Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2025 (vai al sommario) |
|
DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2025, n. 14 |
Disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attivita' di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attivita' operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unita' navali ovvero distaccato individualmente, ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 28 aprile 2022, n. 46, recante «Norme sull'esercizio della liberta' sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonche' delega al Governo per il coordinamento normativo» e, in particolare, l'articolo 9, comma 15; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli 89, 92 e 1465; Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro» e, in particolare, l'articolo 19; Visto il decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192, recante «Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c), della medesima legge n. 46 del 2022»; Sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 1478 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2024; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di Sezione del 3 dicembre 2024; Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia e per i profili finanziari, espressi rispettivamente in data 14 e 15 gennaio 2025; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2025; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
1. Al libro quarto, titolo IX, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il capo III, e' inserito il seguente: «Capo III-bis - Particolari limitazioni all'esercizio dell'attivita' di carattere sindacale. Art. 1482-ter (Limitazioni per il personale impiegato in attivita' operative o missioni). - 1. Le limitazioni di cui al presente articolo si applicano alle attivita' operative e alle missioni, intese come tutte quelle attivita' connesse alle seguenti missioni delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare: a) difesa dell'integrita' del territorio, di tutte le aree soggette alla sovranita' nazionale e alla tutela degli interessi vitali nazionali e delle vie di comunicazione ovunque minacciati; b) contributi a garanzia della difesa collettiva dell'Alleanza atlantica, alle operazioni nell'ambito dell'Unione europea, alle operazioni svolte sotto l'egida dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera denominata "Frontex", alle operazioni di supporto alla pace (comprese l'imposizione della pace), alle attivita' di stabilizzazione e ricostruzione, nonche' a tutte le operazioni militari condotte in modo autonomo o in coalizione; c) interventi nelle attivita' di supporto alla pace, di assistenza umanitaria, nella cooperazione militare e nella diplomazia militare per incrementare la stabilizzazione internazionale attraverso la cooperazione e lo sviluppo con altri Paesi; d) attivita' delle Forze armate, di natura straordinaria o concorsuale, riguardanti la salvaguardia delle libere istituzioni, il supporto all'autorita' di pubblica sicurezza nazionale per servizi connessi al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, gli interventi in situazioni di pubbliche calamita' e in altri casi di straordinaria necessita' o urgenza, il supporto nel settore della pubblica utilita' e della tutela ambientale, nonche' le attivita' del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera - a spiccata connotazione operativa di direzione, di coordinamento e di esecuzione delle operazioni connesse alla ricerca e soccorso e alle emergenze in mare e nei porti, le operazioni di polizia giudiziaria e di polizia marittima, ambientale e ispettiva di competenza del medesimo corpo; e) attivita' delle Forze di polizia a ordinamento militare, denotate da particolare complessita' e articolate su piu' giorni, nell'ambito dell'assolvimento dei servizi d'istituto connessi con i compiti di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e mantenimento dell'ordine pubblico, di concorso nel soccorso pubblico e nella protezione civile nonche' le attivita' denotate da particolare complessita' e articolate su piu' giorni per l'attuazione e il coordinamento da parte della Guardia di finanza dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in mare e nell'azione di sorveglianza sull'immigrazione clandestina, nelle acque territoriali e nella zona contigua al fine di assolvere, in via esclusiva, le funzioni operative della sicurezza del mare. 2. Il personale impiegato nelle attivita' di cui al comma 1: a) se ricopre cariche direttive nell'ambito delle APCSM: 1) non puo' essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale e non puo' fruire dei permessi sindacali; 2) non puo' esercitare la facolta' prevista dall'articolo 1480-ter, comma 2, ne' quella di visitare le strutture e i reparti presso i quali opera il personale da esso rappresentato di cui all'articolo 1479-bis, comma 1, lettera e); b) non puo' esercitare il diritto di assemblea. 3. Le limitazioni di cui al comma 2 trovano applicazione anche con riferimento al personale: a) incluso negli assetti di alta e altissima prontezza operativa, ai fini dell'assolvimento delle attivita' di cui al comma 1; b) non inquadrato in unita' organiche che, singolarmente o in piccole aliquote, e' impiegato nell'ambito di missioni internazionali, organismi internazionali in Italia e all'estero, nei comandi multinazionali di contingenza o in altre tipologie di servizio prestato all'estero previste dalla normativa vigente. 4. Durante la fase propedeutica, intesa come l'insieme delle attivita', comunque denominate, svolte in fase antecedente e in vista dell'impiego nelle attivita' operative e missioni di cui al comma 1, il personale di cui ai commi 2 e 3: a) se ricopre cariche direttive nell'ambito delle APCSM: 1) non puo' essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale; 2) compatibilmente con le prioritarie attivita' da svolgere, puo' esercitare la facolta' prevista dall'articolo 1480-ter, comma 2, puo' fruire di permessi sindacali ed esercitare la facolta' di visitare le strutture e i reparti presso i quali opera il personale da esso rappresentato di cui all'articolo 1479-bis, comma 1, lettera e); b) puo' esercitare il diritto di assemblea, compatibilmente con le prioritarie attivita' da svolgere. Art. 1482-quater (Limitazioni per il personale impiegato in attivita' addestrative o esercitative). - 1. Le limitazioni di cui al presente articolo si applicano al personale impiegato in tutte le attivita' addestrative o esercitative svolte in Italia ovvero all'estero tese a raggiungere o mantenere la capacita' per l'assolvimento delle missioni fondamentali indicate nell'articolo 1482-ter, comma 1, incluse le esercitazioni svolte in ambiente ONU, NATO, dell'Unione europea, multinazionale e di coalizione ovvero per l'acquisizione o il mantenimento di particolari competenze connesse con l'assolvimento dei compiti d'istituto propri delle Forze di polizia a ordinamento militare. 2. Il personale militare impiegato nelle attivita' di cui al comma 1, nell'ambito dell'unita' di appartenenza o di unita' di formazione o singolarmente, nel corso dell'addestramento o dell'esercitazione: a) se ricopre cariche direttive nell'ambito delle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478: 1) non puo' essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale; 2) non puo' fruire dei permessi sindacali; 3) non puo' esercitare la facolta', prevista dall'articolo 1479-bis, comma 1, lettera e), di visitare le strutture e i reparti presso i quali opera il personale da esso rappresentato; b) non puo' esercitare il diritto di assemblea. 3. Durante la fase propedeutica alle attivita' di cui al comma 1, intesa come l'insieme delle attivita', comunque denominate, svolte in fase antecedente e in vista dell'impiego nelle attivita' addestrative o esercitative, il personale militare: a) se ricopre cariche direttive nell'ambito delle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 non puo' essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale; b) compatibilmente con le prioritarie esigenze di servizio connesse con l'assolvimento delle specifiche attivita', puo': 1) partecipare alle assemblee di carattere sindacale; 2) fruire di permessi sindacali; 3) esercitare la facolta', prevista dall'articolo 1479-bis, comma 1, lettera e), di visitare le strutture e i reparti presso i quali opera il personale da esso rappresentato. 4. Il personale militare impiegato con compiti di addestramento esercita il diritto di assemblea compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attivita' addestrative o esercitative previste e programmate. Art. 1482-quinquies (Limitazioni per il personale impiegato in attivita' formativa). - 1. Le limitazioni di cui al presente articolo si applicano al personale impiegato nelle attivita' formative, comunque denominate, volte all'acquisizione, allo sviluppo o al mantenimento delle capacita' o delle professionalita', ivi inclusi i corsi di specializzazione, abilitazione, qualificazione, di carattere informativo, a qualunque titolo svolti. 2. La frequenza dei corsi di formazione non puo' essere oggetto di rinvio per ragioni connesse con lo svolgimento di attivita' sindacale. 3. Il personale che frequenta corsi: a) di formazione di base, ad esclusione dei militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, limitatamente agli allievi: 1) puo', compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attivita' formative previste e programmate, partecipare alle assemblee sindacali; 2) non puo' fruire di permessi sindacali ne' essere posto in distacco o aspettativa sindacale; b) successivi alla formazione di base: 1) non puo' essere posto in distacco o aspettativa sindacale; 2) compatibilmente con lo svolgimento dell'attivita' formativa, puo' fruire dei permessi sindacali e partecipare alle assemblee sindacali, fermo restando il limite massimo di assenze stabilite dal corso. 4. Il personale militare impiegato con compiti di formazione esercita il diritto di assemblea, compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attivita' formative previste e programmate.».
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'articolo 14, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46 (Norme sull'esercizio della liberta' sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonche' delega al Governo per il coordinamento normativo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2022, n. 110: «Art. 9 (Svolgimento dell'attivita' di carattere sindacale e delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni). - 1. - 14. (omissis). 15. Il Governo e' delegato ad adottare, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attivita' di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attivita' operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unita' navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalita', sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.». - Si riporta il testo degli articoli 89, 92 e 1465 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), pubblicato nel supplemento ordinario n. 84 alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106: «Art. 89 (Compiti delle Forze armate). - 1. Compito prioritario delle Forze armate e' la difesa dello Stato. 2. Le Forze armate hanno altresi' il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformita' alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte. 3. Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamita' e in altri casi di straordinaria necessita' e urgenza. 4. In caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale i comandanti delle Forze armate vigilano, in concorso, se previsto, con gli organismi internazionali competenti, sull'osservanza delle norme di diritto internazionale umanitario.». «Art. 92 (Compiti ulteriori delle Forze armate). - 1. Le Forze armate, oltre ai compiti istituzionali propri e fermo restando l'intervento prestato anche ai sensi dell'articolo 11, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 in occasione di calamita' naturali di cui alla predetta legge e in altri casi di straordinaria necessita' e urgenza, forniscono a richiesta e compatibilmente con le capacita' tecniche del personale e dei mezzi in dotazione, il proprio contributo nei campi della pubblica utilita' e della tutela ambientale. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' fornito per le seguenti attivita': a) consulenza ad amministrazioni ed enti in tema di pianificazione e intervento delle Forze armate in situazioni di emergenza nazionale; b) contributo di personale e mezzi alle amministrazioni istituzionalmente preposte alla salvaguardia della vita umana in terra e in mare; c) ripristino della viabilita' principale e secondaria; d) pianificazione, svolgimento di corsi e di attivita' addestrative in tema di cooperazione civile-militare; e) trasporti con mezzi militari; f) campagna antincendi boschivi e interventi antincendi anche al di fuori di detta campagna, e anche attraverso la disponibilita', in dipendenza delle proprie esigenze, di risorse, mezzi e personale delle Forze armate, in caso di riconosciuta e urgente necessita', su richiesta delle regioni interessate, giusta quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, lettera c), legge 21 novembre 2000, n. 353, in materia di incendi boschivi; g) emissioni di dati meteorologici; h) emissioni bollettini periodici relativi a rischio-valanghe; i) rilevamento nucleare, biologico e chimico ed effettuazione dei relativi interventi di bonifica; l) svolgimento di operazioni a contrasto dell'inquinamento marino da idrocarburi e da altri agenti; m) rilevamento idrooceanografico e aereofotogrammetrico di zone di interesse e produzione del relativo supporto cartografico, nonche' scambio di informazioni, elaborati e dati di natura geotopografica e geodetica; n) intervento in emergenze idriche nelle isole minori delle regioni a statuto ordinario; o) interventi in camera iperbarica per barotraumatizzati e ossigenoterapia; p) interventi sull'ambiente marino a tutela della fauna, della flora e del monitoraggio delle acque, attivita' di ricerca ambientale marina e scambio di informazioni e dati in materia di climatologia; q) demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi, secondo quanto previsto dagli articoli 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Dipartimento nazionale della protezione civile, sentiti i Ministri interessati, sono determinate le modalita' per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1. 4. Le Forze armate, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolgono i compiti ulteriori previsti dalla legge e, in particolare, quelli di cui all'articolo 15 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dall'articolo 12 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonche' quelli di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.». «Art. 1465 (Diritti riconosciuti dalla Costituzione). - 1. Ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini. Per garantire l'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate sono imposte ai militari limitazioni nell'esercizio di alcuni di tali diritti, nonche' l'osservanza di particolari doveri nell'ambito dei principi costituzionali. 2. Lo Stato predispone misure effettive volte a tutelare e promuovere lo sviluppo della personalita' dei militari nonche' ad assicurare loro un dignitoso trattamento di vita. 3. Deve essere sempre garantita nei rapporti personali la pari dignita' di tutti i militari.». - Si riporta il testo dell'articolo 19, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), pubblicata nel S.O. n. 243 della Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2010, n. 243: «Art. 19 (Specificita' delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, e' riconosciuta la specificita' del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarita' dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonche' per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attivita' usuranti. 2. La disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi di cui al comma 1 e' definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresi' a stanziare le occorrenti risorse finanziarie. 3. Le associazioni riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, partecipano, in rappresentanza del personale militare, alle attivita' negoziali svolte in attuazione delle finalita' di cui al comma 1 e concernenti il trattamento economico del medesimo personale.». - Il decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192 (Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c), della medesima legge n. 46 del 2022) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2023, n. 293. - Si riporta il testo dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), pubblicato nel supplemento ordinario n. 84 alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106: «Art. 1478 (Rappresentativita'). - 1. Le APCSM per essere considerate rappresentative a livello nazionale devono raggiungere un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si rende necessario determinare la rappresentativita' delle associazioni medesime. 2. Se l'APCSM e' invece costituita da militari appartenenti a due o piu' Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, per essere considerata rappresentativa a livello nazionale, essa deve raggiungere un numero di iscritti non inferiore al 3 per cento della forza effettiva della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, rilevata alla medesima data di cui al comma 1. In mancanza del numero di iscritti di cui al primo periodo, l'APCSM puo' essere considerata rappresentativa a livello nazionale delle sole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare per le quali raggiunge la quota minima di iscritti del 4 per cento. 3. Ai fini della consistenza associativa, sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,5 per cento dello stipendio. 4. Ai fini del calcolo della consistenza associativa, la forza effettiva complessiva delle Forza armata e della Forza di polizia a ordinamento militare si calcola escludendo il personale che, ai sensi dell'articolo 1476, comma 5, non puo' aderire alle APCSM. 5. Le APCSM in possesso dei requisiti di cui al presente articolo sono riconosciute rappresentative a livello nazionale con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze.». |
| Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 febbraio 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Crosetto, Ministro della difesa
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Nordio |
|
|
|