Gazzetta n. 57 del 10 marzo 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLO SPORT
DECRETO 8 gennaio 2025
Requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico, nelle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati.


IL MINISTRO PER LO SPORT
E I GIOVANI

su proposta del

MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto l'art. 9 della Costituzione italiana;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera d);
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 1, comma 19, lettera a) che attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri le competenze in materia di sport;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 giugno 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2016, n. 1616, e in particolare l'art. 26, con il quale e' stato costituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'autonomo «Ufficio per lo sport»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 maggio 2020, che modifica, tra l'altro, l'art. 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e con il quale l'Ufficio per lo sport, in ragione delle sue funzioni e delle competenze assegnate, di particolare rilievo e complessita', assume la configurazione e la denominazione di Dipartimento per lo sport;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il dott. Andrea Abodi e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2022, con il quale al Ministro dott. Andrea Abodi e' attribuita la delega di funzioni in materia di sport;
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping»;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche' di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate»;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione del 10 giugno 2021 recante modalita' di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che reca «Attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo» e, in particolare, l'art. 24 in materia di manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, di approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, recante «Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attivita' disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonche' al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza»;
Vista l'ordinanza contingibile e urgente del Ministro della salute 21 luglio 2011 e successive proroghe e modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 settembre 2011, n. 210;
Considerato che, ai sensi dell'art. 24 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 «Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste o dalla Federazione italiana sport equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un ente di promozione sportiva, anche paralimpico riconosciuto per gli sport equestri, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 novembre 2022, n. 263, con il quale l'on. Marcello Gemmato e' stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, che reca «Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario di Stato on. Marcello Gemmato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 marzo 2023, n. 5, con il quale, all'art. 1, comma 1, lettera a), e' stata conferita la delega alla trattazione e alla firma degli atti in materia di sanita' animale;
Acquisito il concerto del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste con nota n. 0668807 del 19 dicembre 2024;
Su proposta del Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) ente organizzatore: persona fisica o giuridica che organizza la manifestazione;
b) fantini: persone fisiche che conducono gli equidi durante lo svolgimento della manifestazione;
c) equidi: i cavalli atleti, come definiti dall'art. 22 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;
d) tecnico del fondo: la persona fisica in possesso dei requisiti stabiliti dall'allegato 2 del presente decreto, iscritto nell'elenco pubblicato dal Ministero della salute;
e) mostre: esposizione statica di equidi al pubblico;
f) sfilate e cortei: passaggio di equidi con persone o mezzi in successione lenta e ordinata;
g) prove: ciascuna delle esecuzioni parziali o totali del percorso della manifestazione;
h) autorita' competente: l'autorita' che autorizza lo svolgimento delle manifestazioni previste dal presente decreto ai sensi dell'art. 68 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
i) Commissione: la Commissione di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
l) medico veterinario ippiatra: medico veterinario con comprovata esperienza nel settore degli equidi.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
Tecnici del fondo

1. La Direzione generale per l'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste pubblica sul proprio portale istituzionale entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto l'elenco dei tecnici del fondo.
2. La formazione dei nuovi tecnici del fondo e' stabilita con decreto del direttore generale per l'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste di concerto con il direttore generale della salute animale del Ministero della salute entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, tenuto costantemente aggiornato e reso pubblico tramite il sito istituzionale dei Ministeri competenti.
3. I tecnici del fondo che all'entrata in vigore del presente decreto hanno svolto detta funzione ai sensi dell'O.M. 21 luglio 2011 e successive modificazioni, sono inseriti nell'elenco di cui al paragrafo 1 del presente allegato.
4. Il sindaco o il prefetto devono contattare un tecnico del fondo utilizzando una copia dell'allegato 3 del presente decreto.
 
Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 4
Dotazione del mezzo di soccorso e o trasporto per gli equidi e del veterinario ippiatra:

un pianale abbassabile che permetta agevolmente l'ingresso del cavallo infortunato;
un sistema di trasporto del cavallo non deambulante, o non in grado di mantenere la stazione quadrupedale; (barella munita di cinghie per un eventuale sollevamento dell'animale, che possa poi essere trasportata all'interno del mezzo);
gambaletto di contenzione per arti infortunati sia per l'arto anteriore che per l'arto posteriore;
farmaci per la terapia d'urgenza:
reidratante, antishock, materiale di pronto soccorso per interventi ortopedici d'urgenza, materiale di sutura;
barbiturici, sedativi ed eutanasici in quantita' sufficiente;
telo di protezione da utilizzare durante le operazioni di pronto soccorso o in caso di eutanasia per impedire la visione delle operazioni al pubblico.
 
Allegato 5
Disciplina applicabile alle istanze presentate prima della entrata in vigore del presente decreto

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi, ad eccezione di mostre sfilate e cortei, devono garantire i requisiti di sicurezza e salute per i fantini e per gli equidi, in conformita' alla presente ordinanza e all'allegato A che ne costituisce parte integrante.
2. Sono escluse dal campo di applicazione della presente ordinanza le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei percorsi ufficialmente autorizzati dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e dal CONI attraverso i propri organismi di riferimento e le organizzazioni riconosciute dallo stesso ivi compresi gli enti di promozione sportiva che includono nei propri statuti le discipline cui afferiscono le manifestazioni oggetto della presente ordinanza e che prevedono nei propri statuti, regolamenti o disciplinari, misure di sicurezza almeno equivalenti a quelle stabilite dalla presente ordinanza.
3. A tutela delle tradizioni, usi e consuetudini locali, le manifestazioni di cui al comma 1 sono autorizzate previo parere favorevole della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni ed integrazioni, che deve essere integrata da un medico veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico di cui alla lettera d dell'allegato A, i cui pareri sono vincolanti per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione. L'ente o il comitato organizzatore a tal fine presenta una relazione tecnica alla Commissione che verifica il rispetto dei requisiti e delle condizioni essenziali di sicurezza indicati dalla presente ordinanza e dall'allegato.
 
Allegato A
Requisiti tecnici e condizioni essenziali per la tutela dell'incolumita' pubblica e del benessere degli animali

a) Il tracciato su cui si svolge la manifestazione deve garantire la sicurezza e l'incolumita' dei fantini, dei cavalieri e degli equidi nonche' delle persone che assistono alla manifestazione ed e' adeguatamente delimitato al fine di evitare la fuga degli animali.
b) Il fondo delle piste o dei campi su cui si svolge la manifestazione deve essere idoneo anche sulla base della valutazione del rischio ad attutire l'impatto degli zoccoli degli equidi ed evitare scivolamenti.
c) Il percorso deve essere protetto con adeguate paratie tali da attutire eventuali impatti o cadute.
d) Il tecnico di cui all'art. 1, comma 3, deve possedere i requisiti indicati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal CONI, attraverso i propri organismi di riferimento, ed e' inserito in un apposito elenco tenuto costantemente aggiornato e reso pubblico tramite il sito istituzionale dei Ministeri competenti.
f) Gli organizzatori garantiscono le condizioni di sicurezza per la salute degli equidi durante tutta la manifestazione e approntano un adeguato servizio di soccorso per gli animali, assicurando a tal fine: la presenza di un'ambulanza veterinaria per equidi o di un mezzo di trasporto idoneo; la disponibilita' di una struttura veterinaria per equidi; la presenza di un medico veterinario ippiatra che prima della manifestazione effettua l'esame obiettivo generale sugli animali, valuta le loro condizioni, anche sulla base delle certificazioni fornite dal veterinario di fiducia e, ove lo ritenga necessario, esegue una visita piu' approfondita o ulteriori accertamenti per ammettere gli animali alla manifestazione, oltre ad assicurare il primo soccorso.
g) Per poter essere ammessi alla manifestazione gli equidi devono essere in buono stato di salute e regolarmente identificati e registrati ai sensi della normativa vigente. I requisiti di identificazione e certificazione degli equidi sono verificati dal veterinario ufficiale.
 
Art. 2
Ambito di applicazione

1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, nelle quali vengono impiegati equidi ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, si svolgono in osservanza delle misure volte a garantire la sicurezza e la salute per i fantini, gli equidi ed il pubblico, in conformita' alle previsioni del presente decreto, con la presenza di un medico veterinario della azienda sanitaria locale competente per territorio, di un medico veterinario ippiatra individuato dall'ente organizzatore e di un medico chirurgo iscritto all'albo professionale.
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei percorsi autorizzati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste ovvero dalla Federazione italiana sport equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un ente di promozione sportiva, anche paralimpico riconosciuto per gli sport equestri.
 

Art. 2.
Disposizioni relative a equidi e fantini

1. Nelle manifestazioni di cui all'art. 1, comma 1, e' vietato l'utilizzo di equidi di eta' inferiore ai quattro anni.
2. Nelle manifestazioni che prevedono corse di velocita', intese come corse al galoppo in cui la vittoria viene attribuita solo in base alla velocita' degli equidi, e' altresi' vietato l'utilizzo di cavalli di razza purosangue inglese.
3. In deroga al comma 2, l'impiego di cavalli di razza purosangue inglese e' consentito esclusivamente nei percorsi aventi caratteristiche tecniche analoghe a quelle degli impianti ufficialmente autorizzati dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per le corse di galoppo. A tal fine, l'ente o comitato organizzatore predispone una relazione tecnica sui predetti percorsi la cui idoneita' deve essere attestata nel verbale della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza e dal tecnico di cui all'art. 1, comma 3.
4. E' vietata la partecipazione alle manifestazioni di cui all'art. 1, comma 1, dei fantini e dei cavalieri che abbiano riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del codice penale, in cui si evidenzi uso di sostanze stupefacenti o dopanti attraverso controlli a campione nonche' risultino positivi ad alcol test a campione prima della gara in base alle norme attualmente vigenti.
5. La ASL competente per territorio garantisce, durante lo svolgimento della manifestazione e delle prove, la presenza di un veterinario ufficiale, il quale deve inviare, entro sette giorni dal termine della manifestazione, una scheda tecnica, compilata sulla base di un modello definito dalla Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna - Centro di referenza per il benessere animale, il quale, entro il 30 giugno di ogni anno invia alla Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute una relazione contenente la valutazione dei dati raccolti.
 
Art. 3
Procedimento di autorizzazione

1. Le manifestazioni di cui all'art. 2, comma 1, sono autorizzate dall'autorita' competente, anche tenendo conto delle tradizioni, degli usi e delle consuetudini locali, nonche' della conformazione architettonica dei siti dove le stesse si svolgono, previo parere della Commissione, integrata da un medico veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico del fondo.
2. L'istanza volta all'adozione del provvedimento di autorizzazione e' corredata da una relazione attestante il rispetto delle misure di cui all'art. 2, comma 1.
3. L'autorita' competente, ricevuta la domanda di autorizzazione, quando non vi abbia gia' proceduto, procede senza indugio e comunque non oltre sette giorni dalla ricezione della domanda, ad individuare il medico veterinario e, nei modi indicati nell'allegato 3, il tecnico del fondo, ai fini della integrazione della Commissione di cui al comma 1.
4. L'autorita' competente, quando rileva la carenza dei requisiti e delle condizioni previsti dal presente decreto e risulti possibile conformare i modi di svolgimento della manifestazione alla normativa vigente, invita, dietro proposta della Commissione, l'ente organizzatore a provvedere, prescrivendo le misure all'uopo necessarie, fissando un termine non inferiore a trenta giorni per la loro adozione.
5. La Commissione di cui al comma 1 esprime il proprio parere dopo avere esaminato il progetto posto a base della domanda di autorizzazione, valutato la sua idoneita' a soddisfare le condizioni di sicurezza previste dal presente decreto e verificato la conformita' dello stato dei luoghi e delle opere realizzate al progetto presentato.
6. Il procedimento di autorizzazione del progetto si conclude con atto espresso dell'autorita' competente entro novanta giorni dalla presentazione della istanza di cui al comma 2.
 

Art. 3.
Sostanze ad azione dopante

1. E' vietato il trattamento degli equidi con sostanze che esplicano azione dopante.
2. Fatte salve le disposizioni vigenti per i controlli ufficiali effettuati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente, gli organizzatori delle manifestazioni di cui all'art. 1 adottano un regolamento recante le procedure per i controlli ai fini del rispetto del divieto di cui al comma 1 e per la verifica dei requisiti previsti per l'accesso degli equidi alle manifestazioni secondo uno degli standard di riferimento applicati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dalla FISE.
 
Art. 4
Procedura di segnalazione

1. Lo svolgimento della manifestazione di cui all'art. 2, comma 1, gia' autorizzata una volta nell'arco dell'ultimo quadriennio, e' possibile dietro presentazione di una segnalazione da parte dell'ente organizzatore.
2. La segnalazione di cui al comma 1 e' presentata all'autorita' competente ed e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' di relazione di asseverazione attestante il rispetto delle misure di cui all'art. 2, comma 1.
3. La relazione di asseverazione e' corredata degli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche successive da parte dell'autorita' competente e della Commissione anche ai sensi dell'art. 3, comma 5.
4. L'autorita' competente, quando rileva la carenza dei requisiti e delle condizioni previsti dal presente decreto nei termini di cui all'art. 3, comma 5, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, su proposta della Commissione, come integrata ai sensi dell'art. 3, comma 1, adotta motivato provvedimento di diniego. Quando e' possibile conformare i modi di svolgimento della manifestazione alla normativa vigente, l'autorita' competente, con atto motivato e dietro proposta della Commissione, invita l'ente organizzatore a provvedere, prescrivendo le misure all'uopo necessarie, fissando un termine non inferiore a trenta giorni per la loro adozione. In difetto di adozione delle misure da parte dell'ente organizzatore, decorso il suddetto termine di trenta giorni, la manifestazione si intende vietata.
5. La manifestazione puo' svolgersi decorsi sessanta giorni dalla data della presentazione della segnalazione senza che siano stati adottati gli atti di cui al comma 4.
6. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della segnalazione possono comunque essere adottati i provvedimenti di cui al comma 4, quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
Art. 5
Disposizioni relative a equidi e fantini

1. Nelle manifestazioni di cui all'art. 2, comma 1, non possono essere utilizzati equidi che non abbiano ancora compiuto quattro anni alla data della manifestazione.
2. Nelle manifestazioni che prevedono corse di velocita', intese come prestazioni in cui la vittoria viene attribuita solo in base alla velocita' degli equidi, non possono essere utilizzati cavalli di razza purosangue inglese.
3. La bardatura e le attrezzature da utilizzare, compresa la ferratura, devono essere idonee ad evitare all'animale lesioni, dolore o sofferenze. A questo fine e' sempre consentito l'utilizzo di protezioni per gli arti degli equidi, dietro specifica indicazione del medico veterinario alla cui presenza si svolge la manifestazione. La scelta della ferratura per garantire la sicurezza degli equidi tiene conto delle specifiche caratteristiche del terreno ove si svolge la manifestazione.
4. Gli equidi impiegati nella manifestazione devono avere una struttura psico-fisica idonea allo svolgimento della prestazione loro richiesta.
5. L'ente organizzatore garantisce, durante lo svolgimento della manifestazione e delle prove, la presenza di un medico veterinario ippiatra che, prima della manifestazione effettua l'esame obiettivo generale sugli animali, valuta le loro condizioni, anche sulla base della documentazione sanitaria fornita, eseguendo, ove necessario, una visita piu' approfondita o ulteriori accertamenti per ammettere gli equidi alla manifestazione, anche in conformita' a quanto previsto dall'art. 6 del presente decreto ed assicura, tra l'altro, quanto stabilito ai commi 6 e 7. La scelta degli equidi, della bardatura, delle attrezzature e della ferratura da utilizzare nonche' la successiva ammissione degli animali alla manifestazione deve essere effettuata dal medesimo medico veterinario ippiatra.
6. Per poter essere ammessi alla manifestazione, gli equidi devono essere in buono stato di salute e regolarmente identificati e registrati ai sensi della normativa vigente. Tali requisiti sono verificati dal medico veterinario della azienda sanitaria locale competente per territorio e dal medico veterinario ippiatra.
7. L'ente organizzatore deve garantire le condizioni di sicurezza dei fantini, degli equidi e del pubblico durante tutta la manifestazione e un adeguato servizio di soccorso deve essere assicurato per gli equidi secondo quanto stabilito dall'allegato 4 del presente decreto, ivi compresa la disponibilita' di una struttura veterinaria per gli stessi equidi.
8. Non possono partecipare alle manifestazioni di cui all'art. 2, comma 1, i fantini che hanno riportato, nei cinque anni precedenti, condanne per i delitti contro il sentimento degli animali, contemplati nel Titolo IX-bis del Libro II del codice penale, per il reato previsto dall'art. 727 del codice penale, nonche' dei fantini destinatari di sanzioni interdittive o di sospensioni emanate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste ovvero dalla Federazione italiana sport equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un ente di promozione sportiva, anche paralimpico riconosciuto per gli sport equestri, per il periodo di efficacia della sospensione.
9. I fantini devono indossare adeguate protezioni per il capo e per il corpo conformi a quelle autorizzate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste o dalla Federazione italiana sport equestri.
10. L'azienda sanitaria locale competente per territorio garantisce, durante lo svolgimento della manifestazione e delle prove, la presenza di un medico veterinario che invia, entro sette giorni dal termine della manifestazione, una scheda tecnica, compilata sulla base dell'allegato 1 al presente decreto, all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna - Centro di referenza per il benessere animale, il quale, entro il 30 novembre di ogni anno, invia alla Direzione generale della salute animale del Ministero della salute una relazione contenente la valutazione dei dati raccolti.
11. Il Ministero della salute pubblica annualmente i dati statistici sulle manifestazioni oggetto del presente decreto.
 
Art. 6
Disposizioni relative al tracciato

1. L'ente organizzatore assicura che il tracciato su cui si svolge la manifestazione e' idoneo a tutelare la sicurezza e l'incolumita' dei fantini e degli equidi, nonche' delle persone che assistono alla manifestazione. Il tracciato di corsa e' altresi' delimitato perimetralmente su ambo i lati e l'area su cui si svolge la manifestazione deve essere perimetrata al fine di evitare la fuga degli animali.
2. L'ente organizzatore assicura che i punti del tracciato che rappresentano un rischio elevato di impatti o cadute siano protetti con adeguate paratie anticipate da idonei materiali ammortizzanti. Sono sempre consentiti gli steccati perimetrali a collo d'oca del tipo manufatto stampato in materiale termo-plastico estruso.
3. L'ente organizzatore assicura che il fondo delle piste o dei campi su cui si svolge la manifestazione sia idoneo ad attutire l'impatto degli zoccoli degli equidi ed evitare scivolamenti, cadute o fratture degli arti conformemente a quanto indicato nell'istanza di cui all'art. 3.
 
Art. 7
Sostanze ad azione dopante

1. E' vietato il trattamento degli animali con sostanze che esplicano azione dopante.
2. E' vietato l'uso di alcol, sostanze stupefacenti o sostanze che esplicano azione dopante da parte dei fantini.
3. Gli enti organizzatori devono effettuare controlli a campione, anche prima della gara, per verificare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1.
4. Fatte salve le disposizioni vigenti per i controlli ufficiali effettuati dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, gli enti organizzatori delle manifestazioni di cui all'art. 2, comma 1, adottano un regolamento recante le procedure per i controlli ai fini del rispetto del divieto di cui al comma 1, e per la verifica dei requisiti previsti per l'accesso degli equidi alle manifestazioni secondo adeguati standard di riferimento applicati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste o dalla Federazione italiana sport equestri (FISE).
 
Art. 8
Disposizioni transitorie e finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Gli allegati sono parte integrante del presente decreto.
3. Ai fini dell'art. 4, comma 1, assumono rilevanza anche le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
4. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica alle istanze presentate dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
5. Le istanze presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono regolate dalle disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011 e successive proroghe e modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 settembre 2011, n. 210 che si riportano in allegato 5 al presente decreto.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 gennaio 2025

Il Ministro per lo sport
e i giovani
Abodi

p. Il Ministro della salute
Il Sottosegretario di Stato
Gemmato

Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare
e delle foreste
Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti il 11 febbraio 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 371