Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 14 febbraio 2025 |
Emissione dei buoni del Tesoro poliennali «Piu'» (BTP Piu'), con godimento 25 febbraio 2025 e scadenza 25 febbraio 2033, quinta emissione BTP Valore. |
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IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa; Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani»; Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale Specialisti), concernente la Selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato; Visti gli articoli 24 e seguenti del «testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento; Visto il decreto direttoriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonche' nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»; Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato (di seguito «decreto trasparenza»); Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito «testo unico della finanza»); Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e successive modificazioni recante il «Codice dei contratti pubblici», ed in particolare l'art. 56, comma 1, lettera i), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari; Visto il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.a. del 28 giugno 2011, approvato dalla Consob con delibera n. 17904 del 25 agosto 2011, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui e' stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 13 febbraio 2025 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 12.028 milioni di euro; Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuita' e la tempestivita' dell'azione amministrativa; Viste le Linee guida della gestione del debito pubblico 2025; Ritenuto opportuno disporre l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali a tasso fisso con cedole trimestrali calcolate in base a tassi prefissati e crescenti nel tempo (step up) e facolta' di rimborso anticipato - BTP Piu', quinta emissione del BTP Valore, con godimento 25 febbraio 2025 e scadenza 25 febbraio 2033, da offrire tramite il Mercato telematico delle obbligazioni (di seguito «MOT»), diretto dalla Borsa Italiana S.p.a.; Considerata l'opportunita' di affidare la gestione della raccolta delle adesioni all'offerta dei citati buoni a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., Intesa Sanpaolo S.p.a. e UniCredit S.p.a. nella qualita' di dealers, nonche' a Banca Akros S.p.a. e Banca Sella Holding S.p.a., nella qualita' di co-dealers, con il compito di coadiuvare le predette banche nelle operazioni medesime; Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverra' in conformita' all'Information Memorandum del 14 febbraio 2025;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico», nonche' del «decreto cornice», e' disposta una quinta emissione del BTP Valore (di seguito «BTP Piu'»), con le seguenti caratteristiche: decorrenza: 25 febbraio 2025; scadenza: 25 febbraio 2033; interessi: cedole nominali trimestrali, con ciclo cedolare: il 25 febbraio, il 25 maggio, il 25 agosto ed il 25 novembre di ogni anno di durata del prestito, a partire dal 25 maggio 2025, calcolate in base ad un tasso di rendimento fisso per i primi quattro anni e crescente nel tempo. Tale tasso aumenta una sola volta per i restanti quattro anni di vita del titolo (meccanismo step-up); tasso cedolare annuo: interessi corrisposti ad un tasso annuale con livelli prefissati crescenti. La sequenza di tassi cedolari annui definitivi sara' annunciata successivamente alla chiusura del collocamento, il giorno 21 febbraio 2025, salvo chiusura anticipata, ed i medesimi non potranno essere inferiori ai tassi cedolari annui minimi garantiti pari al 2,80% per i primi quattro anni e al 3,60 % per i successivi quattro anni; rimborso anticipato: e' prevista la facolta' per gli investitori di richiedere il rimborso anticipato dei titoli detenuti, fino all'intero ammontare acquistato durante il periodo di distribuzione, in lotti di 1.000 euro e multipli interi di 1.000 euro. Per ciascun titolo in relazione al quale sia stata esercitata la facolta' di rimborso anticipato, tale importo sara' pari al valore nominale del titolo (1.000 euro per ogni 1.000 euro di taglio unitario); data di rimborso anticipato: 25 febbraio 2029; prezzo di emissione: 100 (alla pari); taglio unitario: 1.000 euro; regolamento: 25 febbraio 2025. Il Ministero dell'economia e delle finanze procedera' all'offerta dei BTP Piu', in conformita' e secondo le modalita' descritte nell'Information Memorandum del 14 febbraio 2025. |
| Art. 2
Il periodo di collocamento avra' inizio alle ore 9,00 del 17 febbraio 2025 e terminera' alle ore 13,00 del 21 febbraio 2025, salvo chiusura anticipata. Il collocamento non prevede eventuali riparti, ne' sara' applicato alcun tetto massimo assicurando la completa soddisfazione degli ordini, salvo facolta' da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di chiudere anticipatamente l'emissione. Tale chiusura anticipata, che comunque non potra' avere luogo prima delle ore 17,30 del terzo giorno di collocamento (19 febbraio), verra' comunicata entro il termine del secondo giorno di collocamento (18 febbraio) oppure entro le ore 13,00 dello stesso terzo giorno (19 febbraio). Dell'eventuale chiusura anticipata verra' data contestuale comunicazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e di Borsa Italiana S.p.a. secondo le rispettive prassi. Qualora la chiusura anticipata avvenga nella quarta giornata di collocamento (20 febbraio), la medesima avra' luogo non prima delle ore 14,00 e la relativa comunicazione verra' effettuata entro il termine del terzo giorno di collocamento (19 febbraio) contestualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze e da Borsa Italiana S.p.a. secondo le rispettive prassi. L'emissione verra' poi perfezionata con successivo decreto di accertamento, da emanarsi entro il 21 febbraio 2025, con il quale sara' accertata la quantita' nominale emessa finale, nonche' la serie dei tassi cedolari annui definitivi, fissati sulla base dell'andamento del mercato. Nel caso in cui la chiusura anticipata si verificasse alle ore 17,30 del terzo giorno di collocamento (19 febbraio) o del quarto giorno di collocamento (20 febbraio), il decreto di accertamento verra' emanato entro la giornata successiva. I titoli verranno collocati al prezzo di emissione di cui all'art. 1. Sono ammessi a partecipare al collocamento i risparmiatori individuali e gli affini, ed in particolare le seguenti categorie di investitori, cosi' come riportati nell'allegato alla Scheda informativa del titolo - BTP Piu', - pubblicata dal Ministero dell'economia e delle finanze ed individuati nel citato Information Memorandum del 14 febbraio 2025, sono: A) persone fisiche comunque classificate; B) soggetti al dettaglio, con esclusione di controparti qualificate e clienti professionali di diritto (di cui all'allegato 3 del regolamento Consob n. 20307/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni). Sono quindi inclusi i clienti al dettaglio divenuti professionali su richiesta (di cui al numero II dell'allegato 3 del regolamento Consob n. 20307/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni), che ai fini dell'operazione dovranno farsi identificare come soggetti al dettaglio dall'intermediario a cui inviano o sottomettono l'ordine di acquisto o comunque far risultare all'intermediario tale loro qualifica; C) societa' di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto delle categorie definite ai punti A) e B); D) intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei portafogli individuali per conto delle categorie definite ai punti A) e B); E) societa' fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, esclusivamente per conto di clienti appartenenti alle categorie definite ai punti A) e B). La gestione degli ordini di acquisto dei titoli tramite il MOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a., e' affidata a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., Intesa Sanpaolo S.p.a. e UniCredit S.p.a. nella qualita' di dealers, e ai co-dealers Banca Akros S.p.a. e Banca Sella Holding S.p.a., con il compito di coadiuvare le predette banche nelle operazioni medesime. Con i medesimi istituti e' concluso un Accordo di sottoscrizione in data 14 febbraio 2025, al fine di regolare l'attivita' connessa all'emissione dei titoli. Ai predetti istituti, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., Intesa Sanpaolo S.p.a. e UniCredit S.p.a., Banca Akros S.p.a. e Banca Sella Holding S.p.a., a fronte del servizio di supporto reso al Ministero dell'economia e delle finanze per il collocamento dell'emissione e per l'attivita' di quotazione sul mercato secondario con le modalita' previste dall'Accordo di sottoscrizione datato 14 febbraio 2025, verra' corrisposta una commissione complessivamente pari allo 0,085% del valore nominale dei titoli emessi, cosi' suddivisa: 0,07275% suddivisi in parti uguali tra i dealers Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., Intesa Sanpaolo S.p.a. e Unicredit S.p.a.; 0,01225% suddivisi in parti uguali tra i co-dealers Banca Akros S.p.a. e Banca Sella Holding S.p.a. La commissione da attribuire ai co-dealers verra' corrisposta per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.a. e Unicredit S.p.a., in conformita' all'Accordo di sottoscrizione del 14 febbraio 2025. Agli intermediari finanziari che partecipano alla raccolta degli ordini della clientela ammessa alla distribuzione dei BTP Piu', viene riconosciuta una commissione di importo pari allo 0,65% dell'ammontare nominale complessivo degli ordini di acquisto rispettivamente raccolti nel periodo di collocamento. Tale commissione verra' corrisposta tramite le sopra nominate Intesa Sanpaolo S.p.a. e Unicredit S.p.a., che la riverseranno agli altri operatori partecipanti al MOT ai fini del riconoscimento agli intermediari che ne hanno diritto. Per aventi diritto si intendono gli intermediari che prestano il servizio di investimento nei confronti dell'acquirente finale del titolo ovvero che, nell'ambito dell'attivita' di raccolta degli ordini di acquisto di titoli dalla propria clientela e della trasmissione di tali ordini, direttamente o indirettamente, dalla propria clientela ai fini della loro immissione sul MOT, presteranno i servizi e le attivita' di investimento dell'esecuzione di ordini per conto dei clienti o della ricezione e trasmissione di ordini, come definiti nel testo unico della Finanza, in conformita' con le disposizioni del «decreto trasparenza». Gli intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli individuali e le societa' fiduciarie che partecipano al collocamento, per conto di soggetti ammessi a partecipare alla medesima, non riceveranno tale commissione in quanto considerati alla stregua di acquirenti finali. La responsabilita' di accertare la natura dell'investitore e, dunque, la legittimazione a partecipare alla procedura di collocamento, spetta all'intermediario di prossimita' rispetto all'investitore, ossia all'intermediario che riceve l'ordine direttamente dall'acquirente finale. Tale ordine potra' essere effettuato allo sportello o mediante il sistema home banking, abilitato al trading on-line. Alla clientela non dovra' essere applicato alcun onere, da parte dei predetti intermediari, a fronte della raccolta degli ordini durante il sopraindicato periodo di collocamento, in applicazione di quanto previsto dal decreto trasparenza. Tutte le predette commissioni verranno corrisposte alla data del 27 febbraio 2025 nelle modalita' sopra descritte. Terminato il periodo di collocamento, le proposte di acquisto validamente inserite, divengono ordini di acquisto non revocabili. Il MOT, gestito da Borsa Italiana S.p.a., provvedera' all'attivita' concernente la distribuzione dei titoli ed i relativi ordini di acquisto, nonche' ad ogni attivita' connessa e conseguente, in conformita' al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.a. I titoli saranno distribuiti attraverso il MOT prima della data di regolamento e mediante l'abbinamento tra le proposte di vendita, immesse dai dealers nel corso del periodo di distribuzione, e le proposte di acquisto, immesse dagli operatori partecipanti al MOT, ivi inclusi i dealers, sia per conto proprio che per conto terzi. I contratti conclusi saranno regolati alla data del 25 febbraio 2025. Ferme restando le limitazioni applicabili ai destinatari dell'offerta di cui all'Information Memorandum, i dealers ed i co-dealers, al fine di adempiere agli impegni di quotazione, a partire dall'avvio delle negoziazioni ufficiali immetteranno nel corso del periodo di distribuzione proposte di acquisto dei titoli per conto proprio, conformemente a quanto indicato nel «testo unico», per un ammontare nominale di titoli pari a euro 10.000.000 (dieci milioni) per ciascun dealer e pari a euro 5.000.000 (cinque milioni) per ciascun co-dealer. Nella specifica ipotesi ai dealers e co-dealers non verra' corrisposta alcuna commissione. Ai BTP Piu' verra' attribuito un codice ISIN «Codice BTP Piu' Rimborso Anticipato», assegnato a tutti i titoli con riferimento ai quali sussistono i requisiti per l'attribuzione dell'opzione di rimborso anticipato, e un codice ISIN «Codice BTP Piu'», assegnato ai titoli con riferimento ai quali non sussistono tali requisiti. Qualora un titolo cui e' assegnato il «Codice BTP Piu' Rimborso Anticipato» sia venduto, al momento della cessione a tale titolo sara' attribuito il «Codice BTP Piu'», pertanto saranno negoziabili esclusivamente i titoli con «Codice BTP Piu'». Si precisa che i titoli distribuiti nel corso del periodo di distribuzione recheranno il «Codice BTP Piu' rimborso Anticipato», e la modifica del codice (dal «Codice BTP Piu' Rimborso Anticipato» al «Codice BTP Piu'») sara' effettuata dagli intermediari depositari in sede di disposizione di vendita. |
| Art. 3
Il rimborso anticipato avverra' in conformita' e secondo le modalita' descritte nell'Information Memorandum del 14 febbraio 2025. La data di rimborso anticipato sara' il 25 febbraio 2029 e coincidera' con la fine del quarto anno. Per ciascun titolo in relazione al quale sia stata esercitata la facolta' di rimborso anticipato, tale importo sara' pari al valore nominale del titolo (1.000 euro per ogni 1.000 euro di taglio unitario). La facolta' /opzione di richiedere il rimborso anticipato e' riservata ai soli soggetti che abbiano acquistato i relativi titoli nel corso del periodo di distribuzione e che abbiano mantenuto ininterrottamente la titolarita' degli stessi fino alla data di esercizio dell'opzione del rimborso anticipato. Tale facolta' di richiedere il rimborso anticipato potra' essere esercitata dal 29 gennaio 2029 al 16 febbraio 2029. La richiesta di rimborso anticipato va effettuata, rivolgendosi direttamente all'intermediario depositario dei titoli. L'emittente dara' comunicazione del periodo di esercizio dell'opzione di rimborso anticipato in prossimita' dello stesso. In ogni caso, tale comunicazione, di cui verra' dato ampio risalto, sara' contestuale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e di Borsa Italiana S.p.a. e pubblicata secondo le rispettive prassi. La richiesta di rimborso anticipato non comporta oneri per l'investitore ed e' irrevocabile. I titoli per i quali sia stata esercitata l'opzione di rimborso anticipato non potranno essere trasferiti a terzi e saranno indisponibili sino alla relativa data di rimborso anticipato. I titoli rimborsati anticipatamente cesseranno di essere fruttiferi dalla data di rimborso anticipato e saranno immediatamente cancellati. Il capitale sottoscritto e' comunque garantito alla scadenza finale degli otto anni per gli acquirenti che non avranno esercitato tale opzione di rimborso anticipato ed in ogni caso il titolo potra' essere ceduto interamente o in parte prima della sua scadenza, senza vincoli, alle condizioni di mercato. |
| Art. 4
L'importo minimo acquistabile durante il periodo di distribuzione dei BTP Piu' e' di 1.000 euro nominali; gli acquisti potranno quindi avvenire per tale importo o multipli di tale cifra. In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) e Banca d'Italia, in forza dell'art. 26 del «testo unico», il capitale nominale collocato verra' riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta societa' a nome degli operatori. Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 24 giugno del 1998, n. 213, e successive modifiche, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili che continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato. |
| Art. 5
Gli interessi maturati saranno corrisposti ad un tasso cedolare annuo con livelli prefissati crescenti sul capitale nominale sottoscritto al netto dell'eventuale rimborso anticipato. Le cedole verranno calcolate in base ad un tasso cedolare annuo fisso per i primi quattro anni (primo periodo) e ad un tasso cedolare annuo fisso superiore per i successivi quattro anni (secondo periodo). I tassi cedolari annui definitivi sono fissati alla chiusura del collocamento sulla base delle condizioni di mercato e potranno essere confermati o rivisti al rialzo rispetto ai tassi cedolari annui minimi garantiti comunicati all'avvio del collocamento. Il tasso cedolare annuo per il primo periodo (quindi applicabile alle cedole pagabili dal 25 maggio 2025 al 25 febbraio 2029) e il tasso cedolare annuo per il secondo periodo (quindi applicabile alle cedole pagabili dal 25 maggio 2029 al 25 febbraio 2033), fissati sulla base dell'andamento del mercato, saranno resi noti al pubblico mediante comunicato stampa del Ministero dell'economia e delle finanze dopo la chiusura del periodo di collocamento, salvo chiusura anticipata. In caso di chiusura anticipata, il tasso cedolare annuo applicabile al primo periodo e quello applicabile al secondo periodo, fissati sulla base dell'andamento del mercato saranno resi noti al pubblico, mediante comunicato stampa del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il giorno successivo a quello di chiusura anticipata. Il tasso cedolare annuo applicabile al primo periodo sara' non inferiore al 2,80% e quello applicabile al secondo periodo sara' non inferiore al 3,60%. Per ogni periodo l'importo di ciascuna cedola trimestrale («Cedola») con riferimento al capitale minimo di euro 1.000, e' calcolato moltiplicando il relativo tasso cedolare annuo, diviso quattro, per l'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille euro). In formula: Tasso Cedolare Annuo * valore nominale minimo Cedolat =_____________________________________________ 4 dove: Cedolat indica una cedola; Tasso Cedolare Annuo ha il significato dinanzi specificato. |
| Art. 6
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi, e del rimborso del capitale, ai BTP Piu', si applicano le disposizioni del decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche, nonche' quelle del decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461. I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea. |
| Art. 7
Il giorno 25 febbraio 2025 la Banca d'Italia ricevera', dalle due banche di cui all'art. 2, l'importo corrispondente ai titoli collocati. A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire le relative partite nel servizio di liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento. In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto direttoriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse. Il medesimo giorno 25 febbraio 2025 la Banca d'Italia provvedera' a versare l'importo introitato, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno. La predetta Sezione di Tesoreria rilascera', per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unita' di voto parlamentare 4.1.171), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione. Gli importi delle commissioni di cui all'art. 2 saranno scritturati dalla Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare», alla data del 27 febbraio 2025. L'onere relativo al pagamento delle suddette commissioni fara' carico al capitolo 2242 (unita' di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025. |
| Art. 8
Entro trenta giorni dalla data di rimborso anticipato di cui all'art. 2, la Banca d'Italia comunichera' al Dipartimento del Tesoro - Direzione II, l'ammontare residuo in circolazione del capitale del prestito. Con successivo decreto ministeriale si provvedera' ad accertare il capitale nominale dei BTP Piu' rimasto in circolazione. |
| Art. 9
Il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze firmera' i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto. |
| Art. 10
Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2025 faranno carico al capitolo 2214 (unita' di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi. Gli oneri per il rimborso del capitale relativi agli anni finanziari 2029 e 2033, faranno carico al capitolo che verra' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unita' di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 febbraio 2025
p. Il direttore generale del Tesoro: Iacovoni |
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