Gazzetta n. 45 del 24 febbraio 2025 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 202
Testo del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 302 del 27 dicembre 2024), coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2025, n. 15 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
"Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...))."
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2025 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1

Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

«1. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2025, le facolta' assunzionali autorizzate con il decreto di cui al secondo periodo hanno una validita' non superiore a tre anni. Tali facolta' assunzionali, ivi incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge, alla scadenza non possono essere prorogate. In via transitoria, le facolta' assunzionali non ancora esercitate relative ad annualita' pregresse all'anno 2025, gia' autorizzate o da autorizzare con il suddetto decreto, ivi comprese quelle previste da speciali disposizioni di legge, che giungono a scadenza alla data del 31 dicembre 2024, sono esercitate entro e non oltre il 31 dicembre 2025 e non possono essere prorogate.».
((1-bis. A decorrere dall'anno 2025, le facolta' assunzionali autorizzate in favore delle universita' statali con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, hanno una validita' non superiore a tre anni e non possono essere ulteriormente prorogate. In via transitoria, alle facolta' assunzionali relative ad annualita' pregresse al 2025, autorizzate o da autorizzare con il decreto di cui al primo periodo e non ancora esercitate, si provvede, relativamente alle cessazioni verificatesi negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, entro il 31 dicembre 2025, relativamente alle cessazioni verificatesi negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2026 e, relativamente alle cessazioni verificatesi nell'anno 2023, entro il 31 dicembre 2027.))
2. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) al comma 10-ter, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
((2-bis. All'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Limitatamente all'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2023 e 2024»;
b) le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre di ciascuno dei due anni»;
c) dopo le parole: «fissato al 15 gennaio 2024» sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2023 e al 7 febbraio 2025 per l'anno 2024».
2-ter. All'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «entro il 18 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 18 dicembre 2023 ed entro il 16 dicembre 2024»;
b) dopo le parole: «entro il 29 febbraio 2024» sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2023 ed entro il 28 febbraio 2025 per l'anno 2024»))
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3. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
4. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che autorizza l'Avvocatura dello Stato, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ad avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
5. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, relativo alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della citta' di Siracusa, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 100.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
((6-bis. Al fine di evitare che ritardi di piccola entita' nell'affidamento delle opere di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, producano provvedimenti di revoca del finanziamento di interventi in corso di attuazione o gia' completati, all'articolo 1, comma 148-ter, secondo periodo, della citata legge n. 145 del 2018, le parole: «31 gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»)).
7. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, in materia di contrasto alla crisi idrica, le parole «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti «per ciascuno degli anni 2024 e 2025».
8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 150.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
((8-bis. In riferimento ai commi 7 e 8, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette entro il 30 marzo di ogni anno alle Camere una relazione sulle attivita' svolte e sulle spese sostenute dalla Cabina di regia per la crisi idrica nel corso dell'anno precedente.))
9. All'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo alla responsabilita' erariale, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2025».
10. Al fine di consentire il completamento delle attivita' di collaudo, rendicontazione e chiusura della contabilita', il Commissario nominato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2024, n. 30, prosegue le proprie attivita' fino al 30 giugno 2025, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al Commissario non spetta alcun compenso per le attivita' di cui al presente comma.
((10-bis. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».
10-ter. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e di non comprometterne il regolare svolgimento nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, l'ANVUR mantiene l'attuale composizione per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il mandato dei componenti degli organi in scadenza e' prorogato per la medesima durata.
10-quater. Al fine di garantire l'efficace, tempestiva e completa attuazione degli interventi pubblici di investimento, assicurando la massima sinergia fra i diversi strumenti di programmazione pubblica e un'efficiente capacita' di spesa delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 10, comma 7-novies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dopo le parole: «si applicano» sono inserite le seguenti: «, fino al 31 dicembre 2029,».
10-quinquies. Nelle more dell'attuazione della riforma organica del settore, il termine di durata dell'incarico di cui all'articolo 14-bis, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, o del relativo rinnovo, per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, puo' essere prorogato per un periodo non superiore alla durata massima dell'incarico di cui al medesimo articolo 14-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009. La durata dell'incarico conferito o rinnovato per effetto del precedente periodo non puo' in ogni caso superare il 31 dicembre 2027.
10-sexies. All'articolo 9, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, le parole: «relazione semestrale», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «relazione annuale».
10-septies. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuita', la durata non puo' essere superiore a due anni, non prorogabili ne' rinnovabili, presso ciascuna amministrazione».
10-octies. All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «Fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025».
10-novies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 822-bis e' sostituito dal seguente:
«822-bis. In sede di approvazione del rendiconto 2023 e del rendiconto 2024 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui al comma 822 e' consentito, limitatamente alle risorse di parte corrente, oltre che per la copertura del disavanzo della gestione 2023 e 2024 delle aziende del servizio sanitario regionale, anche per il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attivita' nei comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica in conseguenza delle perdite subite di almeno il 30 per cento nel periodo dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023».
10-decies. Le assunzioni di cui all'articolo 3, commi 5 e 5-ter, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, possono essere effettuate, fino al 31 dicembre 2026, senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10-undecies. All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, dopo le parole: «per l'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e 2024»))
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Tabella 1 (articolo 4, comma 11)
===================================================================== | | | Quota per | | | | prestazioni | | | Quota per | aggiuntive | | | prestazioni | personale | | |aggiuntive dirigenti| sanitario del | | Regione/Provincia Autonoma| medici | comparto sanita' | +===========================+====================+==================+ | PIEMONTE |7.457.455,41 |3.046.002,91 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |VALLE D'AOSTA |213.523,03 |87.213,63 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |LOMBARDIA |17.088.974,95 |6.980.003,85 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |PA BOLZANO |890.330,11 |363.655,96 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |PA TRENTO |925.829,67 |378.155,78 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |VENETO |8.365.075,50 |3.416.720,98 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |FRIULI VENEZIA GIULIA |2.102.983,04 |858.964,90 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |LIGURIA |2.694.291,04 |1.100.485,07 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |EMILIA-ROMAGNA |7.674.461,42 |3.134.639,17 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |TOSCANA |6.415.947,92 |2.620.598,45 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |UMBRIA |1.504.016,25 |614.316,50 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |MARCHE |2.591.185,08 |1.058.371,37 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |LAZIO |9.811.661,79 |4.007.580,17 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |ABRUZZO |2.216.923,14 |905.503,82 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |MOLISE |512.342,28 |209.266,56 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |CAMPANIA |9.488.680,64 |3.875.658,29 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |PUGLIA |6.763.865,89 |2.762.705,78 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |BASILICATA |934.590,02 |381.733,95 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |CALABRIA |3.187.014,99 |1.301.738,52 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |SICILIA |8.263.322,30 |3.375.159,81 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |SARDEGNA |2.782.525,54 |1.136.524,52 | +---------------------------+--------------------+------------------+ |TOTALE |101.885.000,00 |41.615.000,00 | +---------------------------+--------------------+------------------+

 
Art. 2
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero
dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
((a) (soppressa)))
b) all'articolo 46, commi 5 e 6, relativi al meccanismo di finanziamento dell'area negoziale relativa ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, le parole: «per gli anni dal 2018 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2018 ((al 2026»)).
2. I permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, possono essere rinnovati, previa richiesta dell'interessato, fino al 4 marzo 2026, in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 del Consiglio del 25 giugno 2024. I permessi di soggiorno di cui al primo periodo perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.
3. Nei casi di cui al comma 2, primo periodo, al momento della richiesta di rinnovo, il permesso di soggiorno puo' essere convertito per lavoro, per l'attivita' effettivamente svolta e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del ((testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al)) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
((3-bis. All'articolo 4, comma 4-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «medesima normativa» sono aggiunte le seguenti: «, fatti salvi i casi di esenzione che possono essere previsti con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale»)).
4. Al fine di assicurare le facolta' assunzionali relative a diverse qualifiche dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e' prorogata fino al 31 dicembre 2025 la validita' delle seguenti graduatorie:
a) graduatoria del concorso pubblico a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 207 del 17 aprile 2023, modificata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 381 del 19 maggio 2023;
b) graduatoria del concorso pubblico a 4 posti nella qualifica di vicedirettore tecnico-scientifico, nell'ambito professionale di biologia, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 632 del 3 agosto 2023;
c) graduatoria del concorso pubblico a 4 posti nella qualifica di vicedirettore tecnico-scientifico, nell'ambito professionale chimica, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 609 del 28 luglio 2023;
d) graduatoria del concorso pubblico a 4 posti nella qualifica di vicedirettore tecnico-scientifico, nell'ambito professionale psicologia, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 725 del 29 settembre 2023.
5. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 15, concernente la validita' della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: ((«fino al 31 dicembre 2025»));
b) all'articolo 2, comma 4, concernente le risorse relative al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, ((di contrasto)) e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate nell'anno 2021, le parole: «negli anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023, 2024 e fino al 30 aprile 2025». Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal primo periodo, pari a 300.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, ((per l'anno 2025)), del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
6. (((soppresso)))
((6-bis. All'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2025, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno otto delle seguenti prescrizioni»;
b) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» ))
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((Art. 2 - bis
Riserva a favore degli idonei della graduatoria della procedura
speciale di reclutamento del personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco))


1. ((Nell'ambito delle ordinarie facolta' assunzionali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2025, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, il 30 per cento delle assunzioni e' effettuato, limitatamente all'anno 2025, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)).
 
Art. 3

Proroga di termini in materia economica e finanziaria

1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attivita' di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, la registrazione delle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia di COVID-19 con esclusivo riferimento all'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' effettuata entro il 30 novembre 2025.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 31-octies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo alla sospensione della responsabilita' per l'inadempimento di obblighi riguardanti la registrazione degli aiuti di Stato, sono prorogate al ((31 dicembre 2025)).
3. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, riguardante il trasferimento in proprieta', a titolo non oneroso, agli enti territoriali di alcuni immobili statali in gestione all'Agenzia del demanio, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
4. All'articolo 16-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni statali, ((all'alinea)), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) al comma 2, riguardante la disapplicazione nei confronti ((della societa' AMCO)) S.p.A. delle norme di contenimento della spesa a carico dei soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'ISTAT:
1) al primo periodo le parole: «2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2024 e 2025»;
2) all'ultimo periodo, dopo le parole «della societa' stessa» sono aggiunte le seguenti «, nonche' l'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica».
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera b), pari a 500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
((5-bis. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026».
6. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025»))
.
7. All'articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo alla digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche, le parole: «31 dicembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
8. Nelle more della riforma organica della disciplina normativa dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva dei fidi, il procedimento per l'adozione del provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguente al venir meno del volume di attivita' finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro di cui al comma 1 del medesimo articolo 4, e' sospeso per ventiquattro mesi se il confidi interessato comunica alla Banca d'Italia, unitamente agli altri confidi coinvolti, l'avvio di un processo di integrazione, comprovato da idonea documentazione, che consenta al suo termine il rispetto del predetto volume di attivita' finanziaria.
9. In considerazione dell'intervenuta approvazione dei bilanci di esercizio 2022 e 2023, riguardanti gli enti del servizio sanitario della regione Calabria, ((il termine)) per l'adozione e l'approvazione dei bilanci aziendali di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, relativi agli anni precedenti il 2022, ((e' prorogato)) al 31 marzo 2025; ((l'adozione e l'approvazione dei bilanci avvengono)) nel rispetto dei principi di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in quanto esigibili con riferimento alla situazione aziendale nota al momento dell'adozione o approvazione degli stessi. Ai sensi di quanto previsto dal primo periodo, nell'esercizio delle predette attivita' di adozione e approvazione dei bilanci, ai fini della configurabilita' di eventuali profili di responsabilita' sul piano amministrativo e contabile rilevano le sole condotte poste in essere con dolo.
10. All'articolo 1, comma 683, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In attesa della razionalizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore, in attuazione dell'articolo 7 della legge 9 agosto 2023, n. 111, le disposizioni di cui al comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.».
((10-bis. Ai fini del potenziamento della struttura amministrativa, alla regione Molise non si applica il comma 1-quinquies dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, fino al 30 giugno 2025.
11. All'articolo 1, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, relativo alla concessione di finanziamenti a titolo oneroso alle societa' ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria che gestiscono gli impianti siderurgici della societa' ILVA S.p.A.))
, le parole: «320 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «420 milioni di euro».
12. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 11, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 2023, n. 206.
13. Il finanziamento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, nell'importo rideterminato, previa richiesta motivata del commissario straordinario, ai sensi del comma 11 del presente articolo, e' soggetto ai medesimi oneri, termini e condizioni disciplinati in sede di attuazione ((del comma 1-sexies del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 142 del 2019)).
14. All'articolo 5 del decreto-legge ((29 settembre 2023, n. 131)), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, ((recante disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese)), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «in quello successivo» sono sostituite dalle seguenti: «nei due esercizi successivi»;
b) al comma 2, le parole «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025».
((14-bis. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i revisori responsabili degli incarichi di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita', conferiti con riferimento all'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, possono rilasciare le predette attestazioni di conformita', purche' abbiano maturato entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilita' ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010.
14-ter. In relazione all'entrata in vigore, il 25 settembre 2024, del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, che ha abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, continuano ad applicarsi gli articoli 8 e 9 del citato decreto n. 254 del 2016 e la relativa disciplina attuativa con riguardo alle violazioni in materia di dichiarazioni non finanziarie concernenti gli esercizi avviati anteriormente al 1° gennaio 2024.
14-quater. All'articolo 44, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».
14-quinquies. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi all'energia elettrica, al gas e ai carburanti, all'articolo 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «negli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2023, 2024 e 2025».
14-sexies. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di societa' ed enti, e' differito al 31 dicembre 2025.
14-septies. Per l'anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, e' prorogato al 30 settembre 2025. Al fine di adeguare la disciplina relativa all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le societa' di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attivita' di accertamento e di riscossione o attivita' di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la societa' aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa societa' di scopo, risulti gia' iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle societa' di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette societa'.
14-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, si applicano anche in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, relativo agli investimenti di cui al primo periodo e' concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota diversa da quelle afferenti alle regioni e alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numeri 1) e 2), della medesima legge n. 178 del 2020.
14-novies. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al comma 14-octies, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. A pena di decadenza dall'agevolazione, i soggetti interessati comunicano altresi', dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 fino al 15 novembre 2025. Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalita' di cui al primo e al secondo periodo e sono definite le relative modalita' di trasmissione telematica.
14-decies. Ai fini del rispetto del limite di spesa per l'anno 2025 di cui al comma 14-octies, secondo periodo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario e' pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione di cui al comma 14-novies, secondo periodo, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 14-novies, secondo periodo. Detta percentuale e' ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni di cui al citato comma 14-novies, secondo periodo. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa di cui al comma 14-octies, la percentuale e' pari al 100 per cento.
14-undecies. Per le societa' di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi fino al 31 maggio 2026))
.
 
((Art. 3 - bis
Riammissione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi
da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e altri
differimenti in materia di dichiarazioni fiscali

1. Limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell'inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell'adesione alla predetta procedura di definizione agevolata, possono essere riammessi alla medesima rendendo, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione prevista dal medesimo comma 235 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022. Tale dichiarazione e' resa con le modalita', esclusivamente telematiche, che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresi' il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cui al comma 2, lettera b), numero 2), del presente articolo.
2. In caso di riammissione alla procedura di definizione agevolata, ai sensi del comma 1, si applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni dell'articolo 1, commi 231, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 e 252, della legge n. 197 del 2022:
a) la dichiarazione resa ai sensi del comma 1 puo' essere integrata, relativamente ai soli debiti di cui al medesimo comma 1, entro la stessa data del 30 aprile 2025;
b) il pagamento delle somme di cui all'articolo 1, comma 231, della legge n. 197 del 2022, sulle quali sono dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, e' effettuato alternativamente:
1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;
2) nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027;
c) l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonche' quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 30 giugno 2025;
d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 243 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 si determinano alla data del 31 luglio 2025.
3. Per l'anno 2025, i termini per l'approvazione e la disponibilita' in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' delle relative istruzioni e specifiche tecniche, di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 3-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono rinviati al 17 marzo 2025.
4. Per l'anno 2025, la data a partire dalla quale possono essere presentate le dichiarazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e' rinviata al 30 aprile 2025.
5. Per l'anno 2025, i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e quelli necessari per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono resi disponibili entro il 30 aprile 2025.
6. Il fondo di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e' incrementato di 4,92 milioni di euro per l'anno 2025, 32,88 milioni di euro per l'anno 2026 e 34,57 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dai commi 1 e 2.
7. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di 15,735 milioni di euro per l'anno 2025, 88,774 milioni di euro per l'anno 2026 e 92,565 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dai commi 1 e 2.
8. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 0,6 milioni di euro per l'anno 2026, 0,34 milioni di euro per l'anno 2027, 13,99 milioni di euro per l'anno 2028, 13,021 milioni di euro per l'anno 2029, 9,975 milioni di euro per l'anno 2030, 9,214 milioni di euro per l'anno 2031, 8,714 milioni di euro per l'anno 2032, 8,025 milioni di euro per l'anno 2033, 4,016 milioni di euro per l'anno 2034 e 1,521 milioni di euro per l'anno 2035, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 32,27 milioni di euro per l'anno 2028, 30,26 milioni di euro per l'anno 2029, 23,22 milioni di euro per l'anno 2030, 21,46 milioni di euro per l'anno 2031, 20,3 milioni di euro per l'anno 2032, 18,69 milioni di euro per l'anno 2033, 9,35 milioni di euro per l'anno 2034 e 3,55 milioni di euro per l'anno 2035, si provvede:
a) quanto a 32,27 milioni di euro per l'anno 2028, 30,26 milioni di euro per l'anno 2029, 23,22 milioni di euro per l'anno 2030, 21,46 milioni di euro per l'anno 2031, 20,30 milioni di euro per l'anno 2032, 18,69 milioni di euro per l'anno 2033, 9,35 milioni di euro per l'anno 2034 e 3,55 milioni di euro per l'anno 2035, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023;
b) quanto a 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 0,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,34 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dai commi 1 e 2))
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Art. 4

Disposizioni concernenti termini in materia di salute

1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, concernente la permanenza in carica degli organi deputati alla liquidazione coatta amministrativa dell'ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI), al terzo periodo, le parole «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024 » sono soppresse.
((2. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo alla deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori sociosanitari ucraini, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2027»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati» sono inserite le seguenti: «o della documentazione da cui si evince inequivocabilmente che il soggetto e' abilitato nel Paese di origine all'esercizio della professione sanitaria o all'attivita' riferita agli operatori socio-sanitari»;
c) al secondo periodo, le parole: «dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60» sono sostituite dalle seguenti: «dalla disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale».
2-bis. All'articolo 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo all'assolvimento degli obblighi di formazione continua in medicina, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) al comma 1-ter, le parole: «2014-2016 e 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022»))
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3. All'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'applicazione delle misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ((all'alinea, le parole)): «degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del presente articolo:» sono sostituite ((dalle seguenti)): «dalla disciplina vigente in materia:»;
b) alla ((lettera)) a), le parole: «2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2024 e 2025» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
((3-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «maturato al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «maturato al 31 dicembre 2025»;
b) le parole: «tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025».
3-ter. All'articolo 4, comma 9-quinquiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»))
.
4. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione, le parole: «31 dicembre 2024 nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025 nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale».
5. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, relativo ai requisiti di partecipazione del personale medico ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del servizio sanitario nazionale nella disciplina di ((Medicina d'emergenza-urgenza)), le parole: «alla data di pubblicazione del presente decreto» sono soppresse e le parole: «il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2024».
6. All'articolo 1, comma 583, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alla rilevazione del fatturato di ciascuna azienda titolare di autorizzazioni all'immissione in commercio di farmaci, sulla base dei dati delle fatture elettroniche, le parole «31 dicembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «((31 dicembre 2025))».
7. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, concernente la proroga del termine di validita' dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute in data 1° aprile 2020, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) al comma 5-bis, ((concernente l'applicazione del regolamento recante)) la disciplina per l'attivita' di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto del Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;
c) ((il comma 7-bis e' sostituito dal seguente)):
((«7-bis. Il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e' prorogato al 31 dicembre 2026. Resta ferma la possibilita' da parte delle regioni di accreditare nuove strutture sanitarie ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»)).
d) al comma 8-septies, relativo alla limitazione di responsabilita' penale ai casi di colpa grave a carico degli esercenti una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».
8. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di incentivi al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale, le parole «31 dicembre 2024» sono sostitute dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
9. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, relativo alla possibilita' per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, di partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «Fino al 31 dicembre 2024, in relazione» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione»;
b) dopo le parole «iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono» sono inserite le seguenti: «mantenere gli incarichi gia' assegnati ovvero»;
c) dopo le parole «partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi quelli provvisori e di sostituzione».
10. All'articolo 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla possibilita' ((per i medici iscritti al corso di formazione in medicina generale di instaurare un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale)), per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonche' per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025»;
b) al comma 2, le parole «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025» ((e le parole: «e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza» e «esclusivamente durante lo stato di emergenza» sono soppresse));
c) al comma 3, le parole «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID19, ((come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,))» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025»;
((c-bis) al comma 4, al primo periodo, le parole: «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025,» e, al secondo periodo, le parole: «esclusivamente durante lo stato di emergenza» sono soppresse)).
11. Al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale nonche' di ridurre le liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'anno 2025, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 220, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono incrementare, a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2025, la spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanita' dipendenti dei medesimi enti e aziende nel limite degli importi lordi indicati, per ciascuna regione e provincia autonoma, nella tabella 1 allegata al presente decreto, pari complessivamente a 143.500.000 euro, di cui 101.885.000 euro per i dirigenti medici e 41.615.000 euro per il personale sanitario del comparto sanita'. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui al presente comma sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 218 e 219, della citata legge n.213 del 2023 in materia di prestazioni aggiuntive. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 31.400.000 euro per l'anno 2025 e in 3.000.000 di euro per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 31.400.000 euro per l'anno 2025 e 3.000.000 di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
((11-bis. Al fine di rafforzare le misure di prevenzione per il tumore al seno, e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025 e di 800.000 euro per l'anno 2026 per avviare progetti di rafforzamento dell'adesione e dell'estensione mediante campagne di screening regionale per le donne nelle fasce d'eta' 45-50 anni e 70-74 anni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200.000 euro per l'anno 2025 e a 800.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.))
12. All'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, ((con modificazioni)), dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, relativo alla proroga degli incarichi semestrali di lavoro autonomo per i dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonche' per il personale del ruolo sanitario del comparto sanita', collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonche' per gli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale».
((12-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
12-ter. All'articolo 1, comma 377, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «e di» sono sostituite dalla seguente: «, di» e le parole: «al 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 2027 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028». Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
12-quater. All'articolo 1, comma 580, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alla spesa farmaceutica per acquisti diretti, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta giorni».
12-quinquies. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 580, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, gli incassi di cui al ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2023 possono essere utilizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per assicurare l'equilibrio del settore sanitario nell'anno 2024. Resta ferma la compensazione di eventuali pagamenti con riserva a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva e' definito, qualora di entita' inferiore.
12-sexies. Le disposizioni di cui al comma 12-quinquies si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data del 20 marzo 2025))
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Art. 5

Proroga di termini in materia di istruzione e merito

1. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, relativo ai requisiti di accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
2. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, riguardante il reclutamento dei dirigenti tecnici, le parole: « e comunque entro il 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque entro il 31 dicembre 2025 ».
3. All'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo agli incarichi dei dirigenti tecnici, le parole: « con una durata massima fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « con una durata massima fino al 31 dicembre 2025 » e le parole: « per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 ».
4. ((Al fine di garantire il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativi alla missione 4, componente 1, investimento 2.1 « Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico » e investimento 3.2 « Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori »)), all'articolo 1, comma 725, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alle equipe formative territoriali, quale supporto alle azioni delle istituzioni scolastiche sulla digitalizzazione, le parole: « 2023/2024 e 2024/2025 », sono sostituite dalle seguenti: « 2023/2024, 2024/ 2025 e 2025/2026 ». Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 1.684.395 per l'anno 2025 e di euro 2.526.592 per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2025 e 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
((4-bis. La valorizzazione dei docenti impegnati nelle attivita' di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento, e' prorogata all'anno scolastico 2025/2026. Per la finalita' di cui al primo periodo, il fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
4-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: « al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2027 »;
b) al comma 2-bis, le parole: « al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2027 »;
c) al comma 2-ter, le parole: « al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2027 ».
4-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonche' le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.
4-quinquies. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che definisce le modalita' di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici di cui all'articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' prorogato al 31 dicembre 2025.
4-sexies. Sono prorogate anche per l'anno accademico 2025/2026 le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 6-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
4-septies. Sono prorogate per l'anno scolastico 2025/2026 le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106. Conseguentemente, il decreto di cui all'articolo 10, comma 3-ter, del decreto-legge n. 71 del 2024 e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e le assegnazioni di cui al comma 3-quater del medesimo articolo 10 sono effettuate con decorrenza dal 1° settembre 2025.))

 
((Art. 5 - bis
((Modifica all'articolo 149 del testo unico di cui al regio decreto
n. 1592 del 1933, in materia di studenti fuori corso))


1. All'articolo 149 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «La validita' degli esami e' prorogata ad anni dieci per gli iscritti a corsi di laurea non abilitanti »))
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Art. 6

Proroga di termini in materia di cultura

1. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, relativo alla possibilita' per le Direzioni regionali Musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale di esaurire le disponibilita' iscritte nelle contabilita' ordinarie loro intestate in un momento successivo, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
2. All'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, relativo alla segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, le parole: « otto anni » sono sostituite dalle seguenti: « nove anni » e le parole: « presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo » sono sostituite dalle seguenti: « presso il Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale del Ministero della cultura ».
3. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, relativo all'incremento del personale facente capo alla segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, le parole «al 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « al 2025 ».
((3-bis. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di incarichi dirigenziali non generali del Ministero della cultura, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « Nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale di cui al comma 5, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Nelle more del perfezionamento delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero della cultura in attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025 »;
b) il quinto periodo e' sostituito dal seguente: « In deroga a quanto previsto dal quarto periodo, i contratti relativi a detti incarichi, limitatamente alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio nel numero massimo di sei, conferiti e in essere al 31 dicembre 2024, possono essere nuovamente conferiti e cessano di avere efficacia all'atto del conferimento dei corrispondenti incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero della cultura in attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, o, in ogni caso, il 31 dicembre 2025 ».))

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, rispettivamente pari a euro 500.000 e a euro 1.000.000 ((per l'anno 2025)), e' autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
((4-bis. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: « Entro ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « Entro quarantotto mesi ».
4-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e' prorogata di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 al fine di garantire la prosecuzione delle attivita' dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole, di cui all'articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Alla ripartizione, in parti eguali, dell'importo di cui al primo periodo in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri, pari a 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.))

 
Art. 7
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, in materia di politiche abitative, le parole: « 31 dicembre 2024 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
2. All'articolo 10-septies, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo ai termini dei lavori in materia edilizia, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «trenta mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trentasei mesi »;
b) alla lettera a), primo periodo, le parole: «fino al 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 »;
c) alla lettera b), primo periodo, le parole: «fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024 ».
3. All'articolo 13, comma 17-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo a disposizioni in materia di trasporto ferroviario, al terzo periodo le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2025 ».
4. All'articolo 1, comma 497, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativo alla sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni previste dal ((codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)), le parole: « per gli anni 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023, 2024 e 2025 » ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il decreto previsto dall'articolo 195, comma 3, ((del citato codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,)) e' adottato entro il 1° dicembre 2025 per l'aggiornamento delle sanzioni applicate a decorrere dal 1° gennaio 2026, aggiornate all'andamento inflattivo relativo al biennio 2024-2025. ».
((4-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
4-ter. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ». Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
4-quater. All'articolo 9-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: « Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 agosto 2026, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'affidamento, l'avvio, la gestione o la prosecuzione dei lavori, nonche' per il coordinamento e il monitoraggio delle attivita' dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova »;
b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: « Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione dei progetti di cui al presente comma sono trasferite alla contabilita' speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 1 »;
c) all'ultimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalita' ivi indicate ».
4-quinquies. Dalle disposizioni di cui al comma 4-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4-sexies. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025 ».
4-septies. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo:
1) le parole: «30 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2026 »;
2) le parole: «, al fine di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle linee guida, adottate con il medesimo decreto, sui trasporti in condizione di eccezionalita', relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate» sono soppresse;
b) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: « Fino alla medesima data continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalita', la disciplina di cui all'articolo 10, comma 10, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche', ai trasporti in condizioni di eccezionalita' per massa complessiva oltre le 86 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli con meno di otto assi, la disciplina transitoria sulle eventuali misure, anche di natura organizzativa o gestionale, di mitigazione del rischio applicabili di cui all'articolo 10, comma 10-bis, lettera b-bis), del medesimo codice »;
c) al comma 2-bis, le parole: « entro il 30 ottobre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2025 ».
4-octies. All'articolo 32-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: « per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 150.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4-novies. Al fine di far fronte anche per l'anno 2025 ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021, e' differito dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine di cui all'articolo 18, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, relativo alle lavorazioni eseguite o contabilizzate per le quali sono riconosciute al contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, maggiori somme a titolo di revisione dei prezzi, nel rispetto dei requisiti di cui al secondo periodo del presente comma e nel limite massimo di cui al terzo periodo. L'erogazione delle risorse di cui al presente comma e' subordinata alla verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'effettivo fabbisogno aggiuntivo, risultante da apposita istanza presentata da Rete Ferroviaria Italiana Spa entro il 31 gennaio 2026, tenuto conto anche dell'incremento delle tariffe della medesima societa'. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa, nel limite di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
4-decies. Al fine di garantire continuita' al servizio di assistente bagnanti per la stagione balneare 2025, i brevetti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere d), e) e f), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 maggio 2024, n. 85, in corso di validita' alla data del 30 settembre 2024, con termine di scadenza compreso tra il 1° ottobre 2024 e il 29 settembre 2025, restano validi fino al 30 settembre 2025. I titolari dei suddetti brevetti, per poter esercitare l'attivita' di assistente bagnanti, devono essere in possesso del certificato di idoneita' fisica allo svolgimento dell'attivita' sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013, in corso di validita'.
4-undecies. Al fine di garantire la continuita' del servizio di assistenza ai bagnanti per la stagione 2025, l'efficacia del requisito della maggiore eta' di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, per lo svolgimento dell'attivita' di assistente bagnante, e' sospeso dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 settembre 2025.
4-duodecies. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita manifestazione di interesse alla proroga dei termini di accesso al finanziamento assegnato, corredata dalla documentazione attestante lo stato di avanzamento degli interventi, il quadro economico aggiornato, incluso il dettaglio delle risorse necessarie a garantire l'integrale realizzazione dell'opera, nonche' il termine finale per l'aggiudicazione dei lavori. Sulla base delle manifestazioni di interesse di cui al primo periodo, previa ricognizione dello stato di avanzamento dell'iter approvativo dell'opera e delle relative procedure di affidamento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definito, secondo l'originaria graduatoria, l'elenco degli interventi che possono accedere all'erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente, a condizione che l'aggiudicazione del relativo appalto di lavori avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Eventuali risorse inutilizzate all'esito della ricognizione possono essere ripartite tra gli interventi individuati ai sensi del secondo periodo, secondo l'originaria graduatoria, tenuto conto di eventuali fabbisogni integrativi di finanziamento dell'intervento conseguenti a esigenze di revisione dei prezzi dell'intervento ovvero a varianti. Il medesimo decreto disciplina le modalita' di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonche' le modalita' di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi.))

 
Art. 8

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, relativo a misure per la sicurezza degli uffici e del personale all'estero, le parole « e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 2,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,34 milioni di euro per l'anno 2025 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 2,34 milioni per l'anno 2025, si provvede ((mediante corrispondente)) riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
((1-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: «negli anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025».))
 
Art. 9

Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero della difesa

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni, in materia di regime transitorio del collocamento in ausiliaria:
a) all'articolo 2229, comma 1, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025 »;
b) all'articolo 2230:
1) al comma 1, dopo la lettera m-quinquies), e' aggiunta la seguente: «m-sexies) 2025: ufficiali: 32; marescialli: 75; totale 107. »;
2) ((al comma 1-bis, la parola: «m-quinquies) » e' sostituita dalla seguente: « m-sexies) ».))
2. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernenti le modalita' di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, e' prorogata fino al 31 dicembre 2025.
3. Allo scopo di garantire la necessaria continuita' delle funzioni delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari di cui agli articoli 1475 e 1476 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino all'accertamento della rappresentativita' per il triennio 2025-2027, e comunque non oltre il 30 aprile 2025, alle stesse Associazioni sono riconosciuti i distacchi e i permessi retribuiti di cui all'articolo 1480, comma 3, del citato codice, secondo i criteri di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 96.
4. Ai medesimi fini di cui al comma 3, nelle more del nuovo accertamento della rappresentativita', e comunque non oltre il 30 aprile 2025, e' prorogata la rappresentativita' vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in euro 5.350.000 per l'anno 2026, euro 4.820.127 per l'anno ((2027 ed euro)) 3.102.380 per l'anno 2028, si provvede, quanto a euro 1.337.500 per l'anno 2026, ((a euro 1.205.032)) per l'anno 2027 e a euro 775.595 per l'anno 2028, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 ((e, quanto)) a euro 4.012.500 per l'anno 2026, ((a euro 3.615.095)) per l'anno 2027 e a euro 2.326.785 per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
 
Art. 10

Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero della giustizia

1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti il tirocinio dei magistrati ordinari, si applicano anche per il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024.
2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 e' autorizzata la spesa di 4.103.270 euro per l'anno 2027 e di 808.624 euro per l'anno 2029, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
((2-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «tredici anni ».))
((2-ter. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: « tredici anni ».))
3. All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di personale del Ministero della giustizia, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».
4. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;
b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;
c) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
5. Il termine di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, e' prorogato al 1° gennaio 2026.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 e' autorizzata la spesa di euro 159.000 per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nel l'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
7. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, relativo alle infrastrutture per le intercettazioni, le parole: « 28 febbraio 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
8. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, in materia di divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
((8-bis. All'articolo 4-quater del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 2023, 2024 e 2025 »;
b) al comma 7, le parole: « un punteggio complessivo non inferiore a 105 punti e » sono soppresse.
8-ter. All'articolo 20 della legge 17 giugno 2022, n. 71, il comma 4 e' sostituito dal seguente: « 4. Le disposizioni del comma 2 si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli incarichi ivi previsti, nelle amministrazioni pubbliche titolari di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, assunti dopo il 31 agosto 2026 ».
8-quater. All'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, il terzo periodo e' soppresso.
8-quinquies. All'articolo 10, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, le parole: « che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2025 ».
8-sexies. Fino all'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia che hanno presentato domanda di iscrizione ai relativi albi possono comunque esercitare la rispettiva attivita' professionale disciplinata dalla medesima legge 15 aprile 2024, n. 55.))

 
((Art. 10 bis

((Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1,
del decreto-legge n. 66 del 2004))


1. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, si interpreta nel senso che esso si applica alle sole domande di cui all'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, presentate dai dipendenti pubblici cessati o in quiescenza alla data della sentenza definitiva di proscioglimento o del decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.))

 
Art. 11

Disposizioni concernenti termini in materie di competenza
del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, relativo all'obbligo di incremento della quota di energia rinnovabile termica nelle forniture di energia, le parole: « 1° gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2025 ».
2. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale, le parole «da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono soppresse.
((2-bis. Ai fini dell'operativita' del Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, e' aumentato a centoventi giorni.
2-ter. Il termine del 1° gennaio 2025 di cui all'articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e' prorogato, limitatamente ai fasci di frutti di olio di palma vuoti e agli acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), al 1° gennaio 2026.
2-quater. Gli obblighi di immissione in consumo di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per i fornitori di metano e di biometano ovvero di biogas per trasporti immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
2-quinquies. All'articolo 40-ter del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, le parole: « si applica fino al 31 dicembre 2024 e » sono soppresse.
2-sexies. Le modalita' di attestazione del rispetto dei criteri di sostenibilita' di cui all'articolo 42, commi da 6 a 11, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, da parte dei produttori di energia elettrica e calore da combustibili da biomassa, escluso il biometano, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2024, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025 per i produttori che entro il 31 maggio 2025 abbiano accettato il preventivo per la certificazione della sostenibilita' da parte di un organismo accreditato secondo il Sistema nazionale di certificazione della sostenibilita' oppure operante presso un sistema volontario di certificazione riconosciuto dalla Commissione dell'Unione europea, fatta salva la possibilita' di concludere l'iter della certificazione, per il solo comparto delle biomasse solide, entro il 30 giugno 2026. A tal fine gli organismi di certificazione informano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica delle richieste ricevute.
2-septies. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
2-octies. All'articolo 16, comma 5, lettera b), del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, il punto di cessione del gas prodotto di cui al primo periodo e' individuato nel mercato del gas (MGAS) gestito dal Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A.».))

 
Art. 12

Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime del 5 per mille riservato alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), le parole: «quarto anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: « quinto anno successivo » e le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
((1-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: «per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2025 » e le parole: « nel 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2025 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 127.248 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.))
 
Art. 13

Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero delle imprese e del made in Italy

1. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativo alla stipulazione di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte di alcune categorie di imprese, le parole: «entro il 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 marzo 2025 ».
((1-bis. L'applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, e' prorogata per due ulteriori mandati degli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura risultanti dall'accorpa mento di quattro circoscrizioni territoriali, preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, e le giunte degli stessi enti sono composte dal presidente e da un numero di membri pari a nove.
1-ter. All'articolo 178-quater, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro novanta giorni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro centoventi giorni».
1-quater. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, concernente la disciplina dell'attivita' di autoriparazione, le parole: «per gli undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dodici anni e sei mesi».
1-quinquies. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d'imposta, purche' effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024».
1-sexies. All'articolo 23, comma 3, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, le parole: «a decorrere dal 1° aprile 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° ottobre 2025».
1-septies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al comma 451, le parole: «dal 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 454 » e, al comma 454, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze » sono inserite le seguenti: « , da adottare entro il 30 giugno 2025, ».))

 
Art. 14

Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero del turismo

1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo all'utilizzo del credito di imposta per le imprese turistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2025 »;
b) al comma 2, alinea, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2025 »;
c) al comma 10, primo periodo, dopo le parole « degli investimenti di riqualificazione energetica » sono aggiunte le seguenti: « , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».
2. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relativo alle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, le parole: « fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 ».
3. All'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, riguardante la disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
((3-bis. In considerazione del maggior flusso turistico derivante dalle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, al fine di sostenere le attivita' di accoglienza dei pellegrini, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 marzo 2001, n. 80, destinata al comune di Pietrelcina, e' rifinanziata per l'importo di 130.000 euro per l'anno 2025. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, al comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII e' riconosciuto un contributo di 130.000 euro per il medesimo anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 260.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.))
 
Art. 15

Proroga di termini in materia di sport

1. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, relativo all'applicazione della disposizione che prevede la costituzione di un organo consultivo negli atti costitutivi delle societa' sportive professionistiche, le parole: «31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: ((«31 dicembre 2027 ».))
2. All'articolo 31 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. In ragione della necessita' di garantire il completamento delle progettualita' relative all'utilizzo del compendio sito in Roma, denominato "Citta' dello Sport", le disposizioni di cui al comma 2 sono applicabili fino al 31 dicembre 2027. Per tali finalita', l'Agenzia del demanio e' autorizzata ad affidare la progettazione, la realizzazione e la gestione anche per lotti funzionali e ricorrendo ad iniziative di partenariato pubblico privato, la cui valutazione e' effettuata d'intesa con la Regione Lazio e il Comune di Roma Capitale, in ragione dei principi di sussidiarieta' verticale ai sensi dell'articolo 175 del ((codice dei contratti pubblici, di cui al)) decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dei contenuti delle decisioni Eurostat. Per le medesime finalita' di riqualificazione e riconversione del compendio, ((l'Agenzia del demanio, d'intesa con i predetti enti territoriali)), puo' utilizzare la concessione del diritto di superficie sullo stesso o parte di esso per una durata non superiore a novanta anni ovvero ricorrere alla concessione di valorizzazione di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la medesima durata, in funzione del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa. ».
((2-bis. Per l'anno 2025, una quota sino a 4 milioni di euro delle eventuali maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 632, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono destinate ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Le risorse di cui al presente comma sono destinate alle Federazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 39 del citato decreto legislativo n. 36 del 2021, che hanno gia' deliberato il passaggio al professionismo femminile, nonche' alle Federazioni che deliberano il predetto passaggio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le modalita' di accesso alle risorse attribuite ai sensi del presente comma sono stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, di cui al secondo periodo del suddetto comma 632.
2-ter. All'articolo 40, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, le parole: «31 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025».
2-quater. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, le parole: "31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025"».))

 
Art. 16
Termine concernente l'attivita' istruttoria connessa alla
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

1. Fatto salvo il lavoro istruttorio e ricognitivo svolto sulla base dell'articolo 1, commi da 791 a 801-bis della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e ferme restando le funzioni previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, l'attivita' istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard, a decorrere dal 5 dicembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, e' svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Ai fini dell'attivita' istruttoria di cui al comma 1, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale del contingente di personale gia' previsto dall'articolo 1, comma 800, della citata legge n. 197 del 2022 e al medesimo Dipartimento sono assegnate le risorse stanziate dai commi 798 e 800 del medesimo articolo 1.
 
Art. 17

Proroga di termini in materia di editoria

1. Le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2025 e 2026. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per le annualita' 2024 e 2025. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
 
Art. ((17 - bis

Misure per l'innovazione digitale dell'editoria))


((1. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' riconosciuto, alle condizioni e con le modalita' ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 198 del 2016, e all'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.))

 
Art. 18
Proroga di termini in materie di competenza del sistema di
informazione per la sicurezza

1. All'articolo 8, comma 2, alinea, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza, le parole: «Fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2025».
2. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di autorizzazione del personale dei servizi di informazione per la sicurezza a colloqui personali con detenuti e internati, le parole: «Fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2025».
 
Art. 19

Disposizioni concernenti termini in materia di agricoltura

1. All'articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, ((relativo al contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa)), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «della batteriosi,» le parole: « per un periodo di sette anni » sono soppresse;
b) il comma 2-bis e' abrogato.
((1-bis. All'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 1° marzo 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2025 ».
1-ter. All'articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;
b) alla lettera b), le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;
c) alla lettera c), le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».
1-quater. Per le imprese della pesca e dell'acquacoltura il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' prorogato al 31 dicembre 2025.
 
((Art. 19 - bis
Proroga degli interventi previsti dal Programma nazionale triennale
della pesca e dell'acquacoltura

1. Al fine di sostenere il settore della pesca e dell'acquacoltura, le attivita' connesse e, in particolare, gli interventi indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino, della concorrenza e della competitivita' delle imprese nazionali previsti dal Programma nazionale triennale di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le azioni svolte dai soggetti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono prorogate al 31 dicembre 2025. Le risorse destinate all'attuazione del Programma nazionale triennale di cui al primo periodo sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
 
Art. 19 - ter
Proroga dei lavori del tavolo tecnico sul tema del rimborso delle
imposte per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990

1. I lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono prorogati fino al 30 settembre 2025. Conseguentemente, all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2024, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il tavolo potra' anche esaminare il tema relativo alle istanze presentate successivamente alla scadenza dei termini» .
 
Art. 19 - quater

Disposizioni concernenti termini in materia di disabilita'

1. A decorrere dalla data del 30 settembre 2025, le attivita' di sperimentazione di cui all'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, attuate nel rispetto del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 del medesimo decreto, si svolgono anche nei territori, a livello provinciale, di seguito individuati:
a) Alessandria;
b) Lecce;
c) Genova;
d) Isernia;
e) Macerata;
f) Matera;
g) Palermo;
h) Teramo;
i) Vicenza;
l) provincia autonoma di Trento;
m) Aosta.
2. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 1, le parole: « 1° gennaio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2027 »;
b) all'articolo 12, comma 1, le parole: « 30 novembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2026 »;
c) all'articolo 33, commi 1 e 2, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi »;
d) all'articolo 35, ai commi 1, 2 e 3, le parole: « 31 dicembre 2025 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 » e, al comma 4, le parole: « 1° gennaio 2026 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2027 »;
e) all'articolo 39, comma 1, alinea, le parole: « 1° gennaio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2027 »;
f) all'articolo 40, comma 2, le parole: « 1° gennaio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2027 ».
3. Nelle more dell'adozione del regola mento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al comma 7-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, nei territori individuati dal comma 1 del presente articolo, nonche' nei territori individuati dall'articolo 9, comma 1, del citato decreto-legge n. 71 del 2024, con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilita' e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri per l'accertamento della disabilita' connessa all'artrite reumatoide, alle cardiopatie, alle broncopatie e alle malattie oncologiche, tenendo conto delle differenze di sesso e di eta' e nel rispetto dei principi e criteri di cui al citato articolo 12 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
4. Al fine di garantire il supporto al Ministro per le disabilita' e al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita', sullo stato di attuazione della riforma in materia di disabilita', ivi compresa la fase sperimentale di cui al comma 1 del presente articolo, con connessa attivita' di affiancamento e assistenza ai territori coinvolti nell'attuazione della riforma, sull'attuazione del programma di azione triennale, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, sull'attuazione della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilita' e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilita', nonche' sulla gestione dei rapporti con l'Autorita' Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita', l'operativita' della Segreteria tecnica, quale struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' fissata al 31 dicembre 2027. Per le finalita' di cui al presente comma sono stanziati euro 900.000 per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.))
 
Art. 20
Proroga delle misure di sostegno e delle attivita' di assistenza in
essere a favore delle persone titolari del permesso di soggiorno
per protezione temporanea rilasciato ai sensi del decreto
legislativo 7 aprile 2003, n. 85, e del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 in conseguenza degli
eventi bellici iniziati nel febbraio 2022 in Ucraina

1. Tenuto conto della decisione di esecuzione (((UE) 2024/1836 del Consiglio, del 25 giugno 2024)), le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, limitatamente ai commi 1 e 3, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022, recante « misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso », continuano a produrre effetti fino al 31 dicembre 2025. E' autorizzata, altresi', la prosecuzione fino al 31 dicembre 2025 dei progetti del sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in scadenza al 31 dicembre 2024.
2. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1, con una o piu' ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2025 in deroga agli articoli 26 e 27, comma 5, del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sentite le Regioni e le Province Autonome e di concerto con il Ministero dell'interno, si provvede a regolare il progressivo consolidamento nelle forme ordinarie, fino al termine di cui al comma 1 ((del presente articolo)), delle ulteriori misure di assistenza ed accoglienza straordinarie e temporanee attualmente in essere ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, e degli articoli 31, commi 1 e 2, e 31-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. Con le medesime ordinanze di cui al primo periodo si provvede, altresi':
a) al trasferimento delle stesse misure di assistenza e accoglienza straordinarie e temporanee in capo alle amministrazioni ordinariamente competenti, anche prevedendo la corresponsione di un contributo una tantum, a cura del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in favore ((delle persone e dei nuclei)) familiari che dichiarino di non aver bisogno del proseguimento dell'assistenza pubblica nonche' l'anticipazione, nei limiti del 50 per centro dell'onere massimo stimato, in favore degli enti firmatari delle convenzioni per l'assistenza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022, nazionali e regionali, in essere alla data del presente decreto, disponibili, per quanto necessario, alla proroga delle stesse convenzioni per un periodo non superiore a sei mesi;
b) alla cessazione del riconoscimento del contributo di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 21 del 2022 per i titolari di permessi di soggiorno per protezione temporanea rilasciati dopo il 1° febbraio 2025 e alla fissazione di termini temporali perentori per la presentazione della relativa richiesta per i titolari di permessi di soggiorno per protezione temporanea rilasciati prima del 1° febbraio 2025;
c) a regolare, in via transitoria ed eccezionale, le modalita' di prosecuzione delle residue forme di accoglienza eventualmente ancora assicurate, sul territorio nazionale, dalle strutture territoriali di protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile ((n. 872 del 4 marzo 2022)), a cura delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, sotto il coordinamento del Ministero dell'Interno;
d) a regolare l'assegnazione alle Amministrazioni ordinariamente competenti, ((alle quali e' trasferita la competenza per l'attuazione delle)) misure di assistenza e di accoglienza di cui agli articoli 31, comma 1, e 31-bis del richiamato decreto-legge n. 21 del 2022, delle corrispondenti risorse finanziarie, allo stato disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191. Le risorse eventualmente eccedenti l'attuazione di quanto previsto dal presente comma sono destinate, per l'anno 2025, all'incremento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
3. Le ordinanze di cui al comma 2 possono essere adottate in deroga alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e alle disposizioni dello schema di capitolato di gara di appalto approvato con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 12 del ((decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142)), fermo restando il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo. Si applicano, altresi', ove compatibili, le di sposizioni derogatorie previste dagli articoli 8 e 9 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, nel corso del 2025, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva ((riassegnazione agli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati)) delle risorse disponibili a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, come indicate dalle ordinanze di cui al comma 2.
 
((Art. 20 - bis
Proroga del Fondo per il contrasto della poverta' educativa minorile

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 394:
1) al primo periodo, le parole: « e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2024, 2025, 2026 e 2027 » e, al secondo periodo, le parole: « e a 25 milioni di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, »;
2) il sesto e il settimo periodo sono soppressi;
b) al comma 395 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta relativo al 2025, le fondazioni, entro il 30 aprile dello stesso anno, trasmettono all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio Spa (ACRI), le delibere di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate per il sostegno dei progetti da finanziare. Conseguentemente, l'ACRI, nei successivi venti giorni, trasmette l'elenco delle fondazioni finanziatrici all'Agenzia delle entrate e il direttore della medesima Agenzia, nei successivi trenta giorni, comunica alle fondazioni il credito d'imposta ad esse attribuito ».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.))

 
Art. 21
Abrogazione di disposizioni connesse a termini legislativi in
scadenza

1. All'articolo 17 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, relativi al collegamento tra le banche dati delle amministrazioni pubbliche, sono abrogati.
((2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante le dichiarazioni sostitutive dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, e l'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante le dichiarazioni sostitutive dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, tornano in vigore nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 aprile 2012, n. 35.))
3. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i commi 31-ter e 31-quater, relativi all'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni, sono abrogati.
4. L'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio ((2021, n. 76, relativo a sanzioni pecuniarie per inosservanza dell'obbligo vaccinale, e' abrogato.))
5. I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie gia' irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie gia' irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l'Agenzia delle entrate-Riscossione trasmette in via telematica al Ministero della salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti ((aventi ad oggetto tali provvedimenti)) sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme gia' versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
((5-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, la lettera hh) e' abrogata.
5-ter. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 7, le parole: «L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1 » sono soppresse;
b) l'articolo 10 e' abrogato;
c) all'articolo 23, il comma 5 e' abrogato;
d) all'articolo 53, comma 1, le parole: « , nonche', con esclusione dei funzionari medici veterinari, quelle di cui all'articolo 10 » sono soppresse.
5-quater. Al comma 1-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, relativo alla sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali, la lettera a) e' abrogata.
5-quinquies. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, il comma 2 e' abrogato.
5-sexies. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114;
b) il comma 265 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
c) l'articolo 7-quater del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;
d) il comma 7 dell'articolo 13 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
e) l'articolo 32 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40.
5-septies. Alla legge 15 luglio 2022, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 2 e' abrogato;
b) all'articolo 4, il comma 5 e' abrogato;
c) all'articolo 5, il comma 6 e' abrogato;
d) all'articolo 6, il comma 2 e' abrogato;
e) all'articolo 9, comma 3, il primo periodo e' soppresso.
5-octies. All'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2 e 4 sono abrogati;
b) al comma 5, le parole: « e quella accessoria e' applicata nella misura massima » sono soppresse.
5-novies. All'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
b) al comma 2, i periodi dal quarto all'ultimo sono soppressi.
5-decies. I procedimenti amministrativi non ancora conclusi, per i profili relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono definitivamente interrotti e nei giudizi pendenti si intende cessata la materia del contendere relativamente alle domande aventi ad oggetto le sanzioni amministrative accessorie. Se l'impugnazione ha ad oggetto le sole sanzioni amministrative accessorie, il giudizio e' estinto e le spese sono compensate))
.
 
Art. 21 - bis
Disposizioni in materia di eleggibilita' a presidente della provincia

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 2025 e 2026.
 
Art. 22

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.