Gazzetta n. 55 del 7 marzo 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 30 dicembre 2024 |
Criteri e modalita' per il riconoscimento del contributo del Fondo per la sovranita' alimentare destinato alla copertura degli interessi passivi dei finanziamenti bancari. |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108 relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri; Visti i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e successive modificazioni ed integrazioni, e il regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 e il regolamento (UE) 2023/2391 della Commissione del 4 ottobre 2023; Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e successive modificazioni ed integrazioni, che individua l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA quale soggetto gestore per l'attuazione delle attivita' di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera b), e l'art. 3, in base al quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 concernente regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74; Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2024; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025; Visto in particolare l'art. 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 istitutivo nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del «Fondo per la sovranita' alimentare» finalizzato a rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualita' alla riduzione dei costi di produzione per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, capitolo 2332, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026; Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con legge 12 luglio 2024, n. 101, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 163 del 13 luglio 2024 recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per le imprese di interesse strategico nazionale», ed in particolare l'art. 1, comma 4, ove e' previsto che «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i decreti del ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 424 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono modificati al fine di renderli coerenti con le modifiche previste dal comma 3, tenendo conto quale criterio di assegnazione del beneficio della copertura degli interessi, dell'avvenuta stipulazione di una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamita' naturali o eventi eccezionali o da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi e vegetali, nonche' per i danni causati da animali protetti e prevedendo che l'erogazione delle somme sia gestita dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), anche attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Conseguentemente la dotazione del Fondo di sovranita' alimentare di cui all'art. 1, commi 424 e 425 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementata di 1 milione per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026»; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2024;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) «contributo»: il contributo destinato alla copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari erogati ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) «banca»: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art. 13 del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche ed integrazioni); c) «de minimis»: aiuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, del regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 o del regolamento (UE) 2023/2391 della Commissione del 4 ottobre 2023 relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; d) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; c) «soggetto beneficiario»: l'impresa agricola, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, iscritta al registro delle imprese; d) «soggetto gestore»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e successive modificazioni ed integrazioni; e) «registro nazionale aiuti»: il registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. |
| Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima dei contributi di cui all'art. 1, comma 424 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e ne disciplina le modalita' di concessione, erogazione e controllo. |
| Art. 3
Soggetti beneficiari e soggetto gestore
1. Possono beneficiarie dei contributi di cui al presente decreto le imprese agricole, e della pesca e dell'acquacoltura che alla data della presentazione della domanda di cui all'art. 6: a) hanno una sede legale in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese e, limitatamente alle imprese agricole, risultino iscritte nella sezione speciale del registro come impresa agricola «attiva» o come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore diretto, al 31 dicembre 2021; b) risultano, limitatamente alle imprese agricole, agricoltori in attivita' ai sensi dell'art-4, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 2021/2115 e dell'art. 4 del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087; c) hanno sottoscritto una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamita' naturali o eventi eccezionali o da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi e vegetali, nonche' per i danni causati da animali protetti; d) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuali quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; e) hanno sottoscritto un contratto di finanziamento bancario con le caratteristiche di cui all'art. 4 del presente decreto. 2. Il soggetto gestore e' individuato in AGEA, Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ente pubblico non economico vigilato dal Ministero. 3. Il soggetto gestore emana le proprie istruzioni operative entro venti giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, predispone l'applicativo per la gestione della misura, provvede alla definizione del modello di domanda, definisce i termini di presentazione delle domande di agevolazione, specifica gli allegati obbligatori che devono corredare le domande, esegue i controlli obbligatori di legge e quelli specifici per la misura, effettua il monitoraggio e la rendicontazione di cui al successivo art. 8. |
| Art. 4
Caratteristiche del finanziamento
1. La concessione del contributo di cui all'art. 5 e' condizionata all'ottenimento, da parte del soggetto beneficiario di una delibera di concessione di un finanziamento, da parte di soggetti di natura bancaria, individuati ai sensi degli articoli 13 e 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Il finanziamento deve avere una durata massima di cinque anni, comprensiva dell'eventuale periodo di preammortamento. 2. Il finanziamento e' comunque erogato utilizzando, per la relativa quantificazione, i dati relativi al tasso riportato nel contratto di finanziamento, firmato dalle imprese di cui al precedente art. 3. |
| Art. 5
Agevolazioni concedibili
1. A fronte della delibera di concessione del finanziamento e del relativo contratto di finanziamento di cui all'art. 4, e' concesso un contributo in conto interessi quantificato in ragione di una percentuale pari, al massimo, al 50% del tasso annuo nominale applicato dalla banca al finanziamento. L'importo individuale per ciascun beneficiario non puo' comunque superare l'importo massimo previsto per gli aiuti «de minimis» di settore. 2. L'agevolazione e' concessa al soggetto beneficiario nei limiti dell'importo massimo previsto per gli aiuti «de minimis» secondo i massimali specifici previsti per le imprese agricole e del settore della pesca e dell'acquacoltura e nei limiti di spesa indicati all'art. 1, comma 4 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2024, n. 101. 3. Le agevolazioni sono riconosciute previa verifica del soggetto gestore dell'ammissibilita' dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui al presente decreto secondo le modalita' di cui all'art. 6. 4. Qualora, in esito alla raccolta delle domande presentate dai soggetti beneficiari, l'importo richiesto superi lo stanziamento disponibile, il soggetto gestore quantifica la riduzione lineare percentuale del sostegno individuale spettante a ciascun beneficiario coerentemente allo sforamento. |
| Art. 6 Modalita' di presentazione della domanda e procedure per la concessione dell'aiuto
1. Il soggetto beneficiario presenta al soggetto gestore apposita domanda, firmata digitalmente, per il riconoscimento dell'aiuto di cui al presente decreto, secondo il modello che sara' reso disponibile sul sito internet del soggetto gestore. 2. Alla domanda sono allegati: a) copia della delibera di concessione del finanziamento bancario, emessa al massimo nei trenta giorni precedenti la presentazione della domanda; b) dichiarazione, sottoscritta dal titolare o rappresentante legale del soggetto beneficiario o da un suo procuratore speciale ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3; c) mandato irrevocabile all'incasso in favore della banca, il cui modello sara' reso disponibile sul sito internet del soggetto gestore, con il quale il soggetto beneficiario autorizza la stessa banca ad utilizzare il contributo per l'estinzione anticipata di quota parte del finanziamento bancario di cui all'art. 4. 3. Il mancato utilizzo dei predetti modelli, la sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l'assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste costituiscono condizioni per l'inammissibilita' al contributo. 4. Il soggetto gestore effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale in regime «de minimis», avvalendosi del supporto del registro nazionale aiuti e, per le imprese agricole, delle pertinenti informazioni presenti nel fascicolo aziendale del SIAN. 5. Il soggetto gestore, verificate la completezza delle informazioni e la loro conformita' ai requisiti di ammissibilita', determina l'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun soggetto beneficiario. Tale importo e' eventualmente ridotto al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5, comma 4. 6. Il soggetto gestore registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun soggetto beneficiario nel registro nazionale aiuti e comunica al soggetto beneficiario il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante. 7. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, il soggetto gestore comunica al soggetto beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. |
| Art. 7
Erogazione del contributo
1. Il contributo e' erogato sul conto corrente bancario indicato dal soggetto beneficiario in fase di domanda, previa dimostrazione dell'avvenuta erogazione del finanziamento, 3. Il contributo e' erogato in forma attualizzata al tasso di riferimento e di attualizzazione stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito: https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/referen ce-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount- rates_en - maggiorato di 100 punti base come definito nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione. |
| Art. 8
Monitoraggio e rendicontazione
1. Il soggetto gestore effettua il monitoraggio dell'aiuto, comunicando al Ministero una stima degli importi richiesti, e l'eventuale applicazione della riduzione lineare di cui al precedente art. 5, comma 4, entro trenta giorni dalla data di apertura della fase di raccolta delle domande. Con apposite istruzioni operative il soggetto gestore indichera' la data finale di presentazione delle domande. 2. Le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare tempestivamente al soggetto gestore ed al Ministero l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione, dei requisiti di cui all'art. 3. 3. Il soggetto gestore comunica al Ministero, conclusa la fase di erogazione, una dettagliata rendicontazione degli importi erogati, degli importi definitivamente non erogati e di quelli per i quali l'erogazione non sia stata completata per motivi oggettivi (ad esempio: pagamenti inesitati per problematiche inerenti le coordinate bancarie e che devono essere riemessi ecc.). |
| Art. 9
Revoche
1. Il contributo concesso e' revocato dal soggetto gestore in tutto o in parte nel caso in cui: a) venga accertato che il soggetto beneficiario in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita'; b) venga accertata l'assenza, all'atto di presentazione della domanda di cui all'art. 6 dei requisiti di ammissibilita' previsti all'art. 3; c) intervenga la risoluzione o decadenza del contratto di finanziamento o l'estinzione del prestito ricevuto; d) sussistano le ulteriori condizioni di revoca previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni. 2. Il recupero del contributo a seguito della revoca di cui al comma 1, e' effettuato dal soggetto gestore nei confronti del soggetto beneficiario, per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato ove restano acquisite. |
| Art. 10
Disposizioni finanziarie
1. I contributi di cui all'art. 5 del presente decreto sono erogati nei limiti delle disponibilita' dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 4 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2024, n. 101 e a valere sul capitolo di spesa 2332 relativo al «fondo per la sovranita' alimentare» a valere sulla dotazione 2024 per euro 1 milione, e a valere sulla dotazione 2025 e 2026, pari a 10 milioni per ciascun anno. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo, e' pubblicato sul sito internet del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 dicembre 2024
Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste Lollobrigida Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 146 |
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