Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti
Con il presente provvedimento si apportano modifiche alle disposizioni della Banca d'Italia concernenti «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti» del 29 luglio 2009, come successivamente modificate (di seguito: «le Disposizioni»). L'intervento e' volto a recepire la direttiva (UE) 2021/2167 (Secondary Market Directive, SMD) del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE. Le modifiche alle Disposizioni danno attuazione alle previsioni introdotte per recepire la direttiva nel nuovo Capo II, Titolo V, e nel Titolo VI del decreto legislativo n. 385 del 1993 (di seguito TUB). Con l'occasione, vengono aggiornati alcuni riferimenti normativi ormai superati e rimosse talune previsioni non piapplicabili. Le modifiche riguardano: la sezione I, paragrafi 1, 2 e 4; la sezione IV, paragrafi 1 e 2; la sezione VI-bis, paragrafi 3, 5, 7 e 8; la sezione VII, paragrafi 1, 3, 5 e 6; la sezione VII-bis; la sezione X; la sezione XI, paragrafi 1, 2 e 3. Sono inseriti ex novo i paragrafi 6-bis e 7-bis della sezione VI-bis, il paragrafo 6-bis della sezione VII e la sezione VII-ter. In conformita' con quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dal Regolamento della Banca d'Italia del 9 luglio 2019, le modifiche alle Disposizioni sono state sottoposte a consultazione pubblica. Il presente provvedimento e le Disposizioni modificate sono pubblicati sul sito web della Banca d'Italia, unitamente al resoconto della consultazione e alle osservazioni pervenute. Saranno altresi' pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le modifiche alle Disposizioni si applicano a partire da tale data e con riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a partire da tale data. Le disposizioni che modificano le sezioni VI-bis e VII, in attuazione delle modifiche apportate al titolo VI, capi I-bis (Credito immobiliare ai consumatori) e II (Credito ai consumatori) del TUB, si applicano, rispettivamente, ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori stipulati a partire dalla medesima data. Resta fermo, per quanto riguarda le condizioni e i termini per l'esercizio dell'attivita' di gestione di crediti in sofferenza, quanto previsto dall'articolo 3 del Decreto legislativo 30 luglio 2024, n. 116. Per comodita' di consultazione, successivamente all'entrata in vigore, si provvedera' anche a una complessiva ripubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia delle Disposizioni aggiornate.
Il Governatore: Panetta (Delibera 34/2025). |