IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del Ministero dell'economia e delle finanze
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio del ministero della salute
Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Sistema tessera sanitaria); Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2011, n. 264 e successive modificazioni, concernente la dematerializzazione delle ricette mediche, tramite il Sistema di accoglienza centrale (SAC), anche tramite Sistemi di accoglienza regionali o provinciali (SAR); Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute 30 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2021, n. 11 e successive modificazioni, concernente la dematerializzazione delle ricette farmaceutiche non a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), il quale, al comma 2-bis dell'art. 4-bis, prevede l'accesso al Sistema tessera sanitaria mediante l'autenticazione a due o piu' fattori, secondo le modalita' indicate nell'allegato 2 del medesimo decreto; Considerato che, nella riunione del 21 novembre 2024, tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e le regioni e le province autonome, sono state condivise le modalita' per l'estensione dell'autenticazione a due o piu' fattori, di cui al citato decreto 30 dicembre 2020, anche alle procedure della ricetta dematerializzata a carico del Servizio sanitario nazionale di cui al suddetto decreto 2 novembre 2011; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale; Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Considerato che l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali con nota n. 21010 del 18 febbraio 2025, ha preso atto delle modalita' di cui al presente decreto per l'estensione dell'autenticazione a due o piu' fattori anche alle procedure della ricetta dematerializzata a carico del Servizio sanitario nazionale;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto 2 novembre 2011
1. Al decreto 2 novembre 2011, citato nelle premesse, dopo l'art. 3-bis, e' inserito il seguente: «Art. 3-ter (Autenticazione a due o piu' fattori). - 1. L'accesso alle funzionalita' della ricetta elettronica di cui al presente decreto avviene mediante l'autenticazione a due o piu' fattori secondo le modalita' di cui all'allegato 2 del decreto 30 dicembre 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2021, n. 11 e successive modificazioni. 2. Il cronoprogramma di attivazione delle modalita' di cui al presente articolo e' definito congiuntamente tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e le regioni e le province autonome, previo nulla osta del Garante per la protezione dei dati personali.». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 febbraio 2025
Il Ragioniere generale dello Stato Perrotta Il Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio Celotto |