Gazzetta n. 51 del 3 marzo 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 19 febbraio 2025 |
Contenuto e modalita' di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle societa' di revisione allo svolgimento dell'attivita' di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita', nonche' contenuto, modalita' e termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel registro. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE; Vista la direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 2006/43/CE; Visto il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, recante l'attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni recante il «Codice dell'amministrazione digitale» (CAD); Visti, in particolare, l'art. 7, comma l, lettera o), e l'art. 8, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale dei conti; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 novembre 2021, n. 266, come modificato dal decreto del 7 agosto 2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2024, n. 212, di individuazione e di attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, e, in particolare, l'art. 3, comma 2 che definisce gli Uffici e le funzioni dell'Ispettorato generale di finanza; Vista la determina del Ragioniere generale dello Stato del 21 settembre 2011, con la quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, si avvale del supporto di Consip S.p.a. per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010; Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012, n. 201, nonche' i decreti n. 261 del 28 dicembre 2012 e n. 16 dell'8 gennaio 2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2013, n. 43, attuativi della disciplina recata dal decreto legislativo n. 39 del 2010; Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di «Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche», che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di «accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico»; Visto l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettivita', una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'art. 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento; Visto l'art. 24, comma 1, lettera e), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120, che modifica l'art. 64, comma 2-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 prevedendo l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica tramite SPID, nonche' tramite la carta di identita' elettronica; Visto l'art. 24, comma 1, lettera f), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120, che introduce all'art. 64-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il comma 1-ter in base al quale «i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) rendono fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili anche attraverso il punto di accesso telematico di cui al presente articolo»; Vista la direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilita'; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 recante «Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societarie di sostenibilita'»; Visto in particolare l'art. 6, comma 1-bis , del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, cosi' come introdotto dal decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 secondo il quale «Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob, definisce, con decreto, il contenuto e le modalita' di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle societa' di revisione allo svolgimento dell'attivita' di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita', nonche' il contenuto, le modalita' e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro»; Sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, che ha formulato, ai sensi del citato art. 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, parere favorevole con nota prot. n. 0012213/2025 del 6 febbraio 2025;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
a) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE; b) «registro»: il registro dei revisori legali di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; c) «abilitazione»: abilitazione allo svolgimento dell'incarico di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita'; d) «revisore della sostenibilita'»: il revisore legale di cui all'art. 1, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, abilitato anche allo svolgimento dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilita' in conformita' alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalle direttive 2014/56/UE e UE 2022/2464; e) «responsabile/responsabili dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilita'»: 1) il revisore della sostenibilita' o i revisori della sostenibilita' a cui e' stato conferito l'incarico di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita' e che firmano la relazione di attestazione; 2) nel caso in cui l'incarico di attestazione sia conferito a una societa' di revisione legale, il revisore della sostenibilita' o i revisori della sostenibilita' designati dalla societa' di revisione legale come responsabili dell'esecuzione dell'incarico di attestazione per conto della societa' di revisione legale e che firmano la relazione di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita'; f) «impresa di revisione legale di uno Stato membro dell'Unione europea»: un'impresa abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro; g) «revisore di un Paese terzo»: una persona fisica che effettua la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato o, se del caso, un incarico finalizzato al rilascio di un'attestazione di conformita' della rendicontazione di sostenibilita' di una societa' avente sede in un Paese terzo e che e' diverso da un ente iscritto nel registro di uno Stato membro in seguito all'abilitazione all'esercizio della revisione legale. |
| Art. 2 Requisiti per l'abilitazione dei revisori legali iscritti al registro e per le societa' di revisione allo svolgimento dell'attivita' di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita'.
1. Possono chiedere l'abilitazione i seguenti soggetti: a) i revisori legali iscritti nel registro in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d-bis) e 4, comma 3-ter del decreto legislativo, inclusi i soggetti che non si sono avvalsi del regime transitorio di cui alla successiva lettera d); b) i revisori di uno Stato membro e di un Paese terzo secondo le modalita' stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo; c) le imprese di revisione legale di uno Stato membro dell'Unione europea secondo le modalita' stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera f-bis) del decreto legislativo; d) i revisori iscritti al registro entro la data del 1° gennaio 2026 nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina transitoria di cui all'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125. |
| Art. 3
Contenuto della domanda di abilitazione
1. Nella domanda di abilitazione i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), indicano, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita; b) il codice fiscale; c) l'indirizzo di posta elettronica certificata e il recapito telefonico; d) il numero di iscrizione al registro dei revisori legali; e) gli eventuali provvedimenti in essere assunti ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettere e) e g) del decreto legislativo; f) il nome, il numero di iscrizione, l'indirizzo e il sito internet dell'eventuale societa' di revisione presso la quale il revisore e' impiegato o della quale e' socio o amministratore; g) ogni altra eventuale iscrizione/abilitazione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorita' competenti alla tenuta degli albi o registri; h) la sussistenza dei requisiti di onorabilita' definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a) del decreto legislativo; i) l'eventuale rete di appartenenza, cosi' come definita nell'art. 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo e nel Regolamento attuativo di cui all'art. 10, comma 13, del decreto legislativo; l) la dichiarazione di impegno a comunicare ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti; m) di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione di cui all'art. 5 del presente decreto, indicando gli estremi della transazione necessari per identificare in maniera univoca l'avvenuto pagamento; n) di aver svolto il tirocinio previsto dall'art. 3, comma 1, lettera d-bis) del decreto legislativo; o) di aver superato l'esame previsto dall'art. 4, comma 3-ter) del decreto legislativo. 2. La domanda di abilitazione, debitamente compilata e sottoscritta dall'interessato, deve essere conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo. 3. La domanda di abilitazione per i revisori di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) deve contenere le informazioni di cui al comma 1, alle lettere da a) a m), nonche' la dichiarazione di aver assolto gli obblighi formativi previsti dall'art. 18, comma 4 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125. 4. Il contenuto della domanda di abilitazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) e' stabilito con successivo decreto predisposto in conformita' a quanto previsto dai regolamenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettere a) e b) e comma 4, lettera f-bis) del decreto legislativo. |
| Art. 4
Modalita' di presentazione della domanda di abilitazione
1. La domanda di abilitazione per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e d), deve essere predisposta attraverso la compilazione e la trasmissione on-line di apposito modulo disponibile nell'area riservata del sito istituzionale della revisione legale accessibile mediante le diverse modalita' di autenticazione personale. 2. Con determina del Ragioniere generale dello Stato e' fissato il termine iniziale per l'invio delle domande di abilitazione di cui al comma 1. 3. In deroga a quanto previsto al comma 1 e al fine di consentire il rilascio dell'attestazione di sostenibilita' ai soggetti destinatari delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, i revisori legali impiegati presso le societa' di revisione con riferimento agli incarichi di cui all'art. 18, comma 1 del citato decreto legislativo, da designare quali responsabili dell'esecuzione dell'incarico di attestazione della sostenibilita', possono presentare domanda di abilitazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La domanda di abilitazione, anche in ragione del numero esiguo dei soggetti coinvolti, deve essere predisposta manualmente attraverso la compilazione di apposito modulo reso disponibile nella sezione pubblica del sito istituzionale della revisione legale dedicata alla sostenibilita' e trasmessa a mezzo Posta elettronica certificata. |
| Art. 5
Contributo per l'abilitazione
1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e d), al momento della richiesta di abilitazione sono tenuti al versamento di un contributo fisso a copertura delle spese amministrative e di segreteria pari ad euro 50,00. L'importo del contributo potra' essere rideterminato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Il contributo e' versato con le modalita' previste nell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 29 dicembre 2023. 3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, i soggetti di cui all'art. 4, comma 3, versano il contributo di cui al comma 1 mediante bonifico bancario su apposito conto corrente intestato al soggetto di cui all'art. 21, comma 2 del decreto legislativo. |
| Art. 6
Esame delle domande e abilitazione
1. Le domande di abilitazione sono esaminate entro centocinquanta giorni dalla data di ricezione. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze se accerta l'insussistenza, anche parziale, dei requisiti per l'abilitazione, ne da' comunicazione al richiedente secondo le modalita' consentite dalla normativa vigente, assegnandogli un termine non superiore a trenta giorni per sanare le carenze. Dalla data di invio della richiesta di integrazione e fino alla data di ricezione di tali elementi, il termine previsto dal comma 1 per il compimento dell'istruttoria e' sospeso. 3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, dispone, con provvedimento motivato, il diniego all'abilitazione. 4. Il provvedimento di abilitazione e' assunto dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, che provvede altresi', entro il termine di cui al comma 1, all'annotazione dell'abilitazione nel registro assicurandone la pubblicita'. |
| Art. 7
Decorrenza dell'abilitazione
1. L'abilitazione allo svolgimento dell'attivita' di attestazione della sostenibilita' decorre dalla data del provvedimento di abilitazione di cui all'art. 6, comma 4, ovvero, per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), dalla data di avvenuta ricezione della domanda di abilitazione cosi' come indicata nel relativo provvedimento di abilitazione. |
| Art. 8
Richieste di cancellazione volontaria dall'abilitazione
1. I revisori della sostenibilita' possono richiedere, presentando domanda mediante la modulistica disponibile nel sito istituzionale della revisione legale, la cancellazione volontaria dall'abilitazione. La cancellazione dell'abilitazione decorre dalla data di ricezione della domanda. |
| Art. 9
Termini di trasmissione delle informazioni e loro aggiornamenti
1. I soggetti abilitati sono responsabili per le informazioni fornite al momento della richiesta di abilitazione e provvedono entro trenta giorni dal manifestarsi della variazione all'aggiornamento dei dati presenti nella loro area riservata del sito della revisione legale.
Roma, 19 febbraio 2025
Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Il Ministro della giustizia Nordio |
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