IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante «Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (C.R.I.) a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183» e successive modificazioni, con il quale e' stato disciplinato il processo di trasformazione della C.R.I. da ente pubblico nell'associazione di diritto privato denominata «Associazione della Croce rossa italiana»; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, secondo cui la C.R.I. dal 1° gennaio 2016, fino alla data della sua liquidazione, assume la denominazione di «Ente strumentale alla Croce rossa italiana» (ESACRI), mantenendo la personalita' giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pur non piu' associativo, con la finalita' di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'associazione; Visto l'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale, tra le altre disposizioni, prevede quanto segue: a) a far data dal 1° gennaio 2018, l'ente e' posto in liquidazione ai sensi del Titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatto salvo quanto previsto dal comma medesimo; b) gli organi deputati alla liquidazione di cui all'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono, rispettivamente, l'organo di cui all'art. 2, comma 3, lettera c), quale commissario liquidatore e l'organo di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), quale comitato di sorveglianza; Visto il decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2015 recante, tra l'altro, la nomina a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2017 dell'amministratore dell'ESACRI, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera c), del citato decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, e del collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera b), del medesimo decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro della salute 28 dicembre 2017, con il quale e' stata disposta la nomina degli organi deputati alla liquidazione dell'ESACRI, per tre anni, salvo ulteriore proroga di due anni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, del sopra citato decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178; Visto il decreto del Ministro della salute 8 dicembre 2020, con il quale sono stati prorogati i predetti organi fino al completamento delle operazioni di liquidazione e, comunque, non oltre il 28 dicembre 2022; Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e, in particolare, l'art. 4, comma 2, di modifica dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, secondo il quale il commissario liquidatore e il comitato di sorveglianza dell'ESACRI «da nominare con decreto del Ministro della salute, restano in carica fino alla fine della liquidazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024»; Visto il decreto del Ministro della salute 7 aprile 2023, con il quale il dott. Marco Mattei e' stato nominato commissario liquidatore e la dott.ssa Patrizia Ravaioli e' stata nominata sub-commissario liquidatore, fino alla fine della liquidazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024; Visto il decreto-legge n. 202 del 27 dicembre 2024 e, in particolare, l'art. 4, comma 1, laddove dispone che: «All'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, concernente la permanenza in carica degli organi deputati alla liquidazione coatta amministrativa dell'ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI), al terzo periodo, le parole "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024" sono soppresse»; Considerato che la gestione liquidatoria dell'ESACRI presenta tuttora profili di particolare complessita' con riguardo sia al realizzo della massa attiva, per le difficolta' di alienazione del cospicuo patrimonio immobiliare, che alla soddisfazione del ceto creditorio risultante dallo stato passivo depositato e caratterizzato da un elevato numero di insinuazioni e di opposizioni; Ritenuto, pertanto, di confermare nella carica sia il commissario liquidatore che il sub-commissario, nominati con il citato decreto del Ministro della salute del 7 aprile 2023; Visto il decreto del Ministro della salute 4 aprile 2024 che ha determinato il compenso da corrispondere sia all'organo commissariale che al comitato di sorveglianza;
Decreta:
Art. 1
1. Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'ente strumentale alla Croce rossa italiana (ESACRI), il dott. Marco Mattei e' confermato quale commissario liquidatore e la dott.ssa Patrizia Ravaioli e' confermata quale sub-commissario liquidatore, fino alla fine della liquidazione. 2. Al commissario liquidatore e al sub-commissario e' confermato il compenso corrisposto ai sensi del decreto del Ministro della salute 4 aprile 2024. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 gennaio 2025
Il Ministro: Schillaci |