Gazzetta n. 60 del 13 marzo 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE PER IL CONTRASTO E L'ERADICAZIONE DELLA BRUCELLOSI BOVINA, BUFALINA, OVINA E CAPRINA E DELLA TUBERCOLOSI BOVINA E BUFALINA |
ORDINANZA 6 marzo 2025 |
Azioni di rafforzamento dell'attivita' di eradicazione della brucellosi bufalina in Provincia di Caserta. (Ordinanza n. 1/2025). |
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE per il contrasto e l'eradicazione della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina
Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale («Normativa in materia di sanita' animale»); Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali); Visto il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti; Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante «Attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o), e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016»; Visto il decreto del Ministro della salute 2 maggio 2024 avente ad oggetto «Adozione dei programmi nazionali obbligatori per brucellosi e tubercolosi nei bovini e per brucellosi negli ovi-caprini» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2024; Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per le imprese di interesse strategico nazionale», convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, e, in particolare, l'art. 8 come modificato dall'art. 1, comma 356, della legge 30 dicembre 2024, n. 207; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2024 di nomina del Commissario straordinario nazionale per il contrasto e l'eradicazione della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina; Considerato che dall'analisi della situazione epidemiologica della brucellosi bufalina nelle aree cluster della Provincia di Caserta emerge la presenza di stabilimenti che detengono animali della specie bufalina ripetutamente o continuativamente sede di focolaio di brucellosi negli ultimi tre anni; Tenuto conto che gli stabilimenti ripetutamente o continuativamente sede di focolaio di brucellosi negli ultimi tre anni rappresentano una pericolosa fonte d'infezione per gli altri stabilimenti bufalini e uno dei maggiori ostacoli al perseguimento dell'obiettivo dell'eradicazione sul territorio della Provincia di Caserta; Ritenuto di dover rafforzare le attivita' di indagine diagnostica ed epidemiologica negli stabilimenti ripetutamente o continuativamente sede di focolaio di brucellosi negli ultimi tre anni, al fine di identificare i fattori di rischio specifici che in ciascun stabilimento determinano o facilitano la persistenza dell'infezione, allo scopo di interrompere il ciclo di trasmissione all'interno di queste strutture ed eradicare l'infezione brucellare in queste aziende; Sentito l'Ufficio legislativo del Ministero della salute; Sentito il Centro di referenza nazionale per le brucellosi presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise; Sentito il Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia veterinaria, la programmazione, l'informazione e l'analisi del rischio presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise;
Ordina:
Art. 1
Definizione di «Focolaio persistente di brucellosi»
1. Ai fini della presente ordinanza, costituisce un «Focolaio persistente di brucellosi» lo stabilimento localizzato all'interno della Provincia di Caserta che: sia oggetto di provvedimenti dell'autorita' sanitaria locale che lo dichiarano focolaio di brucellosi bufalina, e negli ultimi tre anni sia stato gia' precedentemente dichiarato focolaio di brucellosi bufalina, oppure sia da piu' di un anno continuativamente focolaio di brucellosi bufalina. |
| Allegato 1
Protocollo per lo svolgimento delle indagini epidemiologiche nei focolai persistenti di brucellosi bufalina
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Task-force
1. Per lo svolgimento delle indagini epidemiologiche e diagnostiche previste alla presente ordinanza, sono costituiti dei gruppi di intervento, denominati «task-force», coordinati dal Commissario straordinario nazionale per il contrasto e l'eradicazione della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina (di seguito CSN BRCTBC) e composti da medici veterinari, biologi, statistici e personale tecnico del Centro di referenza nazionale per le brucellosi (CRNB), del Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia veterinaria, la programmazione, l'informazione e l'analisi del rischio (COVEPI) e dell'Osservatorio epidemiologico veterinario (OEVR) della Regione Campania. 2. I gruppi di intervento di cui al comma 1, si occuperanno, nel corso dell'anno 2025, di svolgere le indagini di cui all'art. 3 e sono costituiti, in funzione del numero dei capi presenti nello stabilimento, da un minimo di due a un massimo di quattro componenti incaricati da ciascuno dei centri di referenza e dall'osservatorio di cui al comma 1. |
| Allegato 2
Protocollo di indagine diagnostica nei focolai di brucellosi bovina, bufalina o ovi-caprina
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 3
Attivita' della task-force
1. Ogni qualvolta, negli stabilimenti della Provincia di Caserta, l'Osservatorio epidemiologico veterinario (OEVR) della Regione Campania individui focolai persistenti di brucellosi nell'ambito delle attivita' svolte dai servizi veterinari territorialmente competenti, il CSN BRCTBC attivera' la «task-force», programmando le visite nei focolai persistenti di brucellosi di cui al presente articolo. I servizi veterinari territorialmente competenti offriranno la massima collaborazione alla task-force per l'organizzazione e lo svolgimento delle visite nei focolai persistenti di brucellosi. 2. A seguito dell'attivazione da parte del CSN BRCTBC, la «task-force» dovra' recarsi presso lo stabilimento in questione per svolgere le seguenti attivita': a) indagine epidemiologica da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nel protocollo di cui all'allegato 1; b) prelievo di campioni biologici dagli animali, da effettuarsi secondo quanto previsto nel protocollo di cui all'allegato 2, allo scopo di isolare la Brucella e identificare tutti i capi infetti nello stabilimento. 3. I risultati delle indagini svolte in ciascun focolaio saranno oggetto di una relazione dettagliata, redatta congiuntamente dal Centro di referenza nazionale per le brucellosi (CRNB), dal Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia veterinaria, la programmazione, l'informazione e l'analisi del rischio (COVEPI) e dall'Osservatorio epidemiologico veterinario (OEVR) entro trenta giorni dalla conclusione delle attivita' delle indagini epidemiologiche e diagnostiche, nella quale, oltre all'individuazione delle principali fonti di infezione rilevate nel corso delle indagini, dovranno essere forniti specifici suggerimenti e raccomandazioni per l'interruzione della catena di trasmissione all'interno dello stabilimento. 4. Le relazioni di cui al comma 3 dovranno essere inviate, entro sette giorni dalla loro redazione, al CSN BRCTBC all'indirizzo di posta certificata: commissariostraordinarionazionale.brctbc@sanita.it e ai competenti uffici del servizio veterinario della Regione Campania e della ASL di Caserta ai seguenti indirizzi di posta certificata: protocollo@pec.aslcaserta.it 5. Gli esiti di tutte le indagini svolte negli stabilimenti da parte della task-force dovranno essere oggetto di una relazione trimestrale di sintesi, elaborata, congiuntamente, dal Centro di referenza nazionale per le brucellosi (CRNB), dal Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia veterinaria, la programmazione, l'informazione e l'analisi del rischio (COVEPI) e dall'Osservatorio epidemiologico veterinario (OEVR), da inviare ai seguenti indirizzi di posta certificata: commissariostraordinarionazionale.brctbc@postacert.sanita.it e sanita.postacert@sanita.it 6. La copertura finanziaria per l'esecuzione dei controlli e missioni della task-force presso gli stabilimenti e' assicurata ai sensi del comma 6-bis dell'art. 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, come aggiunto dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207. |
| Art. 4
Complementarita' delle attivita' della task-force
1. Le indagini diagnostiche ed epidemiologiche svolte dalla task-force sono complementari alle attivita' di indagine e ai prelievi svolti dai servizi veterinari locali territorialmente competenti, gia' previsti dalle disposizioni nazionali e regionali in materia. |
| Art. 5
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. Gli interventi previsti dalla presente ordinanza sono attuati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 6
Disposizioni finali
1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano nel territorio della Provincia di Caserta. 2. La presente ordinanza si applica a decorrere dalla sua emanazione e fino al 1° dicembre 2025, e' immediatamente comunicata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione interessata, ai sensi del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 marzo 2025
Il Commissario straordinario: D'Alterio |
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