Gazzetta n. 46 del 25 febbraio 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 13 febbraio 2025
Estensione delle modalita' di versamento unitario per il pagamento della tassa automobilistica erariale dovuta a seguito di atto di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate.


IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, con il quale e' stato approvato il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, che ha modificato la disciplina della tassa automobilistica e ha disposto che al pagamento della tassa sono tenuti coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento risultino essere proprietari dei veicoli dal pubblico registro automobilistico;
Visto l'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario della tassa automobilistica regionale;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto speciale della Regione Sardegna, e in particolare, l'art. 8, primo comma, lettera m), il quale statuisce che le entrate della regione sono costituite dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo Statuto speciale della Regione del Friuli-Venezia Giulia, dalla quale non risultano attribuite quote di compartecipazione delle entrate della tassa automobilistica alla regione medesima;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, recante la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, ed in particolare l'art. 6 del medesimo decreto concernente la riscossione di particolari entrate, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422;
Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1998 concernente la determinazione delle modalita' di versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse dagli uffici periferici del Dipartimento del territorio e di approvazione delle convenzioni con gli intermediari bancari;
Visto il decreto del Ministero delle finanze del 17 dicembre 1998 di approvazione dei modelli di versamento in lire ed in euro delle entrate gia' di competenza dei servizi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio e modalita' di riscossione;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, ed in particolare il Capo III dello stesso concernente «Disposizioni in materia di riscossione» laddove all'art. 17, comma 2, lettera h-ter), e' disposto che il sistema del versamento unitario e la compensazione delle imposte e dei contributi dovuti possono essere estesi alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i ministri competenti per settore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'On. Prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;
Considerata, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti posti a carico dei contribuenti e di complessiva razionalizzazione dei sistemi di pagamento, l'esigenza di ampliare le tipologie di tributi che possono essere versati con modello F24, anche in via telematica, e di disporre a tal fine che le modalita' di versamento previste dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, siano applicabili anche per il pagamento della tassa automobilistica erariale, da effettuare a seguito dell'atto di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate, nonche' dei relativi accessori, interessi e sanzioni.

Decreta:

Art. 1
Estensione delle modalita' di versamento unitario previste dall'art.
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24, alla tassa
automobilistica erariale

1. Per il pagamento della tassa automobilistica erariale, nonche' dei relativi interessi e sanzioni, dovuti a seguito dell'atto di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate, si applicano le modalita' di versamento unitario delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, prevista all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalita' operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 febbraio 2025

Il Vice Ministro: Leo