Gazzetta n. 60 del 13 marzo 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2025, n. 24
Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalita' applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» e, in particolare, l'articolo 57-bis, comma 2, il quale stabilisce:
al primo periodo, che l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate;
al secondo periodo, che gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato;
al terzo periodo, che le modalita' attuative sono definite dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'» e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, il quale prevede che l'Autorita' debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, la finalita' di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilita', nonche' adeguati livelli di qualita' nei servizi medesimi in condizioni di economicita' e di redditivita', assicurandone la fruibilita' e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori;
Visto il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate»;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 375, che prevede che con decreto del Ministro delle attivita' produttive, adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo, in particolare, una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate;
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 29, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» e, in particolare, l'articolo 3, che ha esteso la previsione della compensazione della spesa per le famiglie in stato di disagio economico e sociale anche alle forniture di gas naturale, incluse quelle condominiali, ed ha introdotto un trattamento differenziato per le famiglie con almeno quattro figli fiscalmente a carico;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici»;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 639, con il quale e' stata istituita la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura del costo di servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'articolo 1, commi 527 e 528, che prevedono, rispettivamente, l'assegnazione all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico delle funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati e la variazione della denominazione da «Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico» in «Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;
Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, recante «Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, con il quale sono state adottate misure di tutela a favore di clienti vulnerabili, istituendo un regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, nonche' dai clienti domestici in grave condizione di salute, tale da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per l'esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, recante «Individuazione delle funzioni dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2012;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016, recante «Tariffa sociale del servizio idrico integrato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2016, che ha fornito direttive per il riconoscimento del bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale e ha previsto che l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente regoli le condizioni di disagio economico sociale che consentono di accedere al bonus idrico in base all'indicatore ISEE, in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, con il quale e' stato disposto che, a partire dall'anno 2017 e con cadenza triennale, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente aggiorna il valore soglia dell'ISEE di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 sulla base del valor medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento;
Considerato che il citato decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 29, hanno individuato nell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, lo strumento per determinare i nuclei familiari in situazione di effettiva vulnerabilita' economica che, in quanto tali, sono titolati ad accedere al bonus elettrico e al bonus gas;
Considerato che i comuni, nell'ambito della potesta' regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono disciplinare l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), integrando la disciplina legislativa statuita dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Considerato che i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al pubblico servizio possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI, ai sensi dell'articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Considerato che, ai fini dell'individuazione della fascia degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in condizioni di disagio economico cui applicare condizioni tariffarie agevolate, e' necessario fare riferimento ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato;
Considerato che, in attuazione delle disposizioni normative di cui sopra, hanno accesso al bonus elettrico, al bonus gas e al bonus idrico i nuclei familiari il cui ISEE non risulta superiore a 9.530 euro, le famiglie con almeno quattro figli a carico il cui ISEE non risulta superiore a 20.000 euro e, limitatamente al bonus elettrico, i percettori della Carta acquisti, istituita dall'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' i clienti domestici in grave condizione di salute, tale da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per l'esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica;
Considerato che l'articolo 57-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevede che i bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui ISEE in corso di validita' sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente e che l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente definisce con propri provvedimenti le modalita' di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai bonus sociali (per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale) tra il Sistema informativo integrato e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) al fine di assicurare il pieno riconoscimento ai cittadini delle altre agevolazioni sociali previste;
Considerato che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
Ritenuto opportuno applicare al riconoscimento del bonus sociale per i rifiuti il medesimo automatismo utilizzato per il riconoscimento degli altri bonus sociali;
Ritenuto necessario introdurre misure di compensazione per la tutela degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in condizioni di disagio economico, da coprire tramite una componente perequativa a carico di tutti gli utenti del servizio su scala nazionale;
Ritenuto opportuno introdurre il nuovo sistema di agevolazione tariffaria a decorrere dal 1° gennaio 2025, prevedendo altresi' meccanismi periodici di monitoraggio dell'efficacia dell'applicazione delle misure di compensazione di cui al presente decreto;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 febbraio 2022;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua i principi e i criteri per la definizione delle modalita' applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, di seguito denominato «bonus sociale per i rifiuti», ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
2. Le modalita' applicative delle agevolazioni tariffarie sono stabilite dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988, S.O. n. 86:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta l'articolo 57-bis del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, recante: «Disposizioni urgenti in
materia fiscale e per esigenze indifferibili», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019,
convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,
n. 157, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24
dicembre 2019:
«Art. 57-bis (Disciplina della TARI. Coefficienti e
termini per la deliberazione piano economico finanziario e
delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti
e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e
servizio idrico). - 1. All'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 652, terzo periodo, le parole: "per gli
anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite
dalle seguenti: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a
diversa regolamentazione disposta dall'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi
dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205";
b) dopo il comma 683 e' inserito il seguente:
"683-bis. In considerazione della necessita' di acquisire
il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683
del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i
regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro
il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente
si applicano anche in caso di esigenze di modifica a
provvedimenti gia' deliberati".
2. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un
quadro di sostenibilita' sociale, l'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli
utenti domestici del servizio di gestione integrato dei
rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali
disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a
condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari
sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i
bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al
servizio idrico integrato. L'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente definisce, con propri
provvedimenti, le modalita' attuative, tenuto conto del
principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e
di investimento, sulla base dei principi e dei criteri
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
3. All'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", nonche' le agevolazioni relative al
servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1,
della legge 28 dicembre 2015, n. 221".
4. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la tariffa
sociale del servizio idrico integrato di cui all'articolo
60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221,
comprende, con riferimento al quantitativo minimo vitale,
anche gli oneri relativi ai servizi di fognatura e
depurazione, le cui modalita' di quantificazione,
riconoscimento ed erogazione sono disciplinate
dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2021, i bonus sociali
per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale,
di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , e le
agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui
all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n.
221 , sono riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti
il cui indicatore della situazione economica equivalente in
corso di validita' sia compreso entro i limiti stabiliti
dalla legislazione vigente. L'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali, definisce
le modalita' di trasmissione delle informazioni utili da
parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale al
Sistema informativo integrato gestito dalla societa'
Acquirente Unico S.p.a. L'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente definisce, altresi', con propri
provvedimenti, le modalita' applicative per l'erogazione
delle compensazioni nonche', sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, le modalita' di condivisione
delle informazioni relative agli aventi diritto ai bonus
tra il Sistema informativo integrato e il Sistema di
gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche
(Sgate) al fine di assicurare il pieno riconoscimento ai
cittadini delle altre agevolazioni sociali previste.
6. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente stipula un'apposita convenzione con l'Associazione
nazionale dei comuni italiani al fine di assicurare una
capillare diffusione tra i cittadini delle informazioni
concernenti i bonus sociali relativi alla fornitura
dell'energia elettrica e del gas naturale, al servizio
idrico integrato e al servizio di gestione integrato dei
rifiuti urbani e assimilati e per la gestione dei bonus
sociali i cui beneficiari non risultano identificabili
attraverso procedure automatiche.».
- Si riporta l'articolo 1 della legge 14 novembre 1995,
n. 481 recante: «Norme per la concorrenza e la regolazione
dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle
Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre
1995, S.O. n. 136:
«Art. 1 (Finalita'). - 1. Le disposizioni della
presente legge hanno la finalita' di garantire la
promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore
dei servizi di pubblica utilita', di seguito denominati
«servizi» nonche' adeguati livelli di qualita' nei servizi
medesimi in condizioni di economicita' e di redditivita',
assicurandone la fruibilita' e la diffusione in modo
omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un
sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri
predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di
utenti e consumatori, tenuto conto della normativa
comunitaria in materia e degli indirizzi di politica
generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve
altresi' armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei
soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali
di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso
efficiente delle risorse.
2. Per la privatizzazione dei servizi di pubblica
utilita', il Governo definisce i criteri per la
privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalita'
di dismissione e li trasmette al Parlamento ai fini
dell'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari.».
- Si riporta il comma 375, dell'articolo 1, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre
2005, S.O. n. 211:
«375. Al fine di completare il processo di revisione
delle tariffe elettriche, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro delle attivita' produttive, adottato d'intesa con
i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e
delle politiche sociali, sono definiti i criteri per
l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti
economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una
revisione della fascia di protezione sociale tale da
ricomprendere le famiglie economicamente disagiate.».
- Si riporta l'articolo 3 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, recante: «Misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre
2008, S.O. n. 236, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009:
«Art. 3 (Blocco e riduzione delle tariffe). - 1. Al
fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei
cittadini e delle imprese, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre
2010 , e' sospesa l'efficacia delle norme statali che
obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti
aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o
tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in
relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi
automatici, con esclusione della regolazione tariffaria dei
servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva,
nonche' dei servizi di trasporto ferroviario sottoposti a
regime di obbligo di servizio pubblico, nonche' delle
tariffe postali agevolate, fatta eccezione per i
provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri
effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al
servizio idrico e ai settori dell'energia elettrica e del
gas, e fatti salvi eventuali adeguamenti in diminuzione.
Per il settore autostradale e per i settori dell'energia
elettrica e del gas si applicano le disposizioni di cui ai
commi 2 e seguenti. Per quanto riguarda i diritti, i
contributi e le tariffe di pertinenza degli enti
territoriali l'applicazione della disposizione di cui al
presente comma e' rimessa all'autonoma decisione dei
competenti organi di Governo.
2. Ferma restando la piena efficacia e validita'
delle previsioni tariffarie contenute negli atti
convenzionali vigenti, limitatamente all'anno 2009 gli
incrementi tariffari autostradali sono sospesi fino al 30
aprile 2009 e sono applicati a decorrere dal 1° maggio
2009.
3. Entro il 30 aprile 2009, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
formularsi entro il 28 febbraio 2009, sentite le
Commissioni parlamentari competenti, sono approvate misure
finalizzate a creare le condizioni per accelerare la
realizzazione dei piani di investimento, fermo restando
quanto stabilito dalle vigenti convenzioni autostradali.
4. Fino alla data del 30 aprile 2009 e' altresi'
sospesa la riscossione dell'incremento del sovrapprezzo
sulle tariffe di pedaggio autostradali decorrente dal 1°
gennaio 2009, cosi' come stabilito dall'articolo 1, comma
1021, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. All'articolo 8-duodecies, comma 2, del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101 , dopo le
parole "alla data di entrata in vigore del presente
decreto" e' aggiunto il seguente periodo:
"Le societa' concessionarie, ove ne facciano
richiesta, possono concordare con il concedente una formula
semplificata del sistema di adeguamento annuale delle
tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per
l'intera durata della convenzione, dell'inflazione reale,
anche tenendo conto degli investimenti effettuati, oltre
che sulle componenti per la specifica copertura degli
investimenti di cui all'articolo 21, del decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 355 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47 , nonche' dei nuovi
investimenti come individuati dalla direttiva approvata con
deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39 , pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2007, ovvero di
quelli eventualmente compensati attraverso il parametro X
della direttiva medesima.".
6. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286 , e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 84, il penultimo e l'ultimo periodo
sono soppressi;
b) i commi 87 e 88 sono abrogati;
6-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre
2003, n. 355 , convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2004, n. 47 , sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "Il
concessionario provvede a comunicare al concedente, entro
il 31 ottobre di ogni anno, le variazioni tariffarie che
intende applicare nonche' la componente investimenti del
parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi
aggiuntivi. Il concedente, nei successivi trenta giorni,
previa verifica della correttezza delle variazioni
tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche' una sua
proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti
e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto,
approvano o rigettano le variazioni proposte con
provvedimento motivato nei quindici giorni successivi al
ricevimento della comunicazione. Il provvedimento motivato
puo' riguardare esclusivamente le verifiche relative alla
correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e
dei relativi conteggi, nonche' alla sussistenza di gravi
inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione
e che siano state formalmente contestate dal concessionario
entro il 30 giugno precedente.";
b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.
7. All'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre
1992, n. 498 , come modificato dall'articolo 2, comma 85,
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e
successive modificazioni, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
"b) mantenere adeguati requisiti di solidita'
patrimoniale, come individuati nelle convenzioni".
8. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas
effettua un particolare monitoraggio sull'andamento dei
prezzi, nel mercato interno, relativi alla fornitura
dell'energia elettrica e del gas naturale, avendo riguardo
alla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi; entro
il 28 febbraio 2009 adotta le misure e formula ai Ministri
competenti le proposte necessarie per assicurare, in
particolare, che le famiglie fruiscano dei vantaggi
derivanti dalla predetta diminuzione.
9. La tariffa agevolata per la fornitura di energia
elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e' riconosciuta anche
ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone
che versano in gravi condizioni di salute, tali da
richiedere l'utilizzo di apparecchiature
medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica,
necessarie per il loro mantenimento in vita. A decorrere
dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate
aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per
la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla
compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.
La compensazione della spesa tiene conto della necessita'
di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali
ed e' riconosciuta in forma differenziata per zone
climatiche, nonche' in forma parametrata al numero dei
componenti della famiglia, in modo tale da determinare una
riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente
tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del
predetto beneficio i soggetti interessati presentano al
comune di residenza un'apposita istanza secondo le
modalita' stabilite per l'applicazione delle tariffe
agevolate per la fornitura di energia elettrica. Alla
copertura degli oneri derivanti, nelle regioni a statuto
ordinario, dalla compensazione sono destinate le risorse
stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e dell'articolo 14,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , fatta
eccezione per 47 milioni di euro per l'anno 2009, che
continuano ad essere destinati alle finalita' di cui al
citato articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26
del 2007 . Nella eventualita' che gli oneri eccedano le
risorse di cui al precedente periodo, l'Autorita' per
l'energia elettrica ed il gas istituisce un'apposita
componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non
domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa
conguaglio settore elettrico e stabilisce le altre misure
tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio.
9-bis. L'accesso alla tariffa agevolata per la
fornitura di energia elettrica e il diritto alla
compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui al
comma 9, sono riconosciuti anche ai nuclei familiari con
almeno quattro figli a carico con indicatore della
situazione economica equivalente non superiore a 20.000
euro.
10. In considerazione dell'eccezionale crisi
economica internazionale e dei suoi effetti anche sul
mercato dei prezzi delle materie prime, al fine di
garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di
ridurre il prezzo dell'energia elettrica, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro dello
sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, conforma la disciplina relativa al
mercato elettrico e i connessi tempi di attuazione, ivi
compreso il termine finale di cui alla lettera a), ai
seguenti principi:
a) il prezzo dell'energia e' determinato, al
termine del processo di adeguamento disciplinato dalle
lettere da b) a e), in base ai diversi prezzi di vendita
offerti sul mercato, in modo vincolante, da ciascuna
azienda e accettati dal Gestore del mercato elettrico, con
precedenza per le forniture offerte ai prezzi piu' bassi
fino al completo soddisfacimento della domanda;
b) e' istituito, in sede di prima applicazione del
presente articolo, un mercato infragiornaliero
dell'energia, in sostituzione dell'attuale mercato di
aggiustamento, che si svolge tra la chiusura del mercato
del giorno precedente e l'apertura del mercato dei servizi
di dispacciamento di cui alla lettera d) con la
partecipazione di tutti gli utenti abilitati. Nel mercato
infragiornaliero il prezzo dell'energia sara' determinato
in base a un meccanismo di negoziazione continua, nel quale
gli utenti abilitati potranno presentare offerte di vendita
e di acquisto vincolanti con riferimento a prezzi e
quantita';
c) fatti salvi i casi in cui l'obbligo di
comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri
provvedimenti delle autorita', il Gestore del mercato
elettrico mantiene il riserbo sulle informazioni relative
alle offerte di vendita e di acquisto per un periodo
massimo di sette giorni. Le informazioni sugli impianti
abilitati e sulle reti, sulle loro manutenzioni e
indisponibilita' sono pubblicate con cadenza mensile;
d) e' attuata la riforma del mercato dei servizi di
dispacciamento, la cui gestione e' affidata al
concessionario del servizio di trasmissione e
dispacciamento, per consentire di selezionare il fabbisogno
delle risorse necessarie a garantire la sicurezza del
sistema elettrico in base alle diverse prestazioni che
ciascuna risorsa rende al sistema, attraverso una
valorizzazione trasparente ed economicamente efficiente. I
servizi di dispacciamento sono assicurati attraverso
l'acquisto delle risorse necessarie dagli operatori
abilitati. Nel mercato dei servizi di dispacciamento il
prezzo dell'energia sara' determinato in base ai diversi
prezzi offerti in modo vincolante da ciascun utente
abilitato e accettati dal concessionario dei servizi di
dispacciamento, con precedenza per le offerte ai prezzi
piu' bassi fino al completo soddisfacimento del fabbisogno;
e) e' attuata l'integrazione, sul piano funzionale,
del mercato infragiornaliero di cui alla lettera b) con il
mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla lettera
d), favorendo una maggiore flessibilita' operativa ed
efficienza economica attraverso un meccanismo di
negoziazione continua delle risorse necessarie.
10-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in
considerazione di proposte di intervento da essa segnalate
al Governo, adotta misure, di carattere temporaneo e con
meccanismi di mercato, per promuovere la concorrenza nelle
zone dove si verificano anomalie dei mercati
10-ter. A decorrere dall'anno 2009, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas invia al Ministro dello
sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno, una
segnalazione sul funzionamento dei mercati dell'energia,
che e' resa pubblica. La segnalazione puo' contenere,
altresi', proposte finalizzate all'adozione di misure per
migliorare l'organizzazione dei mercati, attraverso
interventi sui meccanismi di formazione del prezzo, per
promuovere la concorrenza e rimuovere eventuali anomalie
del mercato. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il
mese di gennaio dell'anno successivo, puo' adottare uno o
piu' decreti sulla base delle predette proposte
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. A tale
riguardo, potranno essere in particolare adottate misure
con riferimento ai seguenti aspetti:
a) promozione dell'integrazione dei mercati
regionali europei dell'energia elettrica, anche attraverso
l'implementazione di piattaforme comuni per la negoziazione
dell'energia elettrica e l'allocazione della capacita' di
trasporto transfrontaliera con i Paesi limitrofi;
b) sviluppo dei mercati a termine fisici e
finanziari dell'energia con lo sviluppo di nuovi prodotti,
anche di lungo termine, al fine di garantire un'ampia
partecipazione degli operatori, un'adeguata liquidita' e un
corretto grado di integrazione con i mercati sottostanti.
11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di
cui al comma 10, l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, sentito il Ministero dello sviluppo economico, adegua
le proprie deliberazioni, anche in materia di
dispacciamento di energia elettrica, ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) i soggetti che dispongono singolarmente di
impianti o di raggruppamenti di impianti essenziali per il
fabbisogno dei servizi di dispacciamento, come individuati
sulla base dei criteri fissati dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas in conformita' ai principi di cui alla
presente lettera, sono tenuti a presentare offerte nei
mercati alle condizioni fissate dalla medesima Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, che implementa meccanismi
puntuali volti ad assicurare la minimizzazione degli oneri
per il sistema e un'equa remunerazione dei produttori: in
particolare, sono essenziali per il fabbisogno dei servizi
di dispacciamento, limitatamente ai periodi di tempo in cui
si verificano le condizioni di seguito descritte, gli
impianti che risultano tecnicamente e strutturalmente
indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al
mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del sistema
elettrico nazionale per significativi periodi di tempo;
b) sono adottate misure per il miglioramento
dell'efficienza del mercato dei servizi per il
dispacciamento, l'incentivazione della riduzione del costo
di approvvigionamento dei predetti servizi, la
contrattualizzazione a termine delle risorse e la
stabilizzazione del relativo corrispettivo per i clienti
finali.
12. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro dello sviluppo economico, su proposta
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sentito il
concessionario dei servizi di trasmissione e
dispacciamento, puo' suddividere la rete rilevante in non
piu' di tre macro-zone.
13. Decorsi i termini di cui ai commi 10, 11 e 12, la
relativa disciplina e' adottata, in via transitoria, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
13-bis. Per agevolare il credito automobilistico,
l'imposta provinciale di trascrizione per l'iscrizione nel
pubblico registro automobilistico di ipoteche per residuo
prezzo o convenzionali sui veicoli e' stabilita in 50 euro.
La cancellazione di tali ipoteche e' esente dall'imposta
provinciale di trascrizione.».
- Si riportano i commi 639 e 668, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2024», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013:
«639. E' istituita l'imposta unica comunale (IUC).
Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e
valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione
di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a
carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile, escluse le unita' immobiliari destinate ad
abitazione principale dal possessore nonche'
dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione
di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.»
«668. I comuni che hanno realizzato sistemi di
misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti
al servizio pubblico possono, con regolamento di cui
all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura
corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella
commisurazione della tariffa puo' tenere conto dei criteri
determinati con il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La
tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa dal soggetto
affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.».
- Si riportano i commi 527 e 528, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, S.O.,
n. 62:
«527. Al fine di migliorare il sistema di regolazione
del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e
assimilati, per garantire accessibilita', fruibilita' e
diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale
nonche' adeguati livelli di qualita' in condizioni di
efficienza ed economicita' della gestione, armonizzando gli
obiettivi economico-finanziari con quelli generali di
carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato
delle risorse, nonche' di garantire l'adeguamento
infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa
europea, superando cosi' le procedure di infrazione gia'
avviate con conseguenti benefici economici a favore degli
enti locali interessati da dette procedure, sono attribuite
all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528, con i
medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalita'
e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria,
stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le seguenti
funzioni di regolazione e controllo, in particolare in
materia di:
a) emanazione di direttive per la separazione
contabile e amministrativa della gestione, la valutazione
dei costi delle singole prestazioni, anche ai fini della
corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica
e per categorie di utenze, e definizione di indici di
valutazione dell'efficienza e dell'economicita' delle
gestioni a fronte dei servizi resi;
b) definizione dei livelli di qualita' dei servizi,
sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei
consumatori, nonche' vigilanza sulle modalita' di
erogazione dei servizi;
c) diffusione della conoscenza e della trasparenza
delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio
dell'utenza;
d) tutela dei diritti degli utenti, anche tramite
la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni
presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o
associati;
e) definizione di schemi tipo dei contratti di
servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152;
f) predisposizione ed aggiornamento del metodo
tariffario per la determinazione dei corrispettivi del
servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che
costituiscono attivita' di gestione, a copertura dei costi
di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione
dei capitali, sulla base della valutazione dei costi
efficienti e del principio "chi inquina paga";
g) fissazione dei criteri per la definizione delle
tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi
della legislazione vigente, dall'ente di governo
dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato
e dai gestori degli impianti di trattamento;
i) verifica della corretta redazione dei piani di
ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
l) formulazione di proposte relativamente alle
attivita' comprese nel sistema integrato di gestione dei
rifiuti da assoggettare a regime di concessione o
autorizzazione in relazione alle condizioni di concorrenza
dei mercati;
m) formulazione di proposte di revisione della
disciplina vigente, segnalandone altresi' i casi di gravi
inadempienze e di non corretta applicazione;
n) predisposizione di una relazione annuale alle
Camere sull'attivita' svolta.»
«528. La denominazione "Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico" e' sostituita,
ovunque ricorre, dalla denominazione "Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente" (ARERA). I
componenti di detta Autorita' sono cinque, compreso il
presidente, e sono nominati, ai sensi dell'articolo 2,
commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare. Conseguentemente, la lettera c) del comma 1
dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e' abrogata.».
- Si riporta l'articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 recante: «Istituzione dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre
1997, S.O. n. 252:
«Art. 52 (Potesta' regolamentare generale delle
province e dei comuni). - 1. Le province ed i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
2.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i
regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni
dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i
regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di
legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento
e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere
effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate
previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8
giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi,
anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei
tributi e di tutte le entrate, le relative attivita' sono
affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea
e delle procedure vigenti in materia di affidamento della
gestione dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in
un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate
attivita', i quali devono presentare una certificazione
rilasciata dalla competente autorita' del loro Stato di
stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di
requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa
italiana di settore;
3) la societa' a capitale interamente pubblico,
di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
, e successive modificazioni, mediante convenzione, a
condizione: che l'ente titolare del capitale sociale
eserciti sulla societa' un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi la
parte piu' importante della propria attivita' con l'ente
che la controlla; che svolga la propria attivita' solo
nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la
controlla;
4) le societa' di cui all'articolo 113, comma 5,
lettera b), del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000 , iscritte nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci
privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei
principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e
2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento
dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e
delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza
pubblica;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b)
non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto,
in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
della relativa gestione.
6.
7.».
- Si riporta l'articolo 81, comma 32 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112 recante: «Disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione Tributaria», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008, S.O. n. 152,
convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n.
133, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21
agosto 2008, SO n. 196:
«Art. 81 (Settori petrolifero e del gas). - Omissis
32. In considerazione delle straordinarie tensioni
cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il
costo delle bollette energetiche, nonche' il costo per la
fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce
deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su
domanda di queste, e' concessa ai residenti cittadini
italiani o di Stati membri dell'Unione europea ovvero
familiari di cittadini italiani o di Stati membri
dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in
possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo, che versano in condizione di maggior disagio
economico, individuati ai sensi del comma 33, una carta
acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi,
con onere a carico dello Stato.
Omissis.».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti all'articolo 57-bis del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, si vedano le note
alle premesse.
 
Art. 2

Beneficiari dell'agevolazione

1. Il bonus sociale per i rifiuti e' riconosciuto agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarita' di uno dei componenti del nucleo familiare.
2. Ai fini dell'individuazione degli utenti, nuclei familiari, in condizioni di effettivo disagio economico, e' utilizzato come riferimento l'Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. L'accesso al bonus sociale per i rifiuti e' riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.
4. I valori soglia di cui al comma 3 sono aggiornati con cadenza triennale dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente arrotondando al primo decimale, sulla base del valore medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
2011, n. 201, recante: «Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6
dicembre 2011, S.O. n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.300 del 27 dicembre 2011:
«Art. 5 (Introduzione dell'ISEE per la concessione di
agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con
destinazione dei relativi risparmi a favore delle
famiglie). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31
maggio 2012, sono rivisti le modalita' di determinazione e
i campi di applicazione dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una
definizione di reddito disponibile che includa la
percezione di somme, anche se esenti da imposizione
fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di
reddito dei diversi componenti della famiglia nonche' dei
pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli
successivi al secondo e di persone disabili a carico;
migliorare la capacita' selettiva dell'indicatore,
valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale
sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito
residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle
imposte relative; permettere una differenziazione
dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni.
Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni
fiscali e tariffarie nonche' le provvidenze di natura
assistenziale che, a decorrere dal 1º gennaio 2013, non
possono essere piu' riconosciute ai soggetti in possesso di
un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto
stesso. A far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore
delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di
dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni
necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del
decreto di cui al periodo precedente, sono abrogati il
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n.
221. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definite le modalita' con cui viene
rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche
attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la
pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo
la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali
agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio
telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel
rispetto delle disposizioni del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui
beneficiari e sulle prestazioni concesse. Dall'attuazione
del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti
dall'applicazione del presente articolo a favore del
bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e
di assistenza sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali per l'attuazione di politiche
sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a
determinare le modalita' attuative di tale riassegnazione.»
 
Art. 3

Agevolazione tariffaria

1. L'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in una riduzione del 25 per cento della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero del 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell'attivita' di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l'ammontare effettivo del bonus da erogare all'utente.
2. Per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della agevolazione di cui al comma 1, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente istituisce e aggiorna con propri provvedimenti, in sede di prima applicazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una apposita componente perequativa, applicata alla generalita' dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, di cui all'articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo gli indirizzi della medesima Autorita', ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'erogazione delle agevolazioni agli utenti di cui all'articolo 2.
3. La componente perequativa di cui al comma 2 viene definita in modo che la stessa:
a) rispetti il principio di proporzionalita', secondo le modalita' definite dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, anche tenendo conto della componente variabile della spesa sostenuta dagli utenti per il servizio;
b) trovi uniforme applicazione sul territorio nazionale;
c) preveda meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti.

Note all'art. 3:
- Si riporta il comma 670 dell'articolo 1, della legge
28 dicembre 2015 n. 208 recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 70 del 30 dicembre 2015, n. 302:
«670. Al fine di migliorare i saldi di finanza
pubblica e di razionalizzare e potenziare le attivita' di
servizio svolte a favore delle imprese nei settori
dell'energia elettrica, del gas e del sistema idrico e, in
particolare, allo scopo di valorizzare i ricavi delle
prevalenti attivita' economiche di accertamento,
riscossione, versamento, supporto finanziario, informatico
e amministrativo, la Cassa conguaglio per il settore
elettrico, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, e' trasformata in ente pubblico
economico, denominato «Cassa per i servizi energetici e
ambientali» (CSEA), operante con autonomia organizzativa,
tecnica e gestionale e sottoposto alla vigilanza del
Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Il
patrimonio iniziale dell'ente, pari a 100 milioni di euro,
e' costituito, con provvedimento del Ministero
dell'economia e delle finanze, da una somma prelevata dai
conti gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore
elettrico e versata all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per le finalita' di cui al presente comma. A
decorrere dal 2016, gli eventuali utili derivanti dalla
gestione economica dell'ente sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato. Restano organi dell'ente il
presidente, il comitato di gestione e il collegio dei
revisori; i relativi procedimenti di nomina continuano ad
essere disciplinati dalle norme vigenti per gli omologhi
organi della Cassa conguaglio per il settore elettrico.
Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, e'
approvato lo statuto, e' stabilita la dotazione organica
dell'ente in misura non superiore a sessanta unita' e sono
apportate al regolamento di organizzazione e funzionamento
le modifiche necessarie a dare attuazione al presente
comma. Allo scopo di assicurare la continuita'
nell'esercizio delle funzioni dell'ente, in sede di prima
applicazione, la CSEA, entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, avvia
procedure di selezione pubblica, per titoli ed esami,
finalizzate alla copertura del proprio fabbisogno di
organico; allo scopo di consolidare le specifiche
esperienze professionali maturate all'interno dell'ente e
non agevolmente acquisibili all'esterno, e' considerato
titolo preferenziale, ma non essenziale, il servizio
prestato presso la Cassa conguaglio per il settore
elettrico per un periodo di almeno dodici mesi antecedente
alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della candidatura. Il rapporto di lavoro del
personale dipendente della CSEA e' disciplinato dalle norme
di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di
settore. Tutti gli atti connessi alle operazioni di
trasformazione in ente pubblico economico sono esclusi da
ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di
neutralita' fiscale. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
 
Art. 4

Gestione dell'ammissione all'agevolazione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il bonus sociale per i rifiuti di cui all'articolo 3, in conformita' con quanto avviene per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, e' riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validita', che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 2.
2. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalita' di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), tra il Sistema informativo integrato (SII), gestito dalla societa' Acquirente Unico S.p.A., il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte), gestito dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i comuni, nonche' le eventuali ulteriori informazioni utili che devono essere fornite da parte dell'INPS.
3. I comuni, i gestori del servizio integrato dei rifiuti o gli enti di governo d'ambito, laddove costituiti ed operativi, in qualita' di enti erogatori, applicano ovvero garantiscono l'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 2 agli utenti aventi diritto, identificati in base alle informazioni messe a disposizione attraverso il sistema SGAte ai sensi del comma 2.
4. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, definisce le modalita' di scambio dei dati necessari alla gestione dei flussi finanziari tra i gestori, ivi inclusi i comuni, e la Cassa per i servizi energetici e ambientali, anche per il tramite del sistema SGAte, necessari alla attuazione delle compensazioni di cui all'articolo 3, comma 2.
 
Art. 5

Disposizioni transitorie e finali

1. Nell'ambito dell'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attivita' di gestione, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente puo' prevedere l'introduzione di meccanismi di gradualita', per un periodo di dodici mesi, nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie di cui al presente decreto.
2. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente monitora gli effetti delle disposizioni tariffarie del presente decreto dandone comunicazione, con cadenza annuale, ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'economia e delle finanze al fine dell'adozione di disposizioni modificative e integrative.
3. A conclusione del primo anno di applicazione dell'agevolazione delle disposizioni tariffarie di cui al presente decreto, sulla base dei dati raccolti ed elaborati dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente in relazione agli effetti del bonus sociale per i rifiuti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali presenta una relazione contenente una valutazione degli effetti riscontrati ed eventuali proposte modificative e integrative.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 gennaio 2025

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Mantovano

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone

Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica
Pichetto Fratin

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 609