Gazzetta n. 51 del 3 marzo 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONFERENZA UNIFICATA
ACCORDO 24 febbraio 2025
Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, concernente l'integrazione all'allegato A dell'accordo rep. n. 45/CU/2023, recante «Aggiornamento ed integrazione delle linee di indirizzo per l'assistenza sanitaria ai minori sottoposti a provvedimento dell'autorita' giudiziaria», di cui all'accordo rep. n. 82/CU del 26 novembre 2009. (Rep. atti n. 15/CU).


LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta straordinaria del 24 febbraio 2025;
Visto l'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, in particolare, il comma 2, lettera c), in base al quale questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune;
Visti:
l'art. 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'», che disciplina l'attivita' del Servizio sanitario nazionale all'interno degli istituti penitenziari;
il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante «Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni» e, in particolare, l'art. 6, che prevede che «in ogni stato e grado del procedimento l'autorita' giudiziaria si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale»;
il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, concernente «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni» e, in particolare, l'art. 10, comma 1, secondo cui «per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, i centri per la giustizia minorile stipulano convenzioni con comunita' pubbliche e private, associazioni e cooperative che operano in campo adolescenziale e che siano riconosciute o autorizzate dalla regione competente per territorio. Possono altresi' organizzare proprie comunita', anche in gestione mista con enti locali» e il comma 3 del medesimo art. 10, secondo cui «Operatori dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia possono essere distaccati presso comunita' e strutture pubbliche o convenzionate per compiti di collaborazione interdisciplinare»;
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e, in particolare, l'art. 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali), l'art. 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attivita' sanitarie e sociosanitarie), l'art. 8-quater (Accreditamento istituzionale);
l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante «Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419», ai sensi del quale «i detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di liberta', all'erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci, tempestive ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali»;
l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, concernente «Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta'»;
la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, recante «Modalita' e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanita' penitenziaria»;
il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», che, all'art. 3-ter, comma 3, prevede che il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo e' adottato, tra l'altro, nel rispetto del criterio della destinazione delle strutture ai soggetti provenienti, di norma, dal territorio regionale di ubicazione delle medesime;
la legge 7 aprile 2017, n. 47, recante «Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati»;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»;
il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante «Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 81, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103», e, in particolare, l'art. 12 «Esecuzione delle misure penali di comunita'», l'art. 14 «Progetto di intervento educativo» e l'art. 19 «Colloqui e tutela dell'affettivita'»;
l'intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di adozione della metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, per gli anni 2022, 2023 e 2024 (rep. atti n. 267/CSR del 21 dicembre 2022);
l'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, che ha inserito l'art. 9-bis «Valutazione sanitaria del minore sottoposto a privazione della liberta' personale» all'interno del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recependo l'art. 8, par. 1, 3, 5, della direttiva UE 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali;
Visti, inoltre:
il regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione e gestione dei dati personali;
la direttiva UE 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali;
il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 in materia di trattamento dei dati personali;
Visti, altresi', i seguenti atti adottati da questa Conferenza e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano:
delibera del 31 luglio 2008 di costituzione, tra l'altro, del «Tavolo di consultazione permanente sulla sanita' penitenziaria» (rep. atti n. 81/CU/2008);
accordo del 26 novembre 2009, sul documento recante «Linee di indirizzo per l'assistenza ai minori sottoposti a provvedimento dell'autorita' giudiziaria» (rep. atti n. 82/CU/2009);
intesa del 20 dicembre 2012, sul documento recante «Disciplina per la revisione della normativa dell'accreditamento» in attuazione dell'art. 7, comma 1, del nuovo Patto per la salute 2010-2012 (rep. atti n. 259/CSR/2012);
accordo del 13 novembre 2014, sul documento recante «Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico-riabilitativi per i disturbi neuro psichici dell'infanzia e dell'adolescenza» (rep. atti n. 138/CU/2014);
accordo del 26 ottobre 2017, sul documento recante «Piano nazionale per la prevenzione del rischio autolesivo e suicidario nei servizi residenziali minorili del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'» (rep. atti n.129/CU/2017);
accordo del 9 luglio 2020 sul documento recante «Linee di indirizzo per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-COV-2 nelle comunita' residenziali del privato sociale che accolgono minorenni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta' e giovani adulti e per la gestione delle attivita' trattamentali negli istituti penali per i minorenni» (rep. atti n. 80/CU/2020);
accordo del 28 aprile 2022 sul documento recante «Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria limitativi o privativi della liberta' personale» (rep. atti n. 62/CU/2022);
accordo del 14 settembre 2022, sul documento recante «Linee di indirizzo per la costituzione di comunita' sperimentali di tipo socio-sanitario, ad elevata integrazione sanitaria, per l'inserimento di minori e giovani adulti con disagio psichico e/o problematiche di dipendenza in carico ai servizi sanitari, sociali ed ai servizi della giustizia minorile» (rep. atti n. 148/CU/2022);
accordo del 19 aprile 2023 sul documento recante «Aggiornamento ed integrazione delle linee di indirizzo per l'assistenza sanitaria ai minori sottoposti a provvedimento dell'autorita' giudiziaria», di cui all'accordo rep. n. 82/CU del 26 novembre 2009 (rep. atti n. 45/CU/2023);
Vista la nota del 23 gennaio 2025, acquisita al prot. DAR n. 1328 del 24 gennaio 2025, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro della salute, con riferimento alla procedura di infrazione 2023/2090 relativa al mancato recepimento della direttiva 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, ha rappresentato all'Ufficio per il coordinamento delle attivita' della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano la necessita' di sottoporre la questione al Tavolo di consultazione permanente sulla sanita' penitenziaria, per le necessarie modifiche dell'accordo del 26 novembre 2009 (rep. atti n. 82/CU) e dell'accordo del 19 aprile 2023 (rep. atti n. 45/CU), segnalando l'urgenza, anche al fine di scongiurare l'aggravamento della procedura di infrazione in corso;
Vista la nota prot. DAR n. 1347 del 24 gennaio 2025, con la quale, a seguito della richiesta avanzata con la citata nota del 23 gennaio 2025, l'Ufficio per il coordinamento delle attivita' della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha convocato il Tavolo di consultazione permanente sulla sanita' penitenziaria per il giorno 30 gennaio 2025, al fine di esaminare la seguente documentazione, trasmessa dal Capo di Gabinetto del Ministro della salute con la medesima nota del 23 gennaio 2025:
1. lettera del 13 marzo 2024 della Commissione europea di costituzione in mora ex art. 258 TFUE, nella quale viene invitato il Governo italiano a comunicare, entro i successivi due mesi, le misure di recepimento ancora necessarie a recepire la direttiva UE 2016/800;
2. nota del Capo di Gabinetto del Ministro della giustizia del 26 giugno 2024, trasmessa al Capo di Gabinetto del Ministro della salute, relativa alla procedura di infrazione 2023/2090;
3. nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari europei del 12 luglio 2024 (prot. DPE n. 6487), trasmessa alla rappresentanza permanente per l'Italia presso l'Unione europea, con la quale, a seguito della lettera del 13 marzo 2024 della Commissione europea di costituzione in mora ex art. 258 TFUE, e' stata inviata, tra l'altro, la nota di risposta dell'Ufficio legislativo del Ministro della giustizia, dell'11 luglio 2024, in merito ai rilievi formulati;
4. nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari europei del 7 ottobre 2024 (prot. DPE n. 8928), trasmessa alla rappresentanza permanente per l'Italia presso l'Unione europea, con la quale sono state rappresentate, tra l'altro, le modifiche introdotte all'art. 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, con riguardo ai minori indagati o imputati in stato di privazione della liberta' personale presso i centri di prima accoglienza e le comunita';
5. nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari europei del 21 novembre 2024 (prot. DPE n. 0299), trasmessa alla rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, con la quale sono forniti gli aggiornamenti sull'iter delle misure di adeguamento alla direttiva UE 2016/800;
6. nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari europei del 22 novembre 2024, trasmessa al Ministero della giustizia e al Ministero della salute, con la quale e' stata convocata una riunione di coordinamento per il giorno 27 novembre 2024, in merito alle misure di adeguamento alla direttiva UE 2016/800 da adottare al fine di scongiurare l'aggravamento della procedura di infrazione 2023/2090;
7. nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari europei del 9 dicembre 2024 (prot. DPE n. 10757), trasmessa al Ministero della salute, di richiesta di aggiornamento per la Commissione europea sulla procedura di infrazione 2023/2090, in merito alle misure da adottare relativamente alle visite mediche dei minori privati della liberta' personale presso comunita' e centri di prima accoglienza;
8. nota dell'Ufficio legislativo del Ministro della salute, prot. n. 5211 del 13 dicembre 2024, tramessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari europei, con la quale sono state rappresentate, tra l'altro, le misure di adeguamento alla normativa che si intendevano attuare al fine di scongiurare l'aggravamento della procedura di infrazione citata, tra cui l'intenzione di sottoporre la questione al Tavolo di consultazione permanente per la sanita' penitenziaria al fine di espletare l'attivita' istruttoria del provvedimento da sottoporre alla Conferenza unificata in tempi brevi;
9. nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari europei del 23 dicembre 2024, (prot. DPE n. 11239), trasmessa alla Rappresentanza permanente per l'Italia presso l'Unione europea, con la quale sono stati forniti gli aggiornamenti in merito alle misure nazionali di recepimento della direttiva UE 2016/800, con particolare riguardo alle proposte che il Governo avrebbe sottoposto al Tavolo di consultazione permanente per la sanita' penitenziaria, in aderenza a quanto disposto dall'art. 8, paragrafi 1, 3 e 5 della direttiva UE 2016/800;
10. nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari europei del 22 gennaio 2025 (prot. DPE n. 503), trasmessa al Ministero della salute e al Ministero della giustizia, con la quale e' stata rappresentata, tra l'altro, l'urgenza di aggiornare la Commissione europea in merito ai lavori del Tavolo di consultazione permanente per la sanita' penitenziaria al fine di integrare le disposizioni contenute nell'accordo CU/45/2023 ed evitare un aggravamento della procedura d'infrazione sopra citata;
Considerato che, nel corso della riunione del 30 gennaio 2025 del Tavolo di consultazione permanente sulla sanita' penitenziaria, e' stato concordato di integrare l'allegato A del citato accordo rep. atti CU n. 45 del 19 aprile 2023, al fine di dare seguito alla richiesta del 23 gennaio 2025 avanzata dal Ministero della salute, di recepire quanto previsto dall'art. 9-bis «Valutazione sanitaria del minore sottoposto a privazione della liberta' personale», del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448;
Considerato, inoltre, che l'argomento e' stato posto nuovamente all'ordine del giorno di una successiva riunione del medesimo Tavolo, convocata, con nota prot. DAR n. 2264 del 7 febbraio 2025, per il 10 febbraio 2025, e che, nel corso di tale riunione, e' stata esaminata una bozza di accordo in oggetto, redatta dalle regioni, nonche' una proposta dell'Ufficio legislativo del Ministro della salute, acquisite entrambe nella medesima data del 10 febbraio 2025 al prot. DAR n. 2362;
Vista la nota prot. DAR n. 2364 del 10 febbraio 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attivita' della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha diramato la suddetta documentazione, acquisita al prot. DAR n. 2362, con richiesta al Ministero della salute di inviare la bozza di accordo, alla luce di quanto concordato in sede di riunione del Tavolo, e al Ministero dell'economia e delle finanze di esprimersi sulla clausola di invarianza finanziaria;
Vista la nota dell'11 febbraio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 2478, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro della salute ha inviato la bozza di accordo in oggetto, condivisa con il Ministero della giustizia, unitamente ad altra documentazione;
Vista la nota prot. DAR n. 2496 del 12 febbraio 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attivita' della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha diramato la bozza di accordo in parola, unitamente ad altra documentazione, con richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze, al coordinamento regionale della Commissione salute della Conferenza delle regioni e province autonome e agli enti locali di comunicare tempestivamente il rispettivo parere;
Considerato che, nel corso della seduta del 13 febbraio 2025 della Conferenza Stato-regioni, il Presidente di questa Conferenza, a fronte dell'intervento del Viceministro della giustizia sull'urgenza di sottoporre all'esame di questa Conferenza medesima il provvedimento in questione, ha richiamato l'attenzione sulla necessita' del previo assenso di tutte le amministrazioni interessate e, in ragione dell'urgenza, si e' reso disponibile alla convocazione di una seduta straordinaria, una volta ricevuti i citati assensi;
Considerato che, a seguito di quanto emerso nella seduta del 13 febbraio 2025 della Conferenza Stato-regioni, in data 14 febbraio 2025 il Ministero della salute ha trasmesso una nota, acquisita in pari data al prot. DAR n. 2667, con la quale ha richiesto l'assenso tecnico sul provvedimento in parola;
Vista la nota del 14 febbraio 2025, prot. DAR n. 2712, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attivita' della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la citata nota del Ministero della salute del 14 febbraio 2025 sollecitando l'invio tempestivo degli assensi sul provvedimento in parola da parte delle amministrazioni interessate, gia' richiesto con nota prot. DAR n. 2496 del 12 febbraio 2025;
Vista la comunicazione del 17 febbraio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 2759, con la quale il coordinamento tecnico della Commissione salute della conferenza delle regioni e delle province autonome, acquisito il parere favorevole della sub area sanita' penitenziaria, ha comunicato l'assenso tecnico sul provvedimento in oggetto;
Vista la comunicazione del 17 febbraio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 2785, con la quale l'ANCI ha espresso il parere tecnico favorevole sul provvedimento in oggetto;
Vista la nota del 19 febbraio 2025, acquisita al prot. DAR n. 3102 del 20 febbraio 2025, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze ha rappresentato di non avere osservazioni da formulare in merito al provvedimento in parola;
Considerato che la bozza di accordo in parola, inviata dal Ministero della salute e trasmessa alle amministrazioni interessate con la citata nota prot. DAR n. 2496 del 12 febbraio 2025, nelle premesse recita, peraltro, che le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali attuano l'accordo in questione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale e che tale bozza di accordo e' stata assentita dalle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI e dal Ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente, con note acquisite al prot. DAR n. 2759 del 17 febbraio 2025, n. 2785 del 17 febbraio 2025 e n. 3102 del 19 febbraio 2025;
Vista la nota del 19 febbraio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 3090, con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministro della salute, unitamente all'Ufficio di Gabinetto del Ministro della giustizia, ha chiesto la convocazione di una seduta straordinaria di questa Conferenza per l'esame del provvedimento in oggetto;
Considerato che, nel corso della seduta straordinaria del 24 febbraio 2025 di questa Conferenza, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'accordo;
Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell'ANCI e dell'UPI;

Sancisce accordo

ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali concernente integrazione all'allegato A dell'accordo rep. n. 45/CU/2023, recante «Aggiornamento ed integrazione delle linee di indirizzo per l'assistenza sanitaria ai minori sottoposti a provvedimento dell'autorita' giudiziaria», di cui all'accordo rep. n. 82/CU del 26 novembre 2009, allegato A), parte integrante del presente atto.

Il Presidente: Calderoli Il Segretario: D'Avena
 
Allegato A)
Integrazioni all'allegato A dell'accordo repertorio atti n. 45/CU del
19 aprile 2023.

All'allegato A), paragrafo «Organizzazione integrata degli interventi» il quarto capoverso del sotto-paragrafo relativo all'equipe integrata interistituzionale e' sostituito come segue:
«Ai minori sottoposti a provvedimento dell'autorita' giudiziaria di cui al presente accordo e' sempre garantita dalle ASL una iniziale valutazione medica generale delle condizioni e dei bisogni psicofisici entro ventiquattro ore dall'ingresso nella specifica struttura. La predetta prestazione medica - oltre al caso in cui e' gia' ordinariamente assicurata nel medesimo termine di ventiquattro ore, per i casi di ingresso in IPM e CPA, dal presidio sanitario attivo presso le predette strutture ai sensi della disciplina di riforma della medicina penitenziaria - e' altresi' garantita anche per tutti gli inserimenti in comunita' e nei CPA anche al fine di consentire all'autorita' giudiziaria di emettere eventuali determinazioni consequenziali, ivi comprese quelle del collocamento della persona in comunita' terapeutica. Nei casi di ingresso diretto del minorenne proveniente dalla liberta' nelle comunita' o, quando questi non possano usufruire del presidio sanitario di cui al periodo che precede nei CPA, le modalita' della valutazione sanitaria, anche tramite l'equipe sanitaria multiprofessionale, sono definite dalla regione o pubblica amministrazione coinvolgendo l'equipe integrata interistituzionale di cui all'accordo repertorio atti n. 45/CU 2023, e con oneri a carico della ASL di residenza del minore. Nei casi in cui la struttura comunitaria di accoglienza del minore insiste in un comune non rientrante nel territorio di competenza della ASL di residenza, quest'ultima assicura la collaborazione gia' prevista dall'accordo repertorio atti n. 45/CU/2023 e l'esecuzione della visita medica nel termine di ventiquattro ore dall'inserimento del minorenne in comunita'.
E' aggiunto inoltre il seguente capoverso:
«La valutazione sanitaria del minorenne deve vagliare lo stato di salute nel suo complesso includendo sia la dimensione fisica che quella psicologica.
Anche nei casi di ingresso diretto del minorenne proveniente dalla liberta' nelle comunita' o nei CPA che non possano usufruire del presidio sanitario di cui sopra, al pari di quanto accade per i casi di ingresso in IPM, al minorenne e' garantito in maniera appropriata e quando necessario, insieme agli interventi trattamentali, anche un supporto psicologico, opportunamente declinato sia sul versante clinico che su quello psicoterapeutico anche ai fini della predisposizione del progetto educativo individualizzato, oltre che per la prevenzione del rischio suicidario e dell'auto ed etero aggressivita'.».
Alla pagina 5, prima del paragrafo «Formazione» e' inserito il seguente testo:
«Al minorenne sottoposto a provvedimento dell'autorita' giudiziaria di cui al presente accordo, anche in caso di collocamento in CPA o comunita' e' assicurata una rivalutazione sanitaria periodica, in presenza di specifiche indicazioni sanitarie o quando lo esigono le circostanze, con visite di controllo da parte dell'equipe integrata interistituzionale di riferimento, anche al fine di attuare tutti gli interventi necessari».