Gazzetta n. 48 del 27 febbraio 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 gennaio 2025, n. 18
Regolamento recante modalita' attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», e, in particolare, l'articolo 1, comma 101, ai sensi del quale «Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamita' naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni»;
Visto l'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che dispone, tra l'altro, che ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione di cui al comma 101 il contratto prevede l'applicazione di premi proporzionali al rischio;
Visto l'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ai sensi del quale «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy possono essere stabilite ulteriori modalita' attuative e operative degli schemi di assicurazione di cui ai commi da 101 a 107, ivi incluse le modalita' di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo nonche' di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualita' e, sentito l'IVASS, le modalita' di coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa anche con riferimento ai limiti della capacita' di assunzione del rischio da parte delle imprese o del consorzio di cui al comma 103, e possono essere aggiornati i valori di cui al comma 104»;
Visto l'articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ai sensi del quale «Al fine di contribuire all'efficace gestione del portafoglio gestito dalle compagnie assicurative per la copertura dei danni di cui al comma 101, la societa' SACE S.p.A. e' autorizzata a concedere a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato, mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al comma 105, una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi a cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto e comunque non superiore a 5.000 milioni di euro per l'anno 2024 e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, non superiore all'importo maggiore tra 5.000 milioni di euro e le risorse libere, al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente, non impiegate per il pagamento degli indennizzi nell'anno di riferimento e disponibili sulla contabilita' della sezione speciale del Fondo di cui al comma 110»;
Considerato che SACE S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha sottoposto per l'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy lo schema di convenzione redatto all'esito delle interlocuzioni intrattenute con l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e in accordo con essa, contenente le condizioni generali, le condizioni speciali e l'allegato tecnico al cui rispetto le imprese di assicurazione aderenti alla convenzione si impegneranno, ai fini dell'ottenimento della garanzia di cui al citato articolo 1, comma 108, della legge n. 213 del 2023;
Sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS);
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nella seduta del 25 novembre 2024, n. 1439 e dalla Sezione Prima nella seduta del 9 dicembre 2024, n. 1501;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, inviata con nota n. 58362 del 30 dicembre 2024 e con nota integrativa n. 1086 del 10 gennaio 2025;

Adottano
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) assicurato: l'impresa con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, ad esclusione delle imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) immobilizzazioni: le immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attivita' di impresa, ossia:
1) terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
2) fabbricato: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonche' eventuali quote spettanti delle parti comuni;
3) impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attivita' esercitata dall'assicurato;
4) attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonche' di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.;
c) imprese di assicurazione: le imprese di cui all'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, singole o facenti parte di un gruppo di cui all'articolo 1, lettera r-bis) del Codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, abilitate all'esercizio in Italia del «ramo 8» di cui all'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 209 del 2005, anche se operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi e iscritte agli albi ed elenchi tenuti dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), che svolgano attivita' di sottoscrizione di contratti assicurativi, a livello singolo o di gruppo, a copertura dei danni di cui alla successiva lettera d). L'ultima societa' controllante italiana, come definita dall'articolo 210, commi 2 e 3, del Codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ha facolta' di designare una o piu' imprese del gruppo, quali soggetti abilitati ad adempiere all'obbligo di sottoscrizione dei contratti assicurativi a copertura dei danni di cui al presente decreto;
d) oggetto della copertura assicurativa: i danni alle immobilizzazioni di cui alla lettera b), direttamente cagionati dagli eventi di cui all'articolo 3 del presente decreto;
e) premio assicurativo: l'importo che il contraente, anche mediante la adesione a polizze collettive, deve pagare all'assicuratore come corrispettivo del contratto di assicurazione;
f) franchigia: importo fisso convenuto in polizza, calcolato in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata e dedotto dall'indennizzo in caso di sinistro;
g) scoperto: importo convenuto in polizza come limite minimo in termini assoluti ovvero come percentuale di danno indennizzabile, che rimane a carico dell'assicurato;
h) massimale o limite di indennizzo: importo massimo corrisposto per sinistro che esaurisce gli obblighi da parte dell'impresa di assicurazione in merito agli eventi oggetto di copertura e che puo' essere minore o uguale alla somma assicurata;
i) indennizzo: l'importo pagato all'assicurato dalla compagnia di assicurazione per i danni subiti in conseguenza di uno degli eventi inclusi in copertura;
l) valore di ricostruzione: importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalita';
m) costo di rimpiazzo: valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilita', correntemente offerti sul mercato;
n) costo di ripristino: valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato;
o) grandi imprese: le imprese che alla data di chiusura del bilancio presentano, congiuntamente, i seguenti elementi:
1) fatturato maggiore di 150 milioni di euro;
2) numero di dipendenti pari o superiore a 500;
p) somma assicurata: l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'impresa di assicurazione in relazione alle garanzie prestate;
q) copertura assicurativa a primo rischio assoluto: l'impegno della compagnia, in caso di sinistro, a indennizzare il danno fino a concorrenza del valore assicurato e anche quando il valore assicurato e' inferiore al valore effettivo dei beni assicurati, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del codice civile.
2. Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
3. La polizza assicurativa, stipulata ai sensi del presente decreto, non copre:
a) i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
b) i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
c) i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta l'articolo 17, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riportano i commi da 101 a 111, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, S.O.
n. 40:
«101. Le imprese con sede legale in Italia e le
imprese aventi sede legale all'estero con una stabile
organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel
registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del
codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31
dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni
ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione
Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile
direttamente cagionati da calamita' naturali ed eventi
catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per
eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i
sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le
esondazioni.
102. Dell' inadempimento dell'obbligo di
assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si
deve tener conto nell'assegnazione di contributi,
sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a
valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle
previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
103. Le imprese di assicurazione possono offrire tale
copertura sia assumendo direttamente l'intero rischio, sia
in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una
pluralita' di imprese. In tale ultimo caso il consorzio
deve essere registrato e approvato dall'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) che ne valuta la
stabilita'.
104. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di
assicurazione di cui al comma 101 il contratto prevede un
eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per
cento del danno e l'applicazione di premi proporzionali al
rischio.
105. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy
possono essere stabilite ulteriori modalita' attuative e
operative degli schemi di assicurazione di cui ai commi da
101 a 107, ivi incluse le modalita' di individuazione degli
eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo
nonche' di determinazione e adeguamento periodico dei premi
anche tenuto conto del principio di mutualita' e, sentito
l'IVASS, le modalita' di coordinamento rispetto ai vigenti
atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia
assicurativa anche con riferimento ai limiti della
capacita' di assunzione del rischio da parte delle imprese
o del consorzio di cui al comma 103, e possono essere
aggiornati i valori di cui al comma 104.
106. In caso di accertamento di violazione o elusione
dell'obbligo a contrarre, anche in sede di rinnovo, l'IVASS
provvede a irrogare le sanzioni di cui al comma 107.
L'obbligo di cui al comma 101 non si applica alle imprese i
cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o
costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero
gravati da abuso sorto successivamente alla data di
costruzione.
107. Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre
da parte delle imprese di assicurazione e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro
500.000.
108. Al fine di contribuire all'efficace gestione del
portafoglio gestito dalle compagnie assicurative per la
copertura dei danni di cui al comma 101, la societa' SACE
S.p.A. e' autorizzata a concedere a condizioni di mercato,
in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato
privato, mediante apposita convenzione approvata con il
decreto di cui al comma 105, una copertura fino al 50 per
cento degli indennizzi a cui i medesimi sono tenuti a
fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in
contratto e comunque non superiore a 5.000 milioni di euro
per l'anno 2024 e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, non
superiore all' importo maggiore tra 5.000 milioni di euro e
le risorse libere, al 31 dicembre dell'anno immediatamente
precedente, non impiegate per il pagamento degli indennizzi
nell'anno di riferimento e disponibili sulla contabilita'
della sezione speciale del Fondo di cui al comma 110.
109. Sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti
dalle coperture di cui al comma 108 e' accordata di diritto
la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso,
la cui operativita' e' registrata dalla SACE S.p.A. con
gestione separata. La garanzia dello Stato e' esplicita,
incondizionata, irrevocabile. Gli impegni assunti dallo
Stato ai sensi del presente comma sono computati ai fini
della verifica del rispetto del limite di cui al primo
periodo del comma 267.
110. Per le finalita' di cui ai commi 108 e 109 e'
istituita nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,
n. 40, e delle risorse ivi disponibili alla data del 1°
gennaio 2024, una sezione speciale, con autonoma evidenza
contabile, con una dotazione iniziale di 5 miliardi di
euro, alimentata altresi' con le risorse finanziarie
versate periodicamente dalle imprese di assicurazione alla
SACE S.p.A. al netto degli oneri gestionali connessi alle
coperture assicurative, come risultanti dalla contabilita'
della SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito
dell'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno di
riferimento, e al netto delle commissioni riconosciute alle
stesse imprese di assicurazione.
111. Le disposizioni di cui ai commi da 101 a 110 non
si applicano alle imprese di cui all'articolo 2135 del
codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito
dall'articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30
dicembre 2021, n. 234.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1907, 2135, 2188 e
2424, del codice civile:
«Art. 1907 (Assicurazione parziale). - Se
l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa
assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore
risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a
meno che non sia diversamente convenuto.».
«Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore
agricolo chi esercita una delle seguenti attivita':
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
animali e attivita' connesse. Per coltivazione del fondo,
per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono
le attivita' dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo
biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di
carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono
utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o
marine. Si intendono comunque connesse le attivita',
esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola
esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.».
«Art. 2188 (Registro delle imprese). - E' istituito
il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla
legge.
Il registro e' tenuto dall'ufficio del registro delle
imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal
presidente del tribunale. Il registro e' pubblico.».
«Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale). -
Attivo:
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti,
con separata indicazione della parte gia' richiamata.
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di
quelle concesse in locazione finanziaria:
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di sviluppo;
3) diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
Totale.
II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata
indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi
esigibili entro l'esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) imprese sottoposte al controllo delle
controllanti;
d-bis) altre imprese;
2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti;
d-bis) verso altri;
3) altri titoli;
4) strumenti finanziari derivati attivi;
Totale.
Totale immobilizzazioni (B);
C) Attivo circolante:
I - Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Totale.
II - Crediti, con separata indicazione, per
ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio
successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
5) verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti;
5-bis) crediti tributari;
5-ter) imposte anticipate;
5-quater) verso altri.
Totale.
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al
controllo delle controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) strumenti finanziari derivati attivi;
6) altri titoli.
Totale.
IV - Disponibilita' liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa.
Totale.
Totale attivo circolante (C).
D) Ratei e risconti.
Passivo:
A) Patrimonio netto:
I - Capitale.
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.
III - Riserve di rivalutazione.
IV - Riserva legale.
V - Riserve statutarie.
VI - Altre riserve, distintamente indicate.
VII - Riserva per operazioni di copertura dei
flussi finanziari attesi.
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
X - Riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio.
Totale.
B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi
simili;
2) per imposte, anche differite;
3) strumenti finanziari derivati passivi;
4) altri.
Totale.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato.
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna
voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso soci per finanziamenti;
4) debiti verso banche;
5) debiti verso altri finanziatori;
6) acconti;
7) debiti verso fornitori;
8) debiti rappresentati da titoli di credito;
9) debiti verso imprese controllate;
10) debiti verso imprese collegate;
11) debiti verso controllanti;
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al
controllo delle controllanti;
12) debiti tributari;
13) debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale;
14) altri debiti.
Totale.
E) Ratei e risconti.
Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto
piu' voci dello schema, nella nota integrativa deve
annotarsi, qualora cio' sia necessario ai fini della
comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci
diverse da quella nella quale e' iscritto.
E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo
2447-septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici
compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai
sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo
2447-bis.».
- Si riporta il testo dei commi da 515 a 519,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del
31 dicembre 2021, S.O. n. 49:
«515. Nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e' istituito il
Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni
catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole
causati da alluvione, gelo o brina e siccita', con una
dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022,
finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69,
lettera f), e 76 del regolamento (UE) 2021/2115 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021. La
dotazione finanziaria per l'anno 2022 e' destinata alla
copertura delle spese amministrative di costituzione e
gestione del Fondo e dei costi sostenuti per le attivita'
di sperimentazione e avviamento, ivi inclusi i costi per la
realizzazione dei sistemi informatici e per
l'implementazione delle procedure finanziarie di cui al
comma 517. A tal fine, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali trasferisce all'Istituto di
cui al comma 516 la relativa dotazione finanziaria.
L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) supporta
le attivita' di sperimentazione per la definizione e
implementazione delle procedure di competenza. Con decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali sono definite le disposizioni per il
riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la
gestione del Fondo. I criteri e le modalita' d'intervento
del Fondo sono definiti annualmente nel Piano di gestione
dei rischi in agricoltura, di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
516. Le funzioni di soggetto gestore del Fondo di cui
al comma 515 sono affidate all'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA) che, al fine di
assicurare l'adempimento delle normative speciali in
materia di redazione dei conti annuali e garantire una
separazione dei patrimoni, e' autorizzato ad esercitarle
attraverso una societa' di capitali dedicata. La SIN -
Sistema informativo nazionale per lo sviluppo
dell'agricoltura Spa, costituita ai sensi dell'articolo 14,
comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
all'esito della trasformazione prevista dall'articolo
15-bis del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, e'
autorizzata a partecipare alla societa' dedicata. Al fine
di promuovere e di assicurare l'applicazione della
normativa in materia di autorizzazione, erogazione e
contabilizzazione degli aiuti e dei contributi in
agricoltura, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e'
autorizzata a partecipare alla societa' dedicata. Lo
statuto della societa' dedicata e' conseguentemente
modificato. I sistemi informatici necessari alla gestione
del Fondo sono realizzati mediante il Sistema informativo
agricolo nazionale (SIAN) con l'acquisizione dei servizi
aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 1, comma
6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.
517. A decorrere dal 1° gennaio 2023, e' autorizzata
l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale,
intestato alla societa' di capitali dedicata di cui al
comma 516, sul quale confluiscono le somme destinate al
finanziamento del Fondo di cui al comma 515. L'AGEA e'
individuata quale soggetto preposto al prelievo delle quote
di partecipazione degli agricoltori e alla erogazione delle
compensazioni finanziarie in favore degli agricoltori
partecipanti sulla base degli elenchi di liquidazione
trasmessi dal soggetto gestore del Fondo, nonche' alla
verifica delle eventuali sovracompensazioni per effetto di
un cumulo degli interventi del Fondo con altri regimi di
gestione del rischio pubblici o privati. L'AGEA supporta le
attivita' di sperimentazione per la definizione e
implementazione delle procedure di competenza.
518. Nelle more dell'emanazione del decreto
ministeriale di cui al comma 515 si applica il decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5
maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2016.
519. Al fine di garantire la copertura del maggiore
fabbisogno finanziario relativo all'attuazione del Fondo
mutualistico di cui al comma 515, nonche' della misura
"assicurazioni agevolate in agricoltura" prevista dal
Programma di sviluppo rurale nazionale sostenuto dal Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il cofinanziamento
statale a carico del fondo di rotazione di cui alla legge
16 aprile 1987, n. 183, e' incrementato di complessivi
178,3 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro riservati
alla misura "assicurazioni agevolate in agricoltura", per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.».
- Si riporta il testo degli articoli 1, lettera r-bis,
2 e 210 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
recante: «Codice delle assicurazioni private», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2005, S.O.
n. 163:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Agli effetti del codice
delle assicurazioni private si intendono per:
a) - r) Omissis
r-bis) gruppo: un gruppo:
1) composto da una societa' partecipante o
controllante, dalle sue societa' controllate o da altre
entita' in cui la societa' partecipante o controllante o le
sue societa' controllate detengono una partecipazione,
nonche' da societa' legate da direzione unitaria ai sensi
dell'articolo 96; ovvero
2) basato sull'instaurazione, contrattuale o di
altro tipo, di rapporti finanziari solidi e sostenibili tra
tali imprese che puo' includere anche mutue assicuratrici o
altre societa' di tipo mutualistico, a condizione che:
2.1) una delle imprese eserciti effettivamente,
tramite un coordinamento centralizzato, un'influenza
dominante sulle decisioni, incluse le decisioni
finanziarie, di tutte le imprese che fanno parte del
gruppo; e
2.2) la costituzione e lo scioglimento di tali
relazioni ai fini del titolo XV siano soggetti
all'approvazione preventiva dell'autorita' di vigilanza del
gruppo; laddove l'impresa che esegue il coordinamento
centralizzato e' considerata l'impresa controllante o
partecipante e le altre imprese sono considerate le imprese
controllate o partecipate.
Omissis.»
«Art. 2 (Classificazione per ramo). - 1. Nei rami
vita la classificazione per ramo e' la seguente:
I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;
II. le assicurazioni di nuzialita' e di natalita';
III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le
cui prestazioni principali sono direttamente collegate al
valore di quote di organismi di investimento collettivo del
risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri
valori di riferimento;
IV. l'assicurazione malattia e l'assicurazione
contro il rischio di non autosufficienza che siano
garantite mediante contratti di lunga durata, non
rescindibili, per il rischio di invalidita' grave dovuta a
malattia o a infortunio o a longevita';
V. le operazioni di capitalizzazione;
VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi
costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di
morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione
dell'attivita' lavorativa.
2. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione
all'esercizio delle assicurazioni di cui ai rami I, II o
III del comma 1, ovvero quella di cui al ramo V del comma 1
se e' stata autorizzata ad esercitare anche un altro ramo
vita con assunzione di un rischio demografico, con i
relativi contratti puo' garantire in via complementare i
rischi di danni alla persona, comprese l'incapacita' al
lavoro professionale, la morte in seguito ad infortunio,
l'invalidita' a seguito di infortunio o di malattia.
L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio
delle operazioni di cui al ramo VI del comma 1, in via
complementare ai relativi contratti, puo' garantire
prestazioni di invalidita' e di premorienza secondo quanto
previsto nella normativa sulle forme pensionistiche
complementari.
3. Nei rami danni la classificazione dei rischi e' la
seguente:
1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali); prestazioni forfettarie;
indennita' temporanee; forme miste; persone trasportate;
2. Malattia: prestazioni forfettarie; indennita'
temporanee; forme miste;
3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli
ferroviari): ogni danno subito da: veicoli terrestri
automotori; veicoli terrestri non automotori;
4. Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito
da veicoli ferroviari;
5. Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da
veicoli aerei;
6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali:
ogni danno subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri;
veicoli marittimi;
7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e
ogni altro bene): ogni danno subito dalle merci trasportate
o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di
trasporto;
8. Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito
dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e
7) causato da: incendio; esplosione; tempesta; elementi
naturali diversi dalla tempesta; energia nucleare;
cedimento del terreno;
9. Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni
(diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato
dalla grandine o dal gelo, nonche' da qualsiasi altro
evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8;
10. Responsabilita' civile autoveicoli terrestri:
ogni responsabilita' risultante dall'uso di autoveicoli
terrestri (compresa la responsabilita' del vettore);
11. Responsabilita' civile aeromobili: ogni
responsabilita' risultante dall'uso di veicoli aerei
(compresa la responsabilita' del vettore);
12. Responsabilita' civile veicoli marittimi,
lacustri e fluviali: ogni responsabilita' risultante
dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi
(compresa la responsabilita' del vettore);
13. Responsabilita' civile generale: ogni
responsabilita' diversa da quelle menzionate ai numeri 10,
11 e 12;
14. Credito: perdite patrimoniali derivanti da
insolvenze; credito all'esportazione; vendita a rate;
credito ipotecario; credito agricolo;
15. Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta;
16. Perdite pecuniarie di vario genere: rischi
relativi all'occupazione; insufficienza di entrate
(generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di
spese generali; spese commerciali impreviste; perdita di
valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite
commerciali indirette diverse da quelle menzionate
precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre
perdite pecuniarie;
17. Tutela legale: tutela legale;
18. Assistenza: assistenza alle persone in
situazione di difficolta'.
4. Nei rami danni l'autorizzazione rilasciata
cumulativamente per piu' rami e' cosi' denominata:
a) per i rami di cui ai numeri 1 e 2, "Infortuni e
malattia";
b) per i rami di cui ai numeri 1, persone
trasportate, 3, 7 e 10, "Assicurazioni auto";
c) per i rami di cui ai numeri 1, persone
trasportate, 4, 6, 7 e 12, "Assicurazioni marittime e
trasporti;
d) per i rami di cui al numero 1, rischio persone
trasportate, 5, 7 e 11, "Assicurazioni aeronautiche";
e) per i rami di cui ai numeri 8 e 9, "Incendio ed
altri danni ai beni";
f) per i rami di cui ai numeri 10, 11, 12 e 13,
"Responsabilita' civile";
g) per i rami di cui ai numeri 14 e 15, "Credito e
cauzione";
h) per tutti i rami, "Tutti i rami danni".
5. Nei rami danni l'impresa che ha ottenuto
l'autorizzazione per un rischio principale, appartenente ad
un ramo o ad un gruppo di rami, puo' garantire i rischi
compresi in un altro ramo, senza necessita' di un'ulteriore
autorizzazione quando i medesimi rischi:
a) sono connessi con il rischio principale;
b) riguardano l'oggetto coperto contro il rischio
principale;
c) sono garantiti dallo stesso contratto che copre
il rischio principale. I rischi compresi nei rami 14, 15 e
17 di cui al comma 3 non possono essere considerati
accessori di altri rami; tuttavia, fermo il rispetto delle
condizioni di cui alle lettere a), b) e c), i rischi
compresi nel ramo 17 possono essere considerati come rischi
accessori del ramo 18 quando il rischio principale riguardi
solo l'assistenza da fornire alle persone in difficolta'
durante trasferimenti o assenze dal domicilio o dal luogo
di residenza o quando riguardino controversie relative
all'utilizzazione di navi o comunque connesse a tale
utilizzazione.
6. L'IVASS adotta, con regolamento, le istruzioni
applicative sulla classificazione dei rischi all'interno
dei rami nel rispetto del principio di equivalenza
dell'autorizzazione nel territorio comunitario.».
«Art. 210 (Vigilanza sul gruppo). - 1. La vigilanza a
livello di gruppo si applica, in base a quanto previsto dal
presente Titolo e secondo le disposizioni stabilite da
IVASS con regolamento:
a) alle imprese di assicurazione o di
riassicurazione con sede legale nel territorio della
Repubblica che siano controllanti o partecipanti in almeno
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, o in
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente
sede legale in uno Stato terzo;
b) alle imprese di assicurazione o di
riassicurazione con sede legale nel territorio della
Repubblica che siano controllate da una societa' di
partecipazione assicurativa o da una societa' di
partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio
della Repubblica o in un altro Stato membro;
c) alle imprese di assicurazione o di
riassicurazione con sede legale nel territorio della
Repubblica che siano controllate da una societa' di
partecipazione assicurativa, una societa' di partecipazione
finanziaria mista o da un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo;
d) alle imprese di assicurazione o di
riassicurazione con sede legale nel territorio della
Repubblica che siano controllate da una societa' di
partecipazione assicurativa mista;
e) alle imprese di assicurazione o di
riassicurazione con sede legale nel territorio della
Repubblica che controllano una societa' strumentale;
f) alle imprese di assicurazione o di
riassicurazione con sede legale nel territorio della
Repubblica soggette a direzione unitaria ai sensi
dell'articolo 96.
2. Fatto salvo quanto previsto dai Capi IV-bis e
IV-ter, l'IVASS esercita la vigilanza sul gruppo a livello
dell'ultima societa' controllante italiana, ovvero
l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, la
societa' di partecipazione assicurativa o di partecipazione
finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica
che, nell'ambito del gruppo, non e' a sua volta controllata
da una impresa di assicurazione o di riassicurazione, da
una societa' di partecipazione assicurativa o da una
societa' di partecipazione finanziaria mista con sede nel
territorio della Repubblica.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo
220-octies, comma 4, nel caso in cui non sussiste un'ultima
societa' controllante italiana ai sensi del comma 2,
l'IVASS determina le modalita' applicative della vigilanza
sul gruppo, inclusa l'individuazione della societa'
responsabile degli adempimenti di cui al presente codice in
luogo della ultima societa' controllante italiana.
4. Fatto salvo quanto previsto dal presente Titolo,
le disposizioni in materia di vigilanza sulle imprese di
assicurazione o di riassicurazione del presente codice
continuano ad applicarsi alle stesse.
5. Ai fini del presente Titolo, le sedi secondarie
nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione
o riassicurazione con sede in uno Stato terzo sono
considerate alla stregua di imprese di assicurazione o
riassicurazione italiane.».
 
Allegato A

Convenzione di cui all'articolo 1, comma 108,
legge 30 dicembre 2023, n. 213

 
Art. 2

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina:
a) le modalita' di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
b) le modalita' di determinazione e adeguamento periodico dei premi, anche tenuto conto del principio di mutualita';
c) i limiti alla capacita' di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici, ai sensi dell'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
d) l'aggiornamento dei valori di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
e) le modalita' di coordinamento in relazione agli atti di regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell'IVASS.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti ai commi 101, 103 e 104,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 si
vedano le note alle premesse.
 
Art. 3

Eventi calamitosi e catastrofali

1. Ai fini dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si intende per:
a) alluvione, inondazione ed esondazione: fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densita', dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;
b) sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purche' i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorita' competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;
c) frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravita', scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti al comma 101, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213 si vedano le note alle
premesse.
 
Art. 4

Determinazione e adeguamento periodico dei premi

1. Conformemente alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il premio e' determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilita' dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosita' o rischiosita' del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilita' di accadimento degli eventi e della vulnerabilita' dei beni assicurati.
2. Si tiene conto, altresi', in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio, delle misure adottate dall'impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, da calamita' naturali ed eventi catastrofali.
3. I premi sono aggiornati periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualita', al fine di riflettere l'evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto conto dei rischi di antiselezione e degli obiettivi di solvibilita' dell'impresa di assicurazione.

Note all'art. 4:
- Per i riferimenti al comma 104, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213 si vedano le note alle
premesse.
- Per i riferimenti all'articolo 2424 del codice civile
si vedano le note all'articolo 1.
 
Art. 5

Capacita' di assunzione del rischio
da parte delle imprese assicuratrici

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo a contrarre, le imprese di assicurazione autorizzate in Italia nell'ambito del sistema di gestione dei rischi e della propensione al rischio, definita dall'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e), del regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018, definiscono, con riferimento ai complessivi rischi da assumere con i contratti assicurativi di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, la propensione al rischio in coerenza con il fabbisogno di solvibilita' globale delle stesse, fissando i relativi limiti di tolleranza al rischio.
2. I limiti di tolleranza al rischio di cui al comma 1 sono aggiornati almeno con cadenza annuale e sono definiti con riferimento all'intero portafoglio acquisito su tali rischi, tenendo conto del ricorso ai meccanismi di cessione del rischio, ivi inclusa la cessione a SACE S.p.A.
3. Le imprese che superano il limite di tolleranza al rischio di cui al comma 1 cessano l'assunzione di ulteriori rischi nell'intero territorio nazionale. Di tale circostanza viene data immediata informativa all'IVASS e ai terzi mediante pubblicazione sul sito web della compagnia.
4. Il titolare della funzione di gestione del rischio, nella relazione annuale di cui all'articolo 30 del regolamento IVASS n. 38 del 2018, riferisce sulle metodologie e modelli utilizzati nella definizione dei limiti di tolleranza al rischio ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
5. Il titolare della funzione attuariale, nel parere sulla politica di sottoscrizione globale e sull'adeguatezza degli accordi di riassicurazione, di cui all'articolo 272, paragrafi 6 e 7, degli Atti delegati, e all'articolo 30-sexies, comma 1, lettere g) e h), del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, fornisce specifica evidenza sull'assunzione dei rischi di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si applicano, compatibilmente con quanto previsto nei rispettivi ordinamenti nazionali, alle imprese abilitate all'esercizio in Italia del «Ramo 8» ed operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizio. Ove tali imprese intendono cessare l'attivita' per superamento del limite di tolleranza al rischio ne danno immediata informativa all'IVASS e all'Autorita' di vigilanza dello Stato di origine e ai terzi mediante pubblicazione sul sito web della compagnia.
7. In caso di imprese di assicurazione designate ai sensi dell'articolo 1, lettera c), i limiti di tolleranza al rischio sono definiti tenendo conto della capacita' assuntiva di tutte le imprese del gruppo abilitate all'esercizio del «ramo 8» di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nel rispetto di quanto previsto dai commi da 1 a 5.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 30-sexies del
citato decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209:
«Art. 30-sexies (Funzione attuariale). - 1. L'impresa
istituisce una efficace funzione attuariale. La funzione
attuariale:
a) coordina il calcolo delle riserve tecniche;
b) garantisce l'adeguatezza delle metodologie e dei
modelli sottostanti utilizzati, nonche' delle ipotesi su
cui si basa il calcolo delle riserve tecniche;
c) valuta la sufficienza e la qualita' dei dati
utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche;
d) confronta le migliori stime con i dati desunti
dall'esperienza;
e) informa il consiglio di amministrazione
sull'affidabilita' e sull'adeguatezza del calcolo delle
riserve tecniche;
f) supervisiona il calcolo delle riserve tecniche
nei casi di cui all'articolo 36-duodecies;
g) formula un parere sulla politica di
sottoscrizione globale;
h) formula un parere sull'adeguatezza degli accordi
di riassicurazione;
i) contribuisce ad applicare in modo efficace il
sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 30-bis,
in particolare con riferimento alla modellizzazione dei
rischi sottesa al calcolo dei requisiti patrimoniali di cui
al Titolo III, Capo IV-bis, e alla valutazione interna del
rischio e della solvibilita' di cui all'articolo 30-ter.
2. La funzione attuariale e' esercitata da un
attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge
9 febbraio 1942, n. 194, ovvero da soggetti che dispongono
di:
a) conoscenze di matematica attuariale e
finanziaria, adeguate alla natura, alla portata e alla
complessita' dei rischi inerenti all'attivita'
dell'impresa;
b) comprovata esperienza professionale nelle
materie rilevanti ai fini dell'espletamento
dell'incarico.».
- Per i riferimenti al comma 101, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213 si vedano le note alle
premesse.
- Per i riferimenti all'articolo 2 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si vedano le note
all'articolo 1.
 
Art. 6

Entita' di danno indennizzabile a carico dell'assicurato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell'assicurato, non superiore al 15 per cento del danno indennizzabile.
2. Fermo l'obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, ovvero per le grandi imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del presente decreto, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato e' rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Note all'art. 6:
- Per i riferimenti al comma 104, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2023 n. 213 si vedano le note alle
premesse.
 
Art. 7

Massimali o limiti di indennizzo

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le polizze assicurative possono prevedere l'applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:
a) per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
b) per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata.
2. Fermo l'obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata ovvero per le grandi imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), la determinazione di massimali o limiti di indennizzo e' rimessa alla libera negoziazione delle parti.
3. Fermo quanto disposto dai commi 1 e 2, per i terreni la copertura e' prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.
4. Per le polizze di cui al comma 1, lettera a), i contratti di assicurazione stipulati in forma collettiva anche per il tramite di convenzioni prevedono l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere l'applicazione di massimali differenziati in relazione alle specifiche esigenze di copertura.

Note all'art. 7:
- Per i riferimenti al comma 105, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2023 n. 213, si vedano le note alle
premesse.
 
Art. 8

Trasparenza dell'offerta assicurativa

1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialita' delle offerte dei servizi assicurativi, nonche' un'adeguata informazione alle imprese che devono adempiere all'obbligo di assicurazione, le imprese di assicurazione pubblicano sul proprio sito internet i documenti di cui all'articolo 185 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le condizioni di assicurazione, secondo le modalita' individuate dalla regolamentazione secondaria adottata dall'IVASS.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 185 del citato
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209:
«Art. 185 (Obblighi di informazione). - 1. Le imprese
di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti
assicurativi da vendere ai clienti redigono i seguenti
documenti:
a) il documento informativo precontrattuale per i
prodotti assicurativi danni di cui all'articolo 185-bis,
redatto in conformita' a quanto stabilito dal regolamento
di esecuzione (UE) 2017/1469 dell'11 agosto 2017(DIP);
b) il documento informativo precontrattuale per i
prodotti assicurativi vita di cui all'articolo 185-ter,
diversi da quelli indicati alla lettera c) (DIP - Vita);
c) il documento informativo per i prodotti di
investimento redatto in conformita' a quanto stabilito dal
regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e
relative norme di attuazione (KID).
2. Le imprese di assicurazione e gli intermediari che
realizzano prodotti assicurativi redigono altresi' il
documento informativo precontrattuale aggiuntivo.
3. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico
dell'intermediazione finanziaria e dalle relative
disposizioni di attuazione in materia di informativa
precontrattuale, il documento informativo precontrattuale
aggiuntivo di cui al comma 2 contiene le informazioni,
diverse da quelle pubblicitarie o promozionali, integrative
e complementari rispetto a quelle contenute nei documenti
di cui al comma 1 che, tenendo conto della complessita' e
delle caratteristiche del prodotto, del tipo del cliente e
delle caratteristiche dell'impresa di assicurazione, sono
necessarie affinche' il cliente possa pervenire ad una
decisione informata su diritti e obblighi contrattuali e,
ove opportuno, sulla situazione patrimoniale dell'impresa.
Il documento informativo precontrattuale aggiuntivo
contiene il riferimento alla relazione sulla solvibilita' e
sulla condizione finanziaria dell'impresa di cui
all'articolo 47-septies. Il documento informativo
precontrattuale aggiuntivo indica la procedura da seguire
in caso di reclamo, l'organismo o l'autorita' eventualmente
competente e la legge applicabile.
4. L'IVASS, con regolamento, disciplina il contenuto,
lo schema e le istruzioni di compilazione del documento
informativo precontrattuale aggiuntivo.
5. L'IVASS determina con regolamento le informazioni
che devono essere comunicate al contraente di
un'assicurazione sulla vita per tutto il periodo di durata
del contratto.».
 
Art. 9

Disposizioni relative all'operativita'
della riassicurazione da parte di SACE S.p.A.

1. Nel caso in cui le imprese di assicurazione si avvalgono della copertura di SACE S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le stesse trasferiscono a SACE S.p.A. i rischi derivanti dall'intero portafoglio delle polizze a copertura dei danni di cui all'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 ovvero i rischi derivanti dall'intero portafoglio delle polizze a copertura dei danni di cui all'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 al netto delle polizze sottoscritte con le grandi imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o).
2. Restano escluse dalla copertura di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le polizze non conformi alle disposizioni di legge, ivi comprese quelle beneficianti del regime transitorio di cui all'articolo 11, comma 2, del presente decreto.

Note all'art. 9:
- Per i riferimenti ai commi 101 e 108, dell'articolo
1, della legge 30 dicembre 2023 n. 213, si vedano le note
alle premesse.
 
Art. 10
Approvazione dello schema di convenzione di cui al comma 108
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213

1. E' approvata la convenzione di cui all'Allegato A, alla quale possono aderire, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le imprese di assicurazione, anche in forma consortile.
2. Il rilascio della copertura di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' subordinato all'adesione alla convenzione di cui al comma 1, attraverso apposito atto di adesione, per come disciplinato, nella forma e nella sostanza dalla medesima convenzione, entro il termine di adesione, come ivi previsto, per accettazione espressa di tutti i termini e le condizioni previste.

Note all'art. 10:
- Per i riferimenti al comma 108, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2023 n. 213, si vedano le note alle
premesse.
 
Art. 11

Disposizioni transitorie e di rinvio

1. L'adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. Per le polizze gia' in essere, l'adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.
3. Qualora entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si verifica taluno degli eventi di cui all'articolo 3 del presente decreto, le imprese di assicurazione sono tenute a verificare l'adeguatezza della propria proposta tariffaria, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento catastrofale, al fine di proseguire la sottoscrizione di nuove coperture.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si fa rinvio alle pertinenti disposizioni del codice civile e alla regolamentazione IVASS.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 gennaio 2025

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 196

Note all'art. 11:
- Per i riferimenti al comma 101 dell'articolo 1, della
legge 30 dicembre 2023 n. 213, si vedano le note alle
premesse.