Gazzetta n. 63 del 17 marzo 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 27 gennaio 2025
Modifiche al decreto 7 marzo 2023, concernente il manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R).


IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, e, in particolare:
il comma 1 che dispone che, «con decreto del Ministro della salute, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e' adottato il manuale operativo di cui all'art. 2, comma 1, lettera q), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»;
il comma 2 che stabilisce che fino all'entrata in vigore del manuale operativo di cui all'art. 2, comma 1, lettera q), restano in vigore le modalita' per l'identificazione, la registrazione e la tracciabilita' degli animali e degli stabilimenti previste dalle disposizioni vigenti;
il comma 3 che prevede che il manuale operativo di cui all'art. 2, comma 1, lettera r) puo' essere modificato con decreto del Ministro della salute, sentito il Comitato tecnico di coordinamento di cui all'art. 7, comma 8, ai fini dell'adeguamento alle disposizioni dell'Unione europea e agli sviluppi del sistema I&R;
Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 che individua i responsabili del funzionamento del sistema I&R, ognuno per quanto di propria competenza e, in particolare, la lettera a), che prevede che l'operatore e il trasportatore sono responsabili per l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134;
Visti gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 che prevedono che gli operatori e i trasportatori adempiono agli obblighi ivi previsti con le modalita' di cui al manuale operativo di cui all'art. 2, comma 1, lettera q), del medesimo decreto legislativo;
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanita' animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova (Testo rilevante ai fini del SEE);
Visto il decreto 7 marzo 2023 del Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2023, n. 113, di attuazione dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, con il quale e' stato adottato il Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R);
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, del decreto 7 marzo 2022 che dispone che «Le autorita' competenti, il Centro servizi nazionale, istituito con decreto del Ministero della sanita' 2 marzo 2001 presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, e gli altri responsabili del funzionamento del sistema, ognuno per le proprie competenze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto provvedono al completamento degli adempimenti necessari per la piena operativita' delle disposizioni in esso contenute»;
Visto l'art. 4, comma 8-decies, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che dispone che il termine per il completamento degli adempimenti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023, coincidente con il 16 dicembre 2023, e' differito al 31 dicembre 2024;
Considerato necessario apportare alcune modifiche al Manuale operativo di cui al decreto 7 marzo 2023 sopra citato, in considerazione degli sviluppi del sistema I&R, modifiche funzionali ad una corretta attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134;
Visto il resoconto delle riunioni del Comitato tecnico di coordinamento, istituito con decreto del Ministro della salute 18 gennaio 2023, tenutesi il 24 luglio 2024 ed il 2 ottobre 2024, nelle quali sono state condivise per valutazione le modifiche di cui al presente decreto;
Acquisito il parere reso dal Centro di referenza nazionale per l'apicoltura presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie in data 2 luglio 2024 relativo alle disposizioni del Manuale operativo concernenti la registrazione e le movimentazioni per il settore apistico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale l'on. Marcello Gemmato e' stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2022, n. 263;
Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, recante «Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario di Stato on. Marcello Gemmato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2023, n. 59;
Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 gennaio 2025 (Rep. atti 4/CSR);

Decreta:

Art. 1

Modifiche al manuale operativo del sistema I&R

1. All'allegato 1 - Manuale operativo per la gestione del sistema I&R - del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023, citato in premessa sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla tabella Acronimi, definizioni usate nel presente decreto e qualche principio ai fini della gestione del Sistema I&R, dopo la voce «AGEA» e' inserita la seguente: «SIAN - Sistema informativo agricolo nazionale» e dopo la voce «Commerciante di pollame» e' inserita la voce «commerciante di altri animali (conigli, lepri, api)», ossia operatore che effettua operazioni di raccolta di animali (distinti per gruppo specie) finalizzate alla compravendita e che, in funzione del tempo di detenzione, in ogni caso non superiore alle 48 ore, non necessita di particolari strutture per soddisfare le esigenze fisiologiche e di benessere animale degli animali. Gli animali devono provenire esclusivamente da stabilimenti nazionali ed essere destinati alle movimentazioni esclusivamente in ambito nazionale verso allevamenti familiari, soggetti privati o altri commercianti. La classificazione dell'attivita' e' scelta tra commerciante al dettaglio ambulante (con detenzione di ciascuna partita di animali per un tempo inferiore alle 12 ore) e commerciante sede fissa (commerciante al dettaglio o all'ingrosso con detenzione di ciascuna partita di animali per un tempo inferiore alle 48 ore)»;
b) al capitolo 2.1.1, Procedura di registrazione,
al paragrafo 1, il quinto periodo dalle parole «Per la registrazione dei pascoli ...» alle parole: «degli altri stabilimenti» e' sostituito dal seguente: «Per la registrazione dei pascoli, la richiesta e' fatta tramite SUAP competente sul territorio di pascolo dall'operatore almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'attivita' di pascolo. La richiesta deve riportare almeno: a) il/i titolare/i, ossia il proprietario o l'affittuario o il concessionario, che ha titolarita', anche stagionale, all'uso dei lotti pascolativi; b) il periodo di titolarita' al pascolo; c) le particelle catastali interessate; d) le specie animali che possono essere detenute. Inoltre, alla richiesta sono allegati: a) la visura e l'estratto del foglio di mappa catastale del terreno; b) il contratto di uso (proprieta' o affitto). Laddove piu' soggetti siano titolari del pascolo, e' consentita in BDN la registrazione della quota come percentuale di lotto pascolativo assegnata a ciascun titolare e, pertanto, dovra' essere indicata tale percentuale nella richiesta. Nel caso in cui i pascoli, ancorche' contigui, insistano su comuni diversi, dovranno essere presentate richieste di registrazione diverse e la ASL provvedera' alla registrazione assegnando codici diversi.
Il pascolo registrato segue le stesse regole degli altri stabilimenti. All'atto della realizzazione della cooperazione applicativa tra SIAN e BDN, su richiesta dell'operatore di allevamento con modalita' «estensivo/all'aperto», la ASL territorialmente competente valuta sulla base dei requisiti sanitari e quando sia dimostrabile l'effettiva contiguita' sulla base dei dati identificativi delle particelle, acquisiti in BDN dal fascicolo aziendale dello stesso operatore, di registrare come unico allevamento le particelle presenti nello stesso comune e contigue ai terreni in cui insiste l'attivita'.
La cooperazione applicativa e' realizzata in base alle procedure concordate tra AGEA e il CSN»;
al paragrafo 4, secondo periodo, dopo le parole «Tale documentazione comprende almeno la planimetria dello stabilimento» aggiungere le seguenti: «, ad esclusione delle attivita' di apicoltura»;
al paragrafo 15 ultimo periodo, dopo le parole «... di utilizzo del lotto pascolativo» e' inserito il seguente periodo: «All'atto della realizzazione della cooperazione applicativa tra SIAN e BDN di cui al paragrafo 1 del presente capitolo, su richiesta dell'operatore di pascolo con indirizzo «omogeneo», la ASL territorialmente competente puo' decidere, previa valutazione del rischio sanitario, di registrare come unico stabilimento «pascolo omogeneo» l'insieme di piu' particelle pascolo anche se non contigue purche' presenti nello stesso comune e purche' i dati identificativi delle particelle siano acquisiti in BDN dal fascicolo aziendale dello stesso operatore.».
c) al capitolo 2.1.3 Operatori che effettuano operazioni di raccolta di ungulati e pollame senza uno stabilimento (commercianti) sono apportate le seguenti modificazioni:
nel titolo del capitolo, dopo la parola «pollame», sono inserite le parole: «oltre che di altri animali»;
al paragrafo 1, dopo le parole «ungulati detenuti», sono inserite le parole :«oltre che di altri animali (conigli, lepri ed api)»;
al paragrafo 3, dopo le parole «commerciante di pollame,» sono inserite le parole «e di altri animali (conigli, lepri ed api)».
d) al capitolo 2.2.1 Aggiornamento delle informazioni delle attivita' registrate e riconosciute, paragrafo 1, la lettera B e' sostituita dalla seguente:
B. Cessazione, sospensione temporanea dell'attivita', riattivazione delle attivita' temporaneamente sospese: per i pascoli, per gli allevamenti familiari, amatoriali e per le attivita' di apicoltura tali eventi possono essere comunicati direttamente alla ASL competente, che li inserisce in BDN.
L'operatore di apicoltura deve inoltre registrare direttamente in BDN, entro sette giorni dall'evento, la cessazione dell'attivita' di ciascun apiario afferente al suo codice aziendale;
e) al capitolo 2.4 Tipologia di attivita', paragrafo 3. STALLA DI TRANSITO PER UNGULATI, dopo il periodo «L'attivita' di stalla di transito deve essere l'unica attivita' dello stabilimento.», e' inserito il seguente: «Nell'intervallo tra la data di uscita degli animali dallo stabilimento di spedizione e la data di arrivo in quello di destinazione, gli ungulati movimentati sul territorio nazionale possono essere sottoposti a non piu' di tre operazioni di raccolta se "da allevamento" e a non piu' di una operazione di raccolta se "da macello"» ;
f) al capitolo 2.4 Tipologia di attivita', al paragrafo 4. CENTRO DI RACCOLTA PER UNGULATI, alla fine del pragrafo, sono aggiunti i seguenti periodi:
«In conformita' agli articoli 43 e 45 del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, il tempo di permanenza massimo degli ungulati nei Centri di raccolta ed il numero di operazioni di raccolta totali sono i seguenti:
Ungulati "da allevamento" - il tempo di permanenza massimo e' 14 giorni; l'intervallo tra la data di uscita degli animali dallo stabilimento di spedizione e la data di arrivo in quello di destinazione deve essere inferiore a 20 giorni ed in tale periodo sono consentite al massimo 3 operazioni di raccolta totali.
Ungulati destinati alla macellazione - il tempo di permanenza massimo e' 14 giorni; l'intervallo tra la data di uscita degli animali dallo stabilimento di spedizione e la data di arrivo in quello di destinazione deve essere inferiore a 20 giorni ed in tale periodo e' consentita una sola operazione di raccolta.
Gli animali indicati da macello sul certificato INTRA provenienti da un centro di raccolta di un altro stato membro non possono transitare per un centro di raccolta nazionale ne' per una stalla di transito, ma devono essere inviati direttamente ad un macello senza passare da altre attivita'.»;
g) al capitolo 2.4 Tipologia di attivita', al paragrafo 9,
alla voce PASCOLO, alla lettera B., il periodo: «I dati per la georeferenziazione "a poligono" sono comunicati al SUAP dal titolare del pascolo in base a quanto attestato da tecnico specializzato e quindi registrate in BDN dalla ASL oppure, se tali dati sono gia' in possesso del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, essi sono acquisiti in BDN dal medesimo Ministero tramite idonea modalita' operativa. » e' sostituito dal seguente: «I dati per la georeferenziazione "a poligono" dei pascoli sono acquisiti in BDN da SIAN, tramite idonea modalita' operativa definita tra AGEA e il CSN.»;
alla voce PASCOLO VAGANTE, dopo la parola «bovini,» e' inserita la parola «equini»;
h) al capitolo 2.4 Tipologia di attivita', paragrafo 12. COLLEZIONI FAUNISTICHE, sono apportate le seguenti modifiche:
1. al punto 2., la lettera a), e' sostituita dalla seguente: «a) le collezioni faunistiche con bovini, equini, ovini e caprini, suini, cervidi e camelidi, pollame, conigli, api, animali di acquacoltura, ai fini della registrazione in BDN, sono iscritte come attivita' di tipologia "collezione faunistica" e con indicazione dell'orientamento produttivo selezionato tra quelli elencati al punto 3. Gli animali sono identificati con le modalita' e le tempistiche previste nel decreto legislativo I&R e nel presente manuale e sottoposti agli stessi controlli secondo le modalita' di cui al capitolo 7 del manuale per le attivita' di allevamento»;
2. al punto 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) le collezioni faunistiche di animali di specie non ricomprese nella lettera a) sono registrate in BDN come collezione faunistica e con indicazione dell'orientamento produttivo selezionato tra quelli elencati al punto 3. L'operatore provvede alla registrazione in BDN delle specie animali che possono essere ospitate con la capacita' massima per ciascuna di esse e con le informazioni di cui al capitolo 2.3 e di quelle previste dall'art. 16, comma 3, del decreto legislativo I&R. Gli animali sono identificati con le modalita' previste dalle disposizioni di cui all'art. 16, comma 3, del decreto legislativo I&R.
La collezione faunistica, registrata in BDN ai sensi delle lettere a) e b), rappresenta l'unica attivita' dello stabilimento e per essa e' previsto un codice aziendale esclusivo a cui non possono essere associate altre tipologie di attivita'.»;
3. al punto 3, le parole «indirizzo attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «orientamento produttivo»;
4. al punto 10, le parole «in allevamenti con orientamento» sono sostituite dalla seguente: «nelle»;
i) al capitolo 3.3.1 Tracciabilita' dei bovini,
al paragrafo 1, lettera b), punto 1b, sono eliminate le parole: «entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente manuale»;
dopo il paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis - Per i bovini di cui al paragrafo 1, lettera b), punto 2b. le Regioni e le Province autonome nei territori in possesso dei requisiti inerenti allo stato sanitario previsti da piani nazionali di controllo, possono derogare dall'utilizzo del bolo ruminale e autorizzare come secondo mezzo di identificazione il marchio auricolare elettronico apposto al padiglione auricolare, preferibilmente destro, riportante lo stesso codice di identificazione individuale dell'animale. L'autorizzazione all'uso della deroga deve essere comunicata alla DGSA e al CSN prima della sua attuazione, contestualmente agli esiti della valutazione del rischio per la tracciabilita' su cui si basa l'autorizzazione stessa. La valutazione del rischio e' effettuata dall'Autorita' Competente che tiene conto almeno del numero delle sostituzioni degli identificativi rilevabile in BDN per i bovini del proprio territorio. La comunicazione e' finalizzata alla registrazione in BDN della deroga e alla determinazione dei flussi informativi delle eventuali movimentazioni degli animali dal territorio in deroga verso altre regioni o province autonome.
1-ter - Le Regioni e le Province autonome, per i territori in possesso dei requisiti inerenti allo stato sanitario previsti da piani nazionali di controllo, possono definire, l'obbligo di identificazione con bolo per i bovini destinati ai pascoli del proprio territorio».
l) al capitolo 4.2 Lagomorfi, al paragrafo 2 dopo le parole «al punto 1» sono inserite le parole «incluso il commerciante»;
m) al capitolo 4.3 Apicoltura, sono apportate le seguenti modifiche:
1. al paragrafo 1 le parole «apoidei, inclusi e bombi», sono soppresse;
2. al paragrafo 3, il periodo: «L'operatore deve apporre in prossimita' di ogni apiario un cartello identificativo chiaramente visibile per individuare la postazione anche quando questa e' temporaneamente non occupata.» e' sostituito dal seguente: «L'operatore deve apporre in prossimita' di ogni apiario un cartello identificativo chiaramente visibile per individuare la postazione quando occupata da alveari.»;
3. al paragrafo 3, lettera c), le parole «ed il progressivo dell'apiario» sono soppresse;
4. al paragrafo 4, il primo periodo «L'operatore deve rispettare gli adempimenti previsti dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo I&R e dal capitolo 5 del presente manuale per tutte le movimentazioni, incluse quelle tra apiari dello stesso stabilimento di apicoltura per garantire, nei limiti di tempo obbligatori, la tracciabilita' delle movimentazioni a qualsiasi fine» e' sostituito dal seguente:
«L'operatore, incluso il commerciante, deve rispettare gli adempimenti previsti dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e dal capitolo 5 del presente manuale.
In deroga ai suddetti adempimenti gli operatori del settore della apicoltura, possono non registrare in BDN le movimentazioni tra i propri apiari con lo stesso codice aziendale, che avvengono nell'ambito della stessa provincia, dandone comunicazione alla ASL competente.
La suddetta deroga non e' applicabile in caso di movimenti di attivazione e disattivazione degli apiari, di vigenza di diverse disposizioni locali di sanita' animale e per motivi sanitari incluso il blocco sanitario. Gli operatori che si avvalgono della suddetta deroga sono considerati maggiormente a rischio e di conseguenza sono oggetto di controlli veterinari con maggiore frequenza.»;
5. al paragrafo 4, al secondo periodo e al terzo periodo le parole «,celle reali e telaini con covata» sono soppresse e al quarto periodo le parole «e le celle reali» sono soppresse;
6. il paragrafo 7 e' sostituito dal seguente: «7. Ai fini dell'attuazione dell'art. 9 comma 5, del decreto legislativo I&R , l'operatore registra entro sette giorni le informazioni inerenti le morie di api superiori al 50% della consistenza dell'apiario, inclusi i sospetti avvelenamenti. Sono fatti salvi gli obblighi dell'operatore in materia di notifica di malattie elencate, come previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 136/2022»;
7. il paragrafo 10 e' sostituito dal seguente: «10. L'operatore, sia pure con postazione a "zero" alveari, per motivi sanitari e non, deve comunque effettuare il censimento annuale a "zero" alveari .»;
8. al paragrafo 11 le parole «all'art. 6, comma 5, lettera b),» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 6, comma 5, lettera c)»;
9. il paragrafo 12 e' soppresso;
n) al capitolo 5.1, Movimenti verso e da pascolo, dopo il paragrafo 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis I soli movimenti verso e da pascolo di equini, bovini, ovini e caprini non svezzati e di eta' inferiore a quella prevista per la loro identificazione, sono inseriti come annotazione nel documento di accompagnamento di cui all'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, utilizzato per la movimentazione della madre, a condizione che tali animali non siano mai separati da essa e che le movimentazioni siano esclusivamente da allevamento di nascita verso pascolo e viceversa».
o) al capitolo 7.1, il paragrafo 8 e' sostituito dal seguente: «8.Per gli apiari che:
a) non risultano attivati trascorsi piu' di 24 mesi dal loro inserimento in BDN;
b) da piu' di 24 mesi non registrano movimentazioni e censimenti;
c) da piu' di 24 mesi sono a zero alveari;
d) non registrano la movimentazione in uscita per svuotamento dopo piu' di ventiquattro mesi dalla movimentazione per "nomadismo";
la BDN segnala in automatico alla ASL competente sull'apiario ed all'operatore le mancate registrazioni. Dopo trenta giorni da tale segnalazione, se l'operatore non ha comunicato alla ASL competente le informazioni necessarie alla regolarizzazione dell'anomalia, la stessa ASL valuta l'adozione di azioni di competenza, inclusa la registrazione in BDN della cessazione dell'attivita' dell'apiario, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 134/2022».
 
Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per la registrazione.
Roma, 27 gennaio 2025

Il Sottosegretario di Stato: Gemmato

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 162