Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2025 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 202
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2025, n. 15, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 45 del 24 febbraio 2025).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2025, n. 15, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1

Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

1. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2025, le facolta' assunzionali autorizzate con il decreto di cui al secondo periodo hanno una validita' non superiore a tre anni. Tali facolta' assunzionali, ivi incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge, alla scadenza non possono essere prorogate. In via transitoria, le facolta' assunzionali non ancora esercitate relative ad annualita' pregresse all'anno 2025, gia' autorizzate o da autorizzare con il suddetto decreto, ivi comprese quelle previste da speciali disposizioni di legge, che giungono a scadenza alla data del 31 dicembre 2024, sono esercitate entro e non oltre il 31 dicembre 2025 e non possono essere prorogate.
1-bis. A decorrere dall'anno 2025, le facolta' assunzionali autorizzate in favore delle universita' statali con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, hanno una validita' non superiore a tre anni e non possono essere ulteriormente prorogate. In via transitoria, alle facolta' assunzionali relative ad annualita' pregresse al 2025, autorizzate o da autorizzare con il decreto di cui al primo periodo e non ancora esercitate, si provvede, relativamente alle cessazioni verificatesi negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, entro il 31 dicembre 2025, relativamente alle cessazioni verificatesi negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2026 e, relativamente alle cessazioni verificatesi nell'anno 2023, entro il 31 dicembre 2027.
2. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) al comma 10-ter, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
2-bis. All'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Limitatamente all'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2023 e 2024»;
b) le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre di ciascuno dei due anni»;
c) dopo le parole: «fissato al 15 gennaio 2024» sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2023 e al 7 febbraio 2025 per l'anno 2024».
2-ter. All'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «entro il 18 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 18 dicembre 2023 ed entro il 16 dicembre 2024»;
b) dopo le parole: «entro il 29 febbraio 2024» sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2023 ed entro il 28 febbraio 2025 per l'anno 2024».
3. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
4. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che autorizza l'Avvocatura dello Stato, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ad avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
5. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, relativo alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della citta' di Siracusa, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 100.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6-bis. Al fine di evitare che ritardi di piccola entita' nell'affidamento delle opere di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, producano provvedimenti di revoca del finanziamento di interventi in corso di attuazione o gia' completati, all'articolo 1, comma 148-ter, secondo periodo, della citata legge n. 145 del 2018, le parole: «31 gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
7. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, in materia di contrasto alla crisi idrica, le parole «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti «per ciascuno degli anni 2024 e 2025».
8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 150.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8-bis. In riferimento ai commi 7 e 8, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette entro il 30 marzo di ogni anno alle Camere una relazione sulle attivita' svolte e sulle spese sostenute dalla Cabina di regia per la crisi idrica nel corso dell'anno precedente.
9. All'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo alla responsabilita' erariale, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2025».
10. Al fine di consentire il completamento delle attivita' di collaudo, rendicontazione e chiusura della contabilita', il Commissario nominato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2024, n. 30, prosegue le proprie attivita' fino al 30 giugno 2025, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al Commissario non spetta alcun compenso per le attivita' di cui al presente comma.
10-bis. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».
10-ter. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e di non comprometterne il regolare svolgimento nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, l'ANVUR mantiene l'attuale composizione per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il mandato dei componenti degli organi in scadenza e' prorogato per la medesima durata.
10-quater. Al fine di garantire l'efficace, tempestiva e completa attuazione degli interventi pubblici di investimento, assicurando la massima sinergia fra i diversi strumenti di programmazione pubblica e un'efficiente capacita' di spesa delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 10, comma 7-novies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dopo le parole: «si applicano» sono inserite le seguenti: «, fino al 31 dicembre 2029,».
10-quinquies. Nelle more dell'attuazione della riforma organica del settore, il termine di durata dell'incarico di cui all'articolo 14-bis, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, o del relativo rinnovo, per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, puo' essere prorogato per un periodo non superiore alla durata massima dell'incarico di cui al medesimo articolo 14-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009. La durata dell'incarico conferito o rinnovato per effetto del precedente periodo non puo' in ogni caso superare il 31 dicembre 2027.
10-sexies. All'articolo 9, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, le parole: «relazione semestrale», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «relazione annuale».
10-septies. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuita', la durata non puo' essere superiore a due anni, non prorogabili ne' rinnovabili, presso ciascuna amministrazione».
10-octies. All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «Fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025».
10-novies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 822-bis e' sostituito dal seguente:
«822-bis. In sede di approvazione del rendiconto 2023 e del rendiconto 2024 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui al comma 822 e' consentito, limitatamente alle risorse di parte corrente, oltre che per la copertura del disavanzo della gestione 2023 e 2024 delle aziende del servizio sanitario regionale, anche per il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attivita' nei comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica in conseguenza delle perdite subite di almeno il 30 per cento nel periodo dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023».
10-decies. Le assunzioni di cui all'articolo 3, commi 5 e 5-ter, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, possono essere effettuate, fino al 31 dicembre 2026, senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10-undecies. All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, dopo le parole: «per l'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e 2024».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001- S.O. n. 112, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 35 (Reclutamento del personale). - (Omissis)
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure
di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni
approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti
pubblici non economici. A decorrere dall'anno 2025, le
facolta' assunzionali autorizzate con il decreto di cui al
secondo periodo hanno una validita' non superiore a tre
anni. Tali facolta' assunzionali, ivi incluse quelle
derivanti da speciali disposizioni di legge, alla scadenza
non possono essere prorogate. In via transitoria, le
facolta' assunzionali non ancora esercitate relative ad
annualita' pregresse all'anno 2025, gia' autorizzate o da
autorizzare con il suddetto decreto, ivi comprese quelle
previste da speciali disposizioni di legge, che giungono a
scadenza alla data del 31 dicembre 2024, sono esercitate
entro e non oltre il 31 dicembre 2025 e non possono essere
prorogate.».
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 66, comma 13-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante:
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione Tributaria»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147
- S.O. n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133:
«Art. 66 (Turn over). - (Omissis)
13-bis. Per il biennio 2012-2013 il sistema delle
universita' statali, puo' procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo
determinato nel limite di un contingente corrispondente ad
una spesa pari al venti per cento di quella relativa al
corrispondente personale complessivamente cessato dal
servizio nell'anno precedente. La predetta facolta' e'
fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e
2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento
per l'anno 2017 e del 100 per cento per gli anni dal 2018
al 2024, del 75 per cento per l'anno 2025 e del 100 per
cento a decorrere dall'anno 2026. Per i ricercatori
universitari la predetta facolta' e' fissata nella misura
del 100 per cento per l'anno 2025 e nella misura del 75 per
cento per l'anno 2026. Per l'anno 2015, le universita' che
rispettano la condizione di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e
delle successive norme di attuazione del comma 6 del
medesimo articolo 7 possono procedere, in aggiunta alle
facolta' di cui al secondo periodo del presente comma,
all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma
3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno
precedente riferite ai ricercatori di cui al citato
articolo 24, comma 3, lettera a), gia' assunti a valere
sulle facolta' assunzionali previste dal presente comma. A
decorrere dall'anno 2016, alle sole universita' che si
trovano nella condizione di cui al periodo precedente, e'
consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30
dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate
le limitazioni da turn over. Resta fermo quanto disposto
dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo
2015, con riferimento alle facolta' assunzionali del
personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30
dicembre 2010, n. 240. L'attribuzione a ciascuna
universita' del contingente delle assunzioni di cui ai
periodi precedenti e' effettuata con decreto del Ministro
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, tenuto
conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca procede
annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate
comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle
finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle
attivita', sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni
precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento
speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18
novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279
del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 10-bis e
10-ter, della legge 8 agosto 1995, n. 335 recante: «Riforma
del sistema pensionistico obbligatorio e complementare»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto
1995- S.O. n. 101, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Disposizioni diverse in materia
assistenziale e previdenziale). - (Omissis)
10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive e per
i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di
fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati
dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai
commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle
contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale
obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31
dicembre 2020, non si applicano fino al 31 dicembre 2025,
fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali
passati in giudicato nonche' il diritto all'integrale
trattamento pensionistico del lavoratore.
10-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai
commi 9 e 10, sono tenute a dichiarare e ad adempiere, fino
al 31 dicembre 2025, agli obblighi relativi alla
contribuzione di previdenza e di assistenza sociale
obbligatoria dovuta alla Gestione separata di cui
all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto
1995, n. 335, in relazione ai compensi erogati per i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e
figure assimilate. Sono fatti salvi gli effetti di
provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.
(Omissis).».
- Si riportano il testo dei commi 72 e 73,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213
recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio
2024-2026», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del
30 dicembre 2023, - S.O. n. 40, come modificato dalla
presente legge:
«72. Limitatamente agli anni 2023 e 2024, le delibere
regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle
tariffe sono tempestive, in deroga all'articolo 13, comma
15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, se inserite nel portale del
federalismo fiscale entro il 30 novembre di ciascuno dei
due anni. Il termine per la pubblicazione delle delibere
inserite ai sensi del periodo precedente, ai fini
dell'acquisizione della loro efficacia, e' fissato al 15
gennaio 2024 per l'anno 2023 e al 7 febbraio 2025 per
l'anno 2024.

73. L'eventuale differenza positiva tra l'imposta
municipale propria (IMU), calcolata sulla base degli atti
pubblicati in virtu' di quanto stabilito al comma 72, e
quella versata, ai sensi dell'articolo 1, comma 762, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, entro il 18 dicembre 2023
ed entro il 16 dicembre 2024, e' dovuta senza applicazione
di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024 per
l'anno 2023 ed entro il 28 febbraio 2025 per l'anno 2024.
Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso
e' dovuto secondo le regole ordinarie.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 4, del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante:
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre
2021 e convertito, con modificazioni, dalla legge 25
febbraio 2022, n. 15, come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). -
(Omissis)
4. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9
dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non
si applicano fino al 31 dicembre 2025 agli obblighi
relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza
sociale obbligatoria di cui al comma 10-bis dell'articolo 3
della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dal
comma 3 del presente articolo, e al comma 10-ter del
medesimo articolo 3 della legge n. 335 del 1995, introdotto
dal comma 3 del presente articolo. Non si fa luogo a
rimborso di quanto gia' versato.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 18, del
decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 recante:
«Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2023, n.
303, e convertito, con modificazioni, dalla legge 23
febbraio 2024, n. 18:
«Art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche
amministrazioni). - (Omissis)
18. Fino al 31 dicembre 2025, per assicurare
l'espletamento dei propri compiti istituzionali,
l'Avvocatura dello Stato, nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente, e' autorizzata ad
avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di
comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 42-bis del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante: «Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonche' interventi in materia di salute e
lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del
8 aprile 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 5
giugno 2020, n. 18:
«Art. 42-bis (Misure straordinarie per la
progettazione e la realizzazione del nuovo complesso
ospedaliero della citta' di Siracusa). - 1. Al fine di
contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria
causata dalla diffusione del COVID-19 nel territorio
nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, d'intesa con il presidente della Regione
siciliana, e' nominato un Commissario straordinario per la
progettazione e la realizzazione del nuovo complesso
ospedaliero della citta' di Siracusa, che deve essere
completato entro il 31 dicembre 2025.
2. La durata dell'incarico del Commissario
straordinario e' fissata fino al 31 dicembre 2025.
L'incarico e' a titolo gratuito.
3. Il Commissario straordinario opera nel rispetto
delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea,
degli obblighi internazionali e dei principi e criteri
previsti dagli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, e in deroga ad ogni altra disposizione di
legge diversa da quella penale.
4. Al fine di consentire la massima autonomia
finanziaria per la progettazione e la realizzazione del
complesso ospedaliero di cui al comma 1, al Commissario
straordinario e' intestata un'apposita contabilita'
speciale aperta presso la tesoreria statale, sulla quale
sono assegnate le risorse disponibili e possono confluire,
inoltre, le risorse finanziarie a qualsiasi titolo
destinate o da destinare alla progettazione e alla
realizzazione del citato complesso ospedaliero.
5. Per la progettazione e la realizzazione del
complesso ospedaliero di cui al comma 1 del presente
articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili di
cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
assegnate alla Regione siciliana, ferma restando la quota
minima del finanziamento a carico della medesima Regione e
previa sottoscrizione di un accordo di programma tra il
Commissario straordinario, il Ministero della salute e il
Ministero dell'economia e delle finanze.
5-bis. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il
Commissario straordinario si avvale di una struttura di
supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e
composta da un contingente massimo di cinque unita' di
personale, di cui un'unita' di livello dirigenziale non
generale e quattro unita' di personale non dirigenziale,
scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente,
educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche. Nell'ambito del menzionato
contingente di personale non dirigenziale possono essere
nominati fino a due esperti o consulenti, scelti anche tra
soggetti estranei alla pubblica amministrazione in possesso
di comprovata esperienza, ai sensi dell'articolo 7, comma
6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il cui compenso
e' definito con provvedimento del Commissario straordinario
e comunque non e' superiore ad euro 48.000 annui. La
struttura commissariale cessa alla scadenza, comprensiva
dell'eventuale proroga, dell'incarico del Commissario
straordinario. Il personale pubblico della struttura
commissariale e' collocato, ai sensi dell'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione
di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto
dai rispettivi ordinamenti e mantiene il trattamento
economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di
appartenenza. Il rimborso delle spese di missione sostenute
dal personale di cui al presente comma e' corrisposto
direttamente dal Commissario straordinario, previa
presentazione di documentazione, e deve essere
rendicontato. Le spese di missione sostenute dal
Commissario straordinario per lo svolgimento del suo
incarico sono rimborsate nei limiti previsti dalla
normativa vigente, sono corrisposte previa presentazione di
documentazione e devono essere rendicontate. Agli oneri
derivanti dal presente comma provvede il Commissario
straordinario nel limite delle risorse disponibili che
confluiscono nella contabilita' speciale secondo quanto
previsto dal comma 4.».
- Si riporta il testo del comma 200, dell'articolo 1,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015)», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 - S.O. n.
49:
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
- Si riporta il testo del comma 139, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 - S.O.
n. 62:
«139. Al fine di favorire gli investimenti sono
assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro
per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di
550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023
al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al
2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione
di opere integralmente finanziate da altri soggetti. A
decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle
procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per
cento delle risorse allocabili e' destinato agli enti
locali del Mezzogiorno.».
- Si riporta il testo del comma 148-ter, dell'articolo
1, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come
modificato dalla presente legge:
«148-ter. I termini di cui all'articolo 1, comma
857-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto
attiene ai contributi riferiti all'anno 2019 e i termini di
cui all'articolo 1, comma 143, per quanto attiene ai
contributi riferiti all'anno 2020, sono prorogati di cinque
mesi. Non sono soggetti a revoca i contributi riferiti
all'anno 2019 relativi alle opere che risultano affidate
entro la data del 31 dicembre 2021 e i contributi riferiti
all'anno 2021 relativi alle opere che risultano affidate
entro la data del 30 giugno 2023. Parimenti non sono
soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022,
assegnati con decreto del Ministero dell'interno del 18
luglio 2022, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2022, relativi alle opere
per le quali alla data del 15 settembre 2024 abbia avuto
luogo l'affidamento dei lavori che si considera coincidente
con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la data
di invio della lettera di invito, in caso di procedura
negoziata, ovvero con l'affidamento diretto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 10, del
decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 recante: «Disposizioni
urgenti per il contrasto della scarsita' idrica e per il
potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture
idriche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14
aprile 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
giugno 2023, n. 68, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Cabina di regia per la crisi idrica). -
(Omissis)
10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di
regia sono esercitate dal Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
A tal fine, il Dipartimento puo' avvalersi del numero
massimo di due esperti o consulenti, di cui all'articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da
inserire nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici del medesimo Dipartimento, che,
pertanto, e' riorganizzato mediante apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri recante anche i
criteri di designazione e le modalita' di selezione del
personale delle professionalita' necessarie, cui compete un
compenso fino a un importo massimo annuo di euro 75.000 al
lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli
oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo
incarico. A tal fine, e' autorizzata la spesa di euro
87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per ciascuno degli
anni 2024 e 2025. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Omissis».
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante: «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 21 (Responsabilita' erariale). - 1.
All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n.
20, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La
prova del dolo richiede la dimostrazione della volonta'
dell'evento dannoso.».
2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile
2025, la responsabilita' dei soggetti sottoposti alla
giurisdizione della Corte dei conti in materia di
contabilita' pubblica per l'azione di responsabilita' di
cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e'
limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente
alla condotta del soggetto agente e' da lui dolosamente
voluta. La limitazione di responsabilita' prevista dal
primo periodo non si applica per i danni cagionati da
omissione o inerzia del soggetto agente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5 recante: «Disposizioni
urgenti per la realizzazione degli interventi
infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del
G7», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19
gennaio 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
marzo 2024, n. 30:
«Art. 1 (Interventi funzionali alla presidenza
italiana del G7 nel 2024). - 1. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, e' nominato un Commissario
straordinario con il compito di procedere alla urgente
realizzazione degli interventi infrastrutturali e
manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel
2024 e con lo svolgimento in Italia del vertice dei Capi di
Stato e di Governo in programma dal 13 al 15 giugno 2024.
Per l'esercizio delle proprie funzioni e per le attivita'
connesse alla realizzazione degli interventi
infrastrutturali, il Commissario straordinario puo'
avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, delle strutture delle amministrazioni locali e
degli enti territoriali, delle strutture periferiche delle
amministrazioni centrali dello Stato, nonche', nel limite
di 100.000 euro per il 2024, delle strutture dell'Autorita'
di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale e di
societa' controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196 , con il potere di coordinare l'attuazione degli
interventi in corso o programmati sulle infrastrutture di
interesse; gli oneri relativi al supporto tecnico sono
posti a carico dei quadri economici degli interventi con
determina del Commissario di cui al presente comma, nel
limite massimo del 3 per cento delle risorse disponibili.
Per la gestione finanziaria connessa agli interventi di cui
al presente comma, il Commissario puo' chiedere l'apertura
di apposita contabilita' speciale. Con il decreto di cui al
primo periodo e' altresi' stabilito il compenso del
Commissario, in misura non superiore a 50.000 euro,
comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, per
l'anno 2024.
2. Agli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture da aggiudicare da parte del Commissario
straordinario nominato ai sensi del comma 1 si applica la
procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di
gara, di cui all'articolo 76 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36, anche per gli appalti di importo superiore alle soglie
di rilevanza europea, sulla base di una motivazione che dia
conto, per i singoli interventi, delle ragioni di urgenza e
della necessita' di derogare all'ordinaria procedura di
gara, per motivi strettamente correlati ai tempi di
realizzazione degli stessi nei termini necessari a
garantire l'operativita' delle strutture a supporto della
presidenza italiana del G7. Resta salvo il ricorso alle
procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 50,
comma 1, lettere a) e b), del codice di cui al decreto
legislativo n. 36 del 2023. Per gli appalti di cui al primo
periodo relativi agli interventi di messa in sicurezza
delle infrastrutture stradali della rete statale, la
selezione degli operatori economici da parte del
Commissario straordinario puo' avvenire anche nell'ambito
degli accordi quadro di cui all'articolo 59 del codice di
cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 conclusi dalla
societa' ANAS S.p.a. e ancora efficaci alla data
dell'affidamento.
3. Nei casi di cui al comma 2, si procede
all'esecuzione anticipata del contratto, prima della
stipulazione. Alla verifica del rispetto delle prescrizioni
imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si procede secondo le
previsioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120.
4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle
procedure di affidamento di cui al comma 2 e nei giudizi
che riguardano le procedure di progettazione,
autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere si
applica l'articolo 125 del codice del processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In sede di pronuncia del
provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della
misura adottata con la realizzazione degli obiettivi di cui
al comma 1.
5. Per la realizzazione degli interventi
infrastrutturali e manutentivi e l'affidamento delle
attivita' di esecuzione dei lavori, servizi e forniture di
cui al comma 1 si procede in deroga a ogni disposizione di
legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei
principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
nonche' dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea.
5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si
applicano anche alle procedure di affidamento di lavori,
servizi e forniture esperite dal Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per la
realizzazione degli interventi di propria competenza
necessari per il corretto svolgimento degli eventi connessi
con la presidenza italiana del G7.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 8, della
legge 19 giugno 2019, n. 56 recante: «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e
la prevenzione dell'assenteismo», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 145 del 22 giugno 2019, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Misure per accelerare le assunzioni mirate e
il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione).
- (Omissis)
8. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1,
comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di
ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31
dicembre 2025, le procedure concorsuali bandite dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le
conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il
previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo
30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 2010, n. 76, recante: «Regolamento concernente la
struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio
2010.
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 7-novies,
del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 recante:
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti e
sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della
circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 217 del 10 settembre 2021, convertito
con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Procedure di attuazione del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza e modalita' di accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). -
(Omissis)
7-novies. Le previsioni di cui al comma 7-quinquies
si applicano, fino al 31 dicembre 2029 anche agli
interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui
al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 dicembre 2020, dai fondi europei di cui
al regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, dal Fondo
europeo di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, dai fondi
strutturali per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento
(UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 giugno 2021, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di
cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dal fondo
complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101, o comunque previsti nell'ambito di piani o
strumenti di programmazione europea.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo, 14-bis del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante: «Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre
2009:
«Art. 14-bis (Elenco, durata e requisiti dei
componenti degli OIV). - 1. Il Dipartimento della funzione
pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti
degli Organismi indipendenti di valutazione, secondo le
modalita' indicate nel decreto adottato ai sensi
dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del
2014.
2. La nomina dell'organismo indipendente di
valutazione e' effettuata dall'organo di indirizzo
politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui
al comma 1, previa procedura selettiva pubblica avvalendosi
del Portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma
7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.
3. La durata dell'incarico di componente
dell'Organismo indipendente di valutazione e' di tre anni,
rinnovabile una sola volta presso la stessa
amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.
4. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti
degli Organismi indipendenti di valutazione avviene sulla
base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le
conoscenze specialistiche, nel rispetto di requisiti
generali, di integrita' e di competenza individuati ai
sensi del comma 1.
5. Con le modalita' di cui al comma 1, sono stabiliti
gli obblighi di aggiornamento professionale e formazione
continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale
dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione.
6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione sono nulli in caso di
inosservanza delle modalita' e dei requisiti stabiliti
dall'articolo 14 e dal presente articolo. Il Dipartimento
della funzione pubblica segnala alle amministrazioni
interessate l'inosservanza delle predette disposizioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 3, del
decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 recante:
«Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a
carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai
sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Osservatorio nazionale per l'assegno unico e
universale). - (Omissis)
3. Nello svolgimento delle funzioni, l'Osservatorio:
a) coordina le proprie attivita' di ricerca con
quelle dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia e
dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza
di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451;
b) predispone per l'Autorita' politica delegata per
la famiglia una relazione annuale sullo stato di
implementazione dell'assegno; a tal fine, l'INPS provvede,
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, alla realizzazione di un osservatorio
statistico sui beneficiari dell'assegno aggiornato
mensilmente e pubblicato sul sito istituzionale
dell'Istituto nonche' alla trasmissione all'Osservatorio di
una relazione trimestrale sugli aspetti
amministrativi-gestionali; la relazione annuale
dell'Osservatorio individua, altresi', le possibili azioni
da realizzare per una maggiore efficacia dell'intervento.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante: «Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del
31 dicembre 2024, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 5 (Riduzione di spese delle pubbliche
amministrazioni). - (Omissis)
9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2011, nonche' alle pubbliche amministrazioni inserite
nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' alle autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di
studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette
amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai
medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o
cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui
al primo periodo e degli enti e societa' da esse
controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli
enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi
elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli
incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi
precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per
i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando
la gratuita', la durata non puo' essere superiore a due
anni, non prorogabili ne' rinnovabili, presso ciascuna
amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali
rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati
dall'organo competente dell'amministrazione interessata.
Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del
presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per le
fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre
2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si
applica ai soggetti di cui al presente comma al
raggiungimento del settantesimo anno di eta'.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 13-ter del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 recante: «Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche'
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore elettrico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 21 del 27 gennaio 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 13-ter (Inconferibilita' di incarichi a
componenti di organo politico di livello regionale e
locale). - 1. Fino al 31 dicembre 2025, al fine di non
disperdere le competenze e le professionalita' acquisite
dagli amministratori locali nel corso del loro mandato,
specialmente durante l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, l'incompatibilita' di cui all'articolo 7, comma
1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, non si
applica ai componenti dei consigli dei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma
associativa tra comuni avente la medesima popolazione.
2. Gli incarichi assegnati nel regime transitorio di
cui al comma 1 hanno validita' fino alla loro scadenza
naturale.».
- La legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante: «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre
2022, S.O. n. 43.
- Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 5, 5-bis e
5-ter, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 recante:
«Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle amministrazioni pubbliche», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2023,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023,
n. 74:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di rafforzamento
della capacita' amministrativa degli enti territoriali). -
(Omissis)
5. Le regioni, le province, i comuni e le citta'
metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, possono procedere,
nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione
organica, previo colloquio selettivo e all'esito della
valutazione positiva dell'attivita' lavorativa svolta, alla
stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale
non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia
maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non
continuativi, negli ultimi otto anni, presso
l'amministrazione che procede all'assunzione, che sia stato
assunto a tempo determinato a seguito di procedure
concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che sia in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1,
lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75. Le assunzioni di personale di cui al presente comma
sono effettuate a valere sulle facolta' assunzionali di
ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente
all'atto della stabilizzazione.
5-bis. In attuazione dell'articolo 117 della
Costituzione, i regolamenti degli enti di cui al comma 5,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, possono individuare requisiti ulteriori rispetto a
quelli stabiliti per l'accesso al pubblico impiego dal
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di
rispondere ad esigenze di specificita' territoriale.
5-ter. Fino al 31 dicembre 2026, le regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 6 aprile 2009, possono
prevedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente
dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei concorsi pubblici per
il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di
posti non superiore al 50 per cento da destinare al
personale che abbia maturato con pieno merito almeno
trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni, presso gli Uffici speciali per la
ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui all'articolo
67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che
sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di
procedure selettive e comparative a evidenza pubblica. Le
assunzioni di personale di cui al presente comma sono
effettuate a valere sulle facolta' assunzionali di ciascuna
amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto
della stabilizzazione. I bandi di concorso di cui al
presente comma prevedono lo svolgimento delle prove di cui
all'articolo 28, comma 1-ter, quarto periodo, del decreto
legislativo n. 165 del 2001. Per il personale non
dirigenziale si applicano i criteri e le procedure di cui
al comma 5 del presente articolo, comunque assicurando il
rispetto del principio dell'accesso dall'esterno, nel corso
del triennio di programmazione, in misura non inferiore al
50 per cento dei posti dei fabbisogni.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 6-quater,
del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 recante:
«Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre
2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
febbraio 2024, n. 18, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero dell'interno e di personale del comparto
sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco). - (Omissis)
6-quater. Le disposizioni di cui al comma 899
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in
materia di utilizzo delle quote accantonate e vincolate del
risultato di amministrazione da parte delle regioni a
statuto ordinario, si applicano anche per l'anno 2023 e
2024 e, limitatamente al medesimo anno, anche alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano.
(Omissis).».
 
Art. 2
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero
dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (soppressa)
b) all'articolo 46, commi 5 e 6, relativi al meccanismo di finanziamento dell'area negoziale relativa ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, le parole: «per gli anni dal 2018 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2018 al 2026».
2. I permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, possono essere rinnovati, previa richiesta dell'interessato, fino al 4 marzo 2026, in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 del Consiglio del 25 giugno 2024. I permessi di soggiorno di cui al primo periodo perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.
3. Nei casi di cui al comma 2, primo periodo, al momento della richiesta di rinnovo, il permesso di soggiorno puo' essere convertito per lavoro, per l'attivita' effettivamente svolta e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3-bis. All'articolo 4, comma 4-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «medesima normativa» sono aggiunte le seguenti: «, fatti salvi i casi di esenzione che possono essere previsti con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale».
4. Al fine di assicurare le facolta' assunzionali relative a diverse qualifiche dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e' prorogata fino al 31 dicembre 2025 la validita' delle seguenti graduatorie:
a) graduatoria del concorso pubblico a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 207 del 17 aprile 2023, modificata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 381 del 19 maggio 2023;
b) graduatoria del concorso pubblico a 4 posti nella qualifica di vicedirettore tecnico-scientifico, nell'ambito professionale di biologia, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 632 del 3 agosto 2023;
c) graduatoria del concorso pubblico a 4 posti nella qualifica di vicedirettore tecnico-scientifico, nell'ambito professionale chimica, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 609 del 28 luglio 2023;
d) graduatoria del concorso pubblico a 4 posti nella qualifica di vicedirettore tecnico-scientifico, nell'ambito professionale psicologia, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 725 del 29 settembre 2023.
5. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 15, concernente la validita' della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;
b) all'articolo 2, comma 4, concernente le risorse relative al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate nell'anno 2021, le parole: «negli anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023, 2024 e fino al 30 aprile 2025». Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal primo periodo, pari a 300.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2025, del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
6. (soppresso)
6-bis. All'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2025, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno otto delle seguenti prescrizioni»;
b) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 46, commi 5 e 6,
del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante:
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze
di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno
2017, come modificato dalla presente legge:
«Art. 46 (Disciplina dei trattamenti accessori e
degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di
polizia e delle Forze armate). - (Omissis)
5. All'attuazione dei commi 3, 3-bis e 3-ter si
provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate
alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale
dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile, ai
sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre
1998, n. 448. In relazione a quanto previsto in attuazione
dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8, nonche' dell'articolo 1,
comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per gli
anni dal 2018 al 2026 non si applicano le disposizioni di
cui al precedente periodo.
6. Fino all'adozione dei decreti del Ministro per la
pubblica amministrazione, di cui ai commi 3-bis e 3-ter,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione,
della difesa e dell'economia e delle finanze, sentiti i
Ministri dell'interno e della giustizia, possono essere
estese al personale dirigente delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e a quello delle forze armate, anche
attraverso eventuali adattamenti tenuto conto delle
peculiarita' funzionali, le disposizioni adottate in
attuazione di quanto previsto dal comma 3, al fine di
assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti
economici accessori e degli istituti normativi dei
dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e
delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di
polizia ad ordinamento civile.
All'attuazione del presente comma si provvede nei
limiti della quota parte di risorse destinate alla
rivalutazione del trattamento accessorio del personale
dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare e
delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 24, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione a quanto
previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma
1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per
gli anni dal 2018 al 2026 non si applicano le disposizioni
di cui al precedente periodo.
(Omissis).».
- La direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio
2001, e' pubblicata nella GUUE, n. 78 del 4 ottobre 2001.
- La decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 del
Consiglio del 25 giugno 2024, e' pubblicata nella GUUE n.
67 del 2 settembre 2024.
- Si riporta il testo degli articoli 4, comma 4-bis, e
5, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del
18 agosto 1998, n. 191, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4 (Ingresso nel territorio dello Stato (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 4)). - (Omissis)
4-bis. All'atto della domanda del visto nazionale, i
richiedenti forniscono gli identificatori biometrici
richiesti dalla normativa dell'Unione europea per i visti
di ingresso per soggiorni di breve durata, con le medesime
modalita' previste dalla medesima normativa, fatti salvi i
casi di esenzione che possono essere previsti con decreto
del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
(Omissis).».
«Art. 5 (Permesso di soggiorno (Legge 6 marzo 1998,
n. 40, art. 5)). - (Omissis)
2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un
contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
un massimo di 200 euro con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, che stabilisce altresi' le modalita' del
versamento nonche' le modalita' di attuazione della
disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non e'
richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed
il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per
richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per cure
mediche nonche' dei permessi di soggiorno di cui agli
articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis,
e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi
dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 15, e 2,
comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228
recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini
legislativi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309
del 30 dicembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificati dalla
presente legge:
«Art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche
amministrazioni). - (Omissis)
15. La validita' della graduatoria della procedura
speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del
fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata
al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con
decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero
dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019, e' prorogata fino
al 31 dicembre 2025.
(Omissis).
Art. 2 (Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero dell'interno e di personale del comparto
sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco). - (Omissis)
4. Le risorse di cui agli articoli 74-bis, comma 1, e
74-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, relative al contributo economico per i familiari
del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle
azioni di contenimento, contrasto e di gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate
nell'anno 2021, possono essere utilizzate anche negli anni
2022, 2023, 2024 e fino al 30 aprile 2025.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 6-sexies,
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 recante:
«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno
alle imprese e alle famiglie», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10:
«Art. 2 (Proroghe onerose di termini). - (Omissis)
6-sexies. A decorrere dal termine di proroga fissato
dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e
dell'usura previsto dall'articolo 4, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il Fondo di rotazione
per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso
di cui all'articolo 1, comma 1, della lege 22 dicembre
1999, n. 512, sono unificati nel «Fondo di rotazione per la
solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle
richieste estorsive e dell'usura», costituito presso il
Ministero dell'interno, che e' surrogato nei diritti delle
vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni gia'
previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti
i rapporti giuridici gia' instaurati alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Per l'alimentazione del Fondo di cui al presente comma si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, comma
11, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dall'articolo 18,
comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e
dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n.
512. E' abrogato l'articolo 1-bis della legge 22 dicembre
1999, n. 512. Entro il termine di tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare,
armonizzare e coordinare le disposizioni dei regolamenti di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto
1999, n. 455, e al decreto del Presidente della Repubblica
28 maggio 2001, n. 284.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1122, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 come
modificato dalla presente legge:
«1122. Nelle materie di interesse del Ministero
dell'interno, sono disposte le seguenti proroghe di
termini:
a) all'articolo 17, comma 4-quater, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia
di documentazione amministrativa per i cittadini di Stati
non appartenenti all'Unione europea, le parole: «31
dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31
dicembre 2018 »;
b) al fine di potenziare le misure di rimpatrio, il
Fondo di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' incrementato di
500.000 euro per il 2018, di 1.500.000 euro per il 2019 e
di 1.500.000 euro per il 2020;
c) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, in
materia di contrasto alla pirateria, le parole: «31
dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2018 »;
d) all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge
30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º marzo 2005, n. 26, in materia di bilancio di
previsione degli enti locali, le parole: «per l'anno 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2018»;
e) all'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di utilizzo delle
risorse gia' disponibili sulle contabilita' speciali delle
province di Monza e della Brianza, di Fermo e di
Barletta-Andria-Trani, le parole: «31 dicembre 2016 » sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
f) all'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno
2009, n. 85, in materia di trasferimento di dati alla banca
dati nazionale del DNA, le parole: « un anno dalla data
della sua entrata in funzione » sono sostituite dalle
seguenti: « il 31 dicembre 2018 »;
g) sono prorogate, fino al 31 dicembre 2018, le
graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui
all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133;
h) all'articolo 1, comma 368, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: « , e la graduatoria vigente del concorso a 814
posti di vigile del fuoco, bandito con decreto del
Ministero dell'interno 6 novembre 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 18
novembre 2008, che e' prorogata fino al 31 dicembre 2018 »;
i) le attivita' ricettive turistico-alberghiere con
oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in
vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro
dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei
requisiti per l'ammissione al piano straordinario di
adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro
dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento
alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31
dicembre 2026, previa presentazione al comando provinciale
dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2025, della SCIA
parziale, attestante il rispetto di almeno otto delle
seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche
regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture;
reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni;
corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici
antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione
dei punti ove e' prevista la reazione al fuoco dei
materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione
dei punti ove e' prevista la reazione al fuoco dei
materiali; locali adibiti a depositi. Limitatamente ai
rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e'
prorogato al 31 dicembre 2025.».
 
Art. 2 bis
Riserva a favore degli idonei della graduatoria della procedura speciale di reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco

1. Nell'ambito delle ordinarie facolta' assunzionali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2025, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, il 30 per cento delle assunzioni e' effettuato, limitatamente all'anno 2025, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 295, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017:
«295. Le assunzioni straordinarie di cui ai commi
287, 289 e 299, relative al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, sono riservate, nel limite massimo del 30 per cento
dei contingenti annuali, al personale volontario di cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, e successive modificazioni, che risulti
iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessita'
delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo
da almeno tre anni e che abbia effettuato non meno di
centoventi giorni di servizio. Ai fini delle predette
assunzioni, nonche' di quelle di cui all'articolo 19-bis
del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il limite
di eta' previsto dalle disposizioni vigenti per
l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, e' eccezionalmente derogato. Per il
personale volontario di eta' fino a 40 anni sono necessari
i soli requisiti gia' richiesti per l'iscrizione
nell'apposito elenco istituito per le necessita' delle
strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo. Per il
personale volontario con eta' ricompresa tra i 40 anni
compiuti e i 45 anni compiuti, il requisito relativo ai
giorni di servizio e' elevato a 250 giorni, ad eccezione
del personale volontario femminile per cui lo stesso
requisito e' elevato a 150 giorni; tale personale
volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere
altresi' effettuato complessivamente non meno di un
richiamo di 14 giorni nell'ultimo quadriennio. Per il
personale con eta' superiore ai 46 anni compiuti il
requisito relativo ai giorni di servizio e' elevato a 400
giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per
cui lo stesso requisito e' elevato a 200 giorni; tale
personale volontario, di sesso sia maschile che femminile,
deve avere altresi' effettuato complessivamente non meno di
due richiami di 14 giorni nell'ultimo quadriennio. Resta
fermo il possesso degli altri requisiti ordinari per
l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla
normativa vigente. Con decreto del Ministro dell'interno
sono stabiliti per le assunzioni di cui al presente comma i
criteri di verifica dell'idoneita' psico-fisica, nonche'
modalita' abbreviate per il corso di formazione. Al
personale volontario in possesso dei requisiti di cui al
presente comma, ai fini dell'assunzione per lo svolgimento
delle funzioni di addetto antincendio anche ai sensi del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, viene rilasciato,
a domanda, dal comando dei vigili del fuoco competente per
territorio, l'attestato di idoneita' per addetto
antincendio in attivita' a rischio elevato.».
 
Art. 3

Proroga di termini in materia economica e finanziaria

1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attivita' di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, la registrazione delle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia di COVID-19 con esclusivo riferimento all'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' effettuata entro il 30 novembre 2025.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 31-octies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo alla sospensione della responsabilita' per l'inadempimento di obblighi riguardanti la registrazione degli aiuti di Stato, sono prorogate al 31 dicembre 2025.
3. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, riguardante il trasferimento in proprieta', a titolo non oneroso, agli enti territoriali di alcuni immobili statali in gestione all'Agenzia del demanio, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
4. All'articolo 16-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni statali, all'alinea, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) al comma 2, riguardante la disapplicazione nei confronti della societa' AMCO S.p.A. delle norme di contenimento della spesa a carico dei soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'ISTAT:
1) al primo periodo le parole: «2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2024 e 2025»;
2) all'ultimo periodo, dopo le parole «della societa' stessa» sono aggiunte le seguenti «, nonche' l'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica».
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera b), pari a 500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5-bis. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026».
6. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025».
7. All'articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo alla digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche, le parole: «31 dicembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
8. Nelle more della riforma organica della disciplina normativa dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva dei fidi, il procedimento per l'adozione del provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguente al venir meno del volume di attivita' finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro di cui al comma 1 del medesimo articolo 4, e' sospeso per ventiquattro mesi se il confidi interessato comunica alla Banca d'Italia, unitamente agli altri confidi coinvolti, l'avvio di un processo di integrazione, comprovato da idonea documentazione, che consenta al suo termine il rispetto del predetto volume di attivita' finanziaria.
9. In considerazione dell'intervenuta approvazione dei bilanci di esercizio 2022 e 2023, riguardanti gli enti del servizio sanitario della regione Calabria, il termine per l'adozione e l'approvazione dei bilanci aziendali di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, relativi agli anni precedenti il 2022, e' prorogato al 31 marzo 2025; l'adozione e l'approvazione dei bilanci avvengono nel rispetto dei principi di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in quanto esigibili con riferimento alla situazione aziendale nota al momento dell'adozione o approvazione degli stessi. Ai sensi di quanto previsto dal primo periodo, nell'esercizio delle predette attivita' di adozione e approvazione dei bilanci, ai fini della configurabilita' di eventuali profili di responsabilita' sul piano amministrativo e contabile rilevano le sole condotte poste in essere con dolo.
10. All'articolo 1, comma 683, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In attesa della razionalizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore, in attuazione dell'articolo 7 della legge 9 agosto 2023, n. 111, le disposizioni di cui al comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.».
10-bis. Ai fini del potenziamento della struttura amministrativa, alla regione Molise non si applica il comma 1-quinquies dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, fino al 30 giugno 2025.
11. All'articolo 1, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, relativo alla concessione di finanziamenti a titolo oneroso alle societa' ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria che gestiscono gli impianti siderurgici della societa' ILVA S.p.A., le parole: «320 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «420 milioni di euro».
12. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 11, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 2023, n. 206.
13. Il finanziamento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, nell'importo rideterminato, previa richiesta motivata del commissario straordinario, ai sensi del comma 11 del presente articolo, e' soggetto ai medesimi oneri, termini e condizioni disciplinati in sede di attuazione del comma 1-sexies del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 142 del 2019.
14. All'articolo 5 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, recante disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «in quello successivo» sono sostituite dalle seguenti: «nei due esercizi successivi»;
b) al comma 2, le parole «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025».
14-bis. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i revisori responsabili degli incarichi di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita', conferiti con riferimento all'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, possono rilasciare le predette attestazioni di conformita', purche' abbiano maturato entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilita' ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010.
14-ter. In relazione all'entrata in vigore, il 25 settembre 2024, del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, che ha abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, continuano ad applicarsi gli articoli 8 e 9 del citato decreto n. 254 del 2016 e la relativa disciplina attuativa con riguardo alle violazioni in materia di dichiarazioni non finanziarie concernenti gli esercizi avviati anteriormente al 1° gennaio 2024.
14-quater. All'articolo 44, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».
14-quinquies. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi all'energia elettrica, al gas e ai carburanti, all'articolo 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «negli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2023, 2024 e 2025».
14-sexies. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di societa' ed enti, e' differito al 31 dicembre 2025.
14-septies. Per l'anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, e' prorogato al 30 settembre 2025. Al fine di adeguare la disciplina relativa all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le societa' di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attivita' di accertamento e di riscossione o attivita' di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la societa' aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa societa' di scopo, risulti gia' iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle societa' di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette societa'.
14-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, si applicano anche in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, relativo agli investimenti di cui al primo periodo e' concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota diversa da quelle afferenti alle regioni e alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numeri 1) e 2), della medesima legge n. 178 del 2020.
14-novies. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al comma 14-octies, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. A pena di decadenza dall'agevolazione, i soggetti interessati comunicano altresi', dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 fino al 15 novembre 2025. Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalita' di cui al primo e al secondo periodo e sono definite le relative modalita' di trasmissione telematica.
14-decies. Ai fini del rispetto del limite di spesa per l'anno 2025 di cui al comma 14-octies, secondo periodo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario e' pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione di cui al comma 14-novies, secondo periodo, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 14-novies, secondo periodo. Detta percentuale e' ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni di cui al citato comma 14-novies, secondo periodo. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa di cui al comma 14-octies, la percentuale e' pari al 100 per cento.
14-undecies. Per le societa' di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi fino al 31 maggio 2026.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 738 e seguenti,
dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del
30 dicembre 2019:
«738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica
comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle
disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.
739. L'imposta di cui al comma 738 si applica in
tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per
la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome
di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai
rispettivi statuti. Continuano ad applicarsi le norme di
cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14,
relativa all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della
provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23
aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare
(IMI) della provincia autonoma di Bolzano. Per la regione
Friuli Venezia Giulia si applica, a decorrere dal 1°
gennaio 2023, la legge regionale 14 novembre 2022, n. 17,
recante istituzione dell'imposta locale immobiliare
autonoma (ILIA).
740. Il presupposto dell'imposta e' il possesso di
immobili. Il possesso dell'abitazione principale o
assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma
741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si
tratti di un'unita' abitativa classificata nelle categorie
catastali A/1, A/8 o A/9.
741. Ai fini dell'imposta valgono le seguenti
definizioni e disposizioni:
a) per fabbricato si intende l'unita' immobiliare
iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio
urbano con attribuzione di rendita catastale,
considerandosi parte integrante del fabbricato l'area
occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce
pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purche'
accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova
costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di
ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se
antecedente, dalla data in cui e' comunque utilizzato;
b) per abitazione principale si intende l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e i
componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e
risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del
nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni
per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in
relazione al nucleo familiare si applicano per un solo
immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. Per
pertinenze dell'abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unita' ad uso abitativo;
c) sono altresi' considerate abitazioni principali:
1) le unita' immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari;
2) le unita' immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a
studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di
residenza anagrafica;
3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad
alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad
abitazione principale;
4) la casa familiare assegnata al genitore
affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del
giudice che costituisce altresi', ai soli fini
dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in
capo al genitore affidatario stesso;
5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare,
posseduto e non concesso in locazione dal personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle
Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile,
nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28,
comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per
il quale non sono richieste le condizioni della dimora
abituale e della residenza anagrafica;
6) su decisione del singolo comune, l'unita'
immobiliare posseduta da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata. In caso di piu' unita'
immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere applicata
ad una sola unita' immobiliare;
d) per area fabbricabile si intende l'area
utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti
urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle
possibilita' effettive di edificazione determinate secondo
i criteri previsti agli effetti dell'indennita' di
espropriazione per pubblica utilita'. Si applica l'articolo
36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i
terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e
dagli imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le
societa' agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali
persiste l'utilizzazione agrosilvo- pastorale mediante
l'esercizio di attivita' dirette alla coltivazione del
fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e
all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del
contribuente, attesta se un'area sita nel proprio
territorio e' fabbricabile in base ai criteri stabiliti
dalla presente lettera;
e) per terreno agricolo si intende il terreno
iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso
quello non coltivato.
742. Il soggetto attivo dell'imposta e' il comune con
riferimento agli immobili la cui superficie insiste,
interamente o prevalentemente, sul territorio del comune
stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il
comune e' proprietario ovvero titolare di altro diritto
reale di godimento quando la loro superficie insiste
interamente o prevalentemente sul suo territorio.
In caso di variazioni delle circoscrizioni
territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il
comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli
immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si
riferisce.
743. I soggetti passivi dell'imposta sono i
possessori di immobili, intendendosi per tali il
proprietario ovvero il titolare del diritto reale di
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli
stessi. E' soggetto passivo dell'imposta il genitore
assegnatario della casa familiare a seguito di
provvedimento del giudice che costituisce altresi' il
diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei
figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il
soggetto passivo e' il concessionario. Per gli immobili,
anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in
locazione finanziaria, il soggetto passivo e' il locatario
a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata
del contratto. In presenza di piu' soggetti passivi con
riferimento ad un medesimo immobile, ognuno e' titolare di
un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione
dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed
oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche
nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 31-octies, comma 1,
del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 recante:
«Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del
28 ottobre 2020, S.O. n. 43, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176:
«Art. 31-octies (Responsabilita' per l'inadempimento
degli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 7, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, e risoluzione delle
controversie internazionali). - 1. In considerazione
dell'incremento del numero di aiuti individuali alle
imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per
effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili
nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a
sostegno dell'economia nel corso dell'attuale emergenza da
COVID-19, e tenuto conto dell'esigenza di procedere al
tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare
e mitigare gli effetti della crisi, in deroga all'articolo
52, comma 7, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, e all'articolo 17, comma 3, del regolamento di cui
al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio
2017, n. 115, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e
il 31 dicembre 2024, l'inadempimento degli obblighi di
registrazione degli aiuti di Stato di cui al citato
articolo 52, commi 1, 3 e 7, secondo periodo, non comporta
responsabilita' patrimoniale del responsabile della
concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 15-bis, comma 1,
del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante:
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per
l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale m. 47
del 24 febbraio 2023, e convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 15-bis (Contributo dell'Agenzia del demanio a
sostegno degli interventi di rigenerazione urbana, di
rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza
di spazi e immobili pubblici finanziati con risorse PNRR,
PNC e PNIEC). - 1. I beni immobili appartenenti al demanio
storico artistico ovvero al patrimonio disponibile dello
Stato, in gestione all'Agenzia del demanio, interessati da
progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o
sociali recanti apposito finanziamento, ovvero interessati
da interventi da candidare al finanziamento, in tutto o in
parte, con le risorse previste nell'ambito delle misure di
cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal
Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC)
nonche' dal Piano nazionale integrato per l'energia e il
clima (PNIEC), possono, su domanda presentata da regioni,
comuni, province e citta' metropolitane, essere trasferiti
in proprieta', a titolo gratuito, ai predetti enti che ne
facciano motivata richiesta alla suddetta Agenzia entro il
31 dicembre 2025, indicando la destinazione finale del bene
e i tempi stimati di realizzazione degli interventi.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 16-sexies, commi 1
e 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante:
«Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela
del lavoro e per esigenze indifferibili», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215:
«Art. 16-sexies (Disciplina dei contratti di
locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali
entro il 31 dicembre 2023 e contenimento della spesa per
societa' pubbliche). - 1. In considerazione delle modalita'
organizzative del lavoro delle pubbliche amministrazioni e
avuto riguardo agli obiettivi di digitalizzazione e di
transizione ecologica perseguiti dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza, le amministrazioni centrali come
individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le Autorita'
indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (Consob), e gli enti nazionali di
previdenza e assistenza, per i contratti di locazione
passiva stipulati dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino al 31
dicembre 2025, non applicano le riduzioni del canone di
mercato previste dai commi 4, 6 e 10 dell'articolo 3 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in
presenza di una delle seguenti condizioni:
a) classe di efficienza energetica dell'immobile
oggetto di locazione non inferiore a B ovvero non inferiore
a D per gli immobili sottoposti ai vincoli previsti dal
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) rispetto da parte delle amministrazioni statali
di cui all'articolo 2, comma 222, primo periodo, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, di un parametro non
superiore a 15 metri quadrati per addetto ovvero non
superiore a 20 metri quadrati per addetto per gli immobili
non di nuova costruzione con limitata flessibilita'
nell'articolazione degli spazi interni;
c) il nuovo canone di locazione deve essere
inferiore rispetto all'ultimo importo corrisposto, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 222 e
seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per le
amministrazioni statali.
1-bis. Resta ferma la possibilita' per le
amministrazioni, le Autorita' indipendenti, la Commissione
e gli enti indicati al comma 1, per motivate esigenze,
previo accordo con la proprieta', di entrare nel possesso
anticipato anche di porzioni di immobili, corrispondendo,
nei limiti delle risorse disponibili, una somma a titolo di
anticipata occupazione, commisurata ai metri quadri delle
porzioni occupate e alla durata della predetta anticipata
occupazione e comunque non superiore a tre dodicesimi del
canone annuo congruito; il possesso anticipato non ha
effetti sulla durata del contratto di locazione come
prevista dalle vigenti disposizioni e dagli specifici
accordi contrattuali tra le parti.
2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace
svolgimento delle attivita' funzionali al raggiungimento
dell'oggetto sociale e ferma restando l'autonomia
finanziaria e operativa della societa', per ciascuno degli
anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 non si applicano alla
societa' AMCO S.p.A. le norme di contenimento della spesa
in materia di gestione, organizzazione, contabilita',
finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla
legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi
nell'elenco redatto dall'ISTAT delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le disposizioni di cui
all'articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della medesima legge
n. 196 del 2009, all'articolo 1, commi 859, 861, 862, 863,
864, 867, 868, 869, 870, 871 e 872, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, e al decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
91. La societa' rispetta l'obbligo di informazione
preventiva al competente Ministero in relazione alle
operazioni finanziarie che comportano la variazione
dell'esposizione debitoria della societa' stessa, nonche'
l'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni
rilevanti in materia di finanza pubblica.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 recante:
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del
29 novembre 2004, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307:
«Art. 1 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - (Omissis)
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 10, del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 recante:
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre
2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2023, n. 14, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Proroga di termini in materia economica e
finanziaria). - (Omissis)
10. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento
delle attivita' e di agevolare il perseguimento delle
finalita' attribuite dalla legislazione vigente o delegate
dall'amministrazione vigilante, alla Fondazione di cui
all'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, e' differita al 1° gennaio 2026 l'applicazione
delle disposizioni in materia di contenimento della spesa
pubblica previste dalla vigente legislazione per i soggetti
inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Si applicano in ogni
caso i limiti alle retribuzioni, agli emolumenti e ai
compensi stabiliti dalla normativa vigente e le
disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e
sostenibilita' del debito delle amministrazioni pubbliche,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonche' quelle in materia
di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni
rilevanti in materia di finanza pubblica.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 10-bis, comma 1,
del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante:
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre
2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2018, n. 136, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 10-bis (Disposizioni di semplificazione in tema
di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari). -
1. Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023,
2024 e 2025, i soggetti tenuti all'invio dei dati al
Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi
dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, non possono emettere fatture
elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono
da inviare al Sistema tessera sanitaria.
I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria
possono essere utilizzati solo dalle pubbliche
amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in
materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata
per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e
privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e
per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto
dei principi in materia di protezione dei dati personali,
anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9
e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti
di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche
temporali, nonche', ai sensi dell'articolo 2-sexies del
codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, i tipi di dati che possono essere trattati, le
operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche
per tutelare i diritti e le liberta' dell'interessato.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1-ter, comma 1-bis,
del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 recante:
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre
2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2023, n. 14, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1-ter (Misure per la digitalizzazione dei
servizi e delle attivita' della pubblica amministrazione).
- (Omissis).
1-bis. Gli importi e i quantitativi massimi
complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione
realizzati dalla societa' Consip S.p.A. e dai soggetti
aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettivita' del
Sistema pubblico di connettivita', il termine della cui
durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
prorogati al 31 dicembre 2025. Al raggiungimento
dell'importo complessivo massimo del contratto quadro per
servizi di connettivita' del Sistema pubblico di
connettivita' SPC2, tutti i servizi che formano oggetto
dello stesso sono incrementati, alle medesime condizioni,
in misura pari al 50 per cento dell'importo complessivo
massimo iniziale, fatta salva la facolta' di recesso
dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da
esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. Nei limiti dei relativi
importi complessivi residui, i contratti attuativi degli
strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla
societa' Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad
oggetto servizi di telefonia fissa, il termine della cui
durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, possono
essere prorogati su richiesta della singola amministrazione
contraente, alle medesime condizioni, sino al 31 dicembre
2025 e nella misura strettamente necessaria a dare
continuita' ai predetti servizi, fatta salva la facolta' di
recesso dell'aggiudicatario da esercitare entro quindici
giorni dalla richiesta dell'amministrazione.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53
recante: «Regolamento recante norme in materia di
intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106,
comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, nonche' dell'articolo 7-ter, comma
1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 8 maggio 2015:
«Art. 4 (Determinazione dei criteri per richiedere
l'autorizzazione alla Banca d'Italia). - 1. I confidi
iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112, t.u.b., che
abbiano un volume di attivita' finanziaria pari o superiore
a centocinquanta milioni di euro sono tenuti a chiedere
l'autorizzazione alla Banca d'Italia per l'iscrizione
nell'albo.
2. I confidi che alla data di entrata in vigore del
presente decreto risultino iscritti nell'elenco previsto
dall'art. 107, t.u.b. vigente alla data del 4 settembre
2010, e che abbiano un volume di attivita' finanziaria pari
o superiore a settantacinque milioni di euro, possono
presentare istanza di autorizzazione per l'iscrizione
nell'albo entro il termine previsto dall'articolo 10, comma
4, lett. b), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141, anche ove non raggiungano la soglia prevista dal comma
1.
3. La revoca dell'autorizzazione per il venir meno
dei requisiti dimensionali indicati dai commi 1 e 2,
secondo quanto disciplinato dalla Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 107, comma 3, del t.u.b., comporta
l'iscrizione d'ufficio nell'elenco di cui all'articolo 112
del t.u.b..Quanto previsto dal presente comma si applica
anche ai confidi autorizzati ai sensi del comma 2, qualora
non abbiano raggiunto la soglia di cui al comma 1 nel
termine di cinque anni dall'iscrizione all'albo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12-bis del
decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 recante: «Disposizioni
urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di
termini legislativi e di iniziative di solidarieta'
sociale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio
2023, 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
luglio 2023, n. 87:
«Art. 12-bis (Disposizioni in materia di enti
territoriali). - 1. In considerazione delle attivita' in
corso ai sensi dell'articolo 16-septies, comma 2, lettere
b), c), f) e g), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2021, n. 215, inerenti alle procedure di circolarizzazione
obbligatoria dei fornitori, al monitoraggio e alla gestione
del contenzioso nonche' alle procedure di controllo, di
liquidazione e di pagamento delle fatture, gli enti del
servizio sanitario della regione Calabria, a partire dalle
informazioni contabili aziendali e da quelle depositate nel
Nuovo sistema informativo sanitario, oltre che dalle
risultanze della predetta circolarizzazione obbligatoria,
adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio di esercizio
2022 e sono autorizzati a deliberare i bilanci aziendali
pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre
2024.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di quanto
previsto dall'articolo 1, comma 495, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, non essendo soddisfatti i criteri
previsti dal medesimo comma 495, possono, esclusivamente
con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito
delle risorse previste a legislazione vigente e senza
gravare sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
concedere un contributo una tantum alle strutture private
accreditate, regolarmente in possesso di valido accordo
contrattuale sottoscritto tra le parti ai sensi
dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, al fine di ristorare le predette
strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di
eventuali sospensioni di attivita' ordinarie disposte
nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da
COVID-19. Tale contributo, da concedere previo specifico
provvedimento regionale e a seguito di apposita
rendicontazione da parte delle strutture interessate,
incrementato della remunerazione relativa all'attivita'
assistenziale svolta, non puo' superare il 90 per cento del
budget assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali
stipulati per l'anno 2021. Resta fermo che, in caso di
produzione del volume di attivita' assistenziale superiore
al 90 per cento, non si da' luogo al contributo e il
riconoscimento e' commisurato all'effettiva produzione
nell'ambito del budget massimo assegnato per l'anno 2021.
3. Al fine di garantire la continuita' nello
svolgimento delle proprie funzioni, in deroga all'articolo
42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, le regioni a statuto ordinario, che presentano un
disavanzo pro capite al 31 dicembre 2021, al netto del
debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500,
possono ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2021, al
netto delle quote del disavanzo, gia' soggette a regimi
straordinari di ripiano del disavanzo, in quote costanti
nei nove esercizi successivi, a decorrere dal 2023,
contestualmente all'adozione di una deliberazione
consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal
disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori,
nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a
ripristinare il pareggio. La deliberazione di cui al
presente comma contiene l'impegno formale di evitare la
formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo ed e'
allegata al bilancio di previsione 2023-2025, o a una
successiva legge regionale di variazione di tale bilancio
di previsione, e ai bilanci e rendiconti successivi,
costituendone parte integrante. In caso di mancata
attuazione di tale impegno viene meno il regime di ripiano
pluriennale del disavanzo di cui al presente comma. Con
periodicita' almeno semestrale il presidente della giunta
regionale trasmette al consiglio una relazione riguardante
lo stato di attuazione del piano di rientro.».
- Si riporta il testo dell'Allegato 1, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante: «Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
172 del 26 luglio 2011:
«Allegato 1 (previsto dall'articolo 3, comma 1).
Principi generali o postulati
1. Principio dell'annualita'
2. Principio dell'unita'
3. Principio dell'universalita'
4. Principio dell'integrita'
5. Principio della veridicita', attendibilita',
correttezza, e comprensibilita'
6. Principio della significativita' e rilevanza
7. Principio della flessibilita'
8. Principio della congruita'
9. Principio della prudenza
10. Principio della coerenza
11. Principio della continuita' e della costanza
12. Principio della comparabilita' e della
verificabilita'
13. Principio della neutralita'
14. Principio della pubblicita'
15. Principio dell'equilibrio di bilancio
16. Principio della competenza finanziaria
17. Principio della competenza economica
18. Principio della prevalenza della sostanza sulla
forma
1. Principio della annualita'
I documenti del sistema di bilancio, sia di
previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con
cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di
gestione coincidenti con l'anno solare. Nella
predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di
ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una
programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale
almeno triennale
2. Principio dell'unita'
La singola amministrazione pubblica e' una entita'
giuridica unica e unitaria, pertanto, deve essere unico e
unitario sia il suo bilancio di previsione, sia il suo
rendiconto e bilancio d'esercizio.
E' il complesso unitario delle entrate che finanzia
l'amministrazione pubblica e quindi sostiene cosi' la
totalita' delle sue spese durante la gestione. Le entrate
in conto capitale sono destinate esclusivamente al
finanziamento di spese di investimento.
I documenti contabili non possono essere articolati
in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a
copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo
diversa disposizione normativa di disciplina delle entrate
vincolate.
3. Principio della universalita'
Il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalita'
e gli obiettivi di gestione, nonche' i relativi valori
finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla
singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una
rappresentazione veritiera e corretta della complessa
attivita' amministrativa svolta nell'esercizio e degli
andamenti dell'amministrazione, anche nell'ottica degli
equilibri economico - finanziari del sistema di bilancio.
Sono incompatibili con il principio
dell'universalita' le gestioni fuori bilancio, consistenti
in gestioni poste in essere dalla singola amministrazione o
da sue articolazioni organizzative - che non abbiano
autonomia gestionale - che non transitano nel bilancio. Le
contabilita' separate, ove ammesse dalla normativa, devono
essere ricondotte al sistema di bilancio
dell'amministrazione entro i termini dell'esercizio.
4. Principio della integrita'
Nel bilancio di previsione e nei documenti di
rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo
delle spese sostenute per la riscossione e di altre
eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese
devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate,
senza compensazioni di partite.
Lo stesso principio si applica a tutti i valori del
sistema di bilancio, quindi anche ai valori economici ed
alle grandezze patrimoniali che si ritrovano nel conto
economico e nel conto del patrimonio.
5. Principio della veridicita' attendibilita', correttezza,
e comprensibilita'
Il principio della «veridicita'» fa esplicito
riferimento al principio del true and fair view che ricerca
nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle
reali condizioni delle operazioni di gestione di natura
economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio.
Il principio della veridicita' non si applica solo ai
documenti di rendicontazione e alla gestione, ma anche ai
documenti di previsione nei quali e' da intendersi come
rigorosa valutazione dei flussi finanziari (e nel caso
anche economici) generati dalle operazioni che si
svolgeranno nel futuro periodo di riferimento. Si devono
quindi evitare le sottovalutazioni e le sopravalutazioni
delle singole poste che invece devono essere valutate
secondo una rigorosa analisi di controllo.
Una corretta interpretazione del principio della
veridicita' richiede anche l'enunciazione degli altri
postulati di bilancio (attendibilita', correttezza e
comprensibilita'). Il principio di veridicita' e' quindi da
considerarsi un obiettivo a cui tendono i postulati e i
principi contabili generali.
Le previsioni e in generale tutte le valutazioni a
contenuto economico - finanziario e patrimoniale, devono
essere, inoltre, sostenute da accurate analisi di tipo
storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed
obiettivi parametri di riferimento, nonche' da fondate
aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al
fine di rendere attendibili i documenti predisposti
(principio dell'attendibilita'). Tale principio non e'
applicabile solo ai documenti contabili di programmazione e
previsione, ma anche al rendiconto e al bilancio
d'esercizio, per la redazione dei quali occorre un processo
di valutazione. Il principio in argomento di estende ai
documenti descrittivi ed accompagnatori. Un'informazione
contabile e' attendibile se e' scevra da errori e
distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare
affidamento su di essa.
L'oggettivita' degli andamenti storici e dei suddetti
parametri di riferimento, ad integrazione di quelli
eventualmente previsti dalle norme, consente di effettuare
razionali e significative comparazioni nel tempo e nello
spazio e, a parita' di altre condizioni, di avvicinarsi
alla realta' con un maggior grado di approssimazione.
Il rispetto formale e sostanziale delle norme che
disciplinano la redazione dei documenti contabili di
programmazione e previsione, di gestione e controllo e di
rendicontazione deve, inoltre, caratterizzare la formazione
dei citati documenti (principio della correttezza).
Infatti, il principio della correttezza si estende anche ai
principi contabili generali e applicati che costituiscono i
fondamenti e le regole di carattere generale cui deve
informarsi l'intero sistema di bilancio, anche non previste
da norme giuridiche, ma che ispirano il buon andamento dei
sistemi contabili adottati da ogni specifica
amministrazione pubblica. Il principio della correttezza si
applica anche alle comunicazioni e ai dati oggetto del
monitoraggio da parte delle istituzioni preposte al governo
della finanza pubblica.
Infine, il sistema di bilancio deve essere
comprensibile e deve percio' presentare una chiara
classificazione delle voci finanziarie, economiche e
patrimoniali (principio della chiarezza o
comprensibilita'). Il principio della chiarezza o
comprensibilita' e' rafforzativo del principio base della
veridicita'. Al fine di consentire una rappresentazione
chiara dell'attivita' svolta, le registrazioni contabili ed
i documenti di bilancio adottano il sistema di
classificazione previsto dall'ordinamento contabile e
finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi
glossari.
L'articolazione del sistema di bilancio deve essere
tale da facilitarne - tra l'altro - la comprensione e
permetterne la consultazione rendendo evidenti le
informazioni previsionali, gestionali e di rendicontazione
in esso contenute. . Il sistema di bilancio deve essere
corredato da una informativa supplementare che faciliti la
comprensione e l'intelligibilita' dei documenti.
L'adozione di una corretta classificazione dei
documenti contabili costituisce una condizione necessaria
per garantire il corretto monitoraggio e consolidamento dei
conti pubblici da parte delle istituzioni preposte al
coordinamento e controllo della finanza pubblica.
Una qualita' essenziale delle informazioni contenute
nel sistema di bilancio e' che esse siano prontamente
comprensibili dagli utilizzatori e che abbiano la capacita'
di garantire sinteticita' ed al tempo stesso analiticita'
delle conoscenze. A tale scopo, si assume che gli
utilizzatori possano con la normale diligenza esaminare i
dati contabili dei bilanci ed abbiano una ragionevole
conoscenza dell'attivita' svolta dall'amministrazione
pubblica considerata e dei sistemi contabili adottati, al
fine di ottenere, dagli elementi quantitativi e qualitativi
disponibili, chiare e trasparenti informazioni.
I documenti contabili che non rispettano il principio
della veridicita' e tutti gli altri principi allo stesso
collegati, non possono acquisire il parere favorevole da
parte degli organi preposti al controllo e alla revisione
contabile.
6. Principio della significativita' e rilevanza
Per essere utile, un'informazione deve essere
significativa per le esigenze informative connesse al
processo decisionale degli utilizzatori. L'informazione e'
qualitativamente significativa quando e' in grado di
influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a
valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure
confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate
precedentemente.
Il procedimento di formazione del sistema di bilancio
implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza
dei dati di bilancio non si riferisce soltanto
all'esattezza aritmetica, bensi' alla ragionevolezza, ed
all'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di
valutazione adottati nella stesura del bilancio di
previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio.
Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono
tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel
concetto di rilevanza; essi cioe' non devono essere di
portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del
sistema di bilancio e sul loro significato per i
destinatari.
L'effetto deve essere anche valutato ai fini degli
equilibri finanziari ed economici del bilancio di
previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio.
L'informazione e' rilevante se la sua omissione o
errata presentazione puo' influenzare le decisioni degli
utilizzatori prese sulla base del sistema di bilancio. La
rilevanza dipende dalla dimensione quantitativa della
posta, valutata comparativamente con i valori complessivi
del sistema di bilancio, e dall'errore giudicato nelle
specifiche circostanze di omissione o errata presentazione.
7. Principio della flessibilita'
Nel sistema del bilancio di previsione i documenti
non debbono essere interpretati come immodificabili,
perche' questo comporterebbe una rigidita' nella gestione
che puo' rivelarsi controproducente.
Il principio di flessibilita' e' volto a trovare
all'interno dei documenti contabili di programmazione e
previsione di bilancio la possibilita' di fronteggiare gli
effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e
straordinarie che si possono manifestare durante la
gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli
organi di governo.
Per tale finalita' la legge disciplina l'utilizzo di
strumenti ordinari, come il fondo di riserva, destinati a
garantire le risorse da impiegare a copertura delle spese
relative a eventi prevedibili e straordinari.
Un eccessivo ricorso agli altri strumenti di
flessibilita', quali le variazioni di bilancio, va visto
come fatto negativo, in quanto inficia l'attendibilita' del
processo di programmazione e rende non credibile il
complesso del sistema di bilancio.
Differente funzione ha la flessibilita' dei bilanci
in sede gestionale, volta a consentire variazioni
compensative tra le missioni e tra programmi conseguenti a
provvedimenti di trasferimenti del personale all'interno di
ciascuna amministrazione e la rimodulazione delle dotazioni
finanziarie interne a ogni programma.
Non e' consentito l'utilizzo degli stanziamenti in
conto capitale per finanziare spese correnti.
Il principio di flessibilita' si applica non solo ai
valori finanziari contenuti nel bilancio di previsione su
cui transita la funzione autorizzatoria, ma anche ai
documenti di programmazione sui quali si fonda la gestione
ed il relativo controllo interno.
E' necessario che nella relazione illustrativa delle
risultanze di esercizio si dia adeguata informazione sul
numero, sull'entita' e sulle ragioni che hanno portato a
variazioni di bilancio in applicazione del principio e
altresi' sull'utilizzo degli strumenti ordinari di
flessibilita' previsti nel bilancio di previsione.
8. Principio della congruita'
La congruita' consiste nella verifica
dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini
stabiliti. Il principio si collega a quello della coerenza,
rafforzandone i contenuti di carattere finanziario,
economico e patrimoniale, anche nel rispetto degli
equilibri di bilancio.
La congruita' delle entrate e delle spese deve essere
valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli
andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni
pluriennali che sono coerentemente rappresentati nel
sistema di bilancio nelle fasi di previsione e
programmazione, di gestione e rendicontazione.
9. Principio della prudenza
Il principio della prudenza si applica sia nei
documenti contabili di programmazione e del bilancio di
previsione, sia nel rendiconto e bilancio d'esercizio.
Nel bilancio di previsione, piu' precisamente nei
documenti sia finanziari sia economici, devono essere
iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente
saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato,
mentre le componenti negative saranno limitate alle sole
voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate
alle risorse previste.
Nei documenti contabili di rendicontazione il
principio della prudenza comporta che le componenti
positive non realizzate non devono essere contabilizzate,
mentre tutte le componenti negative devono essere
contabilizzate e quindi rendicontate, anche se non sono
definitivamente realizzate.
Il principio della prudenza cosi' definito
rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo
formativo delle valutazioni presenti nei documenti
contabili del sistema di bilancio. I suoi eccessi devono
pero' essere evitati perche' sono pregiudizievoli al
rispetto della rappresentazione veritiera e corretta delle
scelte programmatiche e degli andamenti effettivi della
gestione e quindi rendono il sistema di bilancio
inattendibile.
Il principio della prudenza non deve condurre
all'arbitraria e immotivata riduzione delle previsioni di
entrata, proventi e valutazioni del patrimonio, bensi'
esprimere qualita' di giudizi a cui deve informarsi un
procedimento valutativo e di formazione dei documenti del
sistema di bilancio che risulti veritiero e corretto.
Cio' soprattutto nella ponderazione dei rischi e
delle incertezze connessi agli andamenti operativi degli
enti e nella logica di assicurare ragionevoli stanziamenti
per la continuita' dell' amministrazione.
10. Principio della coerenza
Occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra
la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la
rendicontazione generale. La coerenza implica che queste
stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse
collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi
obiettivi. Il nesso logico infatti deve collegare tutti gli
atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano
essi di carattere strettamente finanziario, o anche
economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e
quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di
breve o di lungo termine.
La coerenza interna implica:
- in sede preventiva, che gli strumenti di
programmazione pluriennale e annuale siano conseguenti alla
pianificazione dell'ente;
- in sede di gestione, che le decisioni e gli atti
non siano in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi
indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e
annuale e non pregiudichino gli equilibri finanziari ed
economici;
- in sede di rendicontazione, che sia dimostrato e
motivato lo scostamento fra risultati ottenuti e quelli
attesi.
La coerenza interna del sistema di bilancio riguarda
anche i criteri particolari di valutazione delle singole
poste in conformita' ai postulati e principi generali e
concerne le strutture e le classificazioni dei conti nel
bilancio di previsione, nel rendiconto e nel bilancio
d'esercizio. Le strutture dei conti devono essere tra loro
comparabili non solo da un punto di vista formale ma anche
di omogeneita' e correttezza negli oggetti di analisi e
negli aspetti di contenuto dei fenomeni esaminati.
La coerenza esterna comporta una connessione fra il
processo di programmazione, previsione, gestione e
rendicontazione dell'amministrazione pubblica, le direttive
e le scelte strategiche di altri livelli di governo del
sistema pubblico anche secondo i principi di coordinamento
della finanza pubblica.
11. Principio della continuita' e della costanza
La valutazione delle poste contabili di bilancio deve
essere fatta nella prospettiva della continuazione delle
attivita' istituzionali per le quali l'amministrazione
pubblica e' costituita.
Il principio della continuita' si fonda sulla
considerazione che ogni sistema aziendale, sia pubblico sia
privato, deve rispondere alla preliminare caratteristica di
essere atto a perdurare nel tempo.
Pertanto le valutazioni contabili finanziarie,
economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono
rispondere al requisito di essere fondate su criteri
tecnici e di stima che abbiano la possibilita' di
continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni
gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e
significativi cambiamenti. Il principio si applica anche al
fine di garantire equilibri economico - finanziari che
siano salvaguardati e perdurino nel tempo. Il principio
della continuita' riguarda anche i dati contabili che nella
successione del tempo devono essere rilevati e
rappresentati con correttezza nelle situazioni contabili di
chiusura e di riapertura dei conti e in tutti i documenti
contabili.
Inoltre, la costanza di applicazione dei principi
contabili generali e di quelli particolari di valutazione
e' uno dei cardini delle determinazioni finanziarie,
economiche e patrimoniali dei bilanci di previsione, della
gestione, del rendiconto e bilancio d'esercizio (principio
della costanza). Infatti, Il principio della continuita' e
quello della costanza dei criteri applicati introducono le
condizioni essenziali per la comparabilita' delle
valutazioni tra i documenti contabili del bilancio di
previsione e della rendicontazione e delle singole e
sintetiche valutazioni nel tempo, anche connesse con i
processi gestionali. L'eventuale cambiamento dei criteri
particolari di valutazione adottati, deve rappresentare un'
eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e
documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema
di bilancio. Il principio della costanza, insieme agli
altri postulati, risponde alla logica unitaria di
rappresentare nel sistema di bilancio, mediante i diversi
valori contabili di tipo finanziario, economico e
patrimoniale, la coerenza, la chiarezza e la
significativita' delle scelte di programmazione, della
gestione e delle risultanze finali di esercizio.
12. Principio della comparabilita' e verificabilita'
Gli utilizzatori delle informazioni di bilancio
devono essere in grado di comparare nel tempo le
informazioni, analitiche e sintetiche di singole o
complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali
del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli
andamenti tendenziali. Gli utilizzatori, inoltre, devono
poter comparare le informazioni di bilancio anche tra enti
pubblici diversi, e dello stesso settore, al fine di
valutarne le diverse potenzialita' gestionali, gli
orientamenti strategici e le qualita' di una sana e buona
amministrazione. Deve essere consentita anche la
valutazione delle situazioni patrimoniali, degli andamenti
economici e finanziari, nonche' delle relative
modificazioni.
Il costante e continuo rispetto dei principi
contabili e' condizione necessaria per la comparabilita'
spazio-temporale dei documenti del sistema di bilancio sia
per gli organi di governance interna ed esterna alla stessa
singola amministrazione pubblica a cui ci si riferisce, sia
per ogni categoria di portatori di interesse che vuole
ottenere informazioni sulla gestione pubblica.
Un'importante implicazione della caratteristica
qualitativa della comparabilita' e' che gli utilizzatori
siano informati dei principi contabili impiegati nella
preparazione dei documenti e dei dati che compongono il
sistema di bilancio, di qualsiasi cambiamento
nell'applicazione di tali principi e degli effetti di tali
cambiamenti.
Il requisito di comparabilita' non deve essere un
impedimento all'introduzione dei principi contabili
applicativi piu' adeguati alla specifica operazione. Non e'
appropriato che un'amministrazione pubblica continui a
contabilizzare nel medesimo modo un'operazione od un evento
se il criterio adottato non e' conforme al disposto
normativo ed ai principi contabili.
Nell'ambito della stessa amministrazione pubblica la
comparabilita' dei bilanci in periodi diversi e' possibile
se sussistono le seguenti condizioni:
- la forma di presentazione e' costante, cioe' il
modo di esposizione delle voci deve essere uguale o almeno
comparabile;
- i criteri di valutazione adottati sono mantenuti
costanti.
L'eventuale cambiamento deve essere giustificato da
circostanza eccezionale per frequenza e natura. In ogni
caso l'effetto del cambiamento dei criteri di valutazione
sul risultato dell'esercizio e sul patrimonio netto deve
essere adeguatamente illustrato e motivato;
- i mutamenti strutturali nell'organizzazione e gli
eventi di natura straordinaria devono essere chiaramente
evidenziati.
Inoltre, l'informazione patrimoniale, economica e
finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di
bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere
verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento
valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni
pubbliche devono conservare la necessaria documentazione
probatoria (principio della Verificabilita'). La
verificabilita' delle informazioni non riguarda solo la
gestione e la rendicontazione ma anche il processo di
programmazione e di bilancio per ricostruire adeguatamente
e documentalmente il procedimento di valutazione che ha
condotto alla formulazione delle previsioni e dei contenuti
della programmazione e dei relativi obiettivi.
13. Principio di neutralita' o imparzialita'
La redazione dei documenti contabili deve fondarsi su
principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i
destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le
esigenze di particolari gruppi.
La neutralita' o imparzialita' deve essere presente
in tutto il procedimento formativo del sistema di bilancio,
sia di programmazione e previsione, sia di gestione e di
rendicontazione, soprattutto per quanto concerne gli
elementi soggettivi.
La presenza di elementi soggettivi di stima non e'
condizione per far venir meno l'imparzialita', la
ragionevolezza e la verificabilita'. Discernimento,
oculatezza e giudizio sono alla base dei procedimenti e
delle metodologie di ragioneria a cui la preparazione dei
documenti contabili deve informarsi e richiedono due
requisiti essenziali, la competenza e la correttezza
tecnica.
L'imparzialita' contabile va intesa come
l'applicazione competente e tecnicamente corretta del
processo di formazione dei documenti contabili, del
bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio
d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e
giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi.
14. Principio della pubblicita'
Il sistema di bilancio assolve una funzione
informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti
contabili. E' compito dell'amministrazione pubblica rendere
effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed ai
diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza
dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio
di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio,
comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le
pubblicazioni obbligatorie.
Affinche' i documenti contabili di previsione e di
rendicontazione assumano a pieno la loro valenza politica,
giuridica, economica e sociale devono essere resi pubblici
secondo le norme vigenti.
Il rispetto del principio della pubblicita'
presuppone un ruolo attivo dell'amministrazione pubblica
nel contesto della comunita' amministrata, garantendo
trasparenza e divulgazione alle scelte di programmazione
contenute nei documenti previsionali ed ai risultati della
gestione descritti in modo veritiero e corretto nei
documenti di rendicontazione; cio' e' fondamentale per la
fruibilita' delle informazioni finanziarie, economiche e
patrimoniali del sistema di bilancio.
15. Principio dell'equilibrio di bilancio
Le norme di contabilita' pubblica pongono come
vincolo del bilancio di previsione l'equilibrio di
bilancio.
L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio
complessivo di competenza e di cassa attraverso una
rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di
spesa.
Il rispetto del principio di pareggio finanziario
invero non basta per soddisfare il principio generale
dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica
amministrazione.
L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la
corretta applicazione di tutti gli altri equilibri
finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare
non solo in sede di previsione, ma anche durante la
gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle
operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi
dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di
rendicontazione.
Nel sistema di bilancio di un'amministrazione
pubblica, gli equilibri stabiliti in bilancio devono essere
rispettati considerando non solo la fase di previsione, ma
anche la fase di rendicontazione come prima forma del
controllo interno, concernente tutti i flussi finanziari
generati dalla produzione, diretta o indiretta e quindi
effettuata anche attraverso le altre forme di gestione dei
servizi erogati e di altre attivita' svolte.
Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi e'
piu' ampio del normato principio del pareggio finanziario
di competenza nel bilancio di previsione autorizzatorio.
Anche la realizzazione dell'equilibrio economico (sia nei
documenti contabili di programmazione e previsione e quindi
con riferimento al budget ed al preventivo economico sia
nei documenti contabili di rendicontazione e quindi nel
conto economico di fine esercizio) e' garanzia della
capacita' di perseguire le finalita' istituzionali ed
innovative di un'amministrazione pubblica in un mercato
dinamico.
L'equilibrio finanziario del bilancio non comporta
necessariamente una stabilita' anche di carattere economico
e patrimoniale.
Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve
essere inteso in una versione complessiva ed analitica del
pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni
amministrazione pubblica pone strategicamente da dover
realizzare nel suo continuo operare nella comunita'
amministrata.
16. Principio della competenza finanziaria
Il principio della competenza finanziaria costituisce
il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle
obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive
(accertamenti e impegni).
Il principio e' applicato solo a quei documenti di
natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di
ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilita'
finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio degli
stanziamenti del bilancio di previsione.
Le previsioni del bilancio di previsione finanziario
hanno carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi
cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli
impegni e ai pagamenti, fatta eccezione per le partite di
giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle
anticipazioni di cassa. La funzione autorizzatoria fa
riferimento anche alle entrate, di competenza e di cassa
per accensione di prestiti.
Gli stanziamenti del bilancio di previsione sono
aggiornati annualmente in occasione della sua approvazione.
Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate
attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per
l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili
quando l'obbligazione e' perfezionata, con imputazione
all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E',
in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria
degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere
dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati.
L'accertamento costituisce la fase dell'entrata con
la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad
una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente
all'esercizio finanziario nel quale il diritto di credito
viene a scadenza.
L'accertamento presuppone idonea documentazione,
attraverso la quale sono verificati e attestati dal
soggetto cui e' affidata la gestione della relativa
entrata, i seguenti requisiti:
(a) la ragione del credito che da luogo a
obbligazione attiva; (b) il titolo giuridico che supporta
il credito;
(c) l'individuazione del soggetto debitore;
(d) l'ammontare del credito;
(e) la relativa scadenza.
Non possono essere riferite ad un determinato
esercizio finanziario le entrate per le quali non sia
venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il
diritto di credito. E' esclusa categoricamente la
possibilita' di accertamento attuale di entrate future, in
quanto cio' darebbe luogo ad un'anticipazione di impieghi
(ed ai relativi oneri) in attesa dell'effettivo maturare
della scadenza del titolo giuridico dell'entrata futura,
con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari
dell'esercizio finanziario.
L'impegno costituisce la fase della spesa con la
quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa
conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata
e relativa ad un pagamento da effettuare, con imputazione
all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva
viene a scadenza.
Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:
(a) la ragione del debito;
(b) la determinazione della somma da pagare;
(c) il soggetto creditore;
(d) la specificazione del vincolo costituito sullo
stanziamento di bilancio
(e) la relativa scadenza.
Non possono essere riferite ad un determinato
esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta
a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa
obbligazione giuridica.
In ogni caso, per l'attivita' di investimento che
comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in piu'
esercizi finanziari, deve essere dato specificamente
atto,al momento dell'attivazione del primo impegno, di aver
predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione
della complessiva spesa dell'investimento, anche se la
forma di copertura e' stata gia' indicata nell'elenco
annuale del piano delle opere pubbliche di cui all'art. 128
del decreto legislativo n. 163 del 2006.
La copertura finanziaria delle spese di investimento
e' costituita da risorse accertate esigibili nell'esercizio
in corso di gestione o la cui esigibilita' e' nella piena
discrezionalita' dell'ente o di altra pubblica
amministrazione, dal fondo pluriennale vincolato di
entrata, dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o, da
una legge regionale di autorizzazione all'indebitamento,
nei casi previsti dalla legge.
Le spese di investimento, per le quali deve essere
dato specificamente atto di avere predisposto la copertura
comprendono anche le spese per acquisizione di
partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale,
ancorche' siano classificate al titolo terzo della spesa.
Puo' costituire copertura agli investimenti imputati
all'esercizio in corso, secondo le modalita' individuate
nel principio applicato della contabilita' finanziaria, il
saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini
di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli
equilibri allegato al bilancio di previsione.
Puo' costituire copertura agli investimenti imputati
agli esercizi successivi considerati nel bilancio di
previsione, secondo le modalita' individuate nel principio
applicato della contabilita' finanziaria:
a) il saldo positivo dell'equilibrio di parte
corrente, in termini di competenza finanziaria, risultante
dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di
previsione, per un importo non superiore al minore valore
tra la media dei saldi di parte corrente in termini di
competenza e la media dei saldi di parte corrente in
termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi
rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto
dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione ( ( destinato
al finanziamento delle spese correnti ricorrenti e del
rimborso dei prestiti, comprese le spese finanziate con la
quota libera del risultato di amministrazione ai fini della
salvaguardia degli equilibri di bilancio dalla
nettizzazione sono escluse le spese correnti non ricorrenti
nonche' il fondo anticipazione di liquidit) , del fondo di
cassa, delle entrate vincolate nel risultato di
amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate
accantonate nei fondi confluite nel risultato di
amministrazione alla fine dell'esercizio e delle entrate
non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o
pagamenti. Il dettaglio delle spese correnti non ricorrenti
finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione
deve essere riportato nella relazione al rendiconto. Le
regioni a statuto ordinario fanno riferimento al medesimo
saldo di parte corrente determinato al netto delle risorse
destinate al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale. Negli esercizi non considerati nel bilancio di
previsione, non oltre il limite dei 5 esercizi a decorrere
dall'esercizio in corso, costituisce copertura agli
investimenti imputati agli esercizi successivi il 60 per
cento della media degli incassi in c/competenza delle
entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione e, nei casi
previsti dalla legislazione regionale, dalle monetizzazioni
di standard urbanistici al netto della relativa quota del
FCDE, degli ultimi 5 esercizi rendicontati, garantendo la
destinazione degli investimenti prevista dalla legge;
b) per le Autonomie speciali, il saldo positivo
dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza
finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri
allegato al bilancio di previsione, per un importo non
superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini
di competenza registrati negli ultimi tre esercizi
rendicontati se sempre positivi, determinati al netto
dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione destinato al
finanziamento delle spese correnti ricorrenti e del
rimborso dei prestiti, comprese le spese finanziate con la
quota libera del risultato di amministrazione ai fini della
salvaguardia degli equilibri di bilancio dalla
nettizzazione sono escluse le spese correnti non ricorrenti
nonche' il fondo anticipazione di liquidita', delle entrate
vincolate per specifiche destinazioni nel risultato di
amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate
accantonate nei fondi confluiti nel risultato di
amministrazione alla fine dell'esercizio e delle entrate
straordinarie che non hanno dato copertura a impegni. Il
dettaglio delle spese correnti non ricorrenti finanziate
con utilizzo del risultato di amministrazione deve essere
riportato nella relazione al rendiconto. Per gli esercizi
successivi a quelli considerati nel bilancio di previsione,
non oltre il limite di 10 esercizi a decorrere dal primo
esercizio sul quale e' autorizzata la spesa che deve essere
ricompreso nel periodo di validita' del bilancio di
previsione, la copertura puo' essere costituita dalla media
dei saldi dell'equilibrio di parte corrente in termini di
competenza finanziaria, risultanti dal prospetto degli
equilibri allegato al bilancio di previsione, per un
importo non superiore al minore tra la media dei saldi di
parte corrente in termini di competenza e la media dei
saldi di parte corrente in termini di cassa registrati
negli ultimi tre esercizi rendicontati, determinati al
netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione
destinato al finanziamento delle spese correnti ricorrenti
e del rimborso dei prestiti, comprese le spese finanziate
con la quota libera del risultato di amministrazione ai
fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio (dalla
nettizzazione sono escluse le spese correnti non ricorrenti
nonche' il fondo anticipazione di liquidita', del fondo di
cassa, e delle entrate straordinarie che non hanno dato
copertura a impegni, o pagamenti. Resta ferma la durata dei
contributi in annualita' gia' autorizzati fino
all'esercizio precedente a quello di adozione, da parte
dell'Ente, della riforma contabile prevista dal presente
decreto. Restano fermi gli impegni di spesa gia' assunti
fino all'esercizio precedente a quello di adozione, da
parte dell'Ente, della riforma contabile prevista dal
presente decreto a valere sugli esercizi successivi al
periodo di validita' del bilancio di previsione purche' a
fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate;
c) il 50 % delle previsioni riguardanti
l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di
nuove o maggiori aliquote fiscali, o derivanti dalla
maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente
deliberate, stanziate nel bilancio di previsione e non
accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto
dell'eventuale relativo FCDE;
d) riduzioni permanenti della spesa corrente, gia'
realizzate (risultanti da un titolo giuridico
perfezionato), non risultanti dagli ultimi tre esercizi
rendicontati.
In caso di disavanzo di amministrazione negli ultimi
due esercizi nuovo e aggiuntivo rispetto a quello
registrato nell'esercizio precedente o, se l'esercizio
precedente non e' ancora stato rendicontato, in caso
disavanzo di amministrazione nuovo e aggiuntivo nell'ultimo
esercizio rendicontato e di disavanzo presunto nuovo e
aggiuntivo nell'esercizio precedente, tenendo conto degli
accantonamenti, dei vincoli e delle risorse destinate, non
e' possibile destinare a copertura degli investimenti le
voci di cui alle lettere a) e b), salvo il disavanzo
costituito esclusivamente da maggiore disavanzo derivante
dal riaccertamento straordinario dei residui, da disavanzo
tecnico, da debito autorizzato e non contratto dalle
regioni e dal disavanzo in corso di ripiano pluriennale
riguardante gli esercizi successivi a quello in cui e'
stata ripianata la prima quota, fermo restando gli impegni
gia' assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente
perfezionate. Le voci di cui alle lettere a) e b) non
possono essere destinate a copertura degli investimenti
fino a quando il piu' vecchio degli ultimi due esercizi non
e' stato rendicontato.
Almeno in sede di provvedimento di salvaguardia degli
equilibri di bilancio e di assestamento generale sono
assunte le eventuali deliberazioni di variazione al
bilancio di previsione conseguenti:
i. alla verifica del conseguimento del saldo
positivo dell'equilibrio di parte corrente dell'esercizio
in corso in termini di competenza finanziaria;
ii. all'eventuale disavanzo rilevato nell'ultimo
esercizio in sede di rendiconto;
iii. agli esiti della verifica della coerenza degli
accertamenti delle entrate di cui alla lettera c) e della
riduzione degli impegni correnti di cui alla lettera c),
realizzate nell'esercizio in corso, alle previsioni di
ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione.
Inoltre, in sede di provvedimento di salvaguardia
degli equilibri di bilancio e anche di provvedimento di
assestamento generale di bilancio, e' necessario dare atto
del rispetto degli equilibri di bilancio per la gestione di
competenza e la gestione di cassa, per ciascuna delle
annualita' contemplate dal bilancio.
La necessita' di garantire e verificare l'equivalenza
tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite
di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso
l'accertamento di entrate cui deve conseguire,
automaticamente, comporta che, in deroga al principio
generale, le obbligazioni giuridicamente perfezionate
attive e passive, che danno luogo a entrate e spese
riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto
terzi, devono essere registrate e imputate all'esercizio in
cui l'obbligazione e' perfezionata.
Gli incassi ed i pagamenti sono imputati allo stesso
esercizio in cui il cassiere/tesoriere li ha effettuati.
Gli incassi ed i pagamenti risultanti dai mandati
versati all'entrata del bilancio dell'amministrazione
pubblica stessa a seguito di regolazioni contabili (che non
danno luogo ad effettivi incassi e pagamenti) sono imputati
all'esercizio cui fanno riferimento i titoli di entrata e
di spesa.
e' prevista la coesistenza di documenti contabili
finanziari ed economici, in quanto una rappresentazione
veritiera della gestione non puo' prescindere dall'esame di
entrambi gli aspetti.
17. Principio della competenza economica
Il principio della competenza economica rappresenta
il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle
diverse operazioni ed attivita' amministrative che la
singola amministrazione pubblica svolge durante ogni
esercizio e mediante le quali si evidenziano «utilita'
economiche» cedute e/o acquisite anche se non direttamente
collegate ai relativi movimenti finanziari. Per il
principio della competenza economica l'effetto delle
operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui
si concretizzano i relativi movimenti finanziari.
La determinazione dei risultati di esercizio di ogni
pubblica amministrazione implica un procedimento contabile
di identificazione, di misurazione e di correlazione tra le
entrate e le uscite dei documenti finanziari e tra i
proventi ed i costi e le spese dei documenti economici del
bilancio di previsione e di rendicontazione.
Il risultato economico d'esercizio implica un
procedimento di analisi della competenza economica e delle
componenti economiche positive e negative relative
all'esercizio cui il rendiconto si riferisce.
Il presente principio della competenza economica e'
riferibile ai soli prospetti di natura economica e
patrimoniale facenti parte di ogni sistema di bilancio; in
particolare si fa riferimento al budget economico e/o
preventivo economico, al conto economico ed al conto del
patrimonio nel rendiconto della gestione.
La rilevazione contabile dell'aspetto economico della
gestione e' necessaria in considerazione degli obiettivi
che l'ordinamento assegna al sistema informativo
obbligatorio.
I documenti di programmazione e di previsione
esprimono la dimensione finanziaria di fatti economici
complessivamente valutati in via preventiva.
Il rendiconto deve rappresentare la dimensione
finanziaria, economica e patrimoniale dei fatti
amministrativi che la singola amministrazione pubblica ha
realizzato nell'esercizio.
L'analisi economica dei fatti amministrativi di una
singola amministrazione pubblica richiede una distinzione
tra fatti gestionali direttamente collegati ad un processo
di scambio sul mercato acquisizione, trasformazione e
vendita che danno luogo a costi o ricavi, e fatti
gestionali non caratterizzati da questo processo in quanto
finalizzati ad altre attivita' istituzionali e/o erogative
tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse,
prestazioni, servizi, altro, che danno luogo a oneri e
proventi.
Nel primo caso la competenza economica dei costi e
dei ricavi e' riconducibile al principio contabile n. 11
dei Dottori Commercialisti, mentre nel secondo caso, e
quindi per la maggior parte delle attivita' amministrative
pubbliche, e' necessario fare riferimento alla competenza
economica delle componenti positive e negative della
gestione direttamente collegate al processo erogativo delle
prestazioni e servizi offerti alla comunita' amministrata e
quindi alle diverse categorie di portatori di interesse.
Nel secondo caso quindi, i ricavi, come regola
generale, devono essere imputati all'esercizio nel quale si
verificano le seguenti due condizioni:
il processo produttivo dei beni o dei servizi e'
stato completato;
l'erogazione e' gia' avvenuta, si e' cioe' verificato
il passaggio sostanziale e non formale del titolo di
proprieta' o i servizi sono stati resi.
Le risorse finanziarie rese disponibili per le
attivita' istituzionali dell'amministrazione, come i
diversi proventi o trasferimenti correnti di natura
tributaria o non, si imputano all'esercizio nel quale si e'
verificata la manifestazione finanziaria e se tali risorse
sono risultate impiegate per la copertura dei costi
sostenuti per le attivita' istituzionali programmate. Fanno
eccezione i trasferimenti a destinazione vincolata, siano
questi correnti o in conto capitale, che vengono imputati
in ragione del costo o dell'onere di competenza economica
alla copertura del quale sono destinati.
I componenti economici negativi devono essere
correlati con i ricavi dell'esercizio o con le altre
risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle
attivita' istituzionali. Detta correlazione costituisce un
corollario fondamentale del principio della competenza
economica ed intende esprimere la necessita' di
contrapporre ai componenti economici positivi
dell'esercizio i relativi componenti economici negativi ed
oneri, siano essi certi che presunti. Tale correlazione si
realizza:
per associazione di causa ad effetto tra costi ed
erogazione o cessione del prodotto o servizio realizzato.
L'associazione puo' essere effettuata analiticamente e
direttamente o sulla base di assunzioni del flusso dei
costi;
per ripartizione dell'utilita' o funzionalita'
pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di
una piu' diretta associazione. Tipico esempio e'
rappresentato dall'ammortamento;
per imputazione diretta di costi al conto economico
dell'esercizio o perche' associati a funzioni
istituzionali, o perche' associati al tempo, o perche' sia
venuta meno l'utilita' o la funzionalita' del costo. In
particolare quando:
a) i costi sostenuti in un esercizio esauriscono
la loro utilita' gia' nell'esercizio stesso, o non sia
identificabile o valutabile la futura utilita';
b) viene meno o non sia piu' identificabile o
valutabile la futura utilita' o la funzionalita' dei
fattori produttivi i cui costi erano stati sospesi in
esercizi precedenti;
c) L'associazione al processo produttivo o la
ripartizione delle utilita' del costo a cui ci si riferisce
su base razionale e sistematica non risulti piu' di
sostanziale rilevanza.
I componenti economici positivi quindi devono essere
correlati ai componenti economici negativi o costi o spese
dell'esercizio. Tale correlazione costituisce il corollario
fondamentale del principio della competenza economica dei
fatti gestionali caratterizzanti l'attivita' amministrativa
di ogni amministrazione pubblica.
18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma
Se l'informazione contabile deve rappresentare
fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti
che sono accaduti durante l'esercizio, e' necessario che
essi siano rilevati contabilmente secondo la loro natura
finanziaria, economica e patrimoniale in conformita' alla
loro sostanza effettiva e quindi alla realta' economica che
li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente
secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la
contabilizzazione formale.
La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale
delle operazioni pubbliche della gestione di ogni
amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la
contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella
rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del
sistema di bilancio.».
- Si riporta il testo del comma 683, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, S.O.
n. 49, come modificato dalla presente legge:
«683. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi,
15-quinquies e 15-sexies, del decreto-legge 21 ottobre
2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2021, n. 215, si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 2024.In attesa della razionalizzazione della
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per gli enti
del terzo settore, in attuazione dell'articolo 7 della
legge 9 agosto 2023, n. 111, le disposizioni di cui al
comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 21
ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 2026.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma
1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113
recante: «Misure finanziarie urgenti per gli enti
territoriali e il territorio», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160:
«Art. 9 (Prospetto verifica pareggio di bilancio e
norme sul pareggio di bilancio atte a favorire la
crescita). - (Omissis)
1-quinquies. In caso di mancato rispetto dei termini
previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei
rendiconti e del bilancio consolidato, nonche' di mancato
invio, entro trenta giorni dal termine previsto per
l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati
per voce del piano dei conti integrato, gli enti
territoriali, ferma restando per gli enti locali che non
rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di
previsione e dei rendiconti la procedura prevista
dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere
ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con
qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano
adempiuto. E' fatto altresi' divieto di stipulare contratti
di servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della disposizione del precedente periodo. Gli enti
di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere
alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie
a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, nonche' l'esercizio delle funzioni di
protezione civile, di polizia locale, di istruzione
pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale nonche'
lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui
all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, nei comuni delle isole minori con
popolazione fino a 10.000 abitanti, ove nell'anno
precedente e' stato registrato un numero di migranti
sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione
residente, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla
normativa vigente in materia. ( (Il divieto di cui al
presente comma non si applica alle assunzioni a tempo
indeterminato previste dall'articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
16 dicembre 2019, n. 142 recante: «Misure urgenti per il
sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la
realizzazione di una banca di investimento», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020,
n. 5, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Ricapitalizzazione della Banca del
Mezzogiorno - Mediocredito Centrale). - 1. Con uno o piu'
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono
assegnati in favore dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia,
contributi in conto capitale, fino all'importo complessivo
massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzati
al rafforzamento patrimoniale mediante versamenti in conto
capitale in favore di Banca del Mezzogiorno - Mediocredito
Centrale S.p.A. affinche' questa promuova, secondo logiche,
criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo di attivita'
finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle
imprese e dell'occupazione nel Mezzogiorno, da realizzarsi
mediante operazioni finanziarie, anche attraverso il
ricorso all'acquisizione di partecipazioni al capitale di
societa' bancarie e finanziarie, di norma societa' per
azioni, e nella prospettiva di ulteriori possibili
operazioni di razionalizzazione di tali partecipazioni
ovvero finalizzati ad iniziative strategiche, da
realizzarsi mediante operazioni finanziarie, inclusa la
partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno
delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno.
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, la Banca
del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A., ovvero la
societa' di cui al comma 2, in caso di costituzione della
medesima, riferiscono su base quadrimestrale alle
Commissioni parlamentari competenti per materia
sull'andamento delle operazioni finanziarie di cui al comma
1, anche con riferimento ai profili finanziari e
all'andamento dei livelli occupazionali, e presentano
altresi' alle Camere, entro il 31 gennaio di ciascun anno,
a decorrere dall'anno 2021, una relazione annuale sulle
medesime operazioni finanziarie realizzate nel corso
dell'anno precedente. All'atto dell'eventuale costituzione
della societa' di cui al comma 2, il Ministro dell'economia
e delle finanze presenta alle Camere una relazione sulle
scelte operate, sulle azioni conseguenti e sui programmi
previsti.
1-ter. Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia e'
autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e
ad erogare finanziamenti in conto soci, secondo logiche,
criteri e condizioni di mercato, che si convertono in
aumento di capitale sociale su richiesta della medesima nel
limite massimo di 705.000.000 di euro, per assicurare la
continuita' del funzionamento produttivo dell'impianto
siderurgico di Taranto della Societa' ILVA S.p.A.,
qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 dicembre 2012, n. 231. Gli accordi sottoscritti
dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia ai sensi del
periodo precedente rientrano tra le operazioni finanziarie,
inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale,
a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel
Mezzogiorno, di cui al comma 1 del presente articolo. Agli
oneri di cui al presente comma si provvede, per l'importo
di 705.000.000 di euro, mediante utilizzo delle risorse
disponibili in conto residui di cui all'articolo 202, comma
1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alle
risorse di cui al periodo precedente si applica quanto
previsto dall'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009,
n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze e', a tal
fine, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
1-quater. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia e'
autorizzata alla costituzione di una societa', allo scopo
della conduzione delle analisi di fattibilita', sotto il
profilo industriale, ambientale, economico e finanziario,
finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un
impianto per la produzione del preridotto - direct reduced
iron. Alla societa' di cui al primo periodo non si
applicano le disposizioni del testo unico in materia di
societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il capitale sociale
della societa' di cui al primo periodo e' determinato entro
il limite massimo di 70.000.000 di euro, interamente
sottoscritto e versato dall'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. - Invitalia, anche in piu' soluzioni, in relazione
all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi di
fattibilita' funzionali alla realizzazione e alla gestione
di un impianto per la produzione del preridotto - direct
reduced iron. Agli oneri di cui al terzo periodo, pari a
70.000.000 di euro per l'anno 2021, si provvede a valere
sulle risorse di cui al comma 1. Con uno o piu' decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta
l'assegnazione, in favore dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. - Invitalia, dell'importo, fino a 70.000.000 di
euro, per la sottoscrizione e il versamento, anche in piu'
soluzioni, del capitale sociale della societa' di cui al
primo periodo. Al fine di dare attuazione agli interventi
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con
riferimento agli investimenti legati all'utilizzo
dell'idrogeno in settori hard-to-abate nell'ambito della
Missione 2, Componente 2, e all'allocazione delle risorse
finanziarie pubbliche ivi previste per tali finalita', nel
rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato a
favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 di cui
alla Comunicazione della Commissione europea C/2022/481 del
27 gennaio 2022, la societa' costituita ai sensi del primo
periodo del presente comma e' individuata quale soggetto
attuatore degli interventi per la realizzazione
dell'impianto per la produzione del preridotto - direct
reduced iron, con derivazione dell'idrogeno necessario ai
fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili,
aggiudicati ai sensi del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle
altre vigenti disposizioni di settore. A tal fine, le
risorse finanziarie di cui al sesto periodo, preordinate
alla realizzazione dell'impianto per la produzione, con
derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della
produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, del
preridotto - direct reduced iron, sono assegnate entro il
limite di 1 miliardo di euro al soggetto attuatore degli
interventi di cui al medesimo periodo. L'impianto per la
produzione del preridotto di cui al settimo periodo e'
gestito dalla societa' costituita ai sensi del primo
periodo. A tal fine, l'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
(Invitalia S.p.A.) assicura l'assunzione di ogni iniziativa
utile all'apertura del capitale della societa' di cui al
primo periodo a uno o piu' soci privati, in possesso di
adeguati requisiti finanziari, tecnici e industriali,
individuati mediante procedure selettive di evidenza
pubblica, in conformita' al codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e alle altre vigenti
disposizioni di settore.
1-quinquies. Anche in costanza di provvedimenti di
sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento
siderurgico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.-Invitalia e'
autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale sociale o a
erogare finanziamenti in conto soci secondo logiche,
criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento
di capitale sociale su richiesta della medesima, sino
all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000
di euro, ulteriori e addizionali rispetto a quelli previsti
dal comma 1-ter. Per l'attuazione del presente comma, il
Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di
primarie istituzioni finanziarie, senza applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel
limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2022.
1-sexies. Al fine di supportare le indifferibili e
urgenti esigenze di continuita' produttiva e aziendale,
indispensabile a preservare la funzionalita' produttiva
degli impianti siderurgici della Societa' ILVA S.p.A., di
cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre
2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2012, n. 231, e assicurare la salvaguardia
dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro, qualora
le societa' che gestiscono gli impianti anzidetti siano
ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria,
possono essere concessi dal Ministero dell'economia e delle
finanze uno o piu' finanziamenti a titolo oneroso della
durata massima di cinque anni, in favore delle medesime
societa', nel limite massimo di 420 milioni di euro per
l'anno 2024. Il finanziamento prevede l'applicazione di un
tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato ed e'
soggetto a restituzione, per capitale e interessi, in
prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria
della procedura anche in deroga all'articolo 222 del codice
della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Il finanziamento di cui
al presente comma e' concesso con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle imprese e del made in Italy, previa richiesta
motivata del commissario straordinario. Per l'attuazione
del presente comma il Ministero dell'economia e delle
finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie,
senza applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma
728, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
2. A seguito delle iniziative poste in essere dalla
banca in attuazione del comma 1, con decreto del Ministro
dell'economia delle finanze di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, puo' essere disposta la sua
scissione con costituzione di nuova societa', alla quale
sono assegnate le attivita' e partecipazioni acquisite ai
sensi del comma 1. Le azioni rappresentative dell'intero
capitale sociale della societa' sono attribuite, senza
corrispettivo, al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Alla societa' di nuova costituzione di cui al
comma precedente non si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Resta ferma la
disciplina in materia di requisiti di onorabilita',
professionalita' e autonomia degli amministratori prevista
dal testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.
La nomina del Consiglio di amministrazione della
societa' e' effettuata dal Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico.
4. Tutti gli atti e le operazioni poste in essere per
l'attuazione dei commi precedenti sono esenti da
imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tassazione.
5. Le eventuali risorse di cui al comma 1 non piu'
necessarie alle finalita' di cui al presente decreto sono
quantificate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e trasferite, anche mediante versamento all'entrata
del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla
spesa, al capitolo di provenienza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, della
legge 27 dicembre 2023, n. 206 recante: «Disposizioni
organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela
del made in Italy», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
300 del 27 dicembre 2023:
«Art. 4 (Fondo nazionale del made in Italy). - 1. Al
fine di sostenere la crescita, il sostegno, il
rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche
nazionali, in coerenza con gli obiettivi di politica
industriale ed economica nazionale, anche in riferimento
alle attivita' di estrazione, trasformazione,
approvvigionamento, riciclo e riuso di materie prime
critiche per l'accelerazione dei processi di transizione
energetica e a quelle finalizzate allo sviluppo di modelli
di economia circolare, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il
«Fondo nazionale del made in Italy», con la dotazione
iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300
milioni di euro per l'anno 2024.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, del
decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131 recante: «Misure
urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il
potere di acquisto e a tutela del risparmio», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre
2023, n. 169, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Disposizioni in materia di cessioni di
compendi assicurativi e allineamento di valori contabili
per le imprese). - 1. Le imprese di cui all'articolo 91,
comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che,
nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, acquisiscono un compendio aziendale da
un'impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta
amministrativa ai sensi dell'articolo 245 del codice di cui
al decreto legislativo n. 209 del 2005, possono registrare
in sede di rilevazione iniziale gli attivi finanziari
riferiti alle gestioni separate in base al valore di carico
alla data di trasferimento, come risultante dal libro
mastro delle gestioni separate della cedente, anziche' al
prezzo di cessione, fatta eccezione per le differenze tra i
due importi imputabili a perdite di valore di carattere
durevole. I valori di rilevazione iniziale dei menzionati
attivi finanziari sono riconosciuti tanto ai fini
dell'imposta sul reddito delle societa' quanto ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive in capo
al soggetto cedente e ai soggetti cessionari,
indipendentemente dal prezzo eventualmente pattuito per
l'acquisizione degli stessi. Le cessioni di compendio
aziendale di cui al primo periodo si considerano cessioni
di ramo di azienda ai fini del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Agli atti aventi a
oggetto le cessioni di compendio aziendale di cui al primo
periodo le imposte di registro, ipotecaria e catastale si
applicano, qualora dovute, nella misura fissa
normativamente prevista. Le imprese cessionarie possono
valutare, nell'esercizio in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto e nei due esercizi successivi,
gli attivi finanziari di cui al primo periodo non destinati
a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al
loro valore di rilevazione iniziale, anziche' al minore tra
il valore di rilevazione iniziale e il valore di
realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta
eccezione per le perdite di carattere durevole. Le imprese
cessionarie di cui al primo periodo non possono esercitare
l'opzione per la trasparenza di cui all'articolo 115 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ne' per la tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e
seguenti dello stesso testo unico.
2. Le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del
codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 , che,
entro il 31 dicembre 2025, acquisiscono un compendio
aziendale dalle imprese cessionarie di cui al comma 1,
possono registrare in sede di rilevazione iniziale gli
attivi finanziari riferiti alle gestioni separate del
compendio acquisito in base al valore di carico alla data
di trasferimento, come risultante dal libro mastro delle
gestioni separate della cedente, anziche' al prezzo di
cessione, fatta eccezione per le differenze tra i due
importi imputabili a perdite di valore di carattere
durevole. Le cessioni di compendio aziendale di cui al
primo periodo si considerano cessioni di ramo di azienda ai
fini del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633. Le imprese cessionarie possono valutare,
nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto e in quello successivo, gli attivi
finanziari di cui al primo periodo non destinati a
permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro
valore di rilevazione iniziale, anziche' al minore tra il
valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione
desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per
le perdite di carattere durevole.
3. All'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-octies, il secondo periodo e'
soppresso;
b) al comma 3-decies:
1) al primo periodo le parole: «e, per le imprese
di cui all' articolo 91, comma 2, del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, dell'effetto sugli impegni
esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di
bilancio e fino a cinque esercizi successivi» sono
soppresse;
2) dopo il secondo periodo, e' aggiunto il
seguente: «Per le imprese di cui all' articolo 91, comma 2,
del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono
della facolta' di cui al comma 3-octies del presente
articolo la determinazione della riserva indisponibile di
cui al primo e secondo periodo e' effettuata tenuto conto
anche dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli
assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a
cinque esercizi successivi.».
c) dopo il comma 3-decies, sono aggiunti i
seguenti:
"-undecies. Per i soggetti che non adottano i
principi contabili internazionali, l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 3-octies, in relazione
all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati
finanziari, puo' essere prorogata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
3-duodecies. Per le imprese di cui all' articolo
91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si
avvalgono della facolta' di cui al comma 3-octies del
presente articolo, l'applicazione delle disposizioni di cui
al terzo periodo del comma 3-decies, in relazione
all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati
finanziari, puo' essere prorogata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze."».
- Si riporta il testo degli articoli articolo 5 e 6 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 recante:
«Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2010, S.O. n. 58:
«Art. 5 (Formazione continua). - 1. Gli iscritti nel
Registro sono tenuti al rispetto degli obblighi di
formazione continua.
2. La formazione continua consiste nella
partecipazione a programmi di aggiornamento professionale
definiti annualmente dal Ministero dell'economia e delle
finanze e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento
delle conoscenze teoriche e delle capacita' professionali.
Almeno meta' del programma di aggiornamento riguarda le
materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero la
gestione del rischio e il controllo interno, i principi di
revisione nazionali e internazionali applicabili allo
svolgimento della revisione legale previsti dalla direttiva
2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, la
disciplina della revisione legale, la deontologia
professionale, l'indipendenza e la tecnica professionale
della revisione. Il programma di aggiornamento riguarda
anche le materie caratterizzanti l'attestazione di
conformita' della rendicontazione di sostenibilita'.
3. Il periodo di formazione continua e' triennale. I
trienni formativi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre
di ciascun anno.
4. L'impegno richiesto per l'assolvimento degli
obblighi formativi e' espresso in termini di crediti
formativi.
5. In ciascun anno l'iscritto deve acquisire almeno
20 crediti formativi, per un totale di un minimo di 60
crediti formativi nel triennio. I revisori abilitati al
rilascio all'attestazione della conformita' della
rendicontazione di sostenibilita' devono acquisire almeno
venticinque crediti formativi ogni anno solare, di cui
almeno dieci caratterizzanti la revisione legale dei conti
e almeno dieci caratterizzanti la sostenibilita'.
6. L'attivita' di formazione continua puo' essere
svolta:
a) attraverso la partecipazione a programmi di
formazione a distanza erogati dal Ministero dell'economia e
delle finanze, anche attraverso organismi convenzionati;
b) presso societa' o enti pubblici e privati,
provvisti di struttura territoriale adeguata alla natura
dell'attivita' di formazione ed alle modalita' di
svolgimento dei programmi formativi, accreditati dal
Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la
sottoscrizione di apposita convenzione.
7. Possono richiedere l'accreditamento di cui al
comma 6, lettera b), i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
a) numero di dipendenti adeguato a garantire,
tenendo conto della struttura organizzativa, della
articolazione territoriale e della esperienza
professionale, la qualita' della formazione offerta;
b) comprovata esperienza, almeno triennale, nel
campo della formazione professionale di studenti
universitari, professionisti nell'ambito
giuridico-economico e contabile, dirigenti e funzionari
pubblici, nelle materie di cui all'articolo 4;
c) impiego, nell'attivita' di formazione, di
docenti con una comprovata esperienza professionale
nell'ambito delle materie di cui all'articolo 4;
d) organizzazione ispirata a criteri di
economicita' della prestazione.
8. I soggetti pubblici o privati, di cui al comma 6,
lettera b), sono responsabili della qualita' e della
pertinenza dei programmi formativi, dell'effettivita' della
partecipazione degli iscritti ai corsi e comunicano
annualmente al registro l'assolvimento degli obblighi di
formazione in relazione a ciascun partecipante.
9. In caso di violazione degli obblighi previsti nel
presente articolo, ai soggetti pubblici e privati indicati
al comma 6, lettera b), e' revocato l'accreditamento
concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze.
10. L'attivita' di formazione effettuata dai revisori
legali e dai revisori della sostenibilita', prevista dagli
Albi professionali di appartenenza, e da coloro che
collaborano all'attivita' di revisione legale o di
attestazione della sostenibilita' o sono responsabili della
revisione o dell'attestazione della sostenibilita'
all'interno di societa' di revisione che erogano
formazione, viene riconosciuta equivalente se dichiarata
conforme dal Ministero dell'economia e delle finanze al
programma annuale di aggiornamento professionale di cui al
comma 2.
11. Gli ordini professionali e le societa' di
revisione legale devono comunicare annualmente al Ministero
medesimo l'avvenuto assolvimento degli obblighi formativi
da parte dei revisori iscritti che hanno preso parte ai
programmi di cui al comma 2, nell'ambito della formazione
prevista rispettivamente dai singoli ordini professionali e
dalle societa' di revisione.
12. Il Ministero dell'economia e delle finanze
verifica l'effettivo assolvimento degli obblighi formativi
da parte degli iscritti nel registro e procede, in caso di
mancato adempimento, all'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 24.
13. Nell'espletamento delle proprie funzioni il
Ministero dell'economia e delle finanze puo' delegare allo
svolgimento di compiti connessi alla formazione continua,
enti pubblici o privati, selezionati con le procedure
previste dalla legge, proponendo la sottoscrizione di
apposita convenzione che indichi i compiti delegati e le
condizioni alle quali tali compiti devono essere svolti.
Art. 6 (Iscrizione nel Registro). - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della giustizia, sentita la Consob, con proprio
regolamento, stabilisce:
a) il contenuto e le modalita' di presentazione
delle domande di iscrizione nel Registro dei revisori
legali e delle societa' di revisione;
b) modalita' e termini entro cui esaminare le
domande di iscrizione e verificare i requisiti.
1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della giustizia, sentita la
Consob, definisce, con decreto, il contenuto e le modalita'
di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori
e delle societa' di revisione allo svolgimento
dell'attivita' di attestazione della conformita' della
rendicontazione di sostenibilita', nonche' il contenuto, le
modalita' e i termini di trasmissione delle informazioni e
dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel
Registro.».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125
recante: «Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022,
recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della
direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della
direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione
societaria di sostenibilita'» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2024.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254
recante: «Attuazione della direttiva 2014/95/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014,
recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto
riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non
finanziario e di informazioni sulla diversita' da parte di
talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio
2017.
- Si riporta il testo dell'articolo 44, comma 2-bis,
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante:
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come
modificato dalla presente legge:
(Omissis)
2-bis. In deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma
136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli
assessori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del
presente decreto con popolazione inferiore a 5.000
abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza
sindacale una 'zona rossa', e' data facolta' di applicare
l'indennita' di funzione prevista dal regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119,
per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001
e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle
disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino al
31 dicembre 2025, con oneri a carico del bilancio comunale.
Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente
decreto, i limiti previsti dal comma 4 dell'articolo 79 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, per la fruizione di permessi e di licenze sono
aumentati rispettivamente a 48 ore lavorative al mese,
elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a
30.000 abitanti.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 3-ter, commi 2 e 3,
del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 recante:
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2022, n.
303, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2023, n. 14, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3-ter (Alleggerimento degli oneri da
indebitamento degli enti locali e utilizzo delle relative
risorse per le maggiori spese energetiche). - (Omissis)
2. In considerazione delle difficolta' determinate
dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi
energetici, negli anni 2023, 2024 e 2025, gli enti locali
possono effettuare operazioni di rinegoziazione o
sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme
di prestito contratti con le banche, gli intermediari
finanziari e la Cassa depositi e prestiti Spa, anche nel
corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo,
fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative
iscrizioni nel bilancio di previsione.
3. In considerazione dell'emergenza dovuta
all'aumento dei costi energetici, in caso di adesione ad
accordi promossi dall'Associazione bancaria italiana (ABI)
e dalle associazioni degli enti locali, che prevedano la
sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento
dei finanziamenti in essere in scadenza negli anni 2023,
2024 e 2025, con conseguente modifica del relativo piano di
ammortamento, tale sospensione puo' avvenire anche in
deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo
41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
fermo restando il pagamento delle quote interessi alle
scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui
al presente comma non comportano il rilascio di nuove
garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al
fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 106, comma 7, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante: «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo
2020, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile
2020, n. 27:
«Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle
assemblee di societa' ed enti). - (Omissis)
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n.
101 recante: «Regolamento relativo alla definizione dei
criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata
dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attivita' di
accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre
entrate delle province e dei comuni, per i soggetti che
svolgono esclusivamente le funzioni e le attivita' di
supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione
delle entrate degli enti locali e delle societa' da essi
partecipate», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17
marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria, convertito, con
modificazioni dalla legge 27 luglio 2022, n. 174:
«Art. 12 (Obblighi degli iscritti in ordine alla
revisione annuale). - 1. Ai fini della revisione annuale
per la verifica della sussistenza dei requisiti cui e'
subordinata l'iscrizione nell'albo, gli iscritti sono
tenuti a far pervenire alla Direzione legislazione
tributaria e federalismo fiscale del Ministero
dell'economia e delle finanze, esclusivamente tramite posta
elettronica certificata:
a) entro il 31 marzo di ciascun anno una specifica
dichiarazione, resa ai sensi del citato articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000
attestante:
1) la permanenza dei requisiti previsti dal
presente regolamento per l'iscrizione;
2) il rispetto dell'obbligo previsto dall'articolo
53, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n.
446 del 1997, il quale prevede che sono escluse le
attivita' di incasso diretto;
3) di non aver effettuato, direttamente o
indirettamente, anticipazioni finanziarie comunque onerose
nei confronti degli enti locali affidanti, non previste
dagli atti di gara o dal contratto; 4) di aver fornito agli
enti locali affidanti adeguate cauzioni a garanzia delle
gestioni in atto, ove previste dagli atti di gara o dal
contratto;
b) la relazione sulla gestione dell'attivita' svolta,
inviata all'ente affidante entro il bimestre successivo
alla chiusura dell'esercizio finanziario, redatta sulla
base di uno schema approvato con decreto del Direttore
Generale delle Finanze entro sei mesi dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
presente regolamento;
c) entro trenta giorni dalla sua approvazione, il
bilancio d'esercizio;
d) entro trenta giorni dalla comunicazione, i dati o
notizie richiesti dalla Commissione.».
- Si riporta il testo degli articoli 52 e 53, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 recante:
«Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997, S.O. n.
252:
«Art. 52 (Potesta' regolamentare generale delle
province e dei comuni). - 1. Le province ed i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
2.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i
regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni
dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i
regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di
legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento
e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere
effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate
previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8
giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi,
anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei
tributi e di tutte le entrate, le relative attivita' sono
affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea
e delle procedure vigenti in materia di affidamento della
gestione dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in
un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate
attivita', i quali devono presentare una certificazione
rilasciata dalla competente autorita' del loro Stato di
stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di
requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa
italiana di settore;
3) la societa' a capitale interamente pubblico,
di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni, mediante convenzione, a
condizione: che l'ente titolare del capitale sociale
eserciti sulla societa' un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi la
parte piu' importante della propria attivita' con l'ente
che la controlla; che svolga la propria attivita' solo
nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la
controlla;
4) le societa' di cui all'articolo 113, comma 5,
lettera b), del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci
privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei
principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e
2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento
dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e
delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza
pubblica.
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b)
non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto,
in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
della relativa gestione.
Art. 53 (Albo per l'accertamento e riscossione delle
entrate degli enti locali). - 1. Presso il Ministero delle
finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati abilitati
ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento
dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre
entrate delle province e dei comuni. Sono escluse le
attivita' di incasso diretto da parte dei soggetti di cui
all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4).
2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione
periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la
revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una
apposita commissione in cui sia prevista una adeguata
rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e
di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza
Statocitta', sono definiti le condizioni ed i requisiti per
l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso
di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza
di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di
incompatibilita' da parte degli iscritti, ed emanate
disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento
e alla durata in carica dei componenti della commissione di
cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalita' per
l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la
sospensione e la cancellazione dall'albo nonche' ai casi di
revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti
affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e
riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali,
che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997,
puo' essere stabiito un periodo transitorio, non superiore
a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai
requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.
4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la
gestione del servizio di accertamento e riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicita'.».
- Si riporta il testo dell'articolo 194, del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante: «Codice dei
contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023, S.O. n. 12:
«Art. 194 (Societa' di scopo). - 1. Per gli
affidamenti superiori alla soglia di cui all'articolo 14,
comma 1, lettera a), il bando di gara per l'affidamento di
una concessione nella forma della finanza di progetto
prevede che l'aggiudicatario costituisca una societa' di
scopo in forma di societa' per azioni o a responsabilita'
limitata, anche consortile.
Il bando di gara indica l'ammontare minimo del
capitale sociale della societa'. In caso di concorrente
costituito da piu' soggetti, nell'offerta e' indicata, a
pena di esclusione, la quota di partecipazione al capitale
sociale di ciascun soggetto.
2. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da
parte delle societa' di scopo si intendono realizzati e
prestati in proprio anche nel caso in cui siano affidati
direttamente dalle suddette societa' ai propri soci,
originari o subentrati, sempre che essi siano in possesso
dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e
regolamentari.
3. La societa' di scopo, senza che cio' costituisca
cessione di contratto, subentra nel rapporto di concessione
senza necessita' di approvazione o autorizzazione
amministrativa. Essa sostituisce l'aggiudicatario in tutti
i rapporti con l'ente concedente. Nel caso di versamento di
un prezzo in corso d'opera da parte dell'ente concedente, i
soci della societa' restano solidalmente responsabili con
la societa' di scopo nei confronti dell'amministrazione per
l'eventuale rimborso del contributo percepito. In
alternativa, la societa' di scopo puo' fornire alla
pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative
per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo
in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le garanzie
cessano alla data di emissione del certificato di collaudo
dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le
modalita' per l'eventuale cessione delle quote della
societa' di scopo, fermo restando che i soci che hanno
concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono
tenuti a partecipare alla societa' e a garantire, nei
limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del
concessionario sino alla data di emissione del certificato
di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale
della societa' di scopo e lo smobilizzo delle
partecipazioni da parte di banche e altri investitori
istituzionali, di cui all'articolo 193, comma 1, quarto
periodo, che non abbiano concorso a formare i requisiti per
la qualificazione, possono tuttavia avvenire in qualsiasi
momento.
4. Il contratto di concessione disciplina altresi' le
modalita' di sostituzione dei soci della societa' di scopo
che, nel corso dell'esecuzione del contratto, perdano i
requisiti di qualificazione.
5. Il bando-tipo per l'affidamento di un contratto ai
sensi del comma 1 reca anche lo schema della convenzione da
allegare agli atti di gara.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 1, del
decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 recante: «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio
2024, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
luglio 2024, n. 95:
«Art. 13 (Disposizioni in materia di zone logistiche
semplificate). - 1. Nelle zone logistiche semplificate
istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente alle
zone ammissibili agli aiuti a finalita' regionale a norma
dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, e' concesso un
contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura
massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalita'
regionale 2022-2027, in relazione agli investimenti in beni
strumentali di cui all'articolo 16, comma 2, del
decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,
realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 15 novembre 2024. Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo
16, commi da 2 a 5, del predetto decreto-legge n. 124 del
2023.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dei commi 177 e 178,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio
2021-2023», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del
30 dicembre 2020, S.O. n. 46:
«177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di
economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III -
Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima
assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.
178. Il complesso delle risorse di cui al comma 177
e' destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo
sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento
nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree
del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale:
4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di
euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per
l'anno 2030. Al completamento delle risorse da destinare
alla suddetta programmazione si provvede ai sensi
dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 e
nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali
delle politiche di coesione, si applicano le seguenti
disposizioni:
a) a dotazione finanziaria del Fondo per lo
sviluppo e la coesione e' impiegata per iniziative e misure
afferenti alle politiche di coesione, come definite dal
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR, nonche' per l'attuazione degli Accordi
per la coesione di cui alle lettere c) e d). La dotazione
finanziaria e' altresi' impiegata in coerenza con le
politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie dei
fondi strutturali europei del periodo di programmazione
2021-2027 e con le politiche di investimento e di riforma
previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), secondo principi di complementarita' e di
addizionalita';
b) con una o piu' delibere del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile (CIPESS), adottate su proposta del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo
per lo sviluppo e la coesione istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo
2016, sono imputate in modo programmatico, nel rispetto
delle percentuali previste dal primo periodo dell'alinea
del presente comma e tenuto conto delle assegnazioni gia'
disposte:
1) le risorse del Fondo eventualmente destinate
alle Amministrazioni centrali, con l'indicazione di
ciascuna Amministrazione beneficiaria e dell'entita' delle
risorse per ciascuna di esse, assicurando una quota
prevalente per gli interventi infrastrutturali;
2) le risorse del Fondo eventualmente destinate
alle regioni e alle province autonome, con l'indicazione
dell'entita' delle risorse per ciascuna di esse».
- Si riporta il testo dell'articolo 112, comma 7, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante:
«Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 30 settembre
1993, n. 230:
«Art. 112 (Altri soggetti operanti nell'attivita' di
concessione di finanziamenti). - (Omissis)
7. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti
alla data di entrata in vigore della presente disposizione
i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente
in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano
piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria
attivita', in considerazione del carattere marginale della
stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti
quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre
continuare a svolgere la propria attivita', senza obbligo
di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, gli enti e
le societa' cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993
tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica,
gia' iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente
alla data del 4 settembre 2010, ove si verifichino le
condizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro
del tesoro del 29 marzo 1995.In attesa di un riordino
complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria,
e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, possono
continuare a svolgere la propria attivita', senza obbligo
di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, le
societa' cooperative di cui al capo I del titolo VI del
libro quinto del codice civile, esistenti alla data del 1°
gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati
regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi
forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a
condizione che:
a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia
forma tecnica;
b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore
dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;
c) l'importo unitario del finanziamento sia di
ammontare non superiore a 20.000 euro;
d) i finanziamenti siano concessi a condizioni piu'
favorevoli di quelli presenti sul mercato.».
 
Art. 3 bis
Riammissione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi
da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e altri
differimenti in materia di dichiarazioni fiscali

1. Limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell'inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell'adesione alla predetta procedura di definizione agevolata, possono essere riammessi alla medesima rendendo, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione prevista dal medesimo comma 235 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022. Tale dichiarazione e' resa con le modalita', esclusivamente telematiche, che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresi' il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cui al comma 2, lettera b), numero 2), del presente articolo.
2. In caso di riammissione alla procedura di definizione agevolata, ai sensi del comma 1, si applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni dell'articolo 1, commi 231, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 e 252, della legge n. 197 del 2022:
a) la dichiarazione resa ai sensi del comma 1 puo' essere integrata, relativamente ai soli debiti di cui al medesimo comma 1, entro la stessa data del 30 aprile 2025;
b) il pagamento delle somme di cui all'articolo 1, comma 231, della legge n. 197 del 2022, sulle quali sono dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, e' effettuato alternativamente:
1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;
2) nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027;
c) l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonche' quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 30 giugno 2025;
d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 243 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 si determinano alla data del 31 luglio 2025.
3. Per l'anno 2025, i termini per l'approvazione e la disponibilita' in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' delle relative istruzioni e specifiche tecniche, di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 3-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono rinviati al 17 marzo 2025.
4. Per l'anno 2025, la data a partire dalla quale possono essere presentate le dichiarazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e' rinviata al 30 aprile 2025.
5. Per l'anno 2025, i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e quelli necessari per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono resi disponibili entro il 30 aprile 2025.
6. Il fondo di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e' incrementato di 4,92 milioni di euro per l'anno 2025, 32,88 milioni di euro per l'anno 2026 e 34,57 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dai commi 1 e 2.
7. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di 15,735 milioni di euro per l'anno 2025, 88,774 milioni di euro per l'anno 2026 e 92,565 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dai commi 1 e 2.
8. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 0,6 milioni di euro per l'anno 2026, 0,34 milioni di euro per l'anno 2027, 13,99 milioni di euro per l'anno 2028, 13,021 milioni di euro per l'anno 2029, 9,975 milioni di euro per l'anno 2030, 9,214 milioni di euro per l'anno 2031, 8,714 milioni di euro per l'anno 2032, 8,025 milioni di euro per l'anno 2033, 4,016 milioni di euro per l'anno 2034 e 1,521 milioni di euro per l'anno 2035, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 32,27 milioni di euro per l'anno 2028, 30,26 milioni di euro per l'anno 2029, 23,22 milioni di euro per l'anno 2030, 21,46 milioni di euro per l'anno 2031, 20,3 milioni di euro per l'anno 2032, 18,69 milioni di euro per l'anno 2033, 9,35 milioni di euro per l'anno 2034 e 3,55 milioni di euro per l'anno 2035, si provvede:
a) quanto a 32,27 milioni di euro per l'anno 2028, 30,26 milioni di euro per l'anno 2029, 23,22 milioni di euro per l'anno 2030, 21,46 milioni di euro per l'anno 2031, 20,30 milioni di euro per l'anno 2032, 18,69 milioni di euro per l'anno 2033, 9,35 milioni di euro per l'anno 2034 e 3,55 milioni di euro per l'anno 2035, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023;
b) quanto a 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 0,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,34 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dai commi 1 e 2.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 231, 232, 233, 234,
235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 344, 245, 246,
247, 248, 249, 250, 251, 252 della legge 29 dicembre 2022,
n. 197 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il
triennio 2023-2025», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
43 del 29 dicembre 2022, S.O. n. 43:
«231. Fermo restando quanto previsto dai commi da 222
a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati
agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30
giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le
somme affidate all'agente della riscossione a titolo di
interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui
all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e
le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme
maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le
somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a
titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e
di notificazione della cartella di pagamento.
232. Il pagamento delle somme di cui al comma 231 e'
effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023,
ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la
seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per
cento delle somme complessivamente dovute ai fini della
definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e
il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con
scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30
novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
233. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a
decorrere dal 1° novembre 2023, gli interessi al tasso del
2 per cento annuo; non si applicano le disposizioni
dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
234. L'agente della riscossione rende disponibili ai
debitori, nell'area riservata del proprio sito internet
istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi
definibili.
235. Il debitore manifesta all'agente della
riscossine la sua volonta' di procedere alla definizione di
cui al comma 231 rendendo, entro il 30 giugno 2023,
apposita dichiarazione, con le modalita', esclusivamente
telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito
internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge; in tale dichiarazione il debitore
sceglie altresi' il numero di rate nel quale intende
effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto
dal comma 232.
236. Nella dichiarazione di cui al comma 235 il
debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad
oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a
rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione
di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento
delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione
del giudizio e' subordinata all'effettivo perfezionamento
della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio,
della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in
caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza
di una delle parti.
237. Entro il 30 giugno 2023 il debitore puo'
integrare, con le modalita' previste dal comma 235, la
dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
238. Ai fini della determinazione dell'ammontare
delle somme da versare ai sensi del comma 231, si tiene
conto esclusivamente degli importi gia' versati a titolo di
capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di
rimborso delle spese per le procedure esecutive e di
notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se,
per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha gia'
integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma
231, per beneficiare degli effetti della definizione deve
comunque manifestare la sua volonta' di aderirvi con le
modalita' previste dal comma 235.
239. Le somme relative ai debiti definibili, versate
a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione,
restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
240. A seguito della presentazione della
dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne
costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e
decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o
unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli
obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in
essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi
amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti
alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure
esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure
esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia
tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non e' considerato inadempiente ai
fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
g) si applica la disposizione di cui all'articolo
54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini
del rilascio del documento unico di regolarita'
contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno
2015.
241. Entro il 30 settembre 2023, l'agente della
riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la
dichiarazione di cui al comma 235 l'ammontare complessivo
delle somme dovute ai fini della definizione, nonche'
quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza
di ciascuna di esse. Tale comunicazione e' resa disponibile
ai debitori anche nell'area riservata del sito internet
dell'agente della riscossione.
242. Il pagamento delle somme dovute per la
definizione puo' essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente
eventualmente indicato dal debitore con le modalita'
determinate dall'agente della riscossione nella
comunicazione di cui al comma 241;
b) mediante moduli di pagamento precompilati, che
l'agente della riscossione e' tenuto ad allegare alla
comunicazione di cui al comma 241;
c) presso gli sportelli dell'agente della
riscossione.
243. Limitatamente ai debiti definibili per i quali
e' stata presentata la dichiarazione di cui al comma 235:
a) alla data del 31 ottobre 2023 le dilazioni
sospese ai sensi del comma 240, lettera b), sono
automaticamente revocate;
b) il pagamento della prima o unica rata delle
somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione
delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo
che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
244. In caso di mancato ovvero di insufficiente o
tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica
rata ovvero di una di quelle in cui e' stato dilazionato il
pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione
non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di
prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi
oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai
debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti,
i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto
dell'importo complessivamente dovuto a seguito
dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione
del debito residuo, di cui l'agente della riscossione
prosegue l'attivita' di recupero.
245. Possono essere compresi nella definizione
agevolata di cui al comma 231 anche i debiti risultanti dai
carichi affidati agli agenti della riscossione che
rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza
presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione
prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte
prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del
codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la
possibilita' di effettuare il pagamento del debito, anche
falcidiato, con le modalita' e nei tempi eventualmente
previsti nel decreto di omologazione.
246. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma
231 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti
della riscossione recanti:
a) le risorse proprie tradizionali previste
dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007,
2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e
2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020,
e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di
Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE)
2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
c) i crediti derivanti da pronunce di condanna
della Corte dei conti;
d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie
dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di
condanna.
247. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle
per violazioni del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle
irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli
obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti
previdenziali, le disposizioni dei commi da 231 a 252 si
applicano limitatamente agli interessi, comunque
denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di
cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme
maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
248. Alle somme occorrenti per aderire alla
definizione di cui al comma 231, che sono oggetto di
procedura concorsuale nonche' di tutte le procedure di
composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la
disciplina dei crediti prededucibili.
249. Possono essere estinti, secondo le disposizioni
di cui ai commi da 231 a 248, anche se con riferimento ad
essi si e' determinata l'inefficacia della relativa
definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati
agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di
dichiarazioni rese ai sensi:
a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 2016, n. 225;
b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2017, n. 172;
c) dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2018, n. 136;
d) dell'articolo 1, comma 189, della legge 30
dicembre 2018, n. 145;
e) dell'articolo 16-bis, commi 1 e 2, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
250. A seguito del pagamento delle somme di cui al
comma 231, l'agente della riscossione e' automaticamente
discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire
agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture
patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote
discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette,
anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro
il 31 dicembre 2028, l'elenco dei debitori che si sono
avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 231 a 252 e
dei codici tributo per i quali e' stato effettuato il
versamento.
251. Le disposizioni di cui ai commi da 231 a 252 si
applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati agli
agenti della riscossione dagli enti di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, previe apposite
delibere dei medesimi enti approvate ai sensi del comma 2
dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del
1994, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali
entro il 31 gennaio 2023 e comunicate entro la medesima
data all'agente della riscossione mediante posta
elettronica certificata.
252. Per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'eventuale maggiore
disavanzo determinato dall'applicazione dei commi da 222 a
227 e dei commi da 231 a 251 puo' essere ripianato in non
piu' di cinque annualita', in quote annuali costanti
secondo le modalita' previste dall'articolo 1, commi 5 e 6,
del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14
luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del
2 agosto 2021.».
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 1, e 2,
comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322 recante: «Regolamento recante modalita'
per la presentazione delle dichiarazioni relative alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita'
produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi
dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7
settembre 1998:
«Art. 1 (Redazione e sottoscrizione delle
dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di
I.R.A.P.). - 1. Ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive le
dichiarazioni sono redatte, a pena di nullita', su modelli
conformi a quelli approvati ( (entro il mese di febbraio) )
con provvedimento amministrativo, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale e da utilizzare per le dichiarazioni dei
redditi e del valore della produzione relative all'anno
precedente ovvero, in caso di periodo di imposta non
coincidente con l'anno solare, per le dichiarazioni
relative al periodo di imposta in corso alla data del 31
dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione. I
provvedimenti di approvazione dei modelli di dichiarazione
dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, e i
modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4,
e 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, recante norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni, sono emanati entro il mese di febbraio
dell'anno in cui i modelli stessi devono essere utilizzati
e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2 (Termine per la presentazione della
dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di
I.R.A.P.). - (Omissis)
3-bis. I modelli di dichiarazione, le relative
istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione
telematica dei dati sono resi disponibili in formato
elettronico dall'Agenzia delle entrate entro il mese di
febbraio.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 9-bis, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante: «Disposizioni
urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli
enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite
da eventi sismici e misure per lo sviluppo», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 1998,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96:
«Art. 9-bis (Indici sintetici di affidabilita'
fiscale). - 1. Al fine di favorire l'emersione spontanea
delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli
obblighi tributari da parte dei contribuenti e il
rafforzamento della collaborazione tra questi e
l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di
forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze
fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilita'
fiscale per gli esercenti attivita' di impresa, arti o
professioni, di seguito denominati «indici». Gli indici,
elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e
informazioni relativi a piu' periodi d'imposta,
rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a
verificare la normalita' e la coerenza della gestione
aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse
basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il
grado di affidabilita' fiscale riconosciuto a ciascun
contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo,
sulla base dei dati dichiarati entro i termini
ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale di
cui al comma 11.
2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze entro il mese di marzo del
periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono
applicati. Le eventuali integrazioni degli indici,
indispensabili per tenere conto di situazioni di natura
straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad
andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo
a determinate attivita' economiche o aree territoriali,
sono approvate entro il mese di aprile del periodo
d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate.
Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni
dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono
individuate le attivita' economiche per le quali devono
essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata
la revisione. Per il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2017, il provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate di cui al precedente periodo e' emanato entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
2-bis. L'attivita' di revisione degli indici
sintetici di affidabilita' fiscale di cui al comma 2 tiene
conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e
razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare
adeguatamente la realta' dei comparti economici cui si
riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione
delle attivita' economiche Ateco.
3. I dati rilevanti ai fini della progettazione,
della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione
degli indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali
previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative
disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie
fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia
di finanza, nonche' da altre fonti.
4. I contribuenti cui si applicano gli indici
dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea
raccolta informativa, i dati economici, contabili e
strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi,
sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione
tecnica e metodologica approvata con il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2,
indipendentemente dal regime di determinazione del reddito
utilizzato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per
il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati
di cui al periodo precedente. La disposizione del primo
periodo si applica, nelle more dell'approvazione degli
indici per tutte le attivita' economiche interessate, anche
ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e agli studi di
settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Per i periodi d'imposta 2017 e 2018, il provvedimento
di cui al secondo periodo del presente comma e' emanato
entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per l'approvazione dei
modelli di dichiarazione relativi ai predetti periodi
d'imposta.
4-bis. Dai modelli da utilizzare per la comunicazione
dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici
sono esclusi i dati gia' contenuti negli altri quadri dei
modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui
redditi, approvati con il provvedimento previsto
dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
fermo restando l'utilizzo, ai fini dell'applicazione degli
indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento di
cui al comma 4 del presente articolo. L'Agenzia delle
entrate rende disponibili agli operatori economici,
nell'area riservata del proprio sito internet
istituzionale, i dati in suo possesso che risultino utili
per la comunicazione di cui al precedente periodo. Le
disposizioni del presente comma si applicano dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.
4-ter. Nell'ottica di semplificare l'adempimento di
cui al comma 4, l'Agenzia delle entrate rende disponibili
ai contribuenti ovvero ai loro intermediari, anche mediante
l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie,
gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili
allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o
pervenuti da terzi, per l'acquisizione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione degli indici. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali nei casi
previsti dall'articolo 36, comma 1, del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, sono individuati gli elementi e le
informazioni da fornire al contribuente, le fonti
informative e le modalita' con cui tali dati sono messi a
disposizione dello stesso contribuente. Con i provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione
dei modelli degli indici sintetici di affidabilita'
fiscale, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1, del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, sono definiti i dati su cui
si fonda l'analisi funzionali alla revisione degli indici
sintetici di affidabilita' fiscale, di cui al comma 2 ed
inoltre alla eliminazione delle informazioni non
indispensabili ai fini del calcolo, dell'elaborazione o
dell'aggiornamento e sara' implementato l'invio di dati
precompilati da parte dell'Agenzia stessa.
5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei
contribuenti o degli intermediari di cui essi possono
avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche
e delle nuove tecnologie informatiche, appositi programmi
informatici di ausilio alla compilazione e alla
trasmissione dei dati di cui al comma 4, nonche' gli
elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e
dall'applicazione degli indici.
5-bis. I programmi informatici di cui al comma 5 di
ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati sono
resi disponibili entro il giorno 15 del mese di aprile del
periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi
sono riferibili.
6. Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta
nei quali il contribuente:
a) ha iniziato o cessato l'attivita' ovvero non si
trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
b) dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1,
esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi
di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore
al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione
dei relativi indici.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di
esclusione dell'applicabilita' degli indici per determinate
tipologie di contribuenti.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' istituita una commissione di esperti, designati
dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle
segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle
organizzazioni economiche di categoria e degli ordini
professionali. La commissione e' sentita nella fase di
elaborazione e, prima dell'approvazione e della
pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere
sull'idoneita' dello stesso a rappresentare la realta' cui
si riferisce nonche' sulle attivita' economiche per le
quali devono essere elaborati gli indici. I componenti
della commissione partecipano alle sue attivita' a titolo
gratuito. Non spetta ad essi il rimborso delle spese
eventualmente sostenute. Fino alla costituzione della
commissione di cui al presente comma, le sue funzioni sono
svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo
10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Le funzioni
di quest'ultima sono attribuite alla commissione di cui al
presente comma a decorrere dalla data della sua
costituzione.
9. Per i periodi d'imposta per i quali trovano
applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono
indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti
positivi, non risultanti dalle scritture contabili,
rilevanti per la determinazione della base imponibile ai
fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio
profilo di affidabilita' nonche' per accedere al regime
premiale di cui al comma 11. Tali ulteriori componenti
positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e determinano un corrispondente
maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori
componenti positivi di cui ai precedenti periodi si
applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non
soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali,
l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta
relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella
relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume
d'affari dichiarato.
10. La dichiarazione degli importi di cui al comma 9
non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a
condizione che il versamento delle relative imposte sia
effettuato entro il termine e con le modalita' previsti per
il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con
facolta' di effettuare il pagamento rateale delle somme
dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
11. In relazione ai diversi livelli di affidabilita'
fiscale conseguenti all'applicazione degli indici,
determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori
componenti positivi di cui al comma 9, sono riconosciuti i
seguenti benefici:
a) l'esonero dall'apposizione del visto di
conformita' per la compensazione di crediti per un importo
non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'imposta
sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000
euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta
regionale sulle attivita' produttive;
b) l'esonero dall'apposizione del visto di
conformita' ovvero dalla prestazione della garanzia per i
rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo
non superiore a 70.000 euro annui;
c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina
delle societa' non operative di cui all'articolo 30 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto
previsto al secondo periodo del comma 36-decies
dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148;
d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle
presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma,
lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo
54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) l'anticipazione di almeno un anno, con
graduazione in funzione del livello di affidabilita', dei
termini di decadenza per l'attivita' di accertamento
previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con
riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e
dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
f) l'esclusione della determinazione sintetica del
reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a
condizione che il reddito complessivo accertabile non
ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono individuati i livelli di affidabilita'
fiscale, anche con riferimento alle annualita' pregresse,
ai quali e' collegata la graduazione dei benefici premiali
indicati al comma 11; i termini di accesso ai benefici
possono essere differenziati tenendo conto del tipo di
attivita' svolto dal contribuente.
13. Con riferimento al periodo d'imposta interessato
dai benefici premiali di cui al comma 11, in caso di
violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno
dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74, non si applicano le disposizioni di cui al comma 11,
lettere c), d), e) e f), del presente articolo.
14. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia
di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo
basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono
conto del livello di affidabilita' fiscale dei contribuenti
derivante dall'applicazione degli indici nonche' delle
informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe
tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
15. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio
1998, n. 146, dopo le parole: «studi di settore,» sono
inserite le seguenti: «degli indici sintetici di
affidabilita' fiscale». La societa' indicata nell'articolo
10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, provvede,
altresi', a porre in essere ogni altra attivita' idonea a
sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a
potenziare le attivita' di analisi per contrastare la
sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di
natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di
evasione e a individuare le relative aree territoriali e
settoriali di intervento nonche', per favorire
l'introduzione del concordato preventivo e
l'implementazione dell'adempimento collaborativo di cui al
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, a porre in
essere le attivita' di progettazione, di sviluppo e di
realizzazione dell'interoperabilita' delle banche dati,
relativamente agli aspetti metodologici, fermi restando il
coordinamento e l'indirizzo da parte dell'Agenzia delle
entrate e la cura dei connessi aspetti tecnologici da parte
della Sogei S.p.A.. Al fine di consentire lo svolgimento
delle attivita' di cui al precedente periodo e di
assicurare il coordinamento delle stesse con ulteriori
attivita' svolte dalla medesima societa' per altre
finalita' e per conto di altre amministrazioni, la stessa
societa' puo' stipulare specifiche convenzioni con le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con
altri soggetti. Tali convenzioni, aventi ad oggetto anche
lo scambio, l'utilizzo e la condivisione dei dati, dei
risultati delle elaborazioni e delle nuove metodologie,
nonche' altre attivita', sono stipulate esclusivamente per
le finalita' stabilite dal presente comma o da altre
disposizioni normative. Le convenzioni che hanno ad oggetto
la mappa del rischio di evasione e l'analisi per il
contrasto della sottrazione di basi imponibili, anche di
natura contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree
di competenza, con le agenzie fiscali, con l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, con l'Ispettorato
nazionale del lavoro e con il Corpo della guardia di
finanza. Le quote di partecipazione al capitale della
societa' di cui al secondo periodo del presente comma
possono essere cedute, in tutto o in parte, al Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro, in
conformita' ai principi disposti dal testo unico di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
16. Nei casi di omissione della comunicazione dei
dati rilevanti ai fini della costruzione e
dell'applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta
o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma
1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
L'Agenzia delle entrate, prima della contestazione della
violazione, mette a disposizione del contribuente, con le
modalita' di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, le informazioni in proprio
possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione
dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.
Del comportamento del contribuente si tiene conto nella
graduazione della misura della sanzione. L'Agenzia delle
entrate, nei casi di omissione della comunicazione di cui
al primo periodo, puo' altresi' procedere, previo
contraddittorio, da attivare ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
all'accertamento dei redditi, dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ai
sensi, rispettivamente, del secondo comma dell'articolo 39
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e dell'articolo 55 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni
necessarie per l'attuazione del presente articolo.
18. Le disposizioni normative e regolamentari
relative all'elaborazione e all'applicazione dei parametri
previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e degli studi di settore previsti
dagli articoli 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre effetti
nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con
riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli
indici.
Ad eccezione di quanto gia' disposto dal presente
articolo, le norme che, per fini diversi dall'attivita' di
controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente
periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi
di settore si intendono riferite anche agli indici. Per le
attivita' di controllo, di accertamento e di irrogazione
delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta
antecedenti a quelli di cui al primo periodo si applicano
le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Sono abrogati l'articolo 10-bis della legge 8
maggio 1998, n. 146, e l'articolo 7-bis del decreto-legge
22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
19. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
- Il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13
recante: «Disposizioni in materia di accertamento
tributario e di concordato preventivo biennale» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio
2024.
- Si riporta il testo dell'articolo 62, del decreto
legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 recante: «Attuazione
della riforma fiscale in materia di fiscalita'
internazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301
del 28 dicembre 2023:
«Art. 62 (Disposizioni finanziarie). - 1. E'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze il fondo per l'attuazione
della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di
euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno
2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni
di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno
2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni
di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno
2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2033.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, valutati in
7,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 4,2 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2026 e dal comma 1 del presente
articolo, pari a 373,9 milioni di euro per l'anno 2025,
423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di
euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno
2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di
euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno
2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede
mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti
dall'articolo 18.».
- Si riporta il testo del comma 511, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, S.O. n. 244:
«511. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro
per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente,
anche conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal comma
512 del presente articolo. All'utilizzo del Fondo per le
finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere
al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, e alla
Corte dei conti.».
 
Art. 4

Disposizioni concernenti termini in materia di salute

1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, concernente la permanenza in carica degli organi deputati alla liquidazione coatta amministrativa dell'ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI), al terzo periodo, le parole «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024 » sono soppresse.
2. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo alla deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori sociosanitari ucraini, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2027»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati» sono inserite le seguenti: «o della documentazione da cui si evince inequivocabilmente che il soggetto e' abilitato nel Paese di origine all'esercizio della professione sanitaria o all'attivita' riferita agli operatori socio-sanitari»;
c) al secondo periodo, le parole: «dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60» sono sostituite dalle seguenti: «dalla disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale».
2-bis. All'articolo 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo all'assolvimento degli obblighi di formazione continua in medicina, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) al comma 1-ter, le parole: «2014-2016 e 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022».
3. All'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'applicazione delle misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del presente articolo:» sono sostituite dalle seguenti: «dalla disciplina vigente in materia:»;
b) alla lettera a), le parole: «2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2024 e 2025» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
3-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «maturato al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «maturato al 31 dicembre 2025»;
b) le parole: «tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025».
3-ter. All'articolo 4, comma 9-quinquiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
4. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione, le parole: «31 dicembre 2024 nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025 nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale».
5. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, relativo ai requisiti di partecipazione del personale medico ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza, le parole: «alla data di pubblicazione del presente decreto» sono soppresse e le parole: «il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2024».
6. All'articolo 1, comma 583, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alla rilevazione del fatturato di ciascuna azienda titolare di autorizzazioni all'immissione in commercio di farmaci, sulla base dei dati delle fatture elettroniche, le parole «31 dicembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
7. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, concernente la proroga del termine di validita' dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute in data 1° aprile 2020, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) al comma 5-bis, concernente l'applicazione del regolamento recante la disciplina per l'attivita' di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto del Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;
c) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente:
«7-bis. Il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e' prorogato al 31 dicembre 2026. Resta ferma la possibilita' da parte delle regioni di accreditare nuove strutture sanitarie ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».
d) al comma 8-septies, relativo alla limitazione di responsabilita' penale ai casi di colpa grave a carico degli esercenti una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».
8. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di incentivi al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale, le parole «31 dicembre 2024» sono sostitute dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
9. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, relativo alla possibilita' per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, di partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «Fino al 31 dicembre 2024, in relazione» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione»;
b) dopo le parole «iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono» sono inserite le seguenti: «mantenere gli incarichi gia' assegnati ovvero»;
c) dopo le parole «partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi quelli provvisori e di sostituzione».
10. All'articolo 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla possibilita' per i medici iscritti al corso di formazione in medicina generale di instaurare un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale, per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonche' per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025»;
b) al comma 2, le parole «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025» e le parole: «e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza» e «esclusivamente durante lo stato di emergenza» sono soppresse;
c) al comma 3, le parole «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025»;
c-bis) al comma 4, al primo periodo, le parole: «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025,» e, al secondo periodo, le parole: «esclusivamente durante lo stato di emergenza» sono soppresse.
11. Al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale nonche' di ridurre le liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'anno 2025, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 220, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono incrementare, a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2025, la spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanita' dipendenti dei medesimi enti e aziende nel limite degli importi lordi indicati, per ciascuna regione e provincia autonoma, nella tabella 1 allegata al presente decreto, pari complessivamente a 143.500.000 euro, di cui 101.885.000 euro per i dirigenti medici e 41.615.000 euro per il personale sanitario del comparto sanita'. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui al presente comma sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 218 e 219, della citata legge n.213 del 2023 in materia di prestazioni aggiuntive. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 31.400.000 euro per l'anno 2025 e in 3.000.000 di euro per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 31.400.000 euro per l'anno 2025 e 3.000.000 di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
11-bis. Al fine di rafforzare le misure di prevenzione per il tumore al seno, e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025 e di 800.000 euro per l'anno 2026 per avviare progetti di rafforzamento dell'adesione e dell'estensione mediante campagne di screening regionale per le donne nelle fasce d'eta' 45-50 anni e 70-74 anni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200.000 euro per l'anno 2025 e a 800.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
12. All'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, relativo alla proroga degli incarichi semestrali di lavoro autonomo per i dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonche' per il personale del ruolo sanitario del comparto sanita', collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonche' per gli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale».
12-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
12-ter. All'articolo 1, comma 377, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «e di» sono sostituite dalla seguente: «, di» e le parole: «al 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 2027 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028». Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
12-quater. All'articolo 1, comma 580, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alla spesa farmaceutica per acquisti diretti, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta giorni».
12-quinquies. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 580, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, gli incassi di cui al ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2023 possono essere utilizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per assicurare l'equilibrio del settore sanitario nell'anno 2024. Resta ferma la compensazione di eventuali pagamenti con riserva a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva e' definito, qualora di entita' inferiore.
12-sexies. Le disposizioni di cui al comma 12-quinquies si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data del 20 marzo 2025.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 2, del
decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante:
«Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce
Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4
novembre 2010, n. 183», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 245 del 19 ottobre 2012, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 8 (Norme transitorie e finali). - (Omissis)
2. A far data dal 1° gennaio 2018, l'Ente e' posto in
liquidazione ai sensi del titolo V del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni di cui al
presente comma. Gli organi deputati alla liquidazione di
cui all'articolo 198 del citato regio decreto sono
rispettivamente l'organo di cui all'articolo 2, comma 3,
lettera c) quale commissario liquidatore e l'organo di cui
all'articolo 2, comma 3, lettera b) quale comitato di
sorveglianza. Detti organi, da nominare con decreto del
Ministro della salute, restano in carica fino alla fine
della liquidazione. La gestione separata di cui
all'articolo 4, comma 2, si conclude al 31 dicembre 2017
con un atto di ricognizione della massa attiva e passiva
del Presidente dell'Ente. La massa attiva e passiva, cosi'
individuate confluiscono nella procedura di cui al presente
comma. Il commissario liquidatore si avvale, fino alla
conclusione di tutte le attivita' connesse alla gestione
liquidatoria, del personale individuato, secondo le
medesime modalita' di cui al presente comma, con
provvedimento del Presidente dell'Ente nell'ambito del
contingente di personale gia' individuato dallo stesso
Presidente quale propedeutico alla gestione liquidatoria.
Per detto personale, pur assegnato ad altra
amministrazione, il termine del 1° aprile 2018 sotto
indicato, operante per il trasferimento anche in
sovrannumero e contestuale trasferimento delle risorse ad
altra amministrazione, e' differito fino a dichiarazione di
cessata necessita' da parte del commissario liquidatore.
Resta fermo, all'atto dell'effettivo trasferimento, il
divieto di assunzione per le amministrazioni riceventi per
tutta la durata del soprannumero e per il medesimo profilo
professionale. Entro il 31 dicembre 2017, i beni mobili ed
immobili necessari ai fini statutari e allo svolgimento dei
compiti istituzionali e di interesse pubblico
dell'Associazione sono trasferiti alla stessa. Alla
conclusione della liquidazione, i beni mobili e immobili
rimasti di proprieta' dell'Ente sono trasferiti
all'Associazione, che subentra in tutti i rapporti attivi e
passivi. Il personale gia' individuato nella previsione di
fabbisogno ai sensi dell'articolo 3, comma 4, come
funzionale alle attivita' propedeutiche alla gestione
liquidatoria verra' individuato con specifico provvedimento
del presidente nazionale della CRI ovvero dell'Ente entro
il 30 marzo 2016 e successivamente aggiornato. Detto
personale non partecipa alle procedure previste
dall'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre
2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2015, n. 11. Il 1º aprile 2018 il suddetto
personale viene trasferito, con corrispondente
trasferimento delle risorse finanziarie, presso pubbliche
amministrazioni che presentano carenze in organico nei
corrispondenti profili professionali ovvero anche in
sovrannumero. Il personale, ad eccezione di quello
funzionale alle attivita' propedeutiche alla gestione
liquidatoria di cui al precedente capoverso, ove non
assunto alla data del 1° gennaio 2018 dall'Associazione, e'
collocato in disponibilita' ai sensi del comma 7
dell'articolo 33 e dell'articolo 34 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Il personale della CRI ovvero
dell'Ente, nelle more della conclusione delle procedure di
cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2015, n. 11, previa convenzione tra le
parti, puo' prestare temporaneamente la propria attivita'
presso altre pubbliche amministrazioni per garantire fini
di interesse pubblico di cui all'articolo 1, comma 4, anche
con oneri a carico del finanziamento pubblico della CRI
ovvero dell'Ente, che rimane esclusivamente responsabile
nei confronti del lavoratore del trattamento economico e
normativo. L'assunzione ai sensi dell'articolo 6, comma 4,
determina la cessazione dello stato di disponibilita'. Il
finanziamento e' attribuito tenuto conto dei compiti di
interesse pubblico da parte dell'Associazione mediante
convenzioni annuali tra Ministero della salute, Ministero
dell'economia e delle finanze, Ministero della difesa e
Associazione. Il finanziamento annuale dell'Associazione
non puo' superare l'importo complessivamente attribuito
all'Ente e Associazione ai sensi dell'articolo 2, comma 5,
per l'anno 2014, decurtato del 10 per cento per il 2017 e
del 20 per cento a decorrere dall'anno 2018. In sede di
prima applicazione le convenzioni sono stipulate entro il
1° aprile 2018. Nelle convenzioni sono stabilite procedure
di verifica dell'utilizzo dei beni pubblici trasferiti
all'Associazione. Per l'assolvimento di compiti di
interesse pubblico, con particolare riguardo alle attivita'
in continuita' con quanto previsto dall'articolo 5, comma
6, ai servizi resi dai Corpi ausiliari, alla protezione
civile e alla formazione alle emergenze, l'Associazione,
con la partecipazione dei Corpi ausiliari, costituisce una
fondazione anche con soggetti pubblici e privati, che puo'
essere destinataria di beni di cui al presente comma e che
impiega in distacco il personale di cui all'aliquota
dedicata prevista al comma 4, primo periodo, dell'articolo
6, nonche' altro personale dell'Associazione con esperienza
nel settore delle emergenze. Il Ministero della difesa puo'
stipulare la convenzione di cui al quarto periodo del
presente comma direttamente con la fondazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 34 del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 recante: «Misure urgenti
per contrastare gli effetti economici e umanitari della
crisi ucraina», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67
del 21 marzo 2022 e convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 34 (Deroga alla disciplina del riconoscimento
delle qualifiche professionali per medici e operatori
sociosanitari ucraini). - 1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2027, in deroga agli articoli 49 e 50 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di
cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e'
consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche
professionali sanitarie e della qualifica di operatore
socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini
residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che
intendono esercitare nel territorio nazionale, presso
strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private,
una professione sanitaria o la professione di operatore
socio-sanitario in base a una qualifica professionale
conseguita all'estero regolata da specifiche direttive
dell'Unione europea. Le strutture sanitarie e
sociosanitarie interessate possono procedere al
reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del
Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati o della
documentazione da cui si evince inequivocabilmente che il
soggetto e' abilitato nel Paese di origine all'esercizio
della professione sanitaria o all'attivita' riferita agli
operatori socio-sanitari, con contratti a tempo determinato
o con incarichi libero-professionali, anche di
collaborazione coordinata e continuativa, in deroga
all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e fermo restando quanto previsto dalla disciplina
vigente in materia di spesa di personale per gli enti del
Servizio sanitario nazionale. La struttura che procede al
reclutamento temporaneo trasmette alla regione o alla
provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui
territorio si e' proceduto al reclutamento temporaneo i
nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi
del primo periodo e la documentazione di cui comma 1-bis.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
curano la conservazione della documentazione ricevuta e
istituiscono un elenco dei professionisti sanitari e degli
operatori socio-sanitari reclutati. L'elenco dei
professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari
reclutati e' trasmesso ai relativi Ordini professionali. Le
amministrazioni interessate provvedono alle attivita'
previste dal presente comma con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i professionisti
interessati depositano presso la struttura sanitaria che
procede al reclutamento temporaneo la documentazione
attestante il possesso della qualifica professionale
sanitaria o di operatore socio-sanitario, munita di
traduzione asseverata presso il tribunale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5-bis, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante: «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, S.O. n. 21, e
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5-bis (Disposizioni in materia di formazione
continua in medicina). - 1. I crediti formativi del
triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell'articolo
16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attivita' di formazione
continua in medicina, si intendono gia' maturati in ragione
di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla
legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a
svolgere la propria attivita' professionale nel periodo
dell'emergenza derivante dal COVID-19.
1-bis. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo
formativo, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio
2020-2022 e' prorogato al 31 dicembre 2025.
Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo
obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio
2023.
1-ter. La certificazione dell'assolvimento
dell'obbligo formativo per i trienni 2014-2016, 2017-2019 e
2020-2022 puo' essere conseguita, in caso di mancato
raggiungimento degli obblighi formativi nei termini
previsti, attraverso crediti compensativi definiti con
provvedimento della Commissione nazionale per la formazione
continua.».
- Si riporta il testo del comma 268, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, S.O.
n. 49, come modificato dalla presente legge:
«268. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi
sanitari regionali anche per il recupero delle liste
d'attesa e di consentire la valorizzazione della
professionalita' acquisita dal personale che ha prestato
servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti
del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa
consentiti per il personale dalla disciplina vigente in
materia:
a) verificata l'impossibilita' di utilizzare
personale gia' in servizio, nonche' di ricorrere agli
idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore,
possono avvalersi, anche per gli anni 2023, 2024 e 2025,
delle misure previste dagli articoli 2-bis, limitatamente
ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera a), del
medesimo articolo, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, non
oltre il 31 dicembre 2025, degli incarichi conferiti ai
sensi delle medesime disposizioni;
b) ferma restando l'applicazione dell'articolo 20
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1°
luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2025 possono assumere a
tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e
del ruolo sociosanitario, anche qualora non piu' in
servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con
procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui
all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2025 alle
dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale
almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi,
di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31
gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025, secondo criteri di
priorita' definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di
stabilizzazione del personale assunto mediante procedure
diverse da quelle sopra indicate si provvede previo
espletamento di prove selettive;
c) possono, anche al fine di reinternalizzare i
servizi appaltati ed evitare differenze retributive a
parita' di prestazioni lavorative, in coerenza con il piano
triennale dei fabbisogni di personale, avviare procedure
selettive per il reclutamento del personale da impiegare
per l'assolvimento delle funzioni reinternalizzate,
prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva
di posti non superiore al 50 per cento di quelli
disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie
e socio-sanitarie corrispondenti nelle attivita' dei
servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai
pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio
2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno tre anni di
servizio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
29 dicembre 2022, n. 198 recante: «Disposizioni urgenti in
materia di termini legislativi», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Proroga di termini in materia di salute). -
(Omissis)
3. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma
3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025 nel
rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di
personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale.
(Omissis)
6. Le modalita' di utilizzo di strumenti alternativi
al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di
utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta
elettronica, disposte con gli articoli 2 e 3 dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 884
del 31 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
83 dell'8 aprile 2022, in attuazione dell'articolo 1 del
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, sono prorogate sino al
31 dicembre 2025 e sono estese all'invio del numero di
ricetta elettronica (NRE) a mezzo di posta elettronica.
(Omissis)
9-quinquiesdecies. Allo scopo di fronteggiare la
grave carenza di personale e superare il precariato,
nonche' per garantire continuita' nell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza, per il personale
dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario
nazionale, il termine per il conseguimento dei requisiti di
cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30
dicembre 2021, n. 234, e' stabilito al 31 dicembre 2025.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 recante: «Misure urgenti
a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di
energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di
salute e adempimenti fiscali», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023, e convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56:
«Art. 12 (Misure per il personale dei servizi di
emergenza-urgenza). - 1. Fino al 31 dicembre 2025, allo
scopo di garantire la continuita' nell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza e valorizzare l'esperienza
professionale acquisita, il personale medico, che, nel
periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed il 31
dicembre 2024, abbia maturato, presso i servizi di
emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, almeno
tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti
a tempo determinato, con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o
altre forme di lavoro flessibile, ovvero abbia svolto un
documentato numero di ore di attivita', equivalente ad
almeno tre anni di servizio del personale medico del
Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non
continuative, presso i predetti servizi, e' ammesso a
partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica
del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di
Medicina d'emergenza-urgenza, ancorche' non in possesso di
alcun diploma di specializzazione. Il servizio prestato ai
sensi del presente comma e' certificato, su istanza
dell'interessato, dalla struttura presso la quale e' stato
svolto, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 583, dell'articolo 1,
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come
modificato dalla presente legge:
«583. Fino al 31 dicembre 2025, l'AIFA, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del
monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica per
acquisti diretti si avvale dei dati presenti nel Nuovo
sistema informativo sanitario, di cui al decreto del
Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005. L'AIFA,
inoltre, fino alla medesima data del 31 dicembre 2025,
rileva il fatturato di cui al comma 578 sulla base dei dati
di cui al citato Nuovo sistema informativo sanitario,
riscontrati mensilmente e validati per via telematica dalle
aziende farmaceutiche titolari di AIC.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, del citato
decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 4 (Proroga di termini in materia di salute). -
1. Il termine di approvazione del bilancio preventivo
dell'anno 2024 degli Ordini delle professioni sanitarie di
cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
13 settembre 1946, n. 233, e' prorogato fino alla data di
presentazione del conto consuntivo dell'anno 2023.
1-bis. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge
31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, concernente la
sospensione delle attivita' e dei procedimenti di
irrogazione delle sanzioni in materia di obblighi di
vaccinazione anti SARS-CoV-2, le parole: "fino al 30 giugno
2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre
2024".
2. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla proroga della
possibilita' per i laureati in medicina e chirurgia
abilitati di assumere incarichi provvisori o di
sostituzione di medici di medicina generale, nonche' alla
possibilita' per i medici iscritti al corso di
specializzazione in pediatria, durante il percorso
formativo, di assumere incarichi provvisori o di
sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con
il Servizio sanitario nazionale, le parole: "31 dicembre
2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".
3. Il termine di validita' dell'iscrizione
nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di
direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle
aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio
sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti
iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet del
Ministero della salute in data 1° aprile 2020, e' prorogato
fino alla pubblicazione dell'elenco nazionale aggiornato e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2025.
4. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge
30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'applicazione delle
misure straordinarie per il conferimento di incarichi
semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di
incarichi a tempo determinato al personale delle
professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai
medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al
penultimo anno di corso della scuola di specializzazione,
le parole: "anche per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite
dalle seguenti: "anche per gli anni 2022, 2023 e 2024" e le
parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2024".
5. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29
dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al conferimento di
incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e
chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali,
anche se privi della specializzazione, le parole: "31
dicembre 2023 nei limiti delle risorse disponibili
autorizzate a legislazione vigente" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2024 nel rispetto delle disposizioni
di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 2019, n. 60".
5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina vigente
con le disposizioni di cui al comma 5-ter del presente
articolo, l'efficacia delle disposizioni previste dal
regolamento recante la disciplina per l'attivita' di
raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati
in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto del
Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156, e' sospesa
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto fino al 31 dicembre 2025.
5-ter. All'articolo 19, comma 11, secondo periodo,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole:
"collaborazione volontaria a titolo gratuito ed
occasionale" sono sostituite dalle seguenti:
"collaborazione volontaria e occasionale, a titolo gratuito
o con contratto libero-professionale,".
6. All'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21
giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2022, n. 122, relativo alla proroga degli
incarichi semestrali di lavoro autonomo per i dirigenti
medici, veterinari e sanitari, nonche' per il personale del
ruolo sanitario del comparto sanita', collocati in
quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo
professionale in conseguenza del collocamento a riposo,
nonche' per gli operatori socio-sanitari collocati in
quiescenza, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2024", nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Resta
fermo quanto previsto dagli articoli 14, comma 3, e 14.1,
comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26.".
6-bis. Dopo il comma 164 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2023, n. 213, in materia di trattenimento in
servizio di dirigenti medici e sanitari e di infermieri del
Servizio sanitario nazionale, e' inserito il seguente:
"164-bis. Anche al fine di fare fronte alle
esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto
ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e dei medici con contratto di
formazione specialistica, nonche' di fronteggiare la grave
carenza di personale, le aziende del Servizio sanitario
nazionale, fino al 31 dicembre 2025, possono trattenere in
servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici
e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, in
deroga ai limiti previsti dall'articolo 15-nonies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fino al
compimento del settantaduesimo anno di eta' e comunque non
oltre la predetta data del 31 dicembre 2025. Il Ministero
della salute e le universita' possono applicare le
disposizioni di cui al primo periodo, rispettivamente, ai
dirigenti medici e sanitari di cui all'articolo 17, comma
1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e ai docenti
universitari che svolgono attivita' assistenziali in
medicina e chirurgia. Le amministrazioni di cui al primo e
al secondo periodo possono riammettere in servizio, a
domanda, fino al compimento del settantaduesimo anno di
eta' e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, il personale
di cui al presente comma collocato in quiescenza a
decorrere dal 1° settembre 2023 avendo maturato i requisiti
anagrafici e contributivi per il pensionamento di
vecchiaia, nei limiti delle facolta' assunzionali vigenti e
previa opzione da parte del medesimo personale per il
mantenimento del trattamento previdenziale gia' in
godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione
connessa all'incarico da conferire. I dirigenti medici e
sanitari e i docenti universitari che svolgono attivita'
assistenziali in medicina e chirurgia di cui al presente
comma non possono mantenere o assumere incarichi
dirigenziali apicali di struttura complessa o
dipartimentale o di livello generale".
6-ter. All'articolo 34, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo
alla deroga alla disciplina del riconoscimento delle
qualifiche professionali per medici e operatori
socio-sanitari ucraini, le parole: "fino al 31 dicembre
2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre
2024".
7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.
205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 406-bis, relativo alla sperimentazione
per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni
assistenziali erogate dalle farmacie con oneri a carico del
Servizio sanitario nazionale, dopo il primo periodo, sono
aggiunti i seguenti: "La sperimentazione di cui al primo
periodo e' effettuata anche nell'anno 2024. Alla fine del
medesimo anno si provvede alla valutazione degli esiti
della sperimentazione.";
b) al comma 406-ter, relativo alla proroga e
all'estensione della sperimentazione delle prestazioni e
delle funzioni assistenziali svolte dalle farmacie, le
parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti:
"2021, 2022 e 2024".
7-bis. Il termine per l'adeguamento dell'ordinamento
delle regioni e delle province autonome alle disposizioni
di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies,
comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e' prorogato al 31 dicembre 2026. Resta ferma la
possibilita' da parte delle regioni di accreditare nuove
strutture sanitarie ai sensi del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502.
8. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in
materia di incentivi al processo di riorganizzazione della
rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale, le
parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2024".
8-bis. Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini
affetti da malattia oncologica, le risorse di cui al comma
338 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
sono incrementate di 400.000 euro per l'anno 2024. Agli
oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari
a 400.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8-ter. All'articolo 1, comma 338, secondo periodo,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di accesso
al fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia
oncologica, le parole: «le associazioni» sono sostituite
dalle seguenti: "gli enti del Terzo settore di cui
all'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, costituiti in
forma di associazione o fondazione".
8-quater. Il limite massimo di spesa di cui
all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in
materia di contributo per sostenere le spese relative a
sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti
privati, e' incrementato di 2 milioni di euro per l'anno
2024. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma
che incrementano il livello di finanziamento del fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sono
assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e
di Bolzano con uno o piu' decreti del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento
sanitario indistinto e sono trasferite a tutte le regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga
alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le
autonomie speciali, il concorso della regione o della
provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente.
All'onere di cui al presente comma, pari a 2 milioni di
euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8-quinquies. Al comma 688 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'istituzione e al
finanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della
nutrizione e dell'alimentazione, le parole: "e di 10
milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle
seguenti: ", di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10
milioni di euro per l'anno 2024".
8-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
comma 8-quinquies, pari a 10 milioni di euro per l'anno
2024, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma
361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8-septies. La limitazione della punibilita' ai soli
casi di colpa grave prevista, per la durata dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, dall'articolo 3-bis
del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, si
applica altresi' ai fatti di cui agli articoli 589 e 590
del codice penale commessi fino al 31 dicembre 2025
nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni
di grave carenza di personale sanitario.
8-octies. Ai fini di cui al comma 8-septies, si tiene
conto delle condizioni di lavoro dell'esercente la
professione sanitaria, dell'entita' delle risorse umane,
materiali e finanziarie concretamente disponibili in
relazione al numero dei casi da trattare, del contesto
organizzativo in cui i fatti sono commessi nonche' del
minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute
dal personale non specializzato.
8-novies. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge
17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, concernente la durata
dell'incarico del Commissario straordinario per
l'attuazione e il coordinamento delle misure di
contenimento e contrasto della diffusione della peste suina
africana, dopo le parole: "per un periodo di dodici mesi,
prorogabile" sono inserite le seguenti: "o rinnovabile" e
le parole: "per un ulteriore periodo di dodici mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «per un ulteriore periodo fino a
trentasei mesi".
8-decies. Il termine per il completamento degli
adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del
Ministro della salute 7 marzo 2023, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2023, in materia di
gestione e funzionamento del sistema di identificazione e
registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli
animali (sistema I&R), e' differito al 31 dicembre
2024.
8-undecies. All'articolo 27, comma 5-ter, del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, relativo alle regioni di
riferimento per la determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard regionali, le parole: "e 2023" sono
sostituite dalle seguenti: ",2023 e 2024".».
- Si riporta il testo dell'articolo 29 del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante: «Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio
2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106, come modificato dalla presente legge:
«Art. 29 (Incentivo al processo di riorganizzazione
della rete dei laboratori del Servizio sanitario
nazionale). - 1. Al fine di adeguare gli standard
organizzativi e di personale ai processi di incremento
dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche
automatizzate, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano favoriscono il completamento dei processi di
riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e
private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e
di diagnostica di laboratorio, attivati mediante
l'approvazione dei piani previsti dall'articolo 1, comma
796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
inseriscono tra le strutture qualificate gli istituti di
ricerca con comprovata esperienza in materia di
sequenziamento di nuova generazione (NGS). Per gli anni
2021 e 2022, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano possono riconoscere alle strutture che si
adeguano progressivamente ai predetti standard non oltre il
31 dicembre 2025, al fine di garantire la soglia minima di
efficienza di 200.000 esami di laboratorio e di prestazioni
specialistiche o di 5.000 campioni analizzati con
tecnologia NGS, un contributo da stabilirsi con
provvedimento della regione o della provincia autonoma, nei
limiti dell'importo di cui al comma 2.
2. Ai fini dell'attuazione di cui al comma 1, alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e'
assegnato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1,
commi 34 e 34-bis, della legge 23 novembre 1996, n. 662,
l'importo di 46 milioni di euro per l'anno 2021 e di 23
milioni di euro per l'anno 2022, al cui riparto si provvede
con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.223 226
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano trasmettono al Comitato permanente per l'erogazione
dei Livelli di assistenza, di cui all'articolo 9
dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005, il
cronoprogramma di cui al comma 1 ai fini degli adempimenti
di competenza in materia di accesso alla quota premiale ai
sensi dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23
dicembre 2009, n. 191. L'erogazione delle risorse di cui al
comma 2 e' subordinata all'approvazione del cronoprogramma
da parte del Comitato di cui al primo periodo e alla
relativa positiva attuazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
14 dicembre 2018, n. 135 recante: «Disposizioni urgenti in
materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per
la pubblica amministrazione», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 218 del 14 dicembre, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12:
«Art. 9 (Disposizioni urgenti in materia di
formazione specifica in medicina generale). - 1. In
relazione alla contingente carenza dei medici di medicina
generale, nelle more di una revisione complessiva del
relativo sistema di formazione specifica i laureati in
medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale,
iscritti al corso di formazione specifica in medicina
generale, possono mantenere gli incarichi gia' assegnati
ovvero partecipare all'assegnazione degli incarichi
convenzionali, ivi inclusi quelli provvisori e di
sostituzione, rimessi all'accordo collettivo nazionale
nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di
medicina generale. La loro assegnazione e' in ogni caso
subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del
relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi
titolo, diritto all'inserimento nella graduatoria
regionale, in forza di altra disposizione. Resta fermo, per
l'assegnazione degli incarichi per l'emergenza sanitaria
territoriale, il requisito del possesso dell'attestato
d'idoneita' all'esercizio dell'emergenza sanitaria
territoriale. Il mancato conseguimento del diploma di
formazione specifica in medicina generale entro il termine
previsto dal corso di rispettiva frequenza fatti salvi i
periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e
6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, comporta
la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza
dall'eventuale incarico assegnato.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e
le province autonome, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, prevedono la limitazione del massimale
degli assistiti in carico fino a 1.000 assistiti, anche con
il supporto dei tutori di cui all'articolo 27 del medesimo
decreto legislativo n. 368 del 1999, o del monte ore
settimanale e possono organizzare i corsi anche a tempo
parziale, garantendo in ogni caso che l'articolazione
oraria e l'organizzazione delle attivita' assistenziali non
pregiudichino la corretta partecipazione alle attivita'
didattiche previste per il completamento del corso di
formazione specifica in medicina generale. Le ore di
attivita' svolte dai medici assegnatari degli incarichi ai
sensi del comma 1 devono essere considerate a tutti gli
effetti quali attivita' pratiche, da computare nel monte
ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 368 del 1999.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, in sede di Accordo collettivo
nazionale, sono individuati i criteri di priorita' per
l'inserimento nelle graduatorie regionali dei medici
iscritti al corso di formazione specifica in medicina
generale di cui al comma 1, per l'assegnazione degli
incarichi convenzionali, nonche' le relative modalita' di
remunerazione. Nelle more della definizione dei criteri di
cui al presente comma, si applicano quelli previsti
dall'Accordo collettivo nazionale vigente per le
sostituzioni e gli incarichi provvisori.
4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti
con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2-quinquies, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante: «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo
2020, Edizione straordinaria, convertito, con modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2-quinquies (Misure urgenti per il reclutamento
dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, ai medici
iscritti al corso di formazione in medicina generale e'
consentita l'instaurazione di un rapporto convenzionale a
tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale. Le
ore di attivita' svolte dai suddetti medici devono essere
considerate a tutti gli effetti quali attivita' pratiche,
da computare nel monte ore complessivo, previsto
dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i laureati in
medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro
iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di
formazione specifica in medicina generale, possono assumere
incarichi provvisori o di sostituzione di medici di
medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario
nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia
medica e della guardia medica turistica. Le ore di
attivita' svolte dai suddetti medici devono essere
considerate a tutti gli effetti quali attivita' pratiche,
da computare nel monte ore complessivo previsto
dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368. In caso di assunzione di incarico
provvisorio che comporti l'assegnazione di un numero di
assistiti superiore a 800, l'erogazione della borsa di
studio e' sospesa. Il periodo di attivita', svolto dai
medici specializzandi, e' riconosciuto ai fini del ciclo di
studi che conduce al conseguimento del diploma di
specializzazione. Le universita', ferma restando la durata
legale del corso, assicurano il recupero delle attivita'
formative, teoriche e assistenziali, necessarie al
raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le disposizioni
di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Ministro della
salute 7 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
60 del 13 marzo 2006, si intendono integrate con le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i medici iscritti
al corso di specializzazione in pediatria, durante il
percorso formativo, possono assumere incarichi provvisori o
di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati
con il Servizio sanitario nazionale. Il periodo di
attivita', svolto dai medici specializzandi, e'
riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al
conseguimento del diploma di specializzazione. Le
universita', ferma restando la durata legale del corso,
assicurano il recupero delle attivita' formative, teoriche
e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli
obiettivi formativi previsti.».
- Si riporta il testo dei commi 218, 219, 220, 519 e
551, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213
recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio
2024-2026», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del
30 dicembre 2023, S.O. n. 40:
«218. Al fine di far fronte alla carenza di personale
sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario
nazionale (SSN) nonche' di ridurre le liste d'attesa e il
ricorso alle esternalizzazioni, l'autorizzazione agli
incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni
aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto
collettivo nazionale di lavoro dell'area sanita' - triennio
2016-2018, del 19 dicembre 2019, prevista dall'articolo 11,
comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023,
n. 56, si applica fino al 31 dicembre 2026 ed e' estesa,
dall'anno 2024 all'anno 2026, a tutte le prestazioni
aggiuntive svolte dal personale medico. Restano ferme le
disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive,
con particolare riferimento ai volumi di prestazioni
erogabili nonche' all'orario massimo di lavoro e ai
prescritti riposi.
219. Per le medesime finalita' di cui al comma 218,
le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si
applicano fino al 31 dicembre 2026 e sono estese, dall'anno
2024 all'anno 2026, a tutte le prestazioni aggiuntive
svolte, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del
contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto sanita' - triennio 2019-2021, dal
personale sanitario di tale comparto operante presso i
medesimi aziende ed enti del SSN. Per le predette attivita'
la tariffa oraria puo' essere aumentata fino a 60 euro
lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni
vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con
particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili
nonche' all'orario massimo di lavoro e ai prescritti
riposi.
220. Per le finalita' di cui ai commi 218 e 219 e'
autorizzata, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, la
spesa di 200 milioni di euro per il personale medico e di
80 milioni di euro per il personale sanitario del comparto
sanita'. Al predetto finanziamento accedono tutte le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per
le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale
al finanziamento sanitario corrente. Gli importi di cui
all'allegato III alla presente legge costituiscono limite
di spesa per ciascuna regione e provincia autonoma per le
finalita' di cui ai commi da 218 a 222.».
«519. Il fondo per la sistemazione contabile delle
partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e'
rifinanziato di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni
2024, 2025 e 2026. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a ripartire le risorse del predetto
fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri
interessati, ovvero, al fine di accelerare l'estinzione
delle suddette partite, ad assegnare direttamente le
medesime risorse, anche in conto residui, all'istituto cui
e' affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale
provvede alla relativa sistemazione, fornendo al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e alla competente
Amministrazione ogni elemento informativo utile delle
operazioni effettuate di individuazione e regolazione di
ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le
risorse del suddetto fondo non utilizzate entro il 31
dicembre di ciascun anno sono conservate in bilancio per
essere utilizzate nell'esercizio successivo.».
«551. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo
da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, con una dotazione di 4.655.172 euro
annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026,
finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti
locali e alla realizzazione di interventi in materia
sociale e di infrastrutture, sport e cultura.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154 recante: «Disposizioni urgenti per
il contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2008, e
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 189:
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le
aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009.
1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle
dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
1-ter. Alla copertura dell'onere derivante
dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e
5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare
gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al
comma 1.
1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo
per interventi strutturali di politica economica ai sensi
del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di
euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno
2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
medesimi anni.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 , e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88.
All'utilizzo del Fondo per le finalita' di cui al
primo periodo si provvede con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 36, comma 4-bis,
del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante: «Misure
urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio
del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori
disposizioni finanziarie e sociali», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022, e convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 36 (Disposizioni in materia di indennita' una
tantum per i lavoratori dipendenti e altre disposizioni in
materia di personale delle pubbliche amministrazioni
nonche' di conferimento di incarichi a personale sanitario
in quiescenza). - Omissis
4-bis. L'applicazione delle disposizioni
dell'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, e' prorogata fino al 31 dicembre 2025,
nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa
di personale.».
- Si riporta il testo del comma 377, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2014)», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, S.O. n. 87,
come modificato dalla presente legge:
«377. In favore dei policlinici universitari gestiti
direttamente da universita' non statali di cui all'articolo
8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.
517, e' disposto, a titolo di concorso statale al
finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle
attivita' strumentali necessarie al perseguimento dei fini
istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato
articolo 8, comma 1, il finanziamento di 50 milioni di euro
per l'anno 2014, di 35 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni dal 2015 al 2027 e di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2028, la cui erogazione e' subordinata
alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa, tra le singole
universita' e la regione interessata, comprensivi della
definitiva regolazione condivisa di eventuali contenziosi
pregressi. Il riparto del predetto importo tra i
policlinici universitari gestiti direttamente da
universita' non statali e' stabilito con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute. La presente disposizione continua ad
applicarsi anche ove le strutture indicate al presente
comma modifichino la propria forma giuridica nei termini
previsti dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto
legislativo n. 517 del 1999.».
- Si riporta il testo del comma 275, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre
2024:
«275. Una quota delle risorse incrementali di cui al
comma 273, pari a 773,9 milioni di euro per l'anno 2026, a
340,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 379,2 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2028, e' destinata
all'incremento delle disponibilita' per il perseguimento
degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di
rilevo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».
- Si riporta il testo del comma 580, dell'articolo 1,
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come
modificato dalla presente legge:
«580. Le aziende farmaceutiche titolari di AIC
ripianano il 50 per cento dell'eventuale superamento di
ogni tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti,
come determinato dal consiConsiglio di amministrazione
dell'AIFA. Il ripiano e' effettuato da ciascuna azienda
farmaceutica, in conformita' alla determinazione del
Consiglio di amministrazione dell'AIFA, in maniera distinta
per gli acquisti diretti di gas medicinali rispetto agli
altri acquisti diretti e in proporzione alla rispettiva
quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica,
determinata ai sensi dei commi 578 e 579. Il restante 50
per cento del superamento dei predetti tetti a livello
nazionale e' a carico delle sole regioni e province
autonome nelle quali e' superato il relativo tetto di
spesa, in proporzione ai rispettivi superamenti. L'AIFA
determina, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a
quello di riferimento, la quota del ripiano attribuita ad
ogni azienda farmaceutica titolare di AIC, ripartita per
ciascuna regione e provincia autonoma al 50 per cento
secondo il criterio pro capite e al 50 per cento variabile
in proporzione ai rispettivi superamenti dei tetti di
spesa, e la comunica sia all'azienda sia alle regioni e
province autonome. Con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottare entro cinquanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabiliti i termini, le condizioni e le
modalita' per la redistribuzione delle quote variabili di
ripiano spettanti ad ogni regione e provincia autonoma,
assicurando che dette quote variabili non siano superiori
al 70 per cento ne' inferiori al 30 per cento dello
sforamento fatto registrare. Il ripiano e' effettuato
tramite versamenti a favore delle regioni e delle province
autonome, da eseguire entro trenta giorni dalla
comunicazione. Entro sessanta giorni dalla scadenza del
termine di pagamento, le regioni e le province autonome
comunicano all'AIFA l'eventuale mancato versamento.».
 
Art. 5

Proroga di termini in materia di istruzione e merito

1. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, relativo ai requisiti di accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
2. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, riguardante il reclutamento dei dirigenti tecnici, le parole: « e comunque entro il 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque entro il 31 dicembre 2025 ».
3. All'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo agli incarichi dei dirigenti tecnici, le parole: « con una durata massima fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « con una durata massima fino al 31 dicembre 2025 » e le parole: « per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 ».
4. Al fine di garantire il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativi alla missione 4, componente 1, investimento 2.1 « Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico » e investimento 3.2 « Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori », all'articolo 1, comma 725, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alle equipe formative territoriali, quale supporto alle azioni delle istituzioni scolastiche sulla digitalizzazione, le parole: « 2023/2024 e 2024/2025 », sono sostituite dalle seguenti: « 2023/2024, 2024/ 2025 e 2025/2026 ». Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 1.684.395 per l'anno 2025 e di euro 2.526.592 per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2025 e 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
4-bis. La valorizzazione dei docenti impegnati nelle attivita' di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento, e' prorogata all'anno scolastico 2025/2026. Per la finalita' di cui al primo periodo, il fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
4-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: « al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2027 »;
b) al comma 2-bis, le parole: « al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2027 »;
c) al comma 2-ter, le parole: « al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2027 ».
4-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonche' le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.
4-quinquies. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che definisce le modalita' di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici di cui all'articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' prorogato al 31 dicembre 2025.
4-sexies. Sono prorogate anche per l'anno accademico 2025/2026 le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 6-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
4-septies. Sono prorogate per l'anno scolastico 2025/2026 le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106. Conseguentemente, il decreto di cui all'articolo 10, comma 3-ter, del decreto-legge n. 71 del 2024 e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e le assegnazioni di cui al comma 3-quater del medesimo articolo 10 sono effettuate con decorrenza dal 1° settembre 2025.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 18-bis e 22 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante:
«Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di
formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella
scuola secondaria per renderlo funzionale alla
valorizzazione sociale e culturale della professione, a
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della
legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 12 del 16 maggio 2017, S.O. n. 23, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 18-bis (Norme transitorie per l'accesso al
concorso e per l'immissione in ruolo). - 1. Fino al 31
dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di
studio necessario con riferimento alla classe di concorso,
sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti
comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo
grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro
che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso
universitario e accademico di formazione iniziale di cui
all'articolo 2-bis in coerenza con il Profilo conclusivo
delle competenze professionali del docente abilitato di cui
al comma 6 dell'articolo 2-bis e a condizione che parte dei
CFU/CFA siano di tirocinio diretto. Fino alla data di cui
al primo periodo, sono altresi' ammessi a partecipare
coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano
conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso
al concorso secondo il previgente ordinamento.
2. Fino al termine del periodo transitorio di cui al
comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attivita'
di sostegno didattico agli alunni con disabilita' accedono,
nei limiti della riserva di posti e con le modalita'
stabilite con decreto del Ministero dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministero
dell'istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a
tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano
prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su
posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di
istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi
di istruzione e formazione professionale delle regioni, e
che siano in possesso del titolo di studio valido per
l'insegnamento. I percorsi sono svolti con modalita' di
erogazione convenzionale, interamente in presenza o,
esclusivamente per attivita' diverse dalle attivita' di
tirocinio e laboratorio, con modalita' telematiche in
misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.
3. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo
2-bis, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al
comma 1, primo periodo, sono definiti i contenuti
dell'offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA
necessari per la partecipazione al concorso. Sono altresi'
definiti gli ulteriori 30 CFU/CFA necessari per il
completamento della formazione iniziale universitaria e
accademica, cui accedono di diritto, e sono disciplinate le
modalita' di svolgimento della prova finale del percorso
universitario e accademico, comprendente una prova scritta
e una lezione simulata, nonche' la composizione della
relativa commissione, nella quale sono comunque presenti un
membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di
riferimento e un membro esterno esperto di formazione nelle
materie inerenti al percorso abilitante, anche
individuabile tra i tutor di cui all'articolo 2-bis, comma
7. La nomina di personale scolastico nella commissione di
cui al secondo periodo non deve determinare oneri di
sostituzione a carico del bilancio dello Stato.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-ter
dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, i vincitori del concorso su posto comune e su posto
di insegnante tecnico-pratico, che vi abbiano partecipato
con i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo,
nonche' i vincitori del concorso su posto di insegnante
tecnico-pratico, che vi abbiano partecipato con i requisiti
di cui all'articolo 22, comma 2, secondo periodo,
sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con
l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce
l'istituzione scolastica scelta e integrano i CFU/CFA, ove
mancanti, per il completamento del percorso universitario e
accademico di formazione iniziale di cui all'articolo
2-bis, con oneri a carico dei partecipanti, definiti dal
decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis. Con
il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4, sono
definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente
a 36 CFU/CFA, che i vincitori del concorso di cui al comma
1, ultimo periodo, nonche' i vincitori di concorso su posto
di insegnante tecnico-pratico che vi abbiano partecipato
con i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, secondo
periodo, conseguono per il completamento del percorso
universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi
del primo periodo. Con il superamento della prova finale
del percorso universitario e accademico di formazione
iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione
all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter e sono,
conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e
sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui
positivo superamento determina la definitiva immissione in
ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le
disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1. Per gli
effetti di cui al presente comma, la prova finale del
percorso universitario e accademico, svolta con le
modalita' di cui all'articolo 2-bis, comma 5, puo' essere
sostenuta per non piu' di due volte. Il secondo mancato
superamento della prova finale determina la cancellazione
del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.
5. In caso di esaurimento delle graduatorie dei
concorsi per il personale docente indetti ai sensi
dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106, al fine dell'immissione in ruolo dei
docenti di sostegno, fino al 31 dicembre 2025, le facolta'
assunzionali annualmente autorizzate per la predetta
tipologia di posto sono utilizzate per le assegnazioni
dalle graduatorie provinciali per le supplenze del biennio
2024/2026 con la procedura di cui ai commi da 5 a 12
dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023,
n. 74. I riferimenti temporali contenuti nei citati commi
da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 44 del 2023
sono annualmente aggiornati all'anno scolastico di
riferimento.
6. Al fine di garantire la maggiore copertura delle
classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e
Scienze, con decreto del Ministro dell'istruzione, di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca,
da adottare entro il 31 luglio 2022, i requisiti di accesso
a tali classi di concorso possono essere integrati.
6-bis. Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025
i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale
possono essere svolti, a esclusione delle attivita' di
tirocinio e di laboratorio, con modalita' telematiche,
comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto
dall'articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, e in ogni
caso in misura non superiore al 50 per cento del totale.
Restano fermi, anche negli anni accademici di cui al primo
periodo, i requisiti di accreditamento dei percorsi
individuati dal decreto di cui all'articolo 2-bis, comma
4.».
«Art. 22 (Entrata in vigore). - 1. Fermo restando
quanto previsto all'articolo 17 e al comma 2, le
disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai
concorsi per l'accesso ai ruoli di docente nella scuola
secondaria, su posti comuni e di sostegno, inclusi quelli
degli insegnanti tecnico-pratici, banditi successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, sono
richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi dopo il
31 dicembre 2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante
tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla
normativa vigente in materia di classi di concorso.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 4, del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 recante: «Misure di
straordinaria necessita' ed urgenza in materia di
reclutamento del personale scolastico e degli enti di
ricerca e di abilitazione dei docenti», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2019, e
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Disposizioni in materia di reclutamento del
personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, e per assicurare la funzionalita' delle
istituzioni scolastiche). - (Omissis)
4. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui
al comma 3, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 94, quinto periodo, della legge 13 luglio 2015, n.
107, e' rifinanziata nella misura di 1,98 milioni di euro
nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel 2020, ferme restando
la finalita' e la procedura di cui al medesimo comma 94. I
contratti stipulati a valere sulle risorse di cui al primo
periodo hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei
dirigenti tecnici di cui al comma 3 e comunque entro il 31
dicembre 2025.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 230-bis del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante: «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-192», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, S.O. n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, come modificato dalla presente legge:
«Art. 230-bis (Disposizioni finalizzate al
reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni
scolastiche dell'infanzia e del primo ciclo, di proroga
degli incarichi dei dirigenti tecnici e di bonus ai
dirigenti scolastici). - 1. Limitatamente ai mesi da
settembre a dicembre 2020, al fine di assicurare la
funzionalita' della strumentazione informatica anche nelle
scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole
secondarie di primo grado, nonche' per il supporto
all'utilizzo delle piattaforme multimediali per la
didattica, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a
sottoscrivere contratti fino al 31 dicembre 2020 con
assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unita'.
Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il contingente di cui
al primo periodo e' ripartito tra le istituzioni
scolastiche, tenendo conto del numero degli studenti di
ciascun istituto scolastico. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 9,3 milioni di euro per l'anno 2020,
si provvede ai sensi dell'articolo 265.
2. Nelle more dello svolgimento del concorso di cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019,
n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 2019, n. 159, il Ministero dell'istruzione e'
autorizzato a prorogare o, qualora non gia' attribuiti, in
tutto o in parte, a conferire, entro il limite di
autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo, gli
incarichi riguardanti i contratti a tempo determinato di
cui al comma 4 del citato articolo 2 con una durata massima
fino al 31 dicembre 2025. Conseguentemente le assunzioni di
cui al medesimo articolo 2, comma 3, del decreto-legge n.
126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
159 del 2019, avvengono con decorrenza successiva alla
scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo
determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari
a 7,9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal
2021 al 2025, si provvede a valere sulle risorse previste
dal citato articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126
del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159
del 2019.
3. Al fine di evitare la ripetizione di somme gia'
erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni
scolastici 2017/2018 e 2018/2019, nello stato di previsione
del Ministero dell'istruzione e' istituito un fondo con la
dotazione di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, da
destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per
i predetti anni scolastici in conseguenza
dell'ultrattivita' riconosciuta ai contratti collettivi
regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun
caso possono essere ri-conosciuti emolumenti superiori a
quelli derivanti dalla predetta ultrattivita'. Il fondo di
cui al primo periodo e' ripartito con decreto del Ministro
dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale
«Istruzione e ricerca». Al relativo onere si provvede ai
sensi dell'articolo 265.».
- Si riporta il testo del comma 725, dell'articolo 1,
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come
modificato dalla presente legge:
«725. Al fine di promuovere misure e progetti di
innovazione didattica e digitale nelle scuole, negli anni
scolastici 2019/2020 e 2020/2021 , 2021/2022 e 2022/ 2023
sono individuate dal Ministero dell'istruzione le equipe
formative territoriali costituite da un numero di docenti
pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli
uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione
centrale, da destinare esclusivamente ad azioni di supporto
al Piano nazionale per la scuola digitale, e un numero
massimo di ulteriori 200 docenti da porre in semi esonero
dall'esercizio delle attivita' didattiche per il 50 per
cento dell'orario di servizio, per garantire la diffusione
di azioni legate al Piano per la scuola digitale, nonche'
per promuovere azioni di formazione del personale docente e
di potenziamento delle competenze degli studenti sulle
metodologie didattiche innovative. Per le finalita' di cui
al primo periodo, come integrate ai sensi dell'articolo 47,
comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022,
n. 79, negli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e
2025/2026 sono individuate dal Ministero dell'istruzione e
del merito le equipe formative territoriali costituite da
un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di
comando presso gli uffici scolastici regionali e presso
l'amministrazione centrale e un numero massimo di 100
docenti da porre in esonero dall'esercizio delle attivita'
didattiche, con il coordinamento funzionale dell'Unita' di
missione per il PNRR.».
- Si riporta il testo del comma 62, dell'articolo 1,
della legge 13 luglio 2015, n. 107 recante: «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio
2015:
«62. Al fine di consentire alle istituzioni
scolastiche di attuare le attivita' previste nei commi da
56 a 61, nell'anno finanziario 2015 e' utilizzata quota
parte, pari a euro 90 milioni, delle risorse gia' destinate
nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche
ed educative statali sul Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni. A decorrere dall'anno 2016, e' autorizzata
la spesa di euro 30 milioni annui. Le risorse sono
ripartite tra le istituzioni scolastiche sulla base di
procedure selettive.».
- Si riporta il testo del comma 561, dell'articolo 1,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, S.O.
n. 43:
«561. Nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione e del merito e' istituito un fondo, con una
dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2023,
finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico,
con particolare riferimento alle attivita' di orientamento,
di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica,
ivi comprese quelle volte a definire percorsi
personalizzati per gli studenti, nonche' di quelle svolte
in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito,
sentite le organizzazioni sindacali, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i criteri di utilizzo delle
risorse di cui al presente comma.».
- Si riporta il testo del comma 565, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, come
modificato dalla presente legge:
«565. Nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione e del merito e' istituito un fondo per la
valorizzazione del sistema scolastico, con una dotazione di
122 milioni di euro per l'anno 2025, di 189 milioni di euro
per l'anno 2026 e di 75 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2027.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, commi da 1 a
2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante:
«Proroga e definizione di termini», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. n.304 del 30 dicembre 2016,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2016, n. 304, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Proroga di termini in materia di istruzione,
universita' e ricerca). - 1. All'articolo 18, comma
8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2017». Restano fermi i termini di
conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.
2. Il termine per l'adeguamento alla normativa
antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti
a scuola, nonche' per le strutture nell'ambito delle quali
sono erogati percorsi di istruzione e formazione
professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica
superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto
al predetto adeguamento, e' stabilito al 31 dicembre 2027.
2-bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa
antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo
nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, non si sia
ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato
dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del
Ministro dell'interno 16 luglio 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, e' stabilito,
in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata
lettera a), al 31 dicembre 2027. Restano fermi i termini
indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c)
dello stesso articolo 6, comma 1.
2-ter. Il termine di adeguamento alla normativa
antincendio per gli edifici, i locali e le strutture delle
universita' e delle istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, nonche' per quelli ove si
svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy,
per i quali, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, non si sia provveduto al predetto
adeguamento, e' stabilito al 31 dicembre 2027.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 305 del 30 agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,
per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro
per gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i
casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne
faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o
dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante: «Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del
30 aprile 2008, S.O. n. 108:
«Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del
dirigente). - 1. Il datore di lavoro, che esercita le
attivita' di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che
organizzano e dirigono le stesse attivita' secondo le
attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per
l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi
previsti dal presente decreto legislativo e qualora
richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo
28;
b) designare preventivamente i lavoratori
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di
lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza;
b-bis) individuare il preposto o i preposti per
l'effettuazione delle attivita' di vigilanza di cui
all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di
lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto
per lo svolgimento delle attivita' di cui al precedente
periodo. Il preposto non puo' subire pregiudizio alcuno a
causa dello svolgimento della propria attivita'; 93
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere
conto delle capacita' e delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei
dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il
medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinche'
soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che
li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli
lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e
di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le
scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e
richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi
previsti a suo carico nel presente decreto;85
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui
all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico
competente la cessazione del rapporto di lavoro;86
h) adottare le misure per il controllo delle
situazioni di rischio in caso di emergenza e dare
istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo
grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il piu' presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa
il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in
materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione,
formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata
da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in
una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave
e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione
della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per
l'espletamento della sua funzione, copia del documento di
cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto
informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5,
nonche' consentire al medesimo rappresentante di accedere
ai dati di cui alla lettera r). Il documento e' consultato
esclusivamente in azienda;87
p) elaborare il documento di cui all'articolo 26,
comma 3 anche su supporto informatico come previsto
dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per
l'espletamento della sua funzione, consegnarne
tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza. Il documento e' consultato esclusivamente in
azienda;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare
che le misure tecniche adottate possano causare rischi per
la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente
esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di
rischio;
r) comunicare in via telematica all'INAIL e
all'IPSEMA, nonche' per loro tramite, al sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione
del certificato medico, a fini statistici e informativi, i
dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro
che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno,
escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli
relativi agli infortuni sul lavoro che comportino
un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di
comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino
un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera
comunque assolto per mezzo della denuncia di cui
all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della
prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di
lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e immediato,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure
devono essere adeguate alla natura dell'attivita', alle
dimensioni dell'azienda o dell'unita' produttiva, e al
numero delle persone presenti;
u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in
regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di
apposita tessera di riconoscimento, corredata di
fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro 99;
v) nelle unita' produttive con piu' di 15
lavoratori, convocare la riunione periodica di cui
all'articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione
ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza
ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione
al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e
della protezione;
aa) comunicare in via telematica all'INAIL e
all'IPSEMA, nonche' per loro tramite, al sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o
designazione, i nominativi dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione
l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i
nominativi dei rappresentanti dei lavoratori gia' eletti o
designati;
bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali
vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti
alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto
giudizio di idoneita'.
1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1,
relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi
dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza
dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento,
decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi
dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di
prevenzione e protezione ed al medico competente
informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e
l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi
produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli
relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di
vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali
e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del
presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e
degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni
o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni
scolastiche ed educative, restano a carico
dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o
convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale
caso gli obblighi previsti dal presente decreto
legislativo, relativamente ai predetti interventi, si
intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari
preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro
adempimento all'amministrazione competente o al soggetto
che ne ha l'obbligo giuridico.
3.1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono
esentati da qualsiasi responsabilita' civile,
amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente
richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di
cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei
locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di
carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso
gli interventi relativi all'installazione degli impianti e
alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e
di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non
assegnati alle istituzioni scolastiche nonche' ai vani e
locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle
istituzioni scolastiche restano a carico
dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle
convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione.
Qualora i dirigenti, sulla base della valutazione svolta
con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la
sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono
interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e
degli edifici assegnati, nonche' ordinarne l'evacuazione,
dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione
tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti,
alla loro fornitura e manutenzione, nonche' alla competente
autorita' di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo
precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del
codice penale.
3.2. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la
valutazione dei rischi strutturali degli edifici e
l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono
di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai
sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro
fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di
cui al comma 2 e' redatto dal dirigente dell'istituzione
scolastica congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai
sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla
fornitura e manutenzione degli edifici. Il Ministro
dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro
sessanta giorni97 dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, stabilisce le modalita' di
valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici
scolastici.
3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto
legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla
fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici
statali si intendono assolti con l'effettuazione della
valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla
quale sia seguita la programmazione degli interventi
necessari nel limite delle risorse disponibili.96
3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti
altresi' a vigilare in ordine all'adempimento degli
obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25,
ferma restando l'esclusiva responsabilita' dei soggetti
obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata
attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile
unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto
di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 recante: «Disposizioni
urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli
alunni con disabilita', per il regolare avvio dell'anno
scolastico 2024/2025 e in materia di universita' e
ricerca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31
maggio 2024 e convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2024, n. 106:
«Art. 10 (Disposizioni in materia di reclutamento del
personale docente e di assegnazione del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario in posizione di
comando per l'anno scolastico 2024/2025 nonche' di
definizione delle dotazioni organiche del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario per l'anno scolastico
2025/2026). - 1. Al fine di porre termine al contenzioso
relativo al concorso indetto con decreto del direttore
generale per il personale scolastico del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23
febbraio 2016, n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 26
febbraio 2016, nonche' assicurare l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2024/2025, i docenti di scuola
secondaria di primo e di secondo grado che alla data di
entrata in vigore del presente decreto hanno superato il
periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno
tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito
di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato al
citato concorso indetto con decreto del direttore generale
per il personale scolastico n. 106 del 23 febbraio 2016,
superando tutte le prove concorsuali, dopo essere stati
ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale
cautelare, sono confermati in ruolo e devono acquisire, in
ogni caso, entro il termine del 30 giugno 2025, trenta
crediti formativi universitari (CFU) o crediti formativi
accademici (CFA) del percorso universitario e accademico di
formazione iniziale ai sensi dell'articolo 13, comma 2,
primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
59, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Il
mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno
2025 determina la risoluzione del contratto di docente di
scuola secondaria di primo e di secondo grado e la
cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di
merito.
2. I soggetti di cui al comma 1, destinatari di
provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del
contratto di docente di scuola secondaria di primo e di
secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti
giurisdizionali, sottoscrivono, con precedenza rispetto
alle immissioni in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025, un
contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e
disponibili, durante il quale devono acquisire, in ogni
caso, trenta CFU o CFA del percorso universitario e
accademico di formazione iniziale, ai sensi dell'articolo
13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59, cui accedono di diritto con oneri a
proprio carico. Conseguita l'abilitazione, i docenti di cui
al primo periodo sono immessi in ruolo con decorrenza
giuridica ed economica dal 1° settembre 2025, mentre il
mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno
2025 determina la cancellazione definitiva dalla relativa
graduatoria di merito. Resta fermo che il periodo
intercorrente tra la revoca della nomina o la risoluzione
del contratto adottate in esecuzione di provvedimenti
giurisdizionali di cui al primo periodo e il 1° settembre
2024 o, se successiva, la data di inizio del servizio ai
sensi del contratto annuale di supplenza, non e' utile ai
fini giuridici ed economici relativi al riconoscimento del
servizio agli effetti della carriera.
3. I soggetti che hanno superato le prove concorsuali
dei concorsi indetti con decreto direttoriale del Ministero
dell'istruzione 21 aprile 2020, n. 498, e con decreto
direttoriale del Ministero dell'istruzione 23 aprile 2020,
n. 510, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami», n. 34 del 28 aprile 2020,
avendo superato la prova scritta a seguito di
partecipazione alle prove suppletive indette
rispettivamente con avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 24 del 28 marzo 2023, nella Gazzetta Ufficiale
n. 32 del 23 aprile 2021 e nella Gazzetta Ufficiale n. 85
del 26 ottobre 2021, sono confermati definitivamente in
ruolo, ferme restando le disposizioni vigenti in relazione
al periodo di formazione e prova, ovvero sono confermati
nelle pertinenti graduatorie di merito.
3-bis. Per l'anno scolastico 2024/2025, al fine di
garantire la continuita' dell'azione amministrativa e nelle
more del completamento del piano assunzionale,
l'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione
e del merito puo' avvalersi, mediante l'istituto del
comando, di un contingente di duecentoquarantadue unita' di
collaboratori scolastici e di settecentoventuno assistenti
amministrativi e tecnici, da accantonare provvisoriamente,
in misura corrispondente e senza sostituzione,
nell'organico del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario. Sui posti accantonati di cui al primo periodo
non possono essere conferite supplenze ai sensi
dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.
3-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il contingente di cui al comma 3-bis e' ripartito
tra gli uffici scolastici regionali, che provvedono
mediante procedura selettiva, nei limiti del contingente
stabilito con il decreto di cui al primo periodo, a
individuare le unita' di ruolo presso le istituzioni
scolastiche comprese nel territorio regionale di competenza
da assegnare alle proprie strutture.
3-quater. Le assegnazioni di cui al comma 3-ter sono
effettuate con decorrenza dal 1° settembre 2024 e
comportano il collocamento in posizione di comando del
personale interessato. Il servizio prestato durante il
predetto periodo e' equiparato a tutti gli effetti,
giuridici ed economici, al servizio di ruolo presso le
istituzioni scolastiche. Al termine del periodo di
assegnazione il personale rientra in servizio nella sede di
propria titolarita'. Qualora il periodo di collocamento in
posizione di comando ecceda, senza soluzione di
continuita', il quinquennio, con conseguente perdita della
sede di titolarita', al termine del periodo di assegnazione
il personale rientra in servizio presso una delle
istituzioni scolastiche della regione, con priorita' di
scelta secondo le modalita' definite in sede di
contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia
di mobilita'.
3-quinquies. Per l'anno scolastico 2025/2026, al fine
di dare attuazione al contratto collettivo nazionale del
comparto istruzione e ricerca - triennio 2019-2021, con
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si procede alla
revisione dei criteri e dei parametri previsti per la
definizione delle dotazioni organiche del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola,
garantendo la neutralita' finanziaria.».
 
Art. 5 bis
Modifica all'articolo 149 del testo unico di cui al regio decreto n.
1592 del 1933, in materia di studenti fuori corso

1. All'articolo 149 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «La validita' degli esami e' prorogata ad anni dieci per gli iscritti a corsi di laurea non abilitanti ».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 149 del regio
decreto 31 agosto 1933, n. 1592 recante: «Approvazione del
testo unico delle leggi sull'istruzione superiore»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 7 dicembre
1933, S.O. n. 283, come modificato dalla presente legge:
«Art. 149. Coloro i quali abbiano compiuto l'intero
corso degli studi universitari senza conseguire la laurea o
il diploma, o che, per qualsiasi motivo, abbiano interrotto
gli studi stessi, qualora intendano esercitare i diritti
derivanti dalla iscrizione, sono tenuti a chiedere ogni
anno all'Universita' o Istituto la ricognizione della loro
qualita' di studenti e a pagare la speciale tassa di cui
alla tabella H.
Coloro i quali, pure avendo adempiuto a tale obbligo,
non sostengano esami per otto anni consecutivi, debbono
rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove gia'
superate.
La validita' degli esami e' prorogata ad anni dieci per
gli iscritti a corsi di laurea non abilitanti.».
 
Art. 6

Proroga di termini in materia di cultura

1. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, relativo alla possibilita' per le Direzioni regionali Musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale di esaurire le disponibilita' iscritte nelle contabilita' ordinarie loro intestate in un momento successivo, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
2. All'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, relativo alla segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, le parole: « otto anni » sono sostituite dalle seguenti: « nove anni » e le parole: « presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo » sono sostituite dalle seguenti: « presso il Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale del Ministero della cultura ».
3. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, relativo all'incremento del personale facente capo alla segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, le parole «al 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « al 2025 ».
3-bis. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di incarichi dirigenziali non generali del Ministero della cultura, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « Nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale di cui al comma 5, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Nelle more del perfezionamento delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero della cultura in attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025 »;
b) il quinto periodo e' sostituito dal seguente: « In deroga a quanto previsto dal quarto periodo, i contratti relativi a detti incarichi, limitatamente alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio nel numero massimo di sei, conferiti e in essere al 31 dicembre 2024, possono essere nuovamente conferiti e cessano di avere efficacia all'atto del conferimento dei corrispondenti incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero della cultura in attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, o, in ogni caso, il 31 dicembre 2025 ».
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, rispettivamente pari a euro 500.000 e a euro 1.000.000 per l'anno 2025, e' autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
4-bis. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: « Entro ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « Entro quarantotto mesi ».
4-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e' prorogata di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 al fine di garantire la prosecuzione delle attivita' dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole, di cui all'articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Alla ripartizione, in parti eguali, dell'importo di cui al primo periodo in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri, pari a 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 3, del
decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 recante: «Misure
urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi
ed interventi di carattere economico», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2024, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Misure urgenti in materia di finanziamento
di attivita' culturali). - (Omissis)
3. Le Direzioni regionali Musei trasformate in uffici
dotati di autonomia speciale, anche mediante accorpamento a
uffici gia' esistenti, ai sensi dell'articolo 24 del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, possono esaurire le
disponibilita' iscritte nelle contabilita' ordinarie loro
intestate entro il 31 dicembre 2025.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 15-bis, comma 6,
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante:
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, n. 244, e convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 15-bis (Interventi immediati sul patrimonio
culturale). - (Omissis)
6. Per accelerare la realizzazione degli interventi
di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016, l'ufficio del Soprintendente speciale di cui al
decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo 24 ottobre 2016:
a) si avvale di una apposita segreteria tecnica di
progettazione, costituita, per la durata di nove anni a far
data dal 2017, presso il Dipartimento per la tutela del
patrimonio culturale del Ministero della cultura e composta
da non piu' di venti unita' di personale, alle quali
possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari
previsti dalla legislazione vigente, incarichi di
collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata
massima di ventiquattro mesi, entro il limite di spesa di
500.000 euro annui; ai componenti della segreteria tecnica
possono essere altresi' affidate le funzioni di
responsabile unico del procedimento;
b) puo' reclutare personale di supporto, fino a un
massimo di venti unita', mediante le modalita' previste
dagli articoli 50, comma 3, e 50-bis, comma 3, entro il
limite di spesa di 800.000 euro annui; il personale di cui
alla presente lettera e' assunto dal Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo a tempo
indeterminato e, decorsi cinque anni a far data dal 2017,
puo' essere assegnato ad altro ufficio del medesimo
Ministero;
b-bis) per le attivita' connesse alla messa in
sicurezza, recupero e ricostruzione del patrimonio
culturale, nell'ambito della ricostruzione post-sisma, e'
autorizzato ad operare attraverso apposita contabilita'
speciale dedicata alla gestione dei fondi finalizzati
esclusivamente alla realizzazione dei relativi interventi
in conto capitale. Sulla contabilita' speciale confluiscono
altresi' le somme assegnate allo scopo dal Commissario
straordinario, a valere sulle risorse di cui all'articolo
4, comma 3, previo versamento all'entrata del bilancio
dello Stato e riassegnazione su apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo. Ai sensi dell'articolo
15, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la
contabilita' speciale e' aperta per il periodo di tempo
necessario al completamento degli interventi e comunque non
superiore a cinque anni.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 2, del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 18 recante: «Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2017, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 18 (Ulteriori disposizioni in materia di
personale). - (Omissis)
2. Le unita' di personale di cui all'articolo 15-bis,
comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016,
sono incrementate fino a ulteriori venti unita', nel limite
dell'ulteriore importo di un milione di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2017 al 2025.
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 3, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante: «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto
2020, S.O. n. 37, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 24 (Misure urgenti per la tutela del patrimonio
culturale e per lo spettacolo). - (Omissis)
3. Nelle more del perfezionamento delle procedure per
il conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda
fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero
della cultura in attuazione del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo
2024, n. 57, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025,
per il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per
il turismo la misura massima di cui all'articolo 1, comma
6, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, puo' essere elevata fino al 15 per cento. Gli
incarichi dirigenziali non generali di cui al presente
comma possono essere conferiti esclusivamente per le
direzioni periferiche di Soprintendenze archeologia, belle
arti e paesaggio, archivistiche e bibliografiche, nonche'
per istituti e uffici periferici diversi dagli istituti di
rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale.
Ai fini di cui al presente comma i predetti incarichi
dirigenziali possono essere conferiti esclusivamente al
personale delle aree funzionali del medesimo Ministero,
gia' in servizio a tempo indeterminato e comunque in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I contratti
relativi a detti incarichi prevedono una clausola
risolutiva espressa che stabilisce la cessazione
dall'incarico all'atto dell'assunzione in servizio, nei
ruoli del personale del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, dei vincitori del concorso di
cui al comma 5, previo espletamento del corso di cui al
comma 9. In deroga a quanto previsto dal quarto periodo, i
contratti relativi a detti incarichi, limitatamente alle
Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio nel
numero massimo di sei, conferiti e in essere al 31 dicembre
2024, possono essere nuovamente conferiti e cessano di
avere efficacia all'atto del conferimento dei
corrispondenti incarichi dirigenziali di seconda fascia
relativi alla nuova organizzazione del Ministero della
cultura in attuazione del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57,
o, in ogni caso, il 31 dicembre 2025. La quota di utilizzo
eccedente la misura di cui all'articolo 1, comma 6, secondo
periodo del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, e' comunque previamente autorizzata dal
Ministro per la pubblica amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede
comunque a valere sulle facolta' assunzionali del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 13, della
legge 5 agosto 2022, n. 118 recante: «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza 2021», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 37 del 14 agosto 2020, S.O. n. 37, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2022, n. 188, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 26 (Delega al Governo per la revisione dei
procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla
concorrenza e per la semplificazione in materia di fonti
energetiche rinnovabili). - (Omissis)
13. Entro quarantotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge sono adottate disposizioni
modificative e integrative del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017,
n. 31, al fine di ampliare e precisare le categorie di
interventi e opere di lieve entita' e di operare altre
semplificazioni procedimentali, individuando ulteriori
tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione
paesaggistica oppure sottoposti ad autorizzazione
paesaggistica semplificata, nonche' al fine di riordinare,
introducendo la relativa disciplina nell'ambito del
predetto regolamento, le fattispecie di interventi soggetti
a regimi semplificati introdotte mediante norme di legge.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
31 marzo 2011, n. 34 recante: «Disposizioni urgenti in
favore della cultura, in materia di incroci tra settori
della stampa e della televisione, di razionalizzazione
dello spettro radioelettrico, di abrogazione di
disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti
nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e
prestiti, nonche' per gli enti del Servizio sanitario
nazionale della regione Abruzzo», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75:
«Art. 1 (Intervento finanziario dello Stato in favore
della cultura). - 1. In attuazione dell'articolo 9 della
Costituzione, a decorrere dall'anno 2011:
a) la dotazione del fondo di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163, e' incrementata di 149 milioni di euro
annui;
b) in aggiunta agli ordinari stanziamenti di
bilancio e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro
annui per la manutenzione e la conservazione dei beni
culturali;
c) e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro
annui per interventi a favore di enti ed istituzioni
culturali.
2. All'articolo 1, comma 13, quarto periodo, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, in fine, sono aggiunte le
seguenti parole: «, nonche' il fondo di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla
manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali».
3. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, e' abrogato il comma 4-ter, nonche'
la lettera b) del comma 4-quater.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 236
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, e dal
comma 3, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 90
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si
provvede mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla
benzina e sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota
dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui
all'allegato I del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, in modo tale da compensare il
predetto onere nonche' quello correlato ai rimborsi di cui
all'ultimo periodo del presente comma. La misura
dell'aumento e' stabilita con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane da adottare entro sette giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il
provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione sul
sito internet dell'Agenzia. Agli aumenti disposti ai sensi
del presente comma ed agli aumenti eventualmente disposti
ai sensi dell'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, non si applica l'articolo 1, comma
154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
inoltre, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5,
comma 1, limitatamente agli esercenti le attivita' di
trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva
pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il
maggior onere conseguente ai predetti aumenti e' rimborsato
con le modalita' previste dall'articolo 6, comma 2, primo e
secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007,
n. 26 .
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo del comma 781, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, S.O.
n. 49:
«781. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2011, n. 75, e' incrementata di 2,1 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinati all'erogazione,
in parti eguali, di contributi in favore dell'Accademia
internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana e
della Scuola di musica di Fiesole, per il proseguimento
della loro attivita'. Alla ripartizione dell'importo di cui
al primo periodo si provvede con decreto del Ministro della
cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.».
- Si riporta il testo del comma 632, dell'articolo 1,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, S.O.
n. 43:
«632. Nello stato di previsione del Ministero della
cultura e' istituito un fondo da ripartire con una
dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 34
milioni di euro per l'anno 2024, di 32 milioni di euro per
l'anno 2025 e di 40 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2026. Con decreto del Ministro della cultura, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definiti i criteri di
riparto e di attribuzione delle risorse del fondo di cui al
primo periodo.».
 
Art. 7
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, in materia di politiche abitative, le parole: « 31 dicembre 2024 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
2. All'articolo 10-septies, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo ai termini dei lavori in materia edilizia, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «trenta mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trentasei mesi »;
b) alla lettera a), primo periodo, le parole: «fino al 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 »;
c) alla lettera b), primo periodo, le parole: «fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024 ».
3. All'articolo 13, comma 17-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo a disposizioni in materia di trasporto ferroviario, al terzo periodo le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2025 ».
4. All'articolo 1, comma 497, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativo alla sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « per gli anni 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023, 2024 e 2025 » ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il decreto previsto dall'articolo 195, comma 3, del citato codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' adottato entro il 1° dicembre 2025 per l'aggiornamento delle sanzioni applicate a decorrere dal 1° gennaio 2026, aggiornate all'andamento inflattivo relativo al biennio 2024-2025. ».
4-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
4-ter. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ». Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
4-quater. All'articolo 9-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: « Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 agosto 2026, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'affidamento, l'avvio, la gestione o la prosecuzione dei lavori, nonche' per il coordinamento e il monitoraggio delle attivita' dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova »;
b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: « Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione dei progetti di cui al presente comma sono trasferite alla contabilita' speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 1 »;
c) all'ultimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalita' ivi indicate ».
4-quinquies. Dalle disposizioni di cui al comma 4-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4-sexies. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025 ».
4-septies. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo:
1) le parole: «30 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2026 »;
2) le parole: «, al fine di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle linee guida, adottate con il medesimo decreto, sui trasporti in condizione di eccezionalita', relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate» sono soppresse;
b) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: « Fino alla medesima data continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalita', la disciplina di cui all'articolo 10, comma 10, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche', ai trasporti in condizioni di eccezionalita' per massa complessiva oltre le 86 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli con meno di otto assi, la disciplina transitoria sulle eventuali misure, anche di natura organizzativa o gestionale, di mitigazione del rischio applicabili di cui all'articolo 10, comma 10-bis, lettera b-bis), del medesimo codice »;
c) al comma 2-bis, le parole: « entro il 30 ottobre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2025 ».
4-octies. All'articolo 32-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: « per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 150.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4-novies. Al fine di far fronte anche per l'anno 2025 ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021, e' differito dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine di cui all'articolo 18, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, relativo alle lavorazioni eseguite o contabilizzate per le quali sono riconosciute al contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, maggiori somme a titolo di revisione dei prezzi, nel rispetto dei requisiti di cui al secondo periodo del presente comma e nel limite massimo di cui al terzo periodo. L'erogazione delle risorse di cui al presente comma e' subordinata alla verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'effettivo fabbisogno aggiuntivo, risultante da apposita istanza presentata da Rete Ferroviaria Italiana Spa entro il 31 gennaio 2026, tenuto conto anche dell'incremento delle tariffe della medesima societa'. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa, nel limite di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
4-decies. Al fine di garantire continuita' al servizio di assistente bagnanti per la stagione balneare 2025, i brevetti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere d), e) e f), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 maggio 2024, n. 85, in corso di validita' alla data del 30 settembre 2024, con termine di scadenza compreso tra il 1° ottobre 2024 e il 29 settembre 2025, restano validi fino al 30 settembre 2025. I titolari dei suddetti brevetti, per poter esercitare l'attivita' di assistente bagnanti, devono essere in possesso del certificato di idoneita' fisica allo svolgimento dell'attivita' sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013, in corso di validita'.
4-undecies. Al fine di garantire la continuita' del servizio di assistenza ai bagnanti per la stagione 2025, l'efficacia del requisito della maggiore eta' di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, per lo svolgimento dell'attivita' di assistente bagnante, e' sospeso dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 settembre 2025.
4-duodecies. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita manifestazione di interesse alla proroga dei termini di accesso al finanziamento assegnato, corredata dalla documentazione attestante lo stato di avanzamento degli interventi, il quadro economico aggiornato, incluso il dettaglio delle risorse necessarie a garantire l'integrale realizzazione dell'opera, nonche' il termine finale per l'aggiudicazione dei lavori. Sulla base delle manifestazioni di interesse di cui al primo periodo, previa ricognizione dello stato di avanzamento dell'iter approvativo dell'opera e delle relative procedure di affidamento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definito, secondo l'originaria graduatoria, l'elenco degli interventi che possono accedere all'erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente, a condizione che l'aggiudicazione del relativo appalto di lavori avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Eventuali risorse inutilizzate all'esito della ricognizione possono essere ripartite tra gli interventi individuati ai sensi del secondo periodo, secondo l'originaria graduatoria, tenuto conto di eventuali fabbisogni integrativi di finanziamento dell'intervento conseguenti a esigenze di revisione dei prezzi dell'intervento ovvero a varianti. Il medesimo decreto disciplina le modalita' di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonche' le modalita' di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, del
decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 132 recante:
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
normativi e versamenti fiscali», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023, e convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1-bis (Ulteriori misure di proroga in materia
di politiche abitative). - 1. I contratti di locazione o di
assegnazione in godimento aventi ad oggetto unita'
immobiliari a uso abitativo in regime di edilizia agevolata
rientranti nel programma straordinario di cui all'articolo
18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in
corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e in scadenza entro il 31
dicembre 2025 sono prorogati fino a tale data ai medesimi
termini e condizioni.
2. Ferma la facolta' di riscatto eventualmente
prevista nei contratti di cui al comma 1, fino al 31
dicembre 2025 il proprietario che intende trasferire a
titolo oneroso le unita' immobiliari di cui al medesimo
comma 1 deve notificare la proposta di alienazione
all'assegnatario, al quale e' attribuito il diritto di
prelazione. Si applicano gli articoli 38 e 39 della legge
27 luglio 1978, n. 392, in quanto compatibili.
3. Per i contratti di cui al comma 1 scaduti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto la prelazione di cui al comma 2 puo'
essere esercitata alle seguenti condizioni:
a) l'immobile e' occupato dall'assegnatario o, in
caso di decesso, dal suo nucleo familiare al momento della
notificazione della volonta' di alienarlo;
b) il proprietario dell'immobile non ne ha disposto
con contratto preliminare o contratto definitivo di
compravendita ovvero con altro contratto costitutivo o
traslativo di usufrutto, uso o abitazione, trascritto
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto;
c) il soggetto che esercita la prelazione ha
adempiuto regolarmente al pagamento dell'indennita' di
occupazione.
4. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di
prelazione, i contratti di cui al comma 3 si intendono
rinnovati sino al 31 dicembre 2025, ai medesimi termini e
condizioni, salvo che non sia intervenuto provvedimento
passato in giudicato di rilascio dell'immobile.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non
pregiudicano le facolta' di riscatto eventualmente previste
a favore degli assegnatari degli immobili di cui al comma
1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10-septies del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 recante: «Misure urgenti
per contrastare gli effetti economici e umanitari della
crisi ucraina», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67
del 21 marzo 2022, e convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dalla presente
legge:
«Art.10- septies (Misure a sostegno dell'edilizia
privata). - 1. In considerazione delle conseguenze
derivanti dalle difficolta' di approvvigionamento dei
materiali nonche' dagli incrementi eccezionali dei loro
prezzi, sono prorogati di trentasei mesi:
a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori,
di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o
formatisi fino al 31 dicembre 2024, purche' i suddetti
termini non siano gia' decorsi al momento della
comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della
presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non
risultino in contrasto, al momento della comunicazione del
soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici
approvati nonche' con piani o provvedimenti di tutela dei
beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La
disposizione di cui al periodo precedente si applica anche
ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio
attivita' (SCIA), nonche' delle autorizzazioni
paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni
ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si
applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i
quali l'amministrazione competente abbia accordato una
proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e
dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27;
b) il termine di validita' nonche' i termini di
inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di
lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto
1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati
dalla legislazione regionale, nonche' i termini concernenti
i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi
propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2024, purche'
non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela
dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di
cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente
disposizione si applica anche ai diversi termini relativi
alle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi
similari comunque denominati dalla legislazione regionale,
nonche' ai relativi piani attuativi che hanno usufruito
della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e della
proroga di cui all'articolo 10, comma 4-bis, del citato
decreto-legge n. 76 del 2020.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 6-bis e
comma 17-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183
recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini
legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di
esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del
Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di
recesso del Regno Unito dall'Unione europea», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020, e
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2021, n. 21, come modificato dalla presente legge:
«Art.13 (Proroga di termini in materia di
infrastrutture e trasporti). - (Omissis)
6-bis. Al fine di ridurre l'arretrato in materia di
svolgimento delle prove di verifica delle capacita' e dei
comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di
guida di cui all'articolo 116 del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
determinato dalla carenza di personale in servizio presso
gli uffici della motorizzazione civile adibito alla
funzione di esaminatore e aggravato dall'attuazione delle
misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, fino al 31 dicembre 2025 le predette prove
possono essere svolte, per i servizi effettuati ai sensi
dell'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870,
anche da personale degli uffici della motorizzazione civile
collocato in quiescenza, abilitato ai sensi dell'articolo
121, commi 3 e 5-bis, del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 285 del 1992. Al personale ausiliario
adibito alla funzione di esaminatore di cui al primo
periodo e' riconosciuto un compenso, a carico esclusivo dei
richiedenti il servizio, determinato secondo le modalita'
di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del citato articolo 19 della
legge n. 870 del 1986. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono adottate le
disposizioni attuative del presente comma e le modalita' di
accreditamento del personale ausiliario adibito alla
funzione di esaminatore presso la Direzione generale per la
motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
(Omissis)
17-bis. Al fine di assicurare l'omogeneita' della
normativa nazionale con quella dell'Unione europea in
materia di requisiti e di sicurezza delle gallerie
ferroviarie del sistema ferroviario, come definito
dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 14 maggio 2019, n. 50, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto
con il Ministro dell'interno, sentiti il Consiglio
superiore dei lavori pubblici e l'Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali, sono approvate apposite linee guida
finalizzate a garantire un livello adeguato di sicurezza
ferroviaria mediante specifiche prescrizioni tecniche di
prevenzione e di protezione da applicare alle
infrastrutture ferroviarie e ai veicoli da parte dei
gestori e delle imprese ferroviarie, nonche' a definire i
tempi di adeguamento a dette prescrizioni da parte dei
gestori e delle imprese ferroviarie. Il decreto di cui al
primo periodo e' notificato alla Commissione europea e
all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo n.
50 del 2019, ed e' adottato entro trenta giorni dalla data
di emissione del parere favorevole espresso dalla
Commissione europea. Nelle more dell'entrata in vigore del
decreto di cui al primo periodo e tenuto conto delle
conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19, sono differiti al 30 aprile 2025 i termini
previsti dagli articoli 3, comma 8, 10, comma 2, e 11,
comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 89 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile
2006. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo
periodo, in caso di incidente, i gestori assicurano, con
oneri a proprio carico, l'accessibilita' in sicurezza delle
gallerie di lunghezza superiore a 1.000 metri alle squadre
di soccorso e ai vigili del fuoco, mediante la
predisposizione di attrezzature, mezzi e dotazioni
specialistiche idonei. A tal fine, sulla base dell'analisi
e della ricognizione delle specifiche situazioni
territoriali, i gestori predispongono, nell'ambito delle
risorse disponibili per la gestione e la manutenzione della
rete, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, in collaborazione con il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, il programma annuale recante le modalita'
operative di accesso in sicurezza delle squadre di soccorso
e dei vigili del fuoco. Di tale programma i gestori
informano annualmente il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 497, dell'articolo 1,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, S.O.
n. 43, come modificato dalla presente legge:
«497. In considerazione dell'eccezionale situazione
economica, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, per gli anni 2023, 2024 e 2025 e'
sospeso l'aggiornamento biennale delle sanzioni
amministrative pecuniarie in misura pari all'intera
variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati (media
nazionale) verificatasi nei due anni precedenti, prevista
all'articolo 195, comma 3, del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il decreto
previsto dall'articolo 195, comma 3, del citato codice di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e'
adottato entro il 1° dicembre 2025 per l'aggiornamento
delle sanzioni applicate a decorrere dal 1° gennaio 2026,
aggiornate all'andamento inflattivo relativo al biennio
2024-2025.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre
2021, convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio
2022, n. 15, come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
infrastrutture e mobilita' sostenibili). - 1. Il termine di
cui all'articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo
alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e' ulteriormente differito al 31
dicembre 2025.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 489, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2014», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, S.O. n. 87:
«489. Ai soggetti gia' titolari di trattamenti
pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche,
le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco
ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non
possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che,
sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite
fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei
trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono
compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche
elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in
corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli
stessi. Gli organi costituzionali applicano i principi di
cui al presente comma nel rispetto dei propri
ordinamenti.».
- Si riporta il testo degli articoli 14, commi 1-3, e
14.1, commi 1-3, del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4
recante: «Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2019, convertito, con
modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.26:
«Art. 14 (Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione con almeno 62 anni di eta' e 38
anni di contributi). - 1. In via sperimentale per il
triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della
medesima, gestite dall'INPS, nonche' alla gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione
anticipata al raggiungimento di un'eta' anagrafica di
almeno 62 anni e di un'anzianita' contributiva minima di 38
anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto
conseguito entro il 31 dicembre 2021 puo' essere esercitato
anche successivamente alla predetta data, ferme restando le
disposizioni del presente articolo. Il requisito di eta'
anagrafica di cui al presente comma, non e' adeguato agli
incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I
requisiti di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva
di cui al primo periodo del presente comma sono determinati
in 64 anni di eta' anagrafica e 38 anni di anzianita'
contributiva per i soggetti che maturano i medesimi
requisiti nell'anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31
dicembre 2022 puo' essere esercitato anche successivamente
alla predetta data, ferme restando le disposizioni del
presente articolo.
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla
pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o piu'
gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano
gia' titolari di trattamento pensionistico a carico di una
delle predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i
periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni
amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24
dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della
pensione di cui al presente comma trovano applicazione le
disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i
lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione
presso piu' gestioni pensionistiche, ai fini della
decorrenza della pensione trovano applicazione le
disposizioni previste dai commi 6 e 7.
3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a
far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e
fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla
pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui
(Omissis).
«Art.14.1 (Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione anticipata flessibile). - 1. In via
sperimentale per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme
esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS,
nonche' alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire
il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di
un'eta' anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianita'
contributiva minima di 41 anni, di seguito definita
«pensione anticipata flessibile». Il diritto conseguito
entro il 31 dicembre 2025 puo' essere esercitato anche
successivamente alla predetta data, ferme restando le
disposizioni del presente articolo. Per i soggetti che
maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno
2023, il trattamento di pensione anticipata di cui al
presente comma e' riconosciuto per un valore lordo mensile
massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo
previsto a legislazione vigente, per le mensilita' di
anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale
diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi
dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214. Con riferimento ai soggetti che
maturano i requisiti di cui al primo periodo negli anni
2024 e 2025 il trattamento di pensione anticipata di cui al
presente articolo e' determinato secondo le regole di
calcolo del sistema contributivo previste dal decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 180, e in ogni caso il
trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma
e' riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non
superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a
legislazione vigente, per le mensilita' di anticipo del
pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto
maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24,
comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla
pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o piu'
gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano
gia' titolari di trattamento pensionistico a carico di una
delle predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i
periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni
amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24
dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della
pensione di cui al presente comma si applicano le
disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente
articolo. Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale
iscrizione presso piu' gestioni pensionistiche, ai fini
della decorrenza della pensione trovano applicazione le
disposizioni previste dai commi 6 e 7 del presente
articolo.
3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a
far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e
fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla
pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 9-bis del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 recante:
«Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,
gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del
28 settembre 2018, n. 226., convertito, con modificazioni
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dalla
presente legge:
«Art.9-bis (Semplificazione delle procedure di
intervento dell'Autorita' di sistema portuale del Mar
Ligure occidentale). - 1. Il Commissario straordinario
adotta, entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti,
su proposta dell'Autorita' di sistema portuale del Mar
Ligure occidentale, un programma straordinario di
investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto
e delle relative infrastrutture di accessibilita' e per il
collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo
con la citta' di Genova nonche' per la messa in sicurezza
idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro, da realizzare a cura della
stessa Autorita' di sistema portuale entro trentasei mesi
dalla data di adozione del provvedimento commissariale, con
l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 1, nei
limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi comprese
le risorse previste nel bilancio della citata Autorita' di
sistema portuale e da altri soggetti.
1-bis. Al fine di consentire i necessari lavori di
messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio
Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in
materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonche' di
razionalizzazione dell'accessibilita' dell'area portuale
industriale di Genova Sestri Ponente, il Commissario
straordinario provvede all'aggiornamento del programma di
cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020. Per le medesime
finalita' e' autorizzata la spesa complessiva di 480
milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2024, di cui 40
milioni di euro per l'anno 2020, 60 milioni di euro per
l'anno 2021, 80 milioni di euro per l'anno 2022, 120
milioni di euro per l'anno 2023 e 180 milioni di euro per
l'anno 2024.
1-ter. Dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione e fino al 31 agosto 2026, il Commissario
straordinario di cui all'articolo 1 assume ogni
determinazione ritenuta necessaria per l'affidamento,
l'avvio, la gestione o la prosecuzione dei lavori, nonche'
per il coordinamento e il monitoraggio delle attivita' dei
soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla
Diga foranea di Genova. Per le finalita' di cui al primo
periodo, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1
opera con i poteri di cui al presente decreto. Dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, il
Commissario straordinario per la realizzazione della nuova
Diga foranea di Genova, nominato ai sensi dell'articolo 4
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, cessa le
proprie funzioni. Le risorse finanziarie destinate alla
realizzazione dei progetti di cui al presente comma sono
trasferite alla contabilita' speciale del Commissario
straordinario di cui all'articolo 1. Restano validi gli
atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti
antecedentemente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione il
Commissario straordinario per la realizzazione della nuova
Diga foranea di Genova trasmette al Commissario
straordinario di cui all'articolo 1 una relazione circa lo
stato di attuazione degli interventi di competenza e degli
impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico.
Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma,
il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 si
avvale della struttura di cui all'articolo 1, commi 2 e 4,
nonche' dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le
finalita' ivi indicate.
1-quater. Al fine di promuovere politiche di
sostenibilita' ed economia circolare, incentivando
operazioni di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei
materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi
di cui al presente articolo, nonche' di quelli provenienti
dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di
Marina di Carrara, anche al fine di ridurre il conferimento
in discarica dei rifiuti, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, il
Commissario straordinario di cui all'articolo 1, ricevuto
il Piano approvato dall'Autorita' di sistema portuale del
Mar Ligure occidentale nonche' il Piano approvato
dall'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure
orientale, acquisiti i pareri vincolanti della regione
Liguria, dell'Agenzia regionale per la protezione
ambientale (ARPA) e dell'azienda sanitaria locale (ASL)
territorialmente competenti, da rendere entro quindici
giorni dalla richiesta, adotta con apposito decreto il
Programma per la gestione integrata e circolare dei rifiuti
e materiali che ne garantisca il miglior utilizzo, nel
rispetto della disciplina dell'Unione europea e nazionale
in materia di gestione dei rifiuti. Le modalita' e i
termini per il conferimento e il riutilizzo dei materiali e
dei rifiuti provenienti dalle operazioni di dragaggio dei
porti della Spezia e di Marina di Carrara sono definiti
mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo ai
sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
tra l'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure
occidentale e l'Autorita' di sistema portuale del Mar
Ligure orientale. Il Programma di cui al primo periodo,
previo accertamento mediante apposite indagini analitiche
delle caratteristiche dei materiali e dei rifiuti, prevede
l'utilizzo:
a) dei materiali di escavo di fondali marini o
salmastri o di terreni litoranei emersi, ai sensi
dell'articolo 109, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto di quanto
previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15
luglio 2016, n. 173;
b) di inerti, materiali geologici inorganici e
manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata
la compatibilita' e l'innocuita' ambientale ai sensi
dell'articolo 109, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo n. 152 del 2006;
c) di sottoprodotti che soddisfano le condizioni e
i criteri di cui all'articolo 184-bis del decreto
legislativo n. 152 del 2006, comprensivi dei materiali
geologici naturali e inorganici, idonei in termini di
caratteristiche qualitative e granulometriche, derivanti da
scavi in roccia oppure dall'escavo di substrati naturali
appartenenti all'originale litorale o al fondale
sottostante di pertinenza demaniale;
d) di inerti e materiali geologici inorganici che
cessano di essere rifiuto a seguito di un'operazione di
recupero, incluso il riciclaggio, nel rispetto delle
condizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del
decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure nel rispetto
delle condizioni di cui all'articolo 184-quater, commi 1 e
2, del medesimo decreto.
1-quinquies. Il Programma di cui al comma 1-quater,
per ciascuno degli interventi previsti nei Piani di cui al
medesimo comma 1-quater, contiene un cronoprogramma delle
attivita' finalizzate al recupero dei rifiuti e al
riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione
degli interventi, con l'indicazione dei quantitativi
massimi dei rifiuti recuperati e dei materiali di cui e'
previsto il riutilizzo, suddivisi per opera, tipologia di
materiale e caratteristiche, nonche' le dichiarazioni di
conformita' di ciascun produttore, detentore o utilizzatore
dei materiali, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, attestanti il rispetto delle condizioni di cui al
comma 1-quater. Le dichiarazioni di conformita' di cui al
primo periodo includono la tipologia e la quantita' dei
materiali oggetto di ogni utilizzo, le attivita' di
gestione necessarie, il sito di origine e di destinazione e
le modalita' di impiego previste. Il Programma comprende
altresi' i risultati e le procedure di campionamento e
caratterizzazione dei materiali e dei rifiuti di cui al
comma 1-quater.
1-sexies. L'adozione del Programma di cui al comma
1-quater sostituisce tutte le autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e
assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione
degli interventi contenuti nel medesimo Programma, ivi
incluse le autorizzazioni di cui all'articolo 109 del
decreto legislativo n. 152 del 2006. Eventuali interventi
contenuti nel Programma da assoggettare a valutazioni di
compatibilita' ambientale restano sottoposti alla
disciplina di cui alla parte seconda del decreto
legislativo n. 152 del 2006. Il Commissario straordinario
di cui all'articolo 1, laddove necessario, provvede
all'aggiornamento del Programma con le modalita' di cui ai
commi 1-quater e 1-quinquies.59
1-septies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 103-bis del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante: «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo
2020, Edizione straordinaria, convertito, con modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dalla
presente legge:
«Art.103-bis (Proroga della scadenza delle
certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci). - 1.
Tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci
adibiti alla pesca professionale nonche' delle unita' di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
1991, n. 435, rilasciati dalle Amministrazioni statali e
dagli organismi riconosciuti, in scadenza in data
successiva al 30 gennaio 2020 e fino alla data del 30
settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020; a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2025, in deroga all'articolo
328 del codice della navigazione, tutti i contratti di
arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei
servizi ausiliari di bordo vengono stipulati dal comandante
della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore
nelle forme di cui all'articolo 329 del codice della
navigazione, fermo restando l'obbligo di procedere alle
annotazioni ed alle convalide previste dall'articolo 357,
comma 3, del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7-bis, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante: «Misure
urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro
e per esigenze indifferibili», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021, convertito con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 215, come
modificato dalla presente legge:
«Art.7-bis (Disposizioni urgenti in materia di
trasporti in condizioni di eccezionalita'). - 1. All'
articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
«b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i
limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra
naturale, di elementi prefabbricati compositi ed
apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di
prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con
veicoli eccezionali, che puo' essere effettuato integrando
il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e
comunque in numero non superiore a sei unita', fino al
completamento della massa eccezionale complessiva posseduta
dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora siano
superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto
dell'articolo 61, il carico puo' essere completato, con
generi della stessa natura merceologica, per occupare
l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o
del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164
e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione
per gli elementi prefabbricati compositi e le
apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i
quali si applica sempre il limite delle sei unita'. In
entrambi i casi la predetta massa complessiva non puo'
essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di
autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si
tratta di autoveicoli isolati a quattro assi, a 86
tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei assi,
a 108 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a
otto assi. Nel caso di trasporto eccezionale per massa
complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante
complessi di veicoli a otto assi, con il decreto di cui al
comma 10-bis sono stabilite le specifiche tecniche e le
modalita' indispensabili per il rilascio della relativa
autorizzazione. Fermo quanto previsto dal comma 10-bis, i
richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo
caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile»;
b) al comma 10, dopo il primo periodo e' inserito
il seguente: «All'autorizzazione non si applicano le
disposizioni dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241»;
c) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. Fermo quanto previsto dal comma 9-bis,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, da adottare entro il 30 aprile 2022,
previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
e delle infrastrutture stradali e autostradali e previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
adottate apposite linee guida finalizzate ad assicurare
l'omogeneita' della classificazione e gestione del rischio,
nonche' della valutazione della compatibilita' dei
trasporti in condizioni di eccezionalita' con la
conservazione delle sovrastrutture stradali, con la
stabilita' dei manufatti e con la sicurezza della
circolazione. In particolare, le linee guida di cui al
primo periodo definiscono:
a) le modalita' di verifica della compatibilita'
del trasporto in condizioni di eccezionalita' con la
conservazione delle sovrastrutture stradali, con la
stabilita' dei manufatti e con la sicurezza della
circolazione, in coerenza con quanto previsto dalle linee
guida di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130;
b) le modalita' di rilascio dell'autorizzazione
per il trasporto in condizioni di eccezionalita' per massa
complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante
complessi di veicoli a otto assi di cui al comma 2, lettera
b), nonche' per i trasporti in condizioni di eccezionalita'
di un unico pezzo indivisibile eccedente i limiti di massa
previsti dalla predetta lettera b), ivi comprese:
1) le specifiche attivita' di verifica preventiva
delle condizioni delle sovrastrutture stradali e della
stabilita' dei manufatti, interessati dal trasporto in
condizioni di eccezionalita', che l'ente e le regioni di
cui al comma 6 sono tenuti ad effettuare, anche in
considerazione del numero e della frequenza dei trasporti
in condizioni di eccezionalita', prima del rilascio
dell'autorizzazione;
2) le specifiche modalita' di verifica della
compatibilita' del trasporto in condizioni di
eccezionalita' con la conservazione delle sovrastrutture
stradali e con la stabilita' dei manufatti;
3) le specifiche modalita' di monitoraggio e
controllo delle sovrastrutture stradali e dei manufatti,
interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalita',
differenziate in considerazione del numero e della
frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalita';
4) le specifiche modalita' di transito del
trasporto eccezionale».
2. Fino al 30 marzo 2026, resta sospesa l'efficacia
delle disposizioni contenute nel decreto di cui
all'articolo 10, comma 10-bis, del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Fino
alla medesima data continua ad applicarsi, ai trasporti in
condizioni di eccezionalita', la disciplina di cui
all'articolo 10, comma 10, del codice di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche', ai trasporti
in condizioni di eccezionalita' per massa complessiva oltre
le 86 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli
con meno di otto assi, la disciplina transitoria sulle
eventuali misure, anche di natura organizzativa o
gestionale, di mitigazione del rischio applicabili di cui
all'articolo 10, comma 10-bis, lettera b-bis), del medesimo
codice.
2-bis Presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' istituito un tavolo tecnico, con la
partecipazione delle amministrazioni interessate, degli
enti proprietari delle strade e delle associazioni di
categoria, per la definizione del Piano nazionale per i
trasporti in condizioni di eccezionalita'. Il predetto
Piano, da adottare entro il 31 dicembre 2025 con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua i
corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di
eccezionalita' che garantiscono il collegamento tra le aree
industrializzate del Paese e i principali poli logistici e
industriali, le modalita' di monitoraggio dei manufatti e
le azioni necessarie per risolvere le criticita' anche di
natura infrastrutturale, nel limite delle risorse allo
scopo finalizzate a legislazione vigente ovvero con oneri a
carico degli utilizzatori dei predetti corridoi. Entro
novanta giorni dall'adozione del Piano, il tavolo istituito
ai sensi del primo periodo propone i criteri e le modalita'
per ridefinire i contenuti e l'operativita' delle linee
guida di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, ai fini della relativa adozione entro il termine di
cui al comma 2 del presente articolo. Ai partecipanti al
tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3.».
- Si riporta il testo dell'articolo 32- bis del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante: «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR)», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024, convertito, con
modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, come
modificato dalla presente legge:
«Art.32-bis (Disposizioni concernenti la
realizzazione della Linea 2 della metropolitana della
citta' di Torino). - 1.Il termine per la comunicazione del
cronoprogramma concernente gli interventi per la
realizzazione della Linea 2 della metropolitana della
citta' di Torino, di cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
novembre 2023, recante la nomina del Commissario
straordinario per la realizzazione dell'intervento
denominato «Linea 2 della metropolitana della citta' di
Torino», e' prorogato di centottanta giorni. Il Commissario
straordinario nominato ai sensi dell'articolo 33, comma
5-quater, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,
n. 41, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, presenta al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti una proposta di
rimodulazione degli interventi di cui al primo periodo al
fine di garantirne la realizzazione per lotti funzionali
con le risorse disponibili a legislazione vigente. A tal
fine, in deroga a quanto previsto dal quarto periodo del
citato comma 5-quater dell'articolo 33 del decreto-legge n.
13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
41 del 2023, e' autorizzata la spesa di euro 150.000 per
ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di cui euro 100.000
per il compenso del Commissario ed euro 50.000 per le spese
concernenti l'eventuale supporto tecnico, ferma restando la
possibilita' di avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, delle strutture di cui al quinto
periodo del medesimo comma 5-quater dell'articolo 33 del
decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro
150.000 per l'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 2, del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 recante: «Disposizioni
urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita'
economiche e finanziarie e investimenti strategici»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto
2023, convertito, con modificazioni dalla legge 9 ottobre
2023, n. 136:
«Art. 18. Misure urgenti per la realizzazione degli
interventi del PNRR di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti
(Omissis)
2. Ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione
degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle
risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale
dalle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso
di esecuzione alla data del 1° giugno 2021, si provvede,
nel limite massimo di 157 milioni di euro per l'anno 2023 e
841 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle somme,
anche nel conto dei residui, del Fondo per la prosecuzione
delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, fino
a concorrenza delle somme ivi stanziate a legislazione
vigente. A seguito di verifica da parte del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti dell'effettivo fabbisogno
aggiuntivo, le somme, nel limite massimo di cui al primo
periodo, al netto di quanto stabilito al quarto periodo,
sono riconosciute al contraente generale, anche in deroga a
specifiche clausole contrattuali, a titolo di revisione dei
prezzi, per le lavorazioni eseguite o contabilizzate entro
il 31 dicembre 2024, tenuto conto anche dell'incremento
delle tariffe di Rete Ferroviaria Italiana Spa, nonche' per
le modifiche dei contratti di cui al terzo periodo,
stipulate entro il 30 giugno 2024.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1076, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 S.O.
n. 62:
«1076. Per il finanziamento degli interventi relativi
a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria
di province e citta' metropolitane e' autorizzata la spesa
di 120 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di
euro per l'anno 2019, di 360 milioni di euro per l'anno
2020, di 410 milioni di euro per l'anno 2021, di 575
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di
275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al
2034.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma
3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228
recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini
legislativi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309
del 30 dicembre 2021, convertito, con modificazioni dalla
legge 25 febbraio 2022, n. 15:
«Art.10 (Proroga di termini in materia di
infrastrutture e mobilita' sostenibili). - (Omissis)
3-quinquies. All'articolo 9, comma 2, del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in
materia di corsi di formazione al salvamento, le parole:
«31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022». Il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e' autorizzato
ad apportare al regolamento di cui al decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n.
206, modifiche volte a conseguire l'obiettivo della
semplificazione delle procedure amministrative necessarie
per il rilascio, il rinnovo e la sostituzione delle
abilitazioni per l'esercizio della professione di
assistente ai bagnanti nonche' per il rilascio delle
autorizzazioni a nuovi soggetti formatori, per garantire la
salute dei bagnanti, la sicurezza delle attivita' balneari
lungo i litorali marittimi, lacustri, fluviali e nelle
piscine e valorizzare il carattere altamente specialistico
che comporta l'attivita' dei soggetti abilitati al
salvamento. Per le suddette finalita' di interesse
pubblico, possono essere rilasciate autorizzazioni a nuovi
soggetti formatori aventi personalita' giuridica e privi di
scopo di lucro, con presenza diffusa nel territorio
nazionale. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
di modifica del regolamento di cui al secondo periodo, si
applicano le disposizioni in vigore prima dell'emanazione
del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 29 luglio 2016, n. 206, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2016.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 891, dell'articolo 1,
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«891. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e
la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli
esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino
del Po, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da
ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e'
disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle citta'
metropolitane e delle province territorialmente competenti
e dell'ANAS Spa, in relazione alla rispettiva competenza
quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che
classifichi i progetti presentati secondo criteri di
priorita' legati al miglioramento della sicurezza, al
traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti
attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli
investimenti di cui al presente comma entro l'anno
successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante
presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze
del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere
pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 229.».
 
Art. 8
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, relativo a misure per la sicurezza degli uffici e del personale all'estero, le parole « e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 2,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,34 milioni di euro per l'anno 2025 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 2,34 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: «negli anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
25 febbraio 2022, n. 14 recante: «Disposizioni urgenti
sulla crisi in Ucraina», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del13 aprile 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Disposizioni urgenti per la funzionalita' e
la sicurezza degli uffici e del personale all'estero). - 1.
Per il potenziamento della protezione degli uffici
all'estero e del relativo personale e degli interventi a
tutela dei cittadini e interessi italiani realizzati dai
medesimi uffici, la dotazione finanziaria delle ambasciate
e degli uffici consolari di prima categoria e' incrementata
di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Nei limiti
dell'importo di cui al primo periodo, il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e'
autorizzato a provvedere alle spese per il vitto e per
l'alloggio del personale e dei cittadini, che, per ragioni
di sicurezza, sono alloggiati in locali indicati dal
Ministero o dal capo della rappresentanza diplomatica o
dell'ufficio consolare.
2. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 2,2 milioni di euro per
l'anno 2024 e di 2,34 milioni di euro per l'anno 2025 per
l'invio di militari dell'Arma dei carabinieri ai sensi
dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti e
del relativo personale in servizio. Ai predetti militari si
applica il trattamento economico di cui all'articolo 170,
quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18. Nelle more dell'istituzione dei posti
di organico, il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e' autorizzato a corrispondere
anticipazioni per l'intero ammontare spettante ai sensi del
secondo periodo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 38 del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 recante: «Misure urgenti
per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del
gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e
per il rilancio delle politiche industriali», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2022,
convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n.
34, come modificato dalla presente legge:
«Art.38 (Disposizioni urgenti per situazioni di crisi
internazionale). - 1. Le quote restituite dalle competenti
organizzazioni internazionali dei contributi per il
sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane, gia'
erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei
provvedimenti di autorizzazione delle missioni
internazionali adottati fino all'anno 2020, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato negli anni 2022, 2023,
2024 e 2025 e riassegnate, nel medesimo anno in cui avviene
il versamento, allo stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale per
l'incremento delle dotazioni finanziarie delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di
prima categoria nonche' per il finanziamento di interventi
di aiuto e di assistenza, anche umanitaria, in aree di
crisi.
1-bis. Fino al 31 dicembre 2022, gli atti per la
registrazione dei contratti di comodato d'uso gratuito con
finalita' umanitarie a favore di cittadini di nazionalita'
ucraina e di altri soggetti provenienti comunque
dall'Ucraina sono esenti dall'imposta di registro di cui
all'articolo 5, comma 4, della tariffa, parte prima,
annessa al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall'imposta di
bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642.».
 
Art. 9

Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero della difesa

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni, in materia di regime transitorio del collocamento in ausiliaria:
a) all'articolo 2229, comma 1, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025 »;
b) all'articolo 2230:
1) al comma 1, dopo la lettera m-quinquies), e' aggiunta la seguente: «m-sexies) 2025: ufficiali: 32; marescialli: 75; totale 107. »;
2) al comma 1-bis, la parola: «m-quinquies) » e' sostituita dalla seguente: « m-sexies) ».
2. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernenti le modalita' di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, e' prorogata fino al 31 dicembre 2025.
3. Allo scopo di garantire la necessaria continuita' delle funzioni delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari di cui agli articoli 1475 e 1476 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino all'accertamento della rappresentativita' per il triennio 2025-2027, e comunque non oltre il 30 aprile 2025, alle stesse Associazioni sono riconosciuti i distacchi e i permessi retribuiti di cui all'articolo 1480, comma 3, del citato codice, secondo i criteri di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 96.
4. Ai medesimi fini di cui al comma 3, nelle more del nuovo accertamento della rappresentativita', e comunque non oltre il 30 aprile 2025, e' prorogata la rappresentativita' vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in euro 5.350.000 per l'anno 2026, euro 4.820.127 per l'anno 2027 ed euro 3.102.380 per l'anno 2028, si provvede, quanto a euro 1.337.500 per l'anno 2026, a euro 1.205.032 per l'anno 2027 e a euro 775.595 per l'anno 2028, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e, quanto a euro 4.012.500 per l'anno 2026, a euro 3.615.095 per l'anno 2027 e a euro 2.326.785 per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 2229, comma 1, e
2230, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante:
«Codice dell'ordinamento militare», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010, S.O. n. 84,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 2229 (Regime transitorio del collocamento in
ausiliaria). - 1. Fino al 31 dicembre 2025, ai fini del
progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti
dall'articolo 2206-bis, il Ministro della difesa ha
facolta' di disporre il collocamento in ausiliaria degli
ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare che ne facciano
domanda e che si trovino a non piu' di cinque anni dal
limite di eta'
(Omissis).».
«Art. 2230 (Unita' di personale da collocare in
ausiliaria). - 1. Le unita' di personale da collocare in
ausiliaria in relazione a quanto disposto dall'articolo
2229, sono cosi' determinate per l'anno di riferimento:
a) 2010: ufficiali: 18; marescialli: 350; totale:
368;
b) 2011: ufficiali: 33; marescialli: 550; totale:
583;
c) 2012: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale:
630;
d) 2013: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale:
630;
e) 2014: ufficiali: 38; marescialli: 650; totale:
688;
f) 2015: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale;
630;
g) 2016: ufficiali: 65; marescialli: 643; totale:
708;
h) 2017: ufficiali: 65; marescialli: 830: totale:
895;
i) 2018: ufficiali: 60; marescialli: 251; totale:
311;
l) 2019: ufficiali: 55; marescialli: 297; totale:
352;
m) 2020: ufficiali: 29; marescialli: 226; totale:
255.
m-bis) 2021: ufficiali: 40; marescialli: 200;
totale 240;
m-ter) 2022: ufficiali: 50; marescialli: 206;
totale 256;
m-quater) 2023: ufficiali: 61; marescialli: 265;
totale 326;
m-quinquies) 2024: ufficiali: 60; marescialli: 284;
totale 344;
m-sexies) 2025 ufficiali: 32; marescialli: 75;
totale 107.
1-bis. Il cinquanta per cento delle unita' di
ufficiali di cui al comma 1, lettere da m) a m-sexies), e'
riservato ai tenenti colonnelli. Se il numero dei tenenti
colonnelli e' inferiore alla quota riservata, le posizioni
residue sono devolute a ufficiali aventi grado diverso.».
- Si riporta il testo dell'articolo 75, comma 3, del
citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73:
«Art.75 (Misure urgenti per l'esercizio
dell'attivita' giurisdizionale militare e per la
semplificazione delle attivita' di deposito degli atti,
documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19). - (Omissis)
3. Nei procedimenti penali militari, tutti gli atti,
i documenti e le istanze previste dagli articoli 24 del
decreto-legge n. 137 del 2020 e 37-bis del decreto-legge n.
76 del 2020 sono depositati con valore legale mediante
invio da indirizzo di posta elettronica certificata,
risultante dal Registro generale degli indirizzi
certificati di cui all' articolo 7 del decreto del Ministro
della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, a indirizzo di
posta elettronica certificata degli uffici giudiziari
militari destinatari, inserito in apposito provvedimento
adottato dal responsabile della struttura tecnica di cui al
comma 2, d'intesa con il Consiglio della magistratura
militare. Tale provvedimento, pubblicato sul sito internet
del Ministero della difesa, definisce altresi' le
specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla
sottoscrizione digitale, nonche' le ulteriori modalita' di
invio con caratteristiche corrispondenti a quanto previsto
per i procedimenti penali ordinari.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 619, 1475, 1476 e
1480, del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art.619 (Fondi in conto capitale e di parte corrente
per la riallocazione di funzioni svolte presso
infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate
per la consegna all'Agenzia del demanio). - 1. Per le
finalita' di cui all'articolo 307, comma 5, sono istituiti,
nello stato di previsione del Ministero della difesa, un
fondo in conto capitale e uno di parte corrente le cui
dotazioni sono determinate dalla legge di stabilita' in
relazione alle esigenze di realizzazione del programma di
cui al predetto articolo, comma 2. Al fondo in conto
capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle
attivita' di valorizzazione effettuate dall'Agenzia del
demanio con riguardo alle infrastrutture militari, ancora
in uso al Ministero della difesa, oggetto del comma 4
dell'articolo medesimo. Alla ripartizione dei predetti
fondi si provvede mediante uno o piu' decreti del Ministro
della difesa, da comunicare al Ministero dell'economia e
delle finanze. Ai proventi di cui al presente comma non si
applica l'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, ed essi sono integralmente riassegnati allo
stato di previsione del Ministero della difesa.
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo
545, comma 1, i proventi derivanti dalle alienazioni di cui
all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, sono integralmente riassegnati al fondo di parte
corrente istituito nello stato di previsione del Ministero
della difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione
del programma di cui al citato articolo 307, comma 2.».
«Art. 1475 (Limitazioni all'esercizio del diritto di
associazione e divieto di sciopero). - 1. La costituzione
di associazioni o circoli fra militari e' subordinata al
preventivo assenso del Ministro della difesa.
2. In deroga al comma 1, i militari possono
costituire associazioni professionali a carattere sindacale
per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento
militari o interforze, secondo le disposizioni previste dal
capo III del titolo IX del presente libro, e dal relativo
regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n 400.
3. I militari non possono aderire ad associazioni
considerate segrete a norma di legge e a quelle
incompatibili con i doveri derivanti dal giuramento
prestato.
4. I militari non possono esercitare il diritto di
sciopero.
Art. 1476 (Diritto di associazione professionale a
carattere sindacale in ambito militare). - 1. Il diritto di
libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39
della Costituzione, e' esercitato dagli appartenenti alle
Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento
militare, con esclusione del personale della riserva e in
congedo assoluto, nel rispetto dei doveri e dei principi
previsti dall'articolo 52 della Costituzione.
2. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di
polizia a ordinamento militare non possono aderire ad
associazioni professionali a carattere sindacale diverse da
quelle costituite ai sensi delle disposizioni del presente
capo.
3. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di
polizia a ordinamento militare possono aderire a una sola
associazione professionale a carattere sindacale tra
militari, di seguito «APCSM».
4. L'adesione alle APCSM e' libera, volontaria e
individuale.
5. Non possono aderire alle APCSM coloro che
ricoprono le cariche di vertice di cui agli articoli 25,
29, 32, 40 e 44-bis, il Comandante generale del Corpo della
guardia di finanza, i militari di truppa di cui
all'articolo 627, comma 8, limitatamente agli allievi.».
«Art.1480 (Svolgimento dell'attivita' di carattere
sindacale). - 1. I rappresentanti delle APCSM svolgono
l'attivita' sindacale fuori dal servizio.
2. Alle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi
dell'articolo 1478 puo' essere concesso, informate le
associazioni, l'uso di un locale comune da adibire a
ufficio delle associazioni stesse nella sede centrale e in
quelle periferiche di livello areale e comunque non
inferiore al livello regionale, compatibilmente con le
disponibilita' e senza oneri per l'amministrazione. Le
modalita' di concessione dell'uso del locale comune sono
disciplinate con il regolamento di attuazione di cui
all'articolo 1475, comma 2.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attivita'
sindacale, ai rappresentanti sindacali delle APCSM
rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 sono
riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti
nonche' permessi e aspettative sindacali non retribuiti,
assegnati con le modalita' di cui ai commi 4 e 5, sulla
base dell'effettiva rappresentativita' del personale
calcolata ai sensi dell'articolo 1478.
4. Con la contrattazione di cui all'articolo 1479,
nell'ambito delle risorse ad essa destinate, sono
stabiliti:
a) il contingente massimo dei distacchi
autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia
a ordinamento militare nonche' il numero massimo annuo dei
permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni
rappresentative;
b) la misura dei permessi e delle aspettative
sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai
rappresentanti sindacali.
5. Il contingente dei distacchi sindacali e dei
permessi retribuiti di cui al comma 4 e' ripartito tra le
APCSM con criterio proporzionale, sulla base della
rappresentativita' calcolata ai sensi dell'articolo 1478,
con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione,
sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle
finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le
APCSM.
6. Le richieste di distacco o di aspettativa
sindacale non retribuita sono presentate dalle APCSM
rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 alla Forza
armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare cui
appartiene il personale interessato, la quale, accertati i
requisiti oggettivi previsti dalle disposizioni del
presente capo, provvede, entro il termine massimo di trenta
giorni dalla richiesta, a darne comunicazione al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri e al Ministero della difesa o, per
il personale del Corpo della guardia di finanza, al
Ministero dell'economia e delle finanze, per i conseguenti
provvedimenti di stato.
7. Le APCSM possono procedere alla revoca dei
distacchi e delle aspettative in ogni momento,
comunicandola alla Forza armata o alla Forza di polizia a
ordinamento militare di riferimento nonche' al Ministero
della difesa ovvero al Ministero dell'economia e delle
finanze e al Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri per i provvedimenti
conseguenti. Le variazioni relative ai distacchi e alle
aspettative devono essere comunicate entro il 31 gennaio di
ogni anno.
8. Sono vietati l'utilizzo della ripartizione dei
distacchi in forma compensativa nonche' il loro utilizzo in
forma frazionata.
9. I distacchi e le aspettative sindacali non
retribuite possono durare non piu' di tre anni. Nessun
militare puo' essere posto in distacco o in aspettativa
sindacale non retribuita piu' di cinque volte. Tra ciascun
distacco o aspettativa sindacale non retribuita deve
intercorrere almeno un triennio di servizio effettivo.
10. Le modalita' di impiego del militare che riprende
servizio al termine di ogni periodo di distacco sindacale o
aspettativa sindacale non retribuita sono disciplinate con
il regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475,
comma 2.
11. I dirigenti delle APCSM rappresentative ai sensi
dell'articolo 1478 che intendono fruire dei permessi
sindacali di cui al presente articolo, devono darne
comunicazione scritta al proprio comandante, individuato
nell'autorita' deputata alla concessione della licenza,
almeno cinque giorni prima o, in casi eccezionali, almeno
quarantotto ore prima, tramite l'associazione di
appartenenza. Il comandante autorizza il permesso sindacale
salvo che non ostino prioritarie e improcrastinabili
esigenze di servizio e sempre che venga garantita la
regolare funzionalita' del servizio.
12. E' vietata ogni forma di cumulo dei permessi
sindacali, giornalieri od orari.
13. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali
deve essere certificata entro tre giorni all'autorita'
individuata ai sensi del comma 11 da parte del dirigente
dell'APCSM che ha chiesto e utilizzato il permesso.
14. I permessi sindacali sono equiparati al servizio.
Tenuto conto della specificita' delle funzioni
istituzionali e della particolare organizzazione delle
Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento
militare, i permessi sono autorizzati in misura
corrispondente al turno di servizio giornaliero e non
possono superare mensilmente, per ciascun rappresentante
sindacale, nove turni giornalieri di servizio.
15. Per i permessi sindacali retribuiti e'
corrisposto il trattamento economico corrispondente a
quello di servizio, con esclusione delle indennita' e dei
compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati
all'effettivo svolgimento delle prestazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61 recante: «Disposizioni
urgenti in materia di associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari, personale militare e
civile del Ministero della difesa e operativita' delle
Forze armate», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107
del 9 maggio 2024, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 luglio 2024, n. 96:
«Art.1 (Disposizioni urgenti in materia di
associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari). - 1. Al fine di consentire il pieno svolgimento
dell'attivita' a carattere sindacale e la partecipazione
alle procedure di contrattazione del comparto
difesa-sicurezza, sono attribuiti alle associazioni di cui
agli articoli 1475, comma 2, nonche' 1476 e seguenti del
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fino all'entrata in
vigore del contingente di distacchi e permessi previsti
dalla contrattazione per il triennio 2022-2024 e, comunque,
non oltre il 31 dicembre 2024, i distacchi e permessi
retribuiti, di cui all'articolo 1480, comma 3, del citato
codice, in ragione di un distacco ogni quattromila unita'
di personale e di un'ora annua di permesso retribuito ogni
due unita' di personale.
2. Alla ripartizione dei distacchi e dei permessi di
cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 1480,
comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.4
3. Le associazioni di cui al comma 1 possono fruire
delle ore di permesso ripartite ai sensi del comma 2 in
ragione di un dodicesimo per ogni mese di funzionamento e
nel rispetto dell'articolo 1480, comma 14, del codice di
cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.4
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari complessivamente a euro 6.717.474 per l'anno
2024, di cui euro 3.396.219 per le Forze armate, euro
2.165.789 per l'Arma dei carabinieri e euro 1.155.466 per
la Guardia di finanza, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a euro 5.562.008, l'accantonamento relativo al
Ministero della difesa e, quanto a euro 1.155.466,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e
delle finanze.».
 
Art. 10

Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero della giustizia

1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti il tirocinio dei magistrati ordinari, si applicano anche per il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024.
2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 e' autorizzata la spesa di 4.103.270 euro per l'anno 2027 e di 808.624 euro per l'anno 2029, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
2-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «tredici anni ».
2-ter. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: « tredici anni ».
3. All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di personale del Ministero della giustizia, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».
4. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;
b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;
c) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
5. Il termine di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, e' prorogato al 1° gennaio 2026.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 e' autorizzata la spesa di euro 159.000 per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nel l'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
7. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, relativo alle infrastrutture per le intercettazioni, le parole: « 28 febbraio 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
8. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, in materia di divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
8-bis. All'articolo 4-quater del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 2023, 2024 e 2025 »;
b) al comma 7, le parole: « un punteggio complessivo non inferiore a 105 punti e » sono soppresse.
8-ter. All'articolo 20 della legge 17 giugno 2022, n. 71, il comma 4 e' sostituito dal seguente: « 4. Le disposizioni del comma 2 si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli incarichi ivi previsti, nelle amministrazioni pubbliche titolari di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, assunti dopo il 31 agosto 2026 ».
8-quater. All'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, il terzo periodo e' soppresso.
8-quinquies. All'articolo 10, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, le parole: « che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2025 ».
8-sexies. Fino all'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia che hanno presentato domanda di iscrizione ai relativi albi possono comunque esercitare la rispettiva attivita' professionale disciplinata dalla medesima legge 15 aprile 2024, n. 55.

Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 381 dell'articolo 1 della legge
29 dicembre 2022, n. 197 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022, S.O. n. 43:
«381. In deroga a quanto previsto dal titolo II del
decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e al fine di
consentire una piu' celere copertura delle vacanze
nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado, il
tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei
all'esito del concorso bandito con i decreti ministeriali
adottati in data 29 ottobre 2019 e in data 1° dicembre 2021
ha, in via straordinaria, la durata di dodici mesi e si
articola in sessioni, anche non consecutive, una delle
quali della durata di quattro mesi effettuata presso la
Scuola superiore della magistratura e una della durata di
otto mesi effettuata presso gli uffici giudiziari. I tre
periodi in cui si articola la sessione presso gli uffici
giudiziari, a norma dell'articolo 21, comma 1, del decreto
legislativo n. 26 del 2006, hanno la seguente durata:
a) tre mesi, per il primo periodo;
b) un mese, per il secondo periodo;
c) quattro mesi, per il terzo periodo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 37, della
legge 25 luglio 2005, n. 150 recante: «Delega al Governo
per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al R.D.
30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero
della giustizia, per la modifica della disciplina
concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei
conti e il Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo
unico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio
2005, n. 75:
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi, nonche'
disposizioni ulteriori). - Omissis)
37. Per l'istituzione e il funzionamento della Scuola
superiore della magistratura, di cui al comma 2, lettera
a), e' autorizzata la spesa massima di euro 6.946.950 per
l'anno 2005 ed euro 13.893.900 a decorrere dall'anno 2006,
di cui euro 858.000 per l'anno 2005 ed euro 1.716.000 a
decorrere dall'anno 2006 per i beni da acquisire in
locazione finanziaria, euro 1.866.750 per l'anno 2005 ed
euro 3.733.500 a decorrere dall'anno 2006 per le spese di
funzionamento, euro 1.400.000 per l'anno 2005 ed e euro
2.800.000 a decorrere dall'anno 2006 per il trattamento
economico del personale docente, euro 2.700.000 per l'anno
2005 ed euro 5.400.000 a decorrere dall'anno 2006 per le
spese dei partecipanti ai corsi di aggiornamento
professionale, euro 56.200 per l'anno 2005 ed euro 112.400
a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al
funzionamento del comitato direttivo di cui al comma 2,
lettera l), euro 66.000 per l'anno 2005 ed euro 132.000 a
decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al
funzionamento dei comitati di gestione di cui al comma 2,
lettera m).».
- Si riporta il testo dell'articolo 22, comma 4, e 49,
comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante:
«Nuova disciplina dell'ordinamento della professione
forense», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18
gennaio 2013, n. 15, come modificato dalla presente legge:
«Art. 22 (Albo speciale per il patrocinio davanti
alle giurisdizioni superiori). - (Omissis)
4. Possono altresi' chiedere l'iscrizione coloro che
maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro
tredici anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
5. (Omissis).»
«Art.49 (Disciplina transitoria per l'esame). - 1.
Per i primi tredici anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio
della professione di avvocato si effettua, sia per quanto
riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto
riguarda le modalita' di esame, secondo le norme
previgenti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 12-ter,
del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante: «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 giugno 2021, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Procedura straordinaria di reclutamento). -
(Omissis)
12-ter. Coerentemente con le misure assunzionali
introdotte con il presente decreto, fino al 31 dicembre
2025 al personale del Ministero della giustizia non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del decreto
legislativo 19 febbraio 2014, n. 14 recante: «Disposizioni
integrative, correttive e di coordinamento delle
disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre
2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad
assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2014, n.
48, come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Temporaneo ripristino di sezioni distaccate
insulari). - 1. Fino al 31 dicembre 2025, nel circondario
del tribunale di Napoli e' ripristinata la sezione
distaccata di Ischia, avente giurisdizione sul territorio
dei comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio,
Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana.
2. Fino al 31 dicembre 2025, nel circondario del
tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e' ripristinata la
sezione distaccata di Lipari, avente giurisdizione sul
territorio dei comuni di Leni, Lipari, Malfa, Santa Marina
Salina.
3.Fino al 31 dicembre 2025, nel circondario del
tribunale di Livorno e' ripristinata la sezione distaccata
di Portoferraio, avente giurisdizione sul territorio dei
comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana
Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio
nell'Elba.
4. Con decreto del Ministro della giustizia, avente
natura non regolamentare, e' fissata la data di inizio del
funzionamento delle sezioni distaccate di cui ai commi 1, 2
e 3.6
5. Nelle sezioni distaccate di cui al presente
articolo sono trattati gli affari civili e penali sui quali
il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il
luogo in ragione del quale e' determinata la competenza per
territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni
medesime.
6. Le controversie in materia di lavoro e di
previdenza e assistenza obbligatorie sono trattate
esclusivamente nella sede principale del tribunale. In tale
sede sono altresi' svolte, in via esclusiva, le funzioni
del giudice per le indagini preliminari e del giudice
dell'udienza preliminare.
7. In deroga a quanto previsto dal comma 6, con
decreto del Ministro della giustizia in conformita' alla
deliberazione del Consiglio superiore della magistratura
assunta sulla proposta del presidente del tribunale sentito
il consiglio dell'ordine degli avvocati, puo' disporsi che
nelle sezioni distaccate siano trattate anche le cause
concernenti controversie di lavoro e di previdenza e
assistenza obbligatorie.
8. In considerazione di particolari esigenze, il
presidente del tribunale, sentite le parti, puo' disporre
che una o piu' udienze relative a procedimenti civili o
penali da trattare nella sede principale del tribunale
siano tenute nella sezione distaccata, o che una o piu'
udienze relative a procedimenti da trattare nella sezione
distaccata siano tenute nella sede principale.
9. Sentiti il consiglio giudiziario ed il consiglio
dell'ordine degli avvocati, il provvedimento puo' essere
adottato anche in relazione a gruppi di procedimenti
individuati secondo criteri oggettivi.
10. I magistrati assegnati alle sezioni distaccate
del tribunale ordinario possono svolgere funzioni anche
presso la sede principale, secondo criteri determinati con
la procedura tabellare prevista dall'articolo 7-bis del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
11. Nelle sezioni distaccate non sono istituiti posti
di presidente di sezione.
12. Alla copertura dell'organico del personale
amministrativo delle sezioni distaccate di cui al presente
articolo, si provvede, nei limiti della dotazione organica,
mediante assegnazione del personale gia' in servizio presso
le rispettive sedi principali alla data di cui al comma 4;
quanto agli eventuali esuberi o carenze di organico, si
provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.
13. A decorrere dal 1° gennaio 20173 le disposizioni
del presente articolo cessano di avere efficacia e opera la
tabella A del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
sostituita dalla tabella di cui all'allegato II del
presente decreto.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 8, del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di
processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di
recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura,
nonche' in materia di personale della magistratura e della
pubblica amministrazione», pubblicato nella Gazzetta.
Ufficiale del 10 agosto 2023, n. 186, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Istituzione delle infrastrutture digitali
centralizzate per le intercettazioni nonche' modifica alla
disciplina in materia di registrazione delle spese per
intercettazioni). - (Omissis)
8. Le intercettazioni relative ai procedimenti penali
iscritti successivamente alla data del 31 dicembre 2025
sono effettuate mediante le infrastrutture digitali di cui
al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 recante: «Misure
urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte
di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari,
nonche' per la giustizia amministrativa», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2016, n. 303, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Disposizioni per l'efficienza degli uffici
di sorveglianza e divieto di assegnazione del personale
dell'amministrazione della giustizia ad altre
amministrazioni). - (Omissis)
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il personale
in servizio presso l'amministrazione della giustizia, fatta
eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, non
puo' essere comandato, distaccato o assegnato presso altre
pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2025, salvo
nulla osta della stessa amministrazione della giustizia.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4-quater, del
decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 recante: «Disposizioni
urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di
termini legislativi e di iniziative di solidarieta'
sociale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio
2023, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
luglio 2023, n. 87, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4-quater (Proroga della disciplina speciale
dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di avvocato). - 1. L'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato,
limitatamente alle sessioni da indire per gli anni 2023,
2024 e 2025, e' disciplinato dalle disposizioni di cui al
decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, come
integrate dalle disposizioni del presente articolo. I
termini che, nelle norme previgenti richiamate
dall'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247,
decorrono dall'inizio delle prove scritte sono computati
dalla data di inizio dell'unica prova scritta, come
indicata con il decreto del Ministro della giustizia di cui
al comma 9.
2. L'esame di Stato si articola in una prova scritta
e in una prova orale.
3. La prova scritta e' svolta sui temi formulati dal
Ministro della giustizia e ha ad oggetto la redazione di un
atto giudiziario, che postuli conoscenze di diritto
sostanziale e di diritto processuale, su un quesito
proposto in materia scelta dal candidato tra il diritto
civile, il diritto penale e il diritto amministrativo. La
prova scritta si svolge secondo le modalita' stabilite con
il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9.
4. Per la valutazione della prova scritta ogni
componente della sottocommissione d'esame dispone di 10
punti di merito. Alla prova orale sono ammessi i candidati
che hanno conseguito nella prova scritta un punteggio di
almeno 18 punti.
5. La prova orale si svolge secondo le modalita'
stabilite con il decreto del Ministro della giustizia di
cui al comma 9. La prova orale si articola in tre fasi:
a) esame e discussione di una questione
pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un
caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di
diritto processuale, in materia scelta preventivamente dal
candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale e
diritto amministrativo. Ciascun candidato comunica la
materia prescelta secondo le modalita' stabilite dal
decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9;
b) discussione di brevi questioni che dimostrino le
capacita' argomentative e di analisi giuridica del
candidato relative a tre materie, di cui una di diritto
processuale, scelte preventivamente dal candidato tra le
seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto
amministrativo, diritto processuale civile, diritto
processuale penale;
c) dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento
forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.
6. Per la valutazione della prova orale ogni
componente della sottocommissione d'esame dispone di 10
punti di merito per la fase di cui alla lettera a) del
comma 5 e per ciascuna delle materie di cui alle lettere b)
e c) del medesimo comma 5.
7. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono
nella prova orale un punteggio non inferiore a 18 punti in
ciascuna delle materie di cui al comma 5.
8. Le sottocommissioni d'esame sono composte secondo
le modalita' di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, del
decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.
9. Con il decreto del Ministro della giustizia che
indice la sessione d'esame per l'anno 2023 sono stabilite
la data di inizio delle prove, le modalita' di sorteggio
per l'espletamento delle prove orali, la pubblicita' delle
sedute di esame nonche' le modalita' di comunicazione delle
materie scelte dal candidato per la prova scritta e per la
prova orale. Con il medesimo decreto sono altresi'
disciplinate le modalita' di utilizzo di strumenti
compensativi per le difficolta' di lettura, di scrittura e
di calcolo, nonche' la possibilita' di prevedere un
prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle
prove a favore dei candidati con disturbi specifici di
apprendimento.
10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del
regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia
9 febbraio 2018, n. 17, sino all'istituzione della
Commissione nazionale per la tenuta della banca dati
prevista dall'articolo 9 del medesimo regolamento di cui al
decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018, ai
fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio di
cui all'articolo 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247:
a) le verifiche intermedie non sono svolte e
l'accesso alla verifica finale e' consentito a coloro che
hanno frequentato almeno l'80 per cento delle lezioni di
ciascun semestre di formazione;
b) la verifica finale e' costituita da una prova
scritta consistente nella redazione di un parere o di un
atto sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel
corso di formazione ed e' effettuata dai soggetti formatori
tramite una commissione interna di valutazione nominata ai
sensi del comma 5 del citato articolo 9 del regolamento di
cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018.
11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo per l'espletamento delle procedure dell'esame di
Stato si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 20 della legge 17
giugno 2022, n. 71 recante: «Deleghe al Governo per la
riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento
dell'ordinamento giudiziario militare, nonche' disposizioni
in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di
eleggibilita' e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di
costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della
magistratura», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20
giugno 2022, n. 142, come modificato dalla presente legge:
«Art. 20 (Ricollocamento a seguito dell'assunzione di
incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi).
- 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e
militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di
incarichi di capo e di vice-capo dell'ufficio di gabinetto,
di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei
ministri e dei Ministeri, di capo e di vice-capo di
dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri e i Ministeri, nonche' presso i consigli e le
giunte regionali, per un periodo di un anno decorrente
dalla data di cessazione dall'incarico, restano collocati
fuori ruolo, in ruolo non apicale, presso il Ministero di
appartenenza o presso l'Avvocatura dello Stato o presso
altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni
soprannumerarie, ovvero, per i magistrati amministrativi e
contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
In alternativa, essi possono essere ricollocati in ruolo e
destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo
svolgimento di attivita' non giurisdizionali, ne'
giudicanti ne' requirenti, fermo restando il rispetto delle
norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali
specifiche funzioni. Per un ulteriore periodo di tre anni i
magistrati di cui al primo periodo non possono assumere
incarichi direttivi e semidirettivi.
2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e
militari, non eletti, che hanno ricoperto la carica di
componente del Governo, di assessore nelle giunte delle
regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, o
di assessore comunale, al termine del mandato, qualora non
abbiano gia' maturato l'eta' per il pensionamento
obbligatorio, sono collocati fuori ruolo presso il
Ministero di appartenenza o, per i magistrati
amministrativi e contabili, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e
destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo
svolgimento di attivita' non direttamente giurisdizionali,
ne' giudicanti ne' requirenti, fermo restando il rispetto
delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali
specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di incarichi
diversi fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o
presso altre amministrazioni senza che ne derivino
posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento fuori
ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica
della magistratura e' reso indisponibile un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla
cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante
ai magistrati di cui al secondo periodo resta a carico
dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori
oneri.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano nei casi in cui l'incarico sia cessato prima del
decorso di un anno dalla data dell'assunzione, salvo che la
cessazione consegua a dimissioni volontarie che non
dipendano da ragioni di sicurezza, da motivi di salute o da
altra giustificata ragione.
4. Le disposizioni del comma 2 si applicano agli
incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in
vigore della presente legge. Le disposizioni del comma 1 si
applicano agli incarichi ivi previsti, nelle
amministrazioni pubbliche titolari di interventi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, assunti dopo il 31
agosto 2026.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 3, del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 recante: «Disposizioni
urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita'
economiche e finanziarie e investimenti strategici»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2023, n.
186, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre
2023, n. 136, come modificato dalla presente legge:
«Art. 18 (Misure urgenti per la realizzazione degli
interventi del PNRR di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti). - (Omissis)
3. E' autorizzata la spesa di euro 45.000 per l'anno
2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al
2026 per lo svolgimento dei controlli sostanziali da parte
dell'Unita' di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti sull'avanzamento fisico e procedurale degli
interventi finanziati a valere sul medesimo Piano. Agli
oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 45.000 per
l'anno 2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal
2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 della legge 15
aprile 2024, n. 55 recante: «Disposizioni in materia di
ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e
istituzione dei relativi albi professionali», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2024, n. 95:
«Art. 10 (Formazione degli albi e istituzione degli
ordini regionali e delle province autonome). - 1.In sede di
prima attuazione della presente legge, il presidente del
tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della medesima legge, nomina un
commissario, scelto tra i magistrati in servizio, che,
nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni e del
proprio orario di servizio, provvede alla formazione degli
albi dei pedagogisti e degli educatori professionali
socio-pedagogici.
2. Il commissario di cui al comma 1, entro novanta
giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli aventi
diritto, in possesso dei relativi titoli di studio e che
hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo
2025 dalla data di entrata in vigore della presente legge,
indice l'elezione dei presidenti degli albi e provvede agli
altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini
regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
in conformita' a quanto previsto dalla presente legge. Per
lo svolgimento dell'elezione, il commissario nomina un
presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori e
un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica
amministrazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2, della
legge 15 aprile 2024, n. 55 recante: «Disposizioni in
materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed
educative e istituzione dei relativi albi professionali»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2024, n.
95:
«Art. 6 (Istituzione dell'Ordine delle professioni
pedagogiche ed educative). - (Omissis)
2. L'Ordine delle professioni pedagogiche ed
educative e' istituito con decreto del Ministro della
giustizia, sentiti il Consiglio nazionale di cui
all'articolo 8 e le associazioni nazionali rappresentative
delle professioni pedagogiche ed educative.».
 
Art. 10 bis

Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1,
del decreto-legge n. 66 del 2004

1. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, si interpreta nel senso che esso si applica alle sole domande di cui all'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, presentate dai dipendenti pubblici cessati o in quiescenza alla data della sentenza definitiva di proscioglimento o del decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66 recante: «Interventi
urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi
dall'impiego a causa di procedimento penale,
successivamente conclusosi con proscioglimento», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2004, n.64,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004,
n. 126:
«Art. 2. 1. Le domande di cui all'articolo 3, commi
57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono
presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla
data della sentenza definitiva di proscioglimento o del
decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di
reato, all'amministrazione di appartenenza.
L'amministrazione provvede entro sessanta giorni dalla
presentazione della domanda di cui al comma 57 del citato
articolo 3, ovvero dalla definizione del procedimento di
cui al comma 57-bis del medesimo articolo.».
- Si riporta il testo dei commi 57 e 57-bis,
dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2004)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre
2003, n. 299, S.O. n. 196:
«57. Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal
servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia
chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a
seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza
definitiva di proscioglimento perche' il fatto non sussiste
o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non
costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato
ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della
notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione
dal servizio, anche se gia' collocato in quiescenza alla
data di entrata in vigore della presente legge, ha il
diritto di ottenere, su propria richiesta,
dall'amministrazione di appartenenza il prolungamento o il
ripristino del rapporto di impiego, anche oltre i limiti di
eta' previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe, per
un periodo pari a quello della durata complessiva della
sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio
non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza,
cumulati tra loro, anche in deroga ad eventuali divieti di
riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il
medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe
avuto diritto in assenza della sospensione. Alle sentenze
di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati
i provvedimenti che dichiarano non doversi procedere per
una causa estintiva del reato pronunciati dopo una sentenza
di assoluzione del dipendente imputato perche' il fatto non
sussiste o perche' non lo ha commesso o se il fatto non
costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato.
Ove la sentenza irrevocabile di proscioglimento sia stata
emanata anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, il pubblico
dipendente puo' chiedere il riconoscimento del migliore
trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione
della carriera con il computo del periodo di sospensione
dal servizio o dalla funzione o del periodo di servizio non
espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza.
57-bis. Ove il procedimento penale di cui al comma
57, ricorrendo ogni altra condizione ivi indicata, si sia
concluso con provvedimento di proscioglimento diverso da
decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di
reato o sentenza di proscioglimento perche' il fatto non
sussiste o l'imputato non lo ha commesso, o se il fatto non
costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato
anche pronunciati dopo la cessazione dal servizio,
l'amministrazione di appartenenza ha facolta', a domanda
dell'interessato, di prolungare e ripristinare il rapporto
di impiego per un periodo di durata pari a quella della
sospensione e del servizio non prestato, secondo le
modalita' indicate nel comma 57, purche' non risultino
elementi di responsabilita' disciplinare o contabile
all'esito di specifica valutazione che le amministrazioni
competenti compiono entro dodici mesi dalla presentazione
dell'istanza di riammissione in servizio.».
 
Art. 11
Disposizioni concernenti termini in materie di competenza del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, relativo all'obbligo di incremento della quota di energia rinnovabile termica nelle forniture di energia, le parole: « 1° gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2025 ».
2. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale, le parole «da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono soppresse.
2-bis. Ai fini dell'operativita' del Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, e' aumentato a centoventi giorni.
2-ter. Il termine del 1° gennaio 2025 di cui all'articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e' prorogato, limitatamente ai fasci di frutti di olio di palma vuoti e agli acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), al 1° gennaio 2026.
2-quater. Gli obblighi di immissione in consumo di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per i fornitori di metano e di biometano ovvero di biogas per trasporti immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
2-quinquies. All'articolo 40-ter del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, le parole: « si applica fino al 31 dicembre 2024 e » sono soppresse.
2-sexies. Le modalita' di attestazione del rispetto dei criteri di sostenibilita' di cui all'articolo 42, commi da 6 a 11, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, da parte dei produttori di energia elettrica e calore da combustibili da biomassa, escluso il biometano, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2024, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025 per i produttori che entro il 31 maggio 2025 abbiano accettato il preventivo per la certificazione della sostenibilita' da parte di un organismo accreditato secondo il Sistema nazionale di certificazione della sostenibilita' oppure operante presso un sistema volontario di certificazione riconosciuto dalla Commissione dell'Unione europea, fatta salva la possibilita' di concludere l'iter della certificazione, per il solo comparto delle biomasse solide, entro il 30 giugno 2026. A tal fine gli organismi di certificazione informano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica delle richieste ricevute.
2-septies. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
2-octies. All'articolo 16, comma 5, lettera b), del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, il punto di cessione del gas prodotto di cui al primo periodo e' individuato nel mercato del gas (MGAS) gestito dal Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 1, del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante:
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2021, n.
285, S.O. n. 42, come modificato dalla presente legge:
«Art. 27 (Obbligo di incremento dell'energia
rinnovabile termica nelle forniture di energia). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2025, le societa' che effettuano
vendita di energia termica sotto forma di calore per il
riscaldamento e il raffrescamento a soggetti terzi per
quantita' superiori a 500 TEP annui provvedono affinche'
una quota dell'energia venduta sia rinnovabile.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17-bis, comma 1,
del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 recante:
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle
infiltrazioni mafiose», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 6 novembre 2021, n. 265, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 di cembre 2021, n. 233, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 17-bis (Disposizioni per la riperimetrazione
dei siti contaminati di interesse nazionale). - 1. Con uno
o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica,
sentiti la regione e gli enti locali interessati, sono
effettuate la ricognizione e la riperimetrazione dei siti
contaminati attualmente classificati di interesse nazionale
ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori
che non soddisfano piu' i requisiti di cui all'articolo
252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.».
- Si riporta il testo dell'articolo 188-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante: «Norme in
materia ambientale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96:
«Art. 188-bis (Sistema di tracciabilita' dei
rifiuti). - 1. Il sistema di tracciabilita' dei rifiuti si
compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilita'
dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale
per la tracciabilita' dei rifiuti. Il Registro elettronico
nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti e' gestito
direttamente dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, con il supporto tecnico operativo dell'Albo
nazionale dei gestori di cui all'articolo 212. Per
consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti
relativi alle modalita' di compilazione e tenuta del
registro di carico e scarico e del formulario
identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli
articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalita'
dettate con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il
Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti nonche', per gli aspetti di
competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Con il decreto di cui al terzo periodo, sono
determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di
segreteria e di contributo, da aggiornare ogni tre anni,
nonche' le modalita' di versamento.
2. In relazione alle esigenze organizzative e
operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse
rispettivamente alla difesa e alla sicurezza militare dello
Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e
le modalita' con le quali il sistema di tracciabilita' dei
rifiuti si applica alle corrispondenti Amministrazioni
centrali sono individuate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di
competenza, del Ministro della difesa e del Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Il Registro elettronico nazionale per la
tracciabilita' dei rifiuti, collocato presso la competente
struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, e' articolato in:
a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei
soggetti iscritti e delle informazioni relative alle
specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per
l'esercizio di attivita' inerenti alla gestione dei
rifiuti;
b) una sezione Tracciabilita', comprensiva dei dati
ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli
190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di
trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1.
3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il
trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi
e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano
rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in
qualita' di commercianti ed intermediari di rifiuti
pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il
riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonche',
con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di
cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al
Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del
presente articolo.
4. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche
l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di
tracciabilita' di cui al presente articolo, consentendo il
colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e
privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la
semplificazione amministrativa, garantendo un periodo
preliminare di sperimentazione e la sostenibilita' dei
costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in
particolare:
a) i modelli ed i formati relativi al registro di
carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di
identificazione di cui agli articoli 190 e 193 con
l'indicazione altresi' delle modalita' di compilazione,
vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi;
b) le modalita' di iscrizione al Registro
elettronico nazionale, e relativi adempimenti, da parte dei
soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano
volontariamente aderirvi, ai sensi del comma 3-bis, con la
previsione di criteri di gradualita' per la progressiva
iscrizione degli operatori;
c) il funzionamento del Registro elettronico
nazionale, ivi incluse le modalita' di trasmissione dei
dati relativi ai documenti di cui alla lettera a),
comprensivi dei dati di cui all'articolo 193, comma 1,
lettera d), relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto;
d) le modalita' per la condivisione dei dati del
Registro elettronico con l'Istituto superiore per la
ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel
Catasto di cui all'articolo 189;
e) le modalita' di interoperabilita' per
l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento
(CE) n. 1013/2006, nonche' le modalita' di coordinamento
tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n.
70 e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico
nazionale;
f) le modalita' di svolgimento delle funzioni da
parte dell'Albo nazionale indicate al comma 1;
g) le modalita' di accesso ai dati del Registro
elettronico nazionale da parte degli organi di controllo;
h) le modalita' per la verifica e l'invio della
comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei
rifiuti, di cui all'articolo 188, comma 5, nonche' le
responsabilita' da attribuire all'intermediario.
5. Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193
sono effettuati digitalmente da parte dei soggetti
obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente
aderirvi ai sensi del comma 3-bis del presente articolo;
negli altri casi i suddetti adempimenti possono essere
assolti mediante il formato cartaceo. In entrambi i casi la
modulistica e' scaricabile direttamente dal Registro
elettronico nazionale.
6. Al fine di garantire tempestivi adeguamenti dei
modelli di cui alla lettera a) del comma 4, in caso di
intervenute novita' tecniche o operative, gli aggiornamenti
sono adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di natura non
regolamentare, sentiti i Ministri indicati al comma 1 e
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano.
6-bis. L'iscrizione al Registro elettronico nazionale
comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un
contributo annuale, al fine di assicurare l'integrale
copertura dei costi di funzionamento del sistema. Con i
decreti di cui ai commi 1 e 2, sono determinati gli importi
dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo,
da aggiornare ogni tre anni, nonche' le modalita' di
versamento. Agli oneri di funzionamento si provvede con i
proventi derivanti dai diritti di segreteria e con il
contributo annuale, che sono versati ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica.
7. Fino all'entrata in vigore dei modelli contenuti
nel decreto previsto al comma 1 continuano ad applicarsi i
decreti del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e
1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di
carico e scarico e di formulario di identificazione del
rifiuto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 1,
lettera a) del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica del 4 aprile
2023, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31
maggio 2023, n. 126:
«Art.13 (Tempistiche di iscrizione). - 1. Dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento, l'iscrizione
al RENTRI e' effettuata con le seguenti tempistiche:
a) a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i
sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori
iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
con piu' di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri
soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i
soggetti di cui all'articolo 18;
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli artt. 39 e 40, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018,
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30
novembre 2021, n. 285, S.O. n. 42:
«Art. 39 (Utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili
nel settore dei trasporti). - 1. Al fine di promuovere la
produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore dei
trasporti, conformemente alla traiettoria indicata nel
PNIEC, i singoli fornitori di benzina, diesel e metano sono
obbligati a conseguire entro il 2030 una quota almeno pari
al 16 per cento di fonti rinnovabili sul totale di
carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento e
calcolata sulla base del contenuto energetico. La predetta
quota e' calcolata, tenendo conto delle disposizioni
specifiche dei successivi commi, come rapporto percentuale
fra le seguenti grandezze:
a) al denominatore: benzina, diesel, metano,
biocarburanti e biometano ovvero biogas per trasporti
immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario;
b) al numeratore: biocarburanti e biometano ovvero
biogas per trasporti, carburanti liquidi e gassosi da fonti
rinnovabili di origine non biologica, anche quando
utilizzati come prodotti intermedi per la produzione di
carburanti convenzionali, e carburanti da carbonio
riciclato, tutti considerati indipendentemente dal settore
di trasporto in cui sono immessi.
1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al
comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti
liquidi sostenibili utilizzati in purezza immessa in
consumo dai soggetti obbligati e' gradualmente aumentata ed
e' equivalente ad almeno 300.000 tonnellate per il 2023,
con incremento di 100.000 tonnellate all'anno fino ad 1
milione di tonnellate nel 2030 e negli anni successivi. In
caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 e
dal presente comma si applicano le sanzioni amministrative
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20
gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del
7 marzo 2015, adottato ai sensi dell'articolo 30-sexies,
comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116.
2. Per il calcolo del numeratore e del denominatore
sono utilizzati i valori relativi al contenuto energetico
dei carburanti per il trasporto di cui all'Allegato V del
presente decreto. Per i carburanti non inclusi in tale
Allegato V si applicano le pertinenti norme ESO per
calcolare il potere calorifico dei carburanti o, laddove
non siano state adottate pertinenti norme ESO, le norme
ISO.
3. La quota di cui al comma 1 e' raggiunta nel
rispetto dei seguenti vincoli:
a) la quota di biocarburanti avanzati e biometano
ovvero biogas avanzati e' pari almeno al 2,5 per cento dal
2022 e almeno all'8 per cento nel 2030;
b) il contributo dei biocarburanti e del biometano
ovvero del biogas prodotti a partire da materie prime
elencate nell'Allegato VIII, parte B, non puo' superare la
quota del 2,5 per cento del contenuto energetico dei
carburanti per il trasporto senza tener conto del fattore
moltiplicativo di cui al comma 6, lettera a);
c) e' rispettato quanto previsto all'articolo 40;
d) a partire dal 2023, la quota di biocarburanti
miscelati alla benzina e' almeno pari allo 0,5 per cento e
a partire dal 2025 e' almeno pari al 3 per cento sul totale
della benzina immessa in consumo.
3-bis. Al fine di promuovere la produzione di
biocarburanti liquidi sostenibili da utilizzare in purezza,
aggiuntiva rispetto alle quote obbligatorie di cui al comma
1 del presente articolo, la riconversione totale o parziale
delle raffinerie tradizionali esistenti e' incentivata
mediante l'erogazione di un contributo in conto capitale
assegnato secondo modalita' e criteri definiti con i
decreti di cui al comma 3-ter e comunque nei limiti delle
disponibilita' finanziarie del fondo di cui al medesimo
comma 3-ter.
3-ter. Per le finalita' di cui al comma 3-bis, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica il Fondo per la
decarbonizzazione e per la riconversione verde delle
raffinerie esistenti, con una dotazione pari a euro 205
milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023
e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con uno o piu' decreti
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro il 31 marzo 2023, sono definiti modalita' e
criteri per la partecipazione alla ripartizione delle
risorse, in attuazione del comma 3-bis. Ai relativi oneri
si provvede:
a) quanto ad euro 150 milioni per l'anno 2022,
mediante utilizzo delle risorse disponibili, in conto
residui, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione
del Ministero della transizione ecologica, iscritte ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14
ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro, e
dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111
del 2019, per 20 milioni di euro, che sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite
all'erario;
b) quanto ad euro 55 milioni per l'anno 2022, ad
euro 45 milioni per l'anno 2023 e ad euro 10 milioni per
l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma
1, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
4. Fatto salvo quanto disciplinato dal decreto del
Ministero dello sviluppo economico del 30 dicembre 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, del 5
gennaio 2021, n. 3, e dall'articolo 21, comma 2, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli obiettivi di
cui ai commi 1, 1-bis e 3 sono raggiunti, tramite il
ricorso a un sistema di certificati di immissione in
consumo, nel rispetto di obblighi annuali, nonche' secondo
le condizioni, i criteri e le modalita' di attuazione
disciplinati con uno o piu' decreti del Ministro della
transizione ecologica, il primo dei quali da emanare entro
il 31 dicembre 2022. Con i medesimi decreti si provvede
all'eventuale aggiornamento degli obiettivi di cui ai commi
1 e 3, nonche' all'eventuale integrazione degli elenchi di
cui al comma 1 lettere a) e b), tenuto conto di quanto
disposto dall'articolo 11, comma 2, e in attuazione
dell'articolo 14, comma 1, lettera b).
5. Ai fini di cui al comma 1, sono considerati nel
numeratore di cui al comma 1, lettera b), soltanto i
carburanti o i biocarburanti che rispettano le seguenti
condizioni:
a) i biocarburanti e il biometano ovvero il biogas
per il trasporto ottemperano ai criteri di cui all'articolo
42;
b) i carburanti liquidi e gassosi da fonti
rinnovabili di origine non biologica per il trasporto che
presentano una riduzione di emissioni gas serra lungo il
ciclo di vita pari almeno al 70 per cento, calcolata con la
metodologia stabilita con atto delegato di cui all'articolo
28, paragrafo 5 della direttiva (UE) 2018/2001. Fino
all'adozione degli atti delegati tali carburanti sono in
ogni caso conteggiati secondo quanto previsto al comma 6;
c) i carburanti derivanti da carbonio riciclato
presentano una riduzione di emissioni gas serra lungo il
ciclo di vita pari almeno alla soglia indicata con atto
delegato della Commissione di cui all'articolo 25,
paragrafo 2 della direttiva (UE) 2018/2001 e calcolata con
la metodologia stabilita con atto delegato di cui
all'articolo 28, paragrafo 5 della direttiva (UE)
2018/2001. Fino all'adozione degli atti delegati tali
carburanti non sono conteggiati.
6. Ai fini di cui al comma 1, per i carburanti
liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non
biologica per il trasporto, prodotti utilizzando energia
elettrica, la quota rinnovabile e' conteggiata qualora
l'energia elettrica sia ottenuta da un collegamento diretto
a uno o piu' impianti a fonti rinnovabili; in tal caso la
quota rinnovabile conteggiabile e' pari all'intero a
condizione che detti impianti:
1. siano entrati in funzione contestualmente o
successivamente all'impianto che produce i carburanti
liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non
biologica per il trasporto; e
2. non siano collegati alla rete ovvero siano
collegati alla rete ma si possa dimostrare che l'energia
elettrica in questione e' stata fornita senza prelevare
energia elettrica dalla rete.
7. Ai fini di cui al comma 1, si applicano i seguenti
fattori moltiplicativi:
a) il contributo dei biocarburanti e del biometano
ovvero del biogas per il trasporto prodotti dalle materie
prime elencate nell'Allegato VIII e' pari al doppio del
loro contenuto energetico, tenuto conto di quanto previsto
dal comma 12;
b) ad eccezione dei combustibili prodotti a partire
da colture alimentari e foraggere, il contributo dei
carburanti forniti nel settore dell'aviazione e del
trasporto marittimo e' pari a 1,2 volte il loro contenuto
energetico.
8. Fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 7
del presente articolo e dall'Allegato I, ai fini del
calcolo dell'obiettivo complessivo di energia da fonti
rinnovabili nel settore dei trasporti previsto dal PNIEC,
l'elettricita' fornita nel trasporto stradale e ferroviario
e' conteggiata nel rispetto dei criteri di cui al comma 9 e
delle modalita' di cui al comma 10.
9. La quota di energia elettrica rinnovabile rispetto
all'energia elettrica complessiva fornita ai veicoli
stradali e ferroviari e' conteggiata come segue:
a) qualora l'energia elettrica sia prelevata dalla
rete, la quota rinnovabile conteggiabile e' pari alla quota
annuale totale di energia elettrica da fonti rinnovabili
sui consumi totali nazionali due anni prima dell'anno in
questione;
b) qualora sia ottenuta da un collegamento diretto
a un impianto di generazione di energia elettrica
rinnovabile e' conteggiata interamente come rinnovabile.
10. Il contributo dell'energia elettrica da fonte
rinnovabile rispetto all'energia elettrica complessiva e'
pari a:
a) 4 volte il suo contenuto energetico se fornita a
veicoli stradali;
b) 1,5 volte il suo contenuto energetico se fornita
al trasporto ferroviario.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Comitato tecnico consultivo di cui
all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, opera presso il Ministero della
transizione ecologica nella composizione e con le
competenze di cui al medesimo comma 5-sexies, ivi incluse
quelle in materia di combustibili e carburanti da biomassa,
bioliquidi e carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di
origine non biologica, come definiti dall'articolo 2. I
componenti del comitato di cui al primo periodo sono
nominati dal Ministro della transizione ecologica.
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'articolo 33 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, ad eccezione del comma 5-sexies, e'
abrogato.»
«Art. 40 (Norme specifiche per i biocarburanti, i
bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da colture
alimentari e foraggere). - 1. Ai fini del raggiungimento
dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e dell'articolo 39,
comma 1:
a) - b) (Omissis)
c) a partire dal terzo mese successivo a quello di
approvazione di un sistema volontario a basso rischio di
cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni e
comunque non oltre il 1° gennaio 2025 non e' conteggiata la
quota di biocarburanti e bioliquidi, nonche' di
combustibili da biomassa, prodotti a partire da olio di
palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti e acidi
grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da
olio (PFAD), salvo che gli stessi siano certificati come
biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a
basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione
d'uso dei terreni, nel rispetto dei criteri dettati
dall'articolo 4 del Regolamento delegato (UE) 2019/807
della Commissione europea.».
- Si riporta il testo dell'articolo 40-ter, del
decreto-legge 21 giugno 2022, n. 7 recante: «Misure urgenti
in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del
nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori
disposizioni finanziarie e sociali», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2022, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 40-ter (Semplificazione degli adempimenti
relativi ai recipienti a pressione). - 1. La procedura
semplificata prevista dall'articolo 64-bis, comma 2, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per i
recipienti a pressione con capacita' complessiva superiore
a 13 metri cubi puo' essere svolta dai soggetti abilitati
ai sensi del decreto direttoriale dei Ministeri delle
attivita' produttive, della salute e del lavoro e delle
politiche sociali 17 gennaio 2005, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7
febbraio 2005, per i recipienti con capacita' inferiore a
13 metri cubi, a condizione che il massimale assicurativo
per anno e per sinistro di cui al punto 17 dell'allegato II
annesso al citato decreto direttoriale 17 gennaio 2005 sia
di importo non inferiore a 5 milioni di euro.».
- Si riporta il testo dell'articolo 42, commi da 6 a
11, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018,
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30
novembre 2021, n. 285, S.O. n. 42:
«Art. 42 (Criteri di sostenibilita' e di riduzione
delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti,
i bioliquidi e i combustibili da biomassa). - 1.-5.
(Omissis)
6. Nel caso di biocarburanti, bioliquidi e
combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e
residui provenienti da terreni agricoli, gli operatori
economici che li producono dispongono di piani di
monitoraggio o di gestione dell'impatto sulla qualita' del
suolo e sul carbonio nel suolo, redatti in base a linee
guida adottate con decreto non regolamentare del Ministero
della transizione ecologica entro novanta giorni dalla data
di pubblicazione del presente decreto, su proposta dell'
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (di seguito: ISPRA). Le informazioni relative al
rispetto di tali piani di monitoraggio e di gestione sono
comunicate a ISPRA.
7. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da
biomassa provenienti dall'agricoltura non devono essere
prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che
presentano un elevato valore in termini di biodiversita',
ossia terreni che nel gennaio 2008, ovvero successivamente,
si trovavano in una delle situazioni di seguito indicate,
indipendentemente dal fatto che abbiano o meno conservato
dette situazioni:
a) foreste primarie e altri terreni boschivi, vale
a dire foreste e altri terreni boschivi di specie native,
ove non vi sia alcun segno chiaramente visibile di
attivita' umana e nei quali i processi ecologici non siano
stati perturbati in modo significativo;
b) foreste a elevata biodiversita' e altri terreni
boschivi ricchi di specie e non degradati o la cui elevata
biodiversita' sia stata riconosciuta dall'autorita'
competente del Paese in cui le materie prime sono state
coltivate, a meno che non sia dimostrato che la produzione
delle predette materie prime non ha interferito con quelle
finalita' di protezione della natura;
c) aree designate, a meno che non sia dimostrato
che la produzione delle predette materie prime e le normali
attivita' di gestione non hanno interferito con la
finalita' di protezione della natura:
1) per scopi di protezione della natura a norma
delle leggi o dall'autorita' competente del Paese in cui le
materie prime sono state coltivate; nel caso di materie
prime coltivate in Italia, si tratta delle aree protette
individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
delle aree marine protette di cui alla legge del 31
dicembre 1982, n. 979, e dei siti della rete Natura 2000,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica dell'8
settembre 1997, n. 357;
2) per la protezione di ecosistemi o specie rari,
minacciati o in pericolo di estinzione riconosciuti da
accordi internazionali o inclusi in elenchi compilati da
organizzazioni intergovernative o dall'Unione
internazionale per la conservazione della natura, previo il
loro riconoscimento da parte della Commissione europea;
d) fermi restando eventuali nuovi criteri adottati
dalla Commissione europea, terreni erbosi naturali ad
elevata biodiversita' aventi un'estensione superiore a un
ettaro, ossia:
1) terreni erbosi che rimarrebbero tali in
assenza di interventi umani e che mantengono la
composizione naturale delle specie nonche' le
caratteristiche e i processi ecologici; o
2) terreni erbosi non naturali, ossia terreni
erbosi che cesserebbero di essere tali in assenza di
interventi umani e che sono ricchi di specie e non
degradati e la cui elevata biodiversita' e' stata
riconosciuta dall'autorita' competente del paese in cui la
materia prima e' stata coltivata a meno che non sia
dimostrato che il raccolto delle materie prime e'
necessario per preservarne lo status di terreni erbosi ad
elevata biodiversita'.
8. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da
biomassa provenienti dall'agricoltura non devono essere
prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che
presentano elevate scorte di carbonio, ossia terreni che
nel gennaio 2008 possedevano uno degli status seguenti, nel
frattempo persi:
a) zone umide, ossia terreni coperti o saturi di
acqua in modo permanente o per una parte significativa
dell'anno;
b) zone boschive continue, ossia terreni aventi
un'estensione superiore ad un ettaro caratterizzati dalla
presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da
una copertura della volta superiore al 30 per cento o di
alberi che possono raggiungere tali soglie in situ;
c) terreni aventi un'estensione superiore a un
ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza
superiore a cinque metri e da una copertura della volta
compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento o di alberi
che possono raggiungere queste soglie in situ, a meno che
non siano fornite prove del fatto che le scorte stock di
carbonio della superficie in questione prima e dopo la
conversione sono tali che, quando e' applicata la
metodologia di cui all'Allegato VI, parte C, sono
soddisfatte le condizioni di cui al comma 12.
9. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da
biomassa provenienti dall'agricoltura non devono essere
prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che
erano torbiere nel gennaio 2008, a meno che non siano
fornite prove del fatto che la coltivazione e la raccolta
di tali materie prime non comportano drenaggio di terreno
precedentemente non drenato.
10. A decorrere dall'adozione di appositi atti di
esecuzione della Commissione europea, i biocarburanti, i
bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da
biomassa forestale devono soddisfare i seguenti criteri,
per ridurre al minimo il rischio di utilizzare biomassa
forestale derivante da una produzione non sostenibile:
a) il Paese in cui e' stata raccolta la biomassa
forestale ha introdotto e attua leggi nazionali o locali
applicabili nell'ambito della raccolta, ovvero sistemi di
monitoraggio e di applicazione che garantiscono:
1) la legalita' delle operazioni di raccolta;
2) la rigenerazione forestale delle superfici
oggetto di raccolta;
3) la protezione delle aree designate, ai sensi
di leggi internazionali o nazionali o dall'autorita'
competente, per scopi di protezione della natura, comprese
le zone umide e le torbiere;
4) la realizzazione della raccolta tenendo conto
del mantenimento della qualita' del suolo e della
biodiversita' con l'obiettivo di ridurre al minimo gli
impatti negativi; e
5) che la raccolta mantenga o migliori la
capacita' produttiva a lungo termine delle foreste;
b) se non vi e' evidenza rispetto a quanto previsto
alla lettera a), sono attuati sistemi di gestione a livello
di zona di approvvigionamento forestale che garantiscono le
stesse condizioni elencate alla lettera a).
11. A decorrere dall'adozione di appositi atti di
esecuzione della Commissione europea, i biocarburanti, i
bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da
biomassa forestale devono rispettare i seguenti criteri
relativi alla destinazione dei suoli, al cambiamento della
destinazione dei suoli e alla silvicoltura (land-use,
land-use change and forestry - LULUCF):
a) il paese o l'organizzazione regionale di
integrazione economica in cui ha avuto origine la biomassa
forestale e' parte dell'accordo di Parigi del 12 dicembre
2015 e
1) ha presentato, nell'ambito della Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, un
contributo determinato a livello nazionale (nationally
determined contribution -NDC), relativo alle emissioni e
agli assorbimenti risultanti dall'agricoltura, dalla
silvicoltura e dall'uso del suolo, che garantisce che le
variazioni di scorte di carbonio associate alla raccolta
della biomassa sono contabilizzate in vista dell'impegno
del paese di ridurre o limitare le emissioni di gas serra,
come specificato nell'NDC; oppure
2) dispone di leggi nazionali o subnazionali, in
conformita' dell'articolo 5 dell'accordo di Parigi del 12
dicembre 2015, applicabili alla zona di raccolta, per
conservare e migliorare le scorte e i pozzi di assorbimento
di carbonio, che forniscono le prove che le emissioni
registrate relativamente al settore LULUCF non superano gli
assorbimenti;
b) se non vi e' evidenza rispetto a quanto previsto
alla lettera a) devono essere in vigore sistemi di gestione
a livello di zona di approvvigionamento forestale per
garantire che i livelli di scorte e di pozzi di
assorbimento di carbonio nella foresta siano mantenuti o
rafforzati a lungo termine.».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica 7 agosto 2024 (Istituzione del sistema
nazionale di certificazione della sostenibilita' dei
biocombustibili, della certificazione dei carburanti
rinnovabili di origine non biologica e di quella dei
carburanti da carbonio riciclato) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2024 n. 199.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 5-bis, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 recane: «Misure urgenti
per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del
gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e
per il rilancio delle politiche industriali», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022,
n. 34, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Contributo straordinario, sotto forma di
credito d'imposta, a favore delle imprese energivore). -
1.-5. (Omissis)
5-bis. Al fine di mitigare gli aumenti dei costi
delle fonti energetiche per le imprese di cui al comma 1 e,
in particolare, per le imprese del settore del cemento, nel
rispetto dei limiti tecnici impiantistici previsti dalle
disposizioni in materia di prevenzione degli incendi e
dalle disposizioni in materia di elaborazione dei piani di
emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 4
ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 2018, n. 132, in deroga ai vigenti atti
autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento
autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1 con limiti
quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo
inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il
quantitativo massimo annuo di utilizzo limitatamente ai
quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico.
Tale deroga si applica agli impianti di cui al periodo
precedente, previa comunicazione all'autorita' competente
che ha rilasciato l'autorizzazione e all'agenzia regionale
per la protezione ambientale territorialmente competente.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto fino al 31 dicembre 2025.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 5,
lettera b), del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 recante:
«Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia
elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2022, n.
50, convertito, con modificazioni dalla legge 27 aprile
2022, n. 34, come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Misure per il rafforzamento della sicurezza
di approvvigionamento di gas naturale a prezzi
ragionevoli). - 1.-4. (Omissis)
5. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 presentano al
Gruppo GSE la manifestazione di interesse ad aderire alle
procedure di cui al comma 1, comunicando i programmi
incrementali delle produzioni di gas naturale per la durata
di vita utile del giacimento, un elenco di possibili
sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas
naturale, i tempi massimi di entrata in erogazione, il
profilo atteso di produzione e i relativi investimenti
necessari. La manifestazione di interesse reca inoltre:
a) (Omissis)
b) l'impegno, riferito a ciascun campo di
coltivazione ed eventualmente per diversi livelli di
produzione, se caratterizzati da costi medi differenziati e
crescenti, a cedere il gas prodotto al punto di scambio
virtuale (PSV) e a mettere a disposizione del Gruppo GSE un
quantitativo di diritti sul gas corrispondente ai volumi
produttivi medi annui attesi, a un prezzo pari al costo
asseverato di cui al comma 7. Il quantitativo di diritti
sul gas di cui al periodo precedente e' messo a
disposizione per cinque anni decorrenti dal 1° ottobre 2024
o, nel caso in cui il contratto di cui al comma 10, lettera
a), sia stipulato in data successiva al 30 aprile 2024, dal
primo giorno del sesto mese successivo alla stipula del
contratto medesimo. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il
punto di cessione del gas prodotto di cui al primo periodo
e' individuato nel mercato del gas (MGAS) gestito dal
Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A. ».
 
Art. 12

Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime del 5 per mille riservato alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), le parole: «quarto anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: « quinto anno successivo » e le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
1-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: «per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2025 » e le parole: « nel 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2025 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 127.248 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 6, del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante:
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021,
n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
febbraio 2022, n. 15:
«Art. 9 (Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). -
1.-5. (Omissis)
6. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111,
hanno effetto a decorrere dal quinto anno successivo a
quello di operativita' del registro unico nazionale del
terzo settore, limitatamente alle organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale (ONLUS) di cui all'articolo
10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
iscritte all'anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre
2021, le quali continuano ad essere destinatarie della
quota del cinque per mille con le modalita' stabilite dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 231 del 17 settembre 2020, per gli enti del
volontariato di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettera
a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, fino al
31 dicembre 2025. Le Organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo
di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del codice di cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano
gia' regolarmente accreditate per l'accesso alla
ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2021,
possono accreditarsi per l'accesso alla ripartizione del
cinque per mille nell'esercizio 2022 con le modalita'
stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 luglio 2020 entro il 31 ottobre
2022.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, della
legge 3 dicembre 2009, n. 184 recante: «Disposizioni
concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore
militare per il 2009», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 dicembre 2009, n. 294, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1
della legge 7 febbraio 2006, n. 44, hanno efficacia per
dall'anno 2025 mediante corresponsione a decorrere
dall'anno 2025 dell'assegno ivi previsto.».
 
Art. 13

Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero delle imprese e del made in Italy

1. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativo alla stipulazione di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte di alcune categorie di imprese, le parole: «entro il 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 marzo 2025 ».
1-bis. L'applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, e' prorogata per due ulteriori mandati degli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura risultanti dall'accorpa mento di quattro circoscrizioni territoriali, preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, e le giunte degli stessi enti sono composte dal presidente e da un numero di membri pari a nove.
1-ter. All'articolo 178-quater, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro novanta giorni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro centoventi giorni».
1-quater. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, concernente la disciplina dell'attivita' di autoriparazione, le parole: «per gli undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dodici anni e sei mesi».
1-quinquies. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d'imposta, purche' effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024».
1-sexies. All'articolo 23, comma 3, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, le parole: «a decorrere dal 1° aprile 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° ottobre 2025».
1-septies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al comma 451, le parole: «dal 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 454 » e, al comma 454, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze » sono inserite le seguenti: « , da adottare entro il 30 giugno 2025, ».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 101, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, n. 303, S.O.
n. 40, come modificato dalla presente legge:
«101. Le imprese con sede legale in Italia e le
imprese aventi sede legale all'estero con una stabile
organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel
registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del
codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo
2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni
di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce
B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente
cagionati da calamita' naturali ed eventi catastrofali
verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da
assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le
alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 4 del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 recante:
«Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge
7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del
finanziamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 25 novembre 2016, n. 276:
«Art. 4 (Disposizioni finali e transitorie). - 1.-3.
(Omissis)
4. Le disposizioni dell'articolo 10, comma 1, della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, si applicano alle nuove
camere di commercio istituite a seguito di accorpamento a
decorrere dal primo rinnovo dei loro consigli successivo
alla loro costituzione. Le camere di commercio costituite a
seguito di accorpamento anche anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto possono prevedere
nei propri statuti norme transitorie utili a consentire,
anche anteriormente al primo rinnovo successivo dei loro
consigli, l'anticipazione degli effetti delle nuove
disposizioni introdotte in attuazione del presente decreto
al fine di garantire la rappresentanza equilibrata nel
consiglio delle rispettive basi associative, almeno per i
settori che hanno in tale organo piu' di un
rappresentante.».
- La legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13
agosto 2015, n. 187.
- Si riporta il testo dell'articolo 178-quater, comma
6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante:
«Norme in materia ambientale», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 178-quater (Modalita' per adempiere agli
obblighi della responsabilita' estesa del produttore nel
settore del commercio elettronico). -
1.-5. (Omissis)
6. Gli accordi di cui al comma 3 sono sottoscritti
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione oppure entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore dei decreti adottati ai
sensi dell'articolo 178-bis o dalla data di avvio
dell'attivita' di gestione della piattaforma di commercio
elettronico, se successive alla data di entrata in vigore
della presente disposizione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2, della
legge 11 dicembre 2012, n. 224 recante: «Modifica
all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122,
concernente la disciplina dell'attivita' di
autoriparazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
21 dicembre 2012, n. 297, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3 (Norme transitorie). - 1. (Omissis)
2. Le imprese che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono iscritte nel registro delle
imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono
abilitate alle attivita' di meccanica e motoristica o a
quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della presente legge,
possono proseguire le rispettive attivita' per i dodici
anni e sei mesi successivi alla medesima data. Entro tale
termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle
predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno
uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle
lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata
legge n. 122 del 1992, devono frequentare con esito
positivo il corso professionale di cui alla lettera b) del
medesimo comma 2, limitatamente alle discipline relative
all'abilitazione professionale non posseduta. In mancanza
di cio', decorso il medesimo termine, il soggetto non puo'
essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa ai sensi
dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558.».
- Si riporta il testo dell'articolo 38, comma 2, del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante: «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR)», pubblicato nella Gazzetta
ufficiale del 2 marzo 2024, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 38 (Misure per il monitoraggio dei crediti
d'imposta per investimenti in beni strumentali e per
attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai
Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0). - 1. (Omissis)
2. A tutte le imprese residenti nel territorio dello
Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla
forma giuridica, dal settore economico di appartenenza,
dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del
reddito dell'impresa, che dal 1° gennaio 2024 al 31
dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture
produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito
di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione
dei consumi energetici, e' riconosciuto, nei limiti delle
risorse di cui al comma 21, un credito d'imposta
proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti
effettuati alle condizioni e nelle misure stabilite nei
commi successivi. Il credito d'imposta puo' essere
riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle societa' di
servizi energetici (ESCo) certificate da organismo
accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso
l'azienda cliente. Sono agevolabili gli investimenti
sostenuti anche antecedente mente alla presentazione della
richiesta di accesso al credito d'imposta, purche'
effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23 della legge 16
dicembre 2024, n. 193 recante: «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza 2023», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 17 dicembre 2024, n. 295, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 23 (Disposizioni in materia di riporzionamento
dei prodotti preconfezionati). - 1. Dopo l'articolo 15 del
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e' inserito il seguente:
"Art. 15-bis (Disposizioni in materia di
riporzionamento dei prodotti preconfezionati). - 1. I
produttori che immettono in commercio, anche per il tramite
dei distributori operanti in Italia, un prodotto di consumo
che, pur mantenendo inalterato il precedente
confezionamento, ha subito una riduzione della quantita'
nominale e un correlato aumento del prezzo per unita' di
misura da essi dipendenti, informano il consumatore
dell'avvenuta riduzione della quantita', tramite
l'apposizione, nel campo visivo principale della confezione
di vendita o in un'etichetta adesiva, della seguente
dicitura: «Questa confezione contiene un prodotto inferiore
di X (unita' di misura) rispetto alla precedente
quantita'".
2. L'obbligo di informazione di cui al comma 1 si
applica per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data
di immissione in commercio del prodotto interessato.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
a decorrere dal 1° ottobre 2025.».
- Si riporta il testo dei commi 451 e 454,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207
recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio
2025-2027», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31
dicembre 2024, n. 305, come modificato dalla presente
legge:
«451. Per le garanzie richieste e ottenute a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 454, i soggetti che erogano finanziamenti
bancari assistiti dalla garanzia rilasciata ai sensi
dell'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, versano al relativo Fondo un premio,
in aggiunta al premio eventualmente dovuto sulla singola
operazione.».
«454. Con decreto del Ministro delle imprese e del
made in Italy e del Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro il 30 giugno 2025, sono individuati
ulteriori criteri e modalita' di attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 451 a 453.».
 
Art. 14

Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero del turismo

1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo all'utilizzo del credito di imposta per le imprese turistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2025 »;
b) al comma 2, alinea, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2025 »;
c) al comma 10, primo periodo, dopo le parole « degli investimenti di riqualificazione energetica » sono aggiunte le seguenti: « , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».
2. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relativo alle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, le parole: « fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 ».
3. All'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, riguardante la disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
3-bis. In considerazione del maggior flusso turistico derivante dalle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, al fine di sostenere le attivita' di accoglienza dei pellegrini, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 marzo 2001, n. 80, destinata al comune di Pietrelcina, e' rifinanziata per l'importo di 130.000 euro per l'anno 2025. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, al comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII e' riconosciuto un contributo di 130.000 euro per il medesimo anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 260.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
6 novembre 2021, n. 152 recante: «Disposizioni urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2021, n.
265, e convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Contributi a fondo perduto e credito
d'imposta per le imprese turistiche). - 1. Al fine di
migliorare la qualita' dell'offerta ricettiva in attuazione
della linea progettuale «Miglioramento delle infrastrutture
di ricettivita' attraverso lo strumento del Tax credit»
Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, e' riconosciuto, in favore dei
soggetti di cui al comma 4, un contributo, sotto forma di
credito di imposta, fino all'80 per cento delle spese
sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 ottobre 2025.
2. Ai soggetti di cui al comma 4 e' riconosciuto
altresi' un contributo a fondo perduto non superiore al 50
per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui
al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al 31 ottobre 2025,
comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro
per ciascun beneficiario. Il contributo a fondo perduto e'
riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che
puo' essere aumentato anche cumulativamente:
a) fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora
l'intervento preveda una quota di spese per la
digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave
tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento
dell'importo totale dell'intervento;
b) fino ad ulteriori 20.000 euro, per le imprese o
le societa' aventi i requisiti previsti per l'imprenditoria
femminile dall'articolo 53 del codice di cui al decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per le societa'
cooperative e le societa' di persone, costituite in misura
non inferiore al 60 per cento da giovani, per le societa'
di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute
in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui
organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due
terzi da giovani, e per le imprese individuali gestite da
giovani, che operano nel settore del turismo. Ai fini della
presente lettera, per giovani si intendono le persone con
eta' compresa tra 18 anni compiuti e 35 anni non compiuti
alla data di presentazione della domanda;
c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese o
le societa' la cui sede operativa e' ubicata nei territori
delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono
cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto
anche della non concorrenza alla formazione del reddito e
della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive di cui al comma 8, non porti al
superamento del costo sostenuto per gli interventi di cui
al comma 5. L'ammontare massimo del contributo a fondo
perduto e' erogato in un'unica soluzione a conclusione
dell'intervento, fatta salva la facolta' di concedere, a
domanda, un'anticipazione non superiore al 30 per cento del
contributo a fondo perduto a fronte della presentazione di
idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie
o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita'
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive
attivita' o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o cauzione
costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con
bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad
esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria
statale, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione.
4. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono
riconosciuti alle imprese alberghiere, alle imprese che
esercitano attivita' agrituristica, come definita dalla
legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme
regionali, alle imprese che gestiscono strutture ricettive
all'aria aperta, nonche' alle imprese del comparto
turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi
compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i
porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi
acquatici e faunistici. Gli incentivi sono riconosciuti
altresi' alle imprese titolari del diritto di proprieta'
delle strutture immobiliari in cui e' esercitata una delle
attivita' imprenditoriali di cui al presente comma.
5. Le spese si considerano effettivamente sostenute
secondo quanto previsto dall'articolo 109 del Testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo a
fondo perduto e il credito d'imposta sono riconosciuti in
relazione alle spese sostenute, compreso il servizio di
progettazione, per eseguire, nel rispetto dei principi
della «progettazione universale» di cui alla Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilita', stipulata a New York il 13 dicembre 2006,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo
2009, n. 18, i seguenti interventi:
a) interventi di incremento dell'efficienza
energetica delle strutture e di riqualificazione
antisismica;
b) interventi di eliminazione delle barriere
architettoniche, in conformita' alla legge 9 gennaio 1989,
n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1996, n. 503;
c) interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma
1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla
realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b)
del presente comma;
d) realizzazione di piscine termali e acquisizione
di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle
attivita' termali, relativamente alle strutture di cui
all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
e) interventi di digitalizzazione, con riferimento
alle spese previste dall'articolo 9, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 .
6. Gli interventi di cui al comma 5 devono risultare
conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C
58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi
ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
giugno 2020.
7. Per le spese ammissibili inerenti al medesimo
progetto non coperte dagli incentivi di cui ai commi 1 e 2,
e' possibile fruire anche del finanziamento a tasso
agevolato previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 22 dicembre 2017 recante
«Modalita' di funzionamento del Fondo nazionale per
l'efficienza energetica», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018, a condizione che almeno
il 50 per cento di tali spese sia dedicato agli interventi
di riqualificazione energetica, nel rispetto delle
disponibilita' a legislazione vigente e senza ulteriori
oneri a carico delle finanze pubbliche.
8. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del
presente articolo e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno
successivo a quello in cui gli interventi sono stati
realizzati, senza applicazione dei limiti di cui
all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve
essere presentato esclusivamente tramite i servizi
telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il
rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del
credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve
eccedere l'importo concesso dal Ministero del turismo, pena
lo scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del
controllo di cui al terzo periodo, il Ministero del
turismo, prima della comunicazione ai soggetti beneficiari,
trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita'
telematiche definite d'intesa tra il Ministero del turismo
e l'Agenzia delle entrate, l'elenco delle imprese ammesse a
fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso,
unitamente a quello del contributo a fondo perduto, nonche'
le eventuali variazioni e revoche. Allo scopo di consentire
la regolazione contabile delle compensazioni effettuate
attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate
a copertura del credito d'imposta concesso sono trasferite
sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate
- Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello
Stato. Il credito d'imposta e' cedibile, solo per intero,
senza facolta' di successiva cessione ad altri soggetti,
fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo
se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari
iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di
societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto
all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di
imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia
ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma
restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni
cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche
successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in
violazione del sesto periodo sono nulli. Il credito
d'imposta e' usufruito dal cessionario con le stesse
modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal
soggetto cedente. Il credito d'imposta e il contributo a
fondo perduto di cui al comma 2 non concorrono alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e
del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rilevano ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei
casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, il
Ministero del turismo provvede al recupero dei relativi
importi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6,
del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con
modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Il
Ministero del turismo provvede alle attivita' di cui al
presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le
modalita' attuative delle disposizioni relative alla
cessione e alla tracciabilita' del credito d'imposta, da
effettuare in via telematica, sono definite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto il Ministero del turismo
pubblica un avviso contenente le modalita' applicative per
l'erogazione degli incentivi previsti dai commi 1 e 2,
compresa l'individuazione delle spese considerate
eleggibili ai fini della determinazione dei predetti
incentivi. Ferma restando la disciplina di cui al citato
decreto del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare del 22 dicembre 2017 per quanto previsto ai sensi del
comma 7, gli interessati presentano, in via telematica,
apposita domanda in cui dichiarano, ai sensi degli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo 18, comma 3-bis,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, il possesso dei
requisiti necessari per la fruizione degli incentivi.
10. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono
concessi, secondo l'ordine cronologico delle domande, nel
limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 180
milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40
milioni di euro per l'anno 2025, con una riserva del 50 per
cento dedicata agli interventi volti al supporto degli
investimenti di riqualificazione energetica, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'esaurimento delle risorse e' comunicato con avviso
pubblico pubblicato nel sito internet istituzionale del
Ministero del turismo.
11. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche in relazione ad interventi avviati dopo il 1°
febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data di entrata in
vigore del presente decreto, a condizione che le relative
spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.7
12. Agli interventi conclusi prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi, ai fini del credito d'imposta e nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente, le
disposizioni di cui all'articolo 79 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126.
13. Per il finanziamento del credito di imposta di
cui al comma 1 e' autorizzata l'ulteriore spesa di 100
milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 79, comma
3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Conseguentemente, all'articolo 79, comma 1, primo periodo,
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le
parole: «per i tre periodi d'imposta» sono sostituite dalle
seguenti: «per i due periodi d'imposta».
14. Gli incentivi di cui al presente articolo non
sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e
agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.
Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti nel
rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» e alla comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863,
«Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19». Il Ministero del turismo provvede agli
adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale
degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
15. Per le medesime finalita' di cui al comma 1,
tenuto conto degli obiettivi di cui al presente articolo e
del grado di raggiungimento degli stessi, il Ministero del
turismo, con decreto da emanare entro il 31 marzo 2023,
previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede ad
aggiornare gli standard minimi, uniformi in tutto il
territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la
classificazione delle strutture ricettive e delle imprese
turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi
diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse
alle capacita' ricettiva e di fruizione dei contesti
territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera
adottati a livello europeo e internazionale.
16. Sono abrogati i commi 2-ter e 5 dell'articolo 10
del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
17. Agli oneri derivanti dal comma 10 si provvede a
valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next
Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita'
di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
Nell'attuazione delle disposizioni del presente articolo e'
garantito il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2,
comma 6-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108.
17-bis. Al fine di sostenere la ripresa e la
continuita' dell'attivita' delle imprese operanti nel
settore della ristorazione, nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo
per l'erogazione di un contributo a fondo perduto alle
medesime imprese, con una dotazione pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2021, che costituiscono limite di spesa.
17-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro del turismo e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono stabiliti i
criteri, le modalita' e l'ammontare del contributo di cui
al comma 17-bis, anche avvalendosi dell'Agenzia delle
entrate.
17-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
comma 17-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17-quinquies. L'efficacia delle disposizioni dei
commi da 17-bis a 17-quater e' subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2-septies,
del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17
maggio 2022, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 6 (Disposizioni in materia di procedure
autorizzative per gli impianti di produzione di energia da
fonti rinnovabili). - 1.-2 sexies. (Omissis)
2-septies. Al fine di semplificare le procedure
relative a interventi per mitigare l'emergenza energetica,
fino al 31 dicembre 2025 i progetti di nuovi impianti
fotovoltaici con moduli collocati a terra o su coperture
piane o falde di potenza non superiore a 1.000 chilowatt
picco (kWp) ubicati in aree nella disponibilita' di
strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare
prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni
delle medesime strutture, purche' le aree siano situate
fuori dei centri storici e non siano soggette a tutela ai
sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono
essere realizzati con le modalita' previste dal comma 1
dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28. Ove detti impianti siano ubicati in aree situate nei
centri storici o soggette a tutela ai sensi dell'articolo
136 del citato codice di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, si applicano le modalita' previste dal
comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al
comma 4 del predetto articolo 6-bis sia accompagnata da una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' del
progettista abilitato che attesti che gli impianti non sono
visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che i
manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che
hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
recante: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma
dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.
183», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno
2015, n. 144, S.O. n. 34, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima).
- 1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto
un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il
contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque non
eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno
una delle seguenti condizioni:
a) (Omissis)
b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera
a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e
comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura
tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle
parti;».
- La legge 14 marzo 2001, n. 80 (Interventi a favore
del comune di Pietrelcina) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 30 marzo 2001, n. 75.
- Si riporta il comma 551 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2023, n. 213 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, n. 303, S.O. n.
40:
«551. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo
da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, con una dotazione di 4.655.172 euro
annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026,
finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti
locali e alla realizzazione di interventi in materia
sociale e di infrastrutture, sport e cultura.».
 
Art. 15

Proroga di termini in materia di sport

1. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, relativo all'applicazione della disposizione che prevede la costituzione di un organo consultivo negli atti costitutivi delle societa' sportive professionistiche, le parole: «31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027 ».
2. All'articolo 31 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. In ragione della necessita' di garantire il completamento delle progettualita' relative all'utilizzo del compendio sito in Roma, denominato "Citta' dello Sport", le disposizioni di cui al comma 2 sono applicabili fino al 31 dicembre 2027. Per tali finalita', l'Agenzia del demanio e' autorizzata ad affidare la progettazione, la realizzazione e la gestione anche per lotti funzionali e ricorrendo ad iniziative di partenariato pubblico privato, la cui valutazione e' effettuata d'intesa con la Regione Lazio e il Comune di Roma Capitale, in ragione dei principi di sussidiarieta' verticale ai sensi dell'articolo 175 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dei contenuti delle decisioni Eurostat. Per le medesime finalita' di riqualificazione e riconversione del compendio, l'Agenzia del demanio, d'intesa con i predetti enti territoriali, puo' utilizzare la concessione del diritto di superficie sullo stesso o parte di esso per una durata non superiore a novanta anni ovvero ricorrere alla concessione di valorizzazione di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la medesima durata, in funzione del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa. ».
2-bis. Per l'anno 2025, una quota sino a 4 milioni di euro delle eventuali maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 632, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono destinate ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Le risorse di cui al presente comma sono destinate alle Federazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 39 del citato decreto legislativo n. 36 del 2021, che hanno gia' deliberato il passaggio al professionismo femminile, nonche' alle Federazioni che deliberano il predetto passaggio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le modalita' di accesso alle risorse attribuite ai sensi del presente comma sono stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, di cui al secondo periodo del suddetto comma 632.
2-ter. All'articolo 40, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, le parole: «31 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025».
2-quater. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, le parole: "31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025"».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 51, comma 1, del
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 recante:
«Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n.
86, recante riordino e riforma delle disposizioni in
materia di enti sportivi professionistici e
dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2021, n. 67, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 51 (Norme transitorie). - 1. Le disposizioni
del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio
2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli
10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 2022 e ad esclusione delle disposizioni di
cui all'articolo 13, comma 7, che si applicano a decorrere
dal 31 dicembre 2027.».
- Si riporta il testo dell'articolo 31 del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante:
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per
l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
24 febbraio 2023, n. 47, e convertito con modificazioni
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 31 (Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025
e disposizioni per l'attuazione di "Caput Mundi-Next
Generation EU per grandi eventi turistici"). - 1.
All'articolo 1, comma 427, secondo periodo, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, la parola: "agisce" e' sostituita
dalle seguenti: "puo' agire".
2. In ragione della necessita' e urgenza di
consentire la prima concreta fruizione del compendio di
proprieta' dello Stato sito in Roma, denominato "Citta'
dello Sport" per ospitare le celebrazioni del Giubileo
della Chiesa Cattolica per il 2025, l'Agenzia del demanio,
previa comunicazione al Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con il Commissario straordinario nominato
con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio
2022, ai sensi dell'articolo 1, commi 421 e seguenti, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, applica la procedura di cui
all'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, per l'affidamento, sulla base del progetto di
fattibilita' tecnico-economica, della progettazione ed
esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di
interventi di: arresto del degrado, messa in sicurezza di
aree e ogni altra attivita' necessaria per ottenere il
collaudo statico dell'opera realizzata; completamento del
palasport per destinarlo ad arena scoperta; superamento
delle barriere architettoniche e installazione di servizi
igienici per ospitare i fedeli e gli utenti in generale;
regimentazione delle acque meteoriche e realizzazione di
un'area verde per l'accoglienza dei fedeli per grandi
eventi. Per le finalita' di cui al primo periodo, l'Agenzia
del demanio puo' ricorrere alla procedura di cui
all'articolo 48, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021
per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura e
degli altri servizi tecnici, inerenti agli interventi di
cui al citato primo periodo, ferma restando l'applicazione
delle ulteriori misure acceleratorie e semplificatorie di
cui all'articolo 1, comma 427-bis, della legge 30 dicembre
2021, n. 234.
2-bis. In ragione della necessita' di garantire il
completamento delle progettualita' relative all'utilizzo
del compendio sito in Roma, denominato "Citta' dello
Sport", le disposizioni di cui al comma 2 sono applicabili
fino al 31 dicembre 2027. Per tali finalita', l'Agenzia del
demanio e' autorizzata ad affidare la progettazione, la
realizzazione e la gestione anche per lotti funzionali e
ricorrendo ad iniziative di partenariato pubblico privato,
la cui valutazione e' effettuata d'intesa con la Regione
Lazio e il Comune di Roma Capitale, in ragione dei principi
di sussidiarieta' verticale ai sensi dell'articolo 175 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dei contenuti delle
decisioni Eurostat. Per le medesime finalita' di
riqualificazione e riconversione del compendio, l'Agenzia
del demanio, d'intesa con i predetti enti territoriali,
puo' utilizzare la concessione del diritto di superficie
sullo stesso o parte di esso per una durata non superiore a
novanta anni ovvero ricorrere alla concessione di
valorizzazione di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 , per la medesima
durata, in funzione del raggiungimento dell'equilibrio
economico-finanziario dell'iniziativa.
3. Ai fini della realizzazione degli interventi di
cui al comma 2 nonche' di eventuali ulteriori interventi di
completamento del sito, secondo modalita' progettuali
progressivamente integrabili e nel rispetto di standard
elevati di efficienza energetica ed ambientale, modalita'
costruttive innovative ed economicamente vantaggiose volte
anche alla salvaguardia delle risorse idriche e alla
riqualificazione del verde urbano e limitando il consumo
del suolo, l'Agenzia del demanio puo' avvalersi delle
procedure semplificate e acceleratorie previste
dall'articolo 16-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
4. Al fine di consentire all'Agenzia del demanio
l'immediato avvio delle attivita' di cui al comma 2, il
Commissario straordinario nominato con decreto del
Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, ai sensi
dell'articolo 1, commi 421 e seguenti, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, sentita la medesima Agenzia, propone
le necessarie rimodulazioni delle risorse e degli
interventi, gia' individuati alla scheda n. 25 -
"Completamento area eventi a Tor Vergata presso le Vele
della Citta' dello Sport", di cui all'Allegato n. 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15
dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 29
dicembre 2022 al numero 3348, di approvazione del Programma
dettagliato degli interventi essenziali ed indifferibili
connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa
cattolica per il 2025, ai fini della rimodulazione del
medesimo Programma secondo le modalita' di cui all'articolo
9, comma 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri.
5. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3 e ferma
restando la quota di finanziamento a carico delle risorse
di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, l'Agenzia del demanio e' autorizzata a
utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per
gli investimenti di competenza fino a 70 milioni di euro e
ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani
degli investimenti.
6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.
234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 420, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Una quota delle risorse di cui al presente comma,
nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2025, puo' essere attribuita, anche
provvedendo alle opportune rimodulazioni dei cronoprogrammi
di cui al comma 423, con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 422, al Commissario
straordinario per la realizzazione di interventi di parte
corrente connessi alle attivita' giubilari.";
b) dopo il comma 425 sono inseriti i seguenti:
"425-bis. In sede di prima applicazione e in
ragione della necessita' e urgenza di ultimare gli
interventi relativi al sottovia di Piazza Pia, a piazza
Risorgimento, alla riqualificazione dello spazio antistante
la basilica di San Giovanni, alla riqualificazione di
Piazza dei Cinquecento ed aree adiacenti ed al
completamento del rinnovo dell'armamento della
metropolitana linea A, indicati come essenziali e
indifferibili nel Programma dettagliato del Giubileo della
Chiesa Cattolica per il 2025 approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2022,
registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre 2022 al
numero 3348, il Commissario straordinario di cui al comma
421, con ordinanza adottata ai sensi del comma 425 entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, dispone che la realizzazione dei
citati interventi da parte dei soggetti attuatori e delle
centrali di committenza, eventualmente utilizzate dai
soggetti attuatori, avvenga ricorrendo alle seguenti
procedure:
a) ai fini dell'approvazione del progetto di
fattibilita' tecnica ed economica dell'opera, il soggetto
attuatore convoca una conferenza di servizi semplificata ai
sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, alla quale partecipano tutte le amministrazioni
interessate, comprese le amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio
e della salute. Nel corso della conferenza e' acquisita e
valutata la verifica preventiva dell'interesse archeologico
ove prevista, tenuto conto delle preminenti esigenze di
appaltabilita' dell'opera e di certezza dei tempi di
realizzazione. La conferenza di servizi si conclude nel
termine di trenta giorni dalla sua convocazione,
prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni
preposte alla tutela degli interessi di cui all'articolo
14-quinquies, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990,
una sola volta per non piu' di dieci giorni. Si considera
acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono
espresse nel termine di conclusione della conferenza, di
quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non
motivato o riferito a questioni che non costituiscono
oggetto della conferenza. La determinazione conclusiva
della conferenza di servizi, da adottarsi nei cinque giorni
successivi alla scadenza del termine di cui al terzo
periodo, approva il progetto e consente la realizzazione di
tutte le opere e attivita' previste nel progetto approvato.
Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse
dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla
tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a
esprimere contrarieta' alla realizzazione delle opere, ma
devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto,
indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che
rendono compatibile l'opera, quantificandone i relativi
costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai
principi di proporzionalita', efficacia e sostenibilita'
finanziaria dell'intervento risultante dal progetto
presentato;
b) in caso di dissenso, diniego, opposizione o
altro atto equivalente proveniente da un organo statale
che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a
precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un
intervento di cui all'alinea del presente comma, il
Commissario Straordinario di cui al comma 421, ove un
meccanismo di superamento del dissenso non sia gia'
previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente
del Consiglio dei ministri di sottoporre, entro i
successivi cinque giorni, la questione all'esame del
Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni;
c) la verifica prevista dall'articolo 26 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accerta la
conformita' del progetto alle prescrizioni eventualmente
impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio
della fase di affidamento e, in caso di esito positivo,
produce i medesimi effetti degli adempimenti e
dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93, 94 e 94-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380. I progetti, corredati dell'attestazione
dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati, ai soli
fini informativi e con modalita' telematica, presso
l'archivio informatico nazionale delle opere
pubbliche-AINOP, ai sensi dell' articolo 13, comma 4, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. In
deroga all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, la verifica puo' essere effettuata dal
responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi
della struttura di cui all'articolo 31, comma 9, del
medesimo decreto legislativo, ove il progetto sia stato
redatto da progettisti esterni;
d) ai fini dell'affidamento dei lavori, la
selezione degli operatori economici avviene secondo le
modalita' di cui all'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014. Il soggetto attuatore, ovvero la centrale di
committenza cui abbia eventualmente fatto ricorso,
individua gli operatori economici da consultare nella
procedura negoziata, in numero adeguato e compatibile con
la celerita' della procedura di gara e tale da garantire il
confronto concorrenziale, sulla base di informazioni
riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica
e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal
mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza e rotazione, e seleziona cinque operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Ai
fini della procedura di gara:
1) e' autorizzato il ricorso alle riduzioni dei
termini per ragioni d'urgenza di cui all'articolo 8, comma
1, lettera c), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120;
2) e' autorizzato, alla scadenza del termine di
presentazione delle offerte, l'avvio delle verifiche
antimafia di cui all'articolo 85 del codice di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti
degli operatori economici che hanno manifestato interesse a
partecipare alla procedura;
3) il termine di cui all'articolo 83, comma 9,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' ridotto a
cinque giorni;
4) la verifica di congruita' delle offerte
anormalmente basse puo' essere effettuata, in deroga alla
previsione di cui all'articolo 97, comma 3, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in base ai soli elementi
specifici dell'offerta, ai sensi del comma 6 del medesimo
articolo;
5) e' autorizzata la consegna delle prestazioni
in via di urgenza prima della stipula contrattuale, ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nelle
more del completamento delle verifiche del possesso dei
requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche alla
stipula del contratto;
6) e' autorizzata la modifica del contratto senza
procedere ad un nuovo affidamento, ai sensi dell'articolo
106, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, per l'esecuzione di lavori supplementari, non
inclusi nell'appalto iniziale, necessari a realizzare la
sistemazione superficiale dell'area di intervento e di
quelle limitrofe ad esso funzionali, purche' il prezzo
degli stessi non ecceda, ai sensi del comma 7 del medesimo
articolo 106, il 50 per cento del valore del contratto
iniziale, nonche' nel rispetto dell'articolo 72 della
direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici.
425-ter. In relazione agli interventi previsti
dal programma dettagliato degli interventi, approvato ai
sensi del comma 422, si applicano, altresi', in quanto
compatibili, le procedure e le deroghe previste per la
realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in
parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) di cui al regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.
425-quater. Nel rispetto dei principi sanciti
dagli articoli 2 e 9 della Convenzione delle Nazioni Unite
sui diritti delle persone con disabilita', ratificata ai
sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, il progetto di
fattibilita' tecnica ed economica degli interventi di cui
al comma 425-bis garantisce il rispetto dei principi e
delle regole tecniche sulla progettazione universale, per
assicurare, su base di uguaglianza con gli altri,
l'accessibilita', l'autonomia, la sicurezza nonche' la
fruibilita' degli spazi pubblici da parte delle persone con
disabilita'";
b-bis) al comma 427:
1) al quinto periodo, le parole: "per la messa in
sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade"
sono soppresse;
2) al sesto periodo, le parole: "Limitatamente
agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo n. 50 del 2016," sono soppresse;
3) al settimo periodo, le parole: "di messa in
sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade" sono
sostituite dalle seguenti: "previsti dal programma
dettagliato degli interventi di cui al comma 422,"
6-bis. L'Agenzia del demanio, ove necessario per
l'attuazione degli interventi finanziati dai commi
precedenti, puo' ricorrere, nei limiti delle procedure
disciplinate dal presente articolo e previa intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, al supporto e alla
fornitura di servizi dell'Istituto per il credito sportivo,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6-ter. In occasione delle celebrazioni del Giubileo
della Chiesa Cattolica per il 2025, il Commissario
straordinario di cui al comma 2 adotta un piano per la
realizzazione di un progetto di cardioprotezione di Roma
Capitale che, al fine di consentire la riduzione dei tempi
di intervento nei casi di arresto cardiaco, prevede il
posizionamento di postazioni con defibrillatori
teleconnessi al numero 118, in relazione ai flussi dei
fedeli del Giubileo, nei luoghi di cui all'articolo 1,
comma 1, lettere a) e b), della legge 4 agosto 2021, n.
116.
6-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro della salute, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono definite le modalita' di posizionamento dei
dispositivi di cui al comma 6-ter.
6-quinquies. Ai fini di cui al comma 6-ter e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024.
Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
- Si riporta il comma 632 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018, n. 302, S.O. n.
62:
«632. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare con cadenza annuale, sono accertate le
entrate di cui ai commi 630 e 630-bis. Qualora le entrate
di cui al primo periodo siano superiori all'importo di 410
milioni di euro, la differenza e' attribuita, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'
politica delegata in materia di sport, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in
favore del Dipartimento per lo sport, al CONI, al Comitato
italiano paralimpico nonche' alla societa' Sport e Salute
Spa, anche per il finanziamento delle federazioni sportive
nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti
di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei
corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.».
- Si riporta il testo dell'articolo 39, comma 1, del
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 recante:
«Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n.
86, recante riordino e riforma delle disposizioni in
materia di enti sportivi professionistici e
dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2021, n. 67:
«Art. 39 (Fondo per passaggio al professionismo e
l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport
femminili). - 1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, e' istituito il «Fondo per
il professionismo negli sport femminili», di seguito
denominato «Fondo», da trasferire al bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una
dotazione iniziale di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020,
3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,9 milioni di euro
per l'anno 2022.».
- Si riporta il testo dell'articolo 40 del decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 recante: «Attuazione
dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive
invernali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo
2021, n. 68, come modificato dalla presente legge:
«Art. 40 (Adeguamento alle disposizioni della legge).
- 1. Le regioni, entro il 31 ottobre 2023, adeguano le
proprie normative alle disposizioni di cui al presente
decreto e a quelle che costituiscono principi fondamentali
in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica
dello sci e degli altri sport della neve.
2. I gestori delle aree individuate ai sensi
dell'articolo 4 e degli impianti di risalita adeguano,
entro il 30 giugno 2025, gli impianti di risalita e le
piste da sci alle prescrizioni stabilite dal presente
decreto.».
 
Art. 16
Termine concernente l'attivita' istruttoria connessa alla
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

1. Fatto salvo il lavoro istruttorio e ricognitivo svolto sulla base dell'articolo 1, commi da 791 a 801-bis della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e ferme restando le funzioni previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, l'attivita' istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard, a decorrere dal 5 dicembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, e' svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Ai fini dell'attivita' istruttoria di cui al comma 1, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale del contingente di personale gia' previsto dall'articolo 1, comma 800, della citata legge n. 197 del 2022 e al medesimo Dipartimento sono assegnate le risorse stanziate dai commi 798 e 800 del medesimo articolo 1.

Riferimenti normativi

- Si riportano i commi da 791 a 801-bis dell'articolo 1
della legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2022, n. 303, S.O. n.
43:
«791. Ai fini della completa attuazione dell'articolo
116, terzo comma, della Costituzione e del pieno
superamento dei divari territoriali nel godimento delle
prestazioni, il presente comma e i commi da 792 a 798
disciplinano la determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale,
ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione, quale soglia di spesa
costituzionalmente necessaria che costituisce nucleo
invalicabile per erogare le prestazioni sociali di natura
fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e
trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le
autonomie territoriali, per favorire un'equa ed efficiente
allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di
ripresa e resilienza, approvato con il decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, e il pieno superamento dei
divari territoriali nel godimento delle prestazioni
inerenti ai diritti civili e sociali e quale condizione per
l'attribuzione di ulteriori funzioni. L'attribuzione di
ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di
cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,
relative a materie o ambiti di materie riferibili, ai sensi
del comma 793, lettera c), del presente articolo, ai
diritti civili e sociali che devono essere garantiti in
tutto il territorio nazionale, e' consentita
subordinatamente alla determinazione dei relativi livelli
essenziali delle prestazioni.
792. Ai fini di cui al comma 791 e' istituita, presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di
regia per la determinazione dei LEP. La Cabina di regia e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che
puo' delegare il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, e a essa partecipano, oltre al Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, il Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il
Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione
normativa, il Ministro dell'economia e delle finanze, i
Ministri competenti per le materie di cui all'articolo 116,
terzo comma, della Costituzione, il presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome, il
presidente dell'Unione dell province d'Italia e il
presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani,
o loro delegati.
793. La Cabina di regia, nel rispetto degli equilibri
di finanza pubblica e in coerenza con i relativi obiettivi
programmati:
a) effettua, con il supporto delle amministrazioni
competenti per materia, una ricognizione della normativa
statale e delle funzioni esercitate dallo Stato e dalle
regioni a statuto ordinario in ognuna delle materie di cui
all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
b) effettua, con il supporto delle amministrazioni
competenti per materia, una ricognizione della spesa
storica a carattere permanente dell'ultimo triennio,
sostenuta dallo Stato in ciascuna regione per l'insieme
delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della
Costituzione, per ciascuna materia e per ciascuna funzione
esercitata dallo Stato;
c) individua, con il supporto delle amministrazioni
competenti per materia, le materie o gli ambiti di materie
che sono riferibili ai LEP, sulla base delle ipotesi
tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i
fabbisogni standard;
d) determina, nel rispetto dell'articolo 17 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, comunque, nell'ambito
degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, i
LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, ai sensi
dell'articolo 1, comma 29-bis, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, predisposte secondo il procedimento e le
metodologie di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b),
c), e) e f), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n.
216, ed elaborate con l'ausilio della societa' Soluzioni
per il sistema economico - SOSE Spa, in collaborazione con
l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura
tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle
province autonome presso il Centro interregionale di studi
e documentazione (CINSEDO) delle regioni.
794. La Commissione tecnica per i fabbisogni
standard, sulla base della ricognizione e a seguito delle
attivita' della Cabina di regia poste in essere ai sensi
del comma 793, trasmette alla Cabina di regia le ipotesi
tecniche inerenti alla determinazione dei costi e
fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116,
terzo comma, della Costituzione, secondo le modalita' di
cui al comma 793, lettera d), del presente articolo.
795. Entro il 31 dicembre 2024, la Cabina di regia
predispone uno o piu' schemi di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri con cui sono determinati, anche
distintamente, i LEP e i correlati costi e fabbisogni
standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo
comma, della Costituzione.
796. Ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' adottato su proposta del Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo schema di
decreto e' acquisita l'intesa della Conferenza unificata ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
797. Qualora le attivita' della Cabina di regia non
si concludano nel termine stabilito dal comma 795, il
Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nominano un Commissario
entro i trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto
termine, per il completamento delle attivita' non
perfezionate. Nel decreto di nomina sono definiti i
compiti, i poteri del Commissario e la durata in carica.
Sulla base dell'istruttoria e delle proposte del
Commissario, il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie propone l'adozione di uno o piu' schemi di
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo
la procedura di cui al comma 795. Al Commissario non
spettano, per l'attivita' svolta, compensi, indennita' o
rimborsi di spese.
798. Per le spese di funzionamento derivanti dalle
attivita' di cui ai commi da 791 a 797, e' autorizzata la
spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al
2025.
799. Presso il Dipartimento per gli affari regionali
e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri
e' istituita una segreteria tecnica, della quale si
avvalgono la Cabina di regia di cui al comma 792 e, se
nominato, il Commissario di cui al comma 797.
800. La segreteria tecnica di cui al comma 799 e'
costituita da un contingente di dodici unita' di personale,
di cui un'unita' con incarico dirigenziale di livello
generale scelta tra soggetti che abbiano ricoperto
incarichi dirigenziali in uffici aventi competenza in
materia di finanza degli enti territoriali e federalismo
fiscale, un'unita' con incarico dirigenziale di livello non
generale e dieci unita' di livello non dirigenziale. Le
predette unita' sono individuate anche tra il personale
delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165,
e sono collocate fuori ruolo o in posizione di comando o
altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti.
La dotazione organica dirigenziale della Presidenza del
Consiglio dei ministri e' conseguentemente incrementata di
un posto di funzione dirigenziale di livello generale e di
un posto di funzione dirigenziale non generale. I predetti
incarichi dirigenziali possono essere conferiti ai sensi
dell'articolo 19, commi 5-bis o 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti
percentuali. Per le finalita' del presente comma e'
autorizzata la spesa di euro 1.149.000 annui a decorrere
dall'anno 2023. Al finanziamento delle spese di
funzionamento della segreteria tecnica di cui al comma 799
si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente assegnate al Dipartimento per gli
affari regionali e le autonomie della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
801. All'attivita' della segreteria tecnica
partecipano un rappresentante per ciascuna delle
amministrazioni competenti per le materie di cui
all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nonche'
un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle
province autonome, uno dell'Unione delle province d'Italia
e uno dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai
rappresentanti di cui al primo periodo non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, della
legge 9 agosto 2023, n. 111 recante: «Delega al Governo per
la riforma fiscale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
agosto 2023, n. 189:
«Art. 2 (Principi generali del diritto tributario
nazionale). - 1.-2. (Omissis)
3. Per la predisposizione dei decreti legislativi di
cui all'articolo 1 l'Amministrazione finanziaria si
coordina con la segreteria tecnica della Cabina di regia di
cui all'articolo 1, comma 799, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, a tal fine coadiuvata dal Nucleo PNRR
Stato-regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2021, n. 233, per la cura dell'attivita'
istruttoria con le regioni, le province autonome di Trento
e di Bolzano e gli enti locali, nel contesto della riforma
del quadro fiscale subnazionale di cui alla missione 1,
componente 1, riforma 1.14, del Piano nazionale di ripresa
e resilienza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 37, comma 1, del
decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante:
«Definizione della condizione di disabilita', della
valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della
valutazione multidimensionale per l'elaborazione e
attuazione del progetto di vita individuale personalizzato
e partecipato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
maggio 2024, n. 111:
«Art. 37 (Procedure volte alla proposta di
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni). -
1.Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, commi
162, 163, 169 e 170, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
nonche' quanto previsto in materia dal decreto legislativo
15 marzo 2024, n. 29, con particolare riguardo al titolo
II, capo I, il Dipartimento per le politiche in favore
delle persone con disabilita' della Presidenza del
Consiglio dei ministri, avvalendosi della Commissione
tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1,
comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e in
raccordo con la segreteria tecnica di cui all'articolo 1,
comma 799, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, istituita
presso il Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri,
procede, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e
in coerenza con i relativi obiettivi programmati, alla
proposta dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione, in favore delle persone con disabilita', da
adottare ai sensi del comma 3.».
 
Art. 17

Proroga di termini in materia di editoria

1. Le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2025 e 2026. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per le annualita' 2024 e 2025. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 96, commi 3, 4 e 5,
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante: «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2020, n. 203,
S.O. n. 37, e convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126:
«Art. 96 (Rifinanziamenti e semplificazioni per il
settore dell'editoria). - :
1.-2. (Omissis)
3. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, le
percentuali minime di copie vendute di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 maggio
2017, n. 70, sono determinate rispettivamente nel 25 per
cento delle copie distribuite, per le testate locali, e nel
15 per cento delle copie distribuite, per le testate
nazionali.
4. Limitatamente al contributo dovuto per
l'annualita' 2019, i costi regolarmente rendicontati nel
prospetto dei costi sottoposto a certificazione e
presentato entro il 30 settembre 2020 possono essere pagati
dalle imprese beneficiarie entro sessanta giorni
dall'incasso del saldo del contributo. L'avvenuto pagamento
dei costi nel predetto termine e' attestato dal revisore
contabile in apposita certificazione, che da' evidenza
anche degli strumenti di pagamento tracciabili utilizzati.
La predetta certificazione e' trasmessa al Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio
dei ministri nel termine di dieci giorni dall'effettuazione
dell'ultimo pagamento. Nell'ipotesi di mancato pagamento
dei costi esposti per l'ammissione al contributo o di
mancata trasmissione nei termini della certificazione di
avvenuto pagamento, l'impresa decade dal diritto al
pagamento dell'acconto, fermo restando l'obbligo in capo
alla medesima di rimborsare le somme indebitamente
riscosse.
5. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020,
qualora dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui
all'articolo 8 del predetto decreto legislativo n. 70 del
2017, derivi un contributo di importo inferiore a quello
erogato alla medesima impresa editoriale per l'annualita'
2019, il suddetto importo e' parificato a quello percepito
per tale anno. In caso di insufficienza delle risorse
stanziate, resta applicabile il criterio del riparto
proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo
periodo, del predetto decreto legislativo n. 70 del 2017.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 1 del
decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 recante:
«Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle
imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione
dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016,
n. 198», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio
2017, n. 123:
«Art. 11 (Erogazione del contributo). - 1. Con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n.
198, e' stabilita la quota destinata agli aventi titolo ai
contributi all'editoria di cui al capo II. In caso di
insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo
spettano contributi diretti mediante riparto
proporzionale.».
 
Art. 17 bis

Misure per l'innovazione digitale dell'editoria

1. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' riconosciuto, alle condizioni e con le modalita' ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 198 del 2016, e all'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 30-quater, comma 2,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 recante: «Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 30 aprile 2019, n. 100, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58:
«Art. 30-quater (Interventi a favore di imprese
private nel settore radiofonico). - 1. (Omissis)
2. Al fine di favorire la conversione in digitale e
la conservazione degli archivi multimediali delle imprese
di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri
corrisponde alle citate imprese un contributo di 3 milioni
di euro per l'anno 2019. Il contributo di cui al presente
comma non e' soggetto a riparto percentuale tra gli aventi
diritto e puo' essere riassorbito da eventuale convenzione
appositamente stipulata successivamente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 1 e 2,
lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198 recante:
«Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione
della disciplina del sostegno pubblico per il settore
dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva
locale, della disciplina di profili pensionistici dei
giornalisti e della composizione e delle competenze del
Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura
per l'affidamento in concessione del servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2016, n. 255:
«Art. 1 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione). - 1.Al fine di assicurare
la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 21
della Costituzione, in materia di diritti, liberta',
indipendenza e pluralismo dell'informazione, nonche' di
incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei
processi di distribuzione e di vendita, la capacita' delle
imprese del settore di investire e di acquisire posizioni
di mercato sostenibili nel tempo, nonche' lo sviluppo di
nuove imprese editrici anche nel campo dell'informazione
digitale, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo unico per
il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e
dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 160, primo
periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente
legge, di seguito denominato "Fondo".».
2. Nel Fondo confluiscono:
a) (Omissis)
b) (Omissis)
c) una quota, fino ad un importo massimo di 100
milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, delle eventuali maggiori
entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla
televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo
periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente
legge;».
- Si riporta il comma 616 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2020, n. 178 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O. n. 46:
«616. Al fine di semplificare le procedure contabili
di assegnazione delle risorse, tenendo conto dello stabile
incremento delle entrate versate a titolo di canone di
abbonamento alle radioaudizioni ai sensi degli articoli 1 e
3 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, a decorrere
dal 1° gennaio 2021 le predette entrate sono destinate:
a) quanto a 110 milioni di euro annui, al Fondo per
il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, quale quota di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Nel
predetto Fondo confluiscono, altresi', le risorse iscritte
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico relative ai contributi in favore delle emittenti
radiofoniche e televisive in ambito locale;
b) per la restante quota, alla societa'
RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ferme restando le somme
delle entrate del canone di abbonamento gia' destinate
dalla legislazione vigente a specifiche finalita', sulla
base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato dell'anno precedente
a quello di accredito.».
 
Art. 18
Proroga di termini in materie di competenza del sistema di
informazione per la sicurezza

1. All'articolo 8, comma 2, alinea, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza, le parole: «Fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2025».
2. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di autorizzazione del personale dei servizi di informazione per la sicurezza a colloqui personali con detenuti e internati, le parole: «Fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2025».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 2, alinea,
del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 recante: «Misure
urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice
internazionale, nonche' proroga delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative
di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di
ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle
Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei
processi di pace e di stabilizzazione», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2015, n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Disposizioni in materia di garanzie
funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e
delle strutture dei servizi di informazione per la
sicurezza). - 1. (Omissis)
2. Fino al 30 giugno 2025:
a) non possono essere autorizzate, ai sensi
dell'articolo 18 della legge 3 agosto 2007, n. 124,
condotte previste dalla legge come reato per le quali non
e' opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39,
comma 11, della medesima legge n. 124 del 2007, ad
eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270,
secondo comma, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1,
270-quinquies, 270-quinquies.1, 302, 306, secondo comma, e
414, quarto comma, del codice penale;
b) con le modalita' di cui all'articolo 23, comma
2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive
modificazioni, la qualifica di agente di pubblica
sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, puo'
essere attribuita anche al personale delle Forze armate,
che non ne sia gia' in possesso, il quale sia adibito, ai
sensi dell'articolo 12 della medesima legge n. 124 del
2007, al concorso alla tutela delle strutture e del
personale del Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza (DIS) o dei Servizi di informazione per la
sicurezza;
c) le identita' di copertura, di cui all'articolo
24, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono
essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui
all'articolo 19 della medesima legge n. 124 del 2007,
dandone comunicazione con modalita' riservate all'autorita'
giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione
della causa di giustificazione;
d) fermo restando quanto previsto dall'articolo
497, comma 2-bis, del codice di procedura penale,
l'autorita' giudiziaria, su richiesta del direttore
generale del DIS o dei direttori dell'Agenzia informazioni
e sicurezza esterna (AISE) o dell'Agenzia informazioni e
sicurezza interna (AISI), quando sia necessario mantenerne
segreta la reale identita' nell'interesse della sicurezza
della Repubblica o per tutelarne l'incolumita', autorizza
gli addetti agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7
della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive
modificazioni, a deporre in ogni stato o grado di
procedimento con identita' di copertura".».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2-bis, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 recante: «Misure
urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2005, n. 173,
e convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Nuove norme per il potenziamento
dell'attivita' informativa). - 1.-2. (Omissis)
2-bis. Fino al 30 giugno 2025, il Presidente del
Consiglio dei ministri, anche a mezzo del Direttore
generale del Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza, puo' richiedere che i direttori dei servizi di
informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma
2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero personale
dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a
colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine
di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con
finalita' terroristica di matrice internazionale.».
 
Art. 19

Disposizioni concernenti termini in materia di agricoltura

1. All'articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo al contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «della batteriosi,» le parole: « per un periodo di sette anni » sono soppresse;
b) il comma 2-bis e' abrogato.
1-bis. All'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 1° marzo 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2025 ».
1-ter. All'articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;
b) alla lettera b), le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;
c) alla lettera c), le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».
1-quater. Per le imprese della pesca e dell'acquacoltura il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' prorogato al 31 dicembre 2025.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 8-ter, del
decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 recante: «Disposizioni
urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in
crisi e del settore ittico nonche' di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di
carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento
Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2019, n. 75, e convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 8-ter (Misure per il contenimento della
diffusione del batterio Xylella fastidiosa). - 1. Al fine
di ridurre la massa di inoculo e di contenere la diffusione
della batteriosi, il proprietario, il conduttore o il
detentore a qualsiasi titolo di terreni puo' procedere,
previa comunicazione alla regione, all'estirpazione di
olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa,
con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento
di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della
Commissione, del 18 maggio 2015, e successive
modificazioni, in deroga a quanto disposto dagli articoli 1
e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945,
n. 475, e ad ogni disposizione vigente anche in materia
vincolistica nonche' in esenzione dai procedimenti di
valutazione di impatto ambientale e di valutazione
ambientale strategica, di cui al decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e dal procedimento di valutazione di
incidenza ambientale.
1-bis. A seguito dell'estirpazione di cui al comma 1,
e' consentito ai soggetti ivi indicati di procedere al
reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o
resistenti ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del
regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione,
del 14 agosto 2020, anche di specie vegetali diverse da
quelle estirpate, in deroga alle disposizioni vincolistiche
ed alle procedure valutative di cui al comma 1, nonche' a
quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo
luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475.
2. I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei
produttori di cui all'articolo 20 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 214, con centri aziendali non
autorizzati all'emissione del passaporto perche'
localizzati in aree delimitate alla Xylella fastidiosa,
possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario
regionale a produrre e commercializzare all'interno della
zona infetta le piante specificate di cui all'articolo 1
della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della
Commissione, del 18 maggio 2015, e successive
modificazioni. Tali soggetti devono garantire la
tracciabilita' della produzione e della commercializzazione
delle suddette piante e devono altresi' assicurare che le
stesse siano esenti da patogeni da quarantena e da
organismi nocivi di qualita' e che sia garantita la
corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti
definiti dai Servizi fitosanitari regionali.
2-bis. (abrogato)
2-ter. Al fine di facilitare il processo di
ricomposizione fondiaria e la rigenerazione dei territori
interessati dall'evento patogeno della Xylella fastidiosa,
per l'anno 2023, gli atti di trasferimento a titolo
oneroso, a favore di coltivatori diretti o imprenditori
agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione
previdenziale ed assistenziale, di terreni interessati dal
predetto evento patogeno e delle relative pertinenze,
qualificati come agricoli in base agli strumenti
urbanistici vigenti, di valore economico inferiore o uguale
a 50.000 euro e, comunque, sino a una superficie non
superiore a cinque ettari, sono esenti dall'imposta
ipotecaria e da quella catastale; l'imposta di registro si
applica in misura fissa, pari a 200 euro. Per i medesimi
atti, gli onorari notarili sono ridotti della meta'. Per il
periodo di cinque anni decorrenti dalla data del
trasferimento immobiliare, la destinazione d'uso agricola
dei terreni e delle pertinenze oggetto di trasferimento non
puo' essere modificata. Le agevolazioni fiscali di cui al
presente comma valgono come incentivi statali ai fini di
quanto previsto dall'articolo 65 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27.
3. All'articolo 1, comma 107, primo periodo, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «patrimonio
comunale» sono inserite le seguenti: «nonche' per la
realizzazione degli interventi previsti dal decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13
febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80
del 6 aprile 2018, finalizzati al contenimento della
diffusione dell'organismo nocivo Xylella fastidiosa».
4. La legna pregiata derivante da capitozzature ed
espianti, se destinata a utilizzi diversi
dall'incenerimento, puo' essere stoccata anche presso i
frantoi che ne fanno richiesta alla regione, che ne
regolamenta le procedure. Le parti legnose, quali branche e
tronchi, prive di ogni vegetazione, provenienti da piante
ospiti situate in una zona delimitata ai sensi della
decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione,
del 18 maggio 2015, e successive modificazioni, possono
essere liberamente movimentate all'esterno della suddetta
zona.».
- Si riporta il comma 142 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2020, n. 178 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, n. 322, S.O. n.
46, come modificato dalla presente legge:
«142. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
15, comma 3-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.
198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2023, n. 14, a decorrere dal 31 luglio 2025, ai soggetti
che, essendovi obbligati, non hanno provveduto a comunicare
con le modalita' e nei tempi previsti dal comma 139 si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
di una somma da euro 500 a euro 2.000. A chiunque non
rispetta le modalita' di comunicazione e di tenuta
telematica del predetto registro, stabilite con i decreti
di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro
4.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della
tutela della qualita' e della repressione frodi dei
prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste e' designato
quale autorita' competente allo svolgimento dei controlli e
all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente comma, previa adozione dei decreti
attuativi nei termini stabiliti nel comma 141.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 5-ter,
del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante:
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2021, n.
309, e convertito, con modificazioni, dalla legge 25
febbraio 2022, n. 15, come modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Proroga di termini in materia di
transizione ecologica). - 1.-5-bis. (Omissis)
5-ter. Al fine di sostenere la continuita'
dell'esercizio delle attivita' imprenditoriali agricole
garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche
aziendali, i termini per la revisione delle macchine
agricole di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, sono
fissati:
a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre
1983, al 31 dicembre 2025;
b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984
al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2025;
c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997
al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2026;
d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio
2020, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima
immatricolazione.».
- Si riporta il comma 101 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2023, n. 213 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2023, n. 303, S.O. n. 40:
«101. Le imprese con sede legale in Italia e le
imprese aventi sede legale all'estero con una stabile
organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel
registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del
codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo
2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni
di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce
B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente
cagionati da calamita' naturali ed eventi catastrofali
verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da
assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le
alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.».
 
Art. 19 bis
Proroga degli interventi previsti dal Programma nazionale triennale
della pesca e dell'acquacoltura

1. Al fine di sostenere il settore della pesca e dell'acquacoltura, le attivita' connesse e, in particolare, gli interventi indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino, della concorrenza e della competitivita' delle imprese nazionali previsti dal Programma nazionale triennale di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le azioni svolte dai soggetti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono prorogate al 31 dicembre 2025. Le risorse destinate all'attuazione del Programma nazionale triennale di cui al primo periodo sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 5-decies,
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 recante:
«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno
alle imprese e alle famiglie», convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2010,
n. 303:
«Art. 2 (Proroghe onerose di termini). - 1.-5-novies.
(Omissis)
5-decies. Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva
centrale per la pesca e l'acquacoltura, adotta il Programma
nazionale triennale della pesca, di seguito denominato
«Programma nazionale», contenente gli interventi di
esclusiva competenza nazionale indirizzati alla tutela
dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitivita'
delle imprese di pesca nazionali, nel rispetto
dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la
normativa comunitaria.».
- Si riportano gli articoli 16, 17 e 18, del decreto
legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante:
«Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a
norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n.
38», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno
2004, n. 146:
«Art. 16 (Promozione della cooperazione). - 1. Allo
scopo di favorire lo sviluppo della pesca e
dell'acquacoltura nazionali in forma cooperativa, nonche'
delle attivita' connesse, il Programma nazionale prevede il
finanziamento di:
a) corsi di aggiornamento e riqualificazione per i
soci e per i dipendenti delle cooperative della pesca e
dell'acquacoltura e loro consorzi, organizzati dalle
associazioni nazionali delle cooperative della pesca e
dell'acquacoltura, riconosciute ai sensi delle leggi
vigenti;
b) iniziative volte a favorire la cooperazione tra
i pescatori, gli acquacoltori, i consorzi tra cooperative
della pesca e dell'acquacoltura;
c) contratti di programma, progetti sperimentali e
convenzioni per la fornitura di servizi al settore,
finalizzati al rafforzamento del ruolo della cooperazione
nel piu' ampio contesto del processo di sviluppo
dell'economia ittica.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono effettuate
sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti
dalle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative
della pesca e dell'acquacoltura.»
«Art. 17 (Promozione dell'associazionismo). - 1. Allo
scopo di favorire lo sviluppo e la valorizzazione della
produzione ittica nazionale, tutelare la concorrenzialita'
delle imprese di settore sui mercati nazionali ed
internazionali, promuovere l'associazionismo nel settore
della pesca e dell'acquacoltura nazionali, nonche' delle
attivita' connesse, il Programma nazionale prevede il
finanziamento di specifiche iniziative, ivi compresi i
contratti di programma, i progetti sperimentali e le
convenzioni per la fornitura di servizi al settore, sulla
base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle
associazioni nazionali riconosciute delle imprese di pesca
e delle imprese di acquacoltura.»
«Art 18 (Promozione delle attivita' a favore dei
lavoratori dipendenti). - 1. Allo scopo di favorire lo
sviluppo delle opportunita' occupazionali e delle tutele
sociali nel settore della pesca e dell'acquacoltura,
nonche' delle attivita' connesse, il Programma nazionale
prevede il finanziamento di specifiche iniziative rivolte
ai lavoratori dipendenti, promosse dalle organizzazioni
sindacali nazionali stipulanti il Contratto collettivo
nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca
e dell'acquacoltura, sulla base di programmi annuali o
pluriennali predisposti dalle medesime organizzazioni.».
 
Art. 19 ter
Proroga dei lavori del tavolo tecnico sul tema del rimborso delle
imposte per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990

1. I lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono prorogati fino al 30 settembre 2025. Conseguentemente, all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2024, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il tavolo potra' anche esaminare il tema relativo alle istanze presentate successivamente alla scadenza dei termini» .

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 7-bis, del
decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 recante: "Disposizioni
urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi
di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi
internazionali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
giugno 2024, n. 135, e convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2024, n. 111, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 7-bis (Istituzione di un tavolo tecnico per la
verifica dell'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, relative al sisma del 1990). - 1. Al fine di
verificare l'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come modificato dall'articolo 29, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e'
istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un
tavolo tecnico a fini ricognitivi, anche con riguardo al
contenzioso in essere e a quello gia' concluso, composto da
un rappresentante dell'Agenzia delle entrate, un
rappresentante della citta' metropolitana di Catania, un
rappresentante del libero consorzio comunale di Siracusa e
un rappresentante del libero consorzio comunale di Ragusa.
Il tavolo potra' anche esaminare il tema relativo alle
istanze presentate successivamente alla scadenza dei
termini.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Ai
componenti del tavolo tecnico non spettano compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati.».
 
Art. 19 quater

Disposizioni concernenti termini in materia di disabilita'

1. A decorrere dalla data del 30 settembre 2025, le attivita' di sperimentazione di cui all'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, attuate nel rispetto del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 del medesimo decreto, si svolgono anche nei territori, a livello provinciale, di seguito individuati:
a) Alessandria;
b) Lecce;
c) Genova;
d) Isernia;
e) Macerata;
f) Matera;
g) Palermo;
h) Teramo;
i) Vicenza;
l) provincia autonoma di Trento;
m) Aosta.
2. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 1, le parole: « 1° gennaio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2027 »;
b) all'articolo 12, comma 1, le parole: « 30 novembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2026 »;
c) all'articolo 33, commi 1 e 2, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi »;
d) all'articolo 35, ai commi 1, 2 e 3, le parole: « 31 dicembre 2025 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 » e, al comma 4, le parole: « 1° gennaio 2026 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2027 »;
e) all'articolo 39, comma 1, alinea, le parole: « 1° gennaio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2027 »;
f) all'articolo 40, comma 2, le parole: « 1° gennaio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2027 ».
3. Nelle more dell'adozione del regola mento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al comma 7-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, nei territori individuati dal comma 1 del presente articolo, nonche' nei territori individuati dall'articolo 9, comma 1, del citato decreto-legge n. 71 del 2024, con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilita' e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri per l'accertamento della disabilita' connessa all'artrite reumatoide, alle cardiopatie, alle broncopatie e alle malattie oncologiche, tenendo conto delle differenze di sesso e di eta' e nel rispetto dei principi e criteri di cui al citato articolo 12 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
4. Al fine di garantire il supporto al Ministro per le disabilita' e al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita', sullo stato di attuazione della riforma in materia di disabilita', ivi compresa la fase sperimentale di cui al comma 1 del presente articolo, con connessa attivita' di affiancamento e assistenza ai territori coinvolti nell'attuazione della riforma, sull'attuazione del programma di azione triennale, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, sull'attuazione della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilita' e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilita', nonche' sulla gestione dei rapporti con l'Autorita' Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita', l'operativita' della Segreteria tecnica, quale struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' fissata al 31 dicembre 2027. Per le finalita' di cui al presente comma sono stanziati euro 900.000 per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 33, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante:
«Definizione della condizione di disabilita', della
valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della
valutazione multidimensionale per l'elaborazione e
attuazione del progetto di vita individuale personalizzato
e partecipato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14
maggio 2024, n. 111:
«Art. 33 (Fase di sperimentazione). - 1. Dal 1°
gennaio 2025, anche al fine di assicurare il progressivo
aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle
modalita' di accertamento, e' avviata una procedura di
sperimentazione della durata di dodici mesi, volta
all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il
principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e
centro Italia e di differenziazione di dimensioni
territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione
di base disciplinata dal Capo II del presente decreto.
All'attuazione del presente comma, per gli anni 2024 e
2025, si provvede con le risorse indicate dall'articolo 9,
comma 7.
2. Dal 1° gennaio 2025 e' avviata una procedura di
sperimentazione della durata di dodici mesi, volta
all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il
principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e
centro Italia e di differenziazione di dimensioni
territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione
multidimensionale e al progetto di vita previste dal Capo
III del presente decreto. Allo svolgimento delle attivita'
di cui al presente comma sono destinate le risorse di cui
all'articolo 31, comma 1, che sono integrative e aggiuntive
rispetto alle risorse gia' destinate a legislazione vigente
per sperimentare prestazioni e servizi personalizzati, che
confluiscono nel budget di progetto di cui all'articolo
28.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 1,
dell'articolo 12, comma 1, dell'articolo 33, commi 1 e 2,
dell'articolo 35, commi 1, 2, 3 e 4, dell'articolo 39,
comma 1, alinea e dell'articolo 40, comma 2, del decreto
legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante: «Definizione
della condizione di disabilita', della valutazione di base,
di accomodamento ragionevole, della valutazione
multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del
progetto di vita individuale personalizzato e partecipato»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2024, n.
111, come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Procedura valutativa di base, soggetto
unico, svolgimento, composizione e funzionamento delle
unita' di valutazione di base). - 1. Fermo restando quanto
disposto dagli articoli 12 e 33, a decorrere dalla data del
1° gennaio 2027 la gestione del procedimento per la
valutazione di base e' affidata, in via esclusiva,
all'INPS.».
«Art. 12 (Aggiornamento delle definizioni, dei
criteri e delle modalita' di accertamento e di valutazione
di base, a seguito dell'adozione delle classificazioni ICD
e ICF). - 1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
117 della Costituzione e in coerenza con quanto stabilito
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del
18 marzo 2017, con regolamento del Ministro della salute,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con l'Autorita' politica
delegata in materia di disabilita' e con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro
dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentito l'INPS, da adottare entro il 30 novembre 2026, si
provvede, sulla base delle classificazioni ICD e ICF e in
conformita' con la definizione di disabilita' di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), all'aggiornamento
delle definizioni, dei criteri e delle modalita' di
accertamento dell'invalidita' civile, della cecita' civile,
della sordita' civile e della sordocecita' civile previsti
dal decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio
1992.».
«Art. 33 (Fase di sperimentazione). - 1. Dal 1°
gennaio 2025, anche al fine di assicurare il progressivo
aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle
modalita' di accertamento, e' avviata una procedura di
sperimentazione della durata di ventiquattro mesi, volta
all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il
principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e
centro Italia e di differenziazione di dimensioni
territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione
di base disciplinata dal Capo II del presente decreto.
All'attuazione del presente comma, per gli anni 2024 e
2025, si provvede con le risorse indicate dall'articolo 9,
comma 7.
2. Dal 1° gennaio 2025 e' avviata una procedura di
sperimentazione della durata di ventiquattro mesi, volta
all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il
principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e
centro Italia e di differenziazione di dimensioni
territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione
multidimensionale e al progetto di vita previste dal Capo
III del presente decreto. Allo svolgimento delle attivita'
di cui al presente comma sono destinate le risorse di cui
all'articolo 31, comma 1, che sono integrative e aggiuntive
rispetto alle risorse gia' destinate a legislazione vigente
per sperimentare prestazioni e servizi personalizzati, che
confluiscono nel budget di progetto di cui all'articolo
28.».
«Art. 35 (Principio di non regressione e tutela dei
diritti acquisiti. Disposizioni transitorie e finali). - 1.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), numero 1),
della legge 22 dicembre 2021, n. 227, le disposizioni di
cui al presente decreto garantiscono in ogni caso il
mantenimento dei diritti riconosciuti dalla disciplina in
vigore fino al 31 dicembre 2026.
2. Sono, altresi', fatte salve le prestazioni, i
servizi, le agevolazioni e i trasferimenti monetari gia'
erogati o dei quali sia comunque stata accertata la
spettanza entro il 31 dicembre 2026, in materia di
invalidita' civile, di cecita' civile, di sordita' civile,
di sordocecita' e per quanto disposto dalla legge 5
febbraio 1992, n. 104. Alle istanze di accertamento
presentate entro la data del 31 dicembre 2026 si applicano
le previgenti disposizioni.
3. Fino al 31 dicembre 2026, alle revisioni e alle
revoche delle prestazioni gia' riconosciute si applicano,
anche nei territori soggetti a sperimentazione ai sensi
dell'articolo 33, le condizioni di accesso ed i sistemi
valutativi in vigore precedentemente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
4. Il diritto a richiedere l'elaborazione del
progetto di vita e' riconosciuto anche in favore di coloro
che sono in possesso di una certificazione ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, rilasciata prima della data
del 1° gennaio 2027, senza effettuare la valutazione di
base. Ai procedimenti per il progetto individuale di cui
all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 in
corso alla data del 1° gennaio 2027 si applicano le
disposizioni del Capo III, senza preventiva valutazione di
base.».
«Art. 39 (Abrogazioni). - 1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 15 delle disposizioni preliminari al
codice civile e fatto salvo quanto previsto dall'articolo
35, comma 2, secondo periodo, a decorrere dal 1° gennaio
2027 sono o restano abrogati:».
«Art. 40 (Entrata in vigore). - 1. (Omissis)
2. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6,
commi da 1 a 8, 7, comma 1, 8, 9, commi da 1 a 5 e comma 8,
10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, commi 1, 2 e 3,
25, 26, 27, 28, commi da 1 a 7 e 9, 29 e 36 si applicano
nei territori interessati dalla sperimentazione di cui
all'articolo 33 a decorrere dal 1° gennaio 2025 e, sul
restante territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio
2027.»
- Si riporta l'articolo 9, comma 7-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante: «Disposizioni
urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli
alunni con disabilita', per il regolare avvio dell'anno
scolastico 2024/2025 e in materia di universita' e
ricerca», convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2024, n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
maggio 2024, n. 126:
«Art. 9 (Disposizioni urgenti in materia di tutela
dei diritti delle persone con disabilita' e di formazione
dei docenti referenti per il sostegno). - 1. Al fine di
assicurare il completamento entro il 31 dicembre 2024 della
formazione dei soggetti indicati nella tabella di cui
all'allegato B al presente decreto, coinvolti nella
predisposizione, organizzazione e attuazione dei
procedimenti di valutazione di base, di valutazione
multidimensionale e di redazione dei progetti di vita di
cui ai Capi II e III del decreto legislativo 3 maggio 2024,
n. 62, ivi inclusi i docenti referenti per il sostegno,
sono di seguito individuati i territori, a livello
provinciale, in cui avviare le attivita' di sperimentazione
disciplinate dall'articolo 33, commi 1 e 2, del medesimo
decreto:
a) Brescia;
b) Catanzaro;
c) Firenze;
d) Forli-Cesena;
e) Frosinone;
f) Perugia;
g) Salerno;
h) Sassari;
i) Trieste.
2.-7. (Omissis)
7-bis.Nelle more dell'adozione del regolamento di cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio
2024, n. 62, al fine di consentire, dal 1° gennaio 2025 al
31 dicembre 2025, la sperimentazione di cui all'articolo 33
del citato decreto legislativo nei territori individuati
dal comma 1 del presente articolo, con regolamento da
adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Ministro della salute, di concerto con
l'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' e
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono
stabiliti i criteri per l'accertamento della disabilita'
connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di
tipo 2 e alla sclerosi multipla, tenendo conto delle
differenze di sesso e di eta' e nel rispetto dei principi e
criteri di cui al citato articolo 12 del decreto
legislativo 3 maggio 2024, n. 62.».
- La Direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 23 ottobre 2024 che istituisce la carta
europea della disabilita' e il contrassegno europeo di
parcheggio per le persone con disabilita' e' pubblicata
nella Gazzetta ufficiale europea del 14 novembre 2024.
- Si riporta l'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n.
18 recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita',
con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre
2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilit», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2009, n. 61:
«Art. 3 (Istituzione dell'Osservatorio nazionale
sulla condizione delle persone con disabilita'). - 1. Allo
scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con
disabilita', in attuazione dei principi sanciti dalla
Convenzione di cui all'articolo 1, nonche' dei principi
indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con
disabilita', di seguito denominato «Osservatorio».
2. L'Osservatorio e' presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per la
famiglia e le disabilita'. I componenti dell'Osservatorio
sono nominati, in numero non superiore a quaranta, nel
rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e
uomini.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro per la pubblica
amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati la
composizione, l'organizzazione e il funzionamento
dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le
amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e
nell'attuazione di politiche in favore delle persone con
disabilita', le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di
previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei
lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le
associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle
persone con disabilita' e le organizzazioni rappresentative
del terzo settore operanti nel campo della disabilita'.
L'Osservatorio e' integrato, nella sua composizione, con
esperti di comprovata esperienza nel campo della
disabilita' in numero pari a cinque.
4. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed e'
prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri per la medesima durata.
5. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
a) promuovere l'attuazione della Convenzione di cui
all'articolo 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle
misure adottate di cui all'articolo 35 della stessa
Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale
dei diritti umani;
b) predisporre un programma di azione triennale per
la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone
con disabilita', in attuazione della legislazione nazionale
e internazionale;
c) promuovere la raccolta di dati statistici che
illustrino la condizione delle persone con disabilita',
anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;
d) predisporre la relazione sullo stato di
attuazione delle politiche sulla disabilita', di cui
all'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, come modificato dal comma 8 del presente articolo;
e) promuovere la realizzazione di studi e ricerche
che possano contribuire ad individuare aree prioritarie
verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione
dei diritti delle persone con disabilita'.
6. Al funzionamento dell'Osservatorio e' destinato
uno stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni dal
2009 al 2014. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000,
n. 328.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
8. All'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, le parole: «entro il 15 aprile di ogni anno»
sono sostituite dalle seguenti: «ogni due anni, entro il 15
aprile».».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 4, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante:
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1°settembre 1999,
n. 205, S.O:
«Art. 7 (Autonomia organizzativa). - 1.-3. (Omissis)
4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il
raggiungimento di risultati determinati o per la
realizzazione di specifici programmi, il Presidente
istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di
missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore
a quella del Governo che le ha istituite, e' specificata
dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, il
Presidente puo' ridefinire le finalita' delle strutture di
missione gia' operanti: in tale caso si applica l'articolo
18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per
la bioetica e gli altri organi collegiali che operano
presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne
disciplina le strutture di supporto.».
- Si riporta il comma 178 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n. 234 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021, n. 310, S.O. n.
49:
«178. Il Fondo per la disabilita' e la non
autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio
2022 e' denominato « Fondo per le politiche in favore delle
persone con disabilita' » ed e' trasferito presso lo stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
al fine di dare attuazione a interventi legislativi in
materia di disabilita' finalizzati al riordino e alla
sistematizzazione delle politiche di sostegno alla
disabilita' di competenza dell'Autorita' politica delegata
in materia di disabilita'. A tal fine, il predetto Fondo e'
incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2026.».
 
Art. 20
Proroga delle misure di sostegno e delle attivita' di assistenza in
essere a favore delle persone titolari del permesso di soggiorno
per protezione temporanea rilasciato ai sensi del decreto
legislativo 7 aprile 2003, n. 85, e del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 in conseguenza degli
eventi bellici iniziati nel febbraio 2022 in Ucraina

1. Tenuto conto della decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 del Consiglio, del 25 giugno 2024, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, limitatamente ai commi 1 e 3, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022, recante « misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso », continuano a produrre effetti fino al 31 dicembre 2025. E' autorizzata, altresi', la prosecuzione fino al 31 dicembre 2025 dei progetti del sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in scadenza al 31 dicembre 2024.
2. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1, con una o piu' ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2025 in deroga agli articoli 26 e 27, comma 5, del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sentite le Regioni e le Province Autonome e di concerto con il Ministero dell'interno, si provvede a regolare il progressivo consolidamento nelle forme ordinarie, fino al termine di cui al comma 1 del presente articolo, delle ulteriori misure di assistenza ed accoglienza straordinarie e temporanee attualmente in essere ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, e degli articoli 31, commi 1 e 2, e 31-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. Con le medesime ordinanze di cui al primo periodo si provvede, altresi':
a) al trasferimento delle stesse misure di assistenza e accoglienza straordinarie e temporanee in capo alle amministrazioni ordinariamente competenti, anche prevedendo la corresponsione di un contributo una tantum, a cura del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in favore delle persone e dei nuclei familiari che dichiarino di non aver bisogno del proseguimento dell'assistenza pubblica nonche' l'anticipazione, nei limiti del 50 per centro dell'onere massimo stimato, in favore degli enti firmatari delle convenzioni per l'assistenza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022, nazionali e regionali, in essere alla data del presente decreto, disponibili, per quanto necessario, alla proroga delle stesse convenzioni per un periodo non superiore a sei mesi;
b) alla cessazione del riconoscimento del contributo di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 21 del 2022 per i titolari di permessi di soggiorno per protezione temporanea rilasciati dopo il 1° febbraio 2025 e alla fissazione di termini temporali perentori per la presentazione della relativa richiesta per i titolari di permessi di soggiorno per protezione temporanea rilasciati prima del 1° febbraio 2025;
c) a regolare, in via transitoria ed eccezionale, le modalita' di prosecuzione delle residue forme di accoglienza eventualmente ancora assicurate, sul territorio nazionale, dalle strutture territoriali di protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, a cura delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, sotto il coordinamento del Ministero dell'Interno;
d) a regolare l'assegnazione alle Amministrazioni ordinariamente competenti, alle quali e' trasferita la competenza per l'attuazione delle misure di assistenza e di accoglienza di cui agli articoli 31, comma 1, e 31-bis del richiamato decreto-legge n. 21 del 2022, delle corrispondenti risorse finanziarie, allo stato disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191. Le risorse eventualmente eccedenti l'attuazione di quanto previsto dal presente comma sono destinate, per l'anno 2025, all'incremento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
3. Le ordinanze di cui al comma 2 possono essere adottate in deroga alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e alle disposizioni dello schema di capitolato di gara di appalto approvato con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, fermo restando il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo. Si applicano, altresi', ove compatibili, le di sposizioni derogatorie previste dagli articoli 8 e 9 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, nel corso del 2025, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione agli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati delle risorse disponibili a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, come indicate dalle ordinanze di cui al comma 2.

Riferimenti normativi

- La decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 del
Consiglio, del 25 giugno 2024 e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 3 luglio 2024.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 28 marzo 2022, recante: «Misure di protezione
temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in
conseguenza degli eventi bellici in corso» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022.
- Si riporta l'articolo 1-sexies, del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416 recante: «Norme urgenti in materia di
asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini
extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini
extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio
dello Stato», convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 30 dicembre 1989, n. 303:
«Art. 1-sexies (Sistema di accoglienza e
integrazione). - 1. Gli enti locali che prestano servizi di
accoglienza per i titolari di protezione internazionale e
per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano
del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono
accogliere nell'ambito dei medesimi servizi, nei limiti dei
posti disponibili, qualora non accedano a sistemi di
protezione specificamente dedicati, i titolari dei permessi
di soggiorno per:
a) protezione speciale, di cui agli articoli 19,
commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, ad eccezione dei casi per i quali siano state
applicate le cause di esclusione della protezione
internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma
1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251;
a-bis) cure mediche, di cui all'articolo 19, comma
2, lettera d-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286;
b) protezione sociale, di cui all'articolo 18 del
decreto legislativo n. 286 del 1998;
c) violenza domestica, di cui all'articolo 18-bis
del decreto legislativo n. 286 del 1998;
d) calamita', di cui all'articolo 20-bis del
decreto legislativo n. 286 del 1998;
e) particolare sfruttamento lavorativo, di cui
all'articolo 22, comma 12-quater, del decreto legislativo
n. 286 del 1998;
f) atti di particolare valore civile, di cui
all'articolo 42-bis del decreto legislativo n. 286 del
1998;
g) casi speciali, di cui all'articolo 1, comma 9,
del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.
1-bis. Possono essere altresi' accolti, nell'ambito
dei servizi di cui al precedente periodo, gli stranieri
affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore
eta', con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 2,
della legge 7 aprile 2017, n. 47, nonche' i richiedenti
protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel
territorio nazionale a seguito di protocolli per la
realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o
programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che
prevedono l'individuazione dei beneficiari nei Paesi di
origine o di transito in collaborazione con l'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).
1-ter. L'accoglienza dei titolari dei permessi di
soggiorno indicati alla lettera b) del comma l avviene con
le modalita' previste dalla normativa nazionale e
internazionale in vigore per le categorie vulnerabili, con
particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio
d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza
nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a
Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge
27 giugno 2013, n. 77, e in collegamento con i percorsi di
protezione dedicati alle vittime di tratta e di violenza
domestica.
1-quater. I titolari di protezione internazionale e i
titolari dei permessi di soggiorno di cui alle lettere a),
a-bis), b), c), d), e), f) e g) del comma 1 che, salvi casi
di forza maggiore, non si presentano presso la struttura di
destinazione individuata dal servizio centrale di cui al
comma 4 entro sette giorni dalla relativa comunicazione
decadono dalle misure di accoglienza di cui al presente
articolo, salvo che ricorrano obiettive e motivate ragioni
di ritardo, secondo la valutazione del prefetto della
Provincia di provenienza del beneficiario.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro
trenta giorni, sono definiti i criteri e le modalita' per
la presentazione da parte degli enti locali delle domande
di contributo per la realizzazione e la prosecuzione dei
progetti finalizzati all'accoglienza dei soggetti di cui al
comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di
cui all'articolo 1-septies, il Ministro dell'interno, con
proprio decreto, provvede all'ammissione al finanziamento
dei progetti presentati dagli enti locali.
2-bis. Nell'ambito dei progetti di cui al comma 2,
sono previsti:
a) servizi di primo livello, cui accedono i
richiedenti protezione internazionale di cui al comma 1-bis
del presente articolo e all'articolo 9, comma 1-bis, del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, tra i quali si
comprendono, oltre alle prestazioni di accoglienza
materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e
psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la
somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di
orientamento legale e al territorio;
b) servizi di secondo livello, finalizzati
all'integrazione, tra cui si comprendono, oltre quelli
previsti al primo livello, l'orientamento al lavoro e la
formazione professionale, cui accedono le ulteriori
categorie di beneficiari, di cui al comma 1.
3. comma abrogato dall'art. 12, comma 1, lett.
a-ter), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema
di protezione dei soggetti di cui al comma 1, e di
facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei
servizi di accoglienza territoriali, il Ministero
dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di
informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e
supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di
accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale e'
affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.
5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:
a) monitorare la presenza sul territorio dei
soggetti di cui al comma 1;
b) creare una banca dati degli interventi
realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo
e dei rifugiati;
c) favorire la diffusione delle informazioni sugli
interventi;
d) fornire assistenza tecnica agli enti locali,
anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;
e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso
l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri
organismi, nazionali o internazionali, a carattere
umanitario.
6. Le spese di funzionamento e di gestione del
servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse
del Fondo di cui all'articolo 1-septies.».
- Si riporta il testo degli articoli 26 e 27, comma 5,
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante:
«Codice della protezione civile», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 22 gennaio 2018, n. 17:
«Art. 26 (Ordinanze volte a favorire il rientro
nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo
nazionale). - 1. Almeno trenta giorni prima della scadenza
dello stato di emergenza di rilievo nazionale, e' adottata
apposita ordinanza volta a favorire e regolare il
proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali
in via ordinaria nel coordinamento degli interventi,
conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati.
Ferma in ogni caso l'inderogabilita' dei vincoli di finanza
pubblica, con tale ordinanza possono essere altresi'
emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile
e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni
derogatorie, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione
europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di
acquisizione di beni e servizi nonche' per la riduzione di
termini analiticamente individuati. Con la medesima
ordinanza possono essere inoltre consentite eventuali
rimodulazioni del piano degli interventi entro il termine
della scadenza della contabilita' speciale e nel limite
delle risorse ancora disponibili, previa approvazione del
Capo del Dipartimento della protezione civile.
2. Con l'ordinanza di cui al comma 1 e' individuata
l'autorita' che, fino alla scadenza della proroga prevista
ai sensi dell'articolo 27, comma 5, e' autorizzata alla
gestione della contabilita' speciale. La medesima autorita'
puo' revocare gli interventi pianificati di cui al comma 1
che non sono stati aggiudicati entro sei mesi dalla data di
scadenza dello stato di emergenza. Le somme che si rendono
disponibili a seguito della revoca possono essere
utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi
strettamente connessi al superamento dell'emergenza. La
medesima ordinanza individua anche le modalita' per la
prosecuzione degli interventi senza soluzione di
continuita', fino all'effettivo subentro dell'autorita'
competente in via ordinaria.
3. Per la prosecuzione degli interventi non ultimati
e da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con
le disponibilita' che residuano alla chiusura della
contabilita' speciale si provvede ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 27, comma 5.».
«Art. 27 (Contabilita' speciali per la gestione delle
emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni in
materia amministrativa e procedimentale). - 1.-4. (Omissis)
5. Per la prosecuzione e il completamento degli
interventi e delle attivita' previste dalle ordinanze
adottate ai sensi dell'articolo 25 ove non ultimati o
conclusi alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo
nazionale la durata della contabilita' speciale puo' essere
prorogata per un periodo di tempo determinato fermo
restando il limite di cui al comma 1. Per gli ulteriori
interventi ed attivita' da porre in essere secondo le
ordinarie procedure di spesa con le disponibilita' che
residuano alla chiusura della contabilita' speciale, le
risorse ivi giacenti possono essere trasferite alla regione
ovvero, ove esistenti, alle agenzie regionali preposte allo
svolgimento della funzione di protezione civile o ai
soggetti attuatori competenti. Per gli interventi e le
attivita' di cui al presente comma di competenza di
Amministrazioni dello Stato, le risorse finanziarie
relative che residuano sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, lettera
g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85 recante:
«Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla
concessione della protezione temporanea in caso di afflusso
massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito
comunitario», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22
aprile 2003, n. 93:
«Art. 4 (Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri). - 1. 1. Il decreto di cui all'articolo 3, comma
1, stabilisce:
a) - f) (Omissis)
g) le misure assistenziali, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche mediante il
coinvolgimento delle associazioni ed enti di volontariato,
comprese quelle per l'alloggio, l'assistenza sociale, per
le cure mediche, per il sostentamento e l'accesso al
sistema educativo per i minori alla pari con i cittadini
italiani, nonche' per l'accesso alla formazione
professionale o a tirocini nelle imprese. Misure specifiche
assistenziali sono stabilite per le categorie di persone
con bisogni particolari, quali i minori non accompagnati e
le persone che abbiano subito torture, stupri o altre gravi
forme di violenza psicologica, fisica o sessuale.».
- Si riporta il testo degli articoli 31, commi 1 e 2, e
31-bis, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 recante:
«Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e
umanitari della crisi ucraina», convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2022, n.
67:
«Art. 31 (Coordinamento delle attivita' di assistenza
e accoglienza a seguito della crisi ucraina). - 1.
Nell'ambito delle misure assistenziali previste
dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 7 aprile 2003, n. 85, il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, e nel
limite delle risorse previste al comma 4, e' autorizzato,
nel rispetto del principio di accoglienza e di
programmazione degli ingressi, a:
a) definire ulteriori forme di accoglienza diffusa,
diverse da quelle previste nell'ambito delle strutture di
accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, da attuare mediante i
Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio
per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al
registro di cui all' articolo 42 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e gli enti religiosi
civilmente riconosciuti, prevedendo sostanziale omogeneita'
di servizi e costi con le citate strutture di accoglienza,
per un massimo di 15.000 unita'. Le attivita' di
accoglienza diffusa di cui alla presente lettera sono
realizzate, nei limiti delle risorse stanziate per tale
finalita' ai sensi del presente articolo e fermo restando
il ricorso anche agli accordi quadro nazionali, nell'ambito
di apposite convenzioni sottoscritte senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica dal Dipartimento della
protezione civile, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome e dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani con soggetti che dimostrino, oltre agli altri
requisiti previsti, l'insussistenza in capo alle persone
fisiche che stipulano le convenzioni, in proprio o in nome
o per conto di soggetti giuridici, nonche' dei componenti
degli organi di amministrazione dei soggetti stipulanti, di
sentenze definitive di condanna o di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale per delitti non colposi o di decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili per delitti non
colposi e l'insussistenza di processi penali pendenti per i
reati, tentati o consumati, previsti dall'articolo 80,
comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, dall'articolo 12 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 3
della legge 20 febbraio 1958, n. 75, dal libro II, titolo
XII, capo III, sezione I, del codice penale, dagli articoli
575, 582, nelle forme aggravate di cui all'articolo 583,
583-bis, 583-quinquies, 584, 591, 605, 609-bis, 609-quater,
609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 613-bis del
codice penale, nonche' delle cause di divieto, sospensione
o decadenza di cui all'articolo 67 del codice di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) definire ulteriori forme di sostentamento per
l'assistenza delle persone titolari della protezione
temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, per
la durata massima di 90 giorni dall'ingresso nel territorio
nazionale per un massimo di 60.000 unita';
c) riconoscere, nel limite di 152 milioni di euro
per l'anno 2022, alle regioni e province autonome di Trento
e di Bolzano, in relazione al numero delle persone accolte
sul territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, un
contributo forfetario per l'accesso alle prestazioni del
Servizio sanitario nazionale, in misura da definirsi
d'intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, per i richiedenti e titolari della protezione
temporanea per un massimo di 100.000 unita' .
2. Con le ordinanze di protezione civile adottate in
attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri
28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2022, si provvede
alla disciplina delle diverse forme di supporto
all'accoglienza di cui al comma 1, lettera a), e di
sostentamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1,
tenendo conto dell'eventuale e progressiva autonomia delle
persone assistite che svolgeranno attivita' lavorative in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 7
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile del 4 marzo 2022, n. 872.»
«Art. 31-bis (Misure di assistenza nei confronti dei
minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina). -
1.Nell'ambito delle misure assistenziali previste dalle
ordinanze di protezione civile conseguenti alla
deliberazione dello stato di emergenza adottata dal
Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022, ai comuni
che accolgono minori non accompagnati provenienti
dall'Ucraina, in conseguenza della crisi politica e
militare in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate
ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera f), della legge
8 novembre 2000, n. 328, ovvero che sostengono gli oneri
connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori,
disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio
1983, n. 184, e' riconosciuto, da parte del Commissario
delegato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo
2022, un contributo per i costi sostenuti, fino a un
massimo di 100 euro al giorno pro capite. A tal fine, il
predetto Commissario si avvale degli uffici del
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del
Ministero dell'interno, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie,
umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Per
l'attuazione delle misure di cui al presente comma, il
Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del
codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di euro
58.568.190 da utilizzare complessivamente negli esercizi
finanziari 2022 e 2023.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede
mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio
dello Stato delle risorse in conto residui accertate ai
sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre
2018, n. 145.».
- Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 9, del
decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 recante: «Misure
urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli
enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze
indifferibili», convertito, con modificazioni, dalla legge
15 dicembre 2023, n. 191, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 18 ottobre 2023, n. 244:
«Art. 21 (Misure in materia di immigrazione e
sicurezza e per la prosecuzione delle attivita'
emergenziali connesse alla crisi ucraina). - 1.-8.
(Omissis)
9. Al fine del proseguimento delle attivita' connesse
allo stato di emergenza, relativo all'esigenza di
assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale,
alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi
internazionale in atto, dichiarato con delibera del
Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 e
successivamente prorogato da ultimo con delibera del
Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023 fino al 31
dicembre 2023, e' autorizzata la spesa di 180 milioni di
euro per l'anno 2023 e di 274 milioni di euro per l'anno
2024.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1-septies, del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 recante: «Norme
urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e
soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi
gia' presenti nel territorio dello Stato», convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1989,
n. 303:
«Art. 1-septies (Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo). - 1. Ai fini del finanziamento delle
attivita' e degli interventi di cui all'articolo 1-sexies,
presso il Ministero dell'interno, e' istituito il Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui
dotazione e' costituita da:
a) le risorse iscritte nell'unita' previsionale di
base 4.1.2.5 «Immigrati, profughi e rifugiati» - capitolo
2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno
per l'anno 2002, gia' destinate agli interventi di cui
all'articolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di
euro;
b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i
rifugiati, ivi comprese quelle gia' attribuite all'Italia
per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento
al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle
finanze;
c) i contributi e le donazioni eventualmente
disposti da privati, enti o organizzazioni, anche
internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Per i riferimenti al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36 si vedano i riferimenti normativi all'articolo
3.
- Si riporta l'articolo 12 del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 142 recante: «Attuazione della direttiva
2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei
richiedenti protezione internazionale, nonche' della
direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15
settembre 2015, n. 214:
«Art. 12 (Condizioni materiali di accoglienza). - 1.
Con decreto del Ministro dell'interno e' adottato lo schema
di capitolato di gara d'appalto per la fornitura dei beni e
dei servizi relativi al funzionamento dei centri di cui
agli articoli 6, 8, comma 2, 9 e 11, in modo da assicurare
livelli di accoglienza uniformi nel territorio nazionale,
in relazione alle peculiarita' di ciascuna tipologia di
centro.
2. Sullo schema di capitolato di cui al comma 1 sono
acquisite le valutazioni del Tavolo di coordinamento
nazionale di cui all'articolo 16.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 30, sono
individuate forme di partecipazione e di coinvolgimento dei
richiedenti nello svolgimento della vita nelle strutture di
cui agli articoli 9 e 11.».
 
Art. 20 bis
Proroga del Fondo per il contrasto della poverta' educativa minorile

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 394:
1) al primo periodo, le parole: « e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2024, 2025, 2026 e 2027 » e, al secondo periodo, le parole: « e a 25 milioni di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, »;
2) il sesto e il settimo periodo sono soppressi;
b) al comma 395 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta relativo al 2025, le fondazioni, entro il 30 aprile dello stesso anno, trasmettono all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio Spa (ACRI), le delibere di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate per il sostegno dei progetti da finanziare. Conseguentemente, l'ACRI, nei successivi venti giorni, trasmette l'elenco delle fondazioni finanziatrici all'Agenzia delle entrate e il direttore della medesima Agenzia, nei successivi trenta giorni, comunica alle fondazioni il credito d'imposta ad esse attribuito ».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 394 e 395 dell'articolo
1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
recante: «legge di stabilita' 2016», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015, n. 302, S.O. n.
70, come modificato dalla presente legge:
«394. Agli enti di cui al comma 392 e' riconosciuto
un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75
per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al
medesimo comma 392, negli anni 2016, 2017, 2018, 2024,
2025,2026 e 2027 e pari al 65 per cento negli anni 2019,
2020, 2021, 2022 e 2023. Il contributo e' assegnato, fino
ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100
milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e
2018, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019
al 2022, a 45 milioni di euro per l'anno 2023, a 25 milioni
di euro per l'anno 2024 e a 3 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2025, 2026 e 2027, secondo l'ordine temporale in
cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i
progetti individuati secondo il protocollo d'intesa di cui
al comma 393. Il credito e' riconosciuto dall'Agenzia delle
entrate con apposita comunicazione che da' atto della
trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al
versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate, nei
termini e secondo le modalita' previsti nel protocollo
d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo delle
somme indicate nella delibera di impegno rispondono
solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il
credito e' indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e puo'
essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo
d'imposta nel quale lo stesso e' stato riconosciuto.
395. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definite le
disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le
procedure per la concessione del contributo di cui al comma
394 nel rispetto del limite di spesa stabilito. Ai fini del
riconoscimento del credito d'imposta relativo al 2025, le
fondazioni, entro il 30 aprile dello stesso anno,
trasmettono all'Associazione di fondazioni e di casse di
risparmio Spa (ACRI), le delibere di impegno irrevocabile
al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate
per il sostegno dei progetti da finanziare.
Conseguentemente, l'ACRI, nei successivi venti giorni,
trasmette l'elenco delle fondazioni finanziatrici
all'Agenzia delle entrate e il direttore della medesima
Agenzia, nei successivi trenta giorni, comunica alle
fondazioni il credito d'imposta ad esse attribuito.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 recante:
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 29 novembre 2004, n. 280:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - 1.-4. (Omissis)
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
 
Art. 21
Abrogazione di disposizioni connesse a termini legislativi in
scadenza

1. All'articolo 17 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, relativi al collegamento tra le banche dati delle amministrazioni pubbliche, sono abrogati.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante le dichiarazioni sostitutive dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, e l'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante le dichiarazioni sostitutive dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, tornano in vigore nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 aprile 2012, n. 35.
3. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i commi 31-ter e 31-quater, relativi all'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni, sono abrogati.
4. L'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, relativo a sanzioni pecuniarie per inosservanza dell'obbligo vaccinale, e' abrogato.
5. I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie gia' irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie gia' irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l'Agenzia delle entrate-Riscossione trasmette in via telematica al Ministero della salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti aventi ad oggetto tali provvedimenti sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme gia' versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, la lettera hh) e' abrogata.
5-ter. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 7, le parole: «L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1 » sono soppresse;
b) l'articolo 10 e' abrogato;
c) all'articolo 23, il comma 5 e' abrogato;
d) all'articolo 53, comma 1, le parole: « , nonche', con esclusione dei funzionari medici veterinari, quelle di cui all'articolo 10 » sono soppresse.
5-quater. Al comma 1-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, relativo alla sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali, la lettera a) e' abrogata.
5-quinquies. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, il comma 2 e' abrogato.
5-sexies. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114;
b) il comma 265 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
c) l'articolo 7-quater del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;
d) il comma 7 dell'articolo 13 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
e) l'articolo 32 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40.
5-septies. Alla legge 15 luglio 2022, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 2 e' abrogato;
b) all'articolo 4, il comma 5 e' abrogato;
c) all'articolo 5, il comma 6 e' abrogato;
d) all'articolo 6, il comma 2 e' abrogato;
e) all'articolo 9, comma 3, il primo periodo e' soppresso.
5-octies. All'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2 e 4 sono abrogati;
b) al comma 5, le parole: « e quella accessoria e' applicata nella misura massima » sono soppresse.
5-novies. All'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
b) al comma 2, i periodi dal quarto all'ultimo sono soppressi.
5-decies. I procedimenti amministrativi non ancora conclusi, per i profili relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono definitivamente interrotti e nei giudizi pendenti si intende cessata la materia del contendere relativamente alle domande aventi ad oggetto le sanzioni amministrative accessorie. Se l'impugnazione ha ad oggetto le sole sanzioni amministrative accessorie, il giudizio e' estinto e le spese sono compensate.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 17, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante: «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del9 febbraio
2012, n. 33 S.O. n. 27, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 17 (Semplificazione in materia di assunzione di
lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per
gli immigrati). - 1. La comunicazione obbligatoria di cui
all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti gli effetti di
legge, anche agli obblighi di comunicazione della stipula
del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso
direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in
possesso di permesso di soggiorno, in corso di validita',
che abiliti allo svolgimento di attivita' di lavoro
subordinato di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. All'articolo 24 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Qualora lo sportello unico per
l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2,
non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la
richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano
congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la richiesta riguardi uno straniero gia'
autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale
presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente
sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia
rispettato le condizioni indicate nel permesso di
soggiorno.";
b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di
cui al comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale si
intende prorogato e il permesso di soggiorno puo' essere
rinnovato in caso di nuova opportunita' di lavoro
stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di
lavoro.".
4. Al comma 3 dell'articolo 38-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "La
richiesta di assunzione, per le annualita' successive alla
prima, puo' essere effettuata da un datore di lavoro anche
diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta
triennale al lavoro stagionale.
4-bis. (abrogato)
4-ter. (abrogato)
4-quater. (abrogato)
4-quinquies. (abrogato)".».
- Si riporta l'articolo 3, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa
(Testo A)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20
febbraio 2001, n. 42:
«Art. 3 (Soggetti). - 1. (Omissis)
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47
limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai
fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni
contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la
disciplina dell'immigrazione e la condizione dello
straniero. (R).».
- Si riporta l'articolo 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante:
«Regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 novembre 1999, n. 258:
«Art. 2 (Rapporti con la pubblica amministrazione). -
1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di
cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli
stati, fatti e qualita' personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del
presente regolamento che prevedono l'esibizione o la
produzione di specifici documenti.».
- La legge 4 aprile 2012, n. 35 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione
e di sviluppo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6
aprile 2012, n. 82.
- Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 reca: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica».
- Il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 1° aprile 2021, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,
n. 76 reca: «Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici».
- Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
(Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze
di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2017 -
S.O. n. 30.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 7, del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 recante:
«Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente
della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1,
della legge 31 marzo 2000, n. 78», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2000, n. 271 S.O. n.
190, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Corso di formazione iniziale per l'accesso
alla qualifica di commissario). - 1.-6. (Omissis)
7. I commissari capo sono assegnati ai servizi
d'istituto presso gli uffici dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza, ad esclusione degli uffici centrali del
dipartimento della pubblica sicurezza, permanendo nella
sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a
due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335.».
- L'art. 10 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
334 recante: «Riordino dei ruoli del personale direttivo e
dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5,
comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2000, n. 271 S.O.
n. 190, abrogato dalla presente legge, recava: «Percorso di
carriera».
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 recante: «Riordino dei
ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di
Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31
marzo 2000, n. 78», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
20 novembre 2000, n. 271 S.O. n. 190, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 23 (Disposizioni transitorie in materia di
progressione in carriera del personale appartenente al
ruolo dei commissari e dei dirigenti). - 1. Per le
promozioni da conferire con riferimento alle vacanze
disponibili fino al 31 dicembre 2000 continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, comprese quelle relative alle
dotazioni organiche del ruolo dei commissari e dei
dirigenti, salvo quanto previsto dal comma 4. Le medesime
disposizioni si applicano anche alle altre promozioni da
conferire con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001.
2. Il primo concorso per l'accesso alla qualifica di
primo dirigente e' indetto con riferimento all'aliquota dei
posti disponibili al 31 dicembre 2001.
3. Fino all'emanazione del regolamento ministeriale
indicato nell'articolo 7, comma 4, il corso di formazione
dirigenziale continua ad essere disciplinato dalle
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
4. I posti corrispondenti alla dotazione organica
della qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza
di livello B, anche qualora non coperti, sono utili ai fini
delle promozioni da conferire nelle qualifiche inferiori
con decorrenza 1° gennaio 2001, ai sensi dell'articolo 206
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.
5. (abrogato)
6.».
- Si riporta il testo dell'articolo 53, comma 1, del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 recante:
«Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente
della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1,
della legge 31 marzo 2000, n. 78», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2000, n. 271 S.O. n.
190, come modificato dalla presente legge:
«Art. 53 (Norma di rinvio). - 1. Al personale
appartenente alle carriere dei medici e dei medici
veterinari di Polizia si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 3, lettera b), ultimo periodo, e
quelle di cui agli articoli 13, 27, 28 e 28-bis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1-bis,
lettera a), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113
recante: «Disposizioni urgenti in materia di protezione
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche'
misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e
l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2018, n.
231, e convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2018, n. 132, abrogato dalla presente legge:
«Art. 19 (Sperimentazione di armi ad impulsi
elettrici da parte delle polizie locali). - 1. Previa
adozione di un apposito regolamento comunale, emanato in
conformita' alle linee generali adottate in materia di
formazione del personale e di tutela della salute, con
accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281 , i comuni capoluogo di provincia, nonche' quelli con
popolazione superiore ai centomila abitanti possono dotare
di armi comuni ad impulso elettrico, quale dotazione di
reparto, in via sperimentale, per il periodo di sei mesi,
due unita' di personale, munito della qualifica di agente
di pubblica sicurezza, individuato fra gli appartenenti ai
dipendenti Corpi e Servizi di polizia locale.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche ai comuni diversi da quelli di cui al medesimo comma
1 per i quali ricorrono tutti i seguenti requisiti:
a) (abrogata);
b) istituzione, con regolamento comunale o con
diverso provvedimento del sindaco, dell'armera del corpo o
servizio di polizia locale, ai sensi dell'articolo 12 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4
marzo 1987, n. 145, ovvero, nel caso in cui le armi da
custodire, comprese quelle ad impulso elettrico, siano in
numero non superiore a quindici, custodia delle stesse in
appositi armadi metallici aventi le caratteristiche
previste dall'articolo 14 del medesimo regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'interno n. 145 del 1987.
2. Con il regolamento di cui al comma 1, i comuni
definiscono, nel rispetto dei principi di precauzione e di
salvaguardia dell'incolumita' pubblica, le modalita' della
sperimentazione che deve essere effettuata previo un
periodo di adeguato addestramento del personale interessato
nonche' d'intesa con le aziende sanitarie locali competenti
per territorio, realizzando altresi' forme di coordinamento
tra queste ed i Corpi e Servizi di polizia locale.
3. Al termine del periodo di sperimentazione, i
comuni, con proprio regolamento, possono deliberare di
assegnare in dotazione effettiva di reparto l'arma comune
ad impulsi elettrici positivamente sperimentata. Si
applicano in quanto compatibili le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4
marzo 1987, n. 145, ad eccezione di quanto previsto
dall'articolo 2, comma 2.
4. I comuni e le regioni provvedono, rispettivamente,
agli oneri derivanti dalla sperimentazione di cui al
presente articolo e alla formazione del personale delle
polizie locali interessato, nei limiti delle risorse
disponibili nei propri bilanci.
5. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22
agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 ottobre 2014, n. 146, le parole «della pistola
elettrica Taser» sono sostituite dalle seguenti: «dell'arma
comune ad impulsi elettrici».».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante: «Disposizioni in
materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Inconferibilita' di incarichi a componenti
di organo politico di livello regionale e locale). - 1. A
coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti
della giunta o del consiglio della regione che conferisce
l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati
componenti della giunta o del consiglio di una provincia o
di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti
della medesima regione o di una forma associativa tra
comuni avente la medesima popolazione della medesima
regione, oppure siano stati presidente o amministratore
delegato di un ente di diritto privato in controllo
pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno
degli enti locali di cui al presente comma non possono
essere conferiti:
a) gli incarichi amministrativi di vertice della
regione;
b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione
regionale;
c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico
di livello regionale;
d) gli incarichi di amministratore di ente di
diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.
2. (abrogato)
3. Le inconferibilita' di cui al presente articolo
non si applicano ai dipendenti della stessa
amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in
controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica
politica, erano titolari di incarichi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 5, del
decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114 recante:
«Attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto
pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 2022, n. 184,
abrogato dalla presente legge:
«Art. 14 (Regime tributario dei rendimenti). - 1. I
sottoconti italiani sono soggetti all'imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi di cui all'articolo 17, comma 1,
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che i
fornitori di PEPP applicano sul risultato netto maturato in
ciascun periodo d'imposta. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 17, commi
2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' versata
dai fornitori di PEPP entro il 16 febbraio di ciascun anno.
Si applicano le disposizioni del Capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva
e' presentata dai fornitori di PEPP con le modalita' e
negli ordinari termini previsti per la dichiarazione dei
redditi.
4. I fornitori di PEPP che operano in regime di
libera prestazione di servizi applicano l'imposta
sostitutiva direttamente ovvero mediante un rappresentante
fiscale scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, che risponde in solido per gli obblighi di
determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla
dichiarazione annuale delle somme.
5.(abrogato)».
- La legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante: «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020,
n. 322, S.O. n. 46.
- L'articolo 7-quater, del decreto-legge 30 marzo 2023,
n. 34 recante: «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e
delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas
naturale, nonche' in materia di salute e adempimenti
fiscali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo
2023, n. 76, e convertito, con modificazioni, dalla legge
26 maggio 2023, n. 56, abrogato dalla presente legge,
recava: «Credito d'imposta per le start-up innovative
operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti
rinnovabili e della sanita'».
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante: «Misure
urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del
lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio
2023, n. 103, e convertito, con modificazioni, dalla legge
3 luglio 2023, n. 85, come modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Disposizioni transitorie, finali e
finanziarie). - 1. I percettori del Reddito di cittadinanza
e della Pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, mantengono il relativo
beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non
oltre il 31 dicembre 2023, nel rispetto delle previsioni di
cui al citato decreto-legge n. 4 del 2019. E', altresi',
fatto salvo il godimento degli incentivi di cui
all'articolo 8 del medesimo decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 31
dicembre 2023.
2. All'articolo 1, comma 315, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Fermo restando quanto previsto ai commi 313 e 314, a
decorrere dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli
obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, devono essere inseriti in una misura di
politica attiva, ivi inclusi corsi di aggiornamento delle
competenze o di riqualificazione professionale anche
erogati attraverso tecnologie digitali, o nelle attivita'
previste per il percorso personalizzato di accompagnamento
all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale
individuate dai servizi competenti ai sensi dell'articolo 4
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».55
3. Al beneficio di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n.
26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla
data in cui il beneficio e' stato concesso, per i fatti
commessi fino al 31 dicembre 2023.
4. All'articolo 1, comma 318, della legge 29 dicembre
2022 n. 197, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"ad eccezione degli articoli 4, comma 15-quater, 6, comma
2, commi da 6-bis a 6-quinquies e comma 8-bis, 7-bis,
9-bis, 10, comma 1-bis, 11, 11-bis, 12, commi da 3 a
3-quater e 8 e 13, comma 1-ter".
5. L'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre
2022, n. 197 e' sostituito dal seguente: "313. Nelle more
di un'organica riforma delle misure di sostegno alla
poverta' e di inclusione attiva, nell'anno 2023, la misura
del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e'
riconosciuta nel limite massimo di sette mensilita' e
comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Il limite temporale
di cui al primo periodo non si applica per i percettori del
Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette
mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in
quanto non attivabili al lavoro. Nelle ipotesi di cui al
secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del
Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi
sociali, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque
non oltre il 31 ottobre 2023, comunicano all'INPS tramite
la piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico. Decorso
tale termine in assenza della suddetta comunicazione,
l'erogazione e' sospesa e puo' essere riattivata,
ricomprendendo le mensilita' sospese, solo in esito
all'avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del
31 ottobre 2023".
6. L'articolo 1, comma 314, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, e' sostituito dal seguente: "314. In caso di
nuclei familiari al cui interno vi siano persone con
disabilita', come definite ai sensi del regolamento di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno
sessant'anni di eta', non si applica il limite massimo di
sette mensilita' previsto dal comma 313, fermo restando il
limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre
2023".
6-bis. All'articolo 1, comma 344, lettera a), della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "o del
reddito di cittadinanza" sono inserite le seguenti: "e
dell'Assegno di inclusione".
7. (abrogato)
8.- 15. (Omissis).».
- L'articolo 32, del decreto legislativo 28 febbraio
2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8
agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza
nelle discipline sportive invernali), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2021, n. 68, abrogato dalla
presente legge, recava: «Parametri per la valutazione della
qualita' dei comprensori sciistici».
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 5, 6 e 9
della legge 15 luglio 2022, n. 106 recante: «Delega al
Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2022, n.
180, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Registro nazionale dei professionisti
operanti nel settore dello spettacolo). - 1. E' istituito
presso il Ministero della cultura il registro nazionale dei
lavoratori di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio
1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 1952, n. 2388, operanti nel settore dello
spettacolo, articolato in sezioni secondo le categorie
professionali ivi previste.
2. (abrogato)
3. Il registro e' pubblicato nel sito internet
istituzionale del Ministero della cultura.
4. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 non
costituisce condizione per l'esercizio delle attivita'
professionali di cui al citato articolo 3, primo comma, del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16
luglio 1947, n. 708.
5. Al registro di cui al comma 1 possono attingere le
istituzioni scolastiche pubbliche al fine di individuare
professionisti che possano supportare la realizzazione di
attivita' extracurriculari deliberate dai competenti organi
collegiali e inserite nell'ambito del Piano triennale
dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
6. Le amministrazioni interessate provvedono
all'attuazione del presente articolo senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.»
«Art. 4 (Professione di agente o rappresentante per
lo spettacolo dal vivo). - 1. E' riconosciuta la
professione di agente o rappresentante per lo spettacolo
dal vivo, di seguito denominato «agente», quale attivita'
di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli,
come disciplinata dal presente articolo.
2. L'agente, sulla base di un contratto scritto di
procura con firma autenticata, rappresenta gli artisti, gli
esecutori e gli interpreti, nei confronti di terzi, allo
scopo di:
a) promuovere, trattare e definire i programmi, i
luoghi e le date delle prestazioni e le relative clausole
contrattuali;
b) sottoscrivere i contratti che regolano le
prestazioni in nome e per conto del lavoratore di cui ha la
rappresentanza in base a un mandato espresso;
c) prestare consulenza ai propri mandanti per gli
adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e
assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di
prestazione artistica;
d) ricevere le comunicazioni che riguardano le
prestazioni artistiche dei propri mandanti e provvedere a
quanto necessario alla gestione degli affari inerenti alla
loro attivita' professionale;
e) organizzare la programmazione e la distribuzione
di eventi nell'interesse del mandante o preponente.
3. L'attivita' di agente e' incompatibile con quella
di direttore, direttore artistico, sovrintendente o
consulente artistico, anche a titolo gratuito, di un ente
destinatario di finanziamenti pubblici superiori a euro
100.000.
4. E' istituito presso il Ministero della cultura il
registro nazionale degli agenti o rappresentanti per lo
spettacolo dal vivo.
5. (abrogato)
6. Il registro e' pubblicato nel sito internet
istituzionale del Ministero della cultura.»
«Art. 5 (Osservatorio dello spettacolo). - 1. Al fine
di promuovere le iniziative nel settore dello spettacolo,
anche mediante la disponibilita' di informazioni, nel
rispetto dei principi di trasparenza, completezza e
affidabilita', e' istituito presso il Ministero della
cultura l'Osservatorio dello spettacolo.
2. L'Osservatorio raccoglie e pubblica nel proprio
sito internet istituzionale:
a) i dati aggiornati e le notizie relativi
all'andamento delle attivita' di spettacolo, nelle sue
diverse forme, in Italia e all'estero, anche con
riferimento ai finanziamenti per le fondazioni
lirico-sinfoniche;
b) gli elementi di conoscenza sulla spesa annua
complessiva in Italia, compresa quella delle regioni e
degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno e
all'incentivazione dello spettacolo;
c) informazioni relative alla normativa in materia
di condizioni di lavoro, mobilita', disoccupazione,
previdenza e assistenza, anche sanitaria, per i lavoratori
e i professionisti dello spettacolo, nonche' informazioni
sui datori di lavoro o i prestatori di servizi che assumono
tali lavoratori e professionisti;
d) informazioni concernenti le procedure per
l'organizzazione e lo svolgimento degli spettacoli, in
Italia e all'estero, anche con riferimento alle aree
pubbliche attrezzate e disponibili per le installazioni
delle attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante;
e) informazioni riguardanti l'andamento del mercato
del lavoro e le relative evoluzioni, con particolare
riferimento all'utilizzo delle diverse tipologie
contrattuali.
3. L'Osservatorio elabora documenti di raccolta e
analisi dei dati e delle informazioni di cui al comma 2,
che consentano di individuare le linee di tendenza dello
spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori nei
mercati nazionali e internazionali. L'Osservatorio promuove
altresi' il coordinamento con le attivita' degli
osservatori istituiti dalle regioni con finalita' analoghe,
anche al fine di favorire l'integrazione di studi, ricerche
e iniziative scientifiche in tema di promozione nel settore
dello spettacolo.
4. L'Osservatorio provvede alla realizzazione del
Sistema informativo nazionale dello spettacolo, al quale
concorrono tutti i sistemi informativi esistenti, aventi
carattere di affidabilita', tracciabilita' e continuita'
delle fonti di dati.
5. Presso l'Osservatorio e' istituita una Commissione
tecnica che provvede alla tenuta del registro nazionale dei
professionisti operanti nel settore dello spettacolo, di
cui all'articolo 3. Ai componenti della Commissione tecnica
non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di
spese o altri emolumenti comunque denominati.
6. (abrogato)
7. L'Osservatorio puo' avvalersi di esperti nel
numero massimo di dieci per un compenso annuo complessivo
pari ad euro 7.000 pro capite, al lordo degli oneri fiscali
e contributivi a carico dell'amministrazione, e stipulare
convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati.
L'Osservatorio puo' altresi' stipulare convenzioni con le
universita' e le istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, al fine di ospitare tirocini
formativi curriculari rivolti a studenti iscritti a corsi
di laurea o post-laurea e ai percorsi di studio previsti
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. Nello svolgimento dei
tirocini, gli studenti non devono in alcun modo essere
impiegati in sostituzione di posizioni professionali.
8. Le spese per lo svolgimento dei compiti
dell'Osservatorio, nonche' per gli incarichi agli esperti e
per le collaborazioni di cui al comma 7, sono a carico del
Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della
legge 30 aprile 1985, n. 163.
9. Fino alla data di entrata in funzione
dell'Osservatorio, sulla base dei decreti di cui al comma
6, resta in funzione l'osservatorio di cui all'articolo 5
della legge 30 aprile 1985, n. 163. A decorrere dalla
predetta data, l'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n.
163, e' abrogato.»
«Art. 6 (Sistema nazionale a rete degli osservatori
dello spettacolo). - 1. Al fine di assicurare omogeneita'
ed efficacia all'azione conoscitiva del settore dello
spettacolo dal vivo e di supporto pubblico alle relative
attivita', e' istituito il Sistema nazionale a rete degli
osservatori dello spettacolo, di seguito denominato
«Sistema nazionale», del quale fanno parte l'Osservatorio
dello spettacolo, di cui all'articolo 5, e gli osservatori
regionali dello spettacolo, di cui all'articolo 7.
2. (abrogato)
3. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro
della cultura trasmette una relazione sull'attivita' svolta
nell'anno precedente dal Sistema nazionale al Presidente
del Consiglio dei ministri, che provvede alla successiva
trasmissione alle Camere, e alla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. La relazione di cui al primo
periodo e' predisposta dall'Osservatorio dello spettacolo,
previo parere del Consiglio superiore dello spettacolo.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede
con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia'
disponibili a legislazione vigente.».
«Art. 9 (Istituzione del Tavolo permanente per lo
spettacolo). - 1. E' istituito presso il Ministero della
cultura il Tavolo permanente per lo spettacolo, con lo
scopo di favorire un dialogo fra gli operatori, per
individuare e risolvere le evenienze critiche del settore,
anche in riferimento alle condizioni discontinue di lavoro
e alle iniziative di sostegno connesse agli effetti
economici della pandemia di COVID-19.
2. Il Tavolo persegue, in particolare, i seguenti
obiettivi:
a) l'elaborazione di proposte riguardanti i
contratti di lavoro;
b) il monitoraggio dell'attuazione delle
disposizioni previdenziali e assicurative concernenti i
lavoratori del settore dello spettacolo, anche al fine di
elaborare proposte normative che tengano conto delle
peculiarita' delle prestazioni;
c) il monitoraggio e l'elaborazione di proposte per
il riconoscimento delle nuove professioni connesse al
settore dello spettacolo.
3. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi,
indennita', rimborsi di spese o gettoni di presenza
comunque denominati.
4. Il Tavolo e' presieduto dal Ministro della cultura
o da un suo delegato ed e' composto da rappresentanti del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero della cultura, nominati dai rispettivi Ministri,
da rappresentanti dell'INPS e da rappresentanti delle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, recante: «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n.
79, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Sanzioni e controlli). - 1. Salvo che il
fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure
di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate
e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3, e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le
sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del
codice penale o da ogni altra disposizione di legge
attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui
all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle
predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo
la sanzione prevista dal primo periodo e' aumentata fino a
un terzo.
2. (abrogato)
3. Si applicano, per quanto non stabilito dal
presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del
capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto
compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica
l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le
sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo
2, commi 1 e 2, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per
le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono
irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. Ai relativi
procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27.
4. (abrogato)
5. In caso di reiterata violazione della disposizione
di cui al comma 1, la sanzione amministrativa e'
raddoppiata.
6. Salvo che il fatto costituisca violazione
dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave
reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera e), e' punita ai sensi dell'articolo 260
del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico
delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.
7. Al primo comma dell'articolo 260 del regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie,
le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da
lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti:
«con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro
500 ad euro 5.000».
8. Le disposizioni del presente articolo che
sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative
si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in
tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella
misura minima ridotta alla meta'. Si applicano in quanto
compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
9. Il Prefetto, informando preventivamente il
Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure
avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi
di polizia municipale munito della qualifica di agente di
pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate,
sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale
delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del
Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle
misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e'
attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il
prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento
nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale
ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per
territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro
limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di
sicurezza nei luoghi di lavoro.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33 recante: «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2020, n. 125,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,
n. 74, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Sanzioni e controlli). - 1. Salvo che il
fatto costituisca reato diverso da quello di cui
all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle
disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e
delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto,
sono punite con la sanzione amministrativa di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35.
2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento
in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del
decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni
delle misure disposte da autorita' statali sono irrogate
dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure
disposte da autorita' regionali e locali sono irrogate
dalle autorita' che le hanno disposte.
2-bis. I proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni
previste dal presente decreto accertate successivamente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le
violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed
agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle
regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni
siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti,
rispettivamente, delle regioni, delle province e dei
comuni.
3. Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai
sensi dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu'
grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo
1, comma 6, e' punita ai sensi dell'articolo 260 del regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265.»
 
Art. 21 bis
Disposizioni in materia di eleggibilita' a presidente della provincia

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 2025 e 2026.

Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 60 dell'articolo 1 della legge 7
aprile 2014, n. 56 recante: «Disposizioni sulle citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile
2014, n. 81:
«60. Sono eleggibili a presidente della provincia i
sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di
diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.».
 
Art. 22

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Tabella 1 (articolo 4, comma 11)

===================================================================== | | | Quota per | | | | prestazioni | | | Quota per | aggiuntive | | | prestazioni | personale | | |aggiuntive dirigenti| sanitario del | | Regione/Provincia Autonoma| medici | comparto sanita' | +===========================+====================+==================+ | PIEMONTE |7.457.455,41 |3.046.002,91 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |VALLE D'AOSTA |213.523,03 |87.213,63 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |LOMBARDIA |17.088.974,95 |6.980.003,85 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |PA BOLZANO |890.330,11 |363.655,96 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |PA TRENTO |925.829,67 |378.155,78 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |VENETO |8.365.075,50 |3.416.720,98 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |FRIULI VENEZIA GIULIA |2.102.983,04 |858.964,90 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |LIGURIA |2.694.291,04 |1.100.485,07 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |EMILIA-ROMAGNA |7.674.461,42 |3.134.639,17 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |TOSCANA |6.415.947,92 |2.620.598,45 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |UMBRIA |1.504.016,25 |614.316,50 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |MARCHE |2.591.185,08 |1.058.371,37 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |LAZIO |9.811.661,79 |4.007.580,17 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |ABRUZZO |2.216.923,14 |905.503,82 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |MOLISE |512.342,28 |209.266,56 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |CAMPANIA |9.488.680,64 |3.875.658,29 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |PUGLIA |6.763.865,89 |2.762.705,78 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |BASILICATA |934.590,02 |381.733,95 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |CALABRIA |3.187.014,99 |1.301.738,52 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |SICILIA |8.263.322,30 |3.375.159,81 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |SARDEGNA |2.782.525,54 |1.136.524,52 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |TOTALE |101.885.000,00 |41.615.000,00 | +---------------------------+--------------------+------------------+