Gazzetta n. 52 del 4 marzo 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 19 febbraio 2025
Modifica del decreto 3 febbraio 2016, che istituisce il sistema di consulenza aziendale in agricoltura.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 recante «Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ed in particolare l'art. 7, riguardante l'obbligo della formazione continua;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del 22 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 febbraio 2014, n. 35, con il quale e' stato adottato il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ed in particolare l'art. 1-ter, relativo all'istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura;
Visto il decreto interministeriale del 3 febbraio 2016, n. 1259 recante «Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura», pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16 febbraio 2016;
Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 concernente le norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;
Visti, in particolare, gli articoli 15 (Servizi di consulenza aziendale) e 114 (Modernizzazione, lettera a) del regolamento 2021/2115;
Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalita';
Visto il Piano strategico della PAC 2023-2027 (PSP) elaborato dall'Italia ai sensi dell'art. 104 del regolamento (UE) n. 2021/2115, approvato dalla Commissione europea con la decisione di esecuzione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023, prot. 147385, recante «Disciplina del regime di condizionalita' e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale»;
Vista la modifica al PSP dell'Italia, approvata dalla Commissione con decisione di esecuzione C(2023) 6990 del 23 ottobre 2023;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 29 febbraio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 19 giugno 2024, Serie generale n. 142, recante la modifica del decreto 9 marzo 2023, n. 147385;
Visto il decreto ministeriale del 21 febbraio 2024, n. 83709, con il quale sono stati aggiornati i requisiti di garanzia e di funzionamento che i CAA devono possedere per l'esercizio delle attivita' di cui all'art. 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il «Regolamento recante organizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge del 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 giugno 2023, n. 74»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178, gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;
Ritenuto opportuno procedere ad una modifica del decreto 3 febbraio 2016 al fine di rendere coerente il sistema di consulenza aziendale, istituito dall'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, con le previsioni di cui al regolamento 2021/2115 e del Piano strategico della PAC 2023-2027 (PSP), elaborato dall'Italia ai sensi dell'art. 104 del medesimo regolamento (UE) n. 2021/2115;
Acquisito il concerto del Ministero della salute, espresso con nota n. 16688 del 21 novembre 2024, acquisita in pari data agli atti del MASAF, prot. Affari generali n. 615991;
Sancita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nella seduta del 18 dicembre 2024;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni attuative del sistema di consulenza aziendale in agricoltura al fine di rendere coerente il sistema di consulenza aziendale, istituito dall'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, con le previsioni di cui al regolamento 2021/2115 e del Piano strategico della PAC 2023-2027 (PSP), elaborato dall'Italia ai sensi dell'art. 104 del medesimo regolamento (UE) n. 2021/2115.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del seguente decreto si intende per:
a) «consulente»: persona fisica in possesso di qualifiche adeguate e regolarmente formata, che presta la propria opera, per la fornitura di servizi di consulenza;
b) «destinatario del servizio»: imprese agricole, forestali e altre imprese operanti in aree rurali a cui sono rivolti i servizi di consulenza;
c) «prestatore di servizi di consulenza»: soggetto pubblico o privato che presta servizi di consulenza per il tramite di uno o piu' consulenti adeguatamente qualificati e formati e che, ove previsto, contempli, tra le proprie finalita', le attivita' di consulenza. Sono prestatori di servizi di consulenza anche i liberi professionisti;
d) «Registro unico»: registro nazionale dei prestatori di servizi di consulenza, individuati dalle regioni e province autonome.
e) «servizi di consulenza»: l'insieme di interventi e di prestazioni tecnico-professionali fornite dai consulenti alle imprese, anche in forma aggregata;
f) «tematiche di consulenza»: argomenti oggetto dei servizi di consulenza idonei a perseguire gli obiettivi specifici di cui all'art. 6 e coerenti con l'art. 15, paragrafo 4 del regolamento UE 2115/2021.
 
Art. 3

Criteri che garantiscono l'assenza di conflitti di interesse
dei consulenti e l'imparzialita' della consulenza

1. Per garantire l'assenza di conflitto di interessi, i prestatori di servizi di consulenza non devono avere direttamente o indirettamente alcun interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa costituire un impedimento concreto ed effettivo allo svolgimento imparziale e indipendente dell'attivita' di consulenza. Pertanto, devono essere chiaramente separate dalle attivita' di consulenza, in quanto incompatibili, le seguenti attivita':
a) la gestione delle fasi di istruttoria, erogazione e controllo di contributi pubblici nel settore agricolo e forestale e di aiuti a favore delle zone rurali;
b) lo svolgimento delle attivita' di Centro di assistenza agricola autorizzato, di cui al decreto ministeriale del 21 febbraio 2024, n. 83709;
c) lo svolgimento delle attivita' di controllo e di certificazione dei regimi di qualita' ai sensi delle normative comunitarie, nazionali e regionali in campo agricolo e forestale, ove finalizzate al riconoscimento di contributi pubblici;
d) lo svolgimento dei controlli sanitari secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
e) lo svolgimento di attivita' di produzione e/o commercializzazione di mezzi tecnici e prodotti assicurativi per il settore agricolo o forestale.
2. Le incompatibilita' di cui al comma 1, devono essere verificate nei confronti del prestatore di servizi di consulenza e dei consulenti;
3. Le incompatibilita' di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 possono essere verificate, in alternativa, con riferimento ai destinatari dei servizi di consulenza;
4. Per i soggetti in possesso di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi, si applicano i criteri di incompatibilita' indicati al punto A.1.3 del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute del 22 gennaio 2014.
 
Art. 4

Procedure omogenee per la realizzazione delle attivita'
di formazione di base e di aggiornamento professionale

1. Sono considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell'attivita' di consulenza di cui al presente decreto gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nelle rispettive tematiche di consulenza.
2. Fatte salve le materie per le quali la legge prevede una competenza esclusiva riservata alle categorie professionali di cui al comma 1, sono altresi' considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell'attivita' di consulenza, i seguenti soggetti:
a) i consulenti in possesso di titolo di studio adeguato alle tematiche oggetto di consulenza con documentata esperienza lavorativa di almeno ventiquattro mesi, non necessariamente consecutivi, maturata negli ultimi cinque anni solari, nelle medesime tematiche.
b) i consulenti in possesso di titolo di studio adeguato alle tematiche oggetto di consulenza e attestato di frequenza/con profitto, al termine di una formazione di base che rispetti i criteri minimi di cui al successivo comma 3.
3. Le attivita' di formazione di base devono rispettare i seguenti criteri minimi:
a) essere svolte da soggetti pubblici, enti riconosciuti o enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o unionale;
b) avere una durata non inferiore a 24 ore in ciascuna delle tematiche per le quali si intende svolgere il servizio di consulenza, che puo' includere anche i temi connessi alla metodologia di erogazione del servizio di consulenza.
c) prevedere al termine del percorso formativo una verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza con profitto.
4. Le attivita' di aggiornamento professionale nelle rispettive tematiche di consulenza sono obbligatorie per tutti i consulenti e dovranno svolgersi con periodicita' almeno triennale.
5. Per gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.
6. Le attivita' di aggiornamento professionale devono rispettare i seguenti criteri minimi:
a) essere svolte da soggetti pubblici, enti riconosciuti o enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o unionale;
b) avere una durata non inferiore a 12 ore in ciascuna delle tematiche per le quali si intende svolgere il servizio di consulenza;
c) prevedere al termine del percorso formativo una verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza.
7. Per i corsi di formazione di base e di aggiornamento, di cui ai commi 3 e 6, la frequenza e' obbligatoria e deve essere pari o superiore al 75% delle ore di corso previste.
8. L'abilitazione all'esercizio dell'attivita' di consulente in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari e' regolamentata dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal capitolo A.1 del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del 22 gennaio 2014.
 
Art. 5

Disciplina del Registro unico nazionale
dei prestatori di servizi di consulenza

1. Le regioni e province autonome identificano i prestatori di servizi di consulenza nel rispetto dei propri ordinamenti previa verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 e aggiornano in via informatica il Registro unico, istituito dall'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 3 febbraio 2016, entro novanta giorni dalla data dell'identificazione, fornendo per ciascuno di essi i dati, secondo un modello unificato definito dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, in accordo con le regioni e le province autonome.
2. Gli estremi identificativi dei prestatori di servizi di consulenza identificati e iscritti nel Registro unico sono pubblicati, con i relativi dati, sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste (www.politicheagricole.it).
 
Art. 6

Clausole di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione, inclusa la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per la redazione dei provvedimenti e degli atti rivolti al pubblico come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988 n. 574.
2. Sono fatte salve le disposizioni vigenti, anche di natura regolamentare, purche' compatibili con le disposizioni contenute nel presente decreto.
 
Art. 7

Norme di attuazione

1. Le regioni e le province autonome definiscono, ai sensi dell'art. 1-ter, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le disposizioni attuative a livello regionale del sistema di consulenza aziendale di cui all'art. 1.
 
Art. 8

Abrogazione

1. E' abrogato il decreto interministeriale 3 febbraio 2016 «Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2016, fatto salvo il comma 1 dell'art. 6.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 19 febbraio 2025

Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare
e delle foreste
Lollobrigida Il Ministro della salute
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