45 del decreto legislativo n. 36 del 2023, come riformulato ed integrato dalla novella contenuta nel richiamato decreto legislativo n. 209 del 2024: «1. Gli oneri relativi alle attivita' tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 e per le finalita' indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui e' nominato il direttore dell'esecuzione. E' fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facolta' delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalita' diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale. 3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, e' ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonche' tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonche' quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice. 4. L'incentivo di cui al comma 3 e' corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unita' di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attivita' svolte per conto di altre amministrazioni, non puo' superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unita' di personale. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 il limite di cui al secondo periodo e' aumentato del 15 per cento. Incrementa altresi' le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perche' affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perche' prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio. 5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, e' destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7. 6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare: a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacita' di spesa; c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. 7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 e' in ogni caso utilizzata: a) per attivita' di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi; b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche; c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale. 8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse al personale di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme cosi' destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.»; Richiamati: l'art. 81 del decreto legislativo n. 209 del 2024 che introduce tra le attivita' tecniche incentivabili a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure, come disciplinate dall'allegato II.1 del decreto legislativo n. 36 del 2023 in coda allo stesso le funzioni di coordinamento dei flussi informativi; l'art. 92 del decreto legislativo n. 209 del 2024 che interviene sull'art. 32 dell'allegato II.14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 ove vengono identificati i servizi di particolare importanza che, anche per importi minori, consentono l'erogazione di incentivi per le funzioni tecniche; ampliando altresi' la possibilita' di incentivare le forniture indipendentemente dall'importo, a condizione che queste siano di rilevante importanza per aspetti tecnologici o che richiedano un'elevata competenza tecnica o componenti innovative; Considerato che la novella di cui sopra reca una disciplina relativa a profili di dettaglio, anche allo scopo di prevenire le difficolta' e le incertezze in cui incorrono le amministrazioni nella fase applicativa, e confermando la finalita' di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l'incremento delle professionalita' interne all'amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni; Ritenuto procedere a recepire la novella legislativa nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma; Preso atto che il decreto legislativo n. 209 del 2024 e' entrato in vigore il 31 dicembre 2024; Visto il richiamato decreto-legge n. 189 del 2016 con particolare riferimento a: l'art. 2, comma 1, lettera e), in forza del quale il Commissario straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II Capo I ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto-legge; l'art. 2, comma 2, in forza del quale il Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, ha il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge; l'art. 50, comma 2, il quale prevede che «ferma restando la dotazione di personale gia' prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, la struttura puo' avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unita' di personale, destinate a operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con ii territorio, sulla base di provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2»; l'art. 50, comma 3, il quale stabilisce che le duecentoventicinque unita' di personale di cui al comma 2 sono individuate: a) tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle quali dieci unita' sono individuate tra il personale in servizio presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, istituito dall'art. 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. II personale di cui alla presente lettera e collocato, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti; b) sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., o societa' da questa interamente controllata, previa intesa con i rispettivi organi di amministrazione; c) sulla base di apposite convenzioni stipulate con Fintecna S.p.a. o societa' da questa interamente controllata per assicurare il supporto necessario alle attivita' tecnico-ingegneristiche.»; Visto l'art. 2-bis, comma 18, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che, al fine di consentire la rapida realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui all'art. 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ha disposto che il Commissario straordinario adotti apposita ordinanza con cui disciplinare la costituzione del fondo previsto dall'art. 113 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cosi' sostituito dall'entrata in vigore dell'art. 45 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e la ripartizione delle relative risorse; Visto l'art. 2-bis, comma 19, del sopra citato decreto-legge n. 148 del 2017, che consente anche al personale assunto secondo le modalita' previste dagli articoli 3 e 50-bis del piu' volte citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, di svolgere le attivita' di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attivita' di supporto e le funzioni di responsabile unico del progetto, in deroga a quanto previsto dall'art. 157, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016; Vista l'ordinanza n. 57 del 4 luglio 2018, che adotta la disciplina della costituzione e quantificazione del fondo di cui all'art. 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal decreto legislativo del 19 aprile 2017, n. 56 e che regolamenta le modalita' e i criteri di ripartizione delle relative risorse finanziarie; Richiamata l'ordinanza n. 178 del 18 aprile 2024, recante «Disciplina delle modalita' e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici di cui all'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e costituzione di un fondo a cui destinare esclusivamente le risorse di cui all'art. 45, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2023»; Confermato che, come gia' ritenuto con l'ordinanza n. 57 del 2018 e con l'ordinanza n. 178 del 2024, la previsione di cui all'art. 2-bis, comma 18, del decreto-legge n. 148 del 2017, si pone in termini di parziale specialita' rispetto alla regola di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 36 del 2023 in particolare nella parte in cui: a) affida l'istituzione e la regolamentazione del Fondo ad un'apposita ordinanza commissariale in luogo dei criteri di riparto che ogni amministrazione e' tenuta ad approvare e sottoporre a contrattazione decentrata; b) impone l'adozione dell'ordinanza di cui al precedente punto entro un termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge con finalita' chiaramente speditive, giustificate dalla necessita' di pervenire in tempi rapidi alla ricostruzione e riparazione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e dalla natura straordinaria della gestione commissariale la cui durata e' fissata, per legge, fino al 31 dicembre 2018; conseguentemente la tempistica di adeguamento della disciplina a mezzo ordinanza non consente indugi; Visto l'art. 2-bis, comma 19, del sopra citato decreto-legge n. 148 del 2017, che consente anche al personale assunto secondo le modalita' previste dagli articoli 3 e 50-bis del piu' volte citato decreto-legge n. 189 del 2016, di svolgere le attivita' di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attivita' di supporto e le funzioni di responsabile unico del progetto; Vista la nota del 13 dicembre 2017 prot. CGRTS n. 21708 con la quale il Commissario straordinario ha chiesto al Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione di esprimere il proprio avviso in ordine alla possibilita' di procedere all'emanazione di un'ordinanza che istituisse il fondo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, e che regolasse la ripartizione delle relative risorse, senza il previo ricorso alla procedura di contrattazione decentrata; Vista la nota del 29 gennaio 2018 prot. n. 291, assunta al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0001454-A-02/02/2018, con la quale il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha ritenuto di accedere alla soluzione interpretativa prospettata dal Commissario straordinario; Ritenuto che occorre procedere - alla luce dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 209 del 2024 e dell'esperienza pratica discendente dall'attuazione della vigente disciplina in materia - con la modifica ed integrazione della disciplina delle modalita' e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi ivi previsti, a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture, per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, finanziati con le risorse di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; e quindi alla emanazione di una nuova ordinanza che sostituisca la disciplina oggi contenuta nell'ordinanza n. 178 del 2024; Dato atto che il fondo di cui all'ordinanza n. 57 del 2018 permane fino a pagamento delle risorse ed esaurimento delle economie sui singoli quadri economici delle gare; Dato atto che la presente ordinanza opera in continuita' rispetto alla disciplina contenuta nell'ordinanza n. 178 del 2024 e quindi si applica esclusivamente alle procedure di gara per le quali non sia ancora stato definito il riparto degli incentivi per funzioni tecniche, ovvero alle fasi delle singole procedure per le quali non sia ancora stato definitivo il riparto degli incentivi per funzioni tecniche, come di seguito meglio disciplinato; Verificata la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Rilevata l'urgenza di provvedere in considerazione che l'introduzione di questa disciplina rappresenta un adeguamento alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 209 del 2024 con efficacia immediata a decorrere dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta in data 31 dicembre 2024; Dato atto dell'intesa acquisita con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella Cabina di coordinamento del 29 gennaio 2025;
Dispone:
Art. 1
Funzioni tecniche
1. La presente ordinanza e' emanata ai sensi dell'art. 2-bis, comma 18, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per la disciplina delle modalita' e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici di cui all'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonche' della costituzione di un fondo a cui destinare esclusivamente le sole risorse di cui all'art. 45, comma 5 del decreto legislativo n. 36 del 2023, come integrato e modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, e si applica nel caso di procedure di affidamento di lavori pubblici, di servizi e di forniture ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 2. Gli oneri per le attivita' tecniche di cui sopra, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dalla presente ordinanza nonche', per le parti compatibili o espressamente richiamate, dall'art. 45 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dal relativo allegato I.10, come integrati e modificati dall'art. 16 del decreto legislativo n. 209 del 2024; ai sensi dell'art. 45, comma 2 del decreto legislativo n. 36 del 2023 la disciplina dell'incentivazione e' applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione. 3. La misura complessiva dell'incentivo e' costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonche' del contributo fiscale IRAP a carico dell'amministrazione. La misura e' definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi articoli 8 e seguenti. 4. L'importo di cui al comma precedente, in particolare, e' destinato: a) ai soggetti che svolgono le attivita' tecniche di cui all'allegato I.10 al decreto legislativo n. 36/2023, nonche' ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%; b) alle finalita' di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni. 5. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento e' articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui alla presente ordinanza. 6. Nel riparto confluiscono anche le risorse finanziarie relative ad affidamenti misti di lavori, servizi e forniture; in tali casi si applicano le disposizioni relative all'oggetto principale cui e' destinato l'affidamento. 7. Con riferimento alle forme di partenariato previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, i relativi incentivi, previamente determinati, sono indicati nella documentazione della procedura di affidamento e posti a carico del soggetto aggiudicatario. |
| Art. 2
Destinatari
1. Il riparto delle risorse di cui al comma 1 del precedente art. 1, e' destinato nella misura dell'ottanta per cento dell'importo cosi' determinato, al personale in servizio, anche non di ruolo, del comparto o della dirigenza, assegnato alla struttura centrale del Commissario straordinario e agli uffici speciali per la ricostruzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 ovvero al personale, anche non di ruolo, assunto con contratto a tempo determinato ai sensi degli articoli 3 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, ovvero, nel rispetto di apposite convenzioni, al personale in servizio delle amministrazioni statali, delle agenzie nazionali o delle societa' pubbliche, delle regioni e degli enti locali o assegnato ai soggetti aggregatori regionali di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 88, che abbia effettivamente svolto le funzioni tecniche di cui alla presente ordinanza, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 del precedente art. 1. 2. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie rimane nella disponibilita', per gli interventi di rispettiva competenza, del Commissario straordinario per le necessita' della struttura centrale e del personale alla stessa assegnato, o dei Vice Commissari per le necessita' degli Uffici speciali per la ricostruzione e del personale ad essi assegnati, o qualora preventivamente autorizzati dal Commissario straordinario, dei soggetti aggregatori regionali e del personale loro assegnato e confluisce nel fondo costituito a norma delle disposizioni che seguono. Le necessita' di cui al presente comma includono il personale anche non di ruolo, assunto con contratto a tempo determinato ai sensi degli articoli 3 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, ovvero, nel rispetto di apposite convenzioni, al personale in servizio delle amministrazioni statali, delle agenzie nazionali o delle societa' pubbliche, delle regioni e degli enti locali. Le risorse potranno essere utilizzate dal Commissario straordinario, in base alla propria programmazione, per organizzare corsi di formazione volti all'incremento delle competenze digitali di tutti i dipendenti delle stazioni appaltanti, oltre che a copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale destinatario degli incentivi tecnici. In questo ultimo caso, la stazione appaltante destinataria delle spese di copertura assicurativa dovra' comprovare che il costo delle polizze non possa essere sostenuto dalla stazione appaltante con le risorse rientranti nell'ottanta percento di cui al precedente comma 1, e che sia stato rilasciato preventivamente formale nulla osta da parte del Commissario straordinario. 3. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le attivita' tecniche di cui all'allegato I.10 del nuovo codice dei contratti, approvato con decreto legislativo n. 36/2023, fino alla sua abrogazione. 4. Dal momento dell'abrogazione e sostituzione dell'allegato I.10 del decreto legislativo n. 36/2023, e' fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce. |
| Art. 3
Gruppo di lavoro
1. In relazione alla propria organizzazione ogni ente individua con apposito provvedimento o disposizione di servizio del soggetto competente (responsabile/dirigente di settore), la struttura tecnico amministrativa o «gruppo di lavoro» destinatario dell'incentivo riferito a una o piu' procedure di affidamento, identificando il ruolo di ciascuna delle unita' di personale assegnata, anche con riguardo alle attivita' dei collaboratori. 2. In relazione alle attivita'/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura. 3. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal soggetto competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento e' dato atto delle fasi gia' espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonche' delle attivita' trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo. 4. Le unita' di personale indicate nel provvedimento possono assumere la responsabilita' diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti in qualita' di responsabili di fase, secondo l'organizzazione, demandata ad ogni soggetto attuatore, l'inquadramento posseduto e le attivita' assegnate. 5. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilita' connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato da ciascuna unita' di personale coinvolta secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi articoli 8 e seguenti, nonche' motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18. 6. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del decreto legislativo n. 165/2001. Il soggetto che dispone l'incarico e' tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni. |
| Art. 4
Limite soggettivo dell'incentivo
1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unita' di personale nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attivita' svolte per conto di altre amministrazioni, non puo' superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla stessa unita' di personale. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal decreto legislativo n. 36/2023, detto limite e' aumentato del 15 per cento. 2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma verra' utilizzato al fine di incrementare le risorse di cui al successivo art. 7, con priorita' per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale, anche non di ruolo, assunto con contratto a tempo determinato ai sensi degli articoli 3 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, ovvero, nel rispetto di apposite convenzioni, al personale in servizio delle amministrazioni statali, delle agenzie nazionali o delle societa' pubbliche, delle regioni e degli enti locali. |
| Art. 5
Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui alla presente ordinanza: a. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche; b. gli acquisti di beni e servizi non incentivabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e in particolare dall'art. 45 del decreto legislativo n. 36/2023 e relativi allegati, come modificati ed integrati dal decreto legislativo n. 209/2024; c. i contratti esclusi dall'applicazione del decreto legislativo n. 36/2023, ai sensi di quanto ivi previsto (il riferimento e', in particolare, all'art. 56 del medesimo decreto legislativo); d. i lavori in amministrazione diretta (acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente). 2. E' fatta salva la facolta' dell'amministrazione di prevedere modalita' diverse ed alternative di retribuzione delle attivita' tecniche svolte dal proprio personale con riferimento a specifici e determinati interventi. In particolare, a titolo esemplificativo e in relazione a quanto disposto al periodo precedente del presente comma, l'amministrazione, con proprio provvedimento e con il consenso dei potenziali beneficiari delle relative risorse, si riserva la facolta' di attivare idonee forme di previdenza complementare o di remunerare diversamente le attivita' di progettazione di lavori. 3. Nei casi di cui al presente articolo, l'incentivazione di cui alla presente ordinanza non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione. |
| Art. 6
Centrali di committenza
1. In caso di attivita' svolta da centrale di committenza, al personale della stessa e' attribuito un incentivo corrispondente all'attivita' effettivamente svolta cosi' come quantificata dalla presente ordinanza ma, comunque, in misura non superiore al 25% della misura complessiva dell'incentivo previsto dal precedente art. 1, comma 3. 2. La quota e' assegnata sulla base di quanto previsto dalla convenzione sottoscritta nella quale verranno indicate le attivita' incentivabili tra quelle elencate nei successivi articoli 10 e 12. 3. La quota assegnata alla centrale e' portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale. 4. In caso di attivita' svolta da centrale di committenza, al personale della stessa, anche non di ruolo, assunto con contratto a tempo determinato ai sensi degli articoli 3 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, ovvero, nel rispetto di apposite convenzioni, al personale in servizio delle amministrazioni statali, delle agenzie nazionali o delle societa' pubbliche, delle regioni e degli enti locali, e' attribuito un incentivo in misura non superiore a quanto previsto dalla convenzione approvata e quanto previsto per le singole procedure dal presente regolamento, comunque nel rispetto dei limiti massimi di incentivabilita' previsti dall'art. 45 del decreto legislativo n. 36/2023. |
| Art. 7
Quota del 20 per cento. Fondo per l'innovazione
1. La quota di cui all'art. 2, comma 2, della presente ordinanza e' incrementata: dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo di ciascuna unita' di personale di cui all'art. 4, comma 1, al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 4, comma 2; dalla quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 19, esclusivamente per la parte eccedente la somma necessaria a garantire la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale, anche non di ruolo, assunto con contratto a tempo determinato ai sensi degli articoli 3 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, ovvero, nel rispetto di apposite convenzioni, al personale in servizio delle amministrazioni statali, delle agenzie nazionali o delle societa' pubbliche, delle regioni e degli enti locali; dalla quota parte di prestazioni non svolte dal personale interno in quanto affidate a personale esterno all'ente, esclusivamente per la parte eccedente la somma necessaria a garantire la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale, anche non di ruolo, assunto con contratto a tempo determinato ai sensi degli articoli 3 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, ovvero, nel rispetto di apposite convenzioni, al personale in servizio delle amministrazioni statali, delle agenzie nazionali o delle societa' pubbliche, delle regioni e degli enti locali; dalla quota parte dell'incentivo decurtata ai sensi dell'art. 17, esclusivamente per la parte eccedente la somma necessaria a garantire la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale anche non di ruolo, assunto con contratto a tempo determinato ai sensi degli articoli 3 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, ovvero, nel rispetto di apposite convenzioni, al personale in servizio delle amministrazioni statali, delle agenzie nazionali o delle societa' pubbliche, delle regioni e degli enti locali. 2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito: la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacita' di spesa; l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli o la gestione dei cantieri; strutture, impianti o attrezzature tecnologici e/o informatici. 3. Le risorse di cui al primo comma saranno in ogni caso utilizzate per: attivita' di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi; la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche e amministrative; a copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale, anche non di ruolo, assunto con contratto a tempo determinato ai sensi degli articoli 3 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, ovvero, nel rispetto di apposite convenzioni, al personale in servizio delle amministrazioni statali, delle agenzie nazionali o delle societa' pubbliche, delle regioni e degli enti locali, qualora non dovesse risultare sufficiente la quota dell'ottanta per cento di cui all'art. 2, comma 1 della presente ordinanza. 4. L'utilizzo della quota di cui all'art. 2, comma 2 della presente ordinanza e' svincolato dalle modalita' di liquidazione degli incentivi di cui al successivo art. 19; le somme sono immediatamente disponibili per le finalita' di cui ai commi precedenti in esito alla stipula del contratto. |
| Art. 8
Graduazione della misura incentivante - Lavori
1. La percentuale massima del 2% di cui all'art. 1 della presente ordinanza e' cosi' graduata in ragione della complessita' dell'opera da realizzare:
======================================================= | Importo lavori posta a base | | | di gara | Percentuale (%) | +=============================+=======================+ |fino a euro 2.000.000 | 2,00% | +-----------------------------+-----------------------+ |Per la quota eccedente euro | | |2.000.000,00 e fino alla | | |soglia di cui all'art. 14, | | |comma 1, lettera a), del | | |Codice (come periodicamente | | |rideterminata ai sensi | | |dell'art. 14, comma 3, del | | |Codice) | 1,80% | +-----------------------------+-----------------------+ |Per la quota eccedente la | | |soglia di cui all'art. 14, | | |comma 1, lettera a), del | | |Codice (come periodicamente | | |rideterminata ai sensi | | |dell'art. 14, comma 3, del | | |Codice) e fino a euro | | |20.000.000,00 | 1,50% | +-----------------------------+-----------------------+ |Per la quota eccedente euro | | |20.000.000,00 | 1,00% | +-----------------------------+-----------------------+ |
| Art. 9
Disciplina delle varianti - Lavori
1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 36/2023, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo e' calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie. Il relativo importo e' quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13, del decreto legislativo n. 36/2023. |
| Art. 10
Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro - Lavori
1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attivita' tecniche relative a lavori, sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attivita' da svolgere. ===================================================================== | Attivita' tecnica | Percentuale (%) | +============================================+======================+ |RUP | 12 | +--------------------------------------------+----------------------+ |Programmazione della spesa per investimenti | 2 | +--------------------------------------------+----------------------+ |Collaborazione all'attivita' del RUP, quali | | |responsabili e addetti alla gestione | | |tecnico-amministrativa dell'intervento | 12 | +--------------------------------------------+----------------------+ |Redazione del documento di fattibilita' | | |delle alternative progettuali (se non | | |necessario da sommare al PFTE) | 3 | +--------------------------------------------+----------------------+ |Redazione del progetto di fattibilita' | | |tecnica ed economica | 7 | +--------------------------------------------+----------------------+ |Redazione del progetto esecutivo | 10 | +--------------------------------------------+----------------------+ |Coordinamento per la sicurezza in fase di | | |progettazione | 3 | +--------------------------------------------+----------------------+ |Verifica del progetto ai fini della sua | | |validazione | 9 | +--------------------------------------------+----------------------+ |Predisposizione dei documenti di gara | 4 | +--------------------------------------------+----------------------+ |Direzione dei lavori | 10 | +--------------------------------------------+----------------------+ |Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i| | |operativo/i, ispettore/i di cantiere) | 8 | +--------------------------------------------+----------------------+ |Coordinamento per la sicurezza in fase di | | |esecuzione | 6 | +--------------------------------------------+----------------------+ |Regolare esecuzione (se non previsto da | | |sommare alle attivita' di collaudo | | |tecnico-amministrativo e statico) | 3 | +--------------------------------------------+----------------------+ |Collaudo tecnico-amministrativo (se previsto| | |diversamente da sommare alla regolare | | |esecuzione) | 4 | +--------------------------------------------+----------------------+ |Collaudo statico (se previsto diversamente | | |da sommare alla regolare esecuzione) | 5 | +--------------------------------------------+----------------------+ |Coordinamento dei flussi informativi. | 2 | +--------------------------------------------+----------------------+
2. La percentuale indicata nella tabella e' destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attivita', nonche' i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro. 3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o piu' attivita' fra quelle indicate nella tabella sopra riportata, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attivita' tecniche restanti possono essere, alternativamente, riparametrate tra le attivita' effettivamente svolte, oppure, discrezionalmente suddivise in base ad una valutazione del dirigente sentito il parere del RUP. E' comunque fatto salvo quanto specificato all'art. 14, comma 2, in rapporto alle funzioni di supporto non svolte. 4. Ogni precedente richiamo all'aliquota di cui al punto b) della Tabella A, al comma 2, dell'art. 4, dell'ordinanza commissariale n. 57 del 2018 deve intendersi riferito all'aliquota per l'attivita' tecnica «Verifica del progetto ai fini della sua validazione» di cui alla precedente tabella. 5. Le stazioni appaltanti - in alternativa alla tabella di cui al comma 1 - sono autorizzate ad utilizzare le percentuali previste dal proprio regolamento di cui all' art. 45, comma. 1, decreto legislativo n. 36/2023. Resta ferma la destinazione del residuo venti per cento delle risorse, di cui al comma 4, lettera b), dell'art. 1. 6. Qualora non risulti necessaria l'adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale la percentuale del 2% destinata Coordinamento dei flussi informativi viene automaticamente assegnata al RUP. |
| Art. 11
Graduazione della misura incentivante - Servizi e forniture
1. La percentuale massima del 2% di cui all'art. 1 della presente ordinanza e' cosi' graduata in ragione della complessita' del servizio o fornitura in affidamento:
======================================================= | Servizi | Percentuale | +=============================+=======================+ |Fino alla soglia di cui | | |all'art. 14, comma 1, lettera| | |b) e c), del Codice (come | | |periodicamente rideterminata | | |ai sensi dell'art. 14, comma | | |3, del Codice) | 2% | +-----------------------------+-----------------------+ |Per la quota eccedente la | | |soglia di cui all'art. 14, | | |comma 1, lettera b) e c), del| | |Codice (come periodicamente | | |rideterminata ai sensi | | |dell'art. 14, comma 3, del | | |Codice) e fino a euro | | |1.000.000,00 | Dal 2% al 1,80% | +-----------------------------+-----------------------+ |Per la quota eccedente euro | | |1.000.000,00 | 1,70% | +-----------------------------+-----------------------+
2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione in una figura differente dal RUP, secondo le previsioni dell'art. 114, comma 8, del decreto legislativo n. 36/2023 e dell'allegato II.14. 3. Le stazioni appaltanti - in alternativa alla di cui al comma 1 - sono autorizzate ad utilizzare le percentuali previste dal proprio regolamento di cui all'art. 45, comma 1, decreto legislativo n. 36/2023. Resta ferma la destinazione del residuo venti per cento delle risorse, di cui al comma 4, lettera b) dell'art. 1. |
| Art. 12
Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro - Servizi e forniture
1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attivita' tecniche relative a servizi e forniture sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attivita' da svolgere. ===================================================================== | Attivita' tecnica | Percentuale (%) | +=============================================+=====================+ |Programmazione della spesa per investimenti | 5 | +---------------------------------------------+---------------------+ |Responsabile unico del progetto | 28 | +---------------------------------------------+---------------------+ |Collaborazione all'attivita' del RUP, quali | | |responsabili e addetti alla gestione | | |tecnico-amministrativa dell'intervento | 20 | +---------------------------------------------+---------------------+ |Redazione del progetto/Relazione descrittiva | 20 | +---------------------------------------------+---------------------+ |Predisposizione dei documenti di gara | 5 | +---------------------------------------------+---------------------+ |Direzione dell'esecuzione ed eventuale | | |direttore operativo | 10 | +---------------------------------------------+---------------------+ |Collaudo tecnico-amministrativo/ Regolare | | |esecuzione/ Verifica conformita' | 10 | +---------------------------------------------+---------------------+ |Coordinamento dei flussi informativi. | 2 | +---------------------------------------------+---------------------+
2. La percentuale indicata nella tabella e' destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attivita', nonche' i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro. 3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o piu' attivita' fra quelle indicate nella tabella sopra riportata, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attivita' tecniche restanti possono essere, alternativamente, riparametrate tra le attivita' effettivamente svolte, oppure, discrezionalmente suddivise in base ad una valutazione del dirigente sentito il parere del RUP. E' comunque fatto salvo quanto specificato all'art. 14, comma 2, in rapporto alle funzioni di supporto non svolte. 4. La previsione del terzo comma consente l'attribuzione dell'intera misura dell'incentivo anche per quelle procedure, come gli affidamenti diretti, per le quali alcune attivita' non sono normativamente previste. 5. Qualora non risulti necessaria l'adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale la percentuale del 2% destinata coordinamento dei flussi informativi viene automaticamente assegnata al RUP. |
| Art. 13
Principi in materia di valutazione
1. L'incentivo e' attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il soggetto responsabile tiene conto: a. del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attivita' di cui ciascuno e' assegnatario; b. della completezza e della conformita' dell'attivita' svolta rispetto a quanto assegnato; c. della competenza e professionalita' dimostrate; d. della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerita' (tempi) e l'economicita' (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato. 2. L'incentivo e' corrisposto per le attivita' effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura. 3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del soggetto responsabile e' supportata da idonei elementi valutativi esplicati nella scheda di cui al successivo art. 19. 4. In ogni caso il personale responsabile delle attivita' incentivate che violi obblighi posti a suo carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga quanto assegnato con la dovuta diligenza e' escluso dall'incentivazione. |
| Art. 14
Attivita' articolate e singole
1. Qualora una attivita' sia svolta da piu' figure, compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attivita' ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno. 2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attivita' specifica, l'intera quota dell'incentivo e' corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attivita'. |
| Art. 15
Assegnazioni coincidenti di piu' attivita'
1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate piu' attivita' separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali. 2. Nei seguenti casi di cumulo di attivita' assegnate a ciascuna unita' di personale, e' applicato un abbattimento del 1% sulla percentuale minore: a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42 del decreto legislativo n. 36/2023); b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformita' per forniture e servizi (art. 116 del decreto legislativo n. 36/2023); c) effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformita' per forniture e servizi (art. 116 del decreto legislativo n. 36/2023). 3. E' fatto salvo eventuale diverso riparto adottato dalle stazioni appaltanti con proprio atto autonomo che disciplini gli abbattimenti in motivata differente misura. |
| Art. 16
Attivita' del personale dirigenziale
1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo n. 36/2023, come modificato dal decreto legislativo n. 209/2024, e' possibile includere nella ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale. Il dirigente apicale dell'ente, sentito il RUP, valutera' di volta in volta l'inserimento del personale con qualifica dirigenziale nei quadri di riparto degli incentivi per funzioni tecniche con attribuzione delle relative quote di incentivo, ovvero l'assegnazione delle funzioni tecniche senza riconoscimento di incentivi. 2. Nel caso in cui intere attivita' siano realizzate da personale dirigenziale, e lo stesso personale con profilo dirigenziale sia stato escluso dal riparto degli incentivi per funzioni tecniche, le relative quote di incentivo verranno riparametrate in maniera proporzionale tra le altre attivita' incentivate. |
| Art. 17
Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo, se non giustificabili, dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verra' corrisposto alcun incentivo. 2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, se non giustificabili, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'art. 120, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP e ai loro collaboratori e' ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella «A». 3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'art. 120, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023, ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore, al RUP, all'ufficio della Direzione dei lavori e al collaudatore, se individuato, sara' corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella successiva tabella «A». 4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase sara' corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella successiva tabella «A». 5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalita' di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilita' collegate all'esercizio delle attivita', l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, e' ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella «A». ===================================================================== | TABELLA A | +=======================+===========================+===============+ | | | Riduzione | |Tipologia di incremento| Misura dell'incremento | incentivo | +=======================+===========================+===============+ | |Entro il 20% del tempo | | | |contrattuale |10% | | |---------------------------+---------------+ |1 - Tempi di esecuzione|Dal 21% al 50 % del tempo | | | |contrattuale |30% | | |---------------------------+---------------+ | |Oltre il 50% del tempo | | | |contrattuale |50% | +-----------------------+---------------------------+---------------+ | |Entro il 20% dell'importo | | | |contrattuale |20% | | |---------------------------+---------------+ |2 - Costi di |Dal 21 al 50% dell'importo | | |realizzazione |contrattuale |40% | | |---------------------------+---------------+ | |Oltre il 50% dell'imposto | | | |contrattuale |60% | +-----------------------+---------------------------+---------------+ 6. Le percentuali di incentivo decurtate, verranno utilizzate per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale e, per l'eventuale parte eccedente, al fine di incrementare le risorse di cui all'art. 7. |
| Art. 18
Assegnazione delle funzioni tecniche
1. Le funzioni tecniche sono assegnate dal dirigente o responsabile del servizio preposto secondo il rispettivo ordinamento, a ciascuna unita' di personale che, per esperienza e professionalita', sia in grado di assicurare il migliore e puntuale svolgimento delle medesime. 2. Nel caso di personale di cui alle convenzioni previste dall'art. 50, comma 9, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le predette funzioni tecniche sono assegnate dal dirigente del settore affari generali e interventi di ricostruzione del Commissario straordinario. 3. Tali funzioni sono assegnate con apposito provvedimento contenente: l'individuazione dei lavori, opere o forniture cui si fa riferimento; l'importo a base di gara; il cronoprogramma delle attivita' relative alla funzione tecnica attribuita; la determinazione delle aliquote di incentivo spettanti. 4. Il Dirigente del settore affari generali e interventi di ricostruzione del Commissario straordinario o il direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero il dirigente di settore presso la quale ciascuna unita' di personale e' assegnata, nonche' il dirigente del settore affari generali e interventi di ricostruzione del Commissario straordinario nel caso di personale di cui alle convenzioni previste dall'art. 50, comma 9, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, puo', con provvedimento motivato, modificare o revocare in ogni momento la funzione tecnica assegnata, sentito il Responsabile unico del progetto. Con il medesimo provvedimento, viene accertata l'attivita' svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e determinata la quota di incentivo spettante, in relazione alle prestazioni espletate e alla ragione che ha determinato il provvedimento di modifica o di revoca della funzione. |
| Art. 19
Modalita' di liquidazione
1. La liquidazione dell'incentivo, previo accertamento delle specifiche attivita' svolte, e' disposta dal dirigente che ha assegnato la funzione tecnica, sentito il RUP in ordine all'effettivita' di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attivita' svolte dal personale, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura. La liquidazione dell'incentivo puo' essere erogata per fasi secondo quanto stabilito con disciplina interna del soggetto attuatore. 2. Ai fini della liquidazione il soggetto responsabile predispone una scheda per ciascuna unita' di personale assegnatario delle singole attivita', contenente almeno: il tipo di attivita' assegnata; la percentuale realizzata nell'anno di competenza; i tempi previsti e i tempi effettivi; l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare. 3. La scheda di cui al comma precedente e' controfirmata dall'unita' di personale direttamente interessata. 4. Le modalita' di liquidazione previste dal presente articolo si applicano anche alle corrispondenti funzioni previste dalle stazioni appaltanti nel proprio regolamento. |
| Art. 20
Abrogazioni e disposizioni transitorie
1. La presente ordinanza si applica anche alle funzioni tecniche assegnate prima della sua entrata in vigore, per le quali non sia stato gia' individuato e ripartito l'incentivo per funzioni tecniche ai sensi della normativa in vigore, purche' a tale data: a) in caso di affidamento di opere, non siano conclusi i relativi lavori, fatti salvi i coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attivita' tecniche come gia' stabiliti, nel caso in cui si siano concluse le procedure di scelta del contraente; b) in caso di affidamento di servizi e/o forniture, non siano concluse le procedure di scelta del contraente. 2. La presente ordinanza si applica, anche alle funzioni tecniche assegnate prima della sua entrata in vigore, per le quali non sia stato gia' individuato e ripartito l'incentivo per funzioni tecniche ai sensi della normativa in vigore, ovvero per le fasi per le quali sia stato individuato e ripartito l'incentivo ma le relative attivita' di scelta del contraente non siano state avviate. 3. L'ordinanza n. 178 del 18 aprile 2024 e' abrogata dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, le disposizioni dell'ordinanza n. 178 del 2024 continuano ad applicarsi esclusivamente alle funzioni tecniche assegnate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza. |
| Art. 21
Disposizioni finanziarie
1. Gli oneri derivanti dalla presente ordinanza fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli affidamenti di lavori, servizi e/o forniture finanziati con le risorse di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. 2. E' rimessa ad atto della competente direzione risorse umane la definizione in concreto delle risorse a disposizione ai sensi della presente ordinanza commissariale, ed il relativo riparto. |
| Art. 22
Entrata in vigore ed efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Roma, 31 gennaio 2025
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 548 |
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