Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 27 dicembre 2024
Disciplina delle misure in favore del controllo, della sicurezza e dell'innovazione nei cantieri, ai sensi dell'art. 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 216).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale e' stato aggiunto il comma 4-octies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016;
Visti, considerati e tenuto conto dei seguenti articoli del citato decreto-legge n. 189 del 2016:
art. 30 che, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalita' organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione, ha istituito nell'ambito del Ministero dell'interno, una apposita struttura di missione, ora Struttura per la prevenzione antimafia, competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia e che assicura, con competenza funzionale ed esclusiva, il coordinamento e l'unita' di indirizzo delle sopra richiamate attivita', in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate dagli eventi sismici occorsi nel 2016;
art. 35, commi 1 e 3, che dispone che la realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali e' concesso un contributo ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto, e' assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, nonche' con riguardo al possesso del documento unico di regolarita' contributiva (DURC) e che le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici e privati danneggiati dal sisma hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regolarmente operanti nelle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, L'Aquila e Teramo;
art. 35, comma 6, il quale dispone che «le imprese sono tenute a fornire ai propri dipendenti un badge, con un ologramma non riproducibile, riportante, ai sensi delle leggi vigenti in materia e in particolare di quanto previsto dagli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi»;
art. 35, comma 8, secondo cui «Presso le prefetture interessate sono stipulati appositi protocolli di legalita', al fine di definire in dettaglio le procedure per l'assunzione dei lavoratori edili da impegnare nella ricostruzione, prevedendo altresi' l'istituzione di un tavolo permanente»;
art. 35, comma 8-bis (introdotto dall'art. 36, comma 2-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56), il quale stabilisce che «Ai fini del presente articolo e per la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori del settore edile, il Commissario straordinario adotta specifiche misure per il controllo e la sicurezza nei cantieri, comprese forme di monitoraggio dei flussi della manodopera, anche tramite tecnologie innovative a carico delle imprese di cui al comma 3. Tali misure possono prevedere la comunicazione e lo scambio di informazioni con autorita', enti pubblici, parti sociali e datori di lavoro. Il Commissario straordinario adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le misure di cui al presente comma con provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, mediante i quali sono definiti anche i tipi di informazioni trattate e i soggetti obbligati alla raccolta o alla comunicazione. Gli esiti del monitoraggio dei flussi di manodopera sono messi a disposizione della Struttura di cui all'articolo 30 e delle prefetture - uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, anche ai fini dell'esercizio del potere di accesso previsto dall'articolo 93 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dell'Ispettorato nazionale del lavoro, secondo modalita' stabilite mediante accordi con il Commissario straordinario»;
Visto, altresi', il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed in particolare:
l'art. 18, comma 1, lettera u), il quale dispone che nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto e di subappalto, i lavoratori siano muniti di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
l'art. 20, comma 3, che dispone che i lavoratori di aziende che svolgono attivita' in regime di appalto o subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Obbligo che grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita' nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto;
l'art. 26, comma 8, che prevede analoghi obblighi per il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, ed in particolare l'art. 5 che definisce gli elementi identificativi degli addetti nei cantieri che devono essere contenuti nella tessera di riconoscimento di cui al citato art. 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 ed efficace a decorrere dal 1° luglio 2023;
Vista la delibera CIPE n. 58 del 3 agosto 2011, recante «Programma delle infrastrutture strategiche (L. 443/2001 e s.m.i.). Approvazione linee guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia ex art. 176, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.»;
Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con cui e' stato approvato il testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonche' tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto correzioni, modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 131 del TURP, che disciplina le modalita' di rilascio del documento unico di regolarita' contributiva (DURC) da parte della Cassa edile competente per territorio, attestante che l'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa per l'esecuzione dell'intervento sia congrua rispetto all'importo delle opere da eseguire od eseguite;
Vista l'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;
Ritenuto necessario definire nel dettaglio un puntuale monitoraggio dell'attivita' svolta nei cantieri con riferimento alla tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori del settore edile e individuare strumenti volti a contrastare, oltre il lavoro irregolare, anche possibili fenomeni di infiltrazione criminale e mafiosa;
Vista l'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021, recante «Disposizioni relative alle attivita' delle imprese operanti nella ricostruzione e integrazioni delle ordinanze vigenti in materia di ripresa delle attivita' produttive danneggiate dal sisma», ed in particolare l'art. 16;
Ravvisata l'esigenza di integrare l'esistente Piattaforma della struttura commissariale (GE.DI.SI.) con uno strumento che consenta di monitorare i flussi della manodopera nei cantieri;
Ritenuto prioritario l'obiettivo di consolidare e, laddove possibile, rafforzare strumenti e modelli organizzativi per garantire la regolarita' del lavoro e la tutela dell'occupazione;
Ravvisata l'esigenza, a tal fine, di definire, in connessione alle procedure per l'assunzione dei lavoratori edili, le modalita' del monitoraggio dei flussi della manodopera, con particolare riferimento al tema della regolarita' contributiva e assicurativa ed al puntuale rispetto del contratto collettivo di lavoro;
Considerato che tale monitoraggio e' funzionale anche all'attivita' della struttura per la prevenzione antimafia finalizzata alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalita' organizzata nel settore dell'edilizia e degli appalti;
Considerato, altresi', che il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro e di regolarita' contributiva e previdenziale possono essere indizi sintomatici della infiltrazione mafiosa nell'ambito degli appalti della ricostruzione;
Considerata, quindi, l'esigenza di predisporre una pianificazione delle modalita' di monitoraggio dei cantieri attraverso l'implementazione dell'apposita sezione della Piattaforma digitale GE.DI.SI.;
Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti;
Dato atto dell'intesa acquisita con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella cabina di coordinamento del 23 dicembre 2024;

Dispone:

Art. 1

Sezione «monitoraggio cantieri»
della Piattaforma GE.DI.SI.

1. Nell'ambito della Piattaforma GE.DI.SI. e' istituita la sezione «monitoraggio cantieri» finalizzata a garantire modalita' uniformi di applicazione di sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri allo scopo di:
a) contrastare fenomeni di illegalita' e/o di elusione normativa di qualsiasi forma che potrebbero inserirsi in tutte le fasi dell'appalto di opere, servizi e forniture;
b) contribuire a migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro nei cantieri, prevenire fenomeni infortunistici, sostenere iniziative di informazione verso la committenza pubblica e privata.

Avvertenza:
L'allegato alla presente ordinanza e' consultabile sul
sito istituzionale del Commissario straordinario
ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo:
https://sisma2016.gov.it/ordinanze
 
Art. 2

Alimentazione dei dati
della sezione «monitoraggio cantieri»

1. Ciascun operatore economico provvede a nominare il «referente di cantiere», incaricato di gestire il «settimanale di cantiere», di cui alla delibera CIPE n. 58 del 2011, che contiene, per ciascuna settimana:
a) i dati delle imprese presenti sul cantiere;
b) i dati relativi alla forza lavoro odierna e se viene applicato il contratto CCNL edilizia;
c) i dati relativi ai mezzi presenti;
d) i dati relativi al «badge di cantiere digitale», tessera di riconoscimento, anche in formato digitale, di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di tutti i lavoratori autonomi e subordinati, compresi quelli in distacco ed in somministrazione, che lavoreranno nei cantieri della ricostruzione, indipendentemente dal CCNL applicato, in regime di contratto di appalto o di subappalto.
2. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o altre forme di esecuzione congiunta dei lavori da parte di piu' operatori economici, il «referente di cantiere» e' nominato dall'operatore economico capofila.
3. Le casse edili, per mezzo di apposito gestionale interoperabile digitalmente con GE.DI.SI. e app mobile messi a disposizione della Commissione nazionale paritetica per le casse edili (CNCE), comunicano alla sezione «monitoraggio cantieri» l'elenco delle persone che possono accedere per ogni cantiere, nonche' l'insieme delle letture dei badge cosi' come indicato dal documento tecnico, allegato sub 1) alla presente ordinanza.
4. Il «badge di cantiere digitale» sara' fornito a tutti i lavoratori autonomi e subordinati, compresi quelli in distacco ed in somministrazione, che lavoreranno nei cantieri della ricostruzione, indipendentemente dal CCNL applicato, in regime di contratto di appalto o di subappalto, secondo le indicazioni previste dal documento tecnico.
5. Il flusso informativo dei dati raccolti attraverso il nuovo sistema di rilevazione delle presenze di cui al «badge di cantiere digitale» comporta l'aggiornamento automatico del settimanale di cantiere.
 
Art. 3

Accesso alla sezione «monitoraggio cantieri»

1. La struttura di missione per la prevenzione antimafia di cui all'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 accede alle informazioni contenute nella sezione «monitoraggio cantieri» per l'attivita' di analisi info-investigativa tendente all'emersione, anche attraverso l'accesso ai cantieri e ai conseguenti controlli mirati, di situazioni indizianti un potenziale condizionamento mafioso.
2. Le informazioni contenute nella sezione «monitoraggio cantieri» sono utilizzate dalle Forze di polizia e dal gruppo interforze presso la Prefettura territorialmente competente per:
a) verificare la proprieta' dei mezzi e il personale con la relativa posizione lavorativa;
b) incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie o illeciti.
3. Ai fini di cui al precedente comma, e fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, il gruppo interforze puo':
a) calendarizzare incontri periodici con il «referente di cantiere»;
b) richiedere, ferme restando le verifiche gia' previste dalle norme di settore, ulteriori controlli ritenuti necessari, d'intesa con la Prefettura competente per territorio.
4. Le Prefetture territorialmente interessate dai lavori di ricostruzione accedono alla medesima sezione di informazioni per le finalita' di cui all'art. 35, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, nonche' per l'accertamento dei profili indizianti della infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 159 del 2011.
5. Ai sensi dell'art. 35, comma 8-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, il Commissario straordinario e l'Ispettorato nazionale del lavoro sottoscrivono appositi accordi per stabilire le modalita' di messa a disposizione degli esiti del monitoraggio dei flussi di manodopera sulla base delle informazioni contenute nella sezione «monitoraggio cantieri».
6. Nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Commissario straordinario puo' sottoscrivere specifici accordi con altri soggetti pubblici o privati per consentire l'accesso alla sezione «monitoraggio cantieri» per il compimento di funzioni di pubblico interesse, per l'esercizio di pubblici poteri agli stessi attribuiti, ovvero per garantire un piu' efficace esercizio dei poteri attribuiti al Commissario straordinario e il raggiungimento delle finalita' di pubblico interesse dallo stesso perseguite.
 
Art. 4

Comitato di coordinamento

1. Per il monitoraggio delle verifiche effettuate e per la definizione degli indirizzi strategici da realizzare e' istituito un Comitato di coordinamento presieduto dal Commissario straordinario e del quale fanno parte il direttore della struttura di missione per la prevenzione antimafia di cui all'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, un rappresentante della Commissione nazionale paritetica per le casse edili e due rappresentanti delle parti sociali (organizzazioni sindacali ed associazioni datoriali), o loro delegati.
 
Art. 5

Innovazione e semplificazione

1. In linea con le politiche della «Agenda digitale italiana ed europea» e le politiche di innovazione del settore pubblico, previa intesa con le competenti autorita' pubbliche, il Comitato di coordinamento elabora progetti e iniziative pilota per il potenziamento della piattaforma per il monitoraggio dei cantieri, a partire dalla digitalizzazione del «Piano di controllo coordinato del cantiere e del sub-cantiere», e per la sperimentazione di nuove tecnologie in favore dei lavoratori al fine di implementare il processo di automazione e semplificazione dei processi e dei relativi controlli e di garantire gli adeguati livelli di sicurezza sul posto di lavoro.
2. Ai fini di cui al presente articolo, il Commissario straordinario puo' sottoscrivere appositi protocolli con l'INAIL, l'Ispettorato nazionale del lavoro, la struttura di missione per la prevenzione antimafia di cui all'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, l'ANAC e il Garante per la protezione dei dati personali.
 
Art. 6

Modalita' attuative

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza, le casse edili e la CNCE si adeguano alle disposizioni contenute nella stessa e garantiscono l'interoperabilita' delle proprie piattaforme con la sezione «monitoraggio cantieri» nella Piattaforma GE.DI.SI..
2. Terminate le attivita' prodromiche di cui al precedente comma 1, il Commissario straordinario approva con apposito decreto i documenti di compliance per il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.
3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano ai cantieri:
a. della ricostruzione privata il cui decreto di concessione del contributo e' stato rilasciato successivamente alla pubblicazione del decreto previsto dal comma 2;
b. della ricostruzione pubblica e degli edifici di culto il cui contratto di affidamento dei lavori e' sottoscritto successivamente alla pubblicazione del decreto previsto dal comma 2.
4. Le imprese titolari dei cantieri si adeguano alle disposizioni della presente ordinanza entro i termini di seguito indicati e decorrenti dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario del decreto di cui al precedente comma 2:
a. un mese, per quanto concerne i cantieri il cui valore complessivo dei lavori e' uguale o superiore a 500.000 euro;
b. dodici mesi, per quanto concerne i cantieri il cui valore complessivo dei lavori e' uguale o superiore a 258.000 euro;
c. ventiquattro mesi, per quanto concerne i cantieri il cui valore complessivo dei lavori e' uguale o superiore i 150.000 euro;
d. trentasei mesi, per quanto concerne tutti i restanti cantieri della ricostruzione.
5. Con decreto del Commissario straordinario possono essere modificati i termini fissati nel presente articolo.
 
Art. 7

Tutela dei dati personali

1. Il Commissario straordinario e' titolare del trattamento dei dati personali effettuato mediante la Piattaforma informatica GE.DI.SI. Il titolare assicura che il trattamento dei dati personali sia effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati, garantendo, in particolare, che siano rispettati i principi di protezione dei dati di cui agli articoli 5, 24 e 25 del regolamento (UE) 2016/679.
2. Il titolare del trattamento dei dati, cui competono le decisioni in merito ai mezzi del trattamento per il perseguimento delle finalita' previste dalla legge, puo', nei limiti previsti dalla presente ordinanza, affidare specifiche operazioni di trattamento a soggetti terzi, che agiscono in qualita' di responsabili del trattamento, previo accordo con gli stessi sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679.
3. Per il trattamento dei dati personali degli interessati tramite la Piattaforma informatica GE.DI.SI., il Commissario straordinario adotta tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un'idonea sicurezza in relazione ai trattamenti svolti.
 
Art. 8

Formazione e start up processi innovativi

1. Al fine di garantire un regolare sviluppo del processo individuato, una qualificazione adeguata dei lavoratori fondamentali per il corretto uso delle tecnologie e un incremento delle condizioni di sicurezza nei cantieri della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, il Commissario straordinario cura l'implementazione delle seguenti azioni:
a) formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, uso delle nuove tecnologie e cantiere digitale, da realizzarsi anche per il tramite delle parti sociali e degli enti bilaterali paritetici territoriali specializzati sulla formazione, sicurezza e salute sul lavoro del settore dell'edilizia;
b) attuazione delle attivita' sperimentali individuate dal Comitato di coordinamento cosi' come specificato dal precedente art. 5;
c) realizzazione di misure previste nell'accordo di collaborazione tra la struttura di missione ex art. 30 della legge n. 299 del 2016 e il Commissario straordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2020, sottoscritto in data 30 aprile 2021 in attuazione degli articoli 30 e 35 del decreto-legge n. 189 del 2016;
2. Con decreti del Commissario straordinario sono definite le modalita' attuative delle azioni di cui al precedente comma 1.
3. Agli oneri discendenti dal presente articolo, per un importo massimo di euro 3.000.000,00, si provvede con le risorse residue di cui all'art. 23, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto, che presenta la necessaria disponibilita'.
 
Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente ordinanza e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimita' della Corte dei conti. E' pubblicata sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 dicembre 2024

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 173