Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA |
DECRETO 19 dicembre 2024 |
Determinazione e ripartizione dell'ammontare complessivo del contributo, per l'anno 2021, da versare al MASE da parte dei consorzi e dei sistemi autonomi che gestiscono rifiuti, determinato ai sensi dell'articolo 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Visti gli articoli 9 e 41 della Costituzione; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l'on. Gilberto Pichetto Fratin e' nominato Ministro della transizione ecologica; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022 con cui l'on. Gilberto Pichetto Fratin e' stato nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica; Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e, in particolare, la Parte quarta rubricata «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati», che disciplina le modalita' del servizio di gestione integrata dei rifiuti; Visto l'art. 177, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, a mente del quale «La gestione dei rifiuti costituisce attivita' di pubblico interesse»; Visto, in particolare, l'art. 206-bis (Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti) del decreto legislativo n. 152 del 2006, che, al comma 1, attribuisce al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica specifiche funzioni per la corretta attuazione delle norme di cui alla Parte quarta del medesimo decreto, con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantita' e della pericolosita' dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicita' della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonche' alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente; Visto, in particolare, il comma 6 del richiamato art. 206-bis, a mente del quale «All'onere derivante dall'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al comma 4 dell'art. 178-ter e al presente articolo, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono, tramite contributi di pari importo complessivo, il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'art. 224, i soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c) e i consorzi di cui agli articoli 233, 234 e 236 nonche' quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228, e i sistemi di cui agli articoli 178-bis e 178-ter. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, determina l'entita' del predetto onere da porre in capo ai consorzi e soggetti predetti. Dette somme sono versate dal Consorzio nazionale imballaggi e dagli altri soggetti e consorzi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.»; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 marzo 2018, n. 123, recante «Riparto del contributo dovuto per l'anno 2016, previsto dall'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 2018; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 maggio 2020, n. 109, recante «Riparto del contributo dovuto per l'anno 2017, previsto dall'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 18 luglio 2020; Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 27 maggio 2021, n 210, recante «Riparto del contributo dovuto per l'anno 2018, previsto dall'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 165 del 12 luglio 2021; Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 19 ottobre 2022, n. 456, recante «Riparto del contributo dovuto per l'anno 2019, previsto dall'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 19 novembre 2022; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 ottobre 2023, n. 347, recante «Riparto del contributo dovuto per l'anno 2020, previsto dall'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 2023; Considerato che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi del comma 4, del richiamato art. 206-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, «Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'ISPRA, a tal fine utilizzando le risorse di cui al comma 6»; Considerato che la gestione dei rifiuti costituisce attivita' di interesse generale per la collettivita' e che le relative funzioni attribuite al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica garantiscono la corretta attuazione della normativa nazionale e comunitaria di settore, il controllo sulla operativita' dei consorzi e degli altri soggetti indicati dalle disposizioni sopra richiamate, la gestione delle risorse provenienti dal contributo ambientale, gli obiettivi da conseguire, il riconoscimento dei sistemi autonomi, il rispetto del funzionamento del mercato e della concorrenza; Ritenuto necessario procedere alla determinazione del riparto del contributo annuale di euro 2.000.000,00 (due milioni), aggiornato al tasso di inflazione per l'anno 2021, cosi' come previsto dal citato art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006; Considerata la necessita' di assicurare un'equa ripartizione del predetto onere contributivo tra i diversi soggetti obbligati; Ritenuto opportuno, pertanto, assumere quale indicatore, ai fini del riparto, il valore della produzione, che consente di commisurare l'onere economico alla dimensione aziendale degli stessi; Considerato necessario utilizzare, sulla base del criterio adottato, quale dato di riferimento per l'anno 2021 l'ultimo bilancio utile dei soggetti obbligati; Ritenuto, per i sistemi di gestione autonoma dei rifiuti condotti da imprese private che, oltre all'attivita' inerente al proprio sistema autonomo, svolgono anche altre attivita' economiche, di dover assumere, ai medesimi fini, quale parametro di riferimento, il valore della produzione afferente al sistema autonomo, come attestato da una primaria societa' di revisione contabile iscritta al registro dei revisori legali; Acquisita la documentazione necessaria ai fini della determinazione del contributo ai sensi dell'art. 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006; Visto il registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'art. 29 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49; Visto il registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188; Considerato che la riscossione del suddetto contributo e' destinata a finanziare le funzioni di vigilanza in capo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, condotte secondo una procedura volta a verificare la qualita' dell'azione dei sistemi collettivi sotto il profilo ambientale;
Decreta:
Art. 1
Principi generali
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. Il presente decreto determina l'ammontare complessivo del contributo dovuto per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la ripartizione dello stesso tra i soggetti obbligati. 3. La ripartizione dell'onere contributivo e' determinata in base al criterio di proporzionalita' in relazione al valore della produzione di ciascuno dei soggetti obbligati, tenuto conto anche del carico gestionale ed amministrativo che i soggetti di maggior consistenza determinano sulle funzioni di vigilanza e controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. |
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Soggetti obbligati
1. Sono obbligati al pagamento del contributo ai sensi dell'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i soggetti indicati nella tabella allegata al presente decreto. |
| Art. 3
Riparto del contributo
1. Il contributo complessivo dovuto di cui all'art. 1, comma 2, e' determinato, per l'anno 2021, in euro 2.080.000,00 (duemilioniottantamila/00) aggiornato al tasso di inflazione previsto per il medesimo anno. 2. L'onere contributivo a carico di ciascuno dei soggetti obbligati ai sensi dell'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'anno 2021, e' individuato nella tabella allegata al presente decreto e si compone di una quota fissa, pari allo 0,2% del contributo complessivo, e di una quota variabile commisurata al valore della produzione attestato nel bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. 3. Per i sistemi di gestione autonoma dei rifiuti condotti da imprese private che, oltre all'attivita' inerente al proprio sistema autonomo, svolgono anche altre attivita' economiche, la quota variabile dell'onere contributivo e' determinata, secondo il medesimo criterio di cui al comma 2 del presente articolo, in base al valore della produzione afferente al sistema autonomo relativo all'esercizio 2020 che risulti attestato da una primaria societa' di revisione contabile iscritta al registro dei revisori legali. |
| Art. 4
Modalita' di pagamento
1. I soggetti individuati ai sensi del presente decreto sono tenuti ad effettuare pagamento delle somme dovute mediante versamento al Capo di entrata 32° - capitolo n. 2592 - articolo 30 del Ministero dell'economia e delle finanze intestato alla Tesoreria dello Stato. 2. Nella causale del versamento e' indicato: a) il riferimento all'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed all'annualita' 2021; b) il nominativo del soggetto obbligato. 3. Il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto. 4. La ricevuta di versamento e' trasmessa alla Direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. |
| Art. 5
Disposizioni finali
1. Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo, nonche' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. 2. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale, da presentarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, o, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione. Roma, 19 dicembre 2024
Il Ministro: Pichetto Fratin
Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 270 |
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