L'AUTORITA' GARANTE della concorrenza e del mercato
Nella sua adunanza del 4 marzo 2025; Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287; Visto il comma 7-ter, dell'art. 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura minima; Visto in particolare il comma 7-quater dell'art. 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, il contributo e' versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorita' con le modalita' determinate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalita' di contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter; Vista la delibera n. 31092 del 5 marzo 2024 con la quale l'Autorita' ha fissato la percentuale del contributo per il 2024 allo 0,059‰ del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90; Considerato che le esigenze di funzionamento dell'Autorita' previste per l'esercizio 2025 e il rispetto degli equilibri di bilancio assicurato per il triennio di programmazione consentono una riduzione dell'aliquota di contribuzione, per il 2025, fissandola nella misura dello 0,057 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90; Ritenuto di dover adottare la delibera prevista dall'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/90, al fine di individuare la misura del contributo dovuto per l'anno 2025;
Delibera:
1. di ridurre per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater della legge n. 287/90, l'aliquota per il calcolo del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorita' fissandola nella misura dello 0,057 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della presente delibera, dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90; 2. che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura minima e, quindi, non superiore a 285.000,00 euro. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul Bollettino e sul sito internet dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
Il Presidente: Rustichelli Il Segretario generale: Stazi |