Gazzetta n. 59 del 12 marzo 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 26 febbraio 2025 |
Composizione e modalita' di funzionamento del Comitato di coordinamento incaricato del monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»; Tenuto conto che il suddetto decreto legislativo n. 36 del 2023, all'art. 226, ha abrogato, a decorrere dal 1° luglio 2023, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; Dato atto che gli articoli 200 e seguenti del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 disciplinavano la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari del Paese; Visto in particolare, l'art. 203, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale prevedeva che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, erano individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, per le quali era istituito presso il Ministero dell'interno un apposito Comitato di coordinamento; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, «Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno»; Visto in particolare, l'art. 7, comma 5, lettera c), del cennato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 78 del 2019, secondo il quale, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (CCASIIP), istituito ai sensi dell'art. 203, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, operava nell'ambito del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno; Visto l'art. 39, comma 9, del decreto legislativo n. 36 del 2023, che, in continuita' con la previgente normativa, assegna il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa ad un Comitato di coordinamento istituito presso il Ministero dell'interno e presieduto da un Prefetto; Visto l'art. 39, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 36 del 2023, che rimette a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione delle modalita' di funzionamento e la composizione del Comitato di cui al comma 9 del medesimo articolo; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 193, «Regolamento recante disposizioni concernenti le modalita' di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Visto l'art. 1, commi da 52 a 56, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013, recante «Modalita' per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190»; Visto l'art. 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 aprile 2002 con il quale e' stato istituito il Servizio per l'alta sorveglianza sulle grandi opere (SASGO);
Decreta:
Art. 1
Oggetto del monitoraggio antimafia
1. Ai fini dell'attuazione delle procedure di monitoraggio per la prevenzione e la repressione di tentativi d'infiltrazione mafiosa nella realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, di cui all'art. 39 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono considerati rilevanti i dati e le informazioni attinenti: a) alle aree territoriali interessate dalla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, come indicate negli elaborati progettuali; b) alla tipologia dei lavori e alla qualificazione delle imprese esecutrici e di quelle comunque interessate al ciclo dei lavori; c) alle procedure di affidamento delle opere e delle infrastrutture, nonche' ai loro affidatari e sub-affidatari e alle imprese terze interessate a qualunque titolo alla realizzazione delle stesse; d) agli assetti societari relativi ai soggetti di cui alla lettera c) e alla evoluzione di tali assetti nel corso della realizzazione delle opere e delle infrastrutture; e) alle rilevazioni effettuate presso i cantieri, in particolare, sulle imprese, sul personale e sui mezzi impiegati, anche in esito agli accessi e agli accertamenti di cui all'art. 93 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; f) a ogni altro dato o informazione ritenuti rilevanti dal Comitato di cui all'art. 3. |
| Art. 2
Rete di monitoraggio antimafia
1. I soggetti pubblici e privati di seguito indicati costituiscono la Rete di monitoraggio antimafia relativa alle infrastrutture e agli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, all'interno della quale informano la propria attivita' al principio di collaborazione reciproca, e provvedono, nei limiti della normativa vigente e nel rispetto delle competenze di ciascuno, allo scambio dei dati e delle informazioni indicati nell'art. 1: a) Ministero dell'interno; b) Ministero della giustizia; c) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) Ministero dell'economia e delle finanze; e) Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, per l'esercizio delle funzioni di impulso e coordinamento di cui all'art. 371-bis del codice di procedura penale; f) Autorita' nazionale anticorruzione; g) Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri; h) Unita' di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) presso la Banca d'Italia; i) Prefetture-Uffici territoriali del Governo; j) Forze di polizia; l) Regioni, province autonome, citta' metropolitane, province, comuni ed altri enti pubblici territoriali; m) Provveditorati interregionali per le opere pubbliche; n) Amministrazioni aggiudicatrici, enti e soggetti aggiudicatori, nonche' soggetti affidatari della realizzazione di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese. |
| Art. 3
Comitato di coordinamento
1. In relazione alle finalita' di cui all'art. 1, il Comitato di coordinamento, di seguito «Comitato», istituito presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 39, comma 9, del decreto legislativo n. 36 del 2023, svolge funzioni di impulso e di indirizzo delle attivita' di ciascuno dei soggetti che costituiscono la Rete di monitoraggio di cui all'art. 2, nonche' ogni altra funzione attribuitagli dalla legge o da disposizioni normative. 2. In particolare, il Comitato: a) promuove l'analisi integrata dei dati e delle informazioni di cui all'art. 1; b) provvede alla predisposizione di Linee-guida in materia di controlli antimafia sui contratti pubblici relativi alla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonche' su ogni altra questione di carattere generale allorche' sia necessario fornire chiarimenti o utili orientamenti operativi per l'esercizio dei suddetti controlli; c) esprime, a richiesta degli uffici del Ministero dell'interno, pareri in merito alle intese di prevenzione antimafia; d) supporta, con attivita' di natura consultiva, le funzioni di monitoraggio antimafia affidate ai Prefetti, anche ai fini dell'espletamento dei poteri ispettivi o di accesso ad essi direttamente conferiti dalla normativa vigente, esercitabili anche attraverso i Gruppi interforze di cui all'art. 7. A tal fine, il Comitato opera anche mediante le Sezioni specializzate di cui all'art. 5; e) procede all'esame delle segnalazioni relative ad anomalie riscontrate nel monitoraggio antimafia. 3. Il Comitato determina le regole del proprio funzionamento, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e speditezza, nonche' delle disposizioni sul trattamento dei dati personali. 4. Gli atti del Comitato sono custoditi in modo da garantirne la massima riservatezza. 5. Il Comitato si riunisce di norma bimestralmente, ovvero, occorrendo, su iniziativa del presidente o su motivata richiesta di uno dei suoi componenti, che in tal caso invia al presidente una sintetica relazione sulle risultanze documentali per le quali la seduta del Comitato viene richiesta. 6. Il Comitato riferisce annualmente sulle attivita' svolte ai Ministri dell'interno, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. |
| Art. 4
Composizione del Comitato
1. Per l'espletamento delle funzioni individuate nell'art. 3, fanno parte del Comitato: a) un Prefetto avente funzioni di presidente, il quale coordina le attivita' del Comitato e le raccorda con l'ufficio di Gabinetto e con le competenti articolazioni del Ministero dell'interno, anche ai fini del diretto supporto alle funzioni di controllo in materia di contratti pubblici affidate ai prefetti e alla Rete di monitoraggio di cui all'art. 2; b) un componente in rappresentanza del Ministero della giustizia, con funzioni di vicepresidente vicario, su delega del Ministro; c) un componente in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con funzioni di vicepresidente, su delega del Ministro; d) un componente in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, individuato nell'articolazione del Dipartimento del tesoro competente in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali; e) un componente in rappresentanza dell'Avvocatura generale dello Stato; f) un componente in rappresentanza della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; g) un componente in rappresentanza dell'Autorita' nazionale anticorruzione; h) un componente in rappresentanza del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri; i) un componente in rappresentanza dell'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) presso la Banca d'Italia; j) due componenti in rappresentanza del Ministero dell'interno, di cui uno in servizio presso la Direzione investigativa antimafia e uno in servizio presso la Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza. Il Comitato puo' inoltre avvalersi della consulenza di esperti nelle specifiche materie d'interesse. 2. Alla nomina dei componenti del Comitato, nonche' dei relativi supplenti, si provvede con decreto del Ministro dell'interno sulla base delle designazioni effettuate dalle amministrazioni e dagli organismi di rispettiva appartenenza. 3. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare, in relazione alle materie in trattazione, i prefetti delle province interessate, i competenti provveditori interregionali per le opere pubbliche, rappresentanti delle regioni e degli enti locali interessati, anche ai fini dell'acquisizione di informazioni di carattere urbanistico relativamente alle aree territoriali di cui all'art. 1, lettera a), nonche' rappresentanti di organizzazioni sindacali dei lavoratori e di associazioni dei datori di lavoro dei settori interessati. Alle riunioni del Comitato possono, altresi', essere chiamati a partecipare funzionari delle amministrazioni e degli altri soggetti istituzionali in esso rappresentati. Il Comitato puo' inoltre procedere all'audizione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera n). 4. Ai componenti del Comitato e ai loro supplenti, nonche' ai soggetti di cui al comma 3 e a eventuali consulenti, non possono essere corrisposti a nessun titolo gettoni di presenza o altri emolumenti in qualunque modo denominati. |
| Art. 5
Sezioni specializzate del Comitato
1. Le Sezioni specializzate del Comitato, istituite ai sensi delle normative vigenti, supportano i prefetti nelle attivita' di monitoraggio antimafia, raccordandosi con il Comitato che ne cura l'unita' di indirizzo valutativo; a tal fine, le Sezioni specializzate informano periodicamente il Comitato sulle proprie attivita'. 2. Le Sezioni specializzate partecipano alla Rete di monitoraggio di cui all'art. 2. |
| Art. 6
Procedure per il monitoraggio antimafia
1. Il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e' attuato dal Comitato di coordinamento secondo procedure approvate con delibera CIPESS, su proposta del medesimo Comitato. 2. Si applicano, altresi', le modalita' e le procedure di monitoraggio finanziario di cui all'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. |
| Art. 7
Attivita' dei Gruppi interforze presso le Prefetture-uffici territoriali del Governo
1. A livello provinciale operano, presso le Prefetture-uffici territoriali del Governo, Gruppi interforze coordinati da un dirigente degli stessi uffici e composti da un funzionario della Polizia di Stato, da un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, da un ufficiale della Guardia di Finanza, da un rappresentante del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, da un rappresentante della Direzione territoriale del lavoro, nonche' da un funzionario del Centro operativo della Direzione investigativa antimafia competente per territorio. I predetti Gruppi interforze operano in collegamento con la Direzione investigativa antimafia che, nel caso di opere che interessano il territorio di piu' province, assicura il raccordo delle attivita' dei Gruppi istituiti presso le Prefetture-uffici territoriali del Governo, nonche' con il Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere. 2. Il personale designato appartenente alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Direzione investigativa antimafia deve essere selezionato tenendo conto dell'elevato tasso di specializzazione richiesto per l'esercizio della funzione di prevenzione antimafia e dedicato prioritariamente allo svolgimento di tale funzione, svolgendo attivita' di raccordo e scambio informativo con la struttura di appartenenza. 3. Al fine di garantire l'efficacia dell'azione di contrasto alle infiltrazioni mafiose, le riunioni del Gruppo interforze antimafia sono convocate con cadenza almeno mensile. 4. Nello svolgimento degli accertamenti e' assicurata una razionale distribuzione dei compiti che valorizzi le specifiche competenze delle singole componenti del Gruppo, evitando duplicazioni. 5. Ferma restando la competenza al rilascio della documentazione antimafia stabilita dagli articoli 87 e 90 del decreto legislativo n. 159 del 2011, nello svolgimento degli approfondimenti istruttori, il Gruppo interforze antimafia si raccorda tempestivamente, per l'acquisizione di tutte le informazioni utili, con quelli operanti presso le Prefetture del luogo ove i soggetti da verificare hanno le loro principali o prevalenti attivita' e con quello del luogo ove l'intervento deve essere realizzato, nonche' con il Gruppo interforze centrale presso il Dipartimento di pubblica sicurezza, al fine di garantire la necessaria condivisione del patrimonio informativo funzionale alla completezza degli accertamenti e alla loro tempestivita'. 6. Nello svolgimento dell'attivita' di approfondimento istruttorio preordinata al rilascio della documentazione antimafia, il Gruppo interforze antimafia realizza un mirato controllo del contesto territoriale ove gli operatori economici individuati sulla base di indicatori di rischio o di precedenti attivita' investigative svolgono la propria attivita'. 7. Al fine di coniugare accuratezza e tempestivita' delle verifiche, laddove la platea dei soggetti interessati sia tale da non consentire lo svolgimento dei controlli con la necessaria immediatezza, sono individuati in seno al Gruppo interforze antimafia specifici criteri cui ispirare gli accertamenti, che diano priorita' alle verifiche sulle imprese che effettuano le attivita' di piu' elevato interesse per le organizzazioni criminali. 8. Per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose, il Prefetto si avvale del Gruppo interforze antimafia ai fini degli accessi e accertamenti nei cantieri e presso gli uffici delle imprese sottoposte a controllo. A questo fine il Prefetto redige un piano trimestrale degli accessi, suscettibile di aggiornamenti in relazione all'emersione di nuove evidenze. 9. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse ed evitare possibili interferenze con le eventuali attivita' investigative in corso, sul piano degli accessi elaborato dal Prefetto viene acquisita apposita intesa con le autorita' giudiziarie interessate. 10. Nell'attivita' di monitoraggio svolta dal Gruppo interforze e' riservata una particolare attenzione alle modalita' di assunzione della manodopera e ai relativi adempimenti previsti dalla legislazione sul lavoro e dal Contratto collettivo nazionale di categoria. 11. Al fine di consentire al Prefetto di rendere il parere richiesto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, in materia di subappalto, il Gruppo interforze antimafia fornisce una documentata relazione in ordine al rischio di infiltrazioni criminali. 12. Il Prefetto puo' richiedere elementi di valutazione da parte del Gruppo interforze antimafia nell'attivita' di accertamento preordinata alla verifica della sussistenza degli elementi di cui al comma 1, dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo alle valutazioni prodromiche all'esercizio dei poteri di accesso di cui al comma 2 del medesimo art. 143. 13. Ogni qual volta ne ravvisi l'esigenza e, comunque, con cadenza almeno quadrimestrale, il Gruppo interforze antimafia relaziona sull'attivita' svolta in sede di riunione di coordinamento delle Forze di polizia convocata dal Prefetto con la partecipazione del Procuratore distrettuale antimafia. |
| Art. 8
Attivita' della Direzione investigativa antimafia, e del Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere 1. In considerazione della centralita' del ruolo della Direzione investigativa antimafia nell'ambito della circolarita' del flusso informativo in tema di lotta alla criminalita' organizzata, sono a essa attribuite, a livello centrale, le attivita' di monitoraggio antimafia di competenza del Ministero dell'interno concernenti le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese. La Direzione investigativa antimafia vi provvede operando in raccordo con la Direzione centrale della polizia criminale. 2. La Direzione investigativa antimafia, ferma restando la propria competenza per gli approfondimenti delle segnalazioni di operazioni sospette analizzate e trasmesse dall'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) presso la Banca d'Italia, condivide in seno al Gruppo interforze antimafia presso le Prefetture eventuali esiti investigativi di potenziale interesse, fatti salvi i limiti discendenti dal segreto investigativo. 3. In considerazione della missione istituzionale e del patrimonio informativo di cui dispone, la Direzione investigativa antimafia costituisce il punto di snodo degli accertamenti preliminari di cui all'art. 95, comma 3, del Codice antimafia, il cui esito deve essere immediatamente comunicato al Prefetto per la successiva segnalazione alla stazione appaltante. 4. Per gli aspetti relativi alle verifiche antimafia, la Direzione investigativa antimafia predispone un apposito sistema informativo per la gestione dei dati e delle informazioni acquisite nel corso degli accessi e degli accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, disposti dai Prefetti ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo n. 159 del 2011. Il predetto sistema e' interconnesso con la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, ai sensi dell'art. 96, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011, secondo le modalita' procedurali di cui al regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 193. 5. Le attivita' di monitoraggio di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono effettuate dal Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere con le modalita' di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 aprile 2002. |
| Art. 9
Vicepresidenti del Comitato e segreteria
1. I vicepresidenti del Comitato concorrono con il presidente nello svolgimento delle funzioni di coordinamento del Comitato, partecipando, anche in sua rappresentanza, a tavoli di lavoro, tavoli tecnici e organismi deputati alla trattazione delle specifiche materie di interesse. 2. La segreteria del Comitato e' incardinata nel Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, ed e' composta da un contingente di sei unita', anche di qualifica dirigenziale, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. Possono far parte del suddetto contingente anche unita' di personale provenienti dalle Forze di polizia o dalle altre amministrazioni della Rete di monitoraggio di cui all'art. 2. Un dirigente della carriera prefettizia con qualifica di viceprefetto, incluso nel predetto contingente, svolge le funzioni di segretario del Comitato. |
| Art. 10
Oneri di funzionamento del Comitato
1. Il Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno assicura la messa a disposizione delle strutture logistiche e strumentali necessarie allo svolgimento delle attivita' del Comitato, nei limiti delle risorse economiche disponibili e senza ulteriori oneri di bilancio. 2. Le spese per gli eventuali impegni fuori sede, per specifiche esigenze attinenti alle attivita' del Comitato, del presidente, dei vicepresidenti e del personale di cui all'art. 9 sono poste a carico del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, a valere sulla contabilita' ordinaria. |
| Art. 11
Entrata in vigore e disposizioni transitorie
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Sino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 4, comma 2, il Comitato risulta costituito in conformita' al decreto del Ministro dell'interno in data 28 aprile 2017 e successive modificazioni, adottato sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 21 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2017, n. 81.
Roma, 26 febbraio 2025
Il Ministro dell'interno Piantedosi
Il Ministro della giustizia Nordio
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini |
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