Gazzetta n. 51 del 3 marzo 2025 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA |
DECRETO 23 dicembre 2024 |
Riparto del Fondo per le politiche della famiglia, anno 2024. |
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IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA'
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 19, cosi' come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2023, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2023, reg. n. 2307; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni ai Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'» e, in particolare, l'art. 3, concernente «Riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilita'»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2022, con cui l'on. Eugenia Maria Roccella e' stata nominata Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con cui al Ministro senza portafoglio, on. Eugenia Maria Roccella, e' stato conferito l'incarico per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita'; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni in materia di famiglia, natalita', adozioni, infanzia e adolescenza e pari opportunita' al Ministro, on. Eugenia Maria Roccella; Visto l'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il «Fondo per le politiche della famiglia»; Visto l'art. 1, commi 1250, 1251, 1252 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, concernente la disciplina del Fondo per le politiche della famiglia; Visto, in particolare, il sopra citato comma 1252, che stabilisce le modalita' di riparto del suddetto Fondo; Vista la direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni e integrazioni, a cura del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri emanata il 13 settembre 2023; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2023, recante «Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026», dal quale risulta che, per l'anno finanziario 2024, la dotazione del Fondo per le politiche della famiglia e' pari a euro 95.842.949,00; Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, n. 303; Preso atto della riduzione delle risorse, pari a euro 3.911.038,00, sul capitolo di spesa 858 «Fondo per le politiche della famiglia» del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2024, effettuata ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b), e comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, euro 1.250.000,00 devono essere destinati per il supporto tecnico-scientifico al monitoraggio, all'analisi degli interventi di cui alle lettere da d) a r) dell'art. 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Atteso pertanto, che le risorse disponibili sul capitolo 858 «Fondo per le politiche della famiglia» ammontano a euro 90.681.911,00; Visto il decreto del Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita' del 26 luglio 2024, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1252, della legge n. 296 del 2006, con cui vengono destinate, per l'attuazione delle misure di competenza statale definite nell'ambito dei correlati piani nazionali, risorse per un ammontare di euro 60.000.000,00; Considerato che le risorse del «Fondo per le politiche della famiglia» assoggettabili al riparto, ai sensi dell'art. 1, comma 1252, della legge n. 296 del 2006, ammontano a euro 30.681.911,00 e che e' opportuno ripartire la quota del Fondo destinata alle regioni mediante l'utilizzo dei criteri di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali; Vista la delibera della Corte dei conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, del 28 giugno 2019, n. 12/2019/G, relativa alla gestione del Fondo per le politiche della famiglia (2012-2018); Considerato che occorre procedere all'individuazione delle finalita' di utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2024, garantendo, al contempo, i principi di imparzialita', buon andamento, efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa; Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del comma 109 dell'art. 2 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle province autonome stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010; Visto il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con legge 13 novembre 2023, n. 159, recante «Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla poverta' educativa e alla criminalita' minorile, nonche' per la sicurezza dei minori in ambito digitale», che in particolare all'art. 14, comma 2, dispone che «I Centri per la famiglia di cui all'art. 1, comma 1250, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, offrono consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori, con particolare attenzione alla loro tutela rispetto all'esposizione a contenuti pornografici e violenti. A tal fine, il Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita' realizza un'intesa in sede di Conferenza unificata, avente ad oggetto i criteri e le modalita' di attuazione dei servizi e delle prestazioni erogabili dai Centri per la famiglia, inclusi quelli di cui al presente comma»; Ritenuto di dover dare attuazione all'art. 14, comma 2, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con legge 13 novembre 2023, n. 159, laddove, in particolare, dispone che «...il Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita' realizza un'intesa in sede di Conferenza unificata, avente ad oggetto i criteri e le modalita' di attuazione dei servizi e delle prestazioni erogabili dai Centri per la famiglia, inclusi quelli di cui al presente comma»; Visto l'art. 6, comma 1, lettera a), e l'art. 4 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29; Tenuto conto che e' necessario informare le famiglie sulla prevenzione e sugli effetti dell'assunzione di sostanze psicotrope, anche attraverso l'utilizzo dei materiali resi disponibili dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri; Tenuto conto, altresi', che e' necessario porre in essere misure per favorire l'invecchiamento attivo mediante la promozione dell'impegno delle persone anziane in attivita' di utilita' sociale e di volontariato, e che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri realizza allo scopo «periodiche campagne istituzionali di comunicazione e di sensibilizzazione in materia di invecchiamento attivo per agevolare lo scambio intergenerazionale, promuovere l'autonomia e l'inclusione sociale delle persone anziane e valorizzare il loro contributo anche nelle attivita' dei centri con funzioni socioeducative e ricreative a sostegno dei giovani, favorendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie», cosi' come disposto dall'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29; Visto il Programma operativo nazionale «Inclusione» FSE 2014-2020 - obiettivo specifico 9.1 «Riduzione della poverta', dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale», attuato mediante il progetto «Supporto per lo sviluppo dei Centri della famiglia e il coordinamento di interventi in materia di servizi di protezione ed inclusione sociale per nuclei familiari multiproblematici e/o persone particolarmente svantaggiate», con il quale e' stato realizzato un censimento dei Centri per la famiglia dislocati sul territorio nazionale; Considerato che, allo scopo di adempiere al dettato dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, cosi' come convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, e' necessario erogare, nei Centri per la famiglia, consulenza e servizi in merito all'alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori e che e' opportuno erogare, nei medesimi centri, servizi di alfabetizzazione per le famiglie sulla prevenzione e sugli effetti dell'assunzione di sostanze psicotrope, cosi' come porre in essere misure per favorire l'invecchiamento attivo mediante la promozione dell'impegno delle persone anziane in attivita' di utilita' sociale e di volontariato; Vista l'intesa sancita, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta della Conferenza unificata tenutasi in data 18 dicembre 2024, repertorio atti n. 158/CU;
Decreta:
Art. 1
1. Sono destinati alla realizzazione di attivita' di competenza statale, regionale e degli enti locali, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2024, complessivamente euro 30.681.911,00, ripartiti con il presente decreto fra i seguenti settori di intervento: 1. risorse per finanziare la realizzazione di attivita' di competenza regionale e degli enti locali, indicate all'art. 2 del presente decreto, pari a euro 28.699.680,00; 2. risorse per finanziare la realizzazione di attivita' di competenza statale: ulteriori iniziative del Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita' in materia di conciliazione del tempo di vita e di lavoro, ai sensi dell'art. 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a euro 1.982.231,00. |
| Allegato 1
Riparto Regioni e PA del Fondo nazionale politiche della famiglia - anno 2024
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, punto 1, del presente decreto, sono dirette a finanziare iniziative per il potenziamento delle funzioni dei Centri per la famiglia, di cui all'art. 1, comma 1250, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con legge n. 159/2023. 2. I Centri per la famiglia, adeguatamente promossi attraverso efficaci forme di comunicazione istituzionale e resi riconoscibili e individuabili anche se collocati all'interno di strutture dedicate ad altre finalita' sociali o socio-sanitarie, erogano, oltre ai servizi di base gia' assicurati all'utenza, consulenza e servizi in merito all'alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori, con particolare attenzione alla loro tutela rispetto all'esposizione a contenuti pornografici e violenti. 3. I medesimi centri, sempre in attuazione dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con legge n. 159/2023, erogano, altresi': a) servizi di alfabetizzazione delle famiglie sulla prevenzione e sugli effetti dell'assunzione di sostanze psicotrope, attraverso l'utilizzo dei materiali resi disponibili dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri; b) servizi finalizzati alla valorizzazione pratica dell'invecchiamento attivo, anche attraverso il coinvolgimento volontario delle persone anziane in attivita' di accompagnamento, assistenza e consulenza alle famiglie. 4. In via di prima applicazione delle previsioni di cui all'art. 14, comma 2, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con legge 13 novembre 2023, n. 159, le regioni assicurano l'erogazione dei servizi, di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del presente decreto, almeno nel 30% dei Centri per la famiglia presenti in ciascuna regione, dandone evidenza al Dipartimento per le politiche della famiglia. 5. Le regioni possono co-finanziare i progetti di cui ai commi precedenti. In tal caso, l'eventuale quota di cofinanziamento verra' inserita negli atti regionali di programmazione e sara' anch'essa soggetta, al pari della quota di finanziamento ricevuta dal Fondo per le politiche della famiglia, a rendicontazione. Il Dipartimento per le politiche della famiglia provvedera' ad effettuare il relativo monitoraggio. 6. Il Dipartimento per le politiche della famiglia eroga alle regioni le risorse secondo gli importi indicati nella tabella in allegato I, a seguito di specifica richiesta da parte delle stesse. Nella richiesta dovranno essere illustrate le azioni da finanziare, come previste dalle programmazioni regionali adottate in accordo con le autonomie locali, nonche' l'eventuale cofinanziamento di cui al comma 5. 7. La quota del Fondo per le politiche della famiglia per le Province autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente pari ad euro 241.077,31 e 235.337,38, e' acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine, la predetta quota e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X, Capitolo 2368, art. 6. 8. Alla richiesta di cui al comma 6, da inviare in formato elettronico all'indirizzo Pec segredipfamiglia@pec.governo.it entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, devono obbligatoriamente essere allegati: i. copia della delibera della giunta regionale, adottata sentite le autonomie locali nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto; ii. Piano operativo dell'intervento redatto sulla base della scheda fornita dal Dipartimento per le politiche della famiglia, dal quale risulti evidente un cronoprogramma delle singole attivita' con indicazione delle modalita' di attuazione e un piano finanziario relativo alle attivita' stesse e coerente con il citato cronoprogramma; iii. dichiarazione della data di inizio e della data stimata di conclusione dell'intervento. 9. Le regioni devono: a) assumere l'impegno di spesa entro e non oltre sei mesi dalla data di inizio dell'intervento, di cui al comma 8, lettere iii), del presente articolo; b) svolgere le attivita' oggetto dell'intervento, erogare i fondi agli enti destinatari delle somme medesime ed effettuare gli eventuali pagamenti di propria competenza entro diciotto mesi dalla data di inizio dell'intervento, come rilevabile dalla dichiarazione di cui al comma 8, lettere iii), e dal cronoprogramma di cui al comma 8, lettere ii). Qualora le procedure di erogazione e/o di pagamento non vengano ultimate nel suddetto termine, il Dipartimento puo' concedere, dietro formale e motivata richiesta della regione interessata, fino a un massimo di sei mesi di proroga. 10. Le somme non spese oltre il termine indicato devono essere restituite al Dipartimento per le politiche della famiglia sul conto corrente infruttifero 22330, intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, utilizzando i seguenti dati: IBAN: IT49J0100003245350200022330 - codice SWIFT: BITA IT RR XXX - ABI: 01000 - CAB: 03245 - C/C: 350200022330, indicando nella causale di pagamento che «le somme sono restituite ai sensi del finanziamento a valere sul Fondo per le politiche della famiglia annualita' 2024. Attivita' art. 2». 11. Entro tre mesi dalla scadenza del termine per la conclusione delle procedure di cui al comma 9, lettera b), del presente articolo, le regioni trasmettono all'indirizzo segredipfamiglia@pec.governo.it i giustificativi degli atti di erogazione agli enti destinatari delle somme o di esecuzione della spesa direttamente sostenuta dall'ente regionale, unitamente a una relazione sull'attivita' svolta e al riepilogo delle attivita' finanziate. La relazione e il riepilogo delle attivita' finanziate dovranno contenere la dichiarazione di conformita' delle spese rispetto alle disposizioni e alle finalita' del presente decreto, sulla base di una rendicontazione delle attivita', che ne attesti l'avvenuto svolgimento, resa da parte degli enti gestori. 12. Il Dipartimento per le politiche della famiglia, previa verifica della coerenza delle azioni previste dalla programmazione regionale con le finalita' di cui al comma 1 e all'esito dell'esame di tutta la documentazione inviata, provvede, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 6, all'erogazione, in un'unica soluzione, delle risorse destinate a ciascuna regione. 13. Alle regioni che non inviano tutta la documentazione di cui al comma 8 del presente articolo entro il termine previsto o la cui documentazione non risponde ai requisiti stabiliti o non rispetta le finalita' previste dal comma 1, non vengono erogate le quote di finanziamento, che restano nelle disponibilita' del Dipartimento per le politiche della famiglia. Le somme non trasferite vengono utilizzate dal Dipartimento per le politiche della famiglia per le finalita' di competenza statale. 14. Il Dipartimento per le politiche della famiglia, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle regioni, provvede a monitorare la realizzazione delle azioni e il conseguimento dei risultati programmati, condividendone gli esiti con le regioni e l'Anci al fine di garantire il coordinamento degli interventi nazionali, regionali e locali. A tal fine, le regioni trasmettono all'indirizzo segredipfamiglia@pec.governo.it i documenti richiesti nonche' le informazioni relative alla realizzazione delle azioni programmate e finanziate con le risorse di cui al presente decreto. Le regioni si impegnano a fornire al Dipartimento per le politiche della famiglia tutto il supporto necessario all'espletamento del monitoraggio e dell'analisi di cui al presente comma. 15. Ai fini della tracciabilita' del Fondo per le politiche della famiglia e per una piu' efficace comunicazione sul territorio delle risorse trasferite con il riparto del presente decreto, le regioni attribuiscono ai progetti e ai servizi da realizzare con il suddetto Fondo, incluso il materiale comunicativo, la dicitura riconoscibile «Finanziato con il Fondo per le politiche della famiglia 2024 della Presidenza del Consiglio dei ministri». Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 23 dicembre 2024
La Ministra: Roccella
Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 378 |
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