Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2025 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
ORDINANZA 27 dicembre 2024 |
Contributo per i beni mobili registrati gravemente danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 215). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, ai sensi del quale per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale e' stato aggiunto il comma 4-octies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024; Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; Visto l'art. 9 del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dall'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 21 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, che stabilisce per i cittadini residenti nei comuni del cratere e precisamente alla data del 24 agosto 2016 nei comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 nei comuni di cui all'allegato 2, alla data del 18 gennaio 2017 nei comuni di cui all'allegato 2-bis, l'assegnazione di un contributo in caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili registrati, mediante provvedimenti emessi ai sensi e per gli effetti del citato art. 2, comma 2; Ritenuto necessario, in attuazione dell'art. 9 del decreto-legge 189 del 2016, disciplinare le modalita' e i criteri per la concessione dei contributi per i beni mobili registrati distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici verificatesi a fare data dal 24 agosto 2016; Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 553 del 31 ottobre 2018 («Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016») che all'art. 2 prevede che «1. Al fine di consentire il celere espletamento delle operazioni di rimozione e smaltimento dei veicoli distrutti in conseguenza degli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, saranno resi disponibili sul sito istituzionale dell'Unita' territoriale ACI e dell'Automobile Club competenti per territorio, entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, gli elenchi dei veicoli in deposito temporaneo presso i centri di raccolta autorizzati. 2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione di ciascun elenco, il proprietario o avente titolo di uno dei veicoli compresi negli elenchi di cui al comma 1, potra' esprimere espressa volonta' al rientro in possesso all'Unita' territoriale ACI competente per territorio, anche a mezzo raccomandata A.R. o invio di P.E.C. all'Unita' territoriale stessa, impegnandosi a procedere al materiale ritiro del veicolo entro i successivi trenta giorni. 3. Decorsi infruttuosamente i termini di cui al comma 2, i veicoli per i quali non sia stata espressa volonta' al rientro in possesso e quelli per i quali, nonostante tale volonta' sia stata manifestata ma non si sia proceduto al materiale ritiro verranno considerati definitivamente «abbandonati», ai sensi e per gli effetti del regolamento del Ministero dell'interno del 22 ottobre 1999, n. 460, e avviati alla demolizione con relativa presentazione di formalita' di radiazione al Pubblico registro automobilistico da parte dell'Unita' ACI territorialmente competente. 4. Per i veicoli in deposito temporaneo l'annotazione della formalita' di radiazione e' esente da imposta di bollo. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 10, nel limite di euro 1.632,00, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo corrispondente. 5. Per i medesimi veicoli in deposito temporaneo si provvede al rimborso degli emolumenti ACI nel limite di euro 459,00, a valere sulle risorse di cui all'art. 10»; Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Dato atto dell'intesa acquisita con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella Cabina di coordinamento del 23 dicembre 2024;
Dispone:
Art. 1
Ambito di applicazione e soggetti beneficiari
1. In attuazione dell'art. 9 del decreto-legge n. 189 del 2016, le disposizioni della presente ordinanza disciplinano le modalita' per la concessione ed erogazione del contributo in favore dei soggetti i cui beni mobili registrati, ai sensi dell'art. 2683 del codice civile, siano stati distrutti o gravemente danneggiati a causa degli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016. 2. I proprietari dei beni mobili registrati di cui al comma precedente, che al momento degli eventi sismici risultavano residenti nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, possono presentare domanda di concessione del contributo con le modalita' di cui all'art. 3. 3. Il contributo riconosciuto ai sensi della presente ordinanza e' riservato alle sole persone fisiche. |
| Art. 2
Determinazione del contributo
1. Il contributo e' determinato nei termini che seguono: a) in caso di bene distrutto, il contributo e' pari all'80% del valore di mercato del bene alla data in cui si e' verificato il sisma che ha provocato la distruzione dello stesso. Il valore di mercato del bene e' attestato con perizia giurata da parte di un professionista incaricato, anche attraverso riscontro con le principali riviste di settore, ovvero e' determinato con riferimento al valore assicurato per incendio e furto qualora risultante dalla polizza assicurativa stipulata alla data del sisma. Ai fini della presente ordinanza, la distruzione del bene e' attestata mediante produzione del certificato di rottamazione; b) in caso di bene con danneggiamento grave, il contributo e' pari all'80% delle spese effettivamente sostenute e documentate per il ripristino del bene danneggiato. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al valore di mercato del bene danneggiato, il contributo e' pari all'80% del valore di mercato del bene alla data del sisma che ne ha provocato il danneggiamento. Per danneggiamento grave, ai fini della presente ordinanza, si intende il danno che abbia comportato una spesa pari o superiore a 4.000,00 euro IVA compresa; c) il contributo e' determinato al netto degli eventuali oneri e rimborsi versati od ottenuti ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 553 del 31 ottobre 2018, nonche' delle somme eventualmente ricavate dalla cessione a qualunque titolo del bene in oggetto. 2. In ogni caso il contributo concesso, sommato all'eventuale contributo assicurativo, non puo' essere superiore all'80% del valore del mercato del bene. 3. La data del certificato di rottamazione, o delle fatture delle spese di riparazione sostenute, deve essere antecedente alla data di pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario. |
| Art. 3
Presentazione della domanda di contributo
1. Per ciascuna famiglia anagrafica, residente nei territori dei comuni di cui al precedente art. 1, come risultante dallo stato di famiglia alla data in cui si e' verificato il danno a causa degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, deve essere presentata una sola domanda di contributo riferita a tutti i beni mobili registrati appartenenti ai componenti la famiglia medesima. 2. La domanda e' presentata dal proprietario, o da un suo delegato, tramite posta elettronica certificata (PEC), all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente entro il termine perentorio del 30 giugno 2025. 3. Alla domanda di contributo, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorieta' ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e redatta secondo la modulistica resa disponibile dal Commissario straordinario, e' allegata la seguente documentazione: a. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 di residenza anagrafica e stato di famiglia del richiedente alla data degli eventi sismici; b. perizia giurata del professionista incaricato recante la descrizione e l'ammontare del danno subito dai beni mobili registrati con il corredo di adeguata documentazione tecnica e fotografica; c. dichiarazione resa dal proprietario del bene mobile registrato ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 ad oggetto: i. il valore di mercato dei beni mobili registrati alla data degli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016; ii. il nesso di causalita' diretto tra il danno subito dai beni mobili registrati e gli eventi sismici; iii. gli importi di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera c); d. delega alla presentazione della domanda di contributo, solo nel caso in cui la domanda venga presentata da un soggetto diverso dal proprietario; e. copia conforme delle fatture quietanzate; f. copia polizza assicurativa e dell'eventuale liquidazione del risarcimento del danno da parte dell'assicuratore, qualora ne ricorra il caso; g. carta di circolazione e certificato di proprieta' del bene mobile registrato o certificato di rottamazione; h. indicazione dei dati di conto corrente bancario sul quale si intende ricevere l'accredito del contributo. |
| Art. 4
Istruttoria e concessione del contributo
1. L'Ufficio speciale per la ricostruzione competente per territorio, entro sessanta giorni dalla ricezione delle domande di contributo di cui all'art. 3, previa verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso al contributo, nonche' della completezza della domanda e della documentazione alla stessa allegata, procede alla determinazione del contributo concedibile. 2. L'Ufficio speciale per la ricostruzione puo' richiedere all'interessato integrazioni o chiarimenti, che devono pervenire entro quindici giorni dalla richiesta. Nel caso in cui le integrazioni e i chiarimenti richiesti non dovessero pervenire entro tale termine, la domanda di contributo si intende rinunciata. In caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti, il termine di cui al comma 1 e' sospeso e riprende a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'Ufficio, delle integrazioni richieste. 3. L'Ufficio speciale per la ricostruzione, previa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, puo' rigettare la domanda qualora non siano soddisfatti i requisiti di accesso o vengano riscontrate gravi carenze dei dati necessari alla valutazione, tali da non poter essere sanati con chiarimenti o integrazioni documentali. 4. L'accoglimento della domanda, con l'indicazione specifica del contributo concesso, e' comunicato al beneficiario a mezzo PEC, all'indirizzo indicato nella domanda di contributo, nonche' al Commissario straordinario. 5. L'Ufficio speciale per la ricostruzione procede, contestualmente, all'erogazione in un'unica soluzione del contributo riconosciuto, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al successivo art. 5, mediante accredito sul conto corrente indicato nella domanda di concessione del contributo. 6. L'Ufficio speciale per la ricostruzione trasmette al Commissario straordinario, con periodicita' trimestrale, l'elenco dei contributi erogati ai sensi della presente ordinanza, ai fini del trasferimento delle relative risorse. 7. Entro trenta giorni dalla richiesta il Commissario straordinario trasferisce gli importi richiesti sulle contabilita' speciali di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016. |
| Art. 5
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente ordinanza si provvede con le risorse di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito un fondo, denominato «Fondo per i beni mobili registrati gravemente danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016», per un importo di euro 1.000.000,00. |
| Art. 6
Entrata in vigore
1. La presente ordinanza e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimita' della Corte dei conti. E' pubblicata sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Roma, 27 dicembre 2024
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 260 |
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