Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 27 febbraio 2025
Revisioni al corso «Sopravvivenza e salvataggio».


IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto

Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers (Convenzione STCW' 78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione;
Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78 come emendato con risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW '95, di seguito nominato codice STCW) adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, come emendato;
Viste le risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle parti alla Convenzione STCW' 78 dal 21 al 25 giugno 2010;
Vista la regola VI/1, dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente Sezione A-VI/1.2.1.1.1 del codice STCW, relative allo standard di conoscenze minime delle tecniche di sopravvivenza e salvataggio come elencate nella tabella A-VI/1-1;
Vista la regola I/6 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente Sezione A-I/6 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori di formazione degli istruttori e dei valutatori;
Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente Sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualita' dell'addestramento fornito;
Visto il modello di corso IMO 1.19 «Proficiency in personal survival techniques» relativo alle linee guida per l'elaborazione del corso di sopravvivenza e salvataggio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, recante regolamento relativo alla riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare», con specifico riguardo all'art. 3 che affida al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto la competenza in materia di regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo;
Visto il decreto direttoriale 18 giugno 2024, n. 850 relativo alle «Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo»;
Visto il decreto dirigenziale 2 maggio 2017 relativo alla «Istituzione dei corsi di sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo»;
Considerata la necessita' di dare piena attuazione alla sopra citata regola VI/1, dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-VI/1.2.1.1.1 del relativo codice STCW;
Visti gli esiti del gruppo di lavoro permanente in materia di addestramento del personale marittimo e tabelle di armamento in ultimo del giorno 21 gennaio 2025;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto apporta variazioni al decreto dirigenziale 2 maggio 2017 relativo alla «Istituzione dei corsi di sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo» al fine di rispondere al mutato contesto normativo disciplinante l'erogazione dei corsi di addestramento e formazione professionale per i lavoratori marittimi, conformi ai requisiti della Convenzione STCW '78 nella sua versione aggiornata e contestualmente prevedere elementi di semplificazione delle procedure amministrative.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato F

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato I

Violazioni di gravi entita'
art. 7, d.d. n. 850/2024 del 18 giugno 2024

Violazione delle previsioni presenti nel decreto istitutivo del corso:
1. Mancato rispetto della durata minima del corso (art. 2, comma 1);
2. Mancato rispetto del monte ore da dedicare alle esercitazioni pratiche (art. 2, comma 1);
3. Mancato rispetto del monte ore da dedicare alla teoria (art. 2, comma 1);
4. Ammissione di discenti in numero superiore a quello riportato nell'autorizzazione (art. 2, comma 2);
5. Divisione in gruppi superiori a 10 allievi per istruttore nelle esercitazioni pratiche (art. 2, comma 2);
6. Composizione della commissione di esame in forma differente da quella prevista dal decreto (art. 3, comma 1);
7. Mancata esecuzione delle prove pratiche/esame utili alla redazione del verbale refresh (art. 5, comma 3);
8. Utilizzo di strutture, attrezzature, equipaggiamenti, materiale e sussidi didattici relativi all'addestramento teorico-pratico difformi da quelli riportati nel decreto autorizzativo o non revisionate/riconfezionate secondo normativa (allegato B);
9. Assenza dell'adozione delle precauzioni di sicurezza (allegato B);
10. Utilizzo di format di attestati non in linea con le previsioni del decreto (allegato E - allegato G).
 
Art. 2

Modifiche all'atto normativo

1. All'art. 3, comma 2, del decreto dirigenziale 2 maggio 2017, dopo la parola «allegato F» e' aggiunta la seguente dicitura: «ad eccezione del punto 11».
2. All'art. 3 del decreto dirigenziale 2 maggio 2017, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Per la somministrazione dei test il centro di addestramento utilizza una banca dati predisposta dal Comando generale e composta da almeno 100 domande a scelta multipla, divisa per argomento, costituente il bacino di domande da utilizzare per la prova teorica e pratica.».
3. All'art. 5 del decreto dirigenziale 2 maggio 2017 e' aggiunto il seguente comma:
«1-bis. La presentazione dell'allegato H al presente decreto e' uno dei requisiti di ammissione al corso ridotto, come da programma in allegato F1 ed e' oggetto di specifica verifica da parte del direttore del corso, come previsto dal decreto direttoriale disciplinante le modalita' di svolgimento dei corsi di addestramento e formazione professionale per i lavoratori marittimi previsti dalla Convenzione STCW'78 nella sua versione aggiornata e per la Maritime Security - Codice ISPS presso i centri di addestramento autorizzati.».
4. All'art. 5, comma 3 del decreto dirigenziale 2 maggio 2017, dopo le parole «candidati risultati idonei» e' aggiunto il seguente testo:
«nella parte pratica».
 
Art. 3

Modifiche agli allegati

1. L'allegato A del decreto dirigenziale 2 maggio 2017 e' sostituito con l'allegato A al presente decreto.
2. Dopo l'allegato B, paragrafo 3 del decreto dirigenziale 2 maggio 2017 e' aggiunto il seguente paragrafo:
«3-bis. banca dati di 100 domande, divise per argomenti, da utilizzare per i test.».
3. L'allegato B, paragrafo 4, lettera c) del decreto dirigenziale 2 maggio 2017 e' abrogato.
4. All'allegato B, paragrafo 4, lettera d) del decreto dirigenziale 2 maggio 2017, le parole riportate dopo la frase: «ad una distanza non superiore a km» sono sostituite dalle seguenti:
«20. Le caratteristiche tecniche ed il rispetto delle normative relative all'edilizia, impianti e sicurezza nonche' derivanti da altri obblighi di legge dovranno essere certificate mediante relazione tecnica asseverata redatta da qualificato professionista iscritto al pertinente albo.».
5. All'allegato B, paragrafo 4, lettera f), punto iii., del decreto dirigenziale 2 maggio 2017, alla parola «dotazioni» e' aggiunta la nota (3) con indicazione, a fondo pagina della seguente dicitura:
«(3) E' possibile sostituire le dotazioni dei medicinali, acqua e dei viveri presenti nella zattera con dei simulacri. In tal caso, in aula, al fine di evitare lo spreco alimentare/medicinali, dovranno essere disponibili ed opportunamente etichettate tali dotazioni con chiara dicitura indicante l'uso per training, per i quali non e' richiesto che rispettino le date di scadenza.».
6. All'allegato B, paragrafo 4, lettera f), punto vii., del decreto dirigenziale 2 maggio 2017, dopo la parola «(EPIRB)» e' aggiunto: «anche di tipo dimostrativo».
7. All'allegato B, paragrafo 4, lettera f), punto viii., del decreto dirigenziale 2 maggio 2017, dopo la parola «(SART)» e' aggiunto: «anche di tipo dimostrativo».
8. All'allegato B, paragrafo 4, lettera f), punto ix., del decreto dirigenziale 2 maggio 2017, dopo la parola «VHF» e' aggiunto: «anche di tipo dimostrativo».
9. La nota (2) dell'allegato B del decreto dirigenziale 2 maggio 2017 e' sostituita dalla seguente dicitura:
«(2) Ogni gruppo di discenti dovra' assistere all'apertura della zattera di salvataggio. La stessa, dovra' essere chiusa e ricondizionata secondo le norme di sicurezza indicate da una stazione autorizzata. Il riconfezionamento (re-packing), quale attivita' conclusiva delle operazioni di revisione e manutenzione delle zattere in argomento, puo' essere eseguito anche da personale del centro di formazione, a condizione che questo sia in possesso di almeno un attestato di partecipazione a specifico corso di formazione tenuto dalla casa costruttrice. A tal fine, dovra' essere istituito un apposito registro nel quale verranno annotate le date relative all'apertura, chiusura e ricondizionamento della stessa e se queste siano state condotte dal costruttore della zattera, da una stazione di revisione autorizzata dall'Amministrazione ed accreditata dal costruttore per la tipologia di zattere interessate o da un operatore interno al centro di formazione, qualificato ed autorizzato dalla casa costruttrice.»
10. L'allegato F del decreto dirigenziale 2 maggio 2017 e' sostituito con l'allegato F al presente decreto.
11. Dopo l'allegato H del decreto dirigenziale 2 maggio 2017 e' inserito l'allegato I al presente decreto.
 
Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione.
Roma, 27 febbraio 2025

Il Comandante generale: Carlone