Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 25 febbraio 2025
Obbligo di notifica dell'impresa dichiarante.


IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 1, lettera e) della legge 9 agosto 2023, n. 111, con cui il governo e' stato delegato a recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 15 dicembre 2022, seguendo altresi' l'approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell'OCSE sull'imposizione minima globale;
Visto l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 2023, che demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le disposizioni attuative dei contenuti del commentario alle regole OCSE, approvato e pubblicato il 14 marzo 2022 «Tax challenges arising from the digitalisation of the economy - commentary to the global anti base erosion model rules (pillar two)» e successive modificazioni, e delle guide amministrative previste nell'art. 8.3 delle suddette regole OCSE e del loro aggiornamento;
Visto l'art. 51 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 2023, riguardante gli obblighi informativi;
Vista la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 15 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione;
Considerata la necessita' di adeguamento alle direttive emanate dall'OCSE in materia di sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia - regole OCSE contro l'erosione della base imponibile globale (secondo pilastro);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, s'intende per:
a) «accordo qualificato tra autorita' competenti»: l'accordo di cui all'art. 51, comma 1, lettera a), del decreto legislativo;
b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e relativi allegati;
c) «comunicazione rilevante»: il modello di comunicazione contenente le informazioni indicate nell'art. 51, comma 5, del decreto legislativo e nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 51, comma 8, del medesimo decreto legislativo;
d) «impresa designata»: l'impresa localizzata in un Paese che, con riferimento all'esercizio oggetto della comunicazione rilevante, ha in essere un accordo qualificato tra autorita' competenti con lo Stato italiano;
e) «impresa dichiarante»: l'impresa che presenta la comunicazione sulle imposte di cui all'art. 9, del decreto legislativo secondo quanto disposto nell'art. 51 del medesimo decreto legislativo;
f) «impresa locale designata»: l'impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano designata dalle altre imprese del gruppo ivi localizzate e dalle entita' apolidi costituite in base alla legge dello Stato italiano a presentare, per loro conto, la comunicazione rilevante o il modello di notifica di cui all'art. 3;
g) «persona di contatto»: una persona che puo' essere contattata dall'amministrazione fiscale per l'impresa locale designata o, se non e' stata nominata alcuna impresa locale designata, le persone che possono essere contattate dall'amministrazione fiscale per l'impresa cui si riferisce la notifica di cui all'art. 3.
2. Le disposizioni del presente decreto sono interpretate e applicate tenendo conto delle definizioni contenute nel decreto legislativo e in modo da assicurare il rispetto dell'approccio comune di cui all'art. 9 del decreto legislativo.
 
Art. 2

Scelta dell'impresa dichiarante

1. A decorrere dall'esercizio che ha inizio il 31 dicembre 2023 o in data successiva, i soggetti rientranti nell'ambito applicativo dell'imposizione integrativa, tenuti a presentare la comunicazione rilevante all'amministrazione fiscale italiana, sono esonerati da tale obbligo se individuano un'impresa locale designata che la presenta per loro conto.
2. In alternativa, i soggetti di cui al comma 1 possono individuare la controllante capogruppo o un'impresa designata che presenta la comunicazione rilevante per loro conto.
3. La scelta di cui al comma 2 e' subordinata alla condizione che la controllante capogruppo o l'impresa designata sia localizzata in un paese con il quale lo stato italiano ha in vigore, alla data di scadenza della presentazione della comunicazione rilevante, un accordo qualificato tra autorita' competenti con riferimento all'esercizio oggetto della comunicazione.
4. Non sono tenute a individuare l'impresa dichiarante le entita' escluse ai sensi dell'art. 11, del decreto legislativo per le quali non e' esercitata l'opzione di cui al comma 3 del citato art. 11.
 
Art. 3

Soggetti tenuti alla notifica

1. Ai fini dell'art. 51, comma 4, del decreto legislativo, ciascun soggetto che e' esonerato dall'obbligo di presentare la comunicazione rilevante, ai sensi dell'art. 2, trasmette all'Agenzia delle entrate il modello di notifica contenente le informazioni e i dati indicati all'art. 4.
2. In deroga al comma 1, l'impresa locale designata trasmette all'agenzia delle entrate il modello di notifica contenente le informazioni e i dati indicati all'art. 4 per conto dei soggetti di cui al comma 1.
3. Nell'ambito del gruppo, puo' essere individuata un'unica impresa locale designata che agisce per conto di tutti o alcuni dei soggetti di cui al comma 1. I soggetti del gruppo che non aderiscono alla designazione trasmettono autonomamente il modello di notifica all'Agenzia delle entrate.
 
Art. 4

Contenuto della notifica

1. I soggetti tenuti alla notifica, indicati all'art. 3, forniscono i seguenti dati e informazioni:
a) indicazione del gruppo multinazionale o nazionale di riferimento;
b) informazioni sul soggetto interessato dalla notifica;
c) i riferimenti della persona di contatto;
d) informazioni sulla controllante capogruppo;
e) informazioni sull'impresa designata;
f) informazioni sull'impresa locale designata;
g) periodo di riferimento della notifica.
 
Art. 5

Informazioni sul gruppo

1. In merito alle informazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), nel modello di notifica e' indicato il nome del gruppo multinazionale o nazionale al quale appartiene il soggetto che ha effettuato la scelta di cui all'art. 2, come risultante dal bilancio consolidato dell'esercizio oggetto della comunicazione rilevante cui si riferisce la notifica.
2. Se, nell'esercizio oggetto della comunicazione rilevante, il soggetto che ha effettuato la scelta di cui all'art. 2 e' membro di piu' gruppi multinazionali o nazionali, sono compilati modelli di notifica separati per ciascun gruppo cui tale soggetto appartiene.
 
Art. 6

Informazioni sull'entita'

1. In merito alle informazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), nel modello di notifica e' indicato il codice fiscale del soggetto che ha effettuato la scelta di cui all'art. 2.
2. Le informazioni del comma 1 sono riferite all'ultimo giorno dell'esercizio oggetto della comunicazione rilevante o all'ultimo giorno prima dell'uscita dal gruppo multinazionale o nazionale da parte del soggetto che ha effettuato la scelta di cui all'art. 2.
3. Se piu' soggetti del gruppo hanno individuato l'impresa locale designata per l'invio del modello di notifica di cui all'art. 3, i dati del comma 1 sono forniti per ciascuno di tali soggetti, con l'indicazione dell'impresa locale designata.
 
Art. 7

Riferimenti della persona di contatto

1. In merito alle informazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), nel modello di notifica sono indicati i riferimenti della persona di contatto che possono includere il recapito telefonico, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica certificata o l'indiritto di posta elettronica ordinaria dell'impresa locale designata.
2. In assenza dell'impresa locale designata, i riferimenti di cui al comma 1 sono forniti in relazione al soggetto che ha effettuato la scelta di cui all'art. 2.
3. Nel modello di notifica e' indicato il ruolo assunto dalla persona di contatto.
 
Art. 8

Informazioni sulla controllante capogruppo

1. In merito alle informazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), nel modello di notifica sono indicati l'identita', il Paese di localizzazione, l'indirizzo della sede legale, il codice fiscale della controllante capogruppo e se la comunicazione rilevante del soggetto che ha effettuato la scelta di cui all'art. 2 sara' trasmessa, all'amministrazione fiscale italiana, dal Paese della controllante capogruppo.
2. Le informazioni di cui al comma 1 si riferiscono alla data dell'ultimo giorno dell'esercizio oggetto della comunicazione rilevante o dell'ultimo giorno prima dell'uscita dal gruppo multinazionale o nazionale da parte del soggetto che ha effettuato la scelta di cui all'art. 2. In deroga al periodo precedente, le informazioni riguardanti l'indirizzo della controllante capogruppo e la circostanza che l'amministrazione fiscale italiana ricevera' la comunicazione rilevante dal Paese della controllante capogruppo fanno riferimento alla data di trasmissione del modello di notifica.
3. Nel caso di gruppi a controllante multipla di cui all'art. 44 del decreto legislativo, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite con riguardo a ciascuna controllante capogruppo.
4. La controllante capogruppo e' individuata in conformita' all'allegato A, numero 6), del decreto legislativo.
5. Ai fini dell'identificazione del Paese di localizzazione della controllante capogruppo, si utilizza il codice alfabetico a due caratteri basato sullo standard ISO 3166 - 1 Alpha 2.
6. Il codice fiscale della controllante capogruppo di cui al comma 1 e' il codice fiscale utilizzato ai fini delle imposte rilevanti nel suo Paese di localizzazione o, qualora, non disponibile, nel modello di notifica e' fornito un codice che identifichi la controllante capogruppo in maniera equivalente. Nel modello di notifica e' indicato, se esistente, anche il codice fiscale rilasciato alla controllante capogruppo dall'amministrazione fiscale italiana.
 
Art. 9

Informazioni sull'impresa designata

1. Se la comunicazione rilevante e' trasmessa all'amministrazione fiscale italiana, tramite scambio di informazioni, dal Paese in cui e' localizzata l'impresa designata anziche' dal Paese della controllante capogruppo, nel modello di notifica sono fornite le informazioni indicate nell'art. 8, comma 1, anche con riferimento all'impresa designata.
2. Le informazioni di cui al comma 1 si riferiscono alla data dell'ultimo giorno dell'esercizio oggetto della comunicazione rilevante o dell'ultimo giorno prima dell'uscita dal gruppo multinazionale o nazionale da parte dell'impresa che ha effettuato la scelta di cui all'art. 2. In deroga al periodo precedente, l'informazione riguardante l'indirizzo dell'impresa designata fa riferimento alla data di trasmissione del modello di notifica.
3. Ai fini dell'identificazione del Paese di localizzazione dell'impresa designata, si utilizza il codice alfabetico a due caratteri basato sullo standard ISO 3166 - 1 Alpha 2.
4. Il codice fiscale dell'impresa designata di cui al comma 1 e' il codice fiscale utilizzato ai fini delle imposte rilevanti nel suo Paese di localizzazione o, qualora questo non sia disponibile, nel modello di notifica e' fornito un codice che identifichi l'impresa designata in maniera equivalente. Nel modello di notifica e' indicato, se esistente, anche il codice fiscale rilasciato all'impresa designata dall'amministrazione fiscale italiana.
 
Art. 10

Informazioni sull'impresa locale designata

1. In merito alle informazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera f), nel modello di notifica sono indicati il codice fiscale dell'impresa locale designata ed il ruolo da questa svolto per conto dei soggetti che hanno effettuato la scelta di cui all'art. 2.
2. Le informazioni di cui al comma 1 si riferiscono alla data dell'ultimo giorno dell'esercizio oggetto della comunicazione rilevante o dell'ultimo giorno prima dell'uscita dal gruppo multinazionale o nazionale da parte del soggetto che ha effettuato la scelta di cui all'art. 2. In deroga al periodo precedente, la circostanza che l'amministrazione fiscale italiana ricevera' la comunicazione rilevante dalla stessa impresa locale designata o dalla controllante capogruppo localizzata nel territorio dello Stato italiano fa riferimento alla data di invio del modello di notifica.
 
Art. 11

Periodo di riferimento della notifica

1. In merito alle informazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera g), nel modello di notifica sono indicate la data di inizio e la data della fine del primo esercizio oggetto della comunicazione rilevante cui si riferisce la notifica.
 
Art. 12

Termine per la trasmissione del modello di notifica

1. Il modello di notifica contenente le informazioni e i dati richiesti all'art. 4 e' trasmesso all'Agenzia delle entrate entro il quindicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio al quale la comunicazione rilevante si riferisce.
2. In deroga al comma 1, il modello di notifica contenente le informazioni e i dati richiesti all'art. 4 e' trasmesso all'Agenzia delle entrate entro il diciottesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio transitorio di cui all'art. 54 del decreto legislativo.
3. Il modello non va trasmesso nei termini indicati al comma 1 se non intervengono revoche della scelta effettuata ai sensi dell'art. 2 o modifiche alle informazioni e ai dati precedentemente comunicati. Se non sono segnalate revoche o modifiche, le informazioni e i dati contenuti nell'ultima notifica effettuata all'Agenzia delle entrate sono considerati validi anche in relazione agli esercizi successivi per i quali sono scaduti i termini per la relativa notifica.
 
Art. 13

Effetti della omessa o ritardata notifica

1. Le informazioni e i dati richiesti all'art. 4 gia' forniti all'Agenzia delle entrate possono essere modificati attraverso la trasmissione di un nuovo modello, che sostituisce il precedente, entro i termini previsti all'art. 12.
2. Fermo restando quanto previsto all'art. 12, comma 3, in caso di omessa o ritardata notifica o di trasmissione di dati errati o incompleti all'Agenzia delle entrate, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite all'art. 51, comma 9, del decreto legislativo.
 
Art. 14

Modalita' di presentazione del modello di notifica

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' definito il modello di notifica previsto all'art. 3 e sono indicate le relative modalita' di trasmissione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2025

Il Vice Ministro: Leo