Gazzetta n. 53 del 5 marzo 2025 (vai al sommario)
LEGGE 19 febbraio 2025, n. 22
Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonche' nei percorsi di istruzione e formazione professionale.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Sostegno allo sviluppo di competenze non cognitive e
trasversali nei percorsi scolastici

1. Al fine di promuovere lo sviluppo armonico e integrale della persona, delle sue potenzialita' e dei suoi talenti, la cultura della competenza, di integrare i saperi disciplinari e le relative abilita' fondamentali e di migliorare il successo formativo prevenendo analfabetismi funzionali, poverta' educativa e dispersione scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, favorisce iniziative finalizzate allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nelle attivita' educative e didattiche delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative del collegio dei docenti.
2. All'esito della valutazione positiva del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4, comma 5, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono adottate le linee guida per lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali di cui al comma 1, che definiscono indicazioni metodologico-didattiche in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e con il documento «Indicazioni nazionali e nuovi scenari», con le indicazioni nazionali per i licei e con le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
Art. 2

Mappatura delle esperienze e dei progetti gia' esistenti

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva una mappatura delle esperienze e dei progetti, gia' esistenti negli istituti scolastici italiani, inerenti alla lotta contro la dispersione scolastica e la poverta' educativa. La mappatura e' corredata di un'analisi dell'impatto dei progetti e dei risultati prodotti.
 
Art. 3

Formazione dei docenti per lo sviluppo di competenze
non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici

1. Per favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nelle attivita' educative e didattiche, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un Piano straordinario di azioni formative, di durata triennale, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, da attuare a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La formazione dei docenti e' organizzata dal Ministero dell'istruzione e del merito con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, delle istituzioni scolastiche nonche' delle universita', degli enti accreditati per la formazione, delle scuole superiori di mediazione linguistica e dei consorzi universitari con comprovata esperienza nello studio o nella ricerca delle competenze non cognitive e trasversali.
 
Art. 4

Sperimentazione per lo sviluppo di competenze non
cognitive e trasversali nei percorsi scolastici

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento, per un triennio decorrente dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, di una sperimentazione nazionale ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici, nel rispetto delle prerogative del collegio dei docenti delle istituzioni scolastiche coinvolte.
2. Il decreto di cui al comma 1 definisce i requisiti e le modalita' della partecipazione alla sperimentazione nazionale nonche' le procedure e i criteri di selezione delle proposte progettuali presentate dalle istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, con la partecipazione di universita', scuole superiori di mediazione linguistica, consorzi universitari ed enti accreditati per la formazione che siano in possesso di comprovata esperienza nel campo dello studio o della ricerca sulle competenze caratteriali.
3. La sperimentazione di cui al comma 1 e' finalizzata:
a) all'individuazione delle competenze non cognitive e trasversali il cui sviluppo e' piu' funzionale al successo formativo degli alunni e degli studenti, garantendo che tali competenze siano accessibili a tutti gli studenti, compresi quelli con disabilita' e bisogni educativi speciali, al fine di promuovere un'educazione realmente inclusiva ed equa;
b) all'individuazione di buone pratiche relative a metodologie e a processi di insegnamento che favoriscano lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali, nonche' dei criteri e degli strumenti per la loro rilevazione e valutazione, in coerenza con la certificazione delle competenze e con le competenze chiave europee per l'apprendimento permanente;
c) all'individuazione di percorsi formativi basati su metodologie didattiche innovative che valorizzino potenzialita', motivazioni e talenti degli studenti, contribuendo alla riduzione della dispersione scolastica, sia manifesta sia implicita, anche attraverso percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e partenariati con organizzazioni del Terzo settore e del volontariato;
d) alla verifica degli effetti dello sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali sul miglioramento del successo formativo e sulla riduzione della dispersione scolastica e della poverta' educativa.
4. La partecipazione delle istituzioni scolastiche alla sperimentazione di cui al comma 1 e' autorizzata, a seguito di positiva valutazione dei progetti presentati, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e' costituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio e la valutazione complessiva della sperimentazione e sono stabiliti i criteri sulla base dei quali il medesimo Comitato svolge le sue funzioni.
6. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
7. Al termine dei tre anni di sperimentazione di cui al comma 1 il Ministro dell'istruzione e del merito presenta alle Camere una relazione sugli esiti della stessa.
8. Per l'attuazione della sperimentazione di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia, senza la previsione di ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante:
«Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15
marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
186 del 10 agosto 1999, S.O. n. 152:
«Art. 11 (Iniziative finalizzate all'innovazione). - 1.
Il Ministro della pubblica istruzione, anche su proposta
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, del
Servizio nazionale per la qualita' dell'istruzione, di una
o piu' istituzioni scolastiche, di uno o piu' Istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamenti
educativi, di una o piu' Regioni o enti locali, promuove,
eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti
disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio,
progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a
esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti
degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione
fra sistemi formativi, i processi di continuita' e
orientamento. Riconosce altresi' progetti di iniziative
innovative delle singole istituzioni scolastiche
riguardanti gli ordinamenti degli studi quali disciplinati
ai sensi dell'articolo 8. Sui progetti esprime il proprio
parere il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
2. I progetti devono avere una durata predefinita e
devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati
devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla
base dei quali possono essere definiti nuovi curricoli e
nuove scansioni degli ordinamenti degli studi, con le
procedure di cui all'articolo 8. Possono anche essere
riconosciute istituzioni scolastiche che si caratterizzano
per l'innovazione nella didattica e nell'organizzazione.
3. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere
elaborate e attuate anche nel quadro di accordi adottati a
norma dell'articolo 2, commi 203 e seguenti, della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
4. E' riconosciuta piena validita' agli studi compiuti
dagli alunni nell'ambito delle iniziative di cui al comma
1, secondo criteri di corrispondenza fissati con decreto
del Ministro della pubblica istruzione che promuove o
riconosce le iniziative stesse.
5. Sono fatte salve, fermo restando il potere di revoca
dei relativi decreti, le specificita' ordinamentali e
organizzative delle scuole riconosciute ai sensi
dell'articolo 278, comma 5, del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297.».
 
Art. 5
Sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive e
trasversali nei percorsi dei centri provinciali per l'istruzione
degli adulti e nei percorsi di istruzione e formazione
professionale

1. Con il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione avente le finalita' di cui all'articolo 4, comma 3, anche nell'ambito dei percorsi dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonche' le modalita' di partecipazione alla sperimentazione, i requisiti dei soggetti ammessi alla presentazione di progetti e le procedure di valutazione dei progetti medesimi.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione avente le finalita' di cui all'articolo 4, comma 3, nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 202 del 30 agosto 1997:
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».
 
Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 19 febbraio 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio