Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2025 (vai al sommario)
TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2024, n. 208
Testo del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2024), coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2025, n. 20 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonche' per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
"Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...))."
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di
fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilita' sociale e
disagio giovanile
1. Fermo restando quanto previsto dal piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione funzionali al territorio del Comune di Caivano, approvato con delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2023, ((pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2024)), al fine di fronteggiare le situazioni di degrado e disagio giovanile nelle zone d'Italia ad alta vulnerabilita' sociale, al Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, e' demandato il compito di predisporre ed attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale ((e ambientale)), funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilita' sociale di Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo - Borgo Nuovo, prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del terzo settore operanti ((negli ambiti)) artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, ((nel contrasto della poverta')) educativa e per l'integrazione. Il piano straordinario e' predisposto dal Commissario straordinario ((entro novanta giorni)) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con i comuni interessati e con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed e' approvato con delibera del Consiglio dei ministri. Per la realizzazione del piano e' autorizzata la spesa complessiva nel triennio 2025-2027 di 180 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e imputati sulla quota afferente alle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 178, lettera b), ((numero 1)), della medesima legge n. 178 del 2020 come determinata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) con la delibera adottata ai sensi del citato articolo 1, comma 178, lettera b), ((numero 1)), nella seduta del 29 novembre 2024, per la parte relativa al Ministro per lo sport ((e i giovani)). Con la delibera di approvazione del piano sono assegnate le risorse di cui al terzo periodo e stabilite le modalita' attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle stesse. L'accordo per la coesione da definire tra il Ministro per lo sport e i giovani e il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione di cui all'articolo 1, comma 178, lettera c), della legge n. 178 del 2020 da' evidenza delle risorse di cui al citato terzo periodo ((destinate)) alla realizzazione degli interventi inseriti nel piano. Per la realizzazione degli interventi inseriti nel piano possono essere, altresi', utilizzate ulteriori risorse messe a disposizione dalle regioni, dai comuni ((e da altri)) enti o istituzioni locali e nazionali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.
2. Per la realizzazione degli interventi approvati ai sensi del comma 1 si provvede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In relazione agli interventi inseriti nel piano di cui al comma 1, il Commissario straordinario puo' avvalersi del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A. ovvero della Societa' Sport e Salute Spa, che svolgono altresi' le funzioni di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, ((comunque)) nel limite massimo del due per cento delle risorse destinate.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario opera fino al 31 dicembre 2027 e si avvale della struttura di supporto di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, posta alle sue dirette dipendenze, il cui contingente massimo di personale e' incrementato di ulteriori ventisette unita', di cui una di personale dirigenziale di livello generale, ((quattro)) di personale dirigenziale di livello non generale, nominate anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ventidue unita' di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti locali o territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al primo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura ((di supporto e')) riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennita' di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, con uno o piu' provvedimenti del Commissario straordinario, puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia' previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato ((fuori ruolo o in posizione di comando)) o altro analogo istituto e' corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto e' riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. ((Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante modifica del provvedimento istitutivo della struttura di supporto)), sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 6, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonche' quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al primo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Commissario straordinario puo' avvalersi, altresi', delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, nonche', mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato. Al personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
4. Per l'attuazione del piano straordinario approvato ai sensi del comma 1, il Commissario straordinario nomina sei subcommissari di cui si avvale e ai quali delega le attivita' e le funzioni proprie. I subcommissari sono scelti dal Commissario straordinario tra soggetti in possesso di specifica professionalita' ed esperienza in relazione ai compiti da svolgere. La remunerazione dei subcommissari e' stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun subcommissario, prevista al quinto periodo del presente comma. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario puo' altresi' avvalersi di un numero massimo di due esperti di comprovata qualificazione professionale, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, il compenso del Commissario straordinario e dei subcommissari e' determinato con oneri a carico delle risorse di cui al comma 6 fino al raggiungimento del limite previsto dall'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e, comunque, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
5. Al Commissario straordinario e' intestata apposita contabilita' speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti ((nel piano straordinario)) di cui al comma 1 e le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.
6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, ((pari a)) complessivi euro 4.370.368 per l'anno 2025, euro 5.009.840 per l'anno 2026 ed euro 5.009.840 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, ((le parole: «resta in carico un anno, prorogabile di un ulteriore anno,» sono sostituite dalle seguenti: «resta in carica fino al 31 dicembre 2027»)).
8. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' di competenza delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, anche relativamente ai compiti di monitoraggio e supporto ((dell'attuazione)) degli interventi del PNRR, all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In ragione della specificita' ed unitarieta' della carriera ed al fine di garantire la continuita' dei servizi, negli uffici individuati ai sensi del presente comma, i funzionari della carriera prefettizia assicurano la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento e, qualora il posto di funzione risulti vacante, possono essere destinatari di provvedimenti di temporanea attribuzione di un incarico ulteriore o diverso per un periodo massimo di un anno, prorogabile per un ((eguale)) periodo, anche piu' volte, entro il successivo biennio.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante: «Misure
urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla poverta'
educativa e alla criminalita' minorile, nonche' per la
sicurezza dei minori in ambito digitale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2023,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2023, n. 159, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266
del 14 novembre 2023:
«Art. 1 (Interventi infrastrutturali urgenti in
favore del Comune di Caivano). - 1. Al fine di fronteggiare
le situazioni di degrado, vulnerabilita' sociale e disagio
giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' nominato un Commissario
straordinario con il compito di predisporre e attuare un
piano straordinario di interventi infrastrutturali o di
riqualificazione funzionale al territorio del predetto
comune, prevedendo, laddove occorra, anche una
semplificazione per le procedure di concessione di immobili
pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al
sostegno a enti del Terzo settore operanti in ambito
artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, di
contrasto alla poverta' educativa e per l'integrazione. Il
piano straordinario e' predisposto dal Commissario
straordinario d'intesa con il Comune di Caivano e con il
Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza
del Consiglio dei ministri e, per gli interventi di cui al
comma 4, sulla base dell'attivita' istruttoria del Genio
militare. Il predetto piano e' approvato con delibera del
Consiglio dei ministri, con assegnazione delle relative
risorse nel limite complessivo di euro 30 milioni, a valere
sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e in coerenza con le
disponibilita' finanziarie dello stesso.
2. Per la realizzazione degli interventi approvati ai
sensi del comma 1 si provvede in deroga a ogni disposizione
di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto
dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. In relazione agli
interventi inseriti nel piano di cui al comma 1, fatto
salvo quanto previsto al comma 4, il Commissario
straordinario si avvale del supporto tecnico-operativo, ai
sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa -
INVITALIA S.p.A., che svolge altresi' le funzioni di
centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico
dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato
nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque nel
limite massimo del due per cento di detto stanziamento, al
netto di quanto previsto dal comma 4.
3. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il
Commissario straordinario resta in carica fino al 31
dicembre 2027, e si avvale di una struttura di supporto
posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri e che opera sino
alla data di cessazione dell'incarico del Commissario
straordinario. Alla struttura di supporto e' assegnato un
contingente massimo di personale pari a cinque unita', di
cui una di personale dirigenziale di livello non generale e
quattro di personale non dirigenziale, dipendenti di
pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali,
previa intesa con le amministrazioni e con gli enti
predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalita' richiesti per il perseguimento delle
finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui al presente
articolo, con esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai
sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e' collocato fuori ruolo o in posizione di
comando, distacco o altro analogo istituto o posizione
previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato
giuridico e il trattamento economico fondamentale
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non
dirigenziale della struttura di supporto e' riconosciuto il
trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennita'
di amministrazione, del personale non dirigenziale del
comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con
uno o piu' provvedimenti del Commissario straordinario,
puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi per
prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di
trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle
gia' previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel
rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro,
di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso
indisponibile, nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata
del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario. Con il
provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono
determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, le
specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonche'
quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo
periodo del presente comma, necessarie al funzionamento
della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie
funzioni, il Commissario straordinario puo' avvalersi,
altresi', delle strutture delle amministrazioni locali e
degli enti territoriali, nonche' delle strutture
periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato. Il
Commissario straordinario, per le finalita' di cui al comma
1, puo' altresi' avvalersi di un numero massimo di tre
esperti di comprovata qualificazione professionale,
nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso
massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi
previdenziali e degli oneri fiscali a carico
dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso del
Commissario straordinario e' determinato con il decreto di
cui al comma 1 del presente articolo in misura non
superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri
a carico delle risorse di cui al comma 1 del presente
articolo.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dei commi 177 e 178,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio
2021-2023», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del
30 dicembre 2022 S.O. n. 46:
«177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di
economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III -
Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima
assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.
178. Il complesso delle risorse di cui al comma 177
e' destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo
sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento
nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree
del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale:
4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di
euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per
l'anno 2030. Al completamento delle risorse da destinare
alla suddetta programmazione si provvede ai sensi
dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 e
nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali
delle politiche di coesione, si applicano le seguenti
disposizioni:
a) la dotazione finanziaria del Fondo per lo
sviluppo e la coesione e' impiegata per iniziative e misure
afferenti alle politiche di coesione, come definite dal
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR, nonche' per l'attuazione degli Accordi
per la coesione di cui alle lettere c) e d). La dotazione
finanziaria e' altresi' impiegata in coerenza con le
politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie dei
fondi strutturali europei del periodo di programmazione
2021-2027 e con le politiche di investimento e di riforma
previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), secondo principi di complementarita' e di
addizionalita';
b) con una o piu' delibere del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile (CIPESS), adottate su proposta del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo
per lo sviluppo e la coesione istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo
2016, sono imputate in modo programmatico, nel rispetto
delle percentuali previste dal primo periodo dell'alinea
del presente comma e tenuto conto delle assegnazioni gia'
disposte:
1) le risorse del Fondo eventualmente destinate
alle Amministrazioni centrali, con l'indicazione di
ciascuna Amministrazione beneficiaria e dell'entita' delle
risorse per ciascuna di esse, assicurando una quota
prevalente per gli interventi infrastrutturali;
2) le risorse del Fondo eventualmente destinate
alle regioni e alle province autonome, con l'indicazione
dell'entita' delle risorse per ciascuna di esse;
c) sulla base della delibera di cui alla lettera
b), numero 1), dato atto dei risultati dei precedenti cicli
di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro
interessato definiscono d'intesa un accordo, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, denominato "Accordo
per la coesione", con il quale vengono individuati gli
obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la
realizzazione di specifici interventi, anche con il
concorso di piu' fonti di finanziamento. In particolare,
ciascun Accordo per la coesione di cui alla presente
lettera contiene:
1) la specificazione degli interventi e delle
eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento,
selezionati all'esito dell'istruttoria espletata,
congiuntamente al Ministero interessato, dal Dipartimento
per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio
dei ministri ai fini della loro coerenza con i documenti di
programmazione europea e nazionale, nonche' l'indicazione
delle diverse fonti di finanziamento previste;
2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di
ciascun intervento o linea d'azione;
3) l'indicazione del contenuto degli impegni
reciprocamente assunti;
4) il piano finanziario dell'Accordo per la
coesione, articolato per annualita', definito in
considerazione dei cronoprogrammi finanziari di cui al
numero 2);
5) i principi per la definizione del sistema di
gestione e controllo dell'accordo, nonche' di monitoraggio
dello stesso;
6) l'indicazione degli interventi gia'
finanziati, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo,
mediante anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte
con delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli
previsti dalla delibera di assegnazione, a detti si
applicano le modalita' di attuazione e di monitoraggio
dell'Accordo per la coesione.
d) sulla base della delibera di cui alla lettera
b), numero 2), dato atto dei risultati dei precedenti cicli
di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun
Presidente di regione o di provincia autonoma definiscono
d'intesa un accordo, denominato "Accordo per la coesione",
con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo
da perseguire attraverso la realizzazione di specifici
interventi, anche con il concorso di piu' fonti di
finanziamento. Sullo schema di Accordo per la coesione e'
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
L'elaborazione dei suddetti Accordi per la coesione avviene
con il coinvolgimento e il ruolo proattivo delle
Amministrazioni centrali interessate, con particolare
riferimento al tema degli interventi infrastrutturali e
alla loro coerenza con gli interventi nazionali,
nell'ottica di una collaborazione interistituzionale
orientata alla verifica della compatibilita' delle scelte
allocative delle regioni con le priorita' programmatiche
nazionali e con quelle individuate dai fondi strutturali
europei del periodo di programmazione 2021-2027. In
particolare, ciascun Accordo per la coesione di cui alla
presente lettera contiene:
1) la specificazione degli interventi e delle
eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento,
selezionati all'esito dell'istruttoria espletata,
congiuntamente alla regione o alla provincia autonoma
interessata, dal Dipartimento per le politiche di coesione
della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della
loro coerenza con i documenti di programmazione europea e
nazionale nonche' l'indicazione delle diverse fonti di
finanziamento previste;
2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di
ciascun intervento o linea d'azione;
3) in caso di presenza di citta' metropolitane
nel territorio regionale, l'entita' delle risorse ad esse
destinate, ivi comprese quelle di cui all'articolo 53 del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
4) l'indicazione del contenuto degli impegni
reciprocamente assunti;
5) l'entita' delle risorse del Fondo
eventualmente destinate al finanziamento della quota
regionale di cofinanziamento dei programmi regionali e
provinciali europei ai sensi dell'articolo 1, comma 52,
della presente legge, nei limiti previsti dall'articolo 23,
comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2021, n. 233;
6) il piano finanziario dell'Accordo per la
coesione articolato per annualita' definito in
considerazione del cronoprogramma finanziario degli
interventi;
7) i principi per la definizione del sistema di
gestione e controllo dell'Accordo per la coesione, nonche'
di monitoraggio dello stesso;
8) l'indicazione degli interventi gia'
finanziati, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo,
mediante anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte
con delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli
previsti dalla delibera di assegnazione, a detti interventi
si applicano le modalita' di attuazione e di monitoraggio
dell'Accordo per la coesione;
e) con delibera del CIPESS, adottata su proposta
del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche
di coesione e il PNRR, si provvede all'assegnazione in
favore di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di
ciascuna regione o provincia autonoma, sulla base degli
accordi definiti e sottoscritti ai sensi delle lettere c) o
d), delle risorse finanziarie a valere sulle disponibilita'
del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di
programmazione 2021-2027; con delibera del CIPESS, si
provvede, altresi', all'assegnazione, a valere sulle
disponibilita' del citato Fondo, delle risorse afferenti
alle iniziative e alle misure relative alle politiche di
coesione di cui alla lettera a);
f) a seguito della registrazione da parte degli
organi di controllo della delibera del CIPESS di
assegnazione delle risorse, ciascuna Amministrazione
assegnataria delle risorse e' autorizzata ad avviare le
attivita' occorrenti per l'attuazione degli interventi
ovvero delle linee d'azione strategiche previste
nell'Accordo per la coesione, nonche' per l'attuazione
delle iniziative e delle misure afferenti alle politiche di
coesione di cui alla lettera a);
g) il Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR puo' individuare i casi nei
quali per gli interventi, finanziati con le risorse del
Fondo, di valore complessivo non inferiore a quello
previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88, ovvero, a prescindere dal loro
valore complessivo, per quelli di notevole complessita' o
per quelli di sviluppo integrati relativi a particolari
ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione
del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli
effetti di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo
n. 88 del 2011 e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98;
h) il Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR presenta al CIPESS, entro
il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di
avanzamento degli interventi relativi alla programmazione
2021-2027, ai fini della definizione della Nota di
aggiornamento del Documento di economia e finanza e del
disegno di legge del bilancio di previsione;
i) le risorse assegnate ai sensi della lettera e)
sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione,
nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in
apposita contabilita' del Fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il
Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse
trasferite alla suddetta contabilita' in favore delle
amministrazioni di cui agli Accordi per la coesione,
secondo l'articolazione temporale indicata dai medesimi
accordi, ed effettua i pagamenti a valere sulle medesime
risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo
le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, nonche' da altre
disposizioni di legge, sulla base delle richieste
presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche di coesione. Ai fini della
verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante
gli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, le amministrazioni titolari degli
interventi comunicano i relativi dati al sistema di
monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un
apposito protocollo di colloquio telematico. Per far fronte
a eventuali carenze di liquidita', le risorse del Fondo per
lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88, assegnate per un intervento e non
ancora utilizzate, possono essere riassegnate per un
intervento di titolarita' di altra amministrazione, la cui
realizzazione presenti carattere di urgenza. In tal caso,
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato
generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze, dispone la
riassegnazione delle risorse per il nuovo intervento,
sentita l'amministrazione titolare dell'intervento
definanziato;
l) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui
alla lettera i) anche le altre risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione
2021-2027 assegnate a diverso titolo, nonche' le risorse
del Fondo per lo sviluppo e la coesione gia' iscritte in
bilancio per i precedenti periodi di programmazione, che
sono gestite secondo le modalita' indicate nella medesima
lettera i).».
- Il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159,
recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136», e' pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 226 del 28 settembre 2011.
- Si riporta il testo dell'articolo 10, commi 1 e 2,
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante:
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del
31 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2021 n. 108, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 181 del 30 luglio 2021:
«Art. 10 (Misure per accelerare la realizzazione
degli investimenti pubblici). - 1. Per sostenere la
definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed
accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in
particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di
programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e
2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante
apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto
tecnico-operativo di societa' in house qualificate ai sensi
dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.64.
2. L'attivita' di supporto di cui al comma 1 copre
anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e
valutazione degli interventi e comprende azioni di
rafforzamento della capacita' amministrativa, anche
attraverso la messa a disposizione di esperti
particolarmente qualificati.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 63 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei
contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023:
«Art. 63 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e
delle centrali di committenza). - 1. Fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 62, e' istituito presso l'ANAC, che
ne assicura la gestione e la pubblicita', un elenco delle
stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una
specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi
compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione
appaltante o centrale di committenza che soddisfi i
requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la
qualificazione ed e' iscritta nell'elenco di cui al primo
periodo.
2. La qualificazione per la progettazione,
l'affidamento e l'esecuzione si articola in tre fasce di
importo:
a) qualificazione base o di primo livello, per
servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per
lavori fino a 1 milione di euro;
b) qualificazione intermedia o di secondo livello,
per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per
lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14;
c) qualificazione avanzata o di terzo livello,
senza limiti di importo.
3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza
puo' effettuare le procedure corrispondenti al livello di
qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Per i
livelli superiori si applica il comma 6 dell'articolo 62.
4. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al
comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
compresi i Provveditorati interregionali per le opere
pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia - Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i
soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e
salute S.p.a. e le Soprintendenze Archeologia, belle arti e
paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di
regione. In sede di prima applicazione le stazioni
appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme
prevista dall'ordinamento, delle provincie e delle citta'
metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle
regioni sono iscritte con riserva nell'elenco di cui
all'articolo 63, comma 1, primo periodo. Eventuali
ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita
l'ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata.
5. La qualificazione ha ad oggetto le attivita' che
caratterizzano il processo di acquisizione di un bene,
servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti e
riguarda:
a) la capacita' di progettazione
tecnico-amministrativa delle procedure;
b) la capacita' di affidamento e controllo
dell'intera procedura;
c) la capacita' di verifica sull'esecuzione
contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.
6. Le stazioni appaltanti e le centrali di
committenza possono essere qualificate anche solo per la
progettazione e l'affidamento di lavori oppure per la
progettazione e l'affidamento di servizi e forniture o,
alle condizioni indicate nell'Allegato II.4, per la sola
esecuzione di lavori o di servizi e forniture.
6-bis. Le stazioni appaltanti qualificate che
svolgono attivita' di committenza per altre stazioni
appaltanti e le centrali di committenza qualificate
programmano la loro attivita' nel rispetto del principio di
leale collaborazione.
7. I requisiti di qualificazione per la progettazione
e l'affidamento sono disciplinati dall'allegato II.4 e
attengono:
a) all'organizzazione della funzione di spesa e ai
processi;
b) alla consistenza, esperienza e competenza delle
risorse umane, ivi incluso il sistema di reclutamento e la
adeguata formazione del personale;
c) all'esperienza maturata nell'attivita' di
progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti, ivi
compreso l'eventuale utilizzo di metodi e strumenti di
gestione informativa delle costruzioni.
8. I requisiti di qualificazione per l'esecuzione
sono indicati separatamente nell'allegato II.4.
9. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede
articolazioni, anche territoriali, verificano la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 7 in capo alle
medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la
qualificazione.
10. In relazione al comma 7, lettera b), e alla
formazione del personale propedeutico alla qualificazione
per l'esecuzione, la Scuola nazionale dell'amministrazione
definisce i requisiti e le modalita' per l'accreditamento
dei soggetti pubblici o privati, che svolgono attivita'
formative, procedendo alla verifica, anche a campione,
della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle
conseguenti attivita' di accreditamento nonche' alla revoca
dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti.
11. In nessun caso i soggetti interessati possono
comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione
ricorrendo ad artifizi tali da eluderne la funzione.
L'ANAC, per accertati casi di gravi violazioni delle
disposizioni di cui al presente articolo, puo' irrogare una
sanzione entro il limite minimo di euro 500 euro e il
limite massimo di euro 1 milione e, nei casi piu' gravi,
disporre la sospensione della qualificazione
precedentemente ottenuta. Costituiscono gravi violazioni le
dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di
requisiti di qualificazione non sussistenti, ivi comprese,
in particolare:
a) per le centrali di committenza, la dichiarata
presenza di un'organizzazione stabile nella quale il
personale continui di fatto a operare per l'amministrazione
di provenienza;
b) per le stazioni appaltanti e le centrali di
committenza, la dichiarata presenza di personale addetto
alla struttura organizzativa stabile, che sia di fatto
impegnato in altre attivita';
c) la mancata comunicazione all'ANAC della perdita
dei requisiti.
12. Se la qualificazione viene meno o e' sospesa, le
procedure in corso sono comunque portate a compimento.
13. L'ANAC stabilisce i requisiti e le modalita'
attuative del sistema di qualificazione di cui all'allegato
II.4, rilasciando la qualificazione medesima. L'ANAC puo'
stabilire ulteriori casi in cui puo' essere disposta la
qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla
stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche
per le attivita' ausiliarie, di acquisire la capacita'
tecnica ed organizzativa richiesta.».
- Si riporta il testo degli articoli 19, commi da 1 a
6, e 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio
2001:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1.
Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
(Omissis).».
«Art. 70 (Norme finali). - (Omissis)
12. In tutti i casi, anche se previsti da normative
speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti
pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche,
dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare
la utilizzazione da parte di altre pubbliche
amministrazioni di proprio personale, in posizione di
comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione,
l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa
all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al
trattamento fondamentale. La disposizione di cui al
presente comma si' applica al personale comandato, fuori
ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere
dalla completa attuazione del sistema di finanziamento
previsto dall'articolo 46, commi 8 e 9, del presente
decreto, accertata dall'organismo di coordinamento di cui
all'articolo 41, comma 6 del medesimo decreto.
Il trattamento economico complessivo del personale
inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero
delle finanze istituito dall'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione di
comando, di' fuori ruolo o in altra analoga posizione,
presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non
economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di
autonomia finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione
di appartenenza.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- (Omissis)
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante:
«Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE
concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
di lavoro», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87
del 14 aprile 2003.
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante: «Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6
luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
189 del 14 agosto 2012:
«Art. 5 (Riduzione di spese delle pubbliche
amministrazioni). - (Omissis)
9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2011, nonche' alle pubbliche amministrazioni inserite
nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' alle autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di
studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette
amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai
medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o
cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui
al primo periodo e degli enti e societa' da esse
controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli
enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi
elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli
incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi
precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per
i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando
la gratuita', la durata non puo' essere superiore a un
anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna
amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali
rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati
dall'organo competente dell'amministrazione interessata.
Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del
presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per le
fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre
2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si
applica ai soggetti di cui al presente comma al
raggiungimento del settantesimo anno di eta'.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dei commi 471 e 489,
dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita'
2014)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27
dicembre 2013:
«471. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni
di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici,
si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze
pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in
ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo
intercorrenti con le autorita' amministrative indipendenti,
con gli enti pubblici economici e con le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico
di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.».
«489. Ai soggetti gia' titolari di trattamenti
pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche,
le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco
ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non
possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che,
sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite
fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei
trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono
compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche
elettive.
Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso
fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli
organi costituzionali applicano i principi di cui al
presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.».
-- Si riporta il testo degli articoli 14, commi da 1 a
3, e 14.1, commi da 1 a 3, del decreto-legge 28 gennaio
2019 n. 4 recante: «Disposizioni urgenti in materia di
reddito di cittadinanza e di pensioni», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2019, convertito,
con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26:
«Art. 14 (Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione con almeno 62 anni di eta' e 38
anni di contributi). - 1. In via sperimentale per il
triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della
medesima, gestite dall'INPS, nonche' alla gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione
anticipata al raggiungimento di un'eta' anagrafica di
almeno 62 anni e di un'anzianita' contributiva minima di 38
anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto
conseguito entro il 31 dicembre 2021 puo' essere esercitato
anche successivamente alla predetta data, ferme restando le
disposizioni del presente articolo. Il requisito di eta'
anagrafica di cui al presente comma, non e' adeguato agli
incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I
requisiti di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva
di cui al primo periodo del presente comma sono determinati
in 64 anni di eta' anagrafica e 38 anni di anzianita'
contributiva per i soggetti che maturano i medesimi
requisiti nell'anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31
dicembre 2022 puo' essere esercitato anche successivamente
alla predetta data, ferme restando le disposizioni del
presente articolo.
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla
pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o piu'
gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano
gia' titolari di trattamento pensionistico a carico di una
delle predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i
periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni
amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24
dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della
pensione di cui al presente comma trovano applicazione le
disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i
lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione
presso piu' gestioni pensionistiche, ai fini della
decorrenza della pensione trovano applicazione le
disposizioni previste dai commi 6 e 7.
3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a
far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e
fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla
pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui
(Omissis).
Art. 14.1 (Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione anticipata flessibile). - 1. In via
sperimentale per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme
esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS,
nonche' alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire
il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di
un'eta' anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianita'
contributiva minima di 41 anni, di seguito definita
"pensione anticipata flessibile". Il diritto conseguito
entro il 31 dicembre 2025 puo' essere esercitato anche
successivamente alla predetta data, ferme restando le
disposizioni del presente articolo. Per i soggetti che
maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno
2023, il trattamento di pensione anticipata di cui al
presente comma e' riconosciuto per un valore lordo mensile
massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo
previsto a legislazione vigente, per le mensilita' di
anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale
diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi
dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214. Con riferimento ai soggetti che
maturano i requisiti di cui al primo periodo negli anni
2024 e 2025 il trattamento di pensione anticipata di cui al
presente articolo e' determinato secondo le regole di
calcolo del sistema contributivo previste dal decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 180, e in ogni caso il
trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma
e' riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non
superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a
legislazione vigente, per le mensilita' di anticipo del
pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto
maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24,
comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla
pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o piu'
gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano
gia' titolari di trattamento pensionistico a carico di una
delle predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i
periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni
amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24
dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della
pensione di cui al presente comma si applicano le
disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente
articolo. Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale
iscrizione presso piu' gestioni pensionistiche, ai fini
della decorrenza della pensione trovano applicazione le
disposizioni previste dai commi 6 e 7 del presente
articolo.
3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a
far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e
fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla
pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 15, commi 2 e 3,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante:
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 06 luglio
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164
del 16 luglio 2011:
«Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari
straordinari). - (Omissis).
2. Al fine di garantire il raggiungimento degli
specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la
nomina e di rafforzare i poteri di vigilanza e controllo
stabiliti dalla legislazione di settore, i commissari
straordinari nominati ai sensi degli articoli 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, 20 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio
2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
agosto 2010, n. 129, e i commissari e sub commissari ad
acta nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, possono essere in ogni
tempo revocati con le medesime modalita' previste per la
nomina. Al commissario o sub commissario revocato spetta
soltanto il compenso previsto con riferimento all'attivita'
effettivamente svolta.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima
decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per
gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 200, dell'articolo 1,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015)», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014:
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge
15 settembre 2023, n. 123 recante: «Misure urgenti di
contrasto al disagio giovanile, alla poverta' educativa e
alla criminalita' minorile, nonche' per la sicurezza dei
minori in ambito digitale», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2023, convertito con
modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 14 novembre 2023, n.
266, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Interventi infrastrutturali urgenti in
favore del Comune di Caivano). - (Omissis).
3. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il
Commissario straordinario resta in carica fino al 31
dicembre 2027, e si avvale di una struttura di supporto
posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri e che opera sino
alla data di cessazione dell'incarico del Commissario
straordinario. Alla struttura di supporto e' assegnato un
contingente massimo di personale pari a cinque unita', di
cui una di personale dirigenziale di livello non generale e
quattro di personale non dirigenziale, dipendenti di
pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali,
previa intesa con le amministrazioni e con gli enti
predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalita' richiesti per il perseguimento delle
finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui al presente
articolo, con esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai
sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e' collocato fuori ruolo o in posizione di
comando, distacco o altro analogo istituto o posizione
previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato
giuridico e il trattamento economico fondamentale
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non
dirigenziale della struttura di supporto e' riconosciuto il
trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennita'
di amministrazione, del personale non dirigenziale del
comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con
uno o piu' provvedimenti del Commissario straordinario,
puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi per
prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di
trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle
gia' previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel
rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro,
di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso
indisponibile, nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata
del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario. Con il
provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono
determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, le
specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonche'
quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo
periodo del presente comma, necessarie al funzionamento
della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie
funzioni, il Commissario straordinario puo' avvalersi,
altresi', delle strutture delle amministrazioni locali e
degli enti territoriali, nonche' delle strutture
periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato. Il
Commissario straordinario, per le finalita' di cui al comma
1, puo' altresi' avvalersi di un numero massimo di tre
esperti di comprovata qualificazione professionale,
nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso
massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi
previdenziali e degli oneri fiscali a carico
dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso del
Commissario straordinario e' determinato con il decreto di
cui al comma 1 del presente articolo in misura non
superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri
a carico delle risorse di cui al comma 1 del presente
articolo.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante: «Disposizioni
in materia di rapporto di impiego del personale della
carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge
28 luglio 1999, n. 266», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 giugno 2000, n. 127, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 10 (Individuazione dei posti di funzione). - 1.
Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11,
comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in
materia di organizzazione dei ministeri e di accorpamento,
nell'ufficio territoriale del Governo, delle strutture
periferiche dello Stato, i posti di funzione da conferire
ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito
degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione
dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro
dell'interno. In ragione della specificita' ed unitarieta'
della carriera ed al fine di garantire la continuita' dei
servizi, negli uffici individuati ai sensi del presente
comma, i funzionari della carriera prefettizia assicurano
la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza
o di impedimento e, qualora il posto di funzione risulti
vacante, possono essere destinatari di provvedimenti di
temporanea attribuzione di un incarico ulteriore o diverso
per un periodo massimo di un anno, prorogabile per un egual
periodo, anche piu' volte, entro il successivo biennio.
2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze
organizzative e funzionali, e comunque con cadenza
biennale, si provvede, con le modalita' di cui al comma 1,
alla periodica rideterminazione dei posti di funzione di
cui allo stesso comma nell'ambito degli uffici centrali e
periferici dell'amministrazione dell'interno.».
 
Art. 2
Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsita' idrica, per
il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche,
nonche' per il ciclo delle acque negli impianti industriali e in
quelli oggetto di ammodernamento
1. Il Commissario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, il Commissario opera ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, avvalendosi della societa' Siciliacque SpA quale soggetto attuatore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di spesa di 100 milioni di euro, si provvede:
a) quanto a 90 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021- 2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, assegnate con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 41 del 9 luglio 2024, pubblicata ((nella Gazzetta Ufficiale)) n. 256 del 31 ottobre 2024, per la rifunzionalizzazione degli impianti di dissalazione ad osmosi inversa a Gela, Trapani e Porto Empedocle, di cui all'Allegato A1 dell'Accordo per la coesione stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della medesima legge n. 178 del 2020 tra la Presidenza del Consiglio dei ((ministri e la Regione siciliana)) in data 27 maggio 2024. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri ((e' autorizzato a trasferire, d'intesa con la Regione siciliana)), le relative risorse sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68)), secondo le modalita' di cui al comma 4 ((del presente articolo)). Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento della ((delibera del CIPESS)) n. 41 del 9 luglio 2024 al fine di dare autonoma evidenza alle risorse di cui al primo periodo e al loro utilizzo secondo le modalita' stabilite dal presente articolo;
b) quanto a 10 milioni di euro, a valere sulle risorse rese disponibili dalla Regione siciliana nell'ambito del proprio ((bilancio)).
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, nelle more del trasferimento delle risorse di cui al comma 2, e' autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione, le risorse sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 39 del 2023, destinate alla realizzazione delle opere gia' individuate agli allegati I e II del medesimo decreto, nei limiti delle risorse ivi disponibili e salvo immediato reintegro al momento del trasferimento delle somme di cui al comma 2.
4. Al fine di assicurare la liquidita' necessaria per i pagamenti di competenza del soggetto attuatore di cui al comma 1 e fatte salve le soglie massime previste per i trasferimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, ((convertito, con modificazioni)), dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143. Il soggetto attuatore di cui al comma 1, in qualita' di soggetto gestore degli schemi acquedottistici della Sicilia e del relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile, opera in qualita' di stazione appaltante di cui all'articolo 141, comma 1, del ((codice dei contratti pubblici, di cui al)) decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, applicando, salve le eventuali deroghe disposte dal Commissario nel rispetto dell'articolo 3, comma 2, del ((decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68)), la disciplina di cui al libro III del ((medesimo)) codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
((4-bis. Al fine di garantire un'immediata risoluzione della fase critica per l'idrologia del lago Trasimeno e di ripristinare i normali livelli di sostenibilita' ambientale e sociale del medesimo lago, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, da destinare al Commissario straordinario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, per la realizzazione, con le modalita' previste dal comma 2 del medesimo articolo 3, di interventi di manutenzione straordinaria volti al ripristino dell'officiosita' idraulica.
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Le risorse di cui al primo periodo confluiscono nella contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 39 del 2023.))

5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: ((«31 dicembre 2025»)).
6. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: ((«30 giugno 2026»)).
((6-bis. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: «, ivi inclusa la gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonche' il trasferimento degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «. Entro sessanta giorni dal collaudo definitivo delle opere, il Commissario unico provvede al trasferimento delle stesse».
6-ter. All'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La durata delle convenzioni di cui al presente comma non puo' eccedere il termine di novanta giorni dalla scadenza del mandato del Commissario unico. Nelle more della stipulazione delle nuove convenzioni, il Commissario subentrante ha la facolta' di prorogare la durata delle convenzioni in essere per un massimo di sei mesi dalla data della sua nomina».
6-quater. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11-ter, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;
b) dopo il comma 11-quater e' aggiunto il seguente:
«11-quinquies. In caso di mancata conclusione, entro i termini previsti dal presente articolo, dei procedimenti per il rilascio dei pareri e degli atti di assenso in materia ambientale, ivi compresi quelli di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, o relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro della cultura per gli atti e i provvedimenti di competenza, assegna all'autorita' competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'autorita' competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti e i provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Puo' essere nominato commissario ad acta il Commissario unico di cui al comma 1. Al commissario ad acta non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati».
6-quinquies. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione efficiente delle risorse idriche, gli impianti industriali o quelli oggetto di ammodernamento presenti nella Regione siciliana che prevedono l'utilizzo di acque nei processi industriali o di raffreddamento possono dotarsi di ogni sistema idoneo a chiudere il ciclo delle acque interne, anche mediante la realizzazione di reti duali per il riutilizzo interno delle acque.
6-sexies. All'articolo 1, comma 289, della legge 31 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «sistema acquedottistico del Peschiera» sono inserite le seguenti: «, del commissario straordinario dell'opera "Invaso di Campolattaro"».
6-septies. Al fine di procedere celermente al completamento del progetto di fattibilita' tecnico-economica e della progettazione esecutiva della diga di Vetto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nominato un Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La durata dell'incarico del Commissario straordinario e' di ventiquattro mesi decorrenti dall'adozione del decreto di nomina di cui al primo periodo. Al Commissario straordinario spetta un compenso determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione. Il Commissario straordinario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni territoriali interessate. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 99.525 euro per l'anno 2025, a 132.700 euro per l'anno 2026 e a 33.175 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
14 aprile 2023, n. 39, recante: «Disposizioni urgenti per
il contrasto della scarsita' idrica e per il potenziamento
e l'adeguamento delle infrastrutture idriche», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2023,
convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n.
68, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13
giugno 2023:
«Art. 3 (Commissario straordinario nazionale per
l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della
scarsita' idrica). - 1. Al fine di provvedere alla
mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsita'
idrica e di ottimizzare l'uso della risorsa idrica, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio
dei ministri, e' nominato il Commissario straordinario
nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al
fenomeno della scarsita' idrica, di seguito «Commissario».
Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e
puo' essere prorogato fino al 31 dicembre 2025. Il
Commissario esercita le proprie funzioni sull'intero
territorio nazionale, fatte salve le competenze delle
province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei
dati degli osservatori distrettuali permanenti sugli
utilizzi idrici istituiti presso ciascuna Autorita' di
bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 63-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto
dall'articolo 11 del presente decreto. Al Commissario puo'
essere riconosciuto un compenso, da determinarsi con il
decreto di nomina, in misura non superiore a quanto
previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111. Agli oneri derivanti dal
quarto periodo, nei limiti massimi di euro 77.409 per
l'anno 2023 e di euro 132.700 per ciascuno degli anni 2024
e 2025, comprensivi degli oneri a carico
dell'amministrazione, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Commissario provvede, in via d'urgenza, alla
realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla
Cabina di regia ai sensi dell'articolo 1, comma 3. A tali
fini, il Commissario opera, anche avvalendosi di soggetti
attuatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa
da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Al
Commissario straordinario e' intestata apposita
contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale,
nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, per la realizzazione degli
interventi di cui al primo periodo.
3. Il Commissario, inoltre:
a) acquisisce i dati relativi allo stato di
severita' idrica su scala nazionale;
b) acquisisce dalle autorita' concedenti il
censimento delle concessioni di derivazione rilasciate su
tutto il territorio nazionale per usi potabili, irrigui,
industriali ed idroelettrici e delle domande di concessione
presentate alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
c) provvede alla regolazione dei volumi e delle
portate derivanti dagli invasi e alla riduzione temporanea
dei volumi riservati alla laminazione delle piene ai sensi
dell'articolo 5;
d) acquisisce i dati del monitoraggio sullo stato
di attuazione del programma degli interventi indicati nei
piani di ambito adottati ai sensi dell'articolo 149 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) verifica e coordina l'adozione, da parte delle
regioni, delle misure previste dall'articolo 146 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per
razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della
risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei poteri
sostitutivi di cui al comma 4;
f) verifica e monitora lo svolgimento dell'iter
autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi di cui
all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, finalizzato alle operazioni di sghiaiamento e
sfangamento degli invasi, proponendo l'adozione degli
interventi correttivi ovvero l'esercizio dei poteri
sostitutivi di cui al comma 4, in caso di inerzia o
ritardo;
g) effettua una ricognizione dei corpi idrici
sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi per
il ravvenamento o l'accrescimento artificiale della falda a
garanzia della tutela delle risorse idriche, degli
ecosistemi terrestri dipendenti e della salute umana,
nonche' degli invasi fuori esercizio temporaneo;
h) collabora con le regioni e le supporta
nell'esercizio delle relative competenze in materia;
h-bis) coordina la ricognizione delle risorse di
cui all'articolo 1, comma 4-bis, terzo periodo;
h-ter) verifica e coordina la proposta di elenco
delle misure piu' urgenti, di immediata e breve attuazione,
strutturali e gestionali, di cui all'articolo 1, comma
4-ter.
4. In caso di inerzia o ritardo nella realizzazione
degli interventi e delle misure di cui al comma 3, il
Commissario, anche su richiesta delle regioni o
dell'Autorita' di bacino distrettuale territorialmente
competente, informa il Presidente del Consiglio dei
ministri e assegna al soggetto inadempiente un termine per
provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di
perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il soggetto inadempiente, previa delibera
del Consiglio dei ministri, attribuisce al Commissario il
potere di adottare, in via sostitutiva, gli atti o i
provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione
dei progetti e degli interventi.
5. Per l'esercizio dei compiti di cui comma 4, il
Commissario puo' adottare in via d'urgenza i provvedimenti
motivati necessari a fronteggiare ogni situazione
eccezionale correlata al fenomeno della scarsita' idrica,
ad esclusione delle attivita' di protezione civile che sono
assicurate dal Servizio nazionale di protezione civile, in
raccordo con il Commissario. Tali provvedimenti sono
immediatamente comunicati alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e alle singole regioni su cui il
provvedimento incide nonche' alle Autorita' di bacino
distrettuali territorialmente competenti. Il Commissario
puo' operare con i poteri di cui al comma 2, secondo
periodo.
6. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il
Commissario straordinario si avvale di una struttura di
supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita ai
sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo
di personale pari a dodici unita', di cui due unita' di
personale dirigenziale di livello non generale reclutate in
deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dieci
unita' di personale non dirigenziale, dipendenti di
pubbliche amministrazioni centrali e degli enti
territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso
delle competenze e dei requisiti di professionalita'
richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento
delle proprie funzioni, con esclusione del personale
docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche, nonche' del personale in
servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Detto personale e' posto, ai sensi dell'articolo
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in
posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro
analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti.
All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso
indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori
ruolo, un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto
di vista finanziario. Il trattamento economico del
personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o
altro analogo istituto e' corrisposto secondo le modalita'
previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto
legislativo n. 303 del 1999. La Struttura di cui al
presente comma puo' avvalersi altresi' fino a un massimo di
cinque esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma
2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, scelti anche in
relazione alla comprovata esperienza maturata all'interno
della pubblica amministrazione nel settore della gestione
delle risorse idriche e degli invasi, cui compete un
compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al
lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli
oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo
incarico. Il compenso e' definito con il provvedimento di
nomina. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del
Commissario straordinario. A tal fine e' autorizzata la
spesa di euro 873.591 per l'anno 2023 e di euro 1.497.584
per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
7. Restano fermi, fino al completamento degli
interventi, i compiti e le funzioni attribuiti ai
Commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la
realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati
ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, dei Commissari
straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari
per l'attuazione degli interventi idrici di cui
all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, del Commissario straordinario di governo di cui
all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e del Commissario unico nazionale
per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e
all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019,
n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
dicembre 2019, n. 141, nonche' del commissario dell'Ente
per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione
fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, di cui al comma 10
dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, qualora gia' nominati alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Restano, altresi', fermi i
compiti e le funzioni dei Commissari delegati per gli
interventi urgenti per la gestione della crisi idrica,
nominati a seguito della dichiarazione dello stato di
emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico,
ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), 16, comma
1, e 24, commi 1 e 3, del codice della protezione civile,
di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei
territori delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia
Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio,
Liguria, Toscana e Marche fino al 31 dicembre 2023.
7-bis. Il Commissario straordinario, nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16
aprile 2021 per l'intervento relativo alla messa in
sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, e'
autorizzato all'apertura di una contabilita' speciale per
le spese di funzionamento e di realizzazione, in
conformita' con le procedure di cui all'articolo 4, comma
3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
L'eventuale raccordo con l'ACEA ATO2 Spa e' disciplinato da
convenzione, senza oneri per il Commissario.».
- Per i riferimenti ai commi 177 e 178, dell'articolo
1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 si vedano i
riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
19 settembre 2023, n. 124, recante: «Disposizioni urgenti
in materia di politiche di coesione, per il rilancio
dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche'
in materia di immigrazione», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2023, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre
2023:
«Art. 2 (Disposizioni per la realizzazione degli
interventi ammessi a finanziamento a valere sulla
disponibilita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione per
il periodo di programmazione 2021 - 2027). - 1. Le risorse
assegnate dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)
per la realizzazione degli accordi per la coesione di cui
all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto,
sono trasferite, su richiesta dell'Amministrazione centrale
o regionale o della Provincia autonoma assegnataria delle
medesime e compatibilmente con le disponibilita' annuali di
cassa, attraverso il riconoscimento di anticipazioni nei
limiti previsti dal comma 2, l'effettuazione di pagamenti
intermedi e il pagamento del saldo, a seguito del
completamento del programma degli interventi. In casi
particolari, la delibera del CIPESS di assegnazione delle
risorse puo' stabilire specifiche modalita' di
trasferimento delle stesse, anche diverse da quelle
definite dal presente comma nonche' dai commi 2 e 3.
2. Entro ciascun anno finanziario, coincidente con
l'anno solare, per ciascun Accordo per la coesione di cui
all'articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020,
compatibilmente con le disponibilita' annuali di cassa,
viene erogata, anche in piu' soluzioni, un'anticipazione
fino al 10 per cento del piano finanziario annuale indicato
nell'Accordo, determinata avendo riguardo al valore dei
progetti censiti nel Sistema nazionale di monitoraggio di
cui all'articolo 4 del presente decreto, decurtata
dell'importo delle anticipazioni degli anni precedenti che
non hanno dato luogo a pagamenti. Per le Amministrazioni
assegnatarie, le anticipazioni di cui al presente comma
costituiscono trasferimenti di risorse vincolati alla
realizzazione tempestiva dell'Accordo per il quale sono
erogate.
3. In coerenza con le risultanze del Sistema
nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione
assegnataria delle risorse presenta la domanda di rimborso
di spese sostenute, a titolo di pagamenti intermedi e di
saldo, sulla base delle spese sostenute dai beneficiari,
utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal
Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza
del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. In caso di
erogazione dell'anticipazione di cui al comma 2, le
Amministrazioni possono presentare la domanda di rimborso
di cui al primo periodo, esclusivamente laddove il valore
delle spese sostenute dai beneficiari per l'attuazione
degli interventi previsti dall'Accordo, come risultanti dal
Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4,
risulti non inferiore alla meta' dell'importo delle risorse
complessivamente trasferite a titolo di anticipazione.
4. Il mancato rispetto del cronoprogramma di spesa
annuale, quale risultante dal piano finanziario
dell'Accordo per la coesione, previsto per l'attuazione
degli interventi e delle linee d'azione determina il
definanziamento dell'Accordo medesimo per un importo
corrispondente alla differenza tra la spesa annuale
preventivata, come indicata nel cronoprogramma, e i
pagamenti effettuati, come risultanti dal Sistema nazionale
di monitoraggio di cui all'articolo 4. Le risorse derivanti
dal definanziamento di cui al primo periodo rientrano nella
disponibilita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione per
il periodo di programmazione 2021-2027, per essere
nuovamente impiegate per le finalita' di cui all'articolo
1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come
modificato dall'articolo 1 del presente decreto, secondo
criteri di premialita', nei limiti della ripartizione di
cui al medesimo articolo 1, comma 178, alinea, primo
periodo.
5. Ciascuna Amministrazione assegnataria delle
risorse assicura la costante alimentazione del Sistema
nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4, nonche'
l'invio, con cadenza almeno semestrale, al Dipartimento per
le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei
ministri di una relazione relativa all'attuazione degli
interventi e delle linee d'azione indicati nell'Accordo per
la coesione, con l'evidenziazione degli eventuali
scostamenti rispetto alle previsioni del cronoprogramma e
delle azioni poste in essere per porre rimedio agli stessi.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Dipartimento per le politiche di
coesione predispone e rende disponibile la modulistica da
utilizzare per l'elaborazione delle relazioni di cui al
primo periodo, e indica le modalita' di trasmissione delle
stesse.
6. Nei casi previsti dal comma 4, entro il 31 marzo
di ciascun anno, con delibera del CIPESS, adottata su
proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR, sulla base
dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche
di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri nel
rispetto delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990,
n. 241, sulla base dei dati risultanti dal Sistema
nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4 e del
contenuto delle relazioni semestrali di cui al comma 5, e'
accertato il definanziamento di cui al medesimo comma 4,
nonche' sono individuati gli interventi e le linee di
azione definanziati.
7. In caso di mancata alimentazione del Sistema
nazionale di monitoraggio da parte delle Amministrazioni
assegnatarie delle risorse ovvero di mancato invio della
relazione di cui al comma 5, il Dipartimento per le
politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei
ministri assegna all'Amministrazione inadempiente un
termine non superiore a trenta giorni, prorogabile una sola
volta per non piu' di quindici giorni. In caso di inutile
decorso del termine di cui al primo periodo, il Ministro
per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e
il PNRR puo' proporre al CIPESS l'adozione della delibera
di definanziamento dell'intervento ovvero delle linee
d'azione in relazione ai quali non siano stati inseriti i
dati nel Sistema nazionale di monitoraggio. In caso di
mancata trasmissione della relazione semestrale, la
proposta di definanziamento puo' riguardare, tenuto conto
dello stato di avanzamento della fase attuativa, anche
tutti gli interventi e le linee d'azione inseriti
nell'accordo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18-quiquies del
decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante: «Misure
urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi
ed interventi di carattere economico», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2024 convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 8 ottobre
2024:
«Art. 18-quinquies (Disposizioni finanziarie in
materia di PNRR). - 1. Al fine di assicurare la liquidita'
di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei
soggetti attuatori degli interventi del PNRR, fatta salva
la disciplina delle anticipazioni gia' prevista ai sensi
della normativa vigente, le Amministrazioni centrali
titolari delle misure provvedono al trasferimento delle
occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo
del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del
PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla
data di ricevimento delle richieste di trasferimento.
2. In sede di presentazione delle richieste di cui al
comma 1, i soggetti attuatori attestano l'ammontare delle
spese risultanti dagli stati di avanzamento degli
interventi e l'avvenuto espletamento dei controlli di
competenza previsti dal proprio ordinamento, nonche' le
verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR. La
documentazione giustificativa e' conservata agli atti dai
soggetti attuatori ed e' resa disponibile per essere
esibita in sede di audit e controlli da parte delle
autorita' nazionali ed europee. Sulla base delle
attestazioni di cui al primo periodo, le Amministrazioni
centrali titolari delle misure provvedono ai relativi
trasferimenti, riservandosi i successivi controlli sulla
relativa documentazione giustificativa, al piu' tardi, in
sede di erogazione del saldo finale dell'intervento.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' ai quali
le Amministrazioni centrali titolari delle misure e i
soggetti attuatori si attengono per gli adempimenti di cui
ai commi 1 e 2.».
- Si riporta il testo dell'articolo 141, comma 1, del
citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:
«Art. 141 (Ambito e norme applicabili). - 1. Le
disposizioni del presente Libro si applicano alle stazioni
appaltanti o agli enti concedenti che svolgono una delle
attivita' previste dagli articoli da 146 a 152. Le
disposizioni del presente Libro si applicano, altresi',
agli altri soggetti che annoverano tra le loro attivita'
una o piu' tra quelle previste dagli articoli da 146 a 152
e operano in virtu' di diritti speciali o esclusivi.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato
decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 7 (Riutilizzo delle acque reflue depurate ad
uso irriguo). - 1. Al fine di fronteggiare la crisi idrica,
garantendone una gestione razionale e sostenibile, il
riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque
reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione gia'
in esercizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nel rispetto delle prescrizioni minime di cui
all'Allegato A al presente decreto, e' autorizzato fino
alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica di esecuzione del regolamento (UE)
2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
maggio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025 dalla
regione o dalla provincia autonoma territorialmente
competente ai sensi del medesimo regolamento (UE) 2020/741
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei
principi di semplificazione e secondo le modalita' di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al quale partecipano
l'agenzia regionale per la protezione ambientale e
l'azienda sanitaria territorialmente competenti, nonche'
ciascuna amministrazione interessata. Il rilascio
dell'autorizzazione unica di cui al primo periodo
sostituisce ogni autorizzazione, parere, concerto, nulla
osta e atto di assenso necessario, comunque denominato.
L'istanza di autorizzazione unica e' presentata dal gestore
dell'impianto di depurazione di cui al comma 1, sentiti i
responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque
reflue. Il termine per la conclusione del procedimento
unico e' pari a quarantacinque giorni dalla data di
ricezione dell'istanza.
Decorso inutilmente il termine per la conclusione del
procedimento unico di cui al quarto periodo, il
Commissario, d'ufficio o su richiesta dell'interessato,
esercita il potere sostitutivo e conclude il procedimento
entro il termine di trenta giorni.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al
comma 1, il piano di gestione dei rischi connessi al
riutilizzo dell'acqua di cui all'articolo 5 del regolamento
(UE) 2020/741 e' predisposto dal gestore dell'impianto di
cui al medesimo comma 1, in collaborazione con i
responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque
reflue, nel rispetto di quanto previsto alla Parte B
dell'Allegato A al presente decreto.
4. Le amministrazioni svolgono le attivita' previste
dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 21-bis del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante: «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari
della crisi ucraina», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 67 del 21 marzo 2022, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2022, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 21-bis (Applicazione del deflusso ecologico). -
1. Al fine di contribuire a soddisfare il fabbisogno
nazionale di prodotti agricoli nonche' di consentire di
riesaminare e adattare gli strumenti attuativi vigenti per
garantire la gestione integrata quali-quantitativa e la
razionale utilizzazione delle risorse idriche, considerando
l'impatto dei cambiamenti climatici e assicurando al
contempo la tutela degli equilibri naturali e la
continuita' dei servizi ecosistemici offerti da un sistema
fluviale sano e resiliente ai territori e alle produzioni
agroalimentari italiane, le Autorita' di bacino
distrettuale procedono al completamento delle
sperimentazioni sul deflusso ecologico entro il 30 giugno
2026, finalizzato all'aggiornamento dei deflussi ecologici
a valle delle derivazioni, nel rispetto degli obiettivi
ambientali fissati dal piano di gestione e di quanto
disposto dagli strumenti normativi e attuativi vigenti a
livello europeo, nazionale e regionale.
1-bis. Al fine di consentire il raggiungimento degli
obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione, entro
il 31 dicembre 2026, in tutte le derivazioni sono
predisposti gli adeguamenti tecnici per garantire a valle
delle captazioni il rilascio dei deflussi ecologici
definiti a seguito delle sperimentazioni o almeno della
componente idrologica modulata, fatto salvo il rispetto dei
valori di deflusso ecologico gia' fissati.
2. Le Autorita' di bacino distrettuali procedono al
monitoraggio e alla raccolta dei dati nonche' alle
sperimentazioni, nell'ottica dell'ottimizzazione della
gestione idrica nel rispetto della tutela ambientale, delle
esigenze d'uso, delle opportunita' fruitive e delle valenze
locali del territorio, in considerazione degli effetti
positivi degli interventi volti al risparmio idrico,
realizzati mediante la riduzione delle perdite e l'adozione
di strumenti di contabilizzazione dei consumi, nonche'
dell'implementazione della capacita' di invaso dei bacini
idrici esistenti e di nuova realizzazione.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- Si riporta il testo degli articoli 2 del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 recante: «Interventi
urgenti per la coesione sociale e territoriale, con
particolare riferimento a situazioni critiche in alcune
aree del Mezzogiorno», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 304 del 30 dicembre 2016, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2017, n. 49, come modificato
dalla presente legge, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Procedure di infrazione europee n. 2004/2034
e n. 2009/2034 per la realizzazione e l'adeguamento dei
sistemi di collettamento, fognatura e depurazione). - 1.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentiti i Presidenti delle regioni
interessate, e' nominato un unico Commissario straordinario
del Governo, di seguito Commissario unico, scelto tra
persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di
comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che non
siano in una situazione di conflitto di interessi. Il
Commissario resta in carica per un triennio e, nel caso in
cui si tratti di dipendente pubblico, e' collocato in
posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo
l'ordinamento applicabile. All'atto del collocamento fuori
ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza equivalente
dal punto di vista finanziario.
2. Al Commissario unico sono attribuiti compiti di
coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a
garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle
sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione
europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il
10 aprile 2014 (causa C-85/13) evitando l'aggravamento
delle procedure di infrazione in essere, mediante gli
interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e
depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli
agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora
dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Entro sessanta giorni dal collaudo
definitivo delle opere, il Commissario unico provvede al
trasferimento delle stesse agli enti di governo dell'ambito
ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, o, in mancanza di questi ultimi, alle
regioni. Il Commissario presenta annualmente al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una
relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui
al presente articolo e sulle criticita' eventualmente
riscontrate. La relazione e' inviata dal medesimo Ministro
alle Camere per la trasmissione alle Commissioni
parlamentari competenti per materia. Per i progetti di
competenza del Commissario, in caso di inerzia regionale,
ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 8-bis, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero della
transizione ecologica, con il supporto della Commissione di
cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 152
del 2006, effettua la verifica di assoggettabilita' alla
valutazione di impatto ambientale regionale e la
valutazione di impatto ambientale regionale.
2-bis. Al fine di accelerare la progettazione e la
realizzazione degli interventi di competenza del
Commissario unico di cui al comma 2, oggetto di procedure
di infrazione europee, gli interventi medesimi sono
dichiarati di pubblica utilita', indifferibili e urgenti.
2-ter. In considerazione del carattere di
eccezionalita' e di estrema urgenza degli interventi di
competenza del Commissario unico di cui al comma 2, i
termini per il rilascio di pareri e di atti di assenso
hanno carattere perentorio e sono ridotti alla meta'.
2-quater. Decorsi i termini di cui al comma 2-ter, i
pareri e gli atti di assenso ivi indicati, esclusi quelli
in materia ambientale o relativi alla tutela dei beni
culturali e paesaggistici, si intendono acquisiti con esito
positivo. Restano ferme le responsabilita' a carico degli
enti e delle amministrazioni che non hanno fornito i pareri
e gli atti di assenso entro i termini di cui al citato
comma 2-ter.
2-quinquies. Nei procedimenti espropriativi avviati
dal Commissario unico, i termini legislativi previsti dal
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, sono ridotti alla meta'.
3. Al predetto Commissario e' corrisposto
esclusivamente un compenso determinato nella misura e con
le modalita' di cui al comma 3 dell'articolo 15 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a
valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli
interventi, composto da una parte fissa e da una parte
variabile in ragione dei risultati conseguiti.
4. A decorrere dalla data dell'emanazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
1, i Commissari straordinari nominati per l'adeguamento
alle sentenze di condanna della Corte di giustizia
dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa
C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) ai sensi
dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, cessano dal proprio incarico.
Contestualmente, le risorse presenti nelle contabilita'
speciali ad essi intestate sono trasferite ad apposita
contabilita' speciale intestata al Commissario unico,
presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di
Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n. 367; le risorse destinate agli interventi di cui al
presente articolo in relazione alla delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n.
60/2012 del 30 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2012, confluiscono nella
disponibilita' del Commissario con le modalita' di cui ai
commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del predetto
decreto-legge n. 133 del 2014. Con le stesse modalita'
confluiscono altresi' nella disponibilita' del Commissario
unico tutte le risorse finanziarie pubbliche da destinare
agli interventi di cui al comma 2 del presente articolo per
effetto di quanto statuito dal CIPE con le delibere nn.
25/2016 e 26/2016 del 10 agosto 2016, pubblicate,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 266 e n. 267
del 14 e del 15 novembre 2016.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e comunque entro la data di
cessazione dall'incarico, i Commissari di cui al comma 4
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
e al Commissario unico una relazione circa lo stato di
attuazione degli interventi di competenza, con le
difficolta' riscontrate nell'esecuzione dei medesimi, e
degli impegni finanziari assunti nell'espletamento
dell'incarico, a valere sulle contabilita' speciali loro
intestate, e trasferiscono al Commissario unico tutta la
documentazione progettuale e tecnica in loro possesso.
6. Entro sessanta giorni dalla richiesta del
Commissario unico ai sensi del comma 7-ter dell'articolo 7
del predetto decreto-legge n. 133 del 2014, le regioni
trasferiscono le risorse destinate alla realizzazione degli
interventi di cui al comma 2 del presente articolo in
relazione alla delibera del CIPE n. 60/2012, gia'
trasferite ai bilanci regionali, per le quali non risulti
intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori,
dandone informazione al Dipartimento per le politiche di
coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni di cui al
periodo precedente, fermo restando l'accertamento
dell'eventuale responsabilita' derivante
dall'inadempimento, il Commissario unico di cui al comma 1,
in qualita' di Commissario ad acta, adotta i relativi
necessari provvedimenti.
7. Per gli interventi di cui al comma 2 per la cui
realizzazione sia prevista la concorrenza della tariffa o
di risorse regionali, i gestori del servizio idrico
integrato, con le modalita' previste con deliberazione
adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto
dall'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema
idrico, sentito l'ente di governo d'ambito e fermo restando
l'equilibrio economico-finanziario della gestione, ovvero
la regione per le relative risorse, trasferiscono gli
importi dovuti alla contabilita' speciale del Commissario,
assumendo i conseguenti provvedimenti necessari.
8. Entro trenta giorni dalla data di adozione del
decreto di cui al comma 1, il Commissario unico predispone,
ai sensi dei commi 2 e 8 nonche', ove applicabile, del
comma 5 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, mediante l'utilizzo delle risorse umane,
strumentali e finanziarie previste ai sensi del presente
articolo, un sistema di qualificazione dei prestatori di
servizi di ingegneria per la predisposizione di un albo di
soggetti ai quali affidare incarichi di progettazione, di
importo inferiore a un milione di euro, degli interventi di
adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e
depurazione degli agglomerati urbani oggetto delle
procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034.
Tale albo e' trasmesso, entro sessanta giorni dalla
predisposizione, anche per posta elettronica certificata,
all'Autorita' nazionale anticorruzione al fine di
consentire la verifica del rispetto dei criteri previsti
dal comma 2 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.
8-bis. Il Commissario unico puo' avvalersi fino a un
massimo di due subcommissari in relazione alla portata e al
numero degli interventi sostitutivi, nominati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale,
che operano sulla base di specifiche deleghe definite dal
Commissario unico e per i quali si applica la disciplina di
cui ai commi 1 e 3, con oneri a carico del quadro economico
degli interventi. Con il medesimo procedimento di cui al
primo periodo si provvede all'eventuale sostituzione o
revoca dei subcommissari.
9. Il Commissario unico si avvale, sulla base di
apposite convenzioni, di societa' in house delle
amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica
competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete
per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno
2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato e degli Enti pubblici che operano nell'ambito
delle aree di intervento nonche' del gestore del servizio
idrico integrato territorialmente competente, utilizzando
le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Al personale di cui il Commissario si
avvale puo' essere riconosciuta la corresponsione di
compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite
massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, e comunque
nel rispetto della disciplina in materia di orario di
lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a
carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
La durata delle convenzioni di cui al presente comma non
puo' eccedere il termine di novanta giorni dalla scadenza
del mandato del Commissario unico. Nelle more della
stipulazione delle nuove convenzioni, il Commissario
subentrante ha la facolta' di prorogare la durata delle
convenzioni in essere per un massimo di sei mesi dalla data
della sua nomina.
10. Il Commissario unico si avvale altresi', per il
triennio 2017-2019, di una Segreteria tecnica composta da
non piu' di 6 membri, nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
scelti tra soggetti dotati di comprovata pluriennale
esperienza tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria
idraulica e del ciclo delle acque. Con il medesimo decreto
e' determinata l'indennita' onnicomprensiva spettante a
ciascun componente della Segreteria, nei limiti di una
spesa complessiva annuale per il complesso dei membri della
Segreteria tecnica non superiore a 300.000,00 euro. Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 300.000 per
ciascuno degli anni 2017-2019 si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui
all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n.
228. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
11. Il Commissario unico opera in deroga ad ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo
il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea. Fermo restando quanto previsto al primo periodo
del presente comma, al Commissario unico si applicano le
disposizioni dei commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e dei
commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
11-bis. Ove siano necessari provvedimenti di
valutazione di impatto ambientale o di verifica di
assoggettabilita' e' competente la Commissione tecnica
PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai relativi procedimenti
si applicano le disposizioni di semplificazione e
accelerazione previste dal citato decreto legislativo n.
152 del 2006 per i progetti di cui al medesimo articolo 8,
comma 2-bis.
11-ter. Ove gli interventi e le opere rientrino in
siti che costituiscono la rete Natura 2000, la valutazione
di incidenza e' conclusa entro trenta giorni dalla
richiesta.
11-quater. Nel caso di conclusione negativa delle
valutazioni di incidenza, alle opere e agli interventi di
cui al comma 2 puo' applicarsi, in quanto rispondenti a
finalita' imperative di rilevante interesse pubblico, la
disciplina di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della
direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.
11-quinquies. In caso di mancata conclusione, entro i
termini previsti dal presente articolo, dei procedimenti
per il rilascio dei pareri e degli atti di assenso in
materia ambientale, ivi compresi quelli di valutazione di
impatto ambientale e di valutazione di incidenza, o
relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,
sentito il Ministro della cultura per gli atti e i
provvedimenti di competenza, assegna all'autorita'
competente un termine non superiore a quindici giorni per
provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'autorita'
competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario
ad acta al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere
di adottare gli atti e i provvedimenti necessari, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Puo' essere nominato commissario ad acta il Commissario
unico di cui al comma 1. Al commissario ad acta non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o
altri emolumenti comunque denominati.».
- Si riporta il testo del comma 289, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, come
modificato dalla presente legge:
«289. Per il supporto tecnico del commissario
straordinario dell'opera « Messa in sicurezza del sistema
acquedottistico del Peschiera, del commissario
straordinario dell'opera "Invaso di Campolattaro" e del
commissario straordinario per la realizzazione del «
collegamento stradale Cisterna-Valmontone e relative opere
connesse », nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, gli oneri
sono a carico del relativo quadro economico nel limite
massimo dello 0,7 per cento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, commi da 1 a 3,
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno
2019:
«Art. 4 (Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali). - 1. Con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli
interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato
grado di complessita' progettuale, da una particolare
difficolta' esecutiva o attuativa, da complessita' delle
procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un
rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello
nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o
il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o
piu' Commissari straordinari che e' disposta con i medesimi
decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene
reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso
inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del
parere. Con uno o piu' decreti successivi, da adottare con
le modalita' di cui al primo periodo entro il 31 dicembre
2021, il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al
primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la
nomina di Commissari straordinari. In relazione agli
interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente
regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono
adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali
interventi, previa intesa con il Presidente della Regione
interessata. Gli interventi di cui al presente articolo
sono identificati con i corrispondenti codici unici di
progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli
interventi ad essa collegati. Il Commissario straordinario
nominato, prima dell'avvio degli interventi, convoca le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale. Quando, per sopravvenute ragioni
soggettive od oggettive, e' necessario provvedere alla
sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime
modalita' di cui al presente comma anche oltre i termini di
cui al primo e al secondo periodo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo
di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva
realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari,
individuabili anche nell'ambito delle societa' a controllo
pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione
ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei
lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale
rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora
appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, anche mediante
specifici protocolli operativi per l'applicazione delle
migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni
effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e
nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela
ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni
culturali e paesaggistici, per i quali il termine di
adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data
di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove
l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti
si intendono rilasciati. L'autorita' competente puo'
altresi' chiedere chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente
periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima
documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni,
decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi
si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove
sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva
comunicazione al Commissario straordinario e il termine di
sessanta giorni di cui al presente comma e' sospeso, fino
all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e,
comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi
i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. I
termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi'
per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti
solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale
della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i
principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni
contenute nella parte seconda del medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006. Per gli interventi ricompresi
negli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Commissario
straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni
territorialmente competenti, puo' richiedere al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica di individuare
la regione quale autorita' competente allo svolgimento
della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA)
o alla verifica di assoggettabilita' a VIA. Entro e non
oltre i successivi quindici giorni, il competente ufficio
del Ministero comunica al Commissario straordinario e alla
regione la determinazione in merito all'autorita'
competente.
2-bis. Relativamente ai progetti delle infrastrutture
ferroviarie, l'approvazione di cui al comma 2 puo' avere ad
oggetto anche il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto
progetto sia redatto secondo le modalita' e le indicazioni
di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. In tal
caso, fermo restando quanto previsto dal comma 3, la
stazione appaltante pone a base di gara direttamente il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica approvato dal
Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti.
3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari
straordinari possono essere abilitati ad assumere
direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano
in deroga alle disposizioni di legge in materia di
contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di
cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di
subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo
periodo, il Commissario straordinario provvede anche a
mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto,
provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del
verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la
sola presenza di due rappresentanti della regione o degli
enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento.
(Omissis).».
- Per i riferimenti all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 1.
 
Art. 2 bis

Misure urgenti per fronteggiare situazioni di rischio idrogeologico

1. All'articolo 1, comma 438, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «Relativamente agli immobili di cui al comma 436» sono inserite le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dal comma 437,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Relativamente agli immobili oggetto di alienazione ai sensi del comma 436 e' altresi' riconosciuto il diritto di prelazione in favore dei soggetti che dimostrino, mediante apposita attestazione della regione o degli enti regionali competenti, di aver realizzato sugli immobili medesimi, con proprie risorse economiche, rilevanti opere di pubblico interesse dirette alla mitigazione del rischio idrogeologico, favorendo lo sviluppo e la valorizzazione del territorio. Fatto salvo quanto previsto dal comma 437, tale diritto di prelazione prevale, a parita' di condizioni, su quello degli altri soggetti indicati nel presente comma».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 438, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre
2004, come modificato dalla presente legge:
«438. Relativamente agli immobili di cui al comma
436, fermo restando quanto previsto dal comma 437, e' fatto
salvo il diritto di prelazione in favore dei concessionari,
dei conduttori nonche' dei soggetti che si trovano comunque
nel godimento dell'immobile oggetto di alienazione, a
condizione che gli stessi abbiano soddisfatto tutti i
crediti richiesti dall'amministrazione competente.
Relativamente agli immobili oggetto di alienazione ai sensi
del comma 436 e' altresi' riconosciuto il diritto di
prelazione in favore dei soggetti che dimostrino, mediante
apposita attestazione della regione o degli enti regionali
competenti, di aver realizzato sugli immobili medesimi, con
proprie risorse economiche, rilevanti opere di pubblico
interesse di rette alla mitigazione del rischio
idrogeologico, favorendo lo sviluppo e la valorizzazione
del territorio. Fatto salvo quanto previsto dal comma 437,
tale diritto di prelazione prevale, a parita' di
condizioni, su quello degli altri soggetti indicati nel
presente comma.».
 
Art. 2 ter
Disposizioni urgenti in materia di recupero, rifunzionalizzazione e
valorizzazione dei beni confiscati alla criminalita' organizzata
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e' inserito il seguente:
«1-bis. Tra le attribuzioni del Commissario straordinario e' compresa l'adozione di tutti gli atti o provvedimenti necessari al raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1 del presente articolo, compresi quelli inerenti ai procedimenti relativi alle funzioni di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, limitatamente agli interventi di cui al presente articolo».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6, commi 1 e 1-bis,
del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante: «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza PNRR», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 02 marzo 2024, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile
2024, come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Disposizioni in materia di recupero e
rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalita'
organizzata). - 1. Al fine di assicurare la rapida
realizzazione degli interventi di recupero,
rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati
alla criminalita' organizzata, con l'obiettivo di aumentare
l'inclusione sociale, supportare la creazione di nuove
opportunita' di lavoro per i giovani e le persone esposte
al rischio di emarginazione, aumentare i presidi di
legalita' e sicurezza del territorio e creare nuove
strutture per l'ospitalita', la mediazione e l'integrazione
culturale, non piu' finanziati con le risorse del PNRR, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Ministro dell'interno entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti
i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1,
secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del
primo periodo, opera presso il Ministero dell'interno e
provvede all'espletamento dei propri compiti e delle
proprie funzioni con tutti i poteri e secondo le modalita'
previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77
del 2021.
1-bis. Tra le attribuzioni del Commissario
straordinario e' compresa l'adozione di tutti gli atti o
provvedimenti necessari al raggiungimento delle finalita'
di cui al comma 1, compresi quelli inerenti ai procedimenti
relativi alle funzioni di cui all'articolo 50, comma 1, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,
limitatamente agli interventi di cui al presente articolo.
(Omissis).».
 
Art. 2 quater
Interventi di risanamento dell'area marino-costiera di
Coroglio-Bagnoli

1. All'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, dopo il comma 14-bis e' aggiunto il seguente:
«14-ter. Per la definizione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi all'area marino-costiera di cui al comma 14 del presente articolo, si applica la procedura di analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, secondo criteri e metodi scientifici definiti in ambito nazionale e internazionale, basata anche sulla determinazione dei valori di fondo dei sedimenti. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al primo periodo, il Commissario straordinario di cui all'articolo 33, comma 11-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'Istituto superiore di sanita' nonche', mediante la stipulazione di apposita convenzione ai sensi del quattordicesimo periodo del medesimo comma 11-bis, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
20 settembre 1996, n. 486, recante: «Disposizioni urgenti
per il risanamento dei siti industriali delle aree di
Bagnoli e di Sesto San Giovanni 2», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 1996,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
1996, n. 582, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271
del 19 novembre 1996, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - (Omissis)
14. Il Ministro dell'ambiente, nel termine di
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sentiti la regione Campania, la provincia
di Napoli ed il comune di Napoli, integra il piano di cui
al comma 1 per la bonifica dell'arenile di Coroglio-Bagnoli
e dell'area marina, definendo un primo stralcio del
programma per un importo pari a 25 miliardi del quale
disporre il finanziamento nell'ambito delle assegnazioni di
risorse destinate all'area ad elevato rischio di crisi
ambientale «Provincia di Napoli», di cui alla tabella 4
della delibera CIPE 21 dicembre 1993 e successive modifiche
ed integrazioni di approvazione del programma triennale per
l'azione pubblica per la tutela ambientale 1994-1996, cosi'
come rideterminata dal Ministero dell'ambiente ai sensi
dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 22 luglio
1996, n. 389 28, e dell'articolo 24, comma 3, del
decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461 29. Gli interventi
di ripristino, ove previsti dalla concessione demaniale
relativa all'arenile e all'area marina, sono a carico degli
eventuali concessionari. Secondo i criteri e le procedure
previste dal presente comma sono utilizzate le eventuali
ulteriori risorse destinate a tale scopo a valere su
finanziamenti comunitari e nazionali.
14-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 33, comma
13-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, in relazione agli interventi di messa in
sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi
all'area marino-costiera di cui al comma 14 del presente
articolo, per i quali sono in corso le procedure di
valutazione di impatto ambientale (VIA), qualora la
ridefinizione dei profili localizzativi consegua a
modificazioni e integrazioni di singoli interventi gia'
assoggettati a valutazione ambientale strategica (VAS),
puo' procedersi alla valutazione integrata VIA-VAS. In tal
caso, la valutazione integrata e' effettuata dall'Autorita'
competente per la VIA e si conclude con l'adozione di un
provvedimento unico.
14-ter. Per la definizione degli interventi di messa
in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi
all'area marino-costiera di cui al comma 14 del presente
articolo, si applica la procedura di analisi di rischio
sanitario ambientale sito-specifica, secondo criteri e
metodi scientifici definiti in ambito nazionale e
internazionale, basata anche sulla determinazione dei
valori di fondo dei sedimenti. Per lo svolgimento delle
attivita' di cui al primo periodo, il Commissario
straordinario di cui all'articolo 33, comma 11-bis, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si
avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, dell'Istituto superiore di sanita' nonche',
mediante la stipulazione di apposita convenzione ai sensi
del quattordicesimo periodo del medesimo comma 11-bis,
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale.))
(Omissis).».
 
Art. 3

Disposizioni urgenti in materia di protezione civile

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 489 e' inserito il seguente:
«489-bis. In relazione ad eventi celebrativi del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella citta' di Roma ((e nella regione Umbria)) aventi carattere di particolare rilevanza e impatto, il supporto ((delle organizzazioni di volontariato di protezione civile impiegate anche ai sensi del comma 489 nonche')) delle strutture operative di protezione civile ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, puo' essere chiesto anche dal Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, ((pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2022)). All'attuazione del presente comma si provvede ((nei limiti delle)) risorse assegnate, ai sensi del comma 490, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024, recante l'approvazione della proposta di piano delle azioni di intervento connesse con le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025"».
((1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 677, primo periodo, dopo le parole: «avviare i processi di ricostruzione» e' inserita la seguente: «pubblica»;
b) al comma 678:
1) dopo la parola: «ricostruzione» sono inserite le seguenti: «pubblica e privata in relazione agli eventi sismici di cui al comma 677»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede agli interventi necessari a tali fini, nell'osservanza delle procedure, nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 2, 3, 4, da 5 a 18, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al fine di assicurare l'immediato avvio degli interventi di ricostruzione di cui al presente comma e' autorizzata la spesa nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 60 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a 60 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232»))
.
2. A decorrere dalla scadenza dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 27 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022, dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio del Comune di Casamicciola, dell'isola di Ischia, il giorno 26 novembre 2022, prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2024 dall'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, il soggetto subentrante cui sono trasferite le attivita' di assistenza alla popolazione e il coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati, nei limiti delle risorse finanziarie gia' stanziate e disponibili, in conseguenza dei citati eccezionali eventi meteorologici, ((e' autorizzato a)) rimodulare, fino al termine massimo del 31 dicembre 2025, le misure di supporto operativo alla pianificazione comunale di protezione civile per il rischio idraulico e idrogeologico previste dagli articoli 3, 5 e 6, comma 1, ((dell'ordinanza)) del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 951 dell'11 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2022, e ((dall'articolo 1)) ((dell'ordinanza)) del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 954 del 24 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022.
2-bis. All'articolo 9-ter del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12, terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025»;
b) al comma 13, lettera b), dopo le parole: «degli esiti dell'istruttoria svolta congiuntamente» sono inserite le seguenti: «dal Commissario straordinario di cui al comma 1,».

2-ter. Al medesimo articolo 9-ter del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai provvedimenti del Commissario straordinario aventi natura regolatoria e organizzativa, esclusi quelli di natura gestionale, si applica quanto previsto dall'articolo 33 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 puo' coordinare l'attuazione degli interventi pubblici complementari a quelli inseriti nei programmi di cui al comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), a condizione che si tratti di interventi gia' programmati da pubbliche amministrazioni, da societa' in house dello Stato o della regione Campania o da societa' partecipate a controllo statale nonche' interamente finanziati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In tali casi, ferma restando la competenza attuativa spettante ai soggetti titolari degli interventi pubblici complementari, i medesimi interventi sono individuati sulla base di convenzioni non onerose sottoscritte con i soggetti titolari e il Commissario straordinario puo', con i poteri e le modalita' di cui ai commi 1, 4, 5 e 6, stabilire le misure amministrative di accelerazione e semplificazione, procedurali e gestionali, con cui il soggetto titolare dell'intervento puo' provvedere alla realizzazione delle opere e dei lavori. Agli interventi di cui al presente comma si applica l'articolo 9-quater»;
c) al comma 10, lettera b), le parole: «inseriti nel primo piano di interventi urgenti» sono soppresse;
d) al comma 13, lettera a):
1) al primo periodo, dopo le parole: «nonche' le risorse europee e nazionali utilizzabili allo scopo» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese, nel limite di 80 milioni di euro complessivi, quelle di cui al comma 10, lettera b)»;

2) al secondo periodo, le parole da: «anche gli interventi oggetto di affidamento» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «gli interventi, ivi compresi quelli oggetto di affidamento a concessionari o a contraenti generali da parte del Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla lettera b) del presente comma».

2-quater. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, e il secondo periodo del comma 698 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, si interpretano nel senso che, nel caso di interventi relativi a edifici con piu' unita' immobiliari, la presenza nell'edificio anche soltanto di un'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, abituale e continuativa, consente la concessione del contributo anche in favore dei soggetti titolari delle altre unita' immobiliari componenti il medesimo edificio, ancorche' adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale)).

3. Per le finalita' di cui al comma 2, il soggetto subentrante individuato ai sensi ((del comma 2 provvede)), entro il 31 gennaio 2025, alla ricognizione dei relativi fabbisogni per l'anno 2025, comunque entro il limite massimo del 40 ((per cento)) degli oneri attualmente pianificati per l'anno 2024 e in ogni caso nel limite massimo di 775.500 euro per l'anno 2025, alla quantificazione delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e all'adozione della propria ordinanza per la rimodulazione delle predette misure, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
((3-bis. Le disposizioni dell'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si applicano, nei limiti delle risorse di cui al secondo periodo del presente comma, a immobili da delocalizzare a causa dell'elevato e non mitigabile rischio idrogeologico, come individuati dal piano di ricostruzione di cui all'articolo 24-bis del citato decreto-legge n. 109 del 2018, integrato dal piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione previsto dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e dall'aggiornamento del piano di assetto idrogeologico per l'isola di Ischia previsto dall'articolo 5-quater del medesimo decreto-legge n. 186 del 2022. Per gli edifici a rischio non danneggiati dagli eventi calamitosi del 2017 e del 2022 di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025.
3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.))


Riferimenti normativi

- Per i riferimenti al comma 489-bis, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213 si vedano i
riferimenti normativi all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 677 e 678
della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, come
modificato dalla presente legge:
«677. Al fine di avviare i processi di ricostruzione
pubblica a seguito degli eventi sismici che hanno colpito
il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il
territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i
quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo
nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del
Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile
2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18
aprile 2023, e' autorizzata la spesa nel limite di 5
milioni di euro per l'anno 2025 e di 7 milioni di euro per
l'anno 2026 per le attivita' di progettazione, a seguito
degli esiti della ricognizione dei fabbisogni di cui
all'articolo 36, comma 2-ter, del decreto-legge 2 marzo
2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
aprile 2024, n. 56. Il Commissario straordinario di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023,
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo
2023, n. 21, provvede alle attivita' di progettazione di
cui al primo periodo nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Le risorse di cui al primo periodo
sono trasferite alla contabilita' speciale intestata al
medesimo Commissario ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di
euro per l'anno 2025 e a 7 milioni di euro per l'anno 2026,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
678. Al finanziamento degli interventi di
ricostruzione pubblica e privata in relazione agli eventi
sismici di cui al comma 677 e delle esigenze connesse alla
stessa si provvede ai sensi e con le modalita' di cui ai
commi da 644 a 646. Il Commissario straordinario di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023,
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo
2023, n. 21, provvede agli interventi necessari a tali
fini, nell'osservanza delle procedure, nell'ambito dei
mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 2,
3, 4, da 5 a 18, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre
2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229. Al fine di assicurare l'immediato
avvio degli interventi di ricostruzione di cui al presente
comma e' autorizzata la spesa nel limite di 30 milioni di
euro per l'anno 2025 e di 60 milioni di euro per l'anno
2026. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del presente
comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a 60
milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo1, comma 362, lettera b), della legge
11dicembre 2016, n. 232.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 7, del
decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante: «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi
calamitosi e di protezione civile», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2024, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre
2024, n. 294:
«Art. 9 (Programmazione e finanziamento degli
interventi affidati ai Commissari di Governo per il
contrasto del dissesto idrogeologico). - (Omissis)
7. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del
Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022, in
conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel
territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26
novembre 2022, prorogato con la delibera del Consiglio dei
ministri del 5 ottobre 2023, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2023, e' ulteriormente
prorogato fino al 31 dicembre 2024, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 9-ter del citato
decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante: «Disposizioni
urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi
di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi
internazionali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135
del 11 giugno 2024, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2024, n. 111, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2024, n. 186, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 9-ter (Commissario straordinario per
l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi
Flegrei). - 1. Al fine di assicurare la celere
realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica
sugli edifici di proprieta' pubblica esistenti nella zona
di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera
a), nonche' di assicurare la funzionalita' delle
infrastrutture di trasporto e degli altri servizi
essenziali e prioritari di cui all'articolo 9-bis, comma 1,
lettera b), con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto su proposta del Ministro per la protezione civile e
le politiche del mare, e' nominato, tra soggetti dotati di
professionalita' specifica e competenza gestionale per
l'incarico da svolgere, un Commissario straordinario, a cui
sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo
12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato
ai sensi del primo periodo, provvede all'espletamento dei
propri compiti e delle proprie funzioni con i poteri e
secondo le modalita' previsti dall'articolo 12, comma 5,
del decreto-legge n. 77 del 2021. In caso di adozione delle
ordinanze di cui al primo periodo del comma 5 del citato
articolo 12, e' necessaria la previa intesa con la regione
Campania, non si applicano gli obblighi di comunicazione
ivi previsti ed e' altresi' autorizzata, nella misura
strettamente necessaria ad assicurare la realizzazione
dell'intervento ovvero il rispetto del relativo
cronoprogramma, la possibilita' di derogare alle
disposizioni di cui al terzo periodo del medesimo comma 5.
Ai provvedimenti del Commissario straordinario aventi
natura regolatoria e organizzativa, esclusi quelli di
natura gestionale, si applica quanto previsto dall'articolo
33 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1
provvede, in particolare:
a) a predisporre, d'intesa con la regione Campania
e sentiti i sindaci dei comuni di Bacoli, Napoli e
Pozzuoli, il Dipartimento della protezione civile e il
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud
della Presidenza del Consiglio dei ministri:
1) sulla base dei criteri e delle priorita'
indicati nel piano straordinario di analisi della
vulnerabilita' delle zone edificate approvato con il citato
decreto del Ministro per la protezione civile e le
politiche del mare 26 febbraio 2024, adottato ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre
2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2023, n. 183, uno o piu' programmi di interventi
urgenti di riqualificazione sismica degli edifici pubblici,
dando priorita' all'attuazione degli interventi di
riqualificazione sismica concernenti gli edifici pubblici
destinati ad uso scolastico o universitario, nonche' quelli
che ospitano minori, detenuti o persone con disabilita'; i
programmi di cui al presente comma comprendono altresi' gli
interventi previsti dal primo e secondo programma di
interventi sugli edifici di proprieta' pubblica di cui al
capitolo 4.1, fasi (iii) e (iv), del citato piano
straordinario; a tali fini, il Dipartimento della
protezione civile provvede ad inviare al Commissario
straordinario di cui al comma 1 i programmi di intervento
di cui al capitolo 4.1, fasi (iii) e (iv), del citato piano
straordinario, una volta concluse le relative istruttorie
previste dal medesimo piano straordinario. I codici unici
di progetto (CUP), i soggetti attuatori, i criteri e le
modalita' di realizzazione di tali programmi sono
individuati con proprio provvedimento dal Commissario
straordinario ai fini della successiva attuazione;
2) anche sulla base degli esiti dell'attivita'
svolta dalla regione Campania ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, del citato decreto-legge n. 140 del 2023, con
particolare riguardo alla realizzazione degli interventi
individuati dalla medesima regione con classe d'urgenza
"molto elevata" o "elevata", uno o piu' programmi di
interventi urgenti finalizzati ad assicurare la
funzionalita' delle infrastrutture di trasporto e degli
altri servizi essenziali e prioritari secondo quanto
previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei
Campi Flegrei;
b) ad attuare gli interventi inseriti nei programmi
di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del presente comma
ed approvati ai sensi del comma 3, anche per il tramite di
soggetti attuatori dallo stesso individuati mediante
proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica;
c) ad esercitare i poteri sostitutivi nei confronti
degli enti locali in caso di mancato adempimento degli
obblighi previsti dal presente capo; ai fini dell'esercizio
dei poteri sostitutivi, il Commissario straordinario,
constatato l'inadempimento, assegna all'ente locale
interessato un termine per provvedere non superiore a
quindici giorni e, in caso di perdurante inerzia, adotta
tutti gli atti o i provvedimenti necessari.
2-bis. Il Commissario straordinario di cui al comma 1
puo' coordinare l'attuazione degli interventi pubblici
complementari a quelli inseriti nei programmi di cui al
comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), a condizione che si
tratti di interventi gia' programmati da pubbliche
amministrazioni, da societa' in house dello Stato o della
regione Campania o da societa' partecipate a controllo
statale nonche' interamente finanziati senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In tali
casi, ferma restando la competenza attuativa spettante ai
soggetti titolari degli interventi pubblici complementari,
i medesimi interventi sono individuati sulla base di
convenzioni non onerose sottoscritte con i soggetti
titolari e il Commissario straordinario puo', con i poteri
e le modalita' di cui ai commi 1, 4, 5 e 6, stabilire le
misure amministrative di accelerazione e semplificazione,
procedurali e gestionali, con cui il soggetto titolare
dell'intervento puo' provvedere alla realizzazione delle
opere e dei lavori. Agli interventi di cui al presente
comma si applica l'articolo 9-quater.
3. I programmi predisposti dal Commissario
straordinario ai sensi del comma 2, lettera a), numeri 1) e
2), sono approvati con decreto del Ministro per la
protezione civile e le politiche del mare, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, e contengono, per
ciascun intervento, l'indicazione del codice unico di
progetto (CUP) e un dettagliato cronoprogramma procedurale
e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi
iniziali, intermedi e finali, da comunicare al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
4. Il Commissario straordinario di cui al comma 1
resta in carica sino al 31 dicembre 2027. Il compenso del
Commissario straordinario e' determinato con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo
comma 1 in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al
comma 9 del presente articolo. Al conferimento
dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma
3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26. Fermo restando il limite massimo retributivo
di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Commissario
straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente
comma, conserva il trattamento economico fisso e
continuativo nonche' quello accessorio dell'amministrazione
di appartenenza, che resta a carico della stessa. Con la
medesima procedura di cui al comma 1 si puo' provvedere
alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario,
anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello
svolgimento delle funzioni commissariali.
5. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il
Commissario straordinario si avvale di una struttura di
supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione
dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura
di supporto e' assegnato un contingente massimo di
personale pari a venticinque unita', di cui una di
personale dirigenziale di livello generale e due di
personale dirigenziale di livello non generale, nominate
anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ventidue unita' di
personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche
amministrazioni centrali e di enti territoriali,
individuate previa intesa con le amministrazioni e con gli
enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti
di professionalita' richiesti per il perseguimento delle
finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui al presente
articolo, con esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai
sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e' collocato fuori ruolo o in posizione di
comando, distacco o altro analogo istituto o posizione
previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato
giuridico e il trattamento economico fondamentale
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non
dirigenziale della struttura di supporto e' riconosciuto il
trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennita'
di amministrazione, del personale non dirigenziale della
Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o piu'
provvedimenti del Commissario straordinario, puo' essere
riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni
di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore
mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia' previste
dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della
disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento
economico del personale collocato in posizione di comando o
fuori ruolo o altro analogo istituto e' corrisposto secondo
le modalita' previste dall'articolo 70, comma 12, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale
dirigenziale di livello generale e non generale della
struttura di supporto e' riconosciuta la retribuzione di
parte variabile e di risultato in misura pari a quella
riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello
generale e di livello non generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori
ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata
del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale
dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli
articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26. Con il provvedimento istitutivo
della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di
quanto previsto dal comma 9 del presente articolo, le
specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonche'
quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo
periodo del presente comma, necessarie al funzionamento
della medesima struttura.
6. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il
Commissario straordinario puo' avvalersi di un numero
massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione
professionale, da esso nominati con proprio provvedimento,
cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al
lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a
carico dell'amministrazione per singolo incarico, nonche',
mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture,
anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello
Stato, dell'Unita' Tecnica-Amministrativa istituita
dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011,
dell'Agenzia del demanio, della regione Campania e dei
comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli. Per le medesime
finalita' di cui al primo periodo, il Commissario
straordinario puo' stipulare apposite convenzioni con le
societa' in house dello Stato, della regione Campania
ovvero dei comuni di cui al medesimo primo periodo o con le
societa' partecipate a controllo statale, i cui oneri sono
posti a carico dei quadri economici degli interventi da
realizzare nel limite massimo del 2 per cento.
7. Al Commissario straordinario e' intestata apposita
contabilita' speciale aperta presso la Tesoreria dello
Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla
realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di
cui al comma 3 e le eventuali risorse finanziarie a
qualsiasi titolo destinate o da destinare alla
realizzazione degli interventi di cui al comma 14.
8. Al termine della gestione straordinaria di cui al
presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorita'
politica delegata per la protezione civile, d'intesa con la
regione Campania e sentiti i sindaci dei comuni di Bacoli,
Napoli e Pozzuoli, e' disciplinato il subentro
dell'autorita' competente in via ordinaria nell'attuazione
degli interventi di cui al comma 3 pianificati e non ancora
ultimati nonche' il versamento al rispettivo bilancio delle
risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione
degli interventi medesimi. Le risorse diverse da quelle di
cui al primo periodo, derivanti dalla chiusura della
contabilita' speciale di cui al comma 7, ancora disponibili
al termine della gestione commissariale, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono
versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4, 5 e 6,
quantificati nel limite massimo di euro 1.856.294 per
l'anno 2024 e nel limite massimo di euro 3.712.586 per
ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10. Per la realizzazione degli interventi di cui al
comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), e' autorizzata la
spesa complessiva di euro 420.755.000 nel periodo
2024-2029, di cui euro 44.084.000 per l'anno 2024, euro
56.650.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro
77.250.000 per l'anno 2027, euro 97.026.000 per l'anno 2028
ed euro 89.095.000 per l'anno 2029. Le risorse di cui al
primo periodo sono destinate:
a) nella misura di euro 23.484.000 per l'anno 2024,
di euro 25.750.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027
e di euro 35.226.000 per l'anno 2028, alla realizzazione
degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numero 1);
b) nella misura di euro 20.600.000 per l'anno 2024,
di euro 30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di
euro 51.500.000 per l'anno 2027, di euro 61.800.000 per
l'anno 2028 e di euro 89.095.000 per l'anno 2029, alla
realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera
a), numero 2).
11. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a euro
44.084.000 per l'anno 2024, a euro 56.650.000 per ciascuno
degli anni 2025 e 2026, a euro 77.250.000 per l'anno 2027,
a euro 97.026.000 per l'anno 2028 e a euro 89.095.000 per
l'anno 2029, si provvede:
a) quanto a euro 7.800.000 per l'anno 2024, a
valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
relativamente alla quota affluita nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre
2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico
di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza
del Consiglio dei ministri;
b) quanto a euro 20.834.000 per l'anno 2024, a euro
30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro
41.200.000 per l'anno 2027, a euro 40.376.000 per l'anno
2028 e a euro 42.745.000 per l'anno 2029, mediante
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, periodo di programmazione
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, imputata sulla quota afferente alle
amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma
178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del
2020;
c) quanto a euro 15.450.000 per l'anno 2024, a euro
25.750.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro
36.050.000 per l'anno 2027, a euro 56.650.000 per l'anno
2028 e a euro 46.350.000 per l'anno 2029, mediante
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, periodo di programmazione
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, per la parte relativa alle risorse
indicate per la regione Campania dalla delibera del CIPESS
n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi
dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della
medesima legge n. 178 del 2020. Delle risorse di cui al
presente comma e' data evidenza nell'Accordo per la
coesione da definire tra la regione Campania e il Ministro
per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e
il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d),
della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
12. All'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n.
887, il diciottesimo comma e' abrogato. Con decreto
adottato ai sensi del comma 13, alinea, e' stabilita la
data di soppressione della Struttura di supporto del
Commissario straordinario nominato ai sensi del predetto
articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del
1984. Fino alla data indicata nel decreto di cui al secondo
periodo e comunque non oltre la data del 30 giugno 2025,
detta Struttura di supporto, con il personale ad essa
assegnato alla data del 3 luglio 2024 e nei limiti delle
risorse utilizzabili allo scopo, assicura lo svolgimento
delle attivita' necessarie e urgenti correlate agli
interventi in corso di cui al comma 13, lettera b), ultimo
periodo, con particolare riferimento alle opere o ai lavori
gia' eseguiti o in fase di collaudo, inviando con cadenza
periodica, almeno mensile, apposita relazione al
Commissario straordinario di cui al comma 1, al
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud
della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato. Entro il 1° settembre
2024, il Presidente della regione Campania provvede a
trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione e
per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato una dettagliata e
documentata relazione sullo stato di attuazione del
programma di adeguamento del sistema di trasporto
intermodale nelle zone interessate dal fenomeno
bradisismico approvato dalla regione Campania ai sensi del
predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n.
887 del 1984, contenente l'indicazione:
a) degli interventi conclusi, di quelli in corso di
svolgimento, con la specificazione dello stato di
avanzamento, nonche' di quelli da avviare alla data del 3
luglio 2024;
b) della tipologia delle fonti di finanziamento
utilizzate ovvero destinate alla realizzazione degli
interventi previsti dal programma;
c) dell'entita' delle risorse stanziate, di quelle
impegnate e di quelle erogate in relazione a ciascuno degli
interventi previsti dal programma;
d) dell'entita' delle risorse occorrenti per il
completamento degli interventi inseriti nel programma e non
ancora avviati;
e) dei rapporti attivi e passivi di titolarita' del
Presidente della regione Campania, quale Commissario
straordinario ai sensi del predetto articolo 11,
diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, afferenti
all'esecuzione degli interventi previsti dal programma, ivi
compresi quelli derivanti da affidamenti a concessionari
ovvero a contraenti generali;
f) degli eventuali contenziosi e del loro esito;
g) dell'entita' delle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale intestata al Presidente della regione
Campania quale Commissario straordinario ai sensi del
predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n.
887 del 1984.
13. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro
per la protezione civile e le politiche del mare e del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuati:
a) sentito il Commissario straordinario di cui al
comma 1, gli interventi inseriti nel programma di
adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone
interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi
dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887
del 1984, nel testo vigente fino alla data del 3 luglio
2024, non ancora avviati e ritenuti urgenti per assicurare
la funzionalita' delle infrastrutture di trasporto nelle
predette zone, nonche' le risorse europee e nazionali
utilizzabili allo scopo, ivi comprese, nel limite di 80
milioni di euro complessivi, quelle di cui al comma 10,
lettera b). Ai fini del primo periodo, si considerano non
avviati gli interventi, ivi compresi quelli oggetto di
affidamento a concessionari o a contraenti generali da
parte del Presidente della regione Campania, quale
Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo
11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, per i
quali non ricorrono le condizioni di cui alla lettera b)
del presente comma;
b) sulla base del contenuto della relazione di cui
al comma 12 e degli esiti dell'istruttoria svolta
congiuntamente dal Commissario straordinario di cui al
comma 1, dal Dipartimento della protezione civile,
limitatamente a quanto di competenza in relazione alla
rilevanza degli interventi ai fini dell'attuazione della
pianificazione di emergenza, e dal Dipartimento per le
politiche di coesione e per il sud della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato in contraddittorio con la Struttura di supporto
del Commissario straordinario nominato ai sensi
dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887
del 1984, nel testo vigente fino alla data del 3 luglio
2024, e con gli uffici della regione Campania operanti a
supporto del medesimo Commissario o comunque coinvolti
nell'attuazione, gli interventi inseriti nel programma di
adeguamento del sistema di trasporto intermodale e in corso
alla data del 3 luglio 2024, suscettibili di essere
trasferiti ai sensi del comma 14, tenendo conto, in
particolare, dello stato di avanzamento degli interventi,
della loro riferibilita' in modo esclusivo o prevalente
alle zone interessate dal fenomeno bradisismico, della
tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate e della
loro imputabilita' al bilancio dello Stato nonche'
dell'esistenza o meno di contenziosi e del relativo esito.
Ai fini di cui al primo periodo si considerano in corso gli
interventi per i quali sia gia' stata iniziata la fase di
realizzazione dei lavori, quelli oggetto di contratti di
appalto di lavori, ivi compresi quelli stipulati dai
concessionari o dai contraenti generali individuati dal
Presidente della regione Campania, quale Commissario
straordinario ai sensi del predetto articolo 11,
diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, e quelli
oggetto di procedure di affidamento di lavori ovvero di
affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione i cui
bandi o avvisi risultino gia' pubblicati alla data del 3
luglio 2024, nonche' per i quali, laddove non sia prevista
la pubblicazione di bandi o avvisi, alla suddetta data
siano gia' stati inviati gli inviti a presentare le
offerte.
14. La realizzazione degli interventi individuati ai
sensi del comma 13, lettera a), e' affidata al Commissario
straordinario di cui al comma 1 che vi provvede con i
poteri e le modalita' di cui ai commi 1, 4, 5 e 6. A
decorrere dalla data indicata con il decreto adottato ai
sensi del comma 13, alinea, il Commissario straordinario
provvede altresi' al completamento degli interventi
individuati ai sensi della lettera b) del comma 13,
subentrando nella titolarita' dei rapporti attivi e passivi
afferenti alla loro esecuzione. La regione Campania
provvede al completamento degli interventi diversi da
quelli trasferiti al Commissario straordinario di cui al
comma 1 e gia' attribuiti alla responsabilita' di
attuazione delle competenti strutture regionali ai sensi
dell'articolo 59 della legge regionale della Campania 30
gennaio 2008, n. 1, trasmettendo al Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, entro il 31 dicembre di ciascun anno e fino
alla data di conclusione, una relazione sullo stato di
avanzamento fisico e finanziario dei citati interventi. Con
i decreti di cui al comma 13, alinea, e' altresi'
disciplinato il subentro dell'autorita' competente in via
ordinaria nell'attuazione degli interventi diversi da
quelli indicati dal secondo e dal terzo periodo del
presente comma e in corso alla data del 3 luglio 2024,
nonche' il versamento al rispettivo bilancio delle risorse
finanziarie residue necessarie per la conclusione degli
interventi medesimi.
15. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un
Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 30
giugno di ogni anno, una relazione sull'attivita' del
Commissario straordinario di cui al comma 1, che illustra
lo stato di attuazione dei programmi e degli interventi, le
principali criticita' emerse e le soluzioni prospettate,
con indicazione delle risorse utilizzate.
16. All'articolo 2, comma 1, lettera c), del
decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole da: ", per la cui
esecuzione" fino alla fine del periodo sono soppresse;
b) il secondo periodo e' soppresso.
17. In aggiunta alle risorse previste dal comma 10,
lettera a), del presente articolo, le risorse di cui
all'articolo 2, comma 3, lettera c), del citato
decreto-legge n. 140 del 2023, per l'attuazione degli
interventi contenuti nel primo e secondo programma di
interventi sugli edifici di proprieta' pubblica di cui al
capitolo 4.1, fasi (iii) e (iv), del piano straordinario
approvato con il citato decreto del Ministro per la
protezione civile e le politiche del mare 26 febbraio 2024,
adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo
decreto-legge n. 140 del 2023, sono destinate, nel limite
di euro 35.930.000 per l'anno 2024, al finanziamento degli
interventi inseriti nei programmi di cui al comma 2,
lettera a), numero 1), del presente articolo e sono a tal
fine trasferite dal Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla
contabilita' speciale di cui al comma 7 intestata al
Commissario straordinario.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9-novies, comma 5,
del citato decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76:
«Art. 9-novies (Misure urgenti per la riparazione e
la riqualificazione sismica degli edifici residenziali
inagibili). - (Omissis)
5. Per le finalita' di cui al presente articolo, nel
caso di interventi relativi a edifici con piu' unita'
immobiliari, il riconoscimento del contributo in favore
degli aventi diritto e' subordinato alla presentazione,
unitamente alla domanda, di un progetto unitario per
l'intero edificio, inteso come unita' strutturale ai sensi
delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
17 gennaio 2018. Il contributo, ai sensi di quanto previsto
dal primo periodo, e' dovuto anche qualora tra le unita'
immobiliari componenti l'edificio siano presenti, oltre
alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale ai
sensi del comma 1, unita' immobiliari adibite ad abitazione
non principale o aventi destinazione d'uso diversa da
quella residenziale.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 698, dell'articolo 1,
della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207:
«698. Per le finalita' di cui ai commi da 694 a 699,
nel caso di interventi relativi a edifici con piu' unita'
immobiliari, la concessione del contributo in favore degli
aventi diritto e' subordinata alla presentazione,
unitamente alla domanda, di un progetto unitario per
l'intero edificio, inteso come unita' strutturale ai sensi
delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17
gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8
alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018. Il
contributo, ai sensi del primo periodo, spetta anche
qualora tra le unita' immobiliari componenti l'edificio
siano presenti, oltre alle unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale ai sensi del comma 694, unita'
immobiliari adibite ad abitazione non principale o aventi
destinazione d'uso diversa da quella residenziale.».
- Si riporta il testo degli articoli 17, comma 3 e
24-bis, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
recante "Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la
sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei
trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e
le altre emergenze", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
226 del 28 settembre 2018, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018:
«Art. 17 (Ambito di applicazione e Commissario
straordinario). - (Omissis)
3. Il Commissario straordinario assicura una
ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal
sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione
e trasformazione urbana, finalizzati alla riduzione delle
situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela
paesaggistica, e a tal fine programma l'uso delle risorse
finanziarie e adotta le direttive necessarie per la
progettazione ed esecuzione degli interventi, nonche' per
la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari
sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilita' e
di costi parametrici.
(Omissis).».
«Art. 24-bis (Piano di ricostruzione). - 1. La
riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati
dal sisma del 21 agosto 2017 nonche' la riqualificazione
ambientale e urbanistica dei territori interessati sono
regolate da un piano di ricostruzione redatto dalla Regione
Campania.
2. Per le procedure di approvazione del piano di
ricostruzione si applica la disciplina di cui all'articolo
3-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 156. A tale fine: 122
a) le funzioni dell'ufficio speciale sono svolte
dalla Regione Campania;
b) il parere di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis
del citato decreto-legge n. 123 del 2019 e' reso dal
Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del
presente decreto; 123
c) il parere della Conferenza permanente di cui al
comma 1 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 123
del 2019 e' reso dalla conferenza di servizi indetta e
presieduta dal rappresentante della Regione Campania, con
la partecipazione del Commissario straordinario, del
rappresentante del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, il cui parere e' obbligatorio e
vincolante, e dei sindaci dei Comuni di Casamicciola, Forio
e Lacco Ameno 123.
3. Il piano di ricostruzione di cui al presente
articolo assolve alle finalita' dei piani attuativi di cui
all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, e dei piani di delocalizzazione e
trasformazione urbana di cui all'articolo 17, comma 3, del
presente decreto. Il piano di ricostruzione per i beni
paesaggistici di cui all'articolo 136 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, se conforme alle previsioni e alle
prescrizioni degli articoli 135 e 143 del medesimo codice e
approvato previo accordo con il Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo ai sensi dell'articolo
143, comma 2, dello stesso codice, ha anche valore di piano
paesaggistico per i territori interessati; in tale caso gli
interventi conformi al piano di ricostruzione sono comunque
sottoposti al parere obbligatorio e vincolante del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo.
4. Le aree di sedime degli immobili non ricostruibili
in sito, a seguito della concessione del contributo di
ricostruzione, sono acquisite di diritto al patrimonio
comunale con vincolo di destinazione ad uso pubblico per la
dotazione di spazi pubblici in base agli standard
urbanistici e per interventi di riqualificazione urbana in
conformita' alle previsioni del piano di ricostruzione.».
- Si riporta il testo degli articoli 5-ter e 5-quater
del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante:
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio
dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 03 dicembre
2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio
2023, n. 9, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del
1° febbraio 2023:
«Art. 5-ter (Piano commissariale di interventi
urgenti per la sicurezza e la ricostruzione). - 1. Al fine
di garantire, nell'isola di Ischia, il necessario
coordinamento tra gli interventi urgenti di messa in
sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino
delle infrastrutture e degli edifici pubblici, con
particolare riferimento agli istituti scolastici, e degli
immobili privati, a seguito degli eventi calamitosi
verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, e quelli di
ricostruzione degli edifici colpiti dall'evento sismico del
21 agosto 2017, il Commissario straordinario di cui
all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2018, n. 130, agisce anche con riferimento agli eccezionali
eventi meteorologici verificatisi a partire dal 26 novembre
2022, limitatamente ai compiti regolati dal presente
articolo. Conseguentemente, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, gli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2,
lettere d), e) e f), del codice della protezione civile, di
cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono
esclusi dall'ambito di operativita' del Commissario
delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre
2022.
2. Il Commissario straordinario, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, approva con ordinanza, acquisito in
conferenza di servizi il parere dell'Autorita' di bacino
distrettuale dell'Appennino meridionale e sentita la
regione Campania, un piano di interventi urgenti
riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento
franoso del 26 novembre 2022 nel comune di Casamicciola
Terme, utilizzando a tale scopo anche gli esiti delle
indagini e gli studi prodotti in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 951 dell'11
dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293
del 16 dicembre 2022. Il piano, che contiene anche una
ricognizione degli interventi e delle risorse impiegate e
disponibili contro il dissesto idrogeologico afferente al
territorio dell'isola di Ischia, ha validita' quinquennale
ed e' attuato progressivamente nel limite delle risorse
allo scopo finalizzate. Nelle more dell'adozione del
predetto piano, il Commissario straordinario provvede, con
propri atti, alla ricognizione e all'attuazione degli
interventi per le piu' urgenti necessita' nel limite delle
risorse allo scopo finalizzate e disponibili nella
contabilita' speciale intestata al medesimo Commissario.
Gli interventi sono identificati dal codice unico di
progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n.
63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021. Il monitoraggio e'
svolto ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 229.
3. Le previsioni del piano commissariale di cui al
comma 2 integrano il piano di ricostruzione previsto
dall'articolo 24-bis del decreto-legge 28 settembre 2018,
n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, ai fini del necessario coordinamento
tra le azioni di contrasto del dissesto idrogeologico e gli
interventi di ricostruzione post-sisma, dando, ove
possibile, autonoma evidenza contabile ai costi
riconducibili alla ricostruzione post-sisma e alle
attivita' previste dal piano commissariale di cui al
presente articolo.
4. Ai fini dell'attuazione del piano commissariale di
cui al comma 2, il Commissario straordinario puo' definire
accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, con altri enti e organismi
pubblici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
5. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il
Commissario straordinario provvede anche mediante
ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi
generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono comunicate al
Presidente della regione Campania e al Presidente del
Consiglio dei ministri. Ai provvedimenti di natura
regolatoria e organizzativa, ad esclusione di quelli di
natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario,
si applica quanto previsto dall'articolo 33 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
6. Per gli interventi di conto capitale di cui al
presente articolo e' autorizzata la spesa di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Al
relativo onere si provvede:
a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2023,
mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui
all'articolo 1, comma 51-ter, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160;
b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a
10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e
2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
Art. 5-quater (Aggiornamento del piano di assetto
idrogeologico per l'isola di Ischia). - 1. L'Autorita' di
bacino distrettuale dell'Appennino meridionale provvede
all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il
contrasto del dissesto idrogeologico nell'isola di Ischia.
2. L'aggiornamento del piano e' approvato in piu'
stralci funzionali, in coerenza con le modalita' di cui
all'articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. Il primo stralcio funzionale, riguardante il
territorio del comune di Casamicciola, e' adottato entro
sessanta giorni dall'approvazione del piano commissariale
di cui all'articolo 5-ter, comma 2, del presente decreto.
Il piano individua gli interventi identificati dal CUP ai
sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e
della citata deliberazione del CIPE n. 63 del 2020.».
 
Art. 4

Disposizioni urgenti in materia di lavoro

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «a novanta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a centoquattordici mesi»;
b) al comma 7, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024» sono aggiunte le seguenti: «, 7.276.600 euro per l'anno 2025 e 7.417.100 euro per l'anno 2026».
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 997, secondo periodo, le parole «i trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «i cinquantaquattro mesi»;
b) al comma 998, dopo le parole «nel limite delle risorse aggiuntive di euro 4.830.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024» sono aggiunte le seguenti: «, ((di euro 2.664.300)) per l'anno 2025 e di euro 2.715.400 per l'anno 2026».
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a 9.940.900 euro per l'anno 2025 e 10.132.500 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo ((sociale per occupazione e formazione)), di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. All'articolo 25-ter, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n 148, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 1 accedono al programma denominato "Garanzia di occupabilita' dei lavoratori" (GOL) di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che li mette a disposizione delle regioni interessate».
5. Al fine di proseguire nell'attuazione degli interventi, degli obiettivi e dei traguardi in materia di lavoro e politiche sociali previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di continuare a fornire supporto all'unita' di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, e' autorizzata la spesa di 562.277 euro annui.
6. Al fine di garantire l'attuazione delle attivita' connesse al processo di riorganizzazione in atto nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto anche delle nuove competenze attribuite in conseguenza della soppressione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e del trasferimento delle funzioni dell'Agenzia ((medesima ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge)) 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e' autorizzata la spesa di 461.247 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari a 1.023.524 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di parte corrente iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
((7-bis. Il fondo di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e' incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2025.
7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilita', di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 4 (Agenzia per la somministrazione del lavoro
in porto e per la riqualificazione professionale
(transhipment)). - 1. Al fine di sostenere l'occupazione,
di accompagnare i processi di riconversione industriale
delle infrastrutture portuali e di evitare grave
pregiudizio all'operativita' e all'efficienza portuali, nei
porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione
di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli
ultimi cinque anni in modalita' transhipment e persistano
da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni
delle attivita' terminalistiche, in via eccezionale e
temporanea, per un periodo massimo non superiore a
centoquattordici mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e'
istituita dalla Autorita' di Sistema portuale, d'intesa con
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale
laddove eserciti in prorogatio le sue funzioni, una Agenzia
per la somministrazione del lavoro in porto e per la
riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i
lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi
dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi
compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di
concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n.
84 del 1994.
2. L'Agenzia e' promossa e partecipata, nel periodo
di cui al comma 1, dall'Autorita' di Sistema portuale
competente, in deroga all'articolo 6, comma 11, della legge
28 gennaio 1994, n. 84, e secondo le norme recate nel testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Le
attivita' delle Agenzie di cui al comma 1 sono svolte
avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle
rispettive Autorita' di Sistema portuale.
3. L'Agenzia di cui al comma 1, sentite le
organizzazioni sindacali dei lavoratori, svolge attivita'
di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori
iscritti nei propri elenchi anche attraverso la loro
formazione professionale in relazione alle iniziative
economiche ed agli sviluppi industriali dell'area di
competenza della Autorita' di Sistema portuale. Le Regioni
possono cofinanziare i piani di formazione o di
riqualificazione del personale che dovessero rendersi
necessari, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. La somministrazione di lavoro puo' essere
richiesta da qualsiasi impresa abilitata a svolgere
attivita' nell'ambito portuale di competenza della
Autorita' di Sistema portuale di cui al comma 1, al fine di
integrare il proprio organico. Nei porti in cui sia gia'
presente un soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 17
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la richiesta di
manodopera per lo svolgimento delle operazioni portuali
dovra' transitare attraverso tale soggetto e quest'ultimo,
qualora non abbia personale sufficiente per far fronte alla
fornitura di lavoro portuale temporaneo, dovra' rivolgersi
alla predetta Agenzia.
5. In caso di nuove iniziative imprenditoriali e
produttive che dovessero localizzarsi in porto, le imprese
autorizzate o concessionarie devono fare ricorso per le
assunzioni a tempo determinato ed indeterminato, laddove vi
sia coerenza tra profili professionali richiesti e offerti,
ai lavoratori dell'Agenzia secondo percentuali
predeterminate nel relativo titolo abilitativo; lo stesso
obbligo grava, in caso di previsioni di nuove assunzioni,
sulle aziende gia' concessionarie ai sensi dell'articolo 18
della legge 28 gennaio 1994, n. 84. I lavoratori
individuati devono accettare l'impiego proposto, pena la
cancellazione dagli elenchi detenuti dalla Agenzia.
6. All'Agenzia di somministrazione di cui al comma 1,
ad eccezione delle modalita' istitutive e di finanziamento,
si applicano le norme che disciplinano le agenzie di
somministrazione di cui ai decreti legislativi 10 settembre
2003, n. 276, e 15 giugno 2015, n. 81, ove compatibili.
7. Al personale di cui al comma 1, per le giornate di
mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni
di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno
2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive pari a
18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno
2018 e, 8.064.000 euro per l'anno 2019 , 11.200.000 euro
per l'anno 2020, 5.100.000 euro per l'anno 2021, 8.800.000
euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, 7.276.600
euro per l'anno 2025 e 7.417.100 euro per l'anno 2026.
8. Alla scadenza dei trentasei mesi, ove restassero
in forza all'Agenzia di cui al comma 1, lavoratori non
reimpiegati, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti puo' autorizzare la trasformazione di tale
Agenzia, su istanza dell'Autorita' di Sistema portuale
competente e laddove sussistano i presupposti, in
un'Agenzia ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio
1994, n. 84.
9. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a
18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno
2018 e 8.064.000 euro per l'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 18.144.000 euro per l'anno 2017,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da
effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente
importo delle disponibilita' in conto residui del Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2;
b) quanto a 14.112.000 euro per l'anno 2018 e
8.064.000 euro per l'anno 2019 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
10. Alla compensazione degli effetti finanziari in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 pari a
18.144.000 euro per l'anno 2017 si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».
- Si riporta il testo dei commi 997 e 998,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del
31 dicembre 2021, come modificato dalla presente legge:
«997. In considerazione del calo dei traffici nei
porti italiani derivante dall'emergenza da COVID-19 e al
fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi
di riconversione industriale delle infrastrutture portuali
e di evitare grave pregiudizio all'operativita' e
all'efficienza portuali, l'Autorita' di sistema portuale
del Mare di Sardegna puo' istituire, entro la data del 30
giugno 2022 e secondo le modalita' di cui all'articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 18, nei porti in essa rientranti e nei quali
almeno l'80 per cento della movimentazione di merci
containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque
anni in modalita' transhipment e persistano da almeno
dodici mesi stati di crisi aziendale o cessazioni delle
attivita' terminalistiche, un'Agenzia per la
somministrazione del lavoro in porto e per la
riqualificazione professionale, per lo svolgimento delle
attivita' previste dal medesimo articolo 4, nella quale
confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che
operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle
imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18
della citata legge n. 84 del 1994. La durata dell'Agenzia
non puo' superare i cinquantaquattro mesi dalla data di
istituzione. L'attivita' dell'Agenzia e' svolta avvalendosi
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente nei bilanci dell'Autorita' di
sistema portuale del Mare di Sardegna.
998. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e
8 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.
243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 18, ai lavoratori in esubero confluiti
nell'Agenzia, ivi compresi quelli amministrativi, per le
giornate di mancato avviamento al lavoro si applicano le
disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge
28 giugno 2012, n. 92, nel limite delle risorse aggiuntive
di euro 4.830.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024,
di euro 2.664.300 per l'anno 2025 e di euro 2.715.400 per
l'anno 2026. Fino alla data di istituzione dell'Agenzia e
comunque fino al 30 giugno 2022, ai lavoratori in esubero
di cui al comma 997 continuano ad applicarsi le previsioni
di cui all'articolo 9-bis, commi 1 e 2-bis, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante: «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 280 del 29 novembre 2008 - S. O. n. 263, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio
2009:
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione,
che e' istituito nello stato di previsione del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel
quale affluiscono anche le risorse del Fondo per
l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al
finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in
deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via
ordinaria dal CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per
le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
(Omissis):».
- Si riporta il testo dell'articolo 25-ter del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n 148, recante:
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre
2015, come modificato dalla presente legge:
«Art. 25-ter (Condizionalita' e formazione). - 1. I
lavoratori beneficiari di integrazioni salariali
straordinarie di cui al presente capo e al titolo II, allo
scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista
della conclusione della procedura di sospensione o
riduzione dell'attivita' lavorativa e in connessione con la
domanda di lavoro espressa dal territorio, partecipano a
iniziative di carattere formativo o di riqualificazione,
anche mediante fondi interprofessionali.
2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere
cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle rispettive
misure di formazione e politica attiva del lavoro. I
lavoratori interessati dal trattamento di integrazione
salariale straordinaria di cui al comma 1 accedono al
programma denominato "Garanzia di occupabilita' dei
lavoratori" (GOL) di cui all'articolo 1, comma 324, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tal fine i nominativi dei
lavoratori coinvolti sono comunicati al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, che li mette a
disposizione delle regioni interessate.
3. La mancata partecipazione senza giustificato
motivo alle iniziative di cui al comma 1 comporta
l'irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di
una mensilita' di trattamento di integrazione salariale
fino alla decadenza dallo stesso, secondo le modalita' e i
criteri da definire con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
4. Le modalita' di attuazione delle iniziative di
carattere formativo o di riqualificazione di cui al comma 1
sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1, del
citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77:
«Art. 8 (Coordinamento della fase attuativa). - 1.
Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi
previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative
attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio,
rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della
propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle
esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di
riferimento ovvero istituisce una apposita unita' di
missione di livello dirigenziale generale fino al
completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre
2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici
dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il relativo provvedimento
di organizzazione interna, con decreto del Ministro di
riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
22 giugno 2023, n. 75, recante: «Disposizioni urgenti in
materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni,
di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione
del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno
2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto
2023, n. 112, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190
del 16 agosto 2023:
«Art. 3 (Politiche attive del lavoro, rafforzamento
della capacita' amministrativa del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e misure per l'Ispettorato
nazionale del lavoro). - 1. Al fine di garantire l'efficace
coordinamento dei servizi e delle politiche attive del
lavoro, incluso quello relativo all'utilizzo delle risorse
europee e all'effettivo raggiungimento degli obiettivi
stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), le funzioni dell'Agenzia nazionale politiche attive
del lavoro (ANPAL), come disciplinate dal decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e da ogni altra
previsione di legge, sono attribuite al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, recante il regolamento di organizzazione del
medesimo Ministero, da adottare, entro il 30 novembre 2023,
con le modalita' di cui all'articolo 13 del decreto-legge
11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni,
dalla legge ((16 dicembre 2022, n. 204,)) e,
conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, l'ANPAL
e' soppressa. Con le medesime procedure di riorganizzazione
di cui al primo periodo, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali provvede, altresi', alla riorganizzazione
degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per
adeguarne compiti, funzioni e organico alla nuova
organizzazione ministeriale.
2. Dalla medesima data di cui al comma 1, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra
nella titolarita' di tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi, anche processuali, dell'ANPAL e le risorse umane,
strumentali e finanziarie dell'Agenzia soppressa sono
trasferite al medesimo Ministero, nei cui ruoli transita il
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad
eccezione del personale appartenente al comparto ricerca,
che viene trasferito, unitamente alle correlate risorse
finanziarie, all'Istituto nazionale per l'analisi delle
politiche pubbliche (INAPP). Al personale non dirigenziale
trasferito ai sensi del presente articolo si applica il
trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto
nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto un
assegno ad personam riassorbibile pari all'eventuale
differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento
economico dell'amministrazione di provenienza, ove
superiore, e quelle riconosciute presso l'amministrazione
di destinazione. Al personale dirigenziale trasferito ai
sensi del presente articolo continuano ad applicarsi i
contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi
dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, nelle more dell'entrata in vigore del
regolamento di organizzazione di cui al comma 1. Con il
decreto di riorganizzazione di cui al comma 1 sono
disciplinati il trasferimento delle risorse umane,
finanziarie e strumentali dall'ANPAL al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, ivi compreso il subentro
nei contratti ancora in corso, nonche' le modalita' e le
procedure di trasferimento. Con il decreto di cui al comma
1 e', altresi', disciplinato il trasferimento del personale
dell'ANPAL, afferente al comparto ricerca, all'INAPP,
unitamente alle correlate risorse finanziarie. E'
conseguentemente rideterminata la dotazione organica del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
dell'INAPP. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
conseguenti variazioni di bilancio. Al fine di garantire la
continuita' delle attivita' svolte dal personale del
comparto ricerca nell'ANPAL a seguito del trasferimento
delle funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, nonche' per obiettivi di interesse comune di
analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del
lavoro e sociali, il Ministero medesimo puo' avvalersi,
fino al 31 dicembre 2026, di un contingente del personale
dell'INAPP fino a un numero massimo di unita' di personale
pari a quello trasferito dall'ANPAL. Le attivita' e il
contingente di personale interessato sono regolati da
apposita convenzione non onerosa tra il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e l'INAPP. Gli oneri
restano a carico dell'ente di appartenenza.
2-bis. Il personale dipendente dell'ANPAL,
appartenente al comparto ricerca e al quale e' applicato il
contratto collettivo nazionale relativo al personale degli
enti pubblici di ricerca, trasferito all'INAPP ai sensi del
comma 2 del presente articolo, puo' chiedere il
trasferimento presso altro ente pubblico di ricerca tra
quelli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 218, ai sensi dell'articolo 30, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Il bilancio di chiusura dell'ANPAL e' deliberato
dagli organi in carica alla data di cessazione
dell'Agenzia, corredato della relazione redatta dall'organo
interno di controllo in carica alla medesima data di
cessazione dell'ANPAL, ed e' trasmesso, per l'approvazione,
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Ogni riferimento all'ANPAL contenuto in norme di
legge o in norme di rango secondario e' da intendersi
riferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e'
abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni del
presente decreto.
5. Per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e
nelle materie di interesse comune con gli enti vigilati, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo'
avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di personale non
dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato
proveniente dagli enti dallo stesso vigilati, attraverso
l'istituto dell'assegnazione temporanea o altri analoghi
istituti previsti dai rispettivi ordinamenti. Gli oneri
relativi al trattamento economico, compresi quelli
accessori, restano a carico degli enti di provenienza.
6. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 46 e' sostituito dal seguente:
«Art. 46 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza
statale nelle seguenti aree funzionali:
a) politiche sociali, di inclusione, coesione e
protezione sociale; terzo settore; politiche per i flussi
migratori per motivi di lavoro e politiche per l'inclusione
dei cittadini stranieri; coordinamento e raccordo con gli
organismi europei e internazionali, nelle materie di
competenza;
b) politiche del lavoro e per l'occupazione,
anche in ottica di genere; servizi per il lavoro;
regolazione dei rapporti di lavoro e tutela dei lavoratori;
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
mediazione per la soluzione di controversie collettive di
lavoro; rappresentativita' sindacale; politiche
previdenziali e assicurative; coordinamento e raccordo con
gli organismi europei e internazionali, nelle materie di
competenza;
c) amministrazione generale; servizi comuni e
indivisibili; affari generali e attivita' di gestione del
personale; programmazione generale del fabbisogno del
Ministero e coordinamento delle attivita' in materia di
reclutamento del personale; rappresentanza della parte
pubblica nei rapporti sindacali; tenuta e gestione di
banche dati, delle piattaforme e dei sistemi informatici;
acquisti centralizzati e gestione logistica; coordinamento
della comunicazione istituzionale; attivita' di analisi,
ricerca e studio sulle attivita' di competenza del
Ministero; coordinamento e raccordo con gli organismi
europei e internazionali, nelle materie di competenza.
2. Il Ministero svolge, altresi', i compiti di
vigilanza su enti e attivita' previsti dalla legislazione
vigente e assicura il coordinamento e la gestione delle
risorse e programmi a valere sul bilancio dell'Unione
europea o a questo complementari.»;
b) all'articolo 47, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
"1. Il Ministero si articola in dipartimenti,
disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei
dipartimenti non puo' essere superiore a tre, in
riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46, e
il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale
non puo' essere superiore a quindici, ivi compresi i capi
dei dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione
dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.".
6-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22
aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo la lettera b-bis) e'
aggiunta la seguente:
"b-ter) il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' autorizzato ad avviare procedure di
reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove
scritta e orale, per l'assunzione del personale
appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella B
dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le
procedure di reclutamento di cui al primo periodo possono
essere finalizzate anche al reclutamento di personale
dell'area dei funzionari a valere sulle facolta'
assunzionali ordinarie, per specifiche professionalita' con
competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di
lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di
bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro,
gestione dei fondi strutturali e della capacita' di
investimento, digitalizzazione, gestione di siti internet e
contrattualistica pubblica. Ferme restando, a parita' di
requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999,
n. 68, il bando puo' prevedere l'attribuzione di un
punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per
l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito
non oltre cinque anni prima del termine previsto per la
presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di reclutamento, e, in ogni caso, un'adeguata
valorizzazione della specifica professionalita' maturata da
soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano
svolto attivita' presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali".
6-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' autorizzato, per il biennio 2024-2025, a
reclutare, con corrispondente incremento della dotazione
organica, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, un contingente di sei dirigenti di seconda
fascia mediante l'indizione di procedure concorsuali
pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti
graduatorie di concorsi pubblici. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 819.509 euro annui a decorrere
dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
7. A decorrere dalla data di soppressione dell'ANPAL,
determinata ai sensi del comma 1, la societa' ANPAL Servizi
S.p.a. assume la denominazione di «Sviluppo Lavoro Italia
S.p.A.» e tutte le disposizioni normative riferite alla
societa' ANPAL Servizi S.p.a. devono intendersi riferite
alla suddetta societa'.
8. La societa' Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e'
soggetto in house del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
esercita in via esclusiva la vigilanza e il controllo
analogo sulla societa' Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. Gli
indirizzi di carattere generale sono definiti e approvati
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
10. Il consiglio di amministrazione della societa' e'
composto da cinque membri, di cui tre, compreso il
Presidente, nominati dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, uno nominato dal Ministro dell'economia
e delle finanze e uno nominato su designazione della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
11. La societa' si avvale, altresi', di un comitato
consultivo strategico composto di dieci membri, in
rappresentanza delle parti sociali piu' rappresentative. Il
comitato e' presieduto dal presidente del consiglio di
amministrazione di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e i suoi
componenti non hanno diritto a compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti, comunque
denominati.
12. Le regioni e le province autonome, nell'ambito
delle proprie competenze costituzionali e delle risorse
disponibili a legislazione vigente, favoriscono la
collaborazione e ogni forma utile di integrazione su
programmi definiti di attivita', tra la societa' e i propri
uffici e le strutture di promozione dell'occupazione, dei
servizi e delle politiche attive del lavoro.
13. Lo statuto della societa' e' corrispondentemente
adeguato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
14. All'articolo 46, comma 4, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "e dell'ANPAL" e
le parole: ", sentita l'ANPAL" sono soppresse.
15. Al fine di garantire il raggiungimento degli
obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), all'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 149, il primo e il
secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "A decorrere
dal 1° luglio 2023 la dotazione organica dell'Ispettorato,
non superiore a 7.846 unita' ripartite tra le diverse
qualifiche, dirigenziali e non dirigenziali, e' definita
con provvedimento del direttore dell'Ispettorato, previa
approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e nei limiti delle dotazioni finanziarie, nel
rispetto di quanto previsto dal comma 2 del presente
articolo e dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Nell'ambito della predetta dotazione organica
sono ricompresi un numero massimo di otto posizioni
dirigenziali di livello generale, di cui una da conferire
ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ottantasei posizioni
dirigenziali di livello non generale.".
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
provvedimento di cui al comma 15 sono abrogate le
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 23 febbraio 2016, recante "Disposizioni per
l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il
funzionamento dell'Ispettorato", incompatibili con il
medesimo provvedimento.
16-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge
22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: "del personale del
comparto ministeri" sono sostituite dalle seguenti: "del
personale dei Ministeri, dell'Agenzia nazionale politiche
attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro
dall'anno 2023".».
- Si riporta il testo dell'articolo 34-ter della legge
31 dicembre 2009, n. 196, recante: «Legge di contabilita' e
finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
303 del 31 dicembre 2009:
«Art 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale
dei residui passivi). - 1. Decorso il termine
dell'esercizio finanziario, per ogni unita' elementare di
bilancio, con decreto ministeriale da registrarsi alla
Corte dei conti, e' determinata la somma da conservarsi in
conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto.
In apposito allegato al decreto medesimo sono altresi'
individuate le somme relative a spese pluriennali in conto
capitale non a carattere permanente da eliminare dal conto
dei residui di stanziamento e da iscrivere nella competenza
degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 30, comma
2, terzo periodo, riferibili ad esercizi precedenti
all'esercizio scaduto. In apposito allegato al Rendiconto
generale dello Stato sono elencate, distintamente per anno
di iscrizione in bilancio, le somme relative al precedente
periodo eliminate dal conto dei residui da reiscrivere
nella competenza degli esercizi successivi, sui pertinenti
programmi, con legge di bilancio.
2. Ai fini dell'adozione del predetto decreto le
amministrazioni competenti verificano la sussistenza delle
ragioni del mantenimento in bilancio dei residui
provenienti dagli anni precedenti a quello di
consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici centrali
di bilancio le somme da conservare e quelle da eliminare
per economia e per perenzione amministrativa.
3. Gli uffici di controllo verificano le somme da
conservarsi nel conto dei residui per impegni riferibili
all'esercizio scaduto e quelle da eliminare ai sensi dei
commi precedenti al fine della predisposizione, a cura
dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1.
4. Contestualmente all'accertamento di cui comma 2,
nell'ambito del processo di definizione del Rendiconto
generale dello Stato ed entro i termini previsti per la
predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le
Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento della
sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del
patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui
perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente, ai fini della verifica della permanenza dei
presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della legge
n. 196 del 2009.
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati.
Annualmente, successivamente al giudizio di parifica
della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme
corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente
possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in
bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi
programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da
istituire con la medesima legge, negli stati di previsione
delle amministrazioni interessate.».
- Si riporta il testo dell'articolo 28 del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante: «Misure
urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del
lavoro», convertito, con modificazioni, dalla legge 3
luglio 2023, n. 85, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
153 del 3 luglio 2023:
«Art. 28 (Incentivi per il lavoro delle persone con
disabilita'). - 1. Al fine di valorizzare e incentivare le
competenze professionali dei giovani con disabilita' e il
loro diretto coinvolgimento nelle diverse attivita'
statutarie anche produttive e nelle iniziative
imprenditoriali degli enti, delle organizzazioni e delle
associazioni di cui al presente comma, e' istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, per il successivo trasferimento al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un
apposito fondo finalizzato al riconoscimento di un
contributo in favore degli enti del Terzo settore di cui
all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e
delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel
processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del
predetto decreto legislativo n. 117 del 2017, delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui al
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella
relativa anagrafe, per ogni persona con disabilita', di
eta' inferiore a trentacinque anni, assunta ai sensi della
legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2023,
per lo svolgimento di attivita' conformi allo statuto. Il
fondo di cui al presente comma e' alimentato mediante la
riassegnazione in spesa, nel limite massimo di 7 milioni di
euro per l'anno 2023, delle somme non utilizzate di cui
all'articolo 104, comma 3, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77 e versate nel predetto anno dalle
amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello
Stato.
2. Le modalita' di ammissione, quantificazione ed
erogazione del contributo, le modalita' e i termini di
presentazione delle domande, nonche' le procedure di
controllo sono definiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le
disabilita' e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro il 1° marzo 2024.
3. Per le operazioni relative alla gestione del fondo
di cui al comma 1 e all'erogazione dei contributi,
l'amministrazione interessata procede alla stipula di
apposite convenzioni e con eventuali oneri a carico delle
risorse del medesimo fondo.
4. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari
in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».
- Si riporta il testo del comma 210, dell'articolo 1,
della citata legge 30 dicembre 2023, n. 213:
«210. Al fine di assicurare un'efficiente
programmazione delle politiche per l'inclusione,
l'accessibilita' e il sostegno a favore delle persone con
disabilita', a decorrere dal 1° gennaio 2024 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il
Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilita'
con una dotazione di euro 552.177.454 per l'anno 2024 e di
euro 231.807.485 annui a decorrere dall'anno 2025.».
 
Art. 5

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i compiti e le funzioni del Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono trasferiti all'Autorita' per la Laguna ((di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque)), di cui all'articolo 95, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, unitamente alle risorse finanziarie eventualmente disponibili. L'Autorita' ((per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque)) provvede allo svolgimento delle attivita' di cui al primo periodo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore ((del presente decreto)) il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, trasmette all'Autorita' ((per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque)) e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza, gli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico, nonche' la ricognizione delle risorse di cui al primo periodo.
2. Al fine di assicurare l'avvio delle attivita' dell'Autorita' ((per la Laguna di Venezia))-Nuovo Magistrato alle Acque, istituita dall'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, il Presidente della suddetta Autorita' e' autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale non generale previsti dall'articolo 95, comma 10, del decreto-legge n. 104 del 2020, con una percentuale del 50 per cento, in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulle risorse autorizzate dall'articolo 95, comma 16, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
3. All'articolo ((94-bis del)) decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7-bis:
1) al primo periodo, ((le parole)): «per un periodo massimo di ventiquattro mesi» ((sono sostituite dalle seguenti)): «per un periodo massimo di quarantotto mesi»;
2) al secondo periodo le parole: «non oltre il 31 dicembre 2024» ((sono sostituite)) dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2026»;
b) al comma 7-quinquies:
1) all'alinea le parole: «e di euro 5.600.000 a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 5.600.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;
2) alla lettera b) le parole «a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;
3) dopo la lettera b) ((e' aggiunta)) la seguente:
«b-bis) quanto a euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinate alle sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tranvie extraurbane, funivie e ascensori in servizio pubblico e autolinee non di competenza delle regioni ai sensi ((dell'articolo 2 della legge 2 agosto 1952,)) n. 1221».
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a decorrere dalla ((data di)) entrata in vigore del presente decreto, i compiti e le funzioni del Commissario straordinario di cui al medesimo articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono trasferiti al Presidente della Regione Liguria, unitamente alle risorse di cui al comma 7-quinquies dell'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Per le finalita' di cui al primo periodo, il Presidente della Regione Liguria, in qualita' di Commissario straordinario, opera con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e puo' nominare un subcommissario. Il compenso del subcommissario di cui al secondo periodo puo' essere fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e i relativi oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 5 ((del presente articolo)), nel limite di 75.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione. L'incarico del subcommissario di cui al secondo periodo cessa ((alla scadenza delle funzioni del Commissario straordinario di cui al primo periodo del presente comma)). Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale cessa ((dalle funzioni)) di Commissario straordinario di cui all'articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore ((del presente decreto)).
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 75.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede ((mediante corrispondente)) riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della ((legge 30 dicembre 2020, n. 178.
5-bis. Il Commissario straordinario per il completamento dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, di cui all'articolo 4, comma 12-octies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e' autorizzato a conferire incarichi di consulenza, fino al numero massimo di quattro, di durata non superiore al 31 dicembre 2027, a esperti di elevata qualificazione in materia tecnica, amministrativa, giuridica e di comunicazione nel settore delle infrastrutture, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il relativo trattamento economico e' stabilito con il provvedimento di conferimento dell'incarico, nel limite massimo di euro 60.000 annui per ciascun esperto, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 240.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo l'articolo 4 del citato
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32:
«Art. 4 (Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali). - 1. Con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli
interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato
grado di complessita' progettuale, da una particolare
difficolta' esecutiva o attuativa, da complessita' delle
procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un
rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello
nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o
il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o
piu' Commissari straordinari che e' disposta con i medesimi
decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene
reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso
inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del
parere. Con uno o piu' decreti successivi, da adottare con
le modalita' di cui al primo periodo entro il 31 dicembre
2021, il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al
primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la
nomina di Commissari straordinari. In relazione agli
interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente
regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono
adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali
interventi, previa intesa con il Presidente della Regione
interessata. Gli interventi di cui al presente articolo
sono identificati con i corrispondenti codici unici di
progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli
interventi ad essa collegati. Il Commissario straordinario
nominato, prima dell'avvio degli interventi, convoca le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale. Quando, per sopravvenute ragioni
soggettive od oggettive, e' necessario provvedere alla
sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime
modalita' di cui al presente comma anche oltre i termini di
cui al primo e al secondo periodo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo
di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva
realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari,
individuabili anche nell'ambito delle societa' a controllo
pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione
ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei
lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale
rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora
appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, anche mediante
specifici protocolli operativi per l'applicazione delle
migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni
effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e
nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela
ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni
culturali e paesaggistici, per i quali il termine di
adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data
di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove
l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti
si intendono rilasciati. L'autorita' competente puo'
altresi' chiedere chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente
periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima
documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni,
decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi
si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove
sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva
comunicazione al Commissario straordinario e il termine di
sessanta giorni di cui al presente comma e' sospeso, fino
all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e,
comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi
i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. I
termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi'
per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti
solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale
della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i
principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni
contenute nella parte seconda del medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006. Per gli interventi ricompresi
negli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Commissario
straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni
territorialmente competenti, puo' richiedere al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica di individuare
la regione quale autorita' competente allo svolgimento
della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA)
o alla verifica di assoggettabilita' a VIA. Entro e non
oltre i successivi quindici giorni, il competente ufficio
del Ministero comunica al Commissario straordinario e alla
regione la determinazione in merito all'autorita'
competente.
2-bis. Relativamente ai progetti delle infrastrutture
ferroviarie, l'approvazione di cui al comma 2 puo' avere ad
oggetto anche il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto
progetto sia redatto secondo le modalita' e le indicazioni
di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. In tal
caso, fermo restando quanto previsto dal comma 3, la
stazione appaltante pone a base di gara direttamente il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica approvato dal
Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti.
3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari
straordinari possono essere abilitati ad assumere
direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano
in deroga alle disposizioni di legge in materia di
contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di
cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di
subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo
periodo, il Commissario straordinario provvede anche a
mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto,
provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del
verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la
sola presenza di due rappresentanti della regione o degli
enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento.
3-bis. E' autorizzata l'apertura di apposite
contabilita' speciali intestate ai Commissari straordinari,
nominati ai sensi del presente articolo, per le spese di
funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso
svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario
predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso
disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli
interventi in base al quale le amministrazioni competenti,
ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli
impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti
iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di
risorse alle contabilita' speciali. Conseguentemente, il
Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in
bilancio, puo' avviare le procedure di affidamento dei
contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse
sulla contabilita' speciale. Gli impegni pluriennali
possono essere annualmente rimodulati con la legge di
bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma
dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi
sono trasferite, previa tempestiva richiesta del
Commissario alle amministrazioni competenti, sulla
contabilita' speciale sulla base degli stati di avanzamento
dell'intervento comunicati al Commissario. I provvedimenti
di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura
gestionale, adottati dai Commissari straordinari sono
sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge
14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27,
comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono
dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase
del controllo, l'organo emanante puo', con motivazione
espressa, dichiarare i predetti provvedimenti
provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma
degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7
agosto 1990, n. 241. Il monitoraggio degli interventi
effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base
di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229.
4. I Commissari straordinari trasmettono al Comitato
interministeriale per la programmazione economica, per il
tramite del Ministero competente, i progetti approvati, il
relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e
il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il
sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011,
segnalando altresi' semestralmente eventuali anomalie e
significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel
cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini
della valutazione di definanziamento degli interventi. Le
modalita' e le deroghe di cui al comma 2, ad eccezione di
quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela
di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai commi 3 e
3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi di assistenza
tecnica nell'ambito del quadro economico dell'opera, si
applicano anche agli interventi dei commissari di Governo
per il contrasto del dissesto idrogeologico e dei
Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui
all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n.
145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre
2016 n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del
decreto-legge 14 ottobre 2019 n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141 e dei
Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale
di cui all'articolo 252, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
5. Con i medesimi decreti di cui al comma 1 sono,
altresi', stabiliti i termini e le attivita' connesse alla
realizzazione dell'opera nonche' una quota percentuale del
quadro economico degli interventi da realizzare
eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e
al compenso per i Commissari straordinari. I compensi dei
Commissari, ove previsti, sono stabiliti in misura non
superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il
supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione
dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata,
dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
n. 6, nonche' di societa' controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare o
completare nell'ambito della percentuale di cui al primo
periodo. I Commissari straordinari possono nominare un
sub-commissario. L'eventuale compenso del sub commissario
da determinarsi in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e' posto a carico del quadro economico
dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota
percentuale di cui al primo periodo.
6. Al fine di fronteggiare la situazione di grave
degrado in cui versa la rete viaria provinciale della
Regione Siciliana, ancor piu' acuitasi in conseguenza dei
recenti eventi meteorologici che hanno interessato vaste
aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati
interventi di riqualificazione, miglioramento e
rifunzionalizzazione della stessa rete viaria provinciale
al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale
e adeguata mobilita', con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente
della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il 28
febbraio 2020, e' nominato apposito Commissario
straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai
commi 2 e 3, e' incaricato di realizzare la progettazione,
l'affidamento e l'esecuzione di interventi sulla rete
viaria provinciale della Regione Siciliana, anche mediante
apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni
competenti. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo, sono stabiliti i termini, le modalita', le
tempistiche, il supporto tecnico, le attivita' connesse
alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario,
i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli
interventi da realizzare o completare. Il Commissario
straordinario per la realizzazione degli interventi puo'
avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di ANAS
S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza
tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri
di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare. Il
compenso del Commissario e' stabilito in misura non
superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il
commissario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione
interessata nonche' di societa' controllate dalla medesima.
6-bis. Per la prosecuzione dei lavori di
realizzazione del modulo sperimentale elettromeccanico per
la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto
come sistema MOSE, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, d'intesa con la regione Veneto, sentiti i
Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per i beni e le
attivita' culturali e delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, la citta' metropolitana di Venezia
e il comune di Venezia, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e' nominato un Commissario
straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di
prosecuzione dei lavori volti al completamento dell'opera.
A tal fine il Commissario puo' assumere le funzioni di
stazione appaltante e opera in raccordo con la struttura
del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per
il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia
Giulia. Per la celere esecuzione delle attivita' assegnate
al Commissario straordinario, con il medesimo decreto sono
altresi' stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche,
l'eventuale supporto tecnico, il compenso del Commissario,
il cui onere e' posto a carico del quadro economico
dell'opera. Il compenso del Commissario e' fissato in
misura non superiore a quella indicata all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Il Commissario straordinario opera in deroga alle
disposizioni di legge in materia di contratti pubblici,
fatto salvo il rispetto dei principi generali posti dai
Trattati dell'Unione europea e dalle disposizioni delle
direttive di settore, anche come recepiti dall'ordinamento
interno. Il Commissario puo' avvalersi di strutture delle
amministrazioni centrali o territoriali interessate nonche'
di societa' controllate dallo Stato o dalle regioni, nel
limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
6-ter. Al fine della piu' celere realizzazione degli
interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia, le
risorse assegnate dall'articolo 1, comma 852, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, pari a 25 milioni di euro per
l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2019 al 2024, e destinate ai comuni della Laguna di
Venezia, ripartite dal Comitato di cui all'articolo 4 della
legge 29 novembre 1984, n. 798, sono ripartite, per le
annualita' 2018 e 2019, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori.
Al fine della piu' celere realizzazione degli interventi
per la salvaguardia della Laguna di Venezia nell'intero
territorio comunale, per gli anni dal 2020 al 2024, le
risorse di cui al primo periodo sono ripartite, per ciascun
anno, nel modo seguente: euro 28.225.000 al comune di
Venezia, euro 5.666.666,66 al comune di Chioggia, euro
1.775.000 al comune di Cavallino-Treporti, euro
1.166.666,67 a ciascuno dei comuni di Mira e Jesolo,
nonche' euro 500.000 a ciascuno dei comuni di Musile di
Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto d'Altino.
6-quater. Al fine di assicurare la piena fruibilita'
degli spazi costruiti sull'infrastruttura del Ponte di
Parma denominato "Nuovo Ponte Nord", la regione
Emilia-Romagna, la provincia di Parma e il comune di Parma,
verificata la presenza sul corso d'acqua principale su cui
insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o
di altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee a
garantire un franco di sicurezza adeguato rispetto al
livello delle piene, possono adottare i necessari
provvedimenti finalizzati a consentirne l'utilizzo
permanente attraverso l'insediamento di attivita' sia a
scala urbana che extraurbana, anche in deroga alla
pianificazione vigente, nel rispetto della pianificazione
di bacino e delle relative norme di attuazione. Tale
utilizzo costituisce fattispecie unica e straordinaria. Al
fine di consentire l'intervento di adeguamento
dell'infrastruttura di cui al presente comma e il recupero
e l'utilizzo degli spazi costruiti sulla medesima
infrastruttura, e' concesso al comune di Parma un
contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma,
pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025
e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del
programma 'Fondi di riserva e speciali della missione
'Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6-quinquies. Al fine di procedere celermente alla
realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria
nella regione Sardegna, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente
della Giunta regionale della regione Sardegna, da adottare
entro il 30 giugno 2020, e' nominato apposito Commissario
straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai
commi 2 e 3, e' incaricato di sovraintendere alla
programmazione, alla progettazione, all'affidamento e
all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria della
regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo sono stabiliti i termini, le modalita', i tempi, il
supporto tecnico, le attivita' connesse alla realizzazione
dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri sono
posti a carico del quadro economico degli interventi da
realizzare o da completare. Il compenso del Commissario e'
stabilito in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. Il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione interessata nonche' di societa'
controllate dalla medesima.
6-sexies. Anche per le finalita' di cui al comma
6-quinquies del presente articolo, il comma 4-novies
dell'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 141, e' sostituito dal seguente:
"4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle
aree interessate da pericolosita' o da rischio idraulico di
grado elevato o molto elevato, come definite dalle norme
tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non
sono consentiti incrementi delle attuali quote di
impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve
le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei piani
di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di
cui al periodo precedente."
7. Alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono da intendersi
conclusi i programmi infrastrutturali "6000 Campanili" e
"Nuovi Progetti di Intervento", di cui al decreto-legge 21
giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla legge
9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013, n. 147,
e al decreto-legge 12 settembre 2014 n.133 convertito con
modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente provvedimento, si provvede alla
ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato,
anche in conto residui, e non piu' dovute relative ai
predetti programmi, con esclusione delle somme perenti.
Le somme accertate a seguito della predetta
ricognizione sono mantenute nel conto del bilancio per
essere versate all'entrata del bilancio dello Stato
nell'anno 2019, qualora iscritte in bilancio nel conto dei
residui passivi, e riassegnate ad apposito capitolo di
spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento
di un nuovo Programma di Interventi infrastrutturali per
Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti. Con il decreto di cui
al precedente periodo sono individuate le modalita' e i
termini di accesso al finanziamento del programma di
interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500
abitanti per lavori di immediata cantierabilita' per la
manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture
pubbliche comunali e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche.
7-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono individuati gli interventi per realizzare la
Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'articolo 8,
comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,
e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale
per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto "PNire 3", a favore
di progetti di realizzazione di reti di infrastrutture di
ricarica dedicate ai veicoli alimentati ad energia
elettrica, immediatamente realizzabili, valutati e
selezionati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, nel
limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2019, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205.
8. Al fine di garantire la realizzazione e il
completamento delle opere di cui all'articolo 86 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche sulla
base della ricognizione delle pendenze di cui all'articolo
49, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, a individuare:
a) le amministrazioni competenti che subentrano nei
rapporti attivi e passivi della cessata gestione
commissariale, rispetto all'avvio ovvero al completamento
degli interventi di cui all'articolo 86 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, con relativa indicazione delle
modalita' e delle tempistiche occorrenti per l'avvio o il
completamento degli interventi stessi;
b) le amministrazioni competenti cui trasferire gli
interventi completati da parte della gestione
commissariale;
c) i centri di costo delle amministrazioni
competenti cui trasferire le risorse presenti sulla
contabilita' speciale n. 3250, intestata al Commissario ad
acta, provenienti dalla contabilita' speciale n. 1728, di
cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.
9. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 8, la
Regione Campania provvede al completamento delle attivita'
relative al "Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) -
A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli). Tratta campana Strada
a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda" subentrando nei
rapporti attivi e passivi in essere. La Regione Campania e'
autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle
imprese esecutrici utilizzando risorse finanziarie nella
propria disponibilita', comunque destinate al completamento
del citato collegamento e provvede alle occorrenti
attivita' di esproprio funzionali alla realizzazione
dell'intervento.
La Regione Campania puo' affidare eventuali
contenziosi all'Avvocatura dello Stato, previa stipula di
apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 107, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato
di vigilanza per l'attuazione degli interventi di
completamento della strada a scorrimento veloce
"Lioni-Grottaminarda", anche ai fini dell'individuazione
dei lotti funzionali alla realizzazione dell'opera. La
costituzione e il funzionamento del Comitato, composto da
cinque componenti di qualificata professionalita' ed
esperienza cui non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati, non
comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
11. Ai fini degli effetti finanziari delle
disposizioni di cui ai commi 8 e 9, le risorse esistenti
sulla contabilita' speciale 3250, intestata al commissario
ad acta, provenienti dalla contabilita' speciale n. 1728,
di cui all'articolo 86, comma 3 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, sono riassegnate, ove necessario, mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, alle
Amministrazioni titolari degli interventi.
12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi
8 e 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74,
comma 2, del testo unico delle leggi per gli interventi nei
territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria
colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del
febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, dopo il comma 148 e' inserito il seguente:
"148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si
applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020
ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della legge 27
dicembre 2017, n. 205. Per tali contributi sono
conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai
commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della citata legge n.
205 del 2017".
12-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: "La gravita' della colpa e ogni conseguente
responsabilita' sono in ogni caso escluse per ogni profilo
se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano
la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di
rapporti di concessione autostradale, allorche' detti
decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei
conti in sede di controllo preventivo di legittimita'
svolto su richiesta dell'amministrazione procedente".
12-quater. All'articolo 16 della legge 27 febbraio
1967, n. 48, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"In caso di assenza o impedimento temporaneo del
Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e'
presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in
qualita' di vice presidente del Comitato stesso. In caso di
assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo,
le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu'
anziano per eta'".
12-quinquies. All'articolo 61 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6, le parole: "31 dicembre 2019" sono
sostituire dalle seguenti: "31 gennaio 2021";
b) al comma 9, le parole: "con la consegna delle
opere previste nel piano di cui al comma 4" sono sostituite
dalle seguenti: "il 31 dicembre 2021".
12-sexies. Al primo periodo del comma 13
dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo
le parole: "Nodo stazione di Verona" sono aggiunte, in
fine, le seguenti: "nonche' delle iniziative relative
all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di
Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro
(Mantova)".
12-septies. Al fine di consentire il celere riavvio
dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e assicurare il
collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei
Giovi e il Porto storico di Genova, i progetti
"Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole", "Linea
AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" e
"Potenziamento Genova-Campasso" sono unificati in un
Progetto unico, il cui limite di spesa e' definito in
6.853,23 milioni di euro ed e' interamente finanziato
nell'ambito delle risorse del contratto di programma RFI.
Tale finalizzazione e' recepita nell'aggiornamento
del contratto di programma - parte investimenti tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa
per gli anni 2018-2019, che deve recare il quadro economico
unitario del Progetto unico e il cronoprogramma degli
interventi. Le risorse che si rendono disponibili sui
singoli interventi del Progetto unico possono essere
destinate agli altri interventi nell'ambito dello stesso
Progetto unico. Le opere civili degli interventi
"Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole" e
"Potenziamento Genova-Campasso" e la relativa impiantistica
costituiscono lavori supplementari all'intervento "Linea
AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" ai sensi
dell'articolo 89 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. E'
autorizzato l'avvio della realizzazione del sesto lotto
costruttivo della "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico
dei Giovi", mediante utilizzo delle risorse gia' assegnate
alla RFI per il finanziamento del contratto di programma -
parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni di euro
anche nell'ambito del riparto del Fondo per gli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di
cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre
2017, n. 205.
12-octies. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Presidente della Giunta regionale della Liguria, nomina,
con proprio decreto e senza oneri per la finanza pubblica,
il Commissario straordinario per il completamento dei
lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento
dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto
storico di Genova, in deroga alla procedura vigente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 95 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante: «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto
2020, - S.O. n. 30, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020:
«Art. 95 (Misure per la salvaguardia di Venezia e
della sua laguna e istituzione dell'Autorita' per la Laguna
di Venezia). - 1. E' istituita l'Autorita' per la Laguna di
Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque, di seguito
"Autorita'", con sede in Venezia. L'Autorita' e' ente
pubblico non economico di rilevanza nazionale dotato di
autonomia amministrativa, organizzativa, rertlamentare, di
bilancio e finanziaria. L'Autorita' opera nell'esercizio
delle funzioni pubbliche ad essa affidate in base ai
principi di legalita', imparzialita' e trasparenza, con
criteri di efficienza, economicita' ed efficacia nel
perseguimento della sua missione. L'Autorita' e' sottoposta
ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni di
cui al presente articolo. Il quinto e il sesto periodo del
comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, sono abrogati.
2. All'Autorita' sono attribuite tutte le funzioni e
competenze relative alla salvaguardia della citta' di
Venezia e della sua laguna e al mantenimento del regime
idraulico lagunare, ivi incluse quelle di cui alle leggi 5
marzo 1963, n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre
1984, n. 798, nonche' quelle gia' attribuite al Magistrato
alle Acque e trasferite al Provveditorato Interregionale
per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e
Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 18, comma 3,
secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente
comma, l'Autorita' puo' provvedere alla sottoscrizione di
accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241. Le funzioni dell'Autorita' sono esercitate
compatibilmente con i principi e i criteri relativi al
buono stato ecologico delle acque di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla gestione del
rischio di alluvioni di cui al decreto legislativo 23
febbraio 2010, n. 49, e alle tutele di cui alle direttive
2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30
novembre 2009, e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio
1992, cosiddette direttive "Uccelli" e "Habitat". In
particolare, l'Autorita':
a) approva, nel rispetto del piano generale degli
interventi di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre
1984, n. 798, tenuto conto dei programmi triennali di
intervento di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dei piani di gestione delle acque di
cui all'articolo 117 del citato decreto legislativo n. 152
del 2006, dei piani di gestione del rischio di alluvioni di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio
2010, n. 49, del progetto generale per il recupero
morfologico della Laguna, nonche' dei piani di gestione
delle zone speciali di conservazione (ZPS), il programma
triennale per la tutela della laguna di Venezia, il
programma unico integrato e il programma di gestione e
manutenzione dell'opera gia' denominata Modulo Sperimentale
Elettromeccanico, di seguito MOSE;
a-bis) assicura l'attuazione delle misure contenute
nei piani di gestione delle acque e nei piani di gestione
del rischio di alluvioni - stralci del piano di bacino -
redatti dall'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi
Orientali e relativi all'unita' idrografica della Laguna di
Venezia, bacino scolante e mare antistante;
b) svolge attivita' di progettazione e gestione
degli interventi di salvaguardia in ambito lagunare in
amministrazione diretta, su base convenzionale, tramite
societa' da essa controllate o mediante affidamenti
all'esito di procedure di gara espletate secondo le
modalita' di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50;
c) provvede al coordinamento degli interventi di
salvaguardia dell'ambito lagunare e svolge attivita'
tecnica per l'edilizia demaniale statale relativa alla
manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili
destinati alle attivita' di competenza e di immobili di
particolare interesse storico, artistico, architettonico e
monumentale e di uso pubblico rientranti nell'ambito
lagunare;
d) svolge attivita' di gestione e manutenzione
ordinaria e straordinaria del MOSE; a tal fine, per lo
svolgimento di servizi professionali e di assistenza
tecnica ad elevata specializzazione non reperibili presso
le pubbliche amministrazioni, costituisce, ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
175, una societa' da essa interamente partecipata, i cui
rapporti con l'Autorita' sono disciplinati mediante
convenzioni finanziate con le risorse disponibili a
legislazione vigente per le attivita' di manutenzione del
MOSE. La societa' opera sulla base di un piano che comprovi
la sussistenza di concrete prospettive di mantenimento
dell'equilibrio economico e finanziario della gestione;
e) puo' svolgere attivita' tecnica di vigilanza e
supporto ad amministrazioni, enti ed organismi in relazione
alla realizzazione di opere pubbliche nell'ambito lagunare
con fonti di finanziamento non di diretta competenza;
f) assicura la gestione e tutela del demanio
marittimo lagunare nelle aree di competenza e lo
svolgimento delle relative funzioni amministrative,
contabili e di riscossione dei canoni demaniali;
g) svolge funzioni di polizia lagunare, anche
mediante emissione di ordinanze, e di coordinamento
amministrativo delle attivita' di repressione di reati
relativi alla navigazione in laguna in base alle leggi 5
marzo 1963 n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre
1984, n. 798;
h) assicura il supporto di segreteria al Comitato
di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798;
i) provvede, in relazione alle attivita' di propria
competenza, alla riscossione delle sanzioni amministrative
derivanti dalle infrazioni in ambito lagunare;
l) provvede al rilascio delle concessioni e
autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e alla
verifica della qualita' degli scarichi in relazione ai
limiti legali, nonche' alla gestione dell'attivita'
amministrativa, contabile e di riscossione dei canoni
relativi agli scarichi industriali. Le autorizzazioni degli
scarichi civili e di quelli relativi alle aziende artigiane
produttive, agli enti assistenziali e alle aziende
turistiche ricettive e della ristorazione sono rilasciate
previa approvazione dei progetti da parte del comune di
Venezia e i relativi canoni, determinati in base al consumo
idrico, sono introitati direttamente dal comune di Venezia;
m) assicura la gestione delle aree, delle acque e
dei canali di competenza statale nonche' la riscossione
delle relative tasse;
n) assicura la gestione e il funzionamento del
Centro sperimentale per modelli idraulici;
o) assicura attivita' di supporto alle altre
amministrazioni responsabili della salvaguardia di Venezia
e della laguna, di coordinamento e controllo
tecnico-amministrativo delle attivita' affidate al
concessionario Consorzio Venezia Nuova, quali la difesa
dalle acque alte, la protezione dalle mareggiate e la
riqualificazione ambientale, il Servizio informativo;
p) esercita le funzioni di regolazione della
navigazione della laguna di Venezia, nonche' l'esecuzione
di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di
navigazione, con esclusione dei canali marittimi e delle
zone portuali di competenza dell'Autorita' marittima e
dell'Autorita' di sistema portuale, nonche' dei rii e
canali interni al centro storico di Venezia e della
Giudecca, del Lido, di Murano e di Burano e del Canal Vena
a Chioggia;
q) rilascia le autorizzazioni e concessioni per
dissodamenti e piantagioni entro il perimetro lagunare,
nonche' per il prelievo dalla laguna di sabbia, fango ed
altri materiali per qualsiasi uso;
r) rilascia le concessioni o autorizzazioni per lo
scarico di rifiuti e provvede alla gestione dei relativi
canoni; svolge attivita' di monitoraggio e controllo
meteorologico e ambientale, anche ai fini del controllo
della qualita' delle acque lagunari, nonche' le relative
attivita' di laboratorio di analisi chimiche, avvalendosi
anche del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132;
s) esprime pareri obbligatori sulla validita' dei
trattamenti di depurazione delle acque sia per gli scarichi
reflui all'interno della laguna, sia per quelli defluenti
in mare aperto tramite canali artificiali in prossimita'
della laguna;
t) verifica la conformita' al progetto degli
impianti di depurazione realizzati.
3. L'Autorita' promuove lo studio e la ricerca volti
alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, favorendo
le attivita' di ricerca applicata, di informazione e
didattica, anche tramite il Centro di studio e di ricerca
internazionale sui cambiamenti climatici di cui
all'articolo 1, commi 119 e 120, della legge 27 dicembre
2019, n. 160. Per lo svolgimento di tali compiti
l'Autorita' si puo' avvalere della collaborazione delle
universita' e di enti di ricerca pubblici e privati.
4. Sono organi dell'Autorita':
a) il Presidente;
b) il Comitato di gestione;
c) il Comitato consultivo;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
5. Il Presidente e' il rappresentante legale
dell'Autorita', e' il responsabile del suo funzionamento e
ne dirige l'organizzazione, emanando tutti i provvedimenti
che non siano attribuiti dalla presente disposizione o
dallo statuto agli altri organi. Il Presidente e' scelto
tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali
di grande responsabilita' e rilievo e dotate di alta e
riconosciuta competenza ed esperienza nei settori nei quali
opera l'Autorita' ed e' nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
d'intesa con il sindaco della Citta' metropolitana di
Venezia, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari. L'incarico di Presidente ha la durata massima
di tre anni, e' rinnovabile per una volta ed e'
incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato
pubblico o privato e con qualsiasi altra attivita'
professionale privata. I dipendenti di pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono collocati in
posizione di aspettativa o di fuori ruolo o altra posizione
equiparata nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,
per l'intera durata dell'incarico. All'atto del
collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, per la
durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Al
Presidente e' corrisposto un compenso stabilito con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed
organismi pubblici e posto a carico del bilancio
dell'Autorita' e comunque nel limite di cui all'articolo
23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
6. Il Comitato di gestione e' composto dal Presidente
dell'Autorita', che lo presiede, e da sette dipendenti di
livello dirigenziale scelti tra il personale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero
dell'economia e delle finanze, del Ministero per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo, del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
della Regione Veneto, della Citta' Metropolitana di Venezia
e del Comune di Venezia, e nominati, per la durata di tre
anni, secondo le modalita' previste dallo statuto. In sede
di prima applicazione, i componenti del Comitato di
gestione sono individuati dalle Amministrazioni di
appartenenza e nominati con provvedimento del Presidente
dell'Autorita', adottato entro trenta giorni dalla data di
adozione del decreto di cui al comma 5, secondo periodo. Il
Comitato di gestione delibera, su proposta del Presidente,
lo statuto, il regolamento di amministrazione, i
regolamenti e gli altri atti di carattere generale che
regolano il funzionamento dell'Autorita', i bilanci
preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che
impegnino il bilancio dell'Autorita', anche se ripartite in
piu' esercizi, per importi superiori al limite fissato
dallo statuto. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale
il voto del Presidente. Il Presidente sottopone alla
preventiva valutazione del Comitato di gestione le scelte
strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti
responsabili delle strutture di vertice dell'Autorita'. Ai
componenti del Comitato di gestione non spetta alcun
emolumento, compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo
dovuto. Le deliberazioni del Comitato di gestione relative
allo statuto, ai regolamenti e agli atti di carattere
generale che regolano il funzionamento dell'Autorita' sono
trasmesse al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
per l'approvazione di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. L'approvazione puo' essere
negata per ragioni di legittimita' o di merito. Le
deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque
giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun
provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o
documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il
termine per l'approvazione e' interrotto sino a che non
pervengono gli elementi richiesti.
7. Per l'espletamento dei propri compiti l'Autorita'
si avvale, nelle forme e nei modi previsti dallo statuto,
di un Comitato consultivo composto da sette componenti,
nominati con provvedimento del Presidente dell'Autorita',
su proposta, rispettivamente, del Sindaco di Venezia, del
Sindaco di Chioggia, del Presidente dell'Autorita' di
Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale, del
Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto,
del Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e
la Ricerca Ambientale, del Presidente della Giunta
regionale del Veneto e del Segretario generale
dell'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi Orientali,
scelti tra soggetti, anche estranei alla pubblica
amministrazione, dotati di specifiche e comprovate
competenze e esperienza anche in materia idraulica e di
morfodinamica lagunare e di gestione e conservazione
dell'ambiente. Ai componenti del Comitato consultivo non
spetta alcun emolumento, compenso ne' rimborso spese a
qualsiasi titolo dovuto.
8. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da
un Presidente, da due membri effettivi e due supplenti,
nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti: un membro effettivo ed uno supplente sono
designati dal Ministero dell'economia e delle finanze. I
revisori durano in carica tre anni e possono essere
confermati una sola volta. Il Collegio dei revisori dei
conti esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. I compensi dei
componenti del Collegio dei revisori dei conti sono
stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per
gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del
bilancio dell'Autorita'.
9. Lo statuto dell'Autorita', adottato, in sede di
prima applicazione, dal Presidente dell'Autorita', sentiti
il Presidente della regione Veneto e il Sindaco della
citta' metropolitana di Venezia, e' approvato con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo
statuto disciplina le competenze degli organi di direzione
dell'Autorita', reca i principi generali in ordine
all'organizzazione ed al funzionamento dell'Autorita',
istituendo, inoltre, apposita struttura di controllo
interno e prevedendo forme adeguate di consultazione con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
L'articolazione degli uffici e' stabilita con disposizioni
interne adottate secondo le modalita' previste dallo
statuto. La Corte dei conti esercita il controllo sulla
gestione finanziaria dell'Autorita' con le modalita'
stabilite dalla legge 21 marzo 1958, n. 259. L'Autorita' si
avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi
dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
10. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui
al presente articolo, e' assegnato all'Autorita' un
contingente di personale di 100 unita', di cui due unita'
di livello dirigenziale generale, sei unita' di livello
dirigenziale non generale e novantadue unita' di livello
non dirigenziale. L'Autorita' adotta, con propri
provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del
personale dirigenziale e non dirigenziale ai sensi
dell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. In particolare, il regolamento di
amministrazione:
a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento
dell'Autorita';
b) fissa le dotazioni organiche complessive del
personale di ruolo dipendente dall'Autorita' nel limite
massimo di 100 unita'.
11. I dipendenti in servizio presso il Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche per il Veneto,
Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia che, alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, svolgono compiti relativi alle funzioni
di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferiti nel
ruolo organico dell'Autorita' con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la
pubblica amministrazione con contestuale riduzione della
dotazione organica dell'amministrazione di provenienza e
trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il
personale non dirigenziale trasferito mantiene il
trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove
piu' favorevole, in godimento presso l'amministrazione di
provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno
ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti.
12. L'Autorita' puo' avvalersi, per motivate
esigenze, nell'ambito della dotazione organica, di
dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche
o di enti pubblici collocati in posizione di comando,
distacco, fuori ruolo o equiparata nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi
dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ad
esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni
scolastiche.
13. Nel limite della dotazione organica di cui al
comma 10 e al termine delle procedure di cui al comma 11,
l'Autorita' e' autorizzata all'assunzione a tempo
indeterminato di due unita' di personale dirigenziale di
livello non generale per l'anno 2020 e delle rimanenti
unita' di personale a copertura delle posizioni vacanti
disponibili a decorrere dall'anno 2021, da inquadrare nelle
aree iniziali stabilite nel regolamento di amministrazione
di cui al comma 10. Le procedure concorsuali per il
reclutamento del personale di cui al presente comma si
svolgono secondo le modalita' di cui agli articoli 247 e
249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
valorizzando, in particolare, l'esperienza maturata in
materia di progettazione, costruzione e gestione di grandi
opere idrauliche e in materia di salvaguardia lagunare e
previsione delle maree.
14. Al personale dell'Autorita' si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
dell'area e del comparto funzioni centrali secondo le
tabelle retributive sezione enti pubblici non economici.
15. Nelle more della piena operativita'
dell'Autorita', la cui data e' determinata con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su
proposta del Presidente dell'Autorita' entro sei mesi
dall'adozione del regolamento di amministrazione di cui al
comma 10, le funzioni e le competenze attribuite alla
stessa ai sensi del presente articolo, ove gia' esistenti,
continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli
enti pubblici competenti nei diversi settori interessati.
15-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
2, comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 20 luglio
2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
settembre 2021, n. 125, nelle more della piena operativita'
dell'Autorita' e della definizione della procedura di
liquidazione del concessionario Consorzio Venezia Nuova, in
deroga a quanto previsto nel contratto di concessione e nei
relativi atti aggiuntivi, le attivita' relative al primo
ciclo di manutenzione straordinaria del MOSE sono affidate,
fino al 31 marzo 2025, dal Provveditorato interregionale
per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto
Adige ed il Friuli-Venezia Giulia mediante procedure di
evidenza pubblica espletate secondo le modalita' previste
dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente. E' fatta salva la
facolta' per l'Autorita' di risolvere anticipatamente il
contratto affidato dal Provveditorato ai sensi del primo
periodo, ove ricorrano ragioni di pubblico interesse.
16. L'Autorita' e' dotata di un proprio patrimonio,
costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed
immobili strumentali alla sua attivita'. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuati i beni che costituiscono il patrimonio
iniziale. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15, ivi
compresi quelli relativi alla costituzione ed al primo
avviamento della societa' di cui alla lettera d) del comma
2, quantificati in euro 1,5 milioni per l'anno 2020 e in
euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai
sensi dell'articolo 114.
17. Per le attivita' di gestione e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del MOSE e' autorizzata la spesa
di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al
2034. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo
114.
18. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione,
nomina il Commissario liquidatore del Consorzio Venezia
Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l..
Con il decreto di nomina viene determinato il compenso
spettante al Commissario liquidatore sulla base delle
tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri
relativi al pagamento di tale compenso sono a carico delle
societa' di cui al primo periodo.
19. La nomina del Commissario liquidatore comporta la
decadenza di tutti gli organi, anche straordinari, del
Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale -
ComarS.c.ar.l., di cui il predetto Commissario liquidatore
assume i relativi poteri, funzioni ed obblighi. Gli organi
anche straordinari delle societa' di cui al primo periodo,
entro sessanta giorni dalla nomina del Commissario
liquidatore, trasmettono al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, nonche' al Commissario liquidatore, una
relazione illustrativa recante la descrizione
dell'attivita' svolta ed il relativo rendiconto, fermi
restando gli altri obblighi a loro carico previsti dalla
vigente normativa.
20. Il Commissario liquidatore ha il compito:
a) di gestire il Consorzio Venezia Nuova e la
Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l. al fine di
ultimare le attivita' di competenza relative al MOSE ed
alla tutela e salvaguardia della Laguna di Venezia, in
esecuzione degli atti convenzionali, nonche' di procedere
alla consegna dell'opera in favore dell'Autorita';
b) di sciogliere il Consorzio Venezia Nuova e la
Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l., provvedendo
alla relativa liquidazione, successivamente alla consegna
del MOSE all'Autorita' medesima. Nello svolgimento delle
sue funzioni, il Commissario liquidatore provvede,
altresi', alla verifica ed all'accertamento delle attivita'
svolte dal Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose
Arsenale - ComarS.c.ar.l., nonche' all'adozione dei
necessari atti anche di natura negoziale.
21. Il Commissario liquidatore assume tutti i poteri
ordinari e straordinari per la gestione del Consorzio
Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale -
ComarS.c.ar.l., attenendosi agli indirizzi strategici e
operativi del Commissario nominato ai sensi dell'articolo
4, comma 6-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, anche ai fini della celere esecuzione dei lavori
relativi per il completamento dell'opera. Le attivita' del
Commissario liquidatore sono concluse entro il termine
massimo di diciotto mesi dall'assunzione della gestione del
MOSE da parte dell'Autorita'. A tal fine il Commissario
liquidatore provvede a costituire, a valere sulle
disponibilita' del Consorzio Venezia Nuova e della
Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.a.r.l., un deposito a
garanzia delle eventuali obbligazioni non soddisfatte al
termine della liquidazione mediante versamento sul conto
corrente intestato al Commissario liquidatore aperto presso
un ufficio postale o un istituto di credito scelto dal
Commissario. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non
riscosse dagli aventi diritto, con i relativi interessi,
sono versate a cura del depositario all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito
capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
21-bis. Al fine di ridurre i tempi di consegna del
MOSE da parte del Commissario di cui al comma 18, il
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il
Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia
sottoscrive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, previo parere
dell'Avvocatura dello Stato e senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, un accordo transattivo con
il concessionario Consorzio Venezia Nuova, avente ad
oggetto l'esecuzione delle attivita' previste dal contratto
di concessione e dai relativi atti aggiuntivi. L'accordo
transattivo di cui al presente comma e' efficace dalla data
della sua sottoscrizione, ferma restando la sottoposizione
dello stesso al controllo di legittimita' da parte della
Corte dei conti.
22. L'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798
e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 - 1. E' istituito un Comitato istituzionale
per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna
costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri, che
lo presiede, dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, dal Ministro dell'universita' e
della ricerca, dal Presidente della giunta regionale del
Veneto, dal Sindaco della Citta' metropolitana di Venezia,
ove diverso, dal Sindaco di Venezia, dal Sindaco di
Chioggia e dal Sindaco di Cavallino Treporti o loro
delegati, nonche' da due rappresentanti dei comuni di
Codevigo, Campagna, Lupia, Mira, Quarto D'Altino, Iesolo e
Musile di Piave, designati dai sindaci con voto limitato.
2. Segretario del Comitato e' il Presidente
dell'Autorita' per la Laguna di Venezia, che assicura,
altresi', la funzione di segreteria del Comitato stesso.
3. Al Comitato sono demandati l'indirizzo, il
coordinamento e il controllo per l'attuazione degli
interventi previsti dalla presente legge. Esso approva il
piano degli interventi nell'ambito della Laguna di Venezia
e decide sulla ripartizione delle risorse stanziate per la
loro attuazione.
4. Il Comitato trasmette al Parlamento, entro il 30
settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di
attuazione degli interventi.
5. Il Comitato provvede all'approvazione di
apposito regolamento, volto a disciplinare i propri aspetti
organizzativi e nel quale siano altresi' stabilite
modalita' e frequenza con le quali esso si riunisce,
nonche' le modalita' di votazione dei suoi componenti.».
23. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, procede alla verifica
di eventuali somme utilizzabili iscritte nel bilancio dello
Stato e non piu' dovute, con esclusione delle somme
perenti, per contratti di finanziamento stipulati con
istituzioni finanziarie per la realizzazione del sistema
MOSE. All'esito della verifica e comunque non oltre il 31
marzo 2021, con delibera del Comitato Interministeriale per
la programmazione economica, su proposta del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla
definitiva ricognizione e conseguente riprogrammazione
delle risorse di cui al primo periodo. Con la predetta
delibera le somme disponibili a seguito della ricognizione,
anche iscritte in conto residui, sono assegnate per il
completamento e la messa in esercizio del modulo
sperimentale elettromeccanico per la tutela e la
salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema
MOSE. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio anche in conto residui.
24. Al fine di tutelare l'ambiente e la pubblica
sicurezza nonche' salvaguardare l'unicita' e le eccellenze
del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale
italiano, ferme restando tutte le competenze del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo,
previste dal codice di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, nei siti italiani di cui all'articolo
1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, inseriti nella
«lista del patrimonio mondiale» e posti sotto la tutela
dell'UNESCO, e' vietato:
a) il rilascio di autorizzazioni e di ogni altro
atto di assenso, ivi compresi le autorizzazioni
paesaggistiche, i provvedimenti di valutazione di impatto
ambientale e le concessioni demaniali per ogni attivita'
avente ad oggetto la costruzione e l'esercizio di nuovi
impianti di stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti
dall'UNESCO;
b) l'avvio dell'esercizio degli impianti di
stoccaggio GPL, collocati nei suddetti siti riconosciuti
dall'UNESCO, gia' autorizzati alla data di entrata in
vigore della presente disposizione e non ancora in
esercizio.
25. Con decreto del Ministero dello sviluppo
economico adottato di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, sono individuate le autorizzazioni e gli ulteriori
atti di assenso, gia' adottati alla data di entrata in
vigore della presente disposizione e dichiarati inefficaci
ai sensi delle lettere a) e b) del comma 24, nonche'
stabiliti i criteri e le modalita' per il riconoscimento
dell'eventuale indennizzo di cui al comma 26 nei limiti
delle risorse ivi previste.
26. E' istituto nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico un fondo con una
dotazione di euro 1 milione per l'anno 2020, di euro 15
milioni per l'anno 2021 e di euro 13 milioni per l'anno
2022, finalizzato all'erogazione, ove ne ricorrano le
condizioni e fino ad esaurimento delle risorse, di un
indennizzo in favore dei beneficiari delle autorizzazioni o
degli ulteriori atti di assenso, dichiarati inefficaci ai
sensi del comma 25. Agli oneri derivanti dal presente comma
pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, di euro 15
milioni per l'anno 2021 e di euro 13 milioni per l'anno
2022 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
27. Al decreto del Presidente della Repubblica 8
novembre 1991, n. 435, recante disposizioni per la
sicurezza della navigazione e della vita umana in mare,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, al numero 21, dopo le
parole: «motore endotermico» sono inserite le seguenti: "o
elettrico o combinazione degli stessi.";
b) all'articolo 81, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) alla rubrica e' soppressa la parola:
"liquido";
2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Nelle navi e motonavi che effettuano il
trasporto pubblico locale lagunare di linea e non di linea
esclusivamente all'interno delle acque protette della
laguna di Venezia, l'eventuale impiego di combustibile allo
stato gassoso a temperatura ambiente in pressione e'
effettuato con sistemazioni conformi alle disposizioni da
emanarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.".
27-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
della salute, da adottare entro il 30 giugno 2023 ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, previa intesa con la regione Veneto, sono dettate le
disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la
movimentazione, in aree ubicate all'interno del contermine
lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo
dei fondali del contermine lagunare stesso. Il decreto di
cui al precedente periodo disciplina anche i termini del
procedimento, la durata dell'autorizzazione e le relative
attivita' di controllo e monitoraggio.
27-ter. Le modifiche e integrazioni degli eventuali
allegati tecnici al decreto di cui al comma 27-bis sono
disposte con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto con il Ministro della salute e
previa intesa con la regione Veneto.
27-quater. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni
di cui al comma 27-bis e' effettuata in ogni caso la
valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 109, comma 5-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
27-quinquies. Sulle domande di autorizzazione di cui
al comma 27-bis e' acquisito il parere di una Commissione
tecnico-consultiva istituita presso il Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche per il Veneto,
Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. La Commissione
si esprime entro il termine di trenta giorni.
27-sexies. La Commissione di cui al comma
27-quinquies e' composta da cinque membri nominati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di cui uno designato dall'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale, con funzioni di
presidente, uno dal provveditore interregionale per le
opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli
Venezia Giulia, uno dall'Istituto superiore di sanita', uno
dall'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione
ambientale del Veneto e uno dal Consiglio nazionale delle
ricerche. I componenti della Commissione sono scelti tra il
personale di livello dirigenziale appartenente ai ruoli
delle amministrazioni designanti. L'incarico di componente
della Commissione ha una durata di quattro anni,
rinnovabile una sola volta. Le funzioni di segreteria della
Commissione sono svolte, nei limiti delle risorse umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente, dal
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il
Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. Ai
componenti della Commissione non spetta alcun emolumento,
compenso, ne' rimborso di spese a qualsiasi titolo
dovuto.».
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 19, commi da 1
a 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001:
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - 1. Le
pubbliche amministrazioni garantiscono parita' e pari
opportunita' tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma
di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al
genere, all'eta', all'orientamento sessuale, alla razza,
all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla
lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle
condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle
promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche
amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro
improntato al benessere organizzativo e si impegnano a
rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza
morale o psichica al proprio interno.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di
ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri
certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale,
purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati
in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione
e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
dei programmi formativi, al fine di contribuire allo
sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.
5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni
pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si
concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente
personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione
siano organizzate dal committente anche con riferimento ai
tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in
violazione del presente comma sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente comma sono,
altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi
non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si
applica alle pubbliche amministrazioni.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,
per specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea
e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati
durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per
lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei
soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come
lavoratori subordinati e' causa di responsabilita'
amministrativa per il dirigente che ha stipulato i
contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e'
soppresso. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso
di violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto
dal citato articolo 36, comma 5-quater.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma
6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e
6-ter non si applicano ai componenti degli organismi
indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di
valutazione, nonche' degli organismi operanti per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17
maggio 1999, n. 144.
6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni
previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo 14
del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.».
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1.
Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 94-bis del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: "Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del
29 aprile 2020, come modificato dalla presente legge:
«Art. 94-bis (Disposizioni urgenti per il territorio
di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici
del mese di novembre 2019). - 1. Al fine di mitigare gli
effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio
da COVID-19 e di consentire la ripresa economica dell'area
della Provincia di Savona, la Regione Liguria, nel limite
delle risorse disponibili destinate alla medesima regione
ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, puo' erogare negli
anni 2020 e 2021, nel limite di spesa di 1,5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, un'indennita'
pari al trattamento straordinario di integrazione
salariale, comprensiva della relativa contribuzione
figurativa, per la durata massima di dodici mesi, in favore
dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di
Savona impossibilitati a prestare attivita' lavorativa in
tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo
l'impianto funiviario di Savona in concessione alla
societa' Funivie S.p.a. in conseguenza degli eccezionali
eventi atmosferici del mese di novembre 2019. La misura di
cui al primo periodo e' residuale rispetto ai trattamenti
di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei
fondi di solidarieta' di cui al titolo II del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2. Alla compensazione degli effetti finanziari in
termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal
comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
3. Al fine di contribuire alla ripresa economica
nelle zone colpite dalle misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, per la realizzazione degli interventi urgenti di
ripristino della funzionalita' dell'impianto funiviario di
Savona in concessione alla societa' Funivie S.p.a., il
provveditore interregionale alle opere pubbliche per le
regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria e' nominato
Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
4. Il Commissario straordinario provvede, con i
poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla
progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli
interventi necessari per il ripristino della funzionalita'
dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla
societa' Funivie S.p.a., nel limite delle risorse di cui al
comma 7.
5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al
presente articolo, al Commissario straordinario non spetta
alcun compenso, gettone di presenza, indennita' comunque
denominata o rimborso di spese.
6. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento
delle attivita' di cui al presente articolo, si avvale,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle
strutture centrali e periferiche del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nonche' di societa' dallo
stesso controllate.
7. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata
la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2020 e di 300.000
euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse iscritte
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del
potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie regionali.
7-bis. In caso di cessazione entro il 31 dicembre
2022 della concessione Funivia Savona - San Giuseppe di
Cairo, al fine di eseguire gli interventi necessari per il
recupero della piena funzionalita' tecnica di detta
funivia, di garantire la continuita' dell'esercizio dei
servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e
di traffico e di mantenere gli attuali livelli
occupazionali e nelle more dell'individuazione di un nuovo
concessionario, il Presidente dell'Autorita' di sistema
portuale del Mar Ligure occidentale, in qualita' di
Commissario straordinario, in deroga alle previsioni di cui
all'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, provvede, per un periodo massimo di
quarantotto mesi, ad eseguire gli interventi necessari per
il recupero della piena funzionalita' tecnica di detta
funivia, nonche' all'individuazione di un nuovo
concessionario secondo le modalita' previste dal codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50. Il termine di cui al primo periodo e'
prorogabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili non oltre il 31 dicembre 2026,
ove strettamente necessario al completamento delle
procedure di individuazione del nuovo concessionario. Nelle
more dell'individuazione di un nuovo concessionario, il
Presidente dell'Autorita' di sistema portuale del Mar
Ligure occidentale provvede, altresi', alla gestione
diretta dell'impianto funiviario. Il Commissario
straordinario, ai fini dell'affidamento delle attivita' di
esecuzione di lavori, anche di manutenzione ordinaria e
straordinaria, di servizi e di forniture, dei servizi di
ingegneria e architettura, compresa l'attivita' di
progettazione e di acquisizione di servizi di supporto
tecnico e project management, nonche' per l'affidamento del
servizio a un nuovo concessionario e per l'esecuzione dei
relativi contratti, opera in deroga a ogni disposizione di
legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto
delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi
compresi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014. Al Commissario
straordinario non spetta alcun compenso, gettone di
presenza, indennita', rimborso di spese o altro emolumento
comunque denominato.
7-ter. Qualora non sia stato possibile individuare un
nuovo concessionario all'esito della procedura di cui al
comma 7-bis, la regione Liguria subentra allo Stato, quale
titolare e concedente dell'impianto funiviario. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo
di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e la regione Liguria, ai sensi
dell'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge 15 marzo
1997, n. 59, si provvede all'attuazione del conferimento e
all'attribuzione alla regione Liguria, a decorrere dalla
data di effettivo trasferimento dell'impianto funiviario,
delle risorse di cui al comma 7-quater.
7-quater. Per lo svolgimento delle attivita' di cui
ai commi 7-bis e 7-ter e per l'eventuale supporto tecnico,
il presidente dell'Autorita' di sistema portuale del Mar
Ligure occidentale puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata,
nonche' di societa' controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, con oneri a carico delle risorse di
cui al comma 7-quinquies nel limite massimo di spesa di
70.000 euro per l'anno 2022 e di 200.000 euro per ciascuno
degli anni 2023 e 2024.
7-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 7-bis e
7-ter, quantificati nel limite massimo di euro 700.000 per
l'anno 2022, di euro 5.600.000 per ciascuno degli anni 2023
e 2024 e di euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e
2026, si provvede:
a) quanto ad euro 700.000 per l'anno 2022 mediante
corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte
corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili;
b) quanto ad euro 5.600.000 per ciascuno degli anni
2023 e 2024 a valere sulle risorse finanziarie disponibili
a legislazione vigente nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili destinate alle sovvenzioni per l'esercizio di
ferrovie, tramvie extraurbane, funivie e ascensori in
servizio pubblico e autolinee non di competenza delle
regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 agosto 1952,
n. 1221;
b-bis) quanto a euro 4.900.000 per ciascuno degli
anni 2025 e 2026 a valere sulle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti destinate alle sovvenzioni per l'esercizio di
ferrovie, tranvie extraurbane, funivie e ascensori in
servizio pubblico e autolinee non di competenza delle
regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 agosto 1952,
n. 1221.
7-sexies. Al fine di eseguire gli interventi
necessari per il recupero della piena funzionalita' tecnica
dell'impianto funiviario di Savona, di garantire la
continuita' dell'esercizio dei servizi di trasporto
portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di
mantenere gli attuali livelli occupazionali nelle more
dell'individuazione di un nuovo concessionario, e'
autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale
intestata al Commissario straordinario di cui al comma
7-bis, nella quale confluiscono le risorse di cui ai commi
7-quater e 7-quinquies. Tale contabilita' cessa al termine
del commissariamento di cui al comma 7-bis.
7-septies. Gli interventi di cui al comma 7-sexies
sono sottoposti alle procedure di monitoraggio ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il
Commissario straordinario di cui al comma 7-bis, entro il
30 giugno 2023, effettua una ricognizione, da trasmettere
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli
interventi in corso di realizzazione e quelli da
realizzare, con indicazione dei relativi costi e dei codici
unici di progetto, e provvede all'aggiornamento di tali
informazioni nonche' delle altre informazioni procedurali e
finanziarie nei sistemi informativi del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
e delle finanze.».
- Per i riferimenti all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo del comma 671, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020:
«671. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro
annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese
detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci,
nonche' gli spedizionieri e gli operatori del trasporto
multimodale limitatamente all'attivita' relativa ai
trasporti ferroviari, per gli effetti economici subiti
direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da
COVID-19 registrati dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre
2020 in relazione alle attivita' effettuate nel territorio
nazionale. A tale fine, le imprese di cui al primo periodo
provvedono a rendicontare, entro il 15 marzo 2021, gli
effetti economici subiti dal 23 febbraio 2020 al 31
dicembre 2020, secondo le modalita' definite con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro il 28 febbraio 2021. Le risorse di cui al
primo periodo sono assegnate alle imprese beneficiarie con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
da adottare entro il 30 aprile 2021.».
 
Art. 6
Disposizioni urgenti in materia di prevenzione delle
tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche

1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 47, terzo comma, la parola «cinque» e' soppressa;
b) all'articolo 48 dopo le parole: «adibiti all'istruzione scolastica nonche'» sono inserite le seguenti: «prevenzione e».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 47 e 48 della
legge 20 maggio 1985, n. 222, recante: «Disposizioni sugli
enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento
del clero cattolico in servizio nelle diocesi», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1985, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 47. - Le somme da corrispondere a far tempo dal
1° gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza
episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza
delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso
contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo
stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031
e 2071 dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, nonche' del capitolo n. 7871 dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici.
A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari
all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle
dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a scopi di
interesse sociale o di carattere umanitario a diretta
gestione statale e, in parte, a scopi di carattere
religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.
Le destinazioni di cui al comma precedente vengono
stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti
in sede di dichiarazione annuale dei redditi. A decorrere
dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019, per quanto
riguarda la quota a diretta gestione statale, il
contribuente puo' scegliere tra le tipologie di intervento
di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, secondo
le modalita' definite con il provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello 730.
In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti,
la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte
espresse e la quota a diretta gestione statale e' ripartita
tra gli interventi di cui all'articolo 48, secondo le
finalita' stabilite annualmente con deliberazione del
Consiglio dei ministri o, in assenza, in proporzione alle
scelte espresse.
Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato
corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla
Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e
salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996,
una somma pari al contributo alla stessa corrisposto
nell'anno 1989, a norma dell'articolo 50.
A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato
corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla
Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e
salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo
d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo
liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni
annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con
destinazione alla Chiesa cattolica.
Art. 48. - Le quote di cui all'articolo 47, secondo
comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi
straordinari per fame nel mondo, calamita' naturali,
assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non
accompagnati, conservazione di beni culturali, e
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza,
adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli
immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione
scolastica nonche' prevenzione e recupero dalle
tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche;
dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della
popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi
a favore della collettivita' nazionale o di paesi del terzo
mondo.».
 
((Art. 6 bis
Attivita' di formazione a iniziativa aziendale a favore dei
lavoratori

1. All'articolo 1, comma 197, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «le risorse assegnate alle regioni, nell'ambito di tale programma,» sono inserite le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,»;
b) le parole: «le iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «le attivita' di formazione a iniziativa aziendale a favore dei lavoratori».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 197, della citata legge
30 dicembre 2024, n. 207, come modificato dalla presente
legge:
«197. Ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei
target del programma «Garanzia di occupabilita' dei
lavoratori» (GOL), le risorse assegnate alle regioni,
nell'ambito di tale programma, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, possono essere destinate anche a finanziare le
attivita' di formazione a iniziativa aziendale a favore dei
lavoratori rientranti nelle categorie individuate dalla
riforma 1.1-Politiche attive del lavoro e formazione della
missione 5-Inclusione e coesione, componente 1-Politiche
per il lavoro, del PNRR (riforma M5C1 R1.1.), in
conformita' con la normativa dell'Unione europea in materia
di aiuti di Stato.».
 
Art. 6 ter
Disposizioni in materia di efficacia dei decreti di ripartizione del
Fondo per il gioco d'azzardo patologico


1. All'articolo 1, comma 367, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: «gia' adottati» sono inserite le seguenti: «o il cui procedimento di adozione risulti gia' avviato»)).

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 367, della
citata legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificato
dalla presente legge:
«367. Al fine di garantire le prestazioni di
prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone
affette da dipendenze patologiche, come definite
dall'Organizzazione mondiale della sanita', nello stato di
previsione del Ministero della salute e' istituito il Fondo
per le dipendenze patologiche. Per la dotazione del Fondo
di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di 94
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Il Fondo
di cui al primo periodo, al netto delle risorse di cui al
comma 369, e' ripartito tra le regioni sulla base di
criteri determinati con decreto del Ministro della salute,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Conservano
efficacia i decreti di ripartizione del Fondo per il gioco
d'azzardo patologico, gia' adottati o il cui procedimento
di adozione risulti gia' avviato ai sensi dell'articolo 1,
comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla data
di entrata in vigore della presente legge.».
 
Art. 7
Disposizioni urgenti necessarie a garantire lo svolgimento delle
elezioni degli enti pubblici con natura anche di federazione
sportiva
1. Il comma 2 dell'articolo 16 del ((decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242)), e il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, si interpretano nel senso che gli stessi non si applicano agli enti pubblici che hanno anche natura di federazione sportiva, per i quali continua ad applicarsi quanto disposto dall'articolo 6 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore ((del presente decreto, gli enti pubblici di cui al primo periodo)) adottano ogni atto necessario all'indizione di nuove elezioni in conformita' ((alle disposizioni del presente articolo)). Decorso ((il termine di cui al secondo periodo)), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, da adottare entro i quindici giorni successivi, ((si provvede alla nomina di un)) commissario straordinario per l'indizione di nuove elezioni. Ai commissari eventualmente nominati puo' essere riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina ai sensi di legge, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico degli enti pubblici commissariati. Dall'attuazione ((delle disposizioni del presente articolo)) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante: «Riordino del
Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio
1999:
«Art. 16 (Statuti delle federazioni sportive nazionali
e delle discipline sportive associate). - 1. Le federazioni
sportive nazionali e le discipline sportive associate sono
rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del
principio di democrazia interna, del principio di
partecipazione all'attivita' sportiva da parte di chiunque
in condizioni di parita' e in armonia con l'ordinamento
sportivo nazionale ed internazionale.
2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e
delle discipline sportive associate prevedono le procedure
per l'elezione del presidente e dei membri degli organi
direttivi, promuovendo le pari opportunita' tra donne e
uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi
restano in carica quattro anni e possono svolgere piu'
mandati. I presidenti, in caso di candidatura successiva al
terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che
conseguano alla prima votazione un numero di voti pari
almeno ai due terzi del totale dei voti validamente
espressi e, in caso di mancata elezione, non sono
candidabili alle votazioni successive per lo stesso
mandato. Nel caso di pluricandidature non si procede al
ballottaggio tra gli altri candidati e si indicono nuove
assemblee elettive anche per i membri degli organi
direttivi. In tal caso il presidente e l'organo direttivo
uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione
e per la convocazione immediata della nuova assemblea
elettiva. Si considera compiuto e rileva ai fini del
computo il mandato che ha avuto durata pari o superiore a
due anni e un giorno nonche' il mandato di durata inferiore
in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o
commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni
e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o
commissariamento, non interrompe la consecutivita' dei
mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente.
In ogni caso il commissariamento non interrompe la
consecutivita' dei mandati. Qualora gli statuti prevedano
la rappresentanza per delega, il CONI, al fine di garantire
una piu' ampia partecipazione alle assemblee, stabilisce,
con proprio provvedimento, i principi generali per
l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al
fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di
deleghe di voto mediante una riduzione del numero delle
deleghe medesime che possono essere rilasciate, le quali
nelle assemblee nazionali non possono comunque essere in
numero superiore a due se il numero delle societa' con
diritto al voto e' inferiore a trecento, a tre se il numero
delle societa' con diritto al voto e' compreso tra trecento
e quattrocentonovantanove, a quattro se il numero delle
societa' con diritto al voto e' compreso tra cinquecento e
novecentonovantanove, o a cinque se il numero delle
societa' con diritto al voto e' pari a mille o superiore.
Qualora le federazioni sportive nazionali e le discipline
sportive associate non adeguino i propri statuti alle
predette disposizioni, il CONI, previa diffida, nomina un
commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni
dalla data della nomina e ne riferisce all'autorita'
vigilante. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali
e delle discipline sportive associate possono prevedere un
numero di mandati inferiore al limite di cui al presente
comma, fatti salvi gli effetti delle disposizioni
transitorie in vigore. La disciplina di cui al presente
comma si applica anche agli enti di promozione sportiva
nonche' ai presidenti delle strutture territoriali
regionali delle federazioni sportive nazionali, delle
discipline sportive associate e degli enti di promozione
sportiva. I soggetti di cui all'undicesimo periodo debbono
garantire nei loro statuti la piu' ampia partecipazione
all'elettorato passivo.
3.
4.
5. Negli organi direttivi nazionali deve essere
garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta
per cento del totale dei loro componenti, di atleti e
tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attivita'
o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo
decennio alla federazione o disciplina sportiva
interessata, in possesso dei requisiti stabiliti dagli
statuti delle singole federazioni e discipline associate. A
tal fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza
di atlete e atleti. Lo statuto puo' prevedere, altresi', la
presenza degli ufficiali di gara negli organi direttivi.
6. Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e
controllo esercitabili dalla federazione e dalla disciplina
associata nei confronti delle articolazioni associative
interne alla propria organizzazione».
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 2, del
decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, recante:
«Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,
concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto
2015, n. 124», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile
2017, n. 80, come modificato dal decreto-legge 31 maggio
2024, n. 71, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del
31 maggio 2024, convertito con modificazioni dalla legge 29
luglio 2024, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
177 del 30 luglio 2024:
«Art. 14 (Statuti delle federazioni sportive
paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche). -
(Omissis).
2. Gli statuti delle FSP, delle DSP e degli enti di
promozione sportiva paralimpica prevedono le procedure per
l'elezione del presidente e dei membri degli organi
direttivi, promuovendo le pari opportunita' tra donne e
uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi
restano in carica quattro anni e possono svolgere piu'
mandati. I presidenti, in caso di candidatura successiva al
terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che
conseguano alla prima votazione un numero di voti pari
almeno ai due terzi del totale dei voti validamente
espressi e, in caso di mancata elezione, non sono
candidabili alle votazioni successive per lo stesso
mandato. Nel caso di pluricandidature non si procede al
ballottaggio tra gli altri candidati e si indicono nuove
assemblee elettive anche per i membri degli organi
direttivi. In tal caso il presidente e l'organo direttivo
uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione
e per la convocazione immediata della nuova assemblea
elettiva. Si considera compiuto e rileva ai fini del
computo il mandato che ha avuto durata pari o superiore a
due anni e un giorno nonche' il mandato di durata inferiore
in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o
commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni
e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o
commissariamento, non interrompe la consecutivita' dei
mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente.
In ogni caso il commissariamento non interrompe la
consecutivita' dei mandati.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dall'articolo 6 della legge 24
gennaio 1978, n. 14, recante: «Norme per il controllo
parlamentare sulle nomine negli enti pubblici», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n, 31 del 1° febbraio 1978:
«Art. 6. - Qualora, a seguito del parere espresso da
una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di
procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da
quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la
procedura prevista negli articoli precedenti.
La stessa procedura si applica altresi' per la conferma
di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti
della stessa sia gia' stato espresso il parere del
Parlamento. La conferma non puo' essere effettuata per piu'
di due volte.».
- Per i riferimenti all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 1.
 
Art. 8
Misure urgenti per l'attuazione della riforma numero 4 del capitolo
Repower del PNRR

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Ai fini dello sviluppo dei contratti di lungo termine attraverso la piattaforma di mercato organizzato di cui al comma 2, primo periodo, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' e le condizioni in base alle quali il GSE assume, nei limiti di cui al comma 2-ter, il ruolo di garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento di controparte nei contratti di lungo termine da fonti rinnovabili, secondo criteri di mercato e di contenimento dei rischi di inadempimento e in coerenza con il sistema di garanzie definito ai sensi del secondo periodo del presente comma, nonche' le modalita' di funzionamento del meccanismo previsto, ivi incluse le procedure operative per l'utilizzo delle risorse destinate alla garanzia anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 2-ter. ((I requisiti e gli obblighi di garanzia per i contraenti, anche attraverso gli strumenti utilizzati nel mercato elettrico, e le misure disciplinari in caso di inadempimento dei contraenti medesimi sono definiti con il decreto di cui al comma 2, secondo periodo, che e' conseguentemente aggiornato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ARERA. L'ARERA definisce il corrispettivo a carico dei contraenti per l'accesso alla garanzia di ultima istanza di cui al primo periodo. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; a tale fine, il GSE e l'ARERA svolgono le attivita' di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente)).
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, nel limite di 45 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste, relative ai medesimi anni, delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. A tal fine il GSE trattiene tale quota non trasferendo i corrispondenti proventi, incassati negli anni 2025, 2026 e 2027, sull'apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo computo nei decreti di riparto da emanare rispettivamente entro il 31 maggio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, ai sensi e per gli effetti del comma 4 del citato articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. ».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 28 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante: «Attuazione
della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili», pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021, n. 285,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 28 (Accordi di compravendita di energia elettrica
da fonti rinnovabili a lungo termine). - 1. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Gestore dei Mercati Energetici - GME
S.p.A. (di seguito: GME), al fine di assicurare un avvio
graduale delle contrattazioni di lungo termine di energia
rinnovabile, realizza una bacheca informatica con lo scopo
di promuovere l'incontro tra le parti potenzialmente
interessate alla stipula di tali contratti. La bacheca, nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali, prevede l'obbligo di registrazione dei dati dei
contratti che risultano necessari a garantire la massima
diffusione degli esiti e il monitoraggio, anche ai fini
della realizzazione del mercato organizzato di cui al comma
2.
2. Tenuto conto dell'evoluzione del mercato dei
contratti di lungo termine, della liquidita' della domanda
e dell'offerta, nonche' di specifici rapporti di
monitoraggio forniti dal GME, il Ministero della
transizione ecologica puo' fornire indirizzi al GME stesso,
affinche' sia sviluppata una piattaforma di mercato
organizzato, a partecipazione volontaria, per la
negoziazione di lungo termine di energia da fonti
rinnovabili. La disciplina della piattaforma di mercato e'
approvata con decreto del Ministro della transizione
ecologica, sentita l'ARERA, ai sensi dell'articolo 5, comma
1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
2-bis. Ai fini dello sviluppo dei contratti di lungo
termine attraverso la piattaforma di mercato organizzato di
cui al comma 2, primo periodo, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' e le condizioni in base alle quali il GSE assume,
nei limiti di cui al comma 2-ter, il ruolo di garante di
ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento
di controparte nei contratti di lungo termine da fonti
rinnovabili, secondo criteri di mercato e di contenimento
dei rischi di inadempimento e in coerenza con il sistema di
garanzie definito ai sensi del secondo periodo del presente
comma, nonche' le modalita' di funzionamento del meccanismo
previsto, ivi incluse le procedure operative per l'utilizzo
delle risorse destinate alla garanzia anche al fine del
rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma
2-ter. I requisiti e gli obblighi di garanzia per i
contraenti, anche attraverso gli strumenti utilizzati nel
mercato elettrico, e le misure disciplinari in caso di
inadempimento dei contraenti medesimi sono definiti con il
decreto di cui al comma 2, secondo periodo, che e'
conseguentemente aggiornato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita l'ARERA. L'ARERA
definisce il corrispettivo a carico dei contraenti per
l'accesso alla garanzia di ultima istanza di cui al primo
periodo. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica; a tale fine, il GSE e l'ARERA svolgono le
attivita' di cui al presente comma con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, nel limite
di 45 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal
2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente utilizzo
di quota parte dei proventi delle aste, relative ai
medesimi anni, delle quote di emissione di anidride
carbonica di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinati al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica. A tal fine il
GSE trattiene tale quota non trasferendo i corrispondenti
proventi, incassati negli anni 2025, 2026 e 2027,
sull'apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato,
dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo
computo nei decreti di riparto da emanare rispettivamente
entro il 31 maggio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e
2028, ai sensi e per gli effetti del comma 4 del citato
articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
3. L'articolo 18 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 9 agosto
2019, e' abrogato.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la Concessionaria Servizi
Informativi Pubblici - Consip S.p.A. (di seguito: Consip)
definisce, con il supporto del GSE, uno o piu' strumenti di
gara per la fornitura di energia da fonti rinnovabili alla
Pubblica amministrazione attraverso schemi di accordo per
la compravendita di energia elettrica di lungo termine.
L'utilizzo degli strumenti di gara di cui al primo periodo
si aggiunge alle procedure di acquisto per forniture di
energia elettrica da fonti rinnovabili definite da Consip,
nell'ambito del piano d'azione nazionale sugli acquisti
verdi della pubblica amministrazione, al fine di consentire
a quest'ultima di acquistare prevalentemente energia da
fonti rinnovabili.
5. Al fine di garantire l'aggregazione di piu' clienti
finali e la partecipazione attiva dei consumatori,
domestici e non domestici, connessi in bassa e media
tensione, nell'acquisto di energia elettrica a lungo
termine prodotta da impianti a fonti rinnovabili, l'ARERA,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, integra le linee guida in materia di
gruppi di acquisto di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124,
in modo da promuovere, fra le diverse modalita', anche
l'approvvigionamento mediante contratti di lungo termine,
anche per il tramite degli aggregatori indipendenti e
prevedendo che i consumatori interessati ricevano adeguata
assistenza informativa per l'adesione alla piattaforma di
cui al comma 1.
5-bis. I gestori delle infrastrutture ferroviarie
possono stipulare accordi di compravendita di energia
elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine anche
tramite gli strumenti definiti nel presente articolo.».
 
Art. 9
Disposizioni urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 degli
istituti tecnici - M4C1 PNRR

1. All'articolo 26 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo il comma 4 ((e' inserito)) il seguente:
«4-bis. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2025/2026, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuate, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le misure necessarie per l'applicazione dei criteri ((indicati)) al comma 2, lettere a), numero 1), numero 1-bis) e numero 2), primo periodo, b), c), d), e) e f), nel rispetto dei principi del potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilita' nell'adeguamento dell'offerta formativa.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 26 del
decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante:
«Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica
nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e
per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
223 del 23 settembre 2022, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2022, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 26 (Misure per la riforma degli istituti
tecnici). - 1. Al fine di poter adeguare costantemente i
curricoli degli istituti tecnici alle esigenze in termini
di competenze del settore produttivo nazionale, secondo gli
obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
orientandoli anche verso le innovazioni introdotte dal
Piano nazionale "Industria 4.0" in un'ottica di piena
sostenibilita' ambientale, con uno o piu' regolamenti, da
adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, si provvede alla revisione
dell'assetto ordinamentale dei percorsi dei suddetti
istituti, in modo da sostenere il rilancio del Paese
consolidando il legame tra crescita economica e giustizia
sociale.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati, nei
limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, secondo le modalita'
stabilite al comma 4 nel rispetto dei principi del
potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
e della maggiore flessibilita' nell'adeguamento
dell'offerta formativa nonche' nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) aggiornamento dei profili dei curricoli vigenti,
mirando a:
1) rafforzare le competenze generali linguistiche,
storiche, matematiche e scientifiche, giuridiche ed
economiche, nonche' le competenze tecnico-professionali
riguardanti i profili in uscita con particolare riferimento
al contesto dell'innovazione digitale e allo studio dei
prodotti e dei servizi connessi al made in Italy;
1-bis) rafforzare la connessione al tessuto
socioeconomico-produttivo del territorio di riferimento,
favorendo la laboratorialita', l'innovazione e l'apporto
formativo delle imprese e degli enti del territorio;
2) valorizzare la metodologia didattica per
competenze, caratterizzata dalla progettazione
interdisciplinare e dalle unita' di apprendimento, nonche'
aggiornare il Profilo educativo, culturale e professionale
dello studente e incrementare gli spazi di flessibilita'.
Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono conseguentemente definiti gli specifici indirizzi, le
necessarie articolazioni, i relativi risultati di
apprendimento e i corrispondenti quadri orari, nel rispetto
dei criteri di cui al presente articolo, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
b) previsione di meccanismi volti a dare la
continuita' degli apprendimenti nell'ambito dell'offerta
formativa dei percorsi di istruzione tecnica con i percorsi
dell'istruzione terziaria nei settori tecnologici, ivi
inclusa la funzione orientativa finalizzata all'accesso a
tali percorsi, anche in relazione alle esigenze del
territorio di riferimento, in coerenza con quanto disposto
in materia di ITS Academy dalla legge 15 luglio 2022, n.
99, e in materia di lauree a orientamento professionale
abilitanti dalla legge 8 novembre 2021, n. 163;
c) previsione di specifiche attivita' formative
destinate al personale docente degli istituti tecnici,
finalizzate alla sperimentazione di modalita' didattiche
laboratoriali, innovative, coerentemente con le
specificita' dei contesti territoriali, nell'ambito delle
attivita' previste ai sensi dell'articolo 16-ter del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e dell'articolo
1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
d) previsione a livello regionale o interregionale di
accordi, denominati «Patti educativi 4.0», per
l'integrazione e la condivisione delle risorse
professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono
gli istituti tecnici e professionali, le imprese, gli enti
di formazione accreditati dalle Regioni, gli ITS Academy,
le universita' e i centri di ricerca, anche attraverso la
valorizzazione dei poli tecnico-professionali e dei patti
educativi di comunita', nonche' la programmazione di
esperienze laboratoriali condivise, nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente.
e) previsione, nell'ambito della programmazione
dell'offerta formativa regionale, dell'erogazione diretta
da parte dei Centri provinciali di istruzione per gli
adulti (CPIA) di percorsi di istruzione tecnica non erogati
in rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado o
erogati in misura non sufficiente rispetto alle richieste
dell'utenza e del territorio;
f) previsione di misure di supporto allo sviluppo dei
processi di internazionalizzazione degli istituti al fine
di realizzare lo Spazio europeo dell'istruzione in coerenza
con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di
istruzione e formazione professionale.
3. Gli studenti frequentanti i percorsi di istruzione
tecnica possono richiedere, prima della conclusione del
percorso di studi, la certificazione delle competenze e la
corrispondenza ai livelli di cui al Quadro europeo delle
qualifiche per l'apprendimento permanente al fine di
mettere in evidenza le competenze acquisite ai fini della
loro utilizzabilita' in un contesto di studio o di lavoro
esterno al percorso frequentato. Con decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti i modelli e le
modalita' di rilascio delle certificazioni di cui al primo
periodo.
4. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e
acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Eventuali
disposizioni modificative e integrative dei regolamenti di
cui al comma 1 sono adottate con le modalita' di cui al
presente comma entro il 31 dicembre 2024.
4-bis. In sede di prima applicazione, per l'anno
scolastico 2025/2026, con decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito sono individuate, nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, le misure necessarie per
l'applicazione dei criteri indicati al comma 2, lettere a),
numero 1), numero 1-bis) e numero 2), primo periodo, b),
c), d), e) e f), nel rispetto dei principi del
potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
e della maggiore flessibilita' nell'adeguamento
dell'offerta formativa.
5. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti di cui al comma 1, sono abrogate le norme,
anche di legge, individuate espressamente nei regolamenti,
regolatrici degli ordinamenti e dei percorsi
dell'istruzione tecnica, ivi comprese le disposizioni
previste nel regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.
6. All'attuazione delle disposizioni del presente
articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
 
((Art. 9 bis
Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 1.3
«Riorganizzazione del sistema scolastico della Missione 4» -
Componente 1 del PNRR
1. Al fine di garantire l'attuazione della riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dopo il comma 83-quater dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono inseriti i seguenti:
«83-quinquies. Al fine di sostenere il processo di dimensionamento della rete scolastica previsto dalla riforma 1.3 "Riorganizzazione del sistema scolastico" della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per l'anno scolastico 2025/2026, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni che hanno adottato entro il 30 dicembre 2024 la deliberazione di dimensionamento ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono messe a disposizione ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento di cui al comma 83-quater del presente articolo, nel limite di spesa di 3.597.000 euro per l'anno 2025 e di 5.395.000 euro per l'anno 2026, ferma restando la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, con esclusione del profilo professionale dei direttori dei servizi generali e amministrativi, in misura non inferiore a quella prevista per l'anno scolastico 2024/2025. Per le finalita' di cui al presente comma, il decreto di cui al secondo periodo del comma 83-quater e' aggiornato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine di ridurre i divari territoriali e degli apprendimenti favorendo, nell'ambito del processo di dimensionamento della rete scolastica, l'istituzione delle classi nelle aree interne, montane, isolane o, comunque, caratterizzate da maggiori livelli di dispersione scolastica, per l'anno scolastico 2025/2026 i dirigenti degli uffici scolastici regionali delle regioni di cui al primo periodo possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale. All'attuazione del terzo periodo del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
83-sexies. Le regioni che non hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2025/2026 ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, adottano la deliberazione di dimensionamento, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con le modalita' previste dal presente comma. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2024, per la definizione del contingente dell'organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni relativamente all'anno scolastico 2026/2027, le regioni di cui al primo periodo del presente comma, per il solo anno scolastico 2025/2026, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,99 per cento del contingente dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione per il medesimo anno scolastico 2025/2026, dal citato decreto e comunque non superiore al contingente autorizzato per l'anno scolastico 2024/2025, senza un corrispondente incremento delle facolta' assunzionali ovvero delle reggenze. In caso di dimensionamento ai sensi del presente comma senza attivazione di ulteriori autonomie scolastiche rispetto al contingente dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione, dal citato decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, alla regione si applica il comma 83-quinquies del presente articolo e le corrispondenti economie di spesa accrescono il limite di spesa di cui al medesimo comma 83-quinquies. In ogni regione, il numero delle autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,99 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilita' e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi.
83-septies. Per l'attuazione dei commi 83-quinquies e 83-sexies del presente articolo e' autorizzata la spesa di 5.370.000 euro per l'anno 2025 e di 8.798.000 euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
83-octies. La regione Friuli Venezia Giulia puo' attivare, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, in deroga ai contingenti definiti per le scuole di lingua slovena dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2024, un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura tale da non superare il contingente definito per le medesime scuole dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 70 del 19 aprile 2023, senza un corrispondente incremento delle facolta' assunzionali ovvero delle reggenze. Per l'attuazione del primo periodo e' autorizzata la spesa di 43.121 euro per l'anno 2025, di 150.923 euro per l'anno 2026 e di 129.363 euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito».
2. All'articolo 19, comma 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «entro il 30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre»;
b) al quarto periodo, le parole: «Con deliberazione motivata della regione» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito».
3. Al fine di garantire il proseguimento delle attivita' amministrative e gestionali di competenza dell'Ufficio scolastico regionale, per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale di tali uffici in scadenza entro il 30 giugno 2025 possono essere prorogati, con il provvedimento da emanare ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale connesso alla riorganizzazione prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185.

Riferimenti normativi

- La legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio
2017.
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 5-quater,
del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Razionalizzazione della spesa relativa
all'organizzazione scolastica). - (Omissis).
5-quater. Al fine di dare attuazione alla
riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno
scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del
contingente organico dei dirigenti scolastici e dei
direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua
distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro
della popolazione scolastica regionale indicato per la
riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del
citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche'
della necessita' di salvaguardare le specificita' delle
istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle
piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da
specificita' linguistiche, anche prevedendo forme di
compensazione interregionale, sono definiti, su base
triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto
del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare
entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno
scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento
dell'accordo, lo schema del decreto e' trasmesso dal
Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza
unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla base dei
parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo,
provvedono autonomamente al dimensionamento della rete
scolastica entro il 31 ottobre di ogni anno, nei limiti del
contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito puo'
essere determinato un differimento temporale di durata non
superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali,
sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del
contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
(Omissis).».
- Per i riferimenti all'articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 5.
 
Art. 9 ter
Disposizioni in materia di risparmi di spesa conseguenti al
dimensionamento della rete scolastica

1. Al fine di rendere piu' efficace l'utilizzo dei risparmi di spesa conseguenti al dimensionamento della rete scolastica previsto dalla riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, all'articolo 1, comma 558, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «I risparmi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli eventuali risparmi»;
b) le parole da: «possono essere» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «sono destinati a incrementare il fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica e il fondo integrativo di istituto, con riferimento alle indennita' destinate ai direttori dei servizi generali e amministrativi»)).

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 558, dell'articolo 1,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata
in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, come
modificato dalla presente legge:
«558. Gli eventuali risparmi conseguiti mediante
l'applicazione della disciplina di cui al comma 557
confluiscono, previo accertamento degli stessi, in un fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione e del merito e sono destinati a
incrementare il fondo unico nazionale per la dirigenza
scolastica e il fondo integrativo di istituto, con
riferimento alle indennita' destinate ai direttori dei
servizi generali e amministrativi. Nel fondo istituito ai
sensi del primo periodo confluiscono le eventuali economie
derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 978,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, previo accertamento
operato con decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Le risorse del fondo istituito ai sensi del primo
periodo sono ripartite annualmente con decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, , previo parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, salvo nel caso di
utilizzo delle risorse finanziarie in ambiti inerenti al
finanziamento del trattamento retributivo del personale
scolastico. I risparmi accertati sono iscritti nel medesimo
fondo con uno o piu' decreti di variazione compensativa
adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze.».
 
Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.