Gazzetta n. 46 del 25 febbraio 2025 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 201
Testo del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 302 del 27 dicembre 2024), coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2025, n. 16 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di cultura.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Piano Olivetti per la cultura

1. Il Ministro della cultura adotta il «Piano Olivetti per la cultura», al fine di:
a) favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunita', nel rispetto del principio di sussidiarieta' orizzontale;
b) promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, in particolare quelle caratterizzate da marginalita' sociale ed economica, degrado urbano, denatalita' e spopolamento((, anche attraverso il riconoscimento della cultura del movimento nonche' tramite il coinvolgimento degli enti del Terzo settore in attivita' di co-progettazione ai sensi dell'articolo 55 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117));
((b-bis) promuovere la produzione culturale e artistica giovanile;))
c) valorizzare le biblioteche, con il loro patrimonio materiale e digitale, quali strumenti di educazione intellettuale e civica, di socialita' e di connessione con il tessuto sociale;
((c-bis) promuovere la diffusione e la fruizione delle biblioteche scolastiche e delle librerie per bambini e la rimozione degli ostacoli che limitano l'effettivo esercizio della lettura in eta' prescolare, quali strumenti fondamentali per la crescita, il processo di alfabetizzazione e lo sviluppo cognitivo, sociale, relazionale ed emotivo della persona;))
d) promuovere la filiera dell'editoria libraria, anche attraverso il sostegno alle librerie caratterizzate da lunga tradizione ((o da interesse storico-artistico e alle librerie di prossimita'));
e) tutelare e valorizzare il patrimonio e le attivita' degli archivi nonche' degli istituti storici e culturali, quali custodi della storia e della memoria della nazione;
((e-bis) promuovere e valorizzare tutte le attivita' di spettacolo;
e-ter) promuovere e valorizzare il cinema e il settore audiovisivo;
e-quater) promuovere la digitalizzazione del patrimonio librario e l'alfabetizzazione digitale tramite percorsi di educazione e formazione all'interno degli spazi bibliotecari.))

2. Il Piano di cui al comma 1 e' adottato, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con uno o piu' decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze((, sentita l'Autorita' politica delegata in materia di sport limitatamente alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b) )), da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in coerenza con la Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162((,)) e tenuto conto delle previsioni del Piano d'azione di cui all'articolo 34 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.
((2-bis. Presso l'ufficio di gabinetto del Ministro della cultura e' istituita una posizione dirigenziale di livello generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente funzioni di supporto alle attivita' svolte ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, con corrispondente incremento di una unita' dirigenziale di livello generale della dotazione organica del Ministero della cultura. Il Ministero della cultura e' autorizzato, per le finalita' di cui al presente comma, a conferire un incarico di livello dirigenziale generale anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 247.163 euro per l'anno 2025 e a 296.596 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 55 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del
Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera
b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017, S.O. n. 43:
«Art. 55 (Coinvolgimento degli enti del Terzo settore).
- 1. In attuazione dei principi di sussidiarieta',
cooperazione, efficacia, efficienza ed economicita',
omogeneita', copertura finanziaria e patrimoniale,
responsabilita' ed unicita' dell'amministrazione, autonomia
organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni
di programmazione e organizzazione a livello territoriale
degli interventi e dei servizi nei settori di attivita' di
cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo
degli enti del Terzo settore, attraverso forme di
co-programmazione e co-progettazione e accreditamento,
poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7
agosto 1990, n. 241, nonche' delle norme che disciplinano
specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative
alla programmazione sociale di zona.
2. La co-programmazione e' finalizzata
all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione
procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a
tal fine necessari, delle modalita' di realizzazione degli
stessi e delle risorse disponibili.
3. La co-progettazione e' finalizzata alla definizione
ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti
di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare
bisogni definiti, alla luce degli strumenti di
programmazione di cui comma 2.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli
enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato
avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto
dei principi di trasparenza, imparzialita', partecipazione
e parita' di trattamento, previa definizione, da parte
della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi
generali e specifici dell'intervento, della durata e delle
caratteristiche essenziali dello stesso nonche' dei criteri
e delle modalita' per l'individuazione degli enti
partner.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
19 settembre 2023, n. 124, recante: «Disposizioni urgenti
in materia di politiche di coesione, per il rilancio
dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche'
in materia di immigrazione», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2023, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162:
«Art. 7 (Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree
interne). - 1. Al fine di assicurare l'efficacia e la
sostenibilita' nel tempo della strategia nazionale per lo
sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con
l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a
finalita' strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di
programmazione 2021-2027, e' istituita presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per lo
sviluppo delle aree interne, di seguito denominata «Cabina
di regia», organo collegiale presieduto dal Ministro per
gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il
PNRR e composto dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, dal Ministro delle imprese e del made in Italy,
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal
Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, dal Ministro dell'interno, dal Ministro
della cultura, dal Ministro del turismo, dal Ministro
dell'istruzione e del merito, dal Ministro dell'universita'
e della ricerca, dal Ministro delle salute, dal Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per
la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro
per le disabilita', dal Ministro dell'economia e delle
finanze, dal Ministro per lo sport e i giovani, dal
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri con delega in materia di coordinamento della
politica economica e di programmazione degli investimenti
pubblici nonche' dal presidente della Conferenza delle
regioni e delle province autonome, dal presidente
dell'Unione delle province d'Italia, dal presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dal
presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita', enti
montani. Alle sedute della Cabina di regia possono essere
invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri
interessati nonche' i presidenti delle regioni e delle
province autonome.
2. La Cabina di regia:
a) esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento
per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del
Paese;
b) approva il Piano strategico nazionale di cui al
comma 3;
c) approva, in coerenza con il Piano strategico
nazionale di cui al comma 3, le strategie territoriali
delle singole aree interne recanti l'indicazione delle
scelte strategiche e delle direttrici di intervento a
valere sulle risorse nazionali, in coordinamento con
l'utilizzo delle risorse europee o regionali, nonche'
l'elenco e la descrizione delle operazioni da finanziare
con tali risorse, con l'indicazione dei cronoprogrammi e
dei soggetti attuatori nonche', nel caso di interventi, del
codice unico di progetto, il cui monitoraggio e' effettuato
attraverso i sistemi informativi di cui alla lettera d);
d) monitora lo stato di attuazione degli interventi
finanziati con le risorse nazionali ed europee, destinate
alle aree interne, anche sulla base dei dati ricavabili dai
sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato;
e) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di
governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni
altro soggetto pubblico e privato competente, anche
fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori
per la risoluzione di eventuali criticita';
f) svolge attivita' di coordinamento e monitoraggio
in ordine alla corretta, efficace ed efficiente
utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per le
finalita' del presente articolo, anche attraverso la
corretta alimentazione delle banche dati esistenti.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la Cabina di regia approva un
documento programmatico, denominato «Piano strategico
nazionale delle aree interne» (PSNAI). Il PSNAI individua
gli ambiti di intervento e le priorita' strategiche, con
particolare riguardo ai settori dell'istruzione, della
mobilita', ivi compresi il trasporto pubblico locale e le
infrastrutture per la mobilita', e dei servizi
socio-sanitari, cui destinare le risorse del bilancio dello
Stato, disponibili allo scopo, tenendo conto delle
previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e delle risorse europee destinate alle politiche di
coesione. Ai fini della predisposizione del PSNAI si tiene,
altresi', conto degli esiti della ricognizione effettuata
ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 5 maggio
2009, n. 42, nel testo vigente alla data del 7 maggio 2024
e, in particolare, degli esiti della ricognizione relativa
alle aree interne dei territori delle regioni diverse da
quelle di cui all'articolo 9, comma 2, del presente
decreto. Con delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile
(CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR,
sentita la Cabina di regia, si provvede alla definizione
delle modalita' operative del PSNAI, ferme restando le
assegnazioni gia' disposte e le regole di gestione dei
fondi europei per la politica di coesione.
4. L'attuazione degli interventi, individuati nelle
strategie territoriali delle singole aree interne di cui al
comma 2, lettera c), e' perseguita attraverso la
cooperazione tra i diversi soggetti istituzionali
interessati, fra cui il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, il Ministero dell'istruzione e del merito,
il Ministero dell'universita' e della ricerca e il
Ministero della salute, mediante la sottoscrizione di
accordi di programma-quadro di cui all'articolo 2, comma
203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in
quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per
gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il
PNRR, che si avvale, a tal fine, del Dipartimento per le
politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
5. Per le funzioni di cui al comma 2, la Cabina di
regia acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i dati
risultanti dai monitoraggi periodici sullo stato di
attuazione degli interventi finanziati con le risorse
nazionali ed europee, destinate alle aree interne,
predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili
dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato.
6. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, la Cabina
di regia si avvale del Dipartimento per le politiche di
coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che
assicura anche lo svolgimento delle funzioni di segreteria
tecnica della Cabina di regia, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34 del
decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante: «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio
2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio
2024, n. 95:
«Art. 34 (Programma nazionale cultura). - 1. Al fine di
sviluppare e rafforzare le iniziative di rivitalizzazione e
rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura, di
promozione della creativita' e della partecipazione
culturale, di rigenerazione socio-culturale di aree urbane
caratterizzate da marginalita' sociale ed economica, di
riqualificazione energetica e di prevenzione e messa in
sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura, di
promozione delle imprese nei settori culturali e creative,
in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di
partenariato 2021 - 2027, nonche' con i contenuti e
obiettivi specifici del Programma nazionale cultura
2021-2027 e i criteri di ammissibilita' della spesa del
predetto Programma, con decreto del Ministro della cultura,
adottato di concerto con il Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, e'
approvato uno specifico Piano di azione, contenente
l'individuazione della tipologia delle iniziative da
ammettere al finanziamento nelle sette regioni del
Mezzogiorno interessate dal programma, privilegiando i
progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in
termini di valorizzazione dei territori interessati. In
particolare, il decreto di cui al primo periodo prevede,
tra gli altri: un progetto «identita'», finalizzato al
restauro e alla valorizzazione dei luoghi e dei monumenti
simbolo della storia e dell'identita' dei territori; un
progetto «grandi musei del Sud», finalizzato a sostenere la
realizzazione o valorizzazione di un museo identitario in
ciascuna regione oggetto del programma; un progetto
«periferie e cultura», finalizzato a sostenere interventi
di rigenerazione socio-culturale di aree urbane
caratterizzate da marginalita' sociale ed economica; la
costituzione di nuovi corpi di ballo presso le fondazioni
lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 367 e alla legge 11 novembre 2003, n. 310; la
costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili
under-35; interventi di riqualificazione energetica e
prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in
luoghi della cultura da determinare con decreto del
Ministero della cultura; un progetto finalizzato a
sostenere e valorizzare le eccellenze italiane
dell'artigianato e della creativita' in ambito culturale;
un progetto finalizzato a sostenere accordi di cooperazione
tra le realta' culturali italiane, istituzionali e non, e
quelle similari presenti nelle nazioni che si affacciano
sul Mediterraneo.
2. Al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1
si provvede, nel limite complessivo di 488 milioni di euro,
a valere sulle risorse del Programma nazionale cultura
2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli
territoriali, dei principi programmatici e finanziari
previsti dalla programmazione 2021 - 2027, nonche' dei
criteri di ammissibilita' del predetto Programma.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, commi 4-10, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001 - S. O. 112:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). -
Omissis.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo 7
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
Omissis.».
 
Art. 2
Progetti di cooperazione culturale
con l'Africa e il Mediterraneo allargato

1. Al fine di promuovere ulteriori iniziative culturali, ((nelle materie di propria competenza,)) il Ministero della cultura istituisce una unita' di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato.
2. L'Unita' di missione, nei limiti delle competenze attribuite al Ministero della cultura e di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale:
a) esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento di progetti e interventi di cooperazione culturale con Stati e Organizzazioni internazionali ((africani));
b) promuove il dialogo tra enti e istituzioni culturali italiani e quelli degli Stati africani e del Mediterraneo allargato e sostiene la realizzazione di progetti di rigenerazione culturale nelle aree del Mezzogiorno;
c) coordina i programmi di ricerca e alta formazione promossi dal Ministero della cultura a beneficio di enti e istituzioni dell'Africa e del Mediterraneo allargato e promuove forme di partenariato pubblico-privato per il sostegno alla valorizzazione del patrimonio culturale africano.
3. L'unita' di missione opera fino alla data del 31 dicembre 2028 alle dirette dipendenze dell'ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura.
4. L'Unita' di missione e' composta da un dirigente di livello generale con incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5-bis o 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ((da due)) dirigenti di livello non generale con incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, ((n. 165, e da cinque)) unita' di personale non dirigenziale individuate tra il personale dei ruoli del Ministero della cultura ovvero tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al primo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, e' reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 866.069 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
6. Presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituita una posizione dirigenziale di livello generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente funzioni di supporto alle attivita' inerenti alla collaborazione tra l'Italia e gli Stati del Continente africano, con corrispondente incremento di una unita' dirigenziale di livello generale della dotazione organica del predetto Ministero. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, per le finalita' di cui al presente comma, a conferire un incarico di livello dirigenziale generale anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 245.526 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7. L'ufficio di cui al comma 4 e il dirigente generale, a cui e' conferito l'incarico di cui al comma 6, operano in stretto raccordo e coordinamento con la Cabina di regia ((per il Piano Mattei)) di cui all'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2. I dirigenti generali di cui ai commi 4 e 6 partecipano alle sedute della predetta Cabina di regia.

Riferimenti normativi

- Per i riferimenti all'articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo.», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997 - S.O.
n. 98:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- Omissis.
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante:
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del
29 novembre 2004, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307,
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e
"30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata"
e: "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005";
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: "30
giugno 2005", inserite dopo le parole: "deve essere
integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "31
ottobre 2005";
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: "30 giugno
2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005".
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
15 novembre 2023, n. 161 recante: «Disposizioni urgenti per
il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente
africano» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15
novembre 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 gennaio 2024, n. 2:
«Art. 2 (Cabina di regia per il Piano Mattei). - 1. E'
istituita la Cabina di regia per il Piano Mattei,
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e
composta dal Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, con funzioni di
vicepresidente, dagli altri Ministri, dal Vice Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale
delegato in materia di cooperazione allo sviluppo, dal Vice
Ministro delle imprese e del made in Italy delegato in
materia di promozione e valorizzazione del made in Italy
nel mondo, dal Vice Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica delegato in materia di politiche e
attivita' relative allo sviluppo sostenibile, dal
presidente della Conferenza delle regioni e delle province
autonome, dal direttore dell'Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo, dal presidente dell'ICE-Agenzia
italiana per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonche' da
un rappresentante della societa' Cassa depositi e prestiti
S.p.A., uno della societa' SACE S.p.A. e uno della societa'
Simest S.p.A. Della Cabina di regia fanno, altresi', parte
rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica, di
imprese industriali, della Conferenza dei rettori delle
universita' italiane, del sistema dell'universita' e della
ricerca, della societa' civile e del Terzo settore nonche'
rappresentanti di enti pubblici o privati, esperti nelle
materie trattate, individuati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Su delega del Presidente del Consiglio dei ministri,
la Cabina di regia e' convocata e presieduta dal
vicepresidente.
3. Per la partecipazione alla Cabina di regia, ai suoi
componenti non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
4. Il segretariato della Cabina di regia e' assicurato
dalla struttura di missione di cui all'articolo 4.».
 
Art. 3
Misure urgenti in materia di editoria e di librerie

1. In coerenza con quanto previsto all'articolo 1, al fine di favorire l'apertura di nuove librerie sul territorio nazionale da parte di giovani fino a trentacinque anni di eta((, dando priorita' alle aperture in aree interne e svantaggiate o in aree prive di librerie o di biblioteche statali aperte al pubblico)), nello stato di previsione del Ministero della cultura e' istituito un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2024. ((Nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo, 1 milione di euro e' destinato alle iniziative avviate nel territorio di comuni rientranti in una delle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, nei quali non esista un altro punto di rivendita di libri, anche qualora l'attivita' libraria non sia svolta in misura prevalente, se essa rappresenta almeno il 30 per cento dell'attivita'.))
2. In coerenza con quanto previsto all'articolo 1, al fine di sostenere la filiera dell'editoria libraria, anche digitale, nonche' le librerie caratterizzate da lunga tradizione ((o interesse storico-artistico, le librerie di prossimita' e le librerie di qualita')) esistenti sul territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero della cultura e' istituito un fondo con una dotazione di 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5,2 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate ((alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti pubblici territoriali)) e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e ((dell'articolo 1, comma 40,)) della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, anche in formato digitale.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione ((dei commi 1 e 2, pari a)) 4 milioni di euro per l'anno 2024, 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 5,2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ((e,)) quanto a 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 5,2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal ((comma 1)), pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del ((fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)).
4. Con uno o piu' decreti del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ((previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta,)) sono definite le modalita' di attuazione dei commi da 1 a 3 del presente articolo, nel rispetto della disciplina nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato.
5. Al fine di ampliare l'offerta culturale dei quotidiani in formato cartaceo attraverso il potenziamento delle pagine dedicate ((alla cultura, allo spettacolo e al settore audiovisivo)), in via sperimentale, e' istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, un fondo da ripartire con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025.
6. Con uno o piu' decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' di riparto ((del fondo di cui al comma 5)).
7. Agli oneri derivanti ((dall'attuazione del comma 5, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025,)) si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, della
legge 6 ottobre 2017, n. 158, recante: «Misure per il
sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonche'
disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei
centri storici dei medesimi comuni», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 256 del 02 novembre 2017:
«Art. 1 (Finalita' e definizioni). - Omissis.
2. Ai fini della presente legge, per piccoli comuni si
intendono i comuni con popolazione residente fino a 5.000
abitanti nonche' i comuni istituiti a seguito di fusione
tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000
abitanti. I piccoli comuni possono beneficiare dei
finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 3 qualora
rientrino in una delle seguenti tipologie:
a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni
di dissesto idrogeologico;
b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza
economica;
c) comuni nei quali si e' verificato un significativo
decremento della popolazione residente rispetto al
censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;
d) comuni caratterizzati da condizioni di disagio
insediativo, sulla base di specifici parametri definiti in
base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati
rispetto alla popolazione residente e all'indice di
ruralita';
e) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi
sociali essenziali;
f) comuni ubicati in aree contrassegnate da
difficolta' di comunicazione e dalla lontananza dai grandi
centri urbani;
g) comuni la cui popolazione residente presenta una
densita' non superiore ad 80 abitanti per chilometro
quadrato;
h) comuni comprendenti frazioni con le
caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o
g); in tal caso, i finanziamenti disposti ai sensi
dell'articolo 3 sono destinati ad interventi da realizzare
esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni;
i) comuni appartenenti alle unioni di comuni montani
di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, o comuni che comunque
esercitano obbligatoriamente in forma associata, ai sensi
del predetto comma 28, le funzioni fondamentali ivi
richiamate;
l) comuni con territorio compreso totalmente o
parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un
parco regionale o di un'area protetta;
m) comuni istituiti a seguito di fusione;
n) comuni rientranti nelle aree periferiche e
ultraperiferiche, come individuate nella strategia
nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di
cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147.
Omissis.».
- La Legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante: «Nuove
norme per l'erogazione di contributi statali alle
istituzioni culturali» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 1996.
- Si riporta il testo del comma 40, dell'articolo 1,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante: «Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1995 - S.O. n.
153:
«40. Gli importi dei contributi dello Stato in favore
di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi, di cui alla tabella A allegata alla presente
legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di
previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo
riparto e' annualmente effettuato da ciascun Ministro, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,
alle quali vengono altresi' inviati i rendiconti annuali
dell'attivita' svolta dai suddetti enti, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le
relative autorizzazioni di spesa.».
- Si riporta il testo del comma 357-bis, dell'articolo
1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, S.O.
n. 49:
«357-bis. Le Carte di cui al comma 357 sono concesse
nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le somme assegnate
con le Carte di cui al comma 357 non costituiscono reddito
imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del
computo del valore dell'ISEE.».
- Si riporta il testo del comma 511, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre
2006 - S.O. n. 244:
«511. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro
per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente,
anche conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal comma
512 del presente articolo. All'utilizzo del Fondo per le
finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere
al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, e alla
Corte dei conti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 202 del 30 agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
 
Art. 4
Celebrazione del venticinquesimo anniversario
della Convenzione europea sul paesaggio

1. Al fine di celebrare il venticinquesimo anniversario della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dall'Italia ((ai sensi della legge)) 9 gennaio 2006, n. 14, e' autorizzata la spesa di ((800.000)) euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Riferimenti normativi

- La legge 9 gennaio 2006, n. 14, recante: «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a
Firenze il 20 ottobre 2000» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2006 - S.O. n. 16.
 
Art. 5
Misure urgenti relative
alle istituzioni culturali

1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' istituzionali, nonche' di garantire il regolare funzionamento delle strutture amministrative, ivi inclusa la determinazione delle dotazioni organiche, alla Giunta storica nazionale((, all'Istituto italiano per la storica antica, all'Istituto storico italiano per l'eta' moderna e contemporanea, all'Istituto italiano di numismatica e alla Domus mazziniana, indicati nel regolamento)) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, e' concesso a decorrere dall'anno 2025 un contributo annuo cosi' ripartito:
a) ((700.000)) euro per la Giunta storica nazionale;
b) ((300.000)) euro per l'Istituto italiano per la storia antica;
c) ((400.000)) euro per l'Istituto storico italiano per l'eta' moderna e contemporanea;
d) ((200.000)) euro per l'Istituto italiano di numismatica;
((d-bis) 200.000 euro per la Domus mazziniana.))
2. Il contributo di cui al comma 1, destinato per il 40 per cento alle spese relative allo svolgimento delle attivita' istituzionali e per il restante 60 per cento alle spese di funzionamento, e' erogato dal Ministero della cultura entro il 30 giugno di ciascun anno. Alla Giunta storica nazionale e' altresi' riconosciuto un ulteriore contributo annuo di ((200.000 euro a decorrere dall'anno 2025)) per la promozione e la realizzazione di edizioni critiche di opere di personalita' rilevanti del XIX e XX secolo, erogato entro il medesimo termine di cui al primo periodo. Gli enti di cui al comma 1, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmettono al Ministero della cultura una relazione sull'impiego del contributo medesimo.
3. ((Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.))

Riferimenti normativi

- Il decreto del Presidente della Repubblica 11
novembre 2005, n. 255, recante: «Regolamento recante
unificazione strutturale della Giunta centrale per gli
studi storici e degli Istituti storici» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2005.
 
Art. 6
Misure urgenti in materia di Bonus cultura 18app,
Carta della cultura Giovani e Carta del merito

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 357-quinquies, e' inserito il seguente:
«357-sexies. I soggetti presso i quali e' possibile utilizzare la Carta della cultura Giovani e la Carta del merito di cui al comma 357 ai fini del pagamento del credito maturato sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura entro il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa. I medesimi soggetti di cui al primo periodo, ai fini del pagamento del credito maturato nell'ambito delle edizioni gia' concluse riferite all'iniziativa della Carta elettronica Bonus cultura 18app di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, ((n. 208, all'articolo 1)), comma 626, della legge 11 dicembre 2016, ((n. 232, all'articolo 1)), comma 604, della legge 30 dicembre 2018, ((n. 145, all'articolo 1)), comma 357, della legge 27 dicembre 2019, ((n. 160, e all'articolo 1)), comma 357, ((della presente legge,)) nel testo vigente prima della modifica introdotta ((dalla legge)) 29 dicembre 2022, n. 197, sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura entro il termine del 31 marzo 2025.».

Riferimenti normativi

- Per i riferimenti all'articolo 1 della legge 30
dicembre 2021, n. 234, come modificato dalla presente
legge, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 3.
 
Art. 7
Misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio
culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo

1. All'articolo 63, comma 4, primo periodo, del ((codice dei contratti pubblici, di cui al)) decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole: «Sport e salute ((S.p.a.))» sono aggiunte le seguenti: «e le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione».
2. Al fine di favorire l'accesso al settore dell'industria culturale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attivita' culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonche' le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente((, compresi le rassegne e i festival che si svolgono per piu' giorni con le medesime modalita' artistiche e organizzative)), destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e' sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.
3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
«b-bis) opere non adatte ai minori di anni 10;».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 63, comma 4, del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 31-03-2023 - S.O. n. 12, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 63 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e
delle centrali di committenza). - Omissis.
4. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al comma
1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
compresi i Provveditorati interregionali per le opere
pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia - Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i
soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e
salute S.p.a. e le Soprintendenze Archeologia, belle arti e
paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di
regione. In sede di prima applicazione le stazioni
appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme
prevista dall'ordinamento, delle provincie e delle citta'
metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle
regioni sono iscritte con riserva nell'elenco di cui
all'articolo 63, comma 1, primo periodo. Eventuali
ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita
l'ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata.».
- Si riporta il testo degli articoli 142 e 143 del
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante: «Approvazione
del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno
1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 26 giugno
1940, S.O. n. 149:
«Art. 142 (Relativamente ai locali o agli impianti
indicati nel presente articolo e quando la commissione
comunale non e' istituita o le sue funzioni non sono
esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo
comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale
di vigilanza). - La commissione provinciale di vigilanza e'
nominata ogni tre anni dal prefetto ed e' composta:
a) dal prefetto o dal vice prefetto con funzioni
vicarie, che la presiede;
b) dal questore o dal vice questore con funzioni
vicarie;
c) dal sindaco del comune in cui si trova o deve
essere realizzato il locale o impianto o da un suo
delegato;
d) dal dirigente medico dell'organo sanitario
pubblico di base competente per territorio o da un medico
dallo stesso delegato;
e) da un ingegnere dell'organismo che, per
disposizione regionale, svolge le funzioni del genio
civile;
f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o
suo delegato;
g) da un esperto in elettrotecnica.
Possono essere aggregati, ove occorra, uno o piu'
esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in
relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto
da verificare.
Possono altresi' far parte, su loro richiesta, un
rappresentante degli esercenti locali di pubblico
spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive
organizzazioni territoriali, tra persone dotate di
comprovata e specifica qualificazione professionale.
Per ogni componente possono essere previsti uno o piu'
supplenti, anche al fine di istituire, all'occorrenza, due
o piu' sezioni della commissione provinciale. Relativamente
alla composizione delle sezioni, ferma restando la facolta'
di avvalersi di supplenti, il questore puo' delegare un
ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o
comando di polizia competente per territorio e l'ingegnere
con funzioni del genio civile puo' essere sostituito dal
dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo
delegato.
Il parere della commissione o della sezione e' dato per
iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i
componenti.
Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo
dell'articolo 141-bis.
Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141,
primo comma, lettera e), la commissione provinciale puo'
delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in
cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede
avvalendosi del personale specificamente indicato
dall'ottavo comma dell'articolo 141-bis.
Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui
all'articolo 141, secondo e terzo comma, la verifica da
parte della commissione provinciale di cui al presente
articolo e' sempre prescritta:
a) nella composizione di cui al primo comma,
eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo
comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli
spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300
spettatori e per gli altri locali o gli impianti con
capienza superiore a 5.000 spettatori;
b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis,
terzo comma, per i parchi di divertimento e per le
attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche
che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o
del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli
indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della sanita'.
Art. 143 (Il progetto per la costruzione o la
sostanziale rinnovazione di un teatro o di un locale di
pubblico spettacolo deve essere presentato al Prefetto per
l'approvazione). - Il prefetto decide sentita la
Commissione di vigilanza e osservate le norme del regio
decreto legge 3 febbraio 1936, n. 419, e regio decreto
legge 10 settembre 1936, n. 1946.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 149 del 26 giugno 1940 - S.O. n. 149:
«Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attivita'
- Scia). - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque
denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o
ruoli richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio
dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi
a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio degli atti
stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,
con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione,
all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della
giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi
gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,
anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e'
corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli
stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonche', ove espressamente previsto dalla normativa
vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da
parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e
asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici
necessari per consentire le verifiche di competenza
dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente
prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti
appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi
sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni,
attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al
presente comma, salve le verifiche successive degli organi
e delle amministrazioni competenti. La segnalazione,
corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni
nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di
ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e'
previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica;
in tal caso la segnalazione si considera presentata al
momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere
iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma
2, dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione
competente, con atto motivato, invita il privato a
provvedere prescrivendo le misure necessarie con la
fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per
l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle
misure da parte del privato, decorso il suddetto termine,
l'attivita' si intende vietata. Con lo stesso atto
motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di
pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia
di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza
pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la
sospensione dell'attivita' intrapresa. L'atto motivato
interrompe il termine di cui al primo periodo, che
ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato
comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di
ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano
gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti
di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma
6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i
provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza
delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle
attivita' economiche a prevalente carattere finanziario,
ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
5.
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e'
ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano
altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza
sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non
costituiscono provvedimenti taciti direttamente
impugnabili. Gli interessati possono sollecitare
l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione
e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di
cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, recante: «Riforma
delle disposizioni legislative in materia di tutela dei
minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma
dell'articolo 33 della legge», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2017, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 2 (Classificazione delle opere cinematografiche).
- 1. La classificazione delle opere cinematografiche e'
finalizzata ad assicurare il giusto e equilibrato
bilanciamento tra la tutela dei minori e la liberta' di
manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica.
2. La classificazione e' proporzionata alle esigenze
della protezione dell'infanzia e della tutela dei minori,
con particolare riguardo alla sensibilita' e allo sviluppo
della personalita' propri di ciascuna fascia d'eta' e al
rispetto della dignita' umana. A tal fine, le opere
cinematografiche sono classificabili, in base al pubblico
di destinazione, nel modo seguente:
a) opere per tutti;
b) opere non adatte ai minori di anni 6;
b-bis) opere non adatte ai minori di anni 10;
c) opere vietate ai minori di anni 14;
d) opere vietate ai minori di anni 18.
3. Per le opere di cui alle lettere c) e d) del comma
2, il minore non puo' assistere agli spettacoli di opere
cinematografiche per cui non ha conseguito l'eta' prevista
per la visione, salvo che non sia accompagnato da un
genitore o da chi esercita la responsabilita' genitoriale e
abbia compiuto almeno, rispettivamente, 12 e 16 anni.».
 
Art. 8
Misure urgenti in materia di formazione

1. La Scuola dei beni e delle attivita' culturali di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e' ridenominata «Scuola nazionale del patrimonio e delle attivita' culturali». La Scuola coordina i corsi di formazione erogati dal Ministero della cultura attraverso i propri uffici e istituti. Lo statuto determina le ulteriori attivita' di formazione e ricerca svolte dalla Scuola.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante: «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
nonche' in materia di famiglia e disabilita'», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2018,
convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.
97:
«Art. 1 (Trasferimento al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali delle funzioni esercitate
dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche sugli
enti vigilati). - Omissis.
6. Restano attribuite al Ministero per i beni e le
attivita' culturali le competenze gia' previste dalle norme
vigenti relative alla «Scuola dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo», di cui all'articolo 5, comma
1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2015, n. 11, nonche' le risorse necessarie al funzionamento
della medesima Scuola. Quest'ultima e' ridenominata «Scuola
dei beni e delle attivita' culturali» e le sue attivita'
sono riferite ai settori di competenza del Ministero per i
beni e le attivita' culturali. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono apportate le conseguenti
modificazioni allo statuto della Scuola.
Omissis.».
 
Art. 9
Disposizioni urgenti in materia di impignorabilita' dei fondi
destinati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio
culturale

1. Al fine di tutelare il patrimonio culturale, non sono soggetti a esecuzione forzata i fondi del Ministero della cultura destinati, in forza di una norma di legge o di un provvedimento amministrativo, a un pubblico servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.
2. I titolari dei centri di responsabilita' amministrativa di cui all'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, individuano, periodicamente e con provvedimenti motivati, le somme destinate alle finalita' di cui al comma 1 ((del presente articolo)), specificando per ciascuna:
a) il vincolo normativo o provvedimentale di destinazione;
b) la necessita' della spesa;
c) il nesso diretto con le funzioni essenziali di tutela o di valorizzazione.
3. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 1 non determinano vincoli sulle somme ne' limitazioni all'attivita' del tesoriere.
4. I provvedimenti di cui al comma 2 sono trasmessi, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui e' affidato il servizio di tesoreria o di cassa contestualmente alla loro adozione. Dalla data della trasmissione il tesoriere rende immediatamente disponibili le somme indicate nei provvedimenti.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: «Legge di
contabilita' e finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009 - S.O. n. 245:
«Art. 21 (Bilancio di previsione). - Omissis.
2. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio
espone per l'entrata e, distintamente per ciascun
Ministero, per la spesa le unita' di voto parlamentare
determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia
di entrata e ad aree omogenee di attivita'. Per la spesa,
le unita' di voto sono costituite dai programmi. I
programmi rappresentano aggregati di spesa con finalita'
omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in
termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di
conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle
missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali
e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La
realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un unico
centro di responsabilita' amministrativa, corrispondente
all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla
nomenclatura COFOG (Classification of the functions of
government) di secondo livello. Nei casi in cui cio' non
accada perche' il programma corrisponde in parte a due o
piu' funzioni COFOG di secondo livello, deve essere
indicata la relativa percentuale di attribuzione da
calcolare sulla base dell'ammontare presunto delle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, di diversa finalizzazione ricompresi nel
programma.
Omissis.».
 
Art. 10
Misure urgenti in materia di tutela
e valorizzazione del patrimonio culturale

1. All'articolo 1, comma 338, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «delle attivita' culturali» sono aggiunte le seguenti: «, anche mediante acquisizione a vario titolo dei beni stessi».
2. All'articolo 1-ter del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «il comma 2 dell'articolo 192 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;
b) al comma 2-bis, le parole: «l'articolo 50 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 57, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».
3. Al fine di contribuire al funzionamento della Fondazione ((Museo)) di fotografia contemporanea, e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
((3-bis. Al fine di favorire la fruizione e la valorizzazione del Memoriale della Shoah di Milano e' autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 in favore della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede:
a) quanto a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
b) quanto a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca;
c) quanto a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.))

4. La contabilita' ordinaria intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio continua a operare fino al 31 dicembre 2025, al fine di consentire l'esaurimento delle relative disponibilita' residue.
((4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 898, le parole: «31.967.000 euro per l'anno 2025, di 38.700.000 euro per l'anno 2026 e di 31.380.000 per l'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «36.967.000 euro per l'anno 2025, di 70.460.000 euro per l'anno 2026 e di 59.780.000 euro per l'anno 2027» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di interventi riguardanti la messa in sicurezza del territorio, il sostegno economico, il turismo, la celebrazione di eventi, la ricerca e il digitale»;
b) al comma 900, primo periodo, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e le parole: «all'assegnazione» sono sostituite dalle seguenti: «alla ripartizione».
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, lettera a), pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, a 31.760.000 euro per l'anno 2026 e a 28.400.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 338, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 - S.O.
n. 40, come modificato dalla presente legge:
«338. Il Ministro della cultura puo' disporre con
propri decreti che una quota dei proventi conseguiti in
occasione di concerti, mostre, manifestazioni culturali e
altri eventi dagli uffici del Ministero della cultura
dotati di autonomia o, in accordo con i soggetti
interessati, dagli enti controllati o vigilati dal medesimo
Ministero, incluse le fondazioni lirico-sinfoniche e i
teatri nazionali, nonche' dai teatri di tradizione, dalle
istituzioni concertistico-orchestrali e dai musei
accreditati al sistema museale, al netto dei relativi
oneri, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato e
riassegnata, nel corrispondente esercizio finanziario, con
decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di
previsione della spesa del Ministero della cultura per
essere destinata alla tutela e alla valorizzazione dei beni
e delle attivita' culturali, anche mediante acquisizione a
vario titolo dei beni stessi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1-ter, del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante:
«Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e
per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le
attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche' per la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli
e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario
delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di
qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2019, convertito con
modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 132, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1-ter (Misure per il servizio pubblico essenziale
di tutela, valorizzazione e fruizione degli istituti e
luoghi della cultura). - 1. Il Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, verificata
l'impossibilita' di utilizzare il proprio personale
dipendente, e' autorizzato ad avvalersi della societa' Ales
Spa per lo svolgimento delle attivita' di accoglienza e
vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali
nonche' negli altri istituti e luoghi della cultura e delle
attivita' di supporto tecnico, amministrativo e contabile,
nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali
autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2019, e comunque
fino al 31 dicembre 2025 e delle ulteriori procedure
necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del
Ministero da impiegare in tali attivita'. Non si applica
l'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36. Per le finalita' di cui al primo periodo,
oltre alle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente alla societa' Ales Spa e' assegnato un contributo
pari a 5 milioni di euro nell'anno 2019, a 330.000 euro
nell'anno 2020, a 5.845.000 euro nell'anno 2021 e a 5,6
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e
2025.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di
euro per l'anno 2019, a 330.000 euro per l'anno 2020 e a
245.000 euro per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2019,
a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, e, per gli
anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attivita' culturali. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
2-bis. Anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma
1, nei casi di affidamento diretto da parte del Ministero
della cultura a societa' in house del medesimo Ministero
dei servizi di cui all'articolo 117 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, trova applicazione l'articolo 57,
comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
3. All'articolo 110, comma 3, del codice di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: "e
al funzionamento e alla valorizzazione" sono sostituite
dalle seguenti: ", al funzionamento, alla fruizione e alla
valorizzazione".
4. Al fine di migliorare la fruibilita' e la
valorizzazione degli istituti e dei della cultura dotati di
autonomia speciale, gli introiti derivanti da quanto
previsto dal comma 3 nonche' dall'attuazione dell'articolo
2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011,
n. 75, al netto della corrispondente quota destinata al
funzionamento, sono versati dai medesimi istituti e luoghi
della cultura all'entrata del bilancio dello Stato e
riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, all'incremento del Fondo risorse decentrate
del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per essere destinati
alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro
del personale coinvolto in specifici progetti locali presso
i predetti istituti e luoghi della cultura nel limite
massimo complessivo del 15 per cento del trattamento
tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante
la contrattazione collettiva integrativa.».
- Si riporta il testo del comma 632, dell'articolo 1,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29-12-2022 - S.O. n.
43:
«632. Nello stato di previsione del Ministero della
cultura e' istituito un fondo da ripartire con una
dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 34
milioni di euro per l'anno 2024, di 32 milioni di euro per
l'anno 2025 e di 40 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2026. Con decreto del Ministro della cultura, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definiti i criteri di
riparto e di attribuzione delle risorse del fondo di cui al
primo periodo.».
- Si riporta il testo dei commi 898 e 900,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,
recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio
2025-2027», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del
31 dicembre 2024 - S.O. n. 43, come modificato dalla
presente legge:
«898. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, con una dotazione di 36.967.000
euro per l'anno 2025, di 70.460.000 euro per l'anno 2026 e
di 59.780.000 euro per l'anno 2027, finalizzato
all'attuazione di misure in favore degli enti locali, alla
realizzazione di interventi in materia sociale e
socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport
e di cultura da parte di associazioni, fondazioni ed enti
operanti nel territorio, di recupero, conservazione e
mantenimento del patrimonio storico, artistico e
architettonico nonche' all'attuazione di investimenti in
materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche,
ospedaliere, di mobilita' e di riqualificazione ambientale
e di interventi riguardanti la messa in sicurezza del
territorio, il sostegno economico, il turismo, la
celebrazione di eventi, la ricerca e il digitale.».
«900. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, si provvede alla ripartizione delle risorse dei
fondi di cui ai commi 898 e 899 sulla base delle
destinazioni previste con specifico atto di indirizzo delle
Camere. I decreti di cui al primo periodo disciplinano i
termini di utilizzo delle risorse, le modalita' di
monitoraggio e rendicontazione nonche' di revoca nel caso
di mancato utilizzo del contributo assegnato. Gli
interventi di conto capitale oggetto di finanziamento
devono essere identificati dal codice unico di progetto
(CUP) e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229.».
- Si riporta il comma 200, dell'articolo 1, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015)» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 29-12-2014 - S.O. n. 99:
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
 
Art. 11
Misure urgenti concernenti il Ministero della cultura

((01. All'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «, che sono conseguentemente ridotti in termini di competenza e di cassa» sono sostituite dalle seguenti: «.Con decreto del Ministro della cultura, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri, i tempi e le modalita' secondo cui gli uffici dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 24 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, dispongono il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di cui al presente comma».))
1. All'articolo 1, comma 363, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «prodotti nell'anno precedente a quello di riferimento, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 luglio di ciascun anno, per» sono sostituite dalle seguenti: «mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 dicembre di ciascun anno, puo'».
2. All'articolo 1-ter, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, la parola: «musei», ovunque ricorre, e' sostituita dalle seguenti: «luoghi della cultura» e dopo le parole: «gli introiti derivanti da quanto previsto dal comma 3» sono inserite le seguenti: «nonche' dall'attuazione dell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 362 e 363,
dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del
30 dicembre 2019 - S.O. n. 45, come modificato dalla
presente legge:
«362. A decorrere dall'anno 2020, e' autorizzata la
spesa di 22,5 milioni di euro annui da destinare al
personale non dirigenziale del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, per indennita' aventi
carattere di certezza, continuita' e stabilita',
determinate con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri
si provvede mediante utilizzo di una quota corrispondente
dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di
ingresso agli istituti e luoghi della cultura di
appartenenza statale, di cui all'articolo 110 del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al netto dell'eventuale
aggio, gia' iscritti nello stato di previsione della spesa
del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo. Con decreto del Ministro della cultura, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono definiti i criteri, i tempi e
le modalita' secondo cui gli uffici dotati di autonomia
speciale di cui all'articolo 24 del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo
2024, n. 57, dispongono il versamento all'entrata del
bilancio dello Stato dei proventi derivanti dalla vendita
dei biglietti di cui al presente comma.
363. A decorrere dall'anno 2020, una quota dei proventi
derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli
istituti e luoghi della cultura statali ai sensi
dell'articolo 110 del codice di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, al netto dell'eventuale aggio e
della spesa autorizzata ai sensi del comma 362, mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il
15 dicembre di ciascun anno, puo' essere destinata, in
misura non superiore a 10 milioni di euro annui e in deroga
ai limiti finanziari disposti dalla normativa vigente, a
remunerare le prestazioni per il lavoro straordinario del
personale del Ministero per i beni e le attivita' culturali
e per il turismo, al fine di fronteggiare le
indilazionabili e inderogabili esigenze di lavoro
eccezionali connesse con il potenziamento del funzionamento
dei servizi e con lo svolgimento di specifiche attivita'
nel settore dei beni culturali.».
- Per i riferimenti all'articolo 1-ter, comma 4, del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, come modificato
dalla presente legge, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 10.
 
Art. 12
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto, con esclusione degli articoli, 2, 3, 4, 5 e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 13
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.