Gazzetta n. 59 del 12 marzo 2025 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PERUGIA
DECRETO RETTORALE 4 marzo 2025
Emanazione dello statuto.


IL RETTORE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;
Visto il decreto rettorale n. 889 del 28 maggio 2012 e successive rettificazioni, con il quale e' stato emanato il nuovo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia;
Viste la delibera del senato accademico del 26 novembre 2024 con la quale e' stato approvato - subordinatamente al parere favorevole del consiglio di amministrazione, acquisito in data 27 novembre 2024 - il testo integrale delle modifiche allo statuto di ateneo, allegato alla delibera medesima per farne parte integrante e sostanziale;
Vista la nota prot. n. 391277 del 29 novembre 2024 con la quale il suddetto testo dello statuto di ateneo e' stato trasmesso al MUR, per il controllo previsto dall'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la nota MUR, prot. n. 1133 del 27 gennaio 2025, pervenuta a mezzo PEC e assunta a prot. n. 34682 del 28 gennaio 2025, con la quale il Ministero medesimo, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo di legittimita' e di merito ai sensi del precitato art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989, ha formulato le osservazioni ivi riportate, restando in attesa di riscontro in ordine alle richieste di chiarimento, reso in pari data con nota prot. n. 37293;
Visto l'art. 6, commi 10 e 11 della legge n. 168/1989;
Letta e richiamata la delibera del senato accademico del 13 febbraio 2025 con la quale sono state approvate, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, reso in pari data, le modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, anche in attuazione alle osservazioni del MUR, nel testo allegato alle delibere sub. lettere A e A;
Vista la nota prot. n. 71546 del 13 febbraio 2025 con la quale sono state trasmesse al MUR le modifiche statutarie adottate ai sensi dell'art. 6, comma 10 della legge n. 168/1989;

Decreta:

Di emanare lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia nel testo modificato, approvato dal senato accademico del 13 febbraio 2025 e allegato al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale) Il presente decreto, corredato dal relativo allegato sara' pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione) Il testo dello statuto sara' pubblicato all'albo on line nonche', inserito nel sito web dell'ateneo alla voce «Statuto e regolamenti».
Perugia, 4 marzo 2025

Il rettore: Oliviero
 
Allegato

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
Indice Titolo I - Principi generali
Capo I - Natura, fini e attivita'
Art. 1 - Natura e fini
Art. 2 - Principi di attivita' e di organizzazione
Art. 3 - Attivita' mediche e assistenziali
Capo II - Garanzie, diritti e responsabilita'
Art. 4 - Principi fondamentali
Art. 5 - Liberta' di ricerca e di insegnamento
Art. 6 - Diritto allo studio
Art. 7 - Doveri
Art. 8 - codice etico e di comportamento Titolo II - Organi centrali dell'ateneo
Capo I - Organi di governo dell'ateneo
Art. 9 - Organi di governo dell'ateneo
Art. 10 - Il rettore
Art. 11 - Durata in carica, elettorato passivo, modalita' di elezione e cessazione dalla carica del rettore
Art. 12 - Incompatibilita' alla carica di rettore
Art. 13 - Elettorato attivo per la carica di rettore
Art. 14 - Pro-rettore vicario
Art. 15 - Delegati rettorali e sottodelegati rettorali
Art. 15-bis - Giunta di ateneo
Art. 16 - Il senato accademico
Art. 17 - Composizione del senato accademico
Art. 18 - Nomina, durata e rinnovo del mandato dei membri del senato accademico
Art. 19 - Incompatibilita' e decadenza dei membri del senato accademico
Art. 20 - Il consiglio di amministrazione
Art. 21 - Composizione del consiglio di amministrazione
Art. 22 - Nomina, durata e rinnovo del mandato dei membri del consiglio di amministrazione
Art. 23 - Incompatibilita' e decadenza dei membri del consiglio di amministrazione
Capo II - Organi di gestione, di controllo, consultivi e di garanzia
Art. 24 - Il direttore generale
Art. 25 - Collegio dei revisori dei conti
Art. 26 - Nucleo di valutazione
Art. 27 - Collegio di disciplina
Art. 28 - Garante di ateneo
Art. 29 - Comitato unico di garanzia per le pari opportunita'
Art. 30 - Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL
Art. 31 - Consiglio studentesco
Art. 32 - Comitato per lo sport universitario
Capo III - Centri di servizio e altre strutture di supporto
Art. 33 - Centri di servizio
Art. 34 - Centro dei servizi bibliotecari di ateneo
Art. 35 - Centro linguistico di ateneo
Art. 36 - Altre strutture di supporto alla didattica e alla ricerca Titolo III - Strutture didattiche e scientifiche
Capo I - Dipartimenti
Art. 37 - Principi e funzioni
Art. 38 - Costituzione e disattivazione dei dipartimenti
Art. 39 - Organi del dipartimento
Art. 40 - Consiglio del dipartimento
Art. 41 - Direttore del dipartimento
Art. 41-bis - Delegati del direttore di dipartimento
Art. 42 - Giunta del dipartimento
Art. 43 - Commissione paritetica per la didattica
Capo II - Strutture didattiche
Art. 44 - Scuole interdipartimentali di ateneo
Art. 45 - Corsi di studio
Art. 46 - Formazione post lauream
Capo III - Strutture di ricerca
Art. 47 - Centri di ricerca
Art. 48 - Piattaforme scientifiche Titolo IV - Amministrazione dell'ateneo
Art. 49 - Organizzazione amministrativa
Art. 50 - Dirigenti
Art. 51 - Personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL Titolo V - Fonti normative
Art. 52 - Lo statuto
Art. 53 - I regolamenti Titolo VI - Disposizioni comuni
Art. 54 - Organi eletti e designati
Art. 55 - Norme generali sulle incompatibilita'
Art. 56 - Validita' delle sedute e delle delibere degli organi collegiali. Quorum strutturale e quorum funzionale Titolo VII - Disposizioni transitorie e finali
Art. 57 - Regime transitorio
Art. 58 - Entrata in vigore dello statuto
Allegati

Art. 1.
Natura e fini

1. L'Universita' degli studi di Perugia, di seguito denominata «Universita'» o «Ateneo», e' un'istituzione pubblica di alta cultura, che opera in conformita' ai principi della costituzione e agli impegni internazionali assunti dall'Italia in materia di ricerca scientifica e di formazione universitaria.
2. I fini primari dell'universita' sono la ricerca scientifica, il trasferimento dei suoi risultati e la formazione superiore, considerati inscindibili al fine di promuovere lo sviluppo della societa'.
3. L'universita' e' dotata di personalita' giuridica e gode di autonomia normativa, didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
4. L'universita' riconosce la propria appartenenza allo Spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore. Promuove l'internazionalizzazione della ricerca scientifica e della formazione superiore, in conformita' ai principi stabiliti a livello internazionale. A tale fine, stipula accordi con enti e istituzioni, europei ed esteri; promuove la caratterizzazione internazionale dei propri programmi; favorisce la mobilita' di tutte le sue componenti, facilitando gli scambi, nonche' l'accesso alle proprie attivita' di ricerca e di formazione da parte di docenti, ricercatori e studenti stranieri; promuove l'istituzione di insegnamenti e corsi di studio in lingue diverse dall'italiano, il reciproco conferimento e riconoscimento dei titoli di studio, l'attivazione di percorsi formativi integrati con universita' straniere.
5. L'universita' rilascia titoli di studio corrispondenti ai vari livelli di formazione superiore, in conformita' a quanto previsto dalla normativa vigente.
 
Art. 2.
Principi di attivita' e di organizzazione

1. L'universita' assume, per l'esercizio delle proprie funzioni, il metodo della programmazione strategica, della verifica e valutazione dei risultati e della distinzione tra le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo in capo agli organi di governo e le funzioni di attuazione e gestione amministrativa, tecnica e finanziaria in capo al direttore generale, ai dirigenti e, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dal regolamento dell'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', ai responsabili di struttura.
2. L'universita' conforma la propria attivita' e organizzazione ai principi di imparzialita', buon andamento, efficienza, efficacia, semplificazione, trasparenza e tempestivita' delle procedure, pubblicita' degli atti, copertura finanziaria dei costi, sostenibilita' ambientale, tutela della sicurezza e della salute, pari opportunita', cooperazione e responsabilita', promuovendo l'accreditamento delle proprie strutture didattiche, di ricerca, di gestione ed amministrazione e di servizio secondo principi di qualita'.
3. L'universita' considera come fattore centrale del proprio sviluppo il monitoraggio e la valutazione delle attivita' di ricerca e didattiche, avvalendosi di appositi strumenti di controllo e di verifica, e provvede alla istituzione di un sistema di incentivi e di premialita' del merito. La valutazione dei risultati e' utilizzata ai fini della ripartizione delle risorse tra le strutture e tra i singoli.
4. L'universita', per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, considera essenziale lo sviluppo delle relazioni con altre universita' e istituzioni di cultura e di ricerca, nazionali, europee, internazionali ed estere, e favorisce i rapporti con istituzioni, formazioni sociali, imprese e altre forze produttive, in quanto strumenti di promozione della ricerca scientifica e canali di diffusione e valorizzazione dei suoi risultati. A tale fine, secondo modalita' e limiti stabiliti dai regolamenti di ateneo, puo' instaurare forme di collaborazione con altre universita', istituzioni e soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri; costituire associazioni, enti, fondazioni, societa', consorzi, spin-off, altri organismi pubblici o privati o partecipare ad essi; stipulare convenzioni, contratti e concludere accordi con persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private; partecipare a procedure di gara ad evidenza pubblica e prestare servizi a favore di terzi.
5. L'universita' promuove a tutti i livelli l'informatizzazione e la digitalizzazione dei processi organizzativi e dei relativi flussi documentali.
6. Per favorire il miglioramento della qualita' della ricerca e della didattica, l'ateneo puo', anche in aggregazione con altre universita', istituire poli scientifico-didattici e sedi didattiche decentrati, mediante accordi di programma con il Ministero della universita' e della ricerca, nonche' con altre istituzioni e con soggetti pubblici o privati, italiani, europei, internazionali ed esteri, tenuto conto degli indicatori di contesto relativi allo sviluppo regionale e a condizione che siano garantite risorse e infrastrutture adeguate, anche con il supporto di enti, fondazioni, societa', consorzi.

 
Art. 3.
Attivita' mediche e assistenziali

1. L'universita' definisce, attraverso apposite norme regolamentari, l'assetto organizzativo necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali di didattica e di ricerca, compenetrati con quelli assistenziali, prestati nei corsi di laurea di medicina e chirurgia, di odontoiatria, di quelli delle professioni sanitarie e di medicina veterinaria.
2. La disponibilita' delle strutture assistenziali e' assicurata all'universita' con appositi protocolli ed accordi che disciplinano i rapporti fra i corsi di laurea di medicina e chirurgia, odontoiatria, i corsi per le professioni sanitarie, i corsi di specializzazione e le amministrazioni nazionali, regionali e locali, in particolare con quelle preposte al Servizio sanitario nazionale.
3. Con apposito regolamento vengono determinate le modalita' con cui si realizzano le forme di autonomia organizzativa e gestionale delle strutture che svolgono compiti assistenziali, nel rispetto della normativa universitaria, e stabilite le norme sulla costituzione di strutture che coinvolgono dipartimenti universitari ed ospedalieri.
4. L'universita' si dota di un ospedale veterinario per l'espletamento dell'attivita' formativa teorico-pratica correlata al corso di laurea di medicina veterinaria ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
 
Art. 4.
Principi fondamentali

1. L'universita' si identifica nella comunita' dei professori, dei ricercatori, del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario, CEL e degli studenti. Favorisce la partecipazione di ogni sua componente con pari dignita' all'esercizio delle rispettive funzioni e al perseguimento dei propri fini istituzionali. A tale fine adotta il principio della rappresentativita' delle cariche elettive.
2. L'universita' cura la conservazione, lo sviluppo, la valorizzazione e la gestione del suo patrimonio bibliografico, documentario e archivistico; favorisce l'accesso alle risorse informative on line, in particolare attraverso il sistema bibliotecario di ateneo, e i servizi che assicurano il trasferimento delle conoscenze e dei risultati delle ricerche.
3. L'universita' garantisce la trasparenza, la pubblicita' e la diffusione delle delibere dei propri organi, le rende tempestivamente disponibili alla comunita' universitaria per via informatica e riconosce il diritto di accesso ai propri atti e documenti, entro i limiti stabiliti dalla legge e secondo le modalita' previste da norme regolamentari.
4. L'universita' promuove la qualita' della vita universitaria per gli studenti e per il personale, con particolare riferimento alla salute, alla sicurezza e alla funzionalita' degli ambienti, al benessere lavorativo, al superamento delle barriere nei confronti delle persone diversamente abili, alla promozione di attivita' culturali, sportive e ricreative, anche attraverso apposite forme organizzative.
5. L'universita' garantisce il principio di non discriminazione e di pari opportunita' nell'accesso allo studio, alla ricerca e al lavoro. Promuove la realizzazione dell'eguaglianza sostanziale tra i generi e le pari opportunita' nell'accesso alle cariche e negli organi collegiali.
6. L'universita' riconosce il valore della rappresentanza studentesca e ne garantisce la tutela, assicurando ai rappresentanti degli studenti, nel rispetto delle leggi in materia, l'accesso ai documenti, alle informazioni e ai dati necessari per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti.
7. L'universita' rispetta i diritti e le prerogative della rappresentanza sindacale del personale dipendente, ne riconosce il valore nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si impegna a realizzare un sistema di relazioni sindacali orientato alla trasparenza e alla collaborazione.
8. L'universita' valorizza, nell'ambito delle sue esigenze organizzative, le professionalita' acquisite dal personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL, ne promuove la formazione e l'aggiornamento professionale, nonche' ne favorisce, in presenza di specifiche ed elevate competenze, il contributo alla didattica e la partecipazione a progetti di ricerca nelle forme previste dalla normativa vigente.

 
Art. 5.
Liberta' di ricerca e di insegnamento

1. L'universita' garantisce la liberta' e l'autonomia dei singoli docenti e ricercatori nell'organizzazione e nello svolgimento delle attivita' di ricerca e di formazione, assicurando l'indipendenza scientifica, la valorizzazione del merito, l'integrazione tra saperi, nel rispetto dei principi di liberta' e dignita' dell'uomo, di pacifica convivenza fra i popoli, di tutela dell'ambiente e di valorizzazione del territorio.
2. A tale fine, l'ateneo favorisce l'accesso dei docenti ai finanziamenti e l'utilizzazione degli strumenti e delle risorse disponibili, valutando la qualita' dei progetti di ricerca e la continuita' della produzione scientifica.
3. L'universita' garantisce la liberta' di insegnamento dei docenti, con riferimento sia al contenuto scientifico-culturale sia al metodo didattico, che deve svolgersi in coerenza con la programmazione didattica, nel rispetto delle caratteristiche qualificanti degli insegnamenti attribuiti e tenuto conto dei risultati della valutazione della didattica. A tal fine, l'universita' garantisce alle strutture competenti autonomia organizzativa, in conformita' alle leggi, allo statuto e ai regolamenti di ateneo.
4. L'universita' garantisce alle strutture di ricerca e didattiche l'equa e razionale distribuzione delle risorse finanziarie, tecniche e di personale di cui dispone, in relazione alle caratteristiche ed esigenze dei settori disciplinari e alla valutazione dei risultati conseguiti.

 
Art. 6.
Diritto allo studio

1. L'universita' sostiene le condizioni che rendono effettivo l'esercizio del diritto allo studio. Al fine di garantire agli studenti positive condizioni di studio e di vita, l'ateneo collabora con l'Agenzia per il diritto allo studio, le istituzioni territoriali e altri soggetti pubblici e privati, e assicura agli studenti capaci e meritevoli, e in particolare a quelli che si trovano in condizioni economiche piu' disagiate, l'istituzione di borse e premi di studio ed altre agevolazioni.
2. In particolare l'universita', secondo le modalita' disciplinate nel regolamento didattico di ateneo:
a) favorisce lo svolgimento di periodi di studio e di tirocinio all'estero, assicurandone il riconoscimento accademico con apposito regolamento;
b) promuove corsi per studenti lavoratori e corsi di insegnamento a distanza;
c) istituisce servizi di orientamento e di tutorato;
d) agevola l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.

 
Art. 7.
Doveri

1. Il personale universitario deve adempiere con assiduita' ed efficienza i compiti inerenti alle proprie funzioni, nel rispetto della legislazione statale, dello statuto, dei regolamenti di ateneo e del codice etico.
2. I dipendenti dell'ateneo e gli studenti sono tenuti ad un uso congruo delle strutture e ad un'utilizzazione razionale delle risorse disponibili.

 
Art. 8.
Codice etico e di comportamento

1. L'universita' adotta il codice etico e di comportamento della comunita' universitaria che ne definisce i valori fondamentali, promuove il riconoscimento dei diritti e il rispetto dei doveri individuali nei confronti dell'istituzione di appartenenza, nonche' detta le regole di condotta nell'ambito della comunita'. Le norme del codice etico e di comportamento sono volte a evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, a regolare i casi di conflitto di interessi e di proprieta' intellettuale e si applicano anche ai soggetti esterni all'organico di ateneo che facciano parte dei suoi organi ai sensi del presente statuto.
2. L'accertamento di violazioni del codice etico e di comportamento comporta l'applicazione, secondo principi di gradualita' e di proporzionalita' in relazione all'entita' del fatto, della sanzione del richiamo scritto ovvero del richiamo pubblicato sul sito web dell'ateneo. Ferma restando l'eventuale responsabilita' penale, civile, amministrativa, sulle violazioni del codice decide, su proposta del rettore, il senato accademico a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico, ma anche un illecito disciplinare, prevale la competenza degli organi di cui all'art. 10 della legge n. 240/2010 per i professori e per i ricercatori e di quelli competenti in materia ai sensi della normativa vigente per gli studenti e per il personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL.
3. Il codice etico e di comportamento determina le modalita' di accertamento delle violazioni.

 
Art. 9.
Organi di governo dell'ateneo

1. Sono organi di governo dell'ateneo:
a) il rettore;
b) il senato accademico;
c) il consiglio di amministrazione.

 
Art. 10.
Il rettore

1. Il rettore e' il rappresentante legale dell'universita', e' titolare delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche ed e' responsabile del perseguimento delle finalita' dell'ateneo secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
2. Il rettore presiede e convoca il senato accademico e il consiglio di amministrazione, ne coordina i lavori al fine di assicurare l'unitarieta' e la coerenza degli indirizzi e vigila sulla corretta attuazione delle loro delibere. Il rettore presiede, inoltre, gli altri organi di cui e' componente in tale veste.
3. Il rettore in particolare:
a) garantisce il rispetto dei principi di autonomia dell'Universita', della liberta' della didattica e della ricerca, dei diritti del personale e degli studenti e del principio di non discriminazione;
b) emana gli atti con rilevanza esterna ed interna di sua competenza, ivi compresi i decreti sulla decadenza dalla carica dei membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione;
c) propone al consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale di ateneo e quelli annuali, tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico e delle verifiche del nucleo di valutazione;
d) propone, coadiuvato dal direttore generale, al consiglio di amministrazione il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo annuale, sentito il senato accademico;
e) presenta al senato accademico, alla scadenza del primo biennio dall'entrata in carica, una relazione sull'attivita' svolta e sullo stato di attuazione della programmazione triennale e sulle relative compatibilita' finanziarie;
f) propone al consiglio di amministrazione la nomina del direttore generale, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera n) della legge n. 240 del 2010 e successive modificazioni e integrazioni, nonche' la sua eventuale revoca;
g) nomina, sentito il senato accademico, due componenti del consiglio di amministrazione non appartenenti ai ruoli dell'ateneo;
h) emana lo statuto e i regolamenti di ateneo, i regolamenti delle strutture universitarie e i provvedimenti di nomina delle cariche istituzionali;
i) presenta le proposte al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, in merito all'istituzione, attivazione, modifica e disattivazione di corsi di studio, di sedi, di dipartimenti e di strutture di raccordo, denominate scuole, nonche' di altre strutture di didattica e formazione o di ricerca;
j) stipula le convenzioni, i contratti e gli accordi che non sono di competenza di altri soggetti indicati dallo statuto, nonche' gli accordi di cooperazione interuniversitaria;
k) esercita con adeguata motivazione le funzioni di iniziativa in materia di procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e ne cura lo svolgimento, limitatamente ai provvedimenti non superiori alla censura, secondo le modalita' previste dall'art. 10 della legge n. 240 del 2010; propone, altresi', con adeguata motivazione al senato accademico le sanzioni da adottare in caso di violazioni del codice etico di ateneo che non integrino illeciti disciplinari;
l) designa, sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione, i rappresentanti dell'universita' in enti e organismi esterni partecipanti;
m) autorizza, sentito il dipartimento e previo parere vincolante del senato accademico, secondo quanto previsto dal regolamento di settore, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra atenei, nonche' i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attivita' didattica e di ricerca presso universita' o enti di ricerca esteri;
n) dispone il collocamento in aspettativa, sentito il dipartimento di afferenza e previo parere vincolante del senato accademico, dei professori e dei ricercatori per incarichi presso soggetti, pubblici o privati, anche con sede all'estero;
o) adotta, in casi straordinari di necessita' e di urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione e del senato accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva dell'organo competente;
p) vigila sull'utilizzo del patrimonio, sul funzionamento delle strutture e dei servizi, nonche' sulla gestione dell'ateneo, garantendo la corretta osservanza della normativa universitaria;
q) esercita ogni altra competenza che non sia espressamente attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti ad altri organi dell'ateneo.
4. Il rettore e' ammesso alla riduzione del compito didattico o alla esenzione dallo stesso per la durata della carica con dichiarazione da presentarsi di regola prima dell'inizio di ciascun anno accademico.

 
Art. 11.
Durata in carica, elettorato passivo,
modalita' di elezione e cessazione dalla carica di rettore

1. Il rettore dura in carica per un unico mandato di sei anni non rinnovabile.
2. Il rettore e' eletto tra i professori di I fascia a tempo pieno in servizio presso gli atenei italiani. Le domande di candidatura, che sono comunicate al decano dei professori di ruolo di prima fascia, debbono essere corredate da un programma articolato sugli obiettivi e sul tipo di gestione che il candidato si propone di perseguire e da un dettagliato curriculum scientifico e professionale; le candidature, unitamente al programma ed al curriculum, vengono rese pubbliche, con le modalita' stabilite dal regolamento generale di ateneo.
3. Il decano indice le elezioni almeno sei mesi prima della scadenza del mandato e le operazioni elettorali sono portate a compimento almeno quattro mesi prima della stessa scadenza.
4. Il rettore e' eletto, secondo le modalita' e i tempi previsti dal regolamento generale di ateneo, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti; risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti ovvero, in caso di parita', il candidato piu' anziano in ruolo e, a parita' di anzianita' in ruolo, il candidato con maggiore anzianita' anagrafica. In caso di candidatura unica si procede, in alternativa al ballottaggio, con una seconda votazione nella quale il rettore e' eletto a maggioranza dei votanti. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro ateneo, l'elezione si configura come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori dell'Universita' di Perugia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
5. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il decano convoca le elezioni entro quaranta giorni e le operazioni elettorali si concludono entro i successivi cinquanta giorni, secondo le modalita' ed i tempi stabiliti dal regolamento generale di ateneo. Il rettore neoeletto entra in carica, all'atto della nomina, nell'anno accademico in corso e vi permane per i sei anni successivi. Sino all'entrata in carica del rettore neoeletto le funzioni di rettore sono svolte dal pro-rettore vicario.

 
Art. 12.
Incompatibilita' alla carica di rettore

1. Il rettore, per la durata del mandato, non puo' assumere altra carica accademica nell'Universita' di Perugia; rivestire alcun incarico di natura politica; ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre Universita' statali, non statali o telematiche; svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero dell'universita' e della ricerca e nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca; assumere cariche direttive negli start-up e negli spin-off universitari e nelle piattaforme scientifiche.

 
Art. 13.
Elettorato attivo per la carica di rettore

1. L'elettorato attivo per la carica di rettore spetta:
a) ai professori di ruolo di prima e di seconda fascia, ai ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato;
b) ai membri del consiglio studentesco e ai rappresentanti degli studenti in senato accademico, in consiglio di amministrazione e nei consigli dei dipartimenti;
c) a tutto il personale di ruolo tecnico, amministrativo, bibliotecario, CEL e dirigenziale con voto ponderato pari al venti per cento degli elettori di cui alla lettera a).

 
Art. 14.
Pro-rettore vicario

1. Il rettore nomina tra i professori di I fascia in regime di tempo pieno in servizio presso l'ateneo il pro-rettore vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo; il pro-rettore vicario resta in carica per la durata del mandato del rettore, che lo puo' sostituire in qualsiasi momento.
2. Il pro-rettore vicario partecipa senza diritto di voto alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
3. Alla carica di pro-rettore vicario si applicano le medesime cause di incompatibilita' previste per la carica di rettore, di cui all'art. 12 dello statuto, fatte salve le deleghe eventualmente conferite ai sensi dell'art. 15 dello statuto.
4. Il pro-rettore vicario e' ammesso alla riduzione del compito didattico per la durata della carica con istanza da presentare di regola prima dell'inizio di ciascun anno accademico.

 
Art. 15.
Delegati rettorali e sottodelegati rettorali

1. Il rettore puo' avvalersi, in riferimento a determinati ambiti, di delegati che sceglie tra il personale docente di ruolo dell'ateneo. Il decreto rettorale di nomina, che viene reso pubblico, specifica il settore di competenza, nonche' la durata della delega.
2. I delegati partecipano senza diritto di voto alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione e degli altri organi presieduti dal rettore, quando si tratti delle materie loro delegate, su invito del rettore o su richiesta degli organi stessi.
3. I delegati, che rispondono direttamente al rettore del loro operato, possono essere revocati dal rettore stesso e comunque decadono al momento della cessazione del mandato del rettore.
4. Il rettore puo' nominare, in riferimento a specifici ambiti oggetto delle deleghe, sottodelegati scelti tra il personale docente di ruolo dell'ateneo, sentiti i delegati competenti per materia. Il decreto rettorale di nomina, che viene reso pubblico, specifica il settore di competenza nonche' la durata dell'incarico.
5. I sottodelegati coadiuvano i delegati di riferimento nell'esercizio delle rispettive competenze.
6. I sottodelegati possono essere revocati dal rettore e comunque decadono al momento della cessazione del mandato del rettore.
7. I delegati rettorali possono essere ammessi alla riduzione del compito didattico per la durata della carica previo accoglimento di istanza da presentare di regola prima dell'inizio di ciascun anno accademico.

 
Art. 15-bis.
Giunta di ateneo

1. Il rettore, il pro-rettore vicario e i delegati rettorali si riuniscono nella giunta di ateneo per l'esame collegiale di questioni relative agli ambiti di competenza di cui all'art. 10 dello statuto.
2. La giunta di ateneo e' organo consultivo del rettore ed e' convocata dallo stesso ogni qual volta ne ravvisi la necessita'.

 
Art. 16.
Il senato accademico

1. Il senato accademico e' organo di rappresentanza della comunita' universitaria e concorre al governo generale dell'ateneo, svolgendo funzioni di indirizzo generale, programmazione, coordinamento e raccordo delle attivita' istituzionali.
2. Il senato accademico in particolare esercita le seguenti funzioni:
a) formula pareri obbligatori e proposte al consiglio di amministrazione in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale ed a quelli annuali di ateneo;
b) formula pareri obbligatori al consiglio di amministrazione sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'ateneo;
c) formula proposte e pareri obbligatori al consiglio di amministrazione in merito all'istituzione, attivazione, modifica o disattivazione di corsi di studio, di sedi, di dipartimenti e di strutture di raccordo, denominate scuole, nonche' di altre strutture di ricerca e studio;
d) designa cinque membri del consiglio di amministrazione che appartengano ai ruoli dell'ateneo;
e) formula parere sulla proposta del rettore al consiglio di amministrazione in merito alla nomina e alla revoca del direttore generale;
f) designa, su proposta del rettore, il presidente del collegio dei revisori dei conti;
g) formula parere sulla composizione del nucleo di valutazione;
h) designa i membri del collegio di disciplina, previo parere del consiglio di amministrazione;
i) formula pareri vincolanti al consiglio di amministrazione su progetti di federazione o di fusione dell'ateneo con altre universita'. Formula altresi' pareri obbligatori su accordi di programma, anche in aggregazione con altre universita', con il Ministero dell'universita' e della ricerca; sulla costituzione da parte dell'ateneo di associazioni, fondazioni, enti, consorzi e altri organismi pubblici o privati; sulla partecipazione e forme di collaborazione a vario titolo con enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, pubblici o privati, nazionali, europei e internazionali;
j) formula parere al consiglio di amministrazione sulla destinazione delle risorse in ordine al fabbisogno di professori e di ricercatori e del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL di ateneo;
k) formula parere al consiglio di amministrazione, sentito il nucleo di valutazione, sulla assegnazione dei posti di professori e di ricercatori e di personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL tenendo conto delle proposte formulate dai consigli dei dipartimenti;
l) approva, previo parere del consiglio di amministrazione, il regolamento generale di ateneo; approva, previo parere favorevole dello stesso consiglio di amministrazione, i regolamenti di ateneo e delle sue strutture, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle scuole, in materia di didattica e di ricerca; approva, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, il codice etico e, su proposta del consiglio studentesco, la Carta dei diritti degli studenti; delibera sulle questioni di interpretazione dello statuto e dei regolamenti di ateneo;
m) delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti le modifiche dello statuto;
n) delibera in materia di afferenza dei professori e dei ricercatori sia nei casi in cui le richieste presentate siano state rigettate dai consigli dei dipartimenti, sia nei casi in cui non sia stata presentata alcuna richiesta, assegnando i professori ed i ricercatori a dipartimenti attivi nell'ateneo, sulla base del criterio di omogeneita' e coerenza scientifico-didattica;
o) valuta annualmente, sulla base del rapporto del nucleo di valutazione, il raggiungimento degli obiettivi di qualita' della didattica, della ricerca e della efficienza delle strutture e propone al consiglio di amministrazione gli obiettivi da raggiungere per l'anno successivo;
p) approva le convenzioni che non comportano oneri o entrate e che non siano di competenza di altri organi di ateneo;
q) propone al consiglio di amministrazione i criteri generali sulla ripartizione delle risorse ai dipartimenti per il funzionamento ordinario e per le attivita' di didattica e di ricerca;
r) determina le posizioni istituzionali alle quali viene assegnata una indennita' di carica e ne propone l'ammontare al consiglio di amministrazione;
s) formula pareri al consiglio di amministrazione sui programmi edilizi dell'ateneo;
t) approva a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, su proposta dei consigli di dipartimento o delle scuole, il conferimento delle lauree honoris causa e, con la medesima maggioranza, approva la proposta formulata dai consigli di dipartimento in merito al conferimento del titolo di professore emerito a professori dell'ateneo da inoltrare al Ministero dell'universita' e della ricerca;
u) prende in esame i pareri e le proposte formulati dal consiglio studentesco;
v) promuove la cooperazione con altre universita', italiane ed estere, e istituzioni culturali di ricerca nazionali, europee e internazionali;
w) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo.
3. Il senato accademico puo' proporre al corpo elettorale, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato rettorale. La mozione di sfiducia e' approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto all'elettorato attivo per la carica di rettore. In caso di approvazione, il rettore cessa dalla carica e si procede all'indizione di nuove elezioni, ai sensi del comma 5 dell'art. 11 dello statuto.

 
Art. 17.
Composizione del senato accademico

1. Il senato accademico e' composto da:
a) il rettore, che lo presiede;
b) diciotto direttori di dipartimento; qualora i dipartimenti attivati siano in numero superiore a diciotto si procede ad elezione, in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'ateneo; l'elettorato attivo spetta ai direttori dei dipartimenti;
c) un professore di I fascia, un professore di II fascia e un ricercatore confermato eletti tra gli appartenenti alle aree scientifico-disciplinari CUN dalla 1 alla 9; un professore di I fascia, un professore di II fascia e un ricercatore confermato eletti tra gli appartenenti alle aree scientifico-disciplinari CUN dalla 10 alla 14. L'elettorato attivo per i rappresentanti dei professori di I fascia e dei professori di II fascia spetta alle rispettive categorie delle relative aree; l'elettorato attivo per i rappresentanti dei ricercatori e' esteso a tutti i ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato delle relative aree;
d) due rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario e CEL;
e) quattro rappresentanti degli studenti, eletti tra gli iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico e di dottorato di ricerca dell'universita'. L'elettorato attivo dei rappresentanti degli studenti e' composto da tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico e di dottorato di ricerca dell'universita'.
Le modalita' per le elezioni delle diverse componenti, secondo quanto previsto nel presente comma, sono disciplinate dal regolamento generale di ateneo.
2. Il senato accademico e' convocato, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, su iniziativa del rettore ovvero su richiesta motivata di non meno di un terzo dei suoi componenti.
3. Alle riunioni del senato accademico partecipano senza diritto di voto il pro-rettore vicario e il direttore generale; possono altresi' partecipare, sempre senza diritto di voto, oltre ai delegati del rettore, il coordinatore del nucleo di valutazione, il presidente del collegio dei revisori dei conti, il presidente del consiglio studentesco e il presidente della consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL, ove invitati dal rettore o dallo stesso senato quando si tratti di questioni di loro competenza. Assume le funzioni di segretario verbalizzante un funzionario dell'amministrazione centrale nominato dal rettore, su proposta del direttore generale.
4. Le modalita' di funzionamento del senato accademico sono stabilite da apposito regolamento, approvato dal senato medesimo.

 
Art. 18.
Nomina, durata e rinnovo del mandato
dei membri del senato accademico

1. I membri del senato accademico sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni accademici, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca, che durano in carica due anni accademici. Tutti i membri eletti del senato accademico sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

 
Art. 19.
Incompatibilita' e decadenza dei membri del senato accademico

1. I membri del senato accademico non possono ricoprire altre cariche accademiche istituzionali nell'universita', fatta eccezione per il rettore e per i direttori di dipartimento; essere componenti di altri organi dell'universita', salvo che del consiglio di dipartimento; ricoprire il ruolo di direttore o di presidente delle scuole di specializzazione ovvero far parte del consiglio di amministrazione delle stesse; rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato; ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre universita' statali, non statali o telematiche; svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero dell'universita' e della ricerca e nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca; assumere cariche direttive e amministrative negli start-up e negli spin-off universitari e nelle piattaforme scientifiche.

 
Art. 20.
Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione e' organo di governo dell'ateneo con funzioni di indirizzo strategico, di programmazione finanziaria e del personale, di vigilanza e controllo sull'attivita' amministrativa, sulla sostenibilita' finanziaria e sulla situazione economico-patrimoniale dell'ateneo.
2. In particolare, il consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni:
a) approva il documento triennale di pianificazione e programmazione strategica dell'ateneo e quelli annuali, su proposta del rettore, previo parere del senato accademico;
b) approva il bilancio di previsione annuale e triennale, nonche' il conto consuntivo, su proposta del rettore, previo parere del senato accademico;
c) approva, inoltre, gli eventuali assestamenti di bilancio e le variazioni al bilancio di previsione;
d) approva, previo parere vincolante del senato accademico, i progetti e le modalita' di attuazione di federazione o di fusione dell'ateneo con altre universita'. Approva, previo parere obbligatorio del senato accademico, gli accordi di programma, anche in aggregazione con altre universita', con il Ministero dell'universita' e della ricerca, tenuto conto degli indicatori relativi alle condizioni di sviluppo regionale; la costituzione da parte dell'ateneo di associazioni, fondazioni, enti, consorzi e altri organismi pubblici o privati, nonche' la partecipazione e forme di collaborazione a vario titolo con enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, pubblici o privati, nazionali, europei, internazionali ed esteri;
e) adotta i regolamenti di sua competenza e le relative modifiche, con particolare riferimento al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', previo parere del senato accademico;
f) formula parere sulle proposte di modifica dello statuto, nonche' sui regolamenti di ateneo, sul codice etico, sui regolamenti delle strutture di ateneo e sulle relative modifiche;
g) delibera, previo parere del senato accademico, i programmi edilizi dell'ateneo ed in materia di conservazione e gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare;
h) adotta i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti, previo parere del senato accademico e sentito il consiglio studentesco;
i) delibera, tenuto conto delle priorita' e dei criteri stabiliti dal senato accademico e previo parere di quest'ultimo, sulla programmazione annuale e triennale del fabbisogno di professori e di ricercatori; delibera, su proposta del direttore generale e sempre previo parere del senato accademico, sulla programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL, sentita la consulta del personale di cui all'art. 30 dello statuto;
j) stabilisce e fornisce al direttore generale gli indirizzi ed i criteri per la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali, del personale dirigente e del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL, verifica la loro corretta attuazione da parte dello stesso direttore e valuta i risultati;
k) delibera in merito alla ripartizione dei finanziamenti complessivamente destinati alla didattica, alla ricerca e al funzionamento dei dipartimenti e alla loro assegnazione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal senato accademico;
l) delibera, in assenza della componente studentesca, nel rispetto della programmazione relativa al fabbisogno di professori e di ricercatori e in base alla sostenibilita' finanziaria, sulle proposte di copertura dei posti di professore e di ricercatore, di loro chiamata e nomina presentate dai dipartimenti, previo parere del senato accademico; sull'attribuzione degli assegni di ricerca ai dipartimenti o ai settori scientifico-disciplinari e sui contratti di insegnamento con docenti, studiosi e professionisti anche stranieri di chiara fama, nonche' sui contratti necessari a far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal senato accademico;
m) delibera sull'attribuzione delle borse di studio ai dottorati di ricerca;
n) delibera sulle proposte in materia di internazionalizzazione, sentito il senato accademico;
o) delibera sulle proposte di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione di corsi, di sedi, di dipartimenti, di strutture di raccordo, denominate scuole, di altre strutture didattiche, di strutture di ricerca, di piattaforme scientifiche, di centri di servizio, anche interuniversitari, previo parere del senato accademico e sentito, per quanto di competenza, il consiglio studentesco;
p) conferisce e revoca, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico, l'incarico di direttore generale e stabilisce il relativo trattamento economico in conformita' ai criteri stabiliti dalla normativa statale vigente;
q) designa, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico, i membri del nucleo di valutazione, ad eccezione dei membri rappresentanti degli studenti;
r) delibera, in assenza della componente studentesca, in materia di sanzioni disciplinari per i professori e i ricercatori, secondo quanto disposto dalla normativa vigente e dallo statuto;
s) approva le convenzioni e i contratti che comportino oneri o entrate per l'ateneo e che non siano di competenza del direttore generale o di altri soggetti ai sensi della normativa vigente, dello statuto e dei regolamenti di ateneo;
t) approva i protocolli di intesa e ogni altro atto convenzionale stipulato con il servizio sanitario nazionale ai fini della gestione delle attivita' assistenziale e clinica e vigila sulla loro applicazione;
u) stabilisce, su proposta del senato accademico e compatibilmente con le risorse del bilancio dell'ateneo, l'ammontare dell'indennita' per quelle cariche istituzionali, alle quali lo stesso senato l'abbia riconosciuta; la indennita' per i membri del consiglio di amministrazione e' stabilita dal senato accademico;
v) adotta gli altri atti ed esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo.

 
Art. 21.
Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
a) il rettore che lo presiede;
b) cinque membri designati dal senato accademico;
c) due membri nominati dal rettore;
d) due membri eletti dagli studenti.
2. Il senato accademico procede alla designazione dei componenti di cui alla lettera b) nel rispetto di un'equilibrata rappresentativita' delle cinque aree scientifiche-disciplinari-culturali presenti nell'ateneo, individuate ed approvate a maggioranza assoluta dallo stesso senato appositamente per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione e indicate nell'allegato al presente statuto. Il senato designa sulla base di una lista di candidati, in numero almeno doppio al numero dei membri da designare, individuata da una commissione di selezione tra personalita' che appartengano ai ruoli dell'ateneo, che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di avviso pubblico e che siano in possesso di un alto livello scientifico e culturale riconosciuto in sede nazionale o internazionale ovvero che siano in possesso di una comprovata competenza professionale di elevato livello in campo gestionale, maturata tramite l'esercizio di funzioni dirigenziali di amministrazione, direzione o controllo presso societa', istituzioni, fondazioni od enti pubblici o privati e che siano altresi' in possesso di una adeguata qualificazione scientifica culturale. Qualora per una o piu' aree non siano pervenute almeno due candidature, si procede limitatamente a tali aree alla riapertura dei termini per la presentazione delle candidature. La commissione di selezione e' presieduta dal rettore ed e' composta da dieci membri del senato accademico, nominati dallo stesso Senato, nel rispetto di una equilibrata rappresentativita' delle aree scientifichedisciplinari-culturali, di cui all'allegato al presente statuto. Il senato accademico, a maggioranza dei due terzi dei componenti nella prima votazione, designa i cinque membri all'interno della lista proposta. In seconda votazione risulta designato il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto. Il regolamento generale di ateneo disciplina le modalita' di svolgimento degli adempimenti di cui al presente comma.
3. Il rettore, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2 da parte della commissione di selezione del senato accademico, procede, sentito lo stesso senato, alla nomina dei membri, di cui alla lettera c), tra personalita' da lui individuate, anche tramite avviso pubblico ed a seguito di consultazioni con rappresentanti del mondo istituzionale, economico, sociale e culturale, che non appartengano ai ruoli dell'ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla nomina e per tutta la durata dell'incarico e che non si trovino in posizione di conflitto di interessi con l'ateneo.
4. I due membri rappresentanti degli studenti, di cui alla lettera d), sono eletti, secondo le procedure stabilite dal regolamento generale di ateneo, da tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico e di dottorato di ricerca dell'ateneo, tra gli iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico e di dottorato di ricerca dell'ateneo.
5. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano senza diritto di voto il pro-rettore vicario e il direttore generale; possono altresi' partecipare, sempre senza diritto di voto, oltre ai delegati rettorali, il coordinatore del nucleo di valutazione, il presidente del collegio dei revisori dei conti, nonche' il presidente del consiglio studentesco e il presidente della consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL, ove invitati dal rettore o dallo stesso consiglio quando si tratti di questioni di competenza dei rispettivi organi. Assume le funzioni di segretario verbalizzante un funzionario dell'amministrazione centrale nominato dal rettore, su proposta del direttore generale.
6. In caso di anticipata cessazione dalla carica di rettore e durante il periodo di reggenza del pro-rettore vicario sino alla assunzione della carica da parte del rettore neo eletto, il consiglio di amministrazione opera in regime di ordinaria amministrazione salvo casi di necessita' e urgenza per i quali informa tempestivamente il senato accademico.
7. Il consiglio di amministrazione e' convocato, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, su iniziativa del rettore ovvero su richiesta motivata di non meno di un terzo dei suoi componenti.
8. Le modalita' di funzionamento del consiglio di amministrazione sono stabilite da apposito regolamento, approvato dal senato accademico.

 
Art. 22.
Nomina, durata e rinnovo del mandato
dei membri del consiglio di amministrazione

1. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni, fatta eccezione per i membri eletti dagli studenti, che durano in carica due anni. Tutti i membri del consiglio di amministrazione sono immediatamente rinnovabili una sola volta.

 
Art. 23.
Incompatibilita' e decadenza
dei membri del consiglio di amministrazione

1. I membri del consiglio di amministrazione non possono ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore; essere componenti di altri organi dell'universita', nonche' di enti e strutture strumentali dell'ateneo, fatta eccezione per i componenti del consiglio di dipartimento; rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato; ricoprire il ruolo di direttore o di presidente delle scuole di specializzazione ovvero far parte del consiglio di amministrazione delle stesse; ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre universita' statali, non statali o telematiche; svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero dell'universita' e della ricerca e nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca; assumere cariche direttive e amministrative negli start-up e negli spin-off universitari e nelle piattaforme scientifiche.
2. I membri del consiglio di amministrazione, qualora siano assenti non giustificati per almeno tre sedute consecutive, ovvero versino in condizione di sopravvenuto conflitto di interessi con l'universita' nel corso del mandato, vengono dichiarati decaduti dal senato accademico, secondo modalita' e termini previsti dal regolamento generale di ateneo.
3. In caso di cessazione dai ruoli dell'ateneo per i consiglieri che vi appartengano ovvero di perdita dello status di studente, il membro del consiglio di amministrazione interessato decade dalla carica con effetto immediato e si procede alla sua sostituzione.

 
Art. 24.
Il direttore generale

1. Il direttore generale, sulla base dei programmi e degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, e' responsabile e provvede alla gestione complessiva e alla organizzazione dei servizi, delle risorse e del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL, assicurando la 21 legittimita', l'imparzialita', il buon andamento e la trasparenza dell'attivita' amministrativa dell'ateneo.
2. In particolare:
a) coordina l'attuazione dei piani e dei programmi varati dagli organi accademici di governo;
b) cura l'attuazione delle direttive generali definite dal rettore e dal consiglio di amministrazione, nonche' delle deliberazioni degli organi di ateneo;
c) dirige e raccorda l'attivita' dei dirigenti, conferendo o revocando gli incarichi e le responsabilita' di specifici progetti e gestioni, attribuendo loro le necessarie risorse umane, finanziarie e materiali, fissando per gli stessi gli obiettivi da perseguire, sulla base di quanto stabilito dal consiglio di amministrazione mediante il piano annuale della performance e verificandone l'attuazione;
d) sovraintende all'attivita' di organizzazione e gestione del personale e alla gestione dei rapporti sindacali e di lavoro nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale e decentrata;
e) presenta annualmente al consiglio di amministrazione ed al nucleo di valutazione una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati di gestione raggiunti nel quadro dei programmi, progetti e obiettivi strategici definiti dagli organi di governo. Il consiglio di amministrazione, sentito il nucleo di valutazione, delibera sul conseguimento degli obiettivi da parte del direttore generale. Inoltre il direttore generale:
a) formula proposte ed esprime pareri al rettore ed al consiglio di amministrazione nelle materie di sua competenza; in particolare, ai fini del documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL, propone al consiglio di amministrazione le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento delle attivita' dell'amministrazione;
b) richiede direttamente pareri agli organi consultivi e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di sua competenza;
c) promuove e resiste alle liti attive e passive di cui e' parte l'universita' e ha il potere di conciliare e transigere, dandone tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione;
d) valuta annualmente la prestazione dei dirigenti tenuto conto dei criteri e delle modalita' stabilite dal sistema di misurazione e valutazione della performance di ateneo;
e) provvede all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
f) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercita i connessi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza del proprio ufficio a norma di legge, di statuto e dei regolamenti;
g) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi tecnico e amministrativi nel rispetto dei regolamenti di ateneo e degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di amministrazione; collabora a tal fine con i responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio per la gestione del personale, promuovendo azione costante di coordinamento;
h) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti, quando non spetti ai dirigenti provvedervi;
i) dirige, coordina e controlla l'attivita' dei responsabili degli uffici dirigenziali e dei servizi tecnici e amministrativi cui non siano preposti dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di loro inerzia;
j) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti o i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
k) presidia le attivita' di organizzazione e gestione del personale e del relativo rapporto di lavoro, nonche' le attivita' di gestione dei rapporti sindacali;
l) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione e del senato accademico;
m) esercita il potere disciplinare nei confronti del personale dirigente, del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL, fatta eccezione per i casi in cui, ai sensi di legge, detto potere faccia capo direttamente ai responsabili di struttura con qualifica dirigenziale;
n) cura l'elenco dettagliato ed aggiornato degli organismi pubblici e privati costituiti dall'ateneo, ovvero di quelli ai quali partecipa e dei rappresentanti nominati dall'universita' in seno ad essi; l'elenco e' accessibile a chiunque vi abbia interesse;
o) esercita ogni altra funzione conferitagli dalle norme vigenti in materia di dirigenza nella pubblica amministrazione in quanto compatibili e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
3. Il direttore generale e' scelto tra personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale in funzioni dirigenziali sulla base del curriculum allegato alla domanda di coloro che partecipano all'apposito avviso pubblico.
4. L'incarico di direttore generale e' conferito dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico. L'incarico ha la durata massima di un triennio ed e' rinnovabile.
5. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato da un contratto di diritto privato a tempo determinato stipulato dal rettore; la determinazione del relativo trattamento economico e' stabilita nel contratto in conformita' ai parametri ed ai criteri fissati con decreto dal Ministro dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il direttore generale, se pubblico dipendente, viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.
6. Il direttore generale, sentito il rettore, designa un direttore generale vicario che svolga le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
7. Il consiglio di amministrazione, su proposta del rettore e sentito il parere del senato accademico, puo' revocare anticipatamente l'incarico di direttore generale in caso di grave inosservanza delle direttive impartite dagli organi di governo, di risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione delle risorse, di mancato raggiungimento degli obbiettivi assegnati.
8. In caso di revoca o comunque risoluzione o cessazione anticipata del rapporto di lavoro, le funzioni di direttore generale sono esercitate dal direttore generale vicario che decade al momento della nomina del nuovo direttore generale.

 
Art. 25.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti e' organo di controllo della gestione amministrativo contabile, finanziaria e patrimoniale dell'ateneo secondo le disposizioni delle leggi vigenti e del regolamento generale di ateneo.
2. Il collegio e' composto da:
a) un membro effettivo con funzione di presidente, designato dal senato accademico su proposta del rettore tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato anche in quiescenza;
b) un membro effettivo ed uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
c) un membro effettivo ed uno supplente, designati dal Ministero dell'universita' e della ricerca.
3. I componenti del collegio dei revisori dei conti, di cui almeno due membri devono essere iscritti al registro dei revisori legali, sono nominati con decreto rettorale, durano in carica quattro anni, sono immediatamente rinnovabili una sola volta ed in nessun caso possono essere dipendenti dell'ateneo.
4. Il collegio dei revisori dei conti:
a) esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;
b) verifica la regolarita' della gestione contabile, finanziaria, economica e patrimoniale, della tenuta dei libri e delle scritture contabili, nonche' la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle medesime scritture contabili;
c) effettua verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprieta', deposito, cauzione o custodia;
d) formula pareri su richiesta degli organi di governo dell'ateneo ovvero del direttore generale.
5. Le modalita' di funzionamento del collegio sono stabilite dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.

 
Art. 26.
Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione e' organo di valutazione interna delle attivita' didattiche, della ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, dei servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e della efficienza dell'attivita' amministrativa e della sua gestione.
2. In particolare, il nucleo di valutazione:
a) verifica la qualita' e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche per la didattica;
b) verifica, tenuto anche conto dei criteri e dei parametri di valutazione stabiliti a livello nazionale e internazionale in riferimento alla specificita' di ciascuna area disciplinare, la qualita' e continuita' dell'attivita' di ricerca scientifica svolta dai dipartimenti, dalle altre strutture di ricerca dell'ateneo e dai loro componenti;
c) valuta la qualita', l'efficienza e l'efficacia degli interventi di sostegno al diritto allo studio e dei servizi di supporto alla didattica;
d) verifica la congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento, di cui alla normativa vigente;
e) svolge, in raccordo con l'attivita' delle agenzie nazionali preposte alla valutazione del sistema universitario, la valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'ateneo, in piena autonomia e con modalita' organizzative proprie, il merito e il miglioramento delle prestazioni organizzative e individuali;
f) esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla normativa vigente, dal presente statuto e dai regolamenti di ateneo. Il nucleo riferisce annualmente al consiglio di amministrazione sul coerente utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi indicati nei documenti annuali e triennali dell'ateneo e presenta al rettore, al senato accademico e agli altri organi e strutture dell'ateneo interessati relazioni periodiche sui risultati delle proprie verifiche nei diversi ambiti.
3. Il nucleo di valutazione e' composto da nove membri:
a) sette, di cui quattro esterni all'ateneo, di elevata qualificazione professionale nei settori di cui al successivo comma 4;
b) due rappresentanti degli studenti eletti dal consiglio studentesco.
4. I membri del nucleo di valutazione, ad eccezione della componente studentesca, vengono scelti tra studiosi o esperti nel campo della valutazione della ricerca, della formazione, del management, della qualita' dei servizi pubblici, della contabilita' pubblica, della valutazione dei bilanci e gestione delle risorse umane. Sono designati dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico. Il coordinatore del nucleo e' eletto dai suoi componenti tra i membri che siano professori di ruolo dell'ateneo ed e' nominato dal rettore. Il curriculum dei membri del nucleo di valutazione, ad esclusione della componente studentesca, e' reso pubblico sul sito web dell'universita'.
5. L'ateneo assicura al nucleo di valutazione autonomia operativa e il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari. Cura altresi' la pubblicita' e la diffusione, anche mediante il proprio sito web, degli atti relativi alla determinazione dei criteri di valutazione e dei risultati dell'attivita' svolta, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
6. I membri del nucleo, ad eccezione della componente studentesca, durano in carica quattro anni e sono immediatamente rinnovabili una sola volta. Il mandato della componente studentesca dura due anni ed e' immediatamente rinnovabile una sola volta.
7. I membri del nucleo di valutazione non possono:
a) ricoprire la carica di rettore, pro-rettore vicario, delegato del rettore, sottodelegato del rettore, membro del senato accademico, membro del consiglio di amministrazione, membro del collegio dei revisori dei conti, membro del Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', direttore di dipartimento;
b) aver avuto nei tre anni precedenti alla nomina ovvero per la durata del mandato incarichi di natura politica;
c) ricoprire la carica di rettore, di membro del consiglio di amministrazione, del senato accademico o del collegio dei revisori dei conti di altre universita' italiane statali, non statali o telematiche.
8. Le modalita' di organizzazione e di funzionamento del nucleo di valutazione sono stabilite da apposito regolamento approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

 
Art. 27.
Collegio di disciplina

1. Il collegio di disciplina e' nominato dal rettore, su designazione del senato accademico, ed e' composto dal presidente, designato tra i professori di I fascia, da due ulteriori professori di I fascia, da due professori di II fascia e da due ricercatori a tempo indeterminato, tutti in regime di tempo pieno, con un'anzianita' nel ruolo di almeno tre anni e che non abbiano subito sanzioni disciplinari. Dei due ulteriori professori di I fascia, di II fascia e dei due ricercatori a tempo indeterminato almeno uno per ciascun ruolo deve essere esterno all'ateneo scelto attraverso apposito avviso rettorale. Contestualmente si provvede a nominare un membro supplente per ognuna delle tre componenti. Le funzioni di presidente sono svolte dal professore di I fascia piu' anziano in ruolo che viene sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal professore di I fascia che lo segue in ordine di anzianita'. La carica di membro del collegio di disciplina e' incompatibile con la carica di rettore, pro-rettore vicario, delegato del rettore, sottodelegato del rettore, membro del senato accademico, membro del consiglio di amministrazione, membro del collegio dei revisori dei conti, membro del nucleo di valutazione, membro del Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', direttore di dipartimento.
2. I membri del collegio di disciplina durano in carica tre anni e sono immediatamente rinnovabili una sola volta.
3. Il collegio svolge l'istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori, ad eccezione di quelli cui fa seguito un provvedimento non superiore alla censura, di competenza del rettore; esprime parere conclusivo e vincolante, come disposto dall'art. 10 della legge n. 240/2010, in merito alla fondatezza dell'azione disciplinare e all'eventuale sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per i provvedimenti di competenza. Il collegio opera, nel rispetto del contraddittorio, secondo il principio del giudizio tra pari e delibera con le modalita' stabilite da apposito regolamento, approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la normativa vigente.
4. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.
5. Nei casi di illecito imputabile al rettore, l'iniziativa dell'azione disciplinare e' rimessa al decano dell'ateneo.

 
Art. 28.
Garante di ateneo

1. Il Garante di ateneo esamina gli esposti relativi ad atti o comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture o singoli componenti dell'universita'.
2. Il garante comunica le proprie osservazioni a chi ha presentato l'esposto e, qualora ne ravvisi l'opportunita', trasmette le sue conclusioni all'organo o alla struttura di competenza.
3. Il garante e' scelto tra persone di idonea qualificazione, esterne all'universita', con le quali non sia mai stato posto in essere, in precedenza, un rapporto di lavoro dipendente; se tale rapporto viene costituito, il garante decade dall'ufficio.
4. Il garante e' designato dal senato accademico, su proposta del rettore, e nominato con decreto rettorale in base a quanto previsto dal regolamento generale di ateneo. Dura in carica tre anni ed e' rinnovabile una sola volta. Il suo curriculum e' pubblicato nel sito web dell'ateneo.
5. L'universita' assicura al garante l'autonomia operativa e l'accesso agli atti, documenti, dati ed informazioni, ritenuti necessari allo svolgimento dei suoi compiti.

 
Art. 29.
Comitato unico di garanzia per le pari opportunita'

1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita' ha compiti propositivi, consultivi e di verifica, contribuendo a migliorare l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunita', di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori.
2. Il comitato promuove la cultura delle pari opportunita' ed il rispetto della dignita' della persona nel contesto lavorativo, vigilando contro qualunque forma di discriminazione, diretta e indiretta, determinata da qualsiasi causa o condizione.
3. Il comitato e' formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello dell'amministrazione, da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, da due rappresentanti degli studenti eletti dal consiglio studentesco, nonche' da altrettanti componenti supplenti, in modo che sia assicurata la presenza paritaria di entrambi i generi.
4. Le modalita' di formazione e di funzionamento del comitato sono disciplinati da apposito regolamento, approvato dal senato accademico.

 
Art. 30.
Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL

1. La consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL e' organo collegiale di rappresentanza del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e dei collaboratori esperti linguistici (CEL) con funzioni propositive e consultive, fatte salve le materie oggetto, ai sensi della normativa vigente, di contrattazione collettiva.
2. In particolare, la consulta esprime pareri obbligatori agli organi competenti in merito:
a) al documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL in riferimento ai piani di sviluppo dell'ateneo;
b) al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' ed ai regolamenti che riguardano il personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL. La consulta formula proposte agli organi competenti in merito:
a) al piano annuale della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL;
b) all'organizzazione e gestione del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL, anche in funzione del miglioramento delle procedure amministrative. Su richiesta, esprime pareri al rettore, al senato accademico, al consiglio di amministrazione e al direttore generale su qualsiasi altra materia di interesse per il personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL.
3. Le proposte formulate dalla consulta sono sottoposte al competente organo di governo per il relativo esame.
4. L'universita' assicura alla consulta l'accesso alle informazioni necessarie per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite e provvede a garantirne il funzionamento.
5. La consulta e' composta da sette membri eletti dal personale tecnico e amministrativo, bibliotecario e collaboratori esperti linguistici dell'ateneo secondo le modalita' previste da apposito regolamento di organizzazione e funzionamento, adottato, previo parere del consiglio di amministrazione, dal senato accademico. La consulta designa al proprio interno il presidente e ne propone la nomina al rettore.
6. La carica di membro della consulta e' incompatibile con quella di direttore generale, di membro del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

 
Art. 31.
Consiglio studentesco

1. Il consiglio studentesco e' l'organo rappresentativo della componente studentesca e svolge funzioni propositive e consultive.
2. In particolare, il consiglio studentesco formula proposte e pareri obbligatori agli organi competenti in merito a:
a) piano annuale della didattica;
b) costituzione e modificazione delle strutture didattiche;
c) attivita' culturali, sportive e ricreative, gestite dagli studenti;
d) laboratori, biblioteche e relativi contributi;
e) internazionalizzazione del corpo studentesco;
f) forme di collaborazione con soggetti esterni volte a garantire agli studenti politiche integrate dei servizi e positive condizioni di studio e di vita;
g) funzionamento dei servizi predisposti per l'attuazione del diritto allo studio;
h) organizzazione e gestione degli scambi e della mobilita' degli studenti con universita' italiane ed estere;
i) modalita' di utilizzo dei locali per le attivita' didattiche;
j) esenzioni, agevolazioni e benefici a studenti meritevoli e in condizioni economiche disagiate;
k) regolamento didattico di ateneo;
l) determinazione delle tasse universitarie e dei contributi di laboratorio e biblioteca;
m) attivita' didattica e criteri di valutazione della stessa;
n) qualsiasi altra materia di elevato interesse per la componente studentesca.
3. Le proposte formulate, secondo le modalita' previste dal regolamento generale di ateneo, dal consiglio studentesco sono sottoposte al competente organo di governo, che ha l'obbligo della presa in considerazione e in esame.
4. Il consiglio studentesco propone al senato accademico, a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi membri, l'adozione e le modifiche della Carta dei diritti degli studenti.
5. L'universita' assicura al consiglio studentesco l'accesso alle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, nonche' provvede a fornire mezzi e strutture idonei per il suo funzionamento.
6. Il consiglio studentesco e' composto da trenta membri eletti, secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di ateneo, sulla base dei dipartimenti o scuole, ove costituite. L'attribuzione dei seggi a ciascun dipartimento/scuola e' proporzionale al numero degli studenti regolarmente iscritti. Partecipano alle riunioni del consiglio, senza diritto di voto, i rappresentanti degli studenti eletti in consiglio di amministrazione, in senato accademico e nel Consiglio nazionale degli studenti universitari, iscritti all'Universita' di Perugia.
7. Il consiglio studentesco dura in carica due anni.
8. Le modalita' di funzionamento del consiglio studentesco sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dallo stesso consiglio e pubblicato sul sito web dell'ateneo.

 
Art. 32.
Comitato per lo sport universitario

1. E' istituito il Comitato per lo sport universitario, al fine di sovraintendere ai programmi di sviluppo delle attivita' sportive e agli indirizzi di gestione degli impianti.
2. Composizione, competenze e modalita' di funzionamento sono definite da specifico regolamento di ateneo.
3. La realizzazione dei programmi deliberati dal comitato per lo sport universitario e la gestione degli impianti sportivi possono essere affidati a enti sportivi legalmente riconosciuti mediante convenzioni appositamente stipulate secondo le modalita' e le procedure previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.
4. La partecipazione al comitato non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.
 
Art. 33.
Centri di servizio

1. Possono essere costituiti centri di servizio che godono di autonomia gestionale, le cui finalita' specifiche sono definite nel relativo regolamento di funzionamento, al fine di:
a) organizzare e prestare servizi di supporto allo svolgimento delle attivita' didattiche, di ricerca, di trasferimento delle conoscenze e di gestione, che abbiano carattere continuativo e interessino l'ateneo nel suo complesso o piu' strutture dello stesso;
b) valorizzare beni culturali quali collezioni di reperti scientifici o di patrimoni librari ed archivistici che abbiano notevole interesse culturale;
c) diffondere i prodotti della ricerca e gli strumenti per la didattica tramite attivita' editoriali promosse dall'ateneo;
d) fornire servizi per le istituzioni universitarie e di ricerca in ambito regionale, nazionale e internazionale, nonche' per enti e soggetti pubblici e privati col concorso dei mezzi tecnologici piu' efficaci e avanzati.
2. La realizzazione delle strutture di cui al precedente comma puo' altresi' avvenire in collaborazione con altre Universita', enti pubblici e privati, anche mediante la costituzione di idonei organismi associativi.
3. Le modalita' di costituzione e di funzionamento dei centri di servizio sono disciplinate dal regolamento generale di ateneo.

 
Art. 34.
Centro dei servizi bibliotecari di ateneo

1. Il Centro dei servizi bibliotecari di ateneo provvede ad assicurare in forme coordinate e con adeguate strutture organizzative, l'accrescimento, la conservazione e la fruizione del patrimonio librario e documentale dell'universita', nonche' il trattamento e la diffusione dell'informazione bibliografica.

 
Art. 35.
Centro linguistico di ateneo

1. Il Centro linguistico di ateneo e' struttura di supporto all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue straniere per gli studenti dell'ateneo e della lingua italiana per gli studenti stranieri; puo' svolgere corsi d'aggiornamento per l'insegnamento delle lingue straniere, anche d'intesa con il Ministero dell'universita' e della ricerca e fornire servizi per le istituzioni universitarie e di ricerca in ambito regionale, nazionale e internazionale, nonche' per enti e soggetti pubblici e privati col concorso dei mezzi tecnologici piu' efficaci e avanzati.

 
Art. 36.
Altre strutture di supporto alla didattica e alla ricerca

1. L'universita' mette a disposizione dei dipartimenti, in cui vengono svolte attivita' didattiche e di ricerca nei settori agrario e veterinario, strutture agro-zootecniche utili ai fini dell'espletamento di dette attivita', nonche' della sperimentazione biologica, tecnologica, agronomica, zootecnica e veterinaria.
2. Le modalita' di gestione delle strutture di cui al comma 1 sono definite con apposito regolamento, approvato dal senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione.
3. L'universita', per i fini di cui al comma 1, promuove anche opportune intese con la Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia e con altri enti aventi analoghe finalita'.
 
Art. 37.
Principi e funzioni

1. L'universita' si articola in dipartimenti, che costituiscono le strutture organizzative fondamentali finalizzate a perseguire gli obiettivi di qualita' delle attivita' di ricerca scientifica e di didattica dell'ateneo e il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione.
2. I dipartimenti sono costituiti da professori e ricercatori dell'ateneo che appartengono a settori scientifico-disciplinari omogenei sotto il profilo culturale.
3. I dipartimenti curano l'organizzazione, la gestione e il coordinamento delle attivita' di ricerca dei professori e ricercatori che ad essi afferiscono, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti di ricerca; delle attivita' didattiche e formative, anche di concerto con altri dipartimenti; delle attivita' rivolte all'esterno correlate o accessorie a quelle di ricerca scientifica, di didattica e di formazione. In riferimento a tutte le suddette attivita', i dipartimenti curano la comunicazione verso l'esterno e promuovono forme di collaborazione a vario titolo con soggetti nazionali, europei, internazionali ed esteri, pubblici e privati.
4. Nel caso in cui alle funzioni di ricerca e di didattica siano associate funzioni assistenziali, i dipartimenti garantiscono l'inscindibilita' delle funzioni di formazione e di ricerca con quelle di assistenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
5. I dipartimenti hanno autonomia gestionale nelle forme e nei limiti previsti dallo statuto e dai regolamenti di ateneo; godono inoltre di autonomia regolamentare per le materie di propria competenza, per la propria organizzazione e funzionamento. Il regolamento di dipartimento e' approvato dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
6. Professori e ricercatori afferiscono, previa richiesta approvata dal consiglio di dipartimento, ad un unico dipartimento.
7. Ai dipartimenti fanno altresi' riferimento gli assegnisti, i cui progetti di ricerca siano riferibili ai settori scientifici-disciplinari presenti, i professori a contratto, che svolgono insegnamenti nei corsi di studio del dipartimento, i dottorandi di ricerca ed i visiting professor e visiting researcher ai quali il dipartimento abbia attribuito il titolo.
8. A ciascun dipartimento vengono assegnati una adeguata dotazione di personale tecnico e amministrativo e un segretario amministrativo.
9. L'eventuale articolazione funzionale interna dei dipartimenti e' disciplinata dal regolamento generale di ateneo.

 
Art. 38.
Costituzione e disattivazione dei dipartimenti

1. Il dipartimento viene costituito sulla base di un progetto scientifico e didattico presentato da almeno cinquanta tra professori, ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato, afferenti a settori scientifici-disciplinari omogenei e coerenti con la specificita' del progetto stesso, nel quale devono essere indicate, oltre al piano generale di sviluppo della ricerca e della didattica, le esigenze in termini di personale tecnico e amministrativo, di strutture e di attrezzature, nonche' l'eventuale afferenza ad una delle scuole di ateneo.
2. Il consiglio di amministrazione delibera l'istituzione e l'attivazione dei dipartimenti, acquisito il parere del senato accademico e sentito il nucleo di valutazione, assegnando alla nuova struttura, oltre alle risorse di personale tecnico e amministrativo, le risorse finanziarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attivita' istituzionali, nonche' le strutture e le attrezzature necessarie.
3. Due o piu' dipartimenti possono, altresi', proporre con delibera dei rispettivi consigli adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto di fondersi per costituire un nuovo dipartimento. La proposta deve approvare il progetto scientifico e didattico nel quale devono essere indicate oltre al piano generale di sviluppo della ricerca e della didattica, le esigenze in termini di personale tecnico e amministrativo, di strutture e di attrezzature, nonche' l'afferenza a una delle scuole di ateneo ove esistente.
4. Nel caso di fusione il personale tecnico e amministrativo, le risorse finanziarie per il funzionamento e per lo svolgimento delle attivita' istituzionali, nonche' le strutture e le attrezzature dei dipartimenti proponenti confluiscono al nuovo dipartimento.
5. Il consiglio di amministrazione delibera, previo parere del senato accademico, la disattivazione del dipartimento il cui numero di professori e ricercatori afferenti sia sceso per un anno accademico al di sotto del limite minimo stabilito dalla legge. In tale caso di disattivazione, il senato accademico delibera sulle opzioni di afferenza dei professori e ricercatori a dipartimenti attivi nell'ateneo e il consiglio di amministrazione delibera sull'eventuale riassegnazione delle risorse finanziarie.
6. Il consiglio di amministrazione delibera, altresi', previo parere del senato accademico, la soppressione del dipartimento venuto meno a seguito di attivazione di un nuovo dipartimento per fusione o accorpamento di precedenti dipartimenti. In tale caso di soppressione, il senato accademico delibera sulle afferenze dei docenti non firmatari del nuovo progetto scientifico e didattico e il consiglio di amministrazione delibera sull'eventuale riassegnazione delle risorse finanziarie.

 
Art. 39.
Organi del dipartimento

Il dipartimento e' articolato negli organi e secondo le modalita' previste dagli articoli che seguono.

 
Art. 40.
Consiglio del dipartimento

1. Il consiglio del dipartimento e' organo di programmazione e di gestione delle attivita' del dipartimento.
2. Sono componenti del consiglio di dipartimento:
a) il direttore, che lo presiede;
b) i professori e i ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti al dipartimento;
c) i rappresentanti del personale tecnico e amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato assegnato al dipartimento, eletti, secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di ateneo, in numero pari al quindici per cento dei componenti, di cui alla lettera b);
d) i rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, nonche' ai corsi di specializzazione e ai dottorati di ricerca, afferenti al dipartimento, eletti, secondo le modalita' previste dal regolamento generale di ateneo, in numero pari al quindici per cento dei componenti, di cui alla lettera b);
e) il segretario amministrativo del dipartimento, che partecipa alle sedute con funzioni consultive e di verbalizzazione.
3. Il consiglio e' convocato dal direttore, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi ovvero, in via straordinaria, su iniziativa del direttore o su richiesta motivata di non meno di un terzo dei suoi componenti.
4. In particolare, il consiglio svolge le seguenti funzioni:
a) promuove e coordina le attivita' di ricerca e tutte le attivita' rivolte all'esterno accessorie e correlate alla ricerca scientifica, approvando i relativi piani annuale e triennale;
b) propone a maggioranza assoluta dei suoi componenti al senato accademico il regolamento del dipartimento e dei corsi di dottorato, ove attivati; con la medesima maggioranza esprime parere vincolante sul regolamento delle scuole, ove istituite;
c) approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti le proposte da presentare al consiglio di amministrazione per l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione di corsi di studio e sedi, anche in coordinamento con altri dipartimenti;
d) approva, nella composizione dei soli professori e ricercatori e della componente studentesca, il piano dell'offerta formativa in riferimento ai corsi di studio, la cui attivazione sia stata deliberata dal consiglio di amministrazione, ed i relativi regolamenti didattici da proporre al senato accademico, che li approva previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione deliberano a maggioranza assoluta dei loro componenti;
e) stabilisce l'impiego delle risorse e degli spazi assegnati al dipartimento da utilizzare per la ricerca scientifica e la didattica;
f) delibera, nella composizione dei soli professori e dei ricercatori, sulla attribuzione delle responsabilita' didattiche e sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati, anche, ove necessario, di concerto con altri dipartimenti;
g) vigila in generale sul buon andamento e sulla qualita' delle attivita' didattiche e di ricerca scientifica;
h) delibera, nella composizione dei soli professori della fascia interessata e di quella superiore ed a maggioranza assoluta, le proposte di assegnazione di posti di ruolo, nonche' di chiamata e nomina per professori ordinari ed associati; delibera, nella composizione dei professori ordinari, associati e dei ricercatori ed a maggioranza assoluta, le proposte di assegnazione di posti per ricercatore e le proposte di nomina;
i) delibera, nella composizione dei soli professori della fascia interessata e di quella superiore, nonche' dei ricercatori ed a maggioranza assoluta, sulle richieste di afferenza al dipartimento rispettivamente dei professori e dei ricercatori, da trasmettere all'approvazione del consiglio di amministrazione;
j) delibera in ordine all'attivazione di assegni per lo svolgimento di attivita' di ricerca e l'eventuale proroga degli stessi;
k) propone al senato accademico per il prescritto parere l'attivazione di contratti per attivita' di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di avvalersi della collaborazione di docenti, studiosi ed esperti, italiani o stranieri, di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale ovvero di chiara fama; di contratti per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti dotati di adeguati requisiti scientifici e professionali;
l) approva, nella composizione dei soli professori della fascia interessata e di quella superiore, le relazioni triennali sull'attivita' scientifica e didattica dei professori e dei ricercatori e delibera sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica, sulla base del piano delle attivita' di ricerca e dell'offerta formativa;
m) propone al senato accademico per il prescritto parere l'istituzione di dottorati di ricerca, anche in collaborazione con altri dipartimenti; promuove inoltre l'internazionalizzazione dell'offerta formativa e della ricerca;
n) approva, nella composizione dei soli professori e dei ricercatori di ruolo e a tempo determinato, i programmi di ricerca interdipartimentali sulla base di accordi con i dipartimenti interessati e propone al consiglio di amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, di cui alla presente lettera, ed anche di concerto con altri dipartimenti, l'istituzione o la disattivazione di piattaforme scientifiche per lo svolgimento di singoli o piu' progetti di ricerca di particolare complessita' a carattere multidisciplinare ed approva la partecipazione dei professori e dei ricercatori alle piattaforme dell'ateneo gia' operative;
o) approva la stipula, nella composizione dei soli professori e ricercatori e dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, di convenzioni, contratti ed atti negoziali con soggetti nazionali, europei, internazionali, pubblici o privati, nei limiti e secondo le modalita' stabilite dalla normativa statale vigente in materia, dallo statuto e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
p) delibera su ogni altra questione gli venga attribuita dallo statuto e dai regolamenti di ateneo.

 
Art. 41.
Direttore del dipartimento

1. Il direttore rappresenta il dipartimento, ne promuove le attivita' ed e' responsabile del suo funzionamento; convoca e presiede il consiglio e la giunta; provvede all'esecuzione delle delibere adottate dal consiglio; vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti di ateneo e sull'adempimento degli obblighi dei professori e dei ricercatori e degli studenti, promuovendo, ove necessario, l'azione disciplinare; cura i rapporti con l'amministrazione dell'ateneo e svolge tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo.
2. Il direttore e' eletto dai membri del consiglio del dipartimento fra i professori di I fascia a tempo pieno, previa presentazione di candidatura con allegato un dettagliato curriculum scientifico e professionale, a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti; risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti o, in caso di parita', il candidato piu' anziano in ruolo e, a parita' di anzianita' in ruolo, il candidato con maggiore anzianita' anagrafica. In caso di candidatura unica si procede, in alternativa al ballottaggio, con una seconda votazione nella quale il direttore e' eletto a maggioranza dei votanti. Le modalita' per lo svolgimento delle elezioni del direttore sono stabilite dal regolamento generale di ateneo.
3. Il direttore e' nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.
4. Il direttore e' ammesso alla riduzione del compito didattico per la durata della carica con istanza da presentare di regola prima dell'inizio di ciascun anno accademico.
5. Il direttore designa tra i professori di prima fascia o di seconda fascia anche a tempo definito afferenti al dipartimento un vicedirettore, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Il vicedirettore e' nominato con decreto del rettore e rimane in carica per la durata del mandato del direttore.
6. Il direttore e' coadiuvato dal segretario amministrativo del dipartimento, il quale provvede agli adempimenti necessari ad assicurare l'esecuzione delle delibere degli organi del dipartimento e ne e' responsabile; il segretario amministrativo e' altresi' responsabile della gestione e della organizzazione amministrativo-contabile del dipartimento, sovrintende all'organizzazione del lavoro del personale del dipartimento dedicato al supporto amministrativo-contabile sentito il direttore del dipartimento. Il segretario amministrativo dipende gerarchicamente dal direttore generale. Il segretario amministrativo e', altresi', sottoposto funzionalmente al direttore di dipartimento/centro. L'incarico di segretario amministrativo e' attribuito dal direttore generale, sentito il direttore del dipartimento, in base a quanto previsto dal relativo regolamento.
7. Il direttore esercita poteri di avocazione degli atti del Segretario amministrativo del dipartimento solo in casi di particolare necessita' ed urgenza, specificamente indicati nella motivazione del provvedimento, dandone tempestiva comunicazione al consiglio del dipartimento; puo' altresi' adottare, sempre in casi di necessita' ed urgenza motivati, atti di competenza del consiglio, che debbono essere portati a ratifica dello stesso consiglio nella sua prima successiva riunione.
8. La carica di direttore e' incompatibile con ogni altra carica accademica, fatta eccezione di quella di membro del senato accademico.

 
Art. 41-bis.
Delegati del direttore di dipartimento

1. Il direttore del dipartimento puo' avvalersi, in riferimento a determinati ambiti, di delegati che sceglie tra il personale docente e ricercatore del dipartimento. Il decreto direttoriale di nomina, che viene reso pubblico, specifica il settore di competenza, i compiti e la durata.
2. I delegati, che rispondono direttamente al direttore del dipartimento del loro operato, possono essere revocati dal direttore stesso e comunque decadono al momento della cessazione del mandato del direttore del dipartimento.

 
Art. 42.
Giunta del dipartimento

1. La giunta del dipartimento e' l'organo esecutivo che coadiuva il direttore nell'espletamento delle sue funzioni.
2. Sono membri della giunta il direttore, che la presiede, il vicedirettore, una rappresentanza di professori e ricercatori e del personale tecnico e amministrativo, eletti tra i componenti del consiglio nel numero e secondo le modalita' stabiliti dal regolamento del dipartimento.
3. La giunta viene convocata dal direttore e alle sue riunioni partecipa il segretario amministrativo del dipartimento, con funzioni consultive e di verbalizzazione.
4. La giunta dura in carica tre anni e decade comunque con lo scadere del mandato del direttore.

 
Art. 43.
Commissione paritetica per la didattica

1. Presso ogni dipartimento e' istituita una commissione paritetica per la didattica, composta da docenti membri del consiglio del dipartimento e studenti dei corsi di studio afferenti al dipartimento, eletti in numero pari secondo quanto stabilito dal regolamento del dipartimento. La commissione designa tra i docenti il proprio presidente.
2. La commissione svolge attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica e dei servizi resi agli studenti da parte dei docenti e delle strutture, in applicazione dei criteri elaborati dal nucleo di valutazione, al quale puo' proporre ulteriori indicatori per la valutazione della didattica; redige una relazione annuale sull'efficacia della didattica, del tutorato e di ogni altro servizio reso agli studenti che trasmette al nucleo di valutazione, nonche' ai consigli di corso di studio, ove previsti, e al consiglio del dipartimento che sono tenuti a discuterne nei relativi consessi; formula proposte al consiglio del dipartimento per il miglioramento dei servizi, nonche' pareri non vincolanti sull'attivazione, sulla modifica e sulla disattivazione dei corsi di studio.
 
Art. 44.
Scuole interdipartimentali di ateneo

1. Due o piu' dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinita' o di omogeneita' e complementarita' disciplinare e culturale, possono costituire una struttura di raccordo, denominata scuola, al fine di razionalizzare le attivita' relative alla didattica di interesse comune.
2. Un dipartimento puo' afferire ad un'unica scuola.
3. L'istituzione di una scuola e' deliberata, previo parere del senato accademico, dal consiglio di amministrazione su proposta dei dipartimenti interessati, approvata a maggioranza assoluta dei relativi consigli e accompagnata da un dettagliato progetto in cui vengano motivate le esigenze e finalita' di razionalizzazione e coordinamento delle attivita' didattiche in riferimento al piano dell'offerta formativa dei dipartimenti proponenti ed indicate le strutture e le unita' di personale tecnico e amministrativo necessarie per lo svolgimento delle attivita'.
4. La disattivazione di una scuola e', previo parere del senato accademico, deliberata dal consiglio di amministrazione, qualora siano venute meno le condizioni e le finalita' per le quali era stata istituita.
5. Ogni scuola costituisce un organo deliberante, denominato consiglio della scuola, composto da:
a) i direttori dei dipartimenti afferenti alla scuola;
b) un numero di docenti, in misura complessivamente non superiore al dieci per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti afferenti alla scuola ed eletti, secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di ateneo, dai consigli dei dipartimenti tra i presidenti dei consigli e i coordinatori dei corsi di studio e tra i membri delle giunte dei dipartimenti ovvero i responsabili delle attivita' assistenziali di competenza della scuola medesima, ove previste;
c) una rappresentanza degli studenti, pari al quindici per cento delle altre componenti, iscritti ai corsi di studio attivati dai dipartimenti. I membri del consiglio durano in carica tre anni accademici, ad eccezione della componente studentesca che dura in carica due anni accademici, e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.
6. Il consiglio redige il regolamento di funzionamento della scuola che, acquisito il parere favorevole dei consigli dei dipartimenti afferenti, e' approvato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
7. Il consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti in prima votazione, a maggioranza assoluta dei votanti in seconda votazione, elegge al proprio interno il presidente tra i professori ordinari afferenti alla struttura su presentazione di apposita candidatura con allegato un dettagliato curriculum scientifico e professionale, secondo le modalita' stabilite dal regolamento della scuola, che ne definisce altresi' le funzioni. Il presidente, che e' nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.
8. Sono compiti della scuola:
a) la gestione dei servizi comuni, quali la gestione degli spazi comuni necessari allo svolgimento delle attivita' formative, il calendario delle attivita' didattiche, l'orientamento e la promozione delle attivita' didattiche e formative, la internazionalizzazione e l'organizzazione di attivita' culturali e formative rivolte agli studenti;
b) la formulazione ai consigli di dipartimento di proposte e pareri in merito all'istituzione, attivazione, modifica e disattivazione di corsi di studio sulla base della verifica della loro sostenibilita' e del loro accreditamento;
c) la formulazione ai consigli di corsi di studio e/o ai consigli di dipartimento di proposte ai fini del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della didattica, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla commissione paritetica per la didattica della scuola, ove istituita;
d) la organizzazione delle attivita' di valutazione degli studenti dei corsi di studio dei dipartimenti, di cui deve comunicare i risultati ai presidenti dei consigli ovvero ai coordinatori di corsi di studio ed ai direttori dei consigli di dipartimento;
e) la promozione di contatti con la societa', i soggetti del territorio ed il mondo del lavoro al fine di proporre opportuni adeguamenti dell'offerta formativa;
f) ogni altra attivita' che, di concerto, i consigli dei dipartimenti afferenti, a maggioranza assoluta dei loro componenti, ritengano utile delegarle a fini di una migliore efficienza nel coordinamento delle attivita' didattiche.
9. Qualora una scuola sia costituita da dipartimenti in settori in cui alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali, queste saranno assunte dalla scuola secondo le modalita' e nei limiti concertati con le competenti autorita' statali e regionali, nonche' con altri enti e istituzioni operanti in ambito sanitario, garantendo l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca. Il consiglio della scuola, in tal caso, in accordo con i dipartimenti interessati, coopera alla definizione delle linee generali della programmazione in ambito sanitario, partecipandovi, ove previsto, e comunque assicurando un adeguato raccordo con gli organi ad essa preposti, ai sensi delle normative regionali e nazionali, nonche' il necessario sviluppo delle strutture in cui e' articolata l'attivita' formativa in ambito biomedico e sanitario.
10. Ogni scuola, su proposta unanime dei dipartimenti afferenti, istituisce una commissione paritetica per la didattica, che sostituisce quelle dei dipartimenti e che e' composta da docenti e studenti eletti in un numero pari, secondo quanto stabilito dal regolamento della scuola; essa svolge le funzioni ed i compiti previsti all'art. 43, comma 2, dello statuto e, in questo caso, trasmette la relazione annuale anche al consiglio della scuola. Nei casi in cui i dipartimenti afferenti alla scuola non esprimano voto unanime sulla istituzione della commissione paritetica della scuola, i singoli dipartimenti istituiscono una propria commissione ai sensi del medesimo art. 43.

 
Art. 45.
Corsi di studio

1. L'istituzione, l'attivazione e la modifica di un corso di studio di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico sono deliberate, previo parere favorevole del senato accademico e sentito il nucleo di valutazione, dal consiglio di amministrazione su proposta di uno o piu' dipartimenti. La proposta deve contenere la descrizione degli obiettivi formativi, la disponibilita' dei docenti e tutti i dati richiesti dalla normativa vigente sui requisiti necessari e sui criteri di accreditamento, l'indicazione delle strutture ed attrezzature necessarie, nonche' il parere non vincolante della commissione paritetica per la didattica del o dei dipartimenti ovvero della scuola.
2. La disattivazione di un corso di studio e' deliberata, previo parere favorevole del senato accademico e sentito il nucleo di valutazione, dal consiglio di amministrazione, qualora siano venuti meno i requisiti necessari per la sua attivazione ovvero le sue finalita', in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione triennale di ateneo.
3. Le modalita' di funzionamento del corso di studio sono stabilite da apposito regolamento approvato dal consiglio del dipartimento o dei dipartimenti interessati, in conformita' al regolamento didattico di ateneo.
4. Per ogni corso di studio e' costituito un consiglio che ne cura la gestione e che e' composto dai professori titolari degli insegnamenti afferenti al corso, dai ricercatori che svolgono attivita' didattica di supporto per un insegnamento afferente al corso e da una rappresentanza degli studenti, pari al quindici per cento dei docenti di ruolo, eletta secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di ateneo e il cui mandato dura due anni accademici. Il consiglio elegge, secondo le modalita' previste dal regolamento didattico di ateneo, tra i professori di prima o di seconda fascia del corso di studio il proprio presidente, che e' nominato dal rettore, dura in carica tre anni accademici ed e' rinnovabile consecutivamente una sola volta.
5. Il consiglio del dipartimento, qualora lo ritenga necessario a fini di maggiore efficienza e semplificazione, puo' deliberare di provvedere direttamente alla gestione delle attivita' didattiche, nominando allo scopo un coordinatore incaricato per uno o piu' corsi di studio afferenti al dipartimento, eletto tra i professori di prima o di seconda fascia titolari di insegnamento presso il o i corsi interessati, secondo le modalita' di cui al regolamento didattico di ateneo. Il coordinatore, che e' nominato dal rettore, puo' essere coadiuvato da un comitato di non piu' di tre docenti, nominati dal consiglio di dipartimento. Il coordinatore e l'eventuale comitato durano in carica tre anni accademici e sono rinnovabili consecutivamente una sola volta. Il coordinatore ha il compito di illustrare e di sottoporre al consiglio del dipartimento le questioni relative alla gestione delle attivita' didattiche dei corsi per i quali e' incaricato.
6. Il consiglio di corso deve comunque essere istituito qualora il consiglio di amministrazione approvi l'attivazione di corsi di studio, pur se di classi diverse, ma qualificati da omogeneita' scientifica, culturale e formativa, su proposta di due o piu' dipartimenti, anche afferenti a scuole diverse o a nessuna scuola, che forniscono ciascuno attivita' di didattica ufficiale pari ad almeno il venti per cento dei CFU totali relativi agli insegnamenti del corso di studio. Il consiglio del corso di studio interdipartimentale e' composto dai professori titolari degli insegnamenti afferenti al corso, dai ricercatori che svolgono attivita' didattica di supporto per un insegnamento afferente al corso e da una rappresentanza degli studenti, eletti secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di ateneo, in numero pari al quindici per cento dei docenti di ruolo. I dipartimenti interessati attribuiscono al consiglio del dipartimento che fornisce il maggior numero di CFU il compito di coordinare, ove necessario di concerto con i consigli dei dipartimenti compartecipanti, le attivita' di gestione relative alla didattica del corso di studio. Presso il medesimo dipartimento e' istituita la commissione paritetica per la didattica del corso interdipartimentale.
7. Ai consigli dei corsi di studio, ove costituiti, spettano:
a) l'organizzazione e la programmazione annuale dell'attivita' didattica relativa ai corsi, incluso il tutorato, individuando e proponendo al consiglio di dipartimento i docenti responsabili di tutte le attivita' formative ed evidenziando eventuali necessita' per la copertura di insegnamenti per i quali non sia stato possibile individuare un docente responsabile, anche tramite bandi intra o extra ateneo o contratti;
b) la presentazione al o ai consigli dei dipartimenti del piano di sviluppo del corso di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico e di proposte per la destinazione e le modalita' di copertura dei posti di ruolo di professore, nonche' di proposte per posti di ricercatore;
c) tutte le azioni necessarie a rendere coerenti le attivita' formative con gli obiettivi previsti nell'ordinamento didattico dei corsi di studio, vigilando sul razionale utilizzo dei mezzi e delle attrezzature messe a disposizione dai dipartimenti o dalle scuole;
d) l'esame e l'approvazione dei piani di studio e delle pratiche relative agli studenti;
e) la redazione del documento annuale di autovalutazione, che trasmette al o ai consigli dei dipartimenti interessati ovvero al consiglio della scuola, ove costituita, e alla commissione paritetica per la didattica del o dei dipartimenti, responsabili dei corsi, o della scuola, ove questa abbia costituito una propria commissione paritetica in sostituzione di quelle dei dipartimenti afferenti;
f) la formulazione di proposte e di pareri al o ai consigli dei dipartimenti in ordine al regolamento didattico di ateneo ed ai regolamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico;
g) ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo.

 
Art. 46.
Formazione post lauream

1. L'ateneo, in conformita' ai propri obiettivi, promuove e organizza percorsi di formazione volti a fornire allo studente conoscenze scientifiche e abilita' professionali specifiche e di eccellenza.
2. I corsi e le scuole di dottorato, le scuole di specializzazione, i master universitari di primo e di secondo livello e i corsi di perfezionamento sono istituiti ed attivati con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le scuole, ove istituite, previo parere del senato accademico e sentito il nucleo di valutazione.
3. I corsi e le scuole di dottorato, le scuole di specializzazione, i master universitari di primo e di secondo livello, nonche' i corsi di perfezionamento, sono disciplinati da apposito regolamento di ateneo, fatte salve le disposizioni di legge in materia.
 
Art. 47.
Centri di ricerca

1. Al fine di condurre, sviluppare e promuovere la ricerca scientifica su temi di particolare rilevanza, per la cui attuazione si renda necessario istituire strutture appositamente destinate la cui missione sia definita da questi obiettivi, l'ateneo puo' costituire centri di ricerca di ateneo o partecipare a centri di ricerca di cui siano membri altre universita'.
2. Uno o piu' dipartimenti in accordo tra loro possono proporre l'istituzione o la partecipazione al centro di ricerca. La proposta deve contenere le motivazioni che rendono necessaria l'istituzione del centro sulla base di necessita' scientifiche o finalita' di ricerca non adeguatamente soddisfatte all'interno dei dipartimenti dell'ateneo che propongono l'istituzione del centro. La proposta deve evidenziare la rilevanza delle finalita' scientifiche nel contesto nazionale e internazionale, il valore aggiunto per l'ateneo, e deve essere corredata da un piano economico che definisca le necessita' e le disponibilita' di personale, locali e risorse finanziarie e contenga una analisi sulla sostenibilita' di medio-lungo termine del centro, nonche' la previsione di durata e le modalita' di eventuale rinnovo a scadenza.
3. La proposta di istituzione o di partecipazione al centro di ricerca deve essere corredata dal regolamento per il funzionamento interno del centro, approvato a maggioranza dai consigli dei dipartimenti proponenti.
4. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, delibera sulla istituzione dei centri di ricerca di ateneo e ne approva il regolamento. Nel caso di centri interuniversitari, il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, delibera l'istituzione o l'adesione e, contestualmente, approva la relativa convenzione.
5. I centri di ricerca istituiti dall'ateneo sono dotati di autonomia gestionale, nei limiti fissati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
6. Le risorse, umane e strumentali, necessarie al funzionamento dei centri promossi dall'ateneo e di quelli a cui l'ateneo partecipa, sono a carico dei dipartimenti proponenti e dei soggetti che partecipano al centro.
7. I centri di ricerca sono soggetti a valutazione triennale dei risultati scientifici e della gestione da parte del consiglio di amministrazione, acquisiti i pareri dei dipartimenti proponenti, del senato accademico e del nucleo di valutazione. A fronte di valutazione negativa, il centro viene disattivato, o la partecipazione ritirata, su delibera del consiglio di amministrazione.
8. Organi necessari dei centri di ricerca promossi dall'ateneo sono il consiglio di centro e il direttore.
9. Le modalita' di elezione degli organi dei centri di ricerca con sede presso l'Ateneo di Perugia, nonche' quelle relative ai principi di organizzazione e di funzionamento dei centri, sono disciplinate dal regolamento generale di ateneo. Il regolamento generale di ateneo disciplina altresi' le modalita' per la partecipazione dei professori e dei ricercatori di uno o piu' dipartimenti dell'ateneo a centri di ricerca interuniversitari.

 
Art. 48.
Piattaforme scientifiche

1. Uno o piu' dipartimenti in accordo tra loro possono proporre al consiglio di amministrazione, che delibera previo parere del senato accademico, l'istituzione di piattaforme scientifiche, denominate piattaforme, quali organismi aggregativi tra professori e ricercatori afferenti ai dipartimenti proponenti, per lo svolgimento di progetti di ricerca di particolare complessita' a carattere multidisciplinare, per la diffusione, la valorizzazione e il trasferimento dei risultati conseguiti.
2. Per la gestione delle risorse finanziarie derivanti e connesse al progetto di ricerca e per le procedure amministrative concernenti la loro attivita', le piattaforme fanno riferimento a un dipartimento capofila, individuato, nel progetto stesso, tra quelli proponenti.
3. Per ogni progetto di ricerca per il quale viene richiesta l'istituzione di una piattaforma, i dipartimenti proponenti presentano di concerto al consiglio di amministrazione il regolamento per il funzionamento interno della medesima piattaforma.
4. Possono far parte delle piattaforme, oltre ai soggetti proponenti, centri di ricerca dell'ateneo e interuniversitari, soggetti pubblici e privati, nazionali, europei, internazionali o esteri, che formulino richiesta espressa di adesione al consiglio di amministrazione, il quale delibera sulle richieste, previo parere obbligatorio del senato accademico.
5. Finalita' delle piattaforme sono:
a) promuovere l'eccellenza della ricerca scientifica dell'ateneo;
b) promuovere la socializzazione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, quale fattore imprescindibile dello sviluppo sociale ed economico;
c) agevolare la realizzazione di approcci comuni di ricerca tra i diversi settori scientifico disciplinari dell'ateneo;
d) favorire l'attrazione delle risorse nazionali, europee e internazionali per la ricerca;
e) agevolare il collegamento dei professori e dei ricercatori con altre sedi di ricerca nazionali, europee e internazionali;
f) recepire e interpretare le esigenze di innovazione espresse da soggetti esterni interessati alle attivita' della piattaforma;
g) favorire e qualificare il trasferimento delle conoscenze, dei risultati della ricerca scientifica e delle innovazioni conseguenti alle attivita' delle piattaforme e, piu' in generale, dei dipartimenti che le hanno proposte, anche realizzando collegamenti con altre sedi nazionali, europee e internazionali e con soggetti pubblici e privati.
6. Le attivita' e i risultati di ogni piattaforma sono sottoposti a valutazione con cadenza almeno biennale da parte del nucleo di valutazione che, in assenza di risultati documentati, puo' proporne la disattivazione al consiglio di amministrazione, acquisito il parere del senato accademico.
 
Art. 49.
Organizzazione amministrativa

1. L'organizzazione amministrativa dell'ateneo fornisce i servizi generali e quelli integrativi per lo svolgimento delle attivita' di didattica e di ricerca, unitamente a particolari servizi in favore di utenti interni ed esterni alla comunita' universitaria.
2. L'organizzazione amministrativa dell'universita' si ispira ai principi di semplificazione, economicita', efficienza, efficacia, imparzialita', pubblicita' e trasparenza.
Le strutture amministrative, nello svolgimento delle proprie competenze, osservano i seguenti criteri:
a) funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi di attivita', nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita'. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, l'ateneo procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) flessibilita', nel rispetto di principi e procedure fissati nei regolamenti di ateneo al fine di assicurare l'unitarieta' dell'attivita' amministrativa di gestione, fondata sul merito e sulla valorizzazione delle competenze;
c) collegamento delle attivita' delle strutture e degli uffici, in attuazione del dovere di comunicazione interna, promuovendo le forme piu' idonee ad assicurare un sistema adeguato di interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialita' e della trasparenza dell'azione amministrativa in conformita' a quanto sancito dalla normativa vigente, anche attraverso la creazione di apposite strutture per l'informazione agli utenti e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilita' complessiva dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza.
3. La struttura organizzativa dell'amministrazione centrale dell'ateneo e' costituita dalla direzione generale e dalle articolazioni funzionali; al fine di rispondere alle esigenze di miglioramento funzionale e di decentramento territoriale, ovvero per realizzare un uso efficiente ed economicamente vantaggioso delle risorse umane, finanziarie e strumentali, la struttura amministrativa di ateneo puo', su proposta del direttore generale, essere articolata in forma decentrata mediante l'istituzione di centri amministrativo-contabili interdipartimentali con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.
4. Ogni struttura organizzativa e' sottoposta a valutazione periodica con riferimento all'efficacia ed efficienza della propria attivita'.

 
Art. 50.
Dirigenti

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene tramite concorso per esami, bandito dall'ateneo, nel rispetto della normativa vigente.
2. Gli incarichi relativi alle funzioni dirigenziali, ivi compresi gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001, sono attribuiti dal direttore generale nel rispetto della normativa vigente.
3. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'universita' verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa e di controllo sull'acquisizione delle entrate e di organizzazione delle risorse umane e strumentali. I dirigenti sono i responsabili della gestione, della connessa attivita' amministrativo-contabile e tecnica e dei relativi risultati; dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici che da essi dipendono; nominano i responsabili dei procedimenti e delle articolazioni amministrative nelle strutture di cui sono responsabili, nel rispetto delle linee guida del direttore generale e provvedono a definire i compiti e verificare la corretta esecuzione degli stessi segnalando eventuali infrazioni disciplinari.
I dirigenti esercitano, altresi', le seguenti funzioni:
a) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate alle rispettive strutture;
b) organizzano, dirigono, coordinano e controllano l'attivita' delle articolazioni amministrative che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
c) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici nel rispetto del principio del merito, tenuto conto del parere dei destinatari dei servizi;
d) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili necessari allo svolgimento dei compiti delle strutture cui sono preposti, anche al fine della predisposizione del documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale;
e) svolgono tutti gli altri compiti ad essi eventualmente delegati dal direttore generale e curano l'attuazione di specifici piani e progetti ad essi assegnati dal direttore generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i connessi poteri sia di spesa, sia di acquisizione delle entrate;
f) esercitano, nei casi previsti dalla legge, il potere disciplinare nei confronti del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL in servizio presso la struttura alla quale il dirigente e' preposto;
g) formulano proposte e rendono pareri, ove richiesti, al direttore generale.
4. Il rettore e il consiglio di amministrazione possono chiedere che la procedura di valutazione dei dirigenti o degli affidatari di incarichi dirigenziali sia anticipata nel caso di evidente grave rischio di risultato negativo della gestione o di grave e reiterata inosservanza delle direttive impartite.

 
Art. 51.
Personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL

1. Il personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL e' assegnato in base a principi di funzionalita', economicita' di gestione e trasparenza ed opera secondo criteri di professionalita' e di responsabilita'.
 
Art. 52.
Lo statuto

1. Lo statuto e' espressione dell'autonomia costituzionalmente garantita dell'universita' e ne disciplina i compiti, le attivita', l'organizzazione ed il funzionamento.
2. Le modifiche dello statuto sono deliberate, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, sentiti altresi' i consigli dei dipartimenti e, per le questioni di loro competenza, il consiglio studentesco e la consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL.
3. L'iniziativa delle proposte di modifica spetta, alternativamente, al rettore, ad un terzo dei membri del senato accademico, a non meno di quattro membri del consiglio di amministrazione, ad almeno quattro consigli di dipartimento, nonche', per le questioni di loro competenza, al consiglio studentesco e alla consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL.
4. Le modifiche di allegati al presente statuto non costituiscono modifiche dello stesso.

 
Art. 53.
I regolamenti

1. Per l'attuazione dello statuto, in conformita' alle leggi in materia di ordinamento universitario, sono adottati i seguenti regolamenti di ateneo:
a) il regolamento generale di ateneo, che detta le norme di organizzazione e disciplina le modalita' di elezione e il funzionamento degli organi di ateneo;
b) il regolamento didattico di ateneo, che disciplina l'ordinamento dei corsi di studio e delle altre attivita' formative, i criteri di afferenza dei corsi di studio ai dipartimenti, nel rispetto dei requisiti qualitativi e quantitativi stabiliti dalle normative vigenti;
c) il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', che disciplina la gestione, le relative procedure amministrative, finanziarie e contabili, l'attivita' negoziale e le connesse responsabilita', nel rispetto dei principi relativi al bilancio unico di ateneo. Il regolamento puo' individuare anche forme autonome di gestione e ne fissa le norme relative.
2. L'ateneo si dota, altresi', di ogni regolamento necessario all'organizzazione e al funzionamento dell'universita' e delle sue strutture.
3. Le strutture di ricerca e didattiche si dotano di un regolamento che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento, in conformita' allo statuto e ai principi definiti nel regolamento generale di ateneo. Il regolamento, adottato dal consiglio della struttura, e' approvato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, ed e' emanato con decreto del rettore.
4. Tutti i regolamenti e le loro successive modifiche sono approvati dai competenti organi, secondo quanto stabilito dalle leggi e dal presente statuto, a maggioranza assoluta dei componenti ed emanati con decreto del rettore.
5. I regolamenti e le successive modifiche sono pubblicati all'albo on line di ateneo per sessanta giorni consecutivi; gli stessi vengono, altresi', inseriti nella pagina dedicata del portale web di ateneo.
6. Tutti i regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente disposto dal regolamento stesso.
 
Art. 54.
Organi eletti e designati

1. I componenti degli organi elettivi, monocratici e collegiali, non possono essere eletti piu' di due volte consecutivamente, salvo che non sia diversamente stabilito dallo statuto; un'ulteriore elezione puo' avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato relativo alla carica, fatta eccezione per la rappresentanza del personale tecnico e amministrativo nel consiglio di dipartimento, limitatamente all'ipotesi in cui l'elettorato passivo non copre la percentuale degli eleggibili.
2. L'elettorato passivo per le cariche accademiche e' riservato ai professori e ai ricercatori di ruolo che assicurino un numero di anni di servizio, prima della data di collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato.
3. L'elettorato passivo per la rappresentanza studentesca e' attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di studio relativi a tutti i titoli di studio rilasciati dall'universita', ad eccezione dei master universitari. Il mandato delle rappresentanze studentesche dura due anni secondo quanto previsto dal presente statuto.
4. In caso di anticipata cessazione dalla carica di un componente elettivo di un organo collegiale, subentra per il periodo residuo del mandato il primo dei non eletti che ne abbia titolo. Ove cio' non sia possibile, si procede a indire nuove elezioni entro sessanta giorni. In caso di anticipata cessazione dalla carica di un componente designato in seno a un organo collegiale, subentra per il periodo residuo del mandato un nuovo membro designato entro sessanta giorni. In caso di anticipata cessazione dalla carica di un organo monocratico, ad eccezione del rettore, l'elezione e' indetta entro sessanta giorni e il nuovo eletto assume l'incarico all'atto della nomina e lo conserva per tutta la durata residua del mandato dell'organo.
Ai fini del computo del limite dei mandati, il periodo di mandato svolto parzialmente per cessazione dalla carica o subentro e' considerato solo se la relativa durata abbia superato la meta' di quella prevista con riferimento alla specifica carica.
5. Chiunque, senza giustificato motivo, non partecipa per tre volte consecutive alle adunanze dell'organo collegiale di cui e' componente elettivo o designato, decade dal mandato.
6. La partecipazione a organi collegiali o monocratici, ove non diversamente previsto dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.

 
Art. 55.
Norme generali sulle incompatibilita'

1. L'elezione o la nomina a una carica incompatibile ai sensi della normativa vigente e dello statuto con altra gia' ricoperta, comporta l'obbligo di opzione per una delle cariche da esercitare, per gli eletti, entro due giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali e, per i designati, entro due giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina. Nel caso di mancata opzione, l'interessato non puo' assumere la nuova carica.
2. La condizione di professore a tempo definito e' incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. Tale incompatibilita', che opera al momento dell'assunzione della rispettiva carica, puo' essere rimossa qualora l'interessato entro e non oltre due giorni dalla comunicazione della avvenuta elezione o nomina, presenti dichiarazione di opzione con effetto immediato per il tempo pieno. In caso di carica accademica che comporta la presentazione di una candidatura, all'atto di presentazione della stessa l'interessato deve dichiarare che, ove eletto o nominato, optera' per il tempo pieno.
3. E' fatto divieto ai rappresentanti degli studenti di essere contemporaneamente membri del senato accademico, del consiglio di amministrazione, del consiglio studentesco e del nucleo di valutazione.

 
Art. 56.
Validita' delle sedute e delle delibere degli organi collegiali.
Quorum strutturale e quorum funzionale

1. Le sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo. Le sedute degli altri organi collegiali sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo, dedotti coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza, salvo diverso quorum previsto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti per particolari deliberazioni e, comunque, con un numero di presenti non inferiore a un quarto degli aventi diritto.
2. Le deliberazioni sono valide quando sono adottate dalla maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui la legge, lo statuto o i regolamenti non prevedano diversamente. In caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente.
 
Art. 57.
Regime transitorio

Gli organi monocratici e collegiali gia' costituiti al momento della entrata in vigore dello statuto restano in carica fino alla scadenza originaria del rispettivo mandato.

 
Art. 58.

Entrata in vigore dello statuto
1. Il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 
Allegati
Allegato 1:
AREE SCIENTIFICHE-DISCIPLINARI-CULTURALI
1 - Agraria, veterinaria e ingegneria;
2 - Medicina;
3 - Scienze e farmacia;
4 - Economia, scienze politiche e giurisprudenza;
5 - Lettere e scienze della formazione.