Gazzetta n. 53 del 5 marzo 2025 (vai al sommario)
AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI
DELIBERA 6 dicembre 2024
Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' di regolazione dei trasporti per l'anno 2025. (Delibera n. 183/2024).


L'AUTORITA'
DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

Nella sua riunione del 6 dicembre 2024;
Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge n. 201/2011), e, in particolare, il comma 6, come modificato dall'art. 16, comma 1, lettere a-bis) e a-ter), introdotte dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (di seguito: decreto-legge n. 109/2018), il quale dispone che «All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e alle attivita' di cui al comma 3, nonche' all'esercizio delle altre competenze e alle altre attivita' attribuite dalla legge si provvede (...) b) mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attivita' previste dalla legge, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione. Il contributo e' determinato annualmente con atto dell'Autorita', sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui l'Autorita' si conforma; in assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato»;
Visto il quadro normativo di riferimento vigente in materia di competenze e attivita' attribuite all'Autorita', composto, in particolare, oltre che dalla norma istitutiva di cui al citato art. 37 del decreto-legge n. 201/2011, e successive modificazioni, dalle seguenti fonti normative, sia europee che nazionali: - il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario; - la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali; - il regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo; - il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004; - il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004; - la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, come aggiornata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, «che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale dei passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria»; - il regolamento delegato (UE) n. 885/2013 della Commissione del 15 maggio 2013 che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui sistemi di trasporto intelligenti, in merito alla predisposizione dei servizi d'informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali; - il regolamento delegato (UE) n. 886/2013 della Commissione del 15 maggio 2013 che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sulla viabilita' connesse alla sicurezza stradale; - la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori); - il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE; - il regolamento di esecuzione (UE) 2016/545 della Commissione del 7 aprile 2016 sulle procedure e sui criteri relativi agli accordi quadro per la ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria; - il regolamento (UE) n. 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti, relativamente ai servizi passeggeri e alla movimentazione merci; - il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione del 22 novembre 2017 relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari; - il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione del 20 novembre 2018 che stabilisce la procedura e i criteri per l'applicazione dell'esame dell'equilibrio economico a norma dell'art. 11 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; - il regolamento (UE) n. 782/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione), applicabile a decorrere dal 7 giugno 2023; - l'art. 24, comma 5-bis del «Codice della strada» di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come integrato dall'art. 38, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; - l'art. 8, comma 3, lettera n) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante il «Riordino della legislazione in materia portuale», come introdotto dall'art. 10 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 recante «Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124» e modificato dall'art. 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorita' portuali»; - l'art. 28, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dall'art. 17, comma 4, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; - gli articoli 37 e da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», incluso l'art. 73, come da ultimo sostituito dall'art. 10 della legge 3 maggio 2019, n. 37, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2018»; - l'art. 13, comma 14 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di linee guida sugli aiuti di stato ad aeroporti e compagnie aeree; - il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante «Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario», come modificato dall'art. 24-bis del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103; - l'art. 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 in materia di tariffe elettriche agevolate sull'infrastruttura ferroviaria; - l'art. 1, comma 11-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive» in materia di diritti aeroportuali; - il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante «Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri del trasporto effettuato con autobus»; - il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante «Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico», come modificato dal decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale dei passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria» e dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2021, n. 233; - il decreto legislativo 19 luglio 2015, n. 129, recante «Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne»; - l'art. 14, comma 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica»; - l'art. 48 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; - l'art. 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili» convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in materia di concessioni autostradali; - l'art. 196 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di interventi a favore delle imprese ferroviarie; - l'art. 73, commi 4 e 5 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di trasporto ferroviario; - il decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 10 agosto 2021; - l'art. 21 del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilita' dei prodotti e dei servizi», in materia di conformita' ai requisiti di accessibilita' dei servizi; - gli articoli 9 e 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante la «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021», in materia, rispettivamente, di trasporto pubblico locale e di procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori; - il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante «Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica»; - il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»; - il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 aprile 2023, volto a fornire «Linee guida sulle modalita' di applicazione del regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2022, n. 202»; l'art. 3 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita' economiche e finanziarie e investimenti strategici», in materia di servizio taxi; - l'art. 3 della legge 30 dicembre 2023, n. 214 «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022», recante disposizioni in materia di servizi di cold ironing in ambito portuale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto» e, in particolare, l'art. 9 relativo ai servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali;
Visto il «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'», approvato con delibera n. 109/2023 del 15 giugno 2023;
Vista la pianta organica dell'Autorita', come da ultimo rideterminata con delibera n. 86/2023 del 4 maggio 2023;
Tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale consolidatosi a partire dalla sentenza n. 5/2021 del Consiglio di Stato, pubblicata il 4 gennaio 2021, che ha chiarito il perimetro dei soggetti tenuti all'assolvimento degli obblighi in materia di contributo per il funzionamento dell'Autorita';
Visto l'art. 20 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, che ha disposto l'esclusione del settore dell'autotrasporto merci dalle competenze e dal sistema di contribuzione dell'Autorita';
Visto il bilancio di previsione per l'anno 2025 approvato dal Consiglio dell'Autorita' il 5 dicembre 2024, previo parere favorevole del Collegio dei revisori, e preso atto, pertanto, del fabbisogno stimato per le spese di funzionamento dell'Autorita' per il medesimo anno in euro 34.210.600, pari al totale delle spese al netto delle partite di giro;
Considerato che l'Autorita' impronta la propria azione al contenimento delle spese anche in attuazione delle misure legislative a riguardo (c.d. spending review);
Considerato che il contributo di cui al citato art. 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge n. 201/2011 costituisce per legge l'unica fonte di entrata dell'Autorita' per far fronte ai suoi oneri di funzionamento;
Visto il «Documento ricognitivo sui settori del trasporto per i quali l'Autorita' ha concretamente avviato l'esercizio delle competenze o il compimento delle attivita' previste dalla legge», redatto dagli uffici in cui sono individuate le attivita' compiute dall'Autorita' nei settori del trasporto per i quali la stessa ha concretamente avviato, alla data della presente delibera, nei mercati in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attivita' previste dalla legge, il quale riveste carattere meramente ricognitivo e puo' agevolare l'individuazione del perimetro contributivo, anche da parte dei soggetti tenuti alla contribuzione;
Vista la delibera n. 137/2024 del 10 ottobre 2024 con la quale e' stato dato avvio alla consultazione pubblica per la determinazione del contributo per il funzionamento dell'Autorita' di regolazione dei trasporti per l'anno 2025;
Viste le osservazioni pervenute nel corso della consultazione di cui alla sopra citata delibera n. 137/2024, chiusasi l'11 novembre 2024, pubblicate sul sito web istituzionale dell'Autorita' (https://www.autorita-trasporti.it/);
Ritenute non accoglibili le osservazioni formulate da plurime categorie di operatori economici sul perimetro dei contribuenti, in quanto le argomentazioni variamente addotte si pongono in evidente contrasto con l'iter logico-giuridico posto dal Consiglio di Stato e dal Tribunale amministrativo regionale delPiemonte a fondamento del proprio orientamento giurisprudenziale ulteriormente consolidatosi nell'ultimo biennio;
Ritenute non accoglibili le richieste di esonero del fatturato afferente ai servizi logistici in quanto: a) costituiscono un elemento imprescindibile del ciclo trasportistico; b) un isolamento degli operatori logistici dagli altri segmenti in cui si articola il vasto ed eterogeneo mercato del trasporto sarebbe immotivato;
Ritenute non accoglibili le richieste di esonero riferite agli operatori che svolgono le proprie attivita' esclusivamente a favore di altri soggetti del medesimo gruppo, in quanto: a) trattasi comunque di soggetti terzi rispetto al fruitore del servizio; b) l'osservazione non considera l'esistenza di integrazioni verticali all'interno dei gruppi societari; c) il contributo grava sulla prestazione e non sulla merce trasportata;
Ritenute non accoglibili, in continuita' con quanto gia' previsto nell'ambito della delibera n. 194/2023 del 7 dicembre 2023, le osservazioni volte ad escludere la voce A5 del conto economico dal fatturato rilevante, in quanto tale voce puo' comprendere alcune tipologie di proventi assimilabili ai ricavi della gestione caratteristica, tra cui i contributi in conto esercizio ed i corrispettivi derivanti da attivita' rese nei confronti di enti pubblici in forza di un contratto di servizio e/o in convenzione, e, in ogni caso, il soggetto tenuto al versamento del contributo puo' avvalersi della facolta' di scomputare i proventi conseguiti a fronte di attivita' non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorita';
Ritenute non accoglibili, in continuita' con quanto gia' previsto nell'ambito della delibera n. 194/2023 del 7 dicembre 2023, le osservazioni dirette a consentire lo scomputo di specifici contributi settoriali (ad esempio, il c.d. ferrobonus), posto che le misure interessate dalle proposte di esclusione, sebbene in alcuni casi aventi finalita' incentivante, hanno in ogni caso natura compensativa e sono strettamente correlabili ai ricavi caratteristici dell'attivita' dell'impresa;
Ritenuto altresi', di confermare il non accoglimento delle osservazioni che auspicano l'adozione di criteri omogenei per l'individuazione della misura e delle modalita' di versamento del contributo dovuto alle diverse autorita' amministrative indipendenti, posto che queste ultime devono attenersi ai criteri dettati dalle rispettive norme di riferimento, sono gia' previsti meccanismi di esclusione che tendono ad evitare la duplicazione contributiva e, inoltre, la misura del contributo dipende dalla struttura organizzativa di ciascun ente nonche' dalla diversa perimetrazione delle platee dei contribuenti;
Ritenute accoglibili le osservazioni finalizzate a estendere l'esclusione dal fatturato rilevante di ogni provento conseguito a titolo di risarcimento danni a prescindere dallo stretto riferimento al patrimonio aziendale, in quanto volto a ripristinare la situazione precedente al verificarsi di un fatto doloso o colposo che abbia arrecato ad un operatore economico un pregiudizio ingiusto;
Ritenute accoglibili le osservazioni volte a conseguire un innalzamento della soglia di esenzione dal contributo, in ragione della diminuzione della platea degli inadempienti agli obblighi dichiarativi nonche' contributivi e della contestuale definizione di ampia parte del contenzioso instauratosi con riferimento alle pregresse annualita';
Ritenute non accoglibili le osservazioni finalizzate all'eliminazione dell'obbligo di comunicazione degli estremi del locatario o di chi prende a nolo mezzi di trasporto, da parte del soggetto che intenda avvalersi della relativa previsione di scomputo, stante la natura generica di tali doglianze ed in considerazione del fatto che le informazioni richieste si rendono necessarie al fine di evitare fenomeni elusivi, attesi gli ingenti e ricorrenti scomputi di ricavi riferibili a tale casistica;
Ritenute non accoglibili le richieste finalizzate ad una modifica del criterio di scomputo riguardante il noleggio e/o la locazione di mezzi di trasporto in ambito marittimo, in quanto, laddove i contratti di time o voyage charterparties evidenzino una chiara e comprovata duplicazione contributiva, venendo la nave noleggiata ad altro vettore marittimo contribuente (ipotesi non verificata in caso di imprese meramente attive nei settori energetico o cementiero), i ricavi promananti da simili forme di utilizzazione della nave potranno essere debitamente scomputati, fornendo ogni documentazione a tal fine necessaria. Resta inteso che l'esclusione non potra' comunque tradursi in un'elusione, ancorche' involontaria, del contributo a fronte di addebiti a imprese di navigazione aventi fatturato inferiore alla soglia contributiva, sconosciute o irreperibili. Da qui l'importanza di ogni comunicazione degli estremi del vettore marittimo pagante;
Ritenute non accoglibili le istanze finalizzate ad ottenere lo scomputo di determinate voci di costo, posto che il decreto-legge n. 201/2011 assume a riferimento, per l'applicazione del contributo, il fatturato derivante dall'esercizio delle attivita' svolte, con la sola previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato stesso, escludendo conseguentemente altre ipotesi basate sul concetto di «ricavi netti»;
Ritenute accoglibili, in continuita' con la delibera n. 194/2023 del 7 dicembre 2023, le richieste finalizzate a consentire agli spedizionieri lo scomputo dal proprio fatturato dei riaddebiti di servizi di trasporto eseguiti materialmente da vettori terzi in nome e per conto dei mandanti originari, attese le peculiari caratteristiche operative della categoria in argomento, sempreche' dette prestazioni non vengano rese da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato o di rappresentante fiscale;
Ritenute non accoglibili, in continuita' con la delibera n. 194/2023 del 7 dicembre 2023, le richieste finalizzate a consentire agli spedizionieri lo scomputo dal proprio fatturato dei riaddebiti di servizi di trasporto eseguiti materialmente da vettori terzi in nome e per conto degli spedizionieri medesimi, nonche' quelle volte a contestare la regola generale che pone gli obblighi contributivi in capo al soggetto affidante il servizio di trasporto, in quanto, come sancito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3044 del 24 marzo 2023, «il fatto che un operatore economico acquisti, per conto dei propri clienti, servizi di trasporto da societa' terze proprietarie dei mezzi di trasporto e' ininfluente ai fini della contribuzione», inoltre «l'outsourcing a societa' esterne del trasporto rientra fra le modalita' organizzative del servizio ed e' concreta espressione dell'autonomia dell'attivita' d'impresa, la quale, rispetto alla contribuzione pubblicistica in esame, una volta integrato il presupposto della spettanza, e' irrilevante anche in ragione del fatto che, in caso contrario, si darebbe adito alla facile elusione del pagamento, esternalizzando il servizio», e, in aggiunta, l'affidante: a) ha la titolarita' del contratto di trasporto/logistica/spedizione con l'utenza finale, il cui corrispettivo, comprensivo di quello spettante all'affidatario, rappresenta il logico parametro di riferimento per l'applicazione del contributo; b) organizza le varie prestazioni; c) e' responsabile del buon esito delle operazioni;
Ritenute accoglibili le osservazioni relative alla soglia contributiva in ragione dei seguenti elementi: a) maggior adempimento agli obblighi contributivi da parte degli operatori con riferimento all'annualita' 2024; b) successo delle procedure di recupero del contributo dovuto per le annualita' pregresse; c) rafforzamento della platea contributiva per effetto di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale favorevole all'Autorita'; d) andamento economico generale nel mercato del trasporto, della logistica e dei servizi a questi accessori;
Ritenute non accoglibili le osservazioni volte a contestare i criteri di individuazione del fatturato rilevante per le spedizioni internazionali, data la loro genericita' e tenuto conto che la regola consolidata gia' stabilisce il principio di esclusione dei ricavi conseguiti per attivita' svolte all'estero;
Ritenute non accoglibili le osservazioni svolte con precipuo riferimento alle spedizioni marittime ed aeree, in quanto le specifiche percentuali forfettarie non sono equiparabili, derivando da risalenti indirizzi forniti dall'amministrazione finanziaria. Inoltre, rimane salva la facolta' di una piu' puntuale quantificazione della quota riferibile alla tratta nazionale, a patto che venga comprovata mediante idonea documentazione;
Ritenute accoglibili le osservazioni riconducibili al trasporto ferroviario merci volte ad ottenere lo scomputo dei ricavi che costituiscono il riaddebito al cliente dei servizi di trazione, manovra e utilizzo di carri altrui, in continuita' con quanto gia' previsto nell'ambito della delibera n. 194/2023 del 7 dicembre 2023, che contemplava l'assoggettamento a contribuzione di ciascuno dei citati servizi per le parti di rispettiva competenza;
Ritenute non accoglibili le richieste finalizzate ad ottenere una differenziazione dell'aliquota contributiva rispetto ai singoli settori del trasporto, in base a principi di sostenibilita' e coerenza con le caratteristiche economico-finanziarie di ciascun settore nonche' di proporzionalita' rispetto alle competenze istituzionali attribuite all'ente ed all'attivita' regolatoria effettivamente svolta dall'Autorita', posto che il decreto-legge n. 201/2011 assume a riferimento per l'applicazione del contributo il fatturato derivante dall'esercizio delle attivita' svolte con la sola previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato stesso, senza riferimento alcuno alla redditivita' delle gestioni, e considerato quanto espresso dal Consiglio di Stato per il quale «non emerge alcun rapporto sinallagmatico tra le parti, tale da imporre la commisurazione della contribuzione al quantum della funzione istituzionale svolta dalla parte pubblica», ne' il legislatore avrebbe «subordinato il pagamento del contributo alla costituzione di un rapporto individuale tra l'Autorita' beneficiaria e il contribuente inciso»;
Ritenute non accoglibili le osservazioni volte a richiedere l'eliminazione del prospetto delle esclusioni, in quanto trattasi di presidio volto a evitare dichiarazioni inesatte, irregolari o infedeli e ad agevolare i controlli di natura formale e sostanziale, in linea con la giurisprudenza del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte il quale, nella pronuncia n. 946 del 24 novembre 2023, ha riconosciuto che l'onere documentale imposto agli operatori appare funzionale ad una piu' penetrante tutela degli interessi cui e' preposta l'Autorita' e al piu' efficace espletamento delle funzioni attribuitele. Inoltre, si evidenzia che osservazioni empiriche suggeriscono il mantenimento di tale prospetto in ragione del supporto materialmente fornito agli operatori in sede dichiarativa;
Ritenute non accoglibili, anche per le medesime motivazioni riguardanti il prospetto delle esclusioni, le osservazioni volte a richiedere l'eliminazione della relativa attestazione in considerazione del fatto che: (i) le delibere dell'Autorita' assumono valenza regolamentare nel rispettivo ambito di competenza, non essendo pertanto necessaria una specifica disposizione di legge; (ii) l'opzione di ricorrere agli organi interni di controllo (collegio sindacale) rappresenta gia' una soluzione di minore onerosita'; (iii) le societa' di revisione, anche attraverso il supporto della propria associazione, si occupano normalmente di rilasciare le attestazioni, anche di natura non finanziaria, richieste dalle autorita' amministrative indipendenti; (iv) l'eventuale ricorso ad un'autodichiarazione dell'operatore economico risulterebbe priva dei necessari requisiti di terzieta' e professionalita'; (v) la sentenza n. 961 del 28 novembre 2023 del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte ha affermato la ragionevolezza dell'adempimento, sia «alla luce dei rilevanti interessi economici coinvolti nell'attivita' di determinazione del contributo» che della possibilita' di scelta tra una pluralita' di modalita' di attestazione;
Ritenute accoglibili le osservazioni volte ad una formulazione maggiormente esplicativa in merito ai soggetti cui affidare il rilascio dell'attestazione richiesta;
Ritenute non pertinenti, alla luce dei quesiti della consultazione, le osservazioni pervenute da numerosi operatori dei settori portuale, del trasporto marittimo, delle agenzie raccomandatarie marittime e delle spedizioni nonche' loro associazioni di categoria, volte a contestare i criteri per la determinazione del contributo. In proposito, si sottolinea come la tesi dell'ancoraggio del contributo in esame al carico regolatorio sia gia' stata apertamente respinta da specifiche sentenze del Consiglio di Stato (n. 2847 e n. 2848 del 21 marzo 2023, n. 6702 del 24 luglio 2024). Piu' in generale, le doglianze espresse e la metodologia alternativa suggerita nell'ambito delle comunicazioni trasmesse risultano oramai confutate dalla giurisprudenza piu' recente della Corte di giustizia UE (7 settembre 2023 causa C-226/22 Nexive Commerce Srl e a. contro Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e a.) e del Consiglio di Stato (n. 6355 e n. 6358 del 15 luglio 2024, n. 7275 e n. 7276 del 28 agosto 2024), cristallizzatasi a seguito di una serie di ricorsi avanzati dagli operatori postali in relazione al contributo per il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Rilevata la necessita' di garantire ai soggetti interessati un quadro applicativo certo, omogeneo e conoscibile, assicurando, tra l'altro, il rispetto dei principi di economicita', trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa nella definizione delle modalita' di contribuzione, ferma comunque la necessita' di ridurre al minimo gli adempimenti richiesti ai soggetti interessati, i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori;
Ritenuto che gli operatori dei settori del trasporto da assoggettare a contribuzione in ragione dei presupposti soggettivi e oggettivi di legge siano, anche per l'annualita' contributiva 2025, quelli che esercitano le seguenti attivita':
a) gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni);
b) gestione degli impianti di servizio ferroviario;
c) gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica);
d) servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie);
e) operazioni e servizi portuali;
f) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalita' effettuato;
g) servizio taxi;
h) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;
i) servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne di passeggeri e/o merci;
j) servizi di trasporto di passeggeri su strada;
k) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
l) servizi di agenzia/raccomandazione marittima;
m) servizi di spedizione, con esclusione di quelli afferenti al trasporto merci su strada;
n) servizi ancillari al trasporto nonche' alla logistica;
Ritenuto anche alla luce delle valutazioni fin qui esposte e attesa la necessita' di assicurare la massima obiettivita' e trasparenza nell'applicazione del contributo:
di intendere il fatturato come l'importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS;
di escludere dal totale dei ricavi: (i) eventuali ricavi conseguiti a fronte di attivita' non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorita', come individuati nella presente delibera; (ii) i ricavi conseguiti per attivita' svolte all'estero; (iii) i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico; (iv) i ricavi derivanti dalle attivita' svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale; (v) le plusvalenze e i proventi straordinari derivanti da operazioni di compravendita di beni immobili; (vi) le sopravvenienze attive; (vii) i risarcimenti danni; (viii) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte;
Ritenuto in via generale, in conformita' con il principio di non discriminazione, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, di intendere il fatturato pari al volume d'affari IVA risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata alla data di pubblicazione della delibera di approvazione del contributo, dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta;
Ritenuto per i gestori di infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale e regionale, di escludere dal totale dei ricavi i contributi in conto esercizio nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture medesime;
Ritenuto per i gestori di infrastrutture portuali nonche' per i soggetti che svolgono operazioni e servizi portuali, di escludere dal totale dei ricavi i proventi derivanti da: (i) attivita' documentale di supporto alla regolarizzazione delle operazioni doganali; (ii) ritardata consegna dei container utilizzati o mancato ritiro/caricamento della merce; (iii) servizio di security purche' distinguibile dal guardianaggio; (iv) ricavi da attivita' di c.d. connettivo urbano; (v) servizio hostess legato ad attivita' congressuale e convegnistica; (vi) ormeggio e stazionamento di unita' da diporto; cio' oltre agl'importi destinati alla manutenzione straordinaria del demanio marittimo ovvero agli investimenti capitalizzati riguardanti lo stesso, limitatamente ai costi di ammortamento iscritti a conto economico, nell'esercizio di riferimento, come comprovati da perizia asseverata;
Ritenuto per le imprese autorizzate all'effettuazione di operazioni e/o servizi portuali che non svolgano la loro attivita' in banchina pubblica o in altra area portuale assentita in forza di titolo concessorio di escludere dal totale dei ricavi i proventi derivanti da prestazioni svolte nei riguardi dei gestori di infrastrutture portuali, nel caso in cui generino una duplicazione di contribuzione;
Ritenuto per i gestori di infrastrutture autostradali, di escludere dal totale dei ricavi: (i) i proventi derivanti dall'«equivalente incremento della tariffa di competenza» applicata con l'entrata in vigore del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonche' all'adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.a.; (ii) i ricavi non monetari riferiti agli sconti all'utenza;
Ritenuto per i soggetti operanti nella gestione dei centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica), di escludere dal totale dei ricavi: (i) il riaddebito di costi sostenuti per determinati servizi comuni non ricollegabili all'ambito di competenza dell'Autorita'; (ii) i ricavi derivanti da attivita' meramente amministrative, quali il supporto per la regolarizzazione delle operazioni doganali e il rimborso delle accise;
Ritenuto per i soggetti operanti nel settore del trasporto ferroviario merci, di escludere dal totale dei ricavi i proventi che costituiscono il riaddebito al cliente dei servizi di trazione, manovra e utilizzo di carri altrui, fermo restando l'autonomo assoggettamento a contribuzione di ciascuno dei citati servizi per le parti di rispettiva competenza;
Ritenuto di dover individuare, per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci, il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo come segue: a) per il trasporto internazionale di passeggeri e merci, fatta salva la facolta' di una piu' puntuale quantificazione della quota riferibile alla tratta nazionale, il fatturato e' determinato attraverso l'applicazione della percentuale forfettaria del 5% al valore complessivo delle prestazioni di trasporto aventi origine/destinazione/scalo in Italia; b) per le prestazioni di cabotaggio si applicano i criteri generali indicati per tutte le altre imprese di trasporto;
Ritenuto di dover considerare, per i soggetti operanti nel trasporto aereo di passeggeri e merci, il fatturato pari al volume d'affari risultante dall'ultima dichiarazione IVA trasmessa alla data di pubblicazione della presente delibera relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono, per il trasporto passeggeri: (i) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (tab. A parte III 127-novies, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972)- aliquota attualmente in vigore; (ii) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte di origine/destinazione/scalo in Italia, assoggettato al regime di non imponibilita' ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972; per il trasporto di merci: (i) trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22% - aliquota attualmente in vigore; (ii) trasporto internazionale, attraverso l'applicazione della percentuale forfettaria del 38% al valore complessivo delle prestazioni di trasporto aventi origine/destinazione/scalo in Italia;
Ritenuto per i soggetti eroganti servizi di agenzia/raccomandazione marittima, di escludere dal totale dei ricavi i proventi derivanti da: (i) senserie; (ii) commissioni non legate ai diritti di agenzia o di polizza e, comunque, non afferenti alla navigazione commerciale o ad operazioni/servizi portuali;
Ritenuto per i soggetti esercenti servizi di spedizione, ad eccezione di quelli non rientranti nel perimetro contributivo (trasporto merci su strada), di escludere dal totale dei ricavi i proventi derivanti dal riaddebito di servizi di trasporto eseguiti materialmente da vettori terzi in nome e per conto dei mandanti originari, sempreche' dette prestazioni non vengano rese da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato o di rappresentante fiscale. Per le spedizioni via mare e via aerea troveranno applicazione le regole fissate, rispettivamente, per il trasporto marittimo e per quello aereo;
Ritenuto che, al fine di evitare duplicazioni di contribuzione in sede di computo del fatturato, gli operatori debbano escludere dal totale dei ricavi: (i) i ricavi delle imprese consorziate derivanti dai servizi di trasporto erogati a consorzi esercenti servizi di trasporto; (ii) negli altri casi, nella sola ipotesi di unico contratto di trasporto, i ricavi derivanti dall'addebito di prestazioni della medesima tipologia rese ad altro operatore soggetto al contributo; (iii) i ricavi derivanti da specifiche attivita' di locazione e noleggio di mezzi di trasporto (senza conducente, o a scafo nudo, o dry lease), previa comunicazione degli estremi del locatario o del soggetto che li prenda a nolo;
Ritenuto di dovere determinare, per assicurare il gettito complessivo necessario al fabbisogno stimato per l'anno 2025, l'aliquota nella misura dello 0,45 (zero virgola quarantacinque) per mille del fatturato, in misura, quindi, inferiore a quella stabilita come massima dalla legge;
Ritenuto di prevedere per l'anno 2025 che il versamento non sia dovuto per importi contributivi - calcolati in base a quanto previsto dalla presente delibera - pari od inferiori alla soglia di euro 3.150,00 (tremilacentocinquanta/00), ritenuta congrua in ragione del principio di economicita' e sostenibilita' dell'azione amministrativa inerente all'applicazione del prelievo;
Ritenuto di prevedere l'obbligo di dichiarazione in capo al legale rappresentante o, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, in capo al rappresentante fiscale o direttamente al soggetto estero mediante identificazione diretta, delle imprese assoggettate a contribuzione con un fatturato superiore a euro 7.000.000,00 (euro settemilioni/00), prescindendo da eventuali esclusioni o scomputi che le esentino dalla corresponsione del contributo, in relazione all'anno 2025;
Ritenuto di prevedere la possibilita', entro l'anno successivo a quello contributivo di riferimento, di «ravvedimento operoso», volto a scongiurare l'irrogazione di sanzioni e/o il computo aggiuntivo di interessi di mora, unicamente nel caso di errori scusabili e/o in buona fede incorsi in sede dichiarativa, sempreche' non sia stato nel frattempo avviato un controllo sostanziale sulla posizione dell'operatore economico;
Ritenuto di prevedere che i soggetti obbligati provvedano al versamento del contributo dovuto per l'annualita' 2025 in due rate, di cui la prima, nella misura di due terzi dell'importo, entro e non oltre il 15 maggio 2025 e, quanto al residuo terzo, entro e non oltre il 31 ottobre 2025;
Ritenuto di prevedere espressamente che la mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonche' l'indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, comporta, ferme restando eventuali conseguenze penali, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 del decreto-legge n. 201/2011;
Vista la relazione tecnica di accompagnamento predisposta dall'Ufficio bilancio, contabilita' e autofinanziamento;
Su proposta del Segretario generale;

Delibera:

Art. 1

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono tenuti alla contribuzione per il funzionamento dell'Autorita' i soggetti che esercitano una o piu' delle attivita' di seguito elencate:
a) gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni);
b) gestione degli impianti di servizio ferroviario;
c) gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica);
d) servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie);
e) operazioni e servizi portuali;
f) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalita' effettuato;
g) servizio taxi;
h) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;
i) servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne di passeggeri e/o merci;
j) servizi di trasporto di passeggeri su strada;
k) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
l) servizi di agenzia/raccomandazione marittima;
m) servizi di spedizione, con esclusione di quelli afferenti al trasporto merci su strada;
n) servizi ancillari al trasporto nonche' alla logistica.
2. Nel caso di soggetti legati da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile ovvero sottoposti ad attivita' di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del codice civile anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascun soggetto e' tenuto a versare un autonomo contributo la cui entita' deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall'attivita' svolta dal singolo operatore.
3. In caso di ricavi generati da imprese riunite in consorzio, il contributo e' versato dal consorzio per le prestazioni di competenza. Le imprese consorziate sono comunque tenute all'assolvimento dell'obbligo dichiarativo e, in relazione alle prestazioni estranee al consorzio, a quello contributivo.
4. Non sono tenuti alla contribuzione le societa' poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalita' esclusivamente liquidative alla data del 31 dicembre 2024. Per le societa' poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalita' esclusivamente liquidative a partire dal 1° gennaio 2025, il contributo e' dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalita' esclusivamente liquidativa.
 
Art. 2

Misura del contributo

1. Per l'anno 2025, il contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorita', dovuto dai soggetti indicati all'art. 1, e' fissato nella misura dello 0,45 (zero virgola quarantacinque) per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della presente delibera, in misura, quindi, inferiore a quella stabilita come massima dalla legge.
2. Per fatturato deve intendersi l'importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
3. Dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) eventuali ricavi conseguiti a fronte di attivita' non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorita', come individuati nella presente delibera; (ii) i ricavi conseguiti per attivita' svolte all'estero; (iii) i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico; (iv) i ricavi derivanti dalle attivita' svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale; (v) le plusvalenze e i proventi straordinari derivanti da operazioni di compravendita di beni immobili; (vi) le sopravvenienze attive; (vii) i risarcimenti danni; (viii) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte.
4. In via generale, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il fatturato e' considerato pari al volume d'affari IVA risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata alla data di pubblicazione della delibera di approvazione del contributo dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta.
5. Al fine di evitare duplicazioni di contribuzione in sede di computo del fatturato, dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) i ricavi delle imprese consorziate derivanti dai servizi di trasporto erogati a consorzi esercenti servizi di trasporto; (ii) negli altri casi, nella sola ipotesi di unico contratto di trasporto, i ricavi derivanti dall'addebito di prestazioni della medesima tipologia rese ad altro operatore soggetto al contributo; (iii) i ricavi derivanti da specifiche attivita' di locazione e noleggio di mezzi di trasporto (senza conducente/macchinista, o a scafo nudo, o dry lease), previa comunicazione degli estremi del locatario o del soggetto che li prenda a nolo.
6. Per i gestori di infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale e regionale dal totale dei ricavi sono esclusi i proventi derivanti da contributi in conto esercizio nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture medesime.
7. Per i gestori di infrastrutture portuali nonche' per i soggetti che svolgono operazioni e servizi portuali dal totale dei ricavi sono esclusi i proventi derivanti da: (i) attivita' documentale di supporto alla regolarizzazione delle operazioni doganali; (ii) ritardata consegna dei container utilizzati o mancato ritiro/caricamento della merce; (iii) servizio di security purche' distinguibile dal guardianaggio; (iv) ricavi da attivita' di c.d. connettivo urbano; (v) servizio hostess legato ad attivita' congressuale e convegnistica; (vi) ormeggio e stazionamento di unita' da diporto. I gestori di infrastrutture portuali si escludono inoltre gl'importi destinati alla manutenzione straordinaria del demanio marittimo ovvero agli investimenti capitalizzati riguardanti lo stesso, limitatamente ai costi di ammortamento iscritti a conto economico, nell'esercizio di riferimento, come comprovati da perizia asseverata. Le imprese meramente autorizzate all'effettuazione di operazioni e/o servizi portuali che non svolgano la loro attivita' in banchina pubblica o in altra area portuale assentita in forza di titolo concessorio si escludono i proventi derivanti da prestazioni svolte nei riguardi dei gestori di infrastrutture portuali, ove tali ricavi generino una duplicazione di contribuzione.
8. Per i gestori di infrastrutture autostradali dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) i proventi derivanti dall'«equivalente incremento della tariffa di competenza» applicata con l'entrata in vigore del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonche' all'adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.a.; (ii) i ricavi non monetari riferiti agli sconti all'utenza.
9. Per i soggetti operanti nel settore della gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica) dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) il riaddebito di costi sostenuti per determinati servizi comuni non ricollegabili all'ambito di competenza dell'Autorita'; (ii) i ricavi derivanti da attivita' meramente amministrative, quali il supporto alla regolarizzazione delle operazioni doganali e il rimborso delle accise.
10. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto ferroviario merci dal totale dei ricavi sono esclusi i proventi che costituiscono il riaddebito al cliente dei servizi di trazione, manovra e utilizzo di carri altrui, fermo restando l'autonomo assoggettamento a contribuzione di ciascuno dei citati servizi per le parti di rispettiva competenza.
11. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo e' cosi' determinato: a) per il trasporto internazionale di passeggeri e merci, fatta salva la facolta' di una piu' puntuale quantificazione della quota riferibile alla tratta nazionale, il fatturato e' determinato attraverso l'applicazione della percentuale forfettaria del 5% al valore complessivo delle prestazioni di trasporto aventi origine/destinazione/scalo in Italia; b) per le prestazioni di cabotaggio si applicano i criteri generali indicati per tutte le altre imprese di trasporto.
12. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto aereo di passeggeri e/o merci il fatturato e' considerato pari al volume d'affari risultante dall'ultima dichiarazione IVA trasmessa alla data di pubblicazione della presente delibera, relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono: a) per il trasporto passeggeri: a1) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (tab. A parte III 127-novies, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), aliquota attualmente in vigore; a2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte di origine/destinazione/scalo in Italia, assoggettato al regime di non imponibilita' ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972; b) per il trasporto merci: b1) trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22%, aliquota attualmente in vigore; b2) trasporto internazionale, attraverso l'applicazione della percentuale forfettaria del 38% al valore complessivo delle prestazioni di trasporto aventi origine/destinazione/scalo in Italia.
13. Per i soggetti eroganti servizi di agenzia/raccomandazione marittima dal totale dei ricavi sono esclusi i proventi derivanti da: (i) senserie; (ii) commissioni non legate ai diritti di agenzia o di polizza e, comunque, non afferenti alla navigazione commerciale o ad operazioni/servizi portuali.
14. Per i soggetti esercenti servizi di spedizione, ad eccezione di quelli non rientranti nel perimetro contributivo (trasporto merci su strada), dal totale dei ricavi sono esclusi i proventi derivanti dal riaddebito di servizi di trasporto eseguiti materialmente da vettori terzi in nome e per conto dei mandanti originari, sempreche' dette prestazioni non vengano rese da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato o di rappresentante fiscale. Per le spedizioni via mare e via aerea troveranno applicazione le regole fissate, rispettivamente, per il trasporto marittimo e per quello aereo.
15. Per i soggetti eroganti servizi di trasporto internazionale terrestre di passeggeri (su strada o ferroviario) e merci (ferroviario) il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo e' quantificato in base ai ricavi derivanti dalle attivita' svolte entro i confini nazionali. Ove non sia possibile una puntuale individuazione della porzione di ricavi rilevanti a tal fine, si dovra' effettuare un calcolo percentuale basato sul chilometraggio percorso nel territorio dello Stato rispetto alla tratta complessiva.
16. Il versamento non e' dovuto per importi contributivi pari od inferiori a euro 3.150,00 (euro tremilacentocinquanta/00), cifra individuata quale soglia di esenzione.
 
Art. 3

Dichiarazione

1. Il legale rappresentante o, per le imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il rappresentante fiscale o direttamente il soggetto estero mediante identificazione diretta, degli operatori individuati al precedente art. 1 con un fatturato superiore a euro 7.000.000,00 (euro settemilioni/00), prescindendo da eventuali esclusioni, scomputi o partecipazioni a consorzi, entro il 15 maggio 2025, dichiara all'Autorita' i dati anagrafici ed economici richiesti nel modello telematico all'uopo predisposto e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Autorita'.
2. I medesimi, a corredo della dichiarazione, dovranno sottoscrivere e depositare un prospetto analitico, volto a dettagliare le esclusioni invocate. Allorche' queste ultime superino la soglia del 20% del fatturato e l'operatore economico, prescindendo dagli scomputi, abbia un fatturato pari o superiore a euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) si rendera' necessario produrre un'attestazione sottoscritta, a scelta dell'operatore economico, dalla societa' di revisione legale, dal revisore legale dei conti o dal collegio sindacale di tale soggetto.
3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalla legge in caso di falsa dichiarazione, la mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonche' l'indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
4. Unicamente in caso di errori scusabili e/o in buona fede incorsi in sede dichiarativa e sempreche' non sia stato nel frattempo avviato un controllo sostanziale sulla relativa posizione, l'operatore economico entro l'anno successivo a quello contributivo di riferimento, puo' avvalersi di un ravvedimento operoso, finalizzato alla regolarizzazione degli adempimenti dichiarativi e di versamento, senza l'irrogazione di sanzioni e/o il computo aggiuntivo di interessi di mora.
 
Art. 4

Termini e modalita' di versamento

1. Per l'anno 2025 il contributo dei soggetti obbligati deve essere versato quanto a due terzi dell'importo entro e non oltre il 15 maggio 2025 e quanto al residuo terzo entro e non oltre il 31 ottobre 2025. Le ulteriori istruzioni relative alle modalita' per il versamento del contributo verranno rese disponibili sul sito dell'Autorita' www.autorita-trasporti.it
2. Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine sopra indicato comporta l'avvio della procedura di riscossione e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. E' fatta salva ogni competenza dell'Autorita' in merito all'attivita' di controllo, anche avvalendosi di soggetti terzi, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all'applicazione dell'interesse legale dovuto.
 
Art. 5

Disposizioni finali

1. La presente delibera e' sottoposta ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Una volta divenuta esecutiva, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, unitamente al «Documento ricognitivo sui settori del trasporto per i quali l'Autorita' ha concretamente avviato l'esercizio delle competenze o il compimento delle attivita' previste dalla legge» predisposto dagli uffici, sul sito web istituzionale dell'Autorita' www.autorita-trasporti.it
2. Il Segretario generale dell'Autorita' effettua gli atti necessari per dare esecuzione alla presente delibera anche attraverso istruzioni tecniche da fornire agli operatori del settore dei trasporti per il versamento e la dichiarazione del contributo.
Avverso il presente provvedimento puo' essere esperito, entro sessanta giorni, ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte o, entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Torino, 6 dicembre 2024

Il Presidente: Zaccheo


_______
Avvertenza:
Il testo della presente delibera e' quello risultante dalle integrazioni approvate con la delibera n. 1 del 9 gennaio 2025, consultabile al seguente link: https://www.autorita-trasporti.it/delibere/delibera-n-1-2025/