Gazzetta n. 45 del 24 febbraio 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 13 febbraio 2025 |
Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. |
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IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del Ministero dell'economia e delle finanze
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; Visto il comma 2, dell'art. 3-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al Titolo I del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonche' del miglioramento della raccordabilita' dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali»; Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che i principi contabili applicati «sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis»; Visto il comma 11, dell'art. 11, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che gli schemi di bilancio «sono modificati e integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, di cui all'art. 3-bis»; Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto l'art. 6, comma 6-octies, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, il quale prevede che «Al fine di semplificare la gestione della liquidita' degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 180, comma 3, lettera d), le parole: "da legge," sono soppresse; b) all'art. 185, comma 2, lettera i), le parole: "stabiliti per legge o" sono soppresse; c) all'art. 187, comma 3-ter, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c)."; Visto l'art. 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il quale prevede che «A decorrere dall'anno 2025, per gli enti di cui al primo periodo del comma 784, l'equilibrio di cui all'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio.»; Visto l'art. 1, comma 789, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il quale prevede che «Per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni iscrivono nella Missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo, con una dotazione pari al contributo annuale alla finanza pubblica di cui ai commi da 786 a 788, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'art. 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e di cui all'art. 162, comma 6, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»; Visto l'art. 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il quale prevede che «Alla fine di ciascun esercizio, il fondo di cui al comma 789, per gli enti in situazione di disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio precedente, costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, in misura aggiuntiva rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione. Per gli enti con un risultato di amministrazione pari a zero o positivo alla fine dell'esercizio precedente, il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito. Ai fini del presente comma, le regioni e le province autonome considerano il disavanzo di amministrazione al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto.»; Visto l'art. 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il quale prevede che «Entro il 30 giugno di ciascuno degli esercizi dal 2026 al 2030, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei rendiconti trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e' verificato il rispetto a livello di comparto degli enti territoriali dell'equilibrio di cui al comma 785 del presente articolo e dell'accantonamento di cui al comma 789 del presente articolo. Nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, determinato come somma algebrica del saldo di cui al comma 785 e dei mancati accantonamenti di cui al comma 789, sono individuati gli enti che nell'esercizio precedente non hanno rispettato l'equilibrio di bilancio di cui al comma 785 o non hanno accantonato il fondo di cui al comma 789. Per gli enti di cui al secondo periodo e' determinato l'incremento del fondo di cui al comma 789, che, entro i successivi trenta giorni, tali enti sono tenuti a iscrivere nel bilancio di previsione con riferimento all'esercizio in corso di gestione, pari alla sommatoria in valore assoluto: a) del saldo di cui al comma 785 registrato nell'esercizio precedente se negativo; b) del minore accantonamento del fondo di cui al comma 789 rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica di cui ai commi da 785 a 788.»; Visto l'art. 1, comma 794, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 il quale prevede che «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e con il Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli schemi del rendiconto generale della gestione e del bilancio di previsione degli enti territoriali sono adeguati al fine di consentire le verifiche di cui al comma 792, a decorrere dal rendiconto della gestione 2025 e dal bilancio di previsione 2026-2028.»; Ravvisata la necessita' di aggiornare gli allegati n. 4/1, 4/2, 4/3, 6, 9 e 10 al citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per adeguarli al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio dei conti pubblici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016 il quale, modificando l'art. 2, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ha trasformato la denominazione del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport in «Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie»; Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali approvata nella riunione del 15 gennaio 2025;
Decreta:
Art. 1
Allegato 4/1 - Principio contabile applicato concernente la programmazione
1. Al principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche: a) Al paragrafo 9.7.1, dopo le parole «non devono essere rappresentati.» sono inserite le seguenti «Dal bilancio di previsione 2026-2028 fino al bilancio di previsione 2030-2032, con riferimento agli esercizi dal 2025 al 2029, nell'allegato a/1 e' sempre rappresentato il Fondo obiettivi di finanza pubblica disciplinato dall'art. 1, comma 789, della legge n. 207 del 2024. Gli enti in disavanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio precedente (al 1° gennaio N-1), escluso il disavanzo da debito autorizzato e non contratto delle regioni e delle province autonome, compilano il prospetto in modo da evidenziare che, alla fine dell'esercizio N-1, il Fondo obiettivi di finanza pubblica costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, indicando: nella colonna c) «Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio N-1», l'importo dello stanziamento del Fondo obiettivi di finanza pubblica iscritto in bilancio per l'esercizio N-1; nella colonna d) «Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto N-1 (con segno +/-)», l'importo dello stanziamento del Fondo obiettivi di finanza pubblica iscritto in bilancio per l'esercizio N-1 con il segno (-), se la sommatoria del Fondo e del ripiano ordinario da effettuare nel corso dell'esercizio, iscritto nel bilancio di previsione, e' inferiore o uguale al disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente. Se la sommatoria del Fondo obiettivi di finanza pubblica e dell'importo del ripiano ordinario da effettuare nel corso dell'esercizio e' superiore al disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente, la colonna d) e' valorizzata con il segno (-) per l'importo del Fondo necessario a ripianare completamente il disavanzo residuo, e la quota residua del Fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione presunto, da destinare, nell'esercizio successivo, al finanziamento di investimenti, anche indiretti. Pertanto, la colonna (e) e' valorizzata per un importo pari alla differenza tra il Fondo stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio precedente (iscritto nella colonna c) e l'importo del disavanzo residuo al 31/12/N-1 ripianato a valere del Fondo (iscritto nella colonna d). L'allegato a/1 al bilancio di previsione puo' essere compilato seguendo le indicazioni previste dal paragrafo 13.7.1. Si rinvia all'esempio n. 3.»; b) al paragrafo 13.3, dopo le parole «1) l'equilibrio di bilancio», sono inserite le seguenti «e' definito dall'art. 1, comma 785, della legge n. 207 del 2024 come il saldo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio. A decorrere dall'esercizio 2025, l'equilibrio previsto dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018, e' rispettato in presenza di un saldo non negativo dell'equilibrio di bilancio. L'equilibrio di bilancio»; c) al paragrafo 13.4, sono apportate le seguenti modifiche: c1) le parole da «Al fine di tenere conto anche» a «di parte corrente» sono sostituite dalle seguenti «Ai fini della verifica dell'obiettivo di finanza pubblica previsto dall'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e definito dall'art. 1, comma 785, della legge n. 207 del 2024 a decorrere dal rendiconto dell'esercizio 2025»; c2) le parole da «Al fine di tenere conto anche» a «in c/capitale», sono sostituite dalle seguenti «Ai fini della verifica dell'obiettivo di finanza pubblica previsto dall'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e definito dall'art. 1, comma 785, della legge n. 207 del 2024, a decorrere dal 2025»; c3) dopo le parole «Anche per il saldo tra le partite finanziarie e' determinato il risultato di competenza, l'equilibrio di bilancio» sono inserite le seguenti «, che dal 2025 rappresenta l'equilibrio previsto dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018,»; d) al paragrafo 13.7.1, sono apportate le seguenti modifiche: d1) dopo le parole «fondo crediti di dubbia e difficile esazione,» sono inserite le seguenti «al fondo garanzia debiti commerciali, al fondo obiettivi di finanza pubblica,»; d2) prima delle parole «Una particolare attenzione deve essere dedicata», sono inserite le seguenti: «Il Fondo obiettivi di finanza pubblica, disciplinato dall'art. 1, comma 789, della legge n. 207 del 2024, e' valorizzato nell'allegato a/1 con le modalita' sopra indicate. Gli enti in disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente, escluso il disavanzo da debito autorizzato e non contratto delle regioni e delle province autonome, dedicano una particolare attenzione a compilare l'allegato a/1 in modo da evidenziare che, alla fine dell'esercizio, il Fondo obiettivi di finanza pubblica costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, indicando: nella colonna c) «Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio N», l'importo dello stanziamento del Fondo obiettivi di finanza pubblica iscritto in bilancio per l'esercizio N; nella colonna d) «Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)», l'importo dello stanziamento del Fondo obiettivi di finanza pubblica iscritto in bilancio per l'esercizio N con il segno (-), se la sommatoria del Fondo e del ripiano da effettuare nel corso dell'esercizio e' inferiore o uguale al disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente. Se la sommatoria del Fondo obiettivi di finanza pubblica e dell'importo del ripiano ordinario da effettuare nel corso dell'esercizio e' superiore al disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente, l'ente determina la variazione della lettera E del risultato di amministrazione rispetto all'esercizio precedente, senza considerare l'importo del Fondo obiettivi finanza pubblica da accantonare nel risultato di amministrazione: a) se la lettera E migliora per un importo pari o superiore alla sommatoria del Fondo obiettivi di finanza pubblica e dell'importo del ripiano ordinario da effettuare nel corso dell'esercizio l'allegato a/1 e' compilato indicando: nella colonna c) «Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio N», l'importo dello stanziamento del Fondo obiettivi di finanza pubblica iscritto in bilancio per l'esercizio N; nella colonna d) «Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto, (con segno +/-)», con il segno (-), l'importo del Fondo necessario per completare il ripiano del disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente, in aggiunta al ripiano ordinario da effettuare nel corso dell'esercizio; nella colonna (e) «Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/N» la quota residua del Fondo, non necessaria al ripiano anticipato del disavanzo, che confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione da destinare, nell'esercizio successivo, al finanziamento di investimenti, anche indiretti. Tale importo e' pari alla differenza tra il Fondo stanziato nel bilancio (iscritto nella colonna c) e l'importo del disavanzo residuo ripianato a valere del Fondo (iscritto nella colonna d); b) se la lettera E migliora per un importo inferiore alla sommatoria del Fondo obiettivi di finanza pubblica e dell'importo del ripiano ordinario da effettuare nel corso dell'esercizio ed e' positiva, l'allegato a/1 e' compilato indicando: nella colonna c) «Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio N», l'importo dello stanziamento del Fondo obiettivi di finanza pubblica iscritto in bilancio per l'esercizio N; nella colonna e) «Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/N» un importo pari al valore positivo della lettera E) del risultato di amministrazione; nella colonna d) «Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto, con il segno (-), l'importo del Fondo obiettivi di finanza pubblica al netto dell'importo della colonna (e); c) se la lettera E del risultato di amministrazione e' ancora negativa, l'allegato a/1 e' compilato indicando: nella colonna c) «Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio N», l'importo dello stanziamento del Fondo obiettivi di finanza pubblica iscritto in bilancio per l'esercizio N; nella colonna d) «Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)», l'importo dello stanziamento del Fondo obiettivi di finanza pubblica iscritto in bilancio per l'esercizio N con il segno (-). Le modalita' di elaborazione dell'allegato a/1 di cui alle lettere b) e c) sono adottate anche dagli enti in avanzo alla chiusura dell'esercizio precedente, se la variazione della lettera E del risultato di amministrazione rispetto all'esercizio precedente, determinata senza considerare l'importo del Fondo obiettivi finanza pubblica da accantonare nel risultato di amministrazione, e' inferiore all'importo dello stanziamento del Fondo obiettivi di finanza pubblica iscritto nel bilancio di previsione per l'esercizio N. Si rinvia all'esempio n. 3/1.». e) Alla fine dell'appendice tecnica e' inserito il seguente esempio: «Esempio n. 3 - Il Fondo obiettivi di finanza pubblica nell'allegato a/1 concernente l'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione». Il Fondo obiettivi di finanza pubblica, istituito dall'art. 1, comma 789, della legge n. 207 del 2024, e' inserito per la prima volta nell'allegato a/1 con riferimento al bilancio di previsione 2026-2028 e al rendiconto della gestione 2025. L'allegato a/1 al bilancio di previsione 2025-2027, che elenca analiticamente le risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto 2024, non prevede la voce relativa al Fondo obiettivi di finanza pubblica, in quanto il primo accantonamento a tale Fondo e' effettuato nell'esercizio 2025. Esempio 3/1 - enti in disavanzo. Il 19 dicembre 2025, l'ente YYY approva il bilancio di previsione 2026-2028. Ipotizzando che al 31 dicembre 2024 l'ente era in disavanzo e che nel 2025 era tenuto ad un accantonamento al Fondo obiettivi di finanza pubblica di euro 1.000.000, con riferimento a tale Fondo, l'allegato a/1 al bilancio di previsione 2026-2028 e' compilato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il 24 aprile 2026 l'ente YYY approva il rendiconto 2025 che conferma che l'ente e' in disavanzo. Con riferimento al Fondo obiettivi di finanza pubblica, l'allegato a/1 al rendiconto 2025 e' compilato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il 27 aprile 2027 l'ente YYY, sempre in disavanzo, approva il rendiconto 2026. Ipotizzando che nel 2026 l'ente era tenuto ad un accantonamento di euro 1.200.000, con riferimento al Fondo obiettivi di finanza pubblica, l'allegato a/1 al rendiconto 2026 e' compilato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il rendiconto 2026 accerta un disavanzo di amministrazione di euro 800.000 che, secondo il piano di rientro, deve essere ripianato nel 2027 per euro 500.000. Ipotizzando che nel 2027 l'ente era tenuto ad un accantonamento di euro 1.300.000, con riferimento al Fondo obiettivi di finanza pubblica, in sede di elaborazione del rendiconto 2027 l'ente YYY verifica un miglioramento del risultato di amministrazione (lettera E) di importo pari a euro 2.000.000 rispetto all'esercizio precedente, determinato senza considerare l'importo del Fondo obiettivi finanza pubblica da accantonare nel risultato di amministrazione. Tale miglioramento e' superiore a quello previsto in bilancio, pari a euro 1.800.000 (la sommatoria del Fondo obiettivi di finanza pubblica e del ripiano ordinario). Sulla base di tali dati contabili, con riferimento al Fondo obiettivi di finanza pubblica, l'allegato a/1 al rendiconto 2027 e' compilato come segue: la colonna c) e' valorizzata per un importo pari all'accantonamento cui l'ente e' tenuto, di euro 1.300.000; la colonna d) e' valorizzata per un importo di euro 300.000, con il segno meno, pari al disavanzo residuo al 31 dicembre 2026 a seguito del ripiano ordinario di euro 500.000, da recuperare in via anticipata con quota parte delle risorse accantonate nel Fondo obiettivi di finanza pubblica; la lettera e) e' valorizzata per un importo pari a euro 1.000.000, pari alla quota del Fondo obiettivi di finanza pubblica stanziata nell'esercizio 2027 del bilancio di previsione 2027-2029, al netto del ripiano anticipato del disavanzo residuo (euro 1.000.000 = euro 1.300.000 - euro 300.000);
Parte di provvedimento in formato grafico
Esempio 3/2 - enti in disavanzo. In sede di elaborazione del rendiconto 2027, l'ente YYY di cui all'esempio 3/1 verifica un miglioramento del risultato di amministrazione (lettera E) di euro 1.000.000 rispetto al 2026, determinato senza considerare l'importo del Fondo obiettivi finanza pubblica da accantonare nel risultato di amministrazione. Tale miglioramento e' inferiore a quello previsto in bilancio, pari alla sommatoria del Fondo obiettivi di finanza pubblica e del ripiano ordinario di euro 1.800.000, e determina la formazione di un risultato di amministrazione 2027 positivo di euro 200.000 (lettera E), sempre al netto dell'importo del Fondo obiettivi finanza pubblica da accantonare nel risultato di amministrazione. Sulla base di tali dati contabili, con riferimento al Fondo obiettivi di finanza pubblica, l'allegato a/1 al rendiconto 2027 e' compilato in modo da valorizzare i seguenti importi: la colonna c) per euro 1.300.000, pari all'accantonamento al Fondo obiettivi di finanza pubblica stanziato nel bilancio di previsione per l'esercizio cui il rendiconto si riferisce; la colonna d) per - euro 1.100.000, pari alla differenza, con il segno meno, tra il Fondo obiettivi di finanza pubblica stanziato in bilancio di cui alla colonna c), pari a 1.300.000, e l'importo della lettera E) del risultato di amministrazione determinato senza considerare il Fondo obiettivi finanza pubblica da accantonare nel risultato di amministrazione, pari a euro 200.000; la colonna e) per euro 200.000, pari al valore positivo della lettera E) del risultato di amministrazione determinato senza considerare l'importo del Fondo obiettivi finanza pubblica da accantonare nel risultato di amministrazione.
Parte di provvedimento in formato grafico
Tali modalita' di compilazione dell'allegato a/1) sono adottate per l'elaborazione dell'allegato a/1 dei rendiconti riguardanti gli esercizi in cui e' completato il recupero del disavanzo complessivo. Al riguardo, si rappresenta che l'accantonamento nel risultato di amministrazione del Fondo obiettivi di finanza pubblica per un importo inferiore alla differenza tra il Fondo stanziato in bilancio e quello utilizzato per il ripiano anticipato del disavanzo e' coerente con la finalita' del Fondo di limitare la crescita della spesa corrente. Infatti, tale funzione e' svolta attraverso l'iscrizione del Fondo nel bilancio di previsione. Il disavanzo generato nel corso dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce e coperto a valere del Fondo e' sanzionato secondo le modalita' previste dall'art. 1, comma 792, della legge n. 207 del 2024, se e' verificato, a livello di comparto, il mancato rispetto dell'accantonamento del Fondo obiettivi di finanza pubblica e dell'equilibrio di bilancio. Esempio 3/3 - enti in disavanzo In sede di elaborazione del rendiconto 2027, l'ente YYY di cui all'esempio 3/1 verifica un miglioramento del risultato di amministrazione (lettera E) di euro 600.000 rispetto al 2026, determinato senza considerare l'importo del Fondo obiettivi finanza pubblica da accantonare nel risultato di amministrazione. Tale miglioramento e' inferiore a quello previsto in bilancio, pari alla sommatoria del Fondo obiettivi di finanza pubblica e del ripiano ordinario di euro 1.800.000, e determina la formazione di un risultato di amministrazione 2027 di - euro 200.000 (lettera E), sempre senza considerare l'importo del Fondo obiettivi finanza pubblica da accantonare nel risultato di amministrazione. Sulla base di tali dati contabili, con riferimento al Fondo obiettivi di finanza pubblica, l'allegato a/1 al rendiconto 2027 e' compilato seguendo le modalita' ordinarie previste per gli enti in disavanzo, valorizzando: la colonna c) per euro 1.300.000, pari all'accantonamento al Fondo obiettivi di finanza pubblica stanziato nel bilancio di previsione per l'esercizio cui il rendiconto si riferisce; la colonna d) per - euro 1.300.000, pari all'importo della colonna (c) con il segno (-).
Parte di provvedimento in formato grafico
Esempio 3/4 - enti in avanzo (o regioni e province autonome con disavanzo determinato esclusivamente da debito autorizzato e non contratto). Il 29 dicembre 2025, l'ente ZZZ, in avanzo al 31 dicembre 2024 e tenuto nel 2025 ad un accantonamento di euro 1.000.000, approva il bilancio di previsione 2026-2028. Con riferimento al Fondo obiettivi di finanza pubblica, l'allegato a/1 al bilancio di previsione 2026-2028 e' compilato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il Fondo obiettivi di finanza pubblica non puo' essere immediatamente applicato al bilancio di previsione 2026-2028, in quanto e' stato accantonato nel corso del 2025 e il rendiconto 2025 non e' ancora stato approvato. Il 20 gennaio 2026, con variazione di bilancio approvata dalla giunta, l'ente applica il Fondo al bilancio di previsione 2026-2028 a seguito della verifica di preconsuntivo riguardante tutte le entrate e le spese (si precisa che l'applicazione del Fondo al bilancio di previsione puo' essere rinviata a seguito dell'approvazione del rendiconto). Il 24 aprile 2026 l'ente ZZZ approva il rendiconto 2025 che conferma che l'ente e' in avanzo. L'allegato a/1 al rendiconto 2025 e' compilato con le seguenti modalita':
Parte di provvedimento in formato grafico
Il 28 dicembre 2026, l'ente ZZZ approva il bilancio di previsione 2027-2029, accertando un risultato di amministrazione presunto positivo. Ipotizzando che nel 2026 l'ente era tenuto ad un accantonamento di euro 1.200.000, con riferimento al Fondo obiettivi di finanza pubblica, l'allegato a/1 al bilancio di previsione 2027-2029 e' compilato come segue (l'ente puo' decidere di adottare capitoli distinti per ciascuna annualita' del fondo, o sempre lo stesso capitolo):
Parte di provvedimento in formato grafico
Il 21 gennaio 2027, con variazione di bilancio approvata dalla giunta, l'ente applica il Fondo al bilancio di previsione 2027-2029 a seguito della verifica di preconsuntivo riguardante tutte le entrate e le spese. Il 27 aprile 2027 l'ente ZZZ approva il rendiconto 2026 che conferma che l'ente e' in avanzo. L'allegato a/1 al rendiconto 2027 e' compilato con le seguenti modalita' (l'ente puo' decidere di adottare capitoli distinti per ciascuna annualita' del fondo, o sempre lo stesso capitolo):
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 3
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 4
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Allegato 4/2 - Principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria
1. Al principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla fine del paragrafo 9.2.8 sono inserite le seguenti parole «Per gli enti locali, il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).»; b) il paragrafo 10.1 e' sostituito dal seguente: «10.1 Quadro normativo. Gli enti locali, ai sensi di quanto previsto: dall'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, indicano al tesoriere, attraverso l'ordinativo di incasso, l'eventuale natura vincolata dei propri incassi. Al riguardo, devono essere segnalate al tesoriere le riscossioni a destinazione vincolata derivanti da trasferimenti e da prestiti; dall'art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, indicano al tesoriere, attraverso l'ordinativo di pagamento, l'eventuale natura vincolata dei propri pagamenti. Al riguardo, devono essere comunicati al tesoriere i pagamenti con destinazione vincolata derivanti da trasferimenti o da prestiti; dall'art. 195, comma 1, del TUEL, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui al citato art. 180, comma 3, lettera d), per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'art. 222 (salvo gli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, comma 3). Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate utilizzate per il pagamento di spese correnti. dall'art. 195, comma 3, del TUEL, vincolano il ricorso all'anticipazione di tesoreria a seguito dell'utilizzo di entrate vincolate. A decorrere dal 1° gennaio 2015, gli enti locali sono tenuti a contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), secondo le modalita' indicate nel presente principio applicato (art. 195, comma 1, ultimo periodo, del TUEL). Al riguardo: all'art. 195, comma 2, del TUEL, e' previsto che l'utilizzo di incassi vincolati e' attivato dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile, fermo restando l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222, comma 1, del TUEL che, all'inizio di ciascun esercizio, autorizza l'utilizzo di incassi vincolati; all'art. 209 del TUEL e' previsto che «il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'art. 180, comma 3, lettera d). I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'art. 185, comma 2, lettera i). E' consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalita' e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195».»; c) al paragrafo 10.7 sono abrogate le parole «stabiliti per legge o» e le parole «da legge,». |
| Art. 3 Allegato 4/3 - Principio contabile applicato concernente la contabilita' economico patrimoniale degli enti in contabilita' finanziaria
1. Al paragrafo 4.22 del principio contabile applicato concernente la contabilita' economico patrimoniale degli enti in contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole «Fondo di garanzia debiti commerciali di cui all'art. 1, comma 862, della legge n. 145 del 2018» sono inserite le seguenti «, il fondo obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 789, della legge n. 207 del 2024». |
| Art. 4
Allegato 6 - Piano dei conti integrato
1. Al modulo finanziario del piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inseriti i seguenti codici: U.1.10.01.07.000 «Fondo obiettivi di finanza pubblica»; U.1.10.01.07.001 «Fondo obiettivi di finanza pubblica». |
| Art. 5
Allegato 9 - Schema di bilancio di previsione
1. L'allegato a) allo schema di bilancio di previsione di cui all'allegato 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e' sostituito dall'allegato 1 al presente decreto; 2. L'allegato a/1 allo schema di bilancio di previsione di cui all'allegato 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e' sostituito dall'allegato 2 al presente decreto. 3. Gli aggiornamenti previsti dal presente articolo si applicano a decorrere dal bilancio di previsione 2026-2028. |
| Art. 6
Allegato 10 - Schema di rendiconto
1. L'allegato a) allo schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e' sostituito dall'allegato 3 al presente decreto. 2. L'allegato a/1 allo schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e' sostituito dall'allegato 4 al presente decreto. 3. Gli aggiornamenti previsti dal presente articolo si applicano a decorrere dal rendiconto 2025. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 febbraio 2025
Il Ragioniere generale dello Stato Perrotta
Il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali Palomba
Il Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie D'Avena |
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