Gazzetta n. 52 del 4 marzo 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
ORDINANZA 20 gennaio 2025 |
Definizione delle aree indenni dall'organismo nocivo Popillia japonica nel territorio della Repubblica italiana. (Ordinanza n. 9). |
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IL DIRETTORE del servizio fitosanitario centrale
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali); Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/1702 della Commissione del 1° agosto 2019 che integra il regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/2019 della Commissione e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 e del regolamento (UE) n. 2017/625»; Visto in particolare l'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che all'attuazione degli atti approvati dal Comitato fitosanitario nazionale, si provvede mediante ordinanze del direttore del servizio fitosanitario centrale, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/1584 della Commissione del 1° agosto 2023 relativo a misure per prevenire l'insediamento e la diffusione di Popillia japonica Newman e a misure per l'eradicazione e il contenimento dell'organismo nocivo in questione all'interno di determinate aree delimitate nel territorio dell'Unione; Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste»; Visto il documento tecnico ufficiale del servizio fitosanitario nazionale n. 38 del 13 luglio 2023, recante «Scheda Tecnica per indagini sull'organismo nocivo: Popillia japonica»; Visto il decreto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 478 del 25 agosto 2023, ad oggetto «Definizione delle aree delimitate a seguito della conferma ufficiale della presenza di Popillia japonica Newman nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, per l'applicazione delle misure fitosanitarie di emergenza al fine dell'eradicazione»; Visto il decreto della Regione Veneto n. 70 del 01 settembre 2023 ad oggetto definizione delle aree delimitate a seguito della conferma della presenza di Popillia japonica Newman. Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2023; Visto il provvedimento dirigenziale della Regione Valle d'Aosta n. 7068 del 20 novembre 2023 ad oggetto «Aggiornamento 2023 dell'area delimitata e applicazione delle misure di contenimento per Popillia japonica»; Vista la determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 27651 del 21 dicembre 2023, ad oggetto «Disposizioni attuative di intervento per gli anni 2023 e successivi per la gestione di Popillia japonica nella Regione Emilia Romagna»; Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste prot. n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024, al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2024; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze; Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 64727 del 9 febbraio 2024, registrata all'UCB in data 7 marzo 2024, al n. 168, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste prot. n. 45910 del 31 gennaio 2024; Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 108781 del 5 marzo 2024, registrata all'UCB in data 12 aprile 2024 al n. 260, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2024; Visto il decreto del direttore generale n. 193251 del 30 aprile 2024, con il quale e' stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, l'incarico di direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DISR V - servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali - della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste n. 0154311 del 3 aprile 2024, ad oggetto «Adozione del Piano di emergenza nazionale per Popillia japonica Newman»; Visto il documento tecnico ufficiale, documento n. 16 del 26 agosto 2024 recante «Protocollo diagnostico per l'identificazione di Popillia japonica»; Vista la determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. 853 dell'11 novembre 2024, ad oggetto «Aggiornamento dell'area delimitata per la presenza di Popillia japonica Newman in Piemonte»; Visto il decreto del dirigente struttura giunta regionale della Regione Lombardia n. 16480 del 4 novembre 2024, ad oggetto «Aggiornamento dell'area delimitata per la presenza di Popillia japonica Newman in Lombardia. Abrogazione d.d.s. 30 ottobre 2023 - n. 16820»; Visto lo standard internazionale per le misure fitosanitarie n. 4, relativo ai requisiti per l'istituzione di aree indenni da organismi nocivi (ISPM4); Visto lo standard internazionale per le misure fitosanitarie n. 5 «Glossary of phytosanitary terms» (ISPM 5); Visto lo standard internazionale per le misure fitosanitarie n. 6 della FAO «Guidelines for surveillance» (ISPM 6); Viste le indagini ufficiali annuali effettuate dai servizi fitosanitari regionali sui territori di propria competenza, in applicazione del Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante di cui all'art. 27 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19; Visti gli esiti delle indagini effettuate dai servizi fitosanitari regionali in applicazione dell'articolo Articolo 3 - Indagini sul territorio dell'Unione al di fuori delle aree delimitate del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/1584, che dimostrano l'assenza di Popillia japonica in tutto il territorio nazionale ad eccezione delle aree delimitate istituite nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Valle d'Aosta, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Veneto; Considerato che le evidenze scientifiche ottenute con le suddette indagini ufficiali e le informazioni generali su Popillia japonica, nonche' lo specifico programma nazionale di indagine degli organismi nocivi, per la verifica permanente dello status fitosanitario dei territori considerati, rispondono ai requisiti previsti dallo standard internazionale ISPM 4; Considerato che la delimitazione dei focolai esistenti puo' evolvere nel tempo, i dettagli degli stessi possono essere consultati sulle pagine web dedicate; Ritenuto necessario fornire agli Stati membri e ai Paesi terzi informazioni ufficiali e dettagliate sulla presenza dell'organismo nocivo Popillia japonica e dichiarare ufficialmente lo status fitosanitario del territorio nazionale in relazione a detto organismo, al fine di valutare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione dell'organismo nocivo e garantire la sicurezza dei prodotti nazionali in circolazione ed esportazione; Preso atto dell'elenco delle aree indenni dall'organismo nocivo Popillia japonica nel territorio della Repubblica italiana, approvato dal Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, nella seduta del 9-10 dicembre 2024;
Dispone:
Art. 1
1. Le aree del territorio della Repubblica italiana, elencate nell'allegato I parte integrante del presente decreto, sono dichiarate indenni dall'organismo nocivo Popillia japonica. 2. I servizi fitosanitari regionali si attengono alle disposizioni indicate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/1584, al fine del mantenimento dello status di area indenne da Popillia japonica delle pertinenti porzioni del proprio territorio. 3. L'elenco delle aree indenni dall'organismo nocivo, di cui al comma 1, e' rivisto sulla base degli esiti delle indagini ufficiali annuali. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione, e' trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 gennaio 2025
Il direttore: Faraglia
Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 186 |
| Allegato I
Aree del territorio della Repubblica italiana indenni dall'organismo nocivo Popillia japonica
Abruzzo - Intero territorio regionale. Basilicata - Intero territorio regionale. Calabria - Intero territorio regionale. Campania - Intero territorio regionale. Emilia Romagna - Intero territorio regionale ad eccezione delle aree delimitate, mutatis mutandis, comunicate dal servizio fitosanitario regionale e consultabili al sito web del Servizio fitosanitario centrale alla sezione «Dove e' diffuso» https://www.protezionedellepiante.it/popillia-japonica Friuli Venezia Giulia - Intero territorio regionale ad eccezione delle aree delimitate, mutatis mutandis, comunicate dal servizio fitosanitario regionale e consultabili al sito web del Servizio fitosanitario centrale alla sezione «Dove e' diffuso» https://www.protezionedellepiante.it/popillia-japonica Lazio - Intero territorio regionale. Liguria - Intero territorio regionale ad eccezione delle aree delimitate, mutatis mutandis, comunicate dal servizio fitosanitario regionale e consultabili al sito web del Servizio fitosanitario centrale alla sezione «Dove e' diffuso» https://www.protezionedellepiante.it/popillia-japonica Lombardia - Intero territorio regionale ad eccezione delle aree delimitate, mutatis mutandis, comunicate dal servizio fitosanitario regionale e consultabili al sito web del Servizio fitosanitario centrale alla sezione «Dove e' diffuso» https://www.protezionedellepiante.it/popillia-japonica Marche - Intero territorio regionale. Molise - Intero territorio regionale. Piemonte - Intero territorio regionale ad eccezione delle aree delimitate, mutatis mutandis, comunicate dal servizio fitosanitario regionale e consultabili al sito web del Servizio fitosanitario centrale alla sezione «Dove e' diffuso» https://www.protezionedellepiante.it/popillia-japonica _ Puglia - Intero territorio regionale. Sardegna - Intero territorio regionale. Sicilia - Intero territorio regionale. Toscana - Intero territorio regionale. Umbria - Intero territorio regionale. Valle d'Aosta - Intero territorio regionale ad eccezione delle aree delimitate, mutatis mutandis, comunicate dal servizio fitosanitario regionale e consultabili al sito web del Servizio fitosanitario centrale alla sezione «Dove e' diffuso» https://www.protezionedellepiante.it/popillia-japonica Veneto - Intero territorio regionale ad eccezione delle aree delimitate, mutatis mutandis, comunicate dal servizio fitosanitario regionale e consultabili al sito web del Servizio fitosanitario centrale alla sezione «Dove e' diffuso» https://www.protezionedellepiante.it/popillia-japonica Provincia autonoma di Bolzano - Intero territorio provinciale. Provincia autonoma di Trento - Intero territorio provinciale. |
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