Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari
Con il presente provvedimento si apportano modifiche alle disposizioni della Banca d'Italia concernenti «Risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Arbitro Bancario Finanziario)» del 18 giugno 2009, come successivamente modificate. L'intervento e' volto a recepire la direttiva (UE) 2021/2167 (Secondary Market Directive, SMD) del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE. In particolare, le modifiche apportate danno attuazione all'articolo 3, comma 8, del Decreto legislativo 30 luglio 2024, n. 116, che nel recepire la citata direttiva stabilisce che ai gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 del Testo Unico Bancario (TUB) e ai gestori di crediti dell'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 114.9 del TUB si applicano le disposizioni contenute nella deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 275, e successive modifiche, recante la disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell'articolo 128-bis del TUB. Le modifiche riguardano la sezione I, paragrafi 2 e 3, e la sezione II e sono finalizzate ad includere anche i gestori di crediti in sofferenza tra gli intermediari tenuti ad aderire all'Arbitro Bancario Finanziario. In conformita' con quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dal Regolamento della Banca d'Italia del 9 luglio 2019, le modifiche alle disposizioni sulla «Risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Arbitro Bancario Finanziario)» sono state sottoposte a consultazione pubblica. Il presente provvedimento e le disposizioni modificate sono pubblicati sul sito web della Banca d'Italia, unitamente al resoconto della consultazione e alle osservazioni pervenute. Saranno altresi' pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito web dell'Arbitro Bancario Finanziario. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e le modifiche da esso apportate si applicano a partire da tale data. Resta fermo, per quanto riguarda le condizioni e i termini per l'esercizio dell'attivita' di gestione di crediti in sofferenza, quanto previsto dall'articolo 3 del Decreto legislativo 30 luglio 2024, n. 116. Per comodita' di consultazione, successivamente all'entrata in vigore, si provvedera' anche a una complessiva ripubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia e su quello dell'Arbitro Bancario Finanziario delle disposizioni aggiornate.
Il Governatore: Panetta (Delibera 34/2025). |