Gazzetta n. 52 del 4 marzo 2025 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA' |
DECRETO 2 dicembre 2024 |
Reddito di liberta' per le donne vittime di violenza. |
|
|
IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA'
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 45 recante le attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024 recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 143 del 20 giugno 2024; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 16, concernente il Dipartimento per le pari opportunita'; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 2023 concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026; Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024 -2026»; Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'; Vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77; Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»; Vista l'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio; Vista l'Intesa del 14 settembre 2022, rep. atti n. 146/CU, ai sensi del citato art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, che ha riformato la citata Intesa del 27 novembre 2014, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto, in particolare, l'art. 105-bis del citato decreto-legge n. 34/2020, recante «Fondo per il reddito di liberta' per le donne vittime di violenza» che prevede, per l'anno 2020, l'incremento di 3 milioni di euro a favore del Fondo di cui all'art. 19, comma 3, del richiamato decreto-legge n. 223/2006, al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilita', nonche' di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di poverta' da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle pari opportunita' e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa Intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto l'art. 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che per le finalita' di cui al summenzionato art. 105-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, prevede l'incremento di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 del Fondo di cui all'art. 19, comma 3, del sopracitato decreto-legge n. 223/2006; Visto l'art. 1, comma 670, della citata legge n. 234/2021 che per le finalita' di cui al summenzionato art. 105-bis del decreto-legge n. 34 prevede un ulteriore incremento di 5 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo di cui all'art. 19, comma 3, del sopracitato decreto-legge n. 223/2006, da ripartire secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa Intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2022, recante «definizione dei criteri e ripartizione del Fondo per il reddito di liberta' per le donne vittime di violenza per gli esercizi finanziari 2021 e 2022»; Visto l'art. 1, comma 341, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha incrementato di euro 1.850.000, per l'anno 2023, il Fondo di cui all'art. 19, comma 3, del sopracitato decreto-legge n. 223/2006; Visto l'art. 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che, al fine di incrementare la misura del reddito di liberta' introdotto ai sensi del citato art. 105-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, prevede l'incremento del Fondo di cui all'art. 19, comma 3, del citato decreto-legge n. 223 del 2006, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027; Considerato che il medesimo art. 1, comma 187, della citata legge n. 213/2023 prevede altresi' che le risorse siano ripartite secondo criteri definiti con uno o piu' decreti dell'Autorita' politica delegata per le pari opportunita', di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa Intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010; Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17 gennaio 2011, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano; Vista la nota circolare del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 202412 del 19 luglio 2023 con la quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha reso alcuni chiarimenti tecnici in ordine all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla luce delle avvenute modifiche, nel corso degli anni, delle relative modalita' di applicazione; Considerato che, alla luce della citata circolare n. 202412, per il riparto delle risorse di cui al presente decreto non occorre ricomprendere anche le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano; Considerato che le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalita' di cui all'art. 105-bis del citato decreto-legge n. 34/2020, istitutivo del reddito di liberta', ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione; Ritenuto, pertanto, di procedere con un unico provvedimento alla definizione dei criteri di ripartizione delle risorse complessivamente stanziate per gli esercizi finanziari 2024-2026 a favore del «Fondo per il reddito di liberta' per le donne vittime di violenza», per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, per un ammontare complessivo pari a 30.000.000,00 di euro; Acquisita l'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 7 novembre 2024;
Decreta:
Art. 1
Ambito e definizioni
1. Con il presente decreto si provvede a definire i criteri per la ripartizione delle risorse stanziate dall'art. 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per le finalita' di cui all'art. 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Fondo per il reddito di liberta' per le donne vittime di violenza». Le risorse ammontano a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. |
| Tabella 1 Riparto delle risorse "Fondo per il reddito di liberta' per le donne vittime di violenza" Anni 2024-2026
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Criteri di riparto e modalita' di trasferimento delle risorse
1. Il riparto tra le regioni delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, per un importo pari ad euro 30 milioni, si basa sui dati Istat al 1° gennaio 2024 riferiti alla popolazione femminile residente nei comuni di ciascuna regione appartenente alla fascia di eta' 18-67 anni, secondo la tabella 1 allegata al presente decreto. 2. Le risorse attribuite con il presente decreto a ciascuna regione possono essere incrementate dalle medesime regioni con ulteriori risorse proprie trasferite direttamente ad INPS. 3. Le risorse di cui al presente decreto possono essere ulteriormente incrementate con le risorse disponibili a valere sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri - CDR 8 Pari opportunita'. 4. Le risorse di cui al presente decreto sono trasferite all'INPS dal Dipartimento per le pari opportunita' sulla base della programmazione della spesa massima stabilita per le singole regioni, secondo la tabella 1, entro trenta giorni dall'avvenuta registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo. |
| Art. 3
Istanza per accedere al «reddito di liberta'»
1. Per le finalita' di cui all'art. 1 e' riconosciuto un contributo denominato «reddito di liberta'», stabilito nella misura massima di euro 500,00 euro pro capite su base mensile per un massimo di dodici mensilita'. 2. Il reddito di liberta' e' riconosciuto, su istanza di parte, e per il tramite del comune di riferimento, nella misura prevista al comma 1, alle donne vittime di violenza che si trovino in condizioni di poverta', con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali, al fine di sostenerle nel percorso di fuoriuscita dalla violenza, favorendone l'emancipazione economica. La condizione di poverta', legata ad uno stato di bisogno straordinario o urgente, e' dichiarata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale nella stessa dichiarazione di cui al comma 5. 3. Le domande sono presentate all'INPS, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno, e possono essere ripresentate, negli anni successivi, laddove non prese in considerazione per incapienza delle risorse finanziarie. 4. Non puo' essere accolta piu' di un'istanza riferita alla donna vittima di violenza e presentata nella medesima regione o in altra regione. La misura non puo' essere erogata se la richiedente ha gia' beneficiato della stessa prestazione. 5. La domanda e' presentata all'INPS sulla base del modello predisposto di un'autocertificazione dell'interessata, allegando la dichiarazione firmata dal rappresentante legale del centro antiviolenza di cui al comma 2 che ha preso in carico la stessa, che ne attesti il percorso di emancipazione ed autonomia intrapreso e la dichiarazione del servizio sociale professionale di riferimento, che ne attesti lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente. 6. Il reddito di liberta' e' finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l'autonomia abitativa e la riacquisizione dell'autonomia personale nonche' il percorso scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori e non e' incompatibile con altri strumenti di sostegno come l'assegno di inclusione. 7. Il reddito di liberta' e' riconosciuto ed erogato da INPS previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo stesso entro il limite delle risorse assegnate a ciascuna regione con il presente decreto e anche tenuto conto delle risorse economiche eventualmente incrementate, ai sensi dell'art. 2, comma 2 da ciascuna regione, attraverso risorse proprie, secondo le scelte programmatiche di ciascuna regione, nonche' delle risorse eventualmente incrementate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - CDR 8 Pari opportunita' ai sensi dell'art. 2, comma 3. 8. Non saranno prese in carico dall'INPS le istanze di richiesta del reddito di liberta' non conformi ai criteri indicati nel presente decreto. 9. L'INPS puo' procedere alla revoca del contributo erogato, qualora dovessero intervenire motivi ostativi al mantenimento dello stesso. |
| Art. 4
Monitoraggio
1. L'INPS fornisce, con cadenza almeno trimestrale, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita' e al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato e alle regioni, i dati statistici sulle domande presentate e sulle prestazioni erogate, suddivisi per regioni, ed ogni altra informazione utile ai fini del monitoraggio della misura. 2. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui all'art. 3, comma 7, con riferimento alle somme assegnate e ripartite dal presente decreto eventualmente incrementate ai sensi dell'art. 2, comma 2, da ciascuna regione, attraverso risorse proprie, secondo le scelte programmatiche di ciascuna regione, o dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - CDR 8 Pari opportunita' ai sensi dell'art. 2, comma 3, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. |
| Art. 5
Disciplina transitoria
1. In sede di prima applicazione, stante la rideterminazione della misura del reddito di liberta' ai sensi dell'art. 3, le domande presentate all'INPS e non accolte per incapienza dei fondi alla data di entrata in vigore del presente decreto, conservano priorita', a condizione che siano ripresentate entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di comprovare l'attuale sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3. 2. Le domande ripresentate ai sensi del comma 1 sono liquidate dall'INPS secondo l'ordine cronologico della presentazione dell'istanza originaria nei limiti delle risorse disponibili. 3. Le domande presentate all'INPS e non accolte per incapienza dei fondi alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ripresentate ai sensi del comma 1 decadono in via definitiva. Resta ferma la possibilita' per l'interessata di presentare un'autonoma nuova domanda ai sensi del predetto art. 3. 4. Decorso il termine di quarantacinque giorni di cui al comma 1, e' possibile la presentazione della domanda da parte di tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto art. 3. |
| Art. 6
Efficacia
1. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 dicembre 2024
Il Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita' Roccella
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone
Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 4 |
|
|
|