Gazzetta n. 52 del 4 marzo 2025 (vai al sommario)
LEGGE 17 febbraio 2025, n. 21
Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Finalita' e oggetto

1. La presente legge persegue la finalita' di garantire la diffusione nelle istituzioni scolastiche delle conoscenze di base del diritto del lavoro e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso le testimonianze di vittime di infortuni sul lavoro, per contribuire a formare cittadini consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele del lavoratore.
2. Per i fini di cui al comma 1, la presente legge introduce le conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica.

N O T E

Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
 
Art. 2
Introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro nell'ambito delle linee guida per l'insegnamento
dell'educazione civica

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo la lettera h-bis) e' aggiunta la seguente:
«h-ter) conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro».

Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 3 della legge 20 agosto 2019,
n. 92, recante: «Introduzione dell'insegnamento scolastico
dell'educazione civica», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 21 agosto 2019, n. 195, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Sviluppo delle competenze e obiettivi di
apprendimento). - 1. In attuazione dell'articolo 2, con
decreto del Ministero dell'istruzione e del merito sono
definite linee guida per l'insegnamento dell'educazione
civica che individuano, ove non gia' previsti, specifici
traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi
specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni
nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del
primo ciclo di istruzione, nonche' con il documento
Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni
nazionali per i licei e le linee guida per gli istituti
tecnici e professionali vigenti, assumendo a riferimento le
seguenti tematiche:
a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano,
dell'Unione europea e degli organismi internazionali;
storia della bandiera e dell'inno nazionale;
b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,
adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25
settembre 2015;
c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo
le disposizioni dell'articolo 5;
d) elementi fondamentali di diritto, con
particolare riguardo al diritto del lavoro;
e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile
e tutela del patrimonio ambientale, delle identita', delle
produzioni e delle eccellenze territoriali e
agroalimentari;
f) educazione alla legalita' e al contrasto delle
mafie;
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del
patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;
h) formazione di base in materia di protezione
civile;
h-bis) educazione finanziaria e assicurativa e
pianificazione previdenziale, anche con riferimento
all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione
del denaro e alle nuove forme di economia e finanza
sostenibile;
h-ter) conoscenze di base in materia di sicurezza
nei luoghi di lavoro.
1-bis. Per l'insegnamento di cui alla lettera h-bis)
del comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito
determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia, la
Commissione nazionale per le societa' e la borsa,
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sentito il
Comitato per la programmazione e il coordinamento delle
attivita' di educazione finanziaria e sentite le
associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e
degli utenti bancari, finanziari e assicurativi.
2. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale
dell'educazione civica sono altresi' promosse l'educazione
stradale, l'educazione alla salute e al benessere,
l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva e
solidale e l'educazione finanziaria. Tutte le azioni sono
finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei
confronti delle persone, degli animali e della natura.».
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 17 febbraio 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio