Gazzetta n. 55 del 7 marzo 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 7 gennaio 2025
Criteri e modalita' attuative dell'esonero introdotte dall'articolo 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (Bonus ZES).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge14 gennaio 1994, n. 20, concernente «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Vista la legge31 dicembre 2009, n. 196, concernente «Legge di contabilita' e finanza pubblica» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante «Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante «Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
Visto il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE +) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo scurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
Visto la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 78 del 22 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2022, recante approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027;
Visto l'accordo di partenariato 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C (2022) 4787 del 15 luglio 2022;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Vista la disposizione della sezione 2.1. della comunicazione C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022 della Commissione europea, recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», e successive modificazioni (c.d. Temporary Crisis Framework o TCF), che ha previsto l'esonero «Decontribuzione Sud», nonche' la successiva decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 con la quale la Commissione europea ha prorogato l'applicabilita' della decontribuzione in oggetto fino al 31 dicembre 2024 esclusivamente rispetto ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 36 del 2 agosto 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, recante «Assegnazione di risorse al Ministero dello sviluppo economico per contratti di sviluppo nelle Zone economiche speciali (ZES), ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36»;
Visto il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione (UE) C 2022/9030 del 1° dicembre 2022, finalizzato a promuovere il lavoro e le competenze, a favorire l'occupazione di giovani, donne e persone fragili e a modernizzare i servizi per il lavoro e le politiche attive;
Visto il documento «Metodologia e criteri di selezione delle operazioni» del programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, approvato con procedura scritta prot n. 8528 del 22 giugno 2023 del Comitato di sorveglianza;
Visto il sistema di gestione e controllo ex art. 69 del regolamento (UE) 1060/2021, All. XVI del regolamento (UE) 2021/1060 del programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027;
Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche' in materia di immigrazione» e, in particolare, il Capo III del decreto-legge che istituisce la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, costituita dai territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna;
Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione» e in particolare l'art. 24, che introduce un esonero contributivo definito «Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica»;
Vista la previsione, contenuta nel comma 10 dell'art. 24, secondo cui «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonche' con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, e modalita' per la definizione dei rapporti con l'INPS in qualita' di soggetto gestore, e le modalita' di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite dispesa di cui al comma 7»;
Tenuto conto delle esigenze di riprogrammazione del PN giovani, donne e lavoro 2021-2027 e dei termini del relativo iter di approvazione da parte della Commissione europea;
Vista la previsione, contenuta nel comma 7, secondo periodo, dell'art. 24, secondo cui «l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalita' indicate nel decreto di cui al comma 10»;
Ritenuto di dover procedere all'individuazione delle modalita' attuative dell'esonero, nonche' delle modalita' con cui l'Istituto nazionale della previdenza sociale fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze i risultati dell'attivita' di monitoraggio del rispetto del limite di spesa;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto definisce: i criteri e le modalita' attuative dell'esonero contributivo introdotto dall'art. 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione», anche con riferimento alle forme e ai requisiti della comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7 del medesimo art. 24 del decreto n. 60 del 2024, in coerenza con quanto previsto dall'accordo di partenariato 2021 - 2027 e con i contenuti e gli obiettivi specifici del programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, nonche' le attivita' e competenze rimesse ad INPS in qualita' di soggetto gestore.
 
Art. 2
Esonero contributivo c.d. «Bonus zona economica speciale unica per il
Mezzogiorno»

1. In attuazione dell'art. 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione», ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato personale non dirigenziale con sede di lavoro effettiva, presso la quale il lavoratore e' tenuto a prestare fisicamente servizio, in una delle regioni della Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno, e' riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, un esonero contributivo secondo i criteri e le modalita' definiti agli articoli 3 e 4 del presente decreto.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, l'esonero spetta con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata hanno compiuto il trentacinquesimo anno di eta' e sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi.
3. L'esonero spetta, altresi', con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato, in precedenza, presso un datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero medesimo.
4. L'esonero in questione non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma e' compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.
5. Il beneficio di cui al presente articolo si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
 
Art. 3

Misura e condizioni particolari di fruizione dell'esonero

1. L'ammontare dell'agevolazione e' pari all'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell'art. 24, comma 7, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilita' previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. La fruizione dell'esonero contributivo di cui al presente decreto e' subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
3. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'art. 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e quanto declinato nell'art. 1, commi 1175-1176, legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unita' produttiva.
4. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al presente decreto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unita' produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio gia' fruito.
 
Art. 4

Presentazione delle domande di ammissione e misura del beneficio

1. Ai fini dell'ammissione all'esonero, i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 2 inoltrano domanda all'INPS, esclusivamente in via telematica, nei modi e termini indicati dal suddetto Istituto con apposite istruzioni.
2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere le seguenti informazioni:
a) dati identificativi dell'impresa, con particolare riferimento al numero di dipendenti occupati nel mese in cui avviene l'assunzione incentivata;
b) dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;
c) tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;
d) retribuzione media mensile e l'aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
e) indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore prestera' effettivamente servizio.
3. Le domande sono verificate dall'INPS sulla base delle informazioni di cui al comma 2 tenuto conto delle disponibilita' finanziarie a livello territoriale comunicate dall'autorita' di gestione del programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Se la verifica dei requisiti di ammissione richiesti nella domanda da' esito positivo, il datore e' ammesso a beneficiare dell'esonero di cui all'art. 2. A fronte dell'ammissione, l'INPS quantifica gli importi erogabili per ciascuna annualita' al singolo datore di lavoro istante, provvedendo ad accogliere le richieste solo se sussiste sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per i 24 mesi di agevolazione. La quantificazione e' funzionale all'aggregazione degli importi erogabili ogni anno, onde agevolare il monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art. 24, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.
 
Art. 5

Controlli e sanzioni

1. I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell'esonero contributivo di cui all'art. 2 sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonche' al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva la responsabilita' penale ove il fatto costituisca reato.
2. A tal fine l'INPS provvede ai necessari controlli anche attraverso le informazioni rese disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Ispettorato nazionale del lavoro, per quanto di rispettiva competenza.
 
Art. 6

Disposizioni finanziarie

1. L'INPS provvede al monitoraggio dell'onere derivante dall'erogazione dell'esonero di cui al presente decreto, inviando trimestralmente la rendicontazione del numero di domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attivita' di monitoraggio di cui al primo periodo dovesse risultare o prospettarsi come prossimo il raggiungimento dei limiti di spesa di cui all'art. 24, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024, l'INPS non accoglie ulteriori domande e ne da' immediata comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attivita' di cui al presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza maggiori o nuovi oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 gennaio 2025

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Calderone

Registrato alla Corte dei conti 1l 20 febbraio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 151