Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2025 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 202 |
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2025, n. 15, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 45 del 24 febbraio 2025). |
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Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2025, n. 15, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Art. 1
Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2025, le facolta' assunzionali autorizzate con il decreto di cui al secondo periodo hanno una validita' non superiore a tre anni. Tali facolta' assunzionali, ivi incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge, alla scadenza non possono essere prorogate. In via transitoria, le facolta' assunzionali non ancora esercitate relative ad annualita' pregresse all'anno 2025, gia' autorizzate o da autorizzare con il suddetto decreto, ivi comprese quelle previste da speciali disposizioni di legge, che giungono a scadenza alla data del 31 dicembre 2024, sono esercitate entro e non oltre il 31 dicembre 2025 e non possono essere prorogate. 1-bis. A decorrere dall'anno 2025, le facolta' assunzionali autorizzate in favore delle universita' statali con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, hanno una validita' non superiore a tre anni e non possono essere ulteriormente prorogate. In via transitoria, alle facolta' assunzionali relative ad annualita' pregresse al 2025, autorizzate o da autorizzare con il decreto di cui al primo periodo e non ancora esercitate, si provvede, relativamente alle cessazioni verificatesi negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, entro il 31 dicembre 2025, relativamente alle cessazioni verificatesi negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2026 e, relativamente alle cessazioni verificatesi nell'anno 2023, entro il 31 dicembre 2027. 2. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»; b) al comma 10-ter, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». 2-bis. All'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «Limitatamente all'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2023 e 2024»; b) le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre di ciascuno dei due anni»; c) dopo le parole: «fissato al 15 gennaio 2024» sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2023 e al 7 febbraio 2025 per l'anno 2024». 2-ter. All'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «entro il 18 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 18 dicembre 2023 ed entro il 16 dicembre 2024»; b) dopo le parole: «entro il 29 febbraio 2024» sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2023 ed entro il 28 febbraio 2025 per l'anno 2024». 3. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». 4. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che autorizza l'Avvocatura dello Stato, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ad avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». 5. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, relativo alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della citta' di Siracusa, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»; b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». 6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 100.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 6-bis. Al fine di evitare che ritardi di piccola entita' nell'affidamento delle opere di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, producano provvedimenti di revoca del finanziamento di interventi in corso di attuazione o gia' completati, all'articolo 1, comma 148-ter, secondo periodo, della citata legge n. 145 del 2018, le parole: «31 gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023». 7. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, in materia di contrasto alla crisi idrica, le parole «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti «per ciascuno degli anni 2024 e 2025». 8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 150.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 8-bis. In riferimento ai commi 7 e 8, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette entro il 30 marzo di ogni anno alle Camere una relazione sulle attivita' svolte e sulle spese sostenute dalla Cabina di regia per la crisi idrica nel corso dell'anno precedente. 9. All'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo alla responsabilita' erariale, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2025». 10. Al fine di consentire il completamento delle attivita' di collaudo, rendicontazione e chiusura della contabilita', il Commissario nominato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2024, n. 30, prosegue le proprie attivita' fino al 30 giugno 2025, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al Commissario non spetta alcun compenso per le attivita' di cui al presente comma. 10-bis. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025». 10-ter. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e di non comprometterne il regolare svolgimento nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, l'ANVUR mantiene l'attuale composizione per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il mandato dei componenti degli organi in scadenza e' prorogato per la medesima durata. 10-quater. Al fine di garantire l'efficace, tempestiva e completa attuazione degli interventi pubblici di investimento, assicurando la massima sinergia fra i diversi strumenti di programmazione pubblica e un'efficiente capacita' di spesa delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 10, comma 7-novies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dopo le parole: «si applicano» sono inserite le seguenti: «, fino al 31 dicembre 2029,». 10-quinquies. Nelle more dell'attuazione della riforma organica del settore, il termine di durata dell'incarico di cui all'articolo 14-bis, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, o del relativo rinnovo, per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, puo' essere prorogato per un periodo non superiore alla durata massima dell'incarico di cui al medesimo articolo 14-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009. La durata dell'incarico conferito o rinnovato per effetto del precedente periodo non puo' in ogni caso superare il 31 dicembre 2027. 10-sexies. All'articolo 9, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, le parole: «relazione semestrale», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «relazione annuale». 10-septies. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuita', la durata non puo' essere superiore a due anni, non prorogabili ne' rinnovabili, presso ciascuna amministrazione». 10-octies. All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «Fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025». 10-novies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 822-bis e' sostituito dal seguente: «822-bis. In sede di approvazione del rendiconto 2023 e del rendiconto 2024 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui al comma 822 e' consentito, limitatamente alle risorse di parte corrente, oltre che per la copertura del disavanzo della gestione 2023 e 2024 delle aziende del servizio sanitario regionale, anche per il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attivita' nei comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica in conseguenza delle perdite subite di almeno il 30 per cento nel periodo dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023». 10-decies. Le assunzioni di cui all'articolo 3, commi 5 e 5-ter, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, possono essere effettuate, fino al 31 dicembre 2026, senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 10-undecies. All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, dopo le parole: «per l'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e 2024».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001- S.O. n. 112, come modificato dalla presente legge: «Art. 35 (Reclutamento del personale). - (Omissis) 4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici. A decorrere dall'anno 2025, le facolta' assunzionali autorizzate con il decreto di cui al secondo periodo hanno una validita' non superiore a tre anni. Tali facolta' assunzionali, ivi incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge, alla scadenza non possono essere prorogate. In via transitoria, le facolta' assunzionali non ancora esercitate relative ad annualita' pregresse all'anno 2025, gia' autorizzate o da autorizzare con il suddetto decreto, ivi comprese quelle previste da speciali disposizioni di legge, che giungono a scadenza alla data del 31 dicembre 2024, sono esercitate entro e non oltre il 31 dicembre 2025 e non possono essere prorogate.». (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147 - S.O. n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: «Art. 66 (Turn over). - (Omissis) 13-bis. Per il biennio 2012-2013 il sistema delle universita' statali, puo' procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facolta' e' fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento per gli anni dal 2018 al 2024, del 75 per cento per l'anno 2025 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2026. Per i ricercatori universitari la predetta facolta' e' fissata nella misura del 100 per cento per l'anno 2025 e nella misura del 75 per cento per l'anno 2026. Per l'anno 2015, le universita' che rispettano la condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo articolo 7 possono procedere, in aggiunta alle facolta' di cui al secondo periodo del presente comma, all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente riferite ai ricercatori di cui al citato articolo 24, comma 3, lettera a), gia' assunti a valere sulle facolta' assunzionali previste dal presente comma. A decorrere dall'anno 2016, alle sole universita' che si trovano nella condizione di cui al periodo precedente, e' consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da turn over. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015, con riferimento alle facolta' assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. L'attribuzione a ciascuna universita' del contingente delle assunzioni di cui ai periodi precedenti e' effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle attivita', sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 10-bis e 10-ter, della legge 8 agosto 1995, n. 335 recante: «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1995- S.O. n. 101, come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale). - (Omissis) 10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2020, non si applicano fino al 31 dicembre 2025, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonche' il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore. 10-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai commi 9 e 10, sono tenute a dichiarare e ad adempiere, fino al 31 dicembre 2025, agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato. (Omissis).». - Si riportano il testo dei commi 72 e 73, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, - S.O. n. 40, come modificato dalla presente legge: «72. Limitatamente agli anni 2023 e 2024, le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe sono tempestive, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, se inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre di ciascuno dei due anni. Il termine per la pubblicazione delle delibere inserite ai sensi del periodo precedente, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, e' fissato al 15 gennaio 2024 per l'anno 2023 e al 7 febbraio 2025 per l'anno 2024. 73. L'eventuale differenza positiva tra l'imposta municipale propria (IMU), calcolata sulla base degli atti pubblicati in virtu' di quanto stabilito al comma 72, e quella versata, ai sensi dell'articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, entro il 18 dicembre 2023 ed entro il 16 dicembre 2024, e' dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024 per l'anno 2023 ed entro il 28 febbraio 2025 per l'anno 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso e' dovuto secondo le regole ordinarie.». - Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021 e convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dalla presente legge: «Art. 9 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). - (Omissis) 4. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applicano fino al 31 dicembre 2025 agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 10-bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dal comma 3 del presente articolo, e al comma 10-ter del medesimo articolo 3 della legge n. 335 del 1995, introdotto dal comma 3 del presente articolo. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2023, n. 303, e convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18: «Art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni). - (Omissis) 18. Fino al 31 dicembre 2025, per assicurare l'espletamento dei propri compiti istituzionali, l'Avvocatura dello Stato, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e' autorizzata ad avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 8 aprile 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 18: «Art. 42-bis (Misure straordinarie per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della citta' di Siracusa). - 1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 nel territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con il presidente della Regione siciliana, e' nominato un Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della citta' di Siracusa, che deve essere completato entro il 31 dicembre 2025. 2. La durata dell'incarico del Commissario straordinario e' fissata fino al 31 dicembre 2025. L'incarico e' a titolo gratuito. 3. Il Commissario straordinario opera nel rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, degli obblighi internazionali e dei principi e criteri previsti dagli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in deroga ad ogni altra disposizione di legge diversa da quella penale. 4. Al fine di consentire la massima autonomia finanziaria per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero di cui al comma 1, al Commissario straordinario e' intestata un'apposita contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale, sulla quale sono assegnate le risorse disponibili e possono confluire, inoltre, le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla progettazione e alla realizzazione del citato complesso ospedaliero. 5. Per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e assegnate alla Regione siciliana, ferma restando la quota minima del finanziamento a carico della medesima Regione e previa sottoscrizione di un accordo di programma tra il Commissario straordinario, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze. 5-bis. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di cinque unita' di personale, di cui un'unita' di livello dirigenziale non generale e quattro unita' di personale non dirigenziale, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere nominati fino a due esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione in possesso di comprovata esperienza, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il cui compenso e' definito con provvedimento del Commissario straordinario e comunque non e' superiore ad euro 48.000 annui. La struttura commissariale cessa alla scadenza, comprensiva dell'eventuale proroga, dell'incarico del Commissario straordinario. Il personale pubblico della struttura commissariale e' collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza. Il rimborso delle spese di missione sostenute dal personale di cui al presente comma e' corrisposto direttamente dal Commissario straordinario, previa presentazione di documentazione, e deve essere rendicontato. Le spese di missione sostenute dal Commissario straordinario per lo svolgimento del suo incarico sono rimborsate nei limiti previsti dalla normativa vigente, sono corrisposte previa presentazione di documentazione e devono essere rendicontate. Agli oneri derivanti dal presente comma provvede il Commissario straordinario nel limite delle risorse disponibili che confluiscono nella contabilita' speciale secondo quanto previsto dal comma 4.». - Si riporta il testo del comma 200, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 - S.O. n. 49: «200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.». - Si riporta il testo del comma 139, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 - S.O. n. 62: «139. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti. A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili e' destinato agli enti locali del Mezzogiorno.». - Si riporta il testo del comma 148-ter, dell'articolo 1, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dalla presente legge: «148-ter. I termini di cui all'articolo 1, comma 857-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2019 e i termini di cui all'articolo 1, comma 143, per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2020, sono prorogati di cinque mesi. Non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2019 relativi alle opere che risultano affidate entro la data del 31 dicembre 2021 e i contributi riferiti all'anno 2021 relativi alle opere che risultano affidate entro la data del 30 giugno 2023. Parimenti non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022, assegnati con decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2022, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2022, relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 abbia avuto luogo l'affidamento dei lavori che si considera coincidente con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la data di invio della lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 recante: «Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsita' idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Cabina di regia per la crisi idrica). - (Omissis) 10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine, il Dipartimento puo' avvalersi del numero massimo di due esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da inserire nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del medesimo Dipartimento, che, pertanto, e' riorganizzato mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante anche i criteri di designazione e le modalita' di selezione del personale delle professionalita' necessarie, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 75.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. A tal fine, e' autorizzata la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Omissis». - Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dalla presente legge: «Art. 21 (Responsabilita' erariale). - 1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La prova del dolo richiede la dimostrazione della volonta' dell'evento dannoso.». 2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile 2025, la responsabilita' dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica per l'azione di responsabilita' di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente e' da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilita' prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5 recante: «Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2024, n. 30: «Art. 1 (Interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2024). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e' nominato un Commissario straordinario con il compito di procedere alla urgente realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024 e con lo svolgimento in Italia del vertice dei Capi di Stato e di Governo in programma dal 13 al 15 giugno 2024. Per l'esercizio delle proprie funzioni e per le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, il Commissario straordinario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato, nonche', nel limite di 100.000 euro per il 2024, delle strutture dell'Autorita' di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale e di societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , con il potere di coordinare l'attuazione degli interventi in corso o programmati sulle infrastrutture di interesse; gli oneri relativi al supporto tecnico sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con determina del Commissario di cui al presente comma, nel limite massimo del 3 per cento delle risorse disponibili. Per la gestione finanziaria connessa agli interventi di cui al presente comma, il Commissario puo' chiedere l'apertura di apposita contabilita' speciale. Con il decreto di cui al primo periodo e' altresi' stabilito il compenso del Commissario, in misura non superiore a 50.000 euro, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, per l'anno 2024. 2. Agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture da aggiudicare da parte del Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 si applica la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, di cui all'articolo 76 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, sulla base di una motivazione che dia conto, per i singoli interventi, delle ragioni di urgenza e della necessita' di derogare all'ordinaria procedura di gara, per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire l'operativita' delle strutture a supporto della presidenza italiana del G7. Resta salvo il ricorso alle procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. Per gli appalti di cui al primo periodo relativi agli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della rete statale, la selezione degli operatori economici da parte del Commissario straordinario puo' avvenire anche nell'ambito degli accordi quadro di cui all'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 conclusi dalla societa' ANAS S.p.a. e ancora efficaci alla data dell'affidamento. 3. Nei casi di cui al comma 2, si procede all'esecuzione anticipata del contratto, prima della stipulazione. Alla verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si procede secondo le previsioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. 4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 2 e nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1. 5. Per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi e l'affidamento delle attivita' di esecuzione dei lavori, servizi e forniture di cui al comma 1 si procede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. 5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture esperite dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per la realizzazione degli interventi di propria competenza necessari per il corretto svolgimento degli eventi connessi con la presidenza italiana del G7.». - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56 recante: «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 22 giugno 2019, come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione). - (Omissis) 8. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2025, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. (Omissis).». - Il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, recante: «Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2010. - Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 7-novies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 recante: «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 10 settembre 2021, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, come modificato dalla presente legge: «Art. 10 (Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - (Omissis) 7-novies. Le previsioni di cui al comma 7-quinquies si applicano, fino al 31 dicembre 2029 anche agli interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, dal Fondo europeo di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dal fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo, 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2009: «Art. 14-bis (Elenco, durata e requisiti dei componenti degli OIV). - 1. Il Dipartimento della funzione pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalita' indicate nel decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014. 2. La nomina dell'organismo indipendente di valutazione e' effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, previa procedura selettiva pubblica avvalendosi del Portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56. 3. La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione e' di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica. 4. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione avviene sulla base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le conoscenze specialistiche, nel rispetto di requisiti generali, di integrita' e di competenza individuati ai sensi del comma 1. 5. Con le modalita' di cui al comma 1, sono stabiliti gli obblighi di aggiornamento professionale e formazione continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione. 6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione sono nulli in caso di inosservanza delle modalita' e dei requisiti stabiliti dall'articolo 14 e dal presente articolo. Il Dipartimento della funzione pubblica segnala alle amministrazioni interessate l'inosservanza delle predette disposizioni.». - Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 recante: «Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, come modificato dalla presente legge: «Art. 9 (Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale). - (Omissis) 3. Nello svolgimento delle funzioni, l'Osservatorio: a) coordina le proprie attivita' di ricerca con quelle dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; b) predispone per l'Autorita' politica delegata per la famiglia una relazione annuale sullo stato di implementazione dell'assegno; a tal fine, l'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla realizzazione di un osservatorio statistico sui beneficiari dell'assegno aggiornato mensilmente e pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto nonche' alla trasmissione all'Osservatorio di una relazione trimestrale sugli aspetti amministrativi-gestionali; la relazione annuale dell'Osservatorio individua, altresi', le possibili azioni da realizzare per una maggiore efficacia dell'intervento. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante: «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 31 dicembre 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dalla presente legge: «Art. 5 (Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni). - (Omissis) 9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonche' alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' alle autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e societa' da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuita', la durata non puo' essere superiore a due anni, non prorogabili ne' rinnovabili, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica ai soggetti di cui al presente comma al raggiungimento del settantesimo anno di eta'. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 13-ter del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, come modificato dalla presente legge: «Art. 13-ter (Inconferibilita' di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale). - 1. Fino al 31 dicembre 2025, al fine di non disperdere le competenze e le professionalita' acquisite dagli amministratori locali nel corso del loro mandato, specialmente durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'incompatibilita' di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, non si applica ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione. 2. Gli incarichi assegnati nel regime transitorio di cui al comma 1 hanno validita' fino alla loro scadenza naturale.». - La legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, S.O. n. 43. - Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 5, 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 recante: «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74: «Art. 3 (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacita' amministrativa degli enti territoriali). - (Omissis) 5. Le regioni, le province, i comuni e le citta' metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attivita' lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione, che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facolta' assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione. 5-bis. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, i regolamenti degli enti di cui al comma 5, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono individuare requisiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti per l'accesso al pubblico impiego dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di rispondere ad esigenze di specificita' territoriale. 5-ter. Fino al 31 dicembre 2026, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009, possono prevedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facolta' assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione. I bandi di concorso di cui al presente comma prevedono lo svolgimento delle prove di cui all'articolo 28, comma 1-ter, quarto periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per il personale non dirigenziale si applicano i criteri e le procedure di cui al comma 5 del presente articolo, comunque assicurando il rispetto del principio dell'accesso dall'esterno, nel corso del triennio di programmazione, in misura non inferiore al 50 per cento dei posti dei fabbisogni. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 6-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - (Omissis) 6-quater. Le disposizioni di cui al comma 899 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione da parte delle regioni a statuto ordinario, si applicano anche per l'anno 2023 e 2024 e, limitatamente al medesimo anno, anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano. (Omissis).». |
| Art. 2 Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni: a) (soppressa) b) all'articolo 46, commi 5 e 6, relativi al meccanismo di finanziamento dell'area negoziale relativa ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, le parole: «per gli anni dal 2018 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2018 al 2026». 2. I permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, possono essere rinnovati, previa richiesta dell'interessato, fino al 4 marzo 2026, in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 del Consiglio del 25 giugno 2024. I permessi di soggiorno di cui al primo periodo perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea. 3. Nei casi di cui al comma 2, primo periodo, al momento della richiesta di rinnovo, il permesso di soggiorno puo' essere convertito per lavoro, per l'attivita' effettivamente svolta e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 3-bis. All'articolo 4, comma 4-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «medesima normativa» sono aggiunte le seguenti: «, fatti salvi i casi di esenzione che possono essere previsti con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale». 4. Al fine di assicurare le facolta' assunzionali relative a diverse qualifiche dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e' prorogata fino al 31 dicembre 2025 la validita' delle seguenti graduatorie: a) graduatoria del concorso pubblico a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 207 del 17 aprile 2023, modificata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 381 del 19 maggio 2023; b) graduatoria del concorso pubblico a 4 posti nella qualifica di vicedirettore tecnico-scientifico, nell'ambito professionale di biologia, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 632 del 3 agosto 2023; c) graduatoria del concorso pubblico a 4 posti nella qualifica di vicedirettore tecnico-scientifico, nell'ambito professionale chimica, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 609 del 28 luglio 2023; d) graduatoria del concorso pubblico a 4 posti nella qualifica di vicedirettore tecnico-scientifico, nell'ambito professionale psicologia, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 725 del 29 settembre 2023. 5. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 15, concernente la validita' della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»; b) all'articolo 2, comma 4, concernente le risorse relative al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate nell'anno 2021, le parole: «negli anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023, 2024 e fino al 30 aprile 2025». Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal primo periodo, pari a 300.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2025, del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. 6. (soppresso) 6-bis. All'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2025, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno otto delle seguenti prescrizioni»; b) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 46, commi 5 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017, come modificato dalla presente legge: «Art. 46 (Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate). - (Omissis) 5. All'attuazione dei commi 3, 3-bis e 3-ter si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nonche' dell'articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per gli anni dal 2018 al 2026 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo. 6. Fino all'adozione dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, di cui ai commi 3-bis e 3-ter, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione, della difesa e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno e della giustizia, possono essere estese al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello delle forze armate, anche attraverso eventuali adattamenti tenuto conto delle peculiarita' funzionali, le disposizioni adottate in attuazione di quanto previsto dal comma 3, al fine di assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2026 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo. (Omissis).». - La direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, e' pubblicata nella GUUE, n. 78 del 4 ottobre 2001. - La decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 del Consiglio del 25 giugno 2024, e' pubblicata nella GUUE n. 67 del 2 settembre 2024. - Si riporta il testo degli articoli 4, comma 4-bis, e 5, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998, n. 191, come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Ingresso nel territorio dello Stato (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4)). - (Omissis) 4-bis. All'atto della domanda del visto nazionale, i richiedenti forniscono gli identificatori biometrici richiesti dalla normativa dell'Unione europea per i visti di ingresso per soggiorni di breve durata, con le medesime modalita' previste dalla medesima normativa, fatti salvi i casi di esenzione che possono essere previsti con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. (Omissis).». «Art. 5 (Permesso di soggiorno (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5)). - (Omissis) 2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresi' le modalita' del versamento nonche' le modalita' di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non e' richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per cure mediche nonche' dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. (Omissis).». - Si riporta il testo degli articoli 1, comma 15, e 2, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificati dalla presente legge: «Art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni). - (Omissis) 15. La validita' della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019, e' prorogata fino al 31 dicembre 2025. (Omissis). Art. 2 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - (Omissis) 4. Le risorse di cui agli articoli 74-bis, comma 1, e 74-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relative al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate nell'anno 2021, possono essere utilizzate anche negli anni 2022, 2023, 2024 e fino al 30 aprile 2025. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10: «Art. 2 (Proroghe onerose di termini). - (Omissis) 6-sexies. A decorrere dal termine di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura previsto dall'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1, comma 1, della lege 22 dicembre 1999, n. 512, sono unificati nel «Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura», costituito presso il Ministero dell'interno, che e' surrogato nei diritti delle vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni gia' previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti i rapporti giuridici gia' instaurati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per l'alimentazione del Fondo di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, comma 11, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dall'articolo 18, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512. E' abrogato l'articolo 1-bis della legge 22 dicembre 1999, n. 512. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare, armonizzare e coordinare le disposizioni dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1122, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 come modificato dalla presente legge: «1122. Nelle materie di interesse del Ministero dell'interno, sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) all'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di documentazione amministrativa per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, le parole: «31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; b) al fine di potenziare le misure di rimpatrio, il Fondo di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' incrementato di 500.000 euro per il 2018, di 1.500.000 euro per il 2019 e di 1.500.000 euro per il 2020; c) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, in materia di contrasto alla pirateria, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018 »; d) all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26, in materia di bilancio di previsione degli enti locali, le parole: «per l'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2018»; e) all'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di utilizzo delle risorse gia' disponibili sulle contabilita' speciali delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, le parole: «31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; f) all'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, in materia di trasferimento di dati alla banca dati nazionale del DNA, le parole: « un anno dalla data della sua entrata in funzione » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2018 »; g) sono prorogate, fino al 31 dicembre 2018, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; h) all'articolo 1, comma 368, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e la graduatoria vigente del concorso a 814 posti di vigile del fuoco, bandito con decreto del Ministero dell'interno 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, che e' prorogata fino al 31 dicembre 2018 »; i) le attivita' ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2026, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2025, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno otto delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' prorogato al 31 dicembre 2025.». |
| Art. 2 bis Riserva a favore degli idonei della graduatoria della procedura speciale di reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Nell'ambito delle ordinarie facolta' assunzionali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2025, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, il 30 per cento delle assunzioni e' effettuato, limitatamente all'anno 2025, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 295, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017: «295. Le assunzioni straordinarie di cui ai commi 287, 289 e 299, relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono riservate, nel limite massimo del 30 per cento dei contingenti annuali, al personale volontario di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, che risulti iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessita' delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da almeno tre anni e che abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Ai fini delle predette assunzioni, nonche' di quelle di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il limite di eta' previsto dalle disposizioni vigenti per l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' eccezionalmente derogato. Per il personale volontario di eta' fino a 40 anni sono necessari i soli requisiti gia' richiesti per l'iscrizione nell'apposito elenco istituito per le necessita' delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo. Per il personale volontario con eta' ricompresa tra i 40 anni compiuti e i 45 anni compiuti, il requisito relativo ai giorni di servizio e' elevato a 250 giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per cui lo stesso requisito e' elevato a 150 giorni; tale personale volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere altresi' effettuato complessivamente non meno di un richiamo di 14 giorni nell'ultimo quadriennio. Per il personale con eta' superiore ai 46 anni compiuti il requisito relativo ai giorni di servizio e' elevato a 400 giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per cui lo stesso requisito e' elevato a 200 giorni; tale personale volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere altresi' effettuato complessivamente non meno di due richiami di 14 giorni nell'ultimo quadriennio. Resta fermo il possesso degli altri requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti per le assunzioni di cui al presente comma i criteri di verifica dell'idoneita' psico-fisica, nonche' modalita' abbreviate per il corso di formazione. Al personale volontario in possesso dei requisiti di cui al presente comma, ai fini dell'assunzione per lo svolgimento delle funzioni di addetto antincendio anche ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, viene rilasciato, a domanda, dal comando dei vigili del fuoco competente per territorio, l'attestato di idoneita' per addetto antincendio in attivita' a rischio elevato.». |
| Art. 3
Proroga di termini in materia economica e finanziaria
1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attivita' di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, la registrazione delle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia di COVID-19 con esclusivo riferimento all'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' effettuata entro il 30 novembre 2025. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 31-octies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo alla sospensione della responsabilita' per l'inadempimento di obblighi riguardanti la registrazione degli aiuti di Stato, sono prorogate al 31 dicembre 2025. 3. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, riguardante il trasferimento in proprieta', a titolo non oneroso, agli enti territoriali di alcuni immobili statali in gestione all'Agenzia del demanio, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». 4. All'articolo 16-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni statali, all'alinea, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»; b) al comma 2, riguardante la disapplicazione nei confronti della societa' AMCO S.p.A. delle norme di contenimento della spesa a carico dei soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'ISTAT: 1) al primo periodo le parole: «2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2024 e 2025»; 2) all'ultimo periodo, dopo le parole «della societa' stessa» sono aggiunte le seguenti «, nonche' l'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica». 5. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera b), pari a 500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 5-bis. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026». 6. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025». 7. All'articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo alla digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche, le parole: «31 dicembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». 8. Nelle more della riforma organica della disciplina normativa dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva dei fidi, il procedimento per l'adozione del provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguente al venir meno del volume di attivita' finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro di cui al comma 1 del medesimo articolo 4, e' sospeso per ventiquattro mesi se il confidi interessato comunica alla Banca d'Italia, unitamente agli altri confidi coinvolti, l'avvio di un processo di integrazione, comprovato da idonea documentazione, che consenta al suo termine il rispetto del predetto volume di attivita' finanziaria. 9. In considerazione dell'intervenuta approvazione dei bilanci di esercizio 2022 e 2023, riguardanti gli enti del servizio sanitario della regione Calabria, il termine per l'adozione e l'approvazione dei bilanci aziendali di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, relativi agli anni precedenti il 2022, e' prorogato al 31 marzo 2025; l'adozione e l'approvazione dei bilanci avvengono nel rispetto dei principi di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in quanto esigibili con riferimento alla situazione aziendale nota al momento dell'adozione o approvazione degli stessi. Ai sensi di quanto previsto dal primo periodo, nell'esercizio delle predette attivita' di adozione e approvazione dei bilanci, ai fini della configurabilita' di eventuali profili di responsabilita' sul piano amministrativo e contabile rilevano le sole condotte poste in essere con dolo. 10. All'articolo 1, comma 683, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In attesa della razionalizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore, in attuazione dell'articolo 7 della legge 9 agosto 2023, n. 111, le disposizioni di cui al comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.». 10-bis. Ai fini del potenziamento della struttura amministrativa, alla regione Molise non si applica il comma 1-quinquies dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, fino al 30 giugno 2025. 11. All'articolo 1, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, relativo alla concessione di finanziamenti a titolo oneroso alle societa' ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria che gestiscono gli impianti siderurgici della societa' ILVA S.p.A., le parole: «320 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «420 milioni di euro». 12. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 11, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 2023, n. 206. 13. Il finanziamento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, nell'importo rideterminato, previa richiesta motivata del commissario straordinario, ai sensi del comma 11 del presente articolo, e' soggetto ai medesimi oneri, termini e condizioni disciplinati in sede di attuazione del comma 1-sexies del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 142 del 2019. 14. All'articolo 5 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, recante disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «in quello successivo» sono sostituite dalle seguenti: «nei due esercizi successivi»; b) al comma 2, le parole «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025». 14-bis. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i revisori responsabili degli incarichi di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita', conferiti con riferimento all'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, possono rilasciare le predette attestazioni di conformita', purche' abbiano maturato entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilita' ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. 14-ter. In relazione all'entrata in vigore, il 25 settembre 2024, del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, che ha abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, continuano ad applicarsi gli articoli 8 e 9 del citato decreto n. 254 del 2016 e la relativa disciplina attuativa con riguardo alle violazioni in materia di dichiarazioni non finanziarie concernenti gli esercizi avviati anteriormente al 1° gennaio 2024. 14-quater. All'articolo 44, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025». 14-quinquies. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi all'energia elettrica, al gas e ai carburanti, all'articolo 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «negli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2023, 2024 e 2025». 14-sexies. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di societa' ed enti, e' differito al 31 dicembre 2025. 14-septies. Per l'anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, e' prorogato al 30 settembre 2025. Al fine di adeguare la disciplina relativa all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le societa' di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attivita' di accertamento e di riscossione o attivita' di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la societa' aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa societa' di scopo, risulti gia' iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle societa' di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette societa'. 14-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, si applicano anche in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, relativo agli investimenti di cui al primo periodo e' concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota diversa da quelle afferenti alle regioni e alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numeri 1) e 2), della medesima legge n. 178 del 2020. 14-novies. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al comma 14-octies, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. A pena di decadenza dall'agevolazione, i soggetti interessati comunicano altresi', dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 fino al 15 novembre 2025. Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalita' di cui al primo e al secondo periodo e sono definite le relative modalita' di trasmissione telematica. 14-decies. Ai fini del rispetto del limite di spesa per l'anno 2025 di cui al comma 14-octies, secondo periodo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario e' pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione di cui al comma 14-novies, secondo periodo, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 14-novies, secondo periodo. Detta percentuale e' ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni di cui al citato comma 14-novies, secondo periodo. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa di cui al comma 14-octies, la percentuale e' pari al 100 per cento. 14-undecies. Per le societa' di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi fino al 31 maggio 2026.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi 738 e seguenti, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019: «738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783. 739. L'imposta di cui al comma 738 si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti. Continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano. Per la regione Friuli Venezia Giulia si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, recante istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA). 740. Il presupposto dell'imposta e' il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unita' abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. 741. Ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni: a) per fabbricato si intende l'unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purche' accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui e' comunque utilizzato; b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo; c) sono altresi' considerate abitazioni principali: 1) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 2) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresi', ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 6) su decisione del singolo comune, l'unita' immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di piu' unita' immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere applicata ad una sola unita' immobiliare; d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilita' effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennita' di espropriazione per pubblica utilita'. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le societa' agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo- pastorale mediante l'esercizio di attivita' dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio e' fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera; e) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato. 742. Il soggetto attivo dell'imposta e' il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune e' proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce. 743. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. E' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresi' il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo e' il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo e' il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di piu' soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno e' titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.». - Si riporta il testo dell'articolo 31-octies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 28 ottobre 2020, S.O. n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176: «Art. 31-octies (Responsabilita' per l'inadempimento degli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e risoluzione delle controversie internazionali). - 1. In considerazione dell'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'attuale emergenza da COVID-19, e tenuto conto dell'esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi, in deroga all'articolo 52, comma 7, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e all'articolo 17, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato di cui al citato articolo 52, commi 1, 3 e 7, secondo periodo, non comporta responsabilita' patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi. (Omissis)». - Si riporta il testo dell'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale m. 47 del 24 febbraio 2023, e convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, come modificato dalla presente legge: «Art. 15-bis (Contributo dell'Agenzia del demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana, di rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC). - 1. I beni immobili appartenenti al demanio storico artistico ovvero al patrimonio disponibile dello Stato, in gestione all'Agenzia del demanio, interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali recanti apposito finanziamento, ovvero interessati da interventi da candidare al finanziamento, in tutto o in parte, con le risorse previste nell'ambito delle misure di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) nonche' dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), possono, su domanda presentata da regioni, comuni, province e citta' metropolitane, essere trasferiti in proprieta', a titolo gratuito, ai predetti enti che ne facciano motivata richiesta alla suddetta Agenzia entro il 31 dicembre 2025, indicando la destinazione finale del bene e i tempi stimati di realizzazione degli interventi. (Omissis)». - Si riporta il testo dell'articolo 16-sexies, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215: «Art. 16-sexies (Disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali entro il 31 dicembre 2023 e contenimento della spesa per societa' pubbliche). - 1. In considerazione delle modalita' organizzative del lavoro delle pubbliche amministrazioni e avuto riguardo agli obiettivi di digitalizzazione e di transizione ecologica perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni centrali come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le Autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob), e gli enti nazionali di previdenza e assistenza, per i contratti di locazione passiva stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, non applicano le riduzioni del canone di mercato previste dai commi 4, 6 e 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in presenza di una delle seguenti condizioni: a) classe di efficienza energetica dell'immobile oggetto di locazione non inferiore a B ovvero non inferiore a D per gli immobili sottoposti ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) rispetto da parte delle amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di un parametro non superiore a 15 metri quadrati per addetto ovvero non superiore a 20 metri quadrati per addetto per gli immobili non di nuova costruzione con limitata flessibilita' nell'articolazione degli spazi interni; c) il nuovo canone di locazione deve essere inferiore rispetto all'ultimo importo corrisposto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per le amministrazioni statali. 1-bis. Resta ferma la possibilita' per le amministrazioni, le Autorita' indipendenti, la Commissione e gli enti indicati al comma 1, per motivate esigenze, previo accordo con la proprieta', di entrare nel possesso anticipato anche di porzioni di immobili, corrispondendo, nei limiti delle risorse disponibili, una somma a titolo di anticipata occupazione, commisurata ai metri quadri delle porzioni occupate e alla durata della predetta anticipata occupazione e comunque non superiore a tre dodicesimi del canone annuo congruito; il possesso anticipato non ha effetti sulla durata del contratto di locazione come prevista dalle vigenti disposizioni e dagli specifici accordi contrattuali tra le parti. 2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attivita' funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale e ferma restando l'autonomia finanziaria e operativa della societa', per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 non si applicano alla societa' AMCO S.p.A. le norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilita', finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco redatto dall'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della medesima legge n. 196 del 2009, all'articolo 1, commi 859, 861, 862, 863, 864, 867, 868, 869, 870, 871 e 872, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. La societa' rispetta l'obbligo di informazione preventiva al competente Ministero in relazione alle operazioni finanziarie che comportano la variazione dell'esposizione debitoria della societa' stessa, nonche' l'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica. (Omissis)». - Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 29 novembre 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307: «Art. 1 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi). - (Omissis) 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria). - (Omissis) 10. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attivita' e di agevolare il perseguimento delle finalita' attribuite dalla legislazione vigente o delegate dall'amministrazione vigilante, alla Fondazione di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' differita al 1° gennaio 2026 l'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica previste dalla vigente legislazione per i soggetti inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Si applicano in ogni caso i limiti alle retribuzioni, agli emolumenti e ai compensi stabiliti dalla normativa vigente e le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilita' del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonche' quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica. (Omissis)». - Si riporta il testo dell'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dalla presente legge: «Art. 10-bis (Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari). - 1. Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, nonche', ai sensi dell'articolo 2-sexies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le liberta' dell'interessato. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, come modificato dalla presente legge: «Art. 1-ter (Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attivita' della pubblica amministrazione). - (Omissis). 1-bis. Gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla societa' Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettivita' del Sistema pubblico di connettivita', il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono prorogati al 31 dicembre 2025. Al raggiungimento dell'importo complessivo massimo del contratto quadro per servizi di connettivita' del Sistema pubblico di connettivita' SPC2, tutti i servizi che formano oggetto dello stesso sono incrementati, alle medesime condizioni, in misura pari al 50 per cento dell'importo complessivo massimo iniziale, fatta salva la facolta' di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nei limiti dei relativi importi complessivi residui, i contratti attuativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla societa' Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di telefonia fissa, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere prorogati su richiesta della singola amministrazione contraente, alle medesime condizioni, sino al 31 dicembre 2025 e nella misura strettamente necessaria a dare continuita' ai predetti servizi, fatta salva la facolta' di recesso dell'aggiudicatario da esercitare entro quindici giorni dalla richiesta dell'amministrazione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53 recante: «Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 8 maggio 2015: «Art. 4 (Determinazione dei criteri per richiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia). - 1. I confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112, t.u.b., che abbiano un volume di attivita' finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro sono tenuti a chiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia per l'iscrizione nell'albo. 2. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107, t.u.b. vigente alla data del 4 settembre 2010, e che abbiano un volume di attivita' finanziaria pari o superiore a settantacinque milioni di euro, possono presentare istanza di autorizzazione per l'iscrizione nell'albo entro il termine previsto dall'articolo 10, comma 4, lett. b), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, anche ove non raggiungano la soglia prevista dal comma 1. 3. La revoca dell'autorizzazione per il venir meno dei requisiti dimensionali indicati dai commi 1 e 2, secondo quanto disciplinato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del t.u.b., comporta l'iscrizione d'ufficio nell'elenco di cui all'articolo 112 del t.u.b..Quanto previsto dal presente comma si applica anche ai confidi autorizzati ai sensi del comma 2, qualora non abbiano raggiunto la soglia di cui al comma 1 nel termine di cinque anni dall'iscrizione all'albo.». - Si riporta il testo dell'articolo 12-bis del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 recante: «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarieta' sociale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2023, 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87: «Art. 12-bis (Disposizioni in materia di enti territoriali). - 1. In considerazione delle attivita' in corso ai sensi dell'articolo 16-septies, comma 2, lettere b), c), f) e g), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, inerenti alle procedure di circolarizzazione obbligatoria dei fornitori, al monitoraggio e alla gestione del contenzioso nonche' alle procedure di controllo, di liquidazione e di pagamento delle fatture, gli enti del servizio sanitario della regione Calabria, a partire dalle informazioni contabili aziendali e da quelle depositate nel Nuovo sistema informativo sanitario, oltre che dalle risultanze della predetta circolarizzazione obbligatoria, adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio di esercizio 2022 e sono autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di quanto previsto dall'articolo 1, comma 495, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non essendo soddisfatti i criteri previsti dal medesimo comma 495, possono, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza gravare sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, concedere un contributo una tantum alle strutture private accreditate, regolarmente in possesso di valido accordo contrattuale sottoscritto tra le parti ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attivita' ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19. Tale contributo, da concedere previo specifico provvedimento regionale e a seguito di apposita rendicontazione da parte delle strutture interessate, incrementato della remunerazione relativa all'attivita' assistenziale svolta, non puo' superare il 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021. Resta fermo che, in caso di produzione del volume di attivita' assistenziale superiore al 90 per cento, non si da' luogo al contributo e il riconoscimento e' commisurato all'effettiva produzione nell'ambito del budget massimo assegnato per l'anno 2021. 3. Al fine di garantire la continuita' nello svolgimento delle proprie funzioni, in deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le regioni a statuto ordinario, che presentano un disavanzo pro capite al 31 dicembre 2021, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, possono ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2021, al netto delle quote del disavanzo, gia' soggette a regimi straordinari di ripiano del disavanzo, in quote costanti nei nove esercizi successivi, a decorrere dal 2023, contestualmente all'adozione di una deliberazione consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. La deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo ed e' allegata al bilancio di previsione 2023-2025, o a una successiva legge regionale di variazione di tale bilancio di previsione, e ai bilanci e rendiconti successivi, costituendone parte integrante. In caso di mancata attuazione di tale impegno viene meno il regime di ripiano pluriennale del disavanzo di cui al presente comma. Con periodicita' almeno semestrale il presidente della giunta regionale trasmette al consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.». - Si riporta il testo dell'Allegato 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2011: «Allegato 1 (previsto dall'articolo 3, comma 1). Principi generali o postulati 1. Principio dell'annualita' 2. Principio dell'unita' 3. Principio dell'universalita' 4. Principio dell'integrita' 5. Principio della veridicita', attendibilita', correttezza, e comprensibilita' 6. Principio della significativita' e rilevanza 7. Principio della flessibilita' 8. Principio della congruita' 9. Principio della prudenza 10. Principio della coerenza 11. Principio della continuita' e della costanza 12. Principio della comparabilita' e della verificabilita' 13. Principio della neutralita' 14. Principio della pubblicita' 15. Principio dell'equilibrio di bilancio 16. Principio della competenza finanziaria 17. Principio della competenza economica 18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma 1. Principio della annualita' I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale 2. Principio dell'unita' La singola amministrazione pubblica e' una entita' giuridica unica e unitaria, pertanto, deve essere unico e unitario sia il suo bilancio di previsione, sia il suo rendiconto e bilancio d'esercizio. E' il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene cosi' la totalita' delle sue spese durante la gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento. I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa di disciplina delle entrate vincolate. 3. Principio della universalita' Il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalita' e gli obiettivi di gestione, nonche' i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attivita' amministrativa svolta nell'esercizio e degli andamenti dell'amministrazione, anche nell'ottica degli equilibri economico - finanziari del sistema di bilancio. Sono incompatibili con il principio dell'universalita' le gestioni fuori bilancio, consistenti in gestioni poste in essere dalla singola amministrazione o da sue articolazioni organizzative - che non abbiano autonomia gestionale - che non transitano nel bilancio. Le contabilita' separate, ove ammesse dalla normativa, devono essere ricondotte al sistema di bilancio dell'amministrazione entro i termini dell'esercizio. 4. Principio della integrita' Nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite. Lo stesso principio si applica a tutti i valori del sistema di bilancio, quindi anche ai valori economici ed alle grandezze patrimoniali che si ritrovano nel conto economico e nel conto del patrimonio. 5. Principio della veridicita' attendibilita', correttezza, e comprensibilita' Il principio della «veridicita'» fa esplicito riferimento al principio del true and fair view che ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio. Il principio della veridicita' non si applica solo ai documenti di rendicontazione e alla gestione, ma anche ai documenti di previsione nei quali e' da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari (e nel caso anche economici) generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento. Si devono quindi evitare le sottovalutazioni e le sopravalutazioni delle singole poste che invece devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo. Una corretta interpretazione del principio della veridicita' richiede anche l'enunciazione degli altri postulati di bilancio (attendibilita', correttezza e comprensibilita'). Il principio di veridicita' e' quindi da considerarsi un obiettivo a cui tendono i postulati e i principi contabili generali. Le previsioni e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico - finanziario e patrimoniale, devono essere, inoltre, sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonche' da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti (principio dell'attendibilita'). Tale principio non e' applicabile solo ai documenti contabili di programmazione e previsione, ma anche al rendiconto e al bilancio d'esercizio, per la redazione dei quali occorre un processo di valutazione. Il principio in argomento di estende ai documenti descrittivi ed accompagnatori. Un'informazione contabile e' attendibile se e' scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa. L'oggettivita' degli andamenti storici e dei suddetti parametri di riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente previsti dalle norme, consente di effettuare razionali e significative comparazioni nel tempo e nello spazio e, a parita' di altre condizioni, di avvicinarsi alla realta' con un maggior grado di approssimazione. Il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione deve, inoltre, caratterizzare la formazione dei citati documenti (principio della correttezza). Infatti, il principio della correttezza si estende anche ai principi contabili generali e applicati che costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui deve informarsi l'intero sistema di bilancio, anche non previste da norme giuridiche, ma che ispirano il buon andamento dei sistemi contabili adottati da ogni specifica amministrazione pubblica. Il principio della correttezza si applica anche alle comunicazioni e ai dati oggetto del monitoraggio da parte delle istituzioni preposte al governo della finanza pubblica. Infine, il sistema di bilancio deve essere comprensibile e deve percio' presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali (principio della chiarezza o comprensibilita'). Il principio della chiarezza o comprensibilita' e' rafforzativo del principio base della veridicita'. Al fine di consentire una rappresentazione chiara dell'attivita' svolta, le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottano il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari. L'articolazione del sistema di bilancio deve essere tale da facilitarne - tra l'altro - la comprensione e permetterne la consultazione rendendo evidenti le informazioni previsionali, gestionali e di rendicontazione in esso contenute. . Il sistema di bilancio deve essere corredato da una informativa supplementare che faciliti la comprensione e l'intelligibilita' dei documenti. L'adozione di una corretta classificazione dei documenti contabili costituisce una condizione necessaria per garantire il corretto monitoraggio e consolidamento dei conti pubblici da parte delle istituzioni preposte al coordinamento e controllo della finanza pubblica. Una qualita' essenziale delle informazioni contenute nel sistema di bilancio e' che esse siano prontamente comprensibili dagli utilizzatori e che abbiano la capacita' di garantire sinteticita' ed al tempo stesso analiticita' delle conoscenze. A tale scopo, si assume che gli utilizzatori possano con la normale diligenza esaminare i dati contabili dei bilanci ed abbiano una ragionevole conoscenza dell'attivita' svolta dall'amministrazione pubblica considerata e dei sistemi contabili adottati, al fine di ottenere, dagli elementi quantitativi e qualitativi disponibili, chiare e trasparenti informazioni. I documenti contabili che non rispettano il principio della veridicita' e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile. 6. Principio della significativita' e rilevanza Per essere utile, un'informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. L'informazione e' qualitativamente significativa quando e' in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente. Il procedimento di formazione del sistema di bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensi' alla ragionevolezza, ed all'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio. Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioe' non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari. L'effetto deve essere anche valutato ai fini degli equilibri finanziari ed economici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio. L'informazione e' rilevante se la sua omissione o errata presentazione puo' influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema di bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione quantitativa della posta, valutata comparativamente con i valori complessivi del sistema di bilancio, e dall'errore giudicato nelle specifiche circostanze di omissione o errata presentazione. 7. Principio della flessibilita' Nel sistema del bilancio di previsione i documenti non debbono essere interpretati come immodificabili, perche' questo comporterebbe una rigidita' nella gestione che puo' rivelarsi controproducente. Il principio di flessibilita' e' volto a trovare all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio la possibilita' di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo. Per tale finalita' la legge disciplina l'utilizzo di strumenti ordinari, come il fondo di riserva, destinati a garantire le risorse da impiegare a copertura delle spese relative a eventi prevedibili e straordinari. Un eccessivo ricorso agli altri strumenti di flessibilita', quali le variazioni di bilancio, va visto come fatto negativo, in quanto inficia l'attendibilita' del processo di programmazione e rende non credibile il complesso del sistema di bilancio. Differente funzione ha la flessibilita' dei bilanci in sede gestionale, volta a consentire variazioni compensative tra le missioni e tra programmi conseguenti a provvedimenti di trasferimenti del personale all'interno di ciascuna amministrazione e la rimodulazione delle dotazioni finanziarie interne a ogni programma. Non e' consentito l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti. Il principio di flessibilita' si applica non solo ai valori finanziari contenuti nel bilancio di previsione su cui transita la funzione autorizzatoria, ma anche ai documenti di programmazione sui quali si fonda la gestione ed il relativo controllo interno. E' necessario che nella relazione illustrativa delle risultanze di esercizio si dia adeguata informazione sul numero, sull'entita' e sulle ragioni che hanno portato a variazioni di bilancio in applicazione del principio e altresi' sull'utilizzo degli strumenti ordinari di flessibilita' previsti nel bilancio di previsione. 8. Principio della congruita' La congruita' consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. Il principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone i contenuti di carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche nel rispetto degli equilibri di bilancio. La congruita' delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali che sono coerentemente rappresentati nel sistema di bilancio nelle fasi di previsione e programmazione, di gestione e rendicontazione. 9. Principio della prudenza Il principio della prudenza si applica sia nei documenti contabili di programmazione e del bilancio di previsione, sia nel rendiconto e bilancio d'esercizio. Nel bilancio di previsione, piu' precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste. Nei documenti contabili di rendicontazione il principio della prudenza comporta che le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate. Il principio della prudenza cosi' definito rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo delle valutazioni presenti nei documenti contabili del sistema di bilancio. I suoi eccessi devono pero' essere evitati perche' sono pregiudizievoli al rispetto della rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e degli andamenti effettivi della gestione e quindi rendono il sistema di bilancio inattendibile. Il principio della prudenza non deve condurre all'arbitraria e immotivata riduzione delle previsioni di entrata, proventi e valutazioni del patrimonio, bensi' esprimere qualita' di giudizi a cui deve informarsi un procedimento valutativo e di formazione dei documenti del sistema di bilancio che risulti veritiero e corretto. Cio' soprattutto nella ponderazione dei rischi e delle incertezze connessi agli andamenti operativi degli enti e nella logica di assicurare ragionevoli stanziamenti per la continuita' dell' amministrazione. 10. Principio della coerenza Occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico infatti deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine. La coerenza interna implica: - in sede preventiva, che gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale siano conseguenti alla pianificazione dell'ente; - in sede di gestione, che le decisioni e gli atti non siano in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e non pregiudichino gli equilibri finanziari ed economici; - in sede di rendicontazione, che sia dimostrato e motivato lo scostamento fra risultati ottenuti e quelli attesi. La coerenza interna del sistema di bilancio riguarda anche i criteri particolari di valutazione delle singole poste in conformita' ai postulati e principi generali e concerne le strutture e le classificazioni dei conti nel bilancio di previsione, nel rendiconto e nel bilancio d'esercizio. Le strutture dei conti devono essere tra loro comparabili non solo da un punto di vista formale ma anche di omogeneita' e correttezza negli oggetti di analisi e negli aspetti di contenuto dei fenomeni esaminati. La coerenza esterna comporta una connessione fra il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione dell'amministrazione pubblica, le direttive e le scelte strategiche di altri livelli di governo del sistema pubblico anche secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica. 11. Principio della continuita' e della costanza La valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione delle attivita' istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica e' costituita. Il principio della continuita' si fonda sulla considerazione che ogni sistema aziendale, sia pubblico sia privato, deve rispondere alla preliminare caratteristica di essere atto a perdurare nel tempo. Pertanto le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilita' di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti. Il principio si applica anche al fine di garantire equilibri economico - finanziari che siano salvaguardati e perdurino nel tempo. Il principio della continuita' riguarda anche i dati contabili che nella successione del tempo devono essere rilevati e rappresentati con correttezza nelle situazioni contabili di chiusura e di riapertura dei conti e in tutti i documenti contabili. Inoltre, la costanza di applicazione dei principi contabili generali e di quelli particolari di valutazione e' uno dei cardini delle determinazioni finanziarie, economiche e patrimoniali dei bilanci di previsione, della gestione, del rendiconto e bilancio d'esercizio (principio della costanza). Infatti, Il principio della continuita' e quello della costanza dei criteri applicati introducono le condizioni essenziali per la comparabilita' delle valutazioni tra i documenti contabili del bilancio di previsione e della rendicontazione e delle singole e sintetiche valutazioni nel tempo, anche connesse con i processi gestionali. L'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati, deve rappresentare un' eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio. Il principio della costanza, insieme agli altri postulati, risponde alla logica unitaria di rappresentare nel sistema di bilancio, mediante i diversi valori contabili di tipo finanziario, economico e patrimoniale, la coerenza, la chiarezza e la significativita' delle scelte di programmazione, della gestione e delle risultanze finali di esercizio. 12. Principio della comparabilita' e verificabilita' Gli utilizzatori delle informazioni di bilancio devono essere in grado di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali. Gli utilizzatori, inoltre, devono poter comparare le informazioni di bilancio anche tra enti pubblici diversi, e dello stesso settore, al fine di valutarne le diverse potenzialita' gestionali, gli orientamenti strategici e le qualita' di una sana e buona amministrazione. Deve essere consentita anche la valutazione delle situazioni patrimoniali, degli andamenti economici e finanziari, nonche' delle relative modificazioni. Il costante e continuo rispetto dei principi contabili e' condizione necessaria per la comparabilita' spazio-temporale dei documenti del sistema di bilancio sia per gli organi di governance interna ed esterna alla stessa singola amministrazione pubblica a cui ci si riferisce, sia per ogni categoria di portatori di interesse che vuole ottenere informazioni sulla gestione pubblica. Un'importante implicazione della caratteristica qualitativa della comparabilita' e' che gli utilizzatori siano informati dei principi contabili impiegati nella preparazione dei documenti e dei dati che compongono il sistema di bilancio, di qualsiasi cambiamento nell'applicazione di tali principi e degli effetti di tali cambiamenti. Il requisito di comparabilita' non deve essere un impedimento all'introduzione dei principi contabili applicativi piu' adeguati alla specifica operazione. Non e' appropriato che un'amministrazione pubblica continui a contabilizzare nel medesimo modo un'operazione od un evento se il criterio adottato non e' conforme al disposto normativo ed ai principi contabili. Nell'ambito della stessa amministrazione pubblica la comparabilita' dei bilanci in periodi diversi e' possibile se sussistono le seguenti condizioni: - la forma di presentazione e' costante, cioe' il modo di esposizione delle voci deve essere uguale o almeno comparabile; - i criteri di valutazione adottati sono mantenuti costanti. L'eventuale cambiamento deve essere giustificato da circostanza eccezionale per frequenza e natura. In ogni caso l'effetto del cambiamento dei criteri di valutazione sul risultato dell'esercizio e sul patrimonio netto deve essere adeguatamente illustrato e motivato; - i mutamenti strutturali nell'organizzazione e gli eventi di natura straordinaria devono essere chiaramente evidenziati. Inoltre, l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria (principio della Verificabilita'). La verificabilita' delle informazioni non riguarda solo la gestione e la rendicontazione ma anche il processo di programmazione e di bilancio per ricostruire adeguatamente e documentalmente il procedimento di valutazione che ha condotto alla formulazione delle previsioni e dei contenuti della programmazione e dei relativi obiettivi. 13. Principio di neutralita' o imparzialita' La redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. La neutralita' o imparzialita' deve essere presente in tutto il procedimento formativo del sistema di bilancio, sia di programmazione e previsione, sia di gestione e di rendicontazione, soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi. La presenza di elementi soggettivi di stima non e' condizione per far venir meno l'imparzialita', la ragionevolezza e la verificabilita'. Discernimento, oculatezza e giudizio sono alla base dei procedimenti e delle metodologie di ragioneria a cui la preparazione dei documenti contabili deve informarsi e richiedono due requisiti essenziali, la competenza e la correttezza tecnica. L'imparzialita' contabile va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi. 14. Principio della pubblicita' Il sistema di bilancio assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. E' compito dell'amministrazione pubblica rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie. Affinche' i documenti contabili di previsione e di rendicontazione assumano a pieno la loro valenza politica, giuridica, economica e sociale devono essere resi pubblici secondo le norme vigenti. Il rispetto del principio della pubblicita' presuppone un ruolo attivo dell'amministrazione pubblica nel contesto della comunita' amministrata, garantendo trasparenza e divulgazione alle scelte di programmazione contenute nei documenti previsionali ed ai risultati della gestione descritti in modo veritiero e corretto nei documenti di rendicontazione; cio' e' fondamentale per la fruibilita' delle informazioni finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio. 15. Principio dell'equilibrio di bilancio Le norme di contabilita' pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione l'equilibrio di bilancio. L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa. Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione. L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione. Nel sistema di bilancio di un'amministrazione pubblica, gli equilibri stabiliti in bilancio devono essere rispettati considerando non solo la fase di previsione, ma anche la fase di rendicontazione come prima forma del controllo interno, concernente tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, diretta o indiretta e quindi effettuata anche attraverso le altre forme di gestione dei servizi erogati e di altre attivita' svolte. Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi e' piu' ampio del normato principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzatorio. Anche la realizzazione dell'equilibrio economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione e quindi con riferimento al budget ed al preventivo economico sia nei documenti contabili di rendicontazione e quindi nel conto economico di fine esercizio) e' garanzia della capacita' di perseguire le finalita' istituzionali ed innovative di un'amministrazione pubblica in un mercato dinamico. L'equilibrio finanziario del bilancio non comporta necessariamente una stabilita' anche di carattere economico e patrimoniale. Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunita' amministrata. 16. Principio della competenza finanziaria Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni). Il principio e' applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilita' finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione. Le previsioni del bilancio di previsione finanziario hanno carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate, di competenza e di cassa per accensione di prestiti. Gli stanziamenti del bilancio di previsione sono aggiornati annualmente in occasione della sua approvazione. Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione e' perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati. L'accertamento costituisce la fase dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza. L'accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui e' affidata la gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti: (a) la ragione del credito che da luogo a obbligazione attiva; (b) il titolo giuridico che supporta il credito; (c) l'individuazione del soggetto debitore; (d) l'ammontare del credito; (e) la relativa scadenza. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito. E' esclusa categoricamente la possibilita' di accertamento attuale di entrate future, in quanto cio' darebbe luogo ad un'anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell'effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell'entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell'esercizio finanziario. L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare, con imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza. Gli elementi costitutivi dell'impegno sono: (a) la ragione del debito; (b) la determinazione della somma da pagare; (c) il soggetto creditore; (d) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio (e) la relativa scadenza. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. In ogni caso, per l'attivita' di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in piu' esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto,al momento dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura e' stata gia' indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche di cui all'art. 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006. La copertura finanziaria delle spese di investimento e' costituita da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilita' e' nella piena discrezionalita' dell'ente o di altra pubblica amministrazione, dal fondo pluriennale vincolato di entrata, dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o, da una legge regionale di autorizzazione all'indebitamento, nei casi previsti dalla legge. Le spese di investimento, per le quali deve essere dato specificamente atto di avere predisposto la copertura comprendono anche le spese per acquisizione di partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale, ancorche' siano classificate al titolo terzo della spesa. Puo' costituire copertura agli investimenti imputati all'esercizio in corso, secondo le modalita' individuate nel principio applicato della contabilita' finanziaria, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione. Puo' costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, secondo le modalita' individuate nel principio applicato della contabilita' finanziaria: a) il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente, in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione ( ( destinato al finanziamento delle spese correnti ricorrenti e del rimborso dei prestiti, comprese le spese finanziate con la quota libera del risultato di amministrazione ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio dalla nettizzazione sono escluse le spese correnti non ricorrenti nonche' il fondo anticipazione di liquidit) , del fondo di cassa, delle entrate vincolate nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. Il dettaglio delle spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione deve essere riportato nella relazione al rendiconto. Le regioni a statuto ordinario fanno riferimento al medesimo saldo di parte corrente determinato al netto delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Negli esercizi non considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite dei 5 esercizi a decorrere dall'esercizio in corso, costituisce copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi il 60 per cento della media degli incassi in c/competenza delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione e, nei casi previsti dalla legislazione regionale, dalle monetizzazioni di standard urbanistici al netto della relativa quota del FCDE, degli ultimi 5 esercizi rendicontati, garantendo la destinazione degli investimenti prevista dalla legge; b) per le Autonomie speciali, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti ricorrenti e del rimborso dei prestiti, comprese le spese finanziate con la quota libera del risultato di amministrazione ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio dalla nettizzazione sono escluse le spese correnti non ricorrenti nonche' il fondo anticipazione di liquidita', delle entrate vincolate per specifiche destinazioni nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluiti nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio e delle entrate straordinarie che non hanno dato copertura a impegni. Il dettaglio delle spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione deve essere riportato nella relazione al rendiconto. Per gli esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite di 10 esercizi a decorrere dal primo esercizio sul quale e' autorizzata la spesa che deve essere ricompreso nel periodo di validita' del bilancio di previsione, la copertura puo' essere costituita dalla media dei saldi dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultanti dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti ricorrenti e del rimborso dei prestiti, comprese le spese finanziate con la quota libera del risultato di amministrazione ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio (dalla nettizzazione sono escluse le spese correnti non ricorrenti nonche' il fondo anticipazione di liquidita', del fondo di cassa, e delle entrate straordinarie che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. Resta ferma la durata dei contributi in annualita' gia' autorizzati fino all'esercizio precedente a quello di adozione, da parte dell'Ente, della riforma contabile prevista dal presente decreto. Restano fermi gli impegni di spesa gia' assunti fino all'esercizio precedente a quello di adozione, da parte dell'Ente, della riforma contabile prevista dal presente decreto a valere sugli esercizi successivi al periodo di validita' del bilancio di previsione purche' a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate; c) il 50 % delle previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali, o derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziate nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo FCDE; d) riduzioni permanenti della spesa corrente, gia' realizzate (risultanti da un titolo giuridico perfezionato), non risultanti dagli ultimi tre esercizi rendicontati. In caso di disavanzo di amministrazione negli ultimi due esercizi nuovo e aggiuntivo rispetto a quello registrato nell'esercizio precedente o, se l'esercizio precedente non e' ancora stato rendicontato, in caso disavanzo di amministrazione nuovo e aggiuntivo nell'ultimo esercizio rendicontato e di disavanzo presunto nuovo e aggiuntivo nell'esercizio precedente, tenendo conto degli accantonamenti, dei vincoli e delle risorse destinate, non e' possibile destinare a copertura degli investimenti le voci di cui alle lettere a) e b), salvo il disavanzo costituito esclusivamente da maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, da disavanzo tecnico, da debito autorizzato e non contratto dalle regioni e dal disavanzo in corso di ripiano pluriennale riguardante gli esercizi successivi a quello in cui e' stata ripianata la prima quota, fermo restando gli impegni gia' assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Le voci di cui alle lettere a) e b) non possono essere destinate a copertura degli investimenti fino a quando il piu' vecchio degli ultimi due esercizi non e' stato rendicontato. Almeno in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale sono assunte le eventuali deliberazioni di variazione al bilancio di previsione conseguenti: i. alla verifica del conseguimento del saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente dell'esercizio in corso in termini di competenza finanziaria; ii. all'eventuale disavanzo rilevato nell'ultimo esercizio in sede di rendiconto; iii. agli esiti della verifica della coerenza degli accertamenti delle entrate di cui alla lettera c) e della riduzione degli impegni correnti di cui alla lettera c), realizzate nell'esercizio in corso, alle previsioni di ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. Inoltre, in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e anche di provvedimento di assestamento generale di bilancio, e' necessario dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza e la gestione di cassa, per ciascuna delle annualita' contemplate dal bilancio. La necessita' di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve conseguire, automaticamente, comporta che, in deroga al principio generale, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, devono essere registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione e' perfezionata. Gli incassi ed i pagamenti sono imputati allo stesso esercizio in cui il cassiere/tesoriere li ha effettuati. Gli incassi ed i pagamenti risultanti dai mandati versati all'entrata del bilancio dell'amministrazione pubblica stessa a seguito di regolazioni contabili (che non danno luogo ad effettivi incassi e pagamenti) sono imputati all'esercizio cui fanno riferimento i titoli di entrata e di spesa. e' prevista la coesistenza di documenti contabili finanziari ed economici, in quanto una rappresentazione veritiera della gestione non puo' prescindere dall'esame di entrambi gli aspetti. 17. Principio della competenza economica Il principio della competenza economica rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle diverse operazioni ed attivita' amministrative che la singola amministrazione pubblica svolge durante ogni esercizio e mediante le quali si evidenziano «utilita' economiche» cedute e/o acquisite anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari. Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari. La determinazione dei risultati di esercizio di ogni pubblica amministrazione implica un procedimento contabile di identificazione, di misurazione e di correlazione tra le entrate e le uscite dei documenti finanziari e tra i proventi ed i costi e le spese dei documenti economici del bilancio di previsione e di rendicontazione. Il risultato economico d'esercizio implica un procedimento di analisi della competenza economica e delle componenti economiche positive e negative relative all'esercizio cui il rendiconto si riferisce. Il presente principio della competenza economica e' riferibile ai soli prospetti di natura economica e patrimoniale facenti parte di ogni sistema di bilancio; in particolare si fa riferimento al budget economico e/o preventivo economico, al conto economico ed al conto del patrimonio nel rendiconto della gestione. La rilevazione contabile dell'aspetto economico della gestione e' necessaria in considerazione degli obiettivi che l'ordinamento assegna al sistema informativo obbligatorio. I documenti di programmazione e di previsione esprimono la dimensione finanziaria di fatti economici complessivamente valutati in via preventiva. Il rendiconto deve rappresentare la dimensione finanziaria, economica e patrimoniale dei fatti amministrativi che la singola amministrazione pubblica ha realizzato nell'esercizio. L'analisi economica dei fatti amministrativi di una singola amministrazione pubblica richiede una distinzione tra fatti gestionali direttamente collegati ad un processo di scambio sul mercato acquisizione, trasformazione e vendita che danno luogo a costi o ricavi, e fatti gestionali non caratterizzati da questo processo in quanto finalizzati ad altre attivita' istituzionali e/o erogative tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro, che danno luogo a oneri e proventi. Nel primo caso la competenza economica dei costi e dei ricavi e' riconducibile al principio contabile n. 11 dei Dottori Commercialisti, mentre nel secondo caso, e quindi per la maggior parte delle attivita' amministrative pubbliche, e' necessario fare riferimento alla competenza economica delle componenti positive e negative della gestione direttamente collegate al processo erogativo delle prestazioni e servizi offerti alla comunita' amministrata e quindi alle diverse categorie di portatori di interesse. Nel secondo caso quindi, i ricavi, come regola generale, devono essere imputati all'esercizio nel quale si verificano le seguenti due condizioni: il processo produttivo dei beni o dei servizi e' stato completato; l'erogazione e' gia' avvenuta, si e' cioe' verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprieta' o i servizi sono stati resi. Le risorse finanziarie rese disponibili per le attivita' istituzionali dell'amministrazione, come i diversi proventi o trasferimenti correnti di natura tributaria o non, si imputano all'esercizio nel quale si e' verificata la manifestazione finanziaria e se tali risorse sono risultate impiegate per la copertura dei costi sostenuti per le attivita' istituzionali programmate. Fanno eccezione i trasferimenti a destinazione vincolata, siano questi correnti o in conto capitale, che vengono imputati in ragione del costo o dell'onere di competenza economica alla copertura del quale sono destinati. I componenti economici negativi devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attivita' istituzionali. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio della competenza economica ed intende esprimere la necessita' di contrapporre ai componenti economici positivi dell'esercizio i relativi componenti economici negativi ed oneri, siano essi certi che presunti. Tale correlazione si realizza: per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione o cessione del prodotto o servizio realizzato. L'associazione puo' essere effettuata analiticamente e direttamente o sulla base di assunzioni del flusso dei costi; per ripartizione dell'utilita' o funzionalita' pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una piu' diretta associazione. Tipico esempio e' rappresentato dall'ammortamento; per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio o perche' associati a funzioni istituzionali, o perche' associati al tempo, o perche' sia venuta meno l'utilita' o la funzionalita' del costo. In particolare quando: a) i costi sostenuti in un esercizio esauriscono la loro utilita' gia' nell'esercizio stesso, o non sia identificabile o valutabile la futura utilita'; b) viene meno o non sia piu' identificabile o valutabile la futura utilita' o la funzionalita' dei fattori produttivi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti; c) L'associazione al processo produttivo o la ripartizione delle utilita' del costo a cui ci si riferisce su base razionale e sistematica non risulti piu' di sostanziale rilevanza. I componenti economici positivi quindi devono essere correlati ai componenti economici negativi o costi o spese dell'esercizio. Tale correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio della competenza economica dei fatti gestionali caratterizzanti l'attivita' amministrativa di ogni amministrazione pubblica. 18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma Se l'informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l'esercizio, e' necessario che essi siano rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformita' alla loro sostanza effettiva e quindi alla realta' economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale. La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.». - Si riporta il testo del comma 683, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, S.O. n. 49, come modificato dalla presente legge: «683. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi, 15-quinquies e 15-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.In attesa della razionalizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore, in attuazione dell'articolo 7 della legge 9 agosto 2023, n. 111, le disposizioni di cui al comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.». - Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 recante: «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160: «Art. 9 (Prospetto verifica pareggio di bilancio e norme sul pareggio di bilancio atte a favorire la crescita). - (Omissis) 1-quinquies. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonche' di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresi' divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo. Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche' l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale nonche' lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei comuni delle isole minori con popolazione fino a 10.000 abitanti, ove nell'anno precedente e' stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia. ( (Il divieto di cui al presente comma non si applica alle assunzioni a tempo indeterminato previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142 recante: «Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Ricapitalizzazione della Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale). - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono assegnati in favore dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, contributi in conto capitale, fino all'importo complessivo massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzati al rafforzamento patrimoniale mediante versamenti in conto capitale in favore di Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. affinche' questa promuova, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo di attivita' finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese e dell'occupazione nel Mezzogiorno, da realizzarsi mediante operazioni finanziarie, anche attraverso il ricorso all'acquisizione di partecipazioni al capitale di societa' bancarie e finanziarie, di norma societa' per azioni, e nella prospettiva di ulteriori possibili operazioni di razionalizzazione di tali partecipazioni ovvero finalizzati ad iniziative strategiche, da realizzarsi mediante operazioni finanziarie, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno. 1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A., ovvero la societa' di cui al comma 2, in caso di costituzione della medesima, riferiscono su base quadrimestrale alle Commissioni parlamentari competenti per materia sull'andamento delle operazioni finanziarie di cui al comma 1, anche con riferimento ai profili finanziari e all'andamento dei livelli occupazionali, e presentano altresi' alle Camere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2021, una relazione annuale sulle medesime operazioni finanziarie realizzate nel corso dell'anno precedente. All'atto dell'eventuale costituzione della societa' di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione sulle scelte operate, sulle azioni conseguenti e sui programmi previsti. 1-ter. Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia e' autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, che si convertono in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima nel limite massimo di 705.000.000 di euro, per assicurare la continuita' del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Societa' ILVA S.p.A., qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Gli accordi sottoscritti dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia ai sensi del periodo precedente rientrano tra le operazioni finanziarie, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno, di cui al comma 1 del presente articolo. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, per l'importo di 705.000.000 di euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili in conto residui di cui all'articolo 202, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alle risorse di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dall'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze e', a tal fine, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. 1-quater. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia e' autorizzata alla costituzione di una societa', allo scopo della conduzione delle analisi di fattibilita', sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziario, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - direct reduced iron. Alla societa' di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il capitale sociale della societa' di cui al primo periodo e' determinato entro il limite massimo di 70.000.000 di euro, interamente sottoscritto e versato dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, anche in piu' soluzioni, in relazione all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi di fattibilita' funzionali alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - direct reduced iron. Agli oneri di cui al terzo periodo, pari a 70.000.000 di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta l'assegnazione, in favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, dell'importo, fino a 70.000.000 di euro, per la sottoscrizione e il versamento, anche in piu' soluzioni, del capitale sociale della societa' di cui al primo periodo. Al fine di dare attuazione agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento agli investimenti legati all'utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate nell'ambito della Missione 2, Componente 2, e all'allocazione delle risorse finanziarie pubbliche ivi previste per tali finalita', nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 di cui alla Comunicazione della Commissione europea C/2022/481 del 27 gennaio 2022, la societa' costituita ai sensi del primo periodo del presente comma e' individuata quale soggetto attuatore degli interventi per la realizzazione dell'impianto per la produzione del preridotto - direct reduced iron, con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, aggiudicati ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle altre vigenti disposizioni di settore. A tal fine, le risorse finanziarie di cui al sesto periodo, preordinate alla realizzazione dell'impianto per la produzione, con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, del preridotto - direct reduced iron, sono assegnate entro il limite di 1 miliardo di euro al soggetto attuatore degli interventi di cui al medesimo periodo. L'impianto per la produzione del preridotto di cui al settimo periodo e' gestito dalla societa' costituita ai sensi del primo periodo. A tal fine, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia S.p.A.) assicura l'assunzione di ogni iniziativa utile all'apertura del capitale della societa' di cui al primo periodo a uno o piu' soci privati, in possesso di adeguati requisiti finanziari, tecnici e industriali, individuati mediante procedure selettive di evidenza pubblica, in conformita' al codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e alle altre vigenti disposizioni di settore. 1-quinquies. Anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.-Invitalia e' autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale sociale o a erogare finanziamenti in conto soci secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima, sino all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000 di euro, ulteriori e addizionali rispetto a quelli previsti dal comma 1-ter. Per l'attuazione del presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, senza applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2022. 1-sexies. Al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuita' produttiva e aziendale, indispensabile a preservare la funzionalita' produttiva degli impianti siderurgici della Societa' ILVA S.p.A., di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro, qualora le societa' che gestiscono gli impianti anzidetti siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, possono essere concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze uno o piu' finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, in favore delle medesime societa', nel limite massimo di 420 milioni di euro per l'anno 2024. Il finanziamento prevede l'applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato ed e' soggetto a restituzione, per capitale e interessi, in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura anche in deroga all'articolo 222 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Il finanziamento di cui al presente comma e' concesso con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa richiesta motivata del commissario straordinario. Per l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, senza applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 728, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 2. A seguito delle iniziative poste in essere dalla banca in attuazione del comma 1, con decreto del Ministro dell'economia delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, puo' essere disposta la sua scissione con costituzione di nuova societa', alla quale sono assegnate le attivita' e partecipazioni acquisite ai sensi del comma 1. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della societa' sono attribuite, senza corrispettivo, al Ministero dell'economia e delle finanze. 3. Alla societa' di nuova costituzione di cui al comma precedente non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Resta ferma la disciplina in materia di requisiti di onorabilita', professionalita' e autonomia degli amministratori prevista dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La nomina del Consiglio di amministrazione della societa' e' effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. 4. Tutti gli atti e le operazioni poste in essere per l'attuazione dei commi precedenti sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tassazione. 5. Le eventuali risorse di cui al comma 1 non piu' necessarie alle finalita' di cui al presente decreto sono quantificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, al capitolo di provenienza.». - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 2023, n. 206 recante: «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2023: «Art. 4 (Fondo nazionale del made in Italy). - 1. Al fine di sostenere la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale ed economica nazionale, anche in riferimento alle attivita' di estrazione, trasformazione, approvvigionamento, riciclo e riuso di materie prime critiche per l'accelerazione dei processi di transizione energetica e a quelle finalizzate allo sviluppo di modelli di economia circolare, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo nazionale del made in Italy», con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024. (Omissis)». - Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131 recante: «Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, come modificato dalla presente legge: «Art. 5 (Disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese). - 1. Le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisiscono un compendio aziendale da un'impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 245 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, possono registrare in sede di rilevazione iniziale gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate in base al valore di carico alla data di trasferimento, come risultante dal libro mastro delle gestioni separate della cedente, anziche' al prezzo di cessione, fatta eccezione per le differenze tra i due importi imputabili a perdite di valore di carattere durevole. I valori di rilevazione iniziale dei menzionati attivi finanziari sono riconosciuti tanto ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' quanto ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive in capo al soggetto cedente e ai soggetti cessionari, indipendentemente dal prezzo eventualmente pattuito per l'acquisizione degli stessi. Le cessioni di compendio aziendale di cui al primo periodo si considerano cessioni di ramo di azienda ai fini del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Agli atti aventi a oggetto le cessioni di compendio aziendale di cui al primo periodo le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano, qualora dovute, nella misura fissa normativamente prevista. Le imprese cessionarie possono valutare, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e nei due esercizi successivi, gli attivi finanziari di cui al primo periodo non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziche' al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Le imprese cessionarie di cui al primo periodo non possono esercitare l'opzione per la trasparenza di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ne' per la tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti dello stesso testo unico. 2. Le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 , che, entro il 31 dicembre 2025, acquisiscono un compendio aziendale dalle imprese cessionarie di cui al comma 1, possono registrare in sede di rilevazione iniziale gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate del compendio acquisito in base al valore di carico alla data di trasferimento, come risultante dal libro mastro delle gestioni separate della cedente, anziche' al prezzo di cessione, fatta eccezione per le differenze tra i due importi imputabili a perdite di valore di carattere durevole. Le cessioni di compendio aziendale di cui al primo periodo si considerano cessioni di ramo di azienda ai fini del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le imprese cessionarie possono valutare, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e in quello successivo, gli attivi finanziari di cui al primo periodo non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziche' al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. 3. All'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3-octies, il secondo periodo e' soppresso; b) al comma 3-decies: 1) al primo periodo le parole: «e, per le imprese di cui all' articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi» sono soppresse; 2) dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: «Per le imprese di cui all' articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facolta' di cui al comma 3-octies del presente articolo la determinazione della riserva indisponibile di cui al primo e secondo periodo e' effettuata tenuto conto anche dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi.». c) dopo il comma 3-decies, sono aggiunti i seguenti: "-undecies. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-octies, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, puo' essere prorogata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 3-duodecies. Per le imprese di cui all' articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facolta' di cui al comma 3-octies del presente articolo, l'applicazione delle disposizioni di cui al terzo periodo del comma 3-decies, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, puo' essere prorogata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze."». - Si riporta il testo degli articoli articolo 5 e 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 recante: «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2010, S.O. n. 58: «Art. 5 (Formazione continua). - 1. Gli iscritti nel Registro sono tenuti al rispetto degli obblighi di formazione continua. 2. La formazione continua consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacita' professionali. Almeno meta' del programma di aggiornamento riguarda le materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale previsti dalla direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale, l'indipendenza e la tecnica professionale della revisione. Il programma di aggiornamento riguarda anche le materie caratterizzanti l'attestazione di conformita' della rendicontazione di sostenibilita'. 3. Il periodo di formazione continua e' triennale. I trienni formativi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. 4. L'impegno richiesto per l'assolvimento degli obblighi formativi e' espresso in termini di crediti formativi. 5. In ciascun anno l'iscritto deve acquisire almeno 20 crediti formativi, per un totale di un minimo di 60 crediti formativi nel triennio. I revisori abilitati al rilascio all'attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita' devono acquisire almeno venticinque crediti formativi ogni anno solare, di cui almeno dieci caratterizzanti la revisione legale dei conti e almeno dieci caratterizzanti la sostenibilita'. 6. L'attivita' di formazione continua puo' essere svolta: a) attraverso la partecipazione a programmi di formazione a distanza erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso organismi convenzionati; b) presso societa' o enti pubblici e privati, provvisti di struttura territoriale adeguata alla natura dell'attivita' di formazione ed alle modalita' di svolgimento dei programmi formativi, accreditati dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione. 7. Possono richiedere l'accreditamento di cui al comma 6, lettera b), i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) numero di dipendenti adeguato a garantire, tenendo conto della struttura organizzativa, della articolazione territoriale e della esperienza professionale, la qualita' della formazione offerta; b) comprovata esperienza, almeno triennale, nel campo della formazione professionale di studenti universitari, professionisti nell'ambito giuridico-economico e contabile, dirigenti e funzionari pubblici, nelle materie di cui all'articolo 4; c) impiego, nell'attivita' di formazione, di docenti con una comprovata esperienza professionale nell'ambito delle materie di cui all'articolo 4; d) organizzazione ispirata a criteri di economicita' della prestazione. 8. I soggetti pubblici o privati, di cui al comma 6, lettera b), sono responsabili della qualita' e della pertinenza dei programmi formativi, dell'effettivita' della partecipazione degli iscritti ai corsi e comunicano annualmente al registro l'assolvimento degli obblighi di formazione in relazione a ciascun partecipante. 9. In caso di violazione degli obblighi previsti nel presente articolo, ai soggetti pubblici e privati indicati al comma 6, lettera b), e' revocato l'accreditamento concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze. 10. L'attivita' di formazione effettuata dai revisori legali e dai revisori della sostenibilita', prevista dagli Albi professionali di appartenenza, e da coloro che collaborano all'attivita' di revisione legale o di attestazione della sostenibilita' o sono responsabili della revisione o dell'attestazione della sostenibilita' all'interno di societa' di revisione che erogano formazione, viene riconosciuta equivalente se dichiarata conforme dal Ministero dell'economia e delle finanze al programma annuale di aggiornamento professionale di cui al comma 2. 11. Gli ordini professionali e le societa' di revisione legale devono comunicare annualmente al Ministero medesimo l'avvenuto assolvimento degli obblighi formativi da parte dei revisori iscritti che hanno preso parte ai programmi di cui al comma 2, nell'ambito della formazione prevista rispettivamente dai singoli ordini professionali e dalle societa' di revisione. 12. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica l'effettivo assolvimento degli obblighi formativi da parte degli iscritti nel registro e procede, in caso di mancato adempimento, all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 24. 13. Nell'espletamento delle proprie funzioni il Ministero dell'economia e delle finanze puo' delegare allo svolgimento di compiti connessi alla formazione continua, enti pubblici o privati, selezionati con le procedure previste dalla legge, proponendo la sottoscrizione di apposita convenzione che indichi i compiti delegati e le condizioni alle quali tali compiti devono essere svolti. Art. 6 (Iscrizione nel Registro). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, con proprio regolamento, stabilisce: a) il contenuto e le modalita' di presentazione delle domande di iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle societa' di revisione; b) modalita' e termini entro cui esaminare le domande di iscrizione e verificare i requisiti. 1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob, definisce, con decreto, il contenuto e le modalita' di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle societa' di revisione allo svolgimento dell'attivita' di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita', nonche' il contenuto, le modalita' e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro.». - Il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 recante: «Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilita'» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2024. - Il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 recante: «Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversita' da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2017. - Si riporta il testo dell'articolo 44, comma 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dalla presente legge: (Omissis) 2-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa', e' data facolta' di applicare l'indennita' di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino al 31 dicembre 2025, con oneri a carico del bilancio comunale. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto, i limiti previsti dal comma 4 dell'articolo 79 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la fruizione di permessi e di licenze sono aumentati rispettivamente a 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2022, n. 303, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, come modificato dalla presente legge: «Art. 3-ter (Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli enti locali e utilizzo delle relative risorse per le maggiori spese energetiche). - (Omissis) 2. In considerazione delle difficolta' determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, negli anni 2023, 2024 e 2025, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti Spa, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. 3. In considerazione dell'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione bancaria italiana (ABI) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedano la sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in essere in scadenza negli anni 2023, 2024 e 2025, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione puo' avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: «Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di societa' ed enti). - (Omissis) 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101 recante: «Regolamento relativo alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attivita' di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni, per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle societa' da essi partecipate», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria, convertito, con modificazioni dalla legge 27 luglio 2022, n. 174: «Art. 12 (Obblighi degli iscritti in ordine alla revisione annuale). - 1. Ai fini della revisione annuale per la verifica della sussistenza dei requisiti cui e' subordinata l'iscrizione nell'albo, gli iscritti sono tenuti a far pervenire alla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze, esclusivamente tramite posta elettronica certificata: a) entro il 31 marzo di ciascun anno una specifica dichiarazione, resa ai sensi del citato articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 attestante: 1) la permanenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'iscrizione; 2) il rispetto dell'obbligo previsto dall'articolo 53, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997, il quale prevede che sono escluse le attivita' di incasso diretto; 3) di non aver effettuato, direttamente o indirettamente, anticipazioni finanziarie comunque onerose nei confronti degli enti locali affidanti, non previste dagli atti di gara o dal contratto; 4) di aver fornito agli enti locali affidanti adeguate cauzioni a garanzia delle gestioni in atto, ove previste dagli atti di gara o dal contratto; b) la relazione sulla gestione dell'attivita' svolta, inviata all'ente affidante entro il bimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, redatta sulla base di uno schema approvato con decreto del Direttore Generale delle Finanze entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente regolamento; c) entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio d'esercizio; d) entro trenta giorni dalla comunicazione, i dati o notizie richiesti dalla Commissione.». - Si riporta il testo degli articoli 52 e 53, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 recante: «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997, S.O. n. 252: «Art. 52 (Potesta' regolamentare generale delle province e dei comuni). - 1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. 2. 3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione. 4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa. 5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri: a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142; b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1; 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attivita', i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorita' del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore; 3) la societa' a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi la parte piu' importante della propria attivita' con l'ente che la controlla; che svolga la propria attivita' solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla; 4) le societa' di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica. c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione. Art. 53 (Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali). - 1. Presso il Ministero delle finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. Sono escluse le attivita' di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4). 2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI. 3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Statocitta', sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilita' da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalita' per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche' ai casi di revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997, puo' essere stabiito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto. 4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita'.». - Si riporta il testo dell'articolo 194, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023, S.O. n. 12: «Art. 194 (Societa' di scopo). - 1. Per gli affidamenti superiori alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), il bando di gara per l'affidamento di una concessione nella forma della finanza di progetto prevede che l'aggiudicatario costituisca una societa' di scopo in forma di societa' per azioni o a responsabilita' limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della societa'. In caso di concorrente costituito da piu' soggetti, nell'offerta e' indicata, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. 2. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle societa' di scopo si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso in cui siano affidati direttamente dalle suddette societa' ai propri soci, originari o subentrati, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. 3. La societa' di scopo, senza che cio' costituisca cessione di contratto, subentra nel rapporto di concessione senza necessita' di approvazione o autorizzazione amministrativa. Essa sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'ente concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte dell'ente concedente, i soci della societa' restano solidalmente responsabili con la societa' di scopo nei confronti dell'amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la societa' di scopo puo' fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalita' per l'eventuale cessione delle quote della societa' di scopo, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla societa' e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della societa' di scopo e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali, di cui all'articolo 193, comma 1, quarto periodo, che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione, possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento. 4. Il contratto di concessione disciplina altresi' le modalita' di sostituzione dei soci della societa' di scopo che, nel corso dell'esecuzione del contratto, perdano i requisiti di qualificazione. 5. Il bando-tipo per l'affidamento di un contratto ai sensi del comma 1 reca anche lo schema della convenzione da allegare agli atti di gara.». - Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2024, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95: «Art. 13 (Disposizioni in materia di zone logistiche semplificate). - 1. Nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalita' regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e' concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027, in relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 15 novembre 2024. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, commi da 2 a 5, del predetto decreto-legge n. 124 del 2023. (Omissis).». - Si riporta il testo dei commi 177 e 178, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, S.O. n. 46: «177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III - Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro. 178. Il complesso delle risorse di cui al comma 177 e' destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale: 4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per l'anno 2030. Al completamento delle risorse da destinare alla suddetta programmazione si provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 e nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di coesione, si applicano le seguenti disposizioni: a) a dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione e' impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonche' per l'attuazione degli Accordi per la coesione di cui alle lettere c) e d). La dotazione finanziaria e' altresi' impiegata in coerenza con le politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 e con le politiche di investimento e di riforma previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), secondo principi di complementarita' e di addizionalita'; b) con una o piu' delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016, sono imputate in modo programmatico, nel rispetto delle percentuali previste dal primo periodo dell'alinea del presente comma e tenuto conto delle assegnazioni gia' disposte: 1) le risorse del Fondo eventualmente destinate alle Amministrazioni centrali, con l'indicazione di ciascuna Amministrazione beneficiaria e dell'entita' delle risorse per ciascuna di esse, assicurando una quota prevalente per gli interventi infrastrutturali; 2) le risorse del Fondo eventualmente destinate alle regioni e alle province autonome, con l'indicazione dell'entita' delle risorse per ciascuna di esse». - Si riporta il testo dell'articolo 112, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 30 settembre 1993, n. 230: «Art. 112 (Altri soggetti operanti nell'attivita' di concessione di finanziamenti). - (Omissis) 7. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria attivita', in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre continuare a svolgere la propria attivita', senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, gli enti e le societa' cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, gia' iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, ove si verifichino le condizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995.In attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, possono continuare a svolgere la propria attivita', senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, le societa' cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che: a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica; b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro; c) l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro; d) i finanziamenti siano concessi a condizioni piu' favorevoli di quelli presenti sul mercato.». |
| Art. 3 bis Riammissione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e altri differimenti in materia di dichiarazioni fiscali
1. Limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell'inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell'adesione alla predetta procedura di definizione agevolata, possono essere riammessi alla medesima rendendo, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione prevista dal medesimo comma 235 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022. Tale dichiarazione e' resa con le modalita', esclusivamente telematiche, che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresi' il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cui al comma 2, lettera b), numero 2), del presente articolo. 2. In caso di riammissione alla procedura di definizione agevolata, ai sensi del comma 1, si applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni dell'articolo 1, commi 231, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 e 252, della legge n. 197 del 2022: a) la dichiarazione resa ai sensi del comma 1 puo' essere integrata, relativamente ai soli debiti di cui al medesimo comma 1, entro la stessa data del 30 aprile 2025; b) il pagamento delle somme di cui all'articolo 1, comma 231, della legge n. 197 del 2022, sulle quali sono dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, e' effettuato alternativamente: 1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025; 2) nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027; c) l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonche' quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 30 giugno 2025; d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 243 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 si determinano alla data del 31 luglio 2025. 3. Per l'anno 2025, i termini per l'approvazione e la disponibilita' in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' delle relative istruzioni e specifiche tecniche, di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 3-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono rinviati al 17 marzo 2025. 4. Per l'anno 2025, la data a partire dalla quale possono essere presentate le dichiarazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e' rinviata al 30 aprile 2025. 5. Per l'anno 2025, i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e quelli necessari per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono resi disponibili entro il 30 aprile 2025. 6. Il fondo di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e' incrementato di 4,92 milioni di euro per l'anno 2025, 32,88 milioni di euro per l'anno 2026 e 34,57 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dai commi 1 e 2. 7. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di 15,735 milioni di euro per l'anno 2025, 88,774 milioni di euro per l'anno 2026 e 92,565 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dai commi 1 e 2. 8. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 0,6 milioni di euro per l'anno 2026, 0,34 milioni di euro per l'anno 2027, 13,99 milioni di euro per l'anno 2028, 13,021 milioni di euro per l'anno 2029, 9,975 milioni di euro per l'anno 2030, 9,214 milioni di euro per l'anno 2031, 8,714 milioni di euro per l'anno 2032, 8,025 milioni di euro per l'anno 2033, 4,016 milioni di euro per l'anno 2034 e 1,521 milioni di euro per l'anno 2035, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 32,27 milioni di euro per l'anno 2028, 30,26 milioni di euro per l'anno 2029, 23,22 milioni di euro per l'anno 2030, 21,46 milioni di euro per l'anno 2031, 20,3 milioni di euro per l'anno 2032, 18,69 milioni di euro per l'anno 2033, 9,35 milioni di euro per l'anno 2034 e 3,55 milioni di euro per l'anno 2035, si provvede: a) quanto a 32,27 milioni di euro per l'anno 2028, 30,26 milioni di euro per l'anno 2029, 23,22 milioni di euro per l'anno 2030, 21,46 milioni di euro per l'anno 2031, 20,30 milioni di euro per l'anno 2032, 18,69 milioni di euro per l'anno 2033, 9,35 milioni di euro per l'anno 2034 e 3,55 milioni di euro per l'anno 2035, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023; b) quanto a 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 0,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,34 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dai commi 1 e 2.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 344, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 29 dicembre 2022, S.O. n. 43: «231. Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. 232. Il pagamento delle somme di cui al comma 231 e' effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. 233. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo; non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 234. L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili. 235. Il debitore manifesta all'agente della riscossine la sua volonta' di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 giugno 2023, apposita dichiarazione, con le modalita', esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresi' il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232. 236. Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio e' subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti. 237. Entro il 30 giugno 2023 il debitore puo' integrare, con le modalita' previste dal comma 235, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data. 238. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 231, si tiene conto esclusivamente degli importi gia' versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha gia' integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 231, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volonta' di aderirvi con le modalita' previste dal comma 235. 239. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. 240. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti alla data di presentazione; d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive; e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; f) il debitore non e' considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. 241. Entro il 30 settembre 2023, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 235 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonche' quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione e' resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione. 242. Il pagamento delle somme dovute per la definizione puo' essere effettuato: a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalita' determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 241; b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione e' tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 241; c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. 243. Limitatamente ai debiti definibili per i quali e' stata presentata la dichiarazione di cui al comma 235: a) alla data del 31 ottobre 2023 le dilazioni sospese ai sensi del comma 240, lettera b), sono automaticamente revocate; b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. 244. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attivita' di recupero. 245. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 231 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilita' di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalita' e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione. 246. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 231 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. 247. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni dei commi da 231 a 252 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 248. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 231, che sono oggetto di procedura concorsuale nonche' di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili. 249. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui ai commi da 231 a 248, anche se con riferimento ad essi si e' determinata l'inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi: a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225; b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172; c) dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; d) dell'articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; e) dell'articolo 16-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. 250. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 231, l'agente della riscossione e' automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2028, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 231 a 252 e dei codici tributo per i quali e' stato effettuato il versamento. 251. Le disposizioni di cui ai commi da 231 a 252 si applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, previe apposite delibere dei medesimi enti approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2023 e comunicate entro la medesima data all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata. 252. Per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'eventuale maggiore disavanzo determinato dall'applicazione dei commi da 222 a 227 e dei commi da 231 a 251 puo' essere ripianato in non piu' di cinque annualita', in quote annuali costanti secondo le modalita' previste dall'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021.». - Si riporta il testo degli articoli 1, comma 1, e 2, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 recante: «Regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 1998: «Art. 1 (Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.). - 1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullita', su modelli conformi a quelli approvati ( (entro il mese di febbraio) ) con provvedimento amministrativo, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione. I provvedimenti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, e i modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, sono emanati entro il mese di febbraio dell'anno in cui i modelli stessi devono essere utilizzati e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Art. 2 (Termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.). - (Omissis) 3-bis. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate entro il mese di febbraio. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96: «Art. 9-bis (Indici sintetici di affidabilita' fiscale). - 1. Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilita' fiscale per gli esercenti attivita' di impresa, arti o professioni, di seguito denominati «indici». Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a piu' periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalita' e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilita' fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale di cui al comma 11. 2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attivita' economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attivita' economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al precedente periodo e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2-bis. L'attivita' di revisione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui al comma 2 tiene conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare adeguatamente la realta' dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attivita' economiche Ateco. 3. I dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia di finanza, nonche' da altre fonti. 4. I contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati di cui al periodo precedente. La disposizione del primo periodo si applica, nelle more dell'approvazione degli indici per tutte le attivita' economiche interessate, anche ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per i periodi d'imposta 2017 e 2018, il provvedimento di cui al secondo periodo del presente comma e' emanato entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per l'approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai predetti periodi d'imposta. 4-bis. Dai modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sono esclusi i dati gia' contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui redditi, approvati con il provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, fermo restando l'utilizzo, ai fini dell'applicazione degli indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate rende disponibili agli operatori economici, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati in suo possesso che risultino utili per la comunicazione di cui al precedente periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. 4-ter. Nell'ottica di semplificare l'adempimento di cui al comma 4, l'Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti ovvero ai loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, per l'acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono individuati gli elementi e le informazioni da fornire al contribuente, le fonti informative e le modalita' con cui tali dati sono messi a disposizione dello stesso contribuente. Con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione dei modelli degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono definiti i dati su cui si fonda l'analisi funzionali alla revisione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, di cui al comma 2 ed inoltre alla eliminazione delle informazioni non indispensabili ai fini del calcolo, dell'elaborazione o dell'aggiornamento e sara' implementato l'invio di dati precompilati da parte dell'Agenzia stessa. 5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o degli intermediari di cui essi possono avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie informatiche, appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati di cui al comma 4, nonche' gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici. 5-bis. I programmi informatici di cui al comma 5 di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati sono resi disponibili entro il giorno 15 del mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili. 6. Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente: a) ha iniziato o cessato l'attivita' ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa; b) dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici. 7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilita' degli indici per determinate tipologie di contribuenti. 8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali. La commissione e' sentita nella fase di elaborazione e, prima dell'approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere sull'idoneita' dello stesso a rappresentare la realta' cui si riferisce nonche' sulle attivita' economiche per le quali devono essere elaborati gli indici. I componenti della commissione partecipano alle sue attivita' a titolo gratuito. Non spetta ad essi il rimborso delle spese eventualmente sostenute. Fino alla costituzione della commissione di cui al presente comma, le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Le funzioni di quest'ultima sono attribuite alla commissione di cui al presente comma a decorrere dalla data della sua costituzione. 9. Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilita' nonche' per accedere al regime premiale di cui al comma 11. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui ai precedenti periodi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato. 10. La dichiarazione degli importi di cui al comma 9 non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalita' previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facolta' di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 11. In relazione ai diversi livelli di affidabilita' fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi di cui al comma 9, sono riconosciuti i seguenti benefici: a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformita' per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attivita' produttive; b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformita' ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui; c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle societa' non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilita', dei termini di decadenza per l'attivita' di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. 12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilita' fiscale, anche con riferimento alle annualita' pregresse, ai quali e' collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11; i termini di accesso ai benefici possono essere differenziati tenendo conto del tipo di attivita' svolto dal contribuente. 13. Con riferimento al periodo d'imposta interessato dai benefici premiali di cui al comma 11, in caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non si applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere c), d), e) e f), del presente articolo. 14. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilita' fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici nonche' delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. 15. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo le parole: «studi di settore,» sono inserite le seguenti: «degli indici sintetici di affidabilita' fiscale». La societa' indicata nell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, provvede, altresi', a porre in essere ogni altra attivita' idonea a sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare le attivita' di analisi per contrastare la sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di evasione e a individuare le relative aree territoriali e settoriali di intervento nonche', per favorire l'introduzione del concordato preventivo e l'implementazione dell'adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, a porre in essere le attivita' di progettazione, di sviluppo e di realizzazione dell'interoperabilita' delle banche dati, relativamente agli aspetti metodologici, fermi restando il coordinamento e l'indirizzo da parte dell'Agenzia delle entrate e la cura dei connessi aspetti tecnologici da parte della Sogei S.p.A.. Al fine di consentire lo svolgimento delle attivita' di cui al precedente periodo e di assicurare il coordinamento delle stesse con ulteriori attivita' svolte dalla medesima societa' per altre finalita' e per conto di altre amministrazioni, la stessa societa' puo' stipulare specifiche convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con altri soggetti. Tali convenzioni, aventi ad oggetto anche lo scambio, l'utilizzo e la condivisione dei dati, dei risultati delle elaborazioni e delle nuove metodologie, nonche' altre attivita', sono stipulate esclusivamente per le finalita' stabilite dal presente comma o da altre disposizioni normative. Le convenzioni che hanno ad oggetto la mappa del rischio di evasione e l'analisi per il contrasto della sottrazione di basi imponibili, anche di natura contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree di competenza, con le agenzie fiscali, con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con l'Ispettorato nazionale del lavoro e con il Corpo della guardia di finanza. Le quote di partecipazione al capitale della societa' di cui al secondo periodo del presente comma possono essere cedute, in tutto o in parte, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro, in conformita' ai principi disposti dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 16. Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'Agenzia delle entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente, con le modalita' di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione. L'Agenzia delle entrate, nei casi di omissione della comunicazione di cui al primo periodo, puo' altresi' procedere, previo contraddittorio, da attivare ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, all'accertamento dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi, rispettivamente, del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. 18. Le disposizioni normative e regolamentari relative all'elaborazione e all'applicazione dei parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e degli studi di settore previsti dagli articoli 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli indici. Ad eccezione di quanto gia' disposto dal presente articolo, le norme che, per fini diversi dall'attivita' di controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi di settore si intendono riferite anche agli indici. Per le attivita' di controllo, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta antecedenti a quelli di cui al primo periodo si applicano le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono abrogati l'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 19. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 recante: «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2024. - Si riporta il testo dell'articolo 62, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 recante: «Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalita' internazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2023: «Art. 62 (Disposizioni finanziarie). - 1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per l'attuazione della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. 2. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, valutati in 7,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 4,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 18.». - Si riporta il testo del comma 511, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, S.O. n. 244: «511. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal comma 512 del presente articolo. All'utilizzo del Fondo per le finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, e alla Corte dei conti.». |
| Art. 4
Disposizioni concernenti termini in materia di salute
1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, concernente la permanenza in carica degli organi deputati alla liquidazione coatta amministrativa dell'ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI), al terzo periodo, le parole «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024 » sono soppresse. 2. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo alla deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori sociosanitari ucraini, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2027»; b) al secondo periodo, dopo le parole: «muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati» sono inserite le seguenti: «o della documentazione da cui si evince inequivocabilmente che il soggetto e' abilitato nel Paese di origine all'esercizio della professione sanitaria o all'attivita' riferita agli operatori socio-sanitari»; c) al secondo periodo, le parole: «dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60» sono sostituite dalle seguenti: «dalla disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale». 2-bis. All'articolo 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo all'assolvimento degli obblighi di formazione continua in medicina, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-bis, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»; b) al comma 1-ter, le parole: «2014-2016 e 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022». 3. All'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'applicazione delle misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, le parole: «degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del presente articolo:» sono sostituite dalle seguenti: «dalla disciplina vigente in materia:»; b) alla lettera a), le parole: «2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2024 e 2025» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». 3-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «maturato al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «maturato al 31 dicembre 2025»; b) le parole: «tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025». 3-ter. All'articolo 4, comma 9-quinquiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». 4. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione, le parole: «31 dicembre 2024 nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025 nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale». 5. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, relativo ai requisiti di partecipazione del personale medico ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza, le parole: «alla data di pubblicazione del presente decreto» sono soppresse e le parole: «il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2024». 6. All'articolo 1, comma 583, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alla rilevazione del fatturato di ciascuna azienda titolare di autorizzazioni all'immissione in commercio di farmaci, sulla base dei dati delle fatture elettroniche, le parole «31 dicembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». 7. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, concernente la proroga del termine di validita' dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute in data 1° aprile 2020, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»; b) al comma 5-bis, concernente l'applicazione del regolamento recante la disciplina per l'attivita' di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto del Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»; c) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: «7-bis. Il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e' prorogato al 31 dicembre 2026. Resta ferma la possibilita' da parte delle regioni di accreditare nuove strutture sanitarie ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502». d) al comma 8-septies, relativo alla limitazione di responsabilita' penale ai casi di colpa grave a carico degli esercenti una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025». 8. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di incentivi al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale, le parole «31 dicembre 2024» sono sostitute dalle seguenti: «31 dicembre 2025». 9. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, relativo alla possibilita' per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, di partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «Fino al 31 dicembre 2024, in relazione» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione»; b) dopo le parole «iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono» sono inserite le seguenti: «mantenere gli incarichi gia' assegnati ovvero»; c) dopo le parole «partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi quelli provvisori e di sostituzione». 10. All'articolo 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla possibilita' per i medici iscritti al corso di formazione in medicina generale di instaurare un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale, per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonche' per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025»; b) al comma 2, le parole «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025» e le parole: «e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza» e «esclusivamente durante lo stato di emergenza» sono soppresse; c) al comma 3, le parole «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025»; c-bis) al comma 4, al primo periodo, le parole: «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025,» e, al secondo periodo, le parole: «esclusivamente durante lo stato di emergenza» sono soppresse. 11. Al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale nonche' di ridurre le liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'anno 2025, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 220, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono incrementare, a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2025, la spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanita' dipendenti dei medesimi enti e aziende nel limite degli importi lordi indicati, per ciascuna regione e provincia autonoma, nella tabella 1 allegata al presente decreto, pari complessivamente a 143.500.000 euro, di cui 101.885.000 euro per i dirigenti medici e 41.615.000 euro per il personale sanitario del comparto sanita'. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui al presente comma sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 218 e 219, della citata legge n.213 del 2023 in materia di prestazioni aggiuntive. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 31.400.000 euro per l'anno 2025 e in 3.000.000 di euro per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 31.400.000 euro per l'anno 2025 e 3.000.000 di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 11-bis. Al fine di rafforzare le misure di prevenzione per il tumore al seno, e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025 e di 800.000 euro per l'anno 2026 per avviare progetti di rafforzamento dell'adesione e dell'estensione mediante campagne di screening regionale per le donne nelle fasce d'eta' 45-50 anni e 70-74 anni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200.000 euro per l'anno 2025 e a 800.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. 12. All'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, relativo alla proroga degli incarichi semestrali di lavoro autonomo per i dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonche' per il personale del ruolo sanitario del comparto sanita', collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonche' per gli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale». 12-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». 12-ter. All'articolo 1, comma 377, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «e di» sono sostituite dalla seguente: «, di» e le parole: «al 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 2027 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028». Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. 12-quater. All'articolo 1, comma 580, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alla spesa farmaceutica per acquisti diretti, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta giorni». 12-quinquies. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 580, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, gli incassi di cui al ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2023 possono essere utilizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per assicurare l'equilibrio del settore sanitario nell'anno 2024. Resta ferma la compensazione di eventuali pagamenti con riserva a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva e' definito, qualora di entita' inferiore. 12-sexies. Le disposizioni di cui al comma 12-quinquies si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data del 20 marzo 2025.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante: «Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012, come modificato dalla presente legge: «Art. 8 (Norme transitorie e finali). - (Omissis) 2. A far data dal 1° gennaio 2018, l'Ente e' posto in liquidazione ai sensi del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni di cui al presente comma. Gli organi deputati alla liquidazione di cui all'articolo 198 del citato regio decreto sono rispettivamente l'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c) quale commissario liquidatore e l'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) quale comitato di sorveglianza. Detti organi, da nominare con decreto del Ministro della salute, restano in carica fino alla fine della liquidazione. La gestione separata di cui all'articolo 4, comma 2, si conclude al 31 dicembre 2017 con un atto di ricognizione della massa attiva e passiva del Presidente dell'Ente. La massa attiva e passiva, cosi' individuate confluiscono nella procedura di cui al presente comma. Il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attivita' connesse alla gestione liquidatoria, del personale individuato, secondo le medesime modalita' di cui al presente comma, con provvedimento del Presidente dell'Ente nell'ambito del contingente di personale gia' individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico alla gestione liquidatoria. Per detto personale, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine del 1° aprile 2018 sotto indicato, operante per il trasferimento anche in sovrannumero e contestuale trasferimento delle risorse ad altra amministrazione, e' differito fino a dichiarazione di cessata necessita' da parte del commissario liquidatore. Resta fermo, all'atto dell'effettivo trasferimento, il divieto di assunzione per le amministrazioni riceventi per tutta la durata del soprannumero e per il medesimo profilo professionale. Entro il 31 dicembre 2017, i beni mobili ed immobili necessari ai fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione sono trasferiti alla stessa. Alla conclusione della liquidazione, i beni mobili e immobili rimasti di proprieta' dell'Ente sono trasferiti all'Associazione, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi. Il personale gia' individuato nella previsione di fabbisogno ai sensi dell'articolo 3, comma 4, come funzionale alle attivita' propedeutiche alla gestione liquidatoria verra' individuato con specifico provvedimento del presidente nazionale della CRI ovvero dell'Ente entro il 30 marzo 2016 e successivamente aggiornato. Detto personale non partecipa alle procedure previste dall'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. Il 1º aprile 2018 il suddetto personale viene trasferito, con corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie, presso pubbliche amministrazioni che presentano carenze in organico nei corrispondenti profili professionali ovvero anche in sovrannumero. Il personale, ad eccezione di quello funzionale alle attivita' propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui al precedente capoverso, ove non assunto alla data del 1° gennaio 2018 dall'Associazione, e' collocato in disponibilita' ai sensi del comma 7 dell'articolo 33 e dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il personale della CRI ovvero dell'Ente, nelle more della conclusione delle procedure di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, previa convenzione tra le parti, puo' prestare temporaneamente la propria attivita' presso altre pubbliche amministrazioni per garantire fini di interesse pubblico di cui all'articolo 1, comma 4, anche con oneri a carico del finanziamento pubblico della CRI ovvero dell'Ente, che rimane esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore del trattamento economico e normativo. L'assunzione ai sensi dell'articolo 6, comma 4, determina la cessazione dello stato di disponibilita'. Il finanziamento e' attribuito tenuto conto dei compiti di interesse pubblico da parte dell'Associazione mediante convenzioni annuali tra Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della difesa e Associazione. Il finanziamento annuale dell'Associazione non puo' superare l'importo complessivamente attribuito all'Ente e Associazione ai sensi dell'articolo 2, comma 5, per l'anno 2014, decurtato del 10 per cento per il 2017 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2018. In sede di prima applicazione le convenzioni sono stipulate entro il 1° aprile 2018. Nelle convenzioni sono stabilite procedure di verifica dell'utilizzo dei beni pubblici trasferiti all'Associazione. Per l'assolvimento di compiti di interesse pubblico, con particolare riguardo alle attivita' in continuita' con quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, ai servizi resi dai Corpi ausiliari, alla protezione civile e alla formazione alle emergenze, l'Associazione, con la partecipazione dei Corpi ausiliari, costituisce una fondazione anche con soggetti pubblici e privati, che puo' essere destinataria di beni di cui al presente comma e che impiega in distacco il personale di cui all'aliquota dedicata prevista al comma 4, primo periodo, dell'articolo 6, nonche' altro personale dell'Associazione con esperienza nel settore delle emergenze. Il Ministero della difesa puo' stipulare la convenzione di cui al quarto periodo del presente comma direttamente con la fondazione. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 34 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022 e convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dalla presente legge: «Art. 34 (Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori sociosanitari ucraini). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2027, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Le strutture sanitarie e sociosanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati o della documentazione da cui si evince inequivocabilmente che il soggetto e' abilitato nel Paese di origine all'esercizio della professione sanitaria o all'attivita' riferita agli operatori socio-sanitari, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale. La struttura che procede al reclutamento temporaneo trasmette alla regione o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si e' proceduto al reclutamento temporaneo i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del primo periodo e la documentazione di cui comma 1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano la conservazione della documentazione ricevuta e istituiscono un elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati. L'elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati e' trasmesso ai relativi Ordini professionali. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i professionisti interessati depositano presso la struttura sanitaria che procede al reclutamento temporaneo la documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria o di operatore socio-sanitario, munita di traduzione asseverata presso il tribunale.». - Si riporta il testo dell'articolo 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, S.O. n. 21, e convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla presente legge: «Art. 5-bis (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina). - 1. I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attivita' di formazione continua in medicina, si intendono gia' maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attivita' professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19. 1-bis. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2020-2022 e' prorogato al 31 dicembre 2025. Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023. 1-ter. La certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo per i trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022 puo' essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua.». - Si riporta il testo del comma 268, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, S.O. n. 49, come modificato dalla presente legge: «268. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalita' acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale dalla disciplina vigente in materia: a) verificata l'impossibilita' di utilizzare personale gia' in servizio, nonche' di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche per gli anni 2023, 2024 e 2025, delle misure previste dagli articoli 2-bis, limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2025, degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni; b) ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2025 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non piu' in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2025 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025, secondo criteri di priorita' definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive; c) possono, anche al fine di reinternalizzare i servizi appaltati ed evitare differenze retributive a parita' di prestazioni lavorative, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, avviare procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni reinternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attivita' dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno tre anni di servizio.». - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Proroga di termini in materia di salute). - (Omissis) 3. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025 nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale. (Omissis) 6. Le modalita' di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica, disposte con gli articoli 2 e 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 884 del 31 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2022, in attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025 e sono estese all'invio del numero di ricetta elettronica (NRE) a mezzo di posta elettronica. (Omissis) 9-quinquiesdecies. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonche' per garantire continuita' nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il termine per il conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' stabilito al 31 dicembre 2025. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 recante: «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di salute e adempimenti fiscali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023, e convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56: «Art. 12 (Misure per il personale dei servizi di emergenza-urgenza). - 1. Fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di garantire la continuita' nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e valorizzare l'esperienza professionale acquisita, il personale medico, che, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2024, abbia maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di attivita', equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, presso i predetti servizi, e' ammesso a partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza, ancorche' non in possesso di alcun diploma di specializzazione. Il servizio prestato ai sensi del presente comma e' certificato, su istanza dell'interessato, dalla struttura presso la quale e' stato svolto, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 583, dell'articolo 1, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dalla presente legge: «583. Fino al 31 dicembre 2025, l'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica per acquisti diretti si avvale dei dati presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario, di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005. L'AIFA, inoltre, fino alla medesima data del 31 dicembre 2025, rileva il fatturato di cui al comma 578 sulla base dei dati di cui al citato Nuovo sistema informativo sanitario, riscontrati mensilmente e validati per via telematica dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC.». - Si riporta il testo dell'articolo 4, del citato decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Proroga di termini in materia di salute). - 1. Il termine di approvazione del bilancio preventivo dell'anno 2024 degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e' prorogato fino alla data di presentazione del conto consuntivo dell'anno 2023. 1-bis. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, concernente la sospensione delle attivita' e dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni in materia di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, le parole: "fino al 30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024". 2. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla proroga della possibilita' per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonche' alla possibilita' per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024". 3. Il termine di validita' dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute in data 1° aprile 2020, e' prorogato fino alla pubblicazione dell'elenco nazionale aggiornato e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025. 4. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'applicazione delle misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, le parole: "anche per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "anche per gli anni 2022, 2023 e 2024" e le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024". 5. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione, le parole: "31 dicembre 2023 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024 nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60". 5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina vigente con le disposizioni di cui al comma 5-ter del presente articolo, l'efficacia delle disposizioni previste dal regolamento recante la disciplina per l'attivita' di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto del Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156, e' sospesa dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2025. 5-ter. All'articolo 19, comma 11, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "collaborazione volontaria a titolo gratuito ed occasionale" sono sostituite dalle seguenti: "collaborazione volontaria e occasionale, a titolo gratuito o con contratto libero-professionale,". 6. All'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, relativo alla proroga degli incarichi semestrali di lavoro autonomo per i dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonche' per il personale del ruolo sanitario del comparto sanita', collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonche' per gli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024", nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.". 6-bis. Dopo il comma 164 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di trattenimento in servizio di dirigenti medici e sanitari e di infermieri del Servizio sanitario nazionale, e' inserito il seguente: "164-bis. Anche al fine di fare fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dei medici con contratto di formazione specialistica, nonche' di fronteggiare la grave carenza di personale, le aziende del Servizio sanitario nazionale, fino al 31 dicembre 2025, possono trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fino al compimento del settantaduesimo anno di eta' e comunque non oltre la predetta data del 31 dicembre 2025. Il Ministero della salute e le universita' possono applicare le disposizioni di cui al primo periodo, rispettivamente, ai dirigenti medici e sanitari di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e ai docenti universitari che svolgono attivita' assistenziali in medicina e chirurgia. Le amministrazioni di cui al primo e al secondo periodo possono riammettere in servizio, a domanda, fino al compimento del settantaduesimo anno di eta' e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, il personale di cui al presente comma collocato in quiescenza a decorrere dal 1° settembre 2023 avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nei limiti delle facolta' assunzionali vigenti e previa opzione da parte del medesimo personale per il mantenimento del trattamento previdenziale gia' in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire. I dirigenti medici e sanitari e i docenti universitari che svolgono attivita' assistenziali in medicina e chirurgia di cui al presente comma non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale". 6-ter. All'articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo alla deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori socio-sanitari ucraini, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024". 7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 406-bis, relativo alla sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "La sperimentazione di cui al primo periodo e' effettuata anche nell'anno 2024. Alla fine del medesimo anno si provvede alla valutazione degli esiti della sperimentazione."; b) al comma 406-ter, relativo alla proroga e all'estensione della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali svolte dalle farmacie, le parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: "2021, 2022 e 2024". 7-bis. Il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e' prorogato al 31 dicembre 2026. Resta ferma la possibilita' da parte delle regioni di accreditare nuove strutture sanitarie ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 8. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di incentivi al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024". 8-bis. Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui al comma 338 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 400.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 400.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 8-ter. All'articolo 1, comma 338, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di accesso al fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le parole: «le associazioni» sono sostituite dalle seguenti: "gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, costituiti in forma di associazione o fondazione". 8-quater. Il limite massimo di spesa di cui all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in materia di contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati, e' incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma che incrementano il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con uno o piu' decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente. All'onere di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 8-quinquies. Al comma 688 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'istituzione e al finanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, le parole: "e di 10 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: ", di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024". 8-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-quinquies, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 8-septies. La limitazione della punibilita' ai soli casi di colpa grave prevista, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dall'articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, si applica altresi' ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi fino al 31 dicembre 2025 nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario. 8-octies. Ai fini di cui al comma 8-septies, si tiene conto delle condizioni di lavoro dell'esercente la professione sanitaria, dell'entita' delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi nonche' del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato. 8-novies. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, concernente la durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, dopo le parole: "per un periodo di dodici mesi, prorogabile" sono inserite le seguenti: "o rinnovabile" e le parole: "per un ulteriore periodo di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un ulteriore periodo fino a trentasei mesi". 8-decies. Il termine per il completamento degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2023, in materia di gestione e funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R), e' differito al 31 dicembre 2024. 8-undecies. All'articolo 27, comma 5-ter, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, relativo alle regioni di riferimento per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali, le parole: "e 2023" sono sostituite dalle seguenti: ",2023 e 2024".». - Si riporta il testo dell'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante: «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dalla presente legge: «Art. 29 (Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale). - 1. Al fine di adeguare gli standard organizzativi e di personale ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono il completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, attivati mediante l'approvazione dei piani previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e inseriscono tra le strutture qualificate gli istituti di ricerca con comprovata esperienza in materia di sequenziamento di nuova generazione (NGS). Per gli anni 2021 e 2022, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere alle strutture che si adeguano progressivamente ai predetti standard non oltre il 31 dicembre 2025, al fine di garantire la soglia minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio e di prestazioni specialistiche o di 5.000 campioni analizzati con tecnologia NGS, un contributo da stabilirsi con provvedimento della regione o della provincia autonoma, nei limiti dell'importo di cui al comma 2. 2. Ai fini dell'attuazione di cui al comma 1, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e' assegnato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 novembre 1996, n. 662, l'importo di 46 milioni di euro per l'anno 2021 e di 23 milioni di euro per l'anno 2022, al cui riparto si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.223 226 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Comitato permanente per l'erogazione dei Livelli di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005, il cronoprogramma di cui al comma 1 ai fini degli adempimenti di competenza in materia di accesso alla quota premiale ai sensi dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191. L'erogazione delle risorse di cui al comma 2 e' subordinata all'approvazione del cronoprogramma da parte del Comitato di cui al primo periodo e alla relativa positiva attuazione.». - Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante: «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 14 dicembre, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12: «Art. 9 (Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale). - 1. In relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono mantenere gli incarichi gia' assegnati ovvero partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, ivi inclusi quelli provvisori e di sostituzione, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro assegnazione e' in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all'inserimento nella graduatoria regionale, in forza di altra disposizione. Resta fermo, per l'assegnazione degli incarichi per l'emergenza sanitaria territoriale, il requisito del possesso dell'attestato d'idoneita' all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale. Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall'eventuale incarico assegnato. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, prevedono la limitazione del massimale degli assistiti in carico fino a 1.000 assistiti, anche con il supporto dei tutori di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999, o del monte ore settimanale e possono organizzare i corsi anche a tempo parziale, garantendo in ogni caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attivita' assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attivita' didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale. Le ore di attivita' svolte dai medici assegnatari degli incarichi ai sensi del comma 1 devono essere considerate a tutti gli effetti quali attivita' pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999. 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di Accordo collettivo nazionale, sono individuati i criteri di priorita' per l'inserimento nelle graduatorie regionali dei medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al comma 1, per l'assegnazione degli incarichi convenzionali, nonche' le relative modalita' di remunerazione. Nelle more della definizione dei criteri di cui al presente comma, si applicano quelli previsti dall'Accordo collettivo nazionale vigente per le sostituzioni e gli incarichi provvisori. 4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.». - Si riporta il testo dell'articolo 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, Edizione straordinaria, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dalla presente legge: «Art. 2-quinquies (Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, ai medici iscritti al corso di formazione in medicina generale e' consentita l'instaurazione di un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale. Le ore di attivita' svolte dai suddetti medici devono essere considerate a tutti gli effetti quali attivita' pratiche, da computare nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica. Le ore di attivita' svolte dai suddetti medici devono essere considerate a tutti gli effetti quali attivita' pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In caso di assunzione di incarico provvisorio che comporti l'assegnazione di un numero di assistiti superiore a 800, l'erogazione della borsa di studio e' sospesa. Il periodo di attivita', svolto dai medici specializzandi, e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attivita' formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006, si intendono integrate con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Il periodo di attivita', svolto dai medici specializzandi, e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attivita' formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.». - Si riporta il testo dei commi 218, 219, 220, 519 e 551, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, S.O. n. 40: «218. Al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) nonche' di ridurre le liste d'attesa e il ricorso alle esternalizzazioni, l'autorizzazione agli incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanita' - triennio 2016-2018, del 19 dicembre 2019, prevista dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applica fino al 31 dicembre 2026 ed e' estesa, dall'anno 2024 all'anno 2026, a tutte le prestazioni aggiuntive svolte dal personale medico. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonche' all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. 219. Per le medesime finalita' di cui al comma 218, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano fino al 31 dicembre 2026 e sono estese, dall'anno 2024 all'anno 2026, a tutte le prestazioni aggiuntive svolte, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanita' - triennio 2019-2021, dal personale sanitario di tale comparto operante presso i medesimi aziende ed enti del SSN. Per le predette attivita' la tariffa oraria puo' essere aumentata fino a 60 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonche' all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. 220. Per le finalita' di cui ai commi 218 e 219 e' autorizzata, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, la spesa di 200 milioni di euro per il personale medico e di 80 milioni di euro per il personale sanitario del comparto sanita'. Al predetto finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. Gli importi di cui all'allegato III alla presente legge costituiscono limite di spesa per ciascuna regione e provincia autonoma per le finalita' di cui ai commi da 218 a 222.». «519. Il fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e' rifinanziato di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire le risorse del predetto fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, ovvero, al fine di accelerare l'estinzione delle suddette partite, ad assegnare direttamente le medesime risorse, anche in conto residui, all'istituto cui e' affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alla relativa sistemazione, fornendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le risorse del suddetto fondo non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.». «551. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 4.655.172 euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale e di infrastrutture, sport e cultura.». - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 recante: «Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2008, e convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189: «Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009. 1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 1-ter. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e 5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al comma 1. 1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica ai sensi del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno 2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i medesimi anni. 2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonche' alla Corte dei conti.». - Si riporta il testo dell'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante: «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022, e convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, come modificato dalla presente legge: «Art. 36 (Disposizioni in materia di indennita' una tantum per i lavoratori dipendenti e altre disposizioni in materia di personale delle pubbliche amministrazioni nonche' di conferimento di incarichi a personale sanitario in quiescenza). - Omissis 4-bis. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' prorogata fino al 31 dicembre 2025, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale.». - Si riporta il testo del comma 377, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, S.O. n. 87, come modificato dalla presente legge: «377. In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da universita' non statali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e' disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attivita' strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato articolo 8, comma 1, il finanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2014, di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2027 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, la cui erogazione e' subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa, tra le singole universita' e la regione interessata, comprensivi della definitiva regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente da universita' non statali e' stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute. La presente disposizione continua ad applicarsi anche ove le strutture indicate al presente comma modifichino la propria forma giuridica nei termini previsti dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 517 del 1999.». - Si riporta il testo del comma 275, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024: «275. Una quota delle risorse incrementali di cui al comma 273, pari a 773,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 340,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 379,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, e' destinata all'incremento delle disponibilita' per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilevo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.». - Si riporta il testo del comma 580, dell'articolo 1, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dalla presente legge: «580. Le aziende farmaceutiche titolari di AIC ripianano il 50 per cento dell'eventuale superamento di ogni tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, come determinato dal consiConsiglio di amministrazione dell'AIFA. Il ripiano e' effettuato da ciascuna azienda farmaceutica, in conformita' alla determinazione del Consiglio di amministrazione dell'AIFA, in maniera distinta per gli acquisti diretti di gas medicinali rispetto agli altri acquisti diretti e in proporzione alla rispettiva quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica, determinata ai sensi dei commi 578 e 579. Il restante 50 per cento del superamento dei predetti tetti a livello nazionale e' a carico delle sole regioni e province autonome nelle quali e' superato il relativo tetto di spesa, in proporzione ai rispettivi superamenti. L'AIFA determina, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento, la quota del ripiano attribuita ad ogni azienda farmaceutica titolare di AIC, ripartita per ciascuna regione e provincia autonoma al 50 per cento secondo il criterio pro capite e al 50 per cento variabile in proporzione ai rispettivi superamenti dei tetti di spesa, e la comunica sia all'azienda sia alle regioni e province autonome. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro cinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i termini, le condizioni e le modalita' per la redistribuzione delle quote variabili di ripiano spettanti ad ogni regione e provincia autonoma, assicurando che dette quote variabili non siano superiori al 70 per cento ne' inferiori al 30 per cento dello sforamento fatto registrare. Il ripiano e' effettuato tramite versamenti a favore delle regioni e delle province autonome, da eseguire entro trenta giorni dalla comunicazione. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di pagamento, le regioni e le province autonome comunicano all'AIFA l'eventuale mancato versamento.». |
| Art. 5
Proroga di termini in materia di istruzione e merito
1. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, relativo ai requisiti di accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ». 2. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, riguardante il reclutamento dei dirigenti tecnici, le parole: « e comunque entro il 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque entro il 31 dicembre 2025 ». 3. All'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo agli incarichi dei dirigenti tecnici, le parole: « con una durata massima fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « con una durata massima fino al 31 dicembre 2025 » e le parole: « per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 ». 4. Al fine di garantire il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativi alla missione 4, componente 1, investimento 2.1 « Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico » e investimento 3.2 « Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori », all'articolo 1, comma 725, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alle equipe formative territoriali, quale supporto alle azioni delle istituzioni scolastiche sulla digitalizzazione, le parole: « 2023/2024 e 2024/2025 », sono sostituite dalle seguenti: « 2023/2024, 2024/ 2025 e 2025/2026 ». Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 1.684.395 per l'anno 2025 e di euro 2.526.592 per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2025 e 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 4-bis. La valorizzazione dei docenti impegnati nelle attivita' di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento, e' prorogata all'anno scolastico 2025/2026. Per la finalita' di cui al primo periodo, il fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. 4-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: « al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2027 »; b) al comma 2-bis, le parole: « al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2027 »; c) al comma 2-ter, le parole: « al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2027 ». 4-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonche' le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive. 4-quinquies. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che definisce le modalita' di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici di cui all'articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' prorogato al 31 dicembre 2025. 4-sexies. Sono prorogate anche per l'anno accademico 2025/2026 le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 6-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. 4-septies. Sono prorogate per l'anno scolastico 2025/2026 le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106. Conseguentemente, il decreto di cui all'articolo 10, comma 3-ter, del decreto-legge n. 71 del 2024 e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e le assegnazioni di cui al comma 3-quater del medesimo articolo 10 sono effettuate con decorrenza dal 1° settembre 2025.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 18-bis e 22 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante: «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 maggio 2017, S.O. n. 23, come modificato dalla presente legge: «Art. 18-bis (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo). - 1. Fino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis in coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 6 dell'articolo 2-bis e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. Fino alla data di cui al primo periodo, sono altresi' ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento. 2. Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita' accedono, nei limiti della riserva di posti e con le modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento. I percorsi sono svolti con modalita' di erogazione convenzionale, interamente in presenza o, esclusivamente per attivita' diverse dalle attivita' di tirocinio e laboratorio, con modalita' telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale. 3. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 1, primo periodo, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA necessari per la partecipazione al concorso. Sono altresi' definiti gli ulteriori 30 CFU/CFA necessari per il completamento della formazione iniziale universitaria e accademica, cui accedono di diritto, e sono disciplinate le modalita' di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, nonche' la composizione della relativa commissione, nella quale sono comunque presenti un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor di cui all'articolo 2-bis, comma 7. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al secondo periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-ter dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i vincitori del concorso su posto comune e su posto di insegnante tecnico-pratico, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, nonche' i vincitori del concorso su posto di insegnante tecnico-pratico, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, secondo periodo, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e integrano i CFU/CFA, ove mancanti, per il completamento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis. Con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 36 CFU/CFA, che i vincitori del concorso di cui al comma 1, ultimo periodo, nonche' i vincitori di concorso su posto di insegnante tecnico-pratico che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, secondo periodo, conseguono per il completamento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi del primo periodo. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1. Per gli effetti di cui al presente comma, la prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalita' di cui all'articolo 2-bis, comma 5, puo' essere sostenuta per non piu' di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria. 5. In caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, fino al 31 dicembre 2025, le facolta' assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per le assegnazioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze del biennio 2024/2026 con la procedura di cui ai commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. I riferimenti temporali contenuti nei citati commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 44 del 2023 sono annualmente aggiornati all'anno scolastico di riferimento. 6. Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere integrati. 6-bis. Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attivita' di tirocinio e di laboratorio, con modalita' telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale. Restano fermi, anche negli anni accademici di cui al primo periodo, i requisiti di accreditamento dei percorsi individuati dal decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4.». «Art. 22 (Entrata in vigore). - 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 17 e al comma 2, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai concorsi per l'accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria, su posti comuni e di sostegno, inclusi quelli degli insegnanti tecnico-pratici, banditi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. I requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.». - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 recante: «Misure di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2019, e convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Disposizioni in materia di reclutamento del personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e per assicurare la funzionalita' delle istituzioni scolastiche). - (Omissis) 4. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 3, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, quinto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' rifinanziata nella misura di 1,98 milioni di euro nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel 2020, ferme restando la finalita' e la procedura di cui al medesimo comma 94. I contratti stipulati a valere sulle risorse di cui al primo periodo hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3 e comunque entro il 31 dicembre 2025. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 230-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-192», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, S.O. n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla presente legge: «Art. 230-bis (Disposizioni finalizzate al reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell'infanzia e del primo ciclo, di proroga degli incarichi dei dirigenti tecnici e di bonus ai dirigenti scolastici). - 1. Limitatamente ai mesi da settembre a dicembre 2020, al fine di assicurare la funzionalita' della strumentazione informatica anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado, nonche' per il supporto all'utilizzo delle piattaforme multimediali per la didattica, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti fino al 31 dicembre 2020 con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unita'. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contingente di cui al primo periodo e' ripartito tra le istituzioni scolastiche, tenendo conto del numero degli studenti di ciascun istituto scolastico. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9,3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 2. Nelle more dello svolgimento del concorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il Ministero dell'istruzione e' autorizzato a prorogare o, qualora non gia' attribuiti, in tutto o in parte, a conferire, entro il limite di autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo, gli incarichi riguardanti i contratti a tempo determinato di cui al comma 4 del citato articolo 2 con una durata massima fino al 31 dicembre 2025. Conseguentemente le assunzioni di cui al medesimo articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019, avvengono con decorrenza successiva alla scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 7,9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede a valere sulle risorse previste dal citato articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019. 3. Al fine di evitare la ripetizione di somme gia' erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e' istituito un fondo con la dotazione di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per i predetti anni scolastici in conseguenza dell'ultrattivita' riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere ri-conosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattivita'. Il fondo di cui al primo periodo e' ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale «Istruzione e ricerca». Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.». - Si riporta il testo del comma 725, dell'articolo 1, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dalla presente legge: «725. Al fine di promuovere misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 , 2021/2022 e 2022/ 2023 sono individuate dal Ministero dell'istruzione le equipe formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale, da destinare esclusivamente ad azioni di supporto al Piano nazionale per la scuola digitale, e un numero massimo di ulteriori 200 docenti da porre in semi esonero dall'esercizio delle attivita' didattiche per il 50 per cento dell'orario di servizio, per garantire la diffusione di azioni legate al Piano per la scuola digitale, nonche' per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative. Per le finalita' di cui al primo periodo, come integrate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, negli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 sono individuate dal Ministero dell'istruzione e del merito le equipe formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale e un numero massimo di 100 docenti da porre in esonero dall'esercizio delle attivita' didattiche, con il coordinamento funzionale dell'Unita' di missione per il PNRR.». - Si riporta il testo del comma 62, dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107 recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015: «62. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di attuare le attivita' previste nei commi da 56 a 61, nell'anno finanziario 2015 e' utilizzata quota parte, pari a euro 90 milioni, delle risorse gia' destinate nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2016, e' autorizzata la spesa di euro 30 milioni annui. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche sulla base di procedure selettive.». - Si riporta il testo del comma 561, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, S.O. n. 43: «561. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e' istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attivita' di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, nonche' di quelle svolte in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di utilizzo delle risorse di cui al presente comma.». - Si riporta il testo del comma 565, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, come modificato dalla presente legge: «565. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e' istituito un fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, con una dotazione di 122 milioni di euro per l'anno 2025, di 189 milioni di euro per l'anno 2026 e di 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.». - Si riporta il testo dell'articolo 4, commi da 1 a 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante: «Proroga e definizione di termini», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. n.304 del 30 dicembre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2016, n. 304, come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Proroga di termini in materia di istruzione, universita' e ricerca). - 1. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente. 2. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonche' per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, e' stabilito al 31 dicembre 2027. 2-bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, e' stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2027. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1. 2-ter. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici, i locali e le strutture delle universita' e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per quelli ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non si sia provveduto al predetto adeguamento, e' stabilito al 31 dicembre 2027. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 agosto 1997: «Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato - regioni. 2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». - Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante: «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, S.O. n. 108: «Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente). - 1. Il datore di lavoro, che esercita le attivita' di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attivita' secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28; b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attivita' di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attivita' di cui al precedente periodo. Il preposto non puo' subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attivita'; 93 c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; e) prendere le misure appropriate affinche' soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;85 g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;86 h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonche' consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento e' consultato esclusivamente in azienda;87 p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento e' consultato esclusivamente in azienda; q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonche' per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50; t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attivita', alle dimensioni dell'azienda o dell'unita' produttiva, e al numero delle persone presenti; u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro 99; v) nelle unita' produttive con piu' di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35; z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonche' per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori gia' eletti o designati; bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneita'. 1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4. 2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico. 3.1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilita' civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonche' ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i dirigenti, sulla base della valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonche' ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonche' alla competente autorita' di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale. 3.2. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 e' redatto dal dirigente dell'istituzione scolastica congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla fornitura e manutenzione degli edifici. Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni97 dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalita' di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici. 3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili.96 3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresi' a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilita' dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.». - Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 recante: «Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilita', per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di universita' e ricerca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2024 e convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106: «Art. 10 (Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente e di assegnazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario in posizione di comando per l'anno scolastico 2024/2025 nonche' di definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per l'anno scolastico 2025/2026). - 1. Al fine di porre termine al contenzioso relativo al concorso indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 26 febbraio 2016, nonche' assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2024/2025, i docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno superato il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato al citato concorso indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 106 del 23 febbraio 2016, superando tutte le prove concorsuali, dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati in ruolo e devono acquisire, in ogni caso, entro il termine del 30 giugno 2025, trenta crediti formativi universitari (CFU) o crediti formativi accademici (CFA) del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado e la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito. 2. I soggetti di cui al comma 1, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sottoscrivono, con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025, un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili, durante il quale devono acquisire, in ogni caso, trenta CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Conseguita l'abilitazione, i docenti di cui al primo periodo sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2025, mentre il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito. Resta fermo che il periodo intercorrente tra la revoca della nomina o la risoluzione del contratto adottate in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di cui al primo periodo e il 1° settembre 2024 o, se successiva, la data di inizio del servizio ai sensi del contratto annuale di supplenza, non e' utile ai fini giuridici ed economici relativi al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera. 3. I soggetti che hanno superato le prove concorsuali dei concorsi indetti con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione 21 aprile 2020, n. 498, e con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione 23 aprile 2020, n. 510, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 34 del 28 aprile 2020, avendo superato la prova scritta a seguito di partecipazione alle prove suppletive indette rispettivamente con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 28 marzo 2023, nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 23 aprile 2021 e nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 26 ottobre 2021, sono confermati definitivamente in ruolo, ferme restando le disposizioni vigenti in relazione al periodo di formazione e prova, ovvero sono confermati nelle pertinenti graduatorie di merito. 3-bis. Per l'anno scolastico 2024/2025, al fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa e nelle more del completamento del piano assunzionale, l'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito puo' avvalersi, mediante l'istituto del comando, di un contingente di duecentoquarantadue unita' di collaboratori scolastici e di settecentoventuno assistenti amministrativi e tecnici, da accantonare provvisoriamente, in misura corrispondente e senza sostituzione, nell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Sui posti accantonati di cui al primo periodo non possono essere conferite supplenze ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124. 3-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contingente di cui al comma 3-bis e' ripartito tra gli uffici scolastici regionali, che provvedono mediante procedura selettiva, nei limiti del contingente stabilito con il decreto di cui al primo periodo, a individuare le unita' di ruolo presso le istituzioni scolastiche comprese nel territorio regionale di competenza da assegnare alle proprie strutture. 3-quater. Le assegnazioni di cui al comma 3-ter sono effettuate con decorrenza dal 1° settembre 2024 e comportano il collocamento in posizione di comando del personale interessato. Il servizio prestato durante il predetto periodo e' equiparato a tutti gli effetti, giuridici ed economici, al servizio di ruolo presso le istituzioni scolastiche. Al termine del periodo di assegnazione il personale rientra in servizio nella sede di propria titolarita'. Qualora il periodo di collocamento in posizione di comando ecceda, senza soluzione di continuita', il quinquennio, con conseguente perdita della sede di titolarita', al termine del periodo di assegnazione il personale rientra in servizio presso una delle istituzioni scolastiche della regione, con priorita' di scelta secondo le modalita' definite in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di mobilita'. 3-quinquies. Per l'anno scolastico 2025/2026, al fine di dare attuazione al contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca - triennio 2019-2021, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, garantendo la neutralita' finanziaria.». |
| Art. 5 bis Modifica all'articolo 149 del testo unico di cui al regio decreto n. 1592 del 1933, in materia di studenti fuori corso
1. All'articolo 149 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «La validita' degli esami e' prorogata ad anni dieci per gli iscritti a corsi di laurea non abilitanti ».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 149 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 recante: «Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 7 dicembre 1933, S.O. n. 283, come modificato dalla presente legge: «Art. 149. Coloro i quali abbiano compiuto l'intero corso degli studi universitari senza conseguire la laurea o il diploma, o che, per qualsiasi motivo, abbiano interrotto gli studi stessi, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dalla iscrizione, sono tenuti a chiedere ogni anno all'Universita' o Istituto la ricognizione della loro qualita' di studenti e a pagare la speciale tassa di cui alla tabella H. Coloro i quali, pure avendo adempiuto a tale obbligo, non sostengano esami per otto anni consecutivi, debbono rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove gia' superate. La validita' degli esami e' prorogata ad anni dieci per gli iscritti a corsi di laurea non abilitanti.». |
| Art. 6
Proroga di termini in materia di cultura
1. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, relativo alla possibilita' per le Direzioni regionali Musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale di esaurire le disponibilita' iscritte nelle contabilita' ordinarie loro intestate in un momento successivo, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ». 2. All'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, relativo alla segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, le parole: « otto anni » sono sostituite dalle seguenti: « nove anni » e le parole: « presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo » sono sostituite dalle seguenti: « presso il Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale del Ministero della cultura ». 3. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, relativo all'incremento del personale facente capo alla segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, le parole «al 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « al 2025 ». 3-bis. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di incarichi dirigenziali non generali del Ministero della cultura, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: « Nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale di cui al comma 5, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Nelle more del perfezionamento delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero della cultura in attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025 »; b) il quinto periodo e' sostituito dal seguente: « In deroga a quanto previsto dal quarto periodo, i contratti relativi a detti incarichi, limitatamente alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio nel numero massimo di sei, conferiti e in essere al 31 dicembre 2024, possono essere nuovamente conferiti e cessano di avere efficacia all'atto del conferimento dei corrispondenti incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero della cultura in attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, o, in ogni caso, il 31 dicembre 2025 ». 4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, rispettivamente pari a euro 500.000 e a euro 1.000.000 per l'anno 2025, e' autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. 4-bis. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: « Entro ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « Entro quarantotto mesi ». 4-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e' prorogata di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 al fine di garantire la prosecuzione delle attivita' dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole, di cui all'articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Alla ripartizione, in parti eguali, dell'importo di cui al primo periodo in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri, pari a 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 recante: «Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, come modificato dalla presente legge: «Art. 14 (Misure urgenti in materia di finanziamento di attivita' culturali). - (Omissis) 3. Le Direzioni regionali Musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale, anche mediante accorpamento a uffici gia' esistenti, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, possono esaurire le disponibilita' iscritte nelle contabilita' ordinarie loro intestate entro il 31 dicembre 2025. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, n. 244, e convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dalla presente legge: «Art. 15-bis (Interventi immediati sul patrimonio culturale). - (Omissis) 6. Per accelerare la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'ufficio del Soprintendente speciale di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 24 ottobre 2016: a) si avvale di una apposita segreteria tecnica di progettazione, costituita, per la durata di nove anni a far data dal 2017, presso il Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale del Ministero della cultura e composta da non piu' di venti unita' di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di ventiquattro mesi, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui; ai componenti della segreteria tecnica possono essere altresi' affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento; b) puo' reclutare personale di supporto, fino a un massimo di venti unita', mediante le modalita' previste dagli articoli 50, comma 3, e 50-bis, comma 3, entro il limite di spesa di 800.000 euro annui; il personale di cui alla presente lettera e' assunto dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo a tempo indeterminato e, decorsi cinque anni a far data dal 2017, puo' essere assegnato ad altro ufficio del medesimo Ministero; b-bis) per le attivita' connesse alla messa in sicurezza, recupero e ricostruzione del patrimonio culturale, nell'ambito della ricostruzione post-sisma, e' autorizzato ad operare attraverso apposita contabilita' speciale dedicata alla gestione dei fondi finalizzati esclusivamente alla realizzazione dei relativi interventi in conto capitale. Sulla contabilita' speciale confluiscono altresi' le somme assegnate allo scopo dal Commissario straordinario, a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. Ai sensi dell'articolo 15, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la contabilita' speciale e' aperta per il periodo di tempo necessario al completamento degli interventi e comunque non superiore a cinque anni. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 18 recante: «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dalla presente legge: «Art. 18 (Ulteriori disposizioni in materia di personale). - (Omissis) 2. Le unita' di personale di cui all'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016, sono incrementate fino a ulteriori venti unita', nel limite dell'ulteriore importo di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, S.O. n. 37, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dalla presente legge: «Art. 24 (Misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale e per lo spettacolo). - (Omissis) 3. Nelle more del perfezionamento delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero della cultura in attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025, per il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo la misura massima di cui all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, puo' essere elevata fino al 15 per cento. Gli incarichi dirigenziali non generali di cui al presente comma possono essere conferiti esclusivamente per le direzioni periferiche di Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, archivistiche e bibliografiche, nonche' per istituti e uffici periferici diversi dagli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale. Ai fini di cui al presente comma i predetti incarichi dirigenziali possono essere conferiti esclusivamente al personale delle aree funzionali del medesimo Ministero, gia' in servizio a tempo indeterminato e comunque in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I contratti relativi a detti incarichi prevedono una clausola risolutiva espressa che stabilisce la cessazione dall'incarico all'atto dell'assunzione in servizio, nei ruoli del personale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, dei vincitori del concorso di cui al comma 5, previo espletamento del corso di cui al comma 9. In deroga a quanto previsto dal quarto periodo, i contratti relativi a detti incarichi, limitatamente alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio nel numero massimo di sei, conferiti e in essere al 31 dicembre 2024, possono essere nuovamente conferiti e cessano di avere efficacia all'atto del conferimento dei corrispondenti incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero della cultura in attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, o, in ogni caso, il 31 dicembre 2025. La quota di utilizzo eccedente la misura di cui all'articolo 1, comma 6, secondo periodo del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' comunque previamente autorizzata dal Ministro per la pubblica amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede comunque a valere sulle facolta' assunzionali del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118 recante: «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 agosto 2020, S.O. n. 37, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2022, n. 188, come modificato dalla presente legge: «Art. 26 (Delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza e per la semplificazione in materia di fonti energetiche rinnovabili). - (Omissis) 13. Entro quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate disposizioni modificative e integrative del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al fine di ampliare e precisare le categorie di interventi e opere di lieve entita' e di operare altre semplificazioni procedimentali, individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica oppure sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, nonche' al fine di riordinare, introducendo la relativa disciplina nell'ambito del predetto regolamento, le fattispecie di interventi soggetti a regimi semplificati introdotte mediante norme di legge.». - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 recante: «Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche' per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75: «Art. 1 (Intervento finanziario dello Stato in favore della cultura). - 1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, a decorrere dall'anno 2011: a) la dotazione del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e' incrementata di 149 milioni di euro annui; b) in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali; c) e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali. 2. All'articolo 1, comma 13, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, nonche' il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali». 3. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' abrogato il comma 4-ter, nonche' la lettera b) del comma 4-quater. 4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 236 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, e dal comma 3, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in modo tale da compensare il predetto onere nonche' quello correlato ai rimborsi di cui all'ultimo periodo del presente comma. La misura dell'aumento e' stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia. Agli aumenti disposti ai sensi del presente comma ed agli aumenti eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; inoltre, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente ai predetti aumenti e' rimborsato con le modalita' previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 . 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - Si riporta il testo del comma 781, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, S.O. n. 49: «781. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e' incrementata di 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinati all'erogazione, in parti eguali, di contributi in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana e della Scuola di musica di Fiesole, per il proseguimento della loro attivita'. Alla ripartizione dell'importo di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.». - Si riporta il testo del comma 632, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, S.O. n. 43: «632. Nello stato di previsione del Ministero della cultura e' istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 34 milioni di euro per l'anno 2024, di 32 milioni di euro per l'anno 2025 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del fondo di cui al primo periodo.». |
| Art. 7 Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, in materia di politiche abitative, le parole: « 31 dicembre 2024 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ». 2. All'articolo 10-septies, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo ai termini dei lavori in materia edilizia, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, le parole: «trenta mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trentasei mesi »; b) alla lettera a), primo periodo, le parole: «fino al 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 »; c) alla lettera b), primo periodo, le parole: «fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024 ». 3. All'articolo 13, comma 17-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo a disposizioni in materia di trasporto ferroviario, al terzo periodo le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2025 ». 4. All'articolo 1, comma 497, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativo alla sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « per gli anni 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023, 2024 e 2025 » ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il decreto previsto dall'articolo 195, comma 3, del citato codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' adottato entro il 1° dicembre 2025 per l'aggiornamento delle sanzioni applicate a decorrere dal 1° gennaio 2026, aggiornate all'andamento inflattivo relativo al biennio 2024-2025. ». 4-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ». 4-ter. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ». Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 4-quater. All'articolo 9-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: « Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 agosto 2026, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'affidamento, l'avvio, la gestione o la prosecuzione dei lavori, nonche' per il coordinamento e il monitoraggio delle attivita' dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova »; b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: « Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione dei progetti di cui al presente comma sono trasferite alla contabilita' speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 1 »; c) all'ultimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalita' ivi indicate ». 4-quinquies. Dalle disposizioni di cui al comma 4-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 4-sexies. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025 ». 4-septies. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, primo periodo: 1) le parole: «30 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2026 »; 2) le parole: «, al fine di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle linee guida, adottate con il medesimo decreto, sui trasporti in condizione di eccezionalita', relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate» sono soppresse; b) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: « Fino alla medesima data continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalita', la disciplina di cui all'articolo 10, comma 10, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche', ai trasporti in condizioni di eccezionalita' per massa complessiva oltre le 86 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli con meno di otto assi, la disciplina transitoria sulle eventuali misure, anche di natura organizzativa o gestionale, di mitigazione del rischio applicabili di cui all'articolo 10, comma 10-bis, lettera b-bis), del medesimo codice »; c) al comma 2-bis, le parole: « entro il 30 ottobre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2025 ». 4-octies. All'articolo 32-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: « per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 150.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 4-novies. Al fine di far fronte anche per l'anno 2025 ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021, e' differito dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine di cui all'articolo 18, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, relativo alle lavorazioni eseguite o contabilizzate per le quali sono riconosciute al contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, maggiori somme a titolo di revisione dei prezzi, nel rispetto dei requisiti di cui al secondo periodo del presente comma e nel limite massimo di cui al terzo periodo. L'erogazione delle risorse di cui al presente comma e' subordinata alla verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'effettivo fabbisogno aggiuntivo, risultante da apposita istanza presentata da Rete Ferroviaria Italiana Spa entro il 31 gennaio 2026, tenuto conto anche dell'incremento delle tariffe della medesima societa'. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa, nel limite di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 4-decies. Al fine di garantire continuita' al servizio di assistente bagnanti per la stagione balneare 2025, i brevetti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere d), e) e f), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 maggio 2024, n. 85, in corso di validita' alla data del 30 settembre 2024, con termine di scadenza compreso tra il 1° ottobre 2024 e il 29 settembre 2025, restano validi fino al 30 settembre 2025. I titolari dei suddetti brevetti, per poter esercitare l'attivita' di assistente bagnanti, devono essere in possesso del certificato di idoneita' fisica allo svolgimento dell'attivita' sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013, in corso di validita'. 4-undecies. Al fine di garantire la continuita' del servizio di assistenza ai bagnanti per la stagione 2025, l'efficacia del requisito della maggiore eta' di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, per lo svolgimento dell'attivita' di assistente bagnante, e' sospeso dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 settembre 2025. 4-duodecies. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita manifestazione di interesse alla proroga dei termini di accesso al finanziamento assegnato, corredata dalla documentazione attestante lo stato di avanzamento degli interventi, il quadro economico aggiornato, incluso il dettaglio delle risorse necessarie a garantire l'integrale realizzazione dell'opera, nonche' il termine finale per l'aggiudicazione dei lavori. Sulla base delle manifestazioni di interesse di cui al primo periodo, previa ricognizione dello stato di avanzamento dell'iter approvativo dell'opera e delle relative procedure di affidamento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definito, secondo l'originaria graduatoria, l'elenco degli interventi che possono accedere all'erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente, a condizione che l'aggiudicazione del relativo appalto di lavori avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Eventuali risorse inutilizzate all'esito della ricognizione possono essere ripartite tra gli interventi individuati ai sensi del secondo periodo, secondo l'originaria graduatoria, tenuto conto di eventuali fabbisogni integrativi di finanziamento dell'intervento conseguenti a esigenze di revisione dei prezzi dell'intervento ovvero a varianti. Il medesimo decreto disciplina le modalita' di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonche' le modalita' di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 132 recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023, e convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, come modificato dalla presente legge: «Art. 1-bis (Ulteriori misure di proroga in materia di politiche abitative). - 1. I contratti di locazione o di assegnazione in godimento aventi ad oggetto unita' immobiliari a uso abitativo in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2025 sono prorogati fino a tale data ai medesimi termini e condizioni. 2. Ferma la facolta' di riscatto eventualmente prevista nei contratti di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2025 il proprietario che intende trasferire a titolo oneroso le unita' immobiliari di cui al medesimo comma 1 deve notificare la proposta di alienazione all'assegnatario, al quale e' attribuito il diritto di prelazione. Si applicano gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in quanto compatibili. 3. Per i contratti di cui al comma 1 scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la prelazione di cui al comma 2 puo' essere esercitata alle seguenti condizioni: a) l'immobile e' occupato dall'assegnatario o, in caso di decesso, dal suo nucleo familiare al momento della notificazione della volonta' di alienarlo; b) il proprietario dell'immobile non ne ha disposto con contratto preliminare o contratto definitivo di compravendita ovvero con altro contratto costitutivo o traslativo di usufrutto, uso o abitazione, trascritto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; c) il soggetto che esercita la prelazione ha adempiuto regolarmente al pagamento dell'indennita' di occupazione. 4. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, i contratti di cui al comma 3 si intendono rinnovati sino al 31 dicembre 2025, ai medesimi termini e condizioni, salvo che non sia intervenuto provvedimento passato in giudicato di rilascio dell'immobile. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano le facolta' di riscatto eventualmente previste a favore degli assegnatari degli immobili di cui al comma 1.». - Si riporta il testo dell'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022, e convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dalla presente legge: «Art.10- septies (Misure a sostegno dell'edilizia privata). - 1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficolta' di approvvigionamento dei materiali nonche' dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di trentasei mesi: a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2024, purche' i suddetti termini non siano gia' decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonche' con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attivita' (SCIA), nonche' delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; b) il termine di validita' nonche' i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonche' i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2024, purche' non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonche' ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.». - Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 6-bis e comma 17-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020, e convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, come modificato dalla presente legge: «Art.13 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti). - (Omissis) 6-bis. Al fine di ridurre l'arretrato in materia di svolgimento delle prove di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di guida di cui all'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, determinato dalla carenza di personale in servizio presso gli uffici della motorizzazione civile adibito alla funzione di esaminatore e aggravato dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2025 le predette prove possono essere svolte, per i servizi effettuati ai sensi dell'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, anche da personale degli uffici della motorizzazione civile collocato in quiescenza, abilitato ai sensi dell'articolo 121, commi 3 e 5-bis, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Al personale ausiliario adibito alla funzione di esaminatore di cui al primo periodo e' riconosciuto un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti il servizio, determinato secondo le modalita' di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del citato articolo 19 della legge n. 870 del 1986. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono adottate le disposizioni attuative del presente comma e le modalita' di accreditamento del personale ausiliario adibito alla funzione di esaminatore presso la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (Omissis) 17-bis. Al fine di assicurare l'omogeneita' della normativa nazionale con quella dell'Unione europea in materia di requisiti e di sicurezza delle gallerie ferroviarie del sistema ferroviario, come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, sono approvate apposite linee guida finalizzate a garantire un livello adeguato di sicurezza ferroviaria mediante specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione e di protezione da applicare alle infrastrutture ferroviarie e ai veicoli da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie, nonche' a definire i tempi di adeguamento a dette prescrizioni da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie. Il decreto di cui al primo periodo e' notificato alla Commissione europea e all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 50 del 2019, ed e' adottato entro trenta giorni dalla data di emissione del parere favorevole espresso dalla Commissione europea. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo e tenuto conto delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono differiti al 30 aprile 2025 i termini previsti dagli articoli 3, comma 8, 10, comma 2, e 11, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 89 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2006. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, in caso di incidente, i gestori assicurano, con oneri a proprio carico, l'accessibilita' in sicurezza delle gallerie di lunghezza superiore a 1.000 metri alle squadre di soccorso e ai vigili del fuoco, mediante la predisposizione di attrezzature, mezzi e dotazioni specialistiche idonei. A tal fine, sulla base dell'analisi e della ricognizione delle specifiche situazioni territoriali, i gestori predispongono, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione e la manutenzione della rete, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in collaborazione con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il programma annuale recante le modalita' operative di accesso in sicurezza delle squadre di soccorso e dei vigili del fuoco. Di tale programma i gestori informano annualmente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 497, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, S.O. n. 43, come modificato dalla presente legge: «497. In considerazione dell'eccezionale situazione economica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli anni 2023, 2024 e 2025 e' sospeso l'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti, prevista all'articolo 195, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il decreto previsto dall'articolo 195, comma 3, del citato codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e' adottato entro il 1° dicembre 2025 per l'aggiornamento delle sanzioni applicate a decorrere dal 1° gennaio 2026, aggiornate all'andamento inflattivo relativo al biennio 2024-2025.». - Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dalla presente legge: «Art. 10 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e mobilita' sostenibili). - 1. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 2025. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 489, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, S.O. n. 87: «489. Ai soggetti gia' titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli organi costituzionali applicano i principi di cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.». - Si riporta il testo degli articoli 14, commi 1-3, e 14.1, commi 1-3, del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4 recante: «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2019, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.26: «Art. 14 (Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di eta' e 38 anni di contributi). - 1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonche' alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'eta' anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianita' contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 puo' essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di eta' anagrafica di cui al presente comma, non e' adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I requisiti di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di eta' anagrafica e 38 anni di anzianita' contributiva per i soggetti che maturano i medesimi requisiti nell'anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 puo' essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. 2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o piu' gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano gia' titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso piu' gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7. 3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui (Omissis). «Art.14.1 (Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile). - 1. In via sperimentale per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonche' alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'eta' anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianita' contributiva minima di 41 anni, di seguito definita «pensione anticipata flessibile». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2025 puo' essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Per i soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2023, il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma e' riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilita' di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo negli anni 2024 e 2025 il trattamento di pensione anticipata di cui al presente articolo e' determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, e in ogni caso il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma e' riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilita' di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o piu' gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano gia' titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo. Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso piu' gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7 del presente articolo. 3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 recante: «Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2018, n. 226., convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dalla presente legge: «Art.9-bis (Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale). - 1. Il Commissario straordinario adotta, entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti, su proposta dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilita' e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la citta' di Genova nonche' per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, da realizzare a cura della stessa Autorita' di sistema portuale entro trentasei mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale, con l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi comprese le risorse previste nel bilancio della citata Autorita' di sistema portuale e da altri soggetti. 1-bis. Al fine di consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonche' di razionalizzazione dell'accessibilita' dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente, il Commissario straordinario provvede all'aggiornamento del programma di cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020. Per le medesime finalita' e' autorizzata la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2024, di cui 40 milioni di euro per l'anno 2020, 60 milioni di euro per l'anno 2021, 80 milioni di euro per l'anno 2022, 120 milioni di euro per l'anno 2023 e 180 milioni di euro per l'anno 2024. 1-ter. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 agosto 2026, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'affidamento, l'avvio, la gestione o la prosecuzione dei lavori, nonche' per il coordinamento e il monitoraggio delle attivita' dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova. Per le finalita' di cui al primo periodo, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 opera con i poteri di cui al presente decreto. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga foranea di Genova, nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, cessa le proprie funzioni. Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione dei progetti di cui al presente comma sono trasferite alla contabilita' speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga foranea di Genova trasmette al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 si avvale della struttura di cui all'articolo 1, commi 2 e 4, nonche' dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalita' ivi indicate. 1-quater. Al fine di promuovere politiche di sostenibilita' ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, nonche' di quelli provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di Marina di Carrara, anche al fine di ridurre il conferimento in discarica dei rifiuti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, ricevuto il Piano approvato dall'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale nonche' il Piano approvato dall'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure orientale, acquisiti i pareri vincolanti della regione Liguria, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e dell'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti, da rendere entro quindici giorni dalla richiesta, adotta con apposito decreto il Programma per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali che ne garantisca il miglior utilizzo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di gestione dei rifiuti. Le modalita' e i termini per il conferimento e il riutilizzo dei materiali e dei rifiuti provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di Marina di Carrara sono definiti mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra l'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e l'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure orientale. Il Programma di cui al primo periodo, previo accertamento mediante apposite indagini analitiche delle caratteristiche dei materiali e dei rifiuti, prevede l'utilizzo: a) dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173; b) di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilita' e l'innocuita' ambientale ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006; c) di sottoprodotti che soddisfano le condizioni e i criteri di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, comprensivi dei materiali geologici naturali e inorganici, idonei in termini di caratteristiche qualitative e granulometriche, derivanti da scavi in roccia oppure dall'escavo di substrati naturali appartenenti all'originale litorale o al fondale sottostante di pertinenza demaniale; d) di inerti e materiali geologici inorganici che cessano di essere rifiuto a seguito di un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-quater, commi 1 e 2, del medesimo decreto. 1-quinquies. Il Programma di cui al comma 1-quater, per ciascuno degli interventi previsti nei Piani di cui al medesimo comma 1-quater, contiene un cronoprogramma delle attivita' finalizzate al recupero dei rifiuti e al riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi, con l'indicazione dei quantitativi massimi dei rifiuti recuperati e dei materiali di cui e' previsto il riutilizzo, suddivisi per opera, tipologia di materiale e caratteristiche, nonche' le dichiarazioni di conformita' di ciascun produttore, detentore o utilizzatore dei materiali, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater. Le dichiarazioni di conformita' di cui al primo periodo includono la tipologia e la quantita' dei materiali oggetto di ogni utilizzo, le attivita' di gestione necessarie, il sito di origine e di destinazione e le modalita' di impiego previste. Il Programma comprende altresi' i risultati e le procedure di campionamento e caratterizzazione dei materiali e dei rifiuti di cui al comma 1-quater. 1-sexies. L'adozione del Programma di cui al comma 1-quater sostituisce tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi contenuti nel medesimo Programma, ivi incluse le autorizzazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Eventuali interventi contenuti nel Programma da assoggettare a valutazioni di compatibilita' ambientale restano sottoposti alla disciplina di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, laddove necessario, provvede all'aggiornamento del Programma con le modalita' di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies.59 1-septies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Si riporta il testo dell'articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, Edizione straordinaria, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dalla presente legge: «Art.103-bis (Proroga della scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci). - 1. Tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale nonche' delle unita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, rilasciati dalle Amministrazioni statali e dagli organismi riconosciuti, in scadenza in data successiva al 30 gennaio 2020 e fino alla data del 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione, tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo vengono stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore nelle forme di cui all'articolo 329 del codice della navigazione, fermo restando l'obbligo di procedere alle annotazioni ed alle convalide previste dall'articolo 357, comma 3, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.». - Si riporta il testo dell'articolo 7-bis, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 215, come modificato dalla presente legge: «Art.7-bis (Disposizioni urgenti in materia di trasporti in condizioni di eccezionalita'). - 1. All' articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, che puo' essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unita', fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora siano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico puo' essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali si applica sempre il limite delle sei unita'. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non puo' essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a otto assi. Nel caso di trasporto eccezionale per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi, con il decreto di cui al comma 10-bis sono stabilite le specifiche tecniche e le modalita' indispensabili per il rilascio della relativa autorizzazione. Fermo quanto previsto dal comma 10-bis, i richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile»; b) al comma 10, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «All'autorizzazione non si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241»; c) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: «10-bis. Fermo quanto previsto dal comma 9-bis, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottare entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate apposite linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneita' della classificazione e gestione del rischio, nonche' della valutazione della compatibilita' dei trasporti in condizioni di eccezionalita' con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilita' dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In particolare, le linee guida di cui al primo periodo definiscono: a) le modalita' di verifica della compatibilita' del trasporto in condizioni di eccezionalita' con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilita' dei manufatti e con la sicurezza della circolazione, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; b) le modalita' di rilascio dell'autorizzazione per il trasporto in condizioni di eccezionalita' per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi di cui al comma 2, lettera b), nonche' per i trasporti in condizioni di eccezionalita' di un unico pezzo indivisibile eccedente i limiti di massa previsti dalla predetta lettera b), ivi comprese: 1) le specifiche attivita' di verifica preventiva delle condizioni delle sovrastrutture stradali e della stabilita' dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalita', che l'ente e le regioni di cui al comma 6 sono tenuti ad effettuare, anche in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalita', prima del rilascio dell'autorizzazione; 2) le specifiche modalita' di verifica della compatibilita' del trasporto in condizioni di eccezionalita' con la conservazione delle sovrastrutture stradali e con la stabilita' dei manufatti; 3) le specifiche modalita' di monitoraggio e controllo delle sovrastrutture stradali e dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalita', differenziate in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalita'; 4) le specifiche modalita' di transito del trasporto eccezionale». 2. Fino al 30 marzo 2026, resta sospesa l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Fino alla medesima data continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalita', la disciplina di cui all'articolo 10, comma 10, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche', ai trasporti in condizioni di eccezionalita' per massa complessiva oltre le 86 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli con meno di otto assi, la disciplina transitoria sulle eventuali misure, anche di natura organizzativa o gestionale, di mitigazione del rischio applicabili di cui all'articolo 10, comma 10-bis, lettera b-bis), del medesimo codice. 2-bis Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un tavolo tecnico, con la partecipazione delle amministrazioni interessate, degli enti proprietari delle strade e delle associazioni di categoria, per la definizione del Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalita'. Il predetto Piano, da adottare entro il 31 dicembre 2025 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua i corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di eccezionalita' che garantiscono il collegamento tra le aree industrializzate del Paese e i principali poli logistici e industriali, le modalita' di monitoraggio dei manufatti e le azioni necessarie per risolvere le criticita' anche di natura infrastrutturale, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente ovvero con oneri a carico degli utilizzatori dei predetti corridoi. Entro novanta giorni dall'adozione del Piano, il tavolo istituito ai sensi del primo periodo propone i criteri e le modalita' per ridefinire i contenuti e l'operativita' delle linee guida di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini della relativa adozione entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo. Ai partecipanti al tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 3.». - Si riporta il testo dell'articolo 32- bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, come modificato dalla presente legge: «Art.32-bis (Disposizioni concernenti la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della citta' di Torino). - 1.Il termine per la comunicazione del cronoprogramma concernente gli interventi per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della citta' di Torino, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023, recante la nomina del Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento denominato «Linea 2 della metropolitana della citta' di Torino», e' prorogato di centottanta giorni. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 33, comma 5-quater, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una proposta di rimodulazione degli interventi di cui al primo periodo al fine di garantirne la realizzazione per lotti funzionali con le risorse disponibili a legislazione vigente. A tal fine, in deroga a quanto previsto dal quarto periodo del citato comma 5-quater dell'articolo 33 del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, e' autorizzata la spesa di euro 150.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di cui euro 100.000 per il compenso del Commissario ed euro 50.000 per le spese concernenti l'eventuale supporto tecnico, ferma restando la possibilita' di avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture di cui al quinto periodo del medesimo comma 5-quater dell'articolo 33 del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 150.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.». - Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 recante: «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita' economiche e finanziarie e investimenti strategici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023, convertito, con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136: «Art. 18. Misure urgenti per la realizzazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Omissis) 2. Ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021, si provvede, nel limite massimo di 157 milioni di euro per l'anno 2023 e 841 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle somme, anche nel conto dei residui, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, fino a concorrenza delle somme ivi stanziate a legislazione vigente. A seguito di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'effettivo fabbisogno aggiuntivo, le somme, nel limite massimo di cui al primo periodo, al netto di quanto stabilito al quarto periodo, sono riconosciute al contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, a titolo di revisione dei prezzi, per le lavorazioni eseguite o contabilizzate entro il 31 dicembre 2024, tenuto conto anche dell'incremento delle tariffe di Rete Ferroviaria Italiana Spa, nonche' per le modifiche dei contratti di cui al terzo periodo, stipulate entro il 30 giugno 2024. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1076, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 S.O. n. 62: «1076. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e citta' metropolitane e' autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 360 milioni di euro per l'anno 2020, di 410 milioni di euro per l'anno 2021, di 575 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.». - Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15: «Art.10 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e mobilita' sostenibili). - (Omissis) 3-quinquies. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di corsi di formazione al salvamento, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022». Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e' autorizzato ad apportare al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, modifiche volte a conseguire l'obiettivo della semplificazione delle procedure amministrative necessarie per il rilascio, il rinnovo e la sostituzione delle abilitazioni per l'esercizio della professione di assistente ai bagnanti nonche' per il rilascio delle autorizzazioni a nuovi soggetti formatori, per garantire la salute dei bagnanti, la sicurezza delle attivita' balneari lungo i litorali marittimi, lacustri, fluviali e nelle piscine e valorizzare il carattere altamente specialistico che comporta l'attivita' dei soggetti abilitati al salvamento. Per le suddette finalita' di interesse pubblico, possono essere rilasciate autorizzazioni a nuovi soggetti formatori aventi personalita' giuridica e privi di scopo di lucro, con presenza diffusa nel territorio nazionale. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di modifica del regolamento di cui al secondo periodo, si applicano le disposizioni in vigore prima dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2016. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 891, dell'articolo 1, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: «891. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle citta' metropolitane e delle province territorialmente competenti e dell'ANAS Spa, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorita' legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.». |
| Art. 8 Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, relativo a misure per la sicurezza degli uffici e del personale all'estero, le parole « e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 2,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,34 milioni di euro per l'anno 2025 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 2,34 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 1-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: «negli anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 recante: «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del13 aprile 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Disposizioni urgenti per la funzionalita' e la sicurezza degli uffici e del personale all'estero). - 1. Per il potenziamento della protezione degli uffici all'estero e del relativo personale e degli interventi a tutela dei cittadini e interessi italiani realizzati dai medesimi uffici, la dotazione finanziaria delle ambasciate e degli uffici consolari di prima categoria e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Nei limiti dell'importo di cui al primo periodo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato a provvedere alle spese per il vitto e per l'alloggio del personale e dei cittadini, che, per ragioni di sicurezza, sono alloggiati in locali indicati dal Ministero o dal capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare. 2. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,34 milioni di euro per l'anno 2025 per l'invio di militari dell'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti e del relativo personale in servizio. Ai predetti militari si applica il trattamento economico di cui all'articolo 170, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Nelle more dell'istituzione dei posti di organico, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato a corrispondere anticipazioni per l'intero ammontare spettante ai sensi del secondo periodo.». - Si riporta il testo dell'articolo 38 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 recante: «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2022, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come modificato dalla presente legge: «Art.38 (Disposizioni urgenti per situazioni di crisi internazionale). - 1. Le quote restituite dalle competenti organizzazioni internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane, gia' erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all'anno 2020, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 e riassegnate, nel medesimo anno in cui avviene il versamento, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'incremento delle dotazioni finanziarie delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di prima categoria nonche' per il finanziamento di interventi di aiuto e di assistenza, anche umanitaria, in aree di crisi. 1-bis. Fino al 31 dicembre 2022, gli atti per la registrazione dei contratti di comodato d'uso gratuito con finalita' umanitarie a favore di cittadini di nazionalita' ucraina e di altri soggetti provenienti comunque dall'Ucraina sono esenti dall'imposta di registro di cui all'articolo 5, comma 4, della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.». |
| Art. 9
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni, in materia di regime transitorio del collocamento in ausiliaria: a) all'articolo 2229, comma 1, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025 »; b) all'articolo 2230: 1) al comma 1, dopo la lettera m-quinquies), e' aggiunta la seguente: «m-sexies) 2025: ufficiali: 32; marescialli: 75; totale 107. »; 2) al comma 1-bis, la parola: «m-quinquies) » e' sostituita dalla seguente: « m-sexies) ». 2. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernenti le modalita' di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, e' prorogata fino al 31 dicembre 2025. 3. Allo scopo di garantire la necessaria continuita' delle funzioni delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari di cui agli articoli 1475 e 1476 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino all'accertamento della rappresentativita' per il triennio 2025-2027, e comunque non oltre il 30 aprile 2025, alle stesse Associazioni sono riconosciuti i distacchi e i permessi retribuiti di cui all'articolo 1480, comma 3, del citato codice, secondo i criteri di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 96. 4. Ai medesimi fini di cui al comma 3, nelle more del nuovo accertamento della rappresentativita', e comunque non oltre il 30 aprile 2025, e' prorogata la rappresentativita' vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in euro 5.350.000 per l'anno 2026, euro 4.820.127 per l'anno 2027 ed euro 3.102.380 per l'anno 2028, si provvede, quanto a euro 1.337.500 per l'anno 2026, a euro 1.205.032 per l'anno 2027 e a euro 775.595 per l'anno 2028, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e, quanto a euro 4.012.500 per l'anno 2026, a euro 3.615.095 per l'anno 2027 e a euro 2.326.785 per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 2229, comma 1, e 2230, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante: «Codice dell'ordinamento militare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010, S.O. n. 84, come modificato dalla presente legge: «Art. 2229 (Regime transitorio del collocamento in ausiliaria). - 1. Fino al 31 dicembre 2025, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dall'articolo 2206-bis, il Ministro della difesa ha facolta' di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che ne facciano domanda e che si trovino a non piu' di cinque anni dal limite di eta' (Omissis).». «Art. 2230 (Unita' di personale da collocare in ausiliaria). - 1. Le unita' di personale da collocare in ausiliaria in relazione a quanto disposto dall'articolo 2229, sono cosi' determinate per l'anno di riferimento: a) 2010: ufficiali: 18; marescialli: 350; totale: 368; b) 2011: ufficiali: 33; marescialli: 550; totale: 583; c) 2012: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630; d) 2013: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630; e) 2014: ufficiali: 38; marescialli: 650; totale: 688; f) 2015: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale; 630; g) 2016: ufficiali: 65; marescialli: 643; totale: 708; h) 2017: ufficiali: 65; marescialli: 830: totale: 895; i) 2018: ufficiali: 60; marescialli: 251; totale: 311; l) 2019: ufficiali: 55; marescialli: 297; totale: 352; m) 2020: ufficiali: 29; marescialli: 226; totale: 255. m-bis) 2021: ufficiali: 40; marescialli: 200; totale 240; m-ter) 2022: ufficiali: 50; marescialli: 206; totale 256; m-quater) 2023: ufficiali: 61; marescialli: 265; totale 326; m-quinquies) 2024: ufficiali: 60; marescialli: 284; totale 344; m-sexies) 2025 ufficiali: 32; marescialli: 75; totale 107. 1-bis. Il cinquanta per cento delle unita' di ufficiali di cui al comma 1, lettere da m) a m-sexies), e' riservato ai tenenti colonnelli. Se il numero dei tenenti colonnelli e' inferiore alla quota riservata, le posizioni residue sono devolute a ufficiali aventi grado diverso.». - Si riporta il testo dell'articolo 75, comma 3, del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73: «Art.75 (Misure urgenti per l'esercizio dell'attivita' giurisdizionale militare e per la semplificazione delle attivita' di deposito degli atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19). - (Omissis) 3. Nei procedimenti penali militari, tutti gli atti, i documenti e le istanze previste dagli articoli 24 del decreto-legge n. 137 del 2020 e 37-bis del decreto-legge n. 76 del 2020 sono depositati con valore legale mediante invio da indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dal Registro generale degli indirizzi certificati di cui all' articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, a indirizzo di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari militari destinatari, inserito in apposito provvedimento adottato dal responsabile della struttura tecnica di cui al comma 2, d'intesa con il Consiglio della magistratura militare. Tale provvedimento, pubblicato sul sito internet del Ministero della difesa, definisce altresi' le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale, nonche' le ulteriori modalita' di invio con caratteristiche corrispondenti a quanto previsto per i procedimenti penali ordinari. (Omissis).». - Si riporta il testo degli articoli 619, 1475, 1476 e 1480, del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art.619 (Fondi in conto capitale e di parte corrente per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate per la consegna all'Agenzia del demanio). - 1. Per le finalita' di cui all'articolo 307, comma 5, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale e uno di parte corrente le cui dotazioni sono determinate dalla legge di stabilita' in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al predetto articolo, comma 2. Al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle attivita' di valorizzazione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto del comma 4 dell'articolo medesimo. Alla ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno o piu' decreti del Ministro della difesa, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai proventi di cui al presente comma non si applica l'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed essi sono integralmente riassegnati allo stato di previsione del Ministero della difesa. 2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 545, comma 1, i proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono integralmente riassegnati al fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al citato articolo 307, comma 2.». «Art. 1475 (Limitazioni all'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero). - 1. La costituzione di associazioni o circoli fra militari e' subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa. 2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militari o interforze, secondo le disposizioni previste dal capo III del titolo IX del presente libro, e dal relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400. 3. I militari non possono aderire ad associazioni considerate segrete a norma di legge e a quelle incompatibili con i doveri derivanti dal giuramento prestato. 4. I militari non possono esercitare il diritto di sciopero. Art. 1476 (Diritto di associazione professionale a carattere sindacale in ambito militare). - 1. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione, e' esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, con esclusione del personale della riserva e in congedo assoluto, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione. 2. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi delle disposizioni del presente capo. 3. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare possono aderire a una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari, di seguito «APCSM». 4. L'adesione alle APCSM e' libera, volontaria e individuale. 5. Non possono aderire alle APCSM coloro che ricoprono le cariche di vertice di cui agli articoli 25, 29, 32, 40 e 44-bis, il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, limitatamente agli allievi.». «Art.1480 (Svolgimento dell'attivita' di carattere sindacale). - 1. I rappresentanti delle APCSM svolgono l'attivita' sindacale fuori dal servizio. 2. Alle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 puo' essere concesso, informate le associazioni, l'uso di un locale comune da adibire a ufficio delle associazioni stesse nella sede centrale e in quelle periferiche di livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, compatibilmente con le disponibilita' e senza oneri per l'amministrazione. Le modalita' di concessione dell'uso del locale comune sono disciplinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2. 3. Ai fini dello svolgimento dell'attivita' sindacale, ai rappresentanti sindacali delle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonche' permessi e aspettative sindacali non retribuiti, assegnati con le modalita' di cui ai commi 4 e 5, sulla base dell'effettiva rappresentativita' del personale calcolata ai sensi dell'articolo 1478. 4. Con la contrattazione di cui all'articolo 1479, nell'ambito delle risorse ad essa destinate, sono stabiliti: a) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare nonche' il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative; b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali. 5. Il contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti di cui al comma 4 e' ripartito tra le APCSM con criterio proporzionale, sulla base della rappresentativita' calcolata ai sensi dell'articolo 1478, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le APCSM. 6. Le richieste di distacco o di aspettativa sindacale non retribuita sono presentate dalle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare cui appartiene il personale interessato, la quale, accertati i requisiti oggettivi previsti dalle disposizioni del presente capo, provvede, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, a darne comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero della difesa o, per il personale del Corpo della guardia di finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, per i conseguenti provvedimenti di stato. 7. Le APCSM possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento nonche' al Ministero della difesa ovvero al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per i provvedimenti conseguenti. Le variazioni relative ai distacchi e alle aspettative devono essere comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno. 8. Sono vietati l'utilizzo della ripartizione dei distacchi in forma compensativa nonche' il loro utilizzo in forma frazionata. 9. I distacchi e le aspettative sindacali non retribuite possono durare non piu' di tre anni. Nessun militare puo' essere posto in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita piu' di cinque volte. Tra ciascun distacco o aspettativa sindacale non retribuita deve intercorrere almeno un triennio di servizio effettivo. 10. Le modalita' di impiego del militare che riprende servizio al termine di ogni periodo di distacco sindacale o aspettativa sindacale non retribuita sono disciplinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2. 11. I dirigenti delle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo, devono darne comunicazione scritta al proprio comandante, individuato nell'autorita' deputata alla concessione della licenza, almeno cinque giorni prima o, in casi eccezionali, almeno quarantotto ore prima, tramite l'associazione di appartenenza. Il comandante autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino prioritarie e improcrastinabili esigenze di servizio e sempre che venga garantita la regolare funzionalita' del servizio. 12. E' vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri od orari. 13. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali deve essere certificata entro tre giorni all'autorita' individuata ai sensi del comma 11 da parte del dirigente dell'APCSM che ha chiesto e utilizzato il permesso. 14. I permessi sindacali sono equiparati al servizio. Tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, i permessi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente, per ciascun rappresentante sindacale, nove turni giornalieri di servizio. 15. Per i permessi sindacali retribuiti e' corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello di servizio, con esclusione delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61 recante: «Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operativita' delle Forze armate», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 96: «Art.1 (Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari). - 1. Al fine di consentire il pieno svolgimento dell'attivita' a carattere sindacale e la partecipazione alle procedure di contrattazione del comparto difesa-sicurezza, sono attribuiti alle associazioni di cui agli articoli 1475, comma 2, nonche' 1476 e seguenti del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fino all'entrata in vigore del contingente di distacchi e permessi previsti dalla contrattazione per il triennio 2022-2024 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024, i distacchi e permessi retribuiti, di cui all'articolo 1480, comma 3, del citato codice, in ragione di un distacco ogni quattromila unita' di personale e di un'ora annua di permesso retribuito ogni due unita' di personale. 2. Alla ripartizione dei distacchi e dei permessi di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 1480, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.4 3. Le associazioni di cui al comma 1 possono fruire delle ore di permesso ripartite ai sensi del comma 2 in ragione di un dodicesimo per ogni mese di funzionamento e nel rispetto dell'articolo 1480, comma 14, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.4 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a euro 6.717.474 per l'anno 2024, di cui euro 3.396.219 per le Forze armate, euro 2.165.789 per l'Arma dei carabinieri e euro 1.155.466 per la Guardia di finanza, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 5.562.008, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e, quanto a euro 1.155.466, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.». |
| Art. 10
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia
1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti il tirocinio dei magistrati ordinari, si applicano anche per il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024. 2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 e' autorizzata la spesa di 4.103.270 euro per l'anno 2027 e di 808.624 euro per l'anno 2029, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150. 2-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «tredici anni ». 2-ter. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: « tredici anni ». 3. All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di personale del Ministero della giustizia, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ». 4. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »; b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »; c) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ». 5. Il termine di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, e' prorogato al 1° gennaio 2026. 6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 e' autorizzata la spesa di euro 159.000 per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nel l'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 7. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, relativo alle infrastrutture per le intercettazioni, le parole: « 28 febbraio 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ». 8. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, in materia di divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ». 8-bis. All'articolo 4-quater del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: « 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 2023, 2024 e 2025 »; b) al comma 7, le parole: « un punteggio complessivo non inferiore a 105 punti e » sono soppresse. 8-ter. All'articolo 20 della legge 17 giugno 2022, n. 71, il comma 4 e' sostituito dal seguente: « 4. Le disposizioni del comma 2 si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli incarichi ivi previsti, nelle amministrazioni pubbliche titolari di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, assunti dopo il 31 agosto 2026 ». 8-quater. All'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, il terzo periodo e' soppresso. 8-quinquies. All'articolo 10, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, le parole: « che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2025 ». 8-sexies. Fino all'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia che hanno presentato domanda di iscrizione ai relativi albi possono comunque esercitare la rispettiva attivita' professionale disciplinata dalla medesima legge 15 aprile 2024, n. 55.
Riferimenti normativi
- Si riporta il comma 381 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022, S.O. n. 43: «381. In deroga a quanto previsto dal titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e al fine di consentire una piu' celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado, il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito del concorso bandito con i decreti ministeriali adottati in data 29 ottobre 2019 e in data 1° dicembre 2021 ha, in via straordinaria, la durata di dodici mesi e si articola in sessioni, anche non consecutive, una delle quali della durata di quattro mesi effettuata presso la Scuola superiore della magistratura e una della durata di otto mesi effettuata presso gli uffici giudiziari. I tre periodi in cui si articola la sessione presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 26 del 2006, hanno la seguente durata: a) tre mesi, per il primo periodo; b) un mese, per il secondo periodo; c) quattro mesi, per il terzo periodo.». - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150 recante: «Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2005, n. 75: «Art. 2 (Principi e criteri direttivi, nonche' disposizioni ulteriori). - Omissis) 37. Per l'istituzione e il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2, lettera a), e' autorizzata la spesa massima di euro 6.946.950 per l'anno 2005 ed euro 13.893.900 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 858.000 per l'anno 2005 ed euro 1.716.000 a decorrere dall'anno 2006 per i beni da acquisire in locazione finanziaria, euro 1.866.750 per l'anno 2005 ed euro 3.733.500 a decorrere dall'anno 2006 per le spese di funzionamento, euro 1.400.000 per l'anno 2005 ed e euro 2.800.000 a decorrere dall'anno 2006 per il trattamento economico del personale docente, euro 2.700.000 per l'anno 2005 ed euro 5.400.000 a decorrere dall'anno 2006 per le spese dei partecipanti ai corsi di aggiornamento professionale, euro 56.200 per l'anno 2005 ed euro 112.400 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento del comitato direttivo di cui al comma 2, lettera l), euro 66.000 per l'anno 2005 ed euro 132.000 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento dei comitati di gestione di cui al comma 2, lettera m).». - Si riporta il testo dell'articolo 22, comma 4, e 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante: «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2013, n. 15, come modificato dalla presente legge: «Art. 22 (Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori). - (Omissis) 4. Possono altresi' chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tredici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. (Omissis).» «Art.49 (Disciplina transitoria per l'esame). - 1. Per i primi tredici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalita' di esame, secondo le norme previgenti.». - Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2021, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dalla presente legge: «Art. 14 (Procedura straordinaria di reclutamento). - (Omissis) 12-ter. Coerentemente con le misure assunzionali introdotte con il presente decreto, fino al 31 dicembre 2025 al personale del Ministero della giustizia non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7.». - Si riporta il testo dell'articolo 10, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14 recante: «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2014, n. 48, come modificato dalla presente legge: «Art. 10 (Temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari). - 1. Fino al 31 dicembre 2025, nel circondario del tribunale di Napoli e' ripristinata la sezione distaccata di Ischia, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana. 2. Fino al 31 dicembre 2025, nel circondario del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e' ripristinata la sezione distaccata di Lipari, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Leni, Lipari, Malfa, Santa Marina Salina. 3.Fino al 31 dicembre 2025, nel circondario del tribunale di Livorno e' ripristinata la sezione distaccata di Portoferraio, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba. 4. Con decreto del Ministro della giustizia, avente natura non regolamentare, e' fissata la data di inizio del funzionamento delle sezioni distaccate di cui ai commi 1, 2 e 3.6 5. Nelle sezioni distaccate di cui al presente articolo sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il luogo in ragione del quale e' determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime. 6. Le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie sono trattate esclusivamente nella sede principale del tribunale. In tale sede sono altresi' svolte, in via esclusiva, le funzioni del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare. 7. In deroga a quanto previsto dal comma 6, con decreto del Ministro della giustizia in conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura assunta sulla proposta del presidente del tribunale sentito il consiglio dell'ordine degli avvocati, puo' disporsi che nelle sezioni distaccate siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. 8. In considerazione di particolari esigenze, il presidente del tribunale, sentite le parti, puo' disporre che una o piu' udienze relative a procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del tribunale siano tenute nella sezione distaccata, o che una o piu' udienze relative a procedimenti da trattare nella sezione distaccata siano tenute nella sede principale. 9. Sentiti il consiglio giudiziario ed il consiglio dell'ordine degli avvocati, il provvedimento puo' essere adottato anche in relazione a gruppi di procedimenti individuati secondo criteri oggettivi. 10. I magistrati assegnati alle sezioni distaccate del tribunale ordinario possono svolgere funzioni anche presso la sede principale, secondo criteri determinati con la procedura tabellare prevista dall'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 11. Nelle sezioni distaccate non sono istituiti posti di presidente di sezione. 12. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo delle sezioni distaccate di cui al presente articolo, si provvede, nei limiti della dotazione organica, mediante assegnazione del personale gia' in servizio presso le rispettive sedi principali alla data di cui al comma 4; quanto agli eventuali esuberi o carenze di organico, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento. 13. A decorrere dal 1° gennaio 20173 le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia e opera la tabella A del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituita dalla tabella di cui all'allegato II del presente decreto.» - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante: «Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonche' in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione», pubblicato nella Gazzetta. Ufficiale del 10 agosto 2023, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Istituzione delle infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni nonche' modifica alla disciplina in materia di registrazione delle spese per intercettazioni). - (Omissis) 8. Le intercettazioni relative ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data del 31 dicembre 2025 sono effettuate mediante le infrastrutture digitali di cui al comma 1.». - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 recante: «Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonche' per la giustizia amministrativa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2016, n. 303, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Disposizioni per l'efficienza degli uffici di sorveglianza e divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni). - (Omissis) 2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia, fatta eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, non puo' essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2025, salvo nulla osta della stessa amministrazione della giustizia.». - Si riporta il testo dell'articolo 4-quater, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 recante: «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarieta' sociale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2023, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, come modificato dalla presente legge: «Art. 4-quater (Proroga della disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato). - 1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alle sessioni da indire per gli anni 2023, 2024 e 2025, e' disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, come integrate dalle disposizioni del presente articolo. I termini che, nelle norme previgenti richiamate dall'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, decorrono dall'inizio delle prove scritte sono computati dalla data di inizio dell'unica prova scritta, come indicata con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9. 2. L'esame di Stato si articola in una prova scritta e in una prova orale. 3. La prova scritta e' svolta sui temi formulati dal Ministro della giustizia e ha ad oggetto la redazione di un atto giudiziario, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo. La prova scritta si svolge secondo le modalita' stabilite con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9. 4. Per la valutazione della prova scritta ogni componente della sottocommissione d'esame dispone di 10 punti di merito. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito nella prova scritta un punteggio di almeno 18 punti. 5. La prova orale si svolge secondo le modalita' stabilite con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9. La prova orale si articola in tre fasi: a) esame e discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. Ciascun candidato comunica la materia prescelta secondo le modalita' stabilite dal decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9; b) discussione di brevi questioni che dimostrino le capacita' argomentative e di analisi giuridica del candidato relative a tre materie, di cui una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto processuale penale; c) dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato. 6. Per la valutazione della prova orale ogni componente della sottocommissione d'esame dispone di 10 punti di merito per la fase di cui alla lettera a) del comma 5 e per ciascuna delle materie di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 5. 7. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella prova orale un punteggio non inferiore a 18 punti in ciascuna delle materie di cui al comma 5. 8. Le sottocommissioni d'esame sono composte secondo le modalita' di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50. 9. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per l'anno 2023 sono stabilite la data di inizio delle prove, le modalita' di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, la pubblicita' delle sedute di esame nonche' le modalita' di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prova scritta e per la prova orale. Con il medesimo decreto sono altresi' disciplinate le modalita' di utilizzo di strumenti compensativi per le difficolta' di lettura, di scrittura e di calcolo, nonche' la possibilita' di prevedere un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove a favore dei candidati con disturbi specifici di apprendimento. 10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, sino all'istituzione della Commissione nazionale per la tenuta della banca dati prevista dall'articolo 9 del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018, ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247: a) le verifiche intermedie non sono svolte e l'accesso alla verifica finale e' consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'80 per cento delle lezioni di ciascun semestre di formazione; b) la verifica finale e' costituita da una prova scritta consistente nella redazione di un parere o di un atto sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel corso di formazione ed e' effettuata dai soggetti formatori tramite una commissione interna di valutazione nominata ai sensi del comma 5 del citato articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018. 11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per l'espletamento delle procedure dell'esame di Stato si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Si riporta il testo dell'articolo 20 della legge 17 giugno 2022, n. 71 recante: «Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonche' disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilita' e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2022, n. 142, come modificato dalla presente legge: «Art. 20 (Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi). - 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi di capo e di vice-capo dell'ufficio di gabinetto, di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonche' presso i consigli e le giunte regionali, per un periodo di un anno decorrente dalla data di cessazione dall'incarico, restano collocati fuori ruolo, in ruolo non apicale, presso il Ministero di appartenenza o presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie, ovvero, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In alternativa, essi possono essere ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attivita' non giurisdizionali, ne' giudicanti ne' requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni. Per un ulteriore periodo di tre anni i magistrati di cui al primo periodo non possono assumere incarichi direttivi e semidirettivi. 2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, non eletti, che hanno ricoperto la carica di componente del Governo, di assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, o di assessore comunale, al termine del mandato, qualora non abbiano gia' maturato l'eta' per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo presso il Ministero di appartenenza o, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attivita' non direttamente giurisdizionali, ne' giudicanti ne' requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di incarichi diversi fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura e' reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al secondo periodo resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi in cui l'incarico sia cessato prima del decorso di un anno dalla data dell'assunzione, salvo che la cessazione consegua a dimissioni volontarie che non dipendano da ragioni di sicurezza, da motivi di salute o da altra giustificata ragione. 4. Le disposizioni del comma 2 si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli incarichi ivi previsti, nelle amministrazioni pubbliche titolari di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, assunti dopo il 31 agosto 2026.». - Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 recante: «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita' economiche e finanziarie e investimenti strategici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2023, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, come modificato dalla presente legge: «Art. 18 (Misure urgenti per la realizzazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). - (Omissis) 3. E' autorizzata la spesa di euro 45.000 per l'anno 2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per lo svolgimento dei controlli sostanziali da parte dell'Unita' di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'avanzamento fisico e procedurale degli interventi finanziati a valere sul medesimo Piano. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 45.000 per l'anno 2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.». - Si riporta il testo dell'articolo 10 della legge 15 aprile 2024, n. 55 recante: «Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2024, n. 95: «Art. 10 (Formazione degli albi e istituzione degli ordini regionali e delle province autonome). - 1.In sede di prima attuazione della presente legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nomina un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, che, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni e del proprio orario di servizio, provvede alla formazione degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici. 2. Il commissario di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto, in possesso dei relativi titoli di studio e che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2025 dalla data di entrata in vigore della presente legge, indice l'elezione dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' a quanto previsto dalla presente legge. Per lo svolgimento dell'elezione, il commissario nomina un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori e un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione.». - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55 recante: «Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2024, n. 95: «Art. 6 (Istituzione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative). - (Omissis) 2. L'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative e' istituito con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale di cui all'articolo 8 e le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative.». |
| Art. 10 bis
Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2004
1. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, si interpreta nel senso che esso si applica alle sole domande di cui all'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, presentate dai dipendenti pubblici cessati o in quiescenza alla data della sentenza definitiva di proscioglimento o del decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66 recante: «Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2004, n.64, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126: «Art. 2. 1. Le domande di cui all'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data della sentenza definitiva di proscioglimento o del decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, all'amministrazione di appartenenza. L'amministrazione provvede entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 57 del citato articolo 3, ovvero dalla definizione del procedimento di cui al comma 57-bis del medesimo articolo.». - Si riporta il testo dei commi 57 e 57-bis, dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2003, n. 299, S.O. n. 196: «57. Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio, anche se gia' collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta, dall'amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, anche oltre i limiti di eta' previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione. Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti che dichiarano non doversi procedere per una causa estintiva del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perche' il fatto non sussiste o perche' non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato. Ove la sentenza irrevocabile di proscioglimento sia stata emanata anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il pubblico dipendente puo' chiedere il riconoscimento del migliore trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo del periodo di sospensione dal servizio o dalla funzione o del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza. 57-bis. Ove il procedimento penale di cui al comma 57, ricorrendo ogni altra condizione ivi indicata, si sia concluso con provvedimento di proscioglimento diverso da decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o sentenza di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, o se il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato anche pronunciati dopo la cessazione dal servizio, l'amministrazione di appartenenza ha facolta', a domanda dell'interessato, di prolungare e ripristinare il rapporto di impiego per un periodo di durata pari a quella della sospensione e del servizio non prestato, secondo le modalita' indicate nel comma 57, purche' non risultino elementi di responsabilita' disciplinare o contabile all'esito di specifica valutazione che le amministrazioni competenti compiono entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza di riammissione in servizio.». |
| Art. 11 Disposizioni concernenti termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, relativo all'obbligo di incremento della quota di energia rinnovabile termica nelle forniture di energia, le parole: « 1° gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2025 ». 2. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale, le parole «da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono soppresse. 2-bis. Ai fini dell'operativita' del Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, e' aumentato a centoventi giorni. 2-ter. Il termine del 1° gennaio 2025 di cui all'articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e' prorogato, limitatamente ai fasci di frutti di olio di palma vuoti e agli acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), al 1° gennaio 2026. 2-quater. Gli obblighi di immissione in consumo di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per i fornitori di metano e di biometano ovvero di biogas per trasporti immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026. 2-quinquies. All'articolo 40-ter del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, le parole: « si applica fino al 31 dicembre 2024 e » sono soppresse. 2-sexies. Le modalita' di attestazione del rispetto dei criteri di sostenibilita' di cui all'articolo 42, commi da 6 a 11, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, da parte dei produttori di energia elettrica e calore da combustibili da biomassa, escluso il biometano, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2024, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025 per i produttori che entro il 31 maggio 2025 abbiano accettato il preventivo per la certificazione della sostenibilita' da parte di un organismo accreditato secondo il Sistema nazionale di certificazione della sostenibilita' oppure operante presso un sistema volontario di certificazione riconosciuto dalla Commissione dell'Unione europea, fatta salva la possibilita' di concludere l'iter della certificazione, per il solo comparto delle biomasse solide, entro il 30 giugno 2026. A tal fine gli organismi di certificazione informano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica delle richieste ricevute. 2-septies. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ». 2-octies. All'articolo 16, comma 5, lettera b), del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, il punto di cessione del gas prodotto di cui al primo periodo e' individuato nel mercato del gas (MGAS) gestito dal Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2021, n. 285, S.O. n. 42, come modificato dalla presente legge: «Art. 27 (Obbligo di incremento dell'energia rinnovabile termica nelle forniture di energia). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le societa' che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffrescamento a soggetti terzi per quantita' superiori a 500 TEP annui provvedono affinche' una quota dell'energia venduta sia rinnovabile.». - Si riporta il testo dell'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2021, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 di cembre 2021, n. 233, come modificato dalla presente legge: «Art. 17-bis (Disposizioni per la riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale). - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica, sentiti la regione e gli enti locali interessati, sono effettuate la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano piu' i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.». - Si riporta il testo dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante: «Norme in materia ambientale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96: «Art. 188-bis (Sistema di tracciabilita' dei rifiuti). - 1. Il sistema di tracciabilita' dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilita' dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti. Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti e' gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 212. Per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalita' di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalita' dettate con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonche', per gli aspetti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il decreto di cui al terzo periodo, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni tre anni, nonche' le modalita' di versamento. 2. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse rispettivamente alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalita' con le quali il sistema di tracciabilita' dei rifiuti si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti, collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' articolato in: a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attivita' inerenti alla gestione dei rifiuti; b) una sezione Tracciabilita', comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1. 3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualita' di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonche', con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo. 4. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilita' di cui al presente articolo, consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilita' dei costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare: a) i modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 con l'indicazione altresi' delle modalita' di compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi; b) le modalita' di iscrizione al Registro elettronico nazionale, e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi, ai sensi del comma 3-bis, con la previsione di criteri di gradualita' per la progressiva iscrizione degli operatori; c) il funzionamento del Registro elettronico nazionale, ivi incluse le modalita' di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a), comprensivi dei dati di cui all'articolo 193, comma 1, lettera d), relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto; d) le modalita' per la condivisione dei dati del Registro elettronico con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto di cui all'articolo 189; e) le modalita' di interoperabilita' per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006, nonche' le modalita' di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale; f) le modalita' di svolgimento delle funzioni da parte dell'Albo nazionale indicate al comma 1; g) le modalita' di accesso ai dati del Registro elettronico nazionale da parte degli organi di controllo; h) le modalita' per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 188, comma 5, nonche' le responsabilita' da attribuire all'intermediario. 5. Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193 sono effettuati digitalmente da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi ai sensi del comma 3-bis del presente articolo; negli altri casi i suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il formato cartaceo. In entrambi i casi la modulistica e' scaricabile direttamente dal Registro elettronico nazionale. 6. Al fine di garantire tempestivi adeguamenti dei modelli di cui alla lettera a) del comma 4, in caso di intervenute novita' tecniche o operative, gli aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sentiti i Ministri indicati al comma 1 e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. 6-bis. L'iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema. Con i decreti di cui ai commi 1 e 2, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni tre anni, nonche' le modalita' di versamento. Agli oneri di funzionamento si provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e con il contributo annuale, che sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 7. Fino all'entrata in vigore dei modelli contenuti nel decreto previsto al comma 1 continuano ad applicarsi i decreti del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto.». - Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 1, lettera a) del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 4 aprile 2023, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2023, n. 126: «Art.13 (Tempistiche di iscrizione). - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'iscrizione al RENTRI e' effettuata con le seguenti tempistiche: a) a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con piu' di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 18; (Omissis).». - Si riporta il testo degli artt. 39 e 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021, n. 285, S.O. n. 42: «Art. 39 (Utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti). - 1. Al fine di promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, conformemente alla traiettoria indicata nel PNIEC, i singoli fornitori di benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 2030 una quota almeno pari al 16 per cento di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento e calcolata sulla base del contenuto energetico. La predetta quota e' calcolata, tenendo conto delle disposizioni specifiche dei successivi commi, come rapporto percentuale fra le seguenti grandezze: a) al denominatore: benzina, diesel, metano, biocarburanti e biometano ovvero biogas per trasporti immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario; b) al numeratore: biocarburanti e biometano ovvero biogas per trasporti, carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, anche quando utilizzati come prodotti intermedi per la produzione di carburanti convenzionali, e carburanti da carbonio riciclato, tutti considerati indipendentemente dal settore di trasporto in cui sono immessi. 1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza immessa in consumo dai soggetti obbligati e' gradualmente aumentata ed e' equivalente ad almeno 300.000 tonnellate per il 2023, con incremento di 100.000 tonnellate all'anno fino ad 1 milione di tonnellate nel 2030 e negli anni successivi. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 e dal presente comma si applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2015, adottato ai sensi dell'articolo 30-sexies, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 2. Per il calcolo del numeratore e del denominatore sono utilizzati i valori relativi al contenuto energetico dei carburanti per il trasporto di cui all'Allegato V del presente decreto. Per i carburanti non inclusi in tale Allegato V si applicano le pertinenti norme ESO per calcolare il potere calorifico dei carburanti o, laddove non siano state adottate pertinenti norme ESO, le norme ISO. 3. La quota di cui al comma 1 e' raggiunta nel rispetto dei seguenti vincoli: a) la quota di biocarburanti avanzati e biometano ovvero biogas avanzati e' pari almeno al 2,5 per cento dal 2022 e almeno all'8 per cento nel 2030; b) il contributo dei biocarburanti e del biometano ovvero del biogas prodotti a partire da materie prime elencate nell'Allegato VIII, parte B, non puo' superare la quota del 2,5 per cento del contenuto energetico dei carburanti per il trasporto senza tener conto del fattore moltiplicativo di cui al comma 6, lettera a); c) e' rispettato quanto previsto all'articolo 40; d) a partire dal 2023, la quota di biocarburanti miscelati alla benzina e' almeno pari allo 0,5 per cento e a partire dal 2025 e' almeno pari al 3 per cento sul totale della benzina immessa in consumo. 3-bis. Al fine di promuovere la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili da utilizzare in purezza, aggiuntiva rispetto alle quote obbligatorie di cui al comma 1 del presente articolo, la riconversione totale o parziale delle raffinerie tradizionali esistenti e' incentivata mediante l'erogazione di un contributo in conto capitale assegnato secondo modalita' e criteri definiti con i decreti di cui al comma 3-ter e comunque nei limiti delle disponibilita' finanziarie del fondo di cui al medesimo comma 3-ter. 3-ter. Per le finalita' di cui al comma 3-bis, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023, sono definiti modalita' e criteri per la partecipazione alla ripartizione delle risorse, in attuazione del comma 3-bis. Ai relativi oneri si provvede: a) quanto ad euro 150 milioni per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse disponibili, in conto residui, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro, e dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111 del 2019, per 20 milioni di euro, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario; b) quanto ad euro 55 milioni per l'anno 2022, ad euro 45 milioni per l'anno 2023 e ad euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019. 3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Fatto salvo quanto disciplinato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 30 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, del 5 gennaio 2021, n. 3, e dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli obiettivi di cui ai commi 1, 1-bis e 3 sono raggiunti, tramite il ricorso a un sistema di certificati di immissione in consumo, nel rispetto di obblighi annuali, nonche' secondo le condizioni, i criteri e le modalita' di attuazione disciplinati con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica, il primo dei quali da emanare entro il 31 dicembre 2022. Con i medesimi decreti si provvede all'eventuale aggiornamento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 3, nonche' all'eventuale integrazione degli elenchi di cui al comma 1 lettere a) e b), tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 11, comma 2, e in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera b). 5. Ai fini di cui al comma 1, sono considerati nel numeratore di cui al comma 1, lettera b), soltanto i carburanti o i biocarburanti che rispettano le seguenti condizioni: a) i biocarburanti e il biometano ovvero il biogas per il trasporto ottemperano ai criteri di cui all'articolo 42; b) i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto che presentano una riduzione di emissioni gas serra lungo il ciclo di vita pari almeno al 70 per cento, calcolata con la metodologia stabilita con atto delegato di cui all'articolo 28, paragrafo 5 della direttiva (UE) 2018/2001. Fino all'adozione degli atti delegati tali carburanti sono in ogni caso conteggiati secondo quanto previsto al comma 6; c) i carburanti derivanti da carbonio riciclato presentano una riduzione di emissioni gas serra lungo il ciclo di vita pari almeno alla soglia indicata con atto delegato della Commissione di cui all'articolo 25, paragrafo 2 della direttiva (UE) 2018/2001 e calcolata con la metodologia stabilita con atto delegato di cui all'articolo 28, paragrafo 5 della direttiva (UE) 2018/2001. Fino all'adozione degli atti delegati tali carburanti non sono conteggiati. 6. Ai fini di cui al comma 1, per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto, prodotti utilizzando energia elettrica, la quota rinnovabile e' conteggiata qualora l'energia elettrica sia ottenuta da un collegamento diretto a uno o piu' impianti a fonti rinnovabili; in tal caso la quota rinnovabile conteggiabile e' pari all'intero a condizione che detti impianti: 1. siano entrati in funzione contestualmente o successivamente all'impianto che produce i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto; e 2. non siano collegati alla rete ovvero siano collegati alla rete ma si possa dimostrare che l'energia elettrica in questione e' stata fornita senza prelevare energia elettrica dalla rete. 7. Ai fini di cui al comma 1, si applicano i seguenti fattori moltiplicativi: a) il contributo dei biocarburanti e del biometano ovvero del biogas per il trasporto prodotti dalle materie prime elencate nell'Allegato VIII e' pari al doppio del loro contenuto energetico, tenuto conto di quanto previsto dal comma 12; b) ad eccezione dei combustibili prodotti a partire da colture alimentari e foraggere, il contributo dei carburanti forniti nel settore dell'aviazione e del trasporto marittimo e' pari a 1,2 volte il loro contenuto energetico. 8. Fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 7 del presente articolo e dall'Allegato I, ai fini del calcolo dell'obiettivo complessivo di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti previsto dal PNIEC, l'elettricita' fornita nel trasporto stradale e ferroviario e' conteggiata nel rispetto dei criteri di cui al comma 9 e delle modalita' di cui al comma 10. 9. La quota di energia elettrica rinnovabile rispetto all'energia elettrica complessiva fornita ai veicoli stradali e ferroviari e' conteggiata come segue: a) qualora l'energia elettrica sia prelevata dalla rete, la quota rinnovabile conteggiabile e' pari alla quota annuale totale di energia elettrica da fonti rinnovabili sui consumi totali nazionali due anni prima dell'anno in questione; b) qualora sia ottenuta da un collegamento diretto a un impianto di generazione di energia elettrica rinnovabile e' conteggiata interamente come rinnovabile. 10. Il contributo dell'energia elettrica da fonte rinnovabile rispetto all'energia elettrica complessiva e' pari a: a) 4 volte il suo contenuto energetico se fornita a veicoli stradali; b) 1,5 volte il suo contenuto energetico se fornita al trasporto ferroviario. 11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, opera presso il Ministero della transizione ecologica nella composizione e con le competenze di cui al medesimo comma 5-sexies, ivi incluse quelle in materia di combustibili e carburanti da biomassa, bioliquidi e carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica, come definiti dall'articolo 2. I componenti del comitato di cui al primo periodo sono nominati dal Ministro della transizione ecologica. 12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ad eccezione del comma 5-sexies, e' abrogato.» «Art. 40 (Norme specifiche per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere). - 1. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e dell'articolo 39, comma 1: a) - b) (Omissis) c) a partire dal terzo mese successivo a quello di approvazione di un sistema volontario a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni e comunque non oltre il 1° gennaio 2025 non e' conteggiata la quota di biocarburanti e bioliquidi, nonche' di combustibili da biomassa, prodotti a partire da olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti e acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), salvo che gli stessi siano certificati come biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, nel rispetto dei criteri dettati dall'articolo 4 del Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione europea.». - Si riporta il testo dell'articolo 40-ter, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 7 recante: «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2022, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, come modificato dalla presente legge: «Art. 40-ter (Semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione). - 1. La procedura semplificata prevista dall'articolo 64-bis, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per i recipienti a pressione con capacita' complessiva superiore a 13 metri cubi puo' essere svolta dai soggetti abilitati ai sensi del decreto direttoriale dei Ministeri delle attivita' produttive, della salute e del lavoro e delle politiche sociali 17 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005, per i recipienti con capacita' inferiore a 13 metri cubi, a condizione che il massimale assicurativo per anno e per sinistro di cui al punto 17 dell'allegato II annesso al citato decreto direttoriale 17 gennaio 2005 sia di importo non inferiore a 5 milioni di euro.». - Si riporta il testo dell'articolo 42, commi da 6 a 11, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021, n. 285, S.O. n. 42: «Art. 42 (Criteri di sostenibilita' e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa). - 1.-5. (Omissis) 6. Nel caso di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui provenienti da terreni agricoli, gli operatori economici che li producono dispongono di piani di monitoraggio o di gestione dell'impatto sulla qualita' del suolo e sul carbonio nel suolo, redatti in base a linee guida adottate con decreto non regolamentare del Ministero della transizione ecologica entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, su proposta dell' Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito: ISPRA). Le informazioni relative al rispetto di tali piani di monitoraggio e di gestione sono comunicate a ISPRA. 7. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa provenienti dall'agricoltura non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversita', ossia terreni che nel gennaio 2008, ovvero successivamente, si trovavano in una delle situazioni di seguito indicate, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno conservato dette situazioni: a) foreste primarie e altri terreni boschivi, vale a dire foreste e altri terreni boschivi di specie native, ove non vi sia alcun segno chiaramente visibile di attivita' umana e nei quali i processi ecologici non siano stati perturbati in modo significativo; b) foreste a elevata biodiversita' e altri terreni boschivi ricchi di specie e non degradati o la cui elevata biodiversita' sia stata riconosciuta dall'autorita' competente del Paese in cui le materie prime sono state coltivate, a meno che non sia dimostrato che la produzione delle predette materie prime non ha interferito con quelle finalita' di protezione della natura; c) aree designate, a meno che non sia dimostrato che la produzione delle predette materie prime e le normali attivita' di gestione non hanno interferito con la finalita' di protezione della natura: 1) per scopi di protezione della natura a norma delle leggi o dall'autorita' competente del Paese in cui le materie prime sono state coltivate; nel caso di materie prime coltivate in Italia, si tratta delle aree protette individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, delle aree marine protette di cui alla legge del 31 dicembre 1982, n. 979, e dei siti della rete Natura 2000, di cui al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357; 2) per la protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione riconosciuti da accordi internazionali o inclusi in elenchi compilati da organizzazioni intergovernative o dall'Unione internazionale per la conservazione della natura, previo il loro riconoscimento da parte della Commissione europea; d) fermi restando eventuali nuovi criteri adottati dalla Commissione europea, terreni erbosi naturali ad elevata biodiversita' aventi un'estensione superiore a un ettaro, ossia: 1) terreni erbosi che rimarrebbero tali in assenza di interventi umani e che mantengono la composizione naturale delle specie nonche' le caratteristiche e i processi ecologici; o 2) terreni erbosi non naturali, ossia terreni erbosi che cesserebbero di essere tali in assenza di interventi umani e che sono ricchi di specie e non degradati e la cui elevata biodiversita' e' stata riconosciuta dall'autorita' competente del paese in cui la materia prima e' stata coltivata a meno che non sia dimostrato che il raccolto delle materie prime e' necessario per preservarne lo status di terreni erbosi ad elevata biodiversita'. 8. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa provenienti dall'agricoltura non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano elevate scorte di carbonio, ossia terreni che nel gennaio 2008 possedevano uno degli status seguenti, nel frattempo persi: a) zone umide, ossia terreni coperti o saturi di acqua in modo permanente o per una parte significativa dell'anno; b) zone boschive continue, ossia terreni aventi un'estensione superiore ad un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta superiore al 30 per cento o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ; c) terreni aventi un'estensione superiore a un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento o di alberi che possono raggiungere queste soglie in situ, a meno che non siano fornite prove del fatto che le scorte stock di carbonio della superficie in questione prima e dopo la conversione sono tali che, quando e' applicata la metodologia di cui all'Allegato VI, parte C, sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 12. 9. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa provenienti dall'agricoltura non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che erano torbiere nel gennaio 2008, a meno che non siano fornite prove del fatto che la coltivazione e la raccolta di tali materie prime non comportano drenaggio di terreno precedentemente non drenato. 10. A decorrere dall'adozione di appositi atti di esecuzione della Commissione europea, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da biomassa forestale devono soddisfare i seguenti criteri, per ridurre al minimo il rischio di utilizzare biomassa forestale derivante da una produzione non sostenibile: a) il Paese in cui e' stata raccolta la biomassa forestale ha introdotto e attua leggi nazionali o locali applicabili nell'ambito della raccolta, ovvero sistemi di monitoraggio e di applicazione che garantiscono: 1) la legalita' delle operazioni di raccolta; 2) la rigenerazione forestale delle superfici oggetto di raccolta; 3) la protezione delle aree designate, ai sensi di leggi internazionali o nazionali o dall'autorita' competente, per scopi di protezione della natura, comprese le zone umide e le torbiere; 4) la realizzazione della raccolta tenendo conto del mantenimento della qualita' del suolo e della biodiversita' con l'obiettivo di ridurre al minimo gli impatti negativi; e 5) che la raccolta mantenga o migliori la capacita' produttiva a lungo termine delle foreste; b) se non vi e' evidenza rispetto a quanto previsto alla lettera a), sono attuati sistemi di gestione a livello di zona di approvvigionamento forestale che garantiscono le stesse condizioni elencate alla lettera a). 11. A decorrere dall'adozione di appositi atti di esecuzione della Commissione europea, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da biomassa forestale devono rispettare i seguenti criteri relativi alla destinazione dei suoli, al cambiamento della destinazione dei suoli e alla silvicoltura (land-use, land-use change and forestry - LULUCF): a) il paese o l'organizzazione regionale di integrazione economica in cui ha avuto origine la biomassa forestale e' parte dell'accordo di Parigi del 12 dicembre 2015 e 1) ha presentato, nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, un contributo determinato a livello nazionale (nationally determined contribution -NDC), relativo alle emissioni e agli assorbimenti risultanti dall'agricoltura, dalla silvicoltura e dall'uso del suolo, che garantisce che le variazioni di scorte di carbonio associate alla raccolta della biomassa sono contabilizzate in vista dell'impegno del paese di ridurre o limitare le emissioni di gas serra, come specificato nell'NDC; oppure 2) dispone di leggi nazionali o subnazionali, in conformita' dell'articolo 5 dell'accordo di Parigi del 12 dicembre 2015, applicabili alla zona di raccolta, per conservare e migliorare le scorte e i pozzi di assorbimento di carbonio, che forniscono le prove che le emissioni registrate relativamente al settore LULUCF non superano gli assorbimenti; b) se non vi e' evidenza rispetto a quanto previsto alla lettera a) devono essere in vigore sistemi di gestione a livello di zona di approvvigionamento forestale per garantire che i livelli di scorte e di pozzi di assorbimento di carbonio nella foresta siano mantenuti o rafforzati a lungo termine.». - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2024 (Istituzione del sistema nazionale di certificazione della sostenibilita' dei biocombustibili, della certificazione dei carburanti rinnovabili di origine non biologica e di quella dei carburanti da carbonio riciclato) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2024 n. 199. - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 recane: «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore). - 1.-5. (Omissis) 5-bis. Al fine di mitigare gli aumenti dei costi delle fonti energetiche per le imprese di cui al comma 1 e, in particolare, per le imprese del settore del cemento, nel rispetto dei limiti tecnici impiantistici previsti dalle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi e dalle disposizioni in materia di elaborazione dei piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1 con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico. Tale deroga si applica agli impianti di cui al periodo precedente, previa comunicazione all'autorita' competente che ha rilasciato l'autorizzazione e all'agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2025.». - Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 5, lettera b), del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 recante: «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come modificato dalla presente legge: «Art. 16 (Misure per il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi ragionevoli). - 1.-4. (Omissis) 5. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 presentano al Gruppo GSE la manifestazione di interesse ad aderire alle procedure di cui al comma 1, comunicando i programmi incrementali delle produzioni di gas naturale per la durata di vita utile del giacimento, un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas naturale, i tempi massimi di entrata in erogazione, il profilo atteso di produzione e i relativi investimenti necessari. La manifestazione di interesse reca inoltre: a) (Omissis) b) l'impegno, riferito a ciascun campo di coltivazione ed eventualmente per diversi livelli di produzione, se caratterizzati da costi medi differenziati e crescenti, a cedere il gas prodotto al punto di scambio virtuale (PSV) e a mettere a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente ai volumi produttivi medi annui attesi, a un prezzo pari al costo asseverato di cui al comma 7. Il quantitativo di diritti sul gas di cui al periodo precedente e' messo a disposizione per cinque anni decorrenti dal 1° ottobre 2024 o, nel caso in cui il contratto di cui al comma 10, lettera a), sia stipulato in data successiva al 30 aprile 2024, dal primo giorno del sesto mese successivo alla stipula del contratto medesimo. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il punto di cessione del gas prodotto di cui al primo periodo e' individuato nel mercato del gas (MGAS) gestito dal Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A. ». |
| Art. 12
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
1. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime del 5 per mille riservato alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), le parole: «quarto anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: « quinto anno successivo » e le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ». 1-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: «per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2025 » e le parole: « nel 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2025 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 127.248 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15: «Art. 9 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). - 1.-5. (Omissis) 6. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, hanno effetto a decorrere dal quinto anno successivo a quello di operativita' del registro unico nazionale del terzo settore, limitatamente alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte all'anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021, le quali continuano ad essere destinatarie della quota del cinque per mille con le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 231 del 17 settembre 2020, per gli enti del volontariato di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, fino al 31 dicembre 2025. Le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano gia' regolarmente accreditate per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2021, possono accreditarsi per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2022 con le modalita' stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020 entro il 31 ottobre 2022.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184 recante: «Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2009, n. 294, come modificato dalla presente legge: «Art. 1. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, hanno efficacia per dall'anno 2025 mediante corresponsione a decorrere dall'anno 2025 dell'assegno ivi previsto.». |
| Art. 13
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy
1. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativo alla stipulazione di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte di alcune categorie di imprese, le parole: «entro il 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 marzo 2025 ». 1-bis. L'applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, e' prorogata per due ulteriori mandati degli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura risultanti dall'accorpa mento di quattro circoscrizioni territoriali, preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, e le giunte degli stessi enti sono composte dal presidente e da un numero di membri pari a nove. 1-ter. All'articolo 178-quater, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro novanta giorni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro centoventi giorni». 1-quater. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, concernente la disciplina dell'attivita' di autoriparazione, le parole: «per gli undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dodici anni e sei mesi». 1-quinquies. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d'imposta, purche' effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024». 1-sexies. All'articolo 23, comma 3, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, le parole: «a decorrere dal 1° aprile 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° ottobre 2025». 1-septies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al comma 451, le parole: «dal 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 454 » e, al comma 454, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze » sono inserite le seguenti: « , da adottare entro il 30 giugno 2025, ».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 101, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, n. 303, S.O. n. 40, come modificato dalla presente legge: «101. Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamita' naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.». - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 recante: «Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2016, n. 276: «Art. 4 (Disposizioni finali e transitorie). - 1.-3. (Omissis) 4. Le disposizioni dell'articolo 10, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si applicano alle nuove camere di commercio istituite a seguito di accorpamento a decorrere dal primo rinnovo dei loro consigli successivo alla loro costituzione. Le camere di commercio costituite a seguito di accorpamento anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto possono prevedere nei propri statuti norme transitorie utili a consentire, anche anteriormente al primo rinnovo successivo dei loro consigli, l'anticipazione degli effetti delle nuove disposizioni introdotte in attuazione del presente decreto al fine di garantire la rappresentanza equilibrata nel consiglio delle rispettive basi associative, almeno per i settori che hanno in tale organo piu' di un rappresentante.». - La legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2015, n. 187. - Si riporta il testo dell'articolo 178-quater, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante: «Norme in materia ambientale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96, come modificato dalla presente legge: «Art. 178-quater (Modalita' per adempiere agli obblighi della responsabilita' estesa del produttore nel settore del commercio elettronico). - 1.-5. (Omissis) 6. Gli accordi di cui al comma 3 sono sottoscritti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione oppure entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti adottati ai sensi dell'articolo 178-bis o dalla data di avvio dell'attivita' di gestione della piattaforma di commercio elettronico, se successive alla data di entrata in vigore della presente disposizione.». - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224 recante: «Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attivita' di autoriparazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2012, n. 297, come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Norme transitorie). - 1. (Omissis) 2. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attivita' di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono proseguire le rispettive attivita' per i dodici anni e sei mesi successivi alla medesima data. Entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, devono frequentare con esito positivo il corso professionale di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta. In mancanza di cio', decorso il medesimo termine, il soggetto non puo' essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558.». - Si riporta il testo dell'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 2 marzo 2024, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, come modificato dalla presente legge: «Art. 38 (Misure per il monitoraggio dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali e per attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0). - 1. (Omissis) 2. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, e' riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 21, un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi successivi. Il credito d'imposta puo' essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle societa' di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente. Sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedente mente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d'imposta, purche' effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.». - Si riporta il testo dell'articolo 23 della legge 16 dicembre 2024, n. 193 recante: «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2024, n. 295, come modificato dalla presente legge: «Art. 23 (Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati). - 1. Dopo l'articolo 15 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' inserito il seguente: "Art. 15-bis (Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati). - 1. I produttori che immettono in commercio, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, un prodotto di consumo che, pur mantenendo inalterato il precedente confezionamento, ha subito una riduzione della quantita' nominale e un correlato aumento del prezzo per unita' di misura da essi dipendenti, informano il consumatore dell'avvenuta riduzione della quantita', tramite l'apposizione, nel campo visivo principale della confezione di vendita o in un'etichetta adesiva, della seguente dicitura: «Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X (unita' di misura) rispetto alla precedente quantita'". 2. L'obbligo di informazione di cui al comma 1 si applica per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di immissione in commercio del prodotto interessato. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2025.». - Si riporta il testo dei commi 451 e 454, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024, n. 305, come modificato dalla presente legge: «451. Per le garanzie richieste e ottenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 454, i soggetti che erogano finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia rilasciata ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, versano al relativo Fondo un premio, in aggiunta al premio eventualmente dovuto sulla singola operazione.». «454. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2025, sono individuati ulteriori criteri e modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 451 a 453.». |
| Art. 14
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo
1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo all'utilizzo del credito di imposta per le imprese turistiche, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2025 »; b) al comma 2, alinea, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2025 »; c) al comma 10, primo periodo, dopo le parole « degli investimenti di riqualificazione energetica » sono aggiunte le seguenti: « , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ». 2. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relativo alle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, le parole: « fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 ». 3. All'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, riguardante la disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ». 3-bis. In considerazione del maggior flusso turistico derivante dalle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, al fine di sostenere le attivita' di accoglienza dei pellegrini, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 marzo 2001, n. 80, destinata al comune di Pietrelcina, e' rifinanziata per l'importo di 130.000 euro per l'anno 2025. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, al comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII e' riconosciuto un contributo di 130.000 euro per il medesimo anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 260.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2021, n. 265, e convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Contributi a fondo perduto e credito d'imposta per le imprese turistiche). - 1. Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale «Miglioramento delle infrastrutture di ricettivita' attraverso lo strumento del Tax credit» Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e' riconosciuto, in favore dei soggetti di cui al comma 4, un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all'80 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 ottobre 2025. 2. Ai soggetti di cui al comma 4 e' riconosciuto altresi' un contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 ottobre 2025, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario. Il contributo a fondo perduto e' riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che puo' essere aumentato anche cumulativamente: a) fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l'intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell'importo totale dell'intervento; b) fino ad ulteriori 20.000 euro, per le imprese o le societa' aventi i requisiti previsti per l'imprenditoria femminile dall'articolo 53 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per le societa' cooperative e le societa' di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, per le societa' di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e per le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. Ai fini della presente lettera, per giovani si intendono le persone con eta' compresa tra 18 anni compiuti e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda; c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese o le societa' la cui sede operativa e' ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al comma 8, non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi di cui al comma 5. L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto e' erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facolta' di concedere, a domanda, un'anticipazione non superiore al 30 per cento del contributo a fondo perduto a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita' o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione. 4. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle imprese che esercitano attivita' agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonche' alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici. Gli incentivi sono riconosciuti altresi' alle imprese titolari del diritto di proprieta' delle strutture immobiliari in cui e' esercitata una delle attivita' imprenditoriali di cui al presente comma. 5. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute, compreso il servizio di progettazione, per eseguire, nel rispetto dei principi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', stipulata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, i seguenti interventi: a) interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica; b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformita' alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503; c) interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) del presente comma; d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attivita' termali, relativamente alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323; e) interventi di digitalizzazione, con riferimento alle spese previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 . 6. Gli interventi di cui al comma 5 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. 7. Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte dagli incentivi di cui ai commi 1 e 2, e' possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 recante «Modalita' di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018, a condizione che almeno il 50 per cento di tali spese sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto delle disponibilita' a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche. 8. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al terzo periodo, il Ministero del turismo, prima della comunicazione ai soggetti beneficiari, trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa tra il Ministero del turismo e l'Agenzia delle entrate, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, unitamente a quello del contributo a fondo perduto, nonche' le eventuali variazioni e revoche. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il credito d'imposta e' cedibile, solo per intero, senza facolta' di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del sesto periodo sono nulli. Il credito d'imposta e' usufruito dal cessionario con le stesse modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta e il contributo a fondo perduto di cui al comma 2 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, il Ministero del turismo provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Il Ministero del turismo provvede alle attivita' di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le modalita' attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilita' del credito d'imposta, da effettuare in via telematica, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero del turismo pubblica un avviso contenente le modalita' applicative per l'erogazione degli incentivi previsti dai commi 1 e 2, compresa l'individuazione delle spese considerate eleggibili ai fini della determinazione dei predetti incentivi. Ferma restando la disciplina di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 per quanto previsto ai sensi del comma 7, gli interessati presentano, in via telematica, apposita domanda in cui dichiarano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il possesso dei requisiti necessari per la fruizione degli incentivi. 10. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi, secondo l'ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'esaurimento delle risorse e' comunicato con avviso pubblico pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo. 11. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.7 12. Agli interventi conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, ai fini del credito d'imposta e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le disposizioni di cui all'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 13. Per il finanziamento del credito di imposta di cui al comma 1 e' autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Conseguentemente, all'articolo 79, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «per i tre periodi d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «per i due periodi d'imposta». 14. Gli incentivi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19». Il Ministero del turismo provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 15. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, tenuto conto degli obiettivi di cui al presente articolo e del grado di raggiungimento degli stessi, il Ministero del turismo, con decreto da emanare entro il 31 marzo 2023, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede ad aggiornare gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacita' ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale. 16. Sono abrogati i commi 2-ter e 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. 17. Agli oneri derivanti dal comma 10 si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. Nell'attuazione delle disposizioni del presente articolo e' garantito il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 6-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 17-bis. Al fine di sostenere la ripresa e la continuita' dell'attivita' delle imprese operanti nel settore della ristorazione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo per l'erogazione di un contributo a fondo perduto alle medesime imprese, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituiscono limite di spesa. 17-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalita' e l'ammontare del contributo di cui al comma 17-bis, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate. 17-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 17-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 17-quinquies. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 17-bis a 17-quater e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.». - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2022, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dalla presente legge: «Art. 6 (Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili). - 1.-2 sexies. (Omissis) 2-septies. Al fine di semplificare le procedure relative a interventi per mitigare l'emergenza energetica, fino al 31 dicembre 2025 i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra o su coperture piane o falde di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp) ubicati in aree nella disponibilita' di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, purche' le aree siano situate fuori dei centri storici e non siano soggette a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono essere realizzati con le modalita' previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Ove detti impianti siano ubicati in aree situate nei centri storici o soggette a tutela ai sensi dell'articolo 136 del citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applicano le modalita' previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-bis sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' del progettista abilitato che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale.». - Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2015, n. 144, S.O. n. 34, come modificato dalla presente legge: «Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima). - 1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) (Omissis) b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;». - La legge 14 marzo 2001, n. 80 (Interventi a favore del comune di Pietrelcina) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2001, n. 75. - Si riporta il comma 551 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, n. 303, S.O. n. 40: «551. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 4.655.172 euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale e di infrastrutture, sport e cultura.». |
| Art. 15
Proroga di termini in materia di sport
1. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, relativo all'applicazione della disposizione che prevede la costituzione di un organo consultivo negli atti costitutivi delle societa' sportive professionistiche, le parole: «31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027 ». 2. All'articolo 31 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. In ragione della necessita' di garantire il completamento delle progettualita' relative all'utilizzo del compendio sito in Roma, denominato "Citta' dello Sport", le disposizioni di cui al comma 2 sono applicabili fino al 31 dicembre 2027. Per tali finalita', l'Agenzia del demanio e' autorizzata ad affidare la progettazione, la realizzazione e la gestione anche per lotti funzionali e ricorrendo ad iniziative di partenariato pubblico privato, la cui valutazione e' effettuata d'intesa con la Regione Lazio e il Comune di Roma Capitale, in ragione dei principi di sussidiarieta' verticale ai sensi dell'articolo 175 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dei contenuti delle decisioni Eurostat. Per le medesime finalita' di riqualificazione e riconversione del compendio, l'Agenzia del demanio, d'intesa con i predetti enti territoriali, puo' utilizzare la concessione del diritto di superficie sullo stesso o parte di esso per una durata non superiore a novanta anni ovvero ricorrere alla concessione di valorizzazione di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la medesima durata, in funzione del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa. ». 2-bis. Per l'anno 2025, una quota sino a 4 milioni di euro delle eventuali maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 632, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono destinate ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Le risorse di cui al presente comma sono destinate alle Federazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 39 del citato decreto legislativo n. 36 del 2021, che hanno gia' deliberato il passaggio al professionismo femminile, nonche' alle Federazioni che deliberano il predetto passaggio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le modalita' di accesso alle risorse attribuite ai sensi del presente comma sono stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, di cui al secondo periodo del suddetto comma 632. 2-ter. All'articolo 40, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, le parole: «31 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025». 2-quater. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, le parole: "31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025"».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 recante: «Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2021, n. 67, come modificato dalla presente legge: «Art. 51 (Norme transitorie). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 e ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, che si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2027.». - Si riporta il testo dell'articolo 31 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2023, n. 47, e convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, come modificato dalla presente legge: «Art. 31 (Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per l'attuazione di "Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici"). - 1. All'articolo 1, comma 427, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la parola: "agisce" e' sostituita dalle seguenti: "puo' agire". 2. In ragione della necessita' e urgenza di consentire la prima concreta fruizione del compendio di proprieta' dello Stato sito in Roma, denominato "Citta' dello Sport" per ospitare le celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, l'Agenzia del demanio, previa comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, ai sensi dell'articolo 1, commi 421 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, applica la procedura di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per l'affidamento, sulla base del progetto di fattibilita' tecnico-economica, della progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi di: arresto del degrado, messa in sicurezza di aree e ogni altra attivita' necessaria per ottenere il collaudo statico dell'opera realizzata; completamento del palasport per destinarlo ad arena scoperta; superamento delle barriere architettoniche e installazione di servizi igienici per ospitare i fedeli e gli utenti in generale; regimentazione delle acque meteoriche e realizzazione di un'area verde per l'accoglienza dei fedeli per grandi eventi. Per le finalita' di cui al primo periodo, l'Agenzia del demanio puo' ricorrere alla procedura di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi tecnici, inerenti agli interventi di cui al citato primo periodo, ferma restando l'applicazione delle ulteriori misure acceleratorie e semplificatorie di cui all'articolo 1, comma 427-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 2-bis. In ragione della necessita' di garantire il completamento delle progettualita' relative all'utilizzo del compendio sito in Roma, denominato "Citta' dello Sport", le disposizioni di cui al comma 2 sono applicabili fino al 31 dicembre 2027. Per tali finalita', l'Agenzia del demanio e' autorizzata ad affidare la progettazione, la realizzazione e la gestione anche per lotti funzionali e ricorrendo ad iniziative di partenariato pubblico privato, la cui valutazione e' effettuata d'intesa con la Regione Lazio e il Comune di Roma Capitale, in ragione dei principi di sussidiarieta' verticale ai sensi dell'articolo 175 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dei contenuti delle decisioni Eurostat. Per le medesime finalita' di riqualificazione e riconversione del compendio, l'Agenzia del demanio, d'intesa con i predetti enti territoriali, puo' utilizzare la concessione del diritto di superficie sullo stesso o parte di esso per una durata non superiore a novanta anni ovvero ricorrere alla concessione di valorizzazione di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 , per la medesima durata, in funzione del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa. 3. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 2 nonche' di eventuali ulteriori interventi di completamento del sito, secondo modalita' progettuali progressivamente integrabili e nel rispetto di standard elevati di efficienza energetica ed ambientale, modalita' costruttive innovative ed economicamente vantaggiose volte anche alla salvaguardia delle risorse idriche e alla riqualificazione del verde urbano e limitando il consumo del suolo, l'Agenzia del demanio puo' avvalersi delle procedure semplificate e acceleratorie previste dall'articolo 16-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. 4. Al fine di consentire all'Agenzia del demanio l'immediato avvio delle attivita' di cui al comma 2, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, ai sensi dell'articolo 1, commi 421 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sentita la medesima Agenzia, propone le necessarie rimodulazioni delle risorse e degli interventi, gia' individuati alla scheda n. 25 - "Completamento area eventi a Tor Vergata presso le Vele della Citta' dello Sport", di cui all'Allegato n. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre 2022 al numero 3348, di approvazione del Programma dettagliato degli interventi essenziali ed indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, ai fini della rimodulazione del medesimo Programma secondo le modalita' di cui all'articolo 9, comma 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 5. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3 e ferma restando la quota di finanziamento a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'Agenzia del demanio e' autorizzata a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti di competenza fino a 70 milioni di euro e ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani degli investimenti. 6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 420, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota delle risorse di cui al presente comma, nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, puo' essere attribuita, anche provvedendo alle opportune rimodulazioni dei cronoprogrammi di cui al comma 423, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 422, al Commissario straordinario per la realizzazione di interventi di parte corrente connessi alle attivita' giubilari."; b) dopo il comma 425 sono inseriti i seguenti: "425-bis. In sede di prima applicazione e in ragione della necessita' e urgenza di ultimare gli interventi relativi al sottovia di Piazza Pia, a piazza Risorgimento, alla riqualificazione dello spazio antistante la basilica di San Giovanni, alla riqualificazione di Piazza dei Cinquecento ed aree adiacenti ed al completamento del rinnovo dell'armamento della metropolitana linea A, indicati come essenziali e indifferibili nel Programma dettagliato del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre 2022 al numero 3348, il Commissario straordinario di cui al comma 421, con ordinanza adottata ai sensi del comma 425 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dispone che la realizzazione dei citati interventi da parte dei soggetti attuatori e delle centrali di committenza, eventualmente utilizzate dai soggetti attuatori, avvenga ricorrendo alle seguenti procedure: a) ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica dell'opera, il soggetto attuatore convoca una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute. Nel corso della conferenza e' acquisita e valutata la verifica preventiva dell'interesse archeologico ove prevista, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilita' dell'opera e di certezza dei tempi di realizzazione. La conferenza di servizi si conclude nel termine di trenta giorni dalla sua convocazione, prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990, una sola volta per non piu' di dieci giorni. Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza, di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al terzo periodo, approva il progetto e consente la realizzazione di tutte le opere e attivita' previste nel progetto approvato. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarieta' alla realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera, quantificandone i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalita', efficacia e sostenibilita' finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato; b) in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento di cui all'alinea del presente comma, il Commissario Straordinario di cui al comma 421, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia gia' previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre, entro i successivi cinque giorni, la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni; c) la verifica prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accerta la conformita' del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, in caso di esito positivo, produce i medesimi effetti degli adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93, 94 e 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti, corredati dell'attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati, ai soli fini informativi e con modalita' telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, ai sensi dell' articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. In deroga all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica puo' essere effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9, del medesimo decreto legislativo, ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni; d) ai fini dell'affidamento dei lavori, la selezione degli operatori economici avviene secondo le modalita' di cui all'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Il soggetto attuatore, ovvero la centrale di committenza cui abbia eventualmente fatto ricorso, individua gli operatori economici da consultare nella procedura negoziata, in numero adeguato e compatibile con la celerita' della procedura di gara e tale da garantire il confronto concorrenziale, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, e seleziona cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Ai fini della procedura di gara: 1) e' autorizzato il ricorso alle riduzioni dei termini per ragioni d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 2) e' autorizzato, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'avvio delle verifiche antimafia di cui all'articolo 85 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti degli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura; 3) il termine di cui all'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' ridotto a cinque giorni; 4) la verifica di congruita' delle offerte anormalmente basse puo' essere effettuata, in deroga alla previsione di cui all'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in base ai soli elementi specifici dell'offerta, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo; 5) e' autorizzata la consegna delle prestazioni in via di urgenza prima della stipula contrattuale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nelle more del completamento delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche alla stipula del contratto; 6) e' autorizzata la modifica del contratto senza procedere ad un nuovo affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'esecuzione di lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, necessari a realizzare la sistemazione superficiale dell'area di intervento e di quelle limitrofe ad esso funzionali, purche' il prezzo degli stessi non ecceda, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 106, il 50 per cento del valore del contratto iniziale, nonche' nel rispetto dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici. 425-ter. In relazione agli interventi previsti dal programma dettagliato degli interventi, approvato ai sensi del comma 422, si applicano, altresi', in quanto compatibili, le procedure e le deroghe previste per la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. 425-quater. Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 2 e 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, il progetto di fattibilita' tecnica ed economica degli interventi di cui al comma 425-bis garantisce il rispetto dei principi e delle regole tecniche sulla progettazione universale, per assicurare, su base di uguaglianza con gli altri, l'accessibilita', l'autonomia, la sicurezza nonche' la fruibilita' degli spazi pubblici da parte delle persone con disabilita'"; b-bis) al comma 427: 1) al quinto periodo, le parole: "per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade" sono soppresse; 2) al sesto periodo, le parole: "Limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016," sono soppresse; 3) al settimo periodo, le parole: "di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade" sono sostituite dalle seguenti: "previsti dal programma dettagliato degli interventi di cui al comma 422," 6-bis. L'Agenzia del demanio, ove necessario per l'attuazione degli interventi finanziati dai commi precedenti, puo' ricorrere, nei limiti delle procedure disciplinate dal presente articolo e previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, al supporto e alla fornitura di servizi dell'Istituto per il credito sportivo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6-ter. In occasione delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, il Commissario straordinario di cui al comma 2 adotta un piano per la realizzazione di un progetto di cardioprotezione di Roma Capitale che, al fine di consentire la riduzione dei tempi di intervento nei casi di arresto cardiaco, prevede il posizionamento di postazioni con defibrillatori teleconnessi al numero 118, in relazione ai flussi dei fedeli del Giubileo, nei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 4 agosto 2021, n. 116. 6-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' di posizionamento dei dispositivi di cui al comma 6-ter. 6-quinquies. Ai fini di cui al comma 6-ter e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.». - Si riporta il comma 632 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018, n. 302, S.O. n. 62: «632. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare con cadenza annuale, sono accertate le entrate di cui ai commi 630 e 630-bis. Qualora le entrate di cui al primo periodo siano superiori all'importo di 410 milioni di euro, la differenza e' attribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in favore del Dipartimento per lo sport, al CONI, al Comitato italiano paralimpico nonche' alla societa' Sport e Salute Spa, anche per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.». - Si riporta il testo dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 recante: «Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2021, n. 67: «Art. 39 (Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e' istituito il «Fondo per il professionismo negli sport femminili», di seguito denominato «Fondo», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione iniziale di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020, 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2022.». - Si riporta il testo dell'articolo 40 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 recante: «Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2021, n. 68, come modificato dalla presente legge: «Art. 40 (Adeguamento alle disposizioni della legge). - 1. Le regioni, entro il 31 ottobre 2023, adeguano le proprie normative alle disposizioni di cui al presente decreto e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve. 2. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 e degli impianti di risalita adeguano, entro il 30 giugno 2025, gli impianti di risalita e le piste da sci alle prescrizioni stabilite dal presente decreto.». |
| Art. 16 Termine concernente l'attivita' istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
1. Fatto salvo il lavoro istruttorio e ricognitivo svolto sulla base dell'articolo 1, commi da 791 a 801-bis della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e ferme restando le funzioni previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, l'attivita' istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard, a decorrere dal 5 dicembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, e' svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. Ai fini dell'attivita' istruttoria di cui al comma 1, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale del contingente di personale gia' previsto dall'articolo 1, comma 800, della citata legge n. 197 del 2022 e al medesimo Dipartimento sono assegnate le risorse stanziate dai commi 798 e 800 del medesimo articolo 1.
Riferimenti normativi
- Si riportano i commi da 791 a 801-bis dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2022, n. 303, S.O. n. 43: «791. Ai fini della completa attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e del pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni, il presente comma e i commi da 792 a 798 disciplinano la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, quale soglia di spesa costituzionalmente necessaria che costituisce nucleo invalicabile per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali e quale condizione per l'attribuzione di ulteriori funzioni. L'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili, ai sensi del comma 793, lettera c), del presente articolo, ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, e' consentita subordinatamente alla determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni. 792. Ai fini di cui al comma 791 e' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia per la determinazione dei LEP. La Cabina di regia e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' delegare il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e a essa partecipano, oltre al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell'economia e delle finanze, i Ministri competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il presidente dell'Unione dell province d'Italia e il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, o loro delegati. 793. La Cabina di regia, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e in coerenza con i relativi obiettivi programmati: a) effettua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, una ricognizione della normativa statale e delle funzioni esercitate dallo Stato e dalle regioni a statuto ordinario in ognuna delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; b) effettua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, una ricognizione della spesa storica a carattere permanente dell'ultimo triennio, sostenuta dallo Stato in ciascuna regione per l'insieme delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per ciascuna materia e per ciascuna funzione esercitata dallo Stato; c) individua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, le materie o gli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard; d) determina, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, comunque, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, i LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, ai sensi dell'articolo 1, comma 29-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, predisposte secondo il procedimento e le metodologie di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), e) e f), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, ed elaborate con l'ausilio della societa' Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle regioni. 794. La Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sulla base della ricognizione e a seguito delle attivita' della Cabina di regia poste in essere ai sensi del comma 793, trasmette alla Cabina di regia le ipotesi tecniche inerenti alla determinazione dei costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, secondo le modalita' di cui al comma 793, lettera d), del presente articolo. 795. Entro il 31 dicembre 2024, la Cabina di regia predispone uno o piu' schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. 796. Ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo schema di decreto e' acquisita l'intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 797. Qualora le attivita' della Cabina di regia non si concludano nel termine stabilito dal comma 795, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nominano un Commissario entro i trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, per il completamento delle attivita' non perfezionate. Nel decreto di nomina sono definiti i compiti, i poteri del Commissario e la durata in carica. Sulla base dell'istruttoria e delle proposte del Commissario, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie propone l'adozione di uno o piu' schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la procedura di cui al comma 795. Al Commissario non spettano, per l'attivita' svolta, compensi, indennita' o rimborsi di spese. 798. Per le spese di funzionamento derivanti dalle attivita' di cui ai commi da 791 a 797, e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. 799. Presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituita una segreteria tecnica, della quale si avvalgono la Cabina di regia di cui al comma 792 e, se nominato, il Commissario di cui al comma 797. 800. La segreteria tecnica di cui al comma 799 e' costituita da un contingente di dodici unita' di personale, di cui un'unita' con incarico dirigenziale di livello generale scelta tra soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali in uffici aventi competenza in materia di finanza degli enti territoriali e federalismo fiscale, un'unita' con incarico dirigenziale di livello non generale e dieci unita' di livello non dirigenziale. Le predette unita' sono individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, e sono collocate fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. La dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e' conseguentemente incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale e di un posto di funzione dirigenziale non generale. I predetti incarichi dirigenziali possono essere conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis o 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali. Per le finalita' del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 1.149.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Al finanziamento delle spese di funzionamento della segreteria tecnica di cui al comma 799 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. 801. All'attivita' della segreteria tecnica partecipano un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nonche' un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, uno dell'Unione delle province d'Italia e uno dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai rappresentanti di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.». - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111 recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2023, n. 189: «Art. 2 (Principi generali del diritto tributario nazionale). - 1.-2. (Omissis) 3. Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 l'Amministrazione finanziaria si coordina con la segreteria tecnica della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 799, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a tal fine coadiuvata dal Nucleo PNRR Stato-regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, per la cura dell'attivita' istruttoria con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel contesto della riforma del quadro fiscale subnazionale di cui alla missione 1, componente 1, riforma 1.14, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.». - Si riporta il testo dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante: «Definizione della condizione di disabilita', della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2024, n. 111: «Art. 37 (Procedure volte alla proposta di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni). - 1.Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, commi 162, 163, 169 e 170, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonche' quanto previsto in materia dal decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, con particolare riguardo al titolo II, capo I, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e in raccordo con la segreteria tecnica di cui all'articolo 1, comma 799, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, istituita presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, procede, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e in coerenza con i relativi obiettivi programmati, alla proposta dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in favore delle persone con disabilita', da adottare ai sensi del comma 3.». |
| Art. 17
Proroga di termini in materia di editoria
1. Le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2025 e 2026. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per le annualita' 2024 e 2025. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 96, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2020, n. 203, S.O. n. 37, e convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126: «Art. 96 (Rifinanziamenti e semplificazioni per il settore dell'editoria). - : 1.-2. (Omissis) 3. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, le percentuali minime di copie vendute di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sono determinate rispettivamente nel 25 per cento delle copie distribuite, per le testate locali, e nel 15 per cento delle copie distribuite, per le testate nazionali. 4. Limitatamente al contributo dovuto per l'annualita' 2019, i costi regolarmente rendicontati nel prospetto dei costi sottoposto a certificazione e presentato entro il 30 settembre 2020 possono essere pagati dalle imprese beneficiarie entro sessanta giorni dall'incasso del saldo del contributo. L'avvenuto pagamento dei costi nel predetto termine e' attestato dal revisore contabile in apposita certificazione, che da' evidenza anche degli strumenti di pagamento tracciabili utilizzati. La predetta certificazione e' trasmessa al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri nel termine di dieci giorni dall'effettuazione dell'ultimo pagamento. Nell'ipotesi di mancato pagamento dei costi esposti per l'ammissione al contributo o di mancata trasmissione nei termini della certificazione di avvenuto pagamento, l'impresa decade dal diritto al pagamento dell'acconto, fermo restando l'obbligo in capo alla medesima di rimborsare le somme indebitamente riscosse. 5. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, qualora dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'articolo 8 del predetto decreto legislativo n. 70 del 2017, derivi un contributo di importo inferiore a quello erogato alla medesima impresa editoriale per l'annualita' 2019, il suddetto importo e' parificato a quello percepito per tale anno. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto legislativo n. 70 del 2017.». - Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 recante: «Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2017, n. 123: «Art. 11 (Erogazione del contributo). - 1. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e' stabilita la quota destinata agli aventi titolo ai contributi all'editoria di cui al capo II. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi diretti mediante riparto proporzionale.». |
| Art. 17 bis
Misure per l'innovazione digitale dell'editoria
1. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' riconosciuto, alle condizioni e con le modalita' ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 198 del 2016, e all'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2019, n. 100, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58: «Art. 30-quater (Interventi a favore di imprese private nel settore radiofonico). - 1. (Omissis) 2. Al fine di favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri corrisponde alle citate imprese un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2019. Il contributo di cui al presente comma non e' soggetto a riparto percentuale tra gli aventi diritto e puo' essere riassorbito da eventuale convenzione appositamente stipulata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 1 e 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198 recante: «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2016, n. 255: «Art. 1 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione). - 1.Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti, liberta', indipendenza e pluralismo dell'informazione, nonche' di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacita' delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonche' lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo dell'informazione digitale, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, di seguito denominato "Fondo".». 2. Nel Fondo confluiscono: a) (Omissis) b) (Omissis) c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge;». - Si riporta il comma 616 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O. n. 46: «616. Al fine di semplificare le procedure contabili di assegnazione delle risorse, tenendo conto dello stabile incremento delle entrate versate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni ai sensi degli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le predette entrate sono destinate: a) quanto a 110 milioni di euro annui, al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale quota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Nel predetto Fondo confluiscono, altresi', le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relative ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale; b) per la restante quota, alla societa' RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ferme restando le somme delle entrate del canone di abbonamento gia' destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalita', sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato dell'anno precedente a quello di accredito.». |
| Art. 18 Proroga di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza
1. All'articolo 8, comma 2, alinea, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza, le parole: «Fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2025». 2. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di autorizzazione del personale dei servizi di informazione per la sicurezza a colloqui personali con detenuti e internati, le parole: «Fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2025».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 2, alinea, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 recante: «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2015, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, come modificato dalla presente legge: «Art. 8 (Disposizioni in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza). - 1. (Omissis) 2. Fino al 30 giugno 2025: a) non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18 della legge 3 agosto 2007, n. 124, condotte previste dalla legge come reato per le quali non e' opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, della medesima legge n. 124 del 2007, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo comma, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 302, 306, secondo comma, e 414, quarto comma, del codice penale; b) con le modalita' di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, puo' essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia gia' in possesso, il quale sia adibito, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge n. 124 del 2007, al concorso alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) o dei Servizi di informazione per la sicurezza; c) le identita' di copertura, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19 della medesima legge n. 124 del 2007, dandone comunicazione con modalita' riservate all'autorita' giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione; d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, l'autorita' giudiziaria, su richiesta del direttore generale del DIS o dei direttori dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) o dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), quando sia necessario mantenerne segreta la reale identita' nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per tutelarne l'incolumita', autorizza gli addetti agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, a deporre in ogni stato o grado di procedimento con identita' di copertura".». - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 recante: «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2005, n. 173, e convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Nuove norme per il potenziamento dell'attivita' informativa). - 1.-2. (Omissis) 2-bis. Fino al 30 giugno 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche a mezzo del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, puo' richiedere che i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero personale dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalita' terroristica di matrice internazionale.». |
| Art. 19
Disposizioni concernenti termini in materia di agricoltura
1. All'articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo al contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «della batteriosi,» le parole: « per un periodo di sette anni » sono soppresse; b) il comma 2-bis e' abrogato. 1-bis. All'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 1° marzo 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2025 ». 1-ter. All'articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »; b) alla lettera b), le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »; c) alla lettera c), le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ». 1-quater. Per le imprese della pesca e dell'acquacoltura il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' prorogato al 31 dicembre 2025.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 8-ter, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 recante: «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonche' di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2019, n. 75, e convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, come modificato dalla presente legge: «Art. 8-ter (Misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa). - 1. Al fine di ridurre la massa di inoculo e di contenere la diffusione della batteriosi, il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni puo' procedere, previa comunicazione alla regione, all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa, con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni, in deroga a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica nonche' in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale. 1-bis. A seguito dell'estirpazione di cui al comma 1, e' consentito ai soggetti ivi indicati di procedere al reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o resistenti ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione, del 14 agosto 2020, anche di specie vegetali diverse da quelle estirpate, in deroga alle disposizioni vincolistiche ed alle procedure valutative di cui al comma 1, nonche' a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475. 2. I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, con centri aziendali non autorizzati all'emissione del passaporto perche' localizzati in aree delimitate alla Xylella fastidiosa, possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante specificate di cui all'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni. Tali soggetti devono garantire la tracciabilita' della produzione e della commercializzazione delle suddette piante e devono altresi' assicurare che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena e da organismi nocivi di qualita' e che sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti definiti dai Servizi fitosanitari regionali. 2-bis. (abrogato) 2-ter. Al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria e la rigenerazione dei territori interessati dall'evento patogeno della Xylella fastidiosa, per l'anno 2023, gli atti di trasferimento a titolo oneroso, a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, di terreni interessati dal predetto evento patogeno e delle relative pertinenze, qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, di valore economico inferiore o uguale a 50.000 euro e, comunque, sino a una superficie non superiore a cinque ettari, sono esenti dall'imposta ipotecaria e da quella catastale; l'imposta di registro si applica in misura fissa, pari a 200 euro. Per i medesimi atti, gli onorari notarili sono ridotti della meta'. Per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data del trasferimento immobiliare, la destinazione d'uso agricola dei terreni e delle pertinenze oggetto di trasferimento non puo' essere modificata. Le agevolazioni fiscali di cui al presente comma valgono come incentivi statali ai fini di quanto previsto dall'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 3. All'articolo 1, comma 107, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «patrimonio comunale» sono inserite le seguenti: «nonche' per la realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 2018, finalizzati al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo Xylella fastidiosa». 4. La legna pregiata derivante da capitozzature ed espianti, se destinata a utilizzi diversi dall'incenerimento, puo' essere stoccata anche presso i frantoi che ne fanno richiesta alla regione, che ne regolamenta le procedure. Le parti legnose, quali branche e tronchi, prive di ogni vegetazione, provenienti da piante ospiti situate in una zona delimitata ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni, possono essere liberamente movimentate all'esterno della suddetta zona.». - Si riporta il comma 142 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, n. 322, S.O. n. 46, come modificato dalla presente legge: «142. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 3-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, a decorrere dal 31 luglio 2025, ai soggetti che, essendovi obbligati, non hanno provveduto a comunicare con le modalita' e nei tempi previsti dal comma 139 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. A chiunque non rispetta le modalita' di comunicazione e di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 4.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e' designato quale autorita' competente allo svolgimento dei controlli e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma, previa adozione dei decreti attuativi nei termini stabiliti nel comma 141.». - Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2021, n. 309, e convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dalla presente legge: «Art. 11 (Proroga di termini in materia di transizione ecologica). - 1.-5-bis. (Omissis) 5-ter. Al fine di sostenere la continuita' dell'esercizio delle attivita' imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, i termini per la revisione delle macchine agricole di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, sono fissati: a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2025; b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2025; c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2026; d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.». - Si riporta il comma 101 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2023, n. 303, S.O. n. 40: «101. Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamita' naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.». |
| Art. 19 bis Proroga degli interventi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura
1. Al fine di sostenere il settore della pesca e dell'acquacoltura, le attivita' connesse e, in particolare, gli interventi indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino, della concorrenza e della competitivita' delle imprese nazionali previsti dal Programma nazionale triennale di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le azioni svolte dai soggetti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono prorogate al 31 dicembre 2025. Le risorse destinate all'attuazione del Programma nazionale triennale di cui al primo periodo sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2025. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2010, n. 303: «Art. 2 (Proroghe onerose di termini). - 1.-5-novies. (Omissis) 5-decies. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, adotta il Programma nazionale triennale della pesca, di seguito denominato «Programma nazionale», contenente gli interventi di esclusiva competenza nazionale indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitivita' delle imprese di pesca nazionali, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria.». - Si riportano gli articoli 16, 17 e 18, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante: «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2004, n. 146: «Art. 16 (Promozione della cooperazione). - 1. Allo scopo di favorire lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura nazionali in forma cooperativa, nonche' delle attivita' connesse, il Programma nazionale prevede il finanziamento di: a) corsi di aggiornamento e riqualificazione per i soci e per i dipendenti delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura e loro consorzi, organizzati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura, riconosciute ai sensi delle leggi vigenti; b) iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori, gli acquacoltori, i consorzi tra cooperative della pesca e dell'acquacoltura; c) contratti di programma, progetti sperimentali e convenzioni per la fornitura di servizi al settore, finalizzati al rafforzamento del ruolo della cooperazione nel piu' ampio contesto del processo di sviluppo dell'economia ittica. 2. Le iniziative di cui al comma 1 sono effettuate sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura.» «Art. 17 (Promozione dell'associazionismo). - 1. Allo scopo di favorire lo sviluppo e la valorizzazione della produzione ittica nazionale, tutelare la concorrenzialita' delle imprese di settore sui mercati nazionali ed internazionali, promuovere l'associazionismo nel settore della pesca e dell'acquacoltura nazionali, nonche' delle attivita' connesse, il Programma nazionale prevede il finanziamento di specifiche iniziative, ivi compresi i contratti di programma, i progetti sperimentali e le convenzioni per la fornitura di servizi al settore, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali riconosciute delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura.» «Art 18 (Promozione delle attivita' a favore dei lavoratori dipendenti). - 1. Allo scopo di favorire lo sviluppo delle opportunita' occupazionali e delle tutele sociali nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonche' delle attivita' connesse, il Programma nazionale prevede il finanziamento di specifiche iniziative rivolte ai lavoratori dipendenti, promosse dalle organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e dell'acquacoltura, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle medesime organizzazioni.». |
| Art. 19 ter Proroga dei lavori del tavolo tecnico sul tema del rimborso delle imposte per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990
1. I lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono prorogati fino al 30 settembre 2025. Conseguentemente, all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2024, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il tavolo potra' anche esaminare il tema relativo alle istanze presentate successivamente alla scadenza dei termini» .
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 7-bis, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 recante: "Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2024, n. 135, e convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, come modificato dalla presente legge: «Art. 7-bis (Istituzione di un tavolo tecnico per la verifica dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relative al sisma del 1990). - 1. Al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un tavolo tecnico a fini ricognitivi, anche con riguardo al contenzioso in essere e a quello gia' concluso, composto da un rappresentante dell'Agenzia delle entrate, un rappresentante della citta' metropolitana di Catania, un rappresentante del libero consorzio comunale di Siracusa e un rappresentante del libero consorzio comunale di Ragusa. Il tavolo potra' anche esaminare il tema relativo alle istanze presentate successivamente alla scadenza dei termini. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.». |
| Art. 19 quater
Disposizioni concernenti termini in materia di disabilita'
1. A decorrere dalla data del 30 settembre 2025, le attivita' di sperimentazione di cui all'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, attuate nel rispetto del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 del medesimo decreto, si svolgono anche nei territori, a livello provinciale, di seguito individuati: a) Alessandria; b) Lecce; c) Genova; d) Isernia; e) Macerata; f) Matera; g) Palermo; h) Teramo; i) Vicenza; l) provincia autonoma di Trento; m) Aosta. 2. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 9, comma 1, le parole: « 1° gennaio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2027 »; b) all'articolo 12, comma 1, le parole: « 30 novembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2026 »; c) all'articolo 33, commi 1 e 2, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi »; d) all'articolo 35, ai commi 1, 2 e 3, le parole: « 31 dicembre 2025 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 » e, al comma 4, le parole: « 1° gennaio 2026 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2027 »; e) all'articolo 39, comma 1, alinea, le parole: « 1° gennaio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2027 »; f) all'articolo 40, comma 2, le parole: « 1° gennaio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2027 ». 3. Nelle more dell'adozione del regola mento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al comma 7-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, nei territori individuati dal comma 1 del presente articolo, nonche' nei territori individuati dall'articolo 9, comma 1, del citato decreto-legge n. 71 del 2024, con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilita' e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri per l'accertamento della disabilita' connessa all'artrite reumatoide, alle cardiopatie, alle broncopatie e alle malattie oncologiche, tenendo conto delle differenze di sesso e di eta' e nel rispetto dei principi e criteri di cui al citato articolo 12 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. 4. Al fine di garantire il supporto al Ministro per le disabilita' e al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita', sullo stato di attuazione della riforma in materia di disabilita', ivi compresa la fase sperimentale di cui al comma 1 del presente articolo, con connessa attivita' di affiancamento e assistenza ai territori coinvolti nell'attuazione della riforma, sull'attuazione del programma di azione triennale, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, sull'attuazione della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilita' e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilita', nonche' sulla gestione dei rapporti con l'Autorita' Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita', l'operativita' della Segreteria tecnica, quale struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' fissata al 31 dicembre 2027. Per le finalita' di cui al presente comma sono stanziati euro 900.000 per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante: «Definizione della condizione di disabilita', della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2024, n. 111: «Art. 33 (Fase di sperimentazione). - 1. Dal 1° gennaio 2025, anche al fine di assicurare il progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalita' di accertamento, e' avviata una procedura di sperimentazione della durata di dodici mesi, volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione di base disciplinata dal Capo II del presente decreto. All'attuazione del presente comma, per gli anni 2024 e 2025, si provvede con le risorse indicate dall'articolo 9, comma 7. 2. Dal 1° gennaio 2025 e' avviata una procedura di sperimentazione della durata di dodici mesi, volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita previste dal Capo III del presente decreto. Allo svolgimento delle attivita' di cui al presente comma sono destinate le risorse di cui all'articolo 31, comma 1, che sono integrative e aggiuntive rispetto alle risorse gia' destinate a legislazione vigente per sperimentare prestazioni e servizi personalizzati, che confluiscono nel budget di progetto di cui all'articolo 28.». - Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 1, dell'articolo 12, comma 1, dell'articolo 33, commi 1 e 2, dell'articolo 35, commi 1, 2, 3 e 4, dell'articolo 39, comma 1, alinea e dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante: «Definizione della condizione di disabilita', della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2024, n. 111, come modificato dalla presente legge: «Art. 9 (Procedura valutativa di base, soggetto unico, svolgimento, composizione e funzionamento delle unita' di valutazione di base). - 1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 12 e 33, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2027 la gestione del procedimento per la valutazione di base e' affidata, in via esclusiva, all'INPS.». «Art. 12 (Aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalita' di accertamento e di valutazione di base, a seguito dell'adozione delle classificazioni ICD e ICF). - 1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione e in coerenza con quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, con regolamento del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'INPS, da adottare entro il 30 novembre 2026, si provvede, sulla base delle classificazioni ICD e ICF e in conformita' con la definizione di disabilita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), all'aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalita' di accertamento dell'invalidita' civile, della cecita' civile, della sordita' civile e della sordocecita' civile previsti dal decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992.». «Art. 33 (Fase di sperimentazione). - 1. Dal 1° gennaio 2025, anche al fine di assicurare il progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalita' di accertamento, e' avviata una procedura di sperimentazione della durata di ventiquattro mesi, volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione di base disciplinata dal Capo II del presente decreto. All'attuazione del presente comma, per gli anni 2024 e 2025, si provvede con le risorse indicate dall'articolo 9, comma 7. 2. Dal 1° gennaio 2025 e' avviata una procedura di sperimentazione della durata di ventiquattro mesi, volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita previste dal Capo III del presente decreto. Allo svolgimento delle attivita' di cui al presente comma sono destinate le risorse di cui all'articolo 31, comma 1, che sono integrative e aggiuntive rispetto alle risorse gia' destinate a legislazione vigente per sperimentare prestazioni e servizi personalizzati, che confluiscono nel budget di progetto di cui all'articolo 28.». «Art. 35 (Principio di non regressione e tutela dei diritti acquisiti. Disposizioni transitorie e finali). - 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), numero 1), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, le disposizioni di cui al presente decreto garantiscono in ogni caso il mantenimento dei diritti riconosciuti dalla disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2026. 2. Sono, altresi', fatte salve le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i trasferimenti monetari gia' erogati o dei quali sia comunque stata accertata la spettanza entro il 31 dicembre 2026, in materia di invalidita' civile, di cecita' civile, di sordita' civile, di sordocecita' e per quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Alle istanze di accertamento presentate entro la data del 31 dicembre 2026 si applicano le previgenti disposizioni. 3. Fino al 31 dicembre 2026, alle revisioni e alle revoche delle prestazioni gia' riconosciute si applicano, anche nei territori soggetti a sperimentazione ai sensi dell'articolo 33, le condizioni di accesso ed i sistemi valutativi in vigore precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Il diritto a richiedere l'elaborazione del progetto di vita e' riconosciuto anche in favore di coloro che sono in possesso di una certificazione ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rilasciata prima della data del 1° gennaio 2027, senza effettuare la valutazione di base. Ai procedimenti per il progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 in corso alla data del 1° gennaio 2027 si applicano le disposizioni del Capo III, senza preventiva valutazione di base.». «Art. 39 (Abrogazioni). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35, comma 2, secondo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2027 sono o restano abrogati:». «Art. 40 (Entrata in vigore). - 1. (Omissis) 2. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, commi da 1 a 8, 7, comma 1, 8, 9, commi da 1 a 5 e comma 8, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, commi 1, 2 e 3, 25, 26, 27, 28, commi da 1 a 7 e 9, 29 e 36 si applicano nei territori interessati dalla sperimentazione di cui all'articolo 33 a decorrere dal 1° gennaio 2025 e, sul restante territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2027.» - Si riporta l'articolo 9, comma 7-bis, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilita', per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di universita' e ricerca», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2024, n. 126: «Art. 9 (Disposizioni urgenti in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilita' e di formazione dei docenti referenti per il sostegno). - 1. Al fine di assicurare il completamento entro il 31 dicembre 2024 della formazione dei soggetti indicati nella tabella di cui all'allegato B al presente decreto, coinvolti nella predisposizione, organizzazione e attuazione dei procedimenti di valutazione di base, di valutazione multidimensionale e di redazione dei progetti di vita di cui ai Capi II e III del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, ivi inclusi i docenti referenti per il sostegno, sono di seguito individuati i territori, a livello provinciale, in cui avviare le attivita' di sperimentazione disciplinate dall'articolo 33, commi 1 e 2, del medesimo decreto: a) Brescia; b) Catanzaro; c) Firenze; d) Forli-Cesena; e) Frosinone; f) Perugia; g) Salerno; h) Sassari; i) Trieste. 2.-7. (Omissis) 7-bis.Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, al fine di consentire, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, la sperimentazione di cui all'articolo 33 del citato decreto legislativo nei territori individuati dal comma 1 del presente articolo, con regolamento da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri per l'accertamento della disabilita' connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, tenendo conto delle differenze di sesso e di eta' e nel rispetto dei principi e criteri di cui al citato articolo 12 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.». - La Direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 che istituisce la carta europea della disabilita' e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilita' e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale europea del 14 novembre 2024. - Si riporta l'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18 recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilit», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2009, n. 61: «Art. 3 (Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'). - 1. Allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilita', in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione di cui all'articolo 1, nonche' dei principi indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', di seguito denominato «Osservatorio». 2. L'Osservatorio e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'. I componenti dell'Osservatorio sono nominati, in numero non superiore a quaranta, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilita', le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilita' e le organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo della disabilita'. L'Osservatorio e' integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilita' in numero pari a cinque. 4. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed e' prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la medesima durata. 5. L'Osservatorio ha i seguenti compiti: a) promuovere l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all'articolo 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani; b) predisporre un programma di azione triennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilita', in attuazione della legislazione nazionale e internazionale; c) promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilita', anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali; d) predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilita', di cui all'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal comma 8 del presente articolo; e) promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilita'. 6. Al funzionamento dell'Osservatorio e' destinato uno stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni dal 2009 al 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 8. All'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: «entro il 15 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «ogni due anni, entro il 15 aprile».». - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1°settembre 1999, n. 205, S.O: «Art. 7 (Autonomia organizzativa). - 1.-3. (Omissis) 4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, e' specificata dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente puo' ridefinire le finalita' delle strutture di missione gia' operanti: in tale caso si applica l'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto.». - Si riporta il comma 178 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021, n. 310, S.O. n. 49: «178. Il Fondo per la disabilita' e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e' denominato « Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilita' » ed e' trasferito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilita' finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilita' di competenza dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita'. A tal fine, il predetto Fondo e' incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.». |
| Art. 20 Proroga delle misure di sostegno e delle attivita' di assistenza in essere a favore delle persone titolari del permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 in conseguenza degli eventi bellici iniziati nel febbraio 2022 in Ucraina
1. Tenuto conto della decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 del Consiglio, del 25 giugno 2024, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, limitatamente ai commi 1 e 3, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022, recante « misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso », continuano a produrre effetti fino al 31 dicembre 2025. E' autorizzata, altresi', la prosecuzione fino al 31 dicembre 2025 dei progetti del sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in scadenza al 31 dicembre 2024. 2. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1, con una o piu' ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2025 in deroga agli articoli 26 e 27, comma 5, del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sentite le Regioni e le Province Autonome e di concerto con il Ministero dell'interno, si provvede a regolare il progressivo consolidamento nelle forme ordinarie, fino al termine di cui al comma 1 del presente articolo, delle ulteriori misure di assistenza ed accoglienza straordinarie e temporanee attualmente in essere ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, e degli articoli 31, commi 1 e 2, e 31-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. Con le medesime ordinanze di cui al primo periodo si provvede, altresi': a) al trasferimento delle stesse misure di assistenza e accoglienza straordinarie e temporanee in capo alle amministrazioni ordinariamente competenti, anche prevedendo la corresponsione di un contributo una tantum, a cura del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in favore delle persone e dei nuclei familiari che dichiarino di non aver bisogno del proseguimento dell'assistenza pubblica nonche' l'anticipazione, nei limiti del 50 per centro dell'onere massimo stimato, in favore degli enti firmatari delle convenzioni per l'assistenza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022, nazionali e regionali, in essere alla data del presente decreto, disponibili, per quanto necessario, alla proroga delle stesse convenzioni per un periodo non superiore a sei mesi; b) alla cessazione del riconoscimento del contributo di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 21 del 2022 per i titolari di permessi di soggiorno per protezione temporanea rilasciati dopo il 1° febbraio 2025 e alla fissazione di termini temporali perentori per la presentazione della relativa richiesta per i titolari di permessi di soggiorno per protezione temporanea rilasciati prima del 1° febbraio 2025; c) a regolare, in via transitoria ed eccezionale, le modalita' di prosecuzione delle residue forme di accoglienza eventualmente ancora assicurate, sul territorio nazionale, dalle strutture territoriali di protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, a cura delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, sotto il coordinamento del Ministero dell'Interno; d) a regolare l'assegnazione alle Amministrazioni ordinariamente competenti, alle quali e' trasferita la competenza per l'attuazione delle misure di assistenza e di accoglienza di cui agli articoli 31, comma 1, e 31-bis del richiamato decreto-legge n. 21 del 2022, delle corrispondenti risorse finanziarie, allo stato disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191. Le risorse eventualmente eccedenti l'attuazione di quanto previsto dal presente comma sono destinate, per l'anno 2025, all'incremento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. 3. Le ordinanze di cui al comma 2 possono essere adottate in deroga alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e alle disposizioni dello schema di capitolato di gara di appalto approvato con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, fermo restando il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo. Si applicano, altresi', ove compatibili, le di sposizioni derogatorie previste dagli articoli 8 e 9 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, nel corso del 2025, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione agli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati delle risorse disponibili a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, come indicate dalle ordinanze di cui al comma 2.
Riferimenti normativi
- La decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 del Consiglio, del 25 giugno 2024 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 3 luglio 2024. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, recante: «Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022. - Si riporta l'articolo 1-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 recante: «Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1989, n. 303: «Art. 1-sexies (Sistema di accoglienza e integrazione). - 1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi, nei limiti dei posti disponibili, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, i titolari dei permessi di soggiorno per: a) protezione speciale, di cui agli articoli 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; a-bis) cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; b) protezione sociale, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998; c) violenza domestica, di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998; d) calamita', di cui all'articolo 20-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998; e) particolare sfruttamento lavorativo, di cui all'articolo 22, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 286 del 1998; f) atti di particolare valore civile, di cui all'articolo 42-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998; g) casi speciali, di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. 1-bis. Possono essere altresi' accolti, nell'ambito dei servizi di cui al precedente periodo, gli stranieri affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore eta', con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47, nonche' i richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono l'individuazione dei beneficiari nei Paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). 1-ter. L'accoglienza dei titolari dei permessi di soggiorno indicati alla lettera b) del comma l avviene con le modalita' previste dalla normativa nazionale e internazionale in vigore per le categorie vulnerabili, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e in collegamento con i percorsi di protezione dedicati alle vittime di tratta e di violenza domestica. 1-quater. I titolari di protezione internazionale e i titolari dei permessi di soggiorno di cui alle lettere a), a-bis), b), c), d), e), f) e g) del comma 1 che, salvi casi di forza maggiore, non si presentano presso la struttura di destinazione individuata dal servizio centrale di cui al comma 4 entro sette giorni dalla relativa comunicazione decadono dalle misure di accoglienza di cui al presente articolo, salvo che ricorrano obiettive e motivate ragioni di ritardo, secondo la valutazione del prefetto della Provincia di provenienza del beneficiario. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono definiti i criteri e le modalita' per la presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione e la prosecuzione dei progetti finalizzati all'accoglienza dei soggetti di cui al comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1-septies, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali. 2-bis. Nell'ambito dei progetti di cui al comma 2, sono previsti: a) servizi di primo livello, cui accedono i richiedenti protezione internazionale di cui al comma 1-bis del presente articolo e all'articolo 9, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, tra i quali si comprendono, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio; b) servizi di secondo livello, finalizzati all'integrazione, tra cui si comprendono, oltre quelli previsti al primo livello, l'orientamento al lavoro e la formazione professionale, cui accedono le ulteriori categorie di beneficiari, di cui al comma 1. 3. comma abrogato dall'art. 12, comma 1, lett. a-ter), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. 4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione dei soggetti di cui al comma 1, e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale e' affidato, con apposita convenzione, all'ANCI. 5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a: a) monitorare la presenza sul territorio dei soggetti di cui al comma 1; b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati; c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi; d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1; e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario. 6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies.». - Si riporta il testo degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante: «Codice della protezione civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2018, n. 17: «Art. 26 (Ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale). - 1. Almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, e' adottata apposita ordinanza volta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati. Ferma in ogni caso l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresi' emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonche' per la riduzione di termini analiticamente individuati. Con la medesima ordinanza possono essere inoltre consentite eventuali rimodulazioni del piano degli interventi entro il termine della scadenza della contabilita' speciale e nel limite delle risorse ancora disponibili, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 2. Con l'ordinanza di cui al comma 1 e' individuata l'autorita' che, fino alla scadenza della proroga prevista ai sensi dell'articolo 27, comma 5, e' autorizzata alla gestione della contabilita' speciale. La medesima autorita' puo' revocare gli interventi pianificati di cui al comma 1 che non sono stati aggiudicati entro sei mesi dalla data di scadenza dello stato di emergenza. Le somme che si rendono disponibili a seguito della revoca possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza. La medesima ordinanza individua anche le modalita' per la prosecuzione degli interventi senza soluzione di continuita', fino all'effettivo subentro dell'autorita' competente in via ordinaria. 3. Per la prosecuzione degli interventi non ultimati e da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilita' che residuano alla chiusura della contabilita' speciale si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 5.». «Art. 27 (Contabilita' speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale). - 1.-4. (Omissis) 5. Per la prosecuzione e il completamento degli interventi e delle attivita' previste dalle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 25 ove non ultimati o conclusi alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale la durata della contabilita' speciale puo' essere prorogata per un periodo di tempo determinato fermo restando il limite di cui al comma 1. Per gli ulteriori interventi ed attivita' da porre in essere secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilita' che residuano alla chiusura della contabilita' speciale, le risorse ivi giacenti possono essere trasferite alla regione ovvero, ove esistenti, alle agenzie regionali preposte allo svolgimento della funzione di protezione civile o ai soggetti attuatori competenti. Per gli interventi e le attivita' di cui al presente comma di competenza di Amministrazioni dello Stato, le risorse finanziarie relative che residuano sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.». - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85 recante: «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2003, n. 93: «Art. 4 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri). - 1. 1. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, stabilisce: a) - f) (Omissis) g) le misure assistenziali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche mediante il coinvolgimento delle associazioni ed enti di volontariato, comprese quelle per l'alloggio, l'assistenza sociale, per le cure mediche, per il sostentamento e l'accesso al sistema educativo per i minori alla pari con i cittadini italiani, nonche' per l'accesso alla formazione professionale o a tirocini nelle imprese. Misure specifiche assistenziali sono stabilite per le categorie di persone con bisogni particolari, quali i minori non accompagnati e le persone che abbiano subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale.». - Si riporta il testo degli articoli 31, commi 1 e 2, e 31-bis, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2022, n. 67: «Art. 31 (Coordinamento delle attivita' di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina). - 1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, e nel limite delle risorse previste al comma 4, e' autorizzato, nel rispetto del principio di accoglienza e di programmazione degli ingressi, a: a) definire ulteriori forme di accoglienza diffusa, diverse da quelle previste nell'ambito delle strutture di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, da attuare mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al registro di cui all' articolo 42 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, prevedendo sostanziale omogeneita' di servizi e costi con le citate strutture di accoglienza, per un massimo di 15.000 unita'. Le attivita' di accoglienza diffusa di cui alla presente lettera sono realizzate, nei limiti delle risorse stanziate per tale finalita' ai sensi del presente articolo e fermo restando il ricorso anche agli accordi quadro nazionali, nell'ambito di apposite convenzioni sottoscritte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dal Dipartimento della protezione civile, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani con soggetti che dimostrino, oltre agli altri requisiti previsti, l'insussistenza in capo alle persone fisiche che stipulano le convenzioni, in proprio o in nome o per conto di soggetti giuridici, nonche' dei componenti degli organi di amministrazione dei soggetti stipulanti, di sentenze definitive di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili per delitti non colposi e l'insussistenza di processi penali pendenti per i reati, tentati o consumati, previsti dall'articolo 80, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, dagli articoli 575, 582, nelle forme aggravate di cui all'articolo 583, 583-bis, 583-quinquies, 584, 591, 605, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 613-bis del codice penale, nonche' delle cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'articolo 67 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; b) definire ulteriori forme di sostentamento per l'assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale per un massimo di 60.000 unita'; c) riconoscere, nel limite di 152 milioni di euro per l'anno 2022, alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al numero delle persone accolte sul territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, un contributo forfetario per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, in misura da definirsi d'intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per i richiedenti e titolari della protezione temporanea per un massimo di 100.000 unita' . 2. Con le ordinanze di protezione civile adottate in attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2022, si provvede alla disciplina delle diverse forme di supporto all'accoglienza di cui al comma 1, lettera a), e di sostentamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, tenendo conto dell'eventuale e progressiva autonomia delle persone assistite che svolgeranno attivita' lavorative in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 marzo 2022, n. 872.» «Art. 31-bis (Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina). - 1.Nell'ambito delle misure assistenziali previste dalle ordinanze di protezione civile conseguenti alla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022, ai comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera f), della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero che sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori, disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e' riconosciuto, da parte del Commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, un contributo per i costi sostenuti, fino a un massimo di 100 euro al giorno pro capite. A tal fine, il predetto Commissario si avvale degli uffici del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Per l'attuazione delle misure di cui al presente comma, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di euro 58.568.190 da utilizzare complessivamente negli esercizi finanziari 2022 e 2023. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse in conto residui accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.». - Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2023, n. 244: «Art. 21 (Misure in materia di immigrazione e sicurezza e per la prosecuzione delle attivita' emergenziali connesse alla crisi ucraina). - 1.-8. (Omissis) 9. Al fine del proseguimento delle attivita' connesse allo stato di emergenza, relativo all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 e successivamente prorogato da ultimo con delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023 fino al 31 dicembre 2023, e' autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2023 e di 274 milioni di euro per l'anno 2024.». - Si riporta il testo dell'articolo 1-septies, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 recante: «Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1989, n. 303: «Art. 1-septies (Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo). - 1. Ai fini del finanziamento delle attivita' e degli interventi di cui all'articolo 1-sexies, presso il Ministero dell'interno, e' istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione e' costituita da: a) le risorse iscritte nell'unita' previsionale di base 4.1.2.5 «Immigrati, profughi e rifugiati» - capitolo 2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2002, gia' destinate agli interventi di cui all'articolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di euro; b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese quelle gia' attribuite all'Italia per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle finanze; c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea. 2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - Per i riferimenti al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 si vedano i riferimenti normativi all'articolo 3. - Si riporta l'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 recante: «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2015, n. 214: «Art. 12 (Condizioni materiali di accoglienza). - 1. Con decreto del Ministro dell'interno e' adottato lo schema di capitolato di gara d'appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di cui agli articoli 6, 8, comma 2, 9 e 11, in modo da assicurare livelli di accoglienza uniformi nel territorio nazionale, in relazione alle peculiarita' di ciascuna tipologia di centro. 2. Sullo schema di capitolato di cui al comma 1 sono acquisite le valutazioni del Tavolo di coordinamento nazionale di cui all'articolo 16. 3. Con il regolamento di cui all'articolo 30, sono individuate forme di partecipazione e di coinvolgimento dei richiedenti nello svolgimento della vita nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11.». |
| Art. 20 bis Proroga del Fondo per il contrasto della poverta' educativa minorile
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 394: 1) al primo periodo, le parole: « e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2024, 2025, 2026 e 2027 » e, al secondo periodo, le parole: « e a 25 milioni di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, »; 2) il sesto e il settimo periodo sono soppressi; b) al comma 395 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta relativo al 2025, le fondazioni, entro il 30 aprile dello stesso anno, trasmettono all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio Spa (ACRI), le delibere di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate per il sostegno dei progetti da finanziare. Conseguentemente, l'ACRI, nei successivi venti giorni, trasmette l'elenco delle fondazioni finanziatrici all'Agenzia delle entrate e il direttore della medesima Agenzia, nei successivi trenta giorni, comunica alle fondazioni il credito d'imposta ad esse attribuito ». 2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi 394 e 395 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato recante: «legge di stabilita' 2016», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015, n. 302, S.O. n. 70, come modificato dalla presente legge: «394. Agli enti di cui al comma 392 e' riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 392, negli anni 2016, 2017, 2018, 2024, 2025,2026 e 2027 e pari al 65 per cento negli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Il contributo e' assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022, a 45 milioni di euro per l'anno 2023, a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 393. Il credito e' riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con apposita comunicazione che da' atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate, nei termini e secondo le modalita' previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e puo' essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso e' stato riconosciuto. 395. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 394 nel rispetto del limite di spesa stabilito. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta relativo al 2025, le fondazioni, entro il 30 aprile dello stesso anno, trasmettono all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio Spa (ACRI), le delibere di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate per il sostegno dei progetti da finanziare. Conseguentemente, l'ACRI, nei successivi venti giorni, trasmette l'elenco delle fondazioni finanziatrici all'Agenzia delle entrate e il direttore della medesima Agenzia, nei successivi trenta giorni, comunica alle fondazioni il credito d'imposta ad esse attribuito.». - Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2004, n. 280: «Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi). - 1.-4. (Omissis) 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». |
| Art. 21 Abrogazione di disposizioni connesse a termini legislativi in scadenza
1. All'articolo 17 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, relativi al collegamento tra le banche dati delle amministrazioni pubbliche, sono abrogati. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante le dichiarazioni sostitutive dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, e l'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante le dichiarazioni sostitutive dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, tornano in vigore nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 aprile 2012, n. 35. 3. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i commi 31-ter e 31-quater, relativi all'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni, sono abrogati. 4. L'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, relativo a sanzioni pecuniarie per inosservanza dell'obbligo vaccinale, e' abrogato. 5. I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie gia' irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie gia' irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l'Agenzia delle entrate-Riscossione trasmette in via telematica al Ministero della salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti aventi ad oggetto tali provvedimenti sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme gia' versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, la lettera hh) e' abrogata. 5-ter. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, comma 7, le parole: «L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1 » sono soppresse; b) l'articolo 10 e' abrogato; c) all'articolo 23, il comma 5 e' abrogato; d) all'articolo 53, comma 1, le parole: « , nonche', con esclusione dei funzionari medici veterinari, quelle di cui all'articolo 10 » sono soppresse. 5-quater. Al comma 1-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, relativo alla sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali, la lettera a) e' abrogata. 5-quinquies. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, il comma 2 e' abrogato. 5-sexies. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114; b) il comma 265 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178; c) l'articolo 7-quater del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56; d) il comma 7 dell'articolo 13 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85; e) l'articolo 32 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40. 5-septies. Alla legge 15 luglio 2022, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, il comma 2 e' abrogato; b) all'articolo 4, il comma 5 e' abrogato; c) all'articolo 5, il comma 6 e' abrogato; d) all'articolo 6, il comma 2 e' abrogato; e) all'articolo 9, comma 3, il primo periodo e' soppresso. 5-octies. All'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 2 e 4 sono abrogati; b) al comma 5, le parole: « e quella accessoria e' applicata nella misura massima » sono soppresse. 5-novies. All'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso; b) al comma 2, i periodi dal quarto all'ultimo sono soppressi. 5-decies. I procedimenti amministrativi non ancora conclusi, per i profili relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono definitivamente interrotti e nei giudizi pendenti si intende cessata la materia del contendere relativamente alle domande aventi ad oggetto le sanzioni amministrative accessorie. Se l'impugnazione ha ad oggetto le sole sanzioni amministrative accessorie, il giudizio e' estinto e le spese sono compensate.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del9 febbraio 2012, n. 33 S.O. n. 27, come modificato dalla presente legge: «Art. 17 (Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati). - 1. La comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti gli effetti di legge, anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validita', che abiliti allo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 2. All'articolo 24 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) la richiesta riguardi uno straniero gia' autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente; b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno."; b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno puo' essere rinnovato in caso di nuova opportunita' di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.". 4. Al comma 3 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "La richiesta di assunzione, per le annualita' successive alla prima, puo' essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale. 4-bis. (abrogato) 4-ter. (abrogato) 4-quater. (abrogato) 4-quinquies. (abrogato)".». - Si riporta l'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42: «Art. 3 (Soggetti). - 1. (Omissis) 2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. (R).». - Si riporta l'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1999, n. 258: «Art. 2 (Rapporti con la pubblica amministrazione). - 1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.». - La legge 4 aprile 2012, n. 35 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2012, n. 82. - Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 reca: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica». - Il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° aprile 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 reca: «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici». - Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2017 - S.O. n. 30. - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 recante: «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2000, n. 271 S.O. n. 190, come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario). - 1.-6. (Omissis) 7. I commissari capo sono assegnati ai servizi d'istituto presso gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ad esclusione degli uffici centrali del dipartimento della pubblica sicurezza, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.». - L'art. 10 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 recante: «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2000, n. 271 S.O. n. 190, abrogato dalla presente legge, recava: «Percorso di carriera». - Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 recante: «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2000, n. 271 S.O. n. 190, come modificato dalla presente legge: «Art. 23 (Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera del personale appartenente al ruolo dei commissari e dei dirigenti). - 1. Per le promozioni da conferire con riferimento alle vacanze disponibili fino al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese quelle relative alle dotazioni organiche del ruolo dei commissari e dei dirigenti, salvo quanto previsto dal comma 4. Le medesime disposizioni si applicano anche alle altre promozioni da conferire con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001. 2. Il primo concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e' indetto con riferimento all'aliquota dei posti disponibili al 31 dicembre 2001. 3. Fino all'emanazione del regolamento ministeriale indicato nell'articolo 7, comma 4, il corso di formazione dirigenziale continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. I posti corrispondenti alla dotazione organica della qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B, anche qualora non coperti, sono utili ai fini delle promozioni da conferire nelle qualifiche inferiori con decorrenza 1° gennaio 2001, ai sensi dell'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 5. (abrogato) 6.». - Si riporta il testo dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 recante: «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2000, n. 271 S.O. n. 190, come modificato dalla presente legge: «Art. 53 (Norma di rinvio). - 1. Al personale appartenente alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), ultimo periodo, e quelle di cui agli articoli 13, 27, 28 e 28-bis.». - Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 recante: «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2018, n. 231, e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, abrogato dalla presente legge: «Art. 19 (Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali). - 1. Previa adozione di un apposito regolamento comunale, emanato in conformita' alle linee generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , i comuni capoluogo di provincia, nonche' quelli con popolazione superiore ai centomila abitanti possono dotare di armi comuni ad impulso elettrico, quale dotazione di reparto, in via sperimentale, per il periodo di sei mesi, due unita' di personale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, individuato fra gli appartenenti ai dipendenti Corpi e Servizi di polizia locale. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai comuni diversi da quelli di cui al medesimo comma 1 per i quali ricorrono tutti i seguenti requisiti: a) (abrogata); b) istituzione, con regolamento comunale o con diverso provvedimento del sindaco, dell'armera del corpo o servizio di polizia locale, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, ovvero, nel caso in cui le armi da custodire, comprese quelle ad impulso elettrico, siano in numero non superiore a quindici, custodia delle stesse in appositi armadi metallici aventi le caratteristiche previste dall'articolo 14 del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 145 del 1987. 2. Con il regolamento di cui al comma 1, i comuni definiscono, nel rispetto dei principi di precauzione e di salvaguardia dell'incolumita' pubblica, le modalita' della sperimentazione che deve essere effettuata previo un periodo di adeguato addestramento del personale interessato nonche' d'intesa con le aziende sanitarie locali competenti per territorio, realizzando altresi' forme di coordinamento tra queste ed i Corpi e Servizi di polizia locale. 3. Al termine del periodo di sperimentazione, i comuni, con proprio regolamento, possono deliberare di assegnare in dotazione effettiva di reparto l'arma comune ad impulsi elettrici positivamente sperimentata. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2. 4. I comuni e le regioni provvedono, rispettivamente, agli oneri derivanti dalla sperimentazione di cui al presente articolo e alla formazione del personale delle polizie locali interessato, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci. 5. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, le parole «della pistola elettrica Taser» sono sostituite dalle seguenti: «dell'arma comune ad impulsi elettrici».». - Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante: «Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92, come modificato dalla presente legge: «Art. 7 (Inconferibilita' di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale). - 1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione; b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale; c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale. 2. (abrogato) 3. Le inconferibilita' di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.». - Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114 recante: «Attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 2022, n. 184, abrogato dalla presente legge: «Art. 14 (Regime tributario dei rendimenti). - 1. I sottoconti italiani sono soggetti all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che i fornitori di PEPP applicano sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' versata dai fornitori di PEPP entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 3. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva e' presentata dai fornitori di PEPP con le modalita' e negli ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi. 4. I fornitori di PEPP che operano in regime di libera prestazione di servizi applicano l'imposta sostitutiva direttamente ovvero mediante un rappresentante fiscale scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che risponde in solido per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. 5.(abrogato)». - La legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, n. 322, S.O. n. 46. - L'articolo 7-quater, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 recante: «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di salute e adempimenti fiscali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2023, n. 76, e convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, abrogato dalla presente legge, recava: «Credito d'imposta per le start-up innovative operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanita'». - Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante: «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2023, n. 103, e convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, come modificato dalla presente legge: «Art. 13 (Disposizioni transitorie, finali e finanziarie). - 1. I percettori del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, mantengono il relativo beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, nel rispetto delle previsioni di cui al citato decreto-legge n. 4 del 2019. E', altresi', fatto salvo il godimento degli incentivi di cui all'articolo 8 del medesimo decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 31 dicembre 2023. 2. All'articolo 1, comma 315, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto ai commi 313 e 314, a decorrere dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, devono essere inseriti in una misura di politica attiva, ivi inclusi corsi di aggiornamento delle competenze o di riqualificazione professionale anche erogati attraverso tecnologie digitali, o nelle attivita' previste per il percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale individuate dai servizi competenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».55 3. Al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio e' stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023. 4. All'articolo 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione degli articoli 4, comma 15-quater, 6, comma 2, commi da 6-bis a 6-quinquies e comma 8-bis, 7-bis, 9-bis, 10, comma 1-bis, 11, 11-bis, 12, commi da 3 a 3-quater e 8 e 13, comma 1-ter". 5. L'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e' sostituito dal seguente: "313. Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla poverta' e di inclusione attiva, nell'anno 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' riconosciuta nel limite massimo di sette mensilita' e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Il limite temporale di cui al primo periodo non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, comunicano all'INPS tramite la piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione e' sospesa e puo' essere riattivata, ricomprendendo le mensilita' sospese, solo in esito all'avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023". 6. L'articolo 1, comma 314, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' sostituito dal seguente: "314. In caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilita', come definite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di eta', non si applica il limite massimo di sette mensilita' previsto dal comma 313, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023". 6-bis. All'articolo 1, comma 344, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "o del reddito di cittadinanza" sono inserite le seguenti: "e dell'Assegno di inclusione". 7. (abrogato) 8.- 15. (Omissis).». - L'articolo 32, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2021, n. 68, abrogato dalla presente legge, recava: «Parametri per la valutazione della qualita' dei comprensori sciistici». - Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 5, 6 e 9 della legge 15 luglio 2022, n. 106 recante: «Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2022, n. 180, come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo). - 1. E' istituito presso il Ministero della cultura il registro nazionale dei lavoratori di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, operanti nel settore dello spettacolo, articolato in sezioni secondo le categorie professionali ivi previste. 2. (abrogato) 3. Il registro e' pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero della cultura. 4. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 non costituisce condizione per l'esercizio delle attivita' professionali di cui al citato articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708. 5. Al registro di cui al comma 1 possono attingere le istituzioni scolastiche pubbliche al fine di individuare professionisti che possano supportare la realizzazione di attivita' extracurriculari deliberate dai competenti organi collegiali e inserite nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. 6. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.» «Art. 4 (Professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo). - 1. E' riconosciuta la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato «agente», quale attivita' di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli, come disciplinata dal presente articolo. 2. L'agente, sulla base di un contratto scritto di procura con firma autenticata, rappresenta gli artisti, gli esecutori e gli interpreti, nei confronti di terzi, allo scopo di: a) promuovere, trattare e definire i programmi, i luoghi e le date delle prestazioni e le relative clausole contrattuali; b) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni in nome e per conto del lavoratore di cui ha la rappresentanza in base a un mandato espresso; c) prestare consulenza ai propri mandanti per gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica; d) ricevere le comunicazioni che riguardano le prestazioni artistiche dei propri mandanti e provvedere a quanto necessario alla gestione degli affari inerenti alla loro attivita' professionale; e) organizzare la programmazione e la distribuzione di eventi nell'interesse del mandante o preponente. 3. L'attivita' di agente e' incompatibile con quella di direttore, direttore artistico, sovrintendente o consulente artistico, anche a titolo gratuito, di un ente destinatario di finanziamenti pubblici superiori a euro 100.000. 4. E' istituito presso il Ministero della cultura il registro nazionale degli agenti o rappresentanti per lo spettacolo dal vivo. 5. (abrogato) 6. Il registro e' pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero della cultura.» «Art. 5 (Osservatorio dello spettacolo). - 1. Al fine di promuovere le iniziative nel settore dello spettacolo, anche mediante la disponibilita' di informazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, completezza e affidabilita', e' istituito presso il Ministero della cultura l'Osservatorio dello spettacolo. 2. L'Osservatorio raccoglie e pubblica nel proprio sito internet istituzionale: a) i dati aggiornati e le notizie relativi all'andamento delle attivita' di spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all'estero, anche con riferimento ai finanziamenti per le fondazioni lirico-sinfoniche; b) gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno e all'incentivazione dello spettacolo; c) informazioni relative alla normativa in materia di condizioni di lavoro, mobilita', disoccupazione, previdenza e assistenza, anche sanitaria, per i lavoratori e i professionisti dello spettacolo, nonche' informazioni sui datori di lavoro o i prestatori di servizi che assumono tali lavoratori e professionisti; d) informazioni concernenti le procedure per l'organizzazione e lo svolgimento degli spettacoli, in Italia e all'estero, anche con riferimento alle aree pubbliche attrezzate e disponibili per le installazioni delle attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante; e) informazioni riguardanti l'andamento del mercato del lavoro e le relative evoluzioni, con particolare riferimento all'utilizzo delle diverse tipologie contrattuali. 3. L'Osservatorio elabora documenti di raccolta e analisi dei dati e delle informazioni di cui al comma 2, che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori nei mercati nazionali e internazionali. L'Osservatorio promuove altresi' il coordinamento con le attivita' degli osservatori istituiti dalle regioni con finalita' analoghe, anche al fine di favorire l'integrazione di studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di promozione nel settore dello spettacolo. 4. L'Osservatorio provvede alla realizzazione del Sistema informativo nazionale dello spettacolo, al quale concorrono tutti i sistemi informativi esistenti, aventi carattere di affidabilita', tracciabilita' e continuita' delle fonti di dati. 5. Presso l'Osservatorio e' istituita una Commissione tecnica che provvede alla tenuta del registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo, di cui all'articolo 3. Ai componenti della Commissione tecnica non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 6. (abrogato) 7. L'Osservatorio puo' avvalersi di esperti nel numero massimo di dieci per un compenso annuo complessivo pari ad euro 7.000 pro capite, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, e stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati. L'Osservatorio puo' altresi' stipulare convenzioni con le universita' e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di ospitare tirocini formativi curriculari rivolti a studenti iscritti a corsi di laurea o post-laurea e ai percorsi di studio previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. Nello svolgimento dei tirocini, gli studenti non devono in alcun modo essere impiegati in sostituzione di posizioni professionali. 8. Le spese per lo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio, nonche' per gli incarichi agli esperti e per le collaborazioni di cui al comma 7, sono a carico del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163. 9. Fino alla data di entrata in funzione dell'Osservatorio, sulla base dei decreti di cui al comma 6, resta in funzione l'osservatorio di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163. A decorrere dalla predetta data, l'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, e' abrogato.» «Art. 6 (Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo). - 1. Al fine di assicurare omogeneita' ed efficacia all'azione conoscitiva del settore dello spettacolo dal vivo e di supporto pubblico alle relative attivita', e' istituito il Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, di seguito denominato «Sistema nazionale», del quale fanno parte l'Osservatorio dello spettacolo, di cui all'articolo 5, e gli osservatori regionali dello spettacolo, di cui all'articolo 7. 2. (abrogato) 3. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro della cultura trasmette una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale al Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede alla successiva trasmissione alle Camere, e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La relazione di cui al primo periodo e' predisposta dall'Osservatorio dello spettacolo, previo parere del Consiglio superiore dello spettacolo. 4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente.». «Art. 9 (Istituzione del Tavolo permanente per lo spettacolo). - 1. E' istituito presso il Ministero della cultura il Tavolo permanente per lo spettacolo, con lo scopo di favorire un dialogo fra gli operatori, per individuare e risolvere le evenienze critiche del settore, anche in riferimento alle condizioni discontinue di lavoro e alle iniziative di sostegno connesse agli effetti economici della pandemia di COVID-19. 2. Il Tavolo persegue, in particolare, i seguenti obiettivi: a) l'elaborazione di proposte riguardanti i contratti di lavoro; b) il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni previdenziali e assicurative concernenti i lavoratori del settore dello spettacolo, anche al fine di elaborare proposte normative che tengano conto delle peculiarita' delle prestazioni; c) il monitoraggio e l'elaborazione di proposte per il riconoscimento delle nuove professioni connesse al settore dello spettacolo. 3. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennita', rimborsi di spese o gettoni di presenza comunque denominati. 4. Il Tavolo e' presieduto dal Ministro della cultura o da un suo delegato ed e' composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della cultura, nominati dai rispettivi Ministri, da rappresentanti dell'INPS e da rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Sanzioni e controlli). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo e' aumentata fino a un terzo. 2. (abrogato) 3. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 4. (abrogato) 5. In caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1, la sanzione amministrativa e' raddoppiata. 6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), e' punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7. 7. Al primo comma dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000». 8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla meta'. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. 9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e' attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.» - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Sanzioni e controlli). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita' statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita' regionali e locali sono irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. 2-bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. 3. Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, e' punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.» |
| Art. 21 bis Disposizioni in materia di eleggibilita' a presidente della provincia
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 2025 e 2026.
Riferimenti normativi
- Si riporta il comma 60 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 recante: «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2014, n. 81: «60. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.». |
| Art. 22
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Tabella 1 (articolo 4, comma 11) ===================================================================== | | | Quota per | | | | prestazioni | | | Quota per | aggiuntive | | | prestazioni | personale | | |aggiuntive dirigenti| sanitario del | | Regione/Provincia Autonoma| medici | comparto sanita' | +===========================+====================+==================+ | PIEMONTE |7.457.455,41 |3.046.002,91 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |VALLE D'AOSTA |213.523,03 |87.213,63 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |LOMBARDIA |17.088.974,95 |6.980.003,85 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |PA BOLZANO |890.330,11 |363.655,96 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |PA TRENTO |925.829,67 |378.155,78 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |VENETO |8.365.075,50 |3.416.720,98 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |FRIULI VENEZIA GIULIA |2.102.983,04 |858.964,90 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |LIGURIA |2.694.291,04 |1.100.485,07 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |EMILIA-ROMAGNA |7.674.461,42 |3.134.639,17 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |TOSCANA |6.415.947,92 |2.620.598,45 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |UMBRIA |1.504.016,25 |614.316,50 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |MARCHE |2.591.185,08 |1.058.371,37 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |LAZIO |9.811.661,79 |4.007.580,17 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |ABRUZZO |2.216.923,14 |905.503,82 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |MOLISE |512.342,28 |209.266,56 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |CAMPANIA |9.488.680,64 |3.875.658,29 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |PUGLIA |6.763.865,89 |2.762.705,78 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |BASILICATA |934.590,02 |381.733,95 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |CALABRIA |3.187.014,99 |1.301.738,52 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |SICILIA |8.263.322,30 |3.375.159,81 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |SARDEGNA |2.782.525,54 |1.136.524,52 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |TOTALE |101.885.000,00 |41.615.000,00 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |
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