Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2025 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ossigeno, «Aria Nippon Gases».


Estratto determina AAM/PPA n. 402/2024 del 24 maggio 2024

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale Aria Nippon Gases, anche nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito indicate:
«200 BAR gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio con valvola VI da 5 litri» - A.I.C. n. 039576121 (base 10) 15RSKT (base 32);
«200 BAR gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio con valvola VI da 10 litri» - A.I.C. n. 039576133 (base 10) 15RSL5 (base 32).
Principio attivo: ossigeno.
Titolare A.I.C.: Nippon Gases Pharma S.r.l., codice fiscale n. 08418370964, con sede legale e domicilio fiscale in via B. Crespi n. 19 - 20159 Milano, Italia.
Codice pratica: N1B/2024/305.

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Per le nuove confezioni sopracitate, e' adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilita':
Classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le nuove confezioni sopracitate, e' adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:
OSP (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.
In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.