Gazzetta n. 46 del 25 febbraio 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 13 novembre 2024
Criteri e modalita' per la concessione di aiuti a sostegno delle imprese colpite dagli eventi alluvionali e franosi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.



IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE
FORESTE

Visti gli articoli 107, in particolare il paragrafo 3, lettera c), e gli articoli 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'art. 220;
Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
Visti gli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato);
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 8 febbraio 2023, n. 64591, recante «Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023»;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro Auditore e Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Citta' metropolitana di Firenze;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 maggio 2023, n. 992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 12 maggio 2023;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 5 giugno 2023, n. 1000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2023;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 giugno 2023, n. 1002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 19 giugno 2023;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 giugno 2023, n. 1010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 del 30 giugno 2023;
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti il 14 luglio 2023, foglio n. 2026, con il quale il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo e' stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;
Vista l'ordinanza n. 4 in data 4 agosto 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 31 agosto 2023, foglio n. 2384, con la quale, in attuazione dell'art. 20-ter, comma 2, del decreto-legge l° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, viene disciplinata l'articolazione interna e l'organizzazione della struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
Visto l'art. 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nel cui ambito sono individuati i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato nonche' definiti i criteri sulla base dei quali assicurare l'erogazione dei contributi per far fronte alle tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;
Visto l'art. 23 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, con il quale all'art. 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e' aggiunto il comma 6-bis in materia di incremento delle autorizzazioni di spesa da destinare prioritariamente agli interventi di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili a uso produttivo, b), c) e g) del comma 3 del medesimo art. 20-sexies;
Visto l'art. 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante «Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata»;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche n. 11/2023 del 20 ottobre 2023 recante le modalita' attuative, organizzative e procedurali per il riconoscimento, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 3 dell'art. 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
Visto il decreto ministeriale n. 0594120 del 25 ottobre 2023 recante «Modalita' di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1465 della Commissione del 14 luglio 2023 che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da problemi specifici che incidono sulla redditivita' economica dei produttori agricoli».
Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere alla definizione degli aiuti da concedere in ambito agricolo, in relazione alla tipologia di interventi e danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, in diretta conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
Visto il regime di aiuto SA.114194 (2024/N) approvato dalla Commissione europea con decisione C(2024) 7073 final del 9 ottobre 2024, recante i criteri e le modalita' per la concessione di aiuti a sostegno delle imprese colpite dagli eventi alluvionali e franosi verificatisi a partire dal 1º maggio 2023 di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
Sentite le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita' per la concessione di aiuti a sostegno delle imprese colpite dagli eventi alluvionali e franosi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 di cui al decreto-legge l° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e per le quali sia dimostrato, con perizia asseverata ovvero giurata, il nesso di causalita' tra i danni subiti e i citati eventi calamitosi.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi in conformita' alle sezioni 1.1.1.1 e 1.2.1.1 degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) (di seguito solo «Orientamenti»).
3. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «immobile ad uso produttivo»: l'edificio dotato di autonomia strutturale e tipologica, comprendente anche piu' unita' immobiliari al cui interno operano imprese di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto utilizzato a fini produttivi alla data degli eventi alluvionali;
b) «beni mobili strumentali»: i beni, ivi compresi impianti, macchinari e attrezzature, presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;
c) «scorte» e «prodotti in corso di maturazione o di stoccaggio»: le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e i prodotti finiti connessi all'attivita' dell'impresa; prodotti gia' raccolti e in corso di stagionatura/affinamento, maturazione nel caso del vino, ovvero di stoccaggio, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012;
d) «danno periziato»: la totalita' dei danni subiti dal soggetto, risultanti da una perizia asseverata o giurata, redatta da un professionista abilitato iscritto ad un ordine professionale (ingegnere, architetto, geometra, perito edile, agronomo, ecc.) che esprime, sotto la sua responsabilita', una valutazione di tipo quantitativo e qualitativo, conforme alle competenze a lui attribuite dalla normativa vigente, riguardante la specifica tematica connessa alla quantificazione del danno patito. In ordine alla perizia giurata, per specifiche esigenze, il professionista, in regola con gli obblighi formativi e con gli adempimenti fiscali, giura di aver bene e fedelmente adempiuto all'incarico affidatogli al solo scopo di far conoscere la verita'.
 
Art. 2
Interventi finanziabili

Gli aiuti di cui al presente decreto sono relativi ai seguenti interventi finanziabili:
a) l'integrale ripristino strutturale e funzionale dell'immobile ad uso produttivo danneggiato o il ripristino di immobili ad uso produttivo danneggiati, la loro demolizione e ricostruzione se distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalita' per l'attivita' delle imprese in essi stabilite, se le riparazioni o gli adeguamenti alla vigente normativa degli stessi sia valutata impossibile o maggiormente onerosa della ricostruzione, conformemente alla sezione 1.2.1.1 degli Orientamenti;
b) la delocalizzazione delle imprese di produzione primaria, all'interno della regione, se necessario, previa demolizione dell'immobile ad uso produttivo distrutto, se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile in base ai piani di assetto idrogeologico, agli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorita' sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area su cui insiste l'immobile, conformemente alla sezione 1.1.1.1. punto (152), lettera d) e punto (153), lettera f), degli Orientamenti;
c) la delocalizzazione temporanea, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di ripristino, nei casi in cui non occorre procedere alla demolizione dell'immobile ad uso produttivo, ma sono comunque presenti impedimenti aventi natura temporanea, determinati dagli eventi alluvionali o franosi, che non consentono una immediata ripresa delle attivita' produttive e/o agricole, conformemente alla sezione 1.2.1.1 punto (336) degli Orientamenti;
d) la riparazione di beni mobili strumentali danneggiati o il risarcimento del danno derivante dalla perdita di beni mobili strumentali distrutti: i danni devono essere calcolati in base ai costi di riparazione o al valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamita' naturale o dell'evento eccezionale. Tale calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamita' naturale o dell'evento eccezionale, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento calamitoso, conformemente alla sezione 1.2.1.1 punto (334) degli Orientamenti;
e) esclusivamente per le imprese agricole attive nella produzione agricola primaria: l'acquisto dei beni mobili strumentali all'attivita' di impresa, laddove la riparazione dei beni mobili strumentali risultati, ovvero certificati come preesistenti, risulti impossibile o maggiormente onerosa, ai fini del ripristino del potenziale produttivo danneggiato dall'evento calamitoso, in conformita' alla sezione 1.1.1.1. punto (152) lettera d) e punto (153), lettera f), degli Orientamenti;
f) esclusivamente per le imprese agricole attive nella produzione agricola primaria: l'acquisto di animali per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato dall'evento calamitoso, in conformita' alla sezione 1.1.1.1. punto (156) lettera a) degli Orientamenti;
g) il ristoro dei danni subiti da scorte vive e morte connesse all'attivita' dell'impresa che siano state danneggiate o perse e prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio, conformemente alla sezione 1.2.1.1 degli Orientamenti, punto (332) lettera a) e punto (334);
h) la compensazione per la perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola, conformemente alla sezione 1.2.1.1 degli Orientamenti punto (332) lettera b) e punto (335);
i) altri costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'evento calamitoso dell'alluvione, frana e inondazione, in conformita' alla sezione 1.2.1.1. punto (336) degli Orientamenti, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
gli interventi strutturali su aree pertinenziali esterne al fabbricato, qualora gli stessi consistano in ripristino o realizzazione di opere di consolidamento di scarpate in dissesto prospicienti il fabbricato, ripristino di aree costituenti l'unica via di accesso al fabbricato o di muri di contenimento a difesa e protezione dello stesso, a condizione che tali interventi siano certificati come funzionali per la ripresa dell'attivita';
la messa in sicurezza e il ripristino della viabilita' privata qualora ricada nell'area in dissesto in cui insistono fabbricati produttivi/terreni in attualita' di coltura a cui l'intervento e' finalizzato;
il ripristino di reti di protezione e/o teli antipioggia, antigrandine, serre, tunnel e impianti antibrina in relazione al danno effettivamente subito come risultante dall'inventario ovvero di cui risulti certificata la preesistenza;
il ripristino dei terreni danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito, inclusa la rimozione di fango e detriti dai terreni agricoli, nel rispetto delle norme di carattere ambientale;
la pulizia, rimozione di fango e detriti dal fabbricato e dall'area esterna pertinenziale;
gli interventi eseguiti in economia direttamente dal titolare/i dell'impresa, e/o suoi coadiuvanti, e/o con l'impiego di maestranze proprie, nei limiti delle mansioni attribuite e come risultanti da idonea documentazione giustificativa del rapporto di lavoro; fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale, gli interventi ammessi a contributo possono riguardare il ripristino dei terreni agricoli e della loro fertilita', la sistemazione e/o il ripristino degli impianti e degli immobili, e loro pertinenze, dell'azienda, e della viabilita' aziendale e devono necessariamente risultare da perizia asseverata. Il contributo verra' concesso nella misura e nei limiti dei costi standard per ettaro e/o per metro-quadro, come definiti con successivo atto del Commissario straordinario, nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili;
ripristino dei terreni agricoli, realizzati anche in economia, che devono obbligatoriamente essere rendicontati con fattura. Il danno a terreni non ripristinabili deve essere calcolato basandosi sul valore agricolo medio (V.A.M.). Tale valore, moltiplicato fino a 1,5 volte, verra' riconosciuto, se rendicontato, con la dimostrazione di acquisto di altri terreni agricoli;
ogni altro danno diretto subito dai beni utili all'attivita' economica e produttiva, qualora non ricompreso nel presente elenco, rilevabile dalla documentazione fiscalmente rilevante ai fini contabili e comunque espressamente indicati nella prevista perizia asseverata;
Dall'importo devono essere detratti gli eventuali costi non sostenuti a causa dell'evento calamitoso, che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario.
 
Art. 3
Costi ammissibili e intensita' dell'aiuto

1. Per gli aiuti di cui all'art. 2, lettere a), c) d), g), h), i) i costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamita' naturale, valutati a scelta da un'autorita' pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorita' che concede gli aiuti o da un'impresa di assicurazione. Gli aiuti e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100 per cento dei costi ammissibili conformemente alla sezione 1.2.1.1 punto (339) degli Orientamenti. L'importo degli aiuti sara' ridotto sottraendo eventuali costi non sostenuti a causa della calamita' naturale.
2. Per gli interventi di cui all'art. 2, lettere a), c) d), g), h), i), i danni materiali sono calcolati conformemente alle disposizioni alla sezione 1.2.1.1 punto (332) degli Orientamenti.
3. Per gli interventi di cui all'art. 2, lettera h), la perdita di reddito deve essere calcolata esclusivamente conformemente alla sezione 1.2.1.1 punto (335) degli Orientamenti. E' possibile utilizzare indici per calcolare la produzione agricola annua, come previsto al punto (338) degli Orientamenti.
4. Per gli interventi di cui all'art. 2, lettere b), e) e f), possono essere ammissibili i costi sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo fino al livello preesistente al verificarsi dell'evento conformemente alla sezione 1.1.1.1 punto (153) lettera f) degli Orientamenti e l'intensita' massima dell'aiuto non supera il 100 per cento. Non possono essere concessi gli aiuti previsti al punto (154) degli Orientamenti, salvo quelli ammessi dal punto (156) lettera a), ovvero l'acquisto di animali effettuato per ripristinare il potenziale produttivo agricolo danneggiato dall'evento calamitoso del presente decreto. In caso di concessione di aiuti a grandi imprese, ai sensi della definizione contenuta nel punto 33(36) degli Orientamenti, sono previste le condizioni aggiuntive riguardanti la proporzionalita' dell'aiuto in conformita' ai punti (98), (99) e (100), degli Orientamenti.
5. Il danno e' calcolato a livello di singolo beneficiario e l'aiuto gli viene versato direttamente, conformemente alla sezione 1.2.1.1 punti (327 e 333) degli Orientamenti;
6. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e' ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.
 
Art. 4
Beneficiari

1. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'art. 2, lettere a), b), c) d), g), h), i) del presente decreto tutte le imprese attive nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea colpite dagli eventi alluvionali e franosi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 di cui al decreto-legge l° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
2. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) e f) tutte le imprese attive nel settore della produzione agricola primaria colpite dagli eventi alluvionali e franosi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 di cui al decreto-legge l° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
3. Per gli aiuti agli investimenti di cui all'art. 2, lettere b), e) e f), sono rispettate le condizioni riguardanti l'effetto di incentivazione in conformita' ai punti 50 e 51 degli Orientamenti comprese le condizioni aggiuntive di cui ai punti 52 e 53 in caso i beneficiari siano grandi imprese. Sono escluse le imprese in difficolta' ai sensi della definizione contenuta nel punto 33(63) degli Orientamenti e quelle che potrebbero dover rimborsare aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno, finche' non sia stato effettuato tale rimborso.
 
Art. 5
Cumulabilita' dei contributi

1. Gli aiuti di cui al presente decreto con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, gli aiuti de minimis, e ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1465, e con i pagamenti ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi.
2. Gli aiuti di cui al presente decreto con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili e/o con indennizzi assicurativi in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensita' di aiuto o dell'importo di aiuto piu' elevati applicabile in forza dell'art. 3 del presente decreto;
3. Gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo di cui all'art. 2, lettere b), e) e f) del presente decreto non sono cumulabili con gli aiuti intesi a indennizzare danni materiali di cui all'art. 2, lettere a), c), d), g), h), i), del presente decreto.
4. Al fine di evitare sovracompensazioni gli aiuti di cui al presente decreto, destinati al ristoro delle medesime perdite di reddito, nella quantificazione dei rispettivi sostegni o indennizzi, tengono conto degli importi gia' riconosciuti ai sensi dell'articolo del decreto ministeriale n. 0594120 del 25 ottobre 2023 recante «Modalita' di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1465 della Commissione del 14 luglio 2023 che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da problemi specifici che incidono sulla redditivita' economica dei produttori agricoli.»
5. Al fine di evitare sovracompensazioni, tutte le concessioni inerenti o riconducibili al presente decreto e relative agli aiuti concessi dalle amministrazioni pubbliche, dalle camere di commercio, anche prima dell'entrata in vigore del presente decreto, pure se gia' registrate nei registri nazionali, dovranno essere censite in una specifica sezione del fascicolo aziendale presente nell'anagrafe delle aziende agricole e forestali.
 
Art. 6
Trasparenza

1. Il presente decreto e' pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste www.politicheagricole.it, che contiene le seguenti informazioni previste alla sezione 3.2.4 punto (112) degli Orientamenti: i) il testo integrale del regime di aiuti e delle relative disposizioni di applicazione o un link che vi dia accesso; ii) il nome dell'autorita' che concede gli aiuti; iii) il nome dei singoli beneficiari, la forma e l'importo dell'aiuto concesso ad ogni beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa (PMI/grande impresa), la regione nella quale si trova il beneficiario (a livello II NUTS) e il settore economico principale in cui il beneficiario svolge la sua attivita' (a livello di gruppo NACE). Si puo' derogare a tale obbligo nel caso di aiuti individuali che non superano i seguenti importi: 10.000 euro per beneficiari attivi nella produzione agricola primaria; 100.000 euro per i beneficiari nei settori della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.
2. Le informazioni sono pubblicate dopo l'adozione della decisione di concessione dell'aiuto e sono conservate per almeno 10 anni e sono accessibili al pubblico senza restrizioni nella consultazione della trasparenza del SIAN come previsto nella sezione 3.2.4, punto (114) degli Orientamenti.
 
Art. 7
Disposizioni finali

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle attivita' previste dal presente decreto con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Le agevolazioni concesse in applicazione del presente decreto sono notificate alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. Le imprese potranno beneficiare degli aiuti di cui al presente decreto solamente a partire dalla data di notifica della decisione di approvazione del regime da parte della Commissione europea;
4. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 novembre 2024

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 178