Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2025 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELIBERA 29 novembre 2024
Piano sviluppo coesione (PSC) Sport - Attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e s.m.i. - Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027 - Assegnazione finanziaria. (Delibera n. 79/2024).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Nella seduta del 29 novembre 2024

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all' art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42», e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone, al comma 1, che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate, ridenominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, sia finalizzato a dare unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, e al comma 3, che l'intervento del Fondo sia finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord e l'art. 1, comma 245, concernente il sistema di monitoraggio unitario assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalita' del proprio sistema informativo;
Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)» detta, in particolare all'art. 1, comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;
Vista la circolare del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 6 maggio 2017, n. 1, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 44 rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione»;
Viste, in particolare, le seguenti disposizioni dell'art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, e successive modificazioni:
a) il comma 7 secondo cui: «In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 puo' contenere: a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le «missioni» della politica di coesione di cui alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022»;
b) il comma 7-bis, il quale dispone che «con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) da adottare entro il 30 novembre 2022, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale, anche avvalendosi dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, sono individuati gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio 2018, aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, in relazione ai quali il CIPESS individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il definanziamento degli interventi. Il definanziamento non e' disposto ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti. A tale specifico fine, si intendono per obbligazioni giuridicamente vincolanti, quelle derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Per gli interventi infrastrutturali di valore complessivo superiore a 200 milioni di euro, per i quali il cronoprogramma procedurale prevede il ricorso a piu' procedure di affidamento dei lavori, i termini previsti per l'adozione di obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono rispettati al momento della stipulazione di contratti per un ammontare complessivo superiore al 20 per cento del costo dell'intero intervento»;
c) il comma 7-ter, il quale dispone che «con la medesima delibera di cui al comma 7-bis sono altresi' individuati i cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi agli interventi infrastrutturali ricompresi nei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e a quelli sottoposti a commissariamento governativo, per i quali non si applica il termine di cui al comma 7, lettera b)»;
d) il comma 7-quater, secondo cui «gli interventi diversi da quelli di cui ai commi 7-bis e 7-ter che non generano OGV entro il termine di cui al comma 7, lettera b), sono definanziati»;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, il comma 177 dell'art. 1, che ha disposto una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027 nella misura di 50.000 milioni di euro;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare, l'art. 14, comma 2-bis, il quale prevede che con apposita delibera del CIPESS, si provveda alla ricognizione degli interventi finanziati con le risorse del FSC, programmazione 2014-2020, rientranti nei progetti in essere del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai quali non si applica il termine di cui ai commi 7, lettera b), e 7-bis dell'art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'art. 58, comma 4, lettera f), il quale prevede che, a parziale copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni ivi previste, si provveda quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 3.000 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e che detta riduzione - ai sensi dell'art. 56, comma 2, del medesimo decreto-legge - e' imputata in via prioritaria al valore degli interventi definanziati in applicazione del citato art. 44, comma 7, lettera b) e comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'art. 50 recante «Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR», che ha disposto la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale e il trasferimento delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto, altresi', l'art. 53 del decreto-legge n. 13 del 2023, il quale prevede che «al fine di assicurare il completamento degli interventi infrastrutturali, con un maggiore livello di avanzamento, definanziati in applicazione dell'art. 44, comma 7-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il Dipartimento per le politiche di coesione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base dei dati informativi presenti nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e delle informazioni fornite dalle amministrazioni titolari dei Piani sviluppo e coesione in cui sono inseriti, provvede all'individuazione degli interventi in relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, risultino pubblicati i bandi o gli avvisi per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori»; disponendo, a tal fine, che con delibera del CIPESS, adottata sulla base della suddetta istruttoria, si provvede all'assegnazione delle risorse necessarie al completamento di detti interventi a valere sulle risorse disponibili del FSC 2021-2027, nei limiti delle disponibilita' annuali di bilancio;
Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione» che, ai sensi dell'art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;
Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 11, che ha approvato, in prima istanza, il PSC della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport;
Vista la delibera CIPESS del 3 agosto 2023, n. 25, che ha imputato programmaticamente alle regioni e province autonome un importo lordo di 32,36 miliardi di euro, comprensivo delle risorse gia' assegnate a titolo di anticipazione disposta per legge o con delibera CIPESS, corrispondente al 60 per cento della dotazione pro tempore disponibile del FSC per la programmazione 2021-2027, come individuata nelle premesse della medesima delibera;
Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche' in materia di immigrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, che al Capo I reca disposizioni per l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di coesione, e in particolare l'art. 1, il quale, al fine di assicurare un piu' efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione, le risorse del PNRR e le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027, ha novellato la disciplina per la programmazione e l'utilizzazione delle risorse del FSC, di cui all'art. 1, comma 178, della citata legge n. 178 del 2020, il quale nel testo vigente prevede, in particolare, che:
le risorse FSC sono destinate a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord (art. 1, comma 178, primo periodo, della legge n. 178 del 2020);
la dotazione finanziaria del FSC e' impiegata, tra l'altro, per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, in coerenza con le politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 e con le politiche di investimento e di riforma previste dal PNRR, secondo principi di complementarita' e di addizionalita' (art. 1, comma 178, lettera a), della legge n. 178 del 2020);
a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse, ciascuna amministrazione assegnataria e' autorizzata ad avviare le attivita' occorrenti per l'attuazione, tra l'altro, delle iniziative e misure afferenti alle politiche della coesione di cui alla lettera a); (art. 1, comma 178, lettera f), della legge n. 178 del 2020);
le risorse assegnate con la delibera di cui all'art. 1, comma 178, lettera e), legge n. 178 del 2020 sono trasferite dal Fondo di sviluppo e coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilita' del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987 (art. 1, comma 178, lettera i), della legge n. 178 del 2020);
Visti, infine, gli articoli 2 e 4 del decreto-legge n. 124 del 2023, relativi rispettivamente alle modalita' di trasferimento e al monitoraggio delle risorse del FSC 2021-2027;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Raffaele Fitto e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Raffaele Fitto, e' stato conferito l'incarico per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR e 10 novembre 2022 con il quale e' stato conferito al medesimo Ministro anche l'incarico per il Sud;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole Raffaele Fitto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli e' stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonche' quelli in regime di partenariato pubblico-privato;
Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, acquisita al prot. DIPE n. 13066-A del 26 novembre 2024, e l'allegata nota informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente:
il definanziamento degli interventi della sezione ordinaria del Piano sviluppo coesione del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio (di seguito «PSC Sport»), ai sensi dell'art. 56 del decreto-legge n. 50 del 2022 e dell'art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, per un valore di 53.709.866,00 euro, con conseguente imputazione del medesimo importo in riduzione del FSC 2014-2020, di cui all'art. 58, comma 4, lettera f), del decreto-legge n. 50 del 2022;
l'assegnazione, in coerenza con le previsioni dell'art. 53, del decreto-legge n. 13 del 2023 e ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera a), della legge n. 178 del 2020, per un importo pari a complessivi 14.755.210,00 euro, di risorse del FSC 2021-2027 al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il finanziamento degli interventi di cui all'apposito allegato alla proposta;
Tenuto conto che la proposta rappresenta che, ai sensi dell'art. 56 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, si e' proceduto ad effettuare le verifiche di cui all'art. 44, comma 7, lettera b), e comma 7-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019, ai fini del definanziamento degli interventi della sezione ordinaria del PSC Sport che non abbiano generato obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) entro il termine del 31 dicembre 2022, oppure, nei casi previsti dalla legge, entro il termine del 30 giugno 2023;
Considerato che, secondo quanto riportato nella proposta, le citate verifiche sono state condotte sulla base dei dati presenti nel Sistema nazionale di monitoraggio e sulla base delle interlocuzioni integrative del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri con l'amministrazione interessata e che, ad esito delle medesime, sono stati identificati gli interventi da definanziare per mancato raggiungimento delle OGV nelle scadenze di legge, indicati analiticamente in apposito allegato alla proposta;
Rilevato che, sulla base degli esiti della verifica richiamata, il valore complessivo degli interventi da definanziare e' pari a 53.709.866,00 euro, e che, in conseguenza del suddetto definanziamento, la dotazione della sezione ordinaria del PSC Sport e' rideterminata in diminuzione dell'importo corrispondente al valore degli interventi definanziati di riferimento, come esplicitato nella tabella seguente: Tabella 1


===================================================================== | | Dotazione | Interventi da | Dotazione | | | finanziaria | definanziare | finanziaria | | Amministra- |sezione ordinaria|(privi di OGV al|sezione ordinaria| |zione titolare|PSC assegnata dal|31/12/2022 o al | in esito alla | | PSC | CIPESS | 30/06/2023) | verifica | | +=================+================+=================+ | | A | B | C=A-B | +--------------+-----------------+----------------+-----------------+ |PCM - Dip. | | | | |Sport | 250.000.000,00 | 53.709.866,00 | 196.290.134,00 | +--------------+-----------------+----------------+-----------------+


dati in euro
Considerato che, ai fini di cui all'art. 53 del decreto-legge n. 13 del 2023, l'amministrazione titolare del PSC Sport ha individuato l'elenco degli interventi per i quali, pur non essendo conseguita l'obbligazione giuridicamente vincolante, alla data del 31 dicembre 2022 risultavano pubblicati bandi o avvisi per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori nonche', in caso di contratti senza pubblicazione i bandi o avvisi, erano stati invitati a presentare le offerte per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, oltre che degli interventi con gare espletate entro i termini, ma andate deserte;
Tenuto conto che il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ha proposto all'autorita' politica competente, per le finalita' di cui all'art. 1, comma 178, lettera a), della legge n. 178 del 2020, il rifinanziamento degli interventi suddetti, per un fabbisogno finanziario complessivo di 14.755.210,00 euro;
Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82 recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Vista la nota DIPE prot. 13198 del 29 novembre 2024 predisposta dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, posta a base della seduta del Comitato;
Viste la nota acquisita al prot. DIPE n. 14030-A del 17 dicembre 2024, con la quale il MEF-RGS ha formulato osservazioni e considerazioni sulla proposta sulla base della documentazione resa disponibile nell'immediatezza della riunione del Comitato, e la relativa nota di riscontro del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud acquisita al prot. DIPE n. 14463-A del 27 dicembre 2024;
Viste la nota acquisita al prot. DIPE n. 590-A del 20 gennaio 2025 con cui il Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le osservazioni sul testo rese dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con nota n. 15520 del 16 gennaio 2025 e la relativa nota di riscontro del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud acquisita al prot. DIPE 996-A del 27 gennaio 2025;
Considerato che il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, in fase istruttoria, ha rappresentato al competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud che il cofinanziamento degli interventi individuati e' assicurato da risorse proprie delle amministrazioni titolari degli stessi;
Considerato che, in esito all'istruttoria svolta, non si rende necessario l'aggiornamento degli allegati alla delibera CIPESS n. 48 del 2022, concernente la ricognizione di cui all'art. 44, comma 7-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019;
Tenuto conto che il testo della presente delibera, approvata nell'odierna seduta, sara' trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;
Su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

Delibera:
1. Definanziamento degli interventi della sezione ordinaria del PSC Sport.
1.1. Ai sensi dell'art. 56, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in esito alle verifiche di cui all'art. 44, comma 7, lettera b), e comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, con la presente delibera e' accertato il definanziamento degli interventi della sezione ordinaria del PSC Sport per un valore complessivo di 53.709.866,00 euro. Nell'allegato 1 alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante, e' riportato l'elenco degli interventi definanziati.
1.2. In conseguenza del suddetto definanziamento, la dotazione della sezione ordinaria del PSC Sport e' rideterminata in diminuzione dell'importo corrispondente al valore degli interventi definanziati di riferimento, come esplicitato nella tabella seguente: Tabella 1

dati in euro



===================================================================== | | Dotazione | Interventi da | Dotazione | | | finanziaria | definanziare | finanziaria | | Amministra- |sezione ordinaria|(privi di OGV al|sezione ordinaria| |zione titolare|PSC assegnata dal|31/12/2022 o al | in esito alla | | PSC | CIPESS | 30/06/2023) | verifica | | +=================+================+=================+ | | A | B | C=A-B | +--------------+-----------------+----------------+-----------------+ |PCM - Dip. | | | | |Sport | 250.000.000,00 | 53.709.866,00 | 196.290.134,00 | +--------------+-----------------+----------------+-----------------+

1.3. Ai sensi dell'art. 56, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, l'importo definanziato, pari a euro 53.709.866,00 euro, e' conseguentemente imputato alla riduzione del FSC 2014-2020, di cui all'art. 58, comma 4, lettera f), del medesimo decreto-legge.
1.4. Il valore della sezione ordinaria del suddetto PSC e' rideterminato in complessivi 196.290.134,00 euro, ripartiti tra Mezzogiorno per 157.880.731,47 euro e Centro-Nord per 38.409,402,53 euro;
1.5. L'amministrazione titolare del PSC Sport si impegna a sottoporre al primo Comitato di sorveglianza utile il conseguente aggiornamento della struttura programmatica del PSC, procedendo anche al corrispondente allineamento dei dati nel Sistema nazionale di monitoraggio.
1.6. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera, su istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione e il sud, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR rende apposita informativa al CIPESS in merito all'elenco degli interventi, corredati di CUP, che, in esito alle verifiche effettuate, sono risultati confermati nell'ambito del PSC Sport. 2. Assegnazione di risorse FSC 2021-2027 al Dipartimento per lo sport
della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con le
previsioni dell'art. 53, del decreto-legge n. 13 del 2023 e ai
sensi dell'art. 1, comma 178, lettera a), della legge n. 178 del
2020.
2.1. Ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera a), della legge n. 178 del 2020 e in coerenza con le previsioni dell'art. 53 del decreto-legge n. 13 del 2023, e' disposta l'assegnazione di risorse FSC 2021-2027, per un importo pari a 14.755.210,00 euro in favore del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il finanziamento degli interventi di cui all'allegato 2 della presente delibera, di cui costituisce parte integrante.
Di seguito, la ripartizione per annualita' delle risorse assegnate:

===================================================================== | 2025 | 2026 | 2027 | Totale | +================+================+================+================+ | 2.951.042,00| 4.426.563,00| 7.377.605,00| 14.755.210,00| +----------------+----------------+----------------+----------------+
3. Modalita' di trasferimento delle risorse FSC, revoca e monitoraggio.
3.1. Per quanto concerne la modalita' di revoca e di trasferimento, fermi restando i limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, si applica l'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023. A tal fine l'allegato 3 alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante, reca il cronoprogramma finanziario degli interventi.
3.2. Con riferimento al monitoraggio, si applicano le disposizioni in materia previste dall'art. 4 del decreto-legge n. 124 del 2023. 4. Disposizioni finali.
4.1. Dell'assegnazione disposta dalla presente delibera si tiene conto nel calcolo complessivo del rispetto del criterio normativo di riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro-Nord in relazione alla dotazione complessiva del FSC 2021-2027.
4.2. L'amministrazione assegnataria delle risorse di cui alla presente delibera e' autorizzata ad avviare le attivita' occorrenti per l'attuazione degli interventi a seguito della registrazione della presente delibera del CIPESS da parte degli organi di controllo.

Il Presidente: Meloni Il Segretario: Morelli

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 263
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

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