Gazzetta n. 58 del 11 marzo 2025 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2025, n. 23
Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e, in particolare, l'articolo 16;
Visto il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011;
Vista la direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2);
Vista la direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario;
Vista la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio;
Vista la comunicazione della Commissione del 13 settembre 2023, recante «Orientamenti della Commissione sull'applicazione dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2022/2555 (direttiva NIS 2)»;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici» e, in particolare, l'articolo 5, comma 6, relativo alla disciplina applicabile alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private»;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»;
Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante «Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica»;
Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;
Vista la legge 28 giugno 2024, n. 90, recante «Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici» e, in particolare, l'articolo 15 che ha modificato l'articolo 16, comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 15;
Visto il decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, recante «Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937»;
Visto il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148»;
Acquisito il parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, espresso in data 22 novembre 2024;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2025;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni contenute negli articoli 2, paragrafo 2, e 3 del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022.
2. Nel presente decreto si intendono per:
a) «Autorita' competenti DORA»: le Autorita' competenti di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del presente decreto;
b) «Autorita' nazionale competente NIS»: l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, quale autorita' nazionale unica competente in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138;
c) «CSIRT Italia»: il Gruppo nazionale di risposta agli incidenti di sicurezza informatica operante presso l'Agenzia di cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138;
d) «regolamento DORA»: il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022;
e) «direttiva DORA»: la direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022;
f) «TUB»: il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
g) «TUF»: il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
h) «CAP»: il codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
i) «Bancoposta»: Poste Italiane S.p.A., per le attivita' di bancoposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144.
3. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo si applicano le definizioni previste dalle disposizioni del TUB, del TUF, del CAP e del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988, S.O. n. 86:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riportano gli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio
2013:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.
Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Si riporta l'articolo 16 della legge 21 febbraio
2024, n. 15, recante: «Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2022-2023», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del
24 febbraio 2024:
«Art. 16 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per
il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n.
1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n.
909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della
direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive
2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE,
2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per
quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il
settore finanziario). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con le procedure di cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
acquisito il parere dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento
della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022,
nonche' per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre
2022.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente, compreso il
sistema sanzionatorio, le modifiche e integrazioni
necessarie all'adeguamento dell'ordinamento giuridico
nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 e al recepimento
della direttiva (UE) 2022/2556, con l'eventuale esercizio,
anche mediante la normativa secondaria di cui alla lettera
d) del presente comma, delle opzioni previste dal
regolamento (UE) 2022/2554. Nell'adozione di tali modifiche
e integrazioni il Governo tiene conto degli orientamenti
delle autorita' di vigilanza europee, degli atti delegati
adottati dalla Commissione europea e delle disposizioni
legislative nazionali di recepimento delle seguenti
direttive strettamente correlate al regolamento (UE)
2022/2554:
1) direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, di cui
all'articolo 3 della presente legge;
2) direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, di cui
all'articolo 5 della presente legge;
b) assicurare che alle autorita' competenti,
individuate ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo
comma, e dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2022/2554,
siano attribuiti tutti i poteri di vigilanza, di indagine e
sanzionatori per l'attuazione del regolamento (UE)
2022/2554 e della direttiva (UE) 2022/2556, coerentemente
con il riparto di competenze nel settore finanziario
nazionale;
c) attribuire alle autorita' di cui alla lettera b)
del presente comma il potere di imporre le sanzioni e le
altre misure amministrative previste dagli articoli 42,
paragrafo 6, e 50 del regolamento (UE) 2022/2554, nel
rispetto dei limiti edittali e delle procedure previsti
dalle disposizioni nazionali che disciplinano l'irrogazione
delle sanzioni e l'applicazione delle altre misure
amministrative da parte delle autorita' anzidette, avuto
riguardo al riparto di competenze nel settore finanziario
nazionale;
c-bis) apportare alla disciplina applicabile agli
intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, nonche' alla societa' Poste
italiane Spa per l'attivita' del Patrimonio Bancoposta, di
cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, le occorrenti modifiche e
integrazioni, anche mediante la normativa secondaria di cui
alla lettera d) del presente comma, per conseguire un
livello elevato di resilienza operativa digitale e
assicurare la stabilita' del settore finanziario nel suo
complesso, in particolare:
1) definendo presidi in materia di resilienza
operativa digitale equivalenti a quelli stabiliti nel
regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 dicembre 2022;
2) tenendo conto, nella definizione dei presidi
di cui al numero 1), del principio di proporzionalita' e
delle attivita' svolte dagli intermediari finanziari e dal
Patrimonio Bancoposta;
3) attribuendo alla Banca d'Italia l'esercizio
dei poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori di cui
alla lettera b) nei confronti dei soggetti di cui alla
presente lettera.
d) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla
disciplina secondaria adottata dalle autorita' indicate
alla lettera b) secondo le rispettive competenze.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.»
- Il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla
resilienza operativa digitale per il settore finanziario e
che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n.
648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE)
2016/1011 e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 dicembre 2022, n.
L 333.
- La direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per
un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione,
recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della
direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE)
2016/1148 (direttiva NIS 2) e' pubblicata nella G.U.U.E. 27
dicembre 2022, n. L 333.
- La direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica le
direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE,
2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per
quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il
settore finanziario e' pubblicata nella G.U.U.E. 27
dicembre 2022, n. L 333.
- La direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla
resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva
2008/114/CE del Consiglio e' pubblicata nella G.U.U.E. 27
dicembre 2022, n. L 333.
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230
del 30 settembre 1993, n. 230.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
recante «Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71.
- Si riporta l'articolo 5, commi da 6 a 8, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 recante:
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 02-10-203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
«Art. 5 (Trasformazione della Cassa depositi e
prestiti in societa' per azioni). - (Omissis)
6. Alla CDP S.p.A. si applicano le disposizioni del
Titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, previste per gli intermediari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del medesimo
decreto legislativo, tenendo presenti le caratteristiche
del soggetto vigilato e la speciale disciplina della
gestione separata di cui al comma 8.
7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:
a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti
pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando
fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio
postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla
garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste
italiane S.p.A. o societa' da essa controllate, e fondi
provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che
possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.
L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera e'
consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della
CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei medesimi soggetti
di cui al primo periodo, o dai medesimi promossa, nonche'
nei confronti di soggetti privati per il compimento di
operazioni nei settori di interesse generale individuati ai
sensi del successivo comma 11, lettera e), ((o al fine di
contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti
nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla
tutela ambientale nonche' su altri beni pubblici globali ai
quali l'Italia ha aderito,))
tenuto conto della
sostenibilita' economico-finanziaria di ciascuna
operazione. Le operazioni adottate nell'ambito delle
attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo, di
cui all'articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125,
possono essere effettuate anche in cofinanziamento con
istituzioni finanziarie europee, multilaterali o
sovranazionali, nel limite annuo stabilito con apposita
convenzione stipulata tra la medesima CDP S.p.A. e il
Ministero dell'economia e delle finanze. Le operazioni di
cui alla presente lettera possono essere effettuate anche
in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b);
b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni
destinati a iniziative di pubblica utilita', gli
investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione,
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in
funzione di promozione del turismo, ambiente,
efficientamento energetico e promozione dello sviluppo
sostenibile, anche con riferimento a quelle interessanti i
territori montani e rurali per investimenti nel campo della
green economy, nonche' le iniziative per la crescita, anche
per aggregazione, delle imprese, in Italia e all'estero, in
via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi e
comunque, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di
titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre
operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con
preclusione della raccolta di fondi a vista. PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147.
7-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la
Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7,
lettera a), secondo periodo, puo' altresi' fornire alle
banche italiane e alle succursali di banche estere
comunitarie ed extracomunitarie, operanti in Italia e
autorizzate all'esercizio dell'attivita' bancaria,
provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica
individuata nella convenzione di cui al periodo seguente,
per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili
residenziali da destinare prioritariamente all'acquisto
dell'abitazione principale, preferibilmente appartenente ad
una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di
ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza
energetica, con priorita' per le giovani coppie, per i
nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto
disabile e per le famiglie numerose. A tal fine le predette
banche possono contrarre finanziamenti secondo contratti
tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa
depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria
Italiana. Nella suddetta convenzione sono altresi' definite
le modalita' con cui i minori differenziali sui tassi di
interesse in favore delle banche si trasferiscono sul costo
del mutuo a vantaggio dei mutuatari. Ai finanziamenti di
cui alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.A. alle banche, da destinare in via esclusiva
alle predette finalita', si applica il regime fiscale di
cui al comma 24.
8. La CDP S.p.A. assume partecipazioni e svolge le
attivita', strumentali, connesse e accessorie; per
l'attuazione di quanto previsto al comma 7, lettera a), la
CDP S.p.A. istituisce un sistema separato ai soli fini
contabili ed organizzativi, la cui gestione uniformata a
criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio
economico. Sono assegnate alla gestione separata le
partecipazioni e le attivita' ad essa strumentali, connesse
e accessorie, e le attivita' di assistenza e di consulenza
in favore dei soggetti di cui al comma 7, lettera a). Il
decreto ministeriale di cui al comma 3 puo' prevedere forme
di razionalizzazione e concentrazione delle partecipazioni
detenute dalla Cassa depositi e prestiti alla data di
trasformazione in societa' per azioni.
(Omissis).»
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante: «Codice delle assicurazioni private» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2005.
- Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
recante: «Disciplina delle forme pensionistiche
complementari» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
289 del 13 dicembre 2005, n. 289.
- La legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante:
«Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina
dei mercati finanziari» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005.
- Il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180,
recante: «Attuazione della direttiva 2014/59/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che
istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli
enti creditizi e delle imprese di investimento e che
modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le
direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE,
2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i
regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del
Parlamento europeo e del Consiglio» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2015.
- Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 recante:
«Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza
nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali
nei settori di rilevanza strategica» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2019, e'
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
2019, n. 133.
- Il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 recante:
«Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza,
definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e
istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 14 giugno
2021 e' convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2021, n. 109.
- Si riporta l'articolo 15 della legge 28 giugno 2024,
n. 90, recante: «Disposizioni in materia di rafforzamento
della cybersicurezza nazionale e di reati informatici»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio
2024:
«Art. 15 (Modifica all'articolo 16 della legge 21
febbraio 2024, n. 15). - 1. All'articolo 16, comma 2, della
legge 21 febbraio 2024, n. 15, dopo la lettera c) e'
inserita la seguente:
"c-bis) apportare alla disciplina applicabile agli
intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, nonche' alla societa' Poste
italiane Spa per l'attivita' del Patrimonio Bancoposta, di
cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, le occorrenti modifiche e
integrazioni, anche mediante la normativa secondaria di cui
alla lettera d) del presente comma, per conseguire un
livello elevato di resilienza operativa digitale e
assicurare la stabilita' del settore finanziario nel suo
complesso, in particolare:
1) definendo presidi in materia di resilienza
operativa digitale equivalenti a quelli stabiliti nel
regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 dicembre 2022;
2) tenendo conto, nella definizione dei presidi
di cui al numero 1), del principio di proporzionalita' e
delle attivita' svolte dagli intermediari finanziari e dal
Patrimonio Bancoposta;
3) attribuendo alla Banca d'Italia l'esercizio
dei poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori di cui
alla lettera b) nei confronti dei soggetti di cui alla
presente lettera".».
- Il decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129,
recante: «Adeguamento della normativa nazionale al
regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle
cripto-attivita' e che modifica i regolamenti (UE) n.
1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e
(UE) 2019/1937» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
215 del 13 settembre 2024.
- Il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138,
recante: «Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555,
relativa a misure per un livello comune elevato di
cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del
regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE)
2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre
2024.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2022/2554 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 si
vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 10 e 15 del citato
decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138:
«Art. 10 (Autorita' nazionale competente e Punto di
contatto unico). - 1. L'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale e' l'Autorita' nazionale competente NIS di cui
all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555
e pertanto:
a) sovrintende all'implementazione e all'attuazione
del presente decreto;
b) predispone i provvedimenti necessari a dare
attuazione al presente decreto;
c) svolge le funzioni e le attivita' di
regolamentazione di cui al presente decreto, anche
adottando linee guida, raccomandazioni e orientamenti non
vincolanti;
d) individua i soggetti essenziali e i soggetti
importanti ai sensi degli articoli 3 e 6, nonche' redige
l'elenco di cui all'articolo 7, comma 2;
e) partecipa al Gruppo di cooperazione NIS, nonche'
ai consessi e alle iniziative promosse a livello di Unione
europea relativi all'attuazione della direttiva (UE)
2022/2555;
f) definisce gli obblighi di cui all'articolo 7,
comma 6, e al capo IV;
g) svolge le attivita' ed esercita i poteri di cui
al capo V.
2. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e' il
Punto di contatto unico NIS di cui all'articolo 8,
paragrafo 3, della direttiva (UE) 2022/2555, svolgendo una
funzione di collegamento per garantire la cooperazione
transfrontaliera delle autorita' nazionali con le autorita'
pertinenti degli altri Stati membri, la Commissione e
l'ENISA.
3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo e'
autorizzata la spesa pari a euro 2.000.000 annui a
decorrere dall'anno 2025 a cui si provvede ai sensi
dell'articolo 44.».
«Art. 15 (Gruppo nazionale di risposta agli incidenti
di sicurezza informatica - CSIRT Italia). - 1. Il CSIRT
Italia, fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 14
giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2021, n. 109:
a) e' l'organo preposto alle funzioni di gestione
degli incidenti di sicurezza informatica per i settori, i
sottosettori e le tipologie di soggetti di cui agli
allegati I, II, III e IV, conformemente a modalita' e
procedure definite dal CSIRT stesso;
b) dispone di un'infrastruttura di informazione e
comunicazione appropriata, sicura e resiliente a livello
nazionale attraverso la quale scambiare informazioni con i
soggetti essenziali o importanti e con gli altri portatori
di interesse pertinenti;
c) coopera e, se opportuno, scambia informazioni
pertinenti conformemente all'articolo 17 con comunita'
settoriali o intersettoriali di soggetti essenziali e di
soggetti importanti;
d) partecipa alla revisione tra pari di cui
all'articolo 21;
e) garantisce la collaborazione effettiva,
efficiente e sicura, nella Rete di CSIRT nazionali di cui
all'articolo 20;
f) ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera s),
del decreto-legge n. 82 del 2021, puo' stabilire relazioni
di cooperazione con gruppi nazionali di risposta agli
incidenti di sicurezza informatica di Paesi terzi.
Nell'ambito di tali relazioni di cooperazione, facilita uno
scambio di informazioni efficace, efficiente e sicuro con
tali CSIRT nazionali, o strutture nazionali equivalenti di
Paesi terzi, utilizzando i pertinenti protocolli di
condivisione delle informazioni, ivi inclusi quelli
adottati e sviluppati dalle principali comunita' nazionali,
europee e internazionali del settore. Il CSIRT Italia puo'
scambiare informazioni pertinenti con Gruppi nazionali di
risposta agli incidenti di sicurezza informatica di Paesi
terzi o con organismi equivalenti di Paesi terzi, compresi
dati personali ai sensi della normativa nazionale vigente e
del diritto dell'Unione europea in materia di protezione
dei dati personali;
g) ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera s),
del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, puo'
cooperare con Gruppi nazionali di risposta agli incidenti
di sicurezza informatica di Paesi terzi o con organismi
equivalenti di Paesi terzi, in particolare al fine di
fornire loro assistenza in materia di sicurezza
informatica.
2. Il CSIRT Italia:
a) e' dotato di un alto livello di disponibilita'
dei propri canali di comunicazione evitando singoli punti
di malfunzionamento e dispone di mezzi che gli permettono
di essere contattato e di contattare i soggetti essenziali
o importanti e altri CSIRT nazionali in qualsiasi momento.
Il CSIRT Italia indica chiaramente i canali di
comunicazione e li rende noti ai soggetti essenziali e
importanti e agli altri CSIRT nazionali;
b) dispone di locali e sistemi informativi di
supporto ubicati in siti sicuri;
c) utilizza un sistema adeguato di gestione e
inoltro delle richieste, in particolare per facilitare i
trasferimenti in maniera efficace ed efficiente;
d) garantisce la riservatezza e l'affidabilita'
delle proprie attivita';
e) e' dotato di sistemi ridondanti e spazi di
lavoro di backup al fine di garantire la continuita' dei
propri servizi;
f) partecipa, se del caso, a reti di cooperazione
internazionale.
3. Il CSIRT Italia svolge i seguenti compiti:
a) monitora e analizza le minacce informatiche, le
vulnerabilita' e gli incidenti a livello nazionale e, su
richiesta, fornisce assistenza ai soggetti essenziali e ai
soggetti importanti interessati per quanto riguarda il
monitoraggio in tempo reale o prossimo al reale dei loro
sistemi informativi e di rete, secondo un ordine di
priorita' delle attivita' definito dal medesimo CSIRT
Italia, onde evitare oneri sproporzionati o eccessivi;
b) emette preallarmi, allerte e bollettini e
divulga informazioni ai soggetti essenziali e ai soggetti
importanti interessati, nonche' alle autorita' nazionali
competenti e agli altri pertinenti portatori di interessi,
in merito a minacce informatiche, vulnerabilita' e
incidenti, se possibile in tempo prossimo al reale;
c) fornisce una risposta agli incidenti e
assistenza ai soggetti essenziali e ai soggetti importanti
interessati, ove possibile;
d) raccoglie e analizza dati forensi e fornisce
un'analisi dinamica dei rischi e degli incidenti, nonche'
una consapevolezza situazionale riguardo alla sicurezza
informatica;
e) effettua, su richiesta di un soggetto essenziale
o importante, secondo modalita' e procedure definite, una
scansione proattiva dei sistemi informativi e di rete del
soggetto interessato per rilevare le vulnerabilita' con
potenziale impatto significativo;
f) partecipa alla Rete di CSIRT nazionali di cui
all'articolo 20 e fornisce assistenza reciproca secondo le
proprie capacita' e competenze agli altri membri della Rete
di CSIRT nazionali su loro richiesta;
g) agisce in qualita' di coordinatore ai fini del
processo di divulgazione coordinata delle vulnerabilita' di
cui all'articolo 16;
h) contribuisce allo sviluppo di strumenti sicuri
per la condivisione delle informazioni di cui al comma 1,
lettera b);
i) puo' effettuare, secondo modalita' e procedure
definite, una scansione proattiva e non intrusiva dei
sistemi informativi e di rete accessibili al pubblico di
soggetti essenziali e di soggetti importanti. Tale
scansione e' effettuata per individuare sistemi informativi
e di rete vulnerabili o configurati in modo non sicuro e
per informare i soggetti interessati. Tale scansione non ha
alcun impatto negativo sul funzionamento dei servizi dei
soggetti.
4. Il CSIRT Italia applica un approccio basato sul
rischio per stabilire l'ordine di priorita' nello
svolgimento dei compiti di cui al comma 3.
5. In caso di eventi malevoli per la sicurezza
informatica, le strutture pubbliche con funzione di
computer emergency response team (CERT) collaborano con il
CSIRT Italia, anche ai fini di un piu' efficace
coordinamento della risposta agli incidenti.
6. Il CSIRT Italia instaura rapporti di cooperazione
con i pertinenti portatori di interesse nazionali del
settore privato al fine di perseguire gli obiettivi del
presente decreto in relazione alle proprie competenze.
7. Al fine di agevolare la cooperazione di cui al
comma 5, il CSIRT Italia promuove l'adozione e l'uso di
pratiche, sistemi di classificazione e tassonomie
standardizzati o comuni per quanto riguarda:
a) le procedure di gestione degli incidenti;
b) la divulgazione coordinata delle vulnerabilita'
ai sensi dell'articolo 16.
8. Ai fini dell'attuazione del presente articolo e'
autorizzata la spesa pari a euro 2.000.000 annui a
decorrere dall'anno 2025, a cui si provvede ai sensi
dell'articolo 44.».
- Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2022/2556 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 si
vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 1° settembre
1993 n. 385 si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 si vedano le note alle premesse.
- Il decreto Presidente della Repubblica 14 marzo 2001,
n. 144 recante: «Regolamento recante norme sui servizi di
bancoposta» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficio n. 94 del
23 aprile 2001.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252 si vedano le note alle premesse.
 
Art. 2

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto detta le disposizioni necessarie all'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento DORA e al recepimento della direttiva DORA, nonche' a garantire il coordinamento con le vigenti disposizioni di settore.
2. Il presente decreto individua, altresi', le disposizioni applicabili agli intermediari finanziari e a Bancoposta in materia di resilienza operativa digitale.
3. Resta fermo quanto stabilito dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del medesimo decreto-legge n. 105 del 2019.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 1 a
2-bis, del citato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105:
«Art. 1 (Perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica). - 1. Al fine di assicurare un livello elevato
di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei
servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli
enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede
nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una
funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di
un servizio essenziale per il mantenimento di attivita'
civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi
dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche
parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un
pregiudizio per la sicurezza nazionale, e' istituito il
perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Comitato interministeriale per la
cybersicurezza (CIC):
a) sono definiti modalita' e criteri procedurali di
individuazione di amministrazioni pubbliche, enti e
operatori pubblici e privati di cui al comma 1 aventi una
sede nel territorio nazionale, inclusi nel perimetro di
sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto delle
misure e degli obblighi previsti dal presente articolo; ai
fini dell' individuazione, fermo restando che per gli
Organismi di informazione per la sicurezza si applicano le
norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, si
procede sulla base dei seguenti criteri:
1) il soggetto esercita una funzione essenziale
dello Stato, ovvero assicura un servizio essenziale per il
mantenimento di attivita' civili, sociali o economiche
fondamentali per gli interessi dello Stato;
2) l'esercizio di tale funzione o la prestazione
di tale servizio dipende da reti, sistemi informativi e
servizi informatici;
2-bis) l'individuazione avviene sulla base di un
criterio di gradualita', tenendo conto dell'entita' del
pregiudizio per la sicurezza nazionale che, in relazione
alle specificita' dei diversi settori di attivita', puo'
derivare dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche
parziali, ovvero dall'utilizzo improprio delle reti, dei
sistemi informativi e dei servizi informatici predetti;
b) sono definiti, sulla base di un'analisi del
rischio e di un criterio di gradualita' che tenga conto
delle specificita' dei diversi settori di attivita', i
criteri con i quali i soggetti di cui al comma 2-bis
predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un
elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi
informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza,
comprensivo della relativa architettura e componentistica,
fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i
servizi informatici attinenti alla gestione delle
informazioni classificate, si applica quanto previsto dal
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3,
lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124;
all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando
opportuni moduli organizzativi, il Tavolo interministeriale
di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n.
131; entro sei mesi dalla data della comunicazione,
prevista dal comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti iscritti
nell'elenco di cui al medesimo comma, i soggetti pubblici e
quelli di cui all'articolo 29 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' quelli privati, di
cui al citato comma 2-bis, trasmettono tali elenchi
all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche per le
attivita' di prevenzione, preparazione e gestione di crisi
cibernetiche affidate al Nucleo per la cybersicurezza; il
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, l'Agenzia
informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia
informazioni e sicurezza interna (AISI) ai fini
dell'esercizio delle funzioni istituzionali previste dagli
articoli 1, comma 3-bis, 4, 6 e 7 della legge n. 124 del
2007, nonche' l'organo del Ministero dell'interno per la
sicurezza e per la regolarita' dei servizi di
telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, accedono
a tali elenchi per il tramite della piattaforma digitale di
cui all'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131
del 2020, costituita presso l'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale.
2-bis. L'elencazione dei soggetti individuati ai
sensi del comma 2, lettera a), e' contenuta in un atto
amministrativo, adottato dal Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del CIC, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Il predetto atto
amministrativo, per il quale e' escluso il diritto di
accesso, non e' soggetto a pubblicazione, fermo restando
che a ciascun soggetto e' data, separatamente,
comunicazione senza ritardo dell'avvenuta iscrizione
nell'elenco. L'aggiornamento del predetto atto
amministrativo e' effettuato con le medesime modalita' di
cui al presente comma.
(Omissis).».
 
Art. 3

Autorita' competenti DORA e partecipazione al forum di sorveglianza

1. Ai sensi dell'articolo 46 del regolamento DORA, la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per la societa' e la borsa (Consob), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) sono le autorita' competenti per il rispetto degli obblighi posti dal medesimo regolamento a carico dei soggetti vigilati dalle medesime autorita', secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza.
2. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente per il rispetto degli obblighi posti dal regolamento DORA a carico di Cassa depositi e prestiti S.p.A.
3. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente per il rispetto degli obblighi posti dal presente decreto legislativo a carico degli intermediari finanziari e di Bancoposta.
4. Ai fini della partecipazione al forum di sorveglianza di cui all'articolo 32 del regolamento DORA:
a) la Banca d'Italia e' l'autorita' competente interessata di cui al paragrafo 4, lettera b), del citato articolo 32;
b) la Consob partecipa in qualita' di osservatore con un proprio rappresentante ai sensi del paragrafo 4, lettera d), del medesimo articolo 32;
c) a seconda della tematica trattata, possono partecipare in qualita' di osservatori con un proprio rappresentante ai sensi del paragrafo 4, lettera d), del medesimo articolo 32 anche l'IVASS e la COVIP.
5. I protocolli di cui all'articolo 5, comma 1, del presente decreto possono disciplinare le modalita' di partecipazione e lo scambio di informazioni relative al forum di sorveglianza.
 
Art. 4
Segnalazione dei gravi incidenti nelle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione (TIC) e notifica volontaria delle minacce
informatiche significative

1. Sono competenti a ricevere le segnalazioni dei gravi incidenti nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e le notifiche volontarie relative alle minacce informatiche significative, di cui all'articolo 19 del regolamento DORA:
a) la Banca d'Italia, dalle entita' finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), h), k), l) e s), del regolamento DORA, dalle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, nonche' da Cassa depositi e prestiti S.p.A., da intermediari finanziari e da Bancoposta;
b) la Consob, dalle entita' finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere g) e i), del regolamento DORA, a esclusione delle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato;
c) l'IVASS, dalle entita' finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere n) e o), del regolamento DORA;
d) la COVIP, dalle entita' finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera p), del regolamento DORA.
2. Nel caso di entita' finanziarie vigilate da piu' Autorita' competenti DORA, l'Autorita' ricevente, come individuata al comma 1, trasmette tempestivamente alle altre Autorita' competenti la notifica iniziale e ciascuna relazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento DORA, relative ai gravi incidenti TIC, nonche' le notifiche volontarie relative alle minacce informatiche significative, con le modalita' definite nei protocolli di intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del presente decreto.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, le entita' finanziarie del settore bancario e delle infrastrutture dei mercati finanziari di cui all'allegato I alla direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, nonche' i soggetti appartenenti al settore bancario e delle infrastrutture dei mercati finanziari identificati come critici ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, forniscono, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, comma 6, del regolamento DORA, anche a CSIRT Italia la notifica iniziale dei gravi incidenti TIC e ciascuna relazione di cui al medesimo articolo 19, paragrafo 4, del regolamento DORA, utilizzando i modelli e nel rispetto dei termini definiti ai sensi dell'articolo 20 del medesimo regolamento. Le informazioni trasmesse a CSIRT Italia ai sensi del presente comma sono coperte dal segreto d'ufficio.
4. Le entita' finanziarie che procedono alla notifica su base volontaria delle minacce informatiche significative, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento DORA, possono trasmettere la notifica anche a CSIRT Italia. Le informazioni trasmesse a CSIRT Italia, ai sensi del presente comma, sono coperte dal segreto d'ufficio.
5. Con riferimento alle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, la notifica iniziale, le relazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento DORA relative ai gravi incidenti TIC, nonche' le notifiche volontarie relative alle minacce informatiche significative, sono trasmesse dalla Banca d'Italia anche al Ministero dell'economia e delle finanze contestualmente alla trasmissione alla Consob ai sensi del comma 2.

Note all'art. 4:
- Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2022/2555 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022,
si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti alla direttiva (UE)e 2022/2557 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022,
si vedano le note alle premesse.
 
Art. 5

Protocolli d'intesa e scambio di informazioni

1. Le Autorita' competenti DORA individuano forme di coordinamento operativo e informativo tramite uno o piu' protocolli d'intesa, che garantiscono la tempestiva e completa condivisione dei dati e delle informazioni utili all'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, ivi incluse le informazioni sui gravi incidenti TIC, anche in relazione alle entita' finanziarie soggette, ai sensi della normativa di settore, alla vigilanza di piu' Autorita'. I protocolli d'intesa sono resi pubblici con le modalita' stabilite dalle medesime Autorita'.
2. Per le finalita' di cui al regolamento DORA, le Autorita' competenti DORA stipulano protocolli di intesa con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per regolare lo scambio di informazioni pertinenti, istituire forme di consulenza e assistenza tecnica reciproca e meccanismi di coordinamento efficaci e di risposta rapida nel caso di incidenti, nonche' specificare, se del caso, le modalita' di coordinamento delle attivita' relative a soggetti essenziali o importanti, ai sensi della direttiva (UE) 2022/2555, che siano stati designati come fornitori terzi critici di servizi TIC, a norma dell'articolo 31 del regolamento DORA. Le Autorita' competenti DORA stipulano un apposito protocollo d'intesa con il Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento DORA, per disciplinare lo scambio di informazioni relative alle segnalazioni e alle notifiche di cui all'articolo 4, per finalita' di prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti di natura economico finanziaria.
3. Le informazioni acquisite dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche sulla base dei protocolli di intesa di cui al comma 2, sono trasmesse agli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, per le loro finalita' istituzionali, sulla base di intesa tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e gli stessi organismi di informazione per la sicurezza e, ove rilevanti per la difesa dello Stato, al Ministero della difesa, in qualita' di Autorita' nazionale di gestione delle crisi informatiche ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138.
4. Qualora l'Autorita' nazionale competente NIS, in sede di vigilanza o di esecuzione, venga a conoscenza di una violazione degli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 4 del presente decreto da parte di un'entita' finanziaria, ne informa, senza indebito ritardo, le Autorita' competenti DORA.

Note all'art. 5:
- Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2022/2555 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022,
si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 4, 6, e 7 della
legge 3 agosto 2007, n. 124 recante: «Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2007:
«Art. 4 (Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza). - 1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al
comma 3 e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, il Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza (DIS).
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e
l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS
per l'esercizio delle loro competenze, al fine di
assicurare piena unitarieta' nella programmazione della
ricerca informativa del Sistema di informazione per la
sicurezza, nonche' nelle analisi e nelle attivita'
operative dei servizi di informazione per la sicurezza.
3. Il DIS svolge i seguenti compiti:
a) coordina l'intera attivita' di informazione per
la sicurezza, verificando altresi' i risultati delle
attivita' svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la
competenza dei predetti servizi relativamente alle
attivita' di ricerca informativa e di collaborazione con i
servizi di sicurezza degli Stati esteri;
b) e' costantemente informato delle operazioni di
competenza dei servizi di informazione per la sicurezza e
trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le
informative e le analisi prodotte dal Sistema di
informazione per la sicurezza;
c) raccoglie le informazioni, le analisi e i
rapporti provenienti dai servizi di informazione per la
sicurezza, dalle Forze armate e di polizia, dalle
amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche
privati; ferma l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI
per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca
operativa, elabora analisi strategiche o relative a
particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni,
sulla scorta dei contributi analitici settoriali dell'AISE
e dell'AISI;
d) elabora, anche sulla base delle informazioni e
dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da
sottoporre al CISR, nonche' progetti di ricerca
informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio
dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;
d-bis) sulla base delle direttive di cui
all'articolo 1, comma 3-bis, nonche' delle informazioni e
dei rapporti di cui alla lettera c) del presente comma,
coordina le attivita' di ricerca informativa finalizzate a
rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza
informatica nazionali;
e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni
periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le
Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei
ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio
informativo e i risultati delle riunioni periodiche;
f) trasmette, su disposizione del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni e
analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad
ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di
informazioni per la sicurezza;
g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano
di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni
altra risorsa comunque strumentale all'attivita' dei
servizi di informazione per la sicurezza, da sottoporre
all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri;
h) sentite l'AISE e l'AISI, elabora e sottopone
all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri
lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1;
i) esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI,
verificando la conformita' delle attivita' di informazione
per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonche' alle
direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio
dei ministri. Per tale finalita', presso il DIS e'
istituito un ufficio ispettivo le cui modalita' di
organizzazione e di funzionamento sono definite con il
regolamento di cui al comma 7. Con le modalita' previste da
tale regolamento e' approvato annualmente, previo parere
del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il piano
annuale delle attivita' dell'ufficio ispettivo. L'ufficio
ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il
predetto regolamento, puo' svolgere, anche a richiesta del
direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del
Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici
episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei
servizi di informazione per la sicurezza;
l) assicura l'attuazione delle disposizioni
impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri con
apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di
Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresi'
sulla loro corretta applicazione;
m) cura le attivita' di promozione e diffusione
della cultura della sicurezza e la comunicazione
istituzionale;
n) impartisce gli indirizzi per la gestione
unitaria del personale di cui all'articolo 21, secondo le
modalita' definite dal regolamento di cui al comma 1 del
medesimo articolo;
n-bis) gestisce unitariamente, ferme restando le
competenze operative dell'AISE e dell'AISI, gli
approvvigionamenti e i servizi logistici comuni.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
118-bis del codice di procedura penale, introdotto
dall'articolo 14 della presente legge, qualora le
informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi
delle lettere c) ed e) del comma 3 del presente articolo,
siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le
stesse, se coperte dal segreto di cui all'articolo 329 del
codice di procedura penale, possono essere acquisite solo
previo nulla osta della autorita' giudiziaria competente.
L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere gli atti e le
informazioni anche di propria iniziativa.
5. La direzione generale del DIS e' affidata ad un
dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione
dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via
esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
il CISR. L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e'
conferibile, senza soluzione di continuita', anche con
provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non
superiore al quadriennio. Per quanto previsto dalla
presente legge, il direttore del DIS e' il diretto
referente del Presidente del Consiglio dei ministri e
dell'Autorita' delegata, ove istituita, salvo quanto
previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma
5, ed e' gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al
personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del
medesimo Dipartimento.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
il direttore generale del DIS, nomina uno o piu' vice
direttori generali; il direttore generale affida gli altri
incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli
incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del
Consiglio dei ministri.
7. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli
uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono
disciplinati con apposito regolamento.
8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce le
modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio
ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti
criteri:
a) agli ispettori e' garantita piena autonomia e
indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di
controllo;
b) salva specifica autorizzazione del Presidente
del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' delegata, ove
istituita, i controlli non devono interferire con le
operazioni in corso;
c) sono previste per gli ispettori specifiche prove
selettive e un'adeguata formazione;
d) non e' consentito il passaggio di personale
dall'ufficio ispettivo ai servizi di informazione per la
sicurezza;
e) gli ispettori, previa autorizzazione del
Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'
delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti
conservati presso i servizi di informazione per la
sicurezza e presso il DIS; possono altresi' acquisire,
tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni
da enti pubblici e privati.».
«Art. 6 (Agenzia informazioni e sicurezza esterna). -
1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna
(AISE), alla quale e' affidato il compito di ricercare ed
elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni
utili alla difesa dell'indipendenza, dell'integrita' e
della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di
accordi internazionali, dalle minacce provenienti
dall'estero.
2. Spettano all'AISE, inoltre, le attivita' in
materia di controproliferazione concernenti i materiali
strategici, nonche' le attivita' di informazione per la
sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio
nazionale, a protezione degli interessi politici, militari,
economici, scientifici e industriali dell'Italia.
3. E', altresi', compito dell'AISE individuare e
contrastare al di fuori del territorio nazionale le
attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le
attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. L'AISE puo' svolgere operazioni sul territorio
nazionale soltanto in collaborazione con l'AISI, quando
tali operazioni siano strettamente connesse ad attivita'
che la stessa AISE svolge all'estero. A tal fine il
direttore generale del DIS provvede ad assicurare le
necessarie forme di coordinamento e di raccordo
informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni
funzionali o territoriali.
5. L'AISE risponde al Presidente del Consiglio dei
ministri.
6. L'AISE informa tempestivamente e con continuita'
il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e
il Ministro dell'interno per i profili di rispettiva
competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con
proprio decreto, nomina e revoca il direttore dell'AISE,
scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati
dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR.
L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e'
conferibile, senza soluzione di continuita', anche con
provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non
superiore al quadriennio.
8. Il direttore dell'AISE riferisce costantemente
sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei
ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il
tramite del direttore generale del DIS. Riferisce
direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in
caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo
richiedano, informandone senza ritardo il direttore
generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del
direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul
funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e
revoca, sentito il direttore dell'AISE, uno o piu' vice
direttori. Il direttore dell'AISE affida gli altri
incarichi nell'ambito dell'Agenzia.
10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISE
sono disciplinati con apposito regolamento.
Art. 7 (Agenzia informazioni e sicurezza interna). -
1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza interna
(AISI), alla quale e' affidato il compito di ricercare ed
elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni
utili a difendere, anche in attuazione di accordi
internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le
istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo
fondamento da ogni minaccia, da ogni attivita' eversiva e
da ogni forma di aggressione criminale o terroristica.
2. Spettano all'AISI le attivita' di informazione per
la sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio
nazionale, a protezione degli interessi politici, militari,
economici, scientifici e industriali dell'Italia.
3. E', altresi', compito dell'AISI individuare e
contrastare all'interno del territorio nazionale le
attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le
attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. L'AISI puo' svolgere operazioni all'estero
soltanto in collaborazione con l'AISE, quando tali
operazioni siano strettamente connesse ad attivita' che la
stessa AISI svolge all'interno del territorio nazionale. A
tal fine il direttore generale del DIS provvede ad
assicurare le necessarie forme di coordinamento e di
raccordo informativo, anche al fine di evitare
sovrapposizioni funzionali o territoriali.
5. L'AISI risponde al Presidente del Consiglio dei
ministri.
6. L'AISI informa tempestivamente e con continuita'
il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e
il Ministro della difesa per i profili di rispettiva
competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e
revoca, con proprio decreto, il direttore dell'AISI, scelto
tra i dirigenti di prima fascia o equiparati
dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR.
L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e'
conferibile, senza soluzione di continuita', anche con
provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non
superiore al quadriennio.
8. Il direttore dell'AISI riferisce costantemente
sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei
ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il
tramite del direttore generale del DIS. Riferisce
direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in
caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo
richiedano, informandone senza ritardo il direttore
generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del
direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul
funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e
revoca, sentito il direttore dell'AISI, uno o piu' vice
direttori. Il direttore dell'AISI affida gli altri
incarichi nell'ambito dell'Agenzia.
10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISI
sono disciplinati con apposito regolamento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato
decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138:
«Art. 13 (Quadro nazionale di gestione delle crisi
informatiche). - 1. L'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale, con funzioni di coordinatore ai sensi
dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE)
2022/2555, e il Ministero della difesa sono individuati
quali Autorita' nazionali di gestione delle crisi
informatiche, ciascuno per gli ambiti di competenza di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera g).
2. Le Autorita' nazionali di gestione delle crisi
informatiche individuano le capacita', le risorse e le
procedure che possono essere impiegate in caso di crisi ai
fini del presente decreto.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale e del Ministero della difesa,
ciascuno per gli ambiti di competenza di cui all'articolo
2, comma 1, lettera g), previo parere del Comitato
interministeriale per la sicurezza della Repubblica nella
composizione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 14
giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2021, n. 109, e' definito il piano nazionale
di risposta agli incidenti e alle crisi informatiche su
vasta scala. Il piano di cui al primo periodo e' aggiornato
periodicamente e, comunque, ogni tre anni.
4. Il piano nazionale di risposta agli incidenti e
alle crisi informatiche su vasta scala stabilisce gli
obiettivi e le modalita' di gestione dei medesimi. In tale
piano sono definiti, in particolare:
a) gli obiettivi delle misure e delle attivita'
nazionali di preparazione;
b) i compiti e le responsabilita' delle Autorita'
nazionali di gestione delle crisi informatiche;
c) le procedure di gestione delle crisi
informatiche, tra cui la loro integrazione nel quadro
nazionale per la gestione delle crisi che coinvolgono
aspetti di cybersicurezza di cui all'articolo 10 del
decreto-legge n. 82 del 2021, e i canali di scambio di
informazioni;
d) le misure nazionali di preparazione, comprese le
esercitazioni e le attivita' di formazione;
e) i pertinenti portatori di interessi del settore
pubblico e privato e le infrastrutture coinvolte;
f) le procedure nazionali e gli accordi tra gli
organismi e le autorita' nazionali pertinenti al fine di
garantire il sostegno e la partecipazione effettivi
dell'Italia alla gestione coordinata degli incidenti e
delle crisi informatiche su vasta scala a livello
dell'Unione europea.
5. I decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al presente articolo sono esclusi
dall'accesso e non sono soggetti a pubblicazione.
6. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente
articolo e' autorizzata la spesa pari a euro 1.000.000
annui a decorrere dall'anno 2025, a cui si provvede ai
sensi dell'articolo 44.».
 
Art. 6

Disposizioni applicabili agli intermediari finanziari

1. Agli intermediari finanziari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 16, paragrafi 1 e 2, 17, 18, paragrafi 1 e 2, 19, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, 22, paragrafo 1, 24, 25, paragrafo 1, 28, paragrafi 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, 31, paragrafo 12, 45, 51, 54, 55 e 56 del regolamento DORA e alle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, in quanto compatibili.
2. Agli intermediari finanziari che si qualificano come microimprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 60), del regolamento DORA non si applica l'articolo 24 del medesimo regolamento. Gli intermediari finanziari di cui al primo periodo eseguono i test di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento DORA con le modalita' previste dall'articolo 25, paragrafo 3, del medesimo regolamento.
3. La Banca d'Italia puo' individuare, nelle disposizioni attuative adottate ai sensi dell'articolo 9, una categoria di intermediari finanziari a cui, sulla base delle dimensioni e dell'attivita' svolta, si applica, in luogo dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento DORA, quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, 12, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, 13 e 14 del medesimo regolamento e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, in quanto compatibili.
 
Art. 7

Disposizioni applicabili a Bancoposta

1. A Bancoposta si applica quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, 12, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, 13, 14, 17, 18, paragrafi 1 e 2, 19, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, 22, paragrafo 1, 23, 24, 25, paragrafo 1, 26, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 27, 28, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, 31, paragrafo 12, 45, 51, 54, 55 e 56 del regolamento DORA e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, in quanto compatibili.
 
Art. 8

Poteri di vigilanza

1. Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dal regolamento DORA, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento, nonche' dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, le Autorita' competenti DORA, secondo le rispettive competenze, dispongono nei confronti delle entita' finanziarie, di Cassa depositi e prestiti S.p.A., degli intermediari finanziari, di Bancoposta e dei fornitori terzi di servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti, dei poteri di vigilanza previsti dagli articoli 42, paragrafo 6, e 50, paragrafo 2, del regolamento DORA e di quelli attribuiti dalla normativa di settore, nonche' di quelli previsti dal presente articolo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le Autorita' competenti DORA possono effettuare accessi e ispezioni presso i fornitori terzi di servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti delle entita' finanziarie, di Cassa depositi e prestiti S.p.A., degli intermediari finanziari e di Bancoposta, nonche' convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei medesimi fornitori e richiedere loro di fornire informazioni e di esibire documenti. Restano fermi i poteri previsti dagli articoli 51, 53-bis, 54 e 108 del TUB, dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, dagli articoli 6, comma 1, lettera c), 30-septies, 188, 189, 190, 205-bis del CAP e dagli articoli 5-septies e 19 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nei confronti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali e del relativo personale, nonche' i poteri previsti dagli articoli 114-quinquies.2 e 114-quaterdecies del TUB, dagli articoli 6-bis, 6-ter, 7 e 62-novies del TUF e dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo degli articoli 51, 53-bis, 54,
108, 114-quinquies.2 e 114-quaterdecies del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
«Art. 51 - 1. Le banche inviano alla Banca d'Italia,
con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, le
segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e documento
richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le
modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
1-bis. Le banche comunicano alla Banca d'Italia:
a) la nomina e la mancata nomina del soggetto
incaricato della revisione legale dei conti;
b) le dimissioni del soggetto incaricato della
revisione legale dei conti;
c) la risoluzione consensuale del mandato;
d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei
conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni
che l'hanno determinata.
1-ter. La Banca d'Italia stabilisce modalita' e
termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma
1-bis.
1-quater. La Banca d'Italia puo' chiedere
informazioni al personale delle banche anche per il tramite
di queste ultime.
1-quinquies. Le previsioni del comma 1 si applicano
anche ai soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato
funzioni aziendali e al loro personale.».
«Art. 53-bis (Poteri di intervento). - 1. La Banca
d'Italia puo':
a) convocare gli amministratori, i sindaci e il
personale delle banche;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali
delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre
l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli
organi collegiali delle banche quando gli organi competenti
non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nell'articolo
53, comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti
specifici nei confronti di una o piu' banche o dell'intero
sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un
requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle
attivita' o della struttura territoriale; il divieto di
effettuare determinate operazioni, anche di natura
societaria, e di distribuire utili o altri elementi del
patrimonio, nonche', con riferimento a strumenti finanziari
computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto
di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo
totale della parte variabile delle remunerazioni nella
banca, quando sia necessario per il mantenimento di una
solida base patrimoniale; per le banche che beneficiano di
eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono
inoltre essere fissati limiti alla remunerazione
complessiva degli esponenti aziendali;
e) disporre, qualora la loro permanenza in carica
sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della
banca, la rimozione di uno o piu' esponenti aziendali; la
rimozione non e' disposta ove ricorrano gli estremi per
pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo
che sussista urgenza di provvedere.
2. La Banca d'Italia puo' altresi' convocare gli
amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai
quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.
Art. 54 (Misure macroprudenziali). - 1. La Banca
d'Italia e' autorita' nazionale designata per l'adozione
delle misure richiamate dall'articolo 5 del regolamento
(UE) n. 1024/2013.
2. I poteri di vigilanza attribuiti alla Banca
d'Italia dal presente decreto legislativo possono essere
esercitati, per finalita' macroprudenziali, anche nei
confronti di soggetti significativi.».
«Art. 108 (Vigilanza). - 1. La Banca d'Italia emana
disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il
governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il
contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni,
l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli
interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione
nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle predette
materie. La Banca d'Italia puo' adottare, ove la situazione
lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di
singoli intermediari per le materie in precedenza indicate.
Con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca
d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurarne il regolare esercizio.
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1
prevedono che gli intermediari finanziari possano
utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate
da societa' o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma
2-bis, lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la
determinazione dei requisiti patrimoniali, previa
autorizzazione della Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia puo':
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i
dirigenti degli intermediari finanziari per esaminare la
situazione degli stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali
degli intermediari finanziari, fissandone l'ordine del
giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli
organi collegiali degli intermediari finanziari quando gli
organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto
dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nel comma 1,
ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei
confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti
anche: la restrizione delle attivita' o della struttura
territoriale; il divieto di effettuare determinate
operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire
utili o altri elementi del patrimonio, nonche', con
riferimento a strumenti finanziari computabili nel
patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare
interessi;
d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in
carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione
dell'intermediario finanziario, la rimozione dalla carica
di uno o piu' esponenti aziendali; la rimozione non e'
disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la
decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista
urgenza di provvedere.
3-bis. La Banca d'Italia puo' altresi' convocare gli
amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti ai
quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.
4. Gli intermediari finanziari inviano alla Banca
d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti,
le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e
documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con
le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
4-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni
al personale degli intermediari finanziari, anche per il
tramite di questi ultimi.
4-ter. Gli obblighi previsti dal comma 4 si applicano
anche ai soggetti ai quali gli intermediari finanziari
abbiano esternalizzato funzioni aziendali e al loro
personale.
5. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso
gli intermediari finanziari o i soggetti a cui sono
esternalizzate funzioni aziendali e richiedere a essi
l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.
6. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente
articolo la Banca d'Italia osserva criteri di
proporzionalita', avuto riguardo alla complessita'
operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari,
nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta.».
«Art. 114-quinquies.2 (Vigilanza). - 1. Gli istituti
di moneta elettronica inviano alla Banca d'Italia, con le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni
periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
Essi trasmettono anche i bilanci con le modalita' e nei
termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
1-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni
al personale degli istituti di moneta elettronica, anche
per il tramite di questi ultimi.
1-ter. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano
anche ai soggetti ai quali gli istituti di moneta
elettronica abbiano esternalizzato funzioni aziendali
essenziali o importanti e al loro personale.
2. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere
generale aventi a oggetto: il governo societario,
l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio
nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione
amministrativa e contabile, nonche' i controlli interni e i
sistemi di remunerazione e incentivazione.
3. La Banca d'Italia puo':
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i
dirigenti degli istituti di moneta elettronica per
esaminare la situazione degli stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali
degli istituti di moneta elettronica, fissandone l'ordine
del giorno, e proporre l'assunzione di determinate
decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli
organi collegiali degli istituti di moneta elettronica
quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a
quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nel comma 2,
ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei
confronti di singoli istituti di moneta elettronica
riguardanti anche la restrizione delle attivita' o della
struttura territoriale, il divieto di effettuare
determinate operazioni anche di natura societaria e di
distribuire utili o altri elementi del patrimonio nonche',
con riferimento a strumenti finanziari computabili nel
patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare
interessi;
d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in
carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione
dell'istituto di moneta elettronica, la rimozione dalla
carica di uno o piu' esponenti; la rimozione non e'
disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la
decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista
urgenza di provvedere.
3-bis. La Banca d'Italia puo' altresi' convocare gli
amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti ai
quali siano state esternalizzate funzioni aziendali
essenziali o importanti.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso
gli istituti di moneta elettronica, i loro agenti o i
soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali
essenziali o importanti e richiedere a essi l'esibizione di
documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca
d'Italia notifica all'autorita' competente dello Stato
ospitante l'intenzione di effettuare ispezioni su
succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate
funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti di
moneta elettronica italiani operanti nel territorio di
quest'ultimo ovvero richiede alle autorita' competenti del
medesimo Stato di effettuare tali accertamenti.
5. Le autorita' competenti dello Stato di origine,
dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare,
anche tramite persone da esse incaricate, succursali,
agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni
aziendali essenziali o importanti di istituti di moneta
elettronica comunitari che operano nel territorio della
Repubblica. Se le autorita' competenti dello Stato di
origine lo richiedono, la Banca d'Italia puo' procedere
direttamente agli accertamenti.
6. Nei confronti degli istituti di moneta elettronica
che svolgano anche altre attivita' imprenditoriali diverse
dall'emissione di moneta elettronica e dalla prestazione
dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi
dell'articolo 114-quinquies, comma 2, la Banca d'Italia
esercita i poteri di vigilanza indicati nel presente
articolo sull'attivita' di emissione di moneta elettronica,
prestazione dei servizi di pagamento e sulle attivita'
connesse e strumentali, avendo a riferimento anche il
responsabile della gestione dell'attivita' e il patrimonio
destinato.
6-bis. Quando risulta la violazione, da parte di
istituti di moneta elettronica comunitari che operano nel
territorio della Repubblica, degli obblighi derivanti dalle
disposizioni del presente Titolo, del Titolo VI e del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la Banca
d'Italia ne da' comunicazione all'autorita' dello Stato di
origine affinche' quest'ultima adotti i provvedimenti
necessari a porre termine alle irregolarita'.
6-ter. Quando mancano o risultano inadeguati i
provvedimenti dell'autorita' dello Stato di origine, quando
le irregolarita' commesse possono pregiudicare interessi
generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle
ragioni degli utenti, dei risparmiatori e degli altri
soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca
d'Italia puo' adottare in via provvisoria le misure
necessarie, comprese l'imposizione del divieto di
intraprendere nuove operazioni e la chiusura della
succursale, dandone comunicazione all'autorita' dello Stato
di origine.».
«Art. 114-quaterdecies (Vigilanza). - 1. Gli istituti
di pagamento inviano alla Banca d'Italia, con le modalita'
e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche
nonche' ogni altro dato e documento richiesto. Essi
trasmettono anche i bilanci con le modalita' e nei termini
stabiliti dalla Banca d'Italia.
1-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni
al personale degli istituti di pagamento, anche per il
tramite di questi ultimi.
1-ter. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano
anche ai soggetti ai quali gli istituti di pagamento
abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o
importanti e al loro personale.825
2. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere
generale aventi a oggetto: il governo societario,
l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio
nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione
amministrativa e contabile nonche' i controlli interni e i
sistemi di remunerazione e incentivazione.
3. La Banca d'Italia puo':
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i
dirigenti degli istituti di pagamento per esaminare la
situazione degli stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali
degli istituti di pagamento, fissandone l'ordine del
giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli
organi collegiali degli istituti di pagamento quando gli
organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto
dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nel comma 2,
ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei
confronti di singoli istituti di pagamento, riguardanti
anche: la restrizione delle attivita' o della struttura
territoriale; il divieto di effettuare determinate
operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire
utili o altri elementi del patrimonio, nonche', con
riferimento a strumenti finanziari computabili nel
patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare
interessi;
d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in
carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione
dell'istituto di pagamento, la rimozione dalla carica di
uno o piu' esponenti aziendali; la rimozione non e'
disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la
decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista
urgenza di provvedere.
3-bis. La Banca d'Italia puo' altresi' convocare gli
amministratori, i sindaci e i dirigenti dei soggetti ai
quali siano state esternalizzate funzioni aziendali
essenziali o importanti.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso
gli istituti di pagamento, i loro agenti o i soggetti a cui
sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o
importanti e richiedere a essi l'esibizione di documenti e
gli atti che ritenga necessari. La Banca d'Italia notifica
all'autorita' competente dello Stato ospitante l'intenzione
di effettuare ispezioni su succursali, agenti o soggetti a
cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o
importanti di istituti di pagamento italiani operanti nel
territorio di quest'ultimo ovvero richiede alle autorita'
competenti del medesimo Stato di effettuare tali
accertamenti.
5. Le autorita' competenti dello Stato di origine,
dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare,
anche tramite persone da esse incaricate, succursali,
agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni
aziendali essenziali o importanti di istituti di pagamento
comunitari che operano nel territorio della Repubblica. Se
le autorita' competenti dello Stato di origine lo
richiedono, la Banca d'Italia puo' procedere direttamente
agli accertamenti.
6. Nei confronti degli istituti di pagamento che
svolgano anche attivita' imprenditoriali diverse dalla
prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi
dell'articolo 114-novies, comma 4, la Banca d'Italia
esercita i poteri di vigilanza indicati nel presente
articolo sull'attivita' di prestazione dei servizi di
pagamento e sulle attivita' connesse e strumentali, avendo
a riferimento anche il responsabile della gestione
dell'attivita' e il patrimonio destinato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 4 del
citato decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129:
«Art. 4 (Poteri generali di vigilanza e di indagine).
- (Omissis)
4. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le
rispettive competenze, possono esercitare i poteri di cui
all'articolo 94, paragrafo 1, lettera w), del regolamento
(UE) 2023/1114 anche nei confronti dei terzi con i quali
gli emittenti di token collegati ad attivita' abbiano
stipulato accordi per la gestione della riserva di
attivita', per l'investimento e la custodia delle attivita'
di riserva e per la distribuzione al pubblico dei token
collegati ad attivita', nonche' di coloro ai quali i
prestatori di servizi per le cripto-attivita' e gli
emittenti di token collegati ad attivita' abbiano
esternalizzato funzioni aziendali.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 6, 30-septies,
188, 189, 190, 205-bis del citato decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209:
«Art. 6 (Destinatari della vigilanza). - 1. L'IVASS
esercita le funzioni di vigilanza nei confronti:
a) delle imprese, comunque denominate e costituite,
che esercitano nel territorio della Repubblica attivita' di
assicurazione o di riassicurazione in qualsiasi ramo e in
qualsiasi forma, ovvero operazioni di capitalizzazione e di
gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di
prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di
cessazione o riduzione dell'attivita' lavorativa;
b) dei gruppi assicurativi e dei conglomerati
finanziari nei quali sono incluse imprese di assicurazione
e di riassicurazione in conformita' alla specifica
normativa ad essi applicabile;
c) dei soggetti, enti e organizzazioni che in
qualunque forma svolgono funzioni parzialmente comprese nel
ciclo operativo delle imprese di assicurazione o di
riassicurazione limitatamente ai profili assicurativi e
riassicurativi, fermi restando i poteri nei confronti delle
imprese di assicurazione o di riassicurazione per le
attivita' esternalizzate;
d) degli intermediari di assicurazione e di
riassicurazione e di ogni altro operatore del mercato
assicurativo.».
«Art. 30-septies (Esternalizzazione). - 1. L'impresa
che esternalizza funzioni o attivita' relative
all'attivita' assicurativa o riassicurativa conserva la
piena responsabilita' dell'osservanza degli obblighi ad
essa imposti da norme legislative, regolamentari e dalle
disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.
2. L'impresa che esternalizza funzioni o attivita'
essenziali o importanti garantisce che le relative
modalita' siano tali da non determinare anche uno solo dei
seguenti effetti:
a) arrecare un grave pregiudizio alla qualita' del
sistema di governo societario dell'impresa;
b) determinare un indebito incremento del rischio
operativo;
c) compromettere la capacita' dell'IVASS di
verificare l'osservanza degli obblighi gravanti
sull'impresa;
d) compromettere la capacita' dell'impresa di
fornire un servizio continuo e soddisfacente ai contraenti,
agli assicurati e agli aventi diritto ad una prestazione
assicurativa.
3. L'impresa informa tempestivamente l'IVASS prima
dell'esternalizzazione di funzioni o attivita' essenziali o
importanti nonche' di significativi sviluppi successivi in
relazione all'esternalizzazione di tali funzioni o compiti.
4. L'IVASS con regolamento stabilisce i termini e le
condizioni per l'esternalizzazione delle funzioni o delle
attivita', di cui ai commi 2 e 3.
5. L'impresa che esternalizza una funzione o
un'attivita' di assicurazione o di riassicurazione adotta
le misure necessarie ad assicurare che siano soddisfatte le
seguenti condizioni:
a) il fornitore del servizio cooperi con l'IVASS in
relazione alla funzione o all'attivita' esternalizzata;
b) l'impresa, i revisori e l'IVASS abbiano accesso
effettivo ai dati relativi alle funzioni o attivita'
esternalizzate;
c) l'IVASS abbia un accesso effettivo ai locali
commerciali del fornitore del servizio e sia in grado di
esercitare tali diritti di accesso.».
«Art. 188 (Poteri di intervento). - 1. L'IVASS,
nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione
tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese e
sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei
provvedimenti del presente codice nonche' delle
disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili,
puo':
a) convocare i componenti degli organi
amministrativi e di controllo, i direttori generali delle
imprese di assicurazione e di riassicurazione, i legali
rappresentanti della societa' di revisione e i soggetti
responsabili delle funzioni fondamentali all'interno delle
imprese di assicurazione e riassicurazione;
b) ordinare la convocazione dell'assemblea, degli
organi amministrativi e di controllo, delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione, indicando gli argomenti
da inserire all'ordine del giorno e sottoponendo al loro
esame i provvedimenti necessari per rendere la gestione
conforme a legge;
c) procedere direttamente alla convocazione
dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo
delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, quando
non abbiano ottemperato al provvedimento di cui alla
lettera precedente;
d) convocare i soggetti che svolgono funzioni
parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione per accertamenti
esclusivamente rivolti ai profili assicurativi o
riassicurativi.
2. L'IVASS, nell'esercizio delle funzioni di
vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti
previsti nel presente codice, nonche' delle disposizioni
dell'Unione europea direttamente applicabili da parte degli
operatori del mercato assicurativo, puo' convocare i legali
rappresentanti delle societa' che svolgono attivita' di
intermediazione ed i soggetti iscritti al registro degli
intermediari.
3. L'IVASS, al fine di conoscere i programmi e
valutare gli impegni a garanzia dell'autonomia e
dell'indipendenza della gestione dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione, puo' convocare chiunque
detenga una partecipazione indicata dall'articolo 68 in
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
3-bis. L'IVASS, nell'esercizio delle funzioni
indicate al comma 1, ove la situazione lo richieda, anche a
seguito del processo di controllo prudenziale di cui
all'articolo 47-quinquies, adotta misure preventive o
correttive nei confronti delle singole imprese di
assicurazione o riassicurazione, ivi inclusi i
provvedimenti specifici riguardanti:
a) la restrizione dell'attivita', ivi incluso il
potere di vietare l'ulteriore commercializzazione dei
prodotti assicurativi;
b) il divieto di effettuare determinate operazioni
anche di natura societaria o l'imposizione, per un periodo
non superiore a tre mesi prorogabile al massimo per
ulteriori tre mesi, di limitazioni, restrizioni o
differimenti relativi ai diritti di riscatto esercitabili
dai contraenti;
c) il divieto di distribuzione di utili o di altri
elementi del patrimonio, nonche' la fissazione di limiti
all'importo totale della parte variabile delle
remunerazioni dell'impresa;
d) il rafforzamento dei sistemi di governo
societario, ivi incluso il contenimento dei rischi;
e) l'ordine di rimozione di uno o piu' esponenti
aziendali o dei titolari di funzioni fondamentali qualora
la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana
e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di
riassicurazione o per gli interessi degli assicurati e
degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. La
rimozione non e' disposta ove ricorrano gli estremi per
pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 76, salvo
che sussista urgenza di provvedere.
3-ter. L'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al
comma 3-bis, lettera a), e' attribuito alla CONSOB, per i
profili di propria competenza.
3-quater. Ai fini della salvaguardia della stabilita'
del sistema finanziario nel suo complesso e del contrasto
di rischi sistemici l'IVASS puo' adottare, sulla base delle
raccomandazioni del Comitato per le politiche
macroprudenziali, le misure preventive o correttive di cui
al comma 3-bis, lettere a), b), c) e d), nei confronti di
tutte o di singole imprese di assicurazione o
riassicurazione.
Art. 189 (Poteri di indagine). - 1. L'IVASS puo'
chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti
ed il compimento di accertamenti e verifiche ritenute
necessarie, rivolgendo la richiesta ai destinatari della
vigilanza di cui all'articolo 6 nonche' ai soggetti che
svolgono attivita' riservate privi di autorizzazione.
2. L'IVASS puo' effettuare ispezioni presso le
imprese di assicurazione e di riassicurazione e presso gli
uffici degli intermediari di assicurazione e di
riassicurazione, dei soggetti che svolgono funzioni
parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese
medesime limitatamente a tale ciclo, e dei soggetti che
svolgono attivita' riservate privi di autorizzazione. Per
le ispezioni nei confronti delle imprese che hanno ad
oggetto i modelli interni di cui al Titolo III, Capo
IV-bis, Sezione III, l'IVASS puo', fino al 31 dicembre
2016, avvalersi di esperti esterni, inclusi revisori dei
conti ed attuari, con onere a carico dell'impresa. L'IVASS
disciplina con regolamento i criteri di scelta e le ipotesi
di conflitto di interesse.
Art. 190 (Obblighi di informativa). - 1. L'IVASS, nel
rispetto degli articoli 3 e 5, puo' chiedere ai soggetti
vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e
notizie e la trasmissione di atti e documenti, nonche'
qualsiasi informazione in merito ai contratti che sono
detenuti da intermediari o in merito ai contratti conclusi
con terzi con i termini e le modalita' da esso stabilite
con regolamento.
1-bis. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono:
a) elementi qualitativi o quantitativi o
un'appropriata combinazione di entrambi;
b) dati storici, attuali o futuri, o un'appropriata
combinazione di tali dati; e
c) dati provenienti da fonti interne o esterne o
un'appropriata combinazione di entrambi.
1-ter. Le informazioni, i dati, i documenti trasmessi
all'IVASS:
a) riflettono la natura, la portata e la
complessita' dell'attivita' dell'impresa interessata, in
particolare i rischi inerenti all'attivita' in oggetto;
b) sono accessibili, completi da tutti i punti di
vista sostanziali, confrontabili e coerenti nel tempo; e
c) sono pertinenti, affidabili e comprensibili.
2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere
esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato
della revisione legale dei conti delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione. L'IVASS stabilisce, con
regolamento, le modalita' e i termini per la trasmissione,
da parte del medesimo soggetto, delle informazioni previste
dai commi 3 e 4.
2-bis. I poteri previsti dal comma 1 possono essere
esercitati anche nei confronti di esperti esterni, quali
attuari. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le modalita'
e i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi
soggetti, delle informazioni previste dai commi 3 e 4.
3. L'organo che svolge la funzione di controllo in
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa
senza indugio l'IVASS di tutti gli atti o i fatti, che
possano costituire un'irregolarita' nella gestione
dell'impresa ovvero una violazione delle norme che
disciplinano l'attivita' assicurativa o riassicurativa. A
tali fini lo statuto dell'impresa, indipendentemente dal
sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna
all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi
compiti e poteri. Il medesimo organo fornisce all'IVASS
ogni altro dato o documento richiesto.
4. I soggetti di cui al comma 2 comunicano senza
indugio all'IVASS gli atti o i fatti, rilevati nello
svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave
violazione delle norme disciplinanti l'attivita' delle
societa' sottoposte a revisione ovvero che possano
pregiudicare la continuita' dell'impresa o comportare un
giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una
dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio
sul bilancio, o che possano determinare l'inosservanza del
Requisito Patrimoniale di Solvibilita' o l'inosservanza del
Requisito Patrimoniale Minimo. I medesimi soggetti
forniscono all'IVASS ogni altro dato o documento richiesto.
4-bis. La comunicazione in buona fede alle autorita'
di vigilanza da parte dei soggetti di cui ai commi 2 e
2-bis di fatti o decisioni di cui al comma 4 non
costituisce violazione di eventuali restrizioni alla
comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale
o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative e non comporta per tali persone
responsabilita' di alcun tipo.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3, primo periodo,
4 e 4-bis si applicano anche ai soggetti che esercitano i
compiti ivi previsti presso le societa' che controllano le
imprese di assicurazione o di riassicurazione o che sono da
queste controllate ai sensi dell'articolo 72.
5-bis. Le imprese di assicurazione e di
riassicurazione comunicano tempestivamente all'IVASS:
a) la nomina e la mancata nomina del soggetto
incaricato della revisione legale dei conti, esponendo le
cause che hanno determinato il ritardo nel conferimento
dell'incarico;
b) le dimissioni del soggetto incaricato della
revisione legale dei conti;
c) la risoluzione consensuale del mandato;
d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei
conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni
che l'hanno determinata.
5-ter. L'IVASS stabilisce modalita' e termini per
l'invio delle comunicazioni di cui al comma 5-bis. Nel caso
di mancata nomina del soggetto incaricato della revisione
legale dei conti, l'IVASS adotta i provvedimenti cautelari,
autoritativi e sanzionatori previsti dal codice.».
«Art. 205-bis (Vigilanza sulle funzioni e le
attivita' esternalizzate dalle imprese aventi sede nel
territorio della Repubblica). - 1. L'IVASS puo' effettuare,
direttamente o attraverso persone appositamente incaricate,
ispezioni nei locali del fornitore delle attivita'
esternalizzate avente sede in altro Stato membro, dirette a
verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio
dell'attivita' di vigilanza sulle funzioni e le attivita'
esternalizzate.
2. Prima di procedere all'ispezione l'IVASS informa
l'autorita' competente dello Stato membro in cui ha sede il
fornitore. Nel caso in cui non sia individuabile
un'autorita' competente, l'informativa e' fornita
all'autorita' di vigilanza assicurativa dello stesso Stato
membro.
3. L'IVASS puo' delegare l'ispezione di cui al comma
1 all'autorita' di vigilanza dello Stato membro in cui ha
sede il fornitore.
4. Qualora l'IVASS abbia informato l'autorita'
competente dello Stato membro in cui ha sede il fornitore
di servizi della propria intenzione di procedere a
un'ispezione nei locali del fornitore ai sensi del comma 1
o dell'articolo 30-septies, comma 5, lettera c), e
all'IVASS non sia di fatto consentito il diritto di
effettuarle, l'IVASS puo' rinviare la questione all'AEAP ai
sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
5. L'autorita' di vigilanza dello Stato membro
d'origine di un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione, il cui fornitore di attivita'
esternalizzate abbia sede nel territorio della Repubblica,
puo' svolgere, direttamente o attraverso persone
appositamente incaricate, ispezioni nei locali del
fornitore, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini
dell'esercizio dell'attivita' di vigilanza sulle funzioni e
le attivita' esternalizzate. Prima di procedere
all'ispezione l'autorita' di vigilanza informa l'IVASS.
L'IVASS, ove lo richieda, ha diritto di parteciparvi.
6. L'autorita' di vigilanza puo' delegare l'ispezione
di cui al comma 5 all'IVASS.».
- Si riporta il testo degli articoli 5-septies e 19 del
decreto legislativo 05 dicembre 2005, n. 252 recante:
«Disciplina delle forme pensionistiche complementari»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre
2005:
«Art. 5-septies (Esternalizzazione). - 1. I fondi
pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' quelli
gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge
23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita' giuridica,
possono esternalizzare funzioni o altre attivita', comprese
le funzioni fondamentali. La responsabilita' finale delle
attivita' e delle funzioni esternalizzate rimane in capo
all'organo di amministrazione del fondo pensione, inclusa
quella relativa all'osservanza degli obblighi derivanti da
disposizioni normative nazionali, nonche' di quelli
derivanti da disposizioni dell'Unione europea direttamente
applicabili.
2. I fondi pensione di cui al comma 1, che
esternalizzano funzioni fondamentali o altre attivita'
garantiscono che le relative modalita' siano tali da non
determinare anche uno solo dei seguenti effetti:
a) arrecare un pregiudizio alla qualita' del
sistema di governo del fondo;
b) determinare un indebito incremento del rischio
operativo;
c) compromettere la capacita' della COVIP di
verificare l'osservanza degli obblighi gravanti sul fondo;
d) compromettere la capacita' del fondo di fornire
un servizio continuo e soddisfacente agli aderenti e ai
beneficiari.
3. Ai fini del comma 2 i fondi pensione adottano
idonee procedure di selezione del fornitore di servizi,
stipulano un accordo scritto con il fornitore di servizi
che chiarisca i diritti e i doveri del fondo pensione e del
fornitore di servizi e provvedono al monitoraggio delle
attivita' fornite.
4. I fondi pensione di cui al comma 1, informano
tempestivamente la COVIP dell'esternalizzazione e di
qualunque importante sviluppo successivo. Se
l'esternalizzazione riguarda le funzioni fondamentali o la
gestione amministrativa o finanziaria del fondo pensione,
la COVIP ne riceve informativa prima che
l'esternalizzazione diventi operativa.
5. La COVIP puo' richiedere in qualunque momento ai
fondi pensione di cui al comma 1, e ai fornitori di servizi
informazioni relative alle funzioni o alle attivita'
esternalizzate.
6. La COVIP puo' effettuare ispezioni nei locali del
fornitore delle attivita' esternalizzate, qualora lo stesso
non sia sottoposto a vigilanza prudenziale di altra
autorita' di vigilanza, dirette a verificare ogni elemento
utile ai fini dell'esercizio dell'attivita' di vigilanza
sulle funzioni e le attivita' esternalizzate.».
«Art. 19 (Compiti della COVIP). - 1. Le forme
pensionistiche complementari di cui al presente decreto,
ivi comprese quelle di cui all'articolo 20, commi 1, 3 e 8,
nonche' i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici
prestazioni complementari al trattamento di base e al TFR,
comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di
societa' o enti ovvero determinate le modalita' di
erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno
di enti pubblici, anche economici, che esercitano i
controlli in materia di tutela del risparmio, in materia
valutaria o in materia assicurativa, sono iscritte in un
apposito albo, tenuto a cura della COVIP.
1-bis. La COVIP fornisce informativa all'AEAP,
secondo le modalita' dalla stessa definite, in merito ai
fondi iscritti all'Albo e alle eventuali cancellazioni
effettuate.
2. In conformita' agli indirizzi generali del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, e ferma
restando la vigilanza di stabilita' esercitata dalle
rispettive autorita' di controllo sui soggetti abilitati di
cui all'articolo 6, comma 1, la COVIP esercita, anche
mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e
particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche
complementari con approccio prospettico e basato sul
rischio. I poteri di vigilanza sono esercitati in modo
tempestivo e proporzionato alle dimensioni, alla natura,
alla portata e alla complessita' delle attivita' della
forma pensionistica complementare. In tale ambito:
a) definisce le condizioni che, al fine di
garantire il rispetto dei principi di trasparenza,
comparabilita' e portabilita', le forme pensionistiche
complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte
nell'ambito di applicazione del presente decreto ed essere
iscritte all'albo di cui al comma 1;
a-bis) elabora gli schemi degli statuti e dei
regolamenti delle forme pensionistiche complementari;
a-ter) detta disposizioni di dettaglio, anche
attraverso gli schemi degli statuti e dei regolamenti, in
materia di sistema di governo delle forme pensionistiche
complementari, con esclusione dei fondi pensione costituiti
nella forma di patrimoni separati ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettera i), incluse le funzioni fondamentali,
nonche' relativamente al documento sulla politica di
remunerazione e al documento sulla valutazione interna del
rischio;
b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme
pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza
delle condizioni richieste dal presente decreto e
valutandone anche la compatibilita' rispetto ai
provvedimenti di carattere generale da essa emanati; nel
disciplinare, con propri regolamenti, le procedure per
l'autorizzazione dei fondi pensione all'esercizio
dell'attivita' e per l'approvazione degli statuti e dei
regolamenti dei fondi, nonche' delle relative modifiche, la
COVIP individua procedimenti di autorizzazione
semplificati, prevedendo anche l'utilizzo del
silenzio-assenso e l'esclusione di forme di approvazione
preventiva. Tali procedimenti semplificati devono in
particolar modo essere utilizzati nelle ipotesi di
modifiche statutarie e regolamentari conseguenti a
sopravvenute disposizioni normative. Ai fini di sana e
prudente gestione, la COVIP puo' richiedere di apportare
modifiche agli statuti e ai regolamenti delle forme
pensionistiche complementari, fissando un termine per
l'adozione delle relative delibere;
c) verifica la coerenza della politica di
investimento e dei criteri di individuazione e ripartizione
del rischio della forma pensionistica complementare,
illustrati nel documento di cui all'articolo 6, comma
5-quater, con le previsioni di cui all'articolo 6 e
relative disposizioni di attuazione;
d) definisce, sentite le autorita' di vigilanza sui
soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme
pensionistiche complementari, i criteri di redazione delle
convenzioni per la gestione delle risorse, cui devono
attenersi le medesime forme pensionistiche e i gestori
nella stipula dei relativi contratti;
e) vigila sulla corrispondenza delle convenzioni
per la gestione delle risorse ai criteri di cui alla
lettera d);
f) indica criteri omogenei per la determinazione
del valore del patrimonio delle forme pensionistiche
complementari, della loro redditivita', nonche' per la
determinazione della consistenza patrimoniale delle
posizioni individuali accese presso le forme stesse; detta
disposizioni volte all'applicazione di regole comuni a
tutte le forme pensionistiche circa la definizione del
termine massimo entro il quale le contribuzioni versate
devono essere rese disponibili per la valorizzazione; detta
disposizioni per la redazione dei bilanci, dei rendiconti e
delle relazioni ai predetti documenti, nonche' circa le
modalita' attraverso le quali tali documenti sono resi
pubblici e resi disponibili agli aderenti; detta
disposizioni per la tenuta delle scritture contabili,
prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale
annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei
contributi e di pagamento delle prestazioni, nonche' ogni
altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il
prospetto della composizione e del valore del patrimonio
della forma pensionistica complementare attraverso la
contabilizzazione secondo i criteri definiti in base al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, evidenziando
le posizioni individuali degli iscritti;
g) detta disposizioni volte a garantire la
trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme
pensionistiche complementari, al fine di tutelare
l'adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire
il diritto alla portabilita' della posizione individuale
tra le varie forme pensionistiche complementari, avendo
anche riguardo all'esigenza di garantire la comparabilita'
dei costi; garantisce che gli iscritti attivi possano
ottenere, a richiesta, informazioni in merito alle
conseguenze della cessazione del rapporto di lavoro sui
loro diritti pensionistici complementari e, in particolare,
relative: 1) alle condizioni che disciplinano
l'acquisizione di diritti pensionistici complementari e
alle conseguenze della loro applicazione in caso di
cessazione del rapporto di lavoro; 2) al valore dei diritti
pensionistici maturati o ad una valutazione dei diritti
pensionistici maturati effettuata al massimo nei dodici
mesi precedenti la data della richiesta; 3) alle condizioni
che disciplinano il trattamento futuro dei diritti
pensionistici in sospeso; garantisce, altresi', che gli
iscritti di cui all'articolo 14, comma 2, lettera c-bis),
nonche' gli eredi e beneficiari di cui all'articolo 14,
comma 3, possano ottenere, su richiesta, informazioni
relative al valore dei loro diritti pensionistici in
sospeso, o a una valutazione dei diritti pensionistici in
sospeso effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la
data della richiesta, e alle condizioni che disciplinano il
trattamento dei diritti pensionistici in sospeso;
disciplina, tenendo presenti le disposizioni in materia di
sollecitazione del pubblico risparmio, le modalita' di
offerta al pubblico di tutte le predette forme
pensionistiche, dettando disposizioni volte
all'applicazione di regole comuni per tutte le forme
pensionistiche complementari, relativamente alle
informazioni generali sulla forma pensionistica
complementare, alle informazioni ai potenziali aderenti,
alle informazioni periodiche agli aderenti, alle
informazioni agli aderenti durante la fase di
prepensionamento e alle informazioni ai beneficiari durante
la fase di erogazione delle rendite. A tale fine elabora
schemi per le informative da indirizzare ai potenziali
aderenti, agli aderenti e ai beneficiari di tutte le forme
pensionistiche complementari. Detta disposizioni sulle
modalita' di pubblicita';
h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del
presente decreto e delle disposizioni secondarie di
attuazione dello stesso, nonche' delle disposizioni
dell'Unione europea direttamente applicabili alle forme
pensionistiche complementari, con facolta' di sospendere o
vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione
delle disposizioni stesse;
i) esercita il controllo sulla gestione tecnica,
finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme
pensionistiche complementari, anche mediante ispezioni
presso le stesse, ivi comprese le attivita' esternalizzate
e su quelle oggetto di riesternalizzazione, richiedendo
l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga
necessari;
l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, formulando anche proposte di
modifiche legislative in materia di previdenza
complementare;
l-bis) diffonde regolarmente informazioni relative
all'andamento della previdenza complementare;
m) diffonde informazioni utili alla conoscenza dei
temi previdenziali;
n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni
nel settore della previdenza complementare anche in
rapporto alla previdenza di base; a tale fine, le forme
pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e
le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP
puo' avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro.
3. Per l'esercizio della vigilanza, la COVIP puo'
richiedere in qualsiasi momento che l'organo di
amministrazione e di controllo, il direttore generale, il
responsabile e i titolari delle funzioni fondamentali
forniscano alla stessa, per quanto di rispettiva
competenza, informazioni e valutazioni su qualsiasi
questione relativa alla forma pensionistica complementare e
trasmettano ogni dato e documento richiesto. Con le
modalita' e nei termini da essa stessa stabiliti, la COVIP
puo' disporre l'invio sistematico:
a) delle segnalazioni statistiche e di vigilanza,
comprese quelle a livello di singolo iscritto, nonche' di
ogni altro dato e documento, anche per finalita' di
monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di
previdenza complementare in attuazione delle lettere l),
l-bis), m) e n) del comma 2;
b) dei verbali delle riunioni e degli accertamenti
degli organi di controllo delle forme pensionistiche
complementari.
4. La COVIP puo' altresi':
a) convocare presso di se' i componenti degli
organi di amministrazione e di controllo, i direttori
generali, i responsabili delle forme pensionistiche
complementari e i titolari delle funzioni fondamentali;
b) ordinare la convocazione degli organi di
amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche
complementari, fissandone l'ordine del giorno; in caso di
inottemperanza puo' procedere direttamente alla
convocazione degli organi di amministrazione e di controllo
delle forme pensionistiche complementari;
b-bis) inibire con provvedimento motivato, in tutto
o in parte, per un periodo massimo di 60 giorni,
l'attivita' della forma pensionistica complementare ove vi
sia il fondato sospetto di grave violazione delle norme del
presente decreto e vi sia urgenza di provvedere.
5. Nell'esercizio della vigilanza la COVIP ha diritto
di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle
pubbliche amministrazioni.
5-bis. Tenuto conto della dimensione, della natura,
della portata e della complessita' delle attivita' delle
forme pensionistiche complementari, la COVIP esamina
periodicamente le strategie, i processi e le procedure di
segnalazione stabiliti dalle forme pensionistiche
complementari per rispettare le disposizioni del presente
decreto e della normativa secondaria adottata in attuazione
dello stesso. Il riesame tiene conto delle circostanze in
cui le forme pensionistiche complementari operano e, ove
opportuno, dei soggetti che eseguono per loro conto
funzioni fondamentali o qualsiasi altra attivita'
esternalizzata. Tale esame comprende:
a) una valutazione dei requisiti qualitativi
relativi al sistema di governo;
b) una valutazione dei rischi cui la forma
pensionistica e' esposta;
c) una valutazione della capacita' della forma di
valutare e gestire tali rischi.
5-ter. La COVIP puo' adottare ogni strumento di
monitoraggio ritenuto opportuno, incluse le prove di
stress, che consenta di rilevare il deterioramento delle
condizioni finanziarie di una forma pensionistica
complementare e di monitorare come vi sia posto rimedio.
5-quater. La COVIP puo' richiedere alle forme
pensionistiche complementari di rimediare alle carenze o
alle deficienze individuate nel quadro della procedura di
cui ai commi 5-bis e 5-ter.208
6. La COVIP, nei casi di crisi o di tensione sui
mercati finanziari, tiene conto degli effetti dei propri
atti sulla stabilita' del sistema finanziario degli altri
Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di
informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e
le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri.
7. Entro il 31 maggio di ciascun anno la COVIP
trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
una relazione sull'attivita' svolta, sulle questioni in
corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee
programmatiche che intende seguire. Entro il 30 giugno
successivo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie
eventuali osservazioni.
7-bis. I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP,
nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono incaricati
di un pubblico servizio.»
- Si riporta il testo degli articoli 6-bis, 6-ter, 7 e
62-novies del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58:
«Art. 6-bis (Poteri informativi e di indagine). - 1.
La Banca d'Italia puo' chiedere, nell'ambito delle sue
competenze, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati
e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le
modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti. La Banca
d'Italia, nell'ambito delle sue competenze, puo' chiedere
informazioni al personale dei soggetti abilitati, anche per
il tramite di questi ultimi.
2. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano
anche a coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano
esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e
al loro personale.
3. I poteri previsti dal comma 1 possono essere
esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato
della revisione legale dei conti.
4. La Consob, nell'ambito delle sue competenze, puo':
a) chiedere a chiunque la comunicazione di dati e
notizie e la trasmissione di atti e documenti con le
modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti, che possano
essere pertinenti ai fini dell'esercizio della propria
funzione di vigilanza;
b) procedere ad audizione personale nei confronti
di chiunque possa essere in possesso di informazioni
pertinenti.
5. La Consob, nell'ambito delle sue competenze, puo'
altresi', nei confronti dei soggetti abilitati:
a) procedere a perquisizioni nei modi previsti
dall'articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 52
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633;
b) richiedere le registrazioni esistenti relative a
conversazioni telefoniche, comunicazioni elettroniche o
scambi di dati conservate da un soggetto abilitato;
c) richiedere le registrazioni detenute da un
operatore di telecomunicazioni riguardanti le comunicazioni
telefoniche e gli scambi di dati di un soggetto abilitato;
d) avvalersi della collaborazione delle pubbliche
amministrazioni, richiedendo la comunicazione di dati ed
informazioni anche in deroga ai divieti di cui all'articolo
25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, ed accedere al sistema informativo dell'anagrafe
tributaria secondo le modalita' previste dagli articoli 2 e
3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212;
e) richiedere la comunicazione di dati personali
anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
f) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti
nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo
20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonche'
acquisire, anche mediante accesso diretto, i dati contenuti
nell'archivio indicato all'articolo 13 del decreto-legge 15
dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 1980, n. 15;
g) accedere direttamente, mediante apposita
connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale
dei rischi della Banca d'Italia;
h) avvalersi, ove necessario, anche mediante
connessione telematica, dei dati contenuti nell'apposita
sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7,
comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605;
i) procedere al sequestro dei beni che possono
formare oggetto di confisca ai sensi dell'articolo
187-sexies del presente decreto. Si applicano i commi 9, 10
e 11 dell'articolo 187-octies del presente decreto.
6. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni
degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di
procedura penale, in quanto compatibili.
7. I poteri di cui al comma 5, lettere a), c) ed i),
sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della
Repubblica.
8. Nei casi previsti dal comma 4, lettera b), dal
comma 5, lettere a) ed i), e dal comma 9 viene redatto
processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o
dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti, e delle
dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati
a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne
copia.
9. Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 4 e 5
la Consob puo' avvalersi della Guardia di Finanza che
esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di
indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento
dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui
redditi.
10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati
acquisiti dalla Guardia di Finanza nell'assolvimento dei
compiti previsti dal comma 9 sono coperti dal segreto
d'ufficio e vengono, senza indugio, comunicati
esclusivamente alla Consob.
11. La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue
competenze, puo' esercitare il potere previsto dal comma 4,
lettera b), nei confronti degli esponenti e del personale
dei soggetti abilitati. In tale caso si applica il comma 8.
Art. 6-ter (Poteri ispettivi). - 1. La Banca d'Italia
e la Consob possono, nell'ambito delle rispettive
competenze e nel rispetto delle disposizioni normative
europee, effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei
documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nei
confronti dei soggetti abilitati e di coloro ai quali i
soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni
aziendali essenziali o importanti e al loro personale. Si
applicano i commi 9 e 10 dell'articolo 6-bis.
2. Al fine di verificare l'osservanza da parte di un
soggetto abilitato delle disposizioni di cui alla presente
parte, la Consob, previa autorizzazione del procuratore
della Repubblica, puo' esercitare il potere di cui al comma
1 anche nei confronti di soggetti, diversi da quelli ivi
indicati, che abbiano intrattenuto rapporti di natura
patrimoniale o professionale con il soggetto abilitato.
3. La Consob puo' richiedere ai soggetti incaricati
della revisione legale dei conti dei soggetti abilitati di
fornire informazioni. Quando sussistono particolari
necessita' e non sia possibile provvedere con risorse
proprie, la Consob puo' altresi' autorizzare revisori
legali o societa' di revisione legale a procedere a
verifiche o ispezioni per suo conto. Il soggetto
autorizzato a procedere alle predette verifiche ed
ispezioni agisce in veste di Pubblico Ufficiale.
4. Nei casi previsti dal comma 2 la Consob redige
processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o
dei fatti accertati e delle dichiarazioni rese dagli
interessati, i quali sono invitati a firmare il processo
verbale e hanno diritto di averne copia.
5. Ciascuna autorita' comunica le ispezioni disposte
all'altra autorita', la quale puo' chiedere accertamenti su
profili di propria competenza.
6. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere
alle autorita' competenti di uno Stato UE di effettuare
accertamenti presso succursali di Sim, di Sgr e di banche
stabilite sul territorio di detto Stato ovvero concordare
altre modalita' per le verifiche.
7. Le autorita' competenti di uno Stato UE, dopo aver
informato la Banca d'Italia e la Consob, possono
ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali
di imprese di investimento UE, di banche UE, di societa' di
gestione UE e di GEFIA UE dalle stesse autorizzate,
stabilite nel territorio della Repubblica. Se le autorita'
di uno Stato dell'Unione europea lo richiedono, la Banca
d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive
competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero
concordano altre modalita' per le verifiche.
8. La Banca d'Italia e la Consob possono concordare,
nell'ambito delle rispettive competenze, con le autorita'
competenti degli Stati non UE modalita' per l'ispezione di
succursali di Sim, banche italiane, e imprese di paesi
terzi insediate nei rispettivi territori.
Art. 7 (Poteri di intervento sui soggetti abilitati).
- 1. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle
rispettive competenze, possono, con riguardo ai soggetti
abilitati:
a) convocare gli amministratori, i sindaci e il
personale;
b) ordinare la convocazione degli organi
collegiali, fissandone l'ordine del giorno;
c) procedere direttamente alla convocazione degli
organi collegiali quando gli organi competenti non abbiano
ottemperato a quanto previsto dalla lettera b).
1-bis. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito
delle rispettive competenze, possono altresi' convocare gli
amministratori, i sindaci e il personale di coloro ai quali
i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni
aziendali essenziali o importanti.
1-ter. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito
delle rispettive competenze, possono pubblicare
avvertimenti al pubblico.
1-quater. La Consob intima ai soggetti abilitati di
non avvalersi, nell'esercizio della propria attivita' e per
un periodo non superiore a tre anni, dell'attivita'
professionale di un soggetto ove possa essere di
pregiudizio per la trasparenza e la correttezza dei
comportamenti.
2. La Banca d'Italia puo' adottare, a fini di
stabilita', provvedimenti specifici aventi a oggetto le
materie disciplinate dall'articolo 6, comma 1, lettera a),
e, ove la situazione lo richieda: adottare, sentita la
Consob, provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti
i servizi, le attivita', le operazioni e la struttura
territoriale; vietare la distribuzione di utili o di altri
elementi del patrimonio; con riferimento a strumenti
finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza,
vietare il pagamento di interessi; fissare limiti
all'importo totale della parte variabile delle
remunerazioni nei soggetti abilitati, quando sia necessario
per il mantenimento di una solida base patrimoniale. I
provvedimenti possono essere emanati nei confronti di uno o
piu' soggetti abilitati, nonche' di una o piu' categorie di
essi.
2-bis. La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue
competenze, puo' disporre, sentita la Consob, la rimozione
di uno o piu' esponenti aziendali di Sim, societa' di
gestione del risparmio, Sicav e Sicaf, qualora la loro
permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e
prudente gestione del soggetto abilitato; la rimozione non
e' disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la
decadenza ai sensi dell'articolo 13, salvo che sussista
urgenza di provvedere.
2-ter. La Consob, nell'ambito delle sue competenze,
dispone, sentita la Banca d'Italia, la rimozione di uno o
piu' esponenti aziendali di Sim, banche italiane, societa'
di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf, qualora la loro
permanenza in carica sia di pregiudizio alla trasparenza e
correttezza dei comportamenti dei soggetti abilitati; la
rimozione non e' disposta ove ricorrano gli estremi per
pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 13, salvo
che sussista urgenza di provvedere.247 249
3. Nell'interesse pubblico o dei partecipanti la
Banca d'Italia e la CONSOB, ciascuna per quanto di
competenza, possono ordinare la sospensione o la
limitazione temporanea dell'emissione o del rimborso delle
quote o azioni di OICR.
3-bis. La Consob ordina la sospensione per un periodo
non superiore a 60 giorni per ciascuna volta della
commercializzazione o della vendita di strumenti finanziari
in caso di violazione delle disposizioni di attuazione
dell'articolo 6, comma 2, lettera b-bis), numero 1),
lettera a), e di esistenza di un pregiudizio per la tutela
degli investitori.».
«Art. 62-novies (Poteri ispettivi). - 1. Nell'ambito
delle rispettive competenze e nel perseguimento delle
finalita' previste dagli articoli 62, comma 1, e 62-ter,
comma 1, la Consob e la Banca d'Italia possono effettuare
ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il
compimento degli atti ritenuti necessari nei confronti dei
gestori delle sedi di negoziazione e di coloro ai quali i
gestori medesimi abbiano esternalizzato funzioni operative
essenziali o importanti e al loro personale. Nell'esercizio
di tali poteri da parte della Consob si applicano i commi
12 e 13 dell'articolo 187-octies.
2. La Consob puo' richiedere ai soggetti incaricati
della revisione legale dei conti dei mercati regolamentati
di fornire informazioni. Quando sussistono particolari
necessita' e non sia possibile provvedere con risorse
proprie, la Consob puo' altresi' autorizzare revisori
legali o societa' di revisione legale a procedere a
verifiche o ispezioni per suo conto. Il soggetto
autorizzato a procedere a verifiche o ispezioni agisce in
veste di Pubblico Ufficiale.
3. La Banca d'Italia puo' richiedere ai soggetti
incaricati della revisione legale dei conti delle sedi di
negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato di fornire
informazioni. Quando sussistono particolari necessita' e
non sia possibile provvedere con risorse proprie, la Banca
d'Italia puo' altresi' autorizzare revisori legali o
societa' di revisione legale a procedere a verifiche o
ispezioni per suo conto. Il soggetto autorizzato a
procedere a verifiche o ispezioni agisce in veste di
pubblico ufficiale.
4. Per le finalita' di cui agli articoli 62, comma 1,
e 62-ter, comma 1, la Consob e la Banca d'Italia possono
esercitare nei confronti degli operatori ammessi alle sedi
di negoziazione, diversi dai soggetti abilitati, e dei
partecipanti remoti, i rispettivi poteri di cui ai commi 1,
2 e 3. In caso di partecipanti remoti, l'autorita'
competente dello Stato membro d'origine del partecipante
remoto e' informata.
5. Nei casi previsti dal presente articolo, la Consob
redige processo verbale dei dati, delle informazioni
acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i
quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno
diritto di averne copia. Gli esiti degli accertamenti
ispettivi effettuati dalla Banca d'Italia ai sensi del
presente articolo sono comunicati per iscritto agli
interessati con le modalita' stabilite dalla Banca d'Italia
con proprio provvedimento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 22 della citata
legge 28 dicembre 2005, n. 262:
«Art. 22 (Collaborazione da parte del Corpo della
guardia di finanza). - 1. Nell'esercizio dei poteri di
vigilanza informativa e ispettiva, le Autorita' di cui
all'articolo 20 possono avvalersi, in relazione alle
specifiche finalita' degli accertamenti, del Corpo della
guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso
attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore
aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture
e personale esistenti in modo da non determinare oneri
aggiuntivi.
2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati
acquisiti dal Corpo della guardia di finanza
nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono
coperti dal segreto d'ufficio e vengono senza indugio
comunicati esclusivamente alle Autorita' competenti.».
 
Art. 9

Poteri regolamentari

1. Le Autorita' competenti DORA possono, nell'ambito delle rispettive competenze, emanare disposizioni attuative del presente decreto e del regolamento DORA, anche per tener conto degli orientamenti delle Autorita' europee di vigilanza, nonche' delle disposizioni riguardanti le modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza.
 
Art. 10

Sanzioni amministrative e altre misure

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 144, dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
«8-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 10, 12, 16, paragrafi 1 e 2, 17, 19, paragrafi 1, 3 e 4, 24 del regolamento (UE) 2022/2554, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, si applica:
a) nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato;
b) nei confronti degli istituti di pagamento, degli istituti di moneta elettronica e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 5 milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile.
8-ter. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 13, 14, 18, paragrafi 1 e 2, 25, 26, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 27, 28, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e 31, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2022/2554 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, si applica:
a) nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 7 per cento del fatturato;
b) nei confronti degli istituti di pagamento, degli istituti di moneta elettronica e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 3,5 milioni ovvero fino al 7 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 3,5 milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile.»;
b) all'articolo 144-ter:
1) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate dall'articolo 144, commi 8-bis e 8-ter, sono commesse da una persona fisica di cui al comma 2-ter, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 5.000 fino a euro 5 milioni, nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 8-bis dell'articolo 144;
b) da euro 5.000 fino a euro 3,5 milioni, nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 8-ter dell'articolo 144.
2-ter. Fermo restando quanto previsto per le societa' e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui al comma 2-bis si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e del personale delle societa' e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, quando l'inosservanza e' conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali o ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della societa' o dell'ente a provvedimenti specifici adottati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, ovvero quando la condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 50, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, da parte della societa' o dell'ente.
2-quater. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai limiti massimi indicati nel comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.»;
2) al comma 3 dopo le parole: «di applicazione della sanzione» sono inserite le seguenti: «di cui ai commi 1 e 2»;
3) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2-bis del presente articolo in ragione della gravita' della violazione accertata, puo' essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari e imprese autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129 o presso fondi pensione.».
2. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 190-bis.2 e' inserito il seguente:
«Art. 190-bis.3 (Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione). - 1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 10, 12, 16, paragrafi 1 e 2, 17, 19, paragrafi 1, 3 e 4, 24 del regolamento (UE) 2022/2554, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, si applica:
a) nei confronti delle societa' di intermediazione mobiliare (SIM), delle societa' di gestione del risparmio (SGR), delle societa' di investimento a capitale variabile (SICAV), delle societa' di investimento a capitale fisso (SICAF), delle controparti centrali, dei gestori di mercati regolamentati e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni, ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 5 milioni e il fatturato e' determinabile;
b) nei confronti dei depositari centrali di titoli e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 20 milioni, ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 20 milioni;
c) nei confronti dei fornitori di servizi di crowdfunding e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 fino a euro 500.000, ovvero fino al 5 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 500.000 e il fatturato e' determinabile;
d) nei confronti degli amministratori di indici di riferimento critici e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 fino a euro 1 milione, ovvero fino al 10 per cento del fatturato totale annuo, quando tale importo e' superiore a euro 1 milione e il fatturato e' determinabile.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica di cui al comma 5, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 5.000 fino a euro 5 milioni, nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 1;
b) da euro 500 fino a euro 500.000, nei casi di cui alla lettera c) del comma 1;
c) da euro 5.000 fino a euro 500.000, nei casi di cui alla lettera d) del comma 1.
3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 13, 14, 18, paragrafi 1 e 2, 25, 26, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 27, 28, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e 31, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2022/2554 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, si applica:
a) nei confronti delle SIM, delle SGR, delle SICAV, delle SICAF, delle controparti centrali, dei gestori di mercati regolamentati e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 3,5 milioni, ovvero fino al 7 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 3,5 milioni e il fatturato e' determinabile;
b) nei confronti dei depositari centrali di titoli e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 14 milioni, ovvero fino al 7 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 14 milioni;
c) nei confronti dei fornitori di servizi di crowdfunding e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 fino a euro 350.000, ovvero fino al 3,5 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 350.000 e il fatturato e' determinabile;
d) nei confronti degli amministratori di indici di riferimento critici e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 fino a euro 700.000, ovvero fino al 7 per cento del fatturato totale annuo, quando tale importo e' superiore a euro 700.000 e il fatturato e' determinabile.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate dal comma 3 sono commesse da una persona fisica di cui al comma 5, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 5.000 fino a euro 3,5 milioni, nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 3;
b) da euro 500 fino a euro 350.000, nei casi di cui alla lettera c) del comma 3;
c) da euro 5.000 fino a euro 350.000, nei casi di cui alla lettera d) del comma 3.
5. Fermo restando quanto previsto per le societa' e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui ai commi 2 e 4 si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e del personale delle societa' e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, quando l'inosservanza e' conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali o ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della societa' o dell'ente a provvedimenti specifici adottati dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, ovvero quando la condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 50, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2554 da parte della societa' o dell'ente.
6. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai limiti massimi indicati nei commi 1, 2, 3 e 4, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.
7. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui ai commi 2 e 4 in ragione della gravita' della violazione accertata, puo' essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari e imprese autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, o presso fondi pensione.
8. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono applicate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze e secondo la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 195, nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), e al comma 2, lettere a), b), c), e nei casi di cui al comma 3, lettere a), b), c), e d), e al comma 4 lettere a), b) e c). Alle violazioni di competenza della Consob si applica l'articolo 196-ter.».
3. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 310:
1) al comma 1, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:
«c-bis) inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 10, 12, 16, paragrafi 1 e 2, 17, 19, paragrafi 1, 3 e 4, 24 del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, da parte delle imprese di assicurazione, delle imprese di riassicurazione e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554.»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 al 7 per cento del fatturato in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 13, 14, 18, paragrafi 1 e 2, 25, 26, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 27, 28, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e 31, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2022/2554 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, da parte delle imprese di assicurazione, delle imprese di riassicurazione e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554.»;
3) al comma 2, le parole: «comma 1, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettere a), b) e c-bis)»;
b) all'articolo 311-sexies:
1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate dall'articolo 310, commi 1, lettera c-bis), e 1-bis, sono commesse da una persona fisica di cui al comma 2-ter, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 5.000 fino a euro 5 milioni, nei casi di cui alla lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 310;
b) da euro 5.000 fino a euro 3,5 milioni, nei casi di cui al comma 1-bis dell'articolo 310.
2-ter. Fermo restando quanto previsto per le societa' e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui al comma 2-bis si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e del personale delle societa' e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, quando l'inosservanza e' conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali o ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della societa' o dell'ente a provvedimenti specifici adottati dall'IVASS, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, ovvero quando la condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 50, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2554 da parte della societa' o dell'ente.»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2-bis in ragione della gravita' della violazione accertata, puo' essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari e imprese autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129 o presso fondi pensione.»;
c) all'articolo 324:
1) dopo il comma 7-bis, sono aggiunti i seguenti:
«7-ter. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 10, 12, 16, paragrafi 1 e 2, 17, 19, paragrafi 1, 3 e 4, 24 del regolamento (UE) 2022/2554, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, da parte degli intermediari assicurativi, degli intermediari riassicurativi, degli intermediari assicurativi a titolo accessorio e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, si applica, per le societa', la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera c), numero 1).
7-quater. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 13, 14, 18, paragrafi 1 e 2, 25, 26, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 27, 28, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e 31, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2022/2554 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, da parte degli intermediari assicurativi, degli intermediari riassicurativi, degli intermediari assicurativi a titolo accessorio e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, si applica, per le societa', la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 3,5 milioni di euro oppure, se superiore, pari al 3,50 per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione.
7-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate dai commi 7-ter e 7-quater sono commesse da una persona fisica di cui al comma 7-sexies, si applica nei confronti di quest'ultima la sanzione amministrativa pecuniaria:
a) di cui al comma 1, lettera c), numero 2), nei casi di cui al comma 7-ter;
b) da euro 1.000 fino a euro 500.000, nei casi di cui al comma 7-quater.
7-sexies. Fermo restando quanto previsto per le societa' e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui al comma 7-quinquies si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e del personale delle societa' e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, quando l'inosservanza e' conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali o ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della societa' o dell'ente a provvedimenti specifici adottati dall'IVASS, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, ovvero quando la condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 50, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2554 da parte della societa' o dell'ente.
7-septies. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai limiti massimi indicati nei commi 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.
7-octies. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 7-quinquies, in ragione della gravita' della violazione accertata, puo' essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari e imprese autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, o presso fondi pensione.»;
2) alla rubrica, dopo le parole: «inclusi i prodotti di investimento assicurativo,» sono inserite le seguenti: «nonche' alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2022/2554 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione,».
4. All'articolo 19-quater del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. I soggetti di cui al comma 2 che, in relazione alle rispettive competenze:
a) non osservano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 7, 8, 9, 10, 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 12, 13, 14, 16, paragrafi 1 e 2, 17, 18, paragrafi 1 e 2, 19, paragrafi 1, 3 e 4, 24, 25, 26, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 27, 28, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e 31, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2022/2554, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2, lettera b);
b) omettono di collaborare o di dare seguito nell'ambito di un'indagine, di un'ispezione o di una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, sono puniti con la sanzione amministrativa di cui al comma 2, lettera a).
2-ter. Alle sanzioni di cui al comma 2-bis si applicano i commi 3, 4, a eccezione del secondo periodo, e 4-bis dell'articolo 19-quater del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.».
5. Al decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, dopo l'articolo 37, e' inserito il seguente:
«Art. 37-bis (Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2022/2554 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione). - 1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 10, 12, 16, paragrafi 1 e 2, 17, 19, paragrafi 1, 3 e 4, 24 del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, si applica:
a) nei confronti degli emittenti di token collegati ad attivita' e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni, ovvero, se superiore, fino al 12,5 per cento del fatturato totale annuo;
b) nei confronti dei prestatori di servizi in cripto-attivita' e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni, ovvero, se superiore, fino al 5 per cento del fatturato totale annuo.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 13, 14, 18, paragrafi 1 e 2, 25, 26, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 27, 28, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e 31, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2022/2554 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, si applica:
a) nei confronti degli emittenti di token collegati ad attivita' e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 3,5 milioni, ovvero, se superiore, fino al 9 per cento del fatturato totale annuo;
b) nei confronti dei prestatori di servizi in cripto-attivita' e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 3,5 milioni, ovvero, se superiore, fino al 3,50 per cento del fatturato totale annuo.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate dai commi 1 e 2 sono commesse da una persona fisica di cui al comma 4, si applica nei confronti di quest'ultima la sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 5.000 fino a euro 700.000, nei casi di cui al comma 1;
b) da euro 5.000 fino a euro 500.000, nei casi di cui al comma 2.
4. Fermo restando quanto previsto per le societa' e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui al comma 3 si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e del personale delle societa' e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, quando l'inosservanza e' conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali o ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della societa' o dell'ente a provvedimenti specifici adottati dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, ovvero quando la condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 50, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2554 da parte della societa' o dell'ente.
5. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai limiti massimi indicati nei commi 1, 2 e 3, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.
6. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3, in ragione della gravita' della violazione accertata, puo' essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari e imprese autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, o presso fondi pensione.
7. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono applicate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze e secondo la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alle violazioni di competenza della Consob si applica l'articolo 196-ter del decreto legislativo n. 58 del 1998.».
6. Quando le violazioni di cui al presente articolo sono connotate da scarsa offensivita' o pericolosita', le Autorita' competenti DORA possono, in alternativa all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, disporre l'applicazione delle misure di cui all'articolo 50, paragrafo 4, lettere a) ed e), del regolamento DORA.
7. Le Autorita' competenti DORA, ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 4, lettera b), del regolamento DORA, possono richiedere la cessazione temporanea o permanente di qualsiasi pratica o comportamento che considerino contrari alle disposizioni del regolamento stesso e prevenirne la reiterazione.
8. Per stabilire l'importo e la tipologia delle sanzioni amministrative o delle misure di riparazione applicate, ai sensi del presente articolo, le Autorita' competenti DORA tengono conto, nel rispetto dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento DORA, della condotta intenzionale o negligente e di tutte le altre circostanze pertinenti, avuto riguardo:
a) alla rilevanza, alla gravita' e alla durata della violazione;
b) al grado di responsabilita' della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;
c) alla solidita' finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
d) all'importanza degli utili realizzati o delle perdite evitate da parte della persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati;
e) alle perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;
f) al livello di cooperazione che la persona fisica o giuridica responsabile ha dimostrato nei confronti dell'autorita' competente, ferma restando la necessita' di garantire la restituzione degli utili realizzati o delle perdite evitate da tale persona fisica o giuridica;
g) alle precedenti violazioni commesse dalla persona fisica o giuridica responsabile.
9. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo, dopo la comunicazione al destinatario, e' pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito internet dell'Autorita' competente DORA che lo ha adottato, in conformita' all'articolo 54 del regolamento DORA, salvo quanto previsto nel paragrafo 3 del medesimo articolo.

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo degli articoli 144, 144-ter del
citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 144 (Altre sanzioni amministrative alle
societa' o enti). - 1. Nei confronti delle banche, degli
intermediari finanziari delle societa' di partecipazione
finanziaria, delle societa' di partecipazione finanziaria
mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali
sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonche' di
quelli incaricati della revisione legale dei conti, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti
degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta
elettronica e dei soggetti ai quali sono state
esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti,
dei gestori di crediti in sofferenza e dei soggetti ai
quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonche'
di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino
al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento
del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 5
milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile, per
le seguenti violazioni:
a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28,
comma 2-ter, 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53,
53-bis, 53-ter, 54, 55, 60-bis, commi 1 e 4, 61, 64, commi
2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2 e 8,
69-qua-ter, 69-quinquies, 69-sexies, 69-octies, 69-novies,
69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-viciessemel, 108, 109,
comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma
5, 64, commi 2 e 4, 114.3, commi 4, 5 e 6, 114.4, 114.6,
comma 5, 114.7, comma 1, 114.11, 114.13, in relazione agli
articoli 26 e 52, 114-quinquies.1, 114-quinquies.2,
114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52,
114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e
52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies,
114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2,
147, o delle relative disposizioni generali o particolari
impartite dalle autorita' creditizie;
b) inosservanza degli articoli 116, 123, 124,
126-quater e 126-novies, comma 3, 126-undecies, commi 3 e
4, 126-duodecies, 126-quaterdecies, comma 1,
126-septiesdecies, comma 1, e 126-vicies quinquies, o delle
relative disposizioni generali o particolari impartite
dalle autorita' creditizie;
c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4,
118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis,
commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter, e 4, 125-octies, commi 2 e 3,
125-decies, 126, 126-quinquies, comma 2, 126-sexies,
126-septies, 126-quinquiesdecies, 126-octiesdecies,
126-noviesdecies, comma 1, 126-vicies, 126-vicies semel,
126-vicies ter, 127, comma 01 e 128-decies, comma 2 e comma
2-bis, o delle relative disposizioni generali o particolari
impartite dalle autorita' creditizie;
d) inserimento nei contratti di clausole nulle o
applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in
violazione dell'articolo 40-bis o del titolo VI, ovvero
offerta di contratti in violazione dell'articolo 117, comma
8;
e) inserimento nei contratti di clausole aventi
l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli
consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero
ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del
cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme
allo stesso dovute per effetto del recesso;
e-bis) inosservanza, da parte delle banche e degli
intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto
dall'articolo 106, degli articoli 120-octies, 120-novies,
120-un-decies, 120-duodecies, 120-terdecies,
120-quaterdecies, 120-septiesdecies, 120-octiesdecies,
120-noviesdecies;
e-ter) inosservanza degli articoli 114.7, comma 2,
114.8, 114.10, 114.13 in relazione al titolo VI, e 114.14,
comma 1, o delle relative disposizioni generali o
particolari impartite dalle autorita' creditizie.
1-bis. La stessa sanzione di cui al comma 1 si
applica a una societa' di partecipazione finanziaria o a
una societa' di partecipazione finanziaria mista che,
nonostante l'ottenimento dell'esenzione prevista
dall'articolo 60-bis, comma 3, o la revoca
dell'autorizzazione disposta ai sensi dell'articolo 60-bis,
comma 5, eserciti il ruolo di capogruppo ai sensi
dell'articolo 61, comma 1.
1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 e'
applicata dalla Banca d'Italia a chiunque eserciti
l'attivita' di gestione di crediti in sofferenza al di
fuori delle ipotesi previste dagli articoli 114.2 e 114.3,
comma 1, nonche' all'acquirente di crediti in sofferenza in
caso di inosservanza degli articoli 114.3, commi 2, 3 e 7,
e 114.8. Se la violazione e' commessa da una persona
fisica, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 5.000 fino a 5 milioni di euro.
2.
2-bis. Si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro duemilacinquecentottanta a euro
centoventinovemilacentodieci, nei confronti delle banche e
degli intermediari finanziari in caso di violazione delle
disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma
1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo
alle agenzie di rating del credito, e delle relative
disposizioni attuative.
3.
3-bis.
4. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica:
a) per l'inosservanza delle norme contenute
nell'articolo 128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo
all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal
medesimo articolo 128, di mancata adesione ai sistemi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti
dall'articolo 128-bis, nonche' di inottemperanza alle
misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 128-ter;
b) nel caso di frazionamento artificioso di un
unico contratto di credito al consumo in una pluralita' di
contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al
limite inferiore previsto ai sensi dell'articolo 122, comma
1, lettera a);
c) nel caso di mancata partecipazione ai siti web
di confronto previsti dall'articolo 126-terdecies, ovvero
di mancata trasmissione agli stessi siti web dei dati
necessari per il confronto tra le offerte.
5.
5-bis. Nel caso in cui l'intermediario mandante
rilevi nel comportamento dell'agente in attivita'
finanziaria le violazioni previste dai commi 1, lettere b),
c), d), e) ed e-bis), e 4, l'inosservanza degli obblighi
previsti dall'articolo 120-decies o dall'articolo
125-novies o la violazione dell'articolo 128-decies, comma
1, ultimo periodo, adotta immediate misure correttive e
trasmette la documentazione relativa alle violazioni
riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo
128-duodecies, all'Organismo di cui all'articolo
128-undecies.
6.
7.
8. Le sanzioni previste dai commi 1, lettere b), c),
d), e), e-bis ed e-ter, e 4 si applicano quando le
infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri
definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di
carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle
condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di
rischio aziendali.
8-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni di
cui agli articoli 5, 6, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8,
10 12, 16, paragrafi 1 e 2, 17, 19, paragrafi 1, 3 e 4, 24
del regolamento (UE) 2022/2554, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e delle relative norme
tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso
di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito
di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in
attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024,
n. 15, si applica:
a) nei confronti delle banche, degli intermediari
finanziari e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di
cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE)
2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
30.000 fino al 10 per cento del fatturato;
b) nei confronti degli istituti di pagamento, degli
istituti di moneta elettronica e dei relativi fornitori
terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del
citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5
milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando
tale importo e' superiore a euro 5 milioni e il fatturato
e' disponibile e determinabile.
8-ter. In caso di inosservanza delle disposizioni di
cui agli articoli 7, 8, 9, 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 e 10, 13, 14, 18, paragrafi 1 e 2, 25, 26,
paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 27, 28, paragrafi 2, 3,
4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e 31,
paragrafo 12, del regolamento (UE) 2022/2554 e delle
relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione,
ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito
dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una
richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21
febbraio 2024, n. 15, si applica:
a) nei confronti delle banche, degli intermediari
finanziari e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di
cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE)
2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
30.000 fino al 7 per cento del fatturato;
b) nei confronti degli istituti di pagamento, degli
istituti di moneta elettronica e dei relativi fornitori
terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del
citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 3,5
milioni ovvero fino al 7 per cento del fatturato, quando
tale importo e' superiore a euro 3,5 milioni e il fatturato
e' disponibile e determinabile.
9. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della
violazione come conseguenza della violazione stessa e'
superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le
sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente
articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del
vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia
determinabile.».
«Art. 144-ter (Altre sanzioni amministrative agli
esponenti o al personale). - 1. Fermo restando quanto
previsto per le societa' e gli enti nei confronti dei quali
sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle
norme richiamate dall'articolo 144, comma 1, lettere a) ed
e-ter), e comma 1-bis, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di
euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del
personale, quando l'inosservanza e' conseguenza della
violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e
ricorrono una o piu' delle seguenti condizioni:
a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla
complessiva organizzazione o sui profili di rischio
aziendali;
b) la condotta ha contribuito a determinare la
mancata ottemperanza della societa' o dell'ente a
provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli
53-bis, comma 1, lettera d), 67-ter, comma 1, lettera d),
108, comma 3, lettera d), 109, comma 3, lettera a),
114-quinquies.2, comma 3, lettera d), 114-quaterdecies,
comma 3, lettera d);
c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai
sensi dell'articolo 26 o dell'articolo 53, commi 4, 4-ter,
e 4-quater, ovvero obblighi in materia di remunerazione e
incentivazione, quando l'esponente o il personale e' la
parte interessata.
2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni
di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche'
del personale, nei casi in cui la loro condotta abbia
contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui
all'articolo 144-bis da parte della societa' o dell'ente,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.000 fino a 5 milioni di euro.
2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, se le
violazioni indicate dall'articolo 144, commi 8-bis e 8-ter,
sono commesse da una persona fisica di cui al comma 2-ter,
si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione
amministrativa pecuniaria:
a) da euro 5.000 fino a euro 5 milioni, nei casi di
cui alle lettere a) e b) del comma 8-bis dell'articolo 144;
b) da euro 5.000 fino a euro 3,5 milioni, nei casi
di cui alle lettere a) e b) del comma 8-ter dell'articolo
144.
2-ter. Fermo restando quanto previsto per le societa'
e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le
violazioni, la sanzione di cui al comma 2-bis si applica
nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione o controllo e del personale
delle societa' e degli enti nei confronti dei quali sono
accertate le violazioni, quando l'inosservanza e'
conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo
di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante
sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio
aziendali o ha contribuito a determinare la mancata
ottemperanza della societa' o dell'ente a provvedimenti
specifici adottati dalla Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in
attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024,
n. 15, ovvero quando la condotta abbia contribuito a
determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo
50, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2554
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre
2022, da parte della societa' o dell'ente.
2-quater. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della
violazione come conseguenza della violazione stessa e'
superiore ai limiti massimi indicati nel comma 2-bis, la
sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al
doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale
ammontare sia determinabile.
3. Con il provvedimento di applicazione della
sanzione di cui ai commi 1 e 2, in ragione della gravita'
della violazione accertata e tenuto conto dei criteri
stabiliti dall'articolo 144-quater, la Banca d'Italia puo'
applicare la sanzione amministrativa accessoria
dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi
e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni
di amministrazione, direzione e controllo presso
intermediari autorizzati ai sensi del presente decreto
legislativo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o
presso fondi pensione.
3-bis. Con il provvedimento di applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2-bis
del presente articolo in ragione della gravita' della
violazione accertata, puo' essere applicata la sanzione
amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo
non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo
svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso intermediari e imprese autorizzati ai
sensi del presente decreto legislativo, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto
legislativo 5 settembre 2024, n. 129 o presso fondi
pensione.
4. Si applica l'articolo 144, comma 9.».
- Si riporta il testo degli articoli 310, 311-sexies e
324 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, come modificato dal presente decreto:
«Art. 310 (Sanzioni amministrative pecuniarie). - 1.
Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
trentamila al dieci percento del fatturato per le seguenti
violazioni:
a) inosservanza degli articoli 11, 12, 13, 15, 16,
18, 21, 22, 28, 29, 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater,
30-quinquies, 30-sexies, 30-septies, 30-octies, 30-novies,
32, 33, 35-bis, 35-ter, 35-quater, 36-bis, 36-ter,
36-quater, 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies,
36-novies, 36-decies, 36-undecies, 36-duodecies,
36-terdecies, 37-bis, 37-ter, 38, 41, 42, 42-bis, 43,
44-ter, 44-quater, 44-quinquies, 44-sexies, 44-septies,
44-octies, 44-novies, 44-decies, 47-quater, comma 1,
47-septies, 47-octies, 47-novies, 47-decies, 48, 48-bis,
49, 51-quater, 53, 55, 56, 57, 57-bis, 58, 59-bis, 59-ter,
59-quater, 59-quinquies, 60-bis, 62, 63, 64, 65, 65-bis,
66-sexies.1, 66-septies, 67, 73, 75, comma 1, 76, comma 2,
77, commi 1, 3 e 4, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99,
100, 101, 188, 189, comma 1, 190, commi 1, 1-bis, 1-ter e
5-bis, 190-bis, comma 1, 191, 196, comma 2, 197, 210,
210-ter, comma 8, 213, 214-bis, 215-bis, 216, commi 1 e 2,
216-ter, 216-sexies, 216-octies, 216-novies, 220-novies,
comma 1, 348 e 349, comma 1, o delle relative norme di
attuazione;
b) inosservanza degli articoli 10-quater, 132-ter,
133, o delle relative norme di attuazione;
c) inosservanza degli articoli 125, comma 5-bis,
127, comma 3, limitatamente all'obbligo di rilascio del
certificato di assicurazione, 134 ad eccezione del comma 2,
146, 148, 149, 150, 152, comma 5, e 183, o delle relative
norme di attuazione e delle disposizioni di cui
all'articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24.
c-bis) inosservanza delle disposizioni di cui agli
articoli 5, 6, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 10, 12,
16, paragrafi 1 e 2, 17, 19, paragrafi 1, 3 e 4, 24 del
regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 dicembre 2022, e delle relative norme
tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso
di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito
di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in
attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024,
n. 15, da parte delle imprese di assicurazione, delle
imprese di riassicurazione e dei relativi fornitori terzi
di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato
regolamento (UE) 2022/2554.
1-bis. Si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 30.000 al 7 per cento del fatturato in
caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli
articoli 7, 8, 9, 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e
10, 13, 14, 18, paragrafi 1 e 2, 25, 26, paragrafi 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 e 8, 27, 28, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29,
30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e 31, paragrafo 12, del
regolamento (UE) 2022/2554 e delle relative norme tecniche
di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa
collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di
un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in
attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024,
n. 15, da parte delle imprese di assicurazione, delle
imprese di riassicurazione e dei relativi fornitori terzi
di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato
regolamento (UE) 2022/2554.
2. Se il vantaggio ottenuto dall'autore delle
violazioni di cui al comma 1, lettere a) e b) e c-bis),
come conseguenza delle violazioni stesse e' superiore al
massimo edittale indicato nel presente articolo, la
sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al
doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale
ammontare sia determinabile.».
«Art. 311-sexies (Sanzioni amministrative agli
esponenti aziendali o al personale). - 1. Fermo restando
quanto previsto all'articolo 325, comma 1 circa la
responsabilita' delle imprese nei confronti delle quali
sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle
norme richiamate nell'articolo 310, comma 1, lettera a) si
applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque
milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono le
funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo,
nonche' dei dipendenti o di coloro che operano sulla base
di rapporti che ne determinano l'inserimento
nell'organizzazione dell'impresa anche in forma diversa dal
rapporto di lavoro subordinato quando l'inosservanza e'
conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo
di appartenenza e ricorrono una o piu' delle seguenti
condizioni:
a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla
complessiva organizzazione o sui profili di rischio
aziendali;
b) la condotta ha contribuito a determinare la
mancata ottemperanza dell'impresa a provvedimenti specifici
adottati ai sensi degli articoli 188, comma 3-bis, lettere
a), b) e c) e 214-bis, comma 1;
c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai
sensi dell'articolo 76 o dell'articolo 79, comma 3, o
dell'articolo 191, comma 1, lettera g) ovvero obblighi in
materia di remunerazione e incentivazione, quando
l'esponente o il personale e' la parte interessata 1350.
2. Nel caso in cui la condotta dei soggetti di cui al
comma 1 abbia contribuito a determinare l'inosservanza
dell'ordine previsto nell'articolo 311-ter da parte
dell'impresa, si applica nei confronti dei soggetti stessi
la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a
cinque milioni di euro.
2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, se le
violazioni indicate dall'articolo 310, commi 1, lettera
c-bis), e 1-bis, sono commesse da una persona fisica di cui
al comma 2-ter, si applica nei confronti di quest'ultima
una sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 5.000 fino a euro 5 milioni, nei casi di
cui alla lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 310;
b) da euro 5.000 fino a euro 3,5 milioni, nei casi
di cui al comma 1-bis dell'articolo 310.
2-ter. Fermo restando quanto previsto per le societa'
e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le
violazioni, la sanzione di cui al comma 2-bis si applica
nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione o controllo e del personale
delle societa' e degli enti nei confronti dei quali sono
accertate le violazioni, quando l'inosservanza e'
conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo
di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante
sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio
aziendali o ha contribuito a determinare la mancata
ottemperanza della societa' o dell'ente a provvedimenti
specifici adottati dall'IVASS, ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16
della legge 21 febbraio 2024, n. 15, ovvero quando la
condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza
dell'ordine di cui all'articolo 50, paragrafo 4, lettera
a), del regolamento (UE) 2022/2554 da parte della societa'
o dell'ente.
3. Con il provvedimento di applicazione della
sanzione, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo
311-quinquies, l'IVASS puo' applicare la sanzione
amministrativa accessoria dell'interdizione dallo
svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso imprese di assicurazione e di
riassicurazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e
non superiore a tre anni.
3-bis. Con il provvedimento di applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2-bis in
ragione della gravita' della violazione accertata, puo'
essere applicata la sanzione amministrativa accessoria
dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi
e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni
di amministrazione, direzione e controllo presso
intermediari e imprese autorizzati ai sensi del presente
decreto legislativo, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129 o
presso fondi pensione.
4. La misura della sanzione amministrativa pecuniaria
puo' essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo
310, comma 2.».
«Art. 324 (Sanzioni relative alle violazioni delle
disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione
dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di
investimento assicurativo, nonche' alle violazioni delle
disposizioni previste dal regolamento (UE) 2022/2554 e
dalle relative tecniche di regolamentazione e attuazione,
commesse dagli intermediari). - 1. Gli intermediari
assicurativi e riassicurativi, ivi inclusi quelli a titolo
accessorio che nell'ambito delle attivita' di realizzazione
e di distribuzione di prodotti assicurativi e di
investimento assicurativi violano gli articoli 10-quater,
30-decies, 107, comma 5, 109, commi 2, ultimo periodo, 3,
4, 4-bis, 4-sexies, 4-septies e 6, 109-bis, 110, commi 2 e
3, 111, commi 4 e 5, 112, commi 2, 3 e 5, 113 , comma 2,
117, 118, 119, comma 2, ultimo periodo, 119-bis, 119-ter,
120, 120-bis, commi 1, 2, 3 e 6, 120-ter, 120-quater,
120-quinquies, 121, 121-bis, 121-ter, 131, 170, 185,
185-bis, 185-ter, 187.1, in caso di mancata adesione a
detti sistemi, 191 o le relative norme di attuazione, sono
puniti secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies con
una delle seguenti sanzioni:
a) richiamo;
b) censura;
c) sanzione amministrativa pecuniaria:
1) per le societa', da cinquemila euro a cinque
milioni di euro oppure, se superiore, pari al cinque per
cento del fatturato complessivo annuo risultante
dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di
amministrazione;
2) per le persone fisiche, da mille euro a
settecentomila euro;
d) radiazione o, in caso di societa' di
intermediazione, cancellazione.
2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione
scritta di biasimo motivato, e' disposto per fatti di lieve
manchevolezza. La censura e' disposta per fatti di
particolare gravita'. La radiazione o la cancellazione
della societa' di intermediazione e' disposta per fatti di
eccezionale gravita'. La radiazione determina l'immediata
risoluzione dei rapporti di intermediazione e, nel caso di
esercizio dell'attivita' in forma societaria, comporta
altresi' la cancellazione della societa' nei casi di
particolare gravita' o di sistematica reiterazione
dell'illecito.
3. La violazione dei provvedimenti interdittivi e
cautelari adottati ai sensi dell'articolo 184 e' punita con
una delle sanzioni di cui al comma 1.
4. Gli intermediari che, in proprio oppure attraverso
collaboratori o altri ausiliari, operano per conto o a
beneficio di imprese di assicurazione e riassicurazione che
hanno sede legale nel territorio della Repubblica o in
Stati terzi, di imprese locali di cui al Titolo IV, Capo I
e di particolari mutue assicuratrici di cui all'articolo
52, le quali esercitano l'attivita' assicurativa o
riassicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione, sono
puniti con una delle sanzioni di cui al comma 1.
5. Quando le violazioni degli articoli, 119-bis,
119-ter, 120, 120-bis, 120-ter, 120-quater, 120-quinquies,
121, riguardano un prodotto di investimento assicurativo,
l'IVASS applica le sanzioni di cui al comma 1 nei soli
confronti degli intermediari di cui all'articolo 109, comma
2, lettere a) e b), e relativi collaboratori di cui alla
lettera e), e degli intermediari di cui alla lettera c). In
tal caso, la misura massima della sanzione pecuniaria puo'
essere determinata, in alternativa rispetto a quanto
previsto al comma 1, lettera c), fino al doppio
dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite
evitate grazie alla violazione, se possono essere
determinati. L'IVASS, oltre alle sanzioni di cui al comma
1, puo' adottare una dichiarazione pubblica indicante la
persona fisica o giuridica responsabile e la natura della
violazione. Le medesime sanzioni di cui al presente comma
si applicano nel caso di violazione degli articoli
121-quinquies, 121-sexies e 121-septies.
6. Quando la violazione degli articoli 30-decies e
121-bis riguarda un prodotto di investimento assicurativo,
l'IVASS applica le sanzioni di cui al comma 1 nei confronti
di tutti gli intermediari di cui al medesimo comma. La
misura massima della sanzione pecuniaria puo' essere
determinata, in alternativa rispetto a quanto previsto al
comma 1, lettera c), fino al doppio dell'ammontare dei
profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla
violazione, se possono essere determinati. L'IVASS, oltre
alle sanzioni di cui al comma 1, puo' adottare una
dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o
giuridica responsabile e la natura della violazione.
7. Alle violazioni delle disposizioni richiamate
all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
1286/2014 diverse da quelle del presente articolo commesse
dai soggetti di cui al comma 5 si applica l'articolo
193-quinquies del testo unico dell'intermediazione
finanziaria. La nozione di fatturato e' definita ai sensi
dell'articolo 325-bis del presente codice.
7-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica
anche agli intermediari iscritti al momento della
commissione dell'illecito, anche se cancellati dal
Registro.
7-ter. In caso di inosservanza delle disposizioni di
cui agli articoli 5, 6, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8,
10, 12, 16, paragrafi 1 e 2, 17, 19, paragrafi 1, 3 e 4, 24
del regolamento (UE) 2022/2554, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 dicembre 2022 e delle relative norme
tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso
di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito
di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in
attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024,
n. 15, da parte degli intermediari assicurativi, degli
intermediari riassicurativi, degli intermediari
assicurativi a titolo accessorio e dei relativi fornitori
terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del
citato regolamento (UE) 2022/2554, si applica, per le
societa', la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al
comma 1, lettera c), numero 1).
7-quater. In caso di inosservanza delle disposizioni
di cui agli articoli 7, 8, 9, 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 e 10, 13, 14, 18, paragrafi 1 e 2, 25, 26,
paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 27, 28, paragrafi 2, 3,
4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e 31,
paragrafo 12, del regolamento (UE) 2022/2554 e delle
relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione,
ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito
dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una
richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21
febbraio 2024, n. 15, da parte degli intermediari
assicurativi, degli intermediari riassicurativi, degli
intermediari assicurativi a titolo accessorio e dei
relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo
3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, si
applica, per le societa', la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 euro a 3,5 milioni di euro oppure, se
superiore, pari al 3,50 per cento del fatturato complessivo
annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato
dall'organo di amministrazione.
7-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, se
le violazioni indicate dai commi 7-ter e 7-quater sono
commesse da una persona fisica di cui al comma 7-sexies, si
applica nei confronti di quest'ultima la sanzione
amministrativa pecuniaria:
a) di cui al comma 1, lettera c), numero 2), nei
casi di cui al comma 7-ter;
b) da euro 1.000 fino a euro 500.000, nei casi di
cui al comma 7-quater.
7-sexies. Fermo restando quanto previsto per le
societa' e gli enti nei confronti dei quali sono accertate
le violazioni, la sanzione di cui al comma 7-quinquies si
applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione o controllo e del personale
delle societa' e degli enti nei confronti dei quali sono
accertate le violazioni, quando l'inosservanza e'
conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo
di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante
sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio
aziendali o ha contribuito a determinare la mancata
ottemperanza della societa' o dell'ente a provvedimenti
specifici adottati dall'IVASS, ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16
della legge 21 febbraio 2024, n. 15, ovvero quando la
condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza
dell'ordine di cui all'articolo 50, paragrafo 4, lettera
a), del regolamento (UE) 2022/2554 da parte della societa'
o dell'ente.
7-septies. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della
violazione come conseguenza della violazione stessa e'
superiore ai limiti massimi indicati nei commi 7-ter,
7-quater e 7-quinquies, la sanzione amministrativa
pecuniaria e' elevata fino al doppio dell'ammontare del
vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia
determinabile.
7-octies. Con il provvedimento di applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma
7-quinquies, in ragione della gravita' della violazione
accertata, puo' essere applicata la sanzione amministrativa
accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore
a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di
funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso
intermediari e imprese autorizzati ai sensi del presente
decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del
decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, o presso
fondi pensione.».
- Si riporta il testo dell'art. 19-quater del citato
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 19-quater (Sanzioni amministrative). - 1.
Chiunque adotti, in qualsiasi documento o comunicazione al
pubblico, la denominazione "fondo pensione" senza essere
iscritto, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del presente
decreto, all'Albo tenuto a cura della COVIP e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro
25.000, con provvedimento motivato del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, sentita la COVIP.
2. I componenti degli organi di amministrazione e di
controllo, i direttori generali, i titolari delle funzioni
fondamentali i responsabili delle forme pensionistiche
complementari, i liquidatori e i commissari nominati ai
sensi dell'articolo 15 che in relazione alle rispettive
competenze:
a) nel termine prescritto non ottemperano, anche in
parte, alle richieste della COVIP, ovvero ritardano
l'esercizio delle sue funzioni, sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a
euro 25.000;
b) non osservano le disposizioni previste negli
articoli 1, commi 1-bis e 4, 4-bis, 5, 5-bis, 5-ter,
5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-sep-ties, 5-octies,
5-nonies, 6, 7, 11, 13-bis, 13-ter, 13-quater,
13-quinquies, 13-sexies, 13-septies, 14, 14-bis, 15,
15-bis, 17-bis, e 20 ovvero le disposizioni generali o
particolari emanate dalla COVIP in base ai medesimi
articoli nonche' in base all'articolo 19 del presente
decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 500 a euro 25.000;
c) non osservano le disposizioni sui requisiti di
onorabilita' e professionalita' e sulle cause di
ineleggibilita' e di incompatibilita' e sulle situazioni
impeditive previste dal decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale di cui all'articolo 5-sexies,
ovvero le disposizioni sui limiti agli investimenti e ai
conflitti di interessi previste dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma
5-bis, ovvero le disposizioni previste nel decreto adottato
dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui
all'articolo 20, comma 2, del presente decreto, sono puniti
con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 25.000;
d) non effettuano le comunicazioni relative alla
sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilita' di
cui all'articolo 5-sexies, lettera b), nel termine di
quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza
degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
2.600 euro a 15.500 euro.
2-bis. I soggetti di cui al comma 2 che, in relazione
alle rispettive competenze:
a) non osservano le disposizioni di cui agli
articoli 5, 6, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 7, 8, 9,
10, 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 12, 13,
14, 16, paragrafi 1 e 2, 17, 18, paragrafi 1 e 2, 19,
paragrafi 1, 3 e 4, 24, 25, 26, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 e 8, 27, 28, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30,
paragrafi 1, 2, 3 e 4, e 31, paragrafo 12, del regolamento
(UE) 2022/2554, del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 dicembre 2022, e delle relative norme tecniche di
regolamentazione e attuazione, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria di cui al comma 2, lettera b);
b) omettono di collaborare o di dare seguito
nell'ambito di un'indagine, di un'ispezione o di una
richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21
febbraio 2024, n. 15, sono puniti con la sanzione
amministrativa di cui al comma 2, lettera a).
2-ter. Alle sanzioni di cui al comma 2-bis si
applicano i commi 3, 4, a eccezione del secondo periodo, e
4-bis dell'articolo 19-quater del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, nei casi di
maggiore gravita', la COVIP puo' dichiarare decaduti
dall'incarico i componenti degli organi collegiali, il
direttore generale, il responsabile della forma
pensionistica e i titolari delle funzioni fondamentali.
4. Le sanzioni amministrative previste nei commi 2 e
3 sono applicate, nel rispetto dei principi di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689. Le sanzioni amministrative
sono determinate nella loro entita', tenendo conto della
diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che
ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche
qualita' personali del colpevole, comprese quelle che
impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o
vigilanza, nonche' del vantaggio che l'infrazione puo'
recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse
egli agisce. I fondi pensione e le societa' istitutrici di
forme pensionistiche complementari rispondono in solido del
pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso per
l'intero nei confronti del responsabile della violazione. I
fondi dotati di soggettivita' giuridica sono obbligati ad
agire in regresso, salvo diversa deliberazione assembleare.
Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni.
4-bis. Alle sanzioni di cui al presente articolo
trova applicazione la disposizione prevista, per le
sanzioni amministrative riguardanti le violazioni in
materia di previdenza e assistenza obbligatorie,
dall'articolo 8, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n.
689.».
 
Art. 11
Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 65, comma 1,
1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) procedure per gestire i rischi ai quali sono esposti, compresi i rischi informatici ai sensi del capo II del regolamento (UE) 2022/2554, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, dispositivi e sistemi adeguati a identificare i rischi che possono comprometterne il funzionamento e misure efficaci per attenuare tali rischi;»;
2) la lettera c) e' abrogata;
b) all'articolo 65-sexies il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione istituiscono e mantengono la loro resilienza operativa, conformemente agli obblighi stabiliti al capo II del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, per assicurare che i loro sistemi di negoziazione:
a) siano resilienti e abbiano capacita' sufficiente per gestire i picchi di volume di ordini e messaggi;
b) siano in grado di garantire negoziazioni ordinate in condizioni di mercato critiche;
c) siano pienamente testati per garantire il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b);
d) siano soggetti a efficaci disposizioni in materia di continuita' operativa, compresi politica e piani di continuita' operativa delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e piani di risposta e di ripristino relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione istituiti ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2022/2554, per assicurare la continuita' dei servizi in caso di malfunzionamento dei loro sistemi di negoziazione.».

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo degli articoli 65 e 65-sexies del
citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 65 (Requisiti organizzativi dei mercati
regolamentati). - 1. Il mercato regolamentato dispone di:
a) misure per identificare chiaramente e gestire le
potenziali conseguenze negative, per il funzionamento del
mercato regolamentato o per i suoi membri o partecipanti,
di qualsiasi conflitto tra gli interessi del mercato
regolamentato, dei suoi proprietari o del gestore del
mercato e il suo ordinato funzionamento, in particolare
quando tali conflitti possono risultare pregiudizievoli per
l'assolvimento di qualsiasi funzione delegata al mercato
regolamentato dall'autorita' competente;
b) procedure per gestire i rischi ai quali sono
esposti, compresi i rischi informatici ai sensi del capo II
del regolamento (UE) 2022/2554, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 dicembre 2022, dispositivi e sistemi
adeguati a identificare i rischi che possono comprometterne
il funzionamento e misure efficaci per attenuare tali
rischi;
c) (abrogata)
d) regole e procedure trasparenti e non
discrezionali che garantiscono un processo di negoziazione
corretto e ordinato nonche' di criteri obiettivi che
consentono l'esecuzione efficiente degli ordini;
e) misure efficaci atte ad agevolare il regolamento
efficiente delle operazioni eseguite nell'ambito del
sistema;
f) risorse finanziarie sufficienti per renderne
possibile il funzionamento ordinato, tenendo conto della
natura e dell'entita' delle operazioni concluse nel
mercato, nonche' della portata e del grado dei rischi ai
quali esso e' esposto.
2. La Consob puo' ulteriormente dettagliare, con
regolamento, i requisiti organizzativi del mercato
regolamentato e puo' dettare la metodologia di
determinazione dell'entita' delle risorse finanziarie
previste nel comma 1, lettera f).
3. Per le operazioni concluse su un mercato
regolamentato, i membri e i partecipanti non sono tenuti ad
applicarsi reciprocamente gli obblighi specificamente
individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2. I membri o i
partecipanti di un mercato regolamentato applicano detti
obblighi per quanto concerne i loro clienti quando,
operando per conto di questi ultimi, ne eseguono gli ordini
su un mercato regolamentato.».
«Art. 65-sexies (Requisiti operativi delle sedi di
negoziazione). - 1. I mercati regolamentati e i gestori di
un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema
organizzato di negoziazione istituiscono e mantengono la
loro resilienza operativa, conformemente agli obblighi
stabiliti al capo II del regolamento (UE) 2022/2554 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022,
per assicurare che i loro sistemi di negoziazione:
a) siano resilienti e abbiano capacita' sufficiente
per gestire i picchi di volume di ordini e messaggi;
b) siano in grado di garantire negoziazioni
ordinate in condizioni di mercato critiche;
c) siano pienamente testati per garantire il
rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b);
d) siano soggetti a efficaci disposizioni in
materia di continuita' operativa, compresi politica e piani
di continuita' operativa delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione e piani di risposta e di ripristino
relativi alle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione istituiti ai sensi dell'articolo 11 del
regolamento (UE) 2022/2554, per assicurare la continuita'
dei servizi in caso di malfunzionamento dei loro sistemi di
negoziazione.
2. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema
multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato
di negoziazione dispongono di sistemi, procedure e
meccanismi efficaci:
a) per garantire che i sistemi algoritmici di
negoziazione utilizzati dai membri o partecipanti o clienti
non possano creare o contribuire a creare condizioni di
negoziazione anormali sulla sede di negoziazione e per
gestire qualsiasi condizione di negoziazione anormale
causata dagli stessi;
b) per identificare, attraverso la segnalazione di
membri o partecipanti o clienti, gli ordini generati
mediante negoziazione algoritmica, i diversi algoritmi
utilizzati per la creazione degli ordini e le
corrispondenti persone che avviano tali ordini;
c) per rifiutare gli ordini che eccedono soglie
predeterminate di prezzo e volume o sono chiaramente
errati;
d) per sospendere o limitare temporaneamente le
negoziazioni qualora si registri un'oscillazione
significativa nel prezzo di uno strumento finanziario nel
mercato gestito o in un mercato correlato in un breve lasso
di tempo;
e) in casi eccezionali, per cancellare, modificare
o correggere qualsiasi operazione;
f) per controllare gli ordini inseriti, incluse le
cancellazioni e le operazioni eseguite dai loro membri o
partecipanti o clienti, per identificare le violazioni
delle regole del sistema, le condizioni di negoziazione
anormali o gli atti che possono indicare comportamenti
vietati dal regolamento (UE) n. 596/2014 o le disfunzioni
del sistema in relazione a uno strumento finanziario.
3. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema
multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato
di negoziazione sottoscrivono accordi scritti vincolanti
con i membri o partecipanti o clienti che perseguono
strategie di market making sul sistema, e si adoperano
affinche' un numero sufficiente di soggetti aderisca a tali
accordi, in virtu' dei quali sono tenuti a trasmettere
quotazioni irrevocabili a prezzi concorrenziali, con il
risultato di fornire liquidita' al mercato su base regolare
e prevedibile, qualora tale requisito sia adeguato alla
natura e alle dimensioni delle negoziazioni nelle sedi di
negoziazione in questione.
4. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema
multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato
di negoziazione dispongono di misure e procedure efficaci,
tra cui le necessarie risorse, per il controllo regolare
dell'ottemperanza alle proprie regole.
5. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema
multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato
di negoziazione:
a) sincronizzano, unitamente ai loro membri o
partecipanti o clienti, gli orologi utilizzati per
registrare la data e l'ora degli eventi che possono essere
oggetto di negoziazione;
b) adottano regole trasparenti, eque e non
discriminatorie in materia di servizi di co-ubicazione;
c) adottano una struttura delle commissioni,
incluse le commissioni di esecuzione delle operazioni, le
commissioni accessorie e i rimborsi, trasparente, equa e
non discriminatoria;
d) adottano regimi in materia di dimensioni dei
tick di negoziazione per azioni, ricevute di deposito,
fondi indicizzati quotati, certificates e altri strumenti
finanziari analoghi.
6. La Consob approva gli accordi che il gestore di
una sede di negoziazione intende concludere per
l'esternalizzazione a soggetti terzi di tutte o parte delle
funzioni operative critiche relative ai sistemi della sede
da esso gestita che consentono la negoziazione algoritmica,
intendendosi come funzioni operative critiche quelle
indicate dall'articolo 65, comma 1, lettere b), c) ed e).
7. La Consob individua con regolamento i requisiti
operativi specifici di cui le sedi di negoziazione devono
dotarsi con riguardo a:
a) il contenuto minimo degli accordi scritti
richiesti ai sensi del comma 3 e gli obblighi di controllo
del gestore della sede di negoziazione in merito ai
medesimi;
b) i sistemi, le procedure e i dispositivi in
materia di sistemi algoritmici di negoziazione previsti dal
comma 2, lettere a) e b);
c) i criteri in base ai quali fissare i parametri
per la sospensione delle negoziazioni e le relative
modalita' di gestione;
d) i requisiti per l'accesso elettronico diretto
alle sedi di negoziazione;
e) i requisiti della struttura delle commissioni di
cui al comma 5, lettera c);
f) i parametri per calibrare i regimi in materia di
dimensioni dei tick di negoziazione indicati nel comma 5,
lettera d).
8. Le disposizioni di cui al comma 7, lettera b),
sono adottate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, per
i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi
organizzati di negoziazione che siano gestiti da Sim e
banche italiane.».
 
Art. 12
Modifica al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209

1. All'articolo 30 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'impresa adotta misure ragionevoli idonee a garantire la continuita' e la regolarita' dell'attivita' esercitata, inclusa l'elaborazione di piani di emergenza. A tal fine, l'impresa utilizza sistemi, risorse e procedure interne adeguati e proporzionati e, in particolare, istituisce e gestisce sistemi informatici e di rete conformemente al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022.».

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 30 del citato
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 30 (Sistema di governo societario
dell'impresa). - 1. L'impresa si dota di un efficace
sistema di governo societario, ivi inclusi i sistemi di
remunerazione e di incentivazione, che consenta una
gestione sana e prudente dell'attivita'. Il sistema di
governo societario e' proporzionato alla natura, alla
portata e alla complessita' delle attivita' dell'impresa.
2. Il sistema di governo societario di cui al comma 1
comprende almeno:
a) l'istituzione di un'adeguata e trasparente
struttura organizzativa, con una chiara ripartizione e
un'appropriata separazione delle responsabilita' delle
funzioni e degli organi dell'impresa;
b) l'organizzazione di un efficace sistema di
trasmissione delle informazioni;
c) il possesso da parte di coloro che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo e di
coloro che svolgono funzioni fondamentali dei requisiti di
cui all'articolo 76;
d) la predisposizione di meccanismi idonei a
garantire il rispetto delle disposizioni di cui al presente
Capo;
e) l'istituzione della funzione di revisione
interna, della funzione di verifica della conformita',
della funzione di gestione dei rischi e della funzione
attuariale. Tali funzioni sono fondamentali e di
conseguenza sono considerate funzioni essenziali o
importanti.
3. Il sistema di governo societario e' sottoposto ad
una revisione interna periodica almeno annuale.
4. L'impresa adotta misure ragionevoli idonee a
garantire la continuita' e la regolarita' dell'attivita'
esercitata, inclusa l'elaborazione di piani di emergenza. A
tal fine, l'impresa utilizza sistemi, risorse e procedure
interne adeguati e proporzionati e, in particolare,
istituisce e gestisce sistemi informatici e di rete
conformemente al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022.
5. L'impresa adotta politiche scritte con riferimento
quanto meno al sistema di gestione dei rischi, al sistema
di controllo interno, alla revisione interna e, ove
rilevante, all'esternalizzazione, nonche' una politica per
l'adeguatezza nel continuo delle informazioni fornite al
supervisore ai sensi dell'articolo 47-quater e per le
informazioni contenute nella relazione sulla solvibilita' e
sulla condizione finanziaria di cui agli articoli
47-septies, 47-octies e 47-novies e garantisce che ad esse
sia data attuazione.
6. Le politiche di cui al comma 5 sono approvate
preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il
consiglio di amministrazione riesamina le politiche almeno
una volta l'anno in concomitanza con la revisione di cui al
comma 3 e, in ogni caso, apporta le modifiche necessarie in
caso di variazioni significative del sistema di governo
societario.
7. L'IVASS detta con regolamento disposizioni di
dettaglio in materia di sistema di governo societario di
cui alla presente Sezione.».
 
Art. 13

Modifica al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

1. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. I fondi pensione di cui al comma 1 adottano misure ragionevoli atte a garantire la continuita' e la regolarita' dello svolgimento delle loro attivita', tra cui l'elaborazione di piani di emergenza. A tal fine i fondi pensione utilizzano sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati e in particolare, istituiscono e gestiscono sistemi informatici e di rete conformemente al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, ove applicabile.».

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'articolo 4-bis del citato
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 4-bis (Requisiti generali in materia di sistema
di governo). - 1. I fondi pensione istituiti ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, nonche' quelli gia' istituiti
alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992,
n. 421, aventi soggettivita' giuridica, si dotano di un
sistema efficace di governo che assicuri una gestione sana
e prudente della loro attivita'. Tale sistema prevede una
struttura organizzativa trasparente e adeguata, con una
chiara attribuzione e un'appropriata separazione delle
responsabilita' e un sistema efficace per garantire la
trasmissione delle informazioni.
2. Il sistema di governo e' proporzionato alla
dimensione, alla natura, alla portata e alla complessita'
delle attivita' del fondo pensione. Il sistema di governo
e' descritto in un apposito documento e tiene in
considerazione, nelle decisioni relative agli investimenti,
dei connessi fattori ambientali, sociali e di governo
societario. Il documento e' redatto, su base annuale,
dall'organo di amministrazione ed e' reso pubblico
congiuntamente al bilancio di cui all'articolo 17-bis.
3. I fondi pensione di cui al comma 1 stabiliscono e
applicano politiche scritte in relazione alla gestione dei
rischi, alla revisione interna e, laddove rilevante, alle
attivita' attuariali e a quelle esternalizzate. Tali
politiche sono deliberate dall'organo di amministrazione
del fondo pensione.
4. L'organo di amministrazione riesamina le politiche
scritte di cui al comma 3 almeno ogni tre anni e, in ogni
caso, apporta le modifiche necessarie in caso di variazioni
significative del settore interessato.
5. I fondi pensione di cui al comma 1 si dotano di un
sistema di controllo interno efficace. Tale sistema include
procedure amministrative e contabili, un quadro di
controllo interno, comprensivo della verifica di
conformita' alla normativa nazionale e alle norme europee
direttamente applicabili, e disposizioni di segnalazione
adeguate a tutti i livelli del fondo pensione.
6. I fondi pensione di cui al comma 1 adottano misure
ragionevoli atte a garantire la continuita' e la
regolarita' dello svolgimento delle loro attivita', tra cui
l'elaborazione di piani di emergenza. A tal fine i fondi
pensione utilizzano sistemi, risorse e procedure adeguati e
proporzionati e in particolare, istituiscono e gestiscono
sistemi informatici e di rete conformemente al regolamento
(UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 dicembre 2022, ove applicabile.
7. I fondi pensione di cui al comma 1 sono
amministrati effettivamente da almeno due persone. La COVIP
puo' autorizzare, in deroga al principio di cui sopra, che
sia una sola persona ad amministrare effettivamente il
fondo, sulla base di una valutazione motivata che tenga
conto del ruolo delle parti sociali, nonche' della
dimensione, della natura, della portata e della
complessita' delle attivita' del fondo.».
 
Art. 14

Modifiche al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180

1. Al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 102, comma 3:
1) alla lettera c), dopo le parole: «garantire la continuita'» sono inserite le seguenti: «e la resilienza operativa digitale»;
2) alla lettera r), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresi i sistemi informatici e di rete di cui al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022»;
b) all'articolo 104, comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «dei contratti di servizio,» sono inserite le seguenti: «compresi gli accordi contrattuali per l'utilizzo di servizi TIC, come definiti all'articolo 3, punto 21), del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022,».

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo degli articoli 102 e 104 del
citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 102 (Contenuto dei piani di risoluzione). - 1.
Fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche di
attuazione adottate dalla Commissione europea, il contenuto
dei piani di risoluzione e' disciplinato dal presente
articolo.
2. Il piano di risoluzione tiene conto di diversi
possibili scenari, tra cui l'ipotesi che il dissesto sia
idiosincratico o si verifichi in un momento di instabilita'
finanziaria piu' ampia o al ricorrere di eventi a carattere
sistemico. Il piano di risoluzione non presuppone alcuno
dei seguenti interventi:
a) il sostegno finanziario pubblico straordinario,
fatto salvo l'utilizzo dei fondi di risoluzione;
b) l'assistenza di liquidita' di emergenza fornita
dalla banca centrale; o
c) l'assistenza di liquidita' fornita dalla banca
centrale che preveda garanzie, durata e tasso di interesse
non standard.
3. Il piano prevede una serie di opzioni per
l'applicazione delle misure e poteri di risoluzione. Esso
comprende, laddove possibile e opportuno, in forma
quantificata:
a) una sintesi degli elementi fondamentali del
piano;
b) una sintesi dei cambiamenti sostanziali
intervenuti nella banca rispetto all'ultima informazione
fornita;
c) la dimostrazione di come le funzioni essenziali
e le linee di operativita' principali possano essere
separate dalle altre funzioni, sul piano giuridico ed
economico, nella misura necessaria, in modo da garantirne
la continuita' e la resilienza operativa digitale in caso
di dissesto della banca;
d) una stima dei tempi necessari per l'esecuzione
di ciascun aspetto sostanziale del piano;
e) una descrizione della valutazione della
risolvibilita';
f) una descrizione delle misure necessarie per
affrontare o rimuovere gli impedimenti alla risolvibilita';
g) una descrizione delle procedure per determinare
il valore e la trasferibilita' delle funzioni essenziali,
linee di operativita' principali e attivita' della banca;
h) una descrizione dei dispositivi atti a garantire
che le informazioni richieste alla banca per la redazione
del piano siano aggiornate e a disposizione della Banca
d'Italia in qualsiasi momento;
i) le modalita' che permettono il finanziamento
delle opzioni di risoluzione senza presupporre alcuno degli
interventi seguenti;
i) sostegno finanziario pubblico straordinario
diverso dall'impiego dei fondi di risoluzione;
ii) assistenza di liquidita' di emergenza fornita
da una banca centrale; o
iii) assistenza di liquidita' da parte di una
banca centrale fornita con costituzione delle garanzie,
durata e tasso di interesse non standard.
l) una descrizione delle diverse strategie di
risoluzione che si potrebbero applicare nei vari scenari
possibili e le tempistiche applicabili;
m) una descrizione delle interdipendenze critiche;
n) una descrizione delle opzioni praticabili per
mantenere l'accesso alle sedi di negoziazione e alle
infrastrutture di mercato e una valutazione della
portabilita' delle posizioni dei clienti;
o) un'analisi dell'impatto del piano sui dipendenti
della banca, compresa una stima dei costi associati e una
descrizione delle previste procedure di consultazione del
personale durante il processo di risoluzione, tenendo conto
se del caso dei sistemi nazionali di dialogo con le parti
sociali;
p) il piano di comunicazione con i media e con il
pubblico;
q) i requisiti di cui agli articoli 16-septies e
16-octies e il termine per la costituzione di questi
requisiti conformemente all'articolo 16-quaterdecies;
q-bis) laddove la Banca d'Italia applichi
l'articolo 16-quater, commi 4, 5 o 7, i termini per
l'adempimento da parte dell'ente designato per la
risoluzione conformemente all'articolo 16-quaterdecies;
r) una descrizione delle operazioni e dei sistemi
essenziali per assicurare la continuita' del funzionamento
dei processi operativi della banca, compresi i sistemi
informatici e di rete di cui al regolamento (UE) 2022/2554
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre
2022;
s) l'eventuale parere espresso dalla banca in
merito al piano di risoluzione.
4. Il piano indica inoltre le modalita' e la
tempistica con cui, nelle situazioni previste dal piano, la
banca puo' chiedere di ricorrere a forme di assistenza
della Banca Centrale Europea e identifica le attivita' che
potrebbero essere considerate idonee quali garanzie.
Contiene infine le ulteriori informazioni richieste dalla
Banca d'Italia o da regolamenti della Commissione Europea.
5. Esso e' redatto sulla base di valutazioni eque e
prudenti.».
«Art. 104 (Elementi da considerare nell'ambito della
valutazione di risolvibilita' di una banca o di un gruppo).
- 1. Fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche di
attuazione adottate dalla Commissione europea, per valutare
la risolvibilita' di una banca o di un gruppo, sono
esaminati:204
a) l'organizzazione della banca/gruppo, in modo da
assicurare che le linee di operativita' principali e
funzioni essenziali siano allocate a soggetti chiaramente
identificabili e in modo coerente;
b) i dispositivi adottati dalla banca/gruppo per
fornire personale essenziale, infrastrutture,
finanziamenti, liquidita' e capitali per sostenere e
mantenere in essere le linee di operativita' principali e
le funzioni essenziali;
c) l'efficacia, anche in caso di risoluzione della
banca/gruppo, dei contratti di servizio compresi gli
accordi contrattuali per l'utilizzo di servizi TIC, come
definiti all'articolo 3, punto 21), del regolamento (UE)
2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
dicembre 2022, l'adeguatezza dei presidi di governo
adottati dalla banca/gruppo per assicurare che tali
contratti siano adempiuti nella misura e secondo la
qualita' concordata, nonche' la presenza di procedure per
trasferire a terzi i servizi forniti in virtu' di tali
accordi, in caso di separazione delle funzioni essenziali o
delle linee di operativita' principali;
d) i piani e le misure di emergenza per assicurare
la continuita' dell'accesso alle infrastrutture di mercato;
e) l'adeguatezza dei sistemi informatici per
permettere alla Banca d'Italia di raccogliere informazioni
accurate e complete sulle linee di operativita' principali
e sulle funzioni essenziali, al fine di agevolare decisioni
rapide;
f) la capacita' dei sistemi informatici di fornire
le informazioni essenziali per una risoluzione efficace
della banca/gruppo in qualsiasi momento, anche in
situazioni in rapida evoluzione;
g) la misura in cui la banca/gruppo ha testato i
propri sistemi informatici in scenari di stress definiti
dalla Banca d'Italia;
h) la continuita' dei sistemi informatici sia per
la banca/gruppo interessata, sia per il cessionario nel
caso in cui le funzioni essenziali e le linee di
operativita' principali siano oggetto di cessione;
i) le procedure adottate della banca/gruppo per
permettere alla Banca d'Italia di disporre delle
informazioni necessarie per individuare i depositanti e gli
importi coperti dai sistemi di garanzia dei depositi;
l) l'ammontare e la tipologia delle passivita'
ammissibili della banca/gruppo;205
m) se sono previste garanzie infragruppo o
operazioni back to back, la misura in cui: i) queste
operazioni sono effettuate a condizioni di mercato e la
solidita' dei relativi sistemi di gestione del rischio; ii)
il ricorso a queste operazioni aumenta il rischio di
contagio nel gruppo
n) la misura in cui la struttura giuridica del
gruppo ostacola l'applicazione degli strumenti di
risoluzione in conseguenza del numero di societa', della
complessita' della struttura del gruppo o della difficolta'
di associare le linee di business alle componenti del
gruppo;
o) quando la valutazione coinvolge una societa' di
cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del Testo Unico
Bancario, la misura in cui la risoluzione di entita' del
gruppo che sono banche o societa' finanziarie controllate
puo' esercitare un impatto negativo sul ramo non
finanziario del gruppo;
p) la disponibilita', presso le autorita' degli
Stati terzi, delle misure di risoluzione necessarie per
sostenere le autorita' di risoluzione dell'Unione Europea
nelle azioni di risoluzione e i margini per un'azione
coordinata fra autorita' dell'Unione Europea e autorita'
degli Stati terzi;
q) la possibilita' di applicare le misure di
risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi di
risoluzione;
r) la misura in cui la struttura del gruppo
permette alla Banca d'Italia di procedere alla risoluzione
del gruppo nel suo complesso o di una o piu' delle sue
componenti senza provocare, direttamente o indirettamente,
un effetto negativo significativo sul sistema finanziario,
sulla fiducia del mercato o sull'economia in generale, e al
fine di massimizzare il valore del gruppo nel suo
complesso;
s) gli accordi e i mezzi che potrebbero agevolare
la risoluzione in caso di gruppi con societa' controllate
stabilite in giurisdizioni diverse;
t) la credibilita' dell'uso delle misure di
risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi di
risoluzione, tenuto conto delle possibili ripercussioni su
creditori, controparti, clientela e dipendenti e delle
azioni eventualmente avviate da autorita' di Stati terzi;
u) la possibilita' di valutare l'impatto della
risoluzione della banca/gruppo sul sistema finanziario,
infrastrutture di mercato, sulla fiducia dei mercati
finanziari o sull'economia in generale; l'impatto stesso,
nonche' il grado di idoneita' delle misure o dei poteri di
risoluzione a contenerlo.
2. Il livello di dettaglio della valutazione dipende,
tra l'altro, dalle possibili conseguenze del dissesto della
banca/gruppo in relazione alle loro caratteristiche, ivi
inclusi le dimensioni, la complessita' operativa, la
struttura societaria, lo scopo mutualistico e l'adesione a
un sistema di tutela istituzionale.».
 
Art. 15
Disposizioni di coordinamento con il decreto legislativo 4 settembre
2024, n. 138

1. A Bancoposta, se identificato come soggetto essenziale o importante dei settori 3 o 4 dell'allegato I al decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 e ai capi IV e V del medesimo decreto, in quanto soggetto sottoposto ai sensi del presente decreto a obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea equivalenti a quelli previsti dal citato decreto legislativo.

Note all'art. 15:
- Si riporta l'allegato I e il testo dell'articolo 17
del citato decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138:
«

Parte di provvedimento in formato grafico

.».
«Art. 17 (Accordi di condivisione delle informazioni
sulla sicurezza informatica). - 1. I soggetti che rientrano
nell'ambito di applicazione del presente decreto e laddove
opportuno anche ulteriori soggetti, possono scambiarsi, su
base volontaria, pertinenti informazioni sulla sicurezza
informatica, comprese informazioni relative a minacce
informatiche, quasi-incidenti, vulnerabilita', tecniche e
procedure, indicatori di compromissione, tattiche
avversarie, informazioni specifiche sugli attori delle
minacce, allarmi di sicurezza informatica e raccomandazioni
concernenti la configurazione degli strumenti di sicurezza
informatica per individuare le minacce informatiche, se
tale condivisione di informazioni:
a) mira a prevenire o rilevare gli incidenti, a
recuperare dagli stessi o a mitigarne l'impatto;
b) aumenta il livello di sicurezza informatica, in
particolare sensibilizzando in merito alle minacce
informatiche, limitando o inibendo la capacita' di
diffusione di tali minacce e sostenendo una serie di
capacita' di difesa, la risoluzione e la divulgazione delle
vulnerabilita', tecniche di rilevamento, contenimento e
prevenzione delle minacce, strategie di mitigazione o fasi
di risposta e recupero, oppure promuovendo la ricerca
collaborativa sulle minacce informatiche tra soggetti
pubblici e privati.
2. Lo scambio di informazioni di cui al comma 1
avviene nell'ambito di comunita' di soggetti essenziali e
di soggetti importanti e, se opportuno, nell'ambito dei
loro fornitori o fornitori di servizi. Tale scambio e'
attuato mediante accordi di condivisione delle informazioni
sulla sicurezza informatica che tengono conto della natura
potenzialmente sensibile delle informazioni condivise.
3. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nello
svolgimento delle funzioni di Autorita' nazionale
competente NIS e di CSIRT Italia, ove possibile, tenuto
conto degli orientamenti e delle migliori pratiche non
vincolanti elaborati dall'ENISA, favorisce la conclusione
degli accordi di condivisione delle informazioni sulla
sicurezza informatica di cui al comma 2 e puo' specificare
gli elementi operativi, compreso l'uso di piattaforme TIC
dedicate e di strumenti di automazione, i contenuti e le
condizioni degli accordi di condivisione delle
informazioni. Nello stabilire i dettagli relativi alla
partecipazione delle autorita' pubbliche a tali accordi,
l'Autorita' nazionale competente NIS puo' imporre
condizioni, secondo le modalita' di cui all'articolo 40,
comma 5, alinea, per le informazioni messe a disposizione
dalle autorita' competenti e dal CSIRT Italia. L'Agenzia
per la cybersicurezza nazionale, nello svolgimento delle
funzioni di Autorita' nazionale competente NIS e di CSIRT
Italia, supporta i soggetti essenziali e i soggetti
importanti per l'applicazione di tali accordi conformemente
alle loro misure strategiche di cui all'articolo 9, comma
3, lettera h).
4. I soggetti essenziali e i soggetti importanti
notificano all'Autorita' nazionale competente NIS la loro
partecipazione agli accordi di condivisione delle
informazioni sulla sicurezza informatica di cui al comma 2
al momento della conclusione di tali accordi o, ove
applicabile, del loro ritiro da tali accordi, una volta che
questo e' divenuto effettivo.
5. E' assicurato l'accesso degli Organismi di
informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7
della legge n. 124 del 2007 alle informazioni riguardanti
l'elenco dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti,
tramite la piattaforma digitale di cui all'articolo 7, le
notifiche di cui agli articoli 25 e 26, le vulnerabilita'
rilevate nell'applicazione del presente decreto, e le
ulteriori informazioni rispetto a quelle di cui al presente
comma che dovessero essere ritenute utili, relative alle
attivita' di cui al presente decreto, previe intese tra i
predetti Organismi e l'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale.».
- Il capo IV e V del citato decreto legislativo 4
settembre 2024, n. 138 recano rispettivamente degli
«Obblighi in materia di gestione del rischio per la
sicurezza informatica e di notifica di incidente» e del
«Monitoraggio, vigilanza ed esecuzione».
 
Art. 16

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 17

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Salvo quanto previsto al primo periodo del presente articolo, l'articolo 6, commi 1 e 2, si applica a decorrere dalla data del 1° gennaio 2027.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 marzo 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Nordio, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Nordio