Gazzetta n. 47 del 26 febbraio 2025 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' |
DECRETO 14 gennaio 2025, n. 17 |
Regolamento concernente le modalita', i tempi, i criteri e gli obblighi di comunicazione ai fini dell'autogestione del budget di progetto. |
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IL MINISTRO PER LE DISABILITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 22 dicembre 2021, n. 227; Visto il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante «Definizione della condizione di disabilita', della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato»; Visto in particolare l'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 62 del 2024 che nel disciplinare il budget di progetto, al comma 8, prevede anche la possibilita' che la persona con disabilita' possa autogestire il budget, fermo restando l'obbligo di rendicontare e rinvia ad un regolamento dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'individuazione delle modalita', dei tempi, dei criteri e degli obblighi di comunicazione da osservare nell'autogestire il budget; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la dott.ssa Alessandra Locatelli e' stata nominata Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, dott.ssa Alessandra Locatelli, e' stata conferita la delega di funzioni in materia di disabilita'; Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali rispettivamente con le note n. 15317 del 28 ottobre 2024 e n. 9524 del 16 ottobre 2024; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 7 novembre 2024; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva atti normativi nell'adunanza del 3 dicembre 2024; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, n. 217 del 10 gennaio 2025;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e definizioni
1. Il presente regolamento disciplina le modalita', i tempi, i criteri e gli obblighi di comunicazione ai fini dell'autogestione del budget di progetto di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, di seguito «decreto legislativo». 2. Ferme restando le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo, ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni: a) «autogestione del budget di progetto»: gestione di risorse finanziarie o di voucher da parte del responsabile dell'autogestione. L'autogestione puo' riguardare la totalita' delle risorse del budget di progetto o quota di esse; b) «responsabile dell'autogestione»: la persona con disabilita', il genitore del minore con disabilita', il tutore o amministratore di sostegno dotato dei relativi poteri o il soggetto delegato dalla persona con disabilita' con procura rilasciata anche nel progetto di vita, a compiere i singoli atti occorrenti per l'autogestione e a garantire la rendicontazione; c) «responsabile per l'erogazione»: soggetto responsabile del procedimento di erogazione delle risorse o dei voucher conferiti in autogestione individuato da ciascuna delle amministrazioni conferenti, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo; d) «voucher»: titoli che danno accesso a servizi, beni materiali o immateriali assicurati da uno o piu' fornitori accreditati. e) «referente per l'attuazione del progetto di vita»: soggetto di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62; f) «unita' di valutazione multidimensionale»: l'unita' di cui all'articolo 24 del decreto legislativo.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato ((e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta)), sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - La legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante: «Delega al Governo in materia di disabilita'» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021. - Si riporta l'articolo 28 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante: «Definizione della condizione di disabilita', della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2024 «Art. 28 (Budget di progetto). - 1. L'attuazione del progetto di vita e' sostenuta dal budget di progetto che e' costituito, in modo integrato, dall'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunita' territoriale e al sistema dei supporti informali. 2. La predisposizione del budget di progetto e' effettuata secondo i principi della co-programmazione, della coprogettazione con gli enti del terzo settore, dell'integrazione e dell'interoperabilita' nell'impiego delle risorse e degli interventi pubblici e, se disponibili, degli interventi privati. 3. Il budget di progetto e' caratterizzato da flessibilita' e dinamicita' al fine di integrare, ricomporre, ed eventualmente riconvertire, l'utilizzo di risorse pubbliche, private ed europee. 4. Alla formazione del budget di progetto concorrono, in modo integrato e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, gli interventi pubblici, inclusi quelli di cui al comma 5 e quelli derivanti dal Fondo di cui all' articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal Fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, dalle risorse del Fondo di cui all' articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , confluite nel fondo di cui all' articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dal Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 5. Al fine di garantire interventi personalizzati, i soggetti responsabili dei servizi pubblici sanitari e sociosanitari che intervengono ai sensi dell'articolo 26, comma 7, si avvalgono delle risorse complessivamente attivabili nei limiti delle destinazioni delle risorse umane, materiali, strumentali e finanziarie dell'ambito sanitario. 6. Il budget di progetto costituisce parte integrante del progetto di vita e viene adeguato in funzione dei progressivi aggiornamenti. 7. La persona con disabilita' puo' partecipare volontariamente alla costruzione del budget conferendo risorse proprie, nonche' valorizzando supporti informali. Resta ferma la disciplina della compartecipazione al costo per le prestazioni che la prevedono, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. 8. La persona con disabilita' puo' anche autogestire il budget con l'obbligo di rendicontare secondo quanto preventivamente previsto nel progetto, nel rispetto delle modalita', dei tempi, dei criteri e degli obblighi di comunicazione definiti con regolamento dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 9. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, per le finalita' di cui all'articolo 26, comma 6, il budget di progetto e' impiegato senza le limitazioni imposte dall'offerta dei singoli servizi, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e dei relativi tetti di spesa statali e regionali a legislazione vigente, per garantire prestazioni integrate e trasversali agli ambiti sociali e sanitario e alle rispettive competenze.».
Note all'art. 1: - Per i riferimenti all'articolo 28 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 24, 26 e 29 del citato decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. «Art. 24 (Unita' di valutazione multidimensionale). - 1. L'unita' di valutazione multidimensionale elabora il progetto di vita a seguito della valutazione di cui all'articolo 25, secondo la volonta' della persona con disabilita' e nel rispetto dei suoi diritti civili e sociali. 2. Sono componenti dell'unita' di valutazione multidimensionale: a) la persona con disabilita'; b) l'esercente la responsabilita' genitoriale in caso di minore, il tutore o l'amministratore di sostegno, se dotato di poteri; c) la persona di cui all'articolo 22, se nominato dall'interessato; d) un assistente sociale, un educatore o un altro operatore dei servizi sociali territoriali; e) uno o piu' professionisti sanitari designati dalla azienda sanitaria o dal distretto sanitario col compito di garantire l'integrazione sociosanitaria; f) un rappresentante dell'istituzione scolastica nei casi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66; g) ove necessario, un rappresentante dei servizi per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilita' di cui all' articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge; h) il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta della persona con disabilita', senza oneri a carico della finanza pubblica. 3. Possono partecipare all'unita' di valutazione multidimensionale, su richiesta della persona con disabilita' o di chi la rappresenta o su richiesta degli altri componenti dell'unita' di valutazione multidimensionale di cui al comma 2, lettere d), e), f), g) e h), e senza oneri a carico della pubblica amministrazione: a) il coniuge, un parente, un affine, una persona con vincoli di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, o il caregiver di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; b) un medico specialista o specialisti dei servizi sanitari o sociosanitari; c) un rappresentante di associazione, fondazione, agenzia o altro ente con specifica competenza nella costruzione di progetti di vita, anche del terzo settore; d) referenti dei servizi pubblici e privati presso i quali la persona con disabilita' fruisce di servizi o prestazioni, anche informale. 4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni, al fine della predisposizione del progetto di vita, programmano e stabiliscono le modalita' di riordino e unificazione, all'interno delle unita' di valutazione multidimensionale di cui al comma 1, delle attivita' e dei compiti svolti dalle unita' di valutazione multidimensionale operanti per: a) l'individuazione di prestazioni e trasferimenti monetari connessi alla condizione di non autosufficienza, eccettuata quella dei soggetti anziani; b) l'individuazione di prestazioni e trasferimenti monetari connessi alla condizione di disabilita' gravissima di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016; c) l'individuazione delle misure di sostegno ai caregiver; d) la redazione dei progetti individuali di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328; e) l'individuazione dei servizi, degli interventi e delle prestazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 giugno 2016, n. 112. 5. Nello stesso termine di cui al comma 4, le regioni individuano i criteri con cui attribuire, tra i componenti dell'unita' di valutazione di cui al comma 2, lettere d) ed e), senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni di coordinamento dell'unita' stessa, garantendo un raccordo tra gli ambiti sociali e sanitari, anche al fine di identificare i soggetti responsabili del trattamento dei dati personali. 6. Il riordino e l'unificazione di cui al comma 4 avvengono nel rispetto dei principi di razionalizzazione, efficienza e coprogrammazione con gli enti del terzo settore, nonche' nel rispetto dei livelli essenziali richiesti dalle singole discipline e di quanto disposto dall'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Le regioni stabiliscono le modalita' con le quali le medesime unita' garantiscono, con il proprio personale, il supporto di cui all'articolo 22, qualora la persona con disabilita' non effettui la nomina di cui al comma 2, lettera c). 7. Nello stesso termine di cui al comma 4, le regioni, fermo restando il rispetto dei principi di cui al comma 5, nell'ambito della programmazione e dell'integrazione sociosanitaria, stabiliscono le modalita' con le quali, nel caso di predisposizione del progetto di vita, le unita' di valutazione multidimensionale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 e le unita' di valutazione operanti presso le Case di Comunita' di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, volte a definire i bisogni terapeutico-riabilitativi e assistenziali della persona, si coordinano o si riunificano con le unita' di valutazione di cui al comma 1 per garantire l'unitarieta' della presa in carico e degli interventi di sostegno. 8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». «Art. 26 (Forma e contenuto del progetto di vita). - 1. Sulla base degli esiti della valutazione multidimensionale di cui all'articolo 25, i soggetti che hanno preso parte, ai sensi dell'articolo 24, al relativo procedimento predispongono il progetto di vita che individua i sostegni, il budget di progetto e gli accomodamenti ragionevoli che garantiscono l'effettivo godimento dei diritti e delle liberta' fondamentali. 2. Nel caso in cui la persona con disabilita' o chi la rappresenta abbia presentato una proposta di progetto di vita, l'unita' di valutazione multidimensionale ne verifica l'adeguatezza e l'appropriatezza e, contestualmente, definisce il budget di progetto. 3. Il progetto individua: a) gli obiettivi della persona con disabilita' risultanti all'esito della valutazione multidimensionale; b) gli interventi individuati nelle seguenti aree: 1) apprendimento, socialita' ed affettivita'; 2) formazione, lavoro; 3) casa e habitat sociale; 4) salute; c) i servizi, le misure relative ai processi di cura e di assistenza, gli accomodamenti ragionevoli volti a perseguire la migliore qualita' di vita e a favorire la partecipazione della persona con disabilita' nei diversi ambiti della vita, nonche' i sostegni e gli interventi idonei e pertinenti a garantire la piena inclusione e il godimento, sulla base di uguaglianza con gli altri, dei diritti civili e sociali e delle liberta' fondamentali, incluse le prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017; d) i piani operativi e specifici individualizzati delle azioni e dei sostegni correlati agli obiettivi del progetto, con indicazione di eventuali priorita', o, nel caso di piani gia' esistenti, il loro riallineamento, anche in termini di obiettivi, prestazioni e interventi; e) gli operatori e le altre figure coinvolte nella fornitura dei sostegni indicati con l'indicazione di compiti e responsabilita'; f) il referente per la sua attuazione; g) la programmazione di tempi e le modalita' delle verifiche periodiche e di aggiornamento, anche al fine di controllare la persistenza e l'adeguatezza delle prestazioni rese rispetto agli obiettivi; h) il dettaglio e l'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche, private e del terzo settore, gia' presenti o attivabili anche in seno alla comunita' territoriale, alla rete familiare nonche' al sistema dei supporti informali, che compongono il budget di progetto di cui all'articolo 28. 4. Nel progetto di vita sono definite le sfere di competenza e le attribuzioni di ciascun soggetto coinvolto nella sua attuazione, inclusi gli enti del terzo settore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 29 per il referente per l'attuazione del progetto di vita. 5. Il progetto di vita e' soggetto ad aggiornamento anche su richiesta dalla persona con disabilita' o di chi la rappresenta. 6. Le misure, le prestazioni e i servizi contenuti nel progetto di vita sono determinati per garantire l'inclusione della persona e, a tal fine, possono essere conformati sulla base delle esigenze emerse dalla valutazione multidimensionale e possono assumere contenuto personalizzato rispetto all'offerta disponibile. 7. Il progetto di vita con il relativo budget, redatto in formato accessibile per la persona con disabilita', e' predisposto dall'unita' di valutazione multidimensionale unitamente ai responsabili dei vari servizi e interventi, anche informali, previsti e da attivare nell'ambito del progetto. I soggetti di cui al primo periodo, previa adozione dei relativi atti, anche amministrativi, lo approvano e lo sottoscrivono. Il progetto e' sottoscritto dalla persona con disabilita' secondo le proprie capacita' comunicative o da chi ne cura gli interessi. 8. Il progetto di vita ha efficacia dal momento della approvazione e sottoscrizione di cui al comma 7, ferma restando la possibilita' di modifica del medesimo su istanza di parte ai sensi del comma 5, a seguito delle verifiche di cui al comma 3, lettera g), o ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera e).». «Art. 29 (Referente per l'attuazione del progetto di vita). - 1. Le regioni disciplinano i profili soggettivi per l'individuazione del referente per l'attuazione del progetto di vita, i relativi compiti. In ogni caso, il referente ha i seguenti compiti: a) curare la realizzazione del progetto e dare impulso all'avvio dei servizi, degli interventi e delle prestazioni in esso previsti; b) assistere i responsabili e i referenti degli interventi, dei servizi e delle prestazioni, secondo quanto indicato nel progetto di vita, anche al fine di assicurare il coordinamento tra i singoli servizi o piani operativi; c) curare il monitoraggio in corso di attuazione del progetto, raccogliendo, se del caso, le segnalazioni trasmesse dai terzi; d) garantire il pieno coinvolgimento della persona con disabilita' e del suo caregiver o di altri familiari nel monitoraggio e nelle successive verifiche; e) richiedere la convocazione dell'unita' di valutazione multidimensionale al fine di rimodulare il progetto di vita. 2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». |
| Allegato A
(art. 10 - Documentazione probatoria della spesa) ===================================================================== | Tipologia di spesa | Documentazione probatoria | +==============================+====================================+ |Acquisizione di una risorsa |Contratto di lavoro dipendente | |professionale (compresi |aderente a un Contratto collettivo | |assistenti personali, badanti,|nazionale di lavoro, corredato degli| |ecc.) |estremi di registrazione all'INPS. | +------------------------------+------------------------------------+ | |Alternativamente: - Cedolino di | | |stipendio unitamente ai relativi | | |pagamenti quietanzati estinti su | | |conto corrente ed emessi sul conto | |Pagamento dell'emolumento |corrente dedicato. - Pagamento | |netto a una risorsa |tramite Libretto famiglia aperto | |professionale. (compresi |presso l'INPS e intestato alla | |assistenti personali, badanti,|persona con disabilita' oppure a chi| |ecc.) |la rappresenti. | +------------------------------+------------------------------------+ | |Alternativamente: - Ricevuta PagoPA | | |del pagamento degli oneri relativi | | |al quadrimestre concluso, come | | |liquidati da INPS, emesso dal conto | | |corrente dedicato. - Pagamento | | |tramite Libretto famiglia aperto | |Versamento degli oneri |presso l'INPS e intestato alla | |contributivi relativi a una |persona con disabilita' oppure a chi| |risorsa professionale. |la rappresenti. | +------------------------------+------------------------------------+ | |Alternativamente: - Scontrino | | |fiscale dal quale risulti la | | |tipologia del bene nonche' il codice| | |fiscale della persona con | | |disabilita' o di chi la rappresenti.| |Acquisto di un bene materiale |- Fattura intestata alla persona con| |o immateriale |disabilita' o a chi la rappresenti. | +------------------------------+------------------------------------+ | |Bonifico dal conto corrente dedicato| | |o pagamento con carta di | | |credito/debito collegata al conto | | |corrente dedicato, in favore di un | | |conto corrente intestato a chi abbia| | |emesso lo scontrino/la fattura, la | | |cui causale sia univocamente | |Pagamento di un bene materiale|riferita al pagamento di cui | |o immateriale |trattasi. | +------------------------------+------------------------------------+ | |Alternativamente: - Scontrino | | |fiscale dal quale risulti la | | |tipologia del bene nonche' il codice| | |fiscale della persona con | | |disabilita' o di chi la rappresenti.| | |- Fattura intestata alla persona con| | |disabilita' o a chi la rappresenti. | | |- Altra idonea documentazione | | |indicata dal responsabile | |Acquisto di un servizio |dell'erogazione | +------------------------------+------------------------------------+ |
| Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle risorse del budget di progetto di cui al citato articolo 28 del decreto legislativo ad esclusione delle: a) risorse proprie che la persona con disabilita', o altri privati nel suo interesse, conferiscano al progetto di vita; b) risorse per le quali, a legislazione vigente, e' esclusa la rendicontazione; c) risorse conferite, a legislazione vigente, a fondo perduto.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti all'articolo 28 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 si vedano le note alle premesse. |
| Art. 3
Autogestione
1. I soggetti individuati dall'articolo 1, comma 2, lettera b), possono chiedere, in fase di definizione del progetto di vita di cui all'articolo 18 del decreto legislativo, di autogestire, in tutto o in parte, le risorse del budget di progetto. Il referente per l'attuazione del progetto di vita trasmette ai soggetti pubblici di cui all'articolo 26 comma 7, del decreto legislativo la richiesta di autogestione del budget di progetto e partecipa alla relativa istruttoria interloquendo, ove necessario, con i medesimi soggetti. 2. I soggetti pubblici di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo possono, ciascuno per le risorse di rispettiva competenza, accogliere la richiesta tenuto conto della situazione di contesto della persona e anche: a) della eventuale disponibilita' di strumenti aggregativi della spesa che agevolino l'acquisizione delle corrispondenti risorse; b) della efficienza, dell'efficacia e dell'economicita' della autogestione; c) del principio dell'integrazione e dell'interoperabilita' nell'impiego delle risorse e degli interventi pubblici e, se disponibili, degli interventi privati. 3. I soggetti di cui al comma 2 comunicano l'accoglimento o il diniego della richiesta al referente per l'attuazione del progetto di vita. 4. Gli esiti delle valutazioni di cui al comma 2 intervengono nel rispetto dei termini dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. Gli eventuali dinieghi della richiesta sono motivati, avuto riguardo alla situazione di contesto e agli indici di cui al comma 2.
Note all'art. 3: - Si riporta l'articolo 18 del citato decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62: «Art. 18 (Progetto di vita). - 1. Il progetto di vita e' diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilita' per migliorare le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita, facilitandone l'inclusione sociale e la partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri. 2. Il progetto di vita individua, per qualita', quantita' ed intensita', gli strumenti, le risorse, gli interventi, i benefici, le prestazioni, i servizi e gli accomodamenti ragionevoli, volti anche ad eliminare e a prevenire le barriere e ad attivare i supporti necessari per l'inclusione e la partecipazione della persona stessa nei diversi ambiti di vita, compresi quelli scolastici, della formazione superiore, abitativi, lavorativi e sociali. Nel progetto di vita sono, altresi', comprese le misure previste a legislazione vigente per il superamento di condizioni di poverta', emarginazione ed esclusione sociale, nonche' gli eventuali sostegni erogabili in favore del nucleo familiare e di chi presta cura ed assistenza ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 3. La persona con disabilita' e' titolare del progetto di vita e ne richiede l'attivazione, concorre a determinarne i contenuti, esercita le prerogative volte ad apportarvi le modifiche e le integrazioni, secondo i propri desideri, le proprie aspettative e le proprie scelte. La persona con disabilita' puo' chiedere l'elaborazione del progetto di vita all'esito della valutazione di base, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 4. 4. Il progetto di vita deve essere sostenibile nel tempo ovvero garantire continuita' degli strumenti, delle risorse, degli interventi, dei benefici, delle prestazioni, dei servizi e degli accomodamenti ragionevoli, sempre nel rispetto della autodeterminazione del beneficiario. 5. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle relative competenze, garantiscono l'effettivita' e l'omogeneita' del progetto di vita, indipendentemente dall'eta' e dalle condizioni personali e sociali. 6. L'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e' sostituito dal seguente: «Art. 14 (Progetto di vita delle persone con disabilita'). - 1. Le persone con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono richiedere l'elaborazione del progetto di vita di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 2021, n. 227.». - Per i riferimenti all'articolo 26 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 si vedano le note all'articolo 1. - Si riporta l'articolo 23 del citato decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62: 1. La persona con disabilita' o chi la rappresenta, oltre che con le modalita' di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, puo' avanzare l'istanza per la predisposizione del progetto di vita in forma libera e in qualsiasi momento. 2. L'istanza di cui al comma 1 e' presentata all'ambito territoriale sociale, se dotato di personalita' giuridica, di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, in cui ricade il comune di residenza della persona con disabilita' o altro ente individuato con legge regionale, quale titolare del relativo procedimento. Le regioni possono individuare ulteriori punti di ricezione dell'istanza. L'istanza puo' essere raccolta anche per il tramite del comune di residenza o di uno dei punti unici di accesso (PUA) del territorio, individuati dagli enti locali o dalle regioni. 3. La persona con disabilita' puo' allegare all'istanza una proposta di progetto di vita. La proposta di progetto di vita puo' essere presentata anche successivamente all'avvio del procedimento. 4. L'avvio del procedimento e' comunicato all'istante da parte del responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza o dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 15, comma 2. 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dell'avvio del procedimento contiene l'indicazione dei seguenti elementi: a) la data di presentazione dell'istanza o dell'assenso manifestato alla commissione ai sensi dell'articolo 15, comma 3, per l'elaborazione del progetto di vita; b) nel caso di cui all'articolo 15, comma 3, l'indicazione della trasmissione del certificato della condizione di disabilita' e del deposito della documentazione; c) l'indicazione che la persona con disabilita' puo' farsi assistere da una persona che lo supporta ai sensi dell'articolo 22; d) la data entro cui termina il procedimento per la redazione del progetto di vita. 6. La persona con disabilita' puo' rinunciare all'istanza o al progetto di vita, anche se gia' definito. La rinuncia non preclude il diritto di ripresentare istanza per l'avvio di un nuovo procedimento. 7. Il procedimento per la formazione del progetto di vita si conclude entro novanta giorni dall'avvio del procedimento, salva diversa disposizione regionale.». |
| Art. 4
Erogazione delle risorse finanziarie e assegnazione dei voucher
1. Il progetto di vita indica i termini e la periodicita' per l'erogazione delle risorse finanziarie e dei voucher destinati all'acquisizione di servizi o beni da parte del responsabile. 2. Nel caso in cui il progetto di vita non rechi l'indicazione dei termini e della periodicita' di cui al comma 1: a) le risorse finanziarie e i voucher destinati all'acquisizione di servizi o beni a carattere ricorrente sono erogati al responsabile dell'autogestione bimestralmente ed almeno 30 giorni prima rispetto al momento dell'utilizzo indicato nel progetto di vita; b) le risorse finanziarie e i voucher destinati all'acquisizione di servizi o beni a carattere non ricorrente sono erogati al responsabile dell'autogestione almeno 30 giorni prima dell'acquisto programmato nel progetto di vita. |
| Art. 5
Tracciabilita'
1. Il responsabile dell'autogestione assicura la tracciabilita' delle risorse finanziarie e dei voucher conferiti in autogestione mediante: a) l'utilizzo di un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, bancario o postale, acceso presso banche di Paesi dell'Unione europea o presso Poste italiane SpA; b) la conservazione della documentazione di cui all'articolo 10 per un periodo minimo di cinque anni dalla relativa spesa. |
| Art. 6
Vincolo di destinazione
1. Le risorse finanziarie e i voucher conferiti in autogestione sono vincolati al raggiungimento degli obiettivi relativi agli interventi del progetto di vita. |
| Art. 7
Vincolo di modalita'
1. Le risorse finanziarie e i voucher conferiti in autogestione per l'acquisizione di servizi, prestazioni individuali sono utilizzati in uno o piu' dei seguenti modi: a) stipula di un contratto di lavoro dipendente registrato presso l'INPS, che preveda una remunerazione non inferiore a quella minima prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore depositati ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151; b) utilizzo, nel caso di prestazioni di lavoro occasionali, del libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; c) acquisto di servizi da un operatore economico non individuale iscritto al registro delle imprese o da un ente iscritto al registro unico nazionale del terzo settore o onlus; d) utilizzo dei voucher presso un soggetto accreditato. 2. Le risorse finanziarie e i voucher conferiti in autogestione per la fornitura di beni materiali o immateriali sono utilizzati mediante la stipula di contratti di: a) compravendita; b) noleggio; c) locazione; d) leasing; e) l'acquisto di servizio sostitutivo, quando consentito dalla tipologia di bene da acquistare; f) l'utilizzo dei voucher presso un soggetto accreditato.
Note all'art. 7: - Si riporta l'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 recante: «Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015, S.O. n. 53: «Art. 14 (Deposito contratti collettivi aziendali o territoriali). - 1. I benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalita', delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati.». - Si riporta l'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017, S.O. n. 20: «Art. 54-bis (Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale). - 1. Entro i limiti e con le modalita' di cui al presente articolo e' ammessa la possibilita' di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attivita' lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile: a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalita' degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalita' dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro, elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento; c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro; c-bis) per ciascun prestatore, per le attivita' di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro. 1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano, entro i limiti stabiliti dal presente articolo, anche alle attivita' lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attivita' di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1. 2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. 5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. 6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso: a) le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attivita' professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10; b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale di cui al comma 13; b-bis) le societa' sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91. 7. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera a), del presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali: a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di poverta', di disabilita', di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali; b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamita' o eventi naturali improvvisi; c) per attivita' di solidarieta', in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato; d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative. 8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti, purche' i prestatori stessi, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione: a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidita'; b) giovani con meno di venticinque anni di eta', se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'universita'; c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo. 8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore e' tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. 9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata "piattaforma informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresi' effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facolta' di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dell'accesso al Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. 10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettere a) e b-bis), puo' acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS con le modalita' di cui al comma 9 ovvero presso gli uffici postali e le rivendite di generi di monopolio, un libretto nominativo prefinanziato, denominato "Libretto Famiglia", per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o piu' prestatori nell'ambito di: a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilita'; c) insegnamento privato supplementare; c-bis) attivita' di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, limitatamente alle societa' sportive di cui al comma 6, lettera b-bis), del presente articolo. Mediante il Libretto Famiglia, e' erogato, secondo le modalita' di cui al presente articolo, il contributo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati. 11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale e' fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro e' destinato al finanziamento degli oneri gestionali. 12. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonche' ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica. 13. Il contratto di prestazione occasionale e' il contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera b), e 7, acquisisce, con modalita' semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entita', entro i limiti di importo di cui al comma 1, alle condizioni e con le modalita' di cui ai commi 14 e seguenti. 14. E' vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale: a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze piu' di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione degli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato; b) da parte delle imprese del settore agricolo; c) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attivita' di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi. 15. Ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), versa, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la responsabilita' dell'utilizzatore, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalita' di cui al comma 9, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L'1 per cento degli importi versati e' destinato al finanziamento degli oneri gestionali a favore dell'INPS. 16. La misura minima oraria del compenso e' pari a 9 euro. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso. 17. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), e' tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; b) il luogo di svolgimento della prestazione; c) l'oggetto della prestazione; d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se si tratta di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni; e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata. Copia della dichiarazione, contenente le informazioni di cui alle lettere da a) ad e) e' trasmessa, in formato elettronico, oppure e' consegnata in forma cartacea prima dell'inizio della prestazione. 18. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), e' tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi nel termine di cui al comma 19. 19. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della societa' Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. A richiesta del prestatore espressa all'atto della registrazione nella piattaforma informatica INPS, invece che con le modalita' indicate al primo periodo, il pagamento del compenso al prestatore puo' essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica e' divenuta irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale e presso le rivendite di generi di monopolio a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS, stampato dall'utilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalita' sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 9, l'INPS provvede altresi' all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonche' dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato. 20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al primo periodo del comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. In caso di violazione dell'obbligo informativo di cui al secondo periodo del comma 17, si applica la sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 21. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attivita' lavorative disciplinate dal presente articolo.». |
| Art. 8
Vincolo temporale di utilizzo
1. Il progetto di vita indica i tempi di utilizzazione delle risorse finanziarie o dei voucher conferiti in autogestione. 2. Nel caso in cui il progetto di vita non indica i termini di cui al comma 1 le risorse finanziarie o voucher conferiti in autogestione sono utilizzati dal responsabile per l'autogestione entro tre mesi dal conferimento. |
| Art. 9
Rendicontazione
1. Il responsabile dell'autogestione invia al referente per l'attuazione del progetto la documentazione di cui all'articolo 10, idonea a dimostrare l'utilizzo delle risorse finanziarie e dei voucher nel rispetto dei vincoli previsti dagli articoli 6, 7 e 8. 2. Ai fini del successivo controllo sulla rendicontazione, il referente per l'attuazione del progetto di vita, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), del decreto legislativo trasmette ai responsabili per l'erogazione la documentazione afferente alle risorse di rispettiva competenza. 3. Le regioni, al fine di individuare soluzioni maggiormente aderenti ai contesti organizzativi territoriali, potranno stabilire modalita' diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2 per l'invio della documentazione di cui all'articolo 10, avendo cura comunque di assicurare un referente unico e nel rispetto dei principi di semplificazione ed efficacia del procedimento. 4. La rendicontazione avviene entro sei mesi dal conferimento delle risorse finanziarie e dei voucher, salvo diversa previsione del progetto di vita.
Note all'art. 9: - Per i riferimenti all'articolo 29 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 si vedano le note all'articolo 1. |
| Art. 10
Documentazione
1. La presentazione della documentazione di cui all'Allegato A, che forma parte integrante del presente regolamento, assolve all'obbligo di rendicontazione. |
| Art. 11
Utilizzo parziale delle risorse
1. Nel caso di utilizzo parziale delle risorse finanziarie e dei voucher conferiti in autogestione, il referente per l'attuazione del progetto informa i responsabili per l'erogazione che procedono, entro sei mesi dalla predetta comunicazione, alla compensazione delle risorse e dei voucher non utilizzati a valere sui conferimenti futuri. 2. Nei casi in cui la compensazione di cui al comma 1 non sia possibile o lo sia solo in parte, i responsabili per l'erogazione avviano l'azione di recupero. 3. In ogni caso resta ferma la possibilita' di valutare la riduzione del budget autogestito, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b). |
| Art. 12
Rendicontazione mancante, incompleta o non valida
1. Nel caso di rendicontazione mancante, incompleta o non valida in conseguenza della violazione dei vincoli di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 il referente per l'attuazione, coordinandosi con i responsabili dell'erogazione, avvia il soccorso istruttorio di cui all'articolo 13. 2. Nel caso di esito negativo del soccorso istruttorio, il referente per l'attuazione del progetto di vita informa i responsabili per l'erogazione, che adottano i conseguenti provvedimenti contabili, nonche' l'Unita' di valutazione multidimensionale ai fini della revisione o della revoca dell'autogestione di cui all'articolo 14. |
| Art. 13
Soccorso istruttorio
1. Nei casi di cui all' articolo 12, il referente per l'attuazione assegna al responsabile dell'autogestione un termine non inferiore 30 giorni per integrare o produrre nuova documentazione. 2. Il termine di cui al comma 1 puo' essere incrementato di 30 giorni, a richiesta, per consentire al responsabile per l'autogestione di acquisire un servizio di supporto per la gestione delle risorse finanziarie e dei voucher e per la relativa rendicontazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. In caso di superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 l'erogazione delle risorse e' sospesa e si procede ai sensi dell'articolo 14. |
| Art. 14
Revisione e revoca dell'autogestione
1. L'autogestione puo' essere oggetto di revisione a cura dell'Unita' di valutazione multidimensionale unitamente ai soggetti responsabili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo, su proposta del referente per l'attuazione, al fine di: a) aumentare le risorse finanziarie o i voucher conferiti in autogestione; b) ridurre le risorse finanziarie o i voucher conferiti in autogestione, nel caso di cui agli articoli 11 e 12; c) revocare, anche in parte, l'autogestione nel caso di cui all'articolo 12. 2. In caso di revoca, le prestazioni sono erogate direttamente a cura dei soggetti di cui all'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo.
Note all'art. 14: - Per i riferimenti all'articolo 29 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 si vedano le note all'articolo 1. - Per i riferimenti all' articolo 26 del decreto legislativo 3 maggio 2024 si vedano le note all'articolo 3. |
| Art. 15
Effetti sul reddito e sul patrimonio
1. Le risorse finanziarie pubbliche conferite in autogestione non costituiscono reddito ne' entrano nel patrimonio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ne' se ne tiene conto nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
Note all'art. 15: - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante: «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 recante: «Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014. |
| Art. 16
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni pubbliche coinvolte nell'attuazione del Progetto di vita svolgono le attivita' previste dal presente regolamento avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 gennaio 2025
Il Ministro per le disabilita' Locatelli
Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Il Ministro della salute Schillaci
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 439 |
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